|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Mendrisio, 25 giugno 2004/nh |
In
nome |
|
||
|
Il presidente della Corte delle assise criminali |
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2
|
|
e dagli assessori giurati: |
AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 7
|
|
con il segretario: |
Pascal Cattaneo, vicecancelliere |
Conviene oggi nell’aula penale di questo Pretorio
|
per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
|
|
|
detenuto dal 22 gennaio 2003; |
prevenuto colpevole di:
1. omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso,
il 22.01.2003, tra le ore 06.30 e le ore 08.00,
nella camera da letto dell’appartamento coniugale di Via Mola 1, intenzionalmente ucciso la moglie __________, strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti fino a provocarne la morte per asfissia meccanica,
in particolare:
trovandosi disteso a letto nel mentre che la vittima, in piedi alla sua destra, al bordo del letto, durante un loro alterco verbale, si avventò contro di lui, averle stretto il braccio destro intorno al collo aiutandosi, per fare maggior pressione, con il braccio sinistro fino a che, durante la colluttazione, si trovarono prima in piedi tra il letto ed il divano e successivamente, nel mentre che l’accusato continuava a stringerle il collo con entrambe le braccia, sul divano con la vittima distesa e lui inginocchiato all’altezza del suo viso,
finendo in seguito sul pavimento, dove in ginocchio, all’altezza delle spalle della moglie che era distesa per terra, continuò a stringerle il collo ma solo con la mano destra spingendo contro il pavimento,
per poi alzarsi, dopo qualche minuto e con la vittima rantolante e sanguinante dal naso, andare in bagno a lavarsi le mani sporche di sangue e rientrare successivamente in camera da letto, mettersi un maglione, prendere la giacca in un'altra stanza e calzare le scarpe in corridoio,
ritornando nuovamente nella camera da letto, con la moglie che più non dava segni di vita, per prendere le sigarette e il telefonino ed uscire di casa raggiungendo a piedi la Gendarmeria di Chiasso dove si costituì;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 111 CPS;
2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a Chiasso,
nel periodo 29.10.2002 / 28.12.2002,
favorito il soggiorno illegale della cittadina rumena __________ ospitandola presso l’appartamento coniugale di Via Mola 1 benché non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto d’entrata);
nel periodo 15.07.2002 / 22.12.2002,
favorito il soggiorno illegale del cittadino serbo __________ ospitandolo regolarmente,
ad eccezione di quattro o cinque giorni al mese,
presso gli appartamenti coniugali di Via Puccini 4 e di Via Mola 1 benché non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto d’entrata);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LFDDS;
3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a Chiasso,
presso l’appartamento coniugale di Via Mola 1,
nel periodo 29.10.2002 / 28.12.2002,
intenzionalmente impiegato la cittadina rumena __________ quale baby-sitter del figlio minorenne __________ (30.07.2002) benché la stessa non fosse autorizzata a lavorare in Svizzera in quanto priva di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
a Morbio Inferiore,
nel periodo giugno / luglio 2002,
intenzionalmente impiegato il cittadino serbo __________ per dieci giorni lavorativi quale aiuto giardiniere benché lo stesso non fosse autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2003 del 21 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
|
Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'avv. __________ in rappresentanza delle PC __________, PC 1 e PC 2, PC 3 e PC 4. § L'interprete IE 2.
|
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 23 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 16:25
- giovedì 24 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:30
- venerdì 25 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:25
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto i fatti che hanno portato al tragico evento in esame e le modalità con le quali è avvenuto, passa in disamina le seguenti ipotesi di omicidio colposo, omicidio passionale, legittima difesa ed eccesso di legittima difesa, per poi concludere all’applicazione del reato di omicidio intenzionale per dolo diretto. Basandosi sulla perizia PE 2, riconosce l’applicazione dell’attenuante specifica della scemata responsabilità di grado medio. Ritenuto come nessun’altra attenuante specifica può essere riconosciuta a AC 1, conclude chiedendo che l’imputato venga condannato alla pena di sette anni e mezzo di reclusione non opponendosi a che venga ordinato, già durante l’espiazione della pena, un trattamento medico ex art. 43 CP. Ritenuto inoltre come i reali legami affettivi dell’imputato si trovino in Serbia e non in Svizzera, chiede pure la condanna all'espulsione effettiva per 15 anni.
§ L'avv. __________, rappresentante di PC, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo la condanna di AC 1 a versare a __________ e ad __________ fr. 40'000.- ciascuno quale torto morale e fr. 99'171.-, rispettivamente fr. 63'425.-, quale perdita di sostegno; a __________ e PC 3 fr. 25'000.- ciascuno quale torto morale; a Ionel e PC 4 fr. 8'000.- ciascuno quale torto morale; in solido a tutte le PC fr. 6'868.90 quale risarcimento delle spese di aiuto immediato alle vittime, fr. 28'830.- per spese legali e fr. 4'200.- relativi all’allestimento della perizia di parte.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, in particolar modo in relazione alla sua difficile infanzia. Ripercorre quindi brevemente gli antefatti che hanno portato alla tragica morte di PC 4.
In merito alla qualifica giuridica dei fatti imputati a AC 1 sostiene l’ipotesi dell’omicidio per negligenza di cui all’art. 117 CP. Basandosi sulla perizia giudiziaria del dott. PE 1 chiede che venga riconosciuta una scemata responsabilità di grado grave (con riduzione della pena di almeno il 66 %). Postula inoltre l’applicazione dell’art. 33 CP e delle attenuanti specifiche di cui all’art. 64 CP. Concludendo chiede che al proprio patrocinato non venga inflitta una pena superiore a 3 anni di reclusione. Inoltre, in via principale si oppone alla richiesta d’espulsione, in via subordinata ne chiede una riduzione e la sospensione condizionale. Per quanto attiene invece alle richieste di PC, ne postula il rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1. omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso, il 22 gennaio 2003, tra le 06.30 e le 08.00,
intenzionalmente ucciso la moglie __________,
strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti fino a provocarne la morte per asfissia meccanica?
1.1.1 Ha egli agito per legittima difesa o per eccesso di legittima difesa?
1.1.2 Trattasi invece di omicidio colposo?
1.2. infrazione alla LDDS
per avere,
a Chiasso, favorito il soggiorno illegale,
ospitando regolarmente presso il proprio appartamento coniugale
1.2.1 nel periodo 29 ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________?
1.2.2 nel periodo 15 luglio 2002 – 22 dicembre 2002,
il cittadino serbo __________?
1.3. contravvenzione alla LDDS
per avere,
benché non autorizzati a lavorare in Svizzera,
impiegato
1.3.1 a Chiasso,
nel periodo 29 ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
__________ quale baby-sitter del figlio __________?
1.3.2 a Morbio Inferiore,
nel periodo giugno – luglio 2002,
__________ quale aiuto giardiniere?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all’art. 64 CP?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
4.1 privativa della libertà?
4.2 accessoria d’espulsione?
5. Deve essere ordinata una misura e se sì quale?
6. Deve essere condannato al pagamento di un risarcimento alle Parti civili e se si di quanto?
Considerato in fatto ed in diritto
1. AC 1, secondo di due fratelli, è nato il 7 marzo 1958 a __________, località della Serbia non lontana dal confine con la Romania, e quindi storicamente territorio di scambio con il paese confinante, al punto che la particolare lingua che vi si parla è un dialetto contenente elementi di serbo-croato e dell'idioma rumeno. Il padre ha lavorato per circa 20 anni in Germania come muratore, facendo rientro circa nel 1987 per dedicarsi all'agricoltura sui terreni di sua proprietà. Anche la madre, deceduta nel 1993, ha lavorato in Germania come aiuto cucina e donna delle pulizie, avendo raggiunto il marito nel 1971 per poi fare rientro assieme a lui.
L'accusato, che dopo la partenza della madre è stato cresciuto dalla nonna paterna, ha frequentato solamente quattro anni di scuola elementare, dopo di che il padre ha deciso che era ora che egli iniziasse a lavorare nei poderi di famiglia assieme alla nonna, cosa che l'accusato ha fatto.
Più o meno al ritorno del padre, nel 1987, l'imputato è partito alla volta della Svizzera, al seguito della sua seconda moglie (della vita sentimentale del AC 1 si dirà in dettaglio più avanti), che già vi lavorava. Dapprima con lo statuto di stagionale, egli ha lavorato in vari esercizi pubblici del mendrisiotto come aiuto cucina. Questo lavoro non corrispondeva però alle sue aspirazioni, avendo egli raccontato al dibattimento che preferisce lavorare all'aria aperta, cosa che del resto aveva sempre fatto. Nel 1990, con il conseguimento dello statuto di dimorante, egli ha iniziato a lavorare alle dipendenze di __________, giardiniere, che lo ricorda come un buon lavoratore, ubbidiente, che presumeva però essere in difficoltà economiche, visto che di frequente gli chiedeva degli anticipi sul proprio salario di fr. 17.50 all'ora (cubo 2, classificatore n. 2, verbale 3 febbraio 2003 di __________, allegato 134 al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria).
Dopo avere chiesto invano un aumento di stipendio, AC 1 nel 1998 si è licenziato e, finanziandosi con i soldi del 2° pilastro, ha avviato un'attività indipendente come giardiniere, esercitata sino al momento dell'arresto.
Dal profilo economico il bilancio di più di 15 anni trascorsi in Svizzera a lavorare non è per nulla brillante: AC 1 afferma di avere potuto finanziare i lavori di ricostruzione di una stalla bruciata a Bobovo nel 2000, ma a parte ciò egli non risulta avere accumulato risparmi o avere effettuato particolari rimesse di denaro nel paese d'origine, mentre che in Svizzera ha accumulato debiti, per i quali sono stati emessi a suo carico, a partire dal 1997, 5 attestati di carenza beni per complessivi fr. 32'000.-- circa, oltre ad altri due precetti esecutivi per circa fr. 3'000.-- (cubo 1, classificatore atti istruttori I, AI 31).
Egli afferma di avere conseguito, dalla sua attività indipendente, un reddito variante da fr. 35'000.-- a fr. 50'000.-- annui (cubo 2, classificatore n. 1, verbale 13 febbraio 2003 di AC 1 avanti al Procuratore Pubblico, allegato 47 al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 2), circostanza difficile da verificare alla luce del fatto che l'imputato lavorava praticamente solo per contanti, e che solo in rari casi emetteva fatture che venivano pagate sul conto stipendio della moglie presso la Banca dello Stato, mentre che egli non possedeva alcuna relazione bancaria.
L'imputato è incensurato.
2. Sulla vita sentimentale dell'accusato si ha che egli ha allacciato una prima relazione importante in giovane età, a 16 anni, con __________, conosciuta a Bobovo, tanto che nel 1975, quando aveva solo 17 anni, egli è diventato padre per la prima volta. La figlia __________, ora sposata e madre di tre figli, vive tuttora a Bobovo. Questa prima relazione si è consumata rapidamente, essendo cessata già nel 1976. AC 1 la definisce oggi una "fantasia di gioventù" (verbale 7 febbraio 2003 di AC 1 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 2), che però, come precisato al dibattimento, non è sfociata in un matrimonio, ed è pertanto da rettificare l'affermazione in tal senso di cui al cennato verbale d'interrogatorio 7 febbraio 2003.
Il primo matrimonio dell'accusato è del 1977, con __________, anch'essa compaesana, sposata prima di partire per il servizio militare. Secondo quanto afferma il AC 1, si sarebbe trattato di un matrimonio combinato dai rispettivi genitori, ed egli non avrebbe mai amato la moglie, che neppure ben conosceva prima delle nozze, ma si sarebbe invece trattato di un rapporto di reciproca sopportazione e tolleranza (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 347, perizia dott. PE 1, pag. 2).
Da questo matrimonio sono nati due figli maschi, __________, nato nel 1978, e __________, nato nel 1980, i quali hanno poi seguito il padre in Svizzera e oggi vivono per proprio conto in Ticino. Date le premesse, questo matrimonio era votato all'insuccesso, ed infatti si è giunti al divorzio nel 1986, dopo un litigio avuto perché la moglie l'aveva chiuso in una cascina in cui egli aveva acceso un fuoco e in cui aveva temuto di soffocare. E' curioso notare che l'accusato ha riferito di avere iniziato il divorzio dandone dapprima comunicazione ai genitori della sposa (cubo 2, classificatore n. 1, verbale 7 febbraio 2003 di AC 1 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 3).
Non risulta dagli atti se il prevenuto abbia mai pagato alimenti per i primi tre figli avuti dalle due predette relazioni.
Poco dopo il divorzio dalla __________, l'accusato ha conosciuto __________, una compaesana che lavorava in Svizzera, e che egli, come detto, ha seguito nel 1987, sposandola nel 1988. Dall'unione non sono nati figli, ma ben presto anche questa relazione ha iniziato ad andare male. L'imputato attribuisce il fallimento del matrimonio a discussioni di natura economica: dopo il matrimonio la moglie avrebbe cessato di lavorare, e ciò nonostante avrebbe inviato denaro in patria ai suoi familiari sottraendolo all'economia domestica, per il che egli si sarebbe ritrovato con dei debiti. Inoltre, la moglie avrebbe acceso un mutuo in Svizzera per riattare una stalla a Bobovo, facendo firmare al marito il contratto in qualità di garante. Non avendo la moglie provveduto alla restituzione, egli sarebbe stato chiamato in causa dalla banca, avendo firmato il contratto come garante, cosa che egli ritiene ingiusta, non potendo, secondo lui, gli stranieri con lo statuto di stagionale, assumere validamente siffatti impegni. In definitiva, AC 1 si ritiene circuito ed ingannato dalla sua seconda moglie ("mi ha fregato", verbale 7 febbraio 2003 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 3), come ha confermato al dibattimento.
La __________, assunta a verbale l'8 febbraio 2003 (cubo 2, classificatore n. 2, all. 107 RPG), conferma che il matrimonio andò in crisi per questioni di soldi, ma non si assume la responsabilità di avere indebitato il coniuge, affermando di essersi limitata ad inviare del denaro per il sostentamento dei genitori, cosa che "aveva infastidito" (pag. 2) il marito e che aveva dato origine ai primi litigi.
Si è comunque giunti al divorzio nel 1994 o nel 1995, chiesto ed ottenuto in Serbia, nonostante che i coniugi risiedessero in Svizzera. I motivi di questa a prima vista impropria scelta del foro li ha spiegati l'accusato: il divorzio a Bobovo costa meno, ed inoltre è più rapido, visto che una procedura consensuale può essere risolta in un mese, mentre che una contenziosa durerebbe solo 7 o 8 mesi (cubo 2, classificatore n. 1, verbale 7 febbraio 2003 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 4).
Dopo il fallimento di questo matrimonio, AC 1 afferma di avere vissuto da solo con i figli per circa un anno, dopo di che avrebbe conosciuto __________, una cittadina austriaca residente nel mendrisiotto, con la quale ha convissuto per più di 3 anni, dal 1997 fino a tutto il 2000. Questa relazione non gli ha causato problemi economici, ma è invece giunta a termine in primo luogo per il motivo che non si trattava di una donna adatta a lui. Questa valutazione era espressa per riguardo all'intenzione futura del AC 1 di rientrare in Serbia a fare il contadino sulle terre del padre, destinazione alla quale la __________ non sarebbe appunto stata adatta. E' interessante rilevare che il prevenuto espone questo pensiero dapprima come se fosse suo (verbale 7 febbraio 2003 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 4), ma poche righe dopo riconosce che questo era in realtà il giudizio espresso da suo padre che "…l'ha conosciuta e mia detto che non era la donna per me nel senso che non poteva fare la contadina", e che lui si è semplicemente adeguato, una volta ancora, al volere del padre: "io ho seguito questo consiglio di mio padre e quindi la relazione con la __________ era diventata una relazione a termine" (all. 46 RPG, pag. 4). Sorge spontanea l'osservazione del fatto che nella mentalità del padre dell'accusato, e quindi anche dell'accusato, che per sua ammissione deve obbedienza al genitore anche se ha passato da un po' i 40 anni di età, la donna è o non è adatta ad essere compagna o moglie non tanto in funzione delle sue qualità morali, caratteriali, o fisiche, ma piuttosto a dipendenza della sua attitudine a svolgere la funzione che le è riservata nel contesto sociale, in concreto quella di lavorare duramente nei campi senza lamentarsi e di badare alla casa.
Durante la "relazione a termine" con la __________, l'accusato allaccia rapporti anche con due prostitute, e con una di esse intrattiene addirittura una sorta di relazione, tanto da contribuire alle di lei spese di sostentamento con circa fr. 1'000.-- al mese, il che depone per l'intensità dell'infatuazione alla luce dell'importanza data al denaro dal AC 1, assai sensibile agli esborsi periodici (ancorché per motivi molto più meritori) delle proprie compagne. Non sono comunque queste due relazioni ad avere inferto il colpo di grazia al rapporto con la __________, ma piuttosto il matrimonio con PC 4, avvenuto nel gennaio del 2001, quando ancora perdurava la convivenza.
3. __________, cittadina rumena di Livezi, è nata il 13 gennaio 1968, ultima di 5 figli.
Il padre, pensionato, aveva lavorato come guardiano in una fabbrica, la madre, anch'essa pensionata, lavorava in precedenza come operaia in un atelier tessile.
Contrariamente al futuro marito, essa aveva avuto un'ottima istruzione, avendo frequentato le scuole elementari, le medie, il liceo ed una scuola professionale nel ramo tessile, il tutto per 16 anni di formazione. Aveva poi trovato lavoro come operaia in una fabbrica tessile, sino al 1990, quando era stata licenziata a seguito della caduta del regime comunista, che verosimilmente aveva comportato anche la chiusura della fabbrica.
Erano seguiti tre anni di disoccupazione, periodo in cui aveva conosciuto __________, dal quale aveva avuto il figlio __________, nato il 12 dicembre 1993. Dopo la nascita del figlio aveva trovato lavoro in una fabbrica di prodotti in legno, lavoro che ha mantenuto sino a circa tutto il 1995. Dal 1996 ha iniziato a recarsi a Bobovo per lavorare al servizio di una famiglia __________, il che aveva comportato un miglioramento della sua situazione economica, dato che riusciva ad inviare in famiglia circa 300 marchi tedeschi al mese. In quell'epoca essa ha sposato tale __________, con il quale aveva abitato presso la famiglia __________, ma che l'aveva abbandonata, senza però formalmente divorziare, all'incirca nell'autunno del 1999, in favore di una donna più abbiente (cfr. per queste ed ulteriori informazioni su PC 4 i verbali 28 gennaio 2003 del fratello __________ avanti al PP e 24 marzo 2003 della sorella PC 3 avanti al PP, cubo 2, classificatore n. 2, all. 92 e 93 RPG).
4. L'imputato ha conosciuto __________ nel settembre del 2000 a Bobovo, dove si trovava per occuparsi dei lavori di ricostruzione di una stalla del padre, che era bruciata. Egli stava cercando una persona che potesse aiutare il padre nella cura della casa e che potesse anche preparare i pasti per gli operai addetti ai lavori di ricostruzione. Si trattava, in altri termini, di quel genere di lavori poco qualificati o di manovalanza per i quali gli abitanti della regione di Bobovo facevano usualmente capo a cittadini romeni della fascia di confine, come appunto PC 4. Nella sua ricerca, AC 1 era arrivato anche dai __________, ed aveva perciò conosciuto __________.
Del primo incontro AC 1 fa un racconto degno della migliore cinematografia romantica, e verrebbe quasi da provare tenerezza, se non fosse che -come meglio si vedrà- egli è persona in realtà assai poco incline a dimostrare sentimenti affettuosi e, soprattutto, che l'unione terminerà tragicamente. Narra il AC 1 che alla vista di __________ -di fatto sguattera in casa __________ - i due sarebbero rimasti a fissarsi, senza parole, per cinque minuti, reciprocamente innamorati all'istante, folgorati dal cosiddetto colpo di fulmine (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 347, perizia dott. PE 1, pag. 3).
Essi avrebbero ben presto iniziato ad avere rapporti sessuali -già la prima sera, secondo quanto dichiarato dall'accusato nel verbale 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 4-, ed in capo ad un paio di settimane hanno maturato la decisione di sposarsi, non appena risolto l'impedimento formale costituito dal matrimonio di PC 4.
Interrogato sulle reciproche motivazioni di un matrimonio così repentino, AC 1 al riguardo della volontà della moglie ha affermato che "non so perché __________ mi ha voluto, forse perché siccome venivo dalla Svizzera pensava chissà che", mentre che di se stesso ha detto "che ho chiesto a __________ di sposarmi perché mi piaceva fisicamente, perché la gente diceva che era una grande lavoratrice anche come contadina e perché le volevo bene. Mi è piaciuta perché mi sembrava una brava donna ed era quello che volevo. Per brava donna intendo una persona che non va in giro, che non dice parolacce, che lavora e fa i lavori di casa" (all. 46 RPG, pag. 5).
Pur tenendo conto del filtro costituito dalla verbalizzazione, emergono con chiarezza, a mente della Corte, sia i limiti dell'affettività del AC 1, che la natura almeno in parte mercantile di quell'unione. E' in effetti lo stesso prevenuto a darci atto del suo interesse al matrimonio: __________ era a dire della gente una grande lavoratrice, sia come donna di casa che -in prospettiva del futuro rientro in Serbia- come contadina, ed era inoltre persona gradita al padre (verbale 24 marzo 2003 di PC 4, all. 93 RPG, pag. 3).
__________, per sua parte, aveva un figlio minorenne da mantenere e una famiglia intera, a partire dai genitori costretti a vivere con 100 Euro di pensione al mese (verbale 28 gennaio 2003 di __________, all. 92 RPG, pag. 3), in precaria situazione economica, motivo per cui a lei, per la quale già svolgere lavori umili in Serbia costituiva un passo avanti rispetto alla situazione in patria, la prospettiva di venire in Svizzera deve essere sembrata particolarmente allettante.
5. L'imputato ha pagato le spese del divorzio di __________, svolto celermente a Bobovo, così che il loro matrimonio ha potuto essere celebrato il 4 gennaio 2001 (verbale 7 febbraio 2003 di AC 1, all. 46 RPG, pag. 6). Ciò nonostante, __________ non ha potuto raggiungere immediatamente il marito in Svizzera, dovendo attendere il benestare dell'autorità degli stranieri, pervenuto solo nel mese di agosto del 2001. In quel lasso di tempo gli sposi hanno potuto avere solo contatti telefonici, mentre che __________ ha continuato a lavorare a casa del suocero, che le ha permesso di tenere con sé il figlio __________, e l'accusato ha invece avuto il tempo di concludere la relazione con __________, con cui ha sospeso la convivenza nel febbraio del 2001 (cfr. verbale di interrogatorio dell'accusato del 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 5), alla quale aveva dapprima sottaciuto sia la relazione con __________, che l'avvenuto matrimonio (cfr. il verbale 23 gennaio 2003 di __________, all. 102 RPG, pag. 3).
6. Dal permesso di dimora B rilasciatole, __________ risulta essere entrata in Svizzera il 19 agosto 2001 per stabilirsi al domicilio del marito, in via Puccini a Chiasso. Essa ha prontamente trovato lavoro come aiuto cucina presso la pizzeria __________ di Mendrisio, attività che manterrà sino al momento della morte a piena soddisfazione dei responsabili del locale (cfr. in tal senso la deposizione 22 gennaio 2003 di __________, all. 72 RPG, pag. 1), tanto da avere ricevuto dopo poco tempo le chiavi dell'esercizio pubblico.
Come detto (consid. 4), è lecito ritenere che l'unione avesse anche lo scopo di conseguire la prosperità dei coniugi per mezzo del lavoro di entrambi. L'imputato ha pacificamente ammesso l'esistenza di una finalità economica tra gli scopi del matrimonio, tanto che i coniugi avrebbero pianificato di lavorare per due o tre anni prima di avere figli (verbale 22 gennaio 2003 di AC 1, all. 32 RPG, pag. 6). Ancora più esplicito è stato __________, figlio dell'accusato e assai critico nei confronti di __________ ("Non sono in grado di dire il motivo, ma non mi sembrava la donna adatta a mio padre"), raccontando di una confidenza fattagli dal genitore: "Mi diceva che sperava che con la presenza della moglie e con il suo lavoro potessero far fronte ai debiti che lui aveva accumulato, per poi vivere più serenamente" (verbale 22 gennaio 2003, all. 100 RPG, pag. 2).
7. E' invece accaduto che circa all'inizio di novembre del 2001 __________ è rimasta incinta, data che si desume dal fatto che il figlio __________ è nato il 30 luglio 2002.
E' certo, perché ne danno atto sia l'imputato che altri testimoni, che __________ non ha immediatamente informato il marito della gravidanza, ma che al contrario essa ha atteso 13/16 settimane per dirgli che sarebbe diventato padre.
La circostanza è a prima vista assai strana, dovendosi teoricamente presumere che per due freschi sposini l'arrivo di un bambino, ancorché non pianificato (ma neppure attivamente contrastato con l'uso di contraccettivi), costituisca comunque motivo di gioia, e che perciò la notizia vada condivisa non appena divenuta certa.
__________, invece, tace per oltre tre mesi. All'avv. __________ essa ha spiegato di avere taciuto perché il marito "le aveva fatto capire che l'avrebbe fatta abortire" (verbale 22 gennaio 2003 avv. __________, all. 68 RPG, pag. 5), cosa che essa non voleva.
L'imputato si è dato la medesima spiegazione del silenzio della moglie, così come da lui raccontato alla __________, che ha riferito che "secondo lui, la moglie gli aveva comunicato così tardi la gravidanza per paura di un eventuale aborto che a quello stadio non si poteva più effettuare" (verbale 23 gennaio 2003, all. 102 RPG, pag. 4).
La Corte da questo episodio non ha voluto trarre conclusioni al proposito dei primi mesi del rapporto coniugale, né ritiene che l'accusato avrebbe effettivamente imposto alla moglie l'aborto, anche se nel suo primo verbale d'interrogatorio egli ha dichiarato di essersi trovato davanti al fatto compiuto "nel senso che non si poteva più rimediare" (verbale 22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 6), laddove "rimediare" sembrerebbe alludere all'aborto. Nondimeno, essa accerta che la vittima ha soggettivamente avuto questo timore, e ce ha reagito sottacendo al marito la gravidanza.
E' inoltre comprensibile che il silenzio su di una questione di tale importanza non è suscettibile di giovare al buon funzionamento di qualsiasi matrimonio, ed è logico ammettere che AC 1 si possa perciò essere -non senza qualche ragione- risentito nei confronti della moglie (l'amico __________ lo definisce "turbato" a seguito dell'episodio, verbale 6 febbraio 2003, all. 118 RPG, pag. 2).
8. Se ancora non vi erano problemi -secondo la __________ il matrimonio aveva iniziato ad andare male "quasi da subito" (all. 102 RPG, pag. 3)- sicuramente almeno da questo momento iniziano i dissidi tra i coniugi.
Chiamato ad esprimersi sui motivi del malessere della coppia, l'imputato ha indicato in un primo tempo la gelosia della moglie (verbale 13 febbraio 2003, all. 47 RPG, pag. 4):
" … anche __________ era gelosa. La sua gelosia era dovuta al fatto che capitava che io tornassi alla sera una qualche ora dopo la fine del lavoro. Io mi giustificavo dicendo che cercavo lavoro o perché mi fermavo a bere qualche cosa con un mio amico. __________ non mi credeva. Qualche volta mi chiedeva con chi ero stato, con chi ero andato e se conosceva questa persona poi gli telefonava. Sia il __________ che il __________ sono stati interpellati per questi motivi da __________. __________ pure mi rimproverava il fatto di andare in giro il sabato o la domenica cosa che io giustificavo, d'estate, dicendole che cercavo dei lavori da fare."
Nel medesimo verbale, poco dopo, egli ha però addotto anche questioni di natura economica (ibidem):
" …sono io che ho iniziato le pratiche di divorzio nel 2002. L'ho fatto perché non andavamo d'accordo e perché era gelosa. L'ho fatto anche perché lei "guardava i suoi interessi". Con questo intendo dire che i soldi suoi alla fine del mese non c'erano perché penso li mandava ai suoi parenti. Per me prima dei suoi parenti questi soldi dovevano servire a lei e a me per fare "le nostre cose""
motivazione ribadita nel successivo verbale 11 marzo 2003 (all. 50 RPG, pag. 2), in cui gli era stata contestata l'affermazione in tal senso fatta dalla __________:
" ADR per confermare questo passaggio di __________. Gli unici problemi che avevo con __________ erano di natura economica nella misura in cui lei non contribuiva come lo speravo o nella mia stessa misura alle spese comuni."
Nell'ottica di un matrimonio contratto (anche) per avere un partner che lavora per pagare i debiti pregressi (cfr. consid. 6, in fine), appare comprensibile che l'arrivo inaspettato di un figlio potesse essere motivo di tensione, dal momento che andava a ridurre la capacità lavorativa della moglie ed era inoltre fonte di spese supplementari. Oltre a ciò, risultava evidentemente contrario alle finalità (per il AC 1) dell'unione, e quindi fonte d'attriti, il fatto che la moglie inviasse denaro alla famiglia in Romania (ancora __________, all. 100 RPG, pag. 2 "… sembra che la moglie spendesse o tenesse per lei tutto il denaro che guadagnava. Queste lamentele mio padre le raccontava ai conoscenti"), tanto più che tornava a verificarsi la medesima situazione che aveva già minato il precedente matrimonio del prevenuto.
Per __________ si deve necessariamente fare capo ai racconti delle terze persone con le quali si era confidata al riguardo delle cause delle liti con il marito.
Ai familiari, almeno in un primo tempo, essa ha non ha raccontato molto dei dissidi coniugali (cfr. verbale 24 marzo 2003 di PC 4, all. 93 RPG, pag. 6; cfr., invece verbale 27 gennaio 2003 di __________, all. 90 RPG, pag. 2 e 3), il che non significa però che i litigi non esistevano, ma piuttosto che __________ non voleva inquietare i familiari (esplicito: __________, verbale citato, pag. 2).
Significativo è apparso alla Corte che __________, conosciuta 6 anni prima ai tempi di Bobovo, abbia a più riprese affermato che __________ non avrebbe saputo il motivo delle frequenti liti con il marito (verbale 22 gennaio 2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 2 e 3). Altri testimoni, di cui si dirà più avanti ma che narrano in particolare dell'ultimo periodo del rapporto coniugale, riferiscono per loro parte piuttosto delle conseguenze per __________ dei litigi, ma non si sanno esprimere sulle cause.
9. E' a mente della Corte accertato che __________ in occasione di questi litigi, si presume con frequenza ed intensità vieppiù maggiori sino al tragico epilogo, veniva picchiata dal marito, e questo sia prima che dopo la gravidanza.
L'accusato, anche a fronte della contestazione di testimonianze di segno diverso, ha ammesso solo due episodi in cui avrebbe dato due sberle alla moglie, occasioni in cui essa ha chiamato la polizia, motivo per cui sarebbe stato difficile negare per riferimento a quelle circostanze (verbale di interrogatorio del prevenuto del 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 9, 10 e 11).
Secondo la Corte, invece, è del tutto inverosimile pensare che una moglie, oltretutto da poco in Svizzera e perciò non necessariamente in chiaro sulle competenze della polizia locale in tema di liti in famiglia, abbia allarmato la polizia già al primo episodio di violenza domestica, specie se veramente limitato ad un paio di sberle, e che l'abbia poi nuovamente chiamata nell'unico caso di recidiva. Già solo per deduzione, si può ritenere che non vi siano stati solo questi due episodi isolati, ma che questi abbiano semmai costituito la punta dell'iceberg costituito da più frequenti episodi di maltrattamento.
Del resto, una lunga serie di testimonianze, ancorché indirette, depongono in tal senso, ed appare veramente troppo facile affermare ripetutamente, come fa l'accusato, che "sono tutte bugie" (verbale citato, pag. 11), oppure che "mia moglie si inventava le cose" e "aveva il vizio di parlare" (pag. 8).
PC 4 precisa che la sorella non si è confidata con lei sulla situazione familiare sino al dicembre del 2002 (verbale 24 marzo 2003, all. 93 RPG, pag. 6), ma che a quel momento (verbale citato, pag. 8):
" in merito ai maltrattamenti mi disse che tante volte AC 1 l'aveva picchiata e in due circostanze era andata in Polizia a denunciarlo. Mi disse anche che in un'occasione AC 1 le aveva spento una sigaretta sul corpo e meglio sul petto. Mi disse pure che una volta aveva dormito sulle scale del palazzo rispettivamente che una volta era stata buttata fuori dall'appartamento mentre il marito diceva affinché tutti sentissero che sua moglie era appena tornata "dal night"".
Il fratello __________ riferisce del medesimo racconto, per averlo sentito da PC 4 (verbale 27 gennaio 2003, all. 90 RPG, pag. 2 e 3).
L'amica __________, che le sarà vicina negli ultimi tempi (ad esclusione del periodo di tre mesi agosto-ottobre 2002 di congedo maternità di __________), in particolare per averla accompagnata dall'avv. __________ il giorno precedente quello della sua morte, parla, senza particolare enfasi, di ripetuti maltrattamenti e conferma tra l'altro l'episodio della bruciatura di sigaretta, sostenendo di avere visto i segni, oltre che quelli di altre percosse (verbale 22 gennaio 2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 2 e 3).
" Io non l'ho più sentita né vista fino all'autunno del 2001, quando arrivò a casa mia. Il recapito le venne dato, così disse, da un'impiegata del __________ di Chiasso che pure è cittadina jugoslava.
La trovai sciupata e triste.
Mi disse che aveva sposato __________ a Bobovo, ma di essere pentita perché lui la maltrattava e la picchiava per futili motivi. Mi confidò che, quei comportamenti, secondo lei, erano dovuti all'abuso di alcool.
In seguito ci si vide tante volte. Il suo problema era sempre lo stesso, riguardante i maltrattamenti di __________. Regolarmente avevo modo di vedere i lividi che aveva sulle braccia, sul viso, sul collo. E mi spiegava le circostanze in cui il marito l'aveva percossa e picchiata. Continuava a ripetere di non sapere il perché lui la picchiasse.
Da parte mia la consigliai più volte di andare a denunciarlo alla polizia. Lei però non ha mai voluto farlo e mi ripeteva che per lei era importante avere una famiglia, un uomo vicino.
A volte mi era capitato di incontrarli entrambi, assieme, e notavo come __________ lo trattasse con dolcezza, ricordo anche che, a volte, lo chiamava "pulcino mio".
Quando vedevo ciò, rimanevo stupita perché non capivo come facesse a trattarlo così bene, malgrado le percosse che regolarmente riceveva. Quando poi ci si trovava da sole glielo facevo rimarcare. Lei rispondeva che voleva la sua famiglia e che quindi sopportava le botte del marito.
L'anno scorso, quando era già incinta di quattro o cinque mesi, mi disse che era stato __________ a volere un figlio. Ricordo che anche in quel periodo __________ la picchiava, malgrado portasse in grembo la loro creatura.
Alla fine del mese di luglio del 2002 __________ mise al mondo un bimbo al quale venne dato il nome di __________.
Ero presente nel momento in cui __________ e il bimbo vennero dimessi dall'ospedale di Mendrisio. __________ sembrava un uomo veramente felice, teneva tra le braccia il bimbo e lo coccolava. Una settimana dopo però incontrai __________ e vidi che aveva cinque o sei segni sul collo. Tra le lacrime mi disse che __________ le aveva spento le sigarette sul collo."
La __________, proprio in occasione della predetta visita dall'avv. __________, ha raccontato di questi medesimi maltrattamenti alla legale, che ne ha chiesto conferma a __________, ottenendo la seguente risposta (verbale 22 gennaio 2003 dell'avv. __________, all. 68 RPG, pag. 2):
" Da parte mia ho chiesto di conoscere la causa di queste percosse. __________ mi rispose che non c'era una ragione precisa. Il marito ogni tanto la picchiava; ricordo che mi ha detto una volta per una questione di un cognome".
Anche sul posto di lavoro il crescente malessere di __________, specie a far tempo dal ritorno dal congedo per maternità, non era passato inosservato.
La datrice di lavoro __________, le cui affermazioni appaiono alla
Corte equilibrate e credibili, sentita a verbale ha raccontato che (verbale 22
gennaio 2003, all. 72 RPG, pag. 1 e 2):
" Quando è rientrata ho notato che aveva dei problemi. Spesso piangeva mentre era al lavoro. La vedevo molto triste e turbata.
Le chiesi cosa avesse e lei con una certa titubanza ha iniziato ad aprirsi un pochino, a confidarsi con me. Mi rivelò che il marito era contrario che il figlio __________, 1993, avuto da __________ nel primo matrimonio in Romania, potesse venire in Svizzera. Mi disse inoltre che il marito era una persona violenta, cattiva, bugiarda. Raccontò poi diversi episodi di violenza fisica e psichica nei suoi riguardi. Rimasi scossa poiché mi disse che quando era incinta egli l'aveva praticamente "scaraventata" fuori dall'auto e lei era rimasta per la strada priva di ogni mezzo alle ore 2330. Mi raccontò pure che in quel periodo egli le aveva spento sul collo una sigaretta probabilmente dopo l'ennesima discussione."
La collega __________, sentita il 18 febbraio 2003 (e quindi ad
animo meno scosso rispetto a chi è stato sentito il giorno della morte o in
quelli immediatamente successivi), riferisce in termini assai precisi e
credibili di avere visto in prima persona i segni di analoghi maltrattamenti
(all. 88 RPG, pag. 2 e 3):
" __________ era molto triste e chiusa. Mi diceva qualche cosa unicamente se io le porgevo delle domande. Mi ricordo che, verso la fine di aprile del 2002 credo nel pomeriggio in un momento di pausa __________ ebbe a dirmi testualmente: …se domani mattina non arrivo chiama la Polizia… Io mi sono allarmata e gli ho chiesto come mai. Lei mi rispose che era per paura di suo marito. Io le ho chiesto se la picchiava e lei non mi ha risposto direttamente ma si è messa a piangere. In quella circostanza ho notato che __________ aveva dei lividi o macchie blu sulla pelle. Questi segni si intravedevano all'altezza della scollatura della maglietta che indossava.
(…)
Ho poi rivisto __________ credo a fine agosto 2002 un'ultima volta, sempre a casa sua, quindi alcuni giorni dopo l'incontro sopra menzionato. In quell'occasione ho notato che sul collo, sotto il mento, aveva una crosta ed un alone rosso. Chiesi a __________ cosa avesse fatto e lei piangendo, mi disse che era stato suo marito a spegnerle una sigaretta su quella parte del corpo."
La deposizione di __________, anch'essa collega di lavoro, va letta con una certa cautela. Essa, resa il giorno medesimo della morte di __________, non è in effetti priva di enfasi e riferisce inoltre di episodi, come le pretese sevizie sessuali o l'abbandono del figlio mentre che la moglie si recava al lavoro, rimasti privi di altri riscontri.
Per altri versi essa narra però episodi confermati da altri testi, come il malumore del marito per la nascita di un maschio in luogo della femmina che avrebbe desiderato o la disperazione per la sottrazione del figlio da parte del marito a Natale del 2002, oppure ancora che __________ si sottopose ad esami medici per confutare l'accusa del marito di essere una drogata. Non appare perciò incredibile -nonostante le predette riserve- che la teste, indicando un preciso contesto, dica che "ho potuto constatare che un giorno, dopo che il marito ha scoperto che era un maschietto, __________ presentava dei segni di violenza sul collo" (all. 75 RPG, pag. 2 e 5).
10. L'accertamento della Corte, del fatto che __________ veniva almeno episodicamente battuta dal marito non subisce modifiche nemmeno dopo avere valutato le dichiarazioni di __________ e di __________, testimoni che si sono trovati in un osservatorio privilegiato per avere convissuto, durante un certo periodo, con i coniugi AC 1 nell'appartamento coniugale di via Mola 1, dove essi si sono trasferiti dopo la nascita del figlio __________.
10.1 __________, cittadina rumena, ha svolto funzione di babysitter e ragazza alla pari per il piccolo __________ a partire dal 29 ottobre 2002, così da permettere a __________ di riprendere la propria attività lavorativa al termine del congedo pagato per maternità. Essa, come si vedrà, si è recata in Serbia con il prevenuto per le feste di Natale il 28 dicembre 2002 e non ha più fatto ritorno in Svizzera. Essa, nonostante la richiesta della difesa in tal senso, non ha perciò potuto essere interrogata dagli inquirenti svizzeri, né è mai stata sentita quanto meno nelle opportune forme rogatoriali. Agli atti vi è solo un suo scritto, da lei inviato per posta dalla Romania, con il quale ha accettato di rispondere ad una serie di domande formulate dal Procuratore Pubblico (cfr. gli all. 110 e 111 RPG).
La __________ non è neppure comparsa al dibattimento, non avendo alcuna parte notificato la richiesta dell'assunzione della sua testimonianza. Interpellata in proposito al dibattimento dal Presidente, la difesa ha esplicitamente dichiarato di rinunciare a prevalersi della mancata assunzione nelle dovute forme della testimonianza della __________ nella fase predibattimentale (cfr. verbale dibattimentale, pag. 6), invitando la Corte alla serena valutazione della deposizione in atti.
La __________ che, si ripete, riferisce del periodo 29 ottobre - 28 dicembre 2002, a proposito del ménage familiare narra (cfr. la traduzione, all. 111 RPG) di una situazione di continui litigi, che sarebbero stati sempre provocati da __________. A mente della teste, essa sarebbe stata "psichicamente malata", avrebbe continuamente insultato il marito, costretto a chiedere il permesso della moglie per ogni cosa. Essa l'avrebbe spesso minacciato di morte, intenzionata a nascondersi sotto il suo letto per ucciderlo nel sonno o a sottrargli le chiavi dell'auto per manomettergli i freni. L'avrebbe altresì minacciato tante volte con il coltello. Solo la presenza in casa della __________ avrebbe impedito la morte dell'accusato, che se non avesse ucciso la moglie sarebbe prima o poi stato ucciso nel sonno.
__________ si sarebbe inoltre regolarmente ubriacata, girando poi nuda per l'appartamento, avrebbe trascurato la casa e il giovane figlio. L'igiene non sarebbe stata il suo forte, atteso che avrebbe bollito e disinfettato le mutande nella pentola in cui cucinava e avrebbe disinfettato gli stracci per il pavimento nella pentola in cui preparava i pasti per il neonato, mentre che come tovagliolo per il bimbo avrebbe utilizzato, dopo averlo lavato, lo straccio sul quale i coniugi avevano rapporti sessuali. __________ avrebbe picchiato e sgridato spesso il figlio, e avrebbe tante volte voluto buttarlo dal balcone perché stanca di lui. Avrebbe sposato l'accusato solo per interesse, ossia per costruirsi la casa in Romania e ottenere il permesso di vivere in Svizzera, e dopo 5 anni lo avrebbe lasciato.
La __________ non avrebbe mai visto l'accusato nell'atto di picchiare o insultare la moglie. Egli sarebbe stato tranquillo e taciturno. Non beveva, e si ritirava in camera a guardare la televisione. Chiedeva il permesso per uscire con gli amici, parlava alla moglie con educazione, e amava molto il figlio, con il quale giocava spesso e che con il padre era felice, mentre che nelle braccia della madre avrebbe sempre pianto.
Queste dichiarazioni della __________ sono, nel loro complesso, talmente enfatiche, unilaterali ed inverosimili da suscitare il sospetto -anche di per se stesse, e senza necessità dell'impietoso confronto con tutte le altre risultanze della causa- che sia lei, che ripetutamente accusa la vittima di essere stata "psichicamente malata", a non essere nel pieno possesso delle facoltà mentali. Lo stesso imputato al dibattimento ha correttamente riconosciuto al proposito della dichiarazione che "molte della cose che sono dette non le ha mai viste succedere" (verbale dibattimentale, pag. 9), il che a mente della Corte è un modo elegante per affermare che essa è su molti punti inveritiera.
Non si vuole entrare oltre misura nel dettaglio, ma risulta per esempio difficile credere che __________ abbia voluto (e saputo) manomettere i freni dell'auto del marito, oppure che essa abbia bollito gli stracci per i pavimenti nella pentola in cui cucinava per __________, ritenuto che per un bambino allattante al seno di pochi mesi non si cucina affatto.
Vi saranno di certo anche singole dichiarazioni veritiere, come quella relativa all'esistenza di frequenti litigi, ma nel complesso, visto poi che si tratta di dichiarazione resa senza deferimento del giuramento e ritenuto in particolare che lo stesso imputato se ne distanza ampiamente, il giudizio della Corte non può essere che di totale inattendibilità della deposizione che ad ogni buon conto, nulla dice sugli aspetti decisivi della vicenda se non -come si vedrà a torto- che __________ avrebbe consentito alla partenza di __________ con lei e il padre il 28 dicembre 2002 alla volta della Serbia, dichiarazione oltretutto interessata ad evitare di dovere rispondere per l'aiuto dato in quella che potrebbe essere vista come una sottrazione di minore.
10.2 __________ si è presentato spontaneamente agli inquirenti il 24 marzo 2003 per deporre, benché consapevole di confessare così la propria infrazione alla LDDS per avere soggiornato illegalmente in Svizzera.
Egli, sentito a due riprese (in polizia il 24 marzo 2003, all. 136 RPG, e avanti al Procuratore Pubblico e a confronto con l'imputato il 2 aprile 2003, all. 137 RPG), ha dichiarato di essere stato ospitato in casa AC 1 dal 15 luglio al 22 dicembre 2002, fatti salvi intervalli di 4 o 5 giorni l'uno in cui soggiornava presso __________.
Questo teste fornisce una dichiarazione assai genuina, priva di eccessi e molto più attendibile rispetto a quella della __________ al proposito della situazione famigliare in casa AC 1. Durante la permanenza egli avrebbe assistito ad un massimo di 4 o 5 litigi verbali, mentre che non avrebbe mai visto nessuno passare a vie di fatto o a minacce con armi improprie (all. 137 RPG, pag. 3). Per l'esattezza, egli avrebbe comunque solo assistito alla fase iniziale di questi litigi, per il motivo che gli stessi erano preannunciati dal fatto che i coniugi smettevano di esprimersi in serbocroato, lingua che utilizzavano normalmente e che egli comprendeva, ed iniziavano a discutere in quel dialetto frammisto al romeno in uso nella zona di provenienza dell'accusato, per il che il __________, molto discretamente, capiva di essere di troppo e se ne usciva per andare a fumarsi le sue sigarette sulla panchina del giardino sottostante (all. 137 RPG, pag. 3 e 6; all. 136 RPG, pag. 3).
In ogni caso, nonostante queste dispute, il teste riteneva che "il loro rapporto andava bene", avendo egli anche assistito a scene di effusioni tra i due (all. 137 RPG, pag. 4). Nessuno dei coniugi avrebbe abusato nel consumo di bevande alcoliche (all. 136 RPG, pag. 4). Quanto al loro carattere, __________ sarebbe stata gelosa e più autoritaria del marito, avendogli vietato le uscite a pesca e una più intensa frequentazione dei suoi amici, cose alle quali egli avrebbe rinunciato, adeguandosi al volere del marito.
Nella valutazione di questa deposizione, parzialmente anticipata in ingresso, la Corte ha ritenuto la sostanziale credibilità del racconto del __________. La narrazione appare spontanea e priva di eccessi. Egli è uno spettatore forse superficiale, o comunque non troppo attento ai minimi dettagli, ma il suo racconto risulta del tutto genuino, corredato di dettagli, come ad esempio quello relativo alla panchina su cui andava a fumare durante i litigi, che difficilmente possono essere considerati frutto di invenzione. Dalla descrizione che egli fa dei luoghi, è chiaro che li conosce bene. Molte delle informazioni che fornisce -per esempio la trasferta dell'accusato in Serbia di fine ottobre 2002 e il rientro da quel viaggio con la __________ - trovano puntuale riscontro negli atti, mentre che nessuna delle sue affermazioni risulta incontrovertibilmente confutata da altre risultanze oggettive, il che depone nuovamente per l'affidabilità del suo dire.
Il teste nel complesso non è per nulla ostile al prevenuto. E' perciò in apparenza sorprendente che egli addirittura neghi che il __________ sia mai stato suo ospite (all. 137 RPG, pag. 10). Per la Corte è chiaro che AC 1 in proposito mente, ottenendo con ciò solamente di inficiare la sua credibilità.
11. La deposizione __________ è solo in apparenza inconciliabile con le testimonianze evocate in precedenza al proposito di un generalizzato clima di violenza, indicativo di un'attitudine autoritaria del prevenuto nei confronti della moglie.
Innegabilmente le altre testimonianze, rese in prevalenza "a caldo", hanno probabilmente risentito più di quella del __________ della scossa emotiva provocata dalla tragica morte di __________. Nondimeno, esse mantengono la loro validità laddove narrano dei racconti di __________, e soprattutto laddove testimoniano in prima persona della vista sul corpo di __________ delle conseguenze delle percosse che affermava di avere subito dal marito, mentre che il __________, che lasciava il campo quando vi erano le avvisaglie del temporale, pudicamente afferma di non avere mai indugiato a guardare con attenzione il corpo della moglie dell'accusato (all. 137 RPG, pag. 6), cosa che oltretutto a mente sua non avrebbe avuto motivo di fare.
Secondo la Corte, tuttavia, non sono le valutazioni sull'esistenza e sull'entità delle vie di fatto commesse dall'accusato nei confronti della moglie ad essere decisive nella valutazione del rapporto coniugale e delle circostanze che hanno portato alla morte di __________. Le percosse sono semmai solo il corollario di altri comportamenti dell'accusato, di crescente intensità nel periodo immediatamente precedente l'uccisione, che verranno qui di seguito esposti e che testimoniano in maniera molto più significativa, ed inequivocabile, l'esercizio da parte sua di una grave forma di violenza psicologica nei confronti della moglie, tale da rendere spiegabile, motivato, e persino logico il tragico epilogo del rapporto coniugale.
12. E' accertato ed ammesso dall'imputato che nell'aprile del 2002 egli ha instato per il divorzio avanti al tribunale di Svilajnac (verbale 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 11; cfr. anche cubo 1, classificatore atti istruttori V, in AI 359, deposizione rogatoriale dell'avv. __________), località vicina a Bobovo.
A quel momento, giova rammentarlo, AC 1 era sposato con __________ da un anno e quattro mesi, viveva con lei da circa otto mesi, ed attendeva da lei un figlio che sarebbe nato tra poco più di tre mesi.
Nella petizione di divorzio presentata dal prevenuto si legge (traduzione all. B1 ad all. 51 RPG):
" L'accusatore ha sposato l'accusata per amore, e l'accusata pare per l'interesse, fatto di cui l'accusatore si è reso conto appena adesso. Egli ha portato l'accusata in Svizzera, dove lei ha ottenuto il permesso B dalle autorità svizzere, e l'accusato le ha trovato anche il posto di lavoro.
L'accusata ha una famiglia in Romania (il figlio, i genitori, la sorella e due fratelli). Prima che l'accusata cominciasse a lavorare, l'accusatore mandava dei soldi per sostenere la sua famiglia, e da quando l'accusata lavora è lei a mandare tutti i suoi guadagni alla sua famiglia in Romania. Essa ha comunicato all'accusatore l'intenzione di costruirsi una casa in Romania con i propri guadagni.
Dal momento in cui ha chiesto all'accusatore di intestare a suo nome qualche sua proprietà e di sottoscrivere un'assicurazione, l'accusatore ha capito le sue intenzioni e mire. A causa di queste cose tra le parti sono sorte delle incomprensioni, ma alla fine si sono messi d'accordo di divorziare, e questo non appena avranno la possibilità di venire a Bobovo"
Interpellato al proposito del significato dell'iniziativa giudiziaria, teoricamente volta allo scioglimento del vincolo matrimoniale, AC 1 ha in un primo tempo dichiarato di avere proceduto perché non andava d'accordo con la moglie gelosa e per motivi economici (cfr. la trascrizione dal verbale 13 febbraio 2003, all. 47 RPG, pag. 4 di cui al consid. 8), ribadendo così coerentemente il contenuto dell'istanza, laddove va precisato che essa è ovviamente menzognera dove ritiene il consenso di __________ alla procedura, che in realtà, secondo l'accusato (verbale dibattimentale, pag. 5), solo nel mese di maggio è stata da lui informata dell'esistenza della causa.
Al dibattimento egli ha invece sostenuto di averle agito non per divorziare, cosa che egli (a quel momento) non intendeva fare, ma per "riavvicinarsi" alla moglie (cfr. verbale dibattimentale, pag. 5), mantenendo questa tesi anche dopo le contestazioni del Presidente, che gli opponeva la contraddittorietà di siffatto comportamento nell'ottica di un "riavvicinamento", al fine del quale sarebbe magari stato meglio fare una vacanza romantica.
Nonostante l'apparenza, AC 1 su questo punto non ha mentito e non ha nemmeno fornito una risposta assurda, ma solo bisognosa di una corretta interpretazione.
Questa risultava già dal suo verbale 5 marzo 2003: per "riavvicinarsi", l'imputato intendeva in realtà dire che doveva essere la moglie ad avvicinarsi a lui, ossia doveva modificare quei comportamenti che a lui davano fastidio, come in particolare l'invio di denaro ai familiari in Romania. L'avvio della procedura di divorzio non è pertanto finalizzato allo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma è invece lo strumento per piegare la moglie alla propria volontà, paventandole lo spettro del divorzio, in conseguenza del quale essa avrebbe dovuto lasciare la Svizzera, non possedendo un diritto proprio a rimanerci durante i primi 5 anni di matrimonio.
Esplicito in tal senso il citato verbale dell'accusato (all. 48 RPG, pag. 3 e 4):
" …rispondo che è vero che io ho presentato queste istanze giudiziarie ma non è che volevo divorziare a tutti i costo. L'ho fatto solo per fare un po' "di spavento" a mia moglie e per cercare in tale modo che cambiasse il suo agire nei miei confronti venendo più verso di me nonché evitando per esempio che spedisse dei soldi al suo paese"
Che questa sia la corretta soluzione -istanza di divorzio non per divorziare, ma per piegare la moglie al proprio volere- è comprovato anche dal successivo comportamento del prevenuto stesso: se ad aprile 2002 egli avesse realmente voluto divorziare, sei mesi dopo non avrebbe (temporaneamente) consentito, avviando le relative pratiche amministrative, a che il figlio __________ raggiungesse la madre in Svizzera.
Non occorre fornire soverchie argomentazioni per comprendere quanto sia subdolo e spregevole questo modo di pensare e di agire dell'accusato, che sin dall'aprile del 2002 fondava il proprio matrimonio sul ricatto, avendo appeso una pesante spada di Damocle sopra la testa della moglie, equivalendo per lei il divorzio alla fine del sogno di migliorare la situazione economica sua e della sua famiglia. Inoltre, dando prova di essere capace di simili comportamenti, il prevenuto accredita ulteriormente agli occhi della Corte anche la versione dei fati per cui egli avrebbe fatto uso anche dei più immediati e tangibili mezzi coercitivi risultanti dall'impiego della forza fisica.
13. Il 30 luglio 2002 è nato il figlio __________, il che -tolta la momentanea felicità- non ha però risolto i problemi, ed anzi ha accentuato quello economico: una bocca in più da sfamare, necessità di un appartamento più grande (con trasferimento da via Puccini a via Mola: 4 locali e mezzo a fr. 910.-- al mese), riduzione del salario della moglie durante l'assenza di tre mesi, solo parzialmente compensato dall'assicurazione, ed in seguito la necessità di avere una badante al domicilio per permettere a __________ la ripresa dell'attività lavorativa.
Dagli atti non risulta la nascita che abbia per il resto significativamente modificato l'andamento del matrimonio, che era pertanto conflittuale prima dell'arrivo di __________, e che tale è rimasto anche in seguito.
14. Il 22 ottobre 2002 l'accusato ha sottoscritto, all'indirizzo dell'Ufficio regionale degli stranieri, una dichiarazione di consenso all'entrata in Svizzera di __________ ai fini del ricongiungimento con la madre, impegnandosi ad assumersi i costi del mantenimento (cfr. l'allegato al verbale 13 febbraio 2003 di AC 1, all. 47 RPG).
A seguito di tale richiesta dei coniugi AC 1, l'Ufficio degli stranieri ha chiesto alla Polizia comunale di Chiasso di procedere ad una raccolta di informazioni allo scopo di fornire la basi per la decisione. Il cpl. __________, sentiti i coniugi, ha redatto il rapporto informativo di data 21 novembre 2002, in cui rilevava tra l'altro l'esistenza della procedura di divorzio avviata nel mese di aprile del 2002, ma segnalava che i coniugi "al momento si dichiarano disposti ad annullare tale procedimento" (all. 10 RPG, pag. 1).
Sentito come teste, il cpl __________ ha precisato di avere sentito i coniugi nella data indicata dal rapporto, o al massimo uno o due giorni prima, e che essi a quel momento confermavano la volontà di far venire __________ in Svizzera (verbale 2 aprile 2003 del cpl __________, all. 5 RPG, pag. 2).
15. Aurelian non riuscirà però a raggiungere la madre.
Con un successivo scritto 21 novembre 2002, redatto perciò pochissimi giorni dopo il predetto colloquio dei coniugi in polizia, l'imputato inviava infatti all'Ufficio regionale degli stranieri di Chiasso una lettera correttamente scritta con il computer (con ogni probabilità da una terza persona) in cui revocava il proprio precedente assenso alla venuta in Svizzera di __________, adducendo a motivazione "la precaria situazione che ho con mia moglie __________ " e il fatto che "ultimamente le discordie sono aumentate" (cfr. la lettera in questione, annessa ad all. 51 RPG).
16. Questa unilaterale decisione dell'accusato ha sicuramente colpito duramente __________, e di fatto, secondo la Corte, ha deteriorato il matrimonio in maniera irreversibile.
AC 1 riconosce che __________ è stata quanto meno "contrariata" da questo suo passo (all. 47 RPG, pag. 6). Egli, ancora al dibattimento, ha sostenuto che questa decisione sarebbe stata presa, in buona sostanza, nell'interesse di __________, così da preservarlo dai loro quasi quotidiani litigi. La pretestuosità di siffatta argomentazione è manifesta: da un lato, come detto, dall'ultima manifestazione di consenso alla revoca dello stesso sono passati non più di tre giorni, durante i quali non vi è di certo stato il tempo di constatare un mutamento tale della situazione coniugale rendere improvvisamente inopportuno, nell'interesse del bambino, l'arrivo di __________; d'altro lato appare palese come questo comportamento sia del tutto consono alla già esternata attitudine di manovrare e punire la moglie attivando prima, e lasciando in sospeso poi, la procedura di divorzio.
Vero è pertanto, a mente della Corte, che con la revoca a breve termine del consenso al ricongiungimento familiare l'accusato ha inteso punire la moglie, oppure metterla sotto pressione, magari ventilando un eventuale futuro rinnovo della domanda di ricongiungimento.
Siffatta attitudine è apparsa alla Corte persino crudele, e di certo ancor più grave della precedente domanda di divorzio. Qui non era infatti in gioco una mera questione economica, ma bensì i più profondi affetti di __________, che nel naturale ordine delle cose desiderava più di ogni altra cosa il ricongiungimento con il figlio, come del resto sicuramente previsto dal patto matrimoniale, violato dall'accusato.
17. Verosimilmente nel medesimo periodo, ha avuto luogo anche la disputa al riguardo dell'iscrizione del figlio __________ sul passaporto dell'uno piuttosto che dell'altro genitore, questione non irrilevante nell'ottica della possibilità di recarsi all'estero con lui.
__________ racconta che (all. 102 RPG, pag. 4):
" A novembre è riapparso chiedendomi di scrivere una lettera al Consolato di Romania, nella quale io avrei dovuto specificare che se si fosse presentata in quegli uffici la signora __________ per il rilascio di un qualsiasi documento intestato a __________, non avrebbero potuto emettere documenti senza il consenso del padre e segnatamente di AC 1.
Questo perché AC 1 mi aveva detto che __________ voleva procurarsi un tale documento e la sua paura era che __________ volesse andare in Romania con il figlio."
Di fatto __________ è poi stato iscritto nel passaporto del padre. Sotto l'iscrizione, a pagina 3 del passaporto, vi è la data 25.11.2004, che si presume essere la data di scadenza della validità dell'iscrizione, per il che appare logico dedurre che essa sia stata effettuata il 25 novembre 2002.
18. Sempre verso la fine di novembre del 2002 l'accusato ha anche richiesto la riattivazione della procedura di divorzio pendente da aprile al tribunale di Svilajnac allo scopo di portarla sollecitamente a conclusione (verbale AC 1 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 11):
" AD del Magistrato dichiaro che io avevo iniziato una procedura di divorzio a Bobovo nell'aprile 2002. Questa procedura è stata riattivata dal mio avvocato su mio incarico quando gli ho detto che sarei ritornato al paese durante le ferie natalizie e più precisamente a fine dicembre 2002/inizio gennaio 2003. Sapevo quindi partendo da Chiasso il 28.12.2002 che vi sarebbe stata un'udienza per "finire il divorzio".
(…)
…dichiaro che io ebbi a dire un mese prima della mia partenza per la Serbia al mio avvocato che sarei arrivato al paese nel periodo delle vacanze natalizie e quindi poteva riattivare la procedura."
Di questa sua intenzione l'imputato ha parlato alla __________, alla quale ha chiesto in prestito i soldi per il viaggio (verbale citato, all. 102 RPG, pag. 3 e 4):
" La terza settimana di dicembre AC 1 è venuto a trovarmi ed in quell'occasione mi ha chiesto la somma di fr. 800.--, soldi che sarebbero serviti al viaggio al suo paese per Natale ed a espletare le pratiche per il divorzio."
19. AC 1, a dispetto delle sue predette affermazioni, in un successivo verbale, e ancora al dibattimento, ha negato che la riattivazione della procedura avesse lo scopo di portare all'effettivo scioglimento del matrimonio, sostenendo invece che egli avrebbe al contrario inteso mettere fine alla causa (verbale 11 marzo 2003, all. 50 RPG, pag. 7):
" ADR per dichiarare che a dicembre 2002/gennaio 2003 io non ho riattivato la procedura di divorzio ma ho chiesto il suo annullamento. Lo scopo dell'udienza di gennaio era quello di annullare la procedura."
Anche in questo caso, come al riguardo dei motivi della revoca della richiesta di ricongiungimento familiare, si tratta di una manifesta menzogna.
Infatti, anche non volendo prestare peso alle inequivocabili dichiarazioni precedenti, l'intento di ottenere effettivamente il divorzio è dimostrato agli occhi della Corte da una parte dal fatto che -come si vedrà più avanti- AC 1 insisteva affinché anche la moglie partecipasse all'udienza, e questo a mente della Corte per l'unico plausibile motivo che ciò era necessario per ottenere sollecitamente una sentenza di divorzio consensuale (cfr. al consid. 2 la narrazione dell'accusato sugli usi locali in tema di procedura di divorzio), e d'altro canto ciò risulta senza possibilità di equivoco dalla lettura della sentenza.
Il giudizio reso il 10 gennaio 2003 dal Tribunale comunale di Svilajnac (all. 51 RPG, doc. C1) è in effetti un vero e proprio giudizio nel merito, mentre che non figura alcun accenno all'asserito intento dell'attore di ritirare la procedura.
20. All'approssimarsi del Natale 2002, anche __________ aveva maturato il convincimento della necessità di mettere fine a quel matrimonio e ne aveva dato comunicazione al marito.
Non voleva però divorziare al foro del marito, si può ipotizzare per la paura di essere discriminata come donna straniera al confronto di un uomo del luogo, ma (come diverrà esplicito nel seguito) avanti alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Esiste una sola prova in atti della manifestazione esplicita da parte di __________, già prima di Natale del 2002, del proprio intento di divorziare, ed è la deposizione in tal senso di __________ (verbale 2 aprile 2003, all. 137 RPG, pag. 2):
" Per quel che concerne l'aggiunta dichiaro che un paio di giorni prima della mia partenza per la Francia del 22.12.2002 ero nel tinello vicino alla cucina assieme a __________ e AC 1. Si discuteva normalmente. In mia presenza i due parlavano in serbo croato. __________ parlava correttamente il serbo croato. Non so se lo scriveva pure, io non gliel'ho mai visto fare. AC 1, in quella sede, in presenza di __________ mi disse "che lei voleva separarsi da lui, che non capiva perché __________ voleva allontanarsi da lui e che __________ stava cercando degli avvocati". Questa dichiarazione non mi aveva sorpreso perché già precedentemente AC 1 mi aveva detto, non in presenza di __________, che quest'ultima lo aveva sposato per interesse e per ottenere il visto. Io, nella situazione qui descritta, ho chiesto a __________ se era vero precisando che "non avrebbe mai potuto vivere da sola". __________ mi ha risposto di si, dicendomi che "AC 1 non è un uomo. Ha solo l'apparenza e le sembianze di un uomo". Io non ho chiesto spiegazioni a __________ in merito a questa sua frase, ma l'ho intesa nel senso che __________ riteneva il marito come una persona non valida. Io ho solo chiesto a __________ come avrebbe fatto finanziariamente ad andare avanti. __________ mi ha risposto "so come fare perché AC 1 mi dovrà pagare gli alimenti. In più avrò il mio stipendio e con i due sarà sufficiente per vivere bene". AC 1 non ha detto nulla se non "io questo non lo posso capire". L'altra donna rumena che pure era in quel periodo nell'appartamento, durante la discussione di cui sopra, era in un'altra stanza assieme a __________. Dichiaro che si è trattato di una discussione normale. Né __________ né AC 1 stavano litigando."
Si è già detto (consid. 10) che questa deposizione è contestata pressoché integralmente dal prevenuto, che in particolare nega la prolungata permanenza del teste a casa sua, e si è rilevato (consid. 10) che la negazione parrebbe sorprendente per il motivo che il teste non gli risulta ostile, dato che non gli attribuisce comportamenti violenti nei confronti della moglie, ma al contrario conferma almeno in parte le sue parole circa l'attitudine alle volte gelosa e dispotica di __________ nei suoi confronti.
Posto che __________ rimane un teste sicuramente sincero ed attendibile, tanto da essersi spontaneamente presentato per deporre nella consapevolezza di confessare così la propria infrazione alla LDDS, la Corte -alla luce dello stralcio di verbale appena trascritto- può attribuire la contestazione del prevenuto della deposizione del __________, unicamente al desiderio di osteggiare sistematicamente tutte le risultanze di causa che si prestano ad una razionale spiegazione del drammatico epilogo.
AC 1, infatti, ammette il crimine, ma ha negato di avere percosso la moglie, ha negato contro ogni evidenza di avere voluto divorziare da lei, ha negato di avere strumentalizzato la questione dell'arrivo del figlio __________, nega ora di avere saputo che __________ voleva divorziare da lui chiedendogli gli alimenti, così come più avanti negherà di avere portato __________ in Serbia contro la volontà di __________, negherà di avere detto di essere intenzionato ad uccidere la moglie e negherà ancora -con l'importante eccezione del primo verbale- di avere capito, per averla accompagnata dal suo legale a Chiasso alla vigilia dell'omicidio, che la moglie intendeva realmente divorziare in Svizzera.
21. L'imputato, prima di partire per le vacanze di Natale (e per l'udienza di divorzio) alla volta della Serbia, ha ripetutamente espresso il desiderio che __________ lo seguisse, e questo in relazione all'espletamento delle pratiche per il divorzio.
Lo ha detto alla __________ (all. 102 RPG, pag. 4, già citato al consid. 18), ma anche all'appuntato __________ della Polizia comunale di Chiasso, intervenuto al domicilio dei coniugi proprio per sedare una lite riguardante l'argomento (rapporto di segnalazione 4 febbraio 2003, all. 7 RPG, pag. 2, sottolineatura della Corte):
" Prima di Natale __________ mi ha chiamato dicendomi se potevo raggiungerlo al suo domicilio perché aveva nuovamente litigato con la consorte. (…) Chiedevo delle spiegazioni e da parte del __________ mi veniva comunicato che lui voleva andare in Jugoslavia dopo Natale per sistemare la pratica di divorzio e pretendeva che la moglie lo seguisse unitamente al figlio.
La moglie diceva che non voleva andare in Jugoslavia in quanto non era il periodo adatto, sia per il figlio che per il suo lavoro."
__________, come risulta dalla prefata trascrizione, era invece determinata a non andare a Bobovo. Essa non aveva potuto o voluto prendere vacanza, e poteva quindi addurre questa motivazione a sostegno della propria decisione, oltre all'inopportunità di far fare un viaggio così lungo ad un bimbo di neppure 5 mesi.
22. A Natale i coniugi hanno vissuto l'ultimo momento di almeno apparente tranquillità, come testimoniato da __________, che a reso visita ai AC 1 il pomeriggio della vigilia (all. 113 RPG, pag. 4: "Erano tutti allegri e sereni. Si parlava e si rideva.")
23. Il 28 dicembre 2002 l'accusato è partito in aereo dall'aeroporto della Malpensa alla volta di Bobovo portando con sé il piccolo __________ e __________.
Egli sostiene che la moglie sarebbe stata d'accordo di lasciare partire con lui il neonato.
In realtà così non può essere, a giudicare dalle innumerevoli e concordi testimonianze della reazione di __________ alla partenza del bimbo.
Essa ha in effetti bussato alla porta della polizia, dei servizi sociali, degli operatori sanitari, di tre avvocati e dei familiari per farsi aiutare a riavere il figlio che sosteneva esserle stato rapito. Tutte queste persone hanno riferito di una donna in stato di profonda prostrazione, sofferente, disperata. Anche i colleghi, che certo non potevano aiutarla, hanno immediatamente percepito il dolore di __________.
Già solo di fronte ad una simile reazione, si pongono unicamente le alternative della sincerità dell'espressione di tanta sofferenza, e allora si ha che AC 1 a dispetto dell'affermazione del contrario ha effettivamente portato con sé il figlio contro il volere della madre (ed egli è perciò nuovamente bugiardo), oppure si ha che __________ ha simulato da grande attrice, ma ci si chiede però quale ne sarebbe stata l'utilità.
Inoltre non va dimenticata una circostanza oggettiva che è fortemente indiziante dell'ipotesi della sottrazione del bambino: __________ allattava ancora il figlio e perciò aveva l'esigenza fisica che il latte da lei prodotto venisse consumato, tanto che, partito __________, ha dovuto rivolgersi all'OBV, accompagnata nell'occasione dalla polizia, per avere in prestito l'apparecchio che si usa per prelevare il latte al seno. L'infermiera __________ dice che "lei era molto preoccupata per il bimbo. Piangeva. Diceva che non sapeva cosa fare. Ricordo la disperazione nei suoi occhi" (verbale 18 febbraio 2003, all. 65 RPG, pag. 2).
Dalla circostanza dell'allattamento si deduce da un lato che se proprio il viaggio del bimbo senza madre s'aveva da fare, il problema del latte sarebbe stato affrontato preventivamente, ma soprattutto che appare a prima vista del tutto insensato e addirittura contro natura che la madre allattante accetti di separarsi dal proprio neonato.
Questo è del resto l'istintivo pensiero avuto, secondo comune buon senso, da __________, moglie di __________, amico di lunga data dell'accusato (verbale 7 febbraio 2003, all. 122 RPG, pag. 2):
" Io ero a conoscenza del fatto che AC 1 voleva andare in Serbia per un breve periodo di vacanza, ma non mi aveva mai accennato che volesse portare con sé __________. Io non immaginavo nemmeno che potesse fare una cosa simile perché era praticamente un neonato e sapevo che era anche allattato da sua madre".
Si prescinde qui dall'esaustiva esposizione di tutti i riscontri al riguardo della reazione avuta da __________ dopo la partenza del figlio, limitandosi all'indicazione di quelli maggiormente significativi.
Già si è detto che essa si è innanzitutto rivolta alla polizia, ed in particolare al sergente __________, che già conosceva la famiglia (verbale 29 gennaio 2003, all. 3 RPG, pag. 2):
" …__________ una sera subito dopo Natale quindi il 26 o 27.12.2002 mi ha chiamato a casa dicendomi che AC 1 era rientrato in Jugoslavia portandosi il figlio. (…) Aggiunse pure che non era d'accordo ad un tale fatto".
La polizia, date le circostanze, non ha potuto fornire particolare aiuto, se non accompagnandola (come già detto) all'ospedale per risolvere il problema contingente dell'allattamento. L'infermiera __________, già si è evocata la sua deposizione (cfr. anche la pag. 2, all. 65 RPG: "L'ho poi rivista al 3.1.2003. (…) Era sconvolta e disperata. Piangeva a dirotto. (…) Ho avuto l'impressione si aggrappasse a noi in cerca disperata di aiuto") ha informato, tramite il dott. __________, l'assistente sociale dell'ospedale, __________ che racconta (verbale 7 febbraio 2004, all. 64 RPG, pag. 2):
" Rammento che aveva i capelli raccolti e notai che aveva il viso "tirato". Piangeva. Era evidente il suo stato di sofferenza. (…) … precisò d'aver appreso recentemente che il marito era intenzionato a chiedere il divorzio in Jugoslavia e che voleva farsi attribuire il bimbo. Mentre parlava era disperata. (…) Lei era molto turbata ed aveva timore che il marito potesse portarle via definitivamente il bimbo."
L'assistente sociale ha poi tentato di interpellare vari enti che potenzialmente avrebbero potuto fornire un aiuto (cfr. verbale citato, pag. 2-4), ma senza ottenere risultato. __________ si è poi rivolta ad un paio di studi legali, tra cui quello dell'avv. __________ (verbale 28 gennaio 2003, all. 71 RPG, pag. 1, 2, 3) che le consiglia di farsi rappresentare nella procedura in corso a Bobovo:
" … chiedeva il mio intervento a seguito di una situazione di intervenuto rapimento del suo bambino da parte del padre che lo aveva portato in Jugoslavia. (…) Era molto agitata.(…) Anche durante questa seconda telefonata la signora era ansiosa, terrorizzata. Per me era difficile parlarle di foro e cose giuridiche davanti a questi suoi stati d'animo. (…) ADR che la signora mi disse che era stato il padre un qualche giorno prima il 01.01.2003 a portare il figlio comune in Jugoslavia. Non gli chiesi se pure lei era d'accordo ma da come mi parlava non lo era affatto".
Di medesimo segno le reazioni esternate sul posto di lavoro. Per tutti i colleghi racconta __________ (verbale 22 gennaio 2003, all. 72 RPG, pag. 2):
" …il fatto che aveva scosso profondamente __________ era che AC 1 senza il suo consenso aveva portato in data sabato 28.12.2002 il figlioletto __________ in Serbia e probabilmente l'aveva collocato presso i suoi genitori. Si vedeva che era disperata. Seppi che il marito era intenzionato ad affidare il bimbo ad una sua figlia maggiore avuta da una precedente relazione. Secondo AC 1 aveva già intrapreso le pratiche per il divorzio e affidamento del figlio, in Serbia, tacciandola di prostituta, drogata e alcolizzata."
All'imputato durante l'inchiesta sono state contestate queste ed altre risultanze (cfr. verbale 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 3-6), ma egli ha mantenuto imperterrito la propria tesi secondo cui __________ avrebbe consentito alla partenza di __________.
Per la Corte AC 1 mente, e nuovamente, come si è detto (consid. 20), mente su di una questione suscettibile di metterlo in cattiva luce e di spiegare il retroterra del dissidio che porterà, dopo poche settimane, alla morte di __________.
24. La Corte accerta pertanto che l'imputato il 28 dicembre 2002 ha recato con sé il figlio lattante in Serbia contro la volontà della madre.
Questo non solo per fare dispetto o per ferire la moglie, ma allo scopo quanto meno di costringerla così a seguirlo in Serbia per ottenerne la partecipazione ed il consenso nella procedura di divorzio, nella quale era prevista un'udienza il giorno 10 gennaio 2003.
L'accertamento della Corte sulle finalità dell'imputato si fonda sulle parole di PC 4 (riferite al considerando successivo) e su quelle di __________, teste certamente attendibile e non mal disposta nei suoi confronti, con la quale egli si era confidato prima della partenza (verbale 23 gennaio 2003 di __________, all. 102 RPG, pag. 5):
" AC 1 pensava che partendo con il figlio, in un secondo tempo sarebbe stato raggiunto anche da __________, alla quale avrebbe fatto firmare le carte per il divorzio."
Questo significa che la sottrazione del figlio era stata premeditata dall'accusato almeno a far tempo dalla terza settimana dicembre, momento in cui la __________ situa questa conversazione.
25. AC 1, che nega di avere sottratto il figlio alla madre, nega evidentemente anche di averlo fatto per costringere la moglie a seguirlo in Serbia (con riferimento alle predette parole della __________: verbale 11 marzo 2003, all. 50 RPG, pag. 3).
__________, tuttavia, non parte nonostante il desiderio di riavere il figlio sia enorme (almeno a giudicare dall'intensità del dolore che ha provato).
Da un lato essa è cosciente dell'inutilità del tentativo alla luce del fatto che il figlio è iscritto sul passaporto del marito e non sul suo, come riferirà all'avv. __________ (all. 68 RPG, pag. 3: "__________ mi aveva detto, circostanza confermata dall'amica, che suo marito non voleva che il figlio __________ figurasse sul passaporto della madre poiché così non sarebbe più stato di pura razza (ella ha usato un'espressione che non ricordo più), impedendole così anche di andare a riprendersi il figlio in caso di una sottrazione poi avveratasi"), ma d'altro lato essa teme anche per la sua incolumità.
Tolti i pregressi episodi di violenza coniugale, __________ è stata espressamente avvertita dell'asserita intenzione del marito di ucciderla da una telefonata della sorella PC 4, che ha incontrato l'accusato a Bobovo, e che era l'unica persona che poteva dare un po' di conforto a __________, avendo visto di persona __________ in quei giorni (verbale 24 marzo 2003, all. 93 RPG, pag. 8):
" ….confermo che è vero che AC 1 quando mi si presentò assieme alla sua matrigna (attuale compagna di suo padre) mi disse che avrebbe ucciso mia sorella. Devo anche dire che in quel frangente mi è sembrato sotto l'influsso di bevande alcoliche. Devo però anche dire che questa frase e altre simili a quelle dette quella sera me le ripeté in almeno tre altre circostanze durante le mie successive visite a __________ e questo anche quando non aveva bevuto. AC 1 per giustificare la sua intenzione di uccidere __________ mi disse che non metteva soldi in casa e che non aveva voluto andare in Jugoslavia assieme a lui. Mi disse pure che quando sarebbe giunta in Jugoslavia, perché vi doveva arrivare per il divorzio, lui le avrebbe fatto vedere "come si picchia". Quella sera AC 1 mi ha detto tutte le cose peggiori che si possono dire ad una persona ad eccezione che __________ "fosse una puttana". Mi disse pure che era persona pulita e lavorava ma come difetto "parlava troppo". Tra le altre accuse mi disse pure che __________ si drogava. Il giorno dopo io ho chiamato mia sorella preoccupata e le ho chiesto se era vero che si drogava rispettivamente se non portava i soldi a casa. Lei ha risposto negativamente…"
Il racconto di PC 4 è per la Corte credibile. Vi si trovano infatti particolari che trovano riscontro nell'inchiesta, in particolare il rimprovero di non portare i soldi a casa oppure quello relativo all'accusa di essere una drogata, che induce __________ a farsi fare un test tossicologico presso l'OBV per disporre di un'attestazione atta a smentire l'accusa del marito.
Come che sia, è però un dato di fatto che a quel momento __________ aveva paura di morire qualora avesse seguito il marito in Serbia, cosa che lei ha raccontato a __________, la cui credibilità non è in discussione e che afferma che (all. 72 RPG, pag. 2):
" In quei giorni, __________ mi disse che malgrado le pressioni telefoniche del marito, lei non era assolutamente disposta (anche se avrebbe voluto ricongiungersi con il bambino) a recarsi in Serbia perché temeva che una volta raggiunto quel luogo egli l'avrebbe fatta
"scomparire" senza alcun problema. Diceva che AC 1 aveva importanti conoscenze anche nelle alte sfere e che laggiù faceva ciò che voleva."
26. In alternativa alla predetta finalità strumentale della sottrazione del figlio, sfumata a causa della paura di __________ di raggiungere il marito in Serbia, la Corte può solo formulare un ipotesi peggiore, ovvero che il AC 1 intendesse lasciare il figlio in Serbia a tempo indeterminato per farlo crescere dalla sua figlia di primo letto.
Siffatto intendimento è stato riferito da __________ a __________ (cfr. la trascrizione al considerando 23). Non è del tutto chiaro in base agli atti chi possa avere parlato in tal senso a __________, ma secondo l'amica __________, anch'essa a Bobovo in quei giorni, si trattava di una voce che girava in paese (verbale 22 gennaio 2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 4):
" Dopo qualche giorno seppi che __________ aveva portato proprio lì a Bobova il piccolo __________. Si diceva che gliel'aveva portato via a __________ e che non voleva più farglielo vedere. Se ben ricordo di diceva che lo aveva affidato a suo padre o a sua figlia."
Agli atti vi è però ben più delle dicerie della gente di Bobovo. Tra i documenti del prevenuto è infatti stata rinvenuta una procura, da lui rilasciata il 9 gennaio 2003 (cioè alla vigilia dell'udienza che avrebbe dovuto sancire il divorzio) in favore della figlia __________ e corredata dell'autentica delle firme di mandante e procuratrice, con la quale egli le consegnava il figlio e l'incaricava, per tempo indeterminato, senza compenso e fino a che egli l'avesse ripreso di "prendersi cura del piccolo __________, di educarlo e di mantenerlo come se fosse il suo bambino, di dargli tutte le attenzioni necessarie e di assicurargli uno sviluppo sano e corretto, e questo in continuazione fino a che suo padre - il mandante non torni dalla Svizzera" (doc. B3 ad all. 51 RPG).
Secondo l'accusato, questo documento, la cui redazione gli era stata consigliata dal suo legale, avrebbe dovuto servire a legittimare la figlia alla custodia di __________ nel breve periodo necessario (come meglio si dirà più avanti) all'ottenimento del cosiddetto visto Schengen per __________, cioè solo per qualche giorno, e questo in particolare per il caso che si fosse presentata la polizia, ovviamente su iniziativa di __________.
La Corte non crede a queste spiegazioni dell'accusato, non fosse altro che perché contraddittorie con la tesi secondo cui __________ avrebbe consentito alla trasferta del figlio. L'evidenza documentale, inoltre, è quella di un vero e proprio contratto di mandato, formalizzato con tanto di autentiche di firma, previsto per durata indeterminata, ma comunque per un periodo sicuramente più lungo di qualche giorno, non potendosi invece credere che le autorità locali avrebbero creato problemi in caso di una breve assenza del padre.
La procura, inoltre, non può essere letta di per sé stante, ma va necessariamente collegata al fatto che il 10 gennaio 2003 doveva tenersi l'udienza decisiva nella causa di divorzio, udienza che doveva appunto, nelle intenzioni del prevenuto, concludersi con la pronuncia del divorzio. In quell'ottica, ovvero sciolto il legame matrimoniale, alla luce della procura l'ipotesi di un AC 1 che tiene il figlio a Bobovo appare molto più verosimile di quella di un AC 1 che dopo pochi giorni lo riconsegna alla madre.
27. Il 10 gennaio 2003 ha avuto luogo l'udienza nella causa di divorzio. __________ ne ha avuto notizia dalla sorella, alla quale l'aveva detto il prevenuto (all. 93 RPG, pag. 8):
"
ADR che la questione del divorzio (cioè di aver presentato la
domanda) AC 1 me la disse solo all'inizio di gennaio. Mi disse che il 10.01.2003
vi sarebbe stata l'ultima udienza di divorzio in tribunale. Io ho comunicato
ciò a __________."
L'esistenza di una conversazione in proposito è confermata dal AC 1, che avvalora così le parole della teste, mantenendo però la propria versione al riguardo del fatto che egli non avrebbe avuto l'intenzione di divorziare (verbale 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 7):
" Preciso che durante l'incontro del 09.01.2003 e solo in quell'occasione PC 4 mi chiese se era vero che io e __________ volevamo divorziare. Le ho risposto che effettivamente era stata presentata un'istanza che è quella dell'aprile 2002 di cui ho già parlato. Preciso che io ho pure detto a PC 4 che l'avevo inoltrata non perché volessi divorziare ma perché speravo che così facendo __________ si riavvicinasse a me."
Già si è detto che l'imputato mente quando afferma di non avere voluto divorziare (consid. 19). Vero è invece che __________ fino a pochi giorni prima dell'udienza (e non solo alla vigilia, come dichiara l'accusato) non era certa del fatto che la procedura era stata riattivata (cfr. i dubbi da lei espressi in proposito prima di Natale all'appuntato __________, all. 4 RPG, pag. 2:
"Sono certo che la stessa ebbe a dirmi di non credere che fosse stata inoltrata una pratica di divorzio perché non aveva ricevuto alcuna comunicazione"), e che solo grazie all'indicazione della sorella ha potuto incaricare all'ultimo momento un legale del suo patrocinio (cfr. cubo 1, classificatore atti istruttori V, in AI 359, deposizione avv. __________, che afferma di essere stato incaricato telefonicamente da __________ dopo il giorno di Natale del 2002.
28. Il prevenuto aveva sperato, nell'economia della causa di divorzio, che la moglie venisse a Bobovo ad aderire alla sua petizione.
In luogo di ciò, egli si è trovato a dover fronteggiare il di lei legale determinato ad opporsi alla petizione, cosa in cui ha avuto buon gioco alla luce di una norma di legge che vieta il divorzio durante il primo anno di vita del figlio, semplicemente versando in atti il certificato di nascita di __________ (cfr. pag. 2 della predetta deposizione dell'avv. __________, classificatore atti istruttori V, in AI 359).
L'accusato -coerente con la propria falsa tesi di avere egli stesso auspicato la non pronuncia del divorzio- dice di essersi aspettato questo esito del processo (verbale 11 marzo 2003, all 50 RPG, pag. 7: "…l'accusato dichiara che lui sapeva che prima che __________ non avesse un anno non era possibile ottenere il divorzio"), ma ciò non è vero, visto che in definitiva egli instava comunque per il divorzio e che è stato necessario l'intervento del legale di __________ per rendere nota al tribunale adito l'esistenza del neonato e fare quindi respingere la petizione.
Vero è invece che il prevenuto deve essersi assai arrabbiato per l'imprevisto esito della causa di divorzio. Abituato come era a fare e disfare avanti al tribunale patrio, egli vedeva ora frustrato il suo disegno per avere la moglie dapprima resistito all'impulso di seguire il figlio, e di aderire quindi all'azione giudiziaria, e per avere essa in seguito incaricato un legale capace di fare respingere la causa. All'atto pratico, egli si ritrovava beffato a casa sua, con tutta la pubblicità che l'evento poteva avere in quella piccola comunità dove le voci (come quella della sottrazione del figlio) corrono veloci, dalla servetta rumena che egli raccontava averlo sposato per interesse, e della quale non era così riuscito a disfarsi.
29. Il 13 gennaio 2003 l'imputato è rientrato a Chiasso senza il figlio __________.
Si può ben immaginare che ciò abbia costituito un colpo durissimo per __________, che evidentemente confidava nel rientro del bimbo.
Si è perciò venuta a creare nell'istante medesimo dell'arrivo in solitaria dell'accusato una situazione di altissima tensione, perfino superiore alla precedente e aggravata dal fatto che i coniugi erano ora soli nell'appartamento (dopo la partenza del __________ e della __________), in cui il prevenuto da una parte doveva provare frustrazione per l'esito infelice della causa di divorzio, e __________, ferita, arrabbiata e disperata per la mancanza del figlio, si ritrovava a dovere convivere con l'uomo che le aveva sottratto il figlio e poi non l'aveva riportato.
L'accusato ha giustificato il mancato ritorno di __________ con il fatto che il viaggio del figlio non sarebbe stato consentito, in quanto egli sarebbe stato privo del cosiddetto visto Schengen, apposto sul passaporto di AC 1 per una sola persona, ovvero per lui stesso.
L'affermazione non è verificabile, ma non appare del tutto inverosimile alla luce del fatto che il 16 gennaio 2003 l'accusato, che già disponeva di un visto valido corrispondente al suo numero di passaporto (incollato sulla pag. 16 del passaporto medesimo), si è fatto rilasciare un ulteriore visto, incollato a pag. 19 del passaporto, per il titolare dello stesso "+1x", ossia per la seconda persona di cui al medesimo passaporto.
D'altra parte, l'imputato ammette che il preteso problema del visto mancante per __________ gli sarebbe stato segnalato già nel viaggio di andata, e che gli sarebbe stato indicato di ottenerlo durante il soggiorno in Serbia, cosa che egli non sarebbe riuscito a fare.
Si potrebbe perciò anche pensare -in una lettura di questi avvenimenti sfavorevole all'accusato- che egli abbia volutamente omesso di riportare __________ in Svizzera, potendo lecitamente guadagnare tempo agli occhi della moglie con la questione del visto, potendo così continuare ad avere nei di lei confronti una posizione di forza.
A sostegno di questa tesi depongono i precedenti dell'accusato (introduzione del divorzio per "riavvicinare" la moglie, sottrazione del figlio strumentale alla causa di divorzio), ma anche la procura con firme autentiche rilasciata per la custodia di __________ a tempo indeterminato, formalità sicuramente eccessiva anche in Svizzera, e quindi a maggior ragione a Bobovo, per una custodia (oltretutto da parte di una stretta parente del padre) limitata ai pochi giorni necessari all'ottenimento del visto e al viaggio di ritorno in Serbia.
Non va infine dimenticato che il prevenuto il 21 gennaio ha chiesto informazioni in Municipio a Chiasso in merito agli effetti sul suo permesso di domicilio di un rientro temporaneo in Serbia (verbale 22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 2), eventualità che rende meno verosimile l'ipotesi della restituzione del figlio alla madre.
30. Quali che fossero le reali intenzioni dell'accusato, è comunque certo che il suo ritorno senza __________ ha dato origine ad una situazione di continuo litigio tra i coniugi, in cui __________ esigeva che il marito tornasse senza indugio a riprendere il figlio e che si sarebbe risolta solo quando egli fosse partito a tal fine.
A partire dal giorno 16 gennaio 2003, ottenuto cioè il visto Schengen per __________, nulla ostava più alla partenza dell'accusato.
Egli, invece, nonostante le promesse in tal senso non è partito, rinviando più volte la partenza ed accampando in particolare giustificazioni di natura economica, ovvero dicendo che non avrebbe avuto i soldi per effettuare il viaggio, accusando addirittura la moglie, che avrebbe ricevuto sul suo conto bancario il pagamento di una fattura da lui emessa ma che avrebbe rifiutato di consegnargli il denaro (cfr. il racconto che l'accusato fa alla __________ nel di lei verbale, all. 102 RPG, pag. 5).
La questione economica è in realtà un futile pretesto per giustificare a posteriori la mancata partenza, il che è dimostrato senza possibilità di smentita dal fatto che al momento dell'arresto l'accusato era in possesso della somma di circa fr. 800.-- in contanti (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7) e disponeva di una vettura Opel Vectra di sua proprietà, mezzi con i quali avrebbe in ogni momento potuto intraprendere il viaggio al prezzo di qualche pieno di benzina e dei caselli autostradali. Indicativo dell'attitudine dell'imputato appare al fatto che al dibattimento, a fronte di questa contestazione, egli abbia ancora negato la possibilità del viaggio, per il motivo, inconsistente a fronte dell'esigenza di riprendere il figlio, che sarebbe stato debitore di fr. 500.-- nei confronti della __________, somma che non avrebbe avuto con sé.
Più in dettaglio, si ha che il 16 gennaio 2003 l'accusato si è recato dall'amico __________, chiedendogli in prestito una borsa da viaggio per recarsi in Jugoslavia, cosa che affermava avrebbe fatto l'indomani, cioè venerdì 17 gennaio viaggiando in bus (verbale 11 febbraio 2003 di __________, all. 124 RPG, pag. 2).
L'accusato voleva però che la moglie partisse con lui, cosa consigliabile (in assenza della __________) ma non assolutamente indispensabile ai fini del recupero di __________, motivo per cui il 17 gennaio 2003 ha avuto luogo un'ennesima discussione in presenza del sergente __________, che così riferisce (verbale 29 gennaio 2003, all. 3 RPG, pag. 3):
" Ero andato a fare visita alla sopra citata mia parente e mentre già mi trovavo presso quest'ultima è entrato AC 1. Lui mi ha detto che sarebbe partito quella stessa sera per la Jugoslavia ma che __________ non voleva andare con lui. Arrivata __________ le ho chiesto perché non voleva seguirlo e lei mi ha risposto, rivolgendosi al AC 1, che "come aveva portato giù il bambino lui era lui che doveva andare a riprenderlo". In quell'occasione perlomeno in mia presenza i due non si sono detti nient'altro e AC 1 è andato. Prima di andarsene AC 1 mi ha detto che sarebbe partito lo stesso ma solo il 21.01.2003, giorno del successivo bus."
Come si vede, il teste assiste al ripensamento dell'accusato, che all'inizio gli dice di voler partire in giornata e che alla fine della conversazione dichiara invece che partirà solo 4 giorni dopo, laddove l'unico visibile motivo del repentino cambiamento di programma è il rifiuto di __________ di accompagnarlo nel viaggio (cfr. la deposizione 14 febbraio 2003 di __________, all. 70 RPG, pag. 3, da cui risulta che egli ancora il 21 gennaio 2003 esige che la moglie lo accompagni in Serbia).
__________ già dal 14 gennaio 2003, ovvero dal rientro del marito senza __________, era in stretto contatto con l'avv. __________, incaricata in primo luogo di presentare un'istanza supercautelare di protezione dell'unione coniugale, con la quale venisse fatto ordine al prevenuto di andare immediatamente a riprendere il figlio. Per questo motivo il legale è stato puntualmente informato dello stillicidio di rinvii della data di partenza. Nella sua deposizione (il già citato verbale 22 gennaio 2003, all. 68 RPG) trova riscontro la prevista data di partenza della sera del 17 gennaio (pag. 3, ultimo cpv.), ed è interessante notare che __________ il giorno 20 spieghi al legale che la mancata partenza sarebbe stata dovuta -secondo quanto raccontato dall'imputato alla moglie- ad un problema di visto (pag. 4 in alto), problema che invece era già stato risolto il giorno 16 gennaio (cfr. passaporto dell'accusato, pag. 19). La deposizione del legale è sicuramente attendibile, e del resto AC 1 ha ripetuto la storia del visto alla segretaria dello studio legale, __________, mostrandole addirittura il documento (all. 70 RPG, pag. 2). Si ha perciò che il prevenuto ha mentito alla moglie per giustificare di non partire, cosa peraltro deducibile dal predetto ripensamento esternato al sergente __________, e che ha mentito pure agli inquirenti e alla Corte fornendo la diversa spiegazione relativa all'esistenza di un problema economico.
Lunedì 20 gennaio l'accusato ha detto alla moglie che sarebbe partito l'indomani (all. 68 RPG, pag. 4 in alto), ma __________ e il suo legale hanno concordato che il giorno seguente sarebbe stata introdotta la domanda supercautelare, anche a fronte di ulteriori assicurazioni dell'imputato circa la partenza.
31. La mattina del 21 gennaio 2003 __________ alle 09.00, senza avere un appuntamento, si è recata dall'avv. __________ accompagnata dal marito, fatto indubbiamente sorprendente date le circostanze, e che ha sorpreso anche il legale, che ha dichiarato di non avere ben capito il motivo della visita di entrambi (all. 68 RPG, pag. 4).
La Corte può solo ipotizzare che __________ abbia voluto dimostrare al marito che, essendosi rivolta ad un avvocato, stava facendo sul serio, sia al riguardo della restituzione di __________, che al proposito dell'azione di divorzio. Nell'occasione i coniugi non sono stati ricevuti dal legale, che aveva un altro appuntamento, ed hanno conferito in cancelleria con la segretaria __________, alla quale, come detto (consid. 30), l'accusato ha raccontato del problema del visto, che pertanto a suo dire avrebbe continuato a sussistere (all. 70 RPG, pag. 2, già citato).
Secondo l'avv. __________, comunque, "in quel frangente lui si è senz'altro reso conto che le intenzioni giudiziarie della moglie erano serie" (all. 68 RPG, pag. 4).
__________ riferisce che i coniugi hanno discusso soprattutto della questione del figlio, nel senso che il marito voleva che la moglie l'accompagnasse, mentre che questa rifiutava perché temeva per la propria vita (all. 70 RPG, pag. 3 e 4).
Quanto al merito di eventuali procedure in corso od in procinto di essere introdotte (come era il caso per l'istanza di protezione dell'unione coniugale recante proprio la data del 21 gennaio 2003: in atti sub all. 69 RPG), la teste nulla racconta, di modo che non vi è la conferma diretta delle parole del legale circa la consapevolezza del prevenuto dell'esistenza o (soprattutto) dell'imminenza delle iniziative giudiziarie della moglie.
Nondimeno, le stesse erano per il AC 1 chiaramente deducibili dalle circostanze: essa già da almeno un mese le aveva esplicitamente preannunciate (cfr. la predetta deposizione Cabric, all. 137 RPG, pag. 2), e la fresca visita nello studio legale non poteva ragionevolmente preludere ad altro.
32. Sul tema della consapevolezza dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, o comunque di separarsi a modo suo, ossia convenendolo in causa al tribunale svizzero del luogo di domicilio, AC 1 fornisce risposte contraddittorie, tendendo, con il passare del tempo, a negare di avere avuto quella consapevolezza.
Il 13 febbraio 2003 egli dichiarava (all. 47 RPG, pag. 6):
" Mi viene chiesto se ero a conoscenza del fatto che mia moglie aveva pronta, per il tramite di un avvocato, un'istanza di adozione di misure coniugali che sarebbe stata spedita proprio in quei giorni alla Pretura di Mendrisio e rispondo di no. Il Magistrato mi ripete la domanda e ribadisco il mio no."
Poi però soggiungeva (pag. 7):
" …la stessa sera, verso le 18.00, ritornando dal lavoro mia moglie ebbe a dirmi che avevo 5 giorni di tempo per andare a prendere __________ perché altrimenti dava ordine ad un avvocato di "fare qualche cosa". Mi viene chiesto cosa intendo con quel "fare qualche cosa" e rispondo che non lo so. Presumo intendesse o la separazione o di obbligarmi di andare a prendere __________ o che qualcuno lo andasse a prendere."
Il 10 marzo 2003 il prevenuto ha invece affermato (all. 49 RPG,
pag. 13):
" Sapevo che mia moglie era andata in uno studio legale ma non sapevo il motivo. Su richiesta di mia moglie l'ho accompagnata in quanto lei voleva dire al proprio legale che io non volevo andare a prendere il bambino al che io avrei potuto rispondere che non era così."
Al perito dott. PE 2, con cui ha parlato il 13 e 14 marzo 2004, AC 1 giunge a dire di essere sorpreso del fatto che la moglie non gli avesse detto nulla circa le sue intenzioni, e di avere appreso solo dall'inchiesta tutto ciò che essa aveva fatto nei suoi confronti (doc. TPC 19, pag. 6).
Ad __________ egli aveva però confessato, il 17 gennaio 2003 (all. 102 RPG, pag. 6):
" ADR: AC 1 giovedì scorso mi ha detto anche che __________ si era rivolta ad un avvocato per avviare le pratiche di separazione. Non conosco altri dettagli. Mi ha pure mostrato un foglio, sul quale ho potuto leggere "Coppia e famiglia", ma non ho capito di cosa si trattasse veramente ed io non ho ritenuto utile chiedergli altro."
Ma soprattutto, la Corte ha ritenuto assolutamente significativo il fatto che nel verbale di polizia reso a poche ore dalla morte di __________ (all. 32 RPG) l'imputato in non meno di sei occasioni abbia fatto riferimento all'intenzione della moglie di lasciarlo.
A pag. 2, con riferimento alla visita del giorno prima dall'avv. __________:
"
Io presso l'avvocato di __________ sono stato presente solo
alcuni minuti. __________ voleva che io ritirassi delle carte inerenti la
separazione ma io ho rifiutato perché abbiamo un figlio piccolo."
Ancora a pag. 2 e 3, sul litigio avuto quel pomeriggio:
" __________, ieri sera è rincasata alle ore 17.20 e subito si è accesa la discussione sulla separazione. Lei ha insistito e mi diceva che entrambi potevamo fare quello che volevamo. Io gli facevo presente che eravamo ancora sposati, che eravamo una famiglia, che avevamo un figlio piccolo e che la separazione non era da fare."
A proposito del litigio delle 06.00, quello fatale a __________ (pag. 4):
" __________ continuava affermando che aveva sentito i miei passi per casa e io gli dicevo che mi ero alzato per bere un caffè. A questo punto mia moglie ha iniziato nuovamente con la storia della separazione, ma io gli ho risposto di lasciarmi in pace."
A pag. 5, sui motivi del suo gesto, quando egli afferma di avere voluto fare cambiare idea (con violenza) alla moglie è per la Corte implicito il riferimento all'intenzione di __________ di divorziare. Il passaggio è molto significativo perché in relazione diretta con l'azione che ha condotto alla morte:
" ADR: Mi rendo conto di quello che ho fatto ma non era mia intenzione giungere a questo epilogo. Volevo unicamente spaventarla e fargli paura, e fargli cambiare idea."
A pag. 9, ripensando all'origine dei problemi coniugali:
" ADR che tra me e mia moglie gli unici problemi erano riconducibili al fatto della sua gelosia nei miei confronti ed alla volontà di separarsi da me ottenendo l'affidamento di __________. Io ero contrario alla separazione sia per __________ che perché volevo stare ancora con lei. Oltre a questi motivi non ve ne sono altri."
A pag. 12, infine, ripetendo i motivi del dissidio con il coniuge:
" Di fatto con mia moglie litigavo ogni giorno e ciò da circa un anno. Il motivo principale ancor prima della nascita di __________ era la sua gelosia. Poi la sua decisione di separarci. Io ero contrario anche perché vi è una legge in Jugoslavia che prima del compimento di un anno di un figlio comune vieta ai genitori di presentare divorzio. Pensavo che anche in Svizzera vi fosse questa legge. Comunque sia io non avrei voluto separarmi da mia moglie malgrado tutti i nostri litigi."
33. Questi passaggi sono per la Corte assai rilevanti e meritano di essere immediatamente commentati. Dall'insistenza in questo primo verbale del AC 1 sul tema della separazione voluta dalla moglie, dal fatto che i due eventi sono distanti tra loro meno di 24 ore, come pure dal fatto che con il tempo egli negherà la circostanza, la Corte deduce l'esistenza di una sicura relazione di causa ed effetto tra la visita del giorno prima dal legale della moglie, con la conseguente consapevolezza dell'intenzione di __________ di divorziare in Svizzera, e l'evento violento che ne ha causato la morte.
Aggiunta al clima teso degli ultimi mesi, sinora descritto, e alla frustrazione dovuta al fallimento dei suoi progetti al riguardo delle modalità del divorzio, la visita di __________ dal proprio legale costituisce per la Corte la causa scatenate dell'evento mortale.
Atteso che si tratta del primo verbale di interrogatorio (reso oltretutto a poche ore dai fatti), ovvero quello che di solito è il più significativo, in quanto i prevenuti tendono ad essere maggiormente sinceri, non avendo avuto ancora modo di sollevare (magari anche inconsciamente) delle difese nei confronti delle loro azioni, la Corte ha rilevato anche la freddezza del AC 1 nel mentire apertamente e la sua natura subdola e manipolatoria laddove attribuisce alla moglie l'intenzione di divorziare che per prima era stata sua, e soprattutto dove egli si atteggia a vittima delle intenzioni della moglie e addirittura a sostegno della propria asserita opposizione al divorzio invoca quella stessa legge Jugoslava che gli era stata opposta con successo al suo paese meno di due settimane prima.
34. Come già accennato, quando __________ è rientrata a casa dal lavoro alle 17.20 circa del 21 gennaio 2003 vi è stato un litigio con il marito sul tema della separazione o del divorzio, che egli afferma di non avere voluto, ma che in realtà aveva per primo cercato, senza ottenere (cfr. all. 32 RPG, pag. 2 e 3, citato al consid. 32). Circa alle 18.30 essa si è nuovamente recata al lavoro per il turno serale, facendo rientro alle 00.15 circa.
Anche in questa occasione, secondo quanto narra l'accusato, vi è stato un acceso litigio verbale (all. 32 RPG, pag. 3):
" __________ senza salutarmi è entrata nella sua camera poi è andata in cucina a mangiare qualche cosa. Si è preparata un caffè e poi con la tazza è arrivata nella mia camera. Si è seduta sul mio letto e si è messa a guardare la televisione anche lei.
Terminato di bere il caffè, io ho iniziato a parlare con lei in modo pacato circa la nostra situazione. __________ per contro mi ha aggredito verbalmente offendendo sia me che la mia famiglia in modo pesante, dicendo che ero un delinquente, che mi avrebbe defecato e/o urinato in bocca, che avrebbe fatto i bisogni sulla tomba della mia defunta madre, e via dicendo. (…) Questa discussione si è protratta sino alle ore 02.10, dopo di che __________ si è ritirata nella sua stanza."
Il contenuto del litigio non è verificabile, ma la Corte è ben disposta a credere che __________, oltretutto stanca dopo una giornata di lavoro, fosse realmente esasperata, non tanto per la questione del divorzio o della separazione, di cui risentiva semmai il AC 1, ma per la mancanza del figlio __________, oramai assente da quasi un mese.
35. L'imputato situa alle ore 06.30 la ripresa delle ostilità, e questa volta il litigio è fatale a __________.
Al dibattimento l'accusato non è stato capace di raccontare l'accaduto, limitandosi a confermare di avere ucciso la moglie nelle modalità di cui ai verbali d'interrogatorio, qui di seguito trascritti, per il che la Corte ha effettuato il corrispondente accertamento.
Il 22 gennaio 2003, a partire dalle ore 12.00, egli ha dichiarato (all. 32 RPG, pag. 3, 4, 5):
" Verso le ore 06.30 di questa mattina __________ si deve essere svegliata ed è entrata nella mia camera. Era ancora vestita con gli indumenti che indossava la sera precedente.
A voce abbastanza alta mi ha chiesto:
…Dove sei andato questa notte?… io le rispondevo che non mi ero mosso da casa. __________ continuava affermando che aveva sentito i mie passi per casa e io gli dicevo che mi ero alzato per bere un caffè. A questo punto mia moglie ha iniziato nuovamente con la storia della separazione, ma io gli ho risposto di lasciarmi in pace.
Lei è ritornata nella sua camera e, dopo una decina di minuti è ritornata nella mia stanza comunicandomi che non era la mia schiava, e che non voleva più saperne di me.
Io ribattevo che avevo sempre proceduto io ai pagamenti quando lei non lavorava, ma non c'era nulla da fare, __________ non voleva sentire ragione. Ha continuato ad insultarmi affermando che dovevo rientrare nella pancia di mia madre ed altre cose offensive. Mentre proferiva quelle parole si è spostata verso la finestra della mia camera salendo con le ginocchia sul letto, dalla parte opposta alla quale io ero disteso. In tale circostanza facendo il gesto con la mano destra (gesto tipico di chi vuol dire …ma cosa vuoi…) ha esclamato ….io qualche giorno ti ammazzo…. Ed io gli ho risposto ….provaci… a quel punto __________ si è avventata contro di me.
La mia razione è stata quella di mettergli il braccio destro attorno al collo e di stringere. Verosimilmente entrambi siamo caduti dal letto ed io continuavo a stringere e non mollavo la presa aiutando anche con il braccio sinistro per fare una forza maggiore. A questo stadio della colluttazione credo che anche una coperta che era sul mio letto sia caduta sul pavimento.
Dopo qualche minuto ho lasciato la presa e, visto che __________ si dibatteva ancora le ho afferrato il collo con la mano destra ed ho spinto contro il pavimento.
Quando ho lasciato la presa la prima volta, ho notato che __________ sanguinava leggermente dal naso o dalla bocca. In quel momento ero impazzito ed arrabbiato e, non mi sono reso conto di quello che stavo facendo.
Ad un certo punto ho mollato la presa, mi sono alzato e mi sono recato in bagno a lavarmi le mani perché si erano sporcate di sangue. In quel frangente ho sentito mia moglie che rantolava.
Mi sono messo un maglione che sul divano in camera mia, mi sono recato in camera di mia moglie ove ho preso una giacca, sono passato nel corridoio ed ho calzato le scarpe. Sono rientrato nella mia stanza, ho preso le sigarette ed il telefonino che era sul comodino.
Ho guardato la __________ che in quel momento non dava più segni di vita e poi sono uscito di casa senza chiudere la porta a chiave. A piedi mi sono portato alla Gendarmeria di Chiasso ove ho dichiarato quello che avevo fatto.
Adr. che non ho mai pensato di poter uccidere mia moglie.
Adr. che mai in precedenza ero giunto alla conclusione, nonostante i numerosi litigi, di giungere a sopprimere mia moglie. L'atto che ho commesso è stato dovuto al fatto che mi sentivo maltrattato, offeso e non cela facevo più.
Adr. mi rendo conto di quello che ho fatto ma, non era mia intenzione giungere a questo epilogo. Volevo unicamente spaventarla e fargli paura, e fargli cambiare idea.
(…)
Adr. che stamattina non ero in uno stato emozionale particolare. Ero a letto tranquillo. Si era trattato di un litigio normale uguale a tanti altri che vi erano già stati. Vi è poi stata la presa al collo e quanto descritto. Della scena mi ricordo tutto. Mi ero reso conto che stringendole il collo l'avrei potuta uccidere. Non so perché, ma oggi rispetto ad altre volte, dove ad esempio quando iniziava la discussione andavo via, non sono riuscito a fermarmi. Io non ho mai pensato di voler uccidere mia moglie. Oggi mi sono però reso conto che stava succedendo tant'è che lasciando casa ero quasi certo che l'irreparabile era successo. Dichiaro che il termine impazzito ed arrabbiato a pag. 5 del verbale non sono corretti. In quei frangenti erosolo confuso e con ciò intendo dire che pur rendendomi conto di quello che stava succedendo, anche se non volevo uccidere mia moglie, ho comunque agito come sopra descritto. Non posso dire, perché non mi ricordo, cosa mi è passato nella testa in quel frangente."
Un sunto di questo primo racconto è stato fatto dall'imputato il giorno seguente, 23 gennaio 2003, in occasione del verbale avanti al Giudice dell'Istruzione e dell'Arresto (cubo 1, classificatore atti istruttori I, AI 15).
La descrizione dell'uccisione di __________ è poi stata ripetuta, con maggiori dettagli, nel verbale 7 febbraio 2003 avanti al Procuratore Pubblico (all. 46 RPG, pag. 8 e 9, con elisione delle considerazioni personali che l'interrogante intercala alle risposte del prevenuto):
" Dopo che io ho detto "provaci" mia moglie con un solo movimento da fuori dal letto si è gettata a braccia distese contro la mia persona segnatamente, per le mani, in direzione della mia faccia e del mio collo. E' stato un atto unico. Io ero sempre disteso nella posizione sopra descritta con le mani dietro la testa a braccia conserte, con la testa reclinata sul cuscino.
ADR che della reazione di mia moglie sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo.
Visto l'attacco io con un braccio se con due ho cercato di pararlo e ho in qualche modo spostato mia moglie colpendola sulle braccia tanto che è "atterrata" all'altezza del mio addome. Lì è iniziata una lotta. Penso che mi sono parzialmente alzato con il busto e da quella posizione usando il braccio destro ho preso mia moglie per il collo e l'ho poi tenuta in tutte le fasi successive finché siamo finiti per terra. L'intera fase sarà durata circa 2 o 3 minuti. L'ho sempre tenuta stretta al collo facendo anche della pressione con il braccio sinistro. Vi è stata una colluttazione nel senso che mia moglie si divincolava con le gambe. Mi viene chiesto se mia moglie ha posto resistenza anche con le braccia e rispondo di no perché non riusciva a colpirmi con le mani. (…) Dichiaro comunque che mia moglie non mi ha colpito. Cercava solo "di fare qualche cosa un po' sotto con le mani" ma non ci è riuscita.
Dopo questa prima presa al collo che non è stata interrotta mi ricordo che ad un certo punto ero in piedi nello spazio alla mia sinistra tra il letto ed il divano. Non so come ci siamo arrivati. (…)
Da quella posizione mi ricordo che ad un certo punto mi trovavo sempre con mia moglie stretta al collo con il braccio destro con pressione del sinistro finendo sempre in piedi contro il muro sopra il divano. Da lì mia moglie l'ho tenuta solo con il braccio destro mentre che cadeva distesa sul divano con la testa rivolta verso il muro. Io ero lì vicino a lei in ginocchio trattenendola. Poi in seguito mia moglie è caduta per terra con me chela trattenevo.
Mi viene chiesto quale era la posizione di mia moglie quando io me ne sono andato dall'appartamento e dichiaro che mia moglie era distesa vicino al letto con la testa rivolta verso la porta d'entrata. Mi viene chiesto di spiegare come è stato possibile il passaggio della posizione di mia moglie dal divano a quella finale e dichiaro di non ricordarmi se non che vi era la colluttazione e siamo poi terminati nella posizione finale.
ADR che cadendo dal divano sempre io tenendola per il braccio destro mia moglie aveva la testa rivolta verso il muro. Non so spiegarmi come poi siamo finiti con la testa rivolta verso l'entrata.
ADR che questa prima fase (cioè quella da quando mia moglie si è gettata su di me fino a quando ci siamo trovati nella sua posizione finale e quindi a quando ho applicato una presa al collo con il braccio) sarà durata tre o quattro minuti.
ADR che dopo che mia moglie si è trovata nella posizione finale dichiaro che senza interruzione di continuità una volta lasciata la presa al collo con il braccio ho immediatamente preso mia moglie per il collo con la mano destra. In questa posizione l'avrò tenuta per un tre o quattro minuti. Dopo un paio di minuti e solo allora ho visto che usciva del sangue. Non so se dalla bocca o dal naso.
ADR che mia moglie in tutte queste due fasi ha cercato di dire qualche cosa ma non capivo cosa volesse dire. Preciso che si divincolava con le gambe, con le braccia, come già detto cercava di fare qualche cosa in basso, non riuscendovi.
ADR che dichiaro che io spingevo il collo di mia moglie verso terra. Non so se ho pure stretto. Non mi ricordo. Può darsi che ho anche stretto.
ADR che questa seconda fase è durata fino a 4 minuti."
La colluttazione con la moglie non ha lasciato tracce apprezzabili sul corpo di AC 1. Egli non era sotto l'influsso dell'alcool (all. 17 RPG) o di stupefacenti, essendo il risultato positivo agli oppiacei dell'esame tossicologico spiegabile con l'assunzione di un farmaco contenente codeina (all. 18, 19 e 21 RPG).
L'imputato si è costituito alle ore 08.05 circa. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, giunti sul posto alle ore 08.15 (verbale 30 gennaio 2003 di __________, all. 27 RPG, pag. 2). Ogni tentativo di rianimare __________ è però stato inutile, essa era infatti già morta al momento dell'inizio dell'intervento dei sanitari. Il certificato di morte indica le ore 08.42 del 22 gennaio 2003 quale momento in cui la morte è stata stabilita con certezza (annesso ad all. 26 RPG).
36. All'Istituto cantonale di patologia è stato delegato il compito di pronunciarsi sulle cause della morte di __________. Il relativo referto, firmato dai dott. __________ ed PE 3, reca la data del 4 agosto 2003 (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 341), mentre che le fotografie della vittima (oltre che del luogo del crimine e dell'accusato) sono in atti sub AI 338.
Secondo i periti medici, la morte è riconducibile a "insufficienza cardio-respiratoria acuta conseguente ad asfissia meccanica violenta da strozzamento", laddove "lo strozzamento consiste nella costrizione manuale del collo con compressione, fino al restringimento delle vie aeree che impedisce di fatto gli scambi respiratori" (AI 341, pag. 4).
E' manifesto che siffatta diagnosi è del tutto compatibile con il racconto dell'accusato, che aveva menzionato due modalità operative differenti della durata stimata di circa 3/4 minuti l'una, messe in atto senza interruzione apprezzabile tra l'una e l'altra.
Dal responso dei periti si evince che la stretta letale sarebbe stata la seconda, quella in cui egli ha stretto il collo della moglie con la mano destra, mentre che la precedente compressione del collo con l'avambraccio destro, sia pure con l'aiuto del sinistro, non sarebbe stata eccessivamente violenta, non avendo lasciato ecchimosi al collo e sottostanti infiltrazioni ematiche muscolari se non in misura contenuta (pag. 5).
La Corte dal referto dei medici legali, corroborato dall'audizione in aula del dott. PE 3, conclude comunque, senza ombra di dubbio, che la morte di __________ è stata causata esclusivamente dall'azione dell'accusato, così come da lui descritta nei termini di cui al consid. 35.
37. Se il racconto dell'accusato è del tutto compatibile con le risultanze degli esami medici quo alle modalità dell'uccisione di __________, permangono invece dei dubbi in merito all'ora della colluttazione.
Secondo l'accusato, infatti, essa sarebbe avvenuta solo pochi minuti prima che egli si costituisse in polizia, per il che il litigio, che egli ha situato alle ore 06.30, si sarebbe protratto almeno per un'ora prima che iniziasse la lotta mortale, ossia per un lungo lasso di tempo di cui non si ha affatto la percezione leggendo le deposizioni dell'imputato.
Inoltre, due vicine abitanti nel medesimo stabile affermano concordemente, con convinzione ed in maniera del tutto credibile, di avere percepito dei rumori compatibili con quelli provocati da una lotta provenire dall'appartamento dei AC 1 alle ore 06.00 o 06.30, ma non invece più tardi, ovvero dopo le 07.40.
__________, che abita al 3° piano del medesimo stabile, nell'appartamento di fronte a quello dei AC 1, sentita quello stesso giorno ha dichiarato (all. 54 RPG, pag. 1):
" …l'edificio ove abito è molto vecchio e i muri sono poco isolati pertanto si sentono tutti i rumori emessi dagli appartamenti. E' però difficile localizzarne l'esatta provenienza.
Fatto sta che verso le ore 0600/0630 ca. udivo due forti tonfi, assieme mi è parso di sentire un urlo, non saprei però se le due cose fossero collegate fra di loro."
mentre che nel successivo verbale 10 febbraio 2003 ha precisato (all. 55 RPG, pag. 2):
" …che per tonfi intendo dire come se qualcosa o qualcuno cadesse."
__________, che abita invece al primo piano dello stabile di via Mola 1, il 22 gennaio 2003 ha deposto quanto segue (all. 56 RPG, pag. 1):
" Questa mattina verso le ore 0600 circa, mentre mi trovavo in cucina, ho udito dei rumori ed ero convinta che si trattasse della cala per spazzare la neve. In un secondo tempo ho poi realizzato che non si trattava di ciò, ma che i rumori provenivano da un appartamento del palazzo.
Sembrava che qualcuno trascinasse dei mobili sul pavimento. Non sono in grado di dire da dove provenissero questi rumori o meglio da quale appartamento venissero.
Ho pure sentito delle persone che parlavano ad alta voce, preciso che nel palazzo si sentono molto bene i rumori provenienti dagli altri appartamenti."
L'ipotesi che il delitto si sia consumato almeno un'ora prima di quanto sostiene l'accusato è su queste basi assai verosimile, poiché in tal caso si spiegherebbero i rumori sentiti dalle due testimoni.
Nel caso contrario, ossia quello di una lotta svoltasi alle 07.30 - 07.40, si avrebbe da un lato che i rumori che le due testi affermano di avere sentito provenire dal palazzo sarebbero inspiegabili, e d'altro lato che nessuno avrebbe sentito i __________ lottare circa un'ora dopo tali rumori.
L'accertamento in favore dell'una o dell'altra ipotesi temporale, entrambe comprese nell'atto di accusa, non pare di particolare rilevanza, se non perché nell'ipotesi del delitto commesso alle 06.30 ci si dovrebbe chiedere -in assenza di riscontri oggettivi in proposito- cosa abbia fatto l'imputato durante più di un'ora, prima di costituirsi.
Nessuna delle parti si prevale di questa discrepanza, e la stessa non pare a prima vista significativa nemmeno ai fini dell'indagine sul grado di responsabilità del prevenuto, ritenuto che ai periti neppure è stata sottoposta l'ipotesi in cui il crimine sarebbe stato commesso in tempi diversi da quelli raccontati dal prevenuto.
Dovendosi, in definitiva, ritenere non verosimile nel contesto del racconto fatto dall'accusato, e priva di altri riscontri oggettivi l'ipotesi (oltre al racconto delle due donne) di un vuoto temporale di oltre un'ora, la Corte ammette in definitiva che i fatti si siano svolti così come raccontati dall'accusato.
38. Nei reati contro la
vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque
uccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore
a 5 (cinque) anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che
consiste nell’uccidere volontariamente una persona con particolare mancanza di
scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,
ed è punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10
anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate sono, tra le altre, l’omicidio
passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta
commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda
prostrazione (art. 113 CP), e l’omicidio colposo, che è commesso da chi cagiona
la morte di alcuno per negligenza (art. 117 CP).
La morte di un individuo può inoltre, a determinate condizioni, essere
provocata in una situazione di legittima difesa da parte dell'autore (art. 33
cpv. 1 CP), oppure ancora eccedendo nella legittima difesa (art. 33 cpv. 2 CP).
39. Nella fattispecie in esame si ha che il prevenuto, durante 6, 7 o forse anche 8 minuti, ha ininterrottamente strangolato la moglie, cambiando presa circa a metà dell'operazione, sino a provocarne la morte.
E' nozione della comune esperienza quella per cui l'uomo deve respirare per potere sopravvivere, ed è altrettanto notorio che la presa per il collo impedisce la respirazione, ragione per cui strangolando una persona si può ottenere il risultato di ucciderla, a dipendenza della durata e dell'intensità dello strangolamento. Nel predetto riscontro della comune esperienza è naturalmente incluso il concetto per cui non si può fare a meno di respirare se non per un breve periodo, cosa di cui chiunque può rendersi conto interrompendo volontariamente la respirazione, il che -in difetto di un abbondante inspirazione- riuscirà per non più di una trentina di secondi.
Di conseguenza, se ne deve concludere che chi stringe il collo di un'altra persona, per quanto giovane e sana questa sia, sa fin dal primo secondo di fare una cosa pericolosa per l'incolumità di questa persona. Dopo 20/30 secondi durante i quali la stretta viene reiterata, l'autore sa e deve sapere che la vittima dell'aggressione è in difficoltà. Se nondimeno la stretta viene mantenuta, l'autore dopo 1-2 minuti dall'inizio prende necessariamente in considerazione l'eventualità della morte della sua vittima. Più il tempo trascorre, e più l'eventualità si trasforma in certezza, e quindi in precisa intenzione dell'autore. Già molto prima di 4 o 5 minuti non si può che pensare che l'autore intenda uccidere la sua vittima. Questi tempi sono indicati in modo del tutto empirico, e derivano da comuni nozioni relative all'elementare bisogno di respirare. Sicuramente essi possono variare da persona a persona, ma l'autore può comunque verificare la situazione concreta basandosi sulla reazione della persona che sta lentamente strangolando: più il tempo passa senza che questa respiri, più debole diverrà la sua disperata reazione (che oltretutto incrementa la necessità di ossigeno e riduce pertanto il tempo durante il quale è possibile sopravvivere), sino a quando non vi sarà più reazione di sorta.
Queste nozioni elementari sono accessibili a chiunque, e lo erano perciò anche per l'imputato, che del resto mai ha protestato la propria ignoranza in proposito.
40. Date le ovvie premesse di cui al considerando precedente, appare nella specie assolutamente fuori luogo, sia pure per disquisire a livello ipotetico, anche solo una completa entrata in materia in una discussione che non contempli l'intenzionalità dell'agire del prevenuto.
L'ipotesi dell'omicidio colposo è pertanto del tutto priva di consistenza, non potendosi manifestamente ascrivere a negligenza il gesto di strangolare ininterrottamente per non meno di 6-8 minuti una donna che dapprima si dibatte, e che alla fine, necessariamente, cessa di dibattersi, non essendo più in grado di farlo.
La Corte, invero, nemmeno riesce a capire in cosa potrebbe risiedere la presunta negligenza a fronte di un comportamento connotato, come si dirà più avanti, da intenzionalità e reiterazione dell'intento omicida inusitati per la spietata intensità.
Va detto, per dovere di completezza, che prima che pubblica accusa e difesa evocassero nei loro interventi conclusivi questa non ipotesi, il perito giudiziario dott. PE 1, sconfinando in un terreno che manifestamente non gli compete, e nemmeno gli appartiene, aveva ritenuto di dovere esprimere della valutazioni in termini di "dolo eventuale" e "omicidio colposo" (cfr. il verbale di audizione del dott. PE 1 del 19 settembre 2003, cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 357, pag. 4). Ciò non basta tuttavia a rendere ricevibile la discussione su di una variante giuridica molto più favorevole al prevenuto, ma del tutto priva, già a prima vista, di qualsivoglia presupposto fattuale sul quale essa dovrebbe fondarsi.
La stessa difesa, del resto, pur avendola invocata non crede in realtà alla tesi dell'omicidio colposo, avendo essa postulato -a fronte di un'asserita scemata responsabilità di grado grave e dell'esistenza di altre attenuanti- la pronuncia di una pena della durata di 3 anni, il che è manifestamente incongruente, trattandosi del massimo della pena edittale di cui all'art. 117 CP nell'ipotesi che non sussistano circostanze attenuanti.
41. Altrettanto insostenibile risulta nella specie il voler realmente disquisire in termini di legittima difesa o eccesso di legittima difesa.
L'aggressione di __________, se così la si vuole chiamare, è consistita nel suo velleitario gettarsi sul marito disteso sul letto, iniziativa che AC 1 ha sventato senza alcun problema, avendo dichiarato che (all. 46 RPG, pag. 8, già trascritto sopra)
" Visto l'attacco io con un braccio se con due ho cercato di pararlo e ho in qualche modo spostato mia moglie colpendola sulle braccia tanto che è "atterrata" all'altezza del mio addome."
Fine della legittima difesa.
Se il prevenuto a questo punto avesse appioppato alla moglie, disarmata, un paio di sberle, ovvero quello che egli (mentendo) ammetteva essere il limite della violenza fisica da lui inflitta alla moglie in passato, così da indurla desistere da eventuali nuove iniziative, i ceffoni avrebbero potuto tutto sommato rientrare nel concetto di legittima difesa.
Se invece delle sberle egli avesse utilizzato i pugni chiusi, potremmo oggi discutere di un eventuale eccesso di legittima difesa.
Qui ci si trova invece a molti chilometri di distanza da queste situazioni, perché vero è invece che, archiviato in pochi istanti l'innocuo attacco della moglie, il prevenuto ha iniziato ad ucciderla.
Due eventi diversi, in cui il secondo non è nemmeno lontanamente la risposta, ancorché inadeguata, al primo. Si potrà certo affermare che i due eventi sono comunque legati tra loro, nel senso che se __________ non si fosse gettata sul letto, AC 1 in quel frangente non si sarebbe alzato per andare ad ucciderla, ma tanto non basta a rendere anche solo plausibile una discussione in termini di legittima difesa.
42. La difesa ha
esplicitamente scartato la tesi dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, per il
che la Corte non intende dilungarsi nella disamina di infondate ipotesi
addotte, per poi scartarle, dalla pubblica accusa. Basti dire, per tagliare
corto, che la norma di legge in questione richiede ai fini della sua
applicazione che la violenza commozione dell'animo o lo stato di profonda
prostrazione siano (anche oggettivamente) scusabili in base alle circostanze (Trechsel,
Kurzkommentar, 2. edizione, n. 9, 11a e 12 ad art. 112 CP).
Posto che l'elemento scatenante sarebbe in concreto comunque quello della consapevolezza
da parte del AC 1 dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, tutto
si potrebbe dire dell'eventuale commozione dell'animo o dell'eventuale profonda
prostrazione del prevenuto (emozioni comunque nemmeno addotte dalla difesa, e
che sarebbero tutte da dimostrare), tranne che essi, nelle circostanze date e
sin qui descritte, sarebbero in qualche modo scusabili.
Detto più chiaramente, l'ipotesi del reato di cui all'art. 113 CP non è invocata nemmeno dalla difesa, giustamente, poiché nulla depone per l'esistenza nel prevenuto di una situazione di violenza commozione dell'animo o di profonda prostrazione, che comunque non sarebbero in alcun modo scusabili qualora si fossero verificate.
43. Alla Corte risulta nella specie improponibile anche la tesi di un'azione commessa per dolo eventuale, così da mitigare la responsabilità dell'autore a prescindere dalla qualifica giuridica del reato.
Tolta la vuota affermazione dell'accusato di non avere voluto uccidere la moglie, nulla depone a favore di una simile tesi, e del resto basterebbero invero altre dichiarazioni del prevenuto per escludere questa eventualità, in specie laddove egli ha dichiarato, con riferimento all'uccisione della moglie, che "oggi mi sono però reso conto che stava succedendo…" (verbale 22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 16, già trascritto).
Al medesimo risultato dell'infondatezza dell'ipotesi del dolo eventuale conduce comunque la logica disamina delle circostanze della morte di __________, già evidenziata al considerando 39.
Secondo la Corte, in effetti, chi, come l'accusato, inizia a strangolare la propria vittima senza soluzione di continuità -circostanza questa che va ammessa in base alle dichiarazioni del prevenuto stesso- sa dall'inizio di fare cosa potenzialmente pericolosa per la vita della propria vittima. Reiterando nello strangolamento, l'autore è, a partire da un certo momento, consapevole di quanto meno mettere concretamente in pericolo la vita della vittima. Proseguire nell'azione nonostante siffatta consapevolezza può unicamente significare, ed in concreto significa, che si intende togliere la vita alla propria vittima.
In un reato commesso in questo modo, la migliore discriminante oggettiva per accertare la reale intenzione dell'autore è il lasso di tempo durante il quale la stretta al collo della vittima viene mantenuta. Secondo le dichiarazioni dell'accusato, l'aggressione è durata fino ad 8 minuti, ma comunque non meno di 6 minuti. Anche nell'ipotesi a lui più favorevole di una stretta al collo mantenuta per 6 minuti, la Corte ne conclude inequivocabilmente per l'esistenza della volontà dell'autore di sopprimere la sua vittima, trattandosi di un lasso di tempo tale da non consentire la sopravvivenza. Si potrebbe obiettare che il AC 1 ha fornito dette indicazioni temporali solo a posteriori, e che durante l'azione egli non cronometrava le fasi dello strangolamento. Nondimeno, quella è la durata della sua azione, e se i tempi della stessa non sono stati scanditi dallo sguardo sull'orologio, vero è comunque che AC 1 deve avere ben compreso la conseguenza della persistenza dello strangolamento dalle reazioni di __________ che, venendo a mancare l'ossigeno, devono essere state sempre più deboli, e alla fine inesistenti, senza che però la presa venisse allentata.
La Corte accerta pertanto che AC 1 ha agito con dolo diretto, teso a provocare la morte della moglie.
44. E' opinione della Corte che nella presente fattispecie era in realtà un altro il problema di qualifica giuridica che andava posto: quello a sapere se si è in presenza di un omicidio intenzionale ex art. 111 CP oppure di un assassinio giusta l'art. 112 CP.
45. Secondo il messaggio
del Consiglio federale relativo alla novella legislativa in vigore dal 1°
gennaio 1990 (FF 1985 II 912/3, n. 212.1) e la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo d’assassinio
cui si riferisce la legge è quello descritto dallo psichiatra Hans Binder (RPS
1952 313, 314 e 324), ossia quello di una persona senza scrupoli, che agisce a
sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali,
che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il
proprio interesse. Il movente oppure lo scopo oppure le modalità
particolarmente perversi non sono che degli esempi della “particolare mancanza
di scrupoli”, la quale deve risultare da una valutazione d’assieme delle
circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth, Strafrecht BT
I e II, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Importante è che in tale
valutazione rientrino solo le circostanze direttamente connesse con
l’uccisione, escludendo quindi i precedenti dell’agente e il suo comportamento
prima e dopo l’atto fatto salvo il caso “in cui tali elementi, considerati
prescindendo dalla loro relazione con l’atto, siano valutati solo per ottenere
un’immagine della personalità dell’agente” (DTF 117 IV 393, cons. 19/A).
In pratica l’assenza particolare di scrupoli suppone una colpa particolarmente
pesante e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto (DTF 118 IV
125, cons. 2b e riferimenti). La predetta definizione di Binder si riallinea a
quella giurisprudenziale secondo la quale, nell’assassinio, l’egoismo prevale
in generale su ogni altra considerazione. Egli è sovente pronto a sacrificare,
per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha fatto nulla e
fa prova di una mancanza completa di scrupoli e d’una grande freddezza
affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14). Non va peraltro perso di vista
che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità
estrema: come evidenzia tuttavia la diversa comminatoria di pena, bisogna, per
ritenere dato l’assassinio, che la colpa dell’autore si distingua nettamente,
per il suo carattere particolarmente odioso, da quella dell’omicida ai sensi
dell’art. 111 CP (DTF 118 VI 126).
Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina riferite al
previgente art. 112 CP (Stratenwerth, opera citata, § 1 n. 16; Rehberg,
Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118 IV 125 e 126, 117 IV 393). Così è
considerato un assassino ad esempio chi uccide una persona per commettere,
coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Komm., all’art. 112 n.
23, 25, 27 e 28), in particolare per rubare (DTF 115 IV 187), oppure per
vendetta, egoismo, piacere di uccidere (DTF 106 IV 145), per evitare
disagi, in specie eliminando persone fastidiose o intralcianti, come la donna
resa incinta, la moglie (per poter vivere con l’amante) o il teste di un altro
delitto (DTF 101 IV 278; 77 IV 64, 70 IV 8).
Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità astuta, perfida o
subdola, approfittando dell’incapacità di difendersi o dell’ingenuità o della
fiducia della vittima (Rehberg, opera citata, pag. 20 ad c. e sentenze citate),
ove anche le particolari relazioni con la vittima possono entrare in linea di
conto (DTF 117 IV 393, cons. 19b), oppure usando mezzi particolarmente
esecrabili, come il fuoco o il veleno (DTF 106 IV 345, 77 IV 64).
Una particolare mancanza di scrupoli dell’agente non è peraltro incompatibile
con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (DTF 95 IV
167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una (non scusabile) violenta
commozione dell’animo (Trechsel, opera citata, n. 25 ad art. 112 CP e
riferimenti).
Annota a mo’ di conclusione Stratenwerth (Strafrecht, BT I, § 1 n. 20
pag. 28) che, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la
distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie
dell’assassinio.
46. Nel caso in esame la Corte, ad istruttoria terminata e dopo attenta valutazione del materiale probatorio raccolto, nutre delle perplessità al riguardo della qualifica giuridica di omicidio intenzionale di cui all'atto di accusa, ravvisando elementi che potrebbero sorreggere la diversa e più grave ipotesi dell'assassinio.
La Corte, in particolare, ha ravvisato i potenziali estremi dell'assassinio dalla crudeltà che si evince dalle modalità di esecuzione del crimine, consistenti nella lenta uccisione della vittima con le proprie mani nude, dopo averla sopraffatta in una breve lotta.
Si è considerato che ciò ha richiesto all'autore una feroce determinazione, necessaria a reiterare secondo dopo secondo il proprio intento omicida, per almeno 6 minuti, nonostante la consapevolezza del fatto che in ogni momento sarebbe stato possibile interrompere lo strangolamento e lasciare respirare la vittima.
Detto altrimenti, per AC 1 il punto di non ritorno dal proprio gesto criminale era posto ad una notevole distanza, sia per il lungo tempo necessario a togliere la vita (si pensi invece a chi, con una debole contrazione del dito sul grilletto, esplode un colpo di pistola) che per l'orrore di doverlo fare con le proprie mani. Ciò nonostante, egli questa distanza l'ha percorsa tutta, senza pietà per la vittima, che sentiva dibattersi, e senza ripensamenti. Del tutto freddo nell'animo, quando invece non si riesce a pensare nulla di più orribile della dilatazione nel tempo della morte di una persona, uccisa a poco a poco, alla quale viene lasciato il tempo di sentire arrivare la propria fine, vivendo i
propri ultimi istanti di coscienza nel terrore della consapevolezza della morte imminente.
Come se non bastasse, non si trattava qui di un nemico o di estraneo, ma della propria moglie, madre del suo bambino di pochi mesi, la donna che però era divenuta un intralcio dopo avere sventato il suo piano tendente ad ottenere il divorzio a condizioni per lui favorevoli, e che ora minacciava di chiedere a sua volta divorzio e alimenti. Anche il movente di eliminazione e la persona della vittima potrebbero perciò sostenere un'ipotesi di assassinio.
Ciò che in definitiva ha fatto accettare alla Corte la qualifica proposta di omicidio intenzionale è in primo luogo la relativa casualità dell'avvenimento, nel senso che esso non è affatto casuale per il momento in cui è avvenuto -24 ore dopo essere stato dal legale della moglie-, ma lo è invece, dovendo stare al racconto dell'accusato, per le circostanze dell'uccisione, non frutto di un premeditato agguato del marito, ma piuttosto di un litigio estemporaneo, l'ennesimo, in cui l'opportunità dello strangolamento è stata data dal fatto che __________ si è avventata sul marito, che a suo dire era sdraiato nel suo letto. In secondo luogo si è ritenuto il fatto che l'autore si è costituito immediatamente (o poco dopo) il suo gesto, il che non modifica la valenza delle crudeli modalità dell'uccisione, ma corrobora almeno la predetta tesi della mancanza di premeditazione.
Certo è comunque, in definitiva, che se di omicidio intenzionale si tratta, esso è di estrema gravità, tanto da dovere essere situato ai limiti dell'assassinio. Dal profilo pratico, pertanto, la conseguenza della distinzione va relativizzata, verificandosi una certa sovrapposizione della sanzione per un omicidio intenzionale molto grave, ai limiti dell'assassinio, con quella per un assassinio in cui non ricorrono gli estremi della sanzione più severa.
47. AC 1 è in definitiva per la Corte autore colpevole di un omicidio intenzionale di particolare gravità oggettiva, ai limiti dell'assassinio, commesso con dolo diretto.
Egli è inoltre autore colpevole di infrazione alla LDDS per avere ospitato nel proprio appartamento __________ e __________, che soggiornavano illegalmente in Svizzera siccome privi del necessario visto d'entrata, e di contravvenzione alla medesima LDDS per avere dato lavoro a queste persone (collaboratrice domestica la __________, aiuto giardiniere il __________, come da lui raccontato nei verbali all. 136 e 137 RPG).
L'atto d'accusa trova pertanto integrale conferma.
48. A fronte di un crimine di tale efferatezza, e del fatto che l'autore si era immediatamente costituito, il magistrato inquirente si è dapprima interrogato sulla carcerabilità del AC 1.
Egli è pertanto stato visitato quello stesso giorno dal dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta con esperienza nel settore forense, che così si è
espresso (all. 22 RPG, pag. 1 e 2):
" La sfera cognitiva presenta una vigilanza normale, un buon orientamento in tutti i domini, la memoria è buona con qualche minuscola nicchia amnestica concernente la colluttazione con la moglie (soltanto per quanto concerne la durata). Non si osservano deviazioni della coscienza. L'espressione verbale è calma, coerente, corrispondente alla sua istruzione e fluida.
Il processo e la forma del pensiero appaiono normali. La logica delle connessioni e la capacità di comunicazione, nonostante una certa tensione, sono tutte conservate. Le sue frasi sono logiche e finalizzate e non ci sono digressioni che possono rendere difficile l'ascolto. Durante il colloquio non sono stati osservati disturbi nella sfera percettiva, l'interpretazione della realtà è congrua, priva di false percezioni o dispercezioni e non si osserva alcun'interferenza patologica. Il sig. AC 1 è apparso molto collaborante e senza tendenze manipolative."
Il dott. __________ concludeva perciò per la carcerabilità del prevenuto.
49. In corso d'inchiesta il Procuratore Pubblico, a giusta ragione, si è posto anche la determinante questione della responsabilità dell'autore alla luce degli art. 10 e 11 CP, ed ha perciò incaricato il dott. PE 1 dell'allestimento di una perizia giudiziaria.
L'esperto il 24 agosto 2003 ha rassegnato il proprio referto (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 347), in cui ha concluso che il AC 1 avrebbe ucciso la moglie trovandosi in stato di scemata responsabilità di grado elevato (pag. 46).
Il Presidente della Corte si è confrontato con la perizia del dott. PE 1 nella fase di preparazione del dibattimento, originariamente previsto per il 20 gennaio 2004.
Dopo lettura ed esame del documento, il Presidente ha ritenuto non risolti i dubbi al riguardo della coscienza del prevenuto al momento dei fatti, ragione per cui ha disposto il rinvio del dibattimento, ha chiesto la proroga per sei mesi della carcerazione preventiva (doc. TPC 7) e ha ordinato la confezione di una nuova perizia al dott. PE 2 (doc. TPC 11), che ha versato in atti il proprio referto il 10 maggio 2004 (doc. TPC 19).
Nel frattempo anche i familiari della vittima, costituitisi parte civile, ritenendo "insostenibili" le considerazioni del dott. Calanchini, hanno a loro volta prodotto un referto peritale, da loro richiesto alla dott. TE 1 (doc. TPC 3).
I tre medici sono stati sentiti al dibattimento.
La Corte, assunte e valutate le prove in merito, è giunta alla conclusione che l'imputato ha agito in stato di scemata responsabilità di grado medio, sulla scorta delle motivazioni esposte nei considerandi che seguono.
50. La Corte ha innanzitutto deciso di non considerare ai fini del giudizio la perizia del dott. PE 1, se non marginalmente, limitatamente al risultato dell'esame psicologico delegato al dott. __________, ritenendola gravemente lacunosa in specie dal profilo metodologico, il che a mente della Corte ha influenzato negativamente anche le risposte ai quesiti formulati.
51. La perizia del dott. PE 1 (AI 347) consta di ben 47 pagine, ed è stata resa (come si legge a pag. 1) in base alle risultanze di quattro colloqui con il prevenuto, alla ricostruzione dei fatti avvenuta sul luogo del delitto (a cui l'esperto ha assistito), alle risultanze dei test psicologici effettuati dal dott. __________, e sulla scorta degli atti messi a disposizione dal Procuratore Pubblico.
In una prima parte l'esperto ha dettagliatamente esposto l'anamnesi del peritando (pag. 1-4), poi si è espresso sul rapporto coniugale (pag. 4-5), sull'anamnesi lavorativa (pag. 5), e ha esposto poi le "altre informazioni" fornitegli dal peritando (pag. 5-6).
Segue lo status (pag. 6-7), sezione in cui l'esperto valuta preliminarmente il peritando, osservando che "appare orientato dal punto di vista spazio-temporale e autopsichico", che "lo stato di coscienza non presenta turbe né quantitative né qualitative", che "l'esame clinico rivela una percezione indisturbata, un'attenzione costante, sostenuta, una capacità di comprensione normale, una concentrazione sufficiente a dare risposte adeguate nel corso di tutto il colloquio (circa 50 min.). La memoria appare indisturbata, l'intelligenza nella norma" (pag. 6). Rileva ancora il perito che "Il pensiero viene verbalizzato con una certa lentezza, probabilmente legata alla non perfetta padronanza della lingua. Non è dunque da attribuire sicura dignità patologica alla lentezza e tutto, globalmente, tende ad escludere disturbi formali. Dal profilo dei contenuti, non si osservano indizi di alcun tipo di idee dominanti, bizzarrie, dispercezioni o deliri. Le domande trovano risposte adeguate, circostanziate, plausibili" (pag. 7).
La successiva sezione è titolata "a proposito dei fatti" (pag. 7-8), e vi si trova la sintetica versione del AC 1 a proposito degli avvenimenti a far tempo dalla sua partenza per la Serbia con __________, sino alla descrizione dell'omicidio.
Dopo di ciò viene esposto un breve commento alla "ricostruzione del delitto" (pag. 9, prime 4 righe), quindi le risultanze dell'esame psicologico (pag. 9).
Secondo il dott. __________ i test rivelano che il peritando denota
" …una componente aggressiva, unita ad una labilità affettiva che sembra attivata da ideazioni paranoidi con una tendenza al passaggio all'atto scarsamente controllabile dall'Io, assieme ad una componente ansiosa che sembra scaturire da un forte bisogno di approvazione sociale, nel senso di un'integrazione quasi assoluta al contesto quotidiano." per il che "la scarsa differenziazione dell'affettività, se non una vera e propria immaturità unita ad un'aggressività ben rilevata dai reattivi, evidenzia una certa pericolosità sociale (limitata a situazioni affettivo-emozionali) con un'educabilità ancora possibile, anche se non si può escludere un'effettiva tendenza al passaggio all'atto (a seguito di ideazioni paranoidi)." (pag. 9)
A pag. 10 inizia il capitolo titolato "esame degli atti", suddiviso in 65 punti e che termina solo a pag. 37. Questa lunga esposizione è in buona sostanza il riassunto delle risultanze di tutti gli atti messi a disposizione del perito. Si apprende così che egli ha in pratica avuto accesso all'intero incarto, ivi compresi ovviamente i verbali delle molte testimonianze raccolte dal magistrato inquirente.
A partire da pag. 38 inizia la cruciale sezione riservata a "sintesi e valutazione".
L'esperto espone innanzitutto tutto una "premessa" (pag. 38, primo cpv.), rilevando che il caso è particolarmente difficile. All'apparenza sembrerebbe essere relativamente facile rispondere ai quesiti peritali basandosi solo sullo status clinico osservato durante i colloqui con il peritando e riscontrato anche dal dott. __________, e "siffatta valutazione potrebbe essere sufficiente e plausibile", ma secondo il perito "non potrebbe gettare abbastanza luce sul contesto e sulla "microdinamica dei fatti", per indagare i quali mi è sembrato indispensabile, a costo di allungare di molto il percorso, esaminare in dettaglio le numerose testimonianze sopra riportate".
Fatta questa premessa, il perito abborda il sottocapitolo denominato "a proposito del peritando" (pag. 38-43), nel quale rileva dapprima che la biografia del peritando "non pone in evidenza nulla di anormale o di rilevante dal punto di vista psicopatologico" (pag. 38), che "il suo sviluppo non presenta anomalie" (pag. 38), che egli ha avuto "una serie di sfortunate relazioni con il femminile" (pag. 38). Osserva altresì che AC 1 è in Svizzera dal 1987 e non ha mai dato problemi, e che le osservazioni dirette "non testimoniano di eccessi frequenti, di ebbrezze patologiche né tantomeno di alterazioni dell'umore o del comportamento in senso aggressivo sotto l'influsso di alcol" (pag. 39). Egli descrive se stesso come persona buona, non violenta e non litigiosa, cosa che troverebbe conferma in talune testimonianze, mentre che le deposizioni di segno contrario sarebbero soprattutto notizie "di seconda mano" provenienti dalla vittima (pag. 39).
A questo punto, sempre a pag. 39 e sempre nella sottosezione titolata "a proposito del peritando", il perito inizia una lunga digressione, che termina solo dopo la metà di pag. 42, dedicata al tentativo di "valutare nei limiti del possibile, sulla base delle informazioni disponibili, anche la personalità della vittima".
Non avendo il perito conosciuto la vittima, questa parte della perizia è ovviamente basata interamente sulle dichiarazioni di terze persone.
Il dott. PE 1 ne deduce, complessivamente, che "di __________ abbiamo ricavato un quadro meno omogeneo di quello del peritando" (pag. 39).
Sulla base delle sue valutazioni degli atti a lui noti, l'esperto con riferimento alle esternazioni di __________ ritiene, tra l'altro, "che la pretesa intenzione del peritando di effettivamente rapire __________ appare poco credibile, anche perché il peritando, che pure sin da prima della nascita del bambino aveva iniziato una causa di divorzio in Serbia, si dimostra al corrente del fatto che colà un divorzio comunque non avrebbe potuto essere pronunciato prima del compimento del primo anno di vita di __________ " (pag. 40) ed anche che "non è chiaro da che cosa derivasse il terrore di __________ di poter essere uccisa. Il comportamento del marito, per quanto se ne sa, sarebbe stato, nei suoi confronti, sempre piuttosto tranquillizzante" (pag. 41).
Sempre nell'intento di valutare la personalità di __________, il dott. PE 1 osserva che "__________ è la persona che più esplicitamente si esprime riguardo alla vittima" (pag. 41) e perciò, nonostante si fosse inizialmente ripromesso cautela nei confronti della sua deposizione ("…con tutte le sue riserve che la sua dichiarazione mi impone -almeno per ora- di mantenere…"), egli vi attinge a piene mani invocandola 4 volte nella sola pag. 41 per ritenere che "le ragioni per sospettare che __________ potesse soffrire di un disturbo psichico di dignità clinica sono numerose…" (pag. 41). Si sarebbe trattato di un disturbo "sicuramente non gravissimo, almeno originariamente" (pag. 41), "genericamente qualificabile di "depressione post partum", sulla base forse di una preesistente labilità emotiva e favorita sicuramente anche da fattori di stress inerenti alla situazione sociale (emigrazione), economica e coniugale" (pag. 41-42). Non solo, ma il fatto che __________ fosse gelosa (il che sarebbe stato la causa dei litigi), possessiva e forse interpretativa, "depone per una componente paranoide-delirante" (pag. 42).
In alternativa o in aggiunta all'ipotesi precedente il perito, rilevato che l'autopsia evidenziava un ingrossamento della tiroide, non scartava a carico di __________ la tesi di una "psicosindrome endocrina" o "ipertiroidismo" (pag. 42, per effetto del quale vi sono disturbi degli umori e degli impulsi (pag. 42).
Dopo questa lunga divagazione (nella misura in cui occupa per una buona metà il capitolo "a proposito del peritando") al riguardo di __________, il perito riprende il discorso concernente il prevenuto, e conclude (pag. 43, sottolineature della Corte):
" Dal profilo clinico (confortato dagli elementi anamnestici e testimoniali) il peritando può essere considerato una persona normale. L'esame psicologico ha invece rivelato degli elementi che, se non francamente patologici, sono comunque interessanti ai fini peritali. Il peritando infatti appare affettivamente instabile, con una componente aggressiva e un aspetto depressivo, in parte sicuramente reattivo ai fatti accaduti, in parte però risalente a molto prima e legato -così almeno i rilievi testistici (confortati successivamente da informazioni del peritando) portano a concludere- ad uno sforzo costante effettuato nel corso degli anni per adattarsi, per essere accettato socialmente, per raggiungere alcuni traguardi sociali - come quello di concludere vent'anni di emigrazione in Svizzera e tornare in Serbia, con una modesta sicurezza economica, ad occuparsi del podere di famiglia. Questi elementi possono configurare una sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti secondo la "Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali - ICD 10".
Essa non sembra essere in relazione diretta con i fatti, anche se può avere indebolito la capacità di controllo del peritando."
A partire da pag. 44 il perito risponde ai quesiti.
Sul quesito n. 1 egli ribadisce che AC 1 "non soffre di alcuna patologia psichiatrica di base", ma presenta invece una sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, disturbo "certamente presente al momento dei fatti, anche se è difficile determinarne l'importanza" (pag. 44).
Per rispondere al quesito n. 2a (sulla capacità di valutare il carattere illecito dell'atto) l'esperto ripete nuovamente che "in linea di massima si può dire che il peritando non presenta alcuna patologia o disturbo mentale suscettibile di alterare la sua capacità di valutare il carattere illecito di un atto come l'omicidio", mentre che "è però difficile giudicare quale fosse, in quel momento, la sua capacità di valutare le possibili (letali) conseguenze del suo modo di contenere la furia della moglie (sempre ammesso che così si siano svolti i fatti) esercitando una pressione sul di lei collo" (pag. 44). In considerazione del clima molto teso nei rapporti coniugali, l'esperto espone solleva pertanto l'ipotesi di un gesto passionale, una cosiddetta "Handlung im Affekt", con la conseguenza che "…in questo caso non può essere scartata nemmeno l'ipotesi di una scemata capacità di valutare il carattere illecito dell'atto, per quanto limitata nel tempo ai pochi minuti della colluttazione" (pag. 45). Atteso che il gesto del AC 1 non sembra per nulla essere stato progettato, il perito ha soggiunto che risultava molto difficile discernere tra la capacità dell'autore di valutare e quella di conseguentemente agire (ad 2b, pag. 45), sicché entrambe queste facoltà erano da ritenersi scemate (ad 2c, pag. 45).
Giunto alla decisiva risposta riguardante il grado della scemata responsabilità (ad 2d, pag. 45 e 46), il perito ha trascritto in tedesco (pag. 45) e poi tradotto in italiano (pag. 45 e 46) quanto indicato in dottrina da Ulrich Venzlaff in tema di "reazioni esplosive" e "reazioni a corto circuito", concludendo che (pag. 46) "quanto sopra delinea molto bene la situazione del peritando, che dalla moglie si sentiva "maltrattato e offeso" ma che non riusciva a reagire adeguatamente ai suoi attacchi, preferendo "abbandonare il campo" e -come egli scrive nella lettera allegata al verbale del 11.03.2003- tenere dentro di sé le sue sofferenze e i suoi problemi. Concludo così che il peritando ha commesso i fatti in stato di scemata responsabilità di grado elevato".
52. Così riassunto il contenuto della perizia del dott. PE 1, ne vanno ora evidenziate la gravi lacune metodologiche, che però hanno influenzato anche le risposte ai quesiti, che hanno indotto la Corte a ritenerla nel complesso inservibile.
Un primo problema balzato all'occhio della Corte è l'apparente incongruenza del percorso seguito dal perito per concludere per la scemata responsabilità di grado elevato, questione sicuramente secondaria ma suscettibile di indurre insicurezza nel profano che si avvicina al referto.
In effetti, addentrandosi nel documento, così come esso è stato ripercorso al considerando precedente, si procede sino a pag. 43, cioè sino a tutto il capitolo "sintesi e valutazione", e se ne ritiene che AC 1 dal profilo clinico è una persona normale ma affettivamente instabile e con una componente aggressiva, e che egli è sì afflitto da una sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, ma che essa non sembra essere in relazione con il delitto, tolto un possibile indebolimento della capacità di controllo del peritando.
In base a queste conclusioni intermedie del perito, collimanti oltretutto con gli apparenti rilievi di normalità constatati anche dal dott. __________ e richiamati a pag. 38 della perizia, il lettore si aspetterebbe secondo logica che le successive risposte ai quesiti indichino, conseguentemente, che AC 1 non ha agito in stato di scemata responsabilità, o al limite in stato di lieve scemata responsabilità per essersi affievolita la capacità di controllo.
Invece, in maniera sorprendente visto quanto esposto fino a quel momento, il responso è di ben altro tenore sulla base dei nuovi (nel contesto del referto) concetti della "reazione esplosiva" e della "reazione a corto circuito", introdotti, per non dire caduti dal cielo, al momento di formalizzare le risposte ai quesiti peritali.
Inevitabile pensare, per il profano, che le conclusioni risultano strutturalmente avulse dai precedenti ragionamenti, che ne risultano contraddetti. Addirittura rimane la sgradevole sensazione che il medesimo referto ospiti due tesi contrapposte: quella di un AC 1 sano di mente e libero da disturbi determinanti per l'omicidio lungamente esposta nelle motivazioni di cui alle prime 43 pagine, e quella di un AC 1 che agisce "a corto circuito" e perciò gravemente impedito di valutare e agire correttamente repentinamente introdotta nella risposta ai quesiti, ossia nel "dispositivo" del referto.
Il principale problema del referto non è però questo, ma risiede invece nell'errore metodologico commesso dal dott. PE 1 allorché ha esteso il proprio campo d'esame dalla sola analisi del peritando ad una globale valutazione degli atti a sua disposizione, cosa che lo ha condotto a confrontarsi con le deposizioni di molti altri testimoni, a valutarle, a dedurre delle personali conclusioni sullo svolgimento di taluni dei fatti determinanti della causa, e addirittura a esprimere, in base alle predette valutazioni e deduzioni, un soggettivo giudizio sulla persona della vittima.
Posto che la buona fede del dott. PE 1 non è in discussione, e che l'errore va condiviso con il Procuratore Pubblico che al perito ha fornito il materiale per queste divagazioni, va qui ricordato che nel processo penale spetta alla Corte, e non al perito, di ricostruire ed accertare i fatti, di vagliare le testimonianze e le altre prove (anche le perizie) determinando quali sono attendibili e quali non lo sono. Questo sia per mandato istituzionale, ma anche per il motivo che la Corte si determina in proposito dopo la lettura di tutti gli atti (e non solo di una parte), ad istruttoria dibattimentale compiuta e dopo che le parti hanno potuto esprimersi.
L'esplicitazione dell'abuso di competenze compiuto dal dott. PE 1 è di manifesta evidenza: riassunti in 65 punti (di cui solo poco più di una decina realmente concernenti il peritando) gli atti della causa, egli decide in particolare che la tesi della sottrazione del piccolo __________ appare poco credibile credendo (a torto) alla consapevolezza del AC 1 dell'impossibilità di avere il divorzio (pag. 40), predilige le deposizioni favorevoli al prevenuto, banalizzando invece (ritenendole "di seconda mano") quelle a lui sfavorevoli (pag. 39), ma soprattutto traccia un quadro della personalità della vittima, ed è qui che incorre negli errori più macroscopici, giungendo a scrivere che "Non è chiaro da che cosa derivasse il terrore di __________ di poter essere uccisa" (pag. 41, in alto), esternazione sconcertante alla luce del fatto che __________ è effettivamente stata uccisa dal marito, e che quindi bene faceva ad averne paura. __________ viene invece ritenuta dal perito (contrariamente al marito) come una malata di mente, non priva di una "componente paranoide-delirante" (pag. 42), forse affetta da ipertiroidosmo (pag. 42), ipotesi che il medico legale smentirà al dibattimento (verbale dibattimentale, allegato A). Una delle cause di questi errori è senz'altro l'adesione del perito, nonostante le asserite riserve, alle tesi di __________, nominata 6 volte alle pag. 41 e 42 della perizia per evocarne la deposizione. Al perito AC 1 avrebbe detto che la __________ aveva dichiarato il vero (perizia, pag. 6), alla Corte ha invece detto che molte delle sue affermazioni non lo erano. Ciò che conta (a riprova dell'errore nel metodo) è però che la Corte ha ritenuto del tutto inattendibile la __________, mentre che il perito la cita a più riprese a sostegno delle sue valutazioni sulla vittima.
Simili errori non potevano rimanere senza conseguenze sul responso dell'esperto.
Sentito dal Procuratore Pubblico, che l'ha interrogato perché aveva delle riserve nei confronti della perizia (circostanza confermata in aula dal PP e che risulta comunque dalla lettura del verbale), il dott. PE 1 ha dichiarato (cubo 1, classificatore atti istruttori 5, verbale 19 settembre 2003, AI 357, pag. 2, sottolineatura della Corte):
" Dichiaro che evidentemente io mi sono fatto in base agli atti un'immagine della defunta che è quella non tutta positiva così come resa dai suoi colleghi di lavoro né tutta negativa così come data da __________. Questa mia rappresentazione di __________ ha comunque influenzato la mia decisione sul grado di scemata responsabilità del peritando in quanto un'immagine totalmente positiva della vittima non sarebbe stata compatibile con la dinamica dei fatti avvenuti la mattina dell'omicidio. Preciso che questa mia immagine della defunta non si basa comunque solo sulla testimonianza della __________ ma anche su altre risultanze all'incarto"
La sua visione di __________ ha pertanto influenzato l'esito della perizia, affermazione ripetuta più avanti benché il perito sia cosciente dei limiti della validità della sua indagine al proposito della vittima (pag. 3, sottolineature della Corte):
" ADR che quanto detto in merito a __________ a pagina 39 e seguenti ha evidentemente influenzato gli esiti della mia perizia ed è per questo che ho ritenuto necessario procedere anche sulla personalità della vittima in quanto dagli elementi all'incarto vi erano troppi elementi che mi hanno spinto in questa direzione. E' chiaro che quanto da me indicato a pagina 41 in merito al fatto che __________ soffrisse di un disturbo psichico non grave riconducibile verosimilmente ad una depressione post partum con componente paranoide-delirante è e rimane solo un'ipotesi anche se per me plausibile (tale da non poterla ignorare nel contesto del mandato conferitomi) tenuto conto della labilità emotiva di __________ così come emergeva dagli atti all'incarto. E' comunque evidente che di questo disturbo io non ho nessun riscontro definitivo né confermato da altri atti medici e la mia è stata solo un'ipotesi seppur plausibile."
In ultima analisi, il dott. PE 1 è ben consapevole di avere esteso il proprio lavoro all'esame e alla valutazione di altri atti e testimonianze, il che si ripete è di esclusiva competenza della Corte, ma ritiene che questo fosse l'unico modo per potere svolgere in modo appropriato questo mandato, in difetto di che ci si sarebbe dovuti accontentare di una sorta di giudizio affrettato, che avrebbe condotto a ritenere il prevenuto del tutto capace di intendere e volere (verbale citato, pag. 6):
" ADR che volendo si poteva fare una perizia molto più semplice e veloce limitata solo allo stato clinico del peritando subito dopo i fatti. Lì si sarebbe giunti all'assenza di una sua qualsivoglia scemata responsabilità in quanto sfido chiunque a provare che AC 1 porti una qualche patologia psichicamente influente. Ma questo ritengo non era il compito che dovevo evadere che era quello di determinare lo status dell'accusato al momento dei fatti nelle circostanze puntuali della situazione che stava vivendo con __________ e che durava da una qualche settimana e che ha poi portato a quei 10 minuti fatali. Quale era lo stato di AC 1 in quei 10 minuti né l'esame del suo status subito dopo i fatti né nei giorni successivi può di certo dirlo. Ciò può essere fatto solo attraverso il lavoro di esame delle varie testimonianze e degli atti così come esposto in perizia."
Questa affermazione, che comunque conferma il principio della rilevanza della metodologia adottata ai fini del risultato della perizia, non può essere accettata dalla Corte, né nel principio, e nemmeno nel caso in esame, dove sono apparsi evidenti gli errori di valutazione (tali devono essere ritenute le discrepanze con gli accertamenti della Corte) commessi dal perito.
La conseguenza può solo essere quella di inficiare interamente il responso del perito, determinatosi anche sulla base di accertamenti e valutazioni che spettavano solo alla Corte, e che egli ha ritenuto in maniera in parte significativamente diversa dalla Corte.
53. Per concludere la disamina della perizia del dott. PE 1 si soggiunge, a titolo meramente abbondanziale, che la diagnosi infine formulata di sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, così come l'indicazione di una "reazione a corto circuito" non erano suonate nuove al Presidente della Corte.
Lo stesso perito con referto 10 aprile 2001 (versato in atti sub doc. dib. 2) aveva infatti espresso la diagnosi molto simile di "sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta" (pag. 16), nonché di "Handlung im Affekt" e "reazione a corto circuito" (pag. 16) nel caso di un funzionario di banca di Zurigo (R. B.), venuto in Ticino per discutere di una perdita operativa con un anziano cliente sul cui conto aveva malversato, e che nel corso della discussione aveva improvvisamente messo mano ad un bastone trovato in loco e, in un moto d'ira della durata di pochi secondi, l'aveva colpito 4 volte al capo. In quel caso l'esperto aveva concluso per uno stato di responsabilità dell'autore lievemente scemata (pag. 17). R. B. era poi stato condannato con sentenza 17 maggio 2002 della Corte delle Assise Criminali alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per mancato omicidio intenzionale e per reati patrimoniali.
Lungi dalla Corte l'intento di confrontare le perizie e le diagnosi rese a carico di persone differenti, l'unico apprendimento che essa trae da questo precedente è quello per cui la diagnosi di "sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta", ma soprattutto il verificarsi di una "reazione a corto circuito" non sono necessariamente indicativi di una scemata responsabilità di grado importante.
Ci si potrebbe ancora chiedere, a posteriori, il motivo della differente valutazione delle due "reazioni a corto circuito", repentina quella di R. B., di notevole durata quella del AC 1, ma le perizie non forniscono particolare ausilio al tentativo di rispondere al quesito.
54. Che il modo di procedere del dott. PE 1 non fosse l'unico possibile (come invece da lui affermato in conclusione del suo verbale 19 settembre 2003, trascritto in fine al consid. 52), è dimostrato dalla perizia redatta il 10 maggio 2004 dal dott. PE 2 (doc. TPC 19).
Il perito è infatti riuscito ad assolvere il proprio mandato avendo a disposizione unicamente i verbali d'interrogatorio dell'accusato e i riscontri oggettivi al riguardo delle circostanze dell'omicidio.
Il diverso approccio metodologico dell'esperto è esemplificato da una frase del referto laddove, confrontato con le discordanti tesi sul consenso di __________ alla trasferta di __________ in Serbia, il perito dimostra di sapere prendere le dovute distanze, e si esprime "sans entrer dans les détails des différentes versions dont la justice devra déterminer le juste du faux…." (pag. 5).
Quanto al contenuto di questo referto, il dott. PE 2, svolta l'anamnesi (pag. 2-6), nella parte dedicata alle "observations cliniques" (pag. 6-8) ha riscontrato nel peritando la difficoltà durante la narrazione nel legare i diversi avvenimenti della sua vita, la mancanza d'affetto nel corso della medesima narrazione e la difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti (pag. 7). Il perito non ha di contro riscontrato fobie o sintomi psicotici acuti, quali il delirio o allucinazioni. Su queste basi egli ha quindi formulato una diagnosi di disturbo della personalità non specifico (F60.8) (pag. 8).
Il perito, prima di rispondere i quesiti, ha anticipato le proprie conclusioni nel capitolo denominato "discussion" (pag. 8-10). Ribadita la diagnosi di disturbo della personalità non specifico, l'esperto ha sottolineato le difficoltà dell'imputato "dans les fonctions les plus élémentaires du fonctionnement psychique habituel comme dans le domaine de l'affectivité, dans sa façon de percevoir et de penser et d'une façon générale dans son mode de relation à autrui" (pag. 8), definendo questa problematica "une immaturité affective importante qui entre dans le cadre de ce que l'art. 11 CPS nomme un déveleoppement mental incomplet" (pag. 8). Pur non trattandosi di una vera e propria malattia mentale, questa grave difficoltà nel porsi in relazione con gli altri e nel modo di pensare e percepire sarebbe molto penalizzante (pag. 9). Il peritando, inoltre, sarebbe stato gravato da numerosi fattori stressanti che avrebbe fatto fatica a gestire, quali i rimproveri della moglie per l'assenza del figlio lasciato in Jugoslavia e le chiare minacce di separazione, contesto che avrebbe avuto un ruolo importante al momento del crimine (pag. 9).
Concludendo, l'esperto ha segnalato che l'analisi della responsabilità penale dell'accusato sarebbe "particulièrement complexe" (pag. 10). Ritenuta la rilevanza dei suoi predetti disturbi, risulterebbe assai difficile raggiungere la certezza al riguardo del livello di diminuzione della responsabilità penale provocato da questi disturbi (pag. 10). Nondimeno, secondo il perito le capacità cognitive dell'accusato al momento dei fatti erano intatte, ed egli sapeva perciò di commettere un atto illegale. Di contro, le sue capacità volitive erano indubbiamente ridotte dal suo disturbo di personalità, assimilabile ai sensi dell'art. 11 CP ad uno sviluppo mentale incompleto, e alla luce dell'importanza del disturbo, la riduzione del grado di responsabilità sarebbe da stimare come di grado medio (pag. 10).
55. La Corte non ha motivo di revocare in dubbio l'opinione del dott. PE 2, ragione per cui ha ritenuto che l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità di grado medio.
56. Essa ha perciò dovuto disattendere le discordanti conclusioni del terzo referto in atti, quello allestito il 2 dicembre 2003 dalla dott. TE 1 (doc. TPC 3) e concludente per l'inesistenza di qualsivoglia diminuzione della responsabilità del prevenuto.
Siffatta tesi è invero apparsa alla Corte ragionevolmente aderente a determinate risultanze dell'incarto, ed inoltre è stata motivata dal redattore con plausibile coerenza.
Nondimeno, il referto, come quello del dott. PE 1, è viziato nel metodo e non può pertanto fondare il giudizio della Corte. Si ha, in particolare, che esso non è una perizia sul prevenuto -che la relatrice non ha mai incontrato- ma piuttosto una perizia a confutazione del responso del dott. PE 1, ossia una perizia sulla perizia.
Avendo la Corte già scartato quel responso, la perizia dalla dott. TE 1 non può colmare il vuoto lasciato dal venire meno del referto, facendo difetto la fondamentale diretta osservazione del peritando.
Non vi è pertanto motivo, senza cadere nell'arbitrio, per preferire il responso di questo perito di parte per riguardo a quello, esente da particolari critiche, del dott. PE 2.
57. La difesa, invero un po' confusamente, ha "per scrupolo di patrocinio" addotto varie circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP.
A torto: scartate d'acchito quelle che oggettivamente non possono entrare in considerazione (giovane età, lungo tempo trascorso, incitamento di una persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, induzione in tentazione per il comportamento della vittima), secondo la Corte nella fattispecie non ricorrono gli estremi nemmeno di alcuna delle altre attenuanti previste dalla norma in questione.
E' in effetti innanzitutto escluso che l'accusato abbia agito per motivi onorevoli (cfr. casistica in: Trechsel, opera citata, n. 3 ad art. 64 CP), dovendosi piuttosto connotare di primitivo egoismo (come si dirà più avanti) le ragioni del suo comportamento.
Altrettanto improponibile risulta l'ipotesi della grave angustia, situazione da intendere prossima a quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra soluzione che non la commissione di quel reato, la cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d'angustia (Trechsel, opera citata, n. 9, 10 e 11 ad art. 64 CP). Potrà pertanto essere attenuata la colpa di colui che ruba per fame, ma la Corte non vede come questi principi potrebbero trovare ragionevole applicazione all'uccisione dalla moglie da parte dell'accusato.
Questi, a non averne dubbi, non era inoltre stato gravemente minacciato dalla moglie, tema peraltro già discusso trattando dell'ipotesi della legittima difesa, non potendosi ritenere tale né il comportamento di __________ quella mattina, e nemmeno le asserite precedenti minacce verbali o addirittura (secondo AC 1) con il coltello, che proprio perché pregresse non possono giustificare quanto accaduto il giorno dell'omicidio.
Esclusa è anche la sussistenza dell'attenuante della reazione in un impeto d'ira o di intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa. In questo caso, la situazione descritta dall'attenuante sarebbe simile a quella di cui al reato privilegiato di omicidio passionale, non invocato dalla difesa, e del quale già si è detto fare difetto quanto meno la premessa dell'ingiusta provocazione od offesa.
In definitiva, l'invocazione concerne in realtà la sola attenuante del sincero pentimento.
La giurisprudenza pone elevate esigenze per ammettere la possibilità di accordare l'attenuante in questione (cfr. p. es. DTF 107 IV 99, 98 IV 305; Rep. 1987, pag. 253 e segg.), ma in definitiva -tenuto conto di queste premesse oggettive- si tratta di accertare se l'autore nel proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è sinceramente dissociato, facendo anche il possibile per risarcire il danno arrecato, dando così prova del compimento di quello "sforzo particolare" in relazione con il delitto commesso (Rep. 1987, pag. 255).
La risposta deve in concreto essere negativa.
A mente della Corte, infatti, la sincera dissociazione dal reato commesso deve implicare in primo luogo la sua confessione senza reticenze, cosa che l'accusato non ha fatto. Certo, egli si è consegnato agli inquirenti e ha confessato il crimine, ma la sua confessione è piena di ombre, puntualmente evidenziate nella presente sentenza. AC 1 ha quindi mentito su molte tematiche significative per la corretta e completa comprensione degli antefatti del delitto, mirando sistematicamente a dare un'immagine di sé migliore rispetto alla realtà, il che non è certo sintomo di sincero pentimento.
Non risulta poi che egli abbia intrapreso alcunché per fare conoscere ai familiari di __________ il suo asserito rincrescimento per l'accaduto e per la loro sofferenza, così come non risulta che egli abbia dato incarico ai suoi familiari in Serbia, sicuramente più benestanti dei familiari di __________, di sostenere economicamente almeno il figlio __________ di __________.
In aula AC 1 si è detto molto rincresciuto, ma questo è il minimo che egli potesse fare, e non basta di certo a configurare sincero pentimento.
La Corte non intende necessariamente sposare le valutazioni degli ispettori interroganti del Commissariato di Chiasso, che hanno conosciuto l'accusato in una situazione differente rispetto alla Corte, ma non è frequente trovare simili esternazioni in un rapporto di polizia, ragione per cui esse appaiono degne di nota (RPG, pag. 11):
" Gli scriventi, che hanno seguito tutte le audizioni di polizia, sono dell'opinione che il prevenuto AC 1 sia una persona intelligente, fredda, calcolatrice e dotata di una buona memoria. Queste nostre impressioni sono dovute al fatto che, sin dal primo verbale ed anche nei successivi, non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento per quanto avvenuto e non ha mai versato una lacrima."
Non si vuole fare l'errore di misurare il lutto in termini di lacrime versate, specie in considerazione del fatto che AC 1 ha una difficoltà ad esternare i sentimenti tale da essere stata menzionata in perizia. D'altro lato, in presenza di un prevenuto apparentemente normale, ed anzi quasi imperturbabile, come egli è in effetti apparso alla Corte, non può essere biasimato chi in questa attitudine non ravvisi gli estremi di un avvenuto profondo pentimento.
58. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Il punto di partenza della discussione al riguardo della pena che va inflitta all'accusato è senz'altro quello della spaventosa gravità oggettiva del reato commesso, non solo perché l'omicidio intenzionale è uno dei reati più gravi del codice penale, ma anche per le modalità in cui il reato è stato compiuto. Come si è già detto, esso è caratterizzato dal fatto che l'autore ha ucciso con le mani nude, e che lo ha fatto durante molti lunghi minuti, non meno di 6, forse 8. Questo significa, oltre l'atroce lunga agonia inflitta alla vittima, che egli ha agito con una determinazione criminale fuori dal comune, reiterata per ogni secondo, senza ripensamenti, sino all'epilogo fatale, nonostante che in ogni momento sarebbe stato possibile fermarsi. E' pertanto manifesta la differenza dell'intensità dell'intento rispetto a chi esplode un colpo di pistola, magari per effetto di una quasi inconsapevole contrazione di un istante dell'indice sul grilletto, o rispetto a chi nel volgere di un secondo sferra una coltellata o infligge un colpo con una spranga. Questi altri omicidi consumano il loro reato in qualche secondo, o addirittura in meno di un secondo. Dopo questi pochi istanti essi potranno essere pentiti, ma non possono più tornare indietro, se non cercando soccorso per la loro vittima. AC 1 al loro confronto è da questo punto di vista molto più colpevole, avendo dimostrato con il proprio agire di volere la morte della moglie durante lunghi minuti, nei quali non ha provato nessuna pietà nonostante sentisse da vicino, sotto di sé, il dolore e la paura della persona che stava lentamente uccidendo. Egli non solo non si è fermato durante tutto il tempo necessario a compiere l'atto, ma nemmeno dopo ha avuto ripensamenti di sorta. La moglie era forse già morta, o forse solo rantolante e moribonda (all. 32 RPG, pag. 16), ma comunque egli neppure ha pensato a cercare soccorso per lei. Con calma si è vestito, ha preso le sigarette e il telefonino, ed è andato in polizia a costituirsi. Questo è l'agire di un assassino più che di un omicida, e già si è detto che per la Corte la gravità del reato è tale da situarlo verso i limiti superiori della comminatoria di pena per l'omicidio intenzionale.
Nuovamente, si evidenzia che questo trattamento inumano l'accusato non l'ha inflitto a un nemico o a un rivale, ma alla propria moglie, sposata poco più di due anni prima, dalla quale aveva avuto un figlio meno di sei mesi prima. All'ingiustizia commessa nei confronti di __________ si aggiunge così quella commessa nei confronti del proprio figlio, al quale AC 1 ha impedito di conoscere la madre.
Quanto ai motivi di tanta ferocia, la Corte non può che richiamare la lunga descrizione degli avvenimenti dei mesi che hanno preceduto il delitto. Non si è trattato di un fatto casuale o inspiegabile, ma dell'esplosione di violenza di un uomo aggressivo, violento e prevaricatore nei rapporti con la moglie. __________ raccontava da tempo di avere paura di essere uccisa dal marito, AC 1 confidava alla __________ "che durante le loro liti doveva trattenersi per non andare oltre" (all. 102 RPG, pag. 6).
Negli ultimi tempi, a partire dalla trasferta in Serbia del 28 dicembre 2002, la situazione era se possibile ulteriormente peggiorata. AC 1 ha tentato di sciogliere il matrimonio a modo suo, senza riuscirci a causa dell'intervento della moglie. Quando essa ha a sua volta avviato la procedura di separazione, egli l'ha uccisa. Proprio il giorno dopo averla accompagnata dal suo legale. Dal verbale del giorno dell'omicidio traspare chiaramente, secondo la Corte, il legame esistente tra la volontà di separazione di __________, menzionata a varie riprese, e l'omicidio medesimo, ed il fatto che AC 1 nel seguito abbia negato il collegamento, negando addirittura di avere saputo dell'intento della moglie, rafforza ulteriormente questo convincimento. __________ è stata uccisa perché si apprestava a lasciare il marito, tenendosi il figlio e gravandolo degli alimenti. Non si deve però fraintendere: non si tratta dell'omicidio dell'uomo disperato perché viene lasciato dalla moglie e vede sfaldarsi la famiglia alla quale tanto teneva, fattispecie abbastanza ricorrente e che delle connotazioni dell'atto passionale. Qui è il AC 1 che per primo ha instato per il divorzio, senza ottenerlo. La sua azione non è stata dettata dalla paura di perdere la famiglia, ma appare semmai la risposta per non avere potuto risolvere la questione alla sua maniera, e per dovere ora affrontare la questione nei termini posti dalla moglie. Possono sembrare motivazioni labili, ma vanno lette con gli occhi di un AC 1 intriso della mentalità patriarcale vigente a Bobovo, dove egli (per esplicita ammissione) ancora deve obbedienza all'anziano padre e dove il ruolo della donna non è uguale a quello in uso alle nostre latitudini, e questo a maggior ragione valeva per __________, proveniente da un altro paese, economicamente inferiore. Del resto, l'incarto non offre alternative a quella di un delitto, e di un movente, maturati con il degrado del rapporto coniugale, ed in questo senso il motivo a delinquere dell'accusato appare in ogni caso del tutto egoistico, incurante -come si è detto- anche delle ragioni del figlio in fasce.
Anche soggettivamente, pertanto, la colpa dell'accusato appare di notevole gravità, ancorché gli vada riconosciuto di non avere agito con premeditazione, il che del resto è l'unica circostanza che gli ha impedito di essere condannato per assassinio.
Stanti queste circostanze, l'opinione della Corte è che la pena base per il reato commesso debba ammontare ad almeno 15 anni di reclusione.
Siffatta soluzione appare perfettamente in linea con la più recente giurisprudenza delle nostre Corti in tema di gravi fatti di sangue.
Il caso in esame presenta in particolare rilevanti analogie con quello di P. S., che aveva ucciso la moglie annegandola nella vasca da bagno del domicilio coniugale dopo averla ferita con un'arma da taglio. L'uomo, accusato di assassinio, aveva ucciso la moglie perché essa si interponeva tra lui e l'amica con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. La Corte delle Assise Criminali con sentenza 1° febbraio 1999, derubricato il reato in quello di omicidio intenzionale, ha in quel caso condannato il prevenuto, incensurato e che aveva agito in stato di scemata responsabilità di grado lieve-medio (ma non confesso), alla pena di 15 anni di reclusione, poi ridotta a 12 anni con successiva sentenza 17 agosto 1999 dalla Corte di cassazione e di revisione penale.
La Corte ha poi esaminato anche il caso di D. S., che, ubriaco, durante un litigio scoppiato per futili motivi ha estratto un coltello e vibrato alcuni colpi a casaccio in direzione della figura dell'avversario, che non conosceva prima di quel giorno, e l'ha raggiunto con uno di essi alla gamba, provocandone la morte per dissanguamento per avere tranciato l'arteria femorale.
D. S., condannato per omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale, pur beneficiando delle attenuanti di una scemata responsabilità di grado medio per l'influsso dell'alcol e di sostanze stupefacenti nonché per un disturbo della personalità, e dell'attenuante della giovane età per avere avuto 18 anni e mezzo all'epoca dei fatti, è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione (Sentenza 25 ottobre 2001 della Corte delle Assise Criminali), contro la quale egli non ha presentato ricorso.
Da ultimo, è stato preso in considerazione per un confronto il caso di R. C., condannato il 20 ottobre 1999 per avere strangolato una prostituta, abusando poi sessualmente del cadavere e tentando di darvi fuoco, alla pena di 14 anni di reclusione per il reato di assassinio, nonostante la confessione e il riconoscimento di una scemata responsabilità di grado grave.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ha concluso ritenendo adeguata la pena di 10 anni di reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, il che significa che dalla pena di base per l'omicidio intenzionale sono stati dedotti complessivi 5 anni per effetto del computo di tutte le circostanze attenuanti, mentre che poco o nulla incidono il concorso con l'infrazione e la contravvenzione alla LDDS. Questa pena appare adeguata sia al caso in sé, che nel raffronto con i predetti precedenti, potendosi in particolare affermare che la sua colpa è certamente più grave di quella del giovane D. S. e meno di quella di P. S., per rapporto alle cui pene quella odierna si pone nel giusto mezzo.
59. Secondo l'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo compreso tra 3 e 15 anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione. In caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.
Lo scopo dell'espulsione è da un lato quello di proteggere la sicurezza della collettività, e d'altro lato quello di punire l'autore di un reato.
Nonostante si tratti, nella sistematica del codice, di una pena accessoria, il suo carattere preponderante è, secondo il Tribunale federale (DTF 123 IV 107), quello di una misura di sicurezza. In considerazione di questa duplice natura si deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 63 CP inerenti la commisurazione della pena, come pure dell'esigenza di garantire la pubblica sicurezza. Nondimeno, la pena deve essere applicata con riserbo nei confronti dello straniero da lungo tempo integrato in Svizzera.
60. L'accusato è autore colpevole di un reato gravissimo, che ne dimostra tutta la pericolosità sociale.
Sebbene limitatamente alla sfera personale, sussiste secondo il perito (doc. TPC 19, pag. 11) un rischio di recidiva nella commissione di atti illegali (inteso con ciò i reati contro la vita e l'integrità personale), il che ben si comprende avuto riguardo alla sua natura, della quale si è già lungamente detto. In tal senso, la pronuncia dell'espulsione appare alla Corte adeguata a tutela delle persone appartenenti alla sua sfera personale, e soprattutto di quelle che dovessero in futuro entrare a farne parte.
La Corte ha inoltre inteso pronunciare l'espulsione per punire l'accusato in aggiunta alla pena detentiva, stante la gravità della sua colpa.
Questo non senza ponderazione delle circostanze personali del AC 1.
Si è tenuto conto del fatto che egli è entrato in Svizzera nel 1987, e che due figli maggiorenni vivono qui. Si tratta di un legame forte sulla carta, che però non è in realtà particolarmente solido, e non deve essere sopravvalutato.
Per quanto riguarda il rapporto con i figli, oltre a non esserci economia domestica comune, essi sembrano poco legati al padre e poco interessati alle sue vicende.
Malisa, il maggiore, ha dichiarato (verbale 22 gennaio 2003, all. 96 RPG, pag. 2):
"
Ho deciso di andare a vivere da solo, poiché ho avuto dei
problemi con mio padre (…) Per circa due o tre anni non ho più avuto contatti
con mio padre, se non per una sua richiesta di denaro. Da circa due anni i
nostri rapporti so sono ammorbiditi e ci vediamo di tanto in tanto. Nel
frattempo lui aveva nuovamente divorziato ed aveva avuto altre relazioni, delle
quali io non conosco i particolari."
Sui problemi del padre con __________ (pag. 2):
" Io le dissi che non erano problemi miei de di arrangiarsi fra di loro. Nelle due o tre occasioni che sono andato a trovarli li ho sempre visti litigare, al punto che io non ho più voluto andare a trovarli."
Non dissimili le dichiarazioni di __________ (verbale 22 gennaio 2003, all. 100 RPG, pag. 2):
" Sino a quando io abitavo nel mendrisiotto vedevo mio padre regolarmente, nel senso che andavo spesso a trovarlo a casa sua. Non abbiamo mai avuto problemi, anche perché ognuno badava a se stesso senza interessarsi dei problemi dell'altro. Da quando vivo nel locarnese abbiamo meno occasione di vederci."
A fronte di questi tiepidi rapporti con i figli, che, tolta qualche amicizia, rappresentano tutto il suo legame residuo con la Svizzera, AC 1 è d'altra parte fortemente legato alla patria, dove si trovano i genitori, la figlia di primi letto e i nipoti, e il figlio __________.
Dal profilo professionale ed economico, si osserva che l'attività indipendente dell'accusato non aveva avuto molto successo, visti i modesti introiti che dichiarava ed il fatto che egli è insolvente, stante l'esistenza a suo carico di attestati di carenza di beni.
In corso d'istruttoria AC 1 ha affermato che la sua permanenza in Svizzera era comunque destinata a durare ancora solo qualche anno, e che egli era in seguito intenzionato a rientrare in patria per fare il contadino sulle terre di famiglia (all. 46 RPG, pag. 4). Nell'autunno del 2002 egli aveva anche concluso una specie di contratto vitalizio con il padre, che in cambio del mantenimento futuro gli cedeva in proprietà determinati terreni (all. 51 RPG, doc. D4), contratto che egli dichiarava di avere stipulato proprio in vista del rientro in Serbia, previsto nel giro di due o tre anni (all. 50 RPG, pag. 8). Interrogato sulle sue intenzioni future dal Procuratore Pubblico, si era detto intenzionato a rientrare in Serbia dopo la fine della procedura giudiziaria (all. 47 RPG, pag. 3), e solo al dibattimento ha dichiarato di volere rimanere in Svizzera per lavorare e pagare i suoi debiti, tardiva motivazione economica non meritevole di tutela agli occhi della Corte.
L'espulsione, in simili circostanze, tutto sommato colpisce solo limitatamente il AC 1 (mentre che ottiene lo scopo di garantire la pubblica sicurezza), visto come egli già aveva pianificato la partenza a relativamente breve termine, nonostante la presenza qui dei due figli.
Ne consegue che la sanzione può essere pronunciata, siccome adeguata anche alla luce della ponderazione dell'interesse (elevato) della collettività al suo allontanamento, con l'interesse dell'accusato a rimanere in Svizzera, per sua stessa ammissione limitato, nelle precedenti intenzioni, ad un paio d'anni prima di fare definitivamente rientro in patria.
Stante la gravità della sua colpa, appare proporzionata l'espulsione per il periodo massimo di 15 anni.
61. La Corte ha risposto negativamente al quesito circa la sospensione condizionale della pena accessoria, ritenendo di dovere formulare a carico dell'accusato una prognosi negativa.
La sospensione della pena d'espulsione, nulla muterebbe al disagio personale dell'accusato, e non lo favorirebbe affatto nel percorso di reinserimento sociale da intraprendere una volta scontata la pena.
A dispetto della lunga permanenza in Svizzera, infatti, AC 1 non è apparso alla Corte come particolarmente bene integrato. Egli risulta privo di particolari interessi culturali e del legame che essi creano con il luogo dove si vive. La stessa comprensione della lingua italiana è ancora parziale, tanto che al dibattimento ha chiesto di essere assistito da un interprete (seppure limitatamente alle questioni più complesse o intime e personali), ma in particolare il suo giro di conoscenze (sentite nell'istruttoria predibattimentale) consta pressoché interamente di suoi connazionali.
Nel nostro contesto sociale, abbastanza complesso e poco incline alla comprensione, in cui il ruolo della donna è differente e in cui l'autorità è attenta ai problemi delle dinamiche familiari e delle relazioni di coppia, vi è poco spazio per una personalità aggressiva, con gravi limiti nello sviluppo mentale ed affettivo, situazioni non emendabili perché attinenti alla natura dell'accusato.
Il lungo periodo da trascorrere in carcere non migliorerà questa situazione, potendo esso solo affievolire i rapporti personali ancora esistenti in Svizzera, se non quelli con i figli, almeno quelli con amici e conoscenti.
Va inoltre considerato che l'accusato, come finora, ben difficilmente avrebbe diversa prospettiva economica se non quella di vivere ai limiti dell'indigenza. La sua attività economica, mai particolarmente florida, dovrebbe ripartire da zero, e oltre ai debiti pregressi egli si troverà con l'importante fardello costituito dai costi di questa procedura e dai risarcimenti posti a suo carico.
Appartiene alla comune esperienza l'osservazione del fatto che le difficoltà economiche incidono, di regola, in senso negativo sui comportamenti personali, e sono facilmente suscettibili di logorare e distruggere anche relazioni personali che avevano l'apparenza della solidità finché la situazione economica era florida.
In queste circostanze, il pericolo di ricaduta nel reato, in specie quello legato alla sfera personale per cui l'esperto pronostica un'eventuale pericolosità ed il rischio di recidiva, appare maggiore in Svizzera che non in patria, dove vigono sicuramente altri canoni di comportamento, dove l'accusato ha migliori possibilità di reinserimento professionale ed anche personale, visto che tutte le donne della sua vita, ad eccezione di __________, le aveva conosciute a Bobovo.
Non si vuole con ciò disattendere la precedente incensuratezza o il presumibile effetto deterrente della lunga carcerazione, ma a mente della Corte la valutazione complessiva delle circostanze rende preferibile la decisione di fare espiare l'espulsione, potendosi così meglio tutelare -a fronte di un dichiarato rischio di recidiva e dell'eccezionale gravità del precedente reato- sia gli imperativi di prevenzione generale, che il sentimento di inquietudine suscitato nella popolazione locale dalla presenza di un cittadino straniero capace di strangolare la moglie.
Stanti comunque gli ovvi limiti di una prognosi formulata per un futuro susseguente all'espiazione di una lunga pena detentiva, l'accusato è rinviato all'istituto di cui all'art. 55 cpv. 2 CP per un'eventuale futura sospensione a titolo di prova dell'espulsione.
62. Le parti civili hanno instato per il riconoscimento di varie posizione di danno (cfr. doc. dib. 3).
62.1 Esse hanno innanzitutto chiesto il risarcimento del danno materiale, richiesta che va però disattesa.
Come le stesse parti civili riconoscono, le spese di aiuto immediato (doc. dib. 3, punto 2.1) sono già state assunte dallo Stato in applicazione della LAV, ragione per cui esse non sono più da ritenere danneggiate.
Anche le spese legali del difensore d'ufficio (doc. dib. 3, punto 2.2) sono a carico dello Stato, essendo stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, per il che, nuovamente, le parti civili non sono in realtà danneggiate.
Il costo della perizia di parte della dott. TE 1 (doc. dib. 3, punto 2.3) non costituisce invece posizione di danno risarcibile, trattandosi di un documento fatto allestire a comprova di un maggiore grado di responsabilità dell'accusato rispetto a quello determinato dal dott. PE 1, e pertanto -in definitiva- ai fini dell'ottenimento di una pena più severa per l'imputato, il che esula però dalle prerogative della parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP).
62.2 I genitori, il fratello Ionel e la sorella PC 4, e i figli della vittima hanno chiesto il risarcimento del torto morale subito.
L'imputato, per voce del difensore, si è detto disposto a riconoscere gli importi minimi riconosciuti dalla dottrina in situazioni del genere, richiesta accolta dalla Corte, che fonda il riconoscimento dei valori minimi sulla diversa percezione dei corrispondenti importi in franchi svizzeri per chi, come i richiedenti, vive nella diversa realtà della Romania (o anche della Serbia per il figlio __________, sempre che questa sia la sua futura stabile destinazione).
Sono perciò attribuiti a tal titolo fr. 15'000.-- ad ognuno dei figli, fr. 20'000.-- ad ognuno dei genitori e fr. 5'000.-- sia al fratello Ionel che alla sorella PC 4.
62.3 Per la perdita di sostegno per i figli sono stati richiesti, in base ad una quota del reddito lordo della madre di fr. 579.50 mensili per ciascuno, debitamente capitalizzata, fr. 63'425.-- per __________ e fr. 99'171.-- per __________.
La Corte non ha invero voluto entrare nel merito di questi ipotetici calcoli, ritenendo da un lato fuori luogo l'invio all'estero, senza controllo, di cospicue somme di denaro destinate a minorenni, e d'altro lato risolvibile la questione con la concreta copertura del fabbisogno mensile dei minori, ritenuto il diverso costo della vita in Serbia e Romania, tramite l'assegnazione di un importo mensile di fr. 150.-- per ciascuno dei figli sino al compimento dei 18 anni.
62.4 Per ogni ulteriore pretesa le parti civili sono rinviate al competente foro civile.
63. Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di
fr. 3'000.--, sono a carico dell'imputato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.1.2, 3, 4 e 5;
visti gli art. 11, 18, 33, 35, 41, 55, 64, 66, 68, 69, 111 e 117 CP;
23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso, il 22 gennaio 2003, tra le 06.30 e le 08.00, intenzionalmente ucciso la moglie __________,
strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti fino a provocarne la morte per asfissia meccanica;
1.2. infrazione alla LDDS
per avere,
a Chiasso, favorito il soggiorno illegale,
ospitando presso il proprio appartamento coniugale
1.2.1 nel periodo 29 ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________;
1.2.2 nel periodo 15 luglio 2002 – 22 dicembre 2002,
il cittadino serbo __________;
1.3. contravvenzione alla LDDS
per avere,
benché non fossero autorizzati a lavorare in Svizzera
in quanto privi di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso di polizia, impiegato
1.3.1 a Chiasso, nel periodo 29 ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________,
quale baby-sitter del figlio __________;
1.3.2 a Morbio Inferiore, nel periodo giugno – luglio 2002,
il cittadino serbo __________,
quale aiuto giardiniere;
e meglio come descritto nell’Atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
2.1. alla pena di 10 anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 anni;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali.
3. AC 1 è inoltre condannato a versare:
3.1. a __________ fr. 15'000.- per torto morale e fr. 150.- mensili fino all’età di 18 anni quale perdita di sostegno;
3.2. a __________ fr. 15'000.- per torto morale e fr. 150.- mensili fino all’età di 18 anni quale perdita di sostegno;
3.3. a PC 1 fr. 20'000.- per torto morale;
3.4. a PC 2 fr. 20'000.- per torto morale;
3.5. a PC 3 fr. 5'000.- per torto morale;
3.6. a PC 4 fr. 5'000.- per torto morale.
4. Per ogni ulteriore pretesa di risarcimento le Parti civili sono rinviate al competente foro civile.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla lodevole CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
|
Intimazione a: |
|
|
|
|
|
terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4 5. AS 1 6. AS 2 7. AS 3 8. AS 4 9. AS 5 10. AS 6 11. AS 7 12. GI 1 13. GI 2 14. IE 1 15. PE 1 16. PE 2 17. PE 3 18. TE 1 19. IE 2 20. Isabella IE 3
|
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 21'639.10
Testi fr. 169.60
Perizie fr. 45'478.80
Interpreti fr. 3'539.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 73'926.50
============