Incarto n.
72.2003.72

72.2005.70

Mendrisio,

8 giugno 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

 

detenuto dal 25 gennaio al 27 marzo 2003;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato:

 

                                1.1   a Riazzino, Lamone, Lugano ed altre località non meglio precisate, nel periodo inizio 2001 / 25.01.2003,

ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti locali tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e ad altri non meglio identificati almeno 85 grammi di cocaina al prezzo di Fr. 120.- / Fr. 150.- la busta da 0,6 / 0,7 grammi, sostanza previamente acquistata a Cadempino e a Lugano da spacciatori di colore non meglio identificati nonché da __________, sia direttamente che per il tramite di __________, al prezzo medio di Fr. 90.- / Fr. 120.- il grammo;

 

                                1.2   a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre località non meglio precisate, nel periodo inizio 2001 / 25.01.2003,

ripetutamente offerto gratuitamente a vari tossicodipendenti locali tra cui __________, __________, __________, __________ (25.03.1986) e ad altri non meglio identificati almeno 10 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1;

 

                                1.3   a Lamone, nel periodo gennaio 2003 / 25.01.2003,

detenuto presso il suo domicilio almeno 5 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da __________ nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1, stupefacente che era sua intenzione destinare alla vendita a terzi se non gli fosse stato sequestrato dalla Polizia al momento del suo arresto;

 

                                1.4   a Riazzino, nel periodo fine estate 2002 / inizio autunno 2002, ripetutamente venduto a __________ e ad altre persone non meglio identificate 100 pastiglie di ecstasy al prezzo di Fr. 15.-- / Fr. 20.-- ciascuna, stupefacente previamente acquistato da terze persone non meglio identificate al prezzo di Fr. 7.-- / Fr. 10.-- la pastiglia;

 

                                1.5   a Lamone, nel periodo febbraio 2002 / 25.01.2003

ripetutamente offerto gratuitamente a terze persone non meglio identificate un imprecisato, seppur minimo, quantitativo di marijuana;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

a Lamone, Lugano, Riazzino e in altre località non meglio precisate, nel periodo febbraio 2002 / 25.01.2003

consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di cocaina (ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 5 grammi) e di ecstasy (ma almeno una pastiglia e mezzo) nonché per avere detenuto presso il suo domicilio circa 2 grami netti di cocaina, 4,11 grammi netti di canapa e 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate al suo personale consumo e sequestrate dalla Polizia al momento del suo arresto;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

 

                                   3.   tentata truffa

                                         per avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia i funzionari della PC 1 affermando cose false per indurre la compagnia assicurativa ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare a seguito dell’avvenuto furto a Melide, il 22/23.12.2002 di alcuni oggetti dalla sua autovettura Renault Clio, TI __________, denunciato alla sopracitata assicurazione, allestendo e sottoscrivendo il 03.01.2003 il relativo annuncio di sinistro, anche il furto mai però avvenuto di un autoradio Alpine, di un amplificatore Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, allo scopo di così ottenere un ulteriore illecito indennizzo, comunque non corrispostogli, di almeno Fr. 1'300.--;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 21 CPS;

 

                                   4.   circolazione in stato di ebrietà

                                         per avere, sulla tratta Melide - Lugano, in data 13.04.2003, circolato al volante della vettura Peugeot 306, targata TI __________ in stato di ebrietà (alcoolemia minima 1,78 / massima 2,13 grammi per mille);

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2003 del 15 luglio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

 

Inoltre prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, a Chiasso, il 12.12.2004

importato in Svizzera portando sulla sua persona un coltello in metallo, a molla, apribile con una sola mano;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 33 cfr. 1 lett. a) LArm in relazione con l'art. 4 lett. c) LArm;

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano,

nel corso del mese di dicembre del 2004,

consumato personalmente un imprecisato ma comunque minimo quantitativo di marijuana;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 69/2005 del 23 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) DUF 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:20.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma degli atti d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 giorni di cui al DAC 28.01. 2002 del Ministero Pubblico di Lugano. Da ultimo chiede la confisca di quanto oggetto di sequestro ad eccezione del telefono cellulare Ericsson.

 

                                    §   Il Difensore, il quale chiede che il suo cliente venga prosciolto dal punto 1.2 e 1.5 AA 79/2003  in applicazione dell’art. 19b LFStup. Chiede altresì il proscioglimento di AC 1 dal punto 2 AA 79/2003 per quanto attiene al consumo di marijuana ed ecstasy per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Contesta l’ipotesi accusatoria di truffa, punto 3 AA 79/2003,  non essendo adempiuto il requisito oggettivo dell’inganno astuto. Per quanto attiene ai consumi chiede che l’accusato vada esente da pena ex art. 19a LFStup. Da ultimo, si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC 28.01.2002. Tutto ciò posto, chiede una massiccia riduzione della pena.

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   È autore colpevole di:

 

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2001 e il 25 gennaio 2003,

a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località:

 

                             1.1.1   venduto 85 grammi di cocaina?

 

                             1.1.2   offerto 10 grammi di cocaina?

 

                             1.1.3   detenuto, a scopo di vendita, 5 grammi di cocaina?

 

                             1.1.4   venduto 100 pastiglie di ecstasy?

 

                             1.1.5   offerto un imprecisato quantitativo di marijuana?

 

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 25 gennaio 2003 e dicembre 2004,

a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,

consumato 25 grammi di cocaina, almeno 5 grammi di marijuana, una pastiglia e mezza di ecstasy, nonché per avere detenuto presso il suo domicilio 2 grammi di cocaina, 4,11 grammi netti di canapa, 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate al suo personale consumo?

 

                                1.3   tentata truffa

per avere,

tra dicembre 2002 e gennaio 2003, a Lugano,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

tentato d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1,

denunciando, contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il relativo annuncio di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di almeno fr. 1'300.-?

 

 

 

                                1.4   circolazione in stato d’ebrietà

                                         per avere

sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003

circolato al volante della vettura Peugeot 306, TI __________, in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia minimo di 1,78 e massimo di 2,13 grammi per mille?

 

                                1.5   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

¨                                       per avere, senza diritto,

il 12 dicembre 2004, a Chiasso,

importato in Svizzera sulla sua persona un coltello in metallo,

a molla, apribile con una sola mano?

 

E come meglio descritto negli atti d’accusa.

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   3.   Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 giorni di detenzione di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di Lugano?

 

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti posti sotto sequestro?

 

                                   5.   Deve essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?


Considerato               -   che AC 1, per i fatti posti alla base del giudizio in esame, è stato condannato alla pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione di cui al decreto d’accusa 28 gennaio 2002 del Ministero Pubblico di Lugano;

 

                                     -   che, con riferimento all’imputazione di tentata truffa, punto 3 dell’atto d’accusa AAC 79/2003, che ha trovato piena conferma nel giudizio di condanna, la PC 1  ha postulato la condanna dell’accusato ad un risarcimento di fr. 1'554.- (istanza di risarcimento 29 maggio 2005 doc. TPC 3);

 

                                     -   che da un esame dei documenti prodotti,  si ha che l’importo in questione si riferisce all’indennizzo pagato all’imputato per i danni di carrozzeria patiti in seguito al furto con scasso di alcuni oggetti dalla sua vettura, episodio da cui egli ha preso spunto per il tentativo di truffa in questione (fattura 17 gennaio 2003 della carrozzeria __________, allegata sub doc. TPC 3);

 

                                     -   che tuttavia la pretesa in questione non ha in realtà alcuna relazione con l’imputazione di tentata truffa, che deriva dal tentativo di farsi pagare come rubati un’autoradio con

                                         accessori per un valore complessivo di fr. 1'300.-,  in realtà

                                         non asportati dall'autore del furto, importo peraltro mai pagato dall’assicurazione;

 

                                     -   che la pretesa è invece di natura civilistica, scaturendo dalla liquidazione del rapporto contrattuale in seguito alla rescissione della polizza d’assicurazione da parte della compagnia assicurativa ex art. 40 LCA in seguito al tentativo di truffa commesso dall’imputato (scritto 24.07.2003 allegato sub doc. TPC 3) e consistendo nella richiesta di restituzione dell'importo versato in rimborso dei danni effettivamente subiti dal prevenuto in occasione del furto;

 

                                     -   che, tutto ciò posto, la Parte Civile, per il riconoscimento della propria pretesa, non può che essere rinviata al foro civile;

 

 


rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.2, 1.1.5, 3, 5, mentre che parzialmente affermativamente al n. 1.2;

 

visti gli art.                      18, 21, 36, 41, 58, 63, 68, 69, 146,CP;

19 e 19a LFStup;

91 LCS;

33 LArm;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 é autore colpevole di:

 

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2001 e il 25 gennaio 2003,

a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località:

 

                             1.1.1   venduto 85 grammi di cocaina;

 

                             1.1.2   detenuto, a scopo di vendita, 5 grammi di cocaina;

 

                             1.1.3   venduto 100 pastiglie di ecstasy;

 

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 25 gennaio 2003 e dicembre 2004, a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,

consumato circa 20 grammi di cocaina, un imprecisato, ma minimo, quantitativo di marijuana, nonché per avere detenuto presso il suo domicilio, a scopo di personale consumo, 2 grammi di cocaina, 4,11 grammi di canapa, 0,96 grammi di semi di canapa;

 

                                1.3   tentata truffa

per avere,

a dicembre del 2002 e gennaio 2003, a Lugano,

alfine di procacciarsi un indebito profitto, tentato d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1, denunciando, contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il relativo avviso di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di almeno fr. 1'300.-;

                                1.4   circolazione in stato d’ebrietà

                                         per avere

sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003

circolato al volante della vettura Peugeot 306, TI __________,

in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia minimo di 1,78 e massimo di 2,13 grammi per mille;

 

                                1.5   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                                         per avere, senza diritto,

il 12 dicembre 2004, a Chiasso,

importato in Svizzera sulla sua persona un coltello in metallo,

a molla, apribile con una sola mano;

 

e come meglio descritto negli atti d’accusa.

 

                                     

2.      Di conseguenza, AC 1, è condannato:

 

                                2.1   alla pena di 10 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di Lugano;

 

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

 

 

3.      L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di  3 anni.

 

 

4.      La PC 1 è rinviata al foro civile per il risarcimento della propria pretesa.

 

 

5.      È ordinata la confisca di fr. 5'500.- e di tutti gli oggetti sequestrati indicati nell’atto d’accusa come corpi di reato eccezion fatta per il telefono cellulare Ericsson, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato.

 

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.      

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

PC 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'312.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        2'662.--

                                                             ===========