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Incarto n. 72.2005.14 |
Lugano, 28 febbraio 2005/eg |
In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta dei giudici: |
Mauro Ermani (Presidente) GI 1 GI 2
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e dagli assessori giurati: |
AS 1 AS 2 AS 5 AS 6 AS 7
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con il segretario: |
Enzo Barenco, segretario di camera |
Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo di giustizia
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dall'11 dicembre 2003, collocato presso Villa Argentina dal 25 febbraio 2004; |
prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1. nel periodo agosto 2002 – 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Giubiasco, Locarno, Bellinzona ed in altre imprecisate località,
ripetutamente venduto, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ detto, __________, __________ detto, __________ detto, __________ detto, __________, __________, __________, __________ detto, __________ detto ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 2'180 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in prevalenza sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, ma anche di sacchetti minigrip da lui confezionati, al prezzo variante tra fr. 70.- e fr. 150.- il grammo,
sostanza previamente acquistata, a credito, dai fratelli __________ detto e __________ detto, da __________ detto, da __________ detto, da __________, in prevalenza sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.- e fr. 100.- il grammo;
1.2. nel periodo agosto 2002 – 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate località,
ripetutamente offerto gratuitamente, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ detto, __________ ed altri non meglio identificati complessivamente almeno 190 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,
sostanza previamente acquistata come descritto al punto 1.1 del presente atto di accusa;
1.3. nel mese di febbraio 2003, a Cadenazzo,
nell’appartamento dove abitava con __________,
tenuto in deposito, per un periodo di circa una settimana,
per conto dei fratelli __________ detto e __________ detto, circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli di ca. 10 grammi l’uno,
sostanza da loro acquistata da __________ detto e poi riconsegnata, dall’imputato, a __________ detto ed a __________ detto;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2002 – 11 dicembre 2003 a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 580 grammi) e di marijuana, nonché detenuto, sulla sua persona al momento dell’arresto, circa 4,4 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 170/2004 del 14 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
E inoltre:
ripetuto danneggiamento
per avere ripetutamente danneggiato cose altrui, con scritte e graffiti riportanti la sigla __________, effettuate utilizzando bombolette spray di vernice di vario colore e meglio:
1. a Giubiasco, nel periodo 20.01.2002/14.02.2002, le pareti del sottopassaggio della stazione ferroviaria, a danno delle __________ (danno quantificato dalla parte civile in Fr. 1'367,50);
2. a Bellinzona, nel periodo 01.02.2002/07.04.2002, il muro della palestra delle Scuole elementari sud, a danno del Comune di __________ (danno quantificato dalla parte civile in Fr. 650.-);
3. a Sant'Antonino, nel periodo 19.04.2002/20.04.2002, le pareti della cabina di trasformazione, a danno delle __________ (danno quantificato dalla parte civile in Fr. 1'000.- circa);
4. a Quartino, nel periodo 03.06.2002/04.06.2002, il rimorchio adibito a trasporto di alianti, targato TI, di proprietà di __________ (danno non quantificato dalla parte civile);
5. a Sant'Antonino, nel periodo 04.07.2002/05.07.2002, le pareti dello stabile di proprietà della __________ (danno quantificato dalla parte civile in Fr. 2'900.-);
6. a Cadenazzo, nel periodo 19.11.2002/20.11.2002, le facciate esterne dello stabile di proprietà della ditta __________. (danno quantificato dalla parte civile in Fr. 5'000.- circa);
7. a Cresciano, nel periodo 01.11.2002/09.01.2003, i muri esterni dello stabile della stazione di pompaggio di depurazione delle acque, a danno del __________ (danno non quantificato dalla parte civile);
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 14/2005 del 4 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti 09.30 alle ore 16.45.
Sono pervenute alla Corte:
· lettera 07.02.2005 delle __________, con la quale si costituiscono parte civile per fr. 1'367.50;
· lettera 10.02.2005 dell'avv. __________ (per __________), con la quale si costituisce parte civile per fr. 2'900.--, oltre interessi al 5% a far tempo dal 4.7.2002;
· lettera 14.02.2005 della __________, con la quale si costituisce parte civile per fr. 15'191.60;
· lettera 23.02.2005 del __________, con la quale il __________ si costituisce parte civile per fr. 4'650.--.
Su segnalazione del Procuratore pubblico si completa l'atto d'accusa 14.12.2004 con la seguente aggiunta [punto n. 1.1. pag. 1, penultima riga]:
"… da __________, nonché da __________ detto, in prevalenza sottoforma di ovuli …"
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e quindi le ipotesi di reato di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, nonché di ripetuto danneggiamento (per l'ammissione o meno delle querele formali inoltrate si rimette al giudizio della Corte), riconosciuta all'accusato la scemata responsabilità e tenuto conto della sua sincera collaborazione e della sua ancor giovane età (quali attenuanti generiche), conclude chiedendo che AC 1, venga condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Non si oppone alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per dar luogo alla misura del collocamento ex art. 44 CPS. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale non ritiene di ritornare sui fatti oggetto del primo atto d'accusa, ben illustrati dal Presidente della Corte durante l'istruttoria dibattimentale e nuovamente riproposti in sede di requisitoria dal PP, fatti sempre ammessi e mai contestati dal suo patrocinato. Nemmeno si sofferma sulle fattispecie di danneggiamento contemplate dall'atto d'accusa aggiuntivo, sollevando comunque in questo contesto qualche "dubbio formale" sulle querele presentate dalla ditta __________ (il responsabile del magazzino non può essere considerato organo della ditta) e dal __________ (una delega formale dell'esecutivo del Comune per il proprio funzionario si sarebbe dovuta presentare).
Pone quindi in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo cliente. Si associa alla pubblica accusa per quanto concerne il riconoscimento della scemata responsabilità e chiede inoltre che a AC 1 venga pure riconosciuta l'attenuante specifica del sincero pentimento prevista dall'art 64 CP. Alla luce di quanto testè esposto il difensore ritiene la proposta di pena della pubblica accusa eccessiva, per cui ne chiede una adeguata riduzione con la pronuncia di una pena privativa della libertà da contenere in 2 anni e 6 mesi di reclusione, ovviamente con sospensione dell'esecuzione per permettere la continuazione della terapia ex art. 44 CP. Si oppone a tutte le pretese di risarcimento presentate dalle Parti civili e ne chiede il rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E' autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel
periodo agosto 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Giubiasco, Locarno, Bellinzona ed in altre
imprecisate località,
ripetutamente venduto, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o
tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 2'180 grammi di cocaina, con
grado di purezza indeterminato, al prezzo variante tra fr. 70.-- e fr. 150.--
il grammo?
