Incarto n.
72.2004.162

Lugano,

13 luglio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

 

Preso atto della sentenza di rinvio 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale che ha pronunciato:

 

"Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.",

 

 

conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

detenuto dal 30 luglio 2003 al 3 ottobre 2004;

 

 

in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena dell’espulsione già inflittagli con sentenza 3 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di Lugano.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§  IE 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:55 alle ore 14:55.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rammentato il contenuto dell’art. 41 CP e considerato come in casu la prognosi non è favorevole, si oppone alla sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione.

 

                                    §   Il Difensore, il quale chiede che sia concessa a favore del suo assistito la sospensione condizionale alla pena dell’espulsione essendone dati tutti i presupposti.

 

 

Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente

 

quesito:                         AC 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione?

 

 

Considerando,               in fatto ed in diritto

 

                                     -   che con sentenza 9 marzo 2003 della Corte delle assise criminali AC 1 è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;

 

                                     -   che con sentenza 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da AC 1 in data 23 aprile 2004 per il tramite del difensore e riformato la sentenza impugnata pronunciando nei suoi confronti la condanna alla pena di 2 anni di detenzione nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni per i reati di infrazione semplice a contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e rinviando invece gli atti ad una Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell’espulsione;

 

                                     -   che, tenuto conto di quanto emerso durante il dibattimento, la prognosi non è del tutto sfavorevole e pertanto si giustifica la sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione con un periodo di prova di 4 anni.

 

 

Rispondendo                 affermativamente al quesito,

 

visti gli art.                      18, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP;

                                          19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1 LStup;

                                          9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Considerato che con sentenze del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali e 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e revisione penale AC 1 è stato riconosciuto autore colpevole dei reati di:

 

- infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

- contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

 

                                         AC 1 è condannato alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni.

 

 

                                   2.   L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

 

                                   4.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

IE 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria