Incarto n.
72.2002.65

Lugano,

28 settembre 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC1

e domiciliato a 

 

 

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

per avere,

a Lugano,

il 28 giugno 1995,

nella sua qualità di socio gerente unico con diritto di firma individuale della __________,

prima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997,

in danno dei suoi creditori, diminuito fittizia mente il proprio attivo, distraendo valori patrimoniali di sua pertinenza,

vendendo a suo padre __________ un terreno denominato "La Prella" per CHF 4'600'000.--, effettuando contestualmente le seguenti operazioni contabili:

-          immissione del ricavato del prezzo di vendita nella __________, in parte a titolo di pagamento di suoi debiti personali esistenti nei confronti di quest'ultima ammontanti al 3 giugno 1995 a CHF 2'800'000.-e per il resto quale "anticipo" a suo favore di CHF 1'800'000.-,

 

-          saldo da parte della __________ del proprio debito nei confronti della __________ ammontante al 20 giugno 1995 a frs. 4,6 mio,

 

con la conseguenza che il suo patrimonio personale subì una diminuzione pari a CHF 1 '800'000.--, essendo questo importo pari al credito suddetto da lui vantato nei confronti della __________ di natura puramente contabile, non essendo la __________ in grado di ripagarlo tenuto conto che non disponeva dei mezzi necessari a tal fine;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti artt. 163 e 172 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 29/2002 del 4 aprile 2002, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP1.

§  L'accusato AC1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

§  L'avv. RC1, in rappresentanza dellaPC2.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:05.

 

Incidente formale

 

La pubblica accusa chiede che venga posta la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP.

 

La difesa si oppone alla richiesta di subordinata e chiede che il dibattimento sia rinviato ad altra data previa presentazione di un nuovo atto d’accusa.

 

Il Procuratore, in replica, si rimette al giudizio della Corte.

 

La difesa, in duplica, dichiara di mantenere la propria posizione anche alla luce del fatto che potrebbero esserci delle prove da notificare da parte sua stante l’imputazione prospettata in via subordinata.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle Parti, il seguente quesito:

 

1. Deve essere ammessa la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP?

 

Previo esame del fatto e del diritto:

 

La Corte risponde affermativamente al quesito e decide:

 

1. È ammessa la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa, in via subordinata dell’imputazione di cattiva gestione. Considerato lo stato d’incensuratezza dell’accusato, l’età, la collaborazione fornita agli inquirenti, chiede che egli venga condannato alla pena di 12 mesi detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di 2 anni. Per le pretese delle Parti Civili si rimette al giudizio della Corte. Da ultimo, chiede la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro e, se del caso, la relativa attribuzione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                    §   Il Difensore, il quale contesta l’imputazione di cui all’atto d’accusa, nonché l’imputazione posta in subordine, chiedendo il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Nella denegata ipotesi di una condanna, posto il lungo tempo trascorso dai fatti e una violazione del principio della celerità, chiede che venga pronunciata una pena non superiore ai 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per 2 anni.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC1

 

                                   1.   È autore colpevole di:

 

                                1.1   bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

                                         per avere,

il 28 giugno 1995, a Lugano,

in danno dei creditori,

distratto valori patrimoniali di sua pertinenza,

prima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997, diminuito fittiziamente il proprio patrimonio per complessivi

fr. 1'800'000.-, concedendo un credito alla __________ che non era in grado di rimborsare?

 

                                1.2   Trattasi invece di cattiva gestione

                                         per avere,

a Lugano, il 28 giugno 1995,

nella sua qualità di socio gerente della __________,

prima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997, in danno dei suoi creditori, utilizzato parte del ricavato della vendita della sua quota di comproprietà sulla tenuta agricola

“__________” a suo padre __________ di fr. 4'600'000.-,

per finanziare la società __________ nella misura di fr. 1'800'000.-,

pur essendo consapevole che la stessa non sarebbe stata in grado di rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità, aggravando, consapevolmente, il proprio stato d’insolvenza?

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Può beneficiare di attenuanti specifiche?

 

                                   3.   Sussiste violazione del principio di celerità?

 

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   5.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

 

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   L'imputato è nato nel 1930 con il nome di __________, e solo in età adulta ha cambiato il proprio nome in AC1, dopo essere stato adottato da __________.

Il padre adottivo __________, classe 1909, negli anni '40 ha costituito a Lugano la __________ SA, società con un capitale azionario di fr. 5'000'000.-- avente per scopo, secondo quanto risulta a RC, "l'importazione e commercio di vini, aceto, liquori e distillati, la vinificazione, la produzione di spumante, liquori e distillati; le rappresentanze e il commercio nel ramo dei vini, liquori, birre, acque minerali e affini, la conduzione di tenute agricole in proprio e in affitto, e ogni altro affare o commercio mobiliare e immobiliare attinente al perseguimento dello scopo sociale".

In questa ditta l'imputato ha iniziato la propria attività professionale in qualità di enologo.

Nel 1951, allorché egli aveva 21 anni, è stata costituita a Lugano la __________ Sagl, società strettamente legata alla __________ SA e anch'essa attiva nel settore del commercio di vino ed altre bevande, anche se ad un livello inferiore.

Come spiegato al dibattimento dall'imputato, che con il tempo è diventato l'unico proprietario e responsabile della Sagl, questa società, relativamente piccola, si occupava di rivendere al dettaglio, in prevalenza a ristoratori, i propri prodotti, mentre che per le forniture faceva capo alla __________ SA, che per sua parte effettuava vendite all'ingrosso.

L'imputato, dunque, pur continuando a lavorare per la SA del padre e a percepire uno stipendio, gestiva nel contempo l'attività della __________ Sagl, a lui facente capo.

 

                                   2.   Secondo l'imputato, gli affari della __________ Sagl hanno iniziato ad andare male per effetto della crisi economica verificatasi all'inizio degli anni '90.

Volendo reagire alla recessione, l'imputato, con il fine ultimo di promuovere le vendite dei prodotti della sua società, si è addentrato nel difficile settore degli esercizi pubblici.

Egli si è in particolare prestato -con altri commercianti del ramo- a fungere da fideiussore o garante di finanziamenti concessi a persone desiderose, pur senza possedere i capitali e il credito necessari, di acquisire esercizi pubblici da gestire. Questo al fine di legare alla sua società queste persone con dei contratti di fornitura in esclusiva, con la speranza evidentemente di non essere mai chiamato ad onorare le fideiussioni, o comunque di ricevere di ritorno eventuali denari anticipati.

In altri casi, egli ha erogato finanziamenti, finendo per acquisire in prima persona gli inventari di esercizi pubblici, poi affidati in gestione a terzi, che l'avrebbero indi deluso due volte: da una parte non corrispondendogli la pigione che egli era tenuto a versare ai proprietari dei muri (e che ad un certo punto egli non è più riuscito a versare, come ad esempio nel caso della parte civile __________), e d'altra parte lasciando impagate anche le forniture di merce che venivano effettuate dalla __________ Sagl.

La situazione si è pertanto deteriorata per tutti.

L'imputato, secondo quanto da lui dichiarato, in questo modo ha subito perdite finanziarie notevoli. Non potendo fare fronte agli impegni assunti con le sue sole forze, egli ha attinto alle risorse della __________ Sagl, della quale è pertanto divenuto pesantemente debitore, sino ad un totale di ben fr. 2'800'000.--.

La __________ Sagl, a sua volta, non era in grado di sopportare la concessione di un credito di tale portata al proprio titolare, motivo per cui essa ha sospeso, o comunque rallentato i pagamenti ai propri fornitori, ed in particolare quelli alla __________ SA (stante il rapporto privilegiato tra i titolari), nei cui confronti ha accumulato debiti per fr. 4'600'000.--.

Nemmeno la __________ SA, infine, aveva motivo di gioire della situazione. Essa era sì sufficientemente solida per sopportare il mancato incasso dei predetti fr. 4'600'000.--, potendo fare affidamento sull'ingente sostanza dell'azionista ed amministratore __________ (nei cui confronti era difatti debitrice, seppure con clausola di postergazione), ma -secondo quanto emerso in istruttoria- l'autorità fiscale e le banche mal tolleravano l'esistenza nei bilanci della SA del credito di fr. 4'600'000.-- (non produttivo di interessi) nei confronti della __________ Sagl (cfr. le deposizioni in tal senso di __________, classificatore atti istruttori 1-15, verbale 10 novembre 1998, A4, pag. 5; __________, verbale 30 novembre 1998, A5, pag. 2; __________, 18 gennaio 1999, A7, pag. 1).

 

                                   3.   Riassumendo, si ha che all'epoca dei fatti l'imputato era debitore della __________ Sagl nella misura di fr. 2'800'000.-, mentre che la __________ Sagl era a sua volta debitrice nei confronti della __________ SA di fr. 4'600'000.--.

Che si trattasse di debiti reali, regolarmente iscritti nei bilanci delle società, e non di poste fittizie, è riconosciuto dalla stessa pubblica accusa (verbale dibattimentale, pag. 2).

 

                                   4.   L'imputato all'epoca dei fatti (28 giugno 1995) era pesantemente indebitato, ma non insolvente (cfr. l'estratto delle esecuzioni, allegato 9 ad AI 15.2).

Egli era ancora proprietario dell'appartamento in cui viveva a __________, ed inoltre era proprietario di una quota di comproprietà di 1/2 di 21 fondi agricoli (e pertanto soggiacenti alle speciali norme legali in materia) siti nel comune di __________ e appartenenti alla tenuta agricola detta "__________".

 

                                   5.   L'accertamento del reale valore di questo insieme di fondi è a mente della Corte questione di centrale importanza per la corretta comprensione della fattispecie dedotta in giudizio, tale da costituire un cruciale elemento di giudizio al riguardo degli addebiti di illecito mossi al prevenuto.

Secondo le indicazioni della competente Sezione dell'agricoltura, il cosiddetto prezzo non esorbitante per la quota di comproprietà in questione sarebbe stato pari a circa fr. 1'362'000.-- (cfr. verbale 10 novembre 1998 di __________, A4, pag. 2), e la stessa pubblica accusa, aderendo alle risultanze di siffatta valutazione, dà atto che il valore della quota dell'accusato dei terreni in oggetto sarebbe stato di fr. 1'362'694.55 (verbale dibattimentale, pag. 3).

L'accusato ha soggiunto che per quanto a sua conoscenza l'intera tenuta sarebbe stata venduta nel 2003 ad un prezzo superiore a fr. 4 milioni (verbale dibattimentale, pag. 3), accertamento a cui deve essere preferito il più esatto ricordo del teste __________, che ha sottoscritto il relativo atto pubblico, secondo il quale il prezzo per una maggiore superficie (215'000 mq, in luogo dei 140'000 mq del 1995) è stato nel 2003 -per l'intero fondo, e non solo per una quota di comproprietà di 1/2- di fr. 2'150'000.-- (verbale dibattimentale, pag. 5).

Su queste basi la Corte accerta pertanto che il valore nel 1995 della quota di comproprietà del prevenuto della tenuta "__________" era di circa fr. 1'362'000.--.

 

                                   6.   Il 28 giugno 1995 __________ ha ordinato al __________ di Lugano di trasferire fr. 4'600'000.-- dal suo conto n. __________ in favore del conto n. __________ detenuto dal  figlio AC1 presso il medesimo istituto.

Sempre il 28 giugno 1995, AC1 ha ordinato al __________ di trasferire detto importo di fr. 4'600'000.-- dal suo predetto conto personale al conto n. __________ della __________ Sagl, ancora presso la stessa banca.

Da lì, ancora quello stesso giorno, il denaro è stato ulteriormente trasferito, avendo la __________ Sagl disposto che esso dovesse essere girato sul conto n. __________1 della __________ SA presso __________.

Infine, sempre il 28 giugno 1995, i fr. 4'600'000.-- sono tornati al punto di partenza, visto che la __________ SA ha addebitato il proprio predetto conto in favore di quello di __________.

Il denaro è perciò tornato nel conto di __________ dal quale era inizialmente uscito, senza mai avere lasciato il __________ di__________.

