Incarto n.
72.2004.128

Lugano,

7 marzo 2007/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

 

 

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

 

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

 

 

 

detenuto dal 17 giugno al 29 luglio 2004;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                         … omissis …

 

                                     

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico __________.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§  __________ in rappresentanza delle PC PC 1

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

 

… omissis …

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico,

                                         … omissis …

 

                                    §   La Patrona delle PC,

                                         … omissis…

 

                                    §   Il Difensore,

                                         … omissis …

 

 

 

                                         … omissis …

                                     

 

 

Considerando,               in fatto ed in diritto

 

                                         … omissis …

 

                                     -   che la pretesa della PC (vittima 1) volta ad ottenere un'indennità di fr. 5'000.- per torto morale va ammessa: la cassetta delle due audizioni mostra bene il disagio, la sofferenza patiti dalla piccola vittima già a motivo delle audizioni medesime. Di contro viene ridotta all'importo (simbolico) di fr. 1'000.- quella da riconoscere a (vittima 2), negli atti non trovandosi elementi che consentano di quantificare in modo più ampio la sua sofferenza passata, presente o futura;

 

                                     -   che la pretesa della PC (madre), non può essere accolta.

Per costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. di recente la sentenza dell'8.6.2005 in 1A.69/2005/col) i congiunti delle vittime hanno, di regola, diritto a una riparazione del torto morale solo nella misura in cui la sofferenza che essi subiscono è di carattere eccezionale, ovvero è pari o più forte

di quella che subirebbero in caso di decesso o invalidità permanente della vittima.

Orbene nel concreto caso nulla emerge dagli atti che porti ad assimilare la sofferenza subita dalla madre a quella che un genitore deve sopportare in caso di decesso o invalidità permanente del proprio/a figlio/a;

 

 

                                         … omissis …