Incarto n.
72.2004.109

Mendrisio,

20 gennaio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

 

 

 

detenuto dal 25 maggio al 3 giugno 2004;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                        

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                                         per avere, senza essere autorizzato:

 

                               1.1.   a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, ripetutamente venduto a __________, __________ e __________, complessivamente circa 150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo variante tra Fr. 150.-/Fr. 170.- il grammo, sostanza previamente acquistata in più occasioni da __________, __________, __________ e altri sconosciuti, al prezzo di Fr. 140.- il grammo;

                                     

                               1.2.   a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisante, nel periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, offerto gratuitamente ad amici e conoscenti, complessivamente circa 100/150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata con le stesse modalità descritte al punto 1.1. del presente atto di accusa;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel periodo febbraio/marzo 2003  -  24 maggio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

 

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e  19a LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 119/2004 del 22 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia __________.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.05.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di  15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 e la confisca degli oggetti posti sotto sequestro.

 

                                    §   Il Difensore, il quale si oppone alla richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pena precedentemente inflitta al suo cliente. Stante la gravità dei fatti e la colpa di AC 1, chiede che la pena venga massicciamente ridotta e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   È autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località, venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della medesima sostanza?

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270 grammi?

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano?

 

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto sotto sequestro?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

 

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti;

 

Visti gli art.                     11, 18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                     

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località, venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della medesima sostanza;

 

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270 grammi;

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                     

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- .e delle spese processuali;

 

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni;

 

                                   4.   È revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano;

 

                                   5.   È ordinata la confisca di un piatto e la distruzione di 0.02 grammi di cocaina;

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'302.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        3'552.--

                                                             ===========