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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Segretaria: |
Elena Tagli, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
1. AC 1 e domiciliato a
2. AC 2 e domiciliato a
3. AC 3 e domiciliato a
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detenuti dal 25 agosto 2004; |
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prevenuti colpevoli di:
A) AC 1, AC 2 e AC 3, in correità
1. tratta di esseri umani
per avere
dall’11 agosto 2004 al 25 agosto 2004,
a __________ (Ungheria), Bellinzona, Cadenazzo, Bodio, Arbedo e Lucerna,
agendo in correità fra loro,
allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,
esercitato, organizzandola, la tratta della cittadina ungherese PC 1 (21.6.1985),
segnatamente acquistandola da tale __________ (detto __________), trasportandola dall’Ungheria in Svizzera,
collocandola in vari esercizi pubblici imponendole l’esercizio della prostituzione nonché le regole, il luogo e il tempo di lavoro, l’estensione e le circostanze inerenti tale attività,
esercitando su di lei una sorveglianza,
sfruttandone lo stato di dipendenza finanziaria, ambientale e psicologica in cui versava nonché esercitando su di lei pressioni psicologiche, ledendone la libertà d'azione,
e meglio per avere,
facendosi cedere a ____________________ PC 1 da __________,
pagandola la somma di fiorini ungheresi 250'000 (ca. fr. 1'500.-), con la precisa intenzione di portarla all’estero e in Svizzera per confinarla nella locale prostituzione;
trasportandola con la vettura Opel Astra targata __________ in uso a AC 2,
da __________ (Ungheria) in Svizzera, passando dall’Austria e l’Italia, raggiungendo la Svizzera attraverso il valico di Chiasso dall’11 agosto 2004,
conducendo PC 1, con regolarità,
nelle tarde ore pomeridiane per poi riprenderla verso le ore 01:00 (chiusura degli EP), imponendole di svolgere l’attività di prostituta con locali clienti, in una camera appositamente locata, nei seguenti esercizi pubblici:
s Pensione,
dall’11 agosto al 12 agosto 2004,
s Snack __________,
il giorno 13 agosto 2004,
s Osteria __________,
verosimilmente dal 14 al 16 nonché dal 18 al 22 agosto 2004,
s Osteria __________,
verosimilmente il 17 agosto e il 24 agosto
s __________ Bar, ,
il 23 agosto 2004,
esercizi pubblici preventivamente loro indicati e mostrati,
su loro espressa richiesta, da __________,
sorvegliando la permanenza e l’attività in questi luoghi di PC 1 attraverso AC 2,
quest’ultima a volte pure presente in alcuni esercizi pubblici, trattenendole e custodendole il passaporto,
facendosi consegnare direttamente da PC 1 o per il tramite di __________,
tutto il ricavato dall’attività di prostituta,
valutato in complessivi fr. 1'500.--/fr. 2'000.--,
minacciando di ledere l’incolumità fisica sia di PC 1 sia della di lei famiglia e figlio, esercitato la tratta di PC 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 196 cpv. 1 CP;
B) AC 1 e AC 3, in correità
2. infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere
a Chiasso, Melano, Mendrisio e Castel San Pietro,
agendo in correità fra loro,
fra il 11 agosto e il 25 agosto 2004,
senza le necessarie autorizzazioni,
importato in Svizzera dalla frontiera di Chiasso e trasportato
sulla vettura Opel Astra caravan la pistola marca Keseru calibro 22 e la relativa munizione percussione anullare 6 mm;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 33 LARM;
C) AC 1 e AC 2, in correità
3. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1 del presente atto di accusa, in correità fra loro,
intenzionalmente e a fine di lucro,
impiegato la cittadina straniera PC 1
senza la necessaria autorizzazione di polizia degli stranieri rilasciata dalla competente autorità amministrativa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;
D) AC 2, singolarmente
4. esercizio illecito della prostituzione
per avere,
fra il 13 agosto 2004 e il 22 agosto 2004,
a Cadenazzo, Bodio e Arbedo,
presso gli esercizi pubblici __________ (il 13 agosto 2004),
Osteria __________ (il 14 agosto 2004) e Ristorante __________
(dal 19 al 22 agosto 2004),
omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale,
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 199 CP e artt. 5 e 8 LEsProst;
5. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 4,
svolto attività lucrativa abusiva quale prostituta senza essere al beneficio del richiesto permesso per stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 23 cpv. 6 LDDS;
E) AC 3, singolarmente
6. contravvenzione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere
fra il 15 e il 24 agosto 2004,
a Castel San Pietro,
venduto per fr. 100.-- a __________,
cittadino serbo con permesso di domicilio in Svizzera,
la pistola marca Keseru calibro 22 e relativa munizione flobert 6 mm, senza concludere con lo stesso un contratto scritto e senza controllarne le generalità a mezzo di un documento ufficiale d’identità, venendo meno così facendo al suo obbligo di diligenza;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’artt. 7, 9 e 34 LARM e art. 9 OArm;
7. contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere
a Melano,
dall’11 al 24 agosto 2004
senza essere autorizzato,
consumato in almeno 3/4 occasioni un imprecisato quantitativo di marijuana,
e inoltre detenuto
in correità con AC 1,
per consumarla personalmente,
2.6 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla polizia;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall’art. 19 a LStup;
F) AC 1, singolarmente
8. contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere
a Melano,
dall’11 al 24 agosto 2004
senza essere autorizzato,
consumato in almeno 3/4 occasioni un imprecisato quantitativo di marijuana,
e inoltre detenuto
in correità con AC 3,
per consumarla personalmente,
2.6 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla polizia;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19 a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 147/2004 del 24 novembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv.. AC 2, assistita dal difensore d'ufficio (GP) avv.. AC 3, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv.. § L'avv. in rappresentanza della Parte civile PC 1. § L'interprete IE 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 13 gennaio 2005 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
- venerdì 14 gennaio 2005 dalle ore 9:00 alle ore 11:30.
D'accordo le Parti, l'imputazione di cui al punto 1. ada (tratta di esseri umani) con riguardo al periodo temporale va corretta in: "dal 6/8 agosto 2004 al 25 agosto 2004" invece di: "dall'11 agosto 2004 al 25 agosto 2004".
Inoltre, sempre con l'accordo delle Parti, al punto 1. ada al primo capoverso dopo "e meglio per avere," viene inserita la data "6/8 agosto 2004", col che ne viene: "facendosi cedere il 6/8 agosto 2004..." con riferimento alle circostanze di tempo della cessione a __________ di PC 1. PC 1
Col consenso delle parti, in applicazione dell'art. 250 CPP, la Presidente notifica agli accusati l'imputazione di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) in subordine a quella di tratta di esseri umani (n. 1 ada).
È pervenuta alla Corte
- la lettera 12.01.2004 dell'avv., con la quale egli, per conto di PC 1 dichiara di costituirsi parte civile postulando l'assegnazione di fr. 9'000.- a titolo di torto morale (doc. TPC 8).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente in fatto e in diritto l'atto d'accusa, spiegati i motivi a fondamento dello stesso e analizzati la colpa e il ruolo di ciascun accusato, conclude chiedendo la condanna di:
Ø AC 1:
a 24 mesi di detenzione da espiare;
alla multa di fr. 250.- e
all'espulsione dal territorio svizzero per anni 7 effettivi;
Ø AC 2:
a 22 mesi di detenzione da espiare;
alla multa di fr. 250.- e
all'espulsione dal territorio svizzero per anni 7 effettivi;
Ø AC 3:
a 15 mesi di detenzione, non opponendosi all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
alla multa di fr. 100.- e
all'espulsione dal territorio svizzero per anni 5 effettivi.
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ L' avv., rappresentante della PC PC 1,
il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'imputato e, illustrati i motivi a fondamento della sua pretesa, conclude chiedendo l'importo di fr. 9'000.- per titolo di torto morale così come alla sua istanza del 12.01.2004 (doc. TPC 8).
§ Il Difensore di AC 1, avv., il quale esordisce sottolineando le difficoltà di un processo indiziario e relativo a reati che toccano la dignità della persona. Contesta la qualificazione giuridica di tratta del punto 1. ada, trattandosi del coinvolgimento di una sola persona e al di fuori di un'organizzazione finalizzata al commercio di donne da impiegare nella prostituzione. Contesta pure lo scopo di lucro e la situazione di vulnerabilità, di sprovvedutezza e di coercizione della vittima. Ammette la partecipazione di AC 1 ma evidenzia il ruolo preponderante avuto da AC 2, nel contesto dell'imputazione subordinata di promovimento della prostituzione ex art. 195 CP. Non contesta i reati minori imputati a AC 1. Comunque la Corte abbia a qualificare in diritto il comportamento del suo assistito, conclude chiedendo una sensibile riduzione della pena proposta, da contenere:
- in via principale entro i 18 mesi di detenzione, se messa al beneficio della sospensione condizionale,
- in via subordinata entro i 16 mesi di detenzione, se pronunciata da espiare.
Si oppone alle pretese di torto morale della Parte civile.
§ Il Difensore di AC 2, avv., il quale, pone in risalto il carattere e la personalità della sua patrocinata, che ha alle spalle una vita familiare pesante, delle condizioni finanziarie gravose e proviene da un paese con una situazione socio-economica difficile. In applicazione del principio "nulla poena sine lege" e facendo riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina dominante contesta la qualificazione giuridica del punto 1. ada di tratta (art. 196 CP), essendo nella fattispecie coinvolta una sola persona e non trattandosi del commercio organizzato di donne destinate alla prostituzione. Non si oppone alla derubricazione di detto reato in promovimento della prostituzione ex art. 195 CP pur esprimendo delle riserve sul presupposto del vantaggio patrimoniale. Non contesta invece gli altri reati minori imputati alla AC 2. Sottolinea il ruolo preponderante avuto da AC 1, la collaborazione fornita agli inquirenti dalla sua patrocinata, le sue concrete prospettive di lavoro quale segretaria presso l'autonoleggio di un suo conoscente di __________ e la sua ferma volontà a cambiar vita occupandosi dei suoi figli. Conclude chiedendo un'importante riduzione della pena proposta, da contenere in 10 mesi di detenzione e da porre al beneficio della sospensione condizionale. Chiede la riduzione ai minimi di legge della pena accessoria dell'espulsione e una multa mite, proporzionata alle precarie condizioni finanziarie della sua assistita. Postula infine il rinvio della Parte civile al competente foro civile.
§ Il Difensore di AC 3, avv., il quale pone in risalto la personalità, il carattere e la vita anteriore del suo patrocinato. Evidenzia come non solo la vittima ma anche gli accusati provengano dalla stessa difficile situazione socio-economica e come la vittima sia rea al pari degli accusati. Associandosi al collega __________ per le argomentazioni in diritto, contesta la qualifica di tratta ex art. 196 CP del capo d'imputazione di cui al punto 1. ada, non opponendosi alla derubricazione del reato di cui all'atto d'accusa in quello, prospettato in subordine, di promovimento della prostituzione (art. 195 CP), pur manifestando delle riserve sul presupposto del vantaggio patrimoniale. Sostiene la partecipazione di AC 3 quale semplice complice in quanto subordinato alla coppia AC 1-AC 2. Dei reati minori contesta il reato di infrazione alla LF sulle armi (punto 2. ada), non avendolo il suo patrocinato commesso intenzionalmente bensì per negligenza. Pure contesta la contravvenzione di cui al punto 6. ada, invocando l'errore di diritto poiché AC 3 credeva che la vendita della sua pistola era in Svizzera libera come in Ungheria. Del punto 7. ada (contravvenzione alla LF stupefacenti) sottolinea l'esiguo quantitativo di stupefacente. Evidenziata la collaborazione dimostrata dal suo cliente e rimettendosi alla Corte per l'esatta qualificazione del punto 1. ada, conclude chiedendo un'importante riduzione della pena proposta, da contenere in 5 mesi di detenzione e da sospendere condizionalmente. Beneficio questo da accordare pure alla pena accessoria dell'espulsione che egli chiede venga pronunciata per un periodo di soli 3 anni. Postula che non venga inflitta la multa qualora la Corte avesse a ritenere AC 3 complice e non coautore del reato principale imputatogli. Infine propone il rinvio della Parte civile al competente foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A) AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. tratta di esseri umani
per avere,
agendo in correità con AC 2 e AC 3,
per favorire l'altrui libidine,
esercitato la tratta della cittadina ungherese PC 1,
a __________, Bellinzona, Cadenazzo, Bodio, Arbedo e Lucerna,
nel periodo tra il 6/8 agosto e il 25 agosto 2004?
1.1.1 trattasi invece di promovimento della prostituzione?
1.2. infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere,
in correità con AC 3,
importato in Svizzera e trasportato la pistola marca Keseru e la relativa munizione, senza le necessarie autorizzazioni,
nel periodo tra l'11 e il 25 agosto 2004?
1.3. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
in correità con AC 2,
impiegato illegalmente una cittadina straniera
priva della necessaria autorizzazione di polizia?
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto,
in correità con AC 3,
2,6 grammi di marijuana a scopo di consumo,
a Melano, nel periodo tra l'11 e il 24 agosto 2004?
2. È egli recidivo?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria dell'espulsione?
B) AC 2
1. è autrice colpevole di:
1.1. tratta di esseri umani
per avere,
agendo in correità con AC 1 e AC 3,
per favorire l'altrui libidine,
esercitato la tratta della cittadina ungherese PC 1,
a __________, Bellinzona, Cadenazzo, Bodio, Arbedo e Lucerna,
nel periodo tra il 6/8 agosto e il 25 agosto 2004?
1.1.1 trattasi invece di promovimento della prostituzione?
1.2. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
in correità con AC 1,
impiegato illegalmente una cittadina straniera
priva della necessaria autorizzazione di polizia?
1.3. esercizio illecito della prostituzione
per avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione,
omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale,
a Cadenazzo, Bodio e Arbedo,
nel periodo 13 e il 22 agosto 2004?
1.4. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere svolto attività lucrativa abusiva quale prostituta,
senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà?
2.2. accessoria dell'espulsione?
C) AC 3
1. è autore colpevole di:
1.1. tratta di esseri umani
per avere,
agendo in correità con AC 1 e AC 2,
per favorire l'altrui libidine,
esercitato la tratta della cittadina ungherese PC 1,
a __________, Bellinzona, Cadenazzo, Bodio, Arbedo e Lucerna,
nel periodo tra il 6/8 agosto e il 25 agosto 2004?
1.1.1 trattasi invece di promovimento della prostituzione?
1.1.1.1 ha egli nell'uno o nell'altro caso agito solo come complice?
1.2. infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere,
in correità con AC 1,
importato e trasportato in Svizzera la pistola marca Keseru e la relativa munizione, senza le necessarie autorizzazioni,
nel periodo tra l'11 e il 25 agosto 2004?
1.3. contravvenzione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere venduto a un cittadino serbo
la pistola marca Keseru e la relativa munizione,
in violazione dei doveri di diligenza imposti dall'art. 34 LFarm,
a Castel S. Pietro,
nel periodo tra il 15 e il 25 agosto 2004?
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto,
in correità con AC 1,
2,6 grammi di marijuana a scopo di consumo,
a Melano, nel periodo tra l'11 e il 24 agosto 2004,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà?
2.2. accessoria dell'espulsione?
D) Devono essere in tutto o in parte accolte le pretesa di torto morale della Parte civile?
E) Dev'essere ordinata la confisca:
1. della pistola marca Keseru e della relativa munizione?
2. dello stupefacente in sequestro?
3. dei due cellulari marca Nokia e della scheda telefonica ungherese in sequestro?
4. dell'importo di fr. 600.-?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1 è nato a __________ in Ungheria il 29.11.1974, figlio di genitori operai. Egli ha una sorella maggiore. A __________ egli ha frequentato le scuole dell'obbligo per otto anni, dopodiché la famiglia si è trasferita in Germania. Essendo il padre di origine tedesca, gli AC 1 hanno ottenuto in Germania un permesso di soggiorno.
In Germania AC 1, per motivi di lingua, ha ripetuto l'ottavo anno di scuola obbligatoria. Ha poi iniziato una formazione di installatore di riscaldamenti che ha interrotto e quindi una scuola per massaggiatore e di ginnastica correttiva che ha frequentato per due anni e mezzo. Nel 1994 è tornato in Ungheria, dove ha svolto il servizio militare e ha lavorato come agente di sicurezza.
Il 10.1.1996 è stato processato a __________ per "ripetuto furto di beni della comunità e falsificazione di documenti" è condannato ad una pena privativa della libertà, da espiare, di quattordici mesi oltre che a due anni di privazione dei diritti civili.
Per non espiare la pena, AC 1 è fuggito di nuovo in Germania.
Riparato che fu in Germania dovette fare un anno di servizio civile. Frattanto, nel 1992, aveva conosciuto un'insegnante di musica che, nel 1997, in Germania, ha sposato.
In Germania faceva l'autista, mestiere che nel 1998 ha continuato a svolgere mettendosi in proprio.
Il 24.5.2000 gli è nata una figlia. Poiché la moglie di AC 1 in Germania non si trovava bene, la famiglia è ritornata in Ungheria.
In quel frangente AC 1 ha dovuto espiare la pena inflittagli nel 1996: ha espiato per finire undici mesi di carcere nel periodo 31.1.2002-16.12.2002, dal che consegue -pacificamente- che AC 1 è recidivo ex art. 67 CP.
In Germania, quando ancora era minorenne, aveva già avuto guai con la giustizia trascorrendo un mese in istituto-prigione per minorenni, siccome colpevole di rissa. Inoltre era stato multato per possesso di hashish.
Dopo il matrimonio fu pure colto a rubare merce nel negozio in cui lavorava la moglie e di nuovo multato.
In effetti il casellario germanico fa stato di tre condanne, la prima del 29.9.1999 per "eingenmächtiger Abwesenheit vom Zivildienst" a sei mesi di detenzione sospesi per anni tre, la seconda del 5.4.2000 per furto a 90 Tagessätze di 45 DM cadauno, la terza del 14.4.2001 per importazione di stupefacenti a 20 Tagessätze di 100 DM cadauno. In Germania AC 1 è ricercato per espiare delle pene.
Il casellario ungherese fa stato della già citata pena espiata da AC 1 nel 2002 e di un'altra condanna del 9.4.2004 per ricettazione ad una multa di fiorini 60'000.
Venendo all'epoca in cui hanno preso avvio i fatti per i quali AC 1 è qui giudicato, si ha che nel 2004 egli, in Ungheria, era disoccupato, privo di indennità sociali, per cui era la moglie col suo salario di insegnante di musica a mantenere la famiglia.
AC 1, all'occasione, faceva qualche lavoro di giardinaggio. Proprietario della casa in cui abitano la moglie e la figlia, AC 1 ha dichiarato in aula di non avere altri beni.
Certo è che dal giugno 2004 circa egli aveva avviato una relazione amorosa con la coaccusata AC 2, per cui, frequentava più l'abitazione di costei che non la propria.
A suo dire, prima di venire in Svizzera nell'estate 2004, aveva in mente di aprire un parco giochi ma non aveva i mezzi per farlo.
All'atto dell'arresto, AC 1 è stato sottoposto all'esame tossicologico ed è risultato positivo alla marijuana e all'hashish, sostanze che egli ammette di consumare saltuariamente, senza esserne minimamente dipendente.
Nell'auto in uso alla AC 2 gli inquirenti hanno trovato marijuana per circa gr. 2,6 di pertinenza di AC 1 e di AC 3, sostanza che entrambi hanno dichiarato essere destinata al loro consumo.
2. AC 2 è nata a __________ il 17.5.1978. Suo padre è già deceduto. Ha un fratello maggiore col quale non ha più contatti. Dopo le scuole dell'obbligo (che ha frequentato per otto anni) ha iniziato un apprendistato di commessa che però ha abbandonato. Non ha quindi nessuna formazione professionale.
Verso la fine del 1996 è rimasta incinta e ha avuto un maschio il 17.8.1997. Secondo le leggi del suo paese ha usufruito per tre anni del sussidio per maternità, col che con quello si è mantenuta col bambino, non avendo sposato il di lui padre (che tiene contatti col figlio ma non versa alimenti). Verso la fine del 2000, AC 2 è di nuovo rimasta incinta. Il bimbo è nato il 27.8.2001. Di nuovo, per tre anni, AC 2 ha ricevuto l'indennità per maternità, col che con quella ha vissuto con i due figlioletti, col padre del secondo avendo rotto i rapporti essendo lui "un delinquente", "un violento", "che la picchiava".
In sede predibattimentale, nel verbale del 14.9.2004, AC 2 aveva negato di aver mai esercitato la prostituzione in Ungheria. Nel seguito (e in aula), la donna ha invece dichiarato di aver praticato la prostituzione già dopo la nascita del primo figlio, sia in Ungheria, sia in Germania, paese dal quale è stata espulsa.
È attraverso una prostituta sua amica (di nome __________) che la AC 2 (che già aveva avviato una relazione con tale __________) ha incontrato AC 1.
I due si sono vicendevolmente innamorati (era all'incirca il giugno 2004) e da allora si sono intensamente frequentati.
Già all'epoca la AC 2 aveva affidato i figlioletti a sua madre, risp. alla nonna paterna. A suo dire attualmente i bimbi sono entrambi presso la nonna materna.
In buona sostanza la AC 2 non ha mai avuto un lavoro normale, avendo in questi ultimi anni vissuto col sussidio di maternità e col provento della di lei prostituzione.
La donna è pregiudicata.
In Ungheria -come risulta dal casellario in atti- essa ha subito tre condanne:
- la prima è del 28.1.2000; per ripetuto furto e rapina le è stato inflitto un anno di carcere, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni quattro;
- la seconda è del 7.2.2000; per violazione di diritti d'autore e nominativi, sanzionata con una multa di fiorini 26'400;
- la terza è del 18.4.2002; per mancato ossequio della decisione del Tribunale in relazione all'assegnamento del figlio minorenne, reato sanzionato con due mesi di carcere sospesi condizionalmente per un anno.
All'atto dell'arresto, la AC 2 è risultata negativa alla prova tossicologica. Essa stessa nega di aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti.
3. AC 3 è nato a __________ il 19.7.1974. Dopo le scuole obbligatorie, ha frequentato il tirocinio di montatore di riscaldamenti, conseguendo il relativo diploma. Nel seguito ha lavorato saltuariamente facendo mestieri diversi. Indi ha fatto per un anno il servizio militare.
È stato sotto le armi che gli è stato insegnato il mestiere di conducente di veicoli industriali per il quale ha conseguito la relativa licenza.
È grazie a questo mestiere che, tornato alla vita civile, ha potuto trovare lavoro come manovratore edile, guadagnando all'incirca fiorini 90'000 mensili (più o meno fr. 600.- mensili). Proprietario di una casa con un po' di terreno, AC 3 dichiara di ivi vivere da solo. Infatti nel 1998 aveva iniziato a convivere con una giovane donna (dalla quale, il 30.7.2000 ha avuto un figlio), ma poi i due si sono separati e il bimbo vive con la madre. Egli contribuisce al di lui mantenimento versando 15'000 fiorini al mese.
A suo dire, in Ungheria la sua situazione finanziaria era precaria, i soldi che guadagnava essendogli appena sufficienti per vivere, per cui è per guadagnare più soldi che egli si è "imbarcato in questa avventura".
AC 3 è pregiudicato in patria per guida in stato di ebrietà.
Il 16.8.2004 è stato multato per fiorini 50'000 e ha subito (già all'epoca del fatto, ovvero il 19.12.2003) il ritiro della patente.
All'atto dell'arresto in Svizzera, AC 3 era positivo alla marijuana e all'hashish, sostanze per le quali egli ammette consumi saltuari, commessi anche in Ticino insieme a AC 1.
4. Gli accusati sono stati arrestati ad Arbedo, il 25 agosto 2004, verso l'una di notte. A chiamare la polizia è stato il gerente dell'Osteria, presso il quale, quella sera, avevano "lavorato" diverse ragazze e, tra queste, PC 1, cittadina ungherese, nota a __________, Ungheria, il 21.6.1985.
Quando costei stava per lasciare l'esercizio pubblico, dopo aver parlato con altre ragazze, si è rifiutata di seguire la AC 2 che, dentro il locale s'era recata proprio per prendere in consegna la PC 1 e il di lei passaporto. Ne era nato tra PC 1 e AC 2 un diverbio, al quale, essendo la AC 2 uscita sul piazzale e avendola il gerente seguita, s'era immischiato anche lo AC 1. Per finire il gerente chiamò la polizia.
Nel suo verbale del 1.9.2004 a p. 5, costui (di nome __________) ha dichiarato:
" … D3: Le viene chiesto la sua impressione circa il comportamento sia dei due uomini sia della AC 2 nei confronti della PC 1.
R3: per quel che ho potuto vedere, ritengo che la PC 1 avesse paura sia dei due uomini e sia della AC 2. Dico questo perché la AC 2 quando era venuta a prendere il passaporto della PC 1 ha sempre agito in modo deciso da fare pensare che lei aveva una certa autorità sulla persona della PC 1. …" (cfr. AI 103, PS 2)
__________ , cittadina slovacca, che pure si trovava, quella sera, nel bar dell'Osteria, interrogata ha dichiarato:
" Ieri sera mi trovavo all'interno dell'Osteria. Verso le ore 23.30 notavo due donne discutere (n.d.r.: trattatasi della AC 2 e della PC 1). Non ho notato il momento che sono giunte all'interno del bar, ma sicuramente non da più di dieci minuti. Dal loro atteggiamento, in particolare da quello della PC 1, ho potuto capire che vi era un problema. La ragazza menzionata era molto agitata e preoccupata. Tra di loro parlavano in lingua ungherese che personalmente capisco molto bene. La donna (n.d.r. la AC 2) che discuteva con PC 1 pretendeva di ricevere il passaporto di quest'ultima e voleva che PC 1 venisse con lei. Visto che la situazione era molto agitata è intervenuto il gerente bar. Da parte mia mi allontanavo. Pur capendo molto bene la lingua ungherese posso unicamente dire d'aver sentito PC 1 che non voleva andare con l'altra ragazza… "
Tradotti al posto di polizia, sia AC 1, sia AC 3, sia AC 2 hanno tutti dichiarato di trovarsi in Ticino a scopo di vacanza.
I due uomini hanno negato che il loro soggiorno, rispettivamente quello delle due donne che erano con loro, avesse a che fare con l'esercizio della prostituzione.
La AC 2, inizialmente, ha pure essa negato tale circostanza, indi, in prosieguo di verbale, ha ammesso che lei e PC 1 in Ticino si erano prostituite ma entrambe liberamente, di loro spontanea volontà. Soprattutto ha negato che PC 1 fosse stata in qualche modo costretta a farlo.
Il 26.8.2004, la polizia ha perquisito l'auto Opel Astra Caravan in possesso dei tre, rinvenendovi i gr. 2,6 di marijuana già citati, nonché fr. 600.- (in banconote da fr. 100.-) occultati nel cassettino sotto il freno a mano.
La vettura in questione è risultata essere di proprietà di una conoscente della AC 2, tale __________, la quale con contratto del 25.5.2004, gliel'aveva prestata (cfr. doc. all. a PS 56 in AI 103 e dichiarazione resa dalla AC 2 in PS 18, p. 3).
Sulla persona, sia la AC 2, sia il AC 3 avevano un natel ciascuno. Quello della AC 2 era dotato sia di una scheda telefonica svizzera sia di una ungherese.
Marijuana, danaro, cellulari e relative schede sono in sequestro. Invece la vettura è stata, col consenso della AC 2, restituita a tale __________, procuratore della proprietaria, venuto dall'Ungheria in Ticino, a ritirarla, accompagnato dalla moglie di AC 1, la quale venne per visitare il marito in carcere. AC 1 accolse la moglie in così malo modo (cfr. per i dettagli il rapporto informativo del 27.9.2004 in AI 81) che la polizia dovette interrompere il colloquio.
Tornando agli oggetti in sequestro, va ancora annotato che in prosieguo d'inchiesta, è emerso che AC 3, proprietario di una pistola a tamburo Keseru, l'aveva qualche giorno prima dell'arresto venduta, tramite __________, a un cittadino serbo di nome __________, presso il quale la polizia l'ha recuperata, insieme alla relativa munizione. Anche la pistola ora è in sequestro.
5. Venendo ai fatti posti alla base dell'atto d'accusa, occorre qui illustrare talune circostanze che hanno preceduto la trasferta e il soggiorno in Ticino degli accusati e di.
Trattasi di circostanze attinenti alla vita di quest'ultima che sono state acclarate, nella buona sostanza, come segue: è nata "… a __________ ma i miei genitori si sono subito spostati in un'altra città, __________, dove il 30.09.1987 è nato mio fratello __________. Quando io avevo un anno e mezzo e già si abitava a __________, i miei si sono separati (non si erano mai sposati) ed io ho vissuto, da allora, con mio padre e __________.
Mia madre si è stabilita a __________ e si è sposata con __________. La vedevo raramente, non più di due/tre volte l'anno. A __________ ho seguito le scuole obbligatorie, 5 elementari, 3 maggiori ed un anno di scuola professionale nel ramo della ristorazione. Per problemi vari sorti in famiglia, ho smesso questo apprendistato iniziandone uno di sarta e sono andata a vivere con __________ a casa dei suoi genitori (conosciuto a scuola di ristorazione). A 18 anni, da questa relazione sentimentale è nato, il 24.11.2003, mio figlio __________, riconosciuto dal padre.
Abbiamo convissuto per ca. 7 mesi dopo la nascita del bambino e poi ci siamo lasciati. lo sono rimasta a vivere con il bambino nell'appartamento che __________ aveva nel frattempo affittato per noi…." (cfr. AI 103, PS 11, p. 1).
A dire di PC 1, un giorno in cui essa era in casa da sola (era circa la metà del giugno 2004) vennero da lei due conoscenti, tali __________ (parente dell'ex-convivente __________ e padrino del piccolo __________) e __________ (amico di __________). Senza darle spiegazioni, costoro la portarono in località __________ in casa di tale "__________". Nel seguito detto __________ le disse che l'aveva "comprata" dal duo __________ in cambio di una Mercedes e che essa avrebbe dovuto fare per lui la ballerina-spogliarellista in un bar di __________.
Difatti, con un'altra ragazza, PC 1 si ritrovò a ballare e a far bere i clienti in un bar denominato. A suo dire in quel periodo (che durò circa un mese) essa non dovette prostituirsi. Verso la metà di luglio del 2004, __________ la ricondusse a, nella di lui abitazione. Il 20.7.2004, una persona che PC 1 seppe chiamarsi __________ venne da __________ e la "comprò" da lui con l'intenzione di portarla all'estero, con altre ragazze, per farla prostituire.
Orsos la condusse a, nel di lui appartamento, nel quale essa conobbe la di lui moglie __________ e un'altra ragazza di nome __________, a sua volta moglie di un fratello di __________, di nome __________.
In fretta e furia alla PC 1 fu fatto il passaporto, dopodiché, essa partì col suo nuovo "padrone" __________, con la moglie di lui __________ (che aveva seco un falso passaporto a nome __________), con il figlio di lui, __________ junior, e con __________ verso la Svizzera, dove le tre donne avrebbero dovuto prostituirsi.
È certo e sicuro che esse erano in Ticino il 26.7.2004, poiché tutte e tre si sono notificate presso l'ex albergo __________ (ora denominato ""), siccome affittuarie di una camera dove si prostituirono (la __________, ovviamente, si notificò come __________). Il 2.8.2004 in occasione di un controllo di polizia, __________, alias __________, e __________ furono arrestate e poi, il 4.8.2004, condannate con DA ed espulse dalla Svizzera. PC 1 sfuggì al controllo di polizia.
Nel frattempo __________ aveva dovuto lasciare la Svizzera per motivi suoi.
A Bellinzona, a gestire e a controllare le donne era giunto tale "__________"(poi identificato in __________, 1973, attualmente in carcere preventivo in Ungheria con l'accusa di tratta degli umani; cfr. doc. dib. 1).
Come ad istruzioni ricevute da "__________", sia le due espulse sia la PC 1 raggiunsero Milano col treno. Ivi __________ si ricongiunse col marito e rientrò in Ungheria, mentre che PC 1 e __________, con "__________", si portarono a Voghera dove egli le fece prostituire. A Voghera "__________" già "teneva" due altre donne ungheresi. Da Voghera, con "__________" PC 1 e una di loro (denominata "__________") raggiunsero Graz e da Graz (ove pure "__________" le fece prostituire), rientrarono in Ungheria. "__________" condusse PC 1 e "__________" a Pecs, dove in un quartiere a PC 1 non meglio noto (__________è una città di circa 200'000 abitanti) furono raggiunti da un'Opel Astra, dalla quale scesero AC 1 e la AC 2 (che PC 1 prima di allora non conosceva). "__________" si mise al seguito dell'Opel Astra, col che tutti raggiunsero quello che si avverò essere l'appartamento della AC 2. Qui era presente, col figlio della AC 2, __________ AC 3. "__________" si appartò a discutere con AC 1 e con la AC 2, dopodiché egli se ne andò via portando seco "__________" e dicendo a PC 1 che lei, invece, doveva rimanere lì. PC 1 pernottò in quella casa e, il giorno dopo, ovvero il 10.8.2004, fu informata dalla AC 2 che sarebbero partiti per la Svizzera. AC 2 le disse che in Austria già c'erano troppe ragazze e che era quindi più conveniente recarsi in Svizzera. Capì PC 1 (anche se la AC 2 non glielo disse) di essere stata "venduta" da __________ alla AC 2 o ai due uomini che aveva visto in casa, ovvero allo AC 1 e/o al AC 3, anche se non seppe esattamente chi dei tre l'avesse "comprata". Inizialmente pensò che fosse stato AC 3, ma poi, quando, già era in Ticino, le parve che a comandare fossero soprattutto la AC 2 e lo AC 1 (PC 1 nel verbale al PP del 28.9.2004 ha paragonato il ruolo di AC 1 a quello che ebbe con lei __________ nel precedente soggiorno in Ticino). Va peraltro annotato che, a dire della AC 2 (che lo ha ribadito anche in aula), PC 1 è una "sprovveduta". A dire di AC 3 è una "ragazza immatura, confusa e con una istruzione approssimativa".
Per concludere si ha che transitando dall'Austria e dall'Italia, a bordo dell'Opel Astra, il giorno 11.8.2004, AC 1, AC 2, AC 3 e PC 1 raggiunsero il Ticino. Ma di ciò si dirà nel seguito.
6. A questo punto occorre ritornare indietro nel tempo per accertare che -come è stato pacificamente acclarato al dibattimento, d'accordo i tre accusati- AC 1 e AC 3 si conoscono da circa due anni, mentre che AC 1 ha conosciuto AC 2 all'incirca nel giugno 2004. Tra loro è ben presto nato un forte sentimento amoroso, per il che i due hanno avviato una relazione, continuando -a loro dire fino alla partenza del 10.8.2004 per la Svizzera- ad abitare separati, la AC 2 nel suo appartamento di __________ (nel quale era approdata anche la PC 1) e lo AC 1 nella sua casa coniugale, pure sita a.
Per quanto attiene alla conoscenza dei tre accusati con PC 1, al dibattimento è stato chiarito che tutti e tre l'hanno vista per la prima volta al seguito del __________, il giorno prima della partenza del quartetto per la Svizzera.
In aula, AC 1 (che, in sede predibattimentale, aveva fatto importanti ammissioni -sulle quali si tornerà nel seguito- in merito alle circostanze "dell'acquisto" di PC 1) ha negato di aver procurato lui il danaro necessario per pagare a __________ il prezzo per la cessione della ragazza.
A suo dire egli aveva sì procurato,mettendo a pegno la sua vettura Lancia Thema, 440'000 fiorini, ma tale somma egli l'avrebbe, in ragione di 400'000 fiorini, prestata alla AC 2 su precisa richiesta di lei, e ciò per consentirle di pagare suoi debiti personali e non già perché lei potesse "comprare" da __________ la PC 1.
Di tale acquisto egli sarebbe stato tenuto all'oscuro e, una volta giunto in Ticino, egli avrebbe creduto che le due donne si fossero date alla prostituzione per loro autonoma decisione.
Innamorato come egli era della AC 2, egli si sarebbe opposto alla di lei decisione di prostituirsi, ed essa gli avrebbe promesso di farlo solo per breve periodo, per restituirgli il prestito che egli le aveva fatto.
La versione resa in aula da AC 1 cozza non solo contro le dichiarazioni rese da PC 1, non solo contro quelle dei coaccusati AC 2 e AC 3, ma financo contro quanto lo stesso AC 1 aveva ammesso in sede predibattimentale.
Se è vero che in quella sede egli s'era dovuto (per così dire) "difendere" da diverse accuse che gli muoveva la AC 2 (nell'intento di "scaricare" se stessa, accuse che, per finire, la AC 2, nei verbali del 12 e del 14.10.2004 e in aula, ha ridimensionato riconoscendo quello che era stato il di lei ruolo nella vicenda), è altrettanto vero che AC 1, nei verbali PS 29, 30, 31 e 32 (pur dando su vari dettagli versioni tutt'altro che univoche e costanti) aveva nella buona sostanza ammesso:
- di aver saputo che la PC 1 era stata "comprata" dal __________ per 250'000 fiorini, per trarre lucro dalla di lei prostituzione;
- di aver saputo che il danaro per il pagamento era quello che egli aveva ricavato dalla "messa a pegno" di una sua vettura Lancia Thema.
In quei verbali egli, ogni volta, aveva ricondotto alla AC 2 l'iniziativa, l'ideazione e la "titolarità" delle varie azioni (e ciò nell'evidente intento di controbilanciare le accuse che la AC 2 muoveva a lui), nondimeno non aveva negato di esserne stato al corrente e di avervi, ancorché in modo alla AC 2 subordinato, partecipato. A detti verbali si rinvia, non senza qui riprodurne, per comodità di chi legge, taluni stralci.
Nel verbale PS 29 del 14.9.2004, a p. 5 e s., AC 1 aveva già significatamente dichiarato:
" … D.12) Quando è nata l'idea di venire in Svizzera? Chi l'ha proposto?
R.12) L'idea e' partita dalla AC 2 ad inizio Agosto. In sostanza ella aveva bisogno di soldi e in un primo mento mi ha proposto di accompagnarla in Austria, sempre per prostituirsi. A quel momento, nessuno di noi due, finanziariamente era in grado di sostenere una simile trasferta.
Approfittando del fatto che la AC 2 sapeva che io ero innamorato di Lei, mi ha praticamente imposto di impegnare la mia vettura Lancia Thema Turbo; cosa che ho fatto presso un conoscente della AC 2 e ricevendo 400 mila Fiorini,
pari a circa CHF 2500.- Durante questa fase, se pur non presente fisicamente, il AC 3 era a conoscenza delle nostre intenzioni e, pure lui era disposto a venire in Svizzera con noi anche perchè in quel periodo non svolgeva alcuna attività pur essendo di professione manovratore di escavatrici.
D.13) Ci spieghi le modalità o meglio i preparativi per la partenza. Cosa e' realmente accaduto?
R.13) Inizialmente la AC 2 era intenzionata a portare anche un'altra ragazza che già io conoscevo come __________ e che in precedenza aveva gia' lavorato come prostituta in Ungheria per conto della AC 2. So pure che questa ragazza abitava con lei e che purtroppo per problemi psichici in seguito e' pure finita in una casa di cura. Pertanto questa ragazza non era disposta a venire con la AC 2.
Quindi la stessa ha chiesto a me ed al AC 3 se conoscevamo una ragazza disposta a fare il viaggio e naturalmente anche a prostituirsi. Essendo come già detto abbastanza a conoscenza dell'ambiente, tramite "__________" che io conosco personalmente come persona dedita al controllo della prostituzione, ho cercato
una ragazza e __________ mi disse che cio' era possibile poiché aveva a disposizione alcune ragazze.
Fu così che 3 giorni prima della nostra partenza dall'Ungheria, quando io, AC 3 e la AC 2 ci trovavamo nell'appartamento di quest'ultima, giungeva il __________ con due ragazze e suo figlio.
E' in questa circostanza che ho visto per la prima volta la PC 1. L'altra ragazza so che si chiamava "" e che poco tempo prima era gia' stata espulsa dalla Svizzera.
Quando sono giunti a bordo della vettura del __________, sia io che AC 3 e la AC 2 ci trovavamo ad attenderli sulla strada. Solo dopo le presentazioni abbiamo raggiunto l'appartamento della AC 2.
Voglio aggiungere che il loro arrivo era stato preannunciato telefonicamente dal __________ alla AC 2.
D.14) Cosa e' poi avvenuto in seguito?
R.14) All'interno dell'appartamento della AC 2, mentre io e AC 3 e le due ragazze abbiamo raggiunto la cucina, la AC 2 si e' messa a discutere con il __________ in un'altro locale. Poco dopo, ci ha raggiunto la AC 2 la quale ha chiamato a sè la PC 1 portandola nell'altra stanza ove vi era il __________. Li hanno discusso fra di loro e poco dopo, una volta che ci siamo trovati ancora assieme, il __________ disse esplicitamente: i soldi che guadagni prostituendoti, dovrai consegnarli direttamente e sempre alla AC 2 o eventualmente al AC 1 se non c'era la AC 2.
Per quanto mi concerne vorrei precisare che dell'accordo finanziario fra la AC 2 ed il __________ non conoscevo i particolari.
Ho avuto comunque l'impressione che alla PC 1, di quanto guadagnato prostituendosi, sarebbe rimasto ben poco.
D.15) Vista la giovane età della PC 1, certamente la stessa non poteva agire per conto proprio ma dubitiamo che fosse "di proprietà" del __________.
E' possibile secondo Lei che la PC 1 sia stata ceduta o venduta dal __________ alla AC 2?
R.15) E' una cosa che a questo punto non mi sento di escludere anche perche', al momento della partenza dall'Unqheria, la AC 2 alla quale avevo consegnato tutti i 400 mila Fiorini della mia vettura in pegno, aveva con se unicamente la somma di 60 mila Fiorini. Non so che fine abbia fatto la rimanenza. Come qia' detto, non escludo quindi che la somma mancante sia servita per l'acquisto della ragazza.
A questo punto, confermo che la AC 2 con parte della somma mancante del pegno della mia vettura, ha acquistato la PC 1 dal __________. Questo fatto mi e' stato da lei stato confermato prima della partenza per la Svizzera.
D.16) Chi altri era conoscenza di questa compra vendita di esseri umani?
R.16) Oltre al sottoscritto, alla AC 2 ed al __________, pure il AC 3 era stato messo al corrente della situazione.
D.17) Conferma che quanto avrebbe ricavato dalla prostituzione la PC 1 era di "proprietà" unicamente della AC 2? Conferma che nei lei ne AC 3 usufruivate di questo denaro?
R.17) Dapprima ribadisco che la PC 1 non mi ha mai consegnato denaro personalmente. Vi era si l'accordo gia' citato in precedenza (vedasi domanda/risposta 14) ma mai ho ricevuto denaro dalla stessa.
D.18) Durante i precedenti verbali e' emerso che sia lei che la AC 2 eravate in possesso di alcuni numeri telefonici (Natel svizzeri). Chi ve li ha forniti?
R.18) Prima della partenza ricordo che __________ ha dato alla AC 2 una scheda telefonica svizzera sulla quale si trovava il numero del __________. __________ ancor prima della partenza aveva contattato il __________ annunciandogli il nostro arrivo. Giunti a Chiasso, io personalmente con la citata
scheda ho poi provveduto a chiamare il __________ affinché venisse a prenderci alla Stazione FFS. …"
Nel verbale reso al PP il 22.9.2004 (PS 30), presente il suo Difensore e quello di AC 3, contestategli alcune importanti ammissioni fatte da AC 3, AC 1 era arrivato ad ammettere (dopo aver premesso che lui e AC 3 erano innocenti) che:
" … È vero che ci siamo trovati con il __________ per verificare se c'erano delle ragazze disponibili a praticare la prostituzione.
Questa idea di trovare le ragazze era venuta alla AC 2, che già in Ungheria aveva fatto lavorare una ragazza nella prostituzione (), e aveva chiesto a me e a AC 3 se conoscevamo qualcuno. lo e AC 3 ci siamo in seguito visti con la AC 2 e tutti e 3 siamo andati dal __________ chiedendo di portare delle ragazze. 2 giorni dopo il __________ ha portato a casa della AC 2 2 ragazze chiedendo a quest'ultima di sceglierne una. Preciso che la prima riunione dal __________ è avvenuta ca. 1 settimana prima di partire.
ADR conosco il __________ solo attraverso questo soprannome, non so le sue generalità esatte. Sapevo che si occupa di gestire le prostitute ed è per questo che mi sono rivolto a lui. L'ho conosciuto quando sono uscito di prigione nel dicembre 2002.
D da quando conosce la PC 1? In che circostanze I'ha conosciuta?
R io l'ho vista la prima volta quando il __________ l'ha portata a casa della AC 2. A casa della AC 2 c'eravamo io, il AC 3, la AC 2, il __________ e suo figlio. Dopo aver mangiato qualcosa il __________ e la AC 2 sono andati in una camera a discutere, dopo un po' la AC 2 è uscita e il __________ ha chiamato la PC 1 in camera e ha discusso con lei. Dopo siamo tutti entrati in questa stanza e il __________ ha comunicato alla PC 1 che i soldi che lei avrebbe guadagnato li avrebbe dovuti dare alla AC 2 o a me. …."
Il verbale del 24.9.2004 di AC 1 (PS 31) è così eloquente che merita qui di essere integralmente riprodotto:
" D: le sottoponiamo un foglio A4 che raffigura il volto di una persona di sesso maschile. Le chiediamo se e ritratto qualcuno di sua conoscenza.
R: riconosco senza dubbio in quest'uomo la persona che io ho sempre citato come __________ nei miei verbali. Confermo di non aver mai saputo le sue generalità che prendo atto essere: __________, 23.07.1973, residente a 7631 __________. Vigado u. 11.
Ribadisco di averlo conosciuto nella primavera del corrente anno, dopo la mia uscita dal carcere. Mi era stato presentato da un mio conoscente in un bar di __________. L'ho poi rivisto casualmente in poche altre occasioni senza intrattenere contatti particolari. Avevo però saputo che __________ aveva delle ragazze che lavoravano per lui nel giro della prostituzione.
E' per questa ragione che, quando __________ ha deciso di andare all'estero a prostituirsi (dapprima si parlava dell'Austria poi si è optato per la Svizzera) ed essendo ricoverata all'ospedale la ragazza che lavorava con lei, ha pensato di chiedere a __________ se conoscesse qualcuno che poteva partire con lei.
Ci siamo quindi recati, io ed __________, a casa sua chiedendo se conoscesse qualcuno a questo scopo. __________ ha promesso di interessarsi entro breve tempo. Infatti dopo una settimana circa, Häni ha ricevuto una telefonata da __________ che la informava di essere nei pressi di casa sua con due ragazze. Anch'io ho parlato con __________ al telefono dicendogli di raggiungerci a casa di __________. Poiché non sapeva l'ubicazione dell'appartamento, siamo scesi in strada ad aspettarlo, dopo di che siamo saliti tutti in casa: __________ suo figlio, le due ragazze (PC 1 e Klara) ed __________. AC 3 mi sembra fosse rimasto nell'appartamento con uno dei figli di __________.
D: quale prezzo ha richiesto __________ per l'eventuale cessione di una ragazza e quando se ne è parlato la prima volta?
R: in occasione della visita in casa di __________ si è stabilito dell'eventuale prezzo da pagare senza indicare alcuna cifra. Solo quando, un paio di giorni dopo, __________ ha confermato la prossima disponibilità di una ragazza, ha anche indicato il prezzo in 250.000.- fiorini.
Poiché non si disponeva di quella cifra, mi sono lasciato convincere da __________ ad impegnare la mia vettura Lancia Thema ottenendo in contanti fiorini 400.000.- .
Per poter riscattare il veicolo avrei dovuto restituire quella somma più gli interessi del 10% entro un mese dalla firma del contratto, avvenuta il 06.08.2004.
Prima però di convincermi ad impegnare la vettura, Häni aveva chiesto un prestito al suo amante __________, con esito negativo. Ho saputo che questa persona è colui che ha accompagnato in Ticino mia moglie in occasione del colloquio che ha avuto con me ed ha preso in consegna la vettura Opel Astra.
D: chi ha fisicamente ha avuto in mano quella somma?
R: li ho presi io, li ho contati e li ho subito dati in consegna ad Häni.
D: che fine ha fatto questo denaro?
R: ad eccezione di 10.000.- fiorini che __________ ha dato a AC 3, su mia richiesta,
non so dove sia finito il rimanente. lo non ne ho usufruito in alcun modo.
D: dal momento che sapevate che il prezzo della ragazza era fissato in 250.000.- fiorini, chi ha allora versato questa somma al __________?
R: è stata __________, in mia presenza, a consegnare i soldi nelle mani di __________ dicendoci che PC 1 non doveva saperne nulla. Eravamo nel suo appartamento la sera precedente alla partenza, cioè il 09.08.2004.
D: secondo lei PC 1 era cosciente del fatto che fosse stata ceduta ad __________ da __________?
R: non credo che la ragazza si sia resa esattamente conto della situazione.
Probabilmente riteneva di esser solo controllata da __________ e che __________ sarebbe tornato un giorno o l'altro a riprenderla."
Messo a confronto con la AC 2, come attesta il verbale del 28.9.2004 (PS 32), AC 1 e AC 2 hanno continuato nella loro strategia di attribuire ognuno dei due all'altro "l'ideazione" e la responsabilità del turpe commercio, nondimeno anche in quella sede, AC 1 aveva dato atto che:
" … Sapevo che la PC 1 era stata "acquistata" e che lo scopo era quello di farla lavorare quale prostituta per conto di terzi in un Paese straniero. Tutto questo è successo nell'appartamento di AC 2. …"
Con tali premesse, è evidente che il tentativo messo in atto in aula da AC 1 di chiamarsi fuori dalla vicenda non può che apparire menzognero. In realtà egli vi si è coinvolto in una con la AC 2, ovvero di comune accordo con la AC 2. È certo e sicuro che i due hanno agito in "coppia" e in quanto "coppia", condividendo entrambi un disegno e un progetto comune che hanno via via concretizzato insieme, anche se, ovviamente, in talune fasi si è reso più attivo AC 1 e, in altre, la AC 2. Un disegno e un progetto ai quali si è sin dall'inizio associato anche il AC 3, che pure ha avuto un suo ruolo nella vicenda (di coautore quindi e non di solo complice), anche se, indiscutibilmente, meno importante di quello della "coppia". Di ciò fanno fede, oltre alle citate ammissioni di AC 1, gli accertamenti che seguono.
7. Il primo ad aver riferito in modo plausibile agli inquirenti, in sede predibattimentale, come si erano svolti gli accadimenti in Ungheria e come poi si era arrivati alla trasferta in Ticino, è stato AC 3, il quale, nel verbale del 16.9.2004 (PS 38), aveva narrato che era stato AC 1 a parlargli di un certo __________ che si sarebbe potuto contattare per ottenere da lui "delle ragazze affinché si prostituissero", aggiungendo che,
" … ADR in precedenza avevamo parlato con il AC 1 della possibilità di far capo a 1 o più prostitute e, per loro tramite, guadagnare dei soldi. Questa idea me l'aveva comunicata il AC 1 già all'inizio del mese di agosto. Non so rispondere alla domanda a sapere perché al AC 1 sia venuta in mente questo tipo di attività, so solo che lo scopo era quello di fare soldi. …"
AC 3, in quel verbale, ha altresì spiegato che AC 1 aveva messo a pegno la sua auto (una Lancia Thema) ricavandone 400'000 fiorini (in realtà -come è poi emerso dal contratto che è entrato in possesso degli inquirenti, ma di esso si dirà meglio nel seguito- 440'000 fiorini), che, in ragione di fiorini 250'000 (pari a fr. 1'500.- circa; fiorini 10'000 valgono all'incirca fr. 60.-) furono utilizzati da AC 1 per pagare a __________ la ragazza, mentre che fiorini 10'000 AC 1 ebbe a regalargli a AC 3.
Sempre nel citato verbale, AC 3 ha altresì riferito che fu __________ a dare loro il nome e il numero di una persona di contatto in Svizzera, quel tale "", che quivi giunti, effettivamente essi incontrarono e che li aiutò a sistemarsi in Ticino, dando loro indicazioni sui luoghi nei quali veniva praticata la prostituzione. A dire di AC 3, giunti che furono in Ticino, "la AC 2 non era obbligata a lavorare mentre la PC 1 era obbligata".
Sul come si svolgevano le loro giornate in Ticino, AC 3 ha spiegato che
" … era sempre il AC 1 a chiamare il __________ per farsi indicare i locali dove portare le ragazze. Quando in un locale i guadagni non erano sufficienti, il AC 1 chiedeva un nuovo indirizzo. Il __________ ci ha accompagnato al e. In genere si partiva tra le 12.00 e le 16.00. Si raggiungeva l'esercizio pubblico e si depositavano la PC 1 o tutte e due le ragazze (n.d.r. la PC 1 e la AC 2).
… non mi risulta che fra le 12.30 e le 16.00, quando giungeva all'esercizio pubblico, fino al momento in cui andavamo a riprenderle, verso le 24.00-01.00, la PC 1 fosse sottoposta ad un controllo di presenza. Noi ritornavamo al locale verso le 24.00-01.00 per riprendere la/le ragazze. Notavo che la PC 1 consegnava il denaro alla AC 2 o al AC 1. Per quanto concerne i guadagni di Bodio tanto il denaro quanto il passaporto dovevano essere consegnati al __________ il quale li metteva in una busta che poi consegnava a AC 1 per il tramite del fratello. …"
AC 3 ha altresì dichiarato di essersi coinvolto, sin dall'inizio, a, nella vicenda per vedere "… come funzionava il business della prostituzione perché in futuro avrei, se potuto, voluto entrare a far parte del giro".
In questo senso "AC 1 era il mio maestro. Sul suo operato mi permetto di dissentire, io penso di poter fare meglio, in particolare avrei trattato meglio la ragazza. Il AC 1 non è mai stato una persona di tante buone maniere. …".
AC 2 -come già cennato- per diverso tempo, nei suoi verbali ha fatto lo "scaricabarile" con AC 1. Poi, però, nei verbali del 12 e del 14.10.2004 (AI 109 e 107) si è risolta ad ammettere anche il proprio coinvolgimento e quindi le proprie personali responsabilità e ciò ancor più in aula, ove ha riconosciuto di essere sempre stata al corrente e di aver sin dall'inizio condiviso con AC 1 l'idea di contattare il __________ (già conoscente dello AC 1) in vista di procurarsi da lui una ragazza da far prostituire all'estero, fermo restando che anche la AC 2 si sarebbe, se del caso, prostituita una volta che fossero giunti all'estero (inizialmente l'idea era di andare in Austria, ma siccome __________ disse loro che quel mercato era già saturo e che era meglio puntare sulla Svizzera, essi qui si trasferirono). Anche AC 3 era al corrente del progetto e vi aderì: in questo senso la AC 2 ha confermato la dichiarazione già resa da AC 3 secondo cui a quest'ultimo interessava soprattutto apprendere l'attività di "magnaccia" ed ha aggiunto che intenzione di AC 3 "era quella di stabilirsi definitivamente in Svizzera per essere un punto di riferimento alle ragazze reclutate da AC 1", progetto che non andò in porto visto che il 25 agosto 2004 la polizia li ha arrestati ponendo fine al loro commercio e ai loro progetti di futuri commerci.
La AC 2 ha ammesso di essere stata presente (quale "testimone") alla stipula del contratto di "vendita" (per lei di una "messa a pegno" -come già cennato- si trattava) della Lancia Thema di AC 1, negozio stipulato nell'intento di disporre dei soldi per pagare a __________ la cessione di una o più ragazze.
Essa ha altresì ammesso che la trattativa per l'acquisto di PC 1 e il relativo pagamento di fiorini 250'000 avvennero nel suo appartamento. __________ vi venne con due ragazze chiedendo per ognuna lo stesso prezzo, ma per finire comprarono solo la PC 1 già per una questione di soldi.
Come già detto, il suggerimento di trasferirsi in Svizzera venne loro dato da __________, il quale telefonò ad un suo amico (in Svizzera residente) perché facesse loro da persona di riferimento. __________ diede alla AC 2 anche una carta telefonica svizzera prepagata da utilizzare un volta che quivi fossero giunti.
Alla __________ nulla fu raccontato circa il suo acquisto. La AC 2 solo le disse che sarebbero partiti l'indomani per la Svizzera.
A dire della AC 2, PC 1 "accettava passivamente una situazione che non poteva cambiare".
Non è contestato che la AC 2 mise a disposizione per il viaggio la vettura Opel Astra Caravan che aveva in uso. Durante il viaggio guidò più spesso lei, anche se AC 1 le diede il cambio quando le necessitava di riposare. Sapevano tutti che AC 3 aveva seco una pistola con la relativa munizione. Quando attraversarono i confini con l'Austria, con l'Italia e con la Svizzera, AC 3 e AC 1 provvidero ad occultare la pistola sotto il sedile anteriore della vettura (fatto questo ammesso anche da AC 1 nei verbali del 9 e del 22.9.2004 - PS 28 e AI 62, e da AC 3 nel verbale 10.9.2004 in PS 37).
Nemmeno è contestato che, giunti a Chiasso, AC 1 telefonò alla persona loro indicata come persona di riferimento.
Trattatasi di __________, cittadino portoghese residente a Mendrisio, sposato con una cittadina ungherese e quindi in contatto con ambienti ungheresi. Quest'ultimo venne ad incontrarli alla stazione di Chiasso, insieme al cugino __________. I due consigliarono loro di sistemarsi in un campeggio a Melano, cosa che fecero (all'uopo dovettero comprare una tenda nella quale poi dormirono AC 3 e PC 1, mentre che la AC 2 e AC 1 utilizzarono la vettura Caravan per dormire: si doveva pur fingere di essere due coppie in vacanza!). Il soggiorno al campeggio costava loro fr. 45.- al giorno. Ancora quello stesso giorno, __________ e __________ mostrarono loro il postribolo a Melano (dove però non si fermarono perché non c'era posto) e quindi li portarono a Bellinzona all'ex, ove PC 1 era già stata nella precedente trasferta con __________ e con __________ e ove essa si prostituì sia quella sera, sia quella successiva.
Anche i bordelli nei quali PC 1 lavorò nelle sere successive vennero indicati al terzetto AC 2-AC 1-AC 3 dai suddetti cittadini portoghesi, i quali li introdussero anche all'Osteria di Bodio, dove lavorava il fratello di __________, __________.
Stando alla ricostruzione effettuata dalla Pubblica Sicurezza (non contestata, nella sua materialità di luoghi e date, dagli accusati in aula), PC 1 nel periodo 11.8.-25.8.2004 si prostituì nei seguenti locali (certe volte lei sola, certe volte anche la AC 2 si prostituiva nel locale di turno), tutti indicati agli accusati dal __________ e/o dal __________, salvo il locale di Lucerna, noto alla AC 2:
- Bellinzona, Garni __________ (ex __________) l'11 e 12 agosto 2004, dove PC 1 ha lavorato, ma pernottato una sola notte
- costo della camera fr. 200.- al giorno (non esiste alcuna notifica di polizia)
- Cadenazzo, Snack Bar (Residenza) il 13 agosto 2004, lavorato e pernottato assieme a AC 2
- costo della camera fr. 140.- + 50.- per pulizie (esiste regolare notifica)
- Bodio, Osteria, i giorni 14/15/16/17 agosto 2004, solo lavorato - costo per l'uso della camera fr. 20.- per ogni cliente con il quale PC 1 si appartava (non esiste notifica)
- Arbedo, Osteria, 18 agosto 2004, solo lavorato
- costo della camera fr. 100.- (non esiste notifica)
- Bodio, Osteria, 19/20/21/22 agosto 2004, solo lavorato (non esiste notifica)
- Lucerna, , 23 agosto 2004, solo lavorato
- costo della camera fr. 140.- (non esiste notifica)
- Arbedo, Osteria, 24 agosto 2004, solo lavorato (esiste notifica).
Per il resto non è controverso che PC 1 veniva condotta sul posto di lavoro dagli accusati, con la Opel Astra. Solo in qualche occasione si sono occupati, così incaricati dagli accusati, di portare da Melano e/o Bellinzona al postribolo di turno (soprattutto a quello di Bodio) e ritorno __________ o __________. In genere, invece, erano gli accusati a portare PC 1 al bordello di turno e a riprenderla alla fine del "lavoro".
PC 1, di regola, "lavorava" dalle 14.00/16.00 circa all'una di notte circa. Seguendo i suggerimenti loro dati dal __________ e dal __________, AC 1 e AC 3 non entravano nei postriboli, anzi curavano di non farsi notare, né loro né l'auto con le targhe ungheresi. AC 1 e AC 3 attendevano PC 1 (e la AC 2 quando anche lei "lavorava") in un qualche bar nei dintorni oppure tornavano a Melano e risalivano nel Sopraceneri per riportare al campeggio la PC 1 e (quando si fermava con lei) anche la AC 2.
Della "gestione" di PC 1 come prostituta si occupava principalmente la AC 2. Costei ha ammesso già in sede predibattimentale e spiegato in aula che era suo compito controllare PC 1 nella sua attività di prostituta. Era la AC 2 che l'accompagnava dentro il bordello di turno, era la AC 2 che custodiva il passaporto di PC 1, che glielo riconsegnava all'entrata del bordello (nel caso che le venisse chiesto di notificarsi o di legittimarsi) e che glielo ritirava finito il "lavoro". Era la AC 2 che si faceva dare da PC 1 il danaro pagato dai clienti. Tutto l'incasso di PC 1 veniva requisito dalla AC 2. Lo stesso veniva poi usato per il mantenimento di tutti e quattro, per pagare la diaria del campeggio, l'acquisto dei generi alimentari che di regola consumavano al campeggio, le spese per la benzina e ogni altra che si rendeva necessario.
Evidentemente dai ricavi dell'attività di prostituta di PC 1 dovevano essere defalcati i costi per la stanza in questo o quel bordello, costi che variavano da posto a posto.
La AC 2 ha dichiarato che in Ticino per loro la vita era cara, per cui è vero che avevano imposto a PC 1 di non ordinare da mangiare nel bordello ove si trovava a dover lavorare, giacchè quei costi erano per loro troppo elevati.
Ha asserito la AC 2 di aver dovuto mettere qualche volta nella "cassa comune" del danaro da lei guadagnato con la sua prostituzione perché ciò che ricavavano dall'attività di PC 1 non sempre bastava a coprire tutte le spese. Va considerato che il fatto che AC 1 e AC 3 fossero in giro a bere nei bars, per gran parte del giorno e della notte, incideva sui costi.
Sta di fatto che all'atto dell'arresto, la polizia -come già illustrato- ha trovato all'interno dell'Opel Astra fr. 600.- provento della prostituzione di PC 1 (e in parte forse anche della AC 2).
PC 1 ha cifrato in complessivi fr. 1'500.-/2'000.- il ricavo della sua attività di prostituta nel periodo 11.8.-25.8.2004.
Anche se tali cifre sembrano, di primo acchito, troppo basse per difetto, la Corte ad esse si è attenuta, già perché esse figurano nell'atto d'accusa, né vi sono negli atti altri dati che consentano di accertare maggiori ricavi rispetto a quelli indicati da PC 1.
Quando PC 1 ha "lavorato" a Bodio, all'Osteria, le cose andavano in modo un po' diverso. Premesso che PC 1 ha "lavorato" a Bodio otto giorni (durante i quali la AC 2 è stata con lei solo due giorni), va segnalato che a "gestire" la ragazza fu __________ che ivi lavorava come cameriere. Nei suoi verbali PS 50, 51 e 52, e soprattutto in quest'ultimo, il predetto ha dovuto ammettere che egli custodiva per ordine dello AC 1 i guadagni di PC 1 in una busta. Inoltre, sempre per ordine dello AC 1, egli elencava, su un biglietto (che pure poi metteva nella busta con i soldi) il numero dei clienti che la PC 1 faceva ogni sera. Sempre lo AC 1 gli aveva vietato di servire alla ragazza delle vivande e ciò perché se lui non poteva mangiare al ristorante non lo poteva fare nemmeno lei.
Illuminanti per conoscere meglio le circostanze del soggiorno in Ticino degli accusati e di PC 1 sono anche le dichiarazioni rese in polizia e al PP da __________, il portoghese sposato con una cittadina ungherese e quindi con contatti con ambienti ungheresi e un po' cognito anche della lingua. I suoi verbali sono classati nel rapporto di polizia da PS 43 a PS 46. Essi si danno qui per integralmente riprodotti. Nondimeno è utile qui ricordare che l'interlocutore di __________ in Ticino è stato soprattutto AC 1, che costui un giorno gli disse che PC 1 gli era stata venduta da __________ per l'importo di fiorini 250'000, che, peraltro, AC 1 si comportava visibilmente da "padrone" della ragazza, che anche la AC 2 si atteggiava da "padrona-organizzatrice" e che il AC 3, pur non mostrandosi granché attivo, assecondava lo AC 1 in quello che diceva e faceva, che fu lui (__________) a insegnare loro dove erano i bordelli nei quali far lavorare la PC 1 (e -se lo voleva- la AC 2), accompagnandoli più volte in loco, che egli non fu mai pagato per tali suoi servizi, nondimeno AC 1 gli offrì di fare sesso gratuitamente con la PC 1, che in un'occasione seppe che AC 1 aveva dato due schiaffi alla ragazza perché non voleva lavorare.
Anche il quadro descritto da __________ illustra bene quelli che erano i rapporti di forza all'interno del gruppo con AC 1 e AC 2 a farla da padroni.
Così si è espresso il predetto nel verbale PS 47, a p. 9:
" … D12: Visto che e'stato a contatto diretto con tutti e quattro gli ungheresi, ci puo' descrivere il loro comportamento, in particolare degli uomini nei confronti della PC 1?
R12: Per quel che ho potuto vedere ed intuire lo AC 1 era quello che dava le disposizioni. L'altro uomo in mia presenza non parlava quasi mai. La AC 2 aveva un atteggiamento baldanzoso nei confronti di tutti gli altri.
In particolare verso la PC 1 la quale doveva fare tutto quello che diceva lei. Quest'ultima dipendeva in tutto e per tutto dai tre.
Posso citare qualche esempio: nelle circostanze in cui ho accompagnato la PC 1 al distributore di Camorino, questa veniva subito fatta entrare sulla vettura Opel, mentre gli uomini e la AC 2 si attardavano all'esterno. In una occasione, dopo che AC 1 mi aveva chiesto dove potessero mangiare
qualche cosa, ho fatto loro strada fino all'Osteria di Arbedo dove, in uno spaccio esterno, sapevo si poteva mangiare il kebab. Giunti sul posto i due uomini e la AC 2 sono usciti acquistando il kebab per loro, ma lasciando sulla vettura la PC 1. Ritengo quindi che non fosse considerata alla loro stregua.
A precisa domanda rispondo che comunque non ho mai assistito a minacce sia verbali sia fisiche nel confronti della ragazza.
ADR: a me personalmente, in assenza di mio cugino __________, si è sempre rivolto solo lo AC 1 in lingua tedesca, della quale ho solo conoscenze scolastiche…."
Per finire va ancora qui menzionato che è stato grazie alla mediazione di __________ che AC 3 ha trovato un acquirente per il suo revolver marca "Keseru" e relativa munizione, che lui e AC 1 si portavano sempre appresso, custodendolo nell'Opel Astra.
Dato che il danaro scarseggiava, AC 3 vendette l'arma (assai "minacciosa" -come ben si può constatare- alla sola vista, aldilà del piccolo calibro e comunque pericolosa come si può desumere dal rapporto allestito dall'ispettor __________, classato all'AI 128, a dire del quale con essa di possono causare lesioni letali sparando da una distanza fino a 20 metri, arma oltretutto priva di una qualsiasi sicurezza manuale!) ad un cittadino serbo ricavandone fr. 100.-.
Ovviamente la compra-vendita è avvenuta in modo clandestino e illegale, senza ossequiare nessuna delle formalità previste dalla vigente legislazione federale in materia di armi e munizioni, segnatamente dell'art. 34 della LFarmi.
8. Giusta l'art. 195 CP commette promovimento della prostituzione chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,
chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,
chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,
chiunque mantiene una persona nella prostituzione.
La pena è quella della reclusione sino a dieci anni o della detenzione.
Commette invece tratta di esseri umani (art. 196 CP) chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani.
La pena è allora quella della reclusione o della detenzione non inferiore a sei mesi. Il colpevole è inoltre punito con la multa.
Dati i fatti accertati nei considerandi che precedono è incontestabile che gli accusati hanno, con i loro comportamenti, commesso il reato di promovimento della prostituzione, avendo essi ripetutamente leso, su suolo ticinese, la libertà d'azione di PC 1 la cui attività di prostituta essi concorsero (agendo ciascuno in esecuzione di un medesimo, condiviso disegno criminoso) nel sorvegliare, imponendole i luoghi e i tempi, trattenendole il passaporto, requisendole i guadagni e ciò dal giorno 11 al giorno 25 agosto 2004, quando essa si ribellò, causando una lite con la AC 2 e con AC 1 che, per finire, indusse il gerente dell'Osteria a chiamare la polizia.
Tale reato è stato prospettato agli accusati e ai loro patrocinatori in sede d'istruttoria dibattimentale e di ciò fa stato il verbale del dibattimento. Esso è stato altresì posto come quesito subordinato rispetto a quello, principale, di tratta di esseri umani imputato agli accusati nell'atto d'accusa.
Se, tutto ben considerato, la sottoscritta Presidente ha nondimeno risolto di confermare l'imputazione di tratta di esseri umani così come postulato dal Procuratore pubblico, ciò è avvenuto non già per punire in modo più severo gli accusati. Come si vedrà nel seguito, le pene pronunciate sono e restano eque, ragionevoli e prudenti anche se il reato ritenuto fosse stato quello (meno grave in ragione delle comminatorie) di promovimento della prostituzione, anziché quello di tratta. Solo le multe (peraltro contenute in importi praticamente simbolici) fanno la differenza.
Ciò premesso, va qui spiegato che nel ritenere il reato di cui all'art. 196 CP, la sottoscritta Presidente ha avuto ben presente la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare le DTF 129 IV 81 e ss. e 128 IV 117 e ss. e quelle ivi richiamate) così come la dottrina in materia.
Segnatamente essa si è dipartita dai seguenti presupposti, ben sintetizzati nelle massime che precedono la sentenza 128 IV 117, che trattano:
- del rapporto tra diritto convenzionale e interno (consid. 3b);
- del principio nullum crimen sine lege il quale esclude, in mancanza di una disposizione specifica di diritto interno, la punibilità di un comportamento esclusivamente in base a un testo internazionale, in ogni caso quando tale testo non è direttamente applicabile (consid. 3b in fine);
- dei presupposti del reato di tratta di esseri umani che sono di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall'estero se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità; il consenso non è difatti effettivo se è motivato da condizioni economiche precarie (consid. 4b e c; precisazione della giurisprudenza).
Se -come ben illustra il TF nella citata sentenza DTF 128 IV 131- commette tratta ex art. 196 CP chi "arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinchè si prostituiscano", a maggior ragione -a mente della sottoscritta Presidente- detto reato commette chi, all'estero, donne ormai asservite e schiavizzate compera (nulla più del negozio della compra-vendita concretizza la riduzione di una persona a mera merce di scambio, a mero prodotto da immettere sul mercato per trarne lucro), le trasferisce -come se di un qualsiasi oggetto si trattasse- su un mercato più redditizio (quello svizzero nel caso di specie) e quivi organizza -avvalendosi anche di "basisti" locali- la loro prostituzione, requisendo loro per finire ogni guadagno.
Il che è, a non averne dubbio, quello che è accaduto nel caso qui in giudizio, nel quale è stato accertato che gli accusati hanno (perseguendo e via via realizzando un obiettivo criminoso da tutti e tre sin dall'inizio condiviso) fatto sistematicamente commercio di PC 1, trattandola alla stregua di una qualsiasi "merce", nullamente preoccupandosi di ciò che essa pensasse o volesse, risp. di informarla dei loro piani, "comprandola" per 250'000 fiorini, mantenendola in uno stato di soggezione, di forzata dipendenza simile a quello di chi è in schiavitù, trasferendola in un paese straniero, di cui non conosceva la lingua, lontano almeno mille chilometri da casa, controllandole il passaporto, facendola prostituire ogni giorno, portandola sul, risp. riprendendola dal posto di lavoro (risp., in talune occasioni incaricando di farlo __________ e/o __________), togliendole infine ogni guadagno, così da lasciarla del tutto priva di mezzi (fatto questo che, ancora una volta, indica che, per gli accusati, PC 1 era una "cosa", un "oggetto di loro proprietà", una sorta di schiava, giacché negli altri casi di "tratta" passati in giudizio, quantomeno una parte dei ricavi alle vittime veniva lasciata!).
Secondo le Difese (aldilà delle singole posizioni sui fatti qui accertati non contestati da AC 2 e AC 3, contestati invece -come già illustrato- da AC 1), l'art. 196 CP non sarebbe comunque in concreto applicabile perché oggetto della mercificazione è stata una sola donna, la PC 1, e non due o più donne.
Che la lettera dell'art. 196 CP, sanzioni, nelle tre lingue, la tratta di "esseri umani" ("d'être humains" nella versione francese, "mit Menschen Handel treibt" in quella tedesca), è fuori discussione. Nelle tre lingue il legislatore ha usato cioè il plurale per indicare chi è vittima della tratta.
Detta circostanza, unita al fatto che il termine "tratta" in italiano evoca la nozione di "commercio" (oltre che di "traslazione", "trasporto") e che in tedesco la locuzione "Handel treiben" è ancora più esplicita ed univoca, ha fatto sì che in dottrina la tesi dominante sia quella secondo cui un solo atto di mercificazione non basta, per cui vi è "tratta" solo se l'autore ha l'intenzione di agire in modo ripetuto (cfr. Corboz, Les infraction en droit suisse, ad art. 196, nota 10 e gli altri autori ivi richiamati).
A tale tesi si sono, nell'ultima edizione, allineati anche Rehberg/Schmidt/Donatsch, cfr. Strafrecht III, § 59, p. 450, ove si legge: "… Das tatbestandsmässige Verhalten besteht darin, dass mit Menschen Handel getrieben wird. Dazu gehören das Beschaffen, Anbieten, Verkaufen, Beliefern und Übernehmen gegen Entgelt. …" e ancora: "… Handel treibt ausschliesslich, wer derartige Geschäfte wiederholt tätigt oder zumindest zu tätigen beabsichtigt.".
Corboz, nell'opera testé citata, dopo aver illustrato che "… La traite peut consister à procurer un ou plusieurs êtres humains, à les mettre à disposition d'autrui ou à les transporter; elle consiste aussi à négocier ou à conclure un tel marché…", segnala nel seguito che: "… Le commerce implique que l'acte vise à fournir des êtres humains. Ne se livre donc pas à ce commerce celui qui ne fait qu'acheter une personne pour son propre éros center (Rehberg/Schmid, III, p. 413). …".
Già si è detto che nell'ultima edizione del loro testo anche Rehberg e Schmid (e Donatsch) hanno abbandonato la precedente tesi secondo cui "… Die Tat wird bereits mit dem Abschluss des betreffenden Vermittlungsgeschäftes, auch über nur einen einzelnen Menschen, vollendet sein, ohne dass dabei die Absicht des Handels mit weiteren Personen zu fordern wäre …" (cfr. autori citati, in Strafrecht III, p. 414).
Che un'unica transazione costituisca "tratta" viene negato anche da Schweibold/Meng, in Basler Kommentar, ad art. 196, ove, alla nota 11, si legge:
" … Aus dem Wortlaut der Bestimmung schliesst die Lehre mehrheitlich darauf, dass Handel treiben das wiederholte Abschliessen von Geschäften oder zumindest die Absicht dazu erfordert (…).
Diese grammatikalische Auslegung -Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar, Art. 196 N 5 verweist ausdrücklich noch auf den Plural «Menschen» in Abs. 1- ist strafrechtlich konsequent, wenn auch unsympathisch; entgegen Rehberg, AJP 1993, 27 und Rehberg/Schmid, III, 414 muss deshalb die Vermittlung bloss einer Person (beim Fehlen einer weitergehenden Absicht) als nicht ausreichend erachtet werden, weshalb derjenige, welcher nur ein Kind zum Kauf anbietet, nicht auch als Händler i.S.v. Art. 196 gelten kann. Die Betrachtung der im Gesetzgebungsverfahren geäusserten Ansichten (vgl. hierzu BGE 96 IV 188) sowie die Sorge darum, dass im gesamten Strafrecht gleiche Begriffe gleich auszulegen sind, spricht für die Mehrheitsansicht. Eine Ausdehnung des Begriffs des «Handels» auf eine einzige Transaktion muss deshalb ausgeschlossen bleiben; auch die hohe Mindestrafandrohung deutet auf die Voraussetzung «gewerbsmässigen Handelns» hin. Der Einmaltäter kann ja immer noch nach Art. 195 bestraft werden. …"
Benché la DTF 128 IV 117 venga menzionata dai citati autori (da Schweibold/Meng in particolare, nella nota a piè di pagina nr. 14, solo per dire "Anders neu nun jedoch BGE 128 IV 117"), non pare a chi scrive -senza con ciò nulla voler togliere all'autorevolezza degli autori- che la dottrina abbia tratto dal cambiamento di giurisprudenza operato dall'Alta Corte federale (e confermato in DTF 129 IV 81) tutte le debite conseguenze. Dichiarando autore colpevole di tratta di esseri umani ex art. 196 CP "colui che ingaggia all'estero delle giovani donne, che vivono in condizioni economiche precarie, per i propri postriboli, indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un intermediario prezzolato o direttamente", l'Alta Corte federale è venuta ad interpretare in modo molto meno restrittivo la nozione di "commercio". È ben vero che nei casi ivi giudicati non era in questione il "numero" delle vittime. Anzi, al considerando 5c della DTF 128 IV 117, l'Alta Corte, dopo aver deciso la questione del cosiddetto "consenso fittizio" (siccome ispirato da una situazione di "vulnerabilità"), ha concluso che in quella fattispecie di tipico caso di "tratta" ex art. 196 CP si era trattato, "visto anche il numero di prostitute implicate e la durata del traffico" (la sottolineatura è della sottoscritta Presidente).
Il che non sembra tuttavia escludere che di "tratta" ex art. 196 CP si possa parlare anche in altri casi, nei quali -come quello qui in giudizio- sia stato fatto professionalmente commercio di una sola persona, quando cioè il mercimonio è stato particolarmente intenso, ripetuto, sistematico (perché la si è all'estero "comprata", indi in Svizzera "trasferita", indi ripetutamente portata sui luoghi della prostituzione, in quei luoghi e fuori di essi costantemente la si è controllata e ogni volta la si è "espropriata" di tutti i suoi guadagni, in altre parole la si è sistematicamente usata come una cosa di cui si è proprietari).
Intanto va osservato che sia la Convenzione per la repressione della tratta delle bianche del 4.5.1910 (cfr. art. 1 e 2), sia la Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11.10.1933 (cfr. art. 1) sanzionano esplicitamente la tratta "di una donna o una fanciulla" risp. di "una donna o una giovane maggiorenne", utilizzando il singolare e non il plurale.
È ben vero che dette norme convenzionali non sono direttamente applicabili e che, nell'applicazione del diritto interno, il principio "nullum crimen sine lege" deve essere rispettato.
Nondimeno, analizzando il testo dell'art. 196 CP, nella citata sentenza 128 IV 117 (confermata -come già cennato- in DTF 129 IV 81), il Tribunale federale ha sottolineato:
- che l'art. 196 CP è stato adottato dal legislatore del 1992 proprio per "concretizzare i dettami contenuti in particolare nella Convenzione dell'11 ottobre 1933";
- che esso conferisce "… al principio della punibilità della tratta una portata più vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani, cioè a ogni individuo indipendentemente dall'età e dal sesso …";
- che esso deve essere interpretato tenendo conto delle circostanze attuali …, avendo tuttavia come sfondo l'armonizzazione tra diritto interno e internazionale.
In tali condizioni appare profondamente iniquo (e non solo non simpatico o insoddisfacente) perché contrario alla lettera delle citate convenzioni e contrario alla volontà del legislatore del 1992 punire come "tratta" il far commercio di due donne e come "promovimento della prostituzione" il medesimo commercio se riguarda una donna sola.
E ciò tanto più ove si consideri -come ricorda a p. 123 la citata DTF 128 IV 123- il bene giuridico che il legislatore ha voluto proteggere con il nuovo art. 196 CP, ovvero "il diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata", il quale è violato "quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia, in particolare se tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato, o se, per altre ragioni, incapace di difendersi".
Oltre a sembrare l'esatta fotografia del "caso PC 1", quanto sopra è espresso tutto al singolare ("persona interessata", "essere umano"), di certo non per caso, né per sbaglio o per una svista, bensì perché quello dell'autodeterminazione in campo sessuale è, pacificamente, un diritto fondamentale che pertocca ad ogni singolo individuo e non già ad una schiera, ad una moltitudine o ad una coppia di persone!
Con tali premesse, a mente di chi scrive, il plurale usato dal legislatore nella locuzione tratta "di esseri umani" è solo un modo di dire, una modalità di espressione.
In italiano (così come in francese) suona infatti del tutto inusuale la dicitura "tratta di un essere umano".
In tedesco, esiste "Menschenhandel" e nessuno direbbe "Menschhandel" sia che intenda riferirsi alla mercificazione di una sola persona oppure di due o più persone.
Col che ne deriva, a giudizio della sottoscritta Presidente, che, nel concreto caso, ben può essere ritenuto, a carico degli accusati, il reato di tratta di esseri umani e non solo quello di promovimento della prostituzione.
Per i reati minori non v'è stata da parte degli attenti Difensori una contestazione di un qualche rilievo. In ogni caso non ha contestato il patrocinatore di AC 1 i reati di infrazione all'art. 33 della LFarmi, di contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS e di contravvenzione all'art. 19a LFstup imputati nell'atto d'accusa al suo assistito, che sono pertanto - pacificamente - da confermare.
9. A titolo abbondanziale merita qui di essere segnalato che -come già accertato in precedenza- uno dei motivi che hanno indotto AC 3 a condividere il progetto di AC 1 e di AC 2 di trattare con __________ l'acquisto di ragazze da far prostituire per fare soldi e di condividerne l'esecuzione con l'acquisto e il trasferimento di PC 1 in Ticino con quel che ne seguì, è stato quello di imparare dal "maestro" AC 1 come si gestiscono simili affari. La stessa AC 2 ha dichiarato che l'idea di AC 3 era sostanzialmente quella di stabilirsi in Svizzera e di quivi "gestire" le ragazze che in Ungheria gli avrebbe reclutato lo AC 1.
Ciò significa, a non averne dubbio, che gli accusati hanno dato avvio alla "tratta" di PC 1 con il disegno di farne, dopo quell'esperienza, altre in futuro, anche con modalità organizzative diverse, ancor più professionali e -verosimilmente- redditizie e durature.
Dato che l'atto d'accusa non ha imputato agli accusati tale circostanza (ovvero la loro intenzione di fare altri commerci in futuro), per non violare l'art. 250 CPP, la sottoscritta Presidente non ha potuto, in sede di giudizio, far uso di essa. Resta che, in caso di cassazione della presente sentenza, ridiventa possibile integrarla nell'imputazione, rendendo l'applicazione alla concreta fattispecie dell'art. 196 CP conforme non solo allo spirito e allo scopo, ma anche alla lettera della norma.
10. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Come noto, i criteri di fissazione della pena hanno fatto oggetto di abbondante giurisprudenza.
È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che elenca in particolare "le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli,
il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo
in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personale o
psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la i
situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere."
Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze di prevenzione" generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF
118 IV 342 consid. 2g pag. 350)."
Già si è detto che nel caso in esame la sottoscritta Presidente ha voluto mantenere le pene entro limiti ragionevoli e prudenti, considerando sì le gravi responsabilità dei condannati che hanno agito senza scrupoli, rivelando una mentalità deteriore, primitiva, priva di rispetto della dignità umana, avida, venale e sfruttatrice,ma altresì considerando che costoro provengono da condizioni di vita a loro volta degradanti e degradate che certo i loro comportamenti non giustificano, ma che perlomeno fanno capire come possano accadere vicende come questa, frutto di abissali miserie prima ancora morali che materiali.
È per questi motivi che le pene proposte dalla Pubblica Accusa sono state mitigate in modo importante, aldilà dell'odioso reato di "tratta" da essi commesso (i reati minori in concorso, nel concreto caso, non hanno influito in modo qualche po' significativo!) e aldilà del fatto che AC 1 è formalmente recidivo ex art. 67 CP e che la AC 2 e AC 3 sono, ancorché in modo diverso, pregiudicati.
Per AC 1 si è tenuto altresì conto del fatto che egli la pena inflitta la deve espiare (per lui fa difetto uno dei requisiti oggettivi dell'art. 41 CP, avendo egli, negli ultimi cinque anni, espiato una pena detentiva di più di tre mesi), per cui, per lui, un ulteriore sforzo di compressione è stato effettuato nonostante un atteggiamento processuale negativo, che fa stato di poca o nulla capacità di assumersi le proprio responsabilità e quindi di poca o nulla resipiscenza.
Col che, per finire, la sottoscritta Presidente ha ritenute eque e assolutamente non severe le seguenti pene:
- 16 mesi di detenzione da espiare per AC 1,
e una multa di fr. 250.-;
- 16 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per la AC 2, (periodo di prova: anni 2) e fr. 250.- di multa;
- 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per AC 3,
(periodo di prova: anni 2) e fr. 90.- di multa.
Nessuno dei condannati ha legami di sorta con il nostro Paese nel quale sono venuti solo per delinquere.
Essi devono quindi esserne espulsi in modo effettivo e ciò per anni sette il AC 1 e la AC 2 e per anni cinque il AC 3.
L'espulsione effettiva consente di altresì rafforzare, per AC 2 e AC 3, delle prognosi piuttosto fragili e precarie.
Tutto quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato.
Alla PC PC 1 viene accordata, a titolo di riparazione del danno morale sofferto, un'indennità di fr. 3'000.-
Per questi motivi,
rispondendo A) per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 3;
B) per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 2.2;
C) per AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 1.1.1.1, 2.2;
D) in modo parzialmente affermativo al quesito D;
E) in modo affermativo al quesito E;
visti gli art. 3, 6bis e 7, 18, 25, 36, 41, 48, 55, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 195, 196, 199 CP;
19a LStup;
23 cpv. 4 e 6 LDDS;
7, 9 ,10, 11, 15, 33, 34 LFarm, 9 OArm;
5, 8 LEsProst;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1, AC 2 e AC 3
sono coautori colpevoli di
tratta di essere umani
per avere,
agendo in correità tra loro,
allo scopo di favorire l'altrui libidine,
facendone di lei commercio,
esercitato la tratta della cittadina ungherese PC 1,
a (Ungheria), Bellinzona, Cadenazzo, Bodio, Arbedo e Lucerna,
nel periodo ricompreso tra il 6/8 agosto e il 25 agosto 2004.
2. AC 1 e AC 3 sono coautori colpevoli di
infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere,
senza le necessarie autorizzazioni,
importato in Svizzera e trasportato la pistola marca Keseru e la relativa munizione,
a Chiasso, Melano, Mendrisio e Castel San Pietro,
fra l'11 e il 24 agosto 2004.
3. AC 1 e AC 2 sono coautori colpevoli di
contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere intenzionalmente impiegato a fine di lucro
la cittadina straniera PC 1,
senza le necessarie autorizzazioni di polizia,
a Bellinzona, Bodio, Cadenazzo, Arbedo e Lucerna,
nel periodo fra l'11 e il 25 agosto 2004.
4. AC 2 è autrice colpevole di
esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere infranto le prescrizioni cantonali
sulle modalità d'esercizio pubblico della prostituzione,
omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale
nonché per avere svolto attività lucrativa abusiva quale prostituta,
a Cadenazzo, Bodio e Arbedo,
nel periodo compreso tra il 13 e il 22 agosto 2004.
5. AC 3 è autore colpevole di
contravvenzione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere venduto a __________, al prezzo di fr. 100.-,
la pistola marca Keseru e relativa munizione Flobert 6 mm,
in violazione dei doveri di diligenza imposti dall'art. 34 LFarm,
a Castel S. Pietro,
nel periodo tra il 15 e il 24 agosto 2004.
6. AC 1 e AC 3 sono autori colpevoli di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzati,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana
e detenuto 2,6 grammi di marijuana a scopo di consumo,
a Melano, nel periodo tra l'11 e il 24 agosto 2004,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
7. Di conseguenza:
7.1. AC 1, essendo recidivo, è condannato:
7.1.1 alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
7.1.2 al pagamento di una multa di fr. 250.-;
7.1.3 all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni.
7.2. AC 2 è condannata:
7.2.1 alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
7.2.2 al pagamento di una multa di fr. 250.-;
7.2.3 all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni.
7.3. AC 3 è condannato:
7.3.1 alla pena di 13 (tredici) mesi di detenzione,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
7.3.2 al pagamento di una multa di fr. 90.-;
7.3.3 all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.
8. AC 1, AC 2 e AC 3
sono inoltre condannati:
8.1. a versare in solido, alla PC PC 1, (Ungheria), l'importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale;
8.2. a pagare la tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali in ragione di due quinti ciascuno AC 1 e AC 2 e di un quinto AC 3.
9. L'esecuzione della pena privativa della libertà inflitta a AC 2 e a AC 3 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni due.
10. È ordinata la confisca dell'importo di fr. 600.-, dello stupefacente, dei due cellulari marca Nokia, della scheda telefonica ungherese nonché del revolver marca Keseru e relativa munizione.
11. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 2'694.--
Multa fr. 590.--
Interprete fr. 300.--
Spese diverse fr. 255.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'189.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 120.--
Inchiesta preliminare fr. 1'077.60
Multa fr. 250.--
Interprete fr. 120.--
Spese diverse fr. 102.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 1'689.60
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 120.--
Inchiesta preliminare fr. 1'077.60
Multa fr. 250.--
Interprete fr. 120.--
Spese diverse fr. 102.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 1'689.60
============
Distinta spese a carico di AC 3
Tassa di giustizia fr. 60.--
Inchiesta preliminare fr. 538.80
Multa fr. 90.--
Interprete fr. 60.--
Spese diverse fr. 51.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--
fr. 809.80
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. IE 1
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria