Incarto n.
72.2003.13

Bellinzona,

12 luglio 2006/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

 

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                         truffa

per avere,

nel dicembre 1997,

a scopo d'indebito profitto proprio e di terzi,

nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della __________ SA, Arbedo Castione (di seguito (_____), ingannato astutamente organi della PC 1, Bellinzona (di seguito: PC 1), inducendoli a pagare un importo complessivo di CHF 135'000.--, relativo ad un carrello semovente oggetto di appalto, importo tuttavia non dovuto in quanto riferito a merce mai acquistata,

e meglio per avere,

a fronte di un appalto ricevuto dalla PC 1 inerente la fornitura

e la posa di un cavo a media tensione da installare nella galleria di sondaggio di Polmengo nell'ambito del cantiere Alp-Transit, ingannato astutamente organi della PC 1, affermando contrariamente al vero di aver ricevuto a fronte di formale ordinazione alla ditta __________ SA, Grono (di seguito: __________), un carrello semovente del valore di CHF 135'000.--, importo ripreso nella fattura no. 406985 15 dicembre 1997 emessa dalla __________ a carico della PC 1, sottacendo che l'ordinazione di tale materiale alla __________ era stata sospesa dalla __________ ed asserendo contrariamente al vero che questo materiale era da considerare di proprietà della PC 1 ed a disposizione della stessa presso i magazzini della _____, inducendo in tal modo la PC 1 ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, onorando integralmente le prestazioni fatturate dalla __________, in particolare saldando gli importi residui fatturati con versamento di CHF 348'469.05 effettuato il 29 dicembre 1997;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dall'art. 146 cpv. 1 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 18/2003 del 18 febbraio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1

§  RC 1 in rappresentanza della PC 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:55.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, che, in requisitoria, chiede la conferma dell’atto accusa affermando, in sintesi, che l’inganno messo in atto dall’imputato è astuto e che PC 1 non aveva nessun obbligo di verifica poiché, così come il TF ha già avuto modo di stabilire, poteva presumere che la __________ fosse proprietaria del carrello che doveva fornirle. Rileva, poi, come soltanto a prezzo di grande fatica PC 1 ha potuto ricostruire i fatti. Sottolinea come l’imputato abbia più volte mentito deliberatamente, in particolare nel corso dell’incontro con i responsabili PC 1 avvenuto nell’ottobre 1998.

Il procuratore pubblico riconosce all’imputato l’attenuante del lungo tempo trascorso ma, in considerazione della gravità del reato dovuta, in particolare, al fatto che l’ingannata è un’azienda pubblica, chiede che egli venga condannato ad una pena di 10 mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di 2 anni.

§   RC 1, rappresentante di PC, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusato. Rileva che la truffa è realizzata anche soltanto ponendo mente alla sproporzione fra il prezzo di noleggio del locomotore e delle piattine e quanto fatturato PC 1. Conclude chiedendo che l'imputato sia condannato a pagare l’importo di fr. 135'000.- oltre interessi al 5% dal 20.8.1997.

 

                                    §   Il Difensore, il quale, dapprima evidenzia la limpidezza del passato del proprio assistito e, poi,  sottolinea come il comportamento da questi tenuto durante l’inchiesta sia sempre stato quello di una persona con la coscienza pulita. Rileva, poi, come, in realtà, contrariamente alla tesi della pubblica accusa , il carrello semovente (in realtà, un convoglio/trenino) non dovesse essere fornito PC 1 ma servisse alla __________ per la posa del cavo oggetto del contratto d’appalto. Conclude chiedendo l'assoluzione del suo cliente: da un lato, poiché questi ha fatturato PC 1 unicamente le prestazioni effettivamente fornite e, d’altro canto, poiché, anche volendo prendere per buona l’errata lettura dei fatti data dalla pubblica accusa e dalla PC, mancherebbe in ogni caso il presupposto dell'astuzia.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa

                                         commessa nel dicembre 1997

ai danni della PC 1, Bellinzona

per un importo di fr. 135'000.-, fatturando ed ottenendo il pagamento di un carrello semovente mai fornito;

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   4.   Deve essere condannato al pagamento di fr. 135'000.- con interessi al 5% a far tempo dal 20.8.1997?


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   AC 1 cittadino svizzero, è nato il __________.

Dopo le scuole dell’obbligo, ha frequentato la Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona e, poi, il Technicum a Bienne ottenendo il diploma di ingegnere elettrotecnico con specializzazione in tecnica di regolazione.

La carriera professionale dell’imputato può, poi, essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (cfr, per i dettagli, curriculum vitae in atti e materiale prodotto al dibattimento, in particolare doc. dib. 4, 6 e 7).

Nel 1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________ che diventerà, poi, la __________ SA.

Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento dell’acquisto da parte di AC1 contava una quindicina di dipendenti -  lavorano attualmente circa 30/35 persone.

 

AC 1 è sposato ed ha tre figli. Tutti lavorano. Uno è ingegnere elettrotecnico e lavora presso l’__________. Il secondo è informatico e lavora presso l’Ufficio federale per la protezione dei dati. La figlia è odontotecnico.

 

AC 1 è incensurato.

 

                                   2.   I fatti che hanno portato alla denuncia presentata dall’PC 1 e che, poi, sono stati oggetto dell’ inchiesta sfociata nell’atto di accusa in esame possono essere così riassunti.

 

Nell’ambito delle trattative con XY per i lavori riguardanti la galleria di sondaggio di Polmengo, lPC 1 chiese alla __________ SA (in seguito: __________) un’offerta per la fornitura e posa di un cavo a media tensione.

L’PC 1 non pubblicò, per il lavoro previsto, nessun concorso pubblico.

Neppure decise di agire per licitazione privata.

Dopo diversi contatti – tenuti per PC 1, in particolare, dall’ingegner __________ e volti a meglio definire il lavoro richiesto __________ -  il 30.6.1997 la __________ inoltrò la propria seconda offerta (“offerta no __________-variante II”) per  “la fornitura e la posa di un cavo media tensione chiuso ad anello tipo GKT-YT, 20/12 KV, 3*1*185 mm2, di un cavo di terra in aldrey con 48 anime in fibra ottica e di un cavo di terra in rame” (doc. B allegato alla denuncia).

L’offerta era suddivisa in 4 posizioni, e meglio:

 

"  Pos. 1  attrezzature

             realizzazione di due carrelli semoventi con pedane di lavoro, accessori, parapetti di sicurezza, illuminazione, traino elettrico, gruppo generatore diesel, passacorda

Attrezzatura e vestiario di sicurezza

Rilievi in galleria, sopralluoghi, disegni delle attrezzature occorrenti, attrezzi di marcatura, carburante, ecc.

Il tutto, a corpo                                                 fr.     274.100.-

 

Pos 2.  forniture

             3.700 pz  Staffe di appoggio in inox complete di bussole chimiche di fissaggio, aste filettate in inox e bulloneria in inox a fr. 90.11/pz       fr.                                                          333.407.-

             …..omissis…

 

Pos 3.   posa e montaggi

             montaggio di 3.700 mensole di appoggio

             ...omissis...                                                       fr.    510.600.-

 

Pos. 4. onorario per progetto completo ed esecuzione

             …omissis..

 

             Totale generale                                                fr. 3.523.119.05

 

             …omissis… "  (doc. B allegato a denuncia)

 

Il 3 luglio 1997 l’PC 1 accettò l’offerta di cui sopra e deliberò alla __________ “la fornitura e posa (progetto completo ed esecuzione )” (doc. C allegato alla denuncia) così come all’offerta di cui sopra  per il prezzo globale di fr. 3.308.093.- (IVA esclusa).

 

Nonostante la delibera alla __________ contenesse la  condizione secondo cui “la validità della presente ordinazione è subordinata alla conferma da parte dell’XY” (doc. C allegato alla denuncia) e nonostante vi si leggesse che il termine di consegna era “da concordare”, PC 1 chiese alla __________ di iniziare subito i lavori – o meglio, parte di essi – poiché, nonostante le “difficoltà burocratiche”, si prevedeva che si sarebbe dovuto iniziare i lavori di posa del cavo ad inizio autunno 1997.

 

Così __________ si attivò, procedendo in particolare all’ordinazione/acquisto di parte del materiale necessario.

Segnatamente – per quel che qui interessa – la __________ aveva effettuato le ricerche di quanto occorreva per la realizzazione dell’attrezzatura necessaria alla posa del cavo (i carrelli o, meglio, il convoglio/trenino) finendo per trovare – dopo alcune trasferte all’estero  -  parte di quanto necessario (locomotore e piattine) presso la ditta __________ di Grono.

A questa ditta, la __________ chiese delle offerte per il noleggio e per l’acquisto del locomotore e delle piattine.

La __________ presentò le sue offerte (offerte no __________ e __________ in atti) il 22.7.1997 (doc. L e M allegati alla denuncia).

La __________ le accettò nella variante del noleggio per un minimo di tre mesi (cfr ordinazione __________ in atti sub doc. N e O allegati alla denuncia e conferme d’ordine 28.7.1997  sub doc. P e Q allegati alla denuncia).

Inoltre, così come affermato dall’ing. AC 1 la __________ aveva provveduto a procurarsi il materiale con cui dovevano essere attrezzate le piattine (cfr pos. 1. dell’offerta e doc. dib. 5) e ad esperire i sopralluoghi nel cunicolo e i colloqui con le altre ditte ivi operanti per determinare le caratteristiche che il trenino/convoglio/carrelli semoventi  avrebbe dovuto avere.

Al dibattimento – convincendo la Corte – l’imputato ha dichiarato che tutto il necessario ad attrezzare il trenino era stato acquistato poiché il “trenino” era il presupposto indispensabile all’esecuzione dell’appalto. Senza di esso, il cavo non poteva essere posato. Perciò – ritenuto che la __________ aveva un evidente interesse a poter eseguire entro i termini i lavori commissionati - il trenino doveva assolutamente poter essere operante agli inizi dell’autunno 1997.

 

Conformemente al contratto che prevedeva il pagamento di 1/3 del prezzo all’ordine, 1/3 alla fornitura del materiale e il restante mensilmente secondo l’avanzamento dei lavori, il 20 agosto 1997 PC 1 versò alla __________ 1.133.160.- fr.

 

Il 4 settembre 1997, l’XY scrisse a PC 1 che, per mancanza di crediti, l’esecuzione della posa del cavo di media tensione doveva essere sospesa (doc. E allegato a denuncia).

Si trattava di una sospensione non di un annullamento poiché, così come è emerso al dibattimento, le parti ritenevano che i lavori sarebbero comunque stati fatti.

A sua volta, PC 1 comunicò alla __________ la sospensione dei lavori.

                                         Perciò, il 17 settembre 1997 la __________ scrisse alla __________ che “la fornitura del materiale in oggetto è momentaneamente sospesa” e che “nuovi termini vi saranno comunicati in seguito”.

                                         In seguito, il 28 ottobre 1997, la __________ scrisse alla __________ di non essere ancora in grado di indicare loro “la data di noleggio in quanto i progettisti dell’XY hanno per l’ennesima volta spostato la data d’inizio dell’esecuzione dei lavori”. La lettera così conclude:

 

"  Sappiamo da oggi comunque che il lavoro previsto purtroppo non sarà fatto quest’anno" (doc. S allegato alla denuncia).

 

Così il 15 dicembre 1997, la __________ - che aveva ricevuto l’assicurazione secondo cui tutti i lavori da lei eseguiti sarebbero stati pagati - inviò PC 1 due fatture.

Una relativa allo studio delle varianti (doc. G allegato alla denuncia).

L’altra relativa ai lavori deliberati e sin lì eseguiti (doc. F allegato alla denuncia).

Questa seconda fattura riprendeva la strutturazione dell’offerta.

Relativamente alla “pos. 1. attrezzature” sono stati fatturati 135.000.- fr.

Il 29.12.1997 PC 1 ha onorato tali fatture con il versamento alla __________ di quanto non coperto dal primo anticipo: si trattava di fr. 348.469.05.

 

L’anno successivo trascorse senza che i lavori potessero essere realizzati.

Il 13.10.1998 vi fu un incontro fra PC 1 e la __________ di cui si dirà in seguito.

 

Poi, per motivi che qui non occorre chiarire, PC 1 non fu più incaricata da XY di eseguire i lavori nella galleria di Polmengo e così cadde anche l’incarico alla __________.

 

Nel novembre 1999, il presidente PC 1, volendo visionare il materiale oggetto del contratto d’appalto con la __________ per verificare la possibilità “di far riprendere dalle ditte fornitrici il materiale comprato e pagato” (denuncia pag. 4 punto 4.), si rese conto, dopo una visita alla __________, che i carrelli semoventi non erano stati acquistati dalla __________ che si era limitata ad ordinare “il locomotore e le piattine solo in noleggio per un periodo da settembre a novembre 1997” (denuncia pag. 6).

PC 1 si decise a segnalare alla magistratura penale questi fatti.

Il patrocinatore dell’azienda pubblica così ha motivato la decisione di chiedere l’intervento della magistratura penale:

 

"  la ditta __________ SA ha fornito la documentazione comprovante i rapporti con la __________ SA ed ha ribadito che le piattine e il locomotore sono di sua esclusiva proprietà. Non solo. Nell’offerta il prezzo del noleggio del locomotore era di fr. 7.500.- al mese e le piattine fr. 300.- risp fr. 3150.- al pezzo in caso di acquisto.

Se confrontiamo questi importi con quello fatturato di fr. 135.000.-  (IVA esclusa) , risulta chiaro come PC 1 sia rimasta vittima di un raggiro.

Si deve anche evidenziare che la __________ SA non contava, anche perché la controparte era un’azienda statale, che potessero essere eseguite delle verifiche della fatturazione" (denuncia pag. 6)

 

                                   3.   L’inchiesta che seguì alla denuncia PC 1 è sfociata nell’AA che imputa, come truffa, a __________ di avere fatturato __________ un carrello semovente e di averne ottenuto il pagamento  “sottacendo che l’ordinazione di tale materiale alla _____  era stata sospesa dalla __________ ed asserendo contrariamente al vero che questo materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1  ed a disposizione della stessa  presso i magazzini della _____”.

 

Va precisato che la denuncia riteneva truffaldine anche le operazioni relative alla fornitura di parte del materiale.

Riguardo questi aspetti, tuttavia, la pubblica accusa non ha rilevato comportamenti penalmente rilevanti.

 

                                   4.   Occorre precisare, avantutto, che una corretta lettura degli atti  offre degli accordi delle parti al contratto d’appalto e di quanto seguì alla delibera dei lavori un’immagine diversa da quella ritenuta dalla PC e, poi, dalla pubblica accusa.

 

                               4.a.   Da un lato, il contratto d’appalto non prevedeva l’obbligo per la _____ di fornire all’PC 1 due carrelli semoventi.

Secondo il contratto, la __________ si era obbligata a fornire e posare nella galleria di Polmengo un cavo a media tensione con le caratteristiche descritte sopra.

Il materiale che la __________ era obbligata a fornire all’PC 1 era quello descritto sotto la pos. 2 dell’offerta . Quanto indicato sotto la posizione 1. era, invece, unicamente lo strumento che la __________ avrebbe dovuto realizzare per poter procedere alla posa del cavo: i suoi costi (che non si limitavano all’acquisto o al noleggio delle piattine e del locomotore ma comprendevano, oltre alla sua progettazione in funzione delle caratteristiche della galleria di Polmengo, anche le attrezzature di cui il convoglio doveva essere equipaggiato) andavano a carico dell’PC 1 ma esso non doveva essere fornito all’azienda elettrica.

Ciò si evince, oltre che dalla lettera e dalla strutturazione del contratto, anche dalla logica delle cose. Il convoglio/trenino/carrelli semoventi serviva alla __________ per l’esecuzione del lavoro oggetto dell’appalto. All’PC 1 – una volta che il cavo fosse stato posato – quel convoglio/trenino/carrello (realizzato proprio a dipendenza delle necessità della posa del cavo e delle caratteristiche del tunnel) non serviva assolutamente a nulla.

 

Se è vero che la lettura della fattura 15.12.1997 potrebbe indurre in errore nella misura in cui, alla pos. 1, si legge di “merce fornita”, è anche vero che questa piccola incongruenza – in sé certamente non decisiva – è stata spiegata in modo convincente da AC 1 nel suo verbale 11.12.1999:

 

"  Mi preme far presente che forse l’equivoco nasce da una imprecisione o da un eccesso di zelo del contabile che nel fatturare il 15.12.1997 i lavori offerti in connessione con la posizione 1 invece di mettere, ad esempio, tempo di lavoro o trasferte o altro, ha indicato “totale merce fornita 1.00” lasciando così intendere che dei due carrelli  ne fosse stato fornito 1. E’ un errore che, secondo me, potrebbe trovare spiegazione nell’automatismo di ripresa delle posizioni di un’offerta al momento della fatturazione" (verb. cit. pag. 4)

 

E va detto che questa dichiarazione di AC 1 è stata confermata da __________, impiegato d’ufficio presso la __________:

 

"  ...vedo nuovamente la fattura del 15.12.1997 da me redatta e preciso come la cifra 1.00 che si vede in fondo al primo foglio non significa un pezzo dei due carrelli indicati bensì è la normale scritturazione che il programma del computer scrive per quella determinata posizione.

…omissis…

In pratica, quindi, l’indicazione 1.00 è una semplice indicazione di fattore contenuta nel programma.

ADR perché risulti l’indicazione 1.00 io non devo fare nulla nel computer al momento della redazione della fattura in quanto viene automaticamente." (verb. 15.3.1999 pag.  4)

 

                               4.b.   Al dibattimento, la pubblica accusa ha evidenziato come, nell’incontro avvenuto il 13.10.1998 fra PC 1 e la __________, le parti avessero concordato, fra l’altro, che:

 

"  1. attrezzatura semovente

Il carrello si trova presso la ditta __________ SA di Grono, a nostra disposizione.

__________ e __________ terranno conto dell’esistenza di questo carrello per le future offerte inerenti lavori delle FFS o di XY"

(doc. I allegato a denuncia)

 

Secondo la pubblica accusa, con questo accordo la __________ avrebbe garantito all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e, in questa garanzia menzognera, risiederebbe l’inganno astuto.

La Corte  non ha condiviso l’opinione del procuratore.

Da un lato, va osservato che nel verbale relativo all’incontro e sottoscritto dalle parti, non si parla di proprietà. Ci si limita a dire che il carrello è “a nostra disposizione” .

E’ superfluo spiegare i motivi per cui il significato dell’ “essere a disposizione” non corrisponde e non ricopre il concetto di “proprietà”.

D’altro lato, va detto che dal verbale non si può evincere neppure che le parti abbiano concordato che il carrello era a disposizione esclusiva dell’PC 1 nella misura in cui , nella frase successiva, si legge che sia l’PC 1 che la __________ terranno conto dell’esistenza di quel carrello per future offerte.

Infine, e soprattutto, quand’anche – per denegata ipotesi – si dovesse ritenere che in quell’incontro la __________ garantì davvero all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e che quella garanzia costituiva un inganno astuto ai sensi dell’art . 146 CP, Reto AC 1 non potrebbe essere condannato per truffa.

Infatti, la pretesa falsa garanzia – che qui si considera inganno astuto soltanto a titolo scolastico - non potrebbe essere considerata causale per il preteso danno poiché rilasciata ben un anno dopo il pagamento e, quindi, dopo il preteso impoverimento della vittima.

 

                               4.c.   D’altro lato, va detto che – così come risulta dagli atti – la __________, sotto la pos. 1 della fattura, ha fatturato all’PC 1 prestazioni effettivamente eseguite.

Si tratta, in particolare, delle prestazioni indicate nell’allegato 2 al verbale 11.12.1999 di AC 1.

 

A questo proposito, va rilevato come sia irrilevante e non significativo il fatto che, al momento della sua visita alla __________, il presidente dell’PC 1 trovò le piattine non in perfetto stato.

Non va dimenticato, infatti, che quella visita avvenne ben due anni dopo i fatti di cui sopra, quando ormai da tempo era chiaro a tutti che il lavoro nella galleria di Polmengo non sarebbe stato fatto per cui il trenino/convoglio non interessava, evidentemente più nessuno.

 

Contrariamente alla tesi sostenuta al dibattimento dalla PC, quelle elencate nel “dettaglio pos 1” (cfr allegato 2 citato) sono effettivamente le prestazioni eseguite in vista della realizzazione del convoglio e non, invece, quelle eseguite per  lo studio/progetto della variante alla 1. offerta (pos. 4). In effetti, vi si trovano indicate le spese per le trasferte all’estero alla ricerca del locomotore adatto e i costi di materiale quale i generatori, i motori per il traino dei semoventi, il riduttore, i trapani a percussione e le punte di trapano . Si tratta, appunto, di materiale con cui andava equipaggiato il trenino e i cui costi, peraltro, non trovano mai posto nella fatturazione del progetto/studio di una variante.

 

Irrilevante è, poi, il fatto che, al momento della fatturazione di __________ a carico di PC 1, la __________ non avesse ancora fatturato nulla per il noleggio alla __________. La __________, visto il contratto venuto in essere fra le parti, era comunque debitrice nei confronti della __________ del prezzo concordato per il noleggio per un minimo di tre mesi (cfr, peraltro, la petizione prodotta dall’imputato, doc. dib. 2).

 

Ciò posto, quand’anche – come ipotizzato dalla PC - la __________ avesse calcato la mano sulla fatturazione di alcune poste, la circostanza non avrebbe ancora valenza penale.

 

                               4.d.   Ma, anche se si dovesse ritenere che i fatti si sono svolti così come sostenuto dalla pubblica accusa – e, cioè, che il contratto venuto in essere fra le parti prevedeva la fornitura in proprietà all’PC 1 del carrello/convoglio -  non si potrebbe comunque parlare di truffa ai sensi dell’art 146 CP.

In effetti, l’astuzia che l’autore deve porre in essere perché vi sia truffa è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38): se è vero che non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; occorre tuttavia che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata.

 

In concreto, la pubblica accusa ha sostenuto che l’PC 1 ha potuto ricostruire la situazione -cioè ha potuto appurare che, in realtà, il famigerato carrello/convoglio/trenino non era di sua proprietà - soltanto a prezzo di grande fatica.

La Corte non ha condiviso l’opinione del procuratore pubblico.

La sola fatica che l’PC 1 ha dovuto fare per verificare l’esistenza del carrello/convoglio/trenino è stata quella di recarsi, prima ad Arbedo, e, poi, a Grono per valutare de visu la situazione.

Quindi, soltanto la fatica consistente nel viaggio per coprire il breve tragitto che separa la sede dell’PC 1 da quella della __________ e della __________.

Si tratta di uno sforzo di verifica minimo che si deve esigere da tutti, a maggior ragione – contrariamente alla tesi esposta in denuncia – da chi amministra ed utilizza fondi pubblici.

Non può certamente essere considerata una precauzione eccessiva e, perciò, non esigibile quella di verificare, prima di pagare un oggetto, che questo sia stato effettivamente consegnato, soprattutto quando, come in concreto, questa verifica richiede uno sforzo minimo.

 

                               4.e.   La pubblica accusa ha, poi, ancora sostenuto che l’imputato ha fatto leva, per ottenere il pagamento senza verifiche, sul rapporto di fiducia esistente fra lui e l’ing. __________.

A questo proposito va, avantutto, rilevato che nulla al proposito si ritrova nell’atto di accusa dove l’ipotizzata astuzia è stata concretizzata unicamente nell’avere sottaciuto che l’ordinazione alla __________ era stata sospesa e nell’avere affermato, contrariamente al vero, che il materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1 ed era a sua disposizione.

Pertanto, ritenuto che questa nuova ipotesi accusatoria non è stata prospettata all’imputato prima della conclusione  dell’istruttoria dibattimentale, essa va considerata inesistente.

 

A titolo abbondanziale, si rileva comunque che  - sempre ragionando, per scrupolo scolastico, nella fattispecie ritenuta a torto dalla pubblica accusa - nemmeno tale ipotesi d’accusa avrebbe trovato conferma.

Da un lato, perché non è stato definito con la necessaria precisione in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra i due né quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti.

In particolare, va detto che appare molto dubbio che basti l’accertamento di un pregresso rapporto d’affari per ritenere l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37).

Ma, comunque, anche volendo fare astrazione da tale indispensabile accertamento e dando per acquisita l’esistenza di un rapporto di fiducia fra l’imputato e l’ing. __________, in concreto non si potrebbe ancora ritenere l’esistenza di una truffa.

In effetti, se è vero che, secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami) e che anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un clima di reciproca fiducia (corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.).

E in concreto – s’è visto sopra – sarebbe bastato la messa in atto della più elementare misura precauzionale per smascherare quello che la pubblica accusa ritiene – a torto - essere stato l’inganno astuto messo in atto da AC 1.

 

Pertanto, in esito a queste considerazioni, AC 1 è stato assolto.

 


Rispondendo                 negativamente a tutti i quesiti;

 

visti gli art.                      18, 36, 41, 60, 63, 64, 65, 146 cpv. 1 CP;

                                          9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è prosciolto dall'accusa di truffa.

 

                                   2.   Non si fa luogo a decisione sulle pretese di parte civile.

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 300.-  e le spese processuali sono a carico dello Stato.

 

                                   4.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

PC 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria