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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
Preso atto della sentenza di rinvio 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale che ha pronunciato:
"Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.",
conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 30 luglio 2003 al 3 ottobre 2004; |
in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena dell’espulsione già inflittagli con sentenza 3 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di Lugano.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § IE 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:55 alle ore 14:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rammentato il contenuto dell’art. 41 CP e considerato come in casu la prognosi non è favorevole, si oppone alla sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione.
§ Il Difensore, il quale chiede che sia concessa a favore del suo assistito la sospensione condizionale alla pena dell’espulsione essendone dati tutti i presupposti.
Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente
quesito: AC 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione?
Considerando, in fatto ed in diritto
- che con sentenza 9 marzo 2003 della Corte delle assise criminali AC 1 è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che con sentenza 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da AC 1 in data 23 aprile 2004 per il tramite del difensore e riformato la sentenza impugnata pronunciando nei suoi confronti la condanna alla pena di 2 anni di detenzione nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni per i reati di infrazione semplice a contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e rinviando invece gli atti ad una Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell’espulsione;
- che, tenuto conto di quanto emerso durante il dibattimento, la prognosi non è del tutto sfavorevole e pertanto si giustifica la sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione con un periodo di prova di 4 anni.
Rispondendo affermativamente al quesito,
visti gli art. 18, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP;
19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1 LStup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. Considerato che con sentenze del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali e 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e revisione penale AC 1 è stato riconosciuto autore colpevole dei reati di:
- infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
- contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
AC 1 è condannato alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni.
2. L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
IE 1
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria