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Incarto n. 72.2003.21 |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Giovanna Roggero-Will |
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Segretaria: |
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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prevenuto colpevole di:
1. ripetuta truffa per avere
nel periodo dal 31.08.2000 al 4.09.2000 a __________,
presso le locali sedi della Posta,
alfine di procurarsi indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della Posta
inducendoli ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della stessa,
subentrata nei diritti del tacitato cliente a debito del cui conto corrente postale sono stati prelevati gli importi malversati,
e meglio in complessive due occasioni per totali CHF 6'500.-- ripetutamente tratto in inganno i funzionari postali presentandosi agli sportelli e chiedendo, previa indicazione del numero di conto corrente postale intestato al suo pressoché omonimo AC 1, di poter compilare un cosiddetto assegno di fortuna affermando cose false e sottacendo cose vere
e meglio affermando di essere titolare del conto corrente postale del quale si apprestava a prelevare l'importo indicato nell'assegno, conto del cui numero egli era casualmente venuto in possesso a seguito dell'erroneo inserimento nella sua posta di un estratto conto del pressoché omonimo AC 1,
rispettivamente sottacendo di non essere titolare di alcun conto corrente postale, e quindi ottenuto l'erogazione dei seguenti importi:
-il 31.08.2000 CHF 5'000.-
-il 04.09.2000 CHF 1 '500.-
di cui nulla è stato restituito perché interamente usati a scopi personali;
2. ripetuta falsità in documenti per avere,
agendo per procacciarsi indebito profitto,
nella commissione delle truffe di cui sopra ad. 1,
sottoscritto i due assegni postali atti ad ottenere i citati indebiti profitti pecuniari;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo descritte;
reati previsti dall'art. 146 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l'art. 68 n. 2 CP;
e meglio come descritto nel decreto d'accusa 453/2001 del 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
ripetuta minaccia
per avere, a __________,
nell'agosto 2002, rispettivamente il 28 settembre 2002,
minacciato di un grave danno PL 1, incutendogli timore, e meglio per avere comunicato telefonicamente a TE 1 che qualora avesse incontrato PL 1 gli avrebbe sparato, dicendo altresì a TE 1 di comunicare a PL 1 questa sua intenzione, cosa che TE 1 ha fatto, nonché
inviato successivamente a PL 1 un e-mail, dicendogli, tra l'altro, "PL 1, non vedo l'ora di incontrarti.. .", reiterando così la propria intenzione minacciosa, ovvero facendo credere di avere l'intenzione di passare all'atto;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 180 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 23/2003 del 27 febbraio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DUF 1. § La parte civile PL 1, rappresentata dall'avv. RL 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 11:50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermati integralmente il decreto d'accusa e l'atto di accusa aggiuntivo, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato alla pena di 75 giorni di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per due anni. Si rimette al giudizio della Corte per quanto attiene alle pretese della PC La Posta. Chiede inoltre la condanna dell'accusato al pagamento delle spese processuali.
§ L'avv. RL 1, rappresentante della parte civile PL 1, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e conclude chiedendo il risarcimento simbolico di un franco.
§ Il Difensore, contesta in diritto la realizzazione del reato di truffa mancando in concreto l'inganno astuto e conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione del suo assistito per tale reato con conseguente riduzione della pena proposta dal PP. In via subordinata, nel caso di conferma del decreto e dell'atto di accusa, chiede una riduzione della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta truffa
1.1.1. ai danni de La Posta Svizzera il 31.8.2000 ad __________ per l'importo di fr. 5'000.-?
1.1.2. ai danni de La Posta Svizzera il 4.9.2000 a __________, per l'importo di fr. 1'500.-?
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
alfine di procacciarsi un indebito profitto,
sottoscritto due assegni postali,
uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000?
1.3. ripetuta minaccia
1.3.1. ai danni di PL 1 nell'agosto 2002 per il tramite di TE 1?
1.3.2. ai danni di PL 1 il 28 settembre 2002 via e-mail,
e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3. Deve essere condannato al pagamento di un'indennità:
3.1. alla parte civile Posta svizzera?
3.2. alla parte civile PL 1?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1 (1.1.1 e 1.1.2) e 3.1;
visti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 68, 146 n. 1, 180 cpv. 1, 251 n. 1CP;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuta falsità in documenti
per avere,
alfine di procacciarsi un indebito profitto,
sottoscritto due assegni postali,
uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000;
1.2. ripetuta minaccia
ai danni di PL 1
nell'agosto 2002 e il 28 settembre 2002;
e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo.
2. AC 1 è prosciolto dall'accusa di ripetuta truffa ai danni della Posta Svizzera per gli episodi del 31.8.2000 e 4.9.2000.
3. Di conseguenza AC 1 è condannato:
3.1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. AC 1 è inoltre condannato a pagare fr. 1.- a PL 1.
6. La Posta Svizzera è rinviata al foro civile.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PL 1 2. TE 1 3. PC 1
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Testi fr. 72.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 422.40
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