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Incarto n. BARENCO |
10 dicembre 2004 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese PO1-Bianchi |
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Vista l’istanza 30 novembre 2004 presentata da
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IS1 e residente a (rappr. daRA1 __________)
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tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della compagna __________ __________ e dei di lei quattro figli per trascorrere le prossime festività.
Considerato: - che con sentenza 17 febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali, IS1 è stato condannato alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed alla pena accessoria d'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni effettivi, siccome riconosciuto coautore colpevole di infrazione semplice e aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che con l'istanza in esame lo stesso è ora a chiedere la possibilità di entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della sua attuale compagna e dei di lei figli per trascorrere le prossime feste di Natale, non potendo la signora _________ trasferirsi in Italia per motivi di lavoro;
- che con lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del vigente provvedimento di espulsione;
- che il salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili;
- che, nel caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno resi verosimili.
Per questi motivi,
visti gli art. 55 CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP
decreta: 1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Intimazione:
- all'istante tramite;
- al PO1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese PO1-Bianchi