1.1.2. nel
periodo agosto 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate località,
ripetutamente offerto gratuitamente, a vari tossicodipendenti locali,
complessivamente almeno 190 grammi di cocaina, con grado di purezza
indeterminato?
1.1.3. nel
mese di febbraio 2003, a Cadenazzo,
nell'appartamento dove abitava con __________,
tenuto in deposito, per un periodo di ca. una settimana,
per conto dei fratelli __________,
ca. 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di
ovuli di ca. 10 grammi l'uno?
§ Trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo agosto 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate
località,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 580 grammi) e di
marijuana, nonché detenuto sulla sua persona al momento dell'arresto, circa 4,4
grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale?
1.3. ripetuto danneggiamento
per avere, in 7 occasioni,
nel periodo 20 gennaio 2002 - 9 gennaio 2003,
a
Giubiasco, Bellinzona S. Antonino, Quartino, Cadenazzo e Cresciano
intenzionalmente danneggiato cose altrui, con scritte e graffiti riportanti la
sigla __________, effettuate utilizzando bombolette spray di vernice di vario
colore, provocando danni per un importo complessivo di almeno fr. 10'917.50?
1.3.1 trattasi di un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore?
E meglio come descritto negli atti d'accusa?
2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve essere ordinata una misura e se si quale?
6. Devono essere accolte le pretese avanzate dalle Parti civili e se sì in che misura?
7. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto:
1. Curriculum vitae
Sulla sua vita anteriore AC 1 così si è espresso dinanzi al PP:
" Sono nato a __________, dove ho abitato fino all'età di 7 anni. Mio padre lavorava già da diverso tempo come panettiere-pasticcere presso __________, mentre attualmente lavora presso la __________. Inizialmente era frontaliero e poi ci siamo trasferiti a. Ho frequentato le scuole elementari a __________ e le scuole medie a __________.
Devo precisare che fino all'età di 7 anni ho abitato con mia madre in Italia, che da quando avevo 4 anni si era separata da mio padre, il quale aveva un'amica a __________. Quando sono giunto in Ticino sono andato ad abitare con mio padre e la sua amica, con la quale si è sposato nel 1990. Dal secondo matrimonio di mio padre è nata __________, che ha attualmente 9 anni.
AI termine della scuola media ho frequentato il primo anno di scuola commerciale a __________, che ho superato, mentre non ho portato a termine il secondo anno poiché ho iniziato a frequentare i fratelli __________ e ho smesso di seguire gli studi. Era l'anno 2000.
Da ottobre 2001 a maggio 2002 ho lavorato presso il __________ __________, in cucina, Da quel momento mi sono iscritto alla __________ per effettuare lavori temporanei. Da luglio 2002, grazie all'interessamento di mio padre, ho lavorato presso la __________ in qualità di magazziniere, fino a gennaio 2003. Da settembre 2002 era iniziato il periodo di prova contrattuale, che ho però terminato in anticipo, licenziandomi poiché non volevo più continuare quel lavoro. Ho deciso di licenziarmi poiché avevo problemi di salute, in particolare dei dolori ad una gamba e poi perché avevo aumentato i consumi di cocaina. Successivamente mi sono iscritto alla __________ ma ho svolto solo qualche lavoro di pochi giorni.
Dal momento in cui ho compiuto i 18 anni non ho più abitato con la famiglia di mio padre, ma mi sono preso un locale a __________ e poi ho abitato in altri appartamenti, come indicato nei verbali di Polizia. Non ho mai percepito la disoccupazione, anche se mi ero iscritto.
Finanziariamente ho sempre fatto fronte alle mie necessità, con i lavori che ho effettuato, grazie all'aiuto di una ragazza che avevo conosciuto e grazie all'aiuto di mia madre. Con mia madre ho mantenuto un buon rapporto ed ho dei buoni rapporti con tutti, con mio padre, con sua moglie e con mia sorella."
A carico di AC 1 vi sono due decreti di accusa del Ministero Pubblico di Lugano, il primo emesso il 6 maggio 2003 per titolo di danneggiamento che contempla una condanna al pagamento di una multa di fr. 200.- mentre il secondo, datato 7 luglio 2003, indica una multa di fr. 100.- per infrazione alla legge sul trasporto pubblico.
Dal compimento dei 18 anni l’accusato ha deciso di andare a vivere da solo, iniziando un periplo che la ha portato dapprima a vivere in un appartamento da solo per alcuni mesi dal luglio al dicembre 2002 ed in seguito presso l’amico __________ fino a che, nel maggio 2003, non ha ricevuto la disdetta per mancato pagamento della pigione. Da allora si è trasferito presso l’amica __________ che è a tutt’oggi la sua compagna. (per maggiori dettagli si rinvia ai verbali PS 15 e 23 dicembre 2003 e 8 gennaio 2004).
Per quanto riguarda il suo rapporto con la droga si legge nello scritto 30 luglio 2004 di __________ (AI20):
" Per quanto concerne il consumo di sostanze stupefacenti inizia a circa 18 anni con la cannabis e la cocaina in modo irregolare; dopo circa due anni passa ad uso e abuso regolare di cocaina, associata ad un notevole consumo di alcool. Consuma anche altre droghe ma mai per via endovenosa.”
A ciò aggiungasi che l’accusato nel suo verbale PS 14.1.04 ha dichiarato:
" Il tutto é cominciato ad agosto 2002 quanto abitavo, da solo, ancora a.
Io conoscevo già da diversi anni i fratelli __________ detto e __________, essendo loro amico di famiglia.
In quel periodo, visto il rapporto di fiducia esistente, mi chiedevano se ero interessato a collaborare in riferimento a loro vendite di cocaina.
Anche se non avevo particolari problemi di denaro, visto che ero impiegato presso la __________, decidevo comunque di accettare la proposta per arrotondare e guadagnare qualcosa."
2. Circostanze dell’arresto
Il procedimento a carico di AC 1 si inserisce in una vasta inchiesta denominata “coccinella” condotta dalle nostre autorità inquirenti negli ambienti frequentati prevalentemente da cittadini di origine sudamericana dediti al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e che ha già portato ad alcune condanne da parte delle nostre corti. L’accusato, che acquistava cocaina a credito, si è visto braccato dai suoi fornitori, che hanno poi esteso le loro minaccia pure alla sua famiglia. Ha quindi concordato con il padre che questi si sarebbe rivolto alla polizia.
Si legge in particolare nel rapporto di arresto 11 dicembre 2003:
" In data 10.12.2003 giungeva presso la polizia cantonale di __________ una segnalazione da parte di __________, padre di AC 1. In sostanza diceva che due persone domenicane, un uomo e una donna, (n.d.r. __________ nel frattempo già giudicati con sentenza definitiva - doc. dib. 1) si erano recate presso il suo domicilio a cercare il figlio. Queste persone lo avrebbero minacciato di morte se il figlio non si sarebbe fatto vivo. __________, ha brevemente spiegato al telefono di essere a conoscenza del fatto che queste persone avevano avuto storie di droga con il figlio e per questo lui era in debito con loro. AC 1 ha fornito la targa e la marca della vettura che utilizzavano i due domenicani."
A seguito dell’intervento degli agenti che ha permesso l’arresto di __________ e della sua compagna __________, nella camera di quest’ultima – dove tra l’altro esercitava la sua professione di prostituta – è stato rinvenuto il permesso di domicilio di AC 1 che questi aveva consegnato loro in pegno proprio a garanzia dello scoperto in relazione ad alcune forniture di cocaina che non erano state pagate.
3. L’inchiesta “__________”
Per meglio inquadrare la situazione personale dell’imputato occorre brevemente riassumere i fatti salienti dell’inchiesta. Essa ha infatti portato alla scoperta di ingenti quantitativi di cocaina importati dall’Olanda, in particolare da __________ e dalla sua amica __________, che la acquistavano, a credito, prevalentemente da tale __________. Tra i loro principali acquirenti vi erano i fratelli __________ (detto), il primo a tutt’oggi latitante a e il secondo recentemente condannato a 3 anni e nove mesi di reclusione da una nostra corte delle assise criminali (doc. dib. 2). AC 1 era tra i principali clienti dei __________, in particolare di, che faceva il dj in un locale che era solito frequentare e che conosceva da anni, sin da quando iniziò a consumare cocaina. Fatto sta che il qui imputato si occupava di poi rivendere la droga al dettaglio fra i vari tossicodipendenti della zona, tra cui il suo compagno __________. Sia i __________ sia AC 1 acquistavano a credito. Il bisogno di cocaina essendo in costante aumento, AC 1 non ce la faceva a ricavare denaro sufficiente a pagare i suoi fornitori i quali, a loro volta erano in debito con i loro, il tutto formando una sorta di catena di __________ che ha poi portato alle minacce che hanno indotto il padre dell’accusato a rivolgersi alla polizia. Per completezza va rilevato che AC 1 non si è rifornito soltanto dai __________ poiché quest’ultimi, ad un certo punto erano partiti per __________. Fra i suoi fornitori figurano infatti lo stesso duo __________ direttamente, tale __________, omonimo dei fratelli che ha pure venduto cocaina direttamente a (doc. dib. 2) e __________, compagno di __________, sorella dei citati fratelli __________.
4. I fatti dell’atto di accusa del 14 dicembre 2004
AC 1 è reo confesso. A parte qualche reticenza iniziale – peraltro comprensibile e comune in generale a tutti coloro i quali si trovano, per la prima volta di fronte agli inquirenti ed alla prospettiva di finire in prigione – espressa nel primo verbale di polizia in cui ha parlato di “soli” 380 gr. di cocaina acquistati dal duo __________ di cui 300 venduti a terzi (verbale PS 11.12.03), AC 1 ha reso immediata, ampia e completa confessione in relazione ai traffici di droga in cui è stato coinvolto. Infatti già nel verbale del giorno dopo il suo arresto (PS 2.02 del 14.01.04) l’accusato ha cominciato a parlare ed a spiegare con dovizia di dettagli il suo agire, tanto che nello stesso rapporto di polizia giudiziaria gli si dà atto di aver fornito piena collaborazione ai fini delle indagini e di aver permesso di raccogliere concreti elementi riferiti ai suoi fornitori ed ai suoi acquirenti.
Leggasi in particolare nel citato rapporto di polizia giudiziaria 29 settembre 2004:
" Nel contesto dell'inchiesta __________, si è potuto stabilire che il rubricato AC 1 detto AC 1 é stato attivo in consistenti traffici di cocaina, almeno nel periodo compreso tra agosto 2002 ed inizio dicembre 2003.
Nella fase iniziale, e precisamente a partire da agosto 2002, i traffici erano esclusivamente riferiti a cocaina sottoforma di polvere confezionata in sacchettini. mentre susseguentemente, a partire da fine anno 2002 e sino a settembre 2003, si era sempre trattato di cocaina confezionata in singoli ovuli da almeno 10 grammi ciascuno.
Per quanto concerne i canali di traffico utilizzati da AC 1 si precisa che è stato acquirente di tutti i principali fornitori emersi nel contesto dell'inchiesta Coccinella.
AC 1 aveva infatti instaurato importanti contatti sia con trafficanti regolarmente dimoranti In Ticino ed attivi principalmente nel Bellinzonese e nel Locarnese, e precisamente __________ detto ed i fratelli __________ detto e __________ detto, e sia con trafficanti con residenza all'estero ma presenti ed attivi in Ticino, e precisamente __________ detto, quest'ultimo compagno ed ospite di __________ detta, e la coppia __________ detto e __________.
L'inchiesta ha permesso di stabilire che sono stati __________, ed in particolar modo quest'ultimo, a coinvolgere nei loro traffici di cocaina il rubricato AC 1 che, già precedentemente al periodo agosto 2002, e sempre per il tramite dei citati fratelli __________, era stato introdotto al consumo di cocaina.
E' comunque rilevante il fatto che, anche in assenza di __________, AC 1 sia comunque stato in grado di continuare a trafficare stupefacenti, ottenendo consistenti quantitativi di cocaina da __________, persona molto vicina ai fratelli __________ in quanto compagno della loro sorella __________ detta, nonché da __________ che, da elementi d'inchiesta, sono risultati essere stati, a loro volta, fornitori degli stessi fratelli __________.
Il rubricato AC 1 disponeva infatti delle necessarie conoscenze che permettevano lo smercio della cocaina in tempi relativamente brevi. A tal proposito si è potuto inoltre stabilire che AC 1 non vendeva la cocaina unicamente semplici consumatori o ad acquirenti finali, ma destinava la sostanza stupefacente anche ad altri spacciatori, tra cui principalmente __________ detto, __________, __________ detto, __________ detto e __________ detto, che si occupavano della relativa rivendita al dettaglio.
E' inoltre comunque doveroso precisare che AC 1. dopo una certa reticenza iniziale. si è susseguentemente dimostrato pentito per quanto commesso ed ha quindi fornito una piena e fondamentale collaborazione ai fini delle indagini.
Le sue spontanee ammissioni si sono infatti dimostrate veritiere ed hanno permesso di ottenere elementi utili e determinanti nella ricostruzione dei traffici di cocaina e nell'identificazione dei maggiori fornitori coinvolti nell'inchiesta __________.
In sede d'inchiesta, e riassumendo sinteticamente i quantitativi, si é potuto stabilire che AC 1 detto ALE ha acquistato da diversi fornitori un totale di almeno 2'950/3'080 grammi di cocaina. di cui:
▪ almeno 1'100/1 '200 grammi di cocaina, sottoforma di polvere ed ovuli, da __________
▪ almeno 700 grammi di cocaina, sottoforma di ovuli, da __________
▪ almeno 650/680 grammi di cocaina, sottoforma di ovuli,
__________
▪ almeno 500 grammi di cocaina, sottoforma di ovuli, da __________
e che susseguentemente,
ha venduto a diversi acquirenti
un totale di almeno 2'180/2'280 grammi di cocaina. di cui:
▪ almeno 600 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 550 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 100 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 100 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 50 grammi di cocaina, a __________
▪ almeno 40/50 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 30 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 18 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 10 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 2 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 680/770 grammi di cocaina ad altri sconosciuti acquirenti
nonché che
ha offerto a diversi acquirenti
un totale di almeno 190 grammi di cocaina. di cui:
▪ almeno 20 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 20 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 5 grammi di cocaina a __________
▪ almeno 145 grammi di cocaina ad altri sconosciuti,
e consumato personalmente imprecisati quantitativi ma per un totale almeno 580 grammi di cocaina,
ed infine che
ha tenuto in deposito per conto terzi. e precisamente per conto dei fratelli __________,
un totale di almeno 400 grammi di cocaina,
sottoforma di ovuli da almeno 10 grammi, susseguentemente recuperati da __________
nella misura di almeno 250 grammi di cocaina, e
da __________ , nella misura di almeno 150 grammi di cocaina."
Si tratta dei quantitativi che, con la precisazione fatta in aula dal PP a p. 2 e 3 del verbale dibattimentale circa il coinvolgimento pure di __________ nelle imputazioni di cui al punto n. 1.1. dell’atto di accusa, sono contenuti nell’atto di rinvio a giudizio e non meritano pertanto ulteriori commenti. La loro qualifica giuridica non pone problemi di sorta, trattandosi ben inteso di infrazione aggravata dato che il limite posto dalla giurisprudenza a 18 gr. puri si appalesa manifestamente superato.
In punto all’imputazione di aver consumato stupefacenti va detto che, quantunque ammessa, la stessa deve essere limitata al periodo dal 1. ottobre 2002 ritenuto che per il periodo precedente, in virtù della lex mitior, vale la previgente normativa sulla prescrizione.
5. I fatti dell’atto di accusa aggiuntivo
a) Da gennaio 2002 a gennaio 2003 la polizia ha constatato, nel Bellinzonese, che alcuni muri erano stati imbrattati da alcuni sprayer. AC 1 ha ammesso di aver partecipato, con altri, pur non volendo rivelare i nomi, all’effettuazione di questi graffiti, in particolare:
" a __________ presso la __________.; a __________ su un rimorchio per alianti; a __________ presso uno stabile per la trasformazione dell'elettricità; a __________ presso la carrozzeria __________; a __________ nel sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria; a __________ presso le scuole elementari lato ferrovia; e a __________ presso la stazione di pompaggio del depuratore delle acque.
Ne prendo atto e riconfermo di essere l'autore delle scritte riportanti le sigle __________.”
(verbale PS 22.06.04);
" Confermo che quanto scritto nei due verbali corrisponde a quanto da me dichiarato. La sigla __________ significava formaggio oppure anche la marca di un modello di chiavi.
Come ho già dichiarato nei verbali di Polizia, preferisco non fare i nomi degli altri ragazzi che hanno effettuato i graffiti. Sono degli amici o dei ragazzi che conosco dall'infanzia e con il quale abbiamo fatto queste ragazzate. Non intendo coinvolgerli in questi fatti. Ritengo comunque che la Polizia abbia sufficienti elementi per poterli identificare.
I graffiti li ho fatti sia singolarmente, sia assieme ad altri ragazzi. Ognuno di noi ha però fatto esclusivamente il proprio graffito.
Querela 15 febbraio 2002 delle __________ per i graffiti effettuati nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di __________ nel periodo tra il 20 gennaio 2002 e il 14 febbraio 2002.
Ricordo di avere effettuato questi graffiti nel periodo di carnevale.
Prendo atto che con lettera del 9 novembre 2004 le FFS hanno chiesto un risarcimento di fr. 1'367,50 per la rimozione dei graffiti in quel luogo.
In quel periodo abitavo a __________ con la mia ragazza e spesso passavo da quelle parti. Altri graffiti sono stati fatti da altri ragazzi nel mio stesso giorno o periodo.
Querela 7 aprile 2002 del __________, Servizi urbani comunali, per il graffito effettuato nel periodo 1 febbraio 2002 -7 aprile 2002 presso le scuole elementari sud.
Riconosco di aver effettuato il graffito con la sigla __________, l'altro invece é stato fatto da un altro ragazzo che utilizzava la sigla __________.(…)
Ho effettuato i graffiti che mi vengono contestati come ragazzata. In quel periodo era anche una sorta di competizione tra ragazzi nel cercare di apporre il maggior numero di graffiti o di effettuarne di grandi”
(verbale PP 28.12.04).
b) Se dal profilo fattuale le fattispecie non pongono problemi nel senso che i fatti sono ammessi, la difesa ha contestato la validità delle querele, il danneggiamento essendo un reato a querela di parte. A tale riguardo va detto che secondo costante giurisprudenza, una querela è valida quando il procedente ha espresso all'autorità competente, entro il termine previsto dall'art. 29 CP e nelle forme previste dal diritto cantonale, la volontà incondizionata che l'autore del reato sia perseguito (DTF 118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 seg. consid. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 all'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 6 marzo 1995 in re C.-M., consid. 2). Se la parte lesa intende agire tramite un rappresentante o se un terzo agisce in suo nome senza procura, la querela è ammissibile soltanto ove la procura – rispettivamente la ratifica – avvenga prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (DTF 103 IV 72 consid. 4). Il diritto di presentare querela è di principio solo personale e non può essere trasferito ad altri. Ove sia è lesa una persona giuridica, la competenza per sporgerla è definita dall'organizzazione interna della stessa. La facoltà spetta a quell'organo, cui incombe la tutela degli interessi lesi dal reato e/o i cui poteri risultano dal registro di commercio. E’ ad esempio ammissibile una querela per reati patrimoniali di lieve entità a danno di un grande magazzino se presentata dal responsabile della sicurezza dell’emporio, a prescindere dalla questione che lo stesso figuri quale organo de jure iscritto a RC. Questi principi riassunti in CCRP 18 febbraio 2000 in re F. devono indurre a ritenere che per i punti 1, 4 e 6 dell’atto di accusa aggiuntivo la parte querelante non ha sufficientemente dimostrato che la persona che ha sottoscritto la querela sarebbe organo di diritto o di fatto e meglio: nel caso delle __________ mancando puntuali informazioni all’incarto, non è chiaro quali siano i compiti di __________ all’interno dell’azienda; nel caso della proprietà __________ non vi è agli atti alcuna procura a favore del sig. __________ che ha sottoscritto la querela ed è stato verbalizzato dalla polizia mentre la stessa cosa dicasi per la __________ a proposito del sig. __________.
Per le rimanenti imputazioni va invece ritenuto che le querele sono state presentate e/o ratificate a verbale una volta conosciuto l’autore, da persone autorizzate come il presidente del Consorzio depurazione delle acque della __________ nella persona del suo presidente, il responsabile della manutenzione degli stabili comunali per la città di __________, __________ organo iscritto a RC per la __________ nonchè dalla capo sezione amministrativa per le aziende municipalizzate di __________.
6. Il collocamento
Per l’art. 44 cifra 1 CP se l’agente è alcolizzato e l’atto da lui commesso è in relazione con questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire nuovi crimini o delitti, può ordinarne il collocamento in un asilo per alcolizzati o, se necessario, in un’altra casa di cura. Questa norma si applica per analogia ai tossicomani.
In occasione del verbale di interrogatorio del 13 febbraio 2004 dinanzi al PP AC 1 ha dichiarato:
" Nel frattempo ho nuovamente pensato al mio futuro e ho maturato la convinzione di voler entrare in comunità. Di questo ne ho parlato anche con la mia amica e con i miei familiari.
Prendo atto che oggi al termine del presente verbale verrò accompagnato presso gli uffici del Patronato Penale di Lugano per incontrare un responsabile di __________, il quale mi spiegherà quali sono le condizioni per poter essere ammesso in comunità.
Prendo atto che dopo questo incontro, se l'esito sarà positivo, verrò accompagnato per un giorno intero presso questa comunità e successivamente verrà fissata la data delle mia entrata in comunità.
Prendo atto che questo dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.
Chiedo nel frattempo di poter rimanere presso le carceri pretorili di __________ e di non essere trasferito al PCT. Questo mi permette di poter essere più vicino alla mia amica e ai miei familiari."
Il giorno dopo (AI 14) l’ufficio del patronato, accertata la disponibilità del centro __________, proponeva al magistrato il collocamento di AC 1 a far data dal 25 febbraio successivo, richiesta accolta con decisione di medesima data da parte dello stesso PP (AI 15).
Tale collocamento ha dato sin dall’inizio esito positivo. Si legge in particolare nel primo rapporto di __________ datato 30 luglio 2004:
" Seguito educativo.
AC 1 si inserisce nel contesto della nostra sede di __________ senza grosse difficoltà. Si adatta alle regole di convivenza e alla vita di gruppo, ma sembra avere qualche difficoltà con il suo operatore di riferimento per quanto concerne i colloqui individuali, poiché fa molta fatica a parlare dei suoi problemi a terze persone. Abbiamo quindi lavorato molto con lui sulla consapevolezza della sua tossicodipendenza, che egli tendeva a negare inizialmente, ma che oggi é senz'altro più presente venendo anche affrontata in maniera pedagogica con sua buona collaborazione.
ln circa quattro mesi di permanenza al Centro, l'interessato ha raggiunto alcuni obiettivi ai quali dava inizialmente poca importanza, ad esempio: ripristinare un ritmo sonno-veglia adeguato, riuscire a rispettare orari e regole, essere sincero con sé stesso e con gli altri, avere autocontrollo e fiducia in se stesso, ritrovare anche una condizione fisica e un peso forma ottimale.
Dal profilo lavorativo occupazionale AC 1 ha svolto durante la sua permanenza diverse mansioni lavorative rispetto alle quali si è sempre impegnato e reso disponibile, ottenendo riscontri positivi. Per quanto è il rapporto con gli altri pazienti possiamo dire che sono abbastanza positivi e discreti, pur essendo egli il più giovane.
Dal giorno 08.07.2004 è passato nel secondo periodo di terapia, per cui ha iniziato gradualmente ad effettuare delle uscite all'esterno dell'Istituzione. Per ora questi momenti sono stati effettuati solamente in famiglia e insieme alla sua amica.
Un altro obiettivo per il prossimo futuro è quello di riprendere un'attività sportiva o culturale per cui AC 1 sta informandosi presso alcune associazioni per vedere quali soluzioni siano più adatte per lui.
Durante tutto l'arco del primo periodo di terapia non è incorso in alcun episodio di consumo di sostanze stupefacenti né di alcool.
Dal profilo educativo possiamo quindi esprimere una buona soddisfazione per il cammino intrapreso e i progressi raggiunti fino ad oggi.
Seguito psicologico individuale.
Nel primo periodo lo sforzo maggiore è stato quello di riuscire a far comprendere al paziente ,l'importanza di accettare la propria storia di tossicodipendenza, senza quindi difendersi e ostinandosi nel non riconoscerla. Oggi questo primo obiettivo è sicuramente raggiunto e, pur avendo qualche difficoltà a parlare di sé, abbiamo potuto costruire insieme una buona relazione terapeutica all'interno della quale inizia ad essere possibile qualche approfondimento. Un altro obiettivo che per il momento è ancora in fase di valutazione è relativo all'incrementare le risorse di autocontrollo nelle situazioni di stress emotivo, che vengono vissute con manifestazioni ansiose che, se non gestite, potrebbero metterlo in difficoltà, soprattutto a livello relazionale.
Quindi nel secondo periodo, con l'aumentare delle occasioni d'incontro e socializzazione, sarà stimolato ad un attento lavoro di auto-osservazione con l'intento di poi ridiscuterne nelle sedute terapeutiche al fine di 'trovare delle strategie alternative di gestione dello stress.
Seguito familiare di coppia.
Abbiamo incontrato separatamente la madre, il padre e la compagna. L'ingaggio terapeutico da parte di tutti è in positivo e vi sono stati numerosi colloqui abbiamo nel contempo ripercorso la storia familiare, nonché le dinamiche relazionali che la caratterizzano.
Il padre si è risposato, e abbiamo conosciuto la rispettiva moglie nonché la sorellastra di AC 1. Con loro l'interessato riesce ad esprimersi affettivamente ed essere sufficientemente spontaneo. Appare legato alla sorellastra, dove si coglie un sano investimento emotivo, come se avesse assunto pienamente il ruolo di fratello maggiore.
La madre, sola al momento, vive all'ombra del figlio dimostrando un profondo legame con lui. Infatti dopo il divorzio, si è dedicata assiduamente a lui, rafforzando questa unione ed in parte spingendola fino alla soglia della dipendenza emotiva.
La relazione di coppia con la compagna, presente già prima dell'ammissione a __________, si è ulteriormente rafforzata e in loro vi è quella sana razionalità, caratteristica del periodo iniziale dell'innamoramento. Durante i colloqui di coppia abbiamo cercato di introdurre un senso di realtà inducendoli a fare piccoli passi alla volta, accettando i tempi della terapia e le rispettive difficoltà.
Questa giovane donna, mamma di un bambino di 3 anni, si è legata in modo particolare ad AC 1, il quale come accade con la madre, è divenuto una sorta di motore esistenziale che da significato alla quotidianità di lei. Ella incontra una certa conflittualità con la propria famiglia, dalla quale vorrebbe allontanarsi. Qui si inserisce un progetto di futura convivenza dei due, che maturerà nei prossimi mesi.
In questo scenario i genitori di lui, ovviamente in primo luogo la madre, potrebbero intervenire a sostegno di questa coppia che si trova in una condizione precaria. Dal canto nostro cercheremo di affrontare con loro le ripercussioni di ogni aiuto, sia emotivo che finanziario.
Seguito sociale.
Come dicevamo l'interessato è stato collocato presso il nostro Centro al beneficio di una misura penale.
I capi d'accusa sembrerebbero decisamente pesanti segnatamente per quanto è stato dell'attività di spaccio. A sua detta egli non avrebbe però altri precedenti penali per cui sarebbe al suo primo confronto con la giustizia.
Cittadino italiano proveniente da __________, abita in Svizzera dal 1990 ed è in possesso di un permesso C.
Dal profilo debitorio non presenta una situazione particolarmente pesante, nel senso che i suoi debiti ammontano a Fr. 4'671.-- secondo l'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti.
Per quanto concerne i premi di Cassa malati, della quota annua di AVS e per eventuali necessità di abbigliamento fa capo all'Ufficio del sostegno sociale e del sostentamento.
In linea generale denota di essere poco abituato alla gestione delle sue incombenze sociali, per cui deve essere decisamente accompagnato dal suo assistente sociale di riferimento, sia da un punto di vista informativo che pedagogico.
Situazione sanitaria.
Per quanto riguarda il suo stato di salute nonostante un passato di tossicodipendenza non presenta alcuna patologia rilevante.
Conclusioni.
Durante questo primo periodo di permanenza AC 1 ha denotato sicuramente una buona capacità di adattamento alle regole dell'Istituzione, mantenendo finora un comportamento adeguato e corretto.
Inizialmente tendeva a negare il fatto di avere un problema di tossicodipendenza, considerato comunque il fatto che non ha avuto una lunga carriera tossicomanica. Il consumo di cocaina abbinato ad alcool, praticamente quotidiano durante il periodo precedente la carcerazione, denota comunque una situazione di dipendenza che va affrontata con serietà. Inoltre il fatto che, malgrado la sua giovane età, sia stato coinvolto in un importante traffico di cocaina mette in risalto una componente delinquenziale significativa. Gli aspetti adattativi alla regole istituzionali, la sua tendenza a rispondere in modo plastico al programma terapeutico mettono in dubbio la sua
dichiarata volontà di cambiamento.
Considerati questi aspetti, crediamo comunque che il secondo periodo di terapia, che segnerà l'inizio di uscite esterne all'Istituzione, ci darà maggiori opportunità di conoscere l'interessato rispetto alle sue risorse ed ai suoi limiti.” (AI 20).
Richiesta dal presidente di questa corte di esprimersi sull’evoluzione della situazione, la direzione di __________, con rapporto 3 febbraio 2005, ha comunicato:
" Seguito educativo e residenzialità.
In questo secondo periodo di terapia il signor AC 1 é riuscito a portare avanti con buona continuità e determinazione la sua scelta di astinenza da sostanze stupefacenti, mantenendo anche una condizione di sobrietà rispetto al consumo di bevande alcoliche.
Dall'inizio del mese di luglio ha iniziato ad effettuare in modo graduale delle uscite libere fuori dalla nostra Istituzione, uscite che ha effettuato prevalentemente stando con la sua compagna e con i suoi familiari.
Si è quindi riavvicinato molto alla famiglia ed in special modo a suo padre, con il quale aveva in precedenza un rapporto molto conflittuale. Ha inoltre rafforzato il legame con la sua compagna dalla quale, tra circa 3 mesi avrà un figlio; con la quale dovrà affrontare tutti i problemi inerenti la vita di coppia. Sostanzialmente ha focalizzato quasi tutte le sue uscite sui rapporti con queste persone, anche per evitare di ritrovarsi invischiato in vecchie conoscenze, segnatamente con persone del giro, con le quali aveva intrattenuto rapporti a scopo di spaccio o di consumo di sostanze stupefacenti.
Complessivamente ha potuto quindi impegnare il suo tempo libero concesso dal Centro in maniera costruttiva, riuscendo anche a superare le ansie e lo stress emotivo che prima lo assalivano.
In questi mesi è sicuramente molto maturato anche se persiste, in alcune occasioni, un certo infantilismo legato probabilmente alla sua giovane età.
Nella vita residenziale in Istituzione risulta essere un elemento positivo, diligente nello svolgere i propri compiti, malgrado la limitazione nei lavori manuali causati in parte dalle poli-allergie da cui é afflitto, ma anche da una scarsa propensione ed interesse ai lavori pratici.
Negli ultimi periodi appare peraltro piuttosto teso e nervoso, considerata anche la prospettiva della tura nascita di suo figlio, nonché le preoccupazioni per trovare insieme alla sua compagna un alloggio più grande, ed infine una certa apprensione per il suo futuro professionale che egli deve ora definire e costruire.
Seguito psicologico individuale.
Come segnalato nel precedente rapporto, il lavoro centrale del seguito è stato indirizzato ad aumentare la capacità di autocontrollo rispetto alle manifestazioni ansiose che inizialmente rappresentavano un problema per il paziente.
Nel corso della presa a carico psicologica si è evidenziata la correlazione tra la sintomatologia ansiosa e la perdita di un'identità (quella del tossicodipendente e spacciatore) che, seppur patologica, gli garantiva una visibilità e centralità nelle relazione sociali, sopperendo così alle proprie insicurezze di fondo.
Oggi questo problema pare superato con discreta soddisfazione anche se è ipotizzabile un parziale riproporsi dell'ansia nelle situazioni "nuove" che dovrà in seguito affrontare (vedi ad esempio il lavoro, la convivenza con l'amica).
Avvenimento importante, di questo secondo periodo è l'attesa di diventar padre che sta ulteriormente rinforzando la motivazione al cambiamento nel senso di una spinta a prendere con serietà e senso di responsabilità gli avvenimenti della propria vita. Certo è che, a volte, questo processo di maturazione lascia intravedere alcuni aspetti contradditori e ambivalenti che rappresentano ancora degli importanti segnali che invitano alla prudenza.
Seguito familiare e di coppia.
" Il lavoro svolto coinvolge separatamente la compagna, la madre e la famiglia ricostituita del padre. L'intento comune è stato quello di tessere una relazione costruttiva fra di loro, che desse spazio alla parola ed alle emozioni, cosa che in passato non avveniva.
La compagna, incinta, si trova in una situazione precaria, attualmente alla ricerca di un nuovo appartamento. La futura paternità paternità é un tema gilè discusso e nei prossimi mesi l'interessato si vedrà, confrontato a molteplici responsabilità, tra la prospettiva lavorativa e la gestione finanziaria della propria coppia.
La madre del paziente sta compiendo anch'essa dei passi importanti verso una migliore realizzazione di sé. Ha cambiato casa e sta riflettendo sul lavoro che sta svolgendo.
Il padre dal canto suo ha avuto qualche problema di salute, nulla di troppo grave, per cui in questi mesi si è concentrato su sé stesso.
Da quanto espresso nei vari incontri, possiamo notare come ognuno dei partecipanti sia in una fase di elaborazione della propria storia di vita, alla ricerca di una quiete esistenziale maggiore, nel tentativo di contenere o combattere le proprie tensioni che caratterizzano la quotidianità.
Un tema importante è stato quello dell'umiltà e del sacrificio necessari al paziente per far fronte alla ristrettezza finanziaria, aspetti che cozzano col recente passato, che grazie all'attività di spaccio non era mai "al verde". Pertanto la riflessione all'interno dei colloqui volge sullo sforzo da realizzare per riuscire ad accontentarsi di una vita più modesta, lasciandosi alle spalle la vecchia identità di spacciatore e tossicodipendente.
Seguito sociale.
A questo livello il paziente ha denotato una discreta disponibilità assumersi il disbrigo delle sue incombenze sociali. Si nota peraltro come, sino ad oggi, non si sia mai occupato di trattare le sue pratiche. Comunque è positivo il fatto che si sia impegnato durante la sua permanenza al Centro ad imparare a scrivere con il computer, riuscendo oggi giorno a gestire abbastanza autonomamente la sua corrispondenza. In generale, se non fosse per la problematica penale, la sua situazione a livello debitorio non è troppo problematica. Per il futuro ha però davanti a sé delle prospettive impegnative, sia sul versante professionale che familiare.
Dal profilo professionale è intenzionato a svolgere un apprendistato e sta valutando, insieme all'orientatore dell'Ufficio di orientamento professionale di __________, alcuni indirizzi di tirocinio,in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione. Dal canto nostro crediamo, considerata la sua giovane età, che sia opportuno che si impegni in tal senso.
Sul versante familiare vi è, come già detto, la prospettiva della nascita verso il mese di aprile di suo figlio/a, L'amica, cittadina domenicana, con la quale il nostro paziente prospetta una futura convivenza, ha già un altro bambino ed è al beneficio di aiuti finanziari da parte dell'Ufficio del sostegno sociale. Dal canto suo il signor AC 1 è intenzionato, prima ai iniziare l'apprendistato a settembre 2005, a svolgere un'attività lavorativa non qualificata in modo da poter sostenere finanziariamente la compagna. Entrambi sono anche alla ricerca di un appartamento più spazio nel Luganese, in vista della futura nascita.
Conclusioni.
In linea generale possiamo quindi confermare una buona tenuta dell'interessato rispetto all'astensione da sostanze stupefacenti. Il confronto con la realtà esterna, mediante le uscite nel secondo periodo di terapia, è stato sostenuto in modo equilibrato dal paziente, con la dovuta prudenza e cautela nell'evitare situazioni a rischio. Come dicevamo ha preferito limitare le sue relazioni ai familiari, e soprattutto alla compagna, con la quale prevede una futura convivenza. Questa scelta ha senz'altro alimentato in lui un miglior senso di responsabilità, sia come partner che come futuro padre. Si tratta peraltro di un compito impegnativo che viene ad aggiungersi agli impegni della terapia e, con l'inizio del terzo periodo, all'attivazione di un progetto lavorativo' esterno. Insomma, in questo frangente del percorso terapeutico si tratta particolarmente di fornirgli un sostegno poiché, malgrado la sua determinazione, deve sostenere tutta una serie di impegni che richiederanno da lui molta pazienza e continuità.
Riteniamo in ogni caso che all'interno del suo percorso terapeutico a __________ egli sia riuscito a definire una serie di obiettivi che sta portando avanti con serietà, anche se si tratterà di verificarne la tenuta sulla lunga affinché venga applicato l'art, 44 CPS, in modo da poter proseguire con la sua terapia presso la nostra Istituzione.
Alla luce di questi rapporti estremamente positivi sull’evoluzione della situazione, ben si giustifica a mente di questa corte di proseguire sulla via tracciata. Certo le nuove responsabilità cui __________ dovrà far fronte (paternità, attività professionale, necessità di darsi delle regole anche nella quotidianità) costituiranno un ulteriore ed ancora più importante banco di prova. Ma egli è apparso in aula estremamente motivato, fermo nel proseguire sulla via del reinserimento sociale, pur precisando di aver nel frattempo cambiato indirizzo professionale soprattutto perché gli orari nella ristorazione non gli consentirebbero di stare in famiglia con regolarità. Ne discende che a mente di questa corte appaiono riunite tutte le condizioni per ordinare il suo collocamento a’ sensi dell’art. 44 CP.
7. La commisurazione della pena
a) Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.)Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).
b) Non vi è dubbio che la colpa di AC 1 nello spaccio di cocaina è grave in particolare per l’importante quantitativo venduto e offerto ed il conseguente pericolo che tale agire ha costituito per un numero importante di consumatori. Che la droga faccia male è fatto notorio e per AC 1 doveva essere assai tangibile se solo si pensi che la forniva pure al suo amico convivente.
c) La difesa ha chiesto l’applicazione del sincero pentimento.
In materia di traffici di stupefacenti, laddove è difficile, se non impossibile pretendere un risarcimento pecuniario alle vittime, la giurisprudenza ha cionondimeno stabilito che occorre da un lato che l’imputato si assuma completamente le sue responsabilità, ciò che passa necessariamente attraverso una piena collaborazione con gli inquirenti e quindi da una completa ammissione delle proprie colpe (Sentenza corte delle assise criminali 04.04.2001 in re L.) e dall’altro che l’imputato abbia fatto uno sforzo particolare, non ispirato a considerazioni di opportunità (DTF 107 IV 99 e CCRP 25 marzo 1993 in re C.).
Ora __________ ha senz’altro collaborato in modo esemplare all’accertamento della verità. Ma ciò da solo non basta. La sua consegna alla polizia non è stata spontanea ma dettata dalla pressione di personaggi pericolosi mentre il suo dissociarsi dalla droga è avvenuto solo dopo il suo arresto. Certo, di questi aspetti, cosi come della sua difficile situazione famigliare e del suo precario passato, la corte ha ampiamente tenuto conto nell’ambito dell’applicazione dell’art. 63 CP. Pure nell’ambito della commisurazione della pena è stato ritenuto che AC 1 è sostanzialmente incensurato (le due condanne al pagamento delle multe citate non hanno avuto alcuna influenza sulla commisurazione della pena) e che è un giovane adulto. Per contro a parziale aggravante, anche se non di particolare incidenza dato un grado di colpa non particolarmente elevato trattandosi prevalentemente di bravate giovanili, vi è il concorso con il reato di ripetuto danneggiamento.
d) AC 1 era, al momento dei fatti, un tossicodipendente. La corte ha ritenuto a suo favore una scemata responsabilità (art. 11 CP) di tipo lieve in considerazione del fatto che in generale si è sviluppata nella prassi dei nostri tribunali la convinzione che una persona che dipende da doghe pesanti ha una scala di valori diversa da quella normalmente e socialmente riconosciuta che lo portano ad avere una visione del mondo condizionata dal suo bisogno di stupefacenti da cui dipende e senza i quali sta male.
e) Tutto ciò ben ponderato, non da ultimo anche per rafforzare la misura del collocamento affinché consenta di definitivamente recuperare l’accusato alla vita civile e sociale, la corte ha ritenuto adeguata una pena di tre anni di reclusione, posti al beneficio della sospensione dell’esecuzione per consentire il collocamento ai sensi dell’art. 44 CP. Ciò deve essere inteso pure come monito: se la misura non continuerà a dare i risultati positivi sin qui ottenuti, AC 1 deve sapere che difficilmente sfuggirà al carcere. In altri termini: la giustizia gli ha offerto l’opportunità di reinserirsi nella società senza dover necessariamente tornare in carcere ed ora dipende da lui coglierne l’opportunità e continuare sulla via tracciata.
8. Le confische
Pacifica appare la confisca dello stupefacente rinvenuto presso l’accusato in quanto sostanza proibita nonché del cellulare utilizzato, tra l’altro, anche compiere quegli atti (contatti con spacciatori e/o venditori) oggetto di questo procedimento (corpus sceleris).
Rispondendo: affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.3., 3., 4. e 6., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.2.;
visti gli art. 11, 18, 28, 35, 41, 44, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 144 cpv. 1 CP;
19 n. 1 e 2, 19a n. 1 LFstup.
9 segg. CPP, 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel
periodo agosto 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Giubiasco, Locarno, Bellinzona ed in altre
imprecisate località,
ripetutamente venduto, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o
tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 2'180 grammi di cocaina, con
grado di purezza indeterminato, al prezzo variante tra fr. 70.-- e fr. 150.--
il grammo;
1.1.2. nel
periodo agosto 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate
località,
ripetutamente offerto gratuitamente, a vari tossicodipendenti locali,
complessivamente almeno 190 grammi di cocaina, con grado di purezza
indeterminato;
1.1.3. nel
mese di febbraio 2003, a Cadenazzo,
nell'appartamento dove abitava con __________,
tenuto in deposito, per un periodo di ca. una settimana,
per conto dei fratelli __________,
ca. 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di
ovuli di ca. 10 grammi l'uno;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo ottobre 2002 - 11 dicembre 2003,
a Quartino, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona ed in altre imprecisate
località,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 500 grammi) e di
marijuana, nonché detenuto sulla sua persona al momento dell'arresto, circa 4,4
grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale;
1.3. ripetuto danneggiamento
per avere, in 4 occasioni,
nel periodo 1. febbraio 2002 - 9 gennaio 2003,
a
Bellinzona S. Antonino e Cresciano
intenzionalmente danneggiato cose altrui, con scritte e graffiti riportanti la
sigla __________, effettuate utilizzando bombolette spray di vernice di vario
colore, provocando danni per un importo complessivo di almeno fr. 4'550.--,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è prosciolto:
2.1. dal reato di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per il periodo precedente l'ottobre 2002;
2.2. dal reato di ripetuto danneggiamento per gli episodi descritti ai punti n. 1., 4. e 6. dell'atto d'accusa aggiuntivo.
3. Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
3.1. alla pena di 3 (tre) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 200.-- di multa inflitta con DAC del 6.5.2003 e fr. 100.-- di multa inflitta con DAC del 7.7.2003 del Ministero pubblico, Lugano;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e delle spese processuali in ragione di 4/5 a carico di AC 1 e di 1/5 a carico dello Stato.
4. E' ordinato il collocamento del condannato in uno stabilimento per tossicomani ex art. 44 CP, con contestuale sospensione dell'esecuzione della pena detentiva inflittagli.
5. E' ordinata la confisca dello stupefacente, da distruggere, e del natel marca Nokia 6610 con relativa carta SIM n. intestata a __________.
6. Le parti civili __________, , sono rinviate al foro civile competente per le pretese di risarcimento.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 1'300.--
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Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 160.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 80.--
fr. 1'040.--
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Il rimanente a carico dello Stato
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. AS 1 2. AS 2 3. AS 3 4. AS 4 5. AS 5 6. AS 6 7. AS 7 8. GI 1 9. GI 2
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Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il segretario