Incarto n.
72.2000.346

Mendrisio,

26 agosto 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC1

e domiciliato a

 

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

bancarotta fraudolenta

per avere,

a __________, __________ e altrove in Ticino e in Svizzera,

tra il 1990 ed il 1994,

intenzionalmente, nella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della società __________, __________,

sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 2 gennaio 1995 dalla Pretura del Distretto di Lugano, società proprietaria di un complesso immobiliare di tipo alberghiero a __________ e pure responsabile della gestione di tale struttura, in danno dei creditori della __________, diminuitone l'attivo, alienando risorse finanziarie della società,

in particolare trapassando la gestione del centro alberghiero, ossia di parte dell'unica attività della __________ generante utili, alla neo costituita __________,

e meglio,

per avere,

ritenuto che la __________, al più tardi dal 1° gennaio 1990, era in stato d'insolvenza, ceduto,

      a) con 5 contratti di affitto entrati in vigore al 1° gennaio 1991, rispettivamente - per uno - al 1° gennaio 1992,

            alla __________ la gestione della quasi totale attività del centro alberghiero,

                                         b) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993,

                                              ma de facto a partire dal 1991, alla __________,

                                              a titolo gratuito, i cosiddetti "Pachtverträge" a suo tempo stipulati dalla __________ con i condomini proprietari di appartamenti ubicati nel centro alberghiero, ritenuto che tali contratti prevedevano la messa a disposizione degli appartamenti per la gestione alberghiera per un periodo di 180 giorni l'anno e che a fronte degli stessi la __________ era tenuta a riversare ai proprietari una parte degli affitti, al netto delle commissioni proprie, mentre il ricavo della __________ comprendeva sia le commissioni iniziali sia una quota di affitti,

cagionando in tal modo un depauperamento diretto della __________ ed un trapasso di ricavi alla __________, con conseguente danno netto complessivo per la __________, per il periodo 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1994,

di ca. frs. 4'400'000.--;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 163 e 172 CP previgente;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 203/2000 del 28 dicembre 2000, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP1.

§  L'avv. __________, in rappresentanza dell'accusato AC1, assente.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:25.

 

La difesa riconosce la correttezza della citazione del patrocinato ed ammette che l’assenza all’odierno dibattimento è priva di valida giustificazione. La Corte procede pertanto nelle forme contumaciali con l’accordo della difesa e dell’accusa.

 

Ai sensi dell’art. 250 CPP il Presidente pone la subordinata dell’art. 164 CP vigente, appoggiata dall’art. 172 CP vigente.

Incidente formale

 

La difesa invoca il principio d’imparzialità della giustizia ai sensi dell’art. 30 CST, 6 CEDU, chiedendo di estromettere dagli atti la perizia allestita dalla __________ poiché all’epoca dei fatti era organo revisore della __________;

Il Procuratore Pubblico ritiene la richiesta tardiva.

 

La difesa conferma la richiesta, adducendo che la violazione si può sollevare anche al dibattimento in quanto comporta la nullità assoluta degli atti.

 

Il PP non replica.

 

La Corte pone quindi il seguente quesito:

 

1.   Deve essere accolta l’eccezione della difesa chiedente l’estromissione dagli atti della perizia giudiziaria?

 

Visti gli art. 30 CST, 6 CEDU

 

La Corte dichiara:

 

1.   La risposta al quesito è negativa.

 

La difesa alla luce della deposizione del perito ed in particolare del fatto che l’onorario della perizia è stato incassato da __________, ripropone l’eccezione di nullità della perizia.

 

La Corte decide:

 

1.   L’eccezione è respinta.

 

È pervenuta alla Corte:

                                     -   un'istanza di risarcimento della PC PC3, __________;

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale stante l’età dell’imputato, l’incensuratezza, il lungo tempo trascorso dai fatti, chiede, posta la conferma dell’atto d’accusa, la condanna dell’accusato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Si rimette al giudizio della Corte per le pretese delle Parti Civili.

 

                                    §   Il Difensore, il quale contesta l’imputazione di cui all’atto d’accusa e chiede il proscioglimento di AC1. In subordine, oltre alle attenuanti rilevate dalla pubblica accusa, invocando una violazione del principio di celerità, chiede una massiccia diminuzione della pena. Si oppone da ultimo all’accoglimento delle pretese di Parte Civile.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                           AC1

 

                                   1.   È autore colpevole di:

 

                                1.1   bancarotta fraudolenta

                                         per avere, tra il 1990 ed il 1994 a __________,

nella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della società __________, __________, fallita il 2.01.1995,

in danno dei creditori, mediante la stipula di contratti di affitto e la cessione gratuita dei “Pachtveträge, diminuito l’attivo della società per un importo complessivo di fr. 4'400'000.-?

 

                             1.1.1   Trattasi invece di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori?

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Sussiste violazione del principio di celerità?

 

                                   3.   Può beneficiare di circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 64 CP?

 

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   5.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste:

 

                                5.1   dall’Amministrazione speciale del fallimento?

 

                                5.2   dalla PC3?

 

 

Considerato,              -   che l'imputato non si è presentato al dibattimento nonostante fosse stato regolarmente citato;

 

                                     -   che della regolarità dell'avvenuta citazione ha dato atto anche il difensore, come risulta dal verbale dibattimentale;

 

                                     -   che il difensore ha preliminarmente chiesto l'estromissione dagli atti della perizia per il motivo della prevenzione del perito, siccome dipendente della __________, organo di revisione della __________, creditrice della fallita __________, tra il 1998 e il 2003 (cfr. estratto RC della __________ in plico doc. dib. 4);

 

                                     -   che l'eccezione costituisce in pratica la ricusa del perito;

 

                                     -   che la circostanza addotta era nota al prevenuto sin dal 1998 per effetto della pubblicità dell'iscrizione a RC della quale egli si prevale;

 

                                     -   che l'obiezione è pertanto tardiva e va così respinta;

 

                                     -   che al prevenuto è imputata bancarotta fraudolenta in relazione alla stipula da parte dell'insolvente __________, poi fallita, di 5 contratti di affitto con __________, una società di ripresa appartenente in misura preponderante a moglie e figlio dell'accusato (lett. a dell'atto di accusa), ed in relazione alla cessione a titolo gratuito in favore della medesima società di ripresa di una ventina di Pachtverträge stipulati con i condomini proprietari di appartamenti siti nel centro alberghiero (lett. b AA);

 

                                     -   che quo all'imputazione ad a), dalla perizia (AI 75, sezione 3, tabella a pag. 10) risultano con chiarezza le differenti condizioni tra vecchi e nuovi contratti;

 

                                     -   che i contratti per i campi da tennis, contrariamente alla tesi accusatoria, mantengono in sostanza le medesime condizioni applicate in precedenza, e perciò non sono costitutivi di reato;

 

                                     -   che per gli altri 3 contratti è invece palese la crassa discrepanza, in danno di __________;

 

                                     -   che quo all'imputazione ad b), già solo la gratuità della cessione è ampiamente sospetta;

 

                                     -   che è indubbio che i contratti fossero invece fruttiferi per la società cedente;

 

                                     -   che essa ha perciò ceduto detti contratti senza altra ragione, se non quella di favorire la società di ripresa appartenente ai familiari, a detrimento di __________, avviata al fallimento, e dei creditori della stessa;

 

                                     -   che siffatto intento è nella sostanza ammesso dall'imputato medesimo (cfr. la lettera 1° ottobre 1993 di AC1 ai proprietari di appartamenti, allegato M alla denuncia AI 1; cfr. anche verbale AC1 26 settembre 2000, AI 71, pag. 4);

 

                                     -   che il prevenuto è perciò autore colpevole di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, giusta il (nuovo) art. 164 CP;

 

                                     -   che l'ammontare della malversazione può essere prudenzialmente quantificato in almeno fr. 3'000'000.--, importo per il quale va ammessa la pretesa della massa fallimentare, rappresentata dall'amministrazione speciale del fallimento;

 

                                     -   che la PC PC3 va invece rinviata al foro civile, non potendosi ritenere liquida la sua pretesa, corrispondente al credito insinuato nel fallimento;

 

                                     -   che in effetti la condanna del prevenuto implica l'obbligo per lui di immettere fr. 3'000'000.- nella massa, il che non significa però che la pretesa della parte civile debba essere integralmente soddisfatta, ma solo che essa sarà onorata nella misura del dividendo spettante a tutti i creditori dopo il computo dei predetti fr. 3'000'000.-;

 

                                     -   che la pena, nonostante la notevole gravità dei fatti, deve essere ridotta a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, della sua età avanzata, del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità;

 

                                     -   che le spese del procedimento sono a carico dell'accusato, eccezion fatta per i costi peritali, a suo carico solo per 1/3, mentre che 2/3 rimangono a carico dello Stato, dovendosi ritenere che buona parte dell'indagine peritale è stata indirizzata su ambiti che non hanno trovato alcun riscontro nell'atto di accusa;

 

 

rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 1.1, 5.2;

 

visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 64, 65, 163, v.163 , 172, v. 172 CP; 6 CEDU;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

 

                                1.1   diminuzione dell’attivo in danno dei creditori

                                         per avere, tra il 1990 ed il 1994 a Cadro,

nella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della società __________, __________, fallita il 2.01.1995,

in danno dei creditori, mediante la stipula di 3 contratti di affitto e la cessione gratuita di almeno 20 “Pachtveträge”,

diminuito l’attivo della società, per un importo complessivo di almeno fr. 3'000'000.-,

 

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC1, considerato il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è condannato in contumacia:

 

                                2.1   alla pena di 12 mesi di detenzione;

 

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali, posto che le spese di perizia sono a carico per 1/3 dell’accusato e per 2/3 rimangono a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato, e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

 

 

                                   4.   AC1 è inoltre condannato a risarcire fr. 3'000'000.- all’Amministrazione speciale del fallimento __________.

 

 

                                   5.   La Parte Civile PC3 è rinviata al foro civile.

 

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Il condannato ha facoltà di ricorrere unicamente contro la declaratoria di contumacia.


Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           500.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

                                         Perizie                                                     fr.    191'757.55

                                         Pubblicazione FU                                  fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.    192'657.55

                                                                 ============

 

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           500.--

Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

Perizie                                                     fr.      63'919.20

Pubblicazione FU                                  fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.      64'819.20

                                                                 ============

 

 

 

 

Distinta spese a carico dello Stato 

 

Perizie                                                     fr.    127'838.35

                                                                 ============

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC1

2. PC2

3. PC3

4. PE1

5. Gabriella IE1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria