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Incarto n. |
Mendrisio, 25 maggio 2005/eg |
In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta dei giudici: |
Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2
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e dagli assessori giurati: |
AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7
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con il segretario: |
Enzo Barenco |
Conviene oggi nell’aula penale di questo Pretorio
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per giudicare |
1. AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 14 febbraio 2004;
2. AC 2 e domiciliato a
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detenuto dal 13 febbraio 2004; |
prevenuti colpevoli di:
1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriasene,
agendo sempre in banda e in occasione dell'episodio del 13 febbraio 2004 a __________ che ne ha determinato il loro arresto, dimostrandosi pure particolarmente pericolosi per il modo in cui hanno perpetrato il furto per commettere il quale si erano parimenti muniti di armi da fuoco,
approfittando, AC 2 della libertà condizionale concessagli a partire dal 30 dicembre 2000 e AC 1 dei congedi concessigli dalla direzione del PCT dove scontava una lunga pena detentiva decretata nei suoi confronti dalle competenti Autorità giudiziarie italiane,
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui in ingente quantità e per un valore di refurtiva stimato, sulla base delle denuncie inoltrate, in oltre FRS 800'000.-, operando generalmente con scasso, ai danni in particolare di negozi, magazzini, garages, ditte, imprese, ecc.,
mettendo a segno i vari colpi in modo professionale e sistematico procurandosi, all'occorrenza, i necessari mezzi di trasporto sottraendoli ai loro legittimi proprietari, abbandonandoli in seguito in luoghi appartati e/o dando loro fuoco, per cancellarne le tracce,
e meglio per aver ripetutamente sottratto, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1. il 6.10.2000 a, ai danni della PC, attrezzature varie da giardino per un valore complessivo di FRS 29'521,80.- (refurtiva recuperata per FRS 3'702,50.-);
1.2. il 25.11.2000 a __________, ai danni della PC, attrezzature varie da giardino per un valore complessivo di FRS 35'115.- (refurtiva recuperata per FRS 249.-);
1.3. il 16.12.2000 a __________, ai danni PC, materiale vario per un valore complessivo di FRS 40'110.- (refurtiva recuperata per FRS 10'300.-);
1.4. il 13.07.2001 a __________, ai danni della ditta PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 23'528,50.- (refurtiva recuperata per FRS 4'882,30.-);
1.5. il 6.10.2001 a __________ ai danni del PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 11'951.- (refurtiva recuperata per FRS 355.-);
1.6. il 17.01.2002 a __________, ai danni della ditta PC, due spaccalegna ed una motocarretta per un valore complessivo di FRS 6'000.- (refurtiva recuperata per FRS 1'100.-);
1.7. il 30.03.2002 a __________, ai danni della ditta PC macchine industriali e agricole, macchinari e utensili vari per FRS 63'805,20.- (refurtiva recuperata per FRS 6'289.-);
1.8. il 09.05.2002 a __________, ai danni del PC, pneumatici per auto ed altro materiale per un valore complessivo di FRS 11'127,85.- (refurtiva recuperata per FRS 570.-);
1.9. Il 21.09.2002 a __________, ai danni del PC, indumenti vari per un valore complessivo di FRS 60'195,45.- (refurtiva recuperata per FRS 20-25'000.-);
1.10. l'11.10.2002 a __________, ai danni del negozio PC, apparecchi elettronici vari per un valore complessivo di FRS 53'757.- (refurtiva recuperata per FRS 178.-);
1.11. il 22.11.2002 a __________, ai danni del garage PC, non riuscendo tuttavia nel loro intento;
1.12. il 23.11.2002 a __________, ai danni della ditta PC, pneumatici, sigarette e denaro contante per un valore complessivo di FRS 15'337,20.- (refurtiva recuperata per FRS 1'002.-);
1.13. il 23.11.2002 a __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 74'187,40.- (refurtiva recuperata per FRS 3'074,40.-);
1.14. il 3.01.2003 a __________, ai danni PC, materiale vario per un valore complessivo di FRS 38'115.- (refurtiva recuperata per FRS 18'910.-);
1.15. il 4.01.2003 a __________ ai danni della ditta PC, delle chiavi, un orologio e dei guanti per un valore complessivo di FRS 50.- (refurtiva recuperata per FRS 50.-);
1.16. il 4.01.2003 a __________, ai danni del negozio PC, vari elettrodomestici per un valore complessivo di FRS 47'607,50.- (refurtiva recuperata per FRS 1'451,50.-);
1.17. il 21.03.2003 ad __________, ai danni del negozio PC, indumenti sportivi vari per un valore complessivo di FRS 32'252,95.- (refurtiva recuperata per FRS 6'160.-);
1.18. il 4.04.2003 a __________, ai danni del PC, delle chiavi, un motoveicolo Suzuki GSX 1000 e la targa __________, per un valore complessivo imprecisato (refurtiva recuperata: la targa __________ contraffatta in __________,);
1.19. il 2.05.2003 a __________, ai danni della PC, vari utensili ed attrezzi da giardino per un valore complessivo di FRS 16'500.- (refurtiva recuperata per FRS 2'725.-);
1.20. l'11.05.2003 a __________, ai danni di PC, il motoveicolo Honda SLR 650 targato _________, di valore imprecisato (poi ritrovato in loro possesso dopo l'arresto);
1.21. il 17.08.2003 a __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 66'155.- (refurtiva recuperata per FRS 4'047.-);
1.22. il 5.09.2003 a __________, ai danni del garage PC, materiale vario, un motoveicolo SUZUKI targato_________e pneumatici per moto, per un valore complessivo di FRS 16'434.- (refurtiva recuperata per FRS 900.-);
1.23. il 19.09.2003 a __________, ai danni del garage PC, pneumatici ed altro vario materiale per un valore complessivo di FRS 25'614.- (refurtiva recuperata per FRS 13'607.-);
1.24. il 19.09.2003 a __________, ai danni del PC, vari attrezzi ed utensili per un valore complessivo di FRS 15'845,80.- (refurtiva recuperata per FRS 10'499,20.-);
1.25. il 16.10.2003 a __________, ai danni della ditta PC, vari pneumatici e la cassa registratrice per un valore complessivo di FRS 10'455.- (refurtiva recuperata per FRS
468.-);
1.26. il 26.10.2003 a __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 33'853,20.- (refurtiva recuperata per FRS 11'454.-);
1.27. il 15.11.2003 a __________, ai danni della ditta PC, vari pneumatici ed utensili per un valore complessivo di FRS 36'308,95.- (refurtiva recuperata per FRS 7'181,30.-);
1.28. il 29.11.2003 a __________, ai danni della ditta PC, vari attrezzi da giardino per un valore complessivo di FRS 10'976,50.- (refurtiva recuperata per FRS 2'300.-);
1.29. il 5.12.2003 a __________, ai danni della ditta PC, due stufe per un valore complessivo di FRS 4'300.-, poi recuperate;
1.30. il 23.01.2004 a __________, ai danni della ditta PC, vari apparecchi elettronici e materiale per un valore complessivo di FRS 24'600.- (refurtiva recuperata per FRS 3'751.- / 4'251.-);
1.31. il 23.01.2004 a __________, ai danni del garage PC, delle chiavi e una cassetta di sicurezza per un valore imprecisato, oggetti poi recuperati fra la refurtiva in loro possesso;
1.32. il 13.02.2004 a __________, ai danni dell'Impresa PC, le chiavi d'avviamento dell'escavatore Komatsu custodite in una baracca di cantiere da loro scassinata per impossessarsene;
1.33. il 13.02.2004 a __________, ai danni della PC, sfondando, con l'ausilio dell'escavatore Komatsu sottratto in un adiacente cantiere, la parete dell'edificio, smurando poi la cassaforte del bancomat, dovendo però desistere mentre la stavano caricando sul furgone Nissan Vanette, pure sottratto allo scopo, a causa dell'intervento della polizia alla quale riuscivano a sfuggire, l'AC2 a bordo del furgone e il AC1 del motoveicolo BMW 650, prima di essere arrestati entrambi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS, in rel. con l'art. 21 CPS per gli episodi di cui ai punti 1.11 e 1.33;
2. ripetuto danneggiamento
per avere, in occasione dei furti indicati ai punti da 1.1 a 1.33, intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;
3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi introdotti indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all'interno degli stabili indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29, in occasione dei relativi furti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 186 CPS;
4. ripetuta rapina, aggravata,
siccome commessa come associati ad una banda intesa a commettere furti o rapine, rispettivamente per essersi muniti di un'arma da fuoco e dimostrandosi comunque particolarmente pericolosi per le modalità operative messe in atto,
per avere,
commettendo furto, usato violenza contro delle persone, sia minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, sia rendendole incapaci di opporre resistenza,
e meglio per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze:
4.1. il 22.02.2003 a __________, ai danni della stazione di servizio __________, dopo essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso), mentre uno attendeva all'esterno facendo da "palo", l'altro entrava nel locale portando un casco integrale, un passamontagna con bordatura oculare rossa e guanti neri, minacciando con una pistola di grossa fattura (verosimilmente individuata in base alle descrizioni delle vittime nella TAURUS 44 MAGNUM poi ritrovata in loro possesso) le due commesse ______ e ______, ingiungendo a quest'ultima di sdraiarsi a terra e all'altra di mettere il denaro in un sacchetto che il rapinatore teneva in mano e, dopo aver tentato di farsi aprire la cassaforte di cui ha dimostrato di conoscere l'ubicazione delle chiavi, a causa del richiamo fattogli dal secondo rimasto all'esterno, si allontanava portando con se FRS 1'412.-, fuggendo poi ambedue a bordo del summenzionato veicolo;
4.2. il 14.06.2003 a __________, ai danni dela medesima stazione di servizio PC, dopo essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso), ambedue irrompevano nel locale portando caschi da motociclista e guanti neri in pelle, minacciando di morte l'addetto ______ e di consegnar loro i soldi, uno picchiando un violento colpo sul bancone con un bastone tipo "mazza da baseball" e l'altro puntandogli contro una pistola (poi peritalmente accertata essere la Smith & Wesson cal. 38 ritrovata in loro possesso) con la quale ad un certo punto esplodeva un colpo in direzione della vittima, andato a conficcarsi in alcuni pacchetti di sigarette esposti, quindi, sempre sotto la minaccia della pistola, gli ingiungevano di aprire la cassaforte ubicata in un altro locale, riuscendo a sottrarre l'equivalente di FRS 10'000.- con i quali si davano alla fuga. A seguito della necessità di dover dare la precedenza ad altri veicoli durante la fuga, la vittima riusciva a rincorrerli e a far loro cadere la cassetta con il denaro, subito da loro recuperata dopo averlo minacciato con il summenzionato bastone, dandogli parimenti una pedata, allontanandosi in seguito facendo perdere le loro tracce;
4.3. il 2.11.2003 ad __________, ai danni della commessa __________della stazione di servizio __________, mentre si trovava all'esterno dello stabile WTC dov'era sua intenzione versare l'incasso al tesoro notturno, dopo averla seguita e raggiunta sempre a bordo ambedue di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso) targato __________e portando un casco da motociclista, quello che fungeva da passeggero la minacciava di consegnargli i soldi strappandole la borsetta dopo esser entrato parzialmente nell'abitacolo dell'auto della vittima. Il secondo apriva in seguito a sua volta l'altra portiera proferendo all'indirizzo della vittima qualcosa. Il primo la prendeva quindi per i capelli facendole sbattere violentemente il capo sul volante, dandosi poi ambedue alla fuga sempre a bordo del summenzionato motoveicolo portando con loro la borsetta contenente FRS 4'940.-, diverse tessere bancarie e documenti personali, un cellulare Motorola e alcune chiavi poi ritrovate in loro possesso;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS;
5. ripetuto furto d'uso, consumato e tentato
per avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari, dei veicoli a motore al fine di utilizzarli sia per recarsi sul posto sia per effettuare il trasporto della refurtiva frutto dei furti o delle rapine di cui ai punti precedenti, e meglio per aver sottratto:
5.1. il 6.10.2001 a __________, il veicolo VW Passat targato __________ a PC;
5.2. l'11.10.2002 a __________, il veicolo NISSAN Sunny targato ______ alla ditta PC;
5.3. il 23.11.2002 a __________, il veicolo Toyota Hiace privo di targhe, all'officina PC;
5.4. il 4.01.2003 a __________, il veicolo Citroën Berlingo targato _________ alla ditta PC, abbandonandolo poi all'esterno dello stabile dopo averlo danneggiato;
5.5. il 4.01.2003 a __________, il veicolo IVECO Daily targato _________alla ditta PC;
5.6. il 2.05.2003 a __________, il veicolo FIAT Uno Turbo non immatricolato, a PC;
5.7. il 28.06.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino targato _________, all'impresa PC;
5.8. il 17.08.2003 a __________, il veicolo LANCIA Thema targato _________, a PC;
5.9. il 19.09.2003 a __________, il veicolo NISSAN Vanette targato _________, alla ditta PC;
5.10. il 24.10.2003 a __________, il veicolo OPEL Zafira (rosso) privo di targhe, al garage PC;
5.11. il 10.01.2004 a __________, il veicolo OPEL Zafira (grigio) non immatricolato, al garage PC;
5.12. il 10.01.2004 a __________ - __________, il veicolo FIAT Fiorino targato __________, alla ditta PC;
5.13. il 23.01.2004 a __________, il motoveicolo BMW targato __________ a PC
5.14. il 23.01.2004 a __________, il veicolo MAZDA MX5 non immatricolato, al garage PC
5.15. il 13.02.2004 a __________, l'escavatore Komatsu, all'impresa PC.
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, in rel. con l'art. 21 CPS per quanto attiene al punto 5.4;
6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe
per aver ripetutamente sottratto, fatto uso e/o contraffatto, delle targhe di controllo non rilasciate a loro od a veicoli a loro intestati,
e meglio per aver sottratto, fatto uso e contraffatto:
6.1. il 26.07.2002 a __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in seguito in _________;
6.2. il 31.10.2002 a __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in seguito in _________;
6.3. il 22.11.2002 a __________, le targhe _________intestate alla LOCHI Car, applicandole in seguito sul furgone Toyota Hiace sottratto alla ditta PC;
6.4. il 4.01.2003 a __________, le targhe _________intestate a PC, applicandole in seguito sul furgone IVECO sottratto alla ditta PC;
6.5. il 4.04.2003 a __________, la targa professionale _________intestata al garage PC, contraffacendola in seguito in _________;
6.6. il 10.01.2004 a __________, le targhe _________intestate alla ditta PC applicandole in seguito sul veicolo Opel sottratto al garage Amicar nella stessa data;
6.7. il 25.01.2004 a __________, le targhe _________intestate a PC;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;
7. ripetuto incendio intenzionale
per avere intenzionalmente cagionato degli incendi provocando in tal modo dei danni ingenti alla cosa altrui,
e meglio per avere incendiato, allo scopo di eliminarne le tracce ed occultare la paternità dei reati indicati ai punti precedenti:
7.1. il 21.03.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino sottratto al garage PC;
7.2. il 25.07.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino targato ______ sottratto all'impresa PC;
7.3. il 30.08.2003 a __________, il veicolo LANCIA targato __________ sottratto a PC;
7.4. il 2.11.2003 a __________, il veicolo Opel Zafira sottratto al garage PC;
7.5. in data imprecisata fra il 10.01.2004 (data della sottrazione) e il 23.07.2004 (data del ritrovamento) a __________, il veicolo FIAT targato __________ sottratto alla ditta PC;
7.6. l'11.01.2004 a __________, il motoveicolo KTM targato __________ sottratto a PC;
7.7. l'11.01.2004 a __________, il motoveicolo SUZUKI targato __________ sottratto ad PC;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;
8. ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'acquisto e del relativo porto d'armi, acquistato, detenuto, trasportato fuori dalla propria dimora ed utilizzato armi da fuoco e relative munizioni per perpetrare i crimini di cui ai punti precedenti,
e meglio per avere:
8.1. acquistato od altrimenti ottenuto da ignoti in epoca imprecisata: il fucile a pompa marca FRANCHI n° __________; le pistole Smith & Wesson cal. 38 n° __________ e TAURUS 44 Magnum n° __________ 11 cartucce cal. 12 marca Rottweil Brenneke; 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni; 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil cal. 12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto scritto di compra-vendita;
8.2. portato fuori dalla loro dimora: il fucile a pompa FRANCHI carico e relative munizioni, in occasione dei fatti di cui al punto 1.33; le pistole TAURUS 44 Magnum e Smith & Wesson con relative munizioni, in occasione dei fatti di cui ai punti 4.1 e 4.2;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in rel. con gli art. 4 cpv. 2 lett a e cpv. 4, 11 cpv. 1, 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LArm;
9. ricettazione
per aver acquistato o ricevuto in dono da ignoti, in epoca imprecisata ma comunque successiva al 1997, la pistola TAURUS 44 Magnum n° __________ che sapevano, o comunque avrebbero dovuto presumere viste le circostanze, essere provento di un reato contro il patrimonio ad opera di terzi, in particolare di un furto avvenuto il 1.12.1997 ai danni dell'armeria PC di ___;
fatti avvenuti in Ticino in epoca imprecisata fra la fine del 1997 e il momento dell'arresto;
reato previsto dall'art. 160 cifra 1 CPS;
B) AC1, singolarmente:
10. incendio intenzionale
per aver intenzionalmente cagionato l'incendio della cella n. 13 presso le carceri Pretoriali di Bellinzona dove si trovava in detenzione preventiva, dando fuoco con l'accendino a dei giornali buttandoli poi sul letto, provocando in tal modo l'intervento dei pompieri e danni materiali per FRS 43'792.-;
fatti avvenuti a Bellinzona il 15 luglio 2004;
reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;
11. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, acquistato da ignoti della marijuana e dell'hashish, consumando poi la prima sotto forma di spinelli in almeno 5 o 6 occasioni, unitamente a ______;
fatti avvenuti a ______ fra il 2002 e il 14 febbraio 2004;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
C) AC2, singolarmente:
12. ripetuto furto aggravato
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene,
dimostrandosi comunque particolarmente pericoloso per le modalità operative messe in atto ed analoghe a quelle già descritte al punto 1 del presente atto d'accusa,
agendo nelle sottoelencate occasioni senza il concorso del fratello AC1 poiché non é risultato beneficiare di congedi dal PCT in quei frangenti,
ripetutamente sottratto con scasso, cose mobili altrui, sempre ai danni di ditte o negozi e con una refurtiva complessiva per un valore di oltre FRS 120'000.-,
e meglio per aver ripetutamente sottratto, nelle seguenti occasioni e circostanze:
12.1. il 26.07.2001 a ______, ai danni della ditta PC di cui al punto 1.1), utensili vari per un valore complessivo di FRS 16'741,50.- (refurtiva recuperata per FRS 180,60.-);
12.2. il 13.12.2001 a ______, ai danni PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 23'333,40.- (refurtiva recuperata per FRS 3'210,45.-);
12.3. il 29.06.2003 a ______, ai danni del negozio PC, vario abbigliamento sportivo e biciclette per un valore complessivo di FRS 87'112.- (refurtiva recuperata per FRS 12'691,80.-);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS;
13. ripetuta violazione di domicilio
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all'interno degli stabili indicati ai punti 12.2 e 12.3, in occasione dei relativi furti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 186 CPS;
14. ripetuto danneggiamento
per avere, in occasione dei furti di cui ai punti da 12.1 a 12.3, intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;
15. ripetuto furto d'uso
per avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari, dei veicoli a motore al fine di utilizzarli per commettere i reati patrimoniali indicati al punto 12),
e meglio per aver sottratto:
15.1. l'11.03.2003 a ______, il veicolo FIAT Fiorino privo di targhe, al garage PC;
15.2. il 24.06.2003 a ______, il motoveicolo KTM targato ______, a PC;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
16. abuso della licenza e delle targhe
per aver sottratto, fatto uso e contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a lui od a un veicolo a lui intestato, e meglio le targhe ______intestate a PC, cancellando poi da quella anteriore la cifra finale "6";
fatti avvenuti a _____fra il 26 e il 28 gennaio 2004;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;
17. esposizione a pericolo della vita altrui
per aver messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui,
e meglio per avere,
in occasione dell'episodio di cui al punto 1.33, nell'intento di fuggire dalla pattuglia di polizia giunta sul posto mentre stavano caricando sul furgone la cassaforte del bancomat, partendo repentinamente alla guida del furgone Nissan Vanette con applicate le targhe contraffatte ______, puntato il mezzo meccanico verso l'agente ______che gli intimava "Alt Polizia", nell'intento di investirlo. Obbiettivo fallito solo grazie ad un pronto e tempestivo balzo di lato da parte dell'agente il quale poteva poi esplodere due colpi con la pistola d'ordinanza in direzione delle ruote del veicolo fuggiasco, senza tuttavia riuscire a fermarlo sul posto;
fatti avvenuti a ______il 13 febbraio 2004;
reato previsto dall'art. 129 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 169/2004 del 16 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DIFI. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DIFI.
