Incarto n.
72.2004.116

Mendrisio,

21 luglio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Roberta Arnold, dr.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

1.  AC 1

e domiciliato a

 

 

detenuto dall'8 giugno al 30 luglio 2004;

 

 

2.  AC 2

e domiciliato a

 

 

detenuto dall'8 giugno al 29 luglio 2004;

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

truffa, in parte tentata,

aggravata siccome commessa per mestiere,

per avere,

a Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco, tra il 9 marzo e l'8 giugno 2004,

AC 1 in correità con __________ __________, e alternativamente con __________ e __________,

 

AC 2 in correità con AC 1 e __________,

per mestiere, seguendo uno stesso disegno criminoso, consacrando con gli altri correi tempo e mezzi all'attività truffaldina, nonché agendo con una frequenza regolare, con lo scopo di trarre dall'attività truffaldina un reddito costante per contribuire in modo primario ai propri bisogni,

 

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia diverse persone affermando cose false, inducendole o tentando di indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

 

e meglio per avere,

 

AC 1 ed __________, con la sorveglianza alternativa di AC 2 o __________, avvicinato ignare vittime, perlopiù signore di età avanzata, e raccontato loro una storia inventata, inducendo o tentando di indurre la vittima designata a prelevare dal suo conto bancario un importo rilevante che sarebbe dovuto servire quale garanzia per devolvere tramite un notaio ticinese un'importante somma di denaro (ammontante a qualche centinaia di migliaia di CHF) in beneficenza, facendole credere che una parte di questa somma sarebbe stata divisa tra AC 1 e la vittima stessa, riuscendo con una scusa a farle lasciare a bordo dell'automobile l'importo appena prelevato in banca e a farla allontanare, dandosi alla fuga con il denaro della vittima,

spacciandosi la __________ per una cittadina francese alla ricerca della ditta Roche per consegnare, su incarico del di lei padre, ad un medico di detta società, un ingente somma di denaro e AC 1 per un ignaro passante, di professione medico, offertosi di aiutare la correa a cercare la ditta Roche,

avvicinato e convinto con uno stratagemma la vittima designata a salire in automobile,

 

inscenato AC 1 delle telefonate di ricerca del fantomatico medico della ditta Roche, e comunicato alle due donne (correa e vittima) di avere appreso che lo stesso sarebbe ormai deceduto,

proseguito la __________ nella finzione, affermando in lacrime di trasportare in macchina un importo di alcune centinaia di migliaia di CHF ormai non più utilizzabile per gli scopi per cui le era stato affidato dal padre, e di volerlo quindi devolvere, in parte (per CHF 200'000.- circa) in beneficenza e la rimanenza, in parti uguali, alla vittima e al correo per l'aiuto prestatole,

 

fatto credere i due alla vittima che per la donazione sarebbe stato necessario l'intervento di un notaio che avrebbe chiesto una garanzia in denaro a comprova della solvibilità dei donatari,

dopo essersi accertati della disponibilità finanziaria della vittima, finto AC 1 di recarsi presso la propria banca per prelevare del denaro, raggiungendo invece il terzo correo del momento (__________o AC 2) e da quest'ultimo ricevuto una busta finestra contenente un plico di schedine dell'enalotto ed una sola banconota visibile dalla finestra della busta, e mostrato tale busta alla vittima una volta risalito in automobile,

 

accompagnato quindi __________ e AC 1 la vittima presso la sua banca per farle prelevare la sua parte di contanti, sotto la costante osservazione del terzo correo di turno (AC 2 o __________),

indi, dopo averla convinta a lasciare in automobile il denaro da lei appena prelevato e a recarsi in cartoleria per acquistare dei fogli bianchi per il notaio, sui quali perfezionare l'atto di donazione, allontanatisi con il denaro della vittima,

 

e meglio per avere:

 

AC 1 in correità con __________ e __________,

 

Ø      il 9 marzo 2004, a Lugano, ingannato con astuzia PL 1 (1927) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF 30'000.- appena prelevato da un suo conto presso la BSI SA, conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,

Ø      il 15 marzo 2004, a Bellinzona, tentato di ingannare con astuzia PL 2 (1928), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

Ø      il 16 marzo 2004, a Mendrisio, tentato di ingannare con astuzia PC 3 (1927), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

Ø      il 18 marzo 2004, a Locarno, ingannato con astuzia PC 1 (1926) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF 50'000.- appena prelevato da un suo conto presso la Banca del Gottardo, conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,

Ø      il 7 aprile 2004, a Locarno tentato di ingannare con astuzia PL 4 (1941), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

Ø      il 4 maggio 2004, a Lugano, tentato di ingannare con astuzia PC 3 (1944), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non era intenzionata a sborsare del denaro da consegnare loro,

Ø      il 12 maggio 2004, a Chiasso, tentato di ingannare con astuzia PL 5 (1931), non riuscendo nell'intento poiché la vittima ha compreso di essere oggetto di una truffa,

Ø      il 14 maggio 2004, a Chiasso, tentato di ingannare con astuzia PL 6 (1935), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

Ø      il 27 maggio 2004, a Chiasso, tentato di ingannare con astuzia Luisanna Frigerio (1929), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

Ø      il 28 maggio 2004, a Lugano, ingannato con astuzia PC 4 (1922) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF 80'000.- appena prelevato da un suo conto presso l'UBS SA, conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,

 

AC 1 in correità con AC 2 e __________,

 

Ø      l'8 aprile 2004, a Lugano, ingannato con astuzia PC 2 (1914) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF 50'000.- appena prelevato da un suo conto presso la BSI SA, conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,

Ø      l'8 giugno 2004, a Bellinzona, tentato di ingannare con astuzia PC 5 (1919), non riuscendo nel loro intento avendo abbandonando il piano dopo essersi accorti che la vittima non era intenzionata a consegnare loro del denaro,

Ø      l'8 giugno 2004, a Giubiasco, tentato di ingannare con astuzia PL 8 (1927), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cifra 1 e 2 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 126/2004 del 6 ottobre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  DF 1 difensore di fiducia dell'accusato AC 1, assente.

difensore d'ufficio dell'accusato AC 2, assente.

 

 

Il Presidente, constatato che gli accusati, regolarmente citati, non sono presenti, decide di procedere nei loro confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 11:55.

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che

AC 1 venga condannato a:

- 13 mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di 3 anni,

-  alla pena accessoria di espulsione effettiva per 3 anni;

AC 2 venga condannato a:

-  7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni,

-  alla pena accessoria di espulsione effettiva per 3 anni;

e che venga mantenuto il sequestro conservativo delle somme affinché queste vengano destinate alle parti civili.

 

                                    §   DF 1, difensore di AC 1, il quale ponendo in risalto il fatto che le vittime se la “siano un po’ cercata”, vista l’assurdità della storia inscenata e non essendoci stata da parte loro una disposizione patrimoniale, in quanto il AC 1 si era impossessato di denaro ‘dimenticato’ dalle vittime nella sua auto, mancando l’ elemento oggettivo del reato di truffa, l’atto costitutiva al massimo un’impropriazione indebita o un furto. Pertanto la difesa chiede che:

 

-    il AC 1 non venga condannato, visto l’art. 250 CPP/TI,

-    in relazione all’ aggravante della truffa per mestiere, essendo i tempi di consumazione brevi (2 mesi), ed avendo gli autori rinunciato ad agire nei confronti di potenziali vittime indigenti, venga concessa una sostanziale riduzione della pena.

 

                                    §   DUF 1, difensore di AC 2, la quale, associandosi DF 1 per quel che concerne la qualifica giuridica della truffa, e sottolineando la collaborazione di AC 2 con gli inquirenti, chiede che:

-    non sia data l’aggravante, avendo il Calarese partecipato solo a tre dei 13 reati contestati (fermo restante che questi vengano qualificati come furto e non  truffa),

-    che il AC 2 venga considerato come complice e non come correo, ai sensi dell’Art. 25 CP, visto il suo ruolo accessorio,

-    che essendo di forte ad un furto/appropriazione indebita e non ad una truffa, venga applicato l’Art. 250 CPP/TI,

-    che tenendo conto del ruolo minore e secondario di AC 2, del suo pentimento e versamento di 10’000 Euro da utilizzare quale risarcimento per le parti civili, del suo nuovo lavoro e tentativo di rimettersi in carreggiata, dell’assenza dell’aggravante per mestiere, venga applicata in subordinata, una riduzione massiccia della pena.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    A.   AC 1

 

                                   1.   È autore  colpevole di:

 

                                1.1   truffa ripetuta, consumata e tentata

per avere,

tra il 9 marzo e l’8 giugno 2004,

a Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco, al fine di procacciarsi un indebito profitto,

agendo in correità con __________, __________ e AC 2,

in 13 occasioni, di cui 9 tentate, ingannato con astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tredici persone,

inducendo 4 di esse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 210'000.-?

 

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

1.1.1.     Trattasi di reato aggravato, siccome commesso per mestiere?

 

2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                                2.1   privativa della libertà?

 

                                2.2   accessoria dell’espulsione?

 

3.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

 

                                   4.   Deve essere confiscato e devoluto alle parti lese l’importo di Euro 10’000 depositato da lui presso il MP?

 

 

B.  AC 2

 

1.     È autore colpevole di:

 

1.1       truffa consumata e tentata                                      

per avere,

l’8 aprile e l’8 giugno 2004,

a Lugano, Bellinzona e Giubiasco,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

in correità con __________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,

ingannato con astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.- ?

 

1.1.1.  Trattasi di complicità?

 

1.1.2.  Trattasi di reato aggravato, siccome commesso per mestiere?

 

 E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

2.1 .  privativa della libertà?

 

2.2.     accessoria dell’espulsione?

 

3.      Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

 

                                   4.   Deve essere confiscato e devoluto alle parti lese l’importo di

fr. 37’000.- da lui depositato presso il MP?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 2.2.;

                                  B.   per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.1., 1.1.2. e 2.2.;

 

visti gli art.                      18, 25, 36, 41, 55, 59, 63, 68, 69, 146 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia in contumacia:           

 

 

                                   1.   AC 1 é autore  colpevole di:

 

                                1.1   truffa aggravata            

siccome commessa agendo per mestiere,

per avere,

tra il 9 marzo e l’8 giugno 2004,

a Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco, al fine di procacciarsi un indebito profitto,

in correità con __________, __________ e AC 2, in 13 occasioni, di cui 9 tentate,

ingannato con astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tredici persone, inducendo 4 di esse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 210'000.-,

 

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

 

1.   AC 2 é autore  colpevole di:

 

                                1.1   truffa consumata e tentata                                   

per avere,

l’8 aprile e l’8 giugno 2004,

a Lugano, Bellinzona e Giubiasco,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

in correità con __________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,

ingannato con astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.-,

 

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

 

2.      Di conseguenza:

 

                                2.1   AC 1 è condannato in contumacia:

 

                             2.1.1   alla pena di 13 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;

 

                             2.1.2   all’espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.

 

 

                               2.2.   AC 2 è condannato in contumacia:

 

                             2.2.1   alla pena di 7 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;

 

                             2.2.2   all’espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di prova:

 

                                3.1   di 3 anni per AC 1;

 

                                3.2   di 3 anni per AC 2.

 

 

                                   4.   AC 1 è condannato a risarcire le seguenti indennità:

 

                                4.1   fr. 50'000.-  alla PC 2, in solido con AC 2;

 

                                4.2   fr. 50'000.- alla PC 1;

 

                                4.3   fr. 80'000.- alla PC 4;

 

con deduzione di quanto da loro percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.

                                   5.   AC 2 è condannato a risarcire fr. 50'000.- alla PC 2 in solido con AC 1, con deduzione di quanto da lei percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.

 

 

                                   6.   Gli importi di Euro 10'000 e fr. 37'000.- depositati da AC 1 e AC 2 sono confiscati e, previo soddisfacimento delle spese e tasse di giustizia, attribuibiti alle parti lese in proporzione al danno da loro subito.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e  le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di ¾ a carico di AC 1, e di ¼ a carico di AC 2.

 

                                     

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           500.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        6'800.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.        7'350.--

                                                                 ============

 

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC 1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           375.--

Inchiesta preliminare                             fr.        5'100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              37.50

                                                                 fr.        5'512.50

                                                                 ============

 

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 2

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           125.--         

Inchiesta preliminare                             fr.        1'700.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              12.50

                                                                 fr.        1'837.50

                                                                 ============

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

4. PC 4

5. PC 5

6. PL 1

7. PL 2

8. PL 3

9. PL 4

10. PL 5

11. PL 6

12. PL 7

13. PL 8

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria