|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
|
||
|
Il presidente della Corte delle assise correzionali |
|||||
|
di Lugano |
|||||
|
|
|||||
|
Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
|
Segretaria: |
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
|
per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
|
|
|
|
detenuto dal 14 ottobre 2004; |
|
prevenuto colpevole di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata,
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
il 12.07.2004 alla stazione di,
previo accordo telefonico intervenuto il giorno precedente,
detenuto, trasportato e venduto a __________,
un pane di 498,9 grammi netti di eroina con un grado di purezza del 23,6% al prezzo di fr. 13'500.--,
sapendo che la stessa era destinata alla vendita/messa in commercio in Ticino,
sostanza sequestrata lo stesso giorno dalla Polizia alla stazione di, in possesso di __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 179/2004 del 21 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
|
Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________. § L'interprete IE 1.
|
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato l’atto di accusa, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi di detenzione e alla pena accessoria dell’espulsione per la durata di 5 (cinque) anni.
§ Il Difensore, il quale sottolineando la giovane età dell’accusato, conclude chiedendo la riduzione della pena richiesta dal PP che in ogni caso dev’essere inferiore ai 17 mesi e sospesa condizionalmente. Subordinatamente chiede, in applicazione degli art. 100ss CP, che venga decisa una misura sostitutiva della pena privativa di libertà.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
detenuto, trasportato e venduto 498,9 grammi di eroina
(grado di purezza del 23,6%)?
1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. d’espulsione?
4. Deve essere ordinata una misura sostitutiva alla pena privativa della libertà?
5. Deve subire la confisca di:
5.1. telefono cellulare Nokia 3220 con inserita carta SIM?
5.2. 1 taxcard da fr. 20.--?
5.3. 3 biglietti?
5.4. blocco con biglietti adesivi Bublikon?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3 e 4;
visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 68, 69 CP;
19 n. 2 LS;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone
per avere, senza essere autorizzato,
venduto 498,9 grammi di eroina (grado di purezza del 21,4%),
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Di conseguenza AC 1, vista la giovane età, è condannato:
2.1. alla pena di 27 (ventisette) mesi di detenzione (a valere quale pena totalmente addizionale a quella di 42 giorni di detenzione inflittagli in data 12.10.2004 dal Bezirksanwaltschaft di) nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3. Deve subire la confisca di:
3.1. 1 telefono cellulare Nokia 3220 con inserita carta SIM;
3.2. 1 taxcard da fr. 20.--;
3.3. tre biglietti;
3.4. blocco con biglietti adesivi Bublikon.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
|
Intimazione a: |
|
|
|
|
|
terzi implicati |
IE 1
|
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========