L'esistenza, incontestata, di queste operazioni è comprovata dallo scritto 14 luglio 1998 del __________ (AI 4.1), oltre che dalla perizia giudiziaria (AI 15.2, risposta al quesito 1).

 

                                   7.   Quanto alle asserite causali di questi trasferimenti di fr. 4'600'000.--, il primo da__________ a AC1 è stato giustificato con la vendita da figlio a padre della predetta quota di comproprietà della tenuta agricola "__________".

Appare insolito il fatto che il prezzo sia stato integralmente pagato il 28 giugno 1995, mentre che l'atto notarile di compravendita è stato stipulato solo il 7 dicembre 1995 (AI 1, allegato F).

Per il successivo trasferimento del denaro da AC1 alla __________ Sagl sono state addotte due motivazioni: per fr. 2'800'000.-- l'imputato ha estinto il proprio debito nei confronti della Sagl, mentre che per l'eccedenza di fr. 1'800'000.-- egli ne è diventato creditore e per tale credito ha concesso alla società, così da rafforzarne la posizione a proprio detrimento, una convenzione di postergazione (perizia AI 15.2, allegato 6).

La __________ Sagl con i fr. 4'600'000.-- così ricevuti ha immediatamente ed integralmente estinto il proprio corrispondente debito nei confronti della __________ SA, mentre che questa, benché debitrice di __________, ha, dal punto di vista contabile, concesso un (nuovo) mutuo al proprio titolare, non potendo procedere al (parziale) rimborso del proprio pregresso debito per l'esistenza anche in questo caso di una clausola di postergazione.

 

 

 

                                   8.   Il 2 gennaio 1997 è stato decretato il fallimento di AC1, procedura immediatamente sospesa ai sensi dell'art. 230 LEF, ed in seguito svolta in via sommaria, almeno per realizzare l'appartamento di Pregassona, avendo il creditore __________ effettuato l'anticipo delle spese.

Il 4 marzo 1997 la __________ Sagl ha instato per una moratoria concordataria con abbandono dell'attivo (perizia AI 15.2, allegato 4). La moratoria, inizialmente concessa, è stata revocata il 20 febbraio 1998, e il 2 marzo 1998 è stato decretato il fallimento.

 

                                   9.   Il 24 marzo 1998 __________, il creditore che aveva chiesto il fallimento dell'accusato e anticipato i costi per la prosecuzione della procedura, ha presentato denuncia penale nei confronti di AC1 e __________ per i titoli di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, omissione della contabilità, truffa, nonché per le contravvenzioni di cui agli art. 323 e 325 CP (cfr. AI 1).

Secondo il denunciante, sarebbero in particolare sospette le modalità della vendita della tenuta "__________" ad un prezzo ben superiore al valore venale, cosa che sarebbe stata finalizzata alla sottrazione ai creditori dei beni in questione, visto che i fr. 4'600'000.-- "non risultano ufficialmente essere da nessuna parte" (pag. 6), e alla creazione di una situazione debitoria fittizia, sempre in danno dei creditori.

Il 1° luglio 1998 anche la PC2, creditrice dell'imputato per opere d'appaltatrice, ha presentato analoga denuncia penale.

 

                                10.   L'istruttoria predibattimentale, comprensiva di perizia (AI 15.2), oltre che mostrare il dettaglio dei predetti trasferimenti di denaro, ha fornito determinate indicazioni al riguardo del contesto dell'operazione.

Essa sarebbe stata concepita da __________ (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 10 novembre 1998, A4), consulente fiscale dei quattro soggetti interessati (le due persone fisiche e le due società) e da __________, responsabile amministrativo della __________ SA (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 30 novembre 1998, A5).

Per i dettagli delle operazioni bancarie essi hanno inoltre fatto capo al funzionario del __________ (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 15 settembre 1998, A2).

Secondo i due ideatori, lo scopo dell'operazione era principalmente quello di eliminare dai conti della SA il credito di fr. 4'600'000.-- nei confronti della Sagl (A2, pag. 2, 4 e 5; A5, pag. 2 e 3; cfr. anche A2, pag. 2).

La stessa motivazione è stata addotta anche dagli indagati __________ e AC1 (A7, pag. 1; A9, pag. 1 e 9), laddove AC1 ha -comprensibilmente, dal suo punto di vista- ravvisato anche la finalità di salvare la __________ Sagl, che con l'operazione si liberava del suo principale debito, così che essa potesse continuare nella propria attività ed incassare gli ingenti crediti che essa vantava nei confronti di terzi (A3, pag. 2).

Siffatta motivazione appare credibile, e questa versione degli avvenimenti risulta rafforzata dal riscontro oggettivo costituito dall'identità del prezzo convenuto per la quota di comproprietà de "__________" di fr. 4'600'000.-- con l'ammontare del credito della SA che si intendeva estinguere, oltre che dall'indizio dell'oggettiva sopravvalutazione del prezzo per rapporto al valore dei fondi.

Dalle deposizioni predibattimentali è emerso anche che, una volta concepita l'operazione, l'accusato non ha avuto alcuna possibilità di influenzarne lo svolgimento, e che in particolare la destinazione del denaro era vincolata e predestinata, sicché egli non poteva agire diversamente dall'immissione nella Sagl dell'intero provento della vendita.

Così ha deposto in proposito __________ (A4, pag. 2):

 

"  Una volta AC1 in possesso di questi CHF 4,6 milioni, questi vengono girati a favore della Sagl. Trattavasi della condizione da ossequiare affinché il debito suddetto potesse essere pagato.

__________ aveva imposto al figlio di destinare questi soldi alla Sagl."

 

Queste invece le dichiarazioni di __________ (A5, pag. 2):

 

"  …l'operazione non sarebbe mai stata fatta a questo prezzo, se quest'importo successivamente non fosse stato destinato al pagamento dei debiti della Sagl nei confronti della SA".

 

ribadite al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 5):

 

"  Il percorso del denaro, tutto all'interno del Credito Svizzero, era anch'esso stato prestabilito. I relativi bonifici (4) sono stati presentati simultaneamente."

 

Ciò è del resto ovvio, visto che -come giustamente rileva il __________ - in caso contrario non sarebbe stato possibile conseguire lo scopo perseguito dell'estinzione da parte della stessa Sagl del proprio ingente debito nei confronti della SA.

                                11.   Con atto di accusa del 4 aprile 2002 l'allora Procuratore Pubblico avv. __________ ha imputato a AC1 il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento. Secondo l'inquirente, il prevenuto avrebbe diminuito fittiziamente il proprio attivo in danno dei creditori, distraendo beni patrimoniali di sua pertinenza con la nota operazione finanziaria, ed in particolare, dopo il rimborso del proprio debito di fr. 2'800'000.--, con il versamento alla __________ Sagl di un "anticipo" di fr. 1'800'000.-- che la società non avrebbe potuto ripagare "con la conseguenza che il suo patrimonio personale subì una diminuzione pari a CHF 1'800'000.--".

In entrata di dibattimento la Procuratrice Pubblica avv. __________ ha chiesto al Presidente della Corte di prospettare al prevenuto l'imputazione subordinata di cattiva gestione per avere, in danno dei creditori "utilizzato parte del ricavato della vendita della sua quota di comproprietà sulla tenuta agricola "__________" a suo padre __________ di CHF 4'600'00, per finanziare la società __________ Sagl nella misura di CHF 1'800'000, pur essendo consapevole che la stessa non sarebbe stata in grado di rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità, aggravando, consapevolmente, il proprio stato d'insolvenza":

 

                                12.   Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato le proprie precedenti dichiarazioni, professando la propria buona fede, e spiegando che l'operazione, da lui intesa come un tentativo di risanare la Sagl, era comunque stata concepita da altri, e che egli in realtà mai ha avuto la possibilità di disporre dei fr. 4'600'000.-- versati dal padre.

 

                                13.   Per determinarsi sulle accuse mosse al prevenuto occorre dapprima essere in chiaro sul concreto contenuto degli addebiti mossi nei suoi confronti.

Orbene, sia dall'esame del testo dell'atto di accusa e che di quello della subordinata presentata in aula dal Procuratore -che correttamente si è attenuto al medesimo substrato fattuale- si rileva innanzitutto che al prevenuto non viene addebitato come costitutivo di reato il solo fatto di avere venduto la propria quota di comproprietà della tenuta "__________".

Nemmeno il fatto di avere venduto al padre piuttosto che ad

un altro soggetto giuridico è ritenuto censurabile dall'accusa,

e neppure l'esorbitante prezzo di vendita dei fondi di fr. 4'600'000.--, che è accertato essere pari a più del triplo del valore effettivo della quota, viene contestato al prevenuto come elemento costitutivo di reato.

Le ipotesi di reato, a ben vedere, riguardano unicamente la destinazione che l'accusato avrebbe dato al provento della vendita, anzi ad una parte di detto provento.

Non vi è infatti rimprovero di sorta nell'atto di accusa o nella proposta di subordinata a proposito dei primi fr. 2'800'000.-- di tale provento, con i quali l'imputato ha pagato il proprio debito nei confronti della __________ Sagl, mentre che gli si rimprovera unicamente di avere destinato alla Sagl anche gli ulteriori fr. 1'800'000.-- (fino a concorrenza dell'intero prezzo della vendita) a titolo di anticipo o comunque per finanziare detta società, circostanza quest'ultima costitutiva di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento secondo l'atto di accusa, e di cattiva gestione nell'ipotesi subordinata, per il motivo che la Sagl non disponeva dei mezzi necessari alla rifusione di siffatto anticipo o finanziamento.

Detto altrimenti, non è la vendita del fondo ad essere contestata al prevenuto, né gli si addebita di avere estinto con il provento della vendita il proprio ingente debito di fr. 2'800'000.-- nei confronti della __________ Sagl, ma solo di avere immesso nella società, a titolo di "anticipo" o finanziamento, anche la parte del prezzo di vendita eccedente il suo pregresso debito.

 

                                14.   In realtà, a mente della Corte siffatto rimprovero è privo di fondamento per il motivo che l'operazione sin qui descritta deve -anche ai fini dell'applicazione del diritto penale- essere considerata nel suo complesso, così da individuarne il reale significato economico, mentre che è fuorviante, e persino capzioso, scomporla per addebitarne al prevenuto un singolo aspetto.

Nella visione complessiva della fattispecie di cui all'atto di accusa appare manifesto che non esiste in realtà alcun anticipo o finanziamento di fr. 1'800'000.-- fatto dall'accusato in favore della __________ Sagl, ma solo un'iscrizione contabile in tal senso, neutralizzata negli effetti dal patto di postergazione, fatta allo scopo di fare quadrare i conti, il tutto per perseguire il prefissato scopo della cancellazione dai conti delle due società (soprattutto della SA) del credito di fr. 4'600'000.-- vantato dalla __________ SA nei confronti della __________ Sagl.

Detto altrimenti, nella realtà economica dell'operazione l'accusato non ha mai posseduto fr. 1'800'000.-- da destinare per "anticipo" o "finanziamento" alla Sagl, così come non ha mai nemmeno avuto (tutti) i fr. 2'800'000.-- necessari a pagare il suo (reale) debito nei confronti della Sagl.

Egli possedeva solo una quota di comproprietà di taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1360'000.--, mentre che l'apparenza della disponibilità di fr. 4'600'000.-- dopo la vendita di detti fondi è stata creata dalla manifesta e consapevole sopravvalutazione del valore dei fondi medesimi.

Tale sopravvalutazione, pari a circa fr. 3'300'000.--, è stata finanziata da __________ con la sua sostanza personale, e questo non certo per immettere fr. 4'600'000.-- nella libera disponibilità dell'accusato, ma per giungere alla cancellazione del credito della SA nei confronti della Sagl.

In pratica, si è trattato di un'operazione di risanamento della situazione contabile della __________ Sagl e della __________ SA, cofinanziata da AC1, che a tal scopo ha ceduto i noti fondi, e da __________, che a tal fine ha accettato di pagarli fr. 3'300'000.-- più del loro valore.

L'imputato non ha concepito in prima persona questa operazione, ma vi si è semplicemente adeguato, il che appare comprensibile vista la situazione debitoria e alla luce del fatto che l'operazione appariva comunque vantaggiosa per la Sagl.

Egli non è però mai stato libero di disporre del provento della vendita, avendo contestualmente firmato l'ordine di bonifico necessario a farlo proseguire verso la destinazione finale. Egli non è pertanto diventato creditore della Sagl per sua libera scelta (e soprattutto per effetto di dazioni effettuate con il suo patrimonio), ma solo per una contabile necessità, determinata in definitiva dal fatto che il debito della Sagl nei confronti della SA era superiore a quello dell'imputato nei confronti della Sagl, così che l'annullamento del rapporto di dare e avere tra le società implicava la rimanenza nei bilanci  della Sagl di un'eccedenza contabile in favore di chi, all'apparenza, aveva immesso il denaro.

 

                                15.   Al medesimo risultato si arriva con un ancor più semplice ragionamento, secondo il quale l'imputato possedeva solo una quota di comproprietà di taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1'360'000.--, con la quale egli, secondo logica, poteva ambire solo ad estinguere suoi debiti nei confronti dei suoi creditori sino a concorrenza di tale importo, cosa che -a vedere l'atto di accusa- non gli sarebbe stata contestata come reato.

Egli, contro ogni apparente logica, con questi fondi ha invece estinto debiti (reali) per ben fr. 2'800'000.-- e conseguito in aggiunta un credito contabile e teorico di fr. 1'800'000.--.

Pur considerando che il credito (oltretutto postergato) non vale nulla, rimane il fatto che egli con il predetto suo avere ha sanato debiti effettivi per un ammontare doppio del valore dei mezzi impiegati a tale scopo, così che l'accusa formulata in subordine di "cattiva gestione" in relazione all'episodio appare quanto meno ingenerosa.

 

                                16.   Non meno infondata è l'imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento di cui all'atto di accusa.

Ravvisare nella sola circostanza del credito di fr. 1'800'000.-- spettante all'imputato nei confronti della sua Sagl dopo il transito dei noti fr. 4'600'000.-- una diminuzione fittizia dell'attivo, significa in effetti avere nuovamente una visione solo parziale dell'operazione nel suo complesso.

Vero è piuttosto che dal patrimonio del prevenuto è effettivamente uscita la quota di comproprietà di "__________" -il che ricadrebbe semmai sotto l'egida dell'art. 164 CP- ma a fronte di questa cessione egli ha effettivamente beneficiato di un controvalore più che adeguato, ragione per cui la Corte non ravvisa, neppure lontanamente, il realizzarsi di alcuna delle ipotesi contemplate dal prospettato reato.

A questa conclusione deve del resto essere giunto anche il Magistrato inquirente che si è presentato in aula, che diversamente non avrebbe avuto motivo di formulare l'ipotesi subordinata del diverso reato di cattiva gestione.

 

                                17.   Ne deve conseguire il proscioglimento del prevenuto.

Questo significa che non vi può essere decisione sulle pretese delle parti civili (art. 272 CPP) e che le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.--, rimangono a carico dello Stato.

 


Rispondendo                 negativamente al quesito n.1, 5 e 6, per il che il n. 2, 3 e 4 sono privi di oggetto;

 

visti gli art.                      18, 36, 41, 59, 63, 64, 65, 163, 165, 172 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC1 è prosciolto dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento.

 

                                   2.   Il pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali sono a carico dello Stato.

 

                                   3.   Non si da luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti Civili.

 

                                   4.   È ordinato il dissequestro dei conti bancari no. __________ di AC1 e no. __________ di __________ Sagl presso il __________, __________.

 

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC1

2. PC2

rappr. da: RC1

3. PE1

4. TE1

5. PL1

rappr. da: RL1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese a carico dello Stato:                   

Tassa di giustizia                              fr.          500.--

Inchiesta preliminare                         fr.          200.--

Perizie                                                fr.              15'531.--

Testi                                                    fr.             46.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.--

                                                             fr.              16'327.--

                                                             ===========