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Incarto n. BARENCO |
Lugano 25 marzo 2005 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da
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IS 1 e domiciliato a
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tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 12 mesi di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art. 43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9 CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza 14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.
2. Non si preleva né tassa né spese.
3. Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante;
- al procuratore generale PO 1.
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi