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Incarto n. |
Lugano, 2 dicembre 2004/nh |
In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will (Presidente) GI 1 GI 2
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e dagli assessori giurati: |
AS 1 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7
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con il segretario: |
Enzo Barenco |
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
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per giudicare |
1. AC 1 e domiciliato a
2. AC 2 e domiciliato a
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detenuti dal 17 aprile 2004; |
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1 e AC 2, in correità fra di loro
1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato
per avere,
al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, agendo in banda e per mestiere,
fra l'11 febbraio 2003 e il 17 aprile 2004
in varie località del luganese, del bellinzonese e del locarnese, ripetutamente sottratto in 36 occasioni,
rispettivamente tentato di sottrarre in altre 6 occasioni,
cose mobili altrui di ingente valore (prevalentemente gioielli, orologi e denaro contante) per un valore complessivo di refurtiva pari a CHF 1'233'726,20, operando generalmente con scasso ai danni di abitazioni private,
e meglio per avere,
operando in gruppo, in modo professionale e sistematico, secondo un piano che consisteva nel giungere in Svizzera con vetture private (in specie Audi A2 targata WN e VW Polo targata intestate a un famigliare),
scegliendo poi le abitazioni in modo mirato e verificando preventivamente con appostamenti o altri accorgimenti che l'abitazione fosse momentaneamente disabitata od eventualmente giustificando la loro presenza in loco con il fittizio scopo di vendere tappeti porta a porta, dopo aver individuato la più adeguata via d'accesso in genere forzando la serratura della porta o approfittando di un qualche varco lasciato aperto dagli occupanti,
ripetutamente asportato,
nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1 l'11.02.2003 a Melide,
ai danni di PC 1,
dopo aver forzato la porta finestra del salotto ed un armadio della camera da letto, sottratto denaro contante pari a Euro 50'800, nonché un anello ed una catena con ciondolo, per un valore complessivo di refurtiva di almeno CHF 52'000.--;
1.2 il 6.03.2003 a Ponte Capriasca,
ai danni di PC 2,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli ed orologi, per un valore complessivo di ca. CHF 78'500;
1.3 il 13.04.2003 a Gentilino,
ai danni di PL 3,
dopo aver forzato una porta, sottratto diversi gioielli ed orologi,
per un valore complessivo di ca. CHF 19'200.--;
1.4 il 25.04.2003 a Morcote,
ai danni di PL 1,
tentato di sottrarre cose mobili, senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.5 il 15.05.2003 a Massagno,
ai danni di PC 3,
dopo aver forzato una porta del salotto ed una porta interna, sottratto un orologio ed un borsellino contenente 600 Euro,
per un valore complessivo di ca. CHF 1'000.--;
1.6 fra il 14 e il 15.06.2003 ad Ascona,
ai danni di PC 4,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi orologi e gioielli, per un valore complessivo di ca. CHF 40/45'000.--;
1.7 il 22.06.2003 a Losone,
ai danni di PC 5,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto un orologio e qualche gioiello, per un valore complessivo di ca. CHF 3'000.--;
1.8 il 4 luglio 2004 ad Ascona,
ai danni di PC 6,
sottratto diversi gioielli ed orologi
per un valore complessivo di CHF 247'000;
1.9 il 27.08.2003 a Muzzano,
ai danni di PC 7,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto alcuni gioielli,
per un valore complessivo di ca. CHF 12'400.--;
1.10 il 27.09.2003 a Caslano,
ai danni di PC 12,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto orologi e diversi gioielli, per un valore complessivo di ca. CHF 25'245.--;
1.11 il 27.09.2003 a Massagno,
ai danni di PC 9,
dopo aver forzato la porta principale, tentato di sottrarre cose mobili altrui senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.12 il 27.09.2003 a Barbengo,
ai danni di PC 8,
sottratto orologi, gioielli e denaro contante,
per un valore complessivo di CHF 10'359.--;
1.13 fra il 3 e l'8.10.2003 a Gentilino,
ai danni di PC 10, PC 11 ed PL 2, sottratto gioielli per un valore complessivo di CHF 1'070.--;
1.14 il 04.10.2003 a Comano,
ai danni della PC 13,
dopo aver forzato due porte, tentato di sottrarre cose mobili altrui senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.15 il 13.10.2003 a Cadempino,
ai danni di PC 14,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto orologi e diversi gioielli, CHF 800 e 700 Euro in contanti,
per un valore complessivo di ca. CHF 45'477.--;
1.16 fra il 16 e il 23.10.2003 a Bissone,
ai danni di PC 15,
dopo aver infranto il vetro di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili altrui senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.17 il 21.10.2003 a Bissone,
ai danni di PC 16,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto alcuni gioielli,
un lingottino d'oro, ed un telefono cellulare,
per un valore complessivo di ca. CHF 5'560.--;
1.18 il 21.10.2003 a Cureglia,
ai danni di PC 17,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto gioielli e denaro contante, per un valore complessivo di ca. CHF 13'737.--;
1.19 il 21.10.2003 a Ponte Capriasca,
ai danni di PC 18,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto orologi e gioielli,
per un valore complessivo di ca. CHF 7'690.--;
1.20 il 21.11.2003 a Cureglia,
ai danni di PC 19,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli,
marenghi, denaro contante per CHF 500.-- in contanti,
per un valore complessivo di ca. CHF 7'575;
1.21 il 21.11.2003 a Gravesano,
ai danni di PC 20,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi orologi, un collier, chiave dell'autovettura Mercedes E190, CHF 700.-- e 100 Euro in contanti, per un valore complessivo di ca. CHF 14'415.--;
1.22 il 26.11.2003 a Porza,
ai danni di PC 21,
dopo aver forzato una porta, sottratto diversi gioielli,
materiale elettronico e vestiti,
per un valore complessivo di ca. CHF 16'084,90;
1.23 il 26.11.2003 a Figino,
ai danni di PC 22,
dopo aver tentato di forzare una finestra, tentato di sottrarre cose mobili senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.24 il 22.12.2003 a Ronco sopra Ascona,
ai danni della PL 5,
dopo aver forzato una porta finestra e l'armadio della cassaforte, sottratto un orologio marca Gucci e tentato di prelevare la cassaforte, senza tuttavia riuscirvi;
1.25 il 06.02.2004 a Pura,
ai danni di PC 23,
sottratto tre orologi, una busta contenente certificati e diplomi scolastici, per un valore complessivo di CHF 1'850.--;
1.26 il 06.02.2004 a Figino,
ai danni di PC 24,
dopo aver forzato la porta principale ed una porta finestra della cucina, sottratto quattro pellicce da donna, una giacca, una borsa ed alcuni gioielli, per un valore complessivo di ca. CHF 78'200.--;
1.27 il 06.02.2004 a Figino,
ai danni di PC 25,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli, orologi e 150.-- Euro in contanti,
per un valore complessivo di ca. CHF 3'520.--;
1.28 l'08.02.2004 a Camorino,
ai danni di PC 26,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli, orologi, lingottini e marenghi,
per un valore complessivo di ca. CHF 56'521.--;
1.29 il 15.02.2004 a Cureglia,
ai danni di PL 4,
tentato di sottrarre cose mobili altrui senza tuttavia riuscire nel loro intento;
1.30 il 23.02.2004 a Viganello,
ai danni di PC 27,
dopo aver forzato una finestra, sottratto alcuni gioielli,
per un valore complessivo di ca. CHF 8'100.--;
1.31 il 25.02.2004 a Mezzovico,
ai danni di PC 28,
dopo aver forzato una porta, sottratto una busta contenente
CHF 2'800.--;
1.32 il 25.02.2004 a Mezzovico,
ai danni di PC 29,
dopo aver forzato due porte ed infranto una finestra, sottratto diversi gioielli, per un valore complessivo di CHF 23'105.--;
1.33 il 2.03.2004 ad Arcegno,
ai danni di PC 30,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli, una videocamera ed una giacca,
per un valore complessivo di CHF 18'350.--;
1.34 il 4.03.2004 a Morcote,
ai danni di PC 31,
dopo aver forzato una finestra, sottratto diversi gioielli ed orologi, per un valore complessivo di ca. CHF 12'945.--;
1.35 il 6 marzo 2004 a Bissone,
ai danni di PC 32,
dopo aver forzato una porta e 5 armadi, sottratto oggetti di antiquariato, argenteria e preziosi vari,
per un valore complessivo di CHF 265'100;
1.36 il 16.03.2004 a Losone,
ai danni di PC 33,
dopo aver forzato una porta finestra, una scrivania ed una cassaforte, sottratto diversi gioielli, un orologio, CHF 6'500.-- e 1'500.-- Euro in contanti,
per un importo complessivo di CHF 70'400.--;
1.37 il 26.03.2004 a Ponte Capriasca,
ai danni di PC 34,
dopo aver forzato una finestra, sottratto diversi gioielli, orologi, CHF 1'500.--, per un importo complessivo di ca. CHF 5'415.--;
1.38 fra il 1 e il 5.04.2004 a Brissago,
ai danni di PC 35,
dopo aver forzato una finestra ed una porta, sottratto apparecchi elettronici per un importo complessivo di ca. CHF 13'025,30.--;
1.39 il 4.04.2004 a Bioggio,
ai danni della PC 36 (rappr. da __________),
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto libretti di risparmio, sottratto denaro contante per CHF 15'000.--, una catena ed una targhetta in oro nonché un reliquiario,
per un importo complessivo di ca. CHF 24'660.--;
1.40 il 14.04.2004 a Massagno,
ai danni di PL 6,
dopo aver forzato una finestra, sottratto diversi orologi, CHF 650
e 350 Euro, per un importo complessivo di ca. CHF 3'335.--;
1.41 il 15.04.2004 a Cureglia,
ai danni di PC 37,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto un paio di orologi e diversi gioielli, per un importo complessivo di ca. CHF 4'988.--;
1.42 il 17 aprile 2004 a Losone,
ai danni di PC 38,
dopo aver forzato una porta finestra, sottratto diversi gioielli, orologi, carte di credito, marenghi, un apparecchio fotografico ed una videocamera per un importo complessivo di ca. 10'600 CHF. La refurtiva è poi stata parzialmente recuperata è già restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CPS in relazione con l'art. 21 CPS per quanto attiene ai punti 1.4, 1.11, 1.14, 1.16, 1.23, 1.29;
2. ripetuto danneggiamento
per avere,
in occasione dei furti indicati ai numeri da 1.1 a 1.3, da 1.5 a 1.21, da 1.23 a 1.24, 1.27, e da 1.30 a 1.42,
intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;
3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi introdotti indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,
all'interno degli stabili indicati ai punti 1.2, da 1.4 a 1.6, 1.8, da 1.12 a 1.13, da 1.16 a 1.22, 1.24, da 1.29 a 1.37, da 1.39 a 1.42, in occasione dei relativi furti;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 186 CPS;
B. AC 1, singolarmente
4. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
e meglio:
4.1 il 15 maggio 2003 a Massagno,
l'autovettura marca AUDI targata;
4.2 il 15 febbraio 2004 a Cureglia,
l'autovettura marca VW targata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 122/2004 del 30 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § Gli accusati AC 1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. __________ con l'avv. __________.
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Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 29 novembre 2004 dalle ore 9:30 alle ore 16:55
- martedì 30 novembre 2004 dalle ore 9:30 alle ore 12:10
- mercoledì 1 dicembre 2004 dalle ore 9:30 alle ore 16:55
- giovedì 2 dicembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 19:20.
Al punto n. 1.8. AA leggasi inoltre "il 4 luglio 2003" (e non 2004).
*Subordinata*
Il Presidente, d'accordo le parti che nulla osservano, giusta l’art. 250 CPP notifica all’accusato la seguente imputazione alternativa a quella di ripetuta circolazione senza licenza di condurre di cui al punto n. 4 AA dell’atto d’accusa:
F circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cfr. 2 LCStr.)
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva come la Corte sia oggi confrontata con un processo "indiziario". Evidenzia, quindi, tutti quegli indizi univoci, concordanti e convergenti (duplice presenza dei due accusati sul nostro territorio ed in particolare nelle zone dei furti [testimonianze {a.a. 1.42.,1.4.,1.5.,1.16.,1.17.,1.29.,1.35. e 1.39.}, tabulati cellulare __________ {da 1.25. a 1.28.,da 1.30. a 1.34., da 1.36. a 1.38.,1.40. e 1.41.}, entrate al Casinò di Campione {1.2.,1.3.,da 1.9. a 1.11.,1.14.,1.15.,da 1.18. a 1.23.}], modo di operare [controllare presenza dall'esterno, origliare, sbirciare dalle finestre o altri varchi, ripartizione dei ruoli], tempistica [nel pomeriggio e prima serata], refurtiva mirata [gioielli, preziosi e denaro], tracce lasciate sui luoghi [cacciaviti, orecchie, Stand Ort, guanti], contraddizioni degli accusati [versamento di Euro 23'200 di __________, guanti in pelle, ricevute di cambio e versamento], diminuzione dei furti tra le 12.00 e le 20.00 dopo l'arresto degli accusati) che, a mente della pubblica accusa, valutati nel loro insieme, permettono oggi di trarre per induzione logica la conclusione circa la sussistenza dei fatti addebitati agli accusati. Conferma pertanto integralmente l'atto d'accusa in esame e conclude chiedendo che:
AC
1 venga condannato a:
- 4 anni e 6 mesi di reclusione
- 10 anni di espulsione da espiare
AC 2 venga condannato a:
- 3 anni e 3 mesi di reclusione
- 10 anni di espulsione da espiare
Chiede, inoltre, la confisca di tutto quanto in sequestro e l'accoglimento
delle pretese di risarcimento delle Parti civili.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la figura, la personalità e la vita anteriore dei suoi patrocinati. Esamina la fattispecie dal profilo oggettivo e soggettivo, spiega ai cittadini giurati la teoria delle prove e degli indizi e richiama il principio dell'"in dubio pro reo". Analizza gli indizi che il Procuratore pubblico ha elencato a carico di AC 1 e AC 2 (quelli per il padre non possono valere indiscriminatamente anche per il figlio e viceversa) e ritiene gli stessi divergenti, non univoci, inconsistenti e, comunque, non sufficienti per provare la colpevolezza degli accusati. A mente della difesa, pure da dimenticare la prova delle tracce d'orecchie che, da sola, non può attestare alcunché (anche in assenza di giurisprudenza), come pure quella delle tracce dei guanti, analoghe ma non identiche. Il difensore passa, quindi, in rassegna i singoli episodi di cui al punto n. 1 AA (per i tentativi chiede di stabilire se gli atti commessi hanno già rilevanza penale) e chiede alla Corte che abbia a valutarli con i giusti e corretti criteri e che, a dipendenza degli episodi che verranno confermati (invero pochi per il difensore), abbia pure ad esaminare l'esistenza delle aggravanti della banda e del mestiere. Per quanto concerne le richieste di risarcimento delle Parti civili, queste dovranno essere ammesse unicamente per i casi dove ci sarà condanna e allorquando l'istanza è stata presentata dal danneggiato direttamente e non dall'assicurazione. Esprime meraviglia per la richiesta di pena formulata dalla pubblica accusa e conclude chiedendo, per le imputazioni "superstiti", che agli accusati venga inflitta una pena detentiva sospesa condizionalmente, con una differenza a favore di AC 2, un giovane-adulto ed incensurato. Non si oppone, invece, alla pronuncia della pena accessoria dell'espulsione, pena per cui non chiede la sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto, consumato e tentato
commesso, in varie località ticinesi, nel periodo 11.2.2003 – 17.4.2004, agendo in correità con AC 2,
in 42 occasioni, di cui 36 volte consumato e 6 volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo di 1'233'726.20 CHF, operando in genere con scasso?
1.1.1. trattasi di un numero di furti consumati inferiore?
1.1.2. trattasi di un numero di furti tentati inferiore?
1.1.3. trattasi di un valore di refurtiva complessivo minore?
1.1.4. trattasi di ripetuto furto aggravato siccome commesso:
1.1.4.1. in banda ?
1.1.4.2. per mestiere ?
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, in 36 occasioni,
agendo in correità con AC 2,
alfine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo imprecisato?
1.2.1 trattasi di un numero inferiore di occasioni?
1.3 ripetuta violazione di domicilio,
per essersi, in 28 occasioni,
agendo in correità con AC 2,
indebitamente introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.?
1.3.1 trattasi di un numero inferiore di occasioni?
1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre,
per avere ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere titolare della licenza di circolazione richiesta:
1.4.1. il 15.5.2003 a Massagno, l’auto Audi targata?
1.4.2. il 15.2.2004 a Cureglia, l’auto VW targata?
§ Trattasi invece di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cfr. 2 LCS)?
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà ?
2.2. accessoria d’espulsione ?
3. Deve essere condannato a versare un’indennità alle Parti civili e se sì di quanto?
B. AC 2
1. E' autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto, consumato e tentato
commesso, in varie località ticinesi,
nel periodo 11.2.2003 – 17.4.2004,
agendo in correità con AC 1,
in 42 occasioni, di cui 36 volte consumato e 6 volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante
per un valore complessivo di 1'233'726.20 CHF,
operando in genere con scasso?
1.1.1. trattasi di un numero di furti consumati inferiore?
1.1.2. trattasi di un numero di furti tentati inferiore?
1.1.3. trattasi di un valore di refurtiva complessivo minore?
1.1.4. trattasi di ripetuto furto aggravato siccome commesso:
1.1.4.1. in banda ?
1.1.4.2. per mestiere ?
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, in 36 occasioni,
agendo in correità con AC 1,
alfine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui,
provocando danni per un importo complessivo imprecisato?
1.2.1 trattasi di un numero inferiore di occasioni?
1.3 ripetuta violazione di domicilio,
per essersi, in 28 occasioni,
agendo in correità con AC 1,
indebitamente introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.?
1.3.1 trattasi di un numero inferiore di occasioni?
e meglio come descritto nell’atto d’accusa ?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà ?
2.2. d’espulsione ?
3. Deve essere condannato a versare un’indennità alle Parti civili e se si di quanto?
C. Confische
1. Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo di quanto in sequestro ?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, nasce il 19.6.1954 a (provincia di) in una famiglia di giostrai. Con i genitori e i 9 fratelli, perciò, vive una vita nomade che gli impedisce di frequentare le scuole e di seguire una formazione professionale.
Presto inizia ad avere dei guai con la giustizia.
Viene più volte condannato.
Nell’estratto del casellario giudiziario italiano (in Svizzera egli è incensurato) sono registrate le seguenti condanne:
- 25.5.1970 condanna a 20 giorni di reclusione e 14.000 lire di multa per furto
- 26.1.1977 condanna a 10 giorni di arresto e 50.000.- lire di multa per violazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti
- 27.1.1978 condanna a 1 anno di reclusione e 120.000 lire di multa per porto illegale e detenzione illegale di armi
- 22.9.1978 condanna 3 anni e 5 mesi di reclusione e 250.000 lire di multa per rapina
- 28.5.1980 condanna ad un anno e 6 mesi di reclusione e 150.000 lire di multa per furto
- 4.12.1981 condanna a 1 anno di reclusione per evasione
- 28.4.1982 condanna ad 1 anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale
- 9.5.1991 condanna ad 1 anno di reclusione e 500.000.- lire di multa per furto
- 5.3.1993 condanna ad un anno e 3 mesi di reclusione per tentato furto
- 4.11.1994 condanna a 4 mesi di reclusione per truffa e frode dell’imposta erariale sul consumo del gas e dell’energia elettrica
- 7.12.1995 condanna a 20 giorni di arresto per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento dello stato d’ebbrezza.
__________ ha dichiarato di avere avuto in quegli anni – in particolare, dopo il fallimento del matrimonio da cui è nato il suo primo figlio (__________, di circa 30 anni, con cui non ha più alcun contatto) – molti problemi legati a malattie psichiche e all’alcolismo. Ha riferito – e ne fanno fede gli atti medici prima del dibattimento (doc. TPC 19) – di numerosi ricoveri in ospedali psichiatrici (a) dovuti sia all’una che all’altra problematica.
Durante l’espiazione di una pena – quando aveva circa 30 anni – AC 1 riesce ad ottenere la licenza di scuola elementare. In seguito, attorno al 1990, egli riesce a conseguire il diploma di piastrellista, dopo una formazione intrapresa in un periodo di semilibertà a Genova.
Quella del 1995 (condanna relativa a fatti dell’aprile 1994) è l’ultima disavventura penale di AC 1 che, in aula, ha detto di essersi deciso a cambiare vita più o meno in quel periodo.
In particolare, egli ha detto di avere deciso di abbandonare la vita nomade - attualmente vivrebbe alla periferia di, in, in una casa in cui vive soltanto la sua famiglia e non in un campo nomade come dice l’atto di accusa - e di avere cominciato ad effettuare lavori diversi, in particolare mettendo a frutto la formazione di piastrellista nella ristrutturazione di vecchie case o vecchi appartamenti che – dice lui – acquistava in cattivissimo stato, rimetteva in sesto e, infine, rivendeva. In aggiunta a quest’attività, ha intrapreso quella di venditore ambulante – di tappeti e chincagliere varie – che acquistava in vari mercati e rivendeva porta a porta (cfr, pure, dichiarazioni concordi della compagna).
AC 1 è un frequentatore abituale (da solo o con la compagna o, ancora, con il figlio più grande) di case da gioco: in atti vi sono documenti che attestano una frequentazione regolare dei casinò di Campione, di Saint Vincent e di Sanremo.
Dal 1980 AC 1 convive con __________ dalla quale ha avuto 5 figli che, per età, spaziano dai 22 ai 5 anni.
Il maggiore, AC 2, è nato il 31 luglio 1982 a Milano dove ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo. Conclusa la terza media, AC 2 ha cominciato a lavorare: spesso al nero, in pizzerie o, in genere, in esercizi pubblici. Di quest’attività fa fede (almeno parziale) il certificato di salario per il mese di gennaio 2003 (doc. TPC 18).
__________ ha raccontato di essere anche, un paio d’anni fa, entrato in società con un amico per la gestione di una pizzeria. Tuttavia, tale attività non avrebbe avuto successo e la pizzeria sarebbe stata liquidata (con la vendita dei mobili e dell’inventario rimanente) poco prima del suo arresto.
AC 2 non ha precedenti penali.
Come il padre – anche se con minore regolarità - frequenta le case da gioco (AI88).
2. Il 17 aprile 2004, in fine pomeriggio, a Losone, __________ vedeva una persona vestita di nero entrare nella casa dei vicini – casa che sapeva essere, in quel momento, disabitata – attraverso una porta finestra. Avvertiva subito il marito che telefonava immediatamente alla polizia chiedendone l’intervento. Poco dopo, il proprietario della casa, __________, che stava rientrando, sorpresi due uomini che cercavano di scavalcare la recinzione del giardino, riusciva, con l’aiuto di un amico, ad immobilizzarli e a trattenerli sino all’arrivo della polizia.
I due – poi identificati come AC 1 e AC 2 – avevano con se, in uno zainetto, gioielli, orologi, marenghi d’oro, denaro contante, carte di credito, un apparecchio fotografico e una videocamera che avevano appena sottratto da casa __________ dove erano riusciti ad entrare forzando la porta finestra di cui s’è detto con un cacciavite.
3. I due sono stati arrestati.
Subito gli inquirenti hanno collegato i due arrestati ad una serie di furti perpetrati con modalità analoghe sul territorio cantonale.
Esito dell’inchiesta è stato l’atto di accusa in esame che addebita ai due imputati 42 furti compiuti sull’arco di circa 14 mesi (dall’11 febbraio 2003 al 17 aprile 2004).
Secondo gli inquirenti, il filo che lega i 42 furti e che conduce agli imputati sarebbe il modus operandi e il tipo di refurtiva: in quasi tutti i 42 episodi i ladri sono penetrati nelle abitazioni attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto ed hanno rubato danaro, gioielli e apparecchiature hi-fi.
Questo filo sarebbe, poi, in alcuni casi, rafforzato dall’accertamento dell’entrata al casinò di Campione di uno dei due o di entrambi gli imputati nel lasso di tempo in cui alcuni furti sono stati consumati oppure – ma in altri casi - dall’accertamento, tramite lo standort del cellulare, della presenza in Ticino di AC 2 sempre nel lasso di tempo in cui alcuni furti sono stati consumati.
In altri casi (sono 5 ), invece, al legame del modus operandi si aggiungono le impronte di orecchie rilevate sulle porte finestre e che sarebbero state lasciate da uno o dall’altro dei due.
Infine, in altri casi ancora (sono tre), la paternità dei furti sarebbe accertata, oltre che dal modus operandi, da una ricevuta di versamento su un conto bancario e da due ricevute di cambio, versamenti e cambio valute effettuati nei giorni successivi ai tre furti in questione.
Va precisato che in nessun episodio questi indizi si sommano fra loro: laddove ci sono, ognuno di loro si aggiunge, da solo, a quello del modus operandi (quando questo indizio può essere ammesso).
Gli imputati negano di avere commesso i furti a loro imputati, ad eccezione di quello al termine del quale sono stati arrestati. Si è trattato – hanno detto – di un caso isolato.
4. Come più volte rilevato dal TF, il principio in dubio pro reo – che è un corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art 6 § 2 CEDU e 32 cpv. 1 CF - disciplina sia la valutazione delle prove che la ripartizione dell'onere della prova.
Riferito all'onere della prova, il principio in dubio pro reo comporta che è compito della pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza.
Riferito alla
valutazione delle prove, invece, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si
è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che la valutazione
delle prove conduca all’esclusione di ogni e qualsivoglia dubbio. Esso è però
disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi
oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38; 120 Ia
31; CCRP 8 ottobre 2003 in re B): una sentenza di
condanna viola, cioè, il principio in dubio pro reo, quando sussistono dubbi
seri e irriducibili, ossia dubbi che si impongono in modo oggettivo (DTF 106 IV
85 consid. 2b/bb cit. in STF 21.2.2001). In particolare, in mancanza di
testimoni oculari o di prove materiali inconfutabili, un giudizio di condanna
può poggiare su una serie di indizi, soltanto se questi sono sufficientemente
precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa (RDAT 1998 II 38 141 consid
2 e 3).
Ognuno - indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia - beneficia di
queste garanzie. Con il che, in particolare, l’equazione che vuole un
delinquente per forza autore di determinati reati soltanto perché commessi con
identiche modalità, in assenza di indizi più concreti, non può reggere.
5. Dottrina e giurisprudenza - peraltro più volte citata alle nostre Corti (cfr. sentenze Assise criminali 31.01.1996 in re DT e 9.04.1997 in re LDP) - hanno precisato che, nel processo indiziario, l'indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi.
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono indizi che, attraverso un rigoroso e preciso processo di induzione logica, conducono ad ammettere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio.
La condanna deve essere la necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.
La Corte ha, così, lungamente approfondito gli elementi di prova in relazione a ciascuno dei 42 episodi descritti nell’atto di accusa poiché, se è vero che gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, è anche altrettanto vero che l’esame complessivo va fatto relativamente ad ognuno dei reati che la pubblica accusa attribuisce ai due imputati: valutare complessivamente gli indizi ed applicare tale valutazione all’insieme dei 42 episodi costituirebbe un errore di metodo suscettibile di condurre ad un inaccettabile errore di giudizio.
In concreto, già s’è detto che buona parte dei furti la cui paternità viene attribuita dalla pubblica accusa a AC 1 e AC 2 sono accomunati da un modus operandi praticamente identico e dal tipo di merce sottratta.
In molti degli episodi i ladri sono entrati nelle case delle loro vittime forzando una porta finestra con un attrezzo piatto ed hanno rubato gioielli e denaro (alcune volte, anche qualche apparecchio hi-fi).
E’ quel che hanno fatto i due imputati a Losone (punto 1.42 dell’AA) quando sono stati sorpresi praticamente in flagrante.
Se è vero che un modus operandi identico può essere ritenuto un indizio, è anche senz’altro vero che questo modus operandi non può essere ritenuto, in sé, conclusivo. Lo potrebbe essere soltanto se il modus operandi fosse tipico dei soli due imputati, se potesse – per qualche originalità o caratteristica particolare – essere ricondotto soltanto a loro due. Ma non è così.
La pubblica accusa ha sostenuto che tutti i furti sono stati perpetrati con un modus operandi tipico dei ladri nomadi.
Anche ammettendolo, certamente i due non sono i soli nomadi che hanno commesso dei furti sul nostro territorio (né la pubblica accusa lo ha preteso).
Ma soprattutto, è comune conoscenza che tutti i ladri che rubano nelle case – anche i ladri stanziali – utilizzano perlopiù le stesse vie d’entrata (sono le più accessibili), che forzano nello stesso modo (è il modo più semplice ed efficace) e rubano, di solito, lo stesso tipo di merce (è l’unica, di solito, ad avere qualche valore).
Pertanto, per prendere a prestito la figura retorica utilizzata dalla difesa, se l’indizio è una freccia, la freccia del modus operandi va, certo, in alcuni casi nella direzione dei due imputati ma si ferma in un punto ancora molto lontano dall’obiettivo della pubblica accusa.
Così, sulla base di questa considerazione, la Corte non ha ritenuto provata la colpevolezza degli imputati nei casi in cui il solo indizio portato dalla pubblica accusa è quello del modus operandi.
In alcuni casi – si tratta di 16 episodi, e meglio dei punti 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 , 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 dell’AA - all’indizio del modus operandi, si aggiunge quello della presenza di uno (solo il padre in 9 occasioni) oppure dei due imputati (in 7 occasioni) al casinò di Campione nel lasso di tempo in cui, secondo le dichiarazioni dei derubati, sono stati compiuti alcuni furti.
Scoccata dal punto d’arrivo della prima, questa freccia fa' un ulteriore passo in direzione dei due imputati. Ma si tratta di un passo breve, poiché è un elemento atto unicamente a dimostrare che uno dei due oppure i due insieme avevano la possibilità pratica di compiere i furti trovandosi, nel lasso di tempo determinante, in un posto non particolarmente lontano dal luogo di commissione dei reati. Nulla più di questo.
Della ridotta significatività dell’indizio è, poi, dimostrazione il fatto che è accertato che AC 1, giocatore d’azzardo, è un frequentatore abituale di case da gioco e che, in questa passione, egli ha trascinato il figlio AC 2 e la compagna __________: pertanto, nulla rende meno probabile l’ipotesi che la presenza dei due al casinò fosse giustificata soltanto dal gioco d’azzardo piuttosto che l’ipotesi secondo cui tale presenza fosse motivata da una volontà delinquenziale.
A supporto della ridotta valenza significativa dell’indizio c’è anche il fatto che non a tutte le presenze al casinò si accompagnano dei furti: vi sono, in effetti, 9 entrate (su 18 accertate complessivamente) al casinò senza furto annesso.
E, ancora, non v’è alcun accertamento secondo cui, nei giorni in cui i due non erano sul nostro territorio, non vi sono stati furti in abitazioni con modalità analoghe a quelle utilizzate per i furti addebitati ai due imputati.
La presenza dei due al casinò, dunque, non può in alcun modo essere considerata un indizio univoco e conclusivo - nemmeno se aggiunto a quello del modus operandi - della loro colpevolezza nei furti avvenuti nello stesso periodo di tempo.
Non molto più significativo è l’accertamento della presenza di AC 2 in Ticino in alcuni “momenti topici”, e meglio nell’arco di tempo in cui sono presumibilmente stati commessi i furti di cui ai punti 1.25, 1.26,1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40 e 1.41.
E’ vero che la presenza sul nostro territorio – leggasi “territorio cantonale” e non (se non in un’occasione) “luogo di commissione del reato” - di un ragazzo nell’arco di tempo in cui sono avvenuti dei furti aventi caratteristiche analoghe a quello di cui lui, con certezza, si è reso colpevole in un’occasione, fa pensare. Tuttavia, questa presenza non è, di gran lunga, in sé sufficiente a legarlo con tranquillizzante certezza a quei furti. Tanto più che egli ha giustificato tale sua presenza o con motivazioni generalmente valide per un ragazzo della sua età (trovare amici, andare in giro,…) o con l’attività di venditore ambulante di cui ha più volte detto il padre (durante l’inchiesta predibattimentale ed in aula) ed anche la madre .
E’ vero che le sue spiegazioni riguardo i motivi di tale sua presenza in Ticino non sempre sono sempre state immediate e non sempre il suo è stato un atteggiamento estremamente collaborante. Tuttavia – ricordato il principio secondo cui l’onere della prova incombe alla pubblica accusa – l’atteggiamento di AC 2 non basta a rendere maggiormente probante un indizio dal significato tutt’altro che univoco poiché da esso può desumersi con sicurezza soltanto che lui (o, piuttosto, il suo cellulare) era in quel momento nel raggio d’azione dell’antenna attivata. Nulla di più.
In tre episodi (i furti di cui al punto 1.1, 1.36 e 1.40) la pubblica accusa ha portato quale elemento indiziante della colpevolezza dei due imputati una ricevuta di versamento e due ricevute di cambio di franchi svizzeri in euro.
E’ vero che il versamento da parte di AC 2 di circa 23.000.- euro in banca il giorno successivo ad un furto in cui vengono rubati da un appartamento 50.800.- euro induce a qualche riflessione. Tuttavia, queste riflessioni non portano molto lontano poiché soltanto la considerazione secondo cui la cifra depositata in banca corrisponde a circa metà della somma rubata lega in qualche modo – ed è già un’espressione ardita - il deposito al furto. Ma è un legame estremamente rarefatto che da solo – ad esso nulla si aggiunge, nemmeno il modus operandi visto che il o i ladri sono entrati nell’abitazione rompendo il vetro di una portafinestra - non basta ad accertare alcunché poiché, da un lato, non è certamente azzardato ipotizzare che nella regione insubrica vi siano stati, quello stesso giorno, numerosi versamenti in banca di importi analoghi e, d’altro lato, poiché AC 2 ha dato di quel versamento – ancorché l’onere della prova non gli incombesse – delle spiegazioni che sono in parte sostanzialmente confermate da quanto dichiarato dalla madre (verbale 14.5.2004). E quand’anche si volesse ipotizzare – anche se su che basi non è dato sapere e, quindi, forse solo per amor di speculazione – una provenienza illecita di quei soldi, nulla indica ancora che essi vengano proprio da quel furto piuttosto che da qualche altra ruberia o operazione illecita.
Del resto, si tratta di un indizio ancor meno probante se inserito nella ricostruzione dei fatti della pubblica accusa che ha ipotizzato furti commessi da una banda organizzata gerarchicamente sulla falsariga dell’organizzazione familiare nomade: ammettere la significatività dell’indizio equivarrebbe a sconfessare questa costruzione ritenuto che, in un’organizzazione di questo tipo, è difficilmente ipotizzabile la divisione del bottino a metà fra padre e figlio.
Quanto alla ricevuta di cambio di fr 2.800.- , essa è messa dalla pubblica accusa in relazione ad un furto – quello di cui al punto 1.40 dell’AA – che è stato compiuto con modalità che, secondo la Corte, escludono la paternità dei due imputati.
Infine, la ricevuta di cambio di fr 300.- - in relazione al furto di cui al punto 1.40 – concerne un importo troppo basso per poter avere qualche significato.
In alcuni episodi – sono 5 e meglio i punti 1.6, 1.7, 1,8, 1.13 e 1.24 dell’AA - sulle porte finestre delle abitazioni svaligiate sono state ritrovate delle tracce d’orecchio che sono state attribuite all’uno o all’altro dei due imputati.
La forza probante del riconoscimento tramite l’impronta dell’orecchio è stata contestata dalla difesa che ha prodotto il seguente parere redatto dai prof. __________ e ____________________, dell’Ecole des sciences criminelles dell’Università di:
" Suite à votre demande du 5 octobre, nous nous permettons de vous adresser par cette lettre notre prise de position quant aux mérites scientifiques de la force des conclusions proposées dans le rapport du 3 septembre 2004 rédigé par l'inspecteur principal PE 1 de la brigade de police technique et scientifique (Police Judiciaire de) qui identifie formellement deux personnes sur la base de traces d'oreilles révélées sur les lieux des infractions.
En regard de recherches scientifiques menées dans le domaine des traces d'oreilles, nous estimons en l'état que cette trace est un moyen d'investigation utile, mais dont la force doit être évaluée avec prudence. En effet, lors d'une comparaison entre une trace d'oreille relevée en association avec une activité délictueuse et des empreintes d'une personne mise en cause, cette comparaison peut amener à une exclusion de source commune en raison de dissemblances évidentes. Par contre, dans l'hypothèse d'une «correspondance » entre une trace et une empreinte de contrôle, les données scientifiques actuellement disponibles sont insuffisantes à notre avis pour justifier une conclusion d'identification formelle. Dans un tel cas, cet élément n'est qu'un indice corroboratif qui devra se combiner avec d'autres indices, tel par exemple une analyse génétique (analyse ADN) des dépôts biologiques laissés par l'oreille sur la surface d'intérêt.
La littérature scientifique récente [1-3] est unanime à souligner les limites de la méthode d'exploitation de ce type de trace à des fins d'identification.
Dans tous les cas d'identification de traces d'oreilles, les experts s'appuient sur le concept de l'unicité de l'organe 'oreille'. Il parait important de relever que la question en examen n'est pas l'unicité de l'oreille, mais la capacité d'individualiser des traces. Cette différence est essentielle, car l'expert fera face à une trace qui n'est qu'une représentation limitée et variable de l'oreille qui est à son origine. Les sources importantes de limitation et de variation sont les suivantes :
. la malléabilité de l' organe,
. la transition d'un organe en trois dimensions vers une trace en deux dimensions,
. le fait que les traces laissées par cet organe sont souvent partielles (par exemple, le lobe est rarement visible),
. la variabilité due au mode d'application de l'oreille et la pression avec laquelle la personne se met en contact avec la surface.
A l'heure actuelle, nous ne connaissons pas d'études ayant fourni des données relatives à l'effet des facteurs ci-dessus sur les traces. Sans ces données, il est très difficile d'apprécier les tolérances qui sont acceptables dans le processus de comparaison. En d'autres termes, nous ne parvenons pas à définir clairement le concept de correspondance ('match') entre une trace et une empreinte.
Même en admettant une correspondance entre une trace et une empreinte, il est difficile à l'heure actuelle d'en estimer la valeur indiciale. La seule observation d'une correspondance n'est pas suffisante pour en induire une identification. En effet, nous ne connaissons pas d'étude systématique relative à la variabilité des traces d'oreille laissées par des individus différents.
Nous faisons face à un domaine où la littérature scientifique n'offre ni les données systématiques quant à la variabilité des traces d'oreilles laissées par un même individu, ni les données systématiques quant à la variabilité des traces d'oreilles laissées par des individus différents. Le compte-rendu bibliographique du domaine [1], fait état d'un certain nombre de publications décrivant des succès anecdotiques, mais souligne le manque de recherches systématiques dans ce domaine. Ces observations militent donc en faveur d'une attitude prudente quant à la force de l'indice.
Cette attitude prudente a été celle adoptée par la Cour d'Appel du Royaume-Uni dans deux affaires récentes, Regina v. Mark Dallagher et Regina v. Mark J. Kempster. Les deux jugements en question, ainsi que les articles référencés, sont remis en annexe."
Sentito in aula, in sintesi, anche l’ispettore PE 1, della polizia scientifica di – dopo avere riconosciuto l’autorevolezza di cui gode nel mondo scientifico e poliziesco, in particolare, il prof __________ - ha ammesso che il metodo di identificazione tramite l’impronta dell’orecchio non può ancora dirsi scientificamente riconosciuto tanto è vero che ha dichiarato che è appena stato formato un gruppo di esperti europei – sovvenzionato dalla Comunità europea - incaricato di verificare scientificamente l’attendibilità di tale metodo.
Alle valutazioni e conclusioni di carattere scientifico, si aggiunge – ad aumentare i dubbi sul carattere probante di tale metodo di identificazione – una considerazione di natura empirica: cioè, che una traccia d’orecchio attribuita a AC 1 è stata ritrovata nell’episodio di cui al punto 1.13 dell’AA, episodio in cui la Corte ritiene di avere sufficienti elementi per poter escludere, non solo che ci sia stato l’intervento dei due imputati, ma anche che vi sia stato un vero e proprio furto. Quanto successo è sembrato alla Corte maggiormente indicativo di un “regolamento di conti” fra giovani ospiti e amica del padrone di casa che non di un furto poiché nessun ladro “degno di questo nome” ruberebbe mai della bigiotteria quale quella denunciata come rubata - bigiotteria che si trova in vendita su tutte le bancarelle, senza alcun valore se non quello decorativo - dimenticandosi , invece, di prendere i 3.000.- franchi che si trovavano semplicemente nel comodino del padrone di casa e gli apparecchi hi-fi.
Pertanto, forza è considerare l’identificazione di AC 1 attraverso l’impronta d’orecchio fatta dall’ispettore PE 1 non tanto come una prova della colpevolezza dell’imputato quanto come una prova della fallibilità del metodo di identificazione utilizzato.
Tutto ciò ritenuto – in particolare, il convincente parere dei prof. __________ e __________, la documentazione prodotta a sostegno e la considerazione di cui sopra - la Corte ha dovuto concludere che, allo stadio attuale delle conoscenze, questo metodo di identificazione è probante soltanto per l’esclusione. Non per l’accertamento.
Perciò, ritenuto che, nei casi in cui tale traccia è stata attribuita ai due imputati, ad essa non si aggiunge nessun altro elemento – se non quello, estremamente labile poiché assolutamente non univoco, del modus operandi – in applicazione del principio in dubio pro reo, gli imputati sono stati assolti anche dalle imputazioni di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.13 e 1.24 dell’AA.
Infine, va rilevato che il PP, con il rapporto prodotto in aula, ha aggiunto quale elemento indiziante il rilevamento in alcuni casi di “tracce di guanti puntinati” . Il disegno di tali guanti presenterebbe, secondo la polizia scientifica, delle analogie (non uguaglianze) con quello dei guanti sequestrati ai due imputati al momento dell’arresto.
Sulla pochezza probatoria di tale “analogia” non è necessario spendere molte parole: i guanti sequestrati ai due imputati sono guanti dozzinali, senza alcuna caratteristica particolare che li differenzi dai certamente milioni di esemplari prodotti e venduti nel mondo.
Per contro, i due imputati sono stati riconosciuti autori colpevoli di quei furti (o tentativi di furto) in cui la loro presenza sui luoghi precisi dei reati è stata accertata da testimonianze: testimonianze che la Corte ha ritenuto credibili e fedefacenti e, perciò, sufficienti ad accertare la colpevolezza degli imputati.
Tuttavia, non sempre è stata accertata la correità degli imputati, ritenuto che gli elementi in atti non bastano a ritenere accertato che i due agissero sempre insieme. Al contrario, ci sono più elementi in senso contrario: basti, ad esempio, pensare che, nel furto ai danni di __________, AC 1 è stato visto con una donna e che, nel furto ai danni della __________, AC 2 è stato visto con un ragazzo più giovane di lui.
Visto quanto sopra, non sono stati accertati nè gli elementi di fatto necessari a ritenere l’aggravante della banda né quelli necessari a ritenere l’aggravante del mestiere.
6. Di seguito, vengono elencati, per ogni singolo furto, gli elementi portati dalla pubblica accusa a sostegno della colpevolezza dei due imputati, le loro dichiarazioni e le conclusioni della Corte.
6.1. Si tratta di un furto commesso a Melide, l’11.2.2003, fra le 17.15 e le 19.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere infranto il vetro di una porta finestra.
Refurtiva denunciata: 50.800.- Euro e gioielli.
A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe la ricevuta di versamento, il 12.2.2003, su un suo conto bancario di 23.250.- Euro da parte di AC 2.
AC 2 ha negato di essere mai stato a Melide.
AC 1, dopo il sopralluogo con la polizia, ha dichiarato di avere probabilmente suonato al campanello di quell’abitazione per vendere tappeti e pizzi.
Non c’è nessun altro indizio.
Ritenuto quanto indicato al considerando precedente, e rilevato che il modus operandi con cui è stato perpetrato questo furto è completamente diverso da quello con cui i due imputati hanno operato nel furto di Losone, la Corte non può che concludere che la pubblica accusa non ha portato alcun elemento a sostegno della sua tesi.
6.2. Si tratta di un furto commesso a Ponte Capriasca, il 6.3.2003, fra le 15.15 e le 21.50, ai danni di PC 2.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere tentato di rompere il vetro di una porta finestra con un cubo in granito trovato in giardino e, poi, non riuscendovi (si trattava di un vetro antisfondamento), riuscendo ad aprire la finestra con delle pedate.
Refurtiva denunciata: gioielli per un valore complessivo di 78.500.- fr.
A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 17.40 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 - che, peraltro, hanno dichiarato di non conoscere la zona - non c’è nessun altro indizio.
Forza è, dunque, in esito alle considerazioni di cui al consid 3, concludere – rilevato, peraltro, il modus operandi ancora una volta completamente diverso da quello utilizzato dai due a Losone – che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.3. Si tratta di un furto commesso a Gentilino, il 13.4.2003, fra le 17.50 e le 18.10, ai danni di PL 3.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere scassinato una porta secondaria.
Refurtiva denunciata: gioielli per un valore complessivo di 19.200.- fr.
A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 16.10 dello stesso giorno. Quindi, secondo la tesi accusatoria, l’imputato sarebbe entrato alle 16.10 al casinò di Campione, avrebbe giocato, ne sarebbe, poi, uscito, avrebbe raggiunto con il figlio (della cui presenza non v’è alcuna traccia) Gentilino dove avrebbe reperito la casa giusta, vi sarebbe penetrato e avrebbe compiuto il furto prima delle 18.10.
A sostegno della tesi della pubblica accusa - piuttosto ardita anche se esaminata dal puro profilo della tempistica visto che la tesi dell’accusa è quella di ladri che girano per i nostri comuni senza una meta precisa e rubano a caso, colpendo le abitazioni trovate vuote - non c’è nessun altro indizio.
Forza è, dunque, concludere – in esito alle considerazioni di cui sopra – che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.4. Si tratta di un furto tentato a Morcote, il 25.4.2003, fra le 17.00 e le 18.00, ai danni di __________.
AC 1 è stato – oltre che fotografato dall’impianto di videosorveglianza della villa – visto da __________, una vicina, guardare casa __________ attraverso un buco della siepe, scavalcare la recinzione e penetrare nel giardino. Allarmato dalle grida e dalle domande della vicina, AC 1 si è prontamente allontanato.
AC 1 ha dichiarato di non essere mai entrato nel giardino ma di essersi limitato a soddisfare un bisogno fisiologico - insorto mentre era intento a vendere tappeti - all’esterno di esso, accanto alla recinzione.
La spiegazione di AC 1 non regge.
Da un lato, la testimonianza della vicina – confermata dalla foto di cui s’è detto - è sufficiente a fondare la certezza che egli è entrato nel giardino.
D’altro lato, la testimonianza della vicina – che è apparsa credibile e convincente – prova che egli è entrato nel giardino scavalcandone la recinzione, usando una paletta a mo’ di scala.
Visto che tale via non è certamente quella usualmente scelta dai venditori ambulanti per raggiungere i loro potenziali clienti, la Corte non ha creduto alla spiegazione di AC 1 e lo ha ritenuto autore colpevole di tentato furto (ciò visto che entrando nel giardino ha superato la soglia del non ritorno e che ne è uscito soltanto a causa dell’intervento della vicina) e di violazione di domicilio (reato per cui è stata sporta querela).
Ritenuto, invece, che non v’è assolutamente alcun indizio circa la presenza sui luoghi di AC 2, questi è stato assolto dai reati imputatigli in relazione a questi fatti.
6.5. Si tratta di un furto commesso a Massagno, il 15.5.2003, fra le 9.30 e le 19.45, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere forzato una porta finestra con un attrezzo piatto.
Refurtiva denunciata: un orologio ed un borsello contenente 600 Euro.
A sostenere in modo sufficiente la responsabilità in questo furto dei due imputati vi è la testimonianza di __________, una vicina, che, dopo aver visto un’autovettura targata MI posteggiata sul posteggio di fronte all’abitazione saccheggiata, ha visto due uomini – poi identificati nei due imputati – raggiungerla, salirvi a bordo e partire con il baule aperto così da impedire la lettura dei numeri della targa. La teste ha precisato che i due non avevano nulla in mano.
AC 1 ha ammesso di essere stato lì quel giorno, ma per vendere tappeti.
La Corte non ha creduto che la ragione della loro presenza fosse la vendita di tappeti, vista la precisazione della teste secondo cui i due, mentre ritornavano verso la macchina, non avevano nulla in mano: li ha così dichiarati autori colpevoli del furto di cui al punto 1.5. dell’AA e dei relativi danneggiamenti e violazione di domicilio.
AC 1 è stato pure dichiarato autore colpevole di guida nonostante la revoca: vi è la testimonianza della signora __________ e l’ammissione di AC 1.
6.6. Si tratta di un furto commesso ad Ascona, tra il 14 e il 15.6.2003, fra le 14.30 del 14.6 e le 01.00 del 15.6, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere scassinato una porta finestra con “un attrezzo atto allo scopo” (formulario AI41).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 40/45.000.- fr.
A “legare” – nell’ipotesi accusatoria – i due imputati a questo furto vi sarebbe un’impronta d’orecchio che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata da AC 2.
Per AC 1 nulla.
Rilevato (anche se solo a titolo abbondanziale ma, comunque, necessario visto che il modus operandi, nell’ottica della pubblica accusa, è un elemento importante) come le modalità di scasso della porta finestra non siano state precisate, forza è concludere, ritenuto come all’elemento suindicato non si possa aggiungere alcun indizio – in esito alle considerazioni di cui sopra circa il valore probante del metodo di identificazione utilizzato – che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.7. Si tratta di un furto commesso a Losone, il 22.6.2003, fra le 19.00 e le 21.45, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione ”forzando la portafinestra della sala”. Non è stato accertato quale attrezzo è stato utilizzato per lo scasso (AI42).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 3.000.- fr.
Questo furto sarebbe – secondo la pubblica accusa – legato ai due imputati dall’ impronta di un orecchio rilevata sul vetro e che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata dall’ orecchio dx di AC 1.
Va, dapprima, qui rilevato – ancora solo a titolo abbondanziale ma, comunque, necessario visto come il modus operandi, nell’ottica della pubblica accusa, sia un elemento importante - che le modalità di accesso non sono state accertate e che, pertanto, al di là della sua forza probante, occorre concludere per l’assenza, relativamente a questo furto, dell’indizio del modus operandi.
Rimane l’orecchio.
Ma, per le considerazioni fatte al consid. 3, esso da solo non può bastare.
La Corte ha, perciò, dovuto concludere che, anche in questo caso, la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.8. Si tratta di un furto commesso ad Ascona, il 4.7.2003, fra le 16.00 e le 17.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere “tagliato la rete delle zanzare della finestra della camera da letto … previo scalamento dal giardino al terrazzo PT appoggiandosi all’antenna parabolica” (formulario di denuncia).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 247.000.- fr.
Anche questo furto sarebbe – secondo la pubblica accusa – legato ai due imputati da due impronte d’orecchio rilevate sul vetro e che la polizia scientifica ha ritenuto essere state lasciate dalle orecchie dx e sx di AC 1.
Null’altro, ad eccezione di tracce di guanti puntinati.
Va, dapprima, qui rilevato – ancora solo a titolo abbondanziale ma, comunque, necessario visto come il modus operandi, nell’ottica della pubblica accusa, sia un elemento importante - che le modalità di accesso non sono simili a quelle utilizzate dai due imputati nell’episodio di cui al punto 1.42 dell’AA e che ai due non sono, in quell’occasione, stati sequestrati utensili da taglio. Ragione per cui – al di là della sua forza probante – occorre concludere per l’assenza, relativamente a questo furto, dell’indizio del modus operandi.
Rimane l’orecchio.
Ma, per le stesse considerazioni fatte in precedenza, esso da solo non può bastare.
Quanta alla traccia di guanti puntinati, non si può che rilevare che si tratta di un elemento assolutamente inconcludente poiché non può portare a nulla.
La Corte ha, perciò, dovuto concludere che, anche in questo caso, la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.9. Si tratta di un furto commesso a Muzzano, il 27.8.2003, fra le 16.30 e le 20.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “forzando una portafinestra del giardino”. Nel formulario di denuncia è stato precisato che “la porta finestra da cui è entrato l’autore è scorrevole … non è stata danneggiata e per aprirla è stata fatta una leva sul binario sito a pavimento” (AI44).
Refurtiva denunciata: gioielli per un valore complessivo di 12.400.- fr.
A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento della loro entrata al casinò di Campione alle 19.38 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.
Forza è, dunque, in esito alle considerazioni di cui al consid 3, concludere che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.10. Si tratta di un furto commesso a Caslano, il 27.9.2003, fra le 13.15 e le 19.45, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando la porta finestra. Non è dato sapere con che utensile (AI45).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 25.245.- fr.
A “legare” i due imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento della loro entrata al casinò di Campione alle 20.45 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.
In esito alle considerazioni di cui al consid 3, la Corte ha concluso che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.11. Si tratta di un furto tentato a Massagno, sempre il 27.9.2003, nell’arco di tempo compreso fra le 17.30 e le 17.45, ai danni di __________.
Il o i ladri hanno tentato, senza riuscirvi, di forzare con un attrezzo piatto la porta principale.
A’ mente della pubblica accusa, il legame fra i due imputati e questo furto sarebbe sempre (come nel furto di cui al punto precedente) l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 20.45 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.
Rilevata (ma a titolo abbondanziale) l’anomalia, rispetto al furto di cui al punto 1.42 della via d’accesso scelta in questo caso (porta principale e non portafinestra) – ciò che toglie forza probante al già esile indizio del modus operandi - forza è, in esito alle considerazioni di cui al consid 3, concludere che la pubblica accusa non ha fatto, nemmeno in questo caso, fronte al suo onere probatorio.
6.12. Si tratta di un furto commesso, sempre il 27.9.2003 come i due precedenti, a Barbengo, fra le 16.00 e le 21.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso una porta finestra forzata con un tronchesino (AI 46).
Refurtiva denunciata: gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo di 10.359.- fr, una carta VISA e una Postcard.
La carta di credito Visa è stata utilizzata, quello stesso giorno, una prima volta alle 18.20 in un negozio di Milano e, poi, alle 18.54 in un altro negozio e, infine, ancora, qualche minuto dopo in un terzo negozio (utilizzo non riuscito).
Ad unire – secondo il procuratore – i due imputati a questo furto vi sarebbe, come nei due casi precedenti, l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 20.45.
Il legame, già inconsistente se limitato ai soli due furti precedenti, diventa qui – ed a ritroso per tutti e tre – addirittura inverosimile: ammettere l’ipotesi della pubblica accusa, significa ammettere che, dopo avere commesso i tre furti, i due sono a gran carriera (poiché il tentato furto a Massagno è avvenuto tra le 17.30 e le 17.45) partiti per Milano dove sarebbero giunti prima delle 18.20 poiché a quell’ora già stavano utilizzando la carta VISA rubata a Barbengo. Da Milano i due sarebbero, poi, ritornati a Campione per giocare al casinò. Un andirivieni in sé inverosimile e impossibile per tempistica.
Vi è, poi, in questo caso, quale indizio che aggiunge valore all’esclusione della colpevolezza dei due imputati, il modus operandi del tutto anomalo rispetto al furto di cui al punto 1.42 dell’AA e, cioè, l’utilizzo di un tronchesino.
La Corte ha, dunque, concluso, non solo per l’inconcludenza, in sé, e l’insufficienza dell’indizio legato alla presenza al casinò, ma per l’impossibilità che i fatti si siano svolti, nei tre furti del 27.9.2003, così come all’ipotesi accusatoria.
6.13. Si tratta di un “furto” denunciato come commesso a Gentilino, nel periodo tra il 3 e l’8.10.2003 ai danni di __________ e __________, nell’abitazione di __________.
Nessun segno di scasso: quindi, la via d’entrata è rimasta sconosciuta.
Refurtiva denunciata: gioielli (in realtà bigiotteria) per un valore complessivo dichiarato di 1.070.-.
Questo furto sarebbe – secondo la pubblica accusa – legato ai due imputati da un’ impronta d’orecchio rilevata su un vetro e che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata dall’ orecchio dx di AC 1.
Ora, come anticipato al considerando precedente, la Corte non ha creduto che, nell’abitazione di __________, vi sia stato un vero e proprio furto.
In ogni caso, non un furto attribuibile a ladri che rubano per farsi un po’ di soldi.
Da un lato, per la refurtiva. Si trattava di bigiotteria. Gioielli d’argento, di legno o pietre senza valore di mercato. Dunque, merce che nessun ladro si prenderebbe la briga di asportare. D’altro lato, perché quel ladro che si è disturbato a prendere merce senza valore, non ha voluto prendersi la briga di asportare i 3.000.- fr che il padrone di casa teneva su un comodino in camera sua né gli apparecchi hi-fi con cui avrebbe potuto farsi un po’ di soldi. D’altro lato, ancora, perché, pochi giorni dopo il preteso furto, parte della bigiotteria denunciata come rubata è stata ritrovata nella cesta dei panni sporchi dell’appartamento. D’altro lato, ancora, perché emerge dalle dichiarazioni degli abitanti della casa (intestatario e giovani ospiti) che tra l’amica del __________ e le ragazze cui lui dava ospitalità c’erano alcuni dissapori.
Dunque, la Corte ha ritenuto che, in realtà, quel furto – se furto c’è stato – non è attribuibile a ladri che rubano per soldi. In ogni caso, la Corte ha escluso che in quel “furto” possano essere coinvolti i due imputati.
In questo contesto, l’attribuzione a AC 1 dell’impronta d’orecchio rinvenuta su un vetro di quella casa ha fatto molto riflettere la Corte che ha visto concretamente confermate le perplessità e i dubbi sull’attendibilità di tale metodo di identificazione espressi razionalmente e con argomenti teorici dai due esperti consultati dalla difesa.
Pertanto, la Corte ha prosciolto i due imputati dal reato loro ascritto al punto 1.13 dell’AA.
6.14. Si tratta di un furto tentato a Comano, il 4.10.2003, nell’arco di tempo compreso fra le 12.00 e le 20.00, ai danni della __________
Il o i ladri sono penetrati nello stabile forzando le serrature delle porte d’accesso dello stabile (AI50) e si sono allontanati senza asportare nulla.
A collegare – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 19.41 e 19.43 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.
Rilevata l’anomalia, rispetto al furto di cui al punto 1.42 della via d’accesso scelta (in questo caso, sono state forzate le serrature) – ciò che elimina il pur esile indizio del modus operandi - forza è, in esito alle considerazioni di cui al consid 3, concludere che la pubblica accusa non ha, nemmeno relativamente al punto 1.14 dell’AA, fatto fronte al suo onere probatorio.
6.15. Si tratta di un furto compiuto a Cadempino, il 13.10.2003, nell’arco di tempo compreso fra le 13.40 e le 20.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una porta finestra con un attrezzo piatto (AI51).
Refurtiva dichiarata: orologi, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di fr 45.477.-.
Il legame fra i due imputati e questo furto l’accusa lo trova nell’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 18.52 e 18.53 dello stesso giorno.
A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.
In esito alle considerazioni di cui al consid 3. sulla poca concludenza dell’indizio legato alla presenza al casinò anche se letto in relazione a quello del modus operandi, la Corte ha concluso che la pubblica accusa non ha, nemmeno relativamente al punto 1.15 dell’AA, fatto fronte al suo onere probatorio.
6.16. e 6.17. Si tratta di un furto tentato ai danni di __________ ed uno riuscito, il 21.10.2003, ai danni di __________, entrambi abitanti in via __________ a Bissone.
La colpevolezza di AC 2 è, per la Corte, sufficientemente provata dalla deposizione di __________ che ha dichiarato di avere visto due giovani, una prima volta, nelle vicinanze di casa __________ e, poi, una seconda volta, un po’ più tardi, all’esterno della sua abitazione, mentre si allontanavano da essa con un sacchetto in mano e che ha riconosciuto in AC 2 uno dei due.
Deposizione la cui forza probante è sostenuta, oltre che dai dettagli di fatto raccontati (ad esempio, la circostanza secondo cui la donna, che ancora non sapeva di essere stata vittima di un furto, aveva accompagnato i due giovani fino alla strada), dalla reazione avuta da __________ che, dopo che gli è stato contestato che era stato visto (senza che gli venisse precisato da chi) il giorno del furto nei pressi delle case svaligiate, ha risposto “la signora si sbaglia”.
Pertanto, la Corte ha ritenuto AC 2 autore del tentativo di furto e del furto di cui ai punti 1.16 e 1.17 dell’atto di accusa. A questi reati, si aggiungono i relativi danneggiamenti e violazione di domicilio.
AC 1 è stato, invece, assolto dalle due imputazioni. A suo carico, rispetto a questi episodi, la pubblica accusa ha portato il fatto che egli, alle 18.44 di quel giorno, è entrato al casinò di Campione.
Della pochezza di quell’indizio già s’è detto. Anzi, ad avvalorarne lo scarso valore probatorio, vi è il fatto che __________ ha dichiarato che AC 2 era in compagnia di un ragazzo più giovane.
6.18. Si tratta di un furto commesso, sempre il 21.10. 2003, a Cureglia, fra le 15.25 e le 17.20, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 56).
Refurtiva denunciata: gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 13.737.- fr.
L’indizio portato a sostegno della colpevolezza dei due imputati in relazione a questo furto – e, cioè, l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 18.44 – non è, per le ragioni surriportate, sufficientemente univoco da fondare un giudizio di colpevolezza.
Un esito diverso costituirebbe una crassa violazione della presunzione d’innocenza.
6.19. Si tratta di un furto commesso, sempre il 21.10. 2003, questa volta a Ponte Capriasca, fra le 11.30 e le 16.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 57).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 7.690.- fr.
Ancora una volta, gli unici indizi portati a sostegno della colpevolezza dei due imputati in relazione a questo furto sono il modus operandi e l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 18.44.
Si tratta di indizi che – anche se valutati complessivamente – non sono univoci al punto da bastare a fondare un giudizio di colpevolezza che non sia viziato d’arbitrio.
6.20. Il furto di cui al punto 1.20 dell’AA è stato commesso, il 21.11. 2003, a Cureglia, fra le 16.30 e le 21.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 58).
Refurtiva denunciata: gioielli, marenghi e denaro contante per un valore complessivo di 7.575.- fr.
Anche a sostegno della colpevolezza dei due imputati in relazione a questo furto sono stati portati soltanto gli indizi del modus operandi e dell’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 18.57 dello stesso giorno.
Della pochezza di tali due indizi già s’è detto.
I due sono stati assolti da quest’imputazione: un esito diverso costituirebbe una crassa violazione della presunzione d’innocenza.
6.21. Furto commesso, ancora il 21.11. 2003, a Gravesano, fra le 15.30 e le 18.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso una porta finestra forzata. Con quale mezzo non è dato sapere (AI 59).
Refurtiva denunciata: gioielli, orologio e denaro contante per un valore complessivo di 14.415.- fr.
L’indizio portato a sostegno della colpevolezza dei due imputati in relazione a questo furto – e, cioè, l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 18.57 – non è, per le ragioni surriportate, sufficientemente univoco da fondare un giudizio di colpevolezza.
6.22. Furto commesso, il 26.11. 2003, a Porza, fra le 17.15 e le 19.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo aver forzato una porta secondaria .
Con quale attrezzo e in che modo la porta sia stata forzata non è dato sapere (AI 60).
Refurtiva denunciata: gioielli, apparecchi elettronici e vestiti per un valore complessivo di 16084,90 fr.
Per l’accusa, a fondare la colpevolezza dei due imputati basta l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 19.50 dello stesso giorno.
Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che AC 1 ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta almeno tutti coloro che si trovavano in un raggio di ragionevole distanza da Porza a quell’ora - già s’è detto.
In più, in concreto, manca anche – ma se ci fosse stato, a poco sarebbe servito – l’indizio di un modus operandi uguale a quello utilizzato dai due imputati nel furto di cui al punto 1.42, ritenuto che non c’è nessun accertamento al riguardo se non l’indicazione generica di una “porta secondaria forzata”.
6.23. Si tratta di un furto tentato, sempre il 26.11. 2003, a Figino, fra le 16.00 e le 18.30, ai danni di __________.
Così come risulta dall’AI61, il o i ladri hanno tentato, senza riuscirvi, di forzare con un attrezzo piatto la finestra della cucina.
Come per il furto di cui al punto precedente, la Corte non ha ritenuto sufficientemente univoco da essere messo a sostegno di un giudizio di colpevolezza il solo indizio dell’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 19.50 di quel giorno aggiunto a quello del modus operandi .
Nulla, poi, per __________.
6.24. Si tratta di un furto commesso a Ronco s/Ascona, il 22.12. 2003, fra le 14.30 e le 17.30, ai danni __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere forzato con un attrezzo piatto la portafinestra del terrazzo (AI62).
Refurtiva denunciata: un orologio.
A legare – secondo la pubblica accusa – i due imputati a questo furto vi sarebbe un’impronta d’orecchio che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata da AC 1.
Per AC 2, nulla.
La Corte, rilevata ancora una volta l’assenza di significatività dell’indizio legato al modus operandi e considerata ancora una volta l’assenza di valore probante del metodo di identificazione utilizzato, ha concluso che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.
6.25. Furto commesso, il 6.2.2004, a Pura, fra le 17.00 e le 23.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione attraverso “una porta scorrevole che la parte lesa ha i dubbi di avere lasciato aperta a ribalta” (AI63).
Refurtiva denunciata: orologi per un valore complessivo di 1850.- fr.
Viene denunciato anche il tentativo di forzare una cassaforte.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise e Swisscom di Pregassona, Paradiso, Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le 16.18 e le 17.38 da parte del cellulare di AC 2.
Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che __________ ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta almeno tutti coloro che si trovavano nella stessa zona allo stesso momento - già s’è detto.
A questo si aggiunge l’anomalia del tentativo di scasso di una cassaforte.
Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati.
6.26. Furto commesso, sempre il 6.2.2004, a Figino, fra le 18.00 e le 20.40, ai danni di __________.
Così come risulta dall’AI64, il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere “forzato la porta d’entrata (serratura e telaio)”.
Refurtiva denunciata: quattro pellicce da donna, una giacca, una borsa ed alcuni gioielli per un valore complessivo di ca. fr 78.200.-.
Nell’ipotesi accusatoria, a legare questo furto ai due imputati c’è ancora la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise e Swisscom di Pregassona, Paradiso , Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le 16.18 e le 17.38 da parte del cellulare di AC 2.
Della pochezza di tale indizio, già s’è detto.
A questo si aggiunge l’anomalia della refurtiva rispetto al furto di Losone: in particolare, rubare pellicce significa assumersi un rischio non indifferente anche solo riguardo la necessità di passare la dogana.
Inoltre, si aggiunge l’anomalia della via d’accesso: porta d’entrata e non portafinestra.
Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati (come nel caso precedente – e sarà così anche per i successivi – a carico di AC 1 non c’è alcun indizio).
6.27. Furto commesso, sempre il 6.2.2004, ancora a Figino, fra le 09.00 e le 20.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere forzato la serratura della porta finestra (AI65).
Refurtiva denunciata: orologi, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 3520.- fr.
Il legame fra il furto e i due imputati per la pubblica accusa è sempre la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise e Swisscom di Pregassona, Paradiso , Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le 16.18 e le 17.38 da parte del cellulare di AC 2.
Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che __________ ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta almeno tutti coloro che si trovavano nella stessa zona allo stesso momento - già s’è detto.
Pertanto, ritenuto inoltre che per AC 1 non c’è alcun indizio se non la supposizione non supportata da alcun elemento secondo cui dove c’era uno c’era l’altro, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati.
6.28. Furto commesso, l’8.2.2004, a Camorino, fra le 13.30 e le 20.45, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “utilizzando uno scopettone con il quale, dopo essere stato introdotto nell’apertura per il gatto, è stata sollevata la maniglia della porta finestra” (AI66).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 56.521.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di Montagnola, Pian Scairolo alle 16.47 da parte del cellulare di AC 2.
Si tratta di un indizio che la Corte non ha ritenuto neppure lontanamente significativo.
Da esso, infatti, non può essere dedotto nulla di certo se non la presenza di __________ (o del suo cellulare) nel raggio d’azione dell’antenna. Pertanto, ritenuto inoltre che AC 2 ha spiegato la sua presenza in zona con la vendita porta a porta, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati
6.29. Tentativo di furto a Cureglia, il 15.2.2004, ai danni di __________.
Per questo episodio, c’è la deposizione di una vicina, __________, che ha riferito di avere visto due uomini che, dopo avere suonato al campanello di casa __________ ed avendo così accertato che in casa non c’era nessuno, hanno tentato di introdurvisi attraverso l’autorimessa lasciata aperta e da cui, tramite una porta, si accede al giardino. Tentativo, questo, fallito a causa dell’intervento della vicina.
I due hanno ammesso di essere stati lì e di avere suonato alla porta di casa __________, ma per vendere tappeti.
Ritenuto che non è tipico di un venditore ambulante cercare di entrare in una casa dopo avere constatato che in essa non c’è nessuno, la Corte ha ritenuto di potere, con tranquillizzante certezza, considerare i due autori colpevoli di tentato furto e violazione di domicilio (ritenuta la finalità della loro “visita”, non potevano certo presumere di avere il consenso dell’avente diritto per entrare nell’autorimessa).
Inoltre, sulla base della testimonianza della signora __________, AC 1 è stato dichiarato autore colpevole di guida nonostante la revoca.
6.30. Furto commesso, il 23.2.2004, a Viganello, fra le 17.40 e le 20.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo avere forzato una finestra scorrevole “mediante attrezzo atto allo scopo” (AI69).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 56.521.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di via Madonnetta a Lugano alle 18.19 da parte del cellulare di AC 2.
Si tratta di un indizio - cui nemmeno si aggiunge quello del modus operandi visto che le modalità di scasso sono rimaste indefinite - che la Corte non ha ritenuto neppure lontanamente significativo poiché da esso non può essere dedotto nulla di certo se non la presenza di AC 2 (o del suo cellulare) nel raggio d’azione dell’antenna.
Per AC 1, nulla.
Proscioglimento per entrambi gli imputati.
6.31. e 6.32. Si tratta di due furti commessi, il 25.2.2004, nello stesso stabile a Mezzovico, fra le 13.30 e le 18.00, ai danni di __________ (proprietario dello stabile) e di __________ (inquilina).
Il o i ladri sono penetrati nelle abitazioni cercando “dapprima di forzare le due porte principali, ma non riuscendo nel suo intento, forzando la finestra” (AI71). Non è stato accertato con quale utensile.
Nell’appartamento della signora __________ la scientifica ha rinvenuto dei capelli senza pigmentazione. Non è stata fatta alcuna analisi poiché “l’appartenenza dei due capelli agli autori del furto è stata ritenuta tutt’altro che sicura e l’analisi genetica di tali tracce si presenta particolarmente difficile e laboriosa” (rapporto di segnalazione della polizia scientifica, pag. 4)
Refurtiva denunciata: una busta contenente 2800.- fr e gioielli per un valore complessivo di 23.105.-
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’antenna Sunrise di Mendrisio alle 18.25 da parte del cellulare di AC 2.
Si tratta di un indizio che, ancora una volta, la Corte non ha ritenuto neppure lontanamente significativo
Ritenuto, infine, che riguardo AC 1 non c’è assolutamente nulla, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati.
6.33. Furto commesso, il 2.3.2004, ad Arcegno, fra le 13.20 e le 20.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI72).
Refurtiva denunciata: gioielli, videocamera e una giacca per un valore complessivo di 18.350.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di Locarno, Piazza grande alle 19.22 da parte del cellulare di AC 2.
La Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.34. Furto commesso, il 4.3.2004, a Morcote, fra le 18.00 e le 20.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI73).
Refurtiva denunciata: gioielli e orologi per un valore complessivo di 12.945.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Maroggia alle 18.57 da parte del cellulare di AC 2.
Null’altro.
La Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.35. Si tratta di un furto commesso, il 6.3.2004, a Bissone, fra le 17.00 e le 22.00, ai danni di __________. Questi, al rientro dopo una cena, ha dovuto constatare che gli erano stati sottratti oggetti d’antiquariato e argenteria per un valore dichiarato di 265.000.- fr.
Sparsi per casa ha trovato dei sacchi neri della spazzatura che lui teneva in cantina.
__________, una vicina, ha dichiarato di avere visto, quella sera, un uomo – identificato, poi, in AC 1 – uscire, dal bosco vicino a casa, in compagnia di una donna. La donna aveva in mano dei sacchi di plastica neri, l’uomo delle valigie.
La Corte ha ritenuto attendibile la testimonianza della donna: in particolare, non ha avuto modo di dubitare del riconoscimento visto che la donna ha potuto vedere i due da molto vicino (circa mezzo metro).
Pertanto, ha ritenuto AC 1 autore colpevole di questo furto nonché del danneggiamento compiuto per entrare e della violazione di domicilio.
Ha, invece, prosciolto AC 2 contro cui la pubblica accusa non ha portato alcun elemento e la cui presenza è esclusa dalla teste.
6.36. Si tratta di un furto commesso, il 16.3.2004, a Losone, fra le 17.00 e le 19.15, ai danni di __________.
Refurtiva denunciata: gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo di 70.400.-.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una portafinestra con un attrezzo piatto.
Tuttavia, va precisato che __________, la domestica di casa __________, ha dichiarato di avere ricevuto, quel giorno, una telefonata nel corso della quale uno sconosciuto le chiedeva se i signori __________ erano in casa e, avuta risposta negativa, quando sarebbero rientrati. Inoltre, lo stesso uomo le chiedeva a che ora lei avrebbe lasciato la casa. La domestica ha dato allo sconosciuto le informazioni richieste.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Caviano alle 17.04 e di Chiasso alle ore 18.37 da parte del cellulare di AC 2. A questo si aggiungerebbe il cambio, effettuato due giorni dopo, di 2.800.- fr in euro da parte di AC 2: secondo l’accusa, si tratterebbe di circa la metà dei 6.500.- fr rubati in casa __________.
Nessun indizio a carico di AC 1 se non – come sempre – la supposizione, del tutto teorica e senza fondamento probatorio, che quando uno c’è, c’è pure l’altro.
Nemmeno in questo caso l’ipotesi accusatoria ha convinto la Corte che ha ritenuto che questo furto non possa essere stato compiuto dai due imputati poiché esso è stato fatto con modalità completamente anomale rispetto a quelle messe in atto dai due a Losone il 17 aprile seguente. In particolare, per la telefonata ricevuta dalla domestica e volta ad accertare i movimenti degli abitanti della casa. Telefonata che, secondo la Corte, non può essere attribuita ai due imputati: essa richiede, infatti, una preparazione (reperimento della casa, individuazione del nome degli abitanti, reperimento del loro numero telefonico) troppo laboriosa e complicata per essere fatta da due persone che – così come sostenuto dalla pubblica accusa – colpiscono a caso, senza nessuna preparazione o piano che non sia quello di girare per il Cantone, individuare quartieri tranquilli e penetrare e rubare nelle case trovate disabitate.
Ciò detto, la ricevuta di cambio – la cui forza indiziante è, per quanto detto al consid 3, già in sé alquanto debole – non può avere alcun altro significato che quello ad essa dato dall’imputato che, in aula, ha detto che si trattava del cambio del frutto di vincite del padre al casinò di Campione.
Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.37. Furto commesso, il 26.3.2004, a Ponte Capriasca, fra le 16.00 e le 17.30, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando il telaio di una finestra. Non è stato accertato con che cosa è stato operato lo scasso (AI 78).
Refurtiva denunciata: gioielli e orologi per un valore complessivo di 5415.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Monte Carasso alle 15.46 da parte del cellulare di AC 2.
Null’altro.
La Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.38. Furto commesso, tra l’ 1 e il 5.4.2004, a Brissago, fra le 12.00 e le 18.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI79).
Refurtiva denunciata: apparecchi elettronici per un valore complessivo di 13.025.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Ascona e, poi, di Locarno il 2.4.2004 alle 21.04 e 21.06 parte del cellulare di AC 2.
Null’altro.
La Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.39. Si tratta di un furto commesso ai danni della __________.
I ladri sono penetrati nella __________ il 4.4.2004, tra le 12.10 e le 17.00, dopo avere forzato una portafinestra (AI80) asportandovi danaro contante (15.000.- fr), alcuni oggetti in oro e un reliquiario per un valore complessivo di fr 24.660.-.
__________ ha riferito di avere visto, di pomeriggio, un ragazzo nel giardino della parrocchia:
" ad un certo punto, mia madre mi faceva notare che vi erano delle persone strane. Io guardo e vedo un giovane che si trovava all’interno della proprietà e meglio nel giardino del parroco, all’angolo nord/ovest rispetto all’entrata della casa, fermo in piedi che guardava il lato della casa del parroco che io non potevo vedere.”
Il teste ha riconosciuto questo ragazzo come AC 2 :
" Rispondo subito che si tratta del no 6. Ne sono sicuro, oserei dire quasi al 100%”.
Il teste ha situato questo incontro al sabato 3.4.2004, ricostruendo i suoi movimenti e collocandoli a ritroso nel tempo (il teste è stato sentito a maggio 2004). Alla difficoltà insite in questo tipo di ricostruzioni, la Corte ha attribuito il collocamento non esatto nel tempo dell’ episodio (sabato 3 invece di domenica 4 aprile). Per il resto, ha ritenuto la testimonianza del tutto credibile e sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza per AC 2 (furto, danneggiamento e violazione di domicilio).
La Corte ha, invece, prosciolto AC 1, ritenuto che l’accusa non ha portato alcun elemento indiziante a suo carico.
6.40. Si tratta di un furto commesso, il 14.4.2004, a Massagno, fra le 14.55 e le 15.45, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione forzando una finestra del bagno. Non è stato accertato che tipo di attrezzo sia stato utilizzato né come la finestra sia stata forzata (AI82).
Refurtiva denunciata: orologi e denaro contante (650.- fr. e 350.- euro) per un valore complessivo di 3.335.-
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di Manno alle 18.46, di Pian Scairolo e, infine, di Capolago alle 18.49 da parte del cellulare di AC 2. A questo si aggiungerebbe il cambio, effettuato il giorno successivo, di 300.- fr in euro da parte di AC 2: secondo l’accusa, si tratterebbe di circa la metà dei 650.- fr rubati in casa __________.
Nessun indizio a carico di AC 1 se non – come sempre – la supposizione, del tutto teorica e senza fondamento probatorio, che quando uno c’è, c’è pure l’altro.
Nemmeno in questo caso, l’ipotesi accusatoria ha convinto la Corte che ha ritenuto priva di qualsiasi valore indiziante, per le considerazioni espresse al consid. 3, la ricevuta di cambio e non assolutamente conclusiva l’attivazione dell’antenna che ha un solo ed unico significato certo e, cioè, che AC 2 ( o il suo cellulare) si trovava, a quell’ora, nella zona servita da quell’antenna.
Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati.
6.41. Furto commesso, il 15.4.2004, a Cureglia, fra le 17.00 e le 18.00, ai danni di __________.
Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “facendo leva verosimilmente con un cacciavite nella parte inferiore della portafinestra del soggiorno” (AI83).
Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un valore complessivo di 4988.-.
A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Swisscom di Lugano alle 18.24 da parte del cellulare di AC 2.
Null’altro.
La Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.
6.42. I due sono stati colti in flagrante.
7. Giusta l’art 139 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae alfine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione.
Per l’art 68 CP, poi, quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L’aumento non può, tuttavia, essere superiore alla metà della pena massima comminata e il giudice è, in ogni caso, vincolato dal massimo legale della specie di pena.
Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria editale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.)
AC 1 deve rispondere di 5 furti, di cui due tentati.
AC 2, invece, deve rispondere di 6 furti di cui due tentati.
In concreto, al di là del numero dei furti perpetrati e del valore della refurtiva sottratta, la gravità dei reati commessi dai due imputati va misurata anche tenuto conto del danno causato alle vittime che devono fronteggiare non soltanto un danno di natura finanziaria ma anche un pregiudizio di natura morale consecutivo al sentimento di insicurezza dovuto alla consapevolezza che la loro casa non può più essere considerata un rifugio sicuro.
Per AC 1, nella commisurazione della pena, la Corte ha, poi, considerato che egli porta anche la responsabilità di avere mancato ai propri doveri di padre avviando il figlio AC 2 in una strada di cui – per i suoi precedenti – gli è ben nota la pericolosità.
Il suo passato – caratterizzato da un numero ragguardevole di incontri ravvicinati con la giustizia penale – ha pesato nella valutazione della sua colpa, aggravandola.
Per questo, la Corte - anche se ha considerato, a favore dell’imputato, il suo precario stato di salute e l’appartenenza ad un ambiente culturale che non sempre condivide i valori che il nostro sistema penale intende proteggere - ha ritenuto di dover usare una certa severità ed ha concluso che soltanto la pena di 12 mesi di detenzione possa stigmatizzare in modo sufficientemente adeguato la reiterazione di un comportamento che AC 1 sa essere , non soltanto socialmente, ma anche individualmente pericoloso.
La colpa di AC 2 – che pure deve rispondere di un numero di furti superiore a quelli commessi dal padre – è apparsa alla Corte meno grave, soprattutto in considerazione dell’ancor giovane età e dell’incensuratezza. Tuttavia, questa colpa non è apparsa di poco conto e la Corte ha visto, nel suo agire – e, poi, nel suo atteggiamento processuale - l’espressione di una spregiudicatezza che ha destato qualche preoccupazione.
Tutto questo considerato, convinta che una pena severa potrà avere su di lui un effetto educativo più grande di quello che potrebbe avere un atteggiamento meno fermo, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 2 la pena di 9 mesi di detenzione.
Entrambe le pene sono sospese condizionalmente in applicazione dell’art 41 CP poiché per entrambi i condannati la Corte ha ritenuto di poter esprimere una prognosi favorevole. Per AC 2 - che, in aula, ha detto di avere intenzione di riprendere subito a lavorare onestamente - si tratta della prima condanna. Per AC 1 la Corte ha considerato che l’ultima sua condanna precedente risale al 1994 e che, perciò, la volontà più volte ribadita di volersi sforzare per rimanere lontano dal delinquere non è soltanto una dichiarazione strumentale, volta a strappare alla Corte uno sguardo di benevolenza .
La Corte ha, perciò, ritenuto che, per entrambi (che hanno, comunque, già scontato una detenzione preventiva piuttosto lunga), la sospensione condizionale della pena – per AC 1 con un periodo di prova di 5 anni, per __________ con un periodo di prova di 2 anni - basterà a fungere da deterrente e a sconsigliare loro di nuovamente ritentare comportamenti delinquenziali quali quelli messi in atto.
A questa pena si aggiunge, in applicazione dell’art 55 CP, quella accessoria dell’espulsione. La Corte ha deciso – accogliendo la proposta fatta dalla stessa Difesa – per un’espulsione effettiva: i due non hanno alcun legame con il nostro paese in cui sono venuti soltanto per delinquere ed avranno maggiori possibilità di risocializzazione in Italia, paese in cui sono nati, cresciuti e in cui vive il loro nucleo familiare.
8. Ai due condannati è fatto obbligo di versare a __________ fr 200.- a titolo di risarcimento (si tratta della franchigia).
La __________ – non avendo subito un danno diretto – è rinviata al foro civile.
Per il resto, viste le assoluzioni, non si fa luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile.
Rispondendo: A. per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1., 1.1.4., 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. e in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3;
B. per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1., 1.1.4., 1.2., 1.3., 2.2. e in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3;
C. per la confisca, in modo parzialmente affermativo al quesito;
visti gli art: 18, 21, 35, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 65, 68, 69, 139 cfr. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1, 186 CP;
95 cfr. 1 e 2 LCS;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto, consumato e tentato
commesso in varie località ticinesi,
nel periodo 25.4.2003 – 17.4.2004,
agendo singolarmente o in correità con AC 2,
in 5 occasioni, di cui 3 volte consumato e 2 volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo di fr. 276'700.-- ca., operando in genere con scasso;
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, in 3 occasioni,
agendo singolarmente o in correità con AC 2,
al fine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo imprecisato;
1.3 ripetuta violazione di domicilio
per essersi, in 5 occasioni,
agendo singolarmente o in correità con AC 2,
indebitamente introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.;
1.4 ripetuta circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre
per avere,
1.4.1. il 15.5.2003 a Massagno, condotto l’auto Audi targata;
1.4.2. il 15.2.2004 a Cureglia, condotto l’auto VW targata,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 2 è autore colpevole di:
2.1. ripetuto furto, consumato e tentato
commesso in varie località ticinesi,
nel periodo 15.5.2003 – 17.4.2004,
agendo singolarmente o in correità con AC 1,
in 6 occasioni, di cui 4 volte consumato e 2 volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo di sfr. 30'185.30 ca., operando in genere con scasso;
2.2. ripetuto danneggiamento
per avere, in 5 occasioni,
agendo singolarmente o in correità con AC 1,
al fine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo imprecisato;
2.3 ripetuta violazione di domicilio
per essersi, in 6 occasioni,
agendo singolarmente o in correità con AC 1,
indebitamente introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1.
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3. AC 1 e AC 2 sono prosciolti da tutte le ulteriori imputazioni contemplate nell'atto d'accusa.
4. Di conseguenza:
4.1. AC 1 è condannato:
4.1.1. alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.1.2. all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.
4.2. AC 2 è condannato:
4.2.1. alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
5. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a:
5.1. AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
5.2. AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
6. AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati a versare sfr. 200.-- alla parte civile PC 38 Losone.
6.1. Non si fa luogo a pronuncia sulle ulteriori pretese di risarcimento delle Parti civili, ritenuto che la PC 39 è rinviata al foro civile per le pretese avanzate in relazione al furto n. 1.42 a.a..
7. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di 1/8 ciascuno e dello Stato in ragione di 6/8.
8. È ordinata la restituzione ai condannati di tutto quanto in sequestro, eccezion fatta per i cacciavite piatti e i guanti sequestrati che vengono confiscati, ritenuto che sul denaro è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'962.60
Teste fr. 551.20
Interprete fr. 175.--
Spese diverse fr. 105.05
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 7'893.85
============
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 370.30
Teste fr. 68.90
Interprete fr. 21.85
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50
fr. 973.55
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 370.30
Teste fr. 68.90
Interprete fr. 21.85
Spese diverse fr. 105.05
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50
fr. 1'078.60
============
Distinta spese a carico dello Stato
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'222.--
Teste fr. 413.40
Interprete fr. 131.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 75.--
fr. 5'841.70
============
Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4 5. PC 5 6. PC 6 7. PC 7 8. PC 8 9. PC 9 10. PC 10 11. PC 11 12. PC 12 13. PC 13 14. PC 14 15. PC 15 16. PC 16 17. PC 17 18. PC 18 19. PC 19 20. PC 20 21. PC 21 22. PC 22 23. PC 23 24. PC 24 25. PC 25 26. PC 26 27. PC 27 28. PC 28 29. PC 29 30. PC 30 31. PC 31 32. PC 32 33. PC 33 34. PC 34 35. PC 35 36. PC 36 37. PC 37 38. PC 38 39. PC 39 40. PL 1 41. PL 2 42. PL 3 43. PL 4 44. PL 5 45. PL 6 46. AS 1 47. AS 2 48. AS 3 49. AS 4 50. AS 5 51. AS 6 52. AS 7 53. GI 1 54. GI 2 55. PE 1 56. IE 1
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Per la Corte delle assise criminali
La presidente Il segretario