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Incarto n. 72.2007.40 |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Leventina |
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Presidente: |
giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Segretaria: |
Frida Andreotti, vicecancelliera |
preso atto della sentenza 23 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale, che, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, ha stabilito:
" 1. I ricorsi di AC 1 e AC 2 sono parzialmente accolti, i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza impugnata sono riformati nel senso che AC 1 e AC 2 sono riconosciuti autori colpevoli di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________ da loro gestita congiuntamente. Inoltre i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4, 5.1, 5.2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi",
considerato che i dispositivi della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ annullati sono concretamente i seguenti:
a) a motivo del parziale accoglimento del ricorso di AC 1 e di AC 2:
aa) il dispositivo n. 1.2 relativo alla condanna di AC 1 per:
" riciclaggio di denaro, avendo inviato all'estero almeno
fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";
ab) il dispositivo n. 2.2 relativo alla condanna di AC 2 per:
" riciclaggio di denaro avendo inviato all'estero almeno
fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";
ac) il dispositivo n. 2.1 pag. 35:
" AC 1 è condannata:
2.1.1 alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.1.2 al pagamento di una multa di fr. 7'000.--;
2.1.3 all'espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni."
ad) il dispositivo n 2.2 pag. 35:
" AC 2 è condannato:
2.2.1 alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2.2 al pagamento di una multa di fr. 5'000.-- (parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 200.-- inflittagli con decreto 27.9.1999 MP)".
ae) il dispositivo n. 4:
" L'esecuzione delle pene detentive inflitte ai due condannati e di quella d'espulsione inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni".
af) il dispositivo n. 7:
" La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati, in solido e in parti uguali".
b) a motivo del parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico:
ba) i già riprodotti dispositivi ni. 1.2, 2.2 relativi alle imputazioni di riciclaggio, ni. 2.1 e 2.2 di pag. 35 relativi alla condanna degli accusati, n. 4 relativo alla concessione della sospensione condizionale;
bb) nonché i dispositivi ni. 5.1 e 5.2 relativi alla confisca di fr. 20'000.-- e di fr. 19’806.10 e il dispositivo n. 6 relativo al dissequestro sugli altri beni;
considerato altresì che, con la citata sentenza 23 maggio 2003, la Corte di Cassazione e di revisione penale, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, riformando i dispositivi ni. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte della Assise Correzionali di __________ ha riconosciuto AC 1 e AC 2 autori colpevoli di tratta degli esseri umani per aver avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________" a __________ da loro gestita congiuntamente,
constatato che, per quanto ancora riguarda il reato di tratta degli umani, sono cresciuti in giudicato i dispositivi ni. 1.1.2 e 2.1.2 della sentenza 17.1.2001, per il che si ha :
- che AC 1 è altresì autrice colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 38 ragazze attive in differenti locali ticinesi, nel periodo settembre 1998 - 5.3.2000 (dispositivo n. 1.1.2);
- che AC 2 è altresì autore colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 5/6 donne attive presso il ristorante __________, nel periodo agosto 1999/settembre 1999 (dispositivo n. 2.1.2);
ritenuto inoltre che - come indica l'evocata sentenza 23 maggio 2003 della Corte di Cassazione di revisione penale (a pag. 9) - formano oggetto di condanna definitiva (da considerare nella ricommisurazione della pena) i seguenti dispositivi:
- dispositivo n. 1.3 che dichiara AC 1 autrice colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
- dispositivo n. 1.4 che dichiara AC 1 autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- dispositivo n. 2.3 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
- dispositivo n. 2.4 che dichiara AC 2 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- dispositivo n. 2.5 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi;
-dispositivo n. 5.3 che ordina la confisca di una pistola;
ricordato che: - con la sentenza di primo grado evocata già erano stati dissequestrati tutti i beni e gli oggetti in sequestro ad eccezione di fr. 20'000.-- e fr. 19'806,10 confiscati (confische quest’ultime cassate in sede di cassazione);
- in data 18 giugno 2001 a AC 2 sono stati restituiti, risp. liberati, deduzion fatta della TG, della multa e delle spese, i suddetti averi, per cui alla data dell’odierno dibattimento nulla più vi è in sequestro;
considerato che, in tali condizioni, le questioni oggetto del rinvio a questa Corte correzionale sono le seguenti:
- sono AC 1 e AC 2 autori colpevoli di riciclaggio di denaro?
- tenuto conto di tutti i reati loro ascritti, quale pena deve essere loro inflitta?
- possono beneficiare della sospensione condizionale?
considerato inoltre che con atto d'accusa 40/2007 del 19 aprile 2007 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AC 2
siccome accusato di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso dell'estate 2005 e fino a fine settembre 2005,
a __________, senza essere autorizzato,
venduto, rispettivamente consegnato affinché ne procedesse
alla vendita, a __________, complessivamente ca. 100 grammi
di cocaina (grado purezza sconosciuto), al prezzo di fr. 110.--
il grammo rispettivamente a credito, sottoforma di minigrip,
nonché offerto, in almeno una decina di occasioni, a __________, ca. 5 grammi di cocaina;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ e in altre località del Ticino,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
senza essere autorizzato,
consumato ca. 10 grammi di cocaina e ca. 5 grammi di marijuana;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 e 19a LStup;
e per il che AC 2 viene in questa sede giudicato anche per tali imputazioni;
conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliata a
detenuta dal 3 maggio 2000 al 17 gennaio 2001;
AC 2 e domiciliato a
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detenuto dal 3 maggio al 26 giugno 2000; |
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico . § Gli accusati AC 1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore alle ore 14:15 alle ore 18:00.
Viene discussa dalla Presidente con le Parti, avuto riguardo all’imputazione di riciclaggio, la questione della prescrizione, col risultato che non è lex mitior il diritto in vigore all’epoca dei fatti (1998-2000) e che non è lex mitior il diritto in vigore dal 1.1.2007, nella misura in cui prevede che la prescrizione si estingue dopo la sentenza di primo grado (art. 97 cpv. 3 n.CP).
Le Parti convengono che il diritto applicabile è quello in vigore dopo la riforma del 1.10.2002, che ha stabilito per i delitti la prescrizione di 7 anni, ritenuto che non conta il periodo in cui sono stati pendenti i ricorsi presso il TF (art. 70 cpv. 3 v.CP).
Le Parti sono d’accordo, alla luce di quanto sopra, che venga ritenuto non prescritto il reato di riciclaggio per gli importi spediti in __________ nel corso del 2000, che l’EFIN e la Polizia avevano a suo tempo cifrato in fr. 15'298,90.
Siamo quindi in un reato di riciclaggio di portata analoga a quello a suo tempo ritenuto dalla sentenza di primo grado. Vi sono infatti difficoltà non da poco nell’accertamento dell’importo che fu eventualmente spedito a partire dall’aprile 1999 fino al dicembre 1999.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale del rinvio a giudizio, ricordando che, come concordato durante l’odierno dibattimento, per il reato di riciclaggio di denaro devonsi considerare gli importi spediti in Lettonia nel corso del 2000, pari a circa fr. 15'000.--. Chiede pure la conferma dell’atto d’accusa aggiuntivo.
Conclude chiedendo che AC 1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 23, pena totalmente aggiuntiva a quelle inflittele con DA 10.11.2003 e che AC 2 venga condannato alla pena detentiva di mesi 24. Non si oppone al beneficio della sospensione condizionale, tuttavia chiede che sia imposto ai condannati un periodo di prova di anni 5.
Chiede inoltre, in applicazione dell’art. 196 cpv. 3 v.CP, che venga inflitta la multa di fr. 7'000.-- a AC 1 e di fr. 5'000.-- a AC 2.
§ Il Difensore, il quale contesta il reato di riciclaggio imputato ai suoi assistiti, così pure come l’infrazione alla LStup relativa al commercio di gr. 100 di cocaina, imputata a AC 2. Conclude chiedendo:
- che AC 1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 20, da porsi al beneficio della sospensione condizionale, asserendo che la sua assistita ha già pagato la multa a suo tempo inflittale con sentenza di primo grado;
- che AC 2 venga condannato alla pena detentiva massima di mesi 18, da porsi al beneficio della sospensione condizionale e che la multa di fr. 5'000.-- postulata dal PP venga ridotta a fr. 4'000.--, peraltro importo già saldato in data 18.6.2001. Non si oppone che ad entrambi i suoi patrocinati venga impartito un periodo di prova lungo.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.è autrice colpevole di riciclaggio di denaro
per avere inviato all’estero somme di denaro provenienti
da un crimine?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere inviato all’estero somme di denaro provenienti da un crimine?
1.2. infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel corso dell’estate 2005 e fino a fine settembre 2005,
1.2.1. venduto, risp. consegnato a __________, ca. 100 gr. di cocaina (grado purezza sconosciuto)?
1.2.2. offerto a __________ ca. 5 gr. di cocaina?
1.3. contravvenzione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
consumato piccoli quantitativi di cocaina e di marijuana?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 97 e ss., 182, 305bis n.CP;
18, 41, 63, 68, 69, 70 e ss., 196, 305bis v.CP;
19 cifra 1 e 19a LStup; 23 LDDS;
4, 5 e 33 LF sulle armi, gli accessori di armi e munizioni;
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.AC 1 e AC 2
sono coautori colpevoli di riciclaggio di denaro,
per avere,
sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro provento da crimini, inviato all’estero somme di denaro
per un ordine di grandezza di circa fr. 15'000.--,
da diverse località del Ticino,
nel periodo gennaio - 3 maggio 2000.
2. AC 1 e AC 2
sono prosciolti dal reato di riciclaggio di denaro
per la spedizione all’estero di ulteriori somme di denaro,
nel periodo ottobre 1998 - fine 1999.
3. AC 2 è autore colpevole di:
3.1. ripetuta infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo estate 2005 - fine settembre 2005,
3.1.1. consegnato a __________ ca. 100 gr. di cocaina;
3.1.2. offerto a __________ ca. 5 gr. di cocaina;
3.2. ripetuta contravvenzione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località in Ticino,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
consumato personalmente ca. 10 gr. di cocaina e
ca. 5 gr. di marijuana.
4. Di conseguenza, considerato che la pena odierna deve essere commisurata tenendo conto per entrambi dei reati già cresciuti in giudicato di tratta di esseri umani, di infrazione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
nonché, per il solo AC 2, di infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e munizioni,
4.1. AC 1 è condannata:
4.1.1. alla pena detentiva di mesi 23 (ventitré), da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle di giorni 15 di detenzione e di fr. 1'000.-- di multa, inflittele con DA del 10.11.2003;
4.1.2. alla multa di fr. 7'000.--.
4.2. AC 2 è condannato:
4.2.1. alla pena detentiva di anni due (2), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. alla multa di fr. 4'000.--.
5.La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in ragione di ½ ciascuno.
6.L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un periodo di prova di anni cinque.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 400.--
Inchiesta preliminare fr. 6'195.60
Multe fr. 11'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'645.60
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Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 2'997.80
Multa fr. 7'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 10'222.80
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 3'197.80
Multa fr. 4'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 7'422.80
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria