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Incarto n. |
Mendrisio, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Claudio Zali |
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Segretaria: |
Manuela Frequin, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dal 28 settembre al 2 novembre 2001; |
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prevenuto colpevole di:
1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
in più occasioni,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
a __________, tra l'agosto 1999 e il marzo 2000,
nella sua qualità di gestore esterno, munito di procura individuale,
indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali altrui affidatigli,
per un ammontare complessivo di € 1'010'900.42,
e meglio:
1.1. per avere,
in più occasioni,
nel periodo agosto – ottobre 1999,
nella sua qualità di gestore esterno, munito di procura individuale sul conto n° __________ "__________" presso __________ (__________),
indebitamente prelevato, o fatto prelevare, per cassa il controvalore di complessivi € 650'203.44,
e meglio:
1.1.1. per avere,
in data 19 agosto 1999,
fatto prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, CHF 16'300.- (controvalore di € 10'203.44),
appropriandosi di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
1.1.2. per avere,
in data 13 ottobre 1999,
indebitamente prelevato per cassa ITL 1'239'212'800.- (controvalore di € 640'000.-),
e versando contestualmente per cassa detto importo sul proprio conto n° __________ "__________", presso __________ (__________)SA, in data 13 ottobre 1999, e utilizzando in seguito tali attivi, e in particolare:
▪ in data 13.10.1999, coprendo il saldo passivo del cifrato "__________", rubrica €, per € 592'555.52;
▪ in data 29.10.1999, facendo prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, ITL 73'317'000.- (controvalore di € 37'959.73);
▪ in data 29.10.1999, facendo prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, ITL 5'000'000.- (controvalore di € 3'134.80);
▪ in data 08.11.1999, prelevando per cassa ITL 800'000.- (controvalore di € 414.20);
▪ in data 08.03.2001, fatto prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, CHF 2'100.- (controvalore di € 1'380.94);
▪ in data 16.05.2001, fatto prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, CHF 2'200.-;
appropriandosi di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
1.2. per avere,
in più occasioni,
nel periodo febbraio – marzo 2000,
nella sua qualità di gestore esterno, munito di procura individuale sul conto n° __________ "__________" presso __________ (__________)SA,
indebitamente disposto per il controvalore di complessivi € 360'696.98,
e meglio:
1.2.1. per avere,
in data 23 febbraio 2000,
disposto l'operazione di bonifico di ITL 650'000'000.- (controvalore di € 335'696.98) sul proprio conto "__________", e utilizzando in seguito tali attivi, e in particolare:
▪ in data 23.02.2000, prelevando per cassa CHF 200'000.- (controvalore di € 124'610.59);
▪ in data 23/24.02.2000, bonificando US$ 200'000.- (controvalore di € 200'215.72) a favore di __________, sul conto di quest'ultimo presso __________,;
▪ in data 07.09.2000, fatto prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato, CHF 16'000.- (controvalore di € 10'372.77);
appropriandosi di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio e di terzi;
1.2.2. per avere,
in data 21 marzo 2000,
prelevato per cassa CHF 40'180.- (controvalore di € 25'000.-),
appropriandosi di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
procacciando, in tal guisa, a sé e a terzi un indebito profitto complessivo pari a € 1'010'900.42,
e cagionando in tal modo ai titolari dei conti un danno patrimoniale complessivo di pari entità, omettendo peraltro di rifondere alcunché;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 138 cfr. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2002 del 14 ottobre 2002, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. __________; § L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 1; § L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 2.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dopo avere ripercorso le imputazioni di cui all’atto d’accusa, stante la gravità oggettiva e soggettiva della colpa dell’imputato, chiede che egli venga condannato alla pena di 15 mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale, inflittagli dalla Corte d’Appello di Torino. Chiede altresì che venga pronunciata l’espulsione dalla Svizzera per tre anni;
§ L'avv. __________, difensore della Parte Civile PC 1, il quale si associa alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza dell’accusato, chiedendo che egli venga condannato a risarcire alla sua cliente Euro 650'203,44 (pari a fr. 988'504) e fr. 8'762,70 per le spese di patrocinio. Chiede inoltre che dell’ammontare della cauzione, venga assegnato l’importo di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;
§ L’avv. __________, difensore della Parte Civile, PC 2, il quale si associa alla richiesta formulata dall’avv. Rossi in relazione alla liberazione di parte dell’ammontare della cauzione in favore delle Parti Civili, postulando altresì che il prevenuto venga condannato a risarcire al suo cliente Euro 360'696,98 oltre interessi e fr. 4'887,70 per le spese di patrocinio;
§ Il Difensore, il quale il quale non contesta i fatti di cui all’atto d’accusa. Stante l’età di AC 1, la durata del carcere preventivo sofferto, la buona condotta mantenuta sino ad oggi, il sincero ravvedimento, richiamati i precedenti di codeste Corti, chiede che la pena venga contenuta in al massimo 4 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone all’espulsione effettiva e alle pretese delle Parti Civili, né all’assegnamento della cauzione nella misura di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4 occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP ?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1 privativa della libertà?
3.2. accessoria dell’espulsione?
4. Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili ?
Considerato in fatto ed in diritto:
1. AC 1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________.
Appresa la professione di ingegnere, afferma di avere svolto la propria attività professionale in prevalenza all'estero, ed in particolare in __________. A suo dire, sarebbe stato azionista di riferimento, nonché presidente ed amministratore delegato, della Società Generale, che nel suo momento migliore avrebbe impiegato 32 ingegneri, 60 impiegati e 5000 operai, e che si occupava di grossi cantieri in (AI 5, verbale __________ 28 settembre 2001, pag. 1). Il quasi decennale conflitto tra Irak e Iran, scoppiato negli anni '80, avrebbe però portato la società alla rovina, ed egli si sarebbe in seguito occupato della sua liquidazione. Visto che la precedente attività lo aveva portato "in contatto con la comunità finanziaria internazionale" e che egli avrebbe "sviluppato una certa pratica e conoscenza in questo ramo", egli ha nel contempo iniziato una nuova attività quale "consulente finanziario", nel cui contesto si sarebbe occupato della "ricerca di prestiti internazionali votati al finanziamento di progetti di primarie aziende" (verbale citato, pag. 2).
Concluse le vicende giudiziarie di cui si dirà più avanti (con l'importante riserva di un procedimento ancora aperto in Italia per appropriazione indebita di circa ulteriori lire 1'400'000'000), AC 1 lavora attualmente, a provvigione, come consulente per un azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza per navi, e a suo dire consegue un reddito mensile medio di circa Euro 4'000.--.
Egli afferma che a seguito ai fatti in esame il rapporto coniugale, in essere dal 1971, si sarebbe incrinato, tanto da condurre alla separazione legale, pronunciata alla fine del 2001 e a seguito della quale è tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare di Euro 500.-.
Allo stesso modo si sarebbero deteriorati anche i rapporti con i due figli maggiorenni.
AC 1 vive oggi in un appartamento ad __________ cedutogli in comodato dalla sorella, la quale, nel bisogno, gli presta anche aiuto economico.
2. Il 20 dicembre 1983 il Pretore di __________ ha condannato il prevenuto ad una pena pecuniaria di lire 1'000'000 per emissione di assegni a vuoto, continuata (AI 24).
3. Con sentenza del 17 dicembre 2001, il Tribunale Ordinario di __________ ha pronunciato la condanna in contumacia del AC 1 alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente a condizione della restituzione alle parti civili dell’importo sottratto di lire 303'000'000, oltre che al pagamento di una multa di lire 1'200'000 per il reato di truffa continuata.
Dalla lettura di quel giudizio (in: plico doc. TPC 7), si apprende che il AC 1, qualificatosi come esperto di finanza internazionale e amministratore di una __________, avrebbe prospettato al prof. __________, già docente universitario, l'accesso ad importanti e remunerativi investimenti sul mercato americano dei titoli di Stato, nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, inducendolo così a corrispondergli, in tre occasioni, nel corso del 1995, complessive lire 303'000'000 a titolo di anticipazioni in denaro, facendogli intendere che detti importi sarebbero stati restituiti al momento dell'attivazione del programma d'investimento, in realtà mai avvenuta, assicurando la restituzione del denaro con assegni da lui, AC 1, dati in garanzia al __________, assegni rivelatisi non coperti.
Il AC 1 ha dedotto il giudizio in appello, ottenendo a seguito del giudizio 15 luglio 2002 della Corte di Appello di __________ unicamente la riduzione della pena a 1 anno e 2 mesi di reclusione per effetto della concessione delle attenuanti generiche, che gli erano state negate nel primo giudizio.
Il ricorso per cassazione del AC 1 contro questo secondo giudizio di condanna è stato dichiarato inammissibile in data 5 maggio 2003, sicché il pronunciamento di seconde cure è cresciuto in giudicato (doc. TPC 8).
4. Il 2 luglio 2001 PC 2, cittadino italiano residente a __________, ha presentato al Ministero Pubblico di __________ una denuncia penale nei confronti del AC 1 per i titoli di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele (AI 1) in relazione ad un importo di lire 650'000'000, sostenendo di essere stato da lui indotto nel febbraio 2000 all'apertura di un conto bancario cifrato presso la __________ (__________) SA di (in seguito: __________) affinché questi, in forza di una procura sottoscritta in suo favore dal PC 2, li trasferisse sul suo conto cifrato "__________" aperto alla bisogna presso il medesimo istituto per poi effettuare un complesso quanto redditizio (10% all'anno) investimento internazionale, per poi nuovamente trasferire sul conto del mandante PC 2 l'oggetto dell'investimento.
Di questi accordi AC 1 aveva dato ragione in uno scritto 17 febbraio 2000 al mandante, in cui prometteva un rendimento netto annuo del 10% grazie a "opportunità di investimento che si potrebbero cogliere beneficiando dei servizi di nostri partners istituzionali" (AI 1, allegato 1).
Così descrive il denunciate l'investimento prospettatogli dall'accusato (verbale 8 ottobre 2001, AI 21, pag. 2):
" Avendo conosciuto AC 1 alla fine del 1999, ed in seguito alla raccomandazione di mio padre, AC 1 mi ha proposto all'inizio del 2000 di investire in un fondo che si occupava di "stripping" di prodotti finanziari. In pratica, come ho poi verificato di persona in un libro di testo, si tratta di un meccanismo finanziario sulla scorta del quale vengono operati degli investimenti in obbligazioni ("bonds") ad alto rendimento, con la conseguenza che i pagamenti (cash-flow) derivanti da obbligazioni vengono decomposti ottenendo un profitto derivante dalla differenza tra i tassi di mercato e quelli della cedola, per cui la redditività non deriva dal tasso delle obbligazioni se non dalla quantità di operazioni che si riescono a fare".
Secondo il denunciante, il AC 1 avrebbe nel seguito reiteratamente rifiutato la restituzione del denaro adducendo pretesti di varia natura, avrebbe infine promesso la restituzione procedendovi con il patrimonio personale, ma, nel marzo del 2001, si sarebbe sottratto all'ultimo momento all'appuntamento stabilito a tal fine, dal che la decisione di procedere nella denuncia penale.
5. Fermato il 28 settembre 2001 in occasione di una sua visita presso la banca in questione (cfr. AI 13), il AC 1 è stato sentito quello stesso giorno dal Procuratore Pubblico, al quale, atteso che risultavano consistenti prelievi per contanti dal suo conto "__________", ha fornito fumose spiegazioni in ordine alla natura degli investimenti che egli avrebbe effettuato con i denari del PC 2 -tra cui una consegna a contanti e senza ricevuta di fr. 200'000.-- al __________ di a tale __________ - e formulato altrettanto vaghe promesse di restituzione della quota di investimento.
A termine del verbale il Procuratore pubblico ha disposto l'arresto del prevenuto (AI 5, pag. 7 e 8).
6. Nel corso della detenzione preventiva, perdurata sino al 2 novembre 2001, AC 1 ha reso delle dichiarazioni maggiormente improntate a trasparenza, ammettendo in buona sostanza di non avere investito il denaro del denunciante, ma di averlo invece utilizzato per finalità personali.
Inoltre dalla documentazione bancaria richiamata è risultata l'esistenza di un altro "cliente" del AC 1, l'avv. PC 1 di __________ (nel frattempo deceduto), al quale questi aveva ventilato la possibilità di far rendere meglio il proprio denaro ed il cui conto presso __________, all'asserito scopo di effettuare gli investimenti, era stato messo a pegno in favore del conto del AC 1, ed era così stato svuotato, avendo dovuto rispondere dell'ingente saldo passivo creato dal AC 1 sul proprio conto con cospicui prelevamenti di contante.