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Espleti i pubblici dibattimenti
- martedì 17 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.50
- mercoledì 18 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.45
- giovedì 19 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.05
- lunedì 23 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.10
- martedì 24 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 24.00.
- mercoledì 25 maggio 2005 dalle 24.00 alle ore 00.40.
*Subordinata*
Il Presidente, d'accordo le parti che nulla osservano, giusta l’art. 250 CPP notifica agli accusati la seguente imputazione alternativa a quella di ripetuto furto aggravato di cui al punto n. 1. dell’atto d’accusa:
F ricettazione aggravata (art. 160 cfr. 2 CPS);
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
osserva come gli accusati abbiano iniziato a delinquere ancora prima di essere
usciti dal carcere (se AC2 beneficiando della libertà condizionale, AC1
approfittava dei congedi) e traccia quelle che sono le caratteristiche della
loro attività criminosa e le modalità d'azione. Fatta eccezione per qualche
piccola ammissione, sottolinea come ci si trovi confrontati con un processo
indiziario illustrandone i criteri e i modi di procedere. Esamina singolarmente
le ipotesi accusatorie contemplate nell'atto d'accusa in esame, confermandone
integralmente il contenuto sulla base di tutti gli elementi indizianti
riscontrati ed emersi dagli atti (numerosi, certi, tutti convergenti), dai
quali si può trarre per induzione logica una sola ed unica conclusione, ovvero
quella della colpevolezza degli imputati. Tenuto conto della pericolosità e
dell'irriducibilità al vivere civile degli stessi, allo scopo di neutralizzarli
(esclude oggi la richiesta di internamento), trattandosi a mente della pubblica
accusa di un unico disegno criminoso indipendentemente dai reati commessi
singolarmente, conclude chiedendo che AC1 e AC 2 , pluri recidivi specifici,
vengano condannati a 13 anni di reclusione ciascuno.
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, elencato sulla
"chilometrica" lista in atti e, là dove sarà possibile,
l'accoglimento delle pretese di risarcimento presentate dalle PC alla Corte.
§ Il Difensore di AC 2 , il quale pone in risalto la
personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, soffermandosi
sui suoi precedenti penali e su tutte le conseguenze negative subite durante
tanti anni di carcerazione, che ne hanno precluso un qualsivoglia reinserimento
sociale. Richiama alla Corte il principio dell'"in dubio pro reo",
che impone alla Corte di raggiungere, con una certezza quasi assoluta e
comunque al di sopra di ogni ragionevole dubbio, la convinzione sulla
colpevolezza degli accusati. Passa quindi in rassegna le singole fattispecie
contemplate nell'AA e per il punto n. 1 ritiene la tesi del furto del PP
improponibile in mancanza di sostegno probatorio (unici criteri oggettivi sono
il materiale provento di furto e i congedi di AC1). Chiede quindi la derubrica
in ricettazione per gli episodi da 1.1. a 1.14., 1.16. e 1.17., 1.19., da 1.21.
a 1.24, da 1.26 a 1.30 a.a.; per le fattispecie 1.15 e 1.25 a.a. chiede il
proscioglimento di AC 2 da ogni addebito, come pure per quelle ammesse da AC1
ai punti 1.18., 1.20. e 1.31 a.a.. Pur non contestando il furto con
l'escavatore commesso a _____ (p.to 1.33. a.a.) chiede che la Corte abbia ad
applicare l'art. 23 CP (reato impossibile). Di conseguenza non essendo AC 2 l'autore
dei furti, vengono pure a cadere tutti i reati connessi e di contorno ad
eccezione degli episodi dei punti n. 6.1. e 6.2. a.a., che vengono qui
riconosciuti. Derubrica in ricettazione richiesta dalla difesa anche per i capi
d'imputazione ai punti da n. 12.1. a 12.3. con conseguente proscioglimento dai
reati descritti ai punti da n. 13 a n. 16 AA. Contesta le aggravanti della
banda, della particolare pericolosità e dell'essersi muniti di armi da fuoco,
come pure il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (17 AA) in
assenza di elementi oggettivi certi. Per il capo d'imputazione nr. 4, contesta
la partecipazione di AC 2 alla commissione di questi reati e, associandosi
pure alle conclusioni del collega di difesa che lo seguirà, chiede il
proscioglimento per non aver commesso i fatti. Per il capo d'imputazione n. 8
a.a., riconosce solo parzialmente la violazione della Larm per il fucile
Franchi. Conclude chiedendo alla Corte di pronunciare una condanna di 12 mesi
di detenzione, anche perché AC 2 sarà chiamato ad espiare il terzo di pena
residuo (5 anni) per una condanna precedente.
Chiede infine che le pretese di PC vengano rinviata al foro civile competente.
§ Il Difensore di AC 1 , il quale esordisce manifestando il suo stupore per l'esemplare e smisurata proposta di pena formulata dalla pubblica accusa. Si associa alle conclusioni già avanzate dal collega di difesa che lo ha preceduto e ritorna in modo più approfondito sul principio dell'in dubio pro reo e sul concetto della presunzione d'innocenza, che impone all'accusa di provare la colpevolezza degli accusati e non a questi ultimi dimostrare la loro innocenza. Con riguardo alle imputazioni di rapina ai punti n. 4.1. e 4.2. AA, analizza la vicenda alla luce degli elementi indizianti che caratterizzano i due episodi e che la pubblica accusa fa assurgere a prova di colpevolezza e, posto in risalto come sussistano dubbi oggettivi colossali circa il fatto che AC1 e AC 2 siano effettivamente gli autori, chiede il proscioglimento degli accusati per non avere commesso i fatti. Riconosce per AC 1 la ricettazione al punto nr. 1 a.a., ad eccezione degli episodi di furto che vengono qui ammessi per i punti nr. 1.18., 1.20, 1.31. e 1.32. a.a., nonché per il tentativo al punto 1.33 a.a., anche se per quest'ultimo chiede alla Corte di ritenere il reato impossibile previsto dall'art. 23 CP. Contesta tutti gli altri reati ad eccezione delle fattispecie descritte ai punti 2 (danneggiamento) in riferimento ai punti 1.32 e 1.33. a.a., lo "scippo" al punto n. 4.3. a.a., i ripetuti furti d'uso ai punti 5.9., da 5.13. a 5.15. a.a., l'infrazione alla Larm al punto n. 8.1. a.a., la ricettazione al punto n. 9, l'incendio intenzionale p.to 10 a.a. e la contravvenzione alla Lfstup p.to n. 11 a.a.. Tutto ciò detto la difesa chiede alla Corte una super massiccia riduzione della sanzione proposta dal PP e la pronuncia di una pena equa, giusta e umana che consenta a AC 1 , che sarà tenuto ad espiare il terzo residuo di una condanna precedente (circa 7 anni), quando raggiungerà la soglia dei cinquant'anni, di lasciare il carcere e vivere finalmente serenamente. Chiede inoltre il rinvio delle pretese di Parte civile al competente foro civile. Non si oppone alla confisca degli oggetti legati all'attività delittuosa, mentre per quelli non provento di reato formula istanza di dissequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC1
1. È autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto, consumato e tentato
per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino,
agendo in correità con AC 2 ,
alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando
generalmente con scasso,
in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto,
rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore
complessivo di almeno fr. 800'000.-?
1.1.1. Trattasi di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?
1.1.1.1. Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?
1.1.2. trattasi invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?
1.1.3. per l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?
1.2. ripetuto danneggiamento
per
avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone
Ticino, agendo, in correità con AC 2 ,
alfine di commettere i furti di cui sopra, in 33 occasioni intenzionalmente
deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui?
1.3. ripetuta violazione di domicilio
commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , alfine di commettere i furti di cui sopra, in 13 occasioni, per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà?
1.4. ripetuta rapina
per avere, agendo in correità con AC 2 ,
1.4.1. il 22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____ di _____, munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle persone, minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo fr. 1'412.-?
1.4.2. il 14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione
di servizio_____di _____, munito di una pistola Smith & Wessen cal.38, usando violenza contro delle persone, minacciandole
di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo
fr. 10'000.-?
1.4.3. il 2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?
1.4.4. Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?
1.5. ripetuto furto d’uso
per avere, tra il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , sottratto per farne uso, quindici veicoli a motore?
1.6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe
per avere, tra il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 2 , sottratto, fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati?
1.7. ripetuto incendio intenzionale
per avere:
1.7.1. tra il 21 marzo 2003 e l’11 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in correità con il fratello AC 2 , intenzionalmente incendiato sette veicoli a motore?
1.7.2. il 15 luglio 2004 intenzionalmente incendiato la cella n. 13 presso le carceri Pretoriali di Bellinzona provocando danni materiali per fr. 43'792?
1.8. ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, agendo in correità con AC 2 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:
1.8.1. in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____; la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____la pistola Taurus 44 Magnum n. _____; 11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita?
1.8.2. tra il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44 Magnum e Smith & Wesson con le relative munizioni?
1.9. ricettazione
per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 2 , acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____ che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?
1.10. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere senza essere autorizzato, tra ottobre 2002 e il 14 febbraio 2004, acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. È egli recidivo?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
5. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro e come meglio indicato nell’atto d’accusa?
B. AC2 I
1. È autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto consumato e tentato
per avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene:
1.1.1. tra
il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone
Ticino,
agendo in correità con AC 1 ,
operando generalmente con scasso,
in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto,
rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore
complessivo di almeno fr. 800'000.--?
1.1.1. Trattasi
di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?
1.1.1.1. Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, siccome commesso con un’arma da fuoco, essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?
1.1.2. trattasi invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?
1.1.3. per l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?
1.1.4. tra il 26 luglio 2001 e il 29 giugno 2003, a _____, _____e _____, agendo singolarmente e operando con scasso, in 3 occasioni, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno CHF 127’186,90?
1.1.4.1. Trattasi di reato aggravato essendosi dimostrato particolarmente pericoloso?
1.2. ripetuto danneggiamento
per
avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone
Ticino, agendo, in 33 occasioni in correità con AC 1 e in 3 occasioni
singolarmente
alfine di commettere i furti di cui sopra, intenzionalmente deteriorato,
distrutto, reso inservibili, cose altrui?
1.3. ripetuta violazione di domicilio
commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 13 occasioni agendo in correità con AC 1 e in 2 occasioni singolarmente, alfine di commettere i furti di cui sopra, per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà?
1.4. ripetuta rapina
per avere, agendo in correità con AC 1 ,
1.4.1. il 22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____, munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle persone, minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo fr. 1'412.-?
1.4.2. il 14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione
di servizio _____, munito di una pistola Smith & Wessen cal.38 , usando violenza contro delle persone, minacciandole
di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo
fr. 10'000.-?
1.4.3. il 2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?
1.4.4. Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?
1.5. ripetuto furto d’uso
per avere:
1.5.1. tra il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , sottratto per farne uso, quindici veicoli a motore?
1.5.2. tra l’11 marzo e il 24 giugno 2003 a _____e _____, agendo singolarmente sottratto per farne uso, altri due veicoli a motore?
1.6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe
per avere:
1.6.1. tra il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 1 , sottratto, fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati?
1.6.2. tra il 26 e il 28 gennaio 2004, sottratto, fatto uso e contraffatto la targa _____intestata a PC?
1.7. ripetuto incendio intenzionale
per avere, tra il 21 marzo 2003 e il 15 luglio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , intenzionalmente incendiato sette veicoli a motore?
1.8. ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, agendo in correità con AC 1 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:
1.8.1. in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____ la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____, la pistola Taurus 44 Magnum n. _____; 11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal.44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita?
1.8.2. tra il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44 Magnum e Smith & Wesson con le relative munizioni?
1.9. ricettazione
per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 1 , acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____ che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?
1.10. esposizione a pericolo della vita altrui
per avere, il 13 febbraio 2004, a _____, nell’intento di fuggire dalla polizia, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di un agente della polizia, tentando d’investirlo con un furgone senza riuscirci?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. È egli recidivo?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
5. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro come meglio indicato nell’atto d’accusa?
Ritenuto, in fatto ed in diritto
1. AC 2 è nato il 9 ottobre 1961 ed è originario di Stabio, dove è cresciuto con il fratello AC1 e la sorella _____. Ha perso il padre nel 1973, allorché aveva solo 12 anni. Dopo le scuole dell’obbligo, non ha completato la propria formazione, non avendo conseguito il diploma di commercio. Ha perciò iniziato a lavorare nel 1979, mettendosi ben presto in proprio, in qualità di rappresentante, attivo però anche come contrabbandiere, aiutato in ciò dal fatto di avere casa a _____, non lontano dal confine. Tra le sue attività lecite, merita menzione quella di gerente di una stazione di servizio, svolta con un amico tra il 1985 e il 1988 e poi ceduta. Per il resto, risulta che egli ha svolto lavori di vario genere, sempre per brevi periodi, il che è comprensibile, essendo stata la sua vita lavorativa pesantemente influenzata, in senso negativo, dai lunghi periodi di carcerazione a cui è stato astretto.
L’accusato, che non si è mai sposato e che non ha figli, ha infatti subito in precedenza tre condanne, sempre da Corti delle Assise Criminali, per l’impressionante totale di 17 anni e 8 mesi di reclusione: il 6 giugno 1989 è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per rapina compiuta in Francia in danno di un camion che trasportava oro di contrabbando, nuova condanna già il 26 giugno 1991 per rapina, rapina qualificata, danneggiamento e furto d’uso alla pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione, infine, il 20 dicembre 1995, la condanna a 11 anni di reclusione (poi ridotta a 9 anni e 6 mesi dalla CCRP) per vari gravi reati, tra cui furto, rapina aggravata e sequestro di persona e rapimento.
Liberato condizionalmente il 2 gennaio 2001 dopo l’espiazione dei 2/3 dell’ultima pena inflittagli, ha lavorato come aiuto cucina presso _____, quindi presso _____a _____, vivendo a cavallo dell’Italia e dell’abitazione della madre a _____, in Malcantone. A suo dire, egli avrebbe lavorato in nero in Italia ed in Svizzera nel settore delle autoriparazioni, come pure in quello della manutenzione di giardini. L’intenzione sarebbe stata quella di rilevare una piccola officina di riparazioni, eventualmente con stazione di rifornimento, per svolgervi in particolare l’attività di gommista, ma non avrebbe potuto concretizzare il progetto non avendo sufficienti disponibilità economiche.
2. AC 1 è nato il 23 luglio 1964, ed è cresciuto con il fratello AC2 a _____, perdendo il padre all’età di soli 9 anni. Apprendista meccanico di precisione presso l’allora _____, ha conseguito il relativo diploma con la media di 5.9, ma ciò nonostante l’azienda, in difficoltà economiche, non ha potuto assicurargli il posto di lavoro, ed anche un possibile impiego come macchinista per le FFS non si è purtroppo concretizzato. Introdotto al mondo del contrabbando, ha iniziato assai presto a commettere reati. La prima condanna è una multa di fr. 300..-- inflittagli l’8 febbraio 1985 per infrazione alla LDDS, ma già il 24 maggio di quell’anno egli compariva davanti ad una Corte d’Assise per rispondere, dopo 35 giorni di carcere preventivo, di furto e ricettazione, venendo condannato alla pena di 8 mesi sospesi condizionalmente. Nell’estate 1985 assolve la scuola reclute e vi consegue la licenza per condurre veicoli pesanti, ma alla fine del servizio si ritrova disoccupato, nonostante possieda una nuova qualifica professionale e nel 1986 ricade nel reato di furto (tentato), per il che viene condannato il 5 agosto 1986 a 3 mesi di detenzione sospesi, senza revoca della precedente sospensione condizionale. Nel 1989 viene processato, assieme al fratello e ad altri, per la sua partecipazione alla rapina al camion che trasportava l’oro e per un furto in appartamento, subendo la condanna a 20 mesi di reclusione, oltre che la revoca delle precedenti sospensioni condizionali. Liberato il 19 aprile 1990, viene arrestato e condannato in Italia per l’omicidio intenzionale di un carabiniere avvenuto, a dire dell’accusato, in occasione di uno scontro a fuoco il 1° ottobre 1990. La sentenza relativa al gravissimo episodio non è in atti, risulta però dal casellario giudiziale svizzero la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione prolata il 31 gennaio 1995 dalla Corte di Appello di Milano, così come risultano altre tre condanne minori di tribunali italiani per reati commessi nel 1990, condanne che a dire dell’accusato sarebbero servite a giustificare la sua carcerazione nelle more della celebrazione del processo per omicidio, evitando che egli potesse essere liberato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Grazie alla Convenzione sul trasferimento dei condannati, il prevenuto ha potuto espiare in Svizzera parte di questa condanna, convertita nella pena di 20 anni di reclusione per essere conforme al nostro ordinamento. In tal modo, il 30 settembre del 2000 AC 1 ha raggiunto il traguardo di ½ pena, ed il 30 gennaio 2004 quello dei 2/3 di pena, mentre che la fine della pena sarebbe intervenuta il 30 settembre 2010. Durante l’espiazione in Svizzera ha potuto svolgere un primo stage presso la _____ nel corso del 2001, quindi ha lavorato per circa 6 mesi presso la _____, svolgendo lavori manuali. Si è occupato in seguito di consegne all’esterno del PCT, accompagnato da un agente di custodia, e dal 2003 ha nuovamente lavorato per la _____per fr. 800.-- al mese. A partire dal 2002 ha allacciato una relazione sentimentale con ______, giovane vedova con un figlio, che egli ha conosciuto allorché essa lavorava come cameriera in un bar di _____, e che al dibattimento ha dichiarato di essere intenzionato a sposare in un prossimo futuro. Anche l’accusato ha un figlio, nato da una relazione che egli aveva prima di commettere l’omicidio per cui è stato detenuto a partire dall’ottobre del 1990.
3. Alle ore 21.59 del 13 febbraio 2004 è scattato l’allarme della _____di _____. Era accaduto che dalle baracche di un vicino cantiere erano state rubate le chiavi di un’escavatrice, con le quali era quindi stato messo in moto il pesante veicolo. Percorse alcune centinaia di metri, il veicolo era stato condotto nel piazzale antistante l’edificio nella cui parete è istallato un distributore automatico di banconote. Quindi, per mezzo del braccio meccanico, l’escavatrice è stata usata per estrarre il distributore automatico dalla parete, il che ha comportato la demolizione pressoché totale della parete medesima nonché della tettoia esterna.
Giunta sul posto circa 10 minuti dopo, la pattuglia della gendarmeria di Bellinzona ha sorpreso i due autori che tentavano di caricare su di un furgone l’oggetto delle loro attenzioni.
Uno di essi è fuggito a bordo di detto furgone, dal cui pianale è caduto un fucile a pompa cal. 12 carico, ma uno degli agenti al suo passaggio ha sparato due colpi alla gomma posteriore sinistra, colpendola, per il che il veicolo è ben presto stato raggiunto ed il conducente arrestato dopo una breve fuga a piedi ed identificato in AC 2 .
Il secondo autore è invece fuggito a bordo di una motocicletta, facendo perdere le proprie tracce. Identificato però il correo in AC 2 , si è proceduto a mettere sotto osservazione i luoghi frequentati dal fratello, per il che nelle prime ore del 14 febbraio anche AC 1 è stato fermato ed arrestato a _____, a bordo della vettura dell’amica ______, arrestata con lui.
4. Gli imputati nel corso dei loro interrogatori si sono spesso avvalsi della facoltà di non rispondere. Del poco da loro dichiarato si dirà più avanti.
L’inchiesta ha ben presto condotto alla perquisizione degli spazi in uso agli accusati, tra cui in particolare due box, uno a _____e uno a _____, in cui gli inquirenti hanno rinvenuto armi -una pistola Smith & Wesson calibro 38 e una Taurus calibro 44 magnum- ed un’ingente quantità di merce di vario genere.
Le indagini svolte su questi reperti hanno consentito agli inquirenti di ipotizzare il coinvolgimento dei prevenuti in 33 episodi di furto commessi in correità (oltre ad altri 3 commessi singolarmente dal solo AC2) a partire dall’ottobre del 2000. In queste occasione, oltre ai correlati reati di danneggiamento e violazione di domicilio, sarebbero stati commessi, secondo ben precise e caratteristiche modalità operative, anche non meno di 15 furti d’uso oltre che abusi delle licenze e delle targhe e susseguenti incendi intenzionali di parte dei veicoli rubati, all’evidente fine di cancellar eventuali tracce.
Oltre a questo primo filone di reati patrimoniali, culminato nell’eclatante episodio del tentato furto con scasso del bancomat (per il quale a AC 2 è addebitata anche l’esposizione a pericolo della vita altrui per avere rischiato di investire con il furgone un agente di polizia), agli accusati sono addebitati anche tre episodi di rapina in danno del personale di stazioni di servizio, due delle quali a mano armata (e per le quali hanno negato ogni responsabilità), mentre che per altri 4 episodi di rapina (tre in danno di canapai ed una in danno di una stazione di servizio) le iniziali contestazioni da parte degli inquirenti non sono state formalizzate nell’atto di accusa in rassegna, emanato il 16 dicembre 2004.
5. Al dibattimento gli accusati, che hanno risposto a tutte le domande rivolte loro dal Presidente, hanno rilasciato delle parziali ammissioni. AC1 ha confessato qualche sporadico furto di autoveicoli e la rapina commessa in danno di _____, reati che avrebbe commesso con un correo di cui non ha voluto fare il nome (non comunque con il fratello). Quanto alla lunga serie di furti imputata ad entrambi, essi si sono dichiarati estranei al compimento dei furti (e perciò anche dei reati connessi), ammettendo però di avere messo in opera, in correità tra loro, un’attività di ricettazione per una buona parte della refurtiva di quei colpi, e quindi non solo limitatamente agli oggetti ritrovati in loro possesso. Hanno negato con convinzione di essere gli autori delle due rapine alla stazione di servizio _____, così come hanno negato, salvo eccezioni, di essere gli autori dei furti d’uso, degli incendi intenzionali e degli abusi delle targhe e delle licenze. Hanno di contro ammesso, salvo quanto implica la loro partecipazione a dette rapine, l’infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
Sulla base di queste affermazioni, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dibattimentale, sulla scorta delle deposizioni dei testi sfilati in aula, nonché sulla base della documentazione in atti, la Corte ha proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi che seguono.
A. Sull’accusa di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (punti 1.1 – 1-31 AA) e sui reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio
6. Prima di entrare in dettaglio della trattazione di questo capitolo dell’atto di accusa, si premette nuovamente, come già detto, che la Corte è stata confrontata con due differenti versioni di questi fatti posti a giudizio.
L’accusa, da una parte, ha formulato l’ipotesi secondo la quale gli imputati sarebbero stati gli autori di tutti i furti, e quindi anche dei correlati reati di danneggiamento (commesso in tutti i casi: punto 2 AA) e violazione di domicilio (perpetrato in 13 occasioni: punto 3 AA), ma anche dei furti d’uso dei veicoli asseritamente utilizzati in occasione di quei furti, come pure degli ulteriormente correlati abusi di targhe e licenze e, in alcune circostanze, degli incendi intenzionali di quei veicoli, commessi all’evidente fine di fare sparire eventuali tracce. Al dibattimento la Corte ha chiesto al Procuratore Pubblico di dare puntuale riscontro, caso per caso, degli elementi indiziari che sorreggevano l’ipotesi di colpevolezza dei prevenuti, e la risposta è regolarmente stata quella della del possesso di refurtiva proveniente dal furto in questione, della mancanza di alibi, intesa con ciò, in particolare, la possibilità materiale di compiere i furti per essere stati in quel momento (in specie AC 1 ) in congedo, e quindi fuori dal carcere.
A questa tesi complessiva, gli imputati, come detto, hanno d’altra parte contrapposto la diversa versione dei fatti secondo cui avrebbero messo in atto un’attività di ricettazione, concentrata in particolare su oggetti per loro interessanti come attrezzature da giardino e pneumatici o attrezzature da garage, acquistati ad un prezzo medio stimabile in circa il 10% del valore a nuovo ed in seguito rivenduti a terzi, senza però avere preventivamente commesso i furti in questione, e quindi nemmeno i reati connessi.
7. Nel valutare complessivamente le due tesi a confronto, la Corte non ha potuto disattendere l’assenza di prove definitive che collegassero gli imputati allo scenario dei furti, quali ad esempio impronte digitali o tracce biologiche, né di elementi d’altro genere quali le immagini di circuiti video di sorveglianza o anche solo le segnalazioni di eventuali testimoni. A fronte di questi non definitivi riscontri, poteva apparire alla Corte quasi di eguale verosimiglianza la tesi degli accusati, parimenti priva di riscontri oggettivi (quali ad esempio i nominativi dei venditori, le ubicazioni dei depositi di merce rubata, ecc.), ma suggestiva nell’esposizione e non priva di taluni dettagli sembrati logici e genuini.
La potenziale verosimiglianza di entrambe le tesi poste a giudizio è però venuta meno, nelle valutazioni della Corte, alla luce di un importante riscontro dell’istruttoria predibattimentale.
8. Il 15 luglio 2004, dopo 5 mesi di carcere preventivo, AC 1 , presente il difensore, è stato sentito dal Procuratore Pubblico dopo avere incendiato la sua cella nelle carceri pretoriali di Bellinzona, gesto che, come si vedrà più avanti, egli avrebbe commesso per protestare contro le sue condizioni di carcerazione preventiva.
Stante quale premessa il grave episodio, risalente oltretutto a poche ore prima, la Corte ritiene che le circostanze di quel verbale possono essere state particolari, e nel senso di una particolare atmosfera depongono anche le affermazioni introduttive dell’imputato, come pure la risposta del Procuratore Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 9, pag. 1):
" Quello che voglio sapere dal PP è soprattutto quel che riguarda il mio attuale regime di carcerazione. Il PP mi informa che a questo proposito tutto dipenderà anche da quanto emergerà da questo verbale...(omissis)...Il PP mi invita però di concentrarmi per ora sui fatti di cui ai reati che mi sono imputati e verrò informato al termine del presente verbale su quelle che sono le decisioni del PP a riguardo del regime di carcerazione.”
Di analogo tenore, dopo il racconto dell’episodio dell’incendio della cella, è la frase che precede le successive dichiarazioni del prevenuto (verbale citato, pag. 2, ultimo cpv.):
" Per quanto riguarda gli altri reati già contestatimi in occasione dei precedenti verbali, dichiaro quanto segue dopo aver ricevuto dal PP quelle necessarie indicazioni sulle mie condizioni di carcerazione”
Premesso ciò, AC 1 ha dichiarato quanto segue (verbale citato, pag. 3):
" quando io ho potuto cominciare ad usufruire dei congedi dal PCT e mio fratello AC2 era già in libertà condizionata, abbiamo deciso di continuare a delinquere commettendo però unicamente dei furti, escludendo in modo assoluto delle eventuali rapine....”
(omissis)
" A questo momento ammetto di essermi reso autore di tutti i furti elencati nel verbale steso davanti al PP il 18.06.2004 che riprendeva già quanto contestatomi in un precedente verbale di polizia del 16.06.2004. A questo proposito voglio solo far notare che scorrendo la lista della refurtiva denunciata da taluni derubati, la stessa è fortemente esagerata sia per il numero degli oggetti denunciati sia per il loro valore.
Per taluni casi potrebbe entrare in considerazione la ricettazione ma su questo aspetto non mi formalizzo poiché sia dal mio difensore sia dal PP mi è stato spiegato che dal profilo delle conseguenze penali non cambierebbe nulla. A domanda del PP se questi furti siano stati da me commessi con mio fratello AC2, io preferirei che sia lui ad eventualmente esprimersi al riguardo e mi avvalgo della facoltà di non rispondere.”
(omissis)
" Tutti gli altri reati connessi con questi furti (furti di targhe, incendi di veicoli, danneggiamenti, ecc...), sono pure da me ammessi e corrispondono a quelli elencati nel summenzionato verbale. A questo momento ammetto anche di essermi reso autore di altri furti non contemplati nell’elenco del summenzionato verbale poiché della refurtiva che è stata ritrovata nei summenzionati magazzini, sarà possibile risalire al relativo furto.”
Dopo queste ammissioni (oltre ad altre concernenti altri capi d’imputazione), il Procuratore Pubblico in chiusura di verbale (pag. 5) ha comunicato all’accusato di accogliere la sua richiesta di essere trasferito al PCT in regime di espiazione anticipata della pena, mettendo così fine al carcere preventivo.
9. A seguito delle risultanze di questo verbale, il Procuratore Pubblico ha prontamente sentito anche AC 2 , che il 20 luglio 2004 (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 10), pur senza formulare delle ammissioni dirette, dichiarava quanto meno che (pag. 1 e 2):
" Dopo l’ultimo verbale del 17 giugno 2004 ho avuto modo di controllare la lista dei reati dal momento che il PP mi aveva consegnato una fotocopia di quel verbale. Posso dire in generale che mi pare che in taluni casi le vittime abbiano esagerato l’entità della refurtiva e credo di poter anche aggiungere che una parte del materiale ritrovato durante le perquisizioni io l’ho anche avuto successivamente e in parte l’ho anche acquistato da persone di cui non voglio svelare l’identità....”
Queste ammissioni sono state di fatto ritrattate in aula da entrambi gli accusati nella misura in cui hanno sostenuto la diversa tesi della ricettazione di merce rubata da altri.
10. La Corte non ha potuto non attribuire alle predette affermazioni preprocessuali degli accusati un peso decisivo nella decisione circa i reati realmente commessi dai prevenuti.
La confessione di AC 1 di essere l’autore dei furti è esplicita (con il rinvio ai reati contestatigli nel precedente verbale) ed inequivocabile. Già a quel momento gli era indubbiamente chiara al riguardo la distinzione dal diverso reato di ricettazione, al quale ha pure fatto riferimento per taluni episodi, intendendo con ciò, a mente della Corte, riconoscere questo reato per i casi in cui non aveva materialmente commesso il furto.
La confessione dei furti è corroborata, quanto meno in via indiretta, dalle predette dichiarazioni di AC 2 , la cui possibilità, elenco dei reati alla mano, di esprimere valutazioni al riguardo delle dichiarazioni delle vittime circa l’entità della refurtiva implica la sua conoscenza diretta della reale consistenza di detta refurtiva, informazione per sua natura accessibile solo all’autore del furto. Degno di nota è anche il fatto che AC 2 ha confermato le parole del fratello anche sul tema della ricettazione di parte della merce.
Certo, rilevato il carattere negoziale della discussione di cui al verbale 15 luglio 2004 di AC 1 , nel cui contesto gli era stato chiaramente prospettato il passaggio ad un migliore regime di carcerazione nell’ipotesi di una sua confessione, la Corte non ha omesso di chiedersi se l’accusato non avesse confessato il falso pur di adempiere l’accordo offertogli ed accedere ad un migliore regime di carcerazione. Essa ha concluso in senso negativo, da un lato sulla scorta di una complessiva valutazione delle sue qualità caratteriali, tali da non doverlo ritenere persona facilmente influenzabile, ma d’altro lato soprattutto per il motivo della tutela datagli dalla presenza del suo difensore, esperto e a sua volta non influenzabile, al quale sarebbe se del caso spettato di insorgere in occasione di quel verbale qualora il suo cliente avesse confessato il falso per ottenere un migliore regime di carcerazione, e che invece nulla ha obiettato, sottolineando invece (correttamente) la poca differenza dal profilo delle responsabilità penali della confessione della serie di furti rispetto ad una serie di ricettazioni.
La Corte ha considerato anche la possibilità che AC 1 con le sue dichiarazioni intendesse proteggere l’amica ______, o si sentisse comunque sotto pressione per il fatto che essa per sua causa veniva trattenuta in carcere preventivo, ma ha scartato l’eventualità alla luce del fatto che essa era stata liberata circa tre mesi prima (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 6, verbale 7 aprile 2004 di ______), circostanza che è da ritenere egli abbia appreso dal suo difensore.
Pertanto, in tali circostanze la Corte non poteva ignorare, senza incorrere in arbitrio, il chiaro testo della confessione resa da AC 1 e la sua implicita conferma da parte di AC 2 , per il che hanno da ritenersi ammessi dai prevenuti i furti e i reati connessi contestati a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004 avanti al Procuratore Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 10), come meglio precisato al considerando seguente.
11. Gli accertamenti della Corte in proposito sono i seguenti.
Punto 1.1 AA
Il furto 6 ottobre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1 a pag. 3 del verbale 18 giugno 2004 (n. 3), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del successivo verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita conferma da parte di AC 2 .
Entrambi gli accusati sono perciò autori colpevoli al riguardo di questo capo d’imputazione.
PC che nel frattempo ha assunto la ragione sociale PC, ha subito un secondo furto il 13 luglio 2001 (punto 1.4 AA) ed un terzo furto a due settimane dal secondo, il 26 luglio 2001, reato addebitato al solo AC 2 (punto 12.1 AA).
Punto 1.2 AA
Il furto 25 novembre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1 a pag. 2 del verbale 18 giugno 2004 (n. 1), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del successivo verbale 15 luglio 2004, mentre che AC 2 , chiamato in correità, l’ha implicitamente ammesso nel verbale 20 luglio 2004. Esso deve quindi essere addebitato ai prevenuti. PC è stata oggetto di un secondo furto in data 2 maggio 2003 (punto 1.19 AA).
Punto 1.3 AA
Il furto del 16 dicembre 2000 presso PC (nuovamente derubata il 3 gennaio 2003: punto 1.14 AA) è stato contestato a AC 1 a pag. 2 del verbale 18 giugno 2004 (n. 2), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al già citato verbale 15 luglio 2004 e a quella del 20 luglio 2004 di AC 2 .
Il reato va pertanto ascritto ai due prevenuti.
Punto 1.4 AA
Il secondo furto in danno di PC, del 13 luglio 2001, è stato contestato a AC 1 alle pag. 3 e 4 del verbale 18 giugno 2004 (n. 4), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004, confermata il 20 luglio 2004 da AC 2 , e perciò anche questo furto va addebitato agli accusati.
Si rileva come siano trascorsi circa 7 mesi dal reato precedente. Dal verbale dibattimentale (pag. 11), si evince la confessione da parte di AC 2 quanto meno di un “acquisto consistente” effettuato in blocco di refurtiva proveniente da questo furto e da quello di cui al punti 1.1 AA.
Punto 1.5 A
Il furto del 6 ottobre 2001 presso il PC è stato contestato a AC 1 alle pag. 4 e 5 del verbale 18 giugno 2004 (n. 6), ed è così da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, confermata dal fratello AC2, almeno indirettamente, il 20 luglio 2004.
Il reato viene perciò ascritto ai prevenuti. Anche in questo caso si constata il trascorrere di un certo lasso di tempo, quasi tre mesi, dal reato precedente.
Punto 1.6 AA
Il furto del 17 gennaio 2002, più di tre mesi dopo, in danno di PC è stato contestato a AC 1 a pag. 6 del verbale 18 giugno 2004 (n. 9), ed è quindi da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita ratifica fatta da AC 2 il 20 luglio 2004.
Il reato va perciò ascritto ai prevenuti.
Punto 1.7 AA
Il furto del 30 marzo 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag. 7 del verbale 18 giugno 2004 (n. 10), e vale quindi come ammesso, stante la nota confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e l’altrettanto nota implicita ammissione di AC 2 del 20 luglio 2004.
Il reato è perciò ascritto ai prevenuti, con il rilievo del fatto che si tratta di un furto ingente (oltre fr. 63'000.--) e rispetto al quale gli accusati al dibattimento avevano quanto meno ammesso la ricettazione del 60% della refurtiva, soggiungendo che dalla medesima fonte avevano ottenuto nel 2002 la pistola Taurus calibro 44 magnum e il fucile a pompa marca Franchi.
Punto 1.8 AA
Il furto del 9 maggio 2002 in danno del garage PC di ___ non è stato contestato a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004.
Per tale reato non vi è perciò confessione e quindi esso non può essere ascritto ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.
Deve di conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di avere (consapevolmente) ricettato quanto ritrovato in loro possesso, ed eventualmente anche di più (cfr. verbale dibattimentale, pag. 12), e quindi essi vanno ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 570.-- indicati dell’atto di accusa.
Punto 1.9 AA
Il furto del 21 settembre 2002 in danno del negozio di abbigliamento gestito da PC a ___ (zona teatro di parecchi dei reati di cui all’atto di accusa) è stato contestato a AC 1 alle pag. 7 e 8 del verbale 18 giugno 2004 (n. 12), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale fatta in occasione del verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC 2 il 20 luglio 2004.
I prevenuti, ancorché riconoscano unicamente di avere ricettato quanto trovato in loro possesso (verbale dibattimentale, pag. 12), sono quindi da ritenere autori colpevoli dell’ingente furto (anch’esso superiore a fr. 60'000.--).
Punto 1.10 AA
Il furto commesso nel negozio di ___ di PC l’11 ottobre 2002 non è stato contestato a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004.
In assenza di confessione, i soli elementi indiziari addotti dall’accusa non sono sufficienti per far ritenere con la necessaria certezza i prevenuti siccome autori colpevoli del furto.
Rimane l’ipotesi della ricettazione, ammessa limitatamente a quanto ritrovato in possesso di AC 1 , ovvero due apparecchi Walkman del valore di complessivi fr. 178.--, che egli ha affermato di avere acquistato allo Stampino.
Stante il limitato valore degli oggetti, tornano applicabili le norme sul reato di lieve entità, il che fa cadere anche l’imputazione di ricettazione in assenza della corrispondente querela della parte lesa (art. 172ter cifra 1 CP).
Punto 1.11 AA
Nemmeno il tentato furto del 22 novembre 2002 in danno del garage PC è stato contestato a AC 1 il 18 giugno 2004, per il che la successiva confessione globale del 15 luglio 2004 non concerne questo addebito.
Anche in questo caso la Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari proposti dall’accusa, ed ha quindi deciso il proscioglimento degli accusati dall’imputazione di in rassegna. In assenza di refurtiva, non vi è qui spazio nemmeno per l’accusa subordinata di ricettazione.
Punto 1.12 AA
Il furto del 23 novembre 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag. 9 del verbale 18 giugno 2004 (n. 16), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione rilasciata in occasione del verbale 15 luglio 2004 e della successiva implicita conferma da parte di AC 2 del 20 luglio 2004.
Il reato va pertanto ascritto agli accusati, che ne sono autori colpevoli.
Punto 1.13 AA
Anche il furto commesso il medesimo 23 novembre 2002 nel negozio PC di ___, con refurtiva di ben fr. 75'000.-- circa, è stato contestato a AC 1 a pag. 9 del verbale 18 giugno 2004 (n. 15), ed è perciò da considerare ammesso con la confessione globale del 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC2 il 20 luglio 2004. Ritenuti anche gli elementi indiziari evidenziati dall’accusa, ne consegue che i prevenuti devono essere considerati autori colpevoli di questo reato.
Punto 1.14 AA
Il furto del 3 gennaio 2003 presso PC (cfr. punto 1.3 AA) è stato contestato a AC 1 alle pag. 10 e 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 18), ed è quindi da considerare ammesso, stante la successiva confessione globale del 15 luglio 2004 e l’implicita conferma del correo del 20 luglio 2004. Si rileva che gli accusati, che vanno così tenuti per colpevoli del furto, avevano comunque ammesso la ricettazione dell’intera refurtiva (verbale dibattimentale, pag. 11), per il che la distinzione non ha soverchia rilevanza dal profilo delle responsabilità penali.
Punto 1.15 AA
Il furto del 4 gennaio 2003 presso PC a ___ è stato contestato a AC 1 alle pag. 11 e 12 del verbale 18 giugno 2004 (n. 20), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e di quella implicita di AC 2 del 20 luglio 2004.
Il furto concerne solo pochi oggetti, tutti recuperati, del valore complessivo di fr. 50.--, ma questo reato è collegato ad altri, tra cui il furto d’uso di veicoli, come si vedrà più avanti. In base agli elementi di giudizio dati va comunque ritenuta la colpevolezza degli accusati per questo reato di furto.
Punto 1.16 AA
Lo stesso 4 gennaio 2003 è stato commesso anche un furto in danno del negozio PC di ___, sito ad un paio di chilometri dalla PC. Anche questo reato è stato contestato a AC 1 , a pag. 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 19), e vale quindi come ammesso grazie alla confessione globale 15 luglio 2004, confermata da AC 2 , a modo suo, il 20 luglio 2004. Il reato deve perciò essere ascritto agli accusati.
Punto 1.17 AA
Il furto del 21 marzo 2003 nel negozio PC di ___ è stato contestato a AC 1 alle pag. 13 e 14 del verbale 18 giugno 2004 (n. 25), ed è quindi da considerare ammesso per effetto della confessione globale di cui al citato verbale 15 luglio 2004 e della sua implicita conferma da parte del correo AC 2 del 20 luglio 2004.
Punto 1.18
Il furto di una moto Suzuki GSX 1100, delle relative chiavi, e della targa d’officina per motoveicoli 725U commesso il 4 aprile 2003 in danno del PC di ___è stato contestato a AC 1 alle pag. 14 e 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 26, 27 e 28), ed è così da ritenere ammesso dopo la confessione globale rilasciata il 15 luglio 2004.
Al dibattimento AC 1 ha confermato di essere l’autore di quel furto, commesso però in correità con una terza persona, di cui non ha voluto indicare il nome, e non con AC 2 , che sarebbe perciò estraneo a quell’episodio. Egli ha spiegato di avere avviato nell’occasione un diverso ramo della sua attività illecita, rivolto al furto di veicoli su commissione di clienti in Italia. Questa nuova attività sarebbe stata ritenuta rischiosa dal fratello, che pertanto non vi si sarebbe associato.
La Corte ha nel complesso ritenuto credibili le concordi affermazioni e precisazioni fornite dagli accusati, ragione per cui ha addebitato il furto in esame al solo AC 1 , prosciogliendo AC 2 dall’imputazione.
Punto 1.19 AA
Il 2 maggio 2003 è avvenuto il secondo furto in danno di PC (cfr. punto 1.2 AA), reato contestato a AC 1 a pag. 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 29), che è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al già citato verbale 15 luglio 2004 e della implicita conferma di AC 2 di data 20 luglio 2004.
Si rileva che comunque al dibattimento gli accusati hanno ammesso di avere ricettato “quasi tutto” il provento di quel furto (verbale dibattimentale, pag. 10), per il che non vi è qui apprezzabile differenza nel riconoscimento dell’una piuttosto che dell’altra tesi.
Punto 1.20 AA
Anche in questo caso (come in quello di cui al punto 1.18 AA), gli accusati hanno parzialmente precisato le confessioni predibattimentali, nel senso che il furto sarebbe stato commesso dal solo AC 1 , in correità con il medesimo terzo individuo, mentre che AC 2 sarebbe estraneo all’episodio (cfr. verbale dibattimentale, pag. 15).
Anche in questo caso la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni degli accusati, ragione per cui il reato è ascritto al solo AC 1 , mentre che AC 2 viene prosciolto.
Punto 1.21 AA
L’ingente furto di apparecchi elettronici vari per oltre fr. 66'000.-- del 17 agosto 2003 in danni del negozio di PC a ___ (nuovamente saccheggiato il 26 ottobre 2003, punto 1.26 AA) è stato contestato a AC 1 alle pag. 18 e 19 del verbale 18 giugno 2004 (n. 36), ed è pertanto da ritenere da lui ammesso per effetto della confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC 2 il 20 luglio 2004.
Punto 1.22 AA
Il furto del 5 settembre 2003 in danno del garage PC è stato contestato a AC 1 a pag. 19 del verbale 18 giugno 2004 (n. 37), ed è quindi da considerare ammesso alla luce della confessione globale 15 luglio 2004, implicitamente ribadita da AC 2 il 20 luglio 2004.
Punto 1.23 AA
Il furto del 19 settembre 2003 presso il garage PC è stato contestato a AC 1 a pag. 20 del verbale 18 giugno 2004 (n. 39), ed è perciò da ritenere ammesso, stante la confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004 e alla sua indiretta conferma da parte di AC 2 di data 20 luglio 2004. Il furto concerne d’altronde in particolare pneumatici, obiettivo privilegiato in specie per AC 2 , che ne faceva commercio, vendendoli e montandoli ad ignari acquirenti.
Punto 1.24 AA
Lo stesso 19 settembre 2003 è stato commesso un furto di attrezzi ed utensili anche in danno del PC, reato contestato a AC 1 a pag. 21 del verbale 18 giugno 2004 (n. 41), e quindi da ritenere ammesso per effetto della confessione globale da lui rilasciata il 15 luglio 2004 e confermata il 20 luglio 2004 da AC 2, chiamato in correità.
Punto 1.25 AA
Il furto del 16 ottobre 2003 in danno di PC è stato contestato a AC 1 alle pag. 21 e 22 del verbale 18 giugno 2004 (n. 42), ed è così ammesso grazie alla confessione globale del 15 luglio 2004, alla quale si è implicitamente associato il correo AC 2 nel suo verbale 20 luglio 2004.
Stante la confessione, il fatto che il testimone che ha sorpreso gli autori del furto all’opera (senza rendersi conto che stava assistendo ad un reato) non abbia potuto effettuare il riconoscimento dei prevenuti (uno indossava il casco, l’altro ha avuto cura di rimanere nella penombra del magazzino), non può ovviamente scagionare gli accusati, che vanno ritenuti autori colpevoli di questo furto.
Punto 1.26 AA
Il 26 ottobre 2003 è stato commesso il secondo furto in danno di PC. Il reato è stato contestato a AC 1 alle pag. 22 e 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 44), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale 15 luglio 2004, implicitamente fatta propria da AC 2 il 20 luglio 2004.
I prevenuti sono perciò ritenuti autori colpevoli di questo furto.
Punto 1.27 AA
Il furto del 15 novembre 2003 in danno di PC a ___è stato contestato a AC 1 a pag. 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 45), ed così da considerare ammesso dopo la confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, alla quale AC 2 , chiamato in correità, ha quanto meno implicitamente aderito.
I prevenuti sono perciò autori colpevoli anche di questo reato.
Punto 1.28 AA
Il furto del 29 novembre 2003 presso la ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag. 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 46), ed è quindi da considerare ammesso con la successiva confessione globale 15 luglio 2004, che la Corte ritiene fatta propria anche da AC 2 , chiamato in correità.
Anche questo furto va pertanto addebitato agli accusati.
Punto 1.29 AA
Il furto del 5 dicembre 2003 di due stufe in danno della PC non è stato contestato a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004. Per questo reato non vi è perciò confessione e quindi esso non può essere ascritto ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.
Deve di conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di avere (consapevolmente) ricettato le due stufe, nell’intenzione di venderle ad un acquirente che ne aveva fatto richiesta. L’affare non è però andato in porto, in quanto si sarebbe trattato di un tipo di stufa non gradito all’ordinante (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17). I prevenuti vanno quindi ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 4’300.-- indicati dell’atto di accusa.
Punto 1.30 AA
Nemmeno il furto del 23 gennaio 2004 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004, e perciò non può ritenersi da lui confessato in occasione del successivo verbale del 15 luglio 2004.
Non essendoci confessione, il furto secondo la Corte esso non può essere addebitato ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.
Essi al dibattimento hanno però ammesso la ricettazione dell’intera refurtiva (verbale dibattimentale, pag. 18), pari a fr. 24'600.--, reato del quale vanno ritenuti così autori colpevoli.
Punto 1.31 AA
Gli imputati sostengono che il furto commesso il 23 gennaio 2004 in danno del garagePC di ___ di chiavi ed una cassetta di sicurezza (preludio al furto d’uso di una vettura Mazda MX5, punto 5.14 AA), sarebbe stato commesso da AC 1 in correità con il “solito” terzo personaggio, ad esclusione quindi di AC 2 .
Anche in questo caso la Corte ha creduto alla versione resa in aula dagli accusati, e ha addebitato questo furto al solo AC 1 , prosciogliendo di contro AC 2 .
12. Per quanto visto al considerando che precede, AC 1 è autore colpevole di 26 furti (che diverranno 28 con i due gravi episodi di ___ del 13 febbraio 2004) e AC 2 è autore colpevole di 23 furti (che diverranno 25 tenuto conto dei fatti del 13 febbraio 2004).
Il riconoscimento della colpevolezza al riguardo dei furti, implica l’accollo ai prevenuti anche dei reati connessi.
AC 1 in relazione con i furti di cui ai punti 1.1-1.31 AA è perciò autore colpevole anche di 26 danneggiamenti (28 dopo i fatti di ___) reato commesso in occasione di ogni furto, e di 10 violazioni di domicilio (punti 1.3, 1.4, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 AA).
AC 2 , sempre in relazione ai furti imputatigli ai punti 1.1-1.31 AA, risulta così autore colpevole anche di 23 danneggiamenti (che diventano 25 in considerazione dei fatti di ___), e di 9 violazioni di domicilio, quelle addebitate al fratello, tranne quella legata al furto di cui al punto 1.18 AA, che AC 2 non ha commesso.
Gli imputati, relativamente agli episodi in cui non è stato ritenuto a loro carico il furto, sono dipoi autori colpevoli di ricettazione, commessa in 3 circostanze (punti 1.8, 1.29, 1.30 AA).
13. Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.
Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di tre mesi di detenzione se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, sempre con pena massima di dieci anni di reclusione ma con pena minima di sei mesi di detenzione, se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Tolte le aggravanti legate al possesso di un’arma da fuoco o di altra arma pericolosa, e a quella di modalità particolarmente pericolose (circostanze semmai attuali per il furto del bancomat), sono qui in discussione le aggravanti della banda e del mestiere.
Secondo dottrina e giurisprudenza, l'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV 166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137 n. 129 e segg.; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 e segg.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, pag. 140 e segg.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286).
L’aggravante dell’agire per mestiere implica invece un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335). Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).
14. Nel caso in esame, è fuori dubbio che i prevenuti abbiano agito in banda e per mestiere, accertamento al quale si giunge a fronte delle modalità, della frequenza, e della sistematicità con cui essi hanno operato i furti, tanto da avere reso l’attività ladresca una regolare fonte di reddito accessorio, da loro quantificato in aula in circa fr. 1'500.-- mensili per ciascuno sull’arco degli oltre tre anni durante i quali sono stati commessi i furti di cui sono autori.
L’ammontare complessivo della refurtiva è in effetti dell’ordine dei fr. 700'000.-- (oltre ai fr. 158'500.- contenuti nel noto bancomat), per il che, sia pure tolta la cospicua parte di utile prelevata dal/dai ricettatore/i, appare chiaro che anche l’utile dei prevenuti deve essere stato di una certa consistenza, atto perciò ad integrare, in guisa appunto di reddito accessorio, i loro proventi d’attività lecita, assai ridotti in specie per AC 1 che poteva contare solo sul limitato provento dell’attività svolta nel contesto carcerario. Che l’intenzione fosse appunto quella di procurarsi un reddito accessorio che sopperisse alle difficoltà di guadagnarsi onestamente da vivere, è del resto stato pacificamente ammesso dagli accusati, ai quali va comunque dato atto di avere delinquito, trovandosi in difficile situazione economica, per procurarsi l’indispensabile, e non certo per garantirsi un tenore di vita lussuoso o anche solo dispendioso.
La refurtiva è frutto di un elevato numero di furti, quasi tutti commessi nottetempo in danno d’aziende, asportando, previo scasso, anche grandi quantità di merce, senza lasciare tracce di sorta. In tal senso, l’agire degli autori denota sicuramente professionalità.
Quanto al disegno prestabilito e quindi all'accertamento di avere agito come banda, il progetto pregresso degli accusati di commettere furti assieme ed in forma sistematica rileva in forma esplicita dalla confessione di AC 1 , già citata al consid. 8.
La Corte ha di contro rinunciato a qualificare di aggravati giusta l’art. 160 cifra 2 CP i tre episodi di ricettazione addebitati agli accusati, sulla scorta del precedente accertamento secondo cui essi facevano semmai mestiere del furto, per il che le ricettazioni, seppure ripetute, hanno semmai avuto carattere episodico.
B. Il furto al bancomat di ___ (punti 1.32 – 1-33 AA) e i reati connessi
15. Il clamoroso furto di ___ è stato immaginato e progettato da AC 1 . Egli ha raccontato di essersi ispirato a colpi analoghi commessi all’estero (probabilmente in Italia), dei quali aveva avuto notizia da un telegiornale che egli aveva visto in carcere.
Da questo precedente egli ha tratto ispirazione, e perciò quando egli la sera percorreva il tragitto che da ___, dove lavorava per la ___, lo riconduceva a Cadro al PCT, e transitava in zona ___per accostarsi alla strada del vecchio Ceneri, invece di vedere un cantiere edile, con a poca distanza un centro commerciale (come avrebbe fatto chiunque altro, senza fare altri collegamenti), egli vedeva un grosso escavatore ed un apparecchio bancomat da estrarre dalla parete della banca in cui era infisso. In altre parole, l’opportunità per un buon colpo (denaro contante, e non più merce di vario genere), si presentava solo per il tempo in cui il cantiere sarebbe stato aperto (o forse solo per il periodo in cui si sarebbe scavato), motivo per cui occorreva agire senza indugi.
AC 1 ha dichiarato che l’intenzione era quella di commettere il furto con il correo dei furti d’auto e di moto, e non con il fratello. Questo innominato socio in affari avrebbe inizialmente acconsentito, ma poi, a breve termine, avrebbe rinunciato al colpo.
Ben determinato ad agire, AC 1 , anziché rinunciare, ha proposto l’affare al fratello, che dopo qualche iniziale reticenza ha accettato di partecipare.
16. Secondo le affermazioni dei prevenuti, delle quali non vi è particolare motivo di dubitare, il furto in questione non sarebbe pertanto stato preceduto da una fase progettuale lunga o particolarmente elaborata, ma sarebbe stato in buona parte frutto di improvvisazione.
AC 1 sostiene infatti di avere pensato che fosse facile smurare il bancomat di ___ sulla sola scorta di una generica conversazione avuta tempo addietro con un operaio edile che aveva esperienza di istallazioni del genere, il quale gli avrebbe confidato che quelle apparecchiature erano in pratica solo appoggiate in sede, trattenute unicamente da qualche staffa o bullone. Non risulta di contro che egli, o il fratello, avrebbero acquisito informazioni più precise al riguardo dell’apparecchio che intendevano asportare.
E’ ben vero che le dichiarazioni di un macchinista, assunto a verbale, che AC1 frequentava occasionalmente nelle pause pranzo, sembrerebbero indiziare una pregressa preparazione del colpo, nel senso che AC 1 potrebbe avere approfittato della confidenza creatasi per farsi spiegare il funzionamento delle macchine escavatrici, ma egli può essere creduto anche laddove afferma di avere saputo comunque come manovrare una simile macchina, a prescindere dalle spiegazioni ricevute.
D’altro canto, l’improvvisazione dell’agire dei prevenuti emerge palese dal rilievo del fatto che essi nulla avevano disposto per caricare l’apparecchio dopo averlo estratto dalla parete e appoggiato a terra. Essi intendevano infatti sollevarlo a forza di braccia senza conoscerne il peso (verosimilmente di un paio di quintali), mentre che non avevano pensato di portarsi delle cinghie con cui imbracarlo e caricarlo sul loro veicolo utilizzando il braccio idraulico del mezzo adoperato per scardinarlo.
Anche la scelta del veicolo per il trasporto della refurtiva denota improvvisazione: il piano di carico del furgone Nissan Vanette poteva in effetti essere aperto dai lati e posteriormente, come ben si vede dalla documentazione fotografica, mentre che non era accessibile dall’alto, come sarebbe invece stato un camioncino o un furgone del tipo pick-up, con la conseguenza di rendere più laboriosa, e perciò di più lunga esecuzione, la manovra di carico della cassaforte del bancomat.
17. Pertanto, stabilito che essi disponevano di una moto BMW, già rubata e pronta alla consegna al “cliente” che l’aveva richiesta, e del predetto furgone anch’esso rubato, i prevenuti hanno deciso di agire con quello che avevano.
La stessa sera del furto, essi hanno dapprima eseguito un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi, indi, avendo deciso di procedere al furto, si sono recati a ___ per attrezzarsi. Oltre ai due veicoli (AC2 alla guida del furgone, AC1 in sella alla moto), gli accusati si sono muniti di caschi e passamontagna (onde evitare di essere riconosciuti dalle immagini di eventuali apparecchi di videoregistrazione), ma soprattutto del fucile a pompa Franchi carico e pronto al fuoco, oltre alla munizione di scorta per detto fucile e per la pistola Taurus 44 magnum (arma che essi contestano però di avere avuto con loro nell’occasione).
La Corte, ritenendo grave la presenza del fucile a pompa pronto al fuoco, ne ha chiesto ragione agli accusati, specie alla luce del fatto che nelle intenzioni –nemmeno l’accusa sostiene una tesi differente- il reato doveva essere incruento. La spiegazione degli accusati è stata quella per cui il fucile avrebbe dovuto servire per aprire (esplodendo un colpo con una particolare munizione) la serratura delle baracche di cantiere in cui si presumeva essere custodite le chiavi della scavatrice. La tesi trova riscontro nelle limitata misura in cui sono stati effettivamente trovati in possesso di AC 2 due tipi di munizione per detto fucile. Per il resto la spiegazione appare poco convincente, risultando d’acchito poco verosimile l’intento di aprire le serrature delle baracche di cantiere (cfr. la documentazione fotografica, classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 16-21) a colpi di fucile, sistema di dubbia efficacia e con il chiaro rischio di essere sentiti, quando invece lo stesso lavoro poteva essere fatto silenziosamente con un piede di porco. Ed in effetti, alla prova dei fatti il fucile non è stato usato per forzare le serrature, né questo è peraltro lo scopo al quale esso è stato fabbricato. Certo, la Corte rischia di non credere alla spiegazione degli accusati per la sua incapacità di calarsi nella mentalità di chi per sottrarre una cassaforte è disposto a demolire un caseggiato con un’escavatrice (cfr. classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 2-6, 9, 10), mentre che in tale ottica l’uso del fucile per aprire le serrature appare probabilmente logico... Come che sia, la Corte ha distintamente percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averlo preso con sé depone concettualmente in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti AC2, sorpreso dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava) non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato unicamente sulla fuga.
Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139 CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere.
18. Giunti in loco, gli accusati si sono messi alla ricerca delle chiavi della scavatrice nelle baracche del vicino cantiere della ditta ___. Trovate le chiavi, messo in moto il veicolo, hanno percorso distanza tra il cantiere e il centro commerciale (classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 1), mettendosi poi all’opera nell’intento di estrarre il bancomat dalla parete.
L’operazione è riuscita, e il bancomat, contenente fr. 158'500.-- (classificatore 3.9.5, sezione 81, verbale 16 febbraio 2004 di ___), è stato messo al suolo, sia pure al prezzo della demolizione della parete medesima e della tettoia (per il motivo che visto che il mezzo utilizzato era troppo alto e il suo braccio andava a toccare anche il tetto). Lo scempio causato dagli accusati, con danni quantificati in almeno fr. 60'000.-- (classificatore 3.9.5, sezione 81, verbale 26 febbraio 2004 di ___), è ben visibile alle citate foto n. 2-6, 9, 10, 13 della predetta documentazione fotografica.
Il sistema di allarme, così pesantemente sollecitato, è scattato alle ore 21.59, e circa 10 minuti dopo è giunta in loco una pattuglia della gendarmeria di Bellinzona, che ha colto in flagrante gli accusati, intenti nel tentativo (destinato, almeno sul breve periodo, a probabile insuccesso per il motivo del peso della refurtiva) di caricare il bancomat sul furgone.
Trova così riscontro l’affermazione degli accusati, secondo cui l’operazione di estrazione del bancomat dalla parete sarebbe durata circa 10 minuti, ovvero un tempo lunghissimo (stanti le circostanze), assai indicativo della grande determinazione dei prevenuti nel portare a termine il colpo.
19. Gli agenti hanno fermato la vettura vicino al furgone, andando circa mezza macchina oltre lo stesso e arrestandosi nella direzione di marcia contraria. AC 1 , che si trovava a qualche metro di distanza, è fuggito prontamente in sella alla motocicletta, effettuando (con la motocicletta) un acrobatico salto di un paio di metri dal muro del parcheggio, riuscendo così a dileguarsi.
AC 2 , che si trovava dietro il furgone, afferma di avere udito le grida degli agenti, di essere corso al posto di guida e di essere partito (perdendo il fucile che si trovava sul pianale posteriore a causa della brusca manovra), senza vedere nessuno davanti a sé e udendo invece 2 colpi di arma da fuoco.
La tesi dell’accusa al riguardo delle modalità della fuga di AC 2 è quella per cui egli avrebbe puntato il veicolo verso l’agente ___ nell’intento di investirlo, commettendo così il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (punto 17 AA).
La Corte ha in primo luogo osservato che la scena deve essere stata estremamente rapida e concitata, quindi difficile ricostruire con precisione.
Una prima deduzione logica, che scaturisce dalle circostanze oggettive, è quella per cui l’agente ha dato prova di grande prontezza e freddezza, essendo riuscito a farsi di lato, ed a evitare così la minaccia costituita dal furgone in rapida partenza, come pure ad esplodere con notevole precisione due colpi in direzione della gomma posteriore sinistra, dei quali uno è andato a segno e l’altro ha mancato di poco il bersaglio (sezione 88, foto n. 33, 34, 40, 41), e questo da una posizione laterale, ovvero prima ancora che il furgone fosse sfilato del tutto, ossia frazioni di secondo dopo l’asserito tentativo di investimento.
Da tanta tempestività, la Corte, in assenza di migliori riscontri, ha quindi ulteriormente dedotto che non vi poteva essere totale certezza circa il concreto rischio di investimento dell’agente, e quindi circa la sussistenza della fattispecie oggettiva dell’ascritto reato.
Inoltre -e ciò è decisivo- la Corte non ha ritenuto di poter attribuire a AC 2 la deliberata volontà (o anche solo il dolo eventuale) della messa in pericolo della vita dell’agente di polizia potendo ritenere, quand’anche in forma dubitativa, che egli non l’avesse scorto davanti a sé, verosimilmente un po’ di lato. Dal che il proscioglimento del prevenuto da questa imputazione.
20. Le fughe degli accusati sono state di breve durata.
AC 2 era alla guida di un furgone con una ruota forata e non poteva perciò andare lontano. Gli agenti l’hanno raggiunto a ___, a circa 4 km dal luogo del furto. Dopo una breve fuga a piedi nei campi, l’hanno arrestato.
AC 1 è di contro temporaneamente riuscito a far perdere le proprie tracce. Riparato nel garage sotterraneo della discoteca ___di ___, dove ha abbandonato la motocicletta, ha chiamato ______, che si trovava nell’appartamento di ___, per farsi venire a prendere in auto. Egli, con la ______, è così andato alla ricerca del fratello, che ha anche cercato di contattare telefonicamente, poi si è recato al box di ___ per depositarvi la borsa e il casco, indi a ___, ma poi, a ___, i due sono incappati in un posto di blocco e sono stati arrestati.
21. In relazione alle modalità di esecuzione di questo furto, le difese hanno addotto la tesi del reato impossibile giusta l’art. 23 cpv. 1 CP.
A torto. Appare in effetti a prima vista manifesto che i mezzi utilizzati dagli autori non erano affatto di natura tale da “escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato”. Al contrario, l’escavatore impiegato si è rivelato sin troppo adatto alla rimozione del bancomat dalla parete in cui era infisso, ed è un dato di fatto che la pesante cassaforte è stata asportata, messa al suolo e spostata di una ventina di metri (classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 10). Sino a questo punto, perciò, appare temeraria l’affermazione dell’assoluta impossibilità del reato. E’ invece vero che, come si è in parte già detto, i prevenuti non si erano attrezzati per caricare il bancomat, del quale avevano probabilmente sottovalutato il peso, e che inoltre l’accesso agli spazi di carico del furgone non era ideale. Questo, tuttavia, non significa neppure lontanamente che fosse impossibile caricare e trasportare la cassaforte. Le difese, pertanto, confondono la nozione del tentativo o del reato mancato con quella del reato impossibile. Detto altrimenti, la dimenticanza da parte degli autori di una cinghia per imbracare la cassaforte non rende impossibile il reato. In ogni caso, gli stessi autori non hanno ritenuto impossibile il colpo, ipotesi nella quale avrebbero desistito e sarebbero fuggiti, ma al contrario stavano ancora alacremente lavorando all’arrivo della polizia, e non è da dubitare, vista la disponibilità della potente escavatrice, che se avessero avuto più tempo a disposizione sarebbero riusciti, per esempio, a caricare la cassaforte sul cucchiaio della scavatrice (cosa che poteva essere fatta facendo leva sul bordo del cucchiaio, e perciò senza dovere sollevare la cassaforte) e da li ad issarla al livello del piano di carico del furgone.
Il problema riguarda pertanto unicamente le attrezzature e le modalità d’esecuzione, e non era comunque insolubile nemmeno con i mezzi a disposizione. Di reato impossibile non vi è perciò neppure l’ombra. Vero è invece che siamo in presenza di un tentativo, interrotto dall’arrivo della polizia, che giuridicamente va considerato alla stregua di un reato consumato per effetto dell’applicazione dell’aggravante del mestiere (DTF 123 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241).
22. I prevenuti, per il “colpo” di ___, sono da ritenere autori colpevoli dei furti di cui ai punti 1.32 e 1.33 AA, del reato di danneggiamento (punto 2 AA), grave per l’entità dei danni arrecati. Essi sono inoltre colpevoli, in correità, della violazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per la prima parte di quanto ascritto al punto 8.2 AA, per avere avuto con sé nell’occasione il fucile a pompa Franchi e le relative munizioni.
C. I furti d’uso (punti 5.1 – 5.15 AA)
23. Il ripetuto furto d’uso ascritto ai prevenuti è imputazione anch’essa in buona parte legata alle imputazioni di furto di cui ai punti 1.1-1.33 AA (o di rapina di cui al punto 4 AA), risultando agli inquirenti che determinati veicoli a motore sarebbero stati sottratti per essere utilizzati per compiere detti furti, in specie per il trasporto della refurtiva, così come indicato dallo stesso atto di accusa. Il destino dell’imputazione di regola segue perciò, logicamente, il destino dell’imputazione principale di furto, a condizione che tra i due reati vi sia una provata connessione che non si limiti alla coincidenza delle date, quale ad esempio il ritrovamento vicino al luogo del furto, oppure il rinvenimento di parte della refurtiva sul veicolo, ecc.. AC 1 , comunque, nella propria nota confessione, posta alla base della condanna per le imputazioni di furto, aveva riconosciuto anche i reati connessi (cfr. consid. 8), ed è comunque nel predetto senso rispondente a logica che l’autore del furto sia anche l’autore del furto d’uso del veicolo utilizzato per commettere il furto.
Questi gli accertamenti della Corte:
Punto 5.1 AA
Il furto d’uso della VW Passat del 6 ottobre 2001 è legato al furto di cui al punto 1.5 AA solo dalla coincidenza delle date. Troppo poco, a mente della Corte, per potere attribuire anche questo reato ai prevenuti.
Punto 5.2 AA
Il furto d’uso della Nissan Sunny è sicuramente legato al furto 1.10 AA, reati entrambi commessi in danno di ___ il giorno 11 ottobre 2002.
I prevenuti sono però stati prosciolti dall’imputazione di furto, e devono quindi esserlo anche per il contestuale furto d’uso.
Punto 5.3 AA
Il furto d’uso del furgone Toyota Hiace è contestuale al furto 1.12 AA, reati entrambi commessi in danno di PC il 23 novembre 2002.
I prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli del furto per i motivi indicati al corrispondente punto del consid. 11, e lo sono pertanto anche del furto d’uso connesso a quel furto.
Punti 5.4 e 5.5 AA
Questi due furti d’uso datati 4 gennaio 2003 sono connessi al furto di pari data in danno di PC a ___ (punto 1.15 AA).
I prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli del furto per i motivi sopra indicati, e sono pertanto anche gli autori colpevoli degli eventuali furti d’uso commessi in quell’occasione. Sennonché, risulta dagli atti che il veicolo Citroen Berlingo (punto 5.4 AA) è stato solo spostato nel contesto degli spazi di PC per liberare l’ingresso e consentire il furto d’uso dell’altro veicolo. La Corte non ha ritenuto che tale minimo spostamento del veicolo entro il perimetro di pertinenza del proprietario possieda la connotazione giuridica di furto d’uso, ed ha perciò prosciolto gli accusati dall’addebito.
Essi sono di contro autori colpevoli del furto d’uso del furgone Iveco Daily (punto 5.5 AA).
Punto 5.6 AA
Il furto d’uso di una Fiat Uno turbo del 2 maggio 2003 è legato al furto di pari data in danno di PC (punto 1.19 AA). Risulta infatti che nella vettura sono state ritrovate due levigatrici provento del furto in danno di quella ditta (classificatore 3.9.4, sez. 50. doc. 50A, pag. 2), per il che è evidente che il veicolo è stato utilizzato dagli autori del furto per trasportarvi la refurtiva. Essendo i prevenuti gli autori colpevoli del furto in danno di PC, come già stabilito al consid. 11, essi sono per gli stessi motivi anche gli autori colpevoli di questo furto d’uso.
Punto 5.7 AA
La Corte non ha ravvisato elementi sufficienti per attribuire questo reato ai prevenuti, che sono di conseguenza stati prosciolti.
Punto 5.8 AA
La vettura Lancia Thema di cui trattasi sarebbe, secondo l’accusa, in relazione al furto commesso la stessa notte in danno di Fust SA (punto 1.21 AA).
Vi sono però, secondo della Corte, delle incongruenze al riguardo degli orari dei furti, per cui parrebbe che quello al negozio sia avvenuto prima di quello della vettura. Inoltre il veicolo è per sua natura (autovettura berlina a tre volumi) poco adatto al trasporto di ingenti quantità di refurtiva del genere (apparecchi elettronici) di quella asportata da PC. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto di non poter condannare i prevenuti per questo furto d’uso.
Punto 5.9 AA
Il furgone Nissan Vanette è quello utilizzato dai prevenuti la sera del furto del bancomat.
Secondo le loro dichiarazioni, non confutate dagli atti, il furto d’uso sarebbe stato commesso dal solo AC 1 , nel contesto dell’attività di quel genere che egli aveva avviato senza la correità del fratello, ma con una terza persona. Nelle intenzioni, si sarebbe trattato di un furto, e non solo di un furto d’uso, del quale comunque AC 1 è reo confesso (verbale dibattimentale, pag. 19, in fine). AC 2 va di contro prosciolto dall’imputazione.
Punto 5.10 AA
Le chiavi della vettura Opel Zafira di colore rosso sottratta il 24 ottobre 2003 a ___ sono state trovate in possesso dei prevenuti dopo il loro arresto, il che è pesantemente indiziante della paternità dell’ascritto reato. La spiegazione fornita al dibattimento da AC 1 , secondo cui la chiave gli sarebbe stata consegnata dall’innominato correo il 23 gennaio 2004 in occasione del furto della moto BMW (cfr. qui sotto il punto 5.13) non ha convinto la Corte (verbale dibattimentale, pag. 20), trattandosi di comportamento del tutto privo di logica, in quanto mal si comprende perché il terzo autore del reato avrebbe consegnato ai prevenuti la chiave di una vettura data alle fiamme più di due mesi prima (classificatore 3.9.4, sez. 65. doc. 65A 65B, cfr. anche punto 7.4 AA). Stante l’indizio costituito dal possesso della chiave d’accensione, e vista la non credibilità della spiegazione fornita, la Corte ritiene i prevenuti autori colpevoli del reato loro ascritto.
Punti 5.11 e 5.12 AA
La Corte non ha ritenuto di disporre di sufficienti elementi per condannare gli accusati per i due reati in rassegna.
Punto 5.13 AA
La motocicletta BMW di cui a questo capo d’imputazione è l’altro veicolo utilizzato nel corso del furto del bancomat. AC 1 ha ammesso di averla sottratta, con un terzo correo, a fini di rivendita, ma di averla poi impiegata, in mancanza d’altro, per il noto furto.
Egli è perciò reo confesso di questo reato (verbale dibattimentale, pag. 20), mentre che AC 2 va prosciolto.
Punto 5.14 AA
AC 1 riconosce di avere sottratto la vettura Mazda MX5, e sostiene di avere agito con un terzo correo e non con il fratello (verbale dibattimentale, pag. 20). Il reato gli deve dunque essere attribuito, mentre che AC 2 va prosciolto.
Punto 5.15
E’ pacifico ed incontestato che i prevenuti, in correità, sono autori colpevoli del furto d’uso dell’escavatore Komatsu utilizzato sulla scena del furto del bancomat.
Nel complesso, AC 1 è perciò autore colpevole di 8 furti d’uso (5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15 AA), 5 dei quali commessi in correità con il fratello e 3 con una terza persona, e AC 2 di 5 furti d’uso commessi in correità con il fratello (5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.15 AA).
D. Gli abusi della licenza e delle targhe (punti 6.1 – 6.7 AA)
24. Le modalità operative degli accusati prevedevano anche l’occasionale ricorso a targhe manomesse, onde impedire l’identificazione dei veicoli a bordo dei quali si spostavano nel contesto di taluni dei reati commessi. La circostanza, ammessa dai prevenuti, è confermata dal ritrovamento in loro possesso di targhe falsificate, nonché di targhe originali dalle quali sono stati tagliati dei numeri, allo scopo di comporre altri numeri di targa, evidentemente fasulli.
Sui singoli episodi contestati loro dall’atto di accusa, la Corte ha determinato quanto segue:
Punto 6.1 AA
Gli accusati negano di avere sottratto la targa dalla vettura del legittimo titolare, ma ammettono di averla acquistata e di averne fatto uso nella consapevolezza del fatto che essa era stata contraffatta (verbale dibattimentale, pag. 20). La targa è del resto stata ritrovata applicata alla moto Honda SLR 650 (foto in: classificatore 3.9.4, sezione 53, allegato 1 al doc. 53C), rubata da AC 1 (punto 1.20 AA).
Stante la chiara confessione, il reato deve essere addebitato agli accusati.
Punto 6.2 AA
Al riguardo di questo episodio, gli accusati hanno rilasciato al dibattimento confessione analoga a quella del punto precedente, ammettendo in sostanza di avere fatto consapevolmente uso di una targa contraffatta rubata da terze persone (verbale dibattimentale, pag. 20 e 21), dal che essi sono anche in questo caso, limitatamente alla fattispecie dell’uso, autori colpevoli del reato di cui all’art. 97 LCS.
Punto 6.3 AA
Questo reato, concernente la targa ___, è legato al furto perpetrato il 23 novembre 2002 in danno di PC (punto 1.12 AA) e al contestuale furto d’uso di un furgone Toyota Hiace (privo di targhe) appartenente a quella ditta (punto 5.3 AA), reati di cui i prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli.
Posto che la targa in questione è stata ritrovata applicata a detto furgone (cfr. classificatore 3.9.1, pag. 17 del rapporto), è per la Corte indubbio che i prevenuti, autori del furto d’uso, hanno pure sottratto ed utilizzato indebitamente questa targa di controllo.
Il reato è del resto da ritenere confessato dai prevenuti nella fase predibattimentale, per effetto della confessione del furto PC e dei reati connessi.
Punto 6.4 AA
La targhe ___, sottratte alla legittima titolare, sono state applicate al furgone Iveco sottratto alla PC (punto 5.5 AA). Dovendo i prevenuti rispondere di quel furto d’uso, essi sono necessariamente colpevoli anche dell’abuso della targa che vi è stata trovata applicata (cfr. classificatore 3.9.3, sezione 43).
Punto 6.5 AA
La targa professionale per motociclette ___è stata sottratta al PC di ___, reato confessato da AC 1 e dal quale AC 2 è dei contro stato prosciolto. AC 1 , conseguentemente, ammette anche l’abuso di questa targa di controllo, modificata da terze persone in ___ e ritrovata in possesso degli accusati (verbale dibattimentale, pag. 21). AC 1 è perciò autore colpevole dell’ascritto reato, mentre che AC 2 va prosciolto.
Punto 6.6 AA
L’abuso delle targhe di cui trattasi è legato ad un furto d’uso dal quale gli accusati sono stati prosciolti (punto 5.11 AA), ragione per cui essi devono essere mandati assolti anche da questa imputazione.
Punto 6.7 AA
La Corte non ha riscontrato elementi a sufficienza per ritenere i prevenuti colpevoli di questo reato, privo di connessione con furti da loro confessati.
E. Gli incendi intenzionali (punti 7.1 – 7.7 AA)
25. L’imputazione di ripetuto incendio intenzionale di cui al punto 7 AA concerne esclusivamente veicoli rubati, dati alle fiamme all’unico pensabile scopo di cancellare le tracce eventualmente lasciate dall’autore del furto.
Questi gli accertamenti della Corte sui 7 episodi posti a giudizio:
Punto 7.1 AA
Questo primo episodio concerne veicolo il cui furto, ascritto al solo AC 2 (punto 15.1 AA), non è (come si vedrà più avanti) riconducibile ai prevenuti.
Anche l’ipotesi che il veicolo sia in seguito stato utilizzato nel corso del furto del 21 marzo 2003 in danno di PC, furto di cui i prevenuti sono autori colpevoli (cfr. punto 1.17 AA), è rimasta un semplice sospetto degli inquirenti (cfr. classificatore 3.9.3, sezione 47, doc. 47A), che peraltro riconoscono che “nella vettura bruciata però la scientifica non ha trovato nulla che potesse mettere in relazione i due eventi” (doc. 47A, pag. 2).
Ne consegue che non vi sono sufficienti elementi per attribuire questo reato agli accusati, che vanno perciò prosciolti.
Punto 7.2 AA
Il furto d’uso del veicolo Fiat Fiorino in questione è avvenuto tra il 28 e il 30 giugno 2003 a ___ (cfr. punto 5.7AA e classificatore 3.9.4, sezione 54). I prevenuti sono stati prosciolti dall’accusa di furto d’uso, per il che essi, in difetto di ulteriori elementi di giudizio, non possono essere ritenuti colpevoli nemmeno del successivo incendio del veicolo.
Punto 7.3 AA
I prevenuti sono stati prosciolti dall’accusa di avere sottratto la vettura Lancia Thema (consid. 23, punto 5.8), ragione per cui non possono essere ritenuti gli autori del successivo incendio di questo veicolo.
Punto 7.4 AA
Questa imputazione concerne la Opel Zafira del cui furto d’uso i prevenuti sono stati riconosciuti colpevoli (consid. 23, punto 5.10), per il che va loro ascritto anche il successivo incendio del veicolo, reato del resto confessato, almeno nel suo genere, da AC 1 nella ben nota confessione posta a fondamento della condanna per gli episodi di furto.
Punto 7.5 AA
La vettura in questione è stata rinvenuta bruciata nella zona industriale di ___il 23 luglio 2004, quando i prevenuti erano in stato di detenzione da oltre 5 mesi.
Già solo per questo motivo, la Corte ha ritenuto inverosimile che l’incendio sia stato commesso dagli accusati prima dell’arresto, e che non sia stato scoperto per tutto quel tempo. Ne consegue un giudizio di proscioglimento.
Punti 7.6 e 7.7 AA
L’incendio di cui al punto 7.6 AA riguarda un motoveicolo KTM il cui furto d’uso è ascritto (come si vedrà più avanti) a AC 2 (punto 15.2 AA), per il che il successivo incendio dell’11 gennaio 2004 a Lamone (al quale partecipano due persone, una delle quali deve raccogliere il conducente del veicolo incendiato) va addebitato ai prevenuti.
Questa soluzione è confortata dal fatto che lo stesso giorno, quasi alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza è avvenuto anche l’incendio di un motoveicolo Suzuki (punto 7.7 AA), che era stato rubato il 5 settembre 2003 dal ___ (punto 1.22 AA), reato del quale i prevenuti sono stati riconosciuti colpevoli (consid. 11, punto 1.22). Tutto indica che i due incendi siano stati commessi dai medesimi autori, e gli oggetti incendiati conducono, senza ombra di dubbio, alle persone degli accusati, che sono pertanto da ritenere autori colpevoli di questi due reati.
F. I reati dipendenti dal possesso di armi da fuoco e di munizione (punti 8 e 9 AA)
26. Già si è detto (consid. 22), che gli accusati sono autori colpevoli della violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni descritta nella prima parte del punto 8.2 AA per avere portato fuori dalla propria dimora il fucile a pompa Franchi la sera del furto del bancomat, reato pacificamente riconosciuto al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 22).
Quanto all’altra imputazione di cui al punto 8.2 AA, quella di avere portato fuori dalla dimora le pistole Smith & Wesson cal. 38 e Taurus Magnum 44 in occasione delle rapine di cui ai punti 4.1 e 4.2 AA, i prevenuti devono essere prosciolti, non essendo stata accertata la loro responsabilità al riguardo di detti episodi di rapina.
27. Il punto 8.1 AA imputa invece agli accusati l’irregolarità nell’acquisto, o nell’ottenimento in altro modo, delle tre armi da fuoco di cui sopra e della relativa munizione.
AC 1 è reo confesso dell’intera imputazione, mentre che AC 2 la ammette con l’eccezione della pistola Smith & Wesson (verbale dibattimentale, pag. 22), che sarebbe stata acquistata solo da AC1.
In assenza di riscontri di segno differente, l’imputazione va ammessa nella predetta misura, riconosciuta dagli accusati.
28. Agli accusati è poi addebitata la ricettazione della pistola Taurus, oggetto di un furto commesso nel 1997 in danno dell’armeria PC di ___. I prevenuti riconoscono di avere commesso questo reato (verbale dibattimentale, pag. 22), che va pertanto loro ascritto.
G. Le rapine (punti 4.1 – 4.3 AA)
29. Ai prevenuti sono addebitati anche tre episodi di rapina. In un caso si tratta di un episodio di scippo in danno di PL, commessa del distributore PC di ___, perpetrato allorché essa si apprestava a depositare nel tesoro notturno della banca l’incasso della giornata (punto 4.3 AA). Gli altri due episodi (punti 4.1 e 4.2 AA), entrambi in danno del personale del distributore di benzina PC di ___, possiedono ben altro spessore criminale, consistendo in irruzioni a mano armata, ed essendo in un caso (punto 4.2 AA) addirittura stato esploso un colpo d’arma da fuoco, fortunatamente senza danni per le persone.
AC 1 è reo confesso dell’episodio di minore gravità, che egli avrebbe commesso non in correità con il fratello, ma con una terza persona.
Entrambi i prevenuti hanno invece strenuamente negato di essere gli autori delle altre due rapine.
Questi gli accertamenti della Corte.
30. La rapina in danno di PL è stata confessata da AC 1 , la cui colpevolezza è pertanto acquisita. Contrariamente a quanto indicato nell'atto di accusa, si tratta però di una rapina semplice ai sensi dell'art. 140 cifra 1 CP, e non di una rapina aggravata. Avendo la vittima chiaramente indicato la presenza di due autori, rimane da stabilire se gli atti consentono di dar corpo con la necessaria certezza all’ipotesi accusatoria, secondo la quale il secondo rapinatore sarebbe stato AC 2 .
La risposta deve essere negativa, non consentendo le emergenze processuali di andare oltre lo stadio di un comprensibile sospetto. La vittima non è in effetti stata in grado di fornire elementi di sorta atti a suffragare l’ipotesi di colpevolezza, né dal punto di vista del riconoscimento dell’autore, e nemmeno dal punto di vista dell’identificazione del veicolo utilizzato. Nulla indica che si sarebbe trattato del motoveicolo Honda SLR 650 indicato nell’atto di accusa e trovato in possesso dei fratelli ------ al momento del loro arresto, ma quand’anche si fosse trattato di quella moto, ciò non avrebbe avuto valenza decisiva, ben potendosi ammettere che detta moto potrebbe essere, se del caso, stata utilizzata dal solo AC 1 con un terzo correo.
Dal che il proscioglimento di AC 2 da questo capo d’imputazione.
31. Il 22 febbraio 2003, pochi minuti prima delle 20.00, orario di chiusura, un uomo calzante un casco integrale e un passamontagna è entrato nel distributore di benzina PC di ___ armato di pistola e si è fatto consegnare dall’impiegata PL, presente l’amica e collega PL, l’incasso pari a fr. 1'412.-- mentre che un correo attendeva all’esterno. Ottenuto il denaro, i due sono fuggiti a bordo di una motocicletta.
L’accusa imputa questo episodio ai prevenuti sulla base di determinati elementi indiziari, in parte evidenziati dalle deposizioni delle testimoni, quali la conoscenza del luogo e delle modalità di custodia del denaro (che AC 1 avrebbe appreso dalla ______, che qui aveva lavorato), la pistola, che sarebbe stata la Taurus 44 magnum ritrovata in loro possesso, e la motocicletta, che sarebbe stata la Honda SLR rubata dagli accusati e anch’essa trovata in loro possesso al momento dell’arresto.
La Corte, che ha sentito in aula la PL, non ha raggiunto il convincimento della colpevolezza degli accusati.
In primo luogo, la motocicletta utilizzata per la rapina non può essere stata quella indicata nell’atto di accusa, essendo la Honda SLR 650 stata rubata al legittimo proprietario solo in data successiva a quella di questa rapina (cfr. punto 1.20 AA).
Quo alla pistola, l’esame di tutte le dichiarazioni fornite dalla PL non ha consentito di fugare il dubbio che l’arma della rapina potrebbe essere stata diversa dalla Taurus cal 44,
potendosi in particolare pensare che la teste abbia visto un’arma di altro genere, semmai simile a quelle d’ordinanza della nostra polizia, e che si sia addirittura trattato di un giocattolo, avendo essa inizialmente descritto (e confermato in aula) l’esistenza di una bordatura rossa attorno al foro della canna, tipica appunto dei giocattoli.
Né la teste ha fornito indicazioni certe nel senso dell’identificazione degli autori nei prevenuti, sicché la Corte, in assenza di migliori elementi, non ha potuto maturare il necessario convincimento
della colpevolezza dei prevenuti, che sono di conseguenza stati prosciolti dall’addebito.
32. Il medesimo distributore di benzina PC di ___ è stato nuovamente rapinato il 14 giugno 2003, da due uomini arrivati a bordo di una motocicletta. Entrambi, senza togliere il casco, sono entrati nel negozio, uno armato di una mazza da baseball, l’altro di una pistola, e dopo avere minacciato il gerente PL, tanto da esplodere un colpo di pistola, lo obbligavano ad aprire la cassaforte e si facevano consegnare circa fr. 10'000.--, dandosi alla fuga in sella alla motocicletta, nonostante una colluttazione con lo stesso PL, che li aveva seguiti all’esterno del locale e li aveva raggiunti allorché essi attendevano di potersi immettere sulla strada principale.
Anche questa imputazione, come la precedente, si fonda su elementi indiziari, tra i quali quello molto pesante costituito dall’accertamento (mediante perizia balistica) del fatto che l’arma utilizzata per la rapina è la medesima Smith & Wesson cal. 38 trovata negli spazi in uso agli accusati dopo il loro arresto, arma che già nel 1988 era stata utilizzata per rapinare un benzinaio e con la quale in quel frangente era stato colpito a morte ___. Altri indizi a carico dei prevenuti sono stati ravvisati nella possibilità materiale (per AC 1 ) di effettuare la rapina per essere stato fuori dal carcere in quelle circostanze di tempo, nella mancanza di alibi per entrambi i prevenuti, nella corrispondenza delle corporature con quella degli autori così come descritta dai testi, nella presumibile corrispondenza della motocicletta usata dagli autori con la Honda 650 SLR ritrovata in loro possesso, nella direzione presa dai rapinatori in fuga (indiziante di un possibile rifugio a ___, presso l’appartamento di AC 1 ), e nell’apparente conoscenza dei luoghi e delle procedure da parte degli autori (derivante a mente dell’accusa dal fatto che la ______ vi aveva lavorato).
A questi indizi, i prevenuti hanno frapposto la loro professione di innocenza, oltre ad argomentazioni di mera logica, che saranno considerate più avanti. Quo alla centrale questione della pistola, AC 1 ne ha giustificato il possesso con l’(incauto) acquisto da un pregiudicato, di cui non ha voluto fare il nome, che sarebbe avvenuto nel novembre del 2003.
La Corte ha dedicato alla disamina di questo grave episodio una parte significativa delle oltre 14 ore trascorse in camera di consiglio, dovendo constatare, dopo un’esaustiva discussione, di avere mantenuto dei dubbi significativi al riguardo della colpevolezza degli accusati, pur considerando nel complesso l’ipotesi per cui essi sarebbero gli autori del reato maggiormente verosimile rispetto a quella della loro innocenza.
Posti in effetti i pesanti indizi di colpevolezza, che non devono qui essere ulteriormente motivati, la Corte si è nondimeno posta una serie di interrogativi.
Un primo elemento di incertezza è derivato dalla descrizione degli autori data dai vari testimoni del reato. Ponendo a confronto le varie indicazioni, e rilevate le incongruenze (prima tra tutte quella sul tipo di casco portato dagli autori) se ne è dovuto concludere per l’impossibilità di riconoscere con certezza o anche solo con verosimiglianza i prevenuti come gli autori del reato, così come del resto confermato in aula PL.
Allo stesso modo, la Corte ha dovuto alfine ritenere incerta anche l’ipotesi che il motoveicolo impiegato nella rapina fosse quello trovato in possesso dei prevenuti. Fonte di dubbio è innanzitutto la dettagliata descrizione della parte posteriore del veicolo fatta PL, con tanto di schizzo, che non corrisponde per nulla alla Honda SLR 650 in uso agli accusati, mentre che per la Corte è certo che il teste abbia visto a ___ un altro motoveicolo, non corrispondente a quello implicato nella rapina.
La Corte ha dipoi preso nota del fatto che non sono stati ritrovati né la targa falsificata (___, identificata da più testi) e nemmeno la mazza da baseball usata da uno dei rapinatori (che di certo non corrisponde alla stecca da biliardo segata trovata presso gli accusati). E’ ben vero che l’uso di targhe falsificate risponde alle modalità operative dei prevenuti, di cui però essi non possono vantare l’esclusiva, ma il quesito che si pone è un altro: se i prevenuti, nell’ipotesi della colpevolezza, si sono (giustamente) sbarazzati di questi oggetti che li collegano alla rapina, perché mai avrebbero dovuto tenere la pistola, che dopo avere esploso un colpo in loco è indissolubilmente legata alla scena del reato?
Tutti commettono errori, ma il punto di partenza è comunque quello che gli accusati non sono per nulla stupidi o inesperti, ragione per cui se per una parte essi hanno dimostrato di (imprudentemente) tenere di tutto nei loro rifugi (come un buon numero di cilindri strappati da altrettante serrature) allora perché non sono stati ritrovati la targa falsa ___, la mazza da baseball ed i caschi di tipo non integrale, che PL afferma credibilmente di avere visto sul capo dei rapinatori? E, nuovamente, se questo mancato ritrovamento può essere letto nel senso dell’esistenza di un disegno dei prevenuti di liberarsi degli oggetti che li compromettono, perché tenere proprio la pistola (senza nemmeno nasconderla in modo particolare), specie sapendo di avere sparato sul luogo del reato, e sapendo perciò che l’esame balistico avrebbe probabilmente collegato l’arma alla rapina? Il fatto che l’arma (a differenza di targhe e mazza da baseball) abbia un certo valore finanziario, giustifica una simile assunzione di rischio? A fronte di questi interrogativi e di queste incongruenze, l’affermazione degli accusati di avere ricevuto l’arma solo dopo la rapina, a dispetto della sua apparenza di facile scusa di comodo, ha guadagnato in logica e in verosimiglianza, potendosi ben intuire in tale eventualità l’interesse del precedente proprietario di liberarsi dell’arma (oltretutto a titolo oneroso), mentre che si giustificherebbe che l’acquirente AC 1 , in tal caso ignaro della storia recente dell’arma, non abbia avvertito l’esigenza di meglio nascondere quell’oggetto così compromettente. Nella valutazione delle circostanze, la Corte ha considerato anche il lasso di tempo di 8 mesi intercorso tra la rapina e l’arresto, laddove con ogni probabilità il dubbio non si sarebbe insinuato qualora l’arresto (e il ritrovamento dell’arma) fosse avvenuto poco dopo la rapina, mentre che il tempo trascorso lascia effettivamente spazio anche all’ipotesi difensiva.
Dal che, la predetta incapacità per la Corte di ritenersi completamente certa della colpevolezza degli accusati, prosciolti pertanto anche da questa imputazione.
H. I reati ascritti al solo AC 1 (punti 10 e 11 AA)
33. Al solo AC 1 è in primo luogo addebitato l’incendio intenzionale della sua cella alle carceri pretoriali di Bellinzona, avvenuto il 15 luglio 2004 (punto 10 AA).
Egli riconosce di essere l’autore del fatto (verbale dibattimentale, pag. 22; classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 9, verbale 15 luglio 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 1 e 2), ma si giustifica dichiarando di avere agito per protestare contro le sue condizioni di carcerazione preventiva e qualifica il gesto come “istintivo, dettato dalla disperazione” (verbale dibattimentale, pag. 22).
La Corte può qui solo prendere atto del riconoscimento di responsabilità, mentre che le motivazioni a delinquere, che in questo caso non escludono la punibilità dell’atto (né l’imputato lo pretende), saranno valutate nel contesto della commisurazione della pena.
34. AC 1 deve inoltre rispondere di contravvenzione alla LFStup, per avere acquistato delle modiche quantità di marijuana e hashish, che avrebbe poi consumato con ______. Ricondotta la contravvenzione, per motivi di prescrizione dell’azione penale, al solo periodo successivo all’ottobre del 2002, la Corte ha dato atto all’accusato, su sua richiesta, di non ritenerlo un consumatore di stupefacenti, e l’ha perciò condannato unicamente per l’acquisto di quelle sostanze effettuato in favore della compagna e del quale è reo confesso (verbale dibattimentale, pag. 22).
I. I reati ascritti al solo AC 2 (punti 12 – 17 AA)
35. AC 2 al punto 12 dell’atto di accusa è chiamato a rispondere di tre furti aggravati dello stesso genere di quelli addebitati ad entrambi al punto 1 AA, laddove l’esclusione di AC1 dalla medesima imputazione è data dal fatto che in quelle circostanze di tempo egli si trovava in carcere.
L’accusato contesta le imputazioni, questi gli accertamenti della Corte:
Punto 12.1
AC 2 è legato al furto del 26 luglio 2001 in danno di PC (oggetto di altri 2 furti) dal possesso di fr. 180.60 di refurtiva proveniente da quel reato.
Già si è detto che in assenza di migliori elementi, l’ipotesi del furto non può essere preferita a quella di ricettazione sostenuta dagli accusati per il solo motivo del possesso di parte della refurtiva.
Trattandosi nella specie di reato eventualmente commesso dal solo AC 2 , la Corte non ha potuto questa volta fondare il proprio giudizio sulla confessione di AC 1 e sull’implicita conferma di tale confessione da parte del fratello.
Venendo a mancare l’elemento di giudizio che negli altri casi aveva fatto propendere per la tesi del furto, la Corte avrebbe qui dovuto decidere nel senso della ricettazione, esplicitamente ammessa da AC 2 al dibattimento (verbale, pag. 23).
Sennonché, per una dimenticanza del Presidente della Corte, l’ipotesi subordinata ex art. 250 CPP della ricettazione non è stata prospettata al prevenuto prima della discussione, come era invece stato fatto per il punto 1 dell’atto di accusa.
Non essendo stata prospettata alcuna subordinata, alla Corte non è rimasto altro da fare se non prosciogliere il prevenuto dall’accusa di furto.
Punti 12.2 e 12.3 AA
Anche per questi episodi AC 2 ha negato il furto e ammesso la ricettazione, per l’intero provento del furto di cui al punto 12.2 AA (verbale dibattimentale, pag. 23) e per una sostanziosa parte della refurtiva del furto di cui al punto 12.3 AA (ibidem).
Ciò nonostante, egli nuovamente non può essere condannato per ricettazione trattandosi di reato che non gli è stato validamente prospettato al dibattimento, mentre che deve essere prosciolto dalle accuse di furto.
36. Cadute le accuse di furto, egli deve essere prosciolto anche dalla connesse imputazioni di ripetuta violazione di domicilio (punto 13 AA) e di ripetuto danneggiamento (punto 14 AA).
37. Al punto15 dell’atto di accusa AC 2 è chiamato a rispondere di due furti d’uso.
Punto 15.1 AA
La Corte non ha riscontrato in atti elementi tali da consentire di addebitare con certezza al prevenuto il furto d’uso del veicolo Fiat Fiorino avvenuto l’11 marzo 2003 a ___, e lo ha pertanto prosciolto dall’addebito.
Punto 15.2 AA
Il furto d’uso di un motoveicolo KTM commesso il 24 giugno 2003 a ___in danno di PC gli deve di contro essere addebitato. Il prevenuto nega di avere commesso il furto in questione (come pure di avere eventualmente ricettato il veicolo), ma la Corte ravvisa prova certa del suo coinvolgimento nel fatto che il veicolo è stato bruciato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (dal che la certezza del fatto che gli autori dei due incendi sono i medesimi) di un motoveicolo Suzuki del quale i prevenuti hanno confessato il furto (cfr. consid. 25, punti 7.6 e 7.7 AA). Stante questo collegamento tra i due episodi d’incendio intenzionale, la Corte ne conclude per la paternità di AC 2 al riguardo del furto d’uso di anche questo motoveicolo.
38. Al punto 16 dell’atto di accusa si rimprovera all’accusato un episodio di abuso della licenza e delle targhe, per avere sottratto le targhe di controllo ___di tale PC, di averne contraffatta una, cancellando la cifra finale “6”, e di averne fatto uso.
L’accusato ha contestato l’addebito, mentre che AC 1 , non imputato, ha dichiarato di avere probabilmente ricevuto lui questa targa manomessa assieme ad altre (verbale dibattimentale, pag. 23), ma di non averne mai fatto uso.
In assenza di migliori riscontri, la Corte ha rilevato che il solo possesso di una targa manomessa non è ancora costitutivo del reato di cui all’art. 97 LCS, ragione per cui ha prosciolto l’imputato dall’addebito.
39. Infine, già si è detto (consid. 19) che AC 2 va prosciolto dall’imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui (punto 17 AA).
L. Le pene
40. Così accertate le responsabilità degli accusati, va stabilita la pena a loro carico secondo i criteri di cui all’art. 63 CP, che stabilisce che il giudice commisura la sanzione alla colpa del reo, tenendo conto in particolare dei motivi a delinquere, della vita anteriore, e delle sue condizioni personali.
Per l’art. 68 cifra 1 CP quando per uno o più atti l’autore incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.
Un ulteriore motivo di aumentare la pena è dato dall’art. 67 cifra 1 CP, qualora l’autore sia condannato alla reclusione o alla detenzione per un nuovo reato commesso allorché non erano ancora trascorsi 5 anni dall’avvenuta espiazione, totale o parziale, di un’altra pena di detenzione o di reclusione.
41. Il primo rilievo fatto dalla Corte è quello dell’oggettiva gravità dei reati commessi dagli accusati. Vi è in effetti il riscontro di una lunga serie di furti in danno di attività commerciali, eseguiti con lucida professionalità, senza lasciare tracce di sorta, e prelevando refurtiva spesso importante per valore e quantità dei beni sottratti, nell’ordine di almeno fr. 700'000.--. Gli autori hanno delinquito con reiterazione e pervicacia, commettendo più di 25 furti su di un arco di tempo di più di tre anni. L’esame delle date dei furti rivela che essi con il tempo si sono intensificati, e solo l’intervento delle forze dell’ordine, che li hanno colti in flagrante nell’ultimo episodio, ha messo fine alla loro attività, ché di recesso spontaneo non è mai stata questione per gli autori, anzi, essi hanno dato prova di un preoccupante salto di qualità con l’ultimo clamoroso colpo.
Questo merita un discorso a sé per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante quesito volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse andato a buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia quo alla frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che soprattutto, con l’ultimo episodio, alla natura degli stessi.
L’agire degli autori in questa serie di reati configura le circostanze aggravanti del reato commesso in banda, a riprova della gravità della colpa degli autori e della predetta intensità del proposito criminale. I fratelli ------ si sono riuniti in sodalizio per rubare a tempo indeterminato, secondo un preciso disegno volto ad assicurare loro la almeno parziale copertura del fabbisogno, per conseguire una sorta di reddito accessorio da affiancare a quello delle attività lecite. In particolare, AC 2 si garantiva con i furti la disponibilità di pneumatici da rivendere con la parvenza dell’onestà e le attrezzature di cui dotare l’officina di cui sognava e con cui svolgere saltuari lavori di manutenzione di giardini; AC1 aveva necessità di procurarsi denaro contante per alimentare (a partire dal mensile pagamento della pigione) la finzione di un menage normale con l’amica ______, alla quale tante cose aveva sottaciuto. E’ fuori discussione, pertanto, che il movente del loro agire era quello di procurarsi denaro per soddisfare le loro esigenze, ancorché va riconosciuto che essi non hanno agito per indulgere al lusso o per garantirsi un elevato tenore di vita, ma per sopperire a normali esigenze economiche.
La completa disamina dell’aspetto soggettivo dei reati mostra comunque che da questo profilo la gravità dell’agire dei prevenuti è perfino peggiore di quanto risulti dalla materialità dei reati commessi. Entrambi i prevenuti hanno da tempo raggiunto l’età della ragione, tanto da avere valicato la soglia dei 40 anni di età, momento della vita in cui si può guardare ai futuri obiettivi disponendo già di un certo spessore di esperienze, e perciò degli elementi per una sorta di bilancio intermedio della propria esistenza. Gli accusati sono entrambi pluripregiudicati, tanto da avere trascorso in carcere una fetta significativa della loro esistenza, ed anche recidivi giusta l’art. 67 CP. E’ sconsolante, e particolarmente grave agli occhi della Corte, constatare che a dispetto di tutto il carcere già patito essi siano ricaduti nella delinquenza prima ancora di avere scontato i 2/3 della condanna precedente. Addirittura, AC 1 è stato arrestato pochi giorni dopo la teorica decorrenza dei 2/3 di pena, mentre che AC 2 aveva iniziato a rubare circa 3 mesi prima di tale traguardo. Ciò la dice lunga sulla spaventosa intensità del proposito criminale degli accusati, che non hanno esitato nel commettere nuovi gravi reati neppure nella consapevolezza che ciò, oltre alla pena per i nuovi fatti, avrebbe comportato per loro, la sicura revoca dello sconto di 1/3 della pena precedente, ammontante a 3 anni e 2 mesi di reclusione per AC 2 , e addirittura a 6 anni e 8 mesi di reclusione per AC 1 . Di scrupoli o ripensamenti da parte loro nemmeno l’ombra. Alla consapevolezza di commettere degli illeciti, gli accusati hanno (per esplicita ammissione) contrapposto la constatazione delle difficoltà di guadagnarsi da vivere con l’onesto lavoro e le asserite carenze dell’apparato statale nell’introduzione alla vita “normale” per quelle persone che come loro hanno trascorso molto tempo in carcere, scegliendo immediatamente di ricadere nella delinquenza. Delle difficoltà si vuole qui dare atto, ci mancherebbe altro, ma ciò nonostante l’attitudine mostrata dagli accusati denota l’inefficacia su di essi della sanzione detentiva, la mancanza, sinora, di una seria volontà di cambiamento, e legittima la constatazione che in loro vi è quanto meno il germe dell’irriducibilità. Se fosse davvero tempo di bilanci intermedi, quello degli accusati -come da loro onestamente riconosciuto in aula- condurrebbe a parlare di vite sbagliate e di talenti (di cui essi non sono affatto privi) tristemente sprecati.
Si constata poi che gli accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di un piccolo arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova della sicura pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione degli accusati circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali armi, rimane la constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di colpire, distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di chi vuole solamente rubare o ricettare. In specie per AC 1 , già condannato per avere intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso di armi.
Agli altri reati secondari e di contorno (danneggiamenti, violazioni di domicilio, abusi delle licenze e delle targhe, furti d’uso, incendi di veicoli) la Corte non ha inteso attribuire un peso determinante, ritenendoli il necessario contesto nel quale si è esplicata un’attività criminosa biasimevole nel suo complesso. Un discorso a parte va però fatto per la rapina commessa da AC 1 , reato che va censurato siccome di per sé più grave del furto (o della ricettazione) in quanto commesso in danno di una persona, e questo a dispetto degli asseriti propositi (enunciati nei verbali predibattimentali) di non più ricadere in questo reato. La Corte ha quindi ritenuto che AC 1 ha manifestato disponibilità a delinquere anche con un correo diverso dal fratello, dimostrandosi così più disponibile all’illecito. Essa ne ha in definitiva concluso che AC 1 è maggiormente colpevole rispetto al fratello, sia per avere commesso più reati (per l’incendio intenzionale della cella, ancorchè commesso in circostanze particolari e difficili per lui, per i furti e soprattutto per la rapina commessi con un altro correo), che anche per avere manifestato un ruolo trainante all’interno del sodalizio, come emerge con chiarezza dalle deposizioni dibattimentali, in specie al riguardo del brutto episodio del furto del bancomat di ___. Si giustifica pertanto, secondo la Corte, una differenziazione delle pene, gravando AC 1 di una pena più lunga rispetto a quella del fratello.
In queste circostanze è ben più difficile individuare gli elementi di giudizio favorevoli agli accusati. Essi non beneficiano di attenuanti specifiche ai sensi dell’art. 64 CP, che a giusta ragione non sono state invocate, e possono accampare invero ben poche scusanti anche nel novero dell’art. 63 CP. A loro favore la Corte ha comunque ritenuto la confessione rilasciata in sede preprocessuale, che è significativa e che è posta a fondamento di questo giudizio. E’ inoltre stato apprezzato il comportamento processuale che, nei confronti della Corte, è risultato improntato al dialogo, il che è stato ritenuto espressione quanto meno di buona volontà da parte di prevenuti dichiaratisi sfiduciati nei confronti dell’apparato giudiziario. Anche la durata
e le condizioni del carcere preventivo sofferto sono state considerate, così come si è tenuto conto che alla pena pronunciata si sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti, nella misura indicata poc’anzi.
42. Dovendosi alfine giungere alla quantificazione della pena, in misura corrispondente alla notevole colpa dei convenuti, la Corte vuole evidenziare l’accresciuta difficoltà di tale decisione nel caso di specie.
Essa ben comprende che, stante comunque la commissione di reati oggettivamente gravi, sarebbe da un lato assai facile attribuire peso preponderante alla disastrosa situazione soggettiva degli accusati, per certi versi addirittura impresentabile, ed attribuire loro la patente di irriducibili delinquenti, giustificando così l’emanazione di pene dell’ordine di grandezza di quella coerentemente richiesta dalla pubblica accusa, che in tal senso aveva fatto menzione anche dell’eventualità dell’internamento per delinquenti abituali.
A questa prima considerazione se ne devono però sovrapporre altre, come la constatazione del fatto che l’intransigenza non ha finora portato risultati apprezzabili con gli accusati, oppure la considerazione del fatto che l’intento risocializzatore del legislatore penale, quand’anche aleatorio in determinati casi, non può comunque essere disatteso e che il significato della sanzione, alla quale si cumulerà per entrambi i condannati una lunga revoca del residuo della precedente condanna, vuole sempre essere quello di lasciare aperta la possibilità di un cambiamento, come auspicato in aula dagli stessi ------ con proponimenti che la Corte ha voluto ritenere sinceri.
Per tutti questi motivi, e considerate tutte le circostanze, la Corte ha stabilito in 5 anni di reclusione per AC 2 e in 6 anni di reclusione per AC 1 , con per entrambi il computo del carcere preventivo sofferto, le giuste pene per i reati loro ascritti.
A fronte dell’oggettività dei reati commessi sono pene di sicura entità, ed è in tal senso evidente che per questi stessi fatti la pena (ad esempio) per un giovane adulto incensurato sarebbe stata inferiore. Per rapporto alla disastrosa situazione personale degli accusati, si tratta di pene comunque non prive di severità, ma che la Corte spera possano essere recepite da chi le deve subire non come l’espressione di una rappresaglia dello Stato nei loro confronti, ma come il risultato di un equo processo.
M. Pretese di parte civile, confische, sequestri, tasse e spese di giustizia
43. Sulla scorta di costante giurisprudenza, la Corte deve ritenere che le varie compagnie assicurative costituitesi parte civile per avere prestato risarcimento alle vittime dei furti, non possiedano in realtà la qualifica di parte civile nel procedimento penale, avendo esse pagato in base ad un obbligo contrattuale, ed essendo pertanto solo indirettamente danneggiate dal reato. Nulla muta a questo riguardo l’esistenza del diritto legale di surrogazione istituito in loro favore dalla LCA, circostanza che le legittima semmai ad agire direttamente nei confronti dell’autore del reato avanti al competente foro civile, al quale esse devono pertanto essere demandate.
44. Le persone direttamente danneggiate dai reati sono in prevalenza state risarcite dalle proprie compagnie assicuratrici, e non hanno di conseguenza avanzato pretese pecuniarie nei confronti degli accusati, e quindi solo pochi privati (o enti) hanno formulato delle richieste risarcitorie:
44.1 PC con scritto del 15 marzo 2005 (doc. TPC 13) ha postulato l’attribuzione di fr. 12'146.55 a seguito del furto della motocicletta BMW, poi utilizzata per compiere il furto di ___.
Il richiedente, stanti gli atti, è molto distratto o assai malvenuto, avendo dimenticato di fare menzione dell’avvenuto risarcimento in suo favore di fr. 10'205.-- da parte della ___ Assicurazioni (risultante dal doc. TPC 14), la cui richiesta risarcitoria è stata demandata al foro civile per i motivi indicati al considerando precedente.
Ne deve essere lo stesso per la pretesa del PC, non senza il rilievo del fatto che, nell’eventuale presenza del corrispondente elemento soggettivo, la sua richiesta d’indennizzo non sarebbe lontana dall’adempiere i requisiti della truffa processuale.
44.2 PC, vittima del furto delle targhe ___, in data 27 aprile 2005 (doc. TPC 19) rivendica fr. 45.50 per spese di trasferta, fr. 50.-- per sostituzione e montaggio targhe presso un non precisato garage in Italia, fr. 100.-- di spese amministrative e fr. 2'000.-- per danni morali per l’impossibilità di usare la vettura e per l’aggravamento delle condizioni di salute, che egli definisce “precarie”, che il furto gli avrebbe causato.
Il reato in questione è contemplato al punto 6.7 dell’atto di accusa e i prevenuti sono stati prosciolti dall’addebito, motivo per cui non vi può essere spazio per risarcimento di sorta in favore del richiedente (art. 272 CPP).
44.3 La Sezione della logistica aveva inizialmente fatto menzione di un danno di fr. 43'792.-- a seguito dell’incendio della cella delle carceri pretoriali di Bellinzona, ancorché senza chiedere esplicitamente la condanna dell’autore del reato al risarcimento di tale importo (classificatore 3.9.5, sezione 82, doc. 82A).
In assenza di una distinta del danno assistita da documenti giustificativi, permanendo il dubbio circa l’esistenza di eventuale copertura assicurativa, come pure circa la possibilità della Sezione della logistica di formulare richieste risarcitorie in proprio nome alla stregua di ente giuridico di per sé stante, anche questa pretesa va demandata al foro competente.
45. L’atto di accusa (pag. 15) fa menzione, in forma riassuntiva e con il rinvio a separati atti (doc. 3.9.1, allegato 1 e 3.95, allegato 88, in fine), del sequestro di numerosissimi oggetti asseritamente costituenti corpo di reato,
Gli oggetti in rassegna sono in effetti in prevalenza provento di reato, che nessuna delle parti lese ha sinora rivendicato, o che non può più rivendicare essendo stata risarcita dalle varie compagnie assicuratrici, alle quali tali oggetti spetterebbero di diritto, ma che esse non sono verosimilmente in grado di identificare e/o non hanno interesse a ritirare.
E’ però verosimile che, nella moltitudine di oggetti sequestrati, vi siano anche oggetti di provenienza lecita, in particolare effetti personali appartenenti a terze persone, quali la madre degli accusati o ______.
La Corte, già severamente impegnata dalle questioni cruciali di questo processo, ha voluto evitare di rendere un giudizio di dettaglio su ognuno degli oggetti sequestrati, cosa che avrebbe richiesto un lungo lavoro in camera di consiglio e pagine intere per il solo dispositivo concernente le confische.
Essa, per evidenti questioni di economia processuale, ha preferito quindi esprimersi in termini flessibili, pronunciando il principio della confisca di quanto provento di reato e del dissequestro della rimanenza, nel rispetto dei diritti dei terzi di buona fede, che hanno quindi facoltà di richiedere la restituzione di quanto di loro proprietà
46. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- e le spese processuali sono a carico di AC 2 e AC 1 , con vincolo di solidarietà, in misura di 1/3 ciascuno. La rimanenza è a carico dello Stato.
Rispondendo A. per AC 1 , affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.3., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.4., 3. e 4., in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. 1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7.1., 1.8.2., 1.10.;
B. per AC 2 , affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.3., 1.1.4., 1.4., 1.10., 3. e 4., in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.7., 1.8.1., 1.8.2.;
visti gli art. 18, 21, 23, 35, 41, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 129, 139, 140, 144, 160, 186, 221 CP;
94
e 97 LCStr;
33 LArm;
19a LFStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 é autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso come associato ad un banda intesa a commettere
furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso,
per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone
Ticino,
agendo in correità con AC 2 o con terzi,
alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando
generalmente con scasso,
in 28 occasioni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,
cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 700'000.--;
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,
in diverse località del Cantone Ticino, agendo,
in correità con AC 2 o con terzi,alfine di commettere
i furti di cui sopra, in 28 occasioni intenzionalmente deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui;
1.3. ripetuta violazione di domicilio
commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 29 novembre 2003,
in diverse località del Cantone Ticino,
agendo in correità con AC 2 o con terzi,
alfine di commettere i furti di cui sopra, in 10 occasioni,
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà;
1.4. rapina
per avere, il 2 novembre 2003, agendo in correità con un terzo, commesso un furto in danno di PL, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.--;
1.5. ripetuto furto d’uso
per avere, tra il 23 novembre 2002 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 o con terzi, sottratto, per farne uso, otto veicoli a motore;
1.6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe
per avere, tra il 26 luglio 2002 e il 4 aprile 2003, in diverse località del Cantone Ticino, in 5 occasioni, agendo singolarmente o in correità con AC 2 , sottratto e/o fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati;
1.7. ripetuto incendio intenzionale
per avere, tra il 2.11.2003 e il 15 luglio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con il fratello AC 2 , intenzionalmente incendiato tre veicoli a motore, nonché, singolarmente, la cella n. 13 presso le carceri Pretoriali di Bellinzona provocando danni per fr. 43'792;
1.8. ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, agendo singolarmente o in correità con AC 2 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:
1.8.1. in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n___; la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. ___la pistola Taurus 44 Magnum n___; 11 CARTUCCE CAL. 12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita;
1.8.2. il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni in occasione dei fatti di cui al punto n. 1.33;
1.9. ripetuta ricettazione
per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, agendo in correità con AC 2 ,
1.9.1. acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. ___ che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di ___;
1.9.2. acquistato da ignoti, in tre occasioni, pneumatici, 2 stufe, apparecchi elettronici e materiale vario per almeno fr. 30'000.--, che sapeva o comunque doveva presumere, essere provento di furti avvenuti nelle circostanze di cui sub. 1.8., 1.29. e 1.30. a.a.;
1.10. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere senza essere autorizzato,
tra ottobre 2002 e il 14 febbraio 2004,
acquistato un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana,
e come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 2 é autore colpevole di:
2.1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso come associato ad un banda intesa a commettere furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso, per avere,
tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,
in diverse località del Cantone Ticino,
agendo in correità con AC 1 ,
alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando
generalmente con scasso,
in 25 occasioni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,
cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 700'000.--;
2.2. ripetuto danneggiamento
per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,
in diverse località del Cantone Ticino,
agendo, in correità con AC 1 ,
alfine di commettere i furti di cui sopra,
in 25 occasioni intenzionalmente deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui;
2.3. ripetuta violazione di domicilio
commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 29 novembre 2003, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , alfine di commettere i furti di cui sopra, in 9 occasioni, per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà;
2.4. ripetuto furto d’uso
per avere,
2.4.1. tra il 23 novembre 2002 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , sottratto, per farne uso, cinque veicoli a motore;
2.4.2. il 24 giugno 2003, a ___, sottratto, per farne uso, il motoveicolo KTM targato ___a PC;
2.5. ripetuto abuso della licenza e delle targhe
per avere:
2.5.1. tra il 26 luglio 2002 e il 4 gennaio 2003, in diverse località del Cantone Ticino, in 4 occasioni, agendo in correità con AC 1 , sottratto e/o fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati;
2.5.2. tra il 26 e il 28 gennaio 2004, alterato per farne uso la targa ___ intestata a PC;
2.6. ripetuto incendio intenzionale
per avere, tra il 2 novembre 2003 e l'11 gennaio 2004,
in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , intenzionalmente incendiato tre veicoli a motore;
2.7. ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, agendo in correità con AC 1 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:
2.7.1. in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi ___; la pistola Taurus 44 Magnum n. ___11 CARTUCCE CAL. 12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita;
2.7.2. il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni in occasione dei fatti di cui al punto 1.33;
2.8. ripetuta ricettazione
per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004,
agendo in correità con AC 1
2.8.1. acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. ___che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di ___;
2.8.2. acquistato da ignoti, in tre occasioni pneumatici, 2 stufe, apparecchi elettronici e materiale vario per almeno fr. 30'000.--, che sapeva o comunque doveva presumere, essere provento di furti avvenuti nelle circostanze di cui sub. 1.8., 1.29. e 1.30. a.a.,
e come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
3.1. ripetuto furto aggravato per i fatti di cui sub. 1.10 e 1.11. AA;
3.2. ripetuto danneggiamento in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.11, 1.29 e 1.30 AA;
3.3. ripetuta violazione di domicilio in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10 e 1.29 AA;
3.4. ripetuta rapina aggravata per i fatti di cui sub. 4.1. e 4.2. AA;
3.5. ripetuto furto d'uso per i fatti di cui sub. 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.11 e 5.12 AA;
3.6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe di controllo per i fatti di cui sub. 6.6. e 6.7. AA;
3.7. ripetuto incendio intenzionale per i fatti di cui sub. da 7.1 a 7.3 e 7.5 AA;
3.8. ripetuta violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni di cui sub. 8.2. AA limitatamente al fatto di aver portato fuori dalla sua dimora le pistole Taurus 44 Magnum e Smith&Wesson con relative munizioni, in occasione dei fatti di cui ai punti 4.1. e 4.2. AA.
4. AC 2 è prosciolto dalle imputazioni di:
4.1. ripetuto furto aggravato per i fatti di cui sub. 1.10., 1.11., 1.18., 1.20., 1.31. e 12. AA;
4.2. ripetuto danneggiamento in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, 1.29, 1.30, 1.31 e 14. AA;
4.3. ripetuta violazione di domicilio in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.18, 1.29 e 13. AA;
4.4. ripetuta rapina aggravata per i fatti di cui sub. 4.1., 4.2. e 4.3. AA;
4.5. ripetuto furto d'uso per i fatti di cui sub. 5.1, 5.2, 5.4, da 5.7. a 5.9., da 5.11 a 5.14 e 15.1. AA;
4.6. ripetuto abuso della licenza e delle targhe di controllo per i fatti di cui sub. da 6.5. a 6.7. AA;
4.7. ripetuto incendio intenzionale per i fatti di cui sub. da 7.1 a 7.3 e 7.5 AA;
4.8. esposizione a pericolo della vita altrui per i fatti di cui sub. 17 AA;
4.9. ripetuta violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti di cui sub. 8.1 AA limitatamente alla pistola Smith&Wesson e 2 colpi cal. 38 special UMC, e sub. 8.2 AA per il fatto di aver portato fuori dalla sua dimora le pistole Taurus 44 Magnum e Smith&Wesson con relative munizioni, in occasione dei fatti di cui ai punti 4.1. e 4.2. AA.
5. Di conseguenza:
5.1. AC 1 , essendo recidivo, è condannato alla pena di 6 (sei) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
5.2. AC 2 , essendo recidivo, è condannato alla pena di 5 (cinque) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
6. AC1 e AC 2 sono inoltre condannati al pagamento in solido della tassa di giustizia di fr. 5'000.-- e delle spese processuali in ragione di 1/3 ciascuno, mentre che la rimanenza è a carico dello Stato.
7. Le Pretese delle Parti Civili sono rinviate al foro civile.
8. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti posti sotto sequestro ed indicati quali corpi di reato nell’atto d’accusa mentre che il resto è dissequestrato.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 15'933.50
Spese diverse fr. 2'598.95
Testi fr. 247.20
Perizie fr. 5'918.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 29'797.65
===========
Distinta spese a carico di AC 1 :
Tassa di giustizia fr. 1'666.65
Inchiesta preliminare fr. 5'311.15
Spese diverse fr. 866.30
Testi fr. 82.40
Perizie fr. 1'972.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 9'932.50
===========
Distinta spese a carico di AC 2 :
Tassa di giustizia fr. 1'666.65
Inchiesta preliminare fr. 5'311.15
Spese diverse fr. 866.30
Testi fr. 82.40
Perizie fr. 1'972.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 9'932.50
===========
La rimanenza a carico dello Stato
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Intimazione a: |
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e alle Parti civili: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4 5. PC 5 6. PC 6 7. PC 7 8. PC 8 9. PC 9 10. PC 10 11. PC 11 12. PC 12 13. PC 13 14. PC 14 15. PC 15 16. PC 16 17. PC 17 18. PC 18 19. PC 19 20. PC 20 21. PC 21 22. PC 22 23. PC 23 24. PC 24 25. PC 25 26. PC 26 27. PC 27 28. PC 28 29. PC 29 30. PC 30 31. PC 31 32. PC 32 33. PC 33 34. PC 34 35. PC 35 36. PC 36 37. PC 37 38. PC 38 39. PC 39 40. PC 40 41. PC 41 42. PC 42 43. PC 43 44. PC 44 45. PC 45 46. PL 1 47. PL 2 48. PL 3 49. PL 4 50. PL 5 51. PL 6 52. PL 7 53. PL 8 54. PL 9 55. PL 10 56. PL 11 57. PL 12 58. PL 13 59. PL 14 60. PL 15 61. PL 16 62. PL 17 63. AS 1 64. AS 2 65. AS 3 66. AS 4 67. AS 5 68. AS 6 69. AS 7 70. GI 1 71. GI 2 72. TE 1 73. TE 2 74. TE 3 75. TE 4 76. TE 5 77. TE 6
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Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il segretario