Incarto n.
72.2004.151

Mendrisio,

20 luglio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Greta Cipolla, lic.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliata a

 

 

 

detenuta dal 15 al 23 dicembre 2003;

 

 

 

prevenuta colpevole di:

 

 

                                   1.   ripetuto furto

per avere, a Grancia

nel periodo compreso tra il 01.12.2002 e il 15.12.2003,

al fine di procacciare a sé ed ad altri un indebito profitto

nella sua qualità di commessa della stazione di servizio “__________”, ripetutamente asportato denaro contante dalla cassa registratrice e sottratto merce varia per un ammontare complessivo di almeno CHF 35'000.- (circa CHF 80'000.- secondo la parte civile);

più specificatamente per avere ripetutamente:

 

                               1.1.   prelevato le eccedenze di cassa da lei stessa create nel corso della giornata mediante operazioni di storno merce effettuate all’insaputa di ignari clienti;

                               1.2.   sottratto generi merceologici vari, in particolare derrate alimentari e sigarette, peraltro effettuando tali sottrazioni, mediante operazioni di storno;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 159/2004 del 6 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusata AC 1 assistita dal difensore d'ufficio avv. DUF 1

§  L'avv. RC 1 in rappresentanza della __________.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15:00 alle ore 15:45.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa, tenendo conto dell’immediata ammissione dei fatti da parte dell’accusata, della sua incensuratezza e della collaborazione attiva data agli inquirenti, valutando però la ripetitività degli atti da lei commessi e il fatto che si sia fermata solo una volta scoperta, non opponendosi all’attenuante del sincero pentimento, conclude chiedendo che l’accusata sia condannata alla pena di 4 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente vista la prognosi assolutamente positiva, rinviando, per il risarcimento alla PC, al prudente giudizio della Corte.

 

                                    §   RC 1 rappr. della PC, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusata e conclude chiedendo il risarcimento dei 35'000.- fr. rubati, oltre agli interessi, ripetibili e torto morale di cui all’istanza di risarcimento 20.07.2005.

 

                                    §   Il Difensore, il quale, ponendo in risalto la figura e la vita anteriore della sua patrocinata, indicando come il suo minimo stipendio attuale non le permetta di risarcire la PC, alla cui richiesta non si oppone limitatamente ai fr. 35'000.-, contestando il torto morale e le ripetibili, facendo presente come, immediatamente dopo l’arresto, la patrocinata abbia immediatamente cercato e trovato lavoro e come abbia profondamente compreso l’illiceità dell’atto compiuto, conclude chiedendo una riduzione della pena da sospendere condizionalmente.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   È autrice colpevole di:

 

                               1.1.   furto, ripetuto

per avere,

tra il 1 gennaio 2002 e il 15 dicembre 2003,

alfine di procacciare a sé ed altri un indebito profitto e di appropriarsene, in più occasioni,

sottratto denaro, derrate alimentari e altra merce di vario genere per un importo complessivo di almeno fr. 35'000.-

in danno della stazione di servizio “__________di Grancia?

 

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Ricorrono attenuanti specifiche?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   4.   Deve essere condannata a risarcire l’indennità richiesta dalla parte civile?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 4 per cui la risposta è parzialmente affermativa;

 

visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 64, 65, 68, 69, 139 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 é autrice colpevole di:

 

1.1.  ripetuto furto

per avere,

tra il 1 gennaio 2002 e il 15 dicembre 2003,

alfine di procacciare a sé ed altri un indebito profitto e di appropriarsene, in più occasioni,

sottratto denaro, derrate alimentari e altra merce di vario genere per un importo complessivo di almeno fr. 35'000.-

in danno della stazione di servizio __________” di Grancia,

 

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                         

2.      Di conseguenza, __________, essendo sinceramente pentita, è condannata:

 

2.1.  alla pena di 4 (quattro) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

2.2.     al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

 

                                   4.   AC 1 è inoltre condannata al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 15.12.2003 alla PC 1, Grancia, che per il rimanente è rinviata al competente foro civile.

 

 

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

PC 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           350.--

                                                             ===========