Sentita la signora PC 1, vedova dell'avv. PC 1, e raccolta la documentazione bancaria, è emerso che il 15 febbraio 1999 i signori PC 1 avevano ordinato il trasferimento dalla __________ a, dove si trovavano i loro averi bancari esteri, dell'importo di lire 1'247'373'384 ad un nuovo conto cifrato "__________" aperto presso la solita __________ (allegato ad AI 28), conto che, come detto, era poi stato costituito in pegno in favore degli impegni del AC 1. Oltre a ciò è risultato che il AC 1, sulla base di contratti del tutto analoghi a quelli sottoposti al PC 2 (cfr. allegati ad AI 28), nel corso del 1999 si era fatto consegnare in Italia dall'avv. PC 1 a varie riprese complessive ulteriori lire 1'438'000'000.
Anche in questo caso AC 1 ha ammesso di avere utilizzato il denaro a suo vantaggio, e di non avere mai fatto gli investimenti promessi. Queste le sue dichiarazioni in proposito:
(AI 25, verbale 19 ottobre 2001, pag. 6)
" Mi viene chiesto cosa io abbia fatto di questi prelevamenti in contanti. Rispondo di averne fatto un uso personale. Per quanto attiene al primo prelievo importante di circa lit. 600 Mio del 24.2.1999, tacitai dei creditori molto pericolosi per me e la mia famiglia che da anni vessavano, dopo il fallimento della mia società (__________) nel 1984. Aggiungo che il fallimento __________ non è ancora stato chiuso e che io sono il liquidatore della società. Per quanto attiene a tali creditori da me tacitati, trattasi di strozzini, persone pregiudicate catanesi di cui preferisco non rivelare i nominativi siccome temo per me e la mia famiglia. Questa vessazione è cominciata con piccole cifre dopo il fallimento della società nel 1984, cifre che sono divenute vieppiù importanti a seguito degli interessi.
Per quanto attiene ai restanti prelevamenti in contanti occorsi su __________ prima di ricevere i fondi da __________ ovvero prima del 25.2.2000 (valuta accredito da __________ a __________) di EU 335'696.98, essi sono stati tutti utilizzati in Italia per far fronte alle spese della mia attività professionale, che interessa la stesura di progetti di fattibilità economico finanziaria e tecnica, progetti di impiantistica industriale, di pianificazione, agroindustriale e turistico alberghiero."
(AI 33, verbale 31 ottobre 2001, pag. 3)
" …non avevo intenzione di truffare o ingannare i signori PC 1 ma che mi era però chiaro che per meglio investire i loro denari avrei prima dovuto assestare la grave situazione finanziaria che mi assillava da molti anni a seguito del disastro __________. Tale iniezione di capitale mi ha permesso anche di recarmi a e di soggiornarvi per almeno 4 mesi sull'arco di un anno rispettivamente di viaggiare in e a (…) In sostanza l'iniezione di capitale di PC 1 mi ha permesso di azzerare una situazione debitoria mia personale pregressa e di finanziare la realizzazione del piano finanziario per con il cui provento sarei stato in grado di garantire il rimborso del capitale affidato e della sua remunerazione. (…) Per quanto attiene ai prelievi operati da __________, ribadisco che trattasi in parte di denaro (ca. 600 Mio di Lit. complessivamente) che ho utilizzato per tacitare gli strozzini che mi assillavano. (…) Per quanto attiene alla rimanenza attinta su __________ e contro garantita da __________ attraverso il bonifico proveniente da, ribadisco che trattasi di denari che ho impiegato per la mia attività professionale."
Non dissimile il destino del denaro ricevuto in Italia (AI 33, verbale 31 ottobre 2001, pag. 4):
" Con questi soldi ho provveduto da un lato a versare gli interessi alla signora PC 1 fino a settembre 2000 compreso, per contanti, ritenuto come in un'occasione io abbia pagato tramite assegno (tratto sulla medesima banca). Dall'altro lato, ho utilizzato tali denari per spese di viaggio e di trasferta all'estero e nonché la copertura delle spese professionali. Gli strozzini non hanno ricevuto nulla di questi denari poiché erano già stati tacitati in precedenza con parte del denaro prelevato da __________."
Non è di contro stata dimostrato, o anche solo reso verosimile, alcun effettivo investimento da parte del AC 1 degli averi affidati nel senso di cui alle pattuizioni contrattuali.
7. Al dibattimento l'imputato ha pienamente ribadito le proprie ammissioni degli addebiti contestatigli, e del resto anche il suo legale nell'arringa difensiva ha riconosciuto che l'atto di accusa merita integrale conferma.
Esso viene pertanto pienamente confermato dalla Corte, sia in fatto (con la rettifica a pag. 2, sub. 1.1.2 di "ITL 5'000'000.-" in "fr. 5'000.--" al riguardo del prelevamento del 29.10.1999) che in diritto, per il che il prevenuto risulta autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, commessa tra l'agosto del 1999 e il marzo 2000 per l'importo complessivo di Euro 1'010'900.42.
8. L'art. 68 n. 2 CP stabilisce che se il giudice deve giudicare di un reato commesso prima della condanna ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi stati reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
Nella fattispecie, AC 1 è stato condannato il 17 dicembre 2001 a alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, pena ridotta a 1 anno e 2 mesi in appello, per i soli fatti del 1995, allorché aveva già commesso anche i reati oggi a giudizio, per il che l'odierna pena, in applicazione della predetta norma, deve essere aggiuntiva a quella di cui al giudizio italiano.
La pena di cui al primo giudizio non viene perciò rivista o modificata, mentre che l'odierna Corte, esaminata la situazione nella sua globalità (ossia includendo anche il reato del 1995), determina una pena complessiva e, avuto riguardo della pena già pronunciata, commina una pena aggiuntiva.
Qualora la prima pena sia stata sospesa, ma con il computo della pena aggiuntiva venga oltrepassato il limite dei 18 mesi per la possibile concessione della sospensione condizionale, la prima pena rimarrà nondimeno sospesa, mentre che solo la pena aggiuntiva dovrà essere espiata (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 27 ad art. 68 CP).
In questa situazione privilegiata per l'autore, che a fronte di una pena complessiva che sarebbe da espiare deve in realtà espiare solo la pena aggiuntiva, questi sarà ulteriormente avvantaggiato nell'ipotesi in cui sia stato punito con una prima pena (sospesa) che appaia severa al secondo giudice, perché in tal caso -dovendosi determinare la pena aggiuntiva in funzione dell'ipotetica pena complessiva- la pena aggiuntiva sarà proporzionalmente più mite.
9. La Corte nel procedere alla disamina degli elementi concorrenti all'accertamento e alla valutazione della colpa del prevenuto, ha innanzitutto ritenuto l'indiscutibile gravità oggettiva dei reati commessi, avendosi che egli si è appropriato indebitamente di circa 1 milione di Euro, pari a circa fr. 1'500'000.--, e che egli ha inoltre commesso una truffa per mezzo della quale, in tre occasioni, si è fatto consegnare ulteriori lire 300'000'000 circa, ossia circa fr. 240'000.--, mentre che non ha considerato che egli in Italia si è appropriato di ulteriori lire 1'200'000'000.-- e rotti, ossia di ulteriori fr. 1'000'000.-- circa, reato per il quale è stato aperto il procedimento penale nell'appropriata sede.
Si tratta comunque di importi molto rilevanti, provento di reati commesso su di un arco di tempo di circa 5 anni, il che va pure valutato negativamente, non potendosi attribuire valenza episodica a reati commessi su tale periodo in danno di tre persone diverse.
Quanto alle finalità dell'agire del AC 1, il movente è ovviamente di natura economica. Dalle sue dichiarazioni in merito, si ha che egli non si è fatto scrupolo di utilizzare denaro altrui dapprima per pagare i suoi debiti pregressi, poi per finanziare la sua attività professionale, che deve invero essere stata assai costosa e poco produttiva, se si pone mente al fatto che nel periodo agosto 1999, data d'inizio degli illeciti di cui all'atto di accusa, sino al suo fermo del settembre 2001, essa ha comportato la consunzione di circa fr. 1'500'000.--. Anche tenendo conto di lire 600'000'000 (ossia circa fr. 500'000.--) che sarebbero state date agli strozzini, si avrebbe comunque un asserito dispendio di fr. 1'000'000.-- sull'arco di poco più di due anni, a fronte del quale nulla di concreto è stato versato agli atti per consentire di ritenere che si sia trattato di un utilizzo anche solo lontanamente ragionevole del denaro così sottratto.
Occorre anche dire che per accedere al denaro delle sue vittime il AC 1, servendosi di paraventi societari dai nomi suggestivi, si è autonominato consulente finanziario per gli investimenti dei malcapitati clienti e/o conoscitore di complessi e redditizi meccanismi della finanza internazionale, dando così prova di una particolare biasimevole scaltrezza nella costruzione del rapporto di fiducia che ha condotto i clienti ad affidargli le cospicue somme da lui incamerate.
Rimane quindi la per la Corte grave violazione del rapporto di fiducia a fini tutto sommato egoistici, al riguardo di importi, come detto, considerevoli.
Dalla vita anteriore del AC 1 si deduce la sostanziale incensuratezza protrattasi fin oltre i 60 anni, anche se vi è un precedente del 1983 per emissione di assegni a vuoto, il quale, più che macchiarne la fedina penale, getta l'ombra del dubbio sull'immagine che egli ha dato di sé di persona responsabile del lavoro di 5000 operai. E' inoltre indubbio, nell'ottica dei reati commessi, che egli nulla ha imparato dal fallimento della sua precedente società e che anzi, contro ogni ragionevolezza, egli si è ostinato a portare avanti progetti rischiosi, già solo perché ubicati in poco affidabili contesti sudamericani, animato dalla chimera di chissà quali guadagni, giungendo a delinquere pesantemente per persistere in queste iniziative, rivelatesi, alla prova dei fatti, del tutto deficitarie.
Egli ha tenuto un corretto comportamento processuale, mentre che nella fase preprocessuale la confessione (che pure vi è stata ed è ritenuta in suo favore) non è stata immediata, avendo egli ancora per la prima parte del secondo verbale d'interrogatorio tentato di vendere per vere le menzogne al riguardo della sua asserita attività di procacciatore di investimenti.
Questo non basta di certo, così come non basta la comunque apprezzata disponibilità a liberare fr. 10'000.-- dalla cauzione prestata dal figlio in favore delle parti civili- per fare ritenere il AC 1 sinceramente pentito ai sensi dell'art. 64 CP, mentre che non merita di essere particolarmente enfatizzato il fatto che egli abbia provveduto al risarcimento delle lire 303'000'000 di cui ai reati del 1995, posto che questa era una condizione impostagli dalla sentenza per potere beneficiare della sospensione della pena detentiva. Inoltre, a fronte delle dichiarazioni del AC 1 circa le sue difficoltà economiche in quel periodo -si ricordi che egli a suo dire sarebbe stato inguaiato con gli strozzini- e all'assenza di attestazioni circa eventuali leciti (e sostanziosi) guadagni, non è abusivo coltivare il sospetto -ma la questione non è realmente rilevante- che quel risarcimento sia stato prestato con il provento dei reati successivi.
Si ritiene inoltre che dai fatti del 1995 sono ormai trascorsi 9 anni, ma va anche detto che il AC 1 non ha tenuto per nulla buona condotta da allora, avendo ancor più pesantemente delinquito tra il 1999 e il 2000. Da allora sono trascorsi 4 o 5 anni, del che si tiene conto, così come dell'assenza di ricadute dopo la liberazione dal carcere preventivo, ma non si tratta per la Corte, nella specie, di elemento di portata particolarmente significativa.
La difesa, invocando alcuni precedenti, ha sostenuto la tesi secondo cui, nelle circostanze date, la pena complessiva per il AC 1 potrebbe essere comunque limitata a 18 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente, se del caso per effetto dell'assorbimento verso il basso di una pena di 22/23 mesi di detenzione. Di conseguenza, la pena aggiuntiva da pronunciare nell'odierno processo sarebbe di soli 4 mesi di detenzione.
Si tratta di una tesi che non può essere seguita.
A mente della Corte, la gravità oggettiva dei reati commessi è tale -in specie per gli importi sottratti e la reiterazione degli illeciti- da porre la giusta pena complessiva ben oltre il limite dei 18 mesi di detenzione suscettibile di sospensione condizionale. Nemmeno dopo disamina dell'aspetto soggettivo, e questo anche avuto riguardo per l'età del AC 1, emergono, in assenza di attenuanti specifiche, elementi tali da fare ritenere che la misura della sua colpa possa ricadere entro i limiti della sospensione condizionale.
Questo giudizio è ampiamente confortato dalla particolarità della situazione creata dall'esistenza di un precedente giudizio: la Corte ritiene in effetti che nelle circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1 l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti.
Tutto considerato, pertanto, la Corte determina in 2 anni di detenzione la pena complessiva da comminare al AC 1 e perciò, stante il primo giudizio, in 10 mesi di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto, da espiare, l'odierna pena aggiuntiva.
La disamina dei precedenti evocati dal difensore nulla muta a questo risultato, ritenuto comunque che siffatti confronti sono scarsamente attendibili, non potendosi mai realmente comparare i momenti soggettivi.
La sentenza 25 marzo 2004 della Corte delle assise correzionali in re __________., condannata a due anni di detenzione, presenta invero delle similitudini con il caso in rassegna. E' vero che il danno causato dai reati è in quel caso superiore, mentre che l'indebito profitto è comparabile a quello percepito dal AC 1, ed è anche vero che si potrebbe ritenere che la colpa di __________ sia nel complesso superiore a quella del qui prevenuto. Per la Corte si tratta di due casi gravi, ma la differenza sostanziale, che la difesa sembra disattendere e che invece a mente della Corte destituisce di fondamento ogni doglianza dell'imputato, è che __________ è stata condannata a 2 anni di detenzione da espiare, mentre che AC 1 si vede confrontato con l'espiazione di soli 10 mesi di carcere, ragione per cui egli nell'esito è in una situazione manifestamente migliore di __________
Del tutto inconferente è di contro il richiamo della sentenza 4 agosto 2003 della Corte delle assise criminali in re A., condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati oggettivamente più gravi di quelli commessi da AC 1, trattandosi di una sentenza (nemmeno cresciuta in giudicato in quanto oggetto di due ricorsi per cassazione) in cui, come espressamente indicato in quel giudizio, la pena mite comminata al prevenuto è stata determinata dall'esistenza di una situazione soggettiva che la Corte ha ritenuto particolarmente favorevole all'accusato, situazione che qui nemmeno lontanamente si verifica.
Di contro, la Corte può evocare, in senso contrario a quello auspicato dalla difesa, le sentenze 1° marzo 2001 in re B., condannato a 22 mesi di detenzione per una malversazione poco superiore a fr. 1'000'000.-- e 5 giugno 2002 in re C., condannato a 18 mesi di detenzione sospesi per 4 anni a fronte di malversazioni per circa fr. 1'200'000.--, grazie alle importanti circostanze attenuanti della scemata responsabilità e del sincero pentimento.
10. AC 1 non ha legame di sorta con il territorio svizzero, che gli è unicamente servito per la fruizione dei servizi bancari tramite i quali ha compiuto i reati di cui all'atto di accusa.
Per una funzione di prevenzione generale, ed allo scopo di colpirlo con un'ulteriore sanzione, si giustifica di pronunciare nei suoi confronti la pena accessoria dell'espulsione effettiva di cui all'art. 55 CP per la durata minima legale di 3 anni, pena la cui pronuncia non è del resto stata contestata dal prevenuto (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).
L'adesione alla proposta di pena effettiva rende superflua la disamina della sua eventuale sospensione condizionale, potendovisi ravvisare l'implicita ammissione del fondamento della richiesta della Pubblica accusa.
11. AC 1 ha altresì aderito alle pretese avanzate dalle parti civili (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).
Vanno perciò riconosciuti Euro 360'696.98 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2000 su Euro 335'696.98 e dal 21 marzo 2000 su Euro 25'000.--, oltre a fr. 4'787.70 per i costi di patrocinio, alla parte civile PC 2, e Euro 650'203.44 oltre a fr. 8'762.70 per i costi di patrocinio alla parte civile PC 1.
12. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico dell'imputato.
Rispondendo, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2, 3.
Visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68, 69,138 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4 occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42;
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1 alla pena di 10 mesi di detenzione, con il computo del carcere preventivo sofferto a valere quale pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione inflittagli il 15 luglio 2002 dalla Corte di Appello di __________;
2.2 all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni;
2.3 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;
3. AC 1 è inoltre condannato a risarcire le seguenti indennità:
3.1 Euro 360'696,98 oltre interessi al 5% dal 23.02.2000 su Euro 335'696,98 e dal 21.03.2000 su Euro 25'000.- oltre a fr. 4'787,70 alla Parte Civile PC 2;
3.2 Euro 650'203,44 oltre a fr. 8'762,70 alla Parte Civile PC 1;
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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