Incarto n.
70.2005.9

BARENCO

Lugano

25 marzo 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

 

Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da

 

IS 1

e domiciliato a 

 

 

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

                                     -   12 mesi di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art. 43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.

 

 

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;

 

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.

 

 

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;

                                         9 CPP e 39 TG sulle spese

 

decreta:                    1.   L'istanza  14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Non si preleva né tassa né spese.

 

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

                                   4.   Intimazione:

- all'istante;

                                         - al procuratore generale PO 1.

 

 

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

 

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi