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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Giovanna Roggero-Will |
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Segretaria: |
Valentina Tuoni, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dal 4 al 28 maggio 1997; |
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prevenuto colpevole di:
1. violenza carnale
per avere
a __________, via __________, in data 3 maggio 1997,
fra le ore 18:30 e le 19:30,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1
a subire contro la sua volontà una congiunzione carnale;
e meglio per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e tempo,
dopo averla accompagnata al proprio domicilio
ed essere salito siccome invitato nel di lei appartamento
per consumare una birra,
minacciandola verbalmente di percuoterla e violentarla,
obbligandola a sdraiarsi sul divano e dopo averle slacciato il bottone e la cerniera dei pantaloni,
costringendola a svestirsi completamente,
ignorando le richieste di PC 1., a voler desistere nonché i suoi tentativi di sottrarsi alle sue prese,
dopo aver tentato di penetrarla analmente,
di introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra
nonché dopo averla costretta a prendere in bocca il suo pene, bloccandola, allargandole le gambe e costringendola a togliere
le mani dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina
ed eiaculando parzialmente in lei, costretto PC 1
a subire la congiunzione carnale;
reato previsto dall’art. 190 cpv. 1 CP;
2. coazione sessuale, tentata e consumata
per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale rispettivamente
altri atti sessuali;
e meglio per avere,
palpeggiato il seno destro di PC 1
afferrato la di lei mano posandola sul suo pene in erezione,
tentato d’introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra,
girato PC 1. di spalle e appoggiando il suo pene in erezione
fra le natiche, tentato di penetrarla analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell’intento di ottenere un coito orale, costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene;
reato previsto dall’art. 189 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 26/2004 dell'11 febbraio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC1.
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Espleti i pubblici dibattimenti
martedì 7 febbraio 2006 dalle ore 9:30 alle ore 16:10
mercoledì 8 febbraio 2006 dalle ore
9:30 alle ore 18:45
giovedì 9 febbraio 2006 dalle
ore 9:30 alle ore 18:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dei fatti così come esposti nell'atto di accusa. Afferma che il racconto reso dalla vittima, malgrado alcune contraddizioni, è credibile. Elenca gli indizi che corroborano la versione di PC 1 Tra questi la posizione del telefono al momento dell'arrivo degli amici, la presenza di ematomi sul suo corpo - che se non testimoniano di una violenza accesa - di sicuro contraddicono la versione dei fatti resa da AC1 e le frasi riportate da PC 1 in discorso diretto.
A conferma, poi, della veridicità del racconto di PC 1 il PP sottolinea l'assenza di un movente volto a dire il falso. Non vi è malignità nella vittima che, peraltro, intratteneva con l'accusato un buon rapporto di amicizia. PC 1 non può nemmeno aver agito per vendetta: le sue azioni dopo la violenza subita, l'atteggiamento di autocolpevolizzazione, la lunga esitazione prima di prendere la decisione di denunciare i fatti sono circostanze che negano un movente di vendetta o di rivalsa. PC 1 non nega di avere invitato AC 1 a casa sua, lo scopo però non era quello di avere un rapporto sessuale bensì quello di ringraziarlo per l'aiuto che questi le aveva prestato quel pomeriggio.
Il PP anticipa le argomentazioni difensive fornendo una spiegazione alle apparenti contraddizioni presenti nei verbali della vittima e ancora nella sua deposizione in aula, affermando che la donna, quando parla, è un fiume in piena e che peggiore, nel suo caso, sarebbe stata una versione dei fatti lineare e perfetta frutto di una memorizzazione. Altri indizi a sostegno della credibilità della vittima sono la sua paura di ritornare al proprio domicilio, la decisione di buttare via il divano malgrado la sua situazione di quasi indigenza, le condizioni pietose in cui venne trovata dai vicini ed amici e poi l'inverosimiglianza della dinamica fredda con la quale PC 1 avrebbe avuto il rapporto sessuale con AC 1, vista la sua passionalità ed irruenza. Non una parola, non un'effusione, niente. Nemmeno un saluto alla fine del rapporto. Ad aggiungersi alla lista degli indizi convergenti sopra esposti, vi sono le escoriazioni presenti sul corpo della vittima ed anche quelle sul corpo di AC 1 per le quali egli non riesce a spiegazioni verosimili. Altro elemento a conforto della credibilità della vittima è il fatto che, non appena subita la violenza, corre in bagno a lavarsi più volte. I precedenti di AC 1, benché lontani nel tempo, ne forniscono una personalità violenta e abituata ad ottenere quello che vuole nel momento in cui lo vuole, noncurante dei rifiuti. La personalità di AC 1, illustrata dal perito, è compatibile con il racconto della vittima.
Stante la credibilità della vittima, il PP chiede inoltre la conferma in diritto dell'atto di accusa limitatamente al reato di violenza carnale ritenendo la coazione sessuale assorbita dall'art. 190 CP. Nella commisurazione della pena, il PP - pur tenendo conto del lungo tempo trascorso e delle attenuanti generiche del buon comportamento e del fatto di essersi nel frattempo sposato - chiede che AC 1 venga condannato, vista anche l'assenza di pentimento, ad una pena di 30 mesi di detenzione da espiare.
§ RC 1, patrocinatore della Parte civile, il quale esordisce criticando l'apparato giudiziario che ha atteso 9 anni prima di portare AC 1 davanti ad una Corte giudicante. Sui fatti dichiara che a PC 1 non può essere rimproverata alcuna leggerezza. La donna pensava di trovarsi in compagnia di un amico. DF 1 è una donna spontanea, gentile ed aperta al contatto. Il suo modo di vestire, per niente provocante, è la dimostrazione che non è una donna facile e disponibile.PC 1 è, sì, un torrente in piena quando parla, ma questo elemento è semplicemente indicativo della sua persona e ne conferma la spontaneità e l'assenza di calcolo. Enumera gli elementi oggettivi a conferma del dire della donna. Tra questi annovera i graffi e i lividi sul corpo. Tali segni - in particolare quelli riscontrati sul suo corpo - testimoniano che la donna è stata effettivamente tenuta per i polsi. Per questi segni AC 1 non ha saputo dare spiegazioni. La Difesa ha accusato PC 1 di non essere stata lineare, ma nemmeno AC 1 lo è stato così come è emerso in aula dalla lettura delle sue dichiarazioni. AC 1 ha addirittura cercato di barare sui suoi precedenti penali. L'accusato manca di coerenza. Per quanto concerne la credibilità della vittima, RC 1 afferma che, se è ben vero che per alcuni elementi del racconto vi sia stata della confusione, è altresì vero che questi vanno visti nel loro insieme e contestualizzati: la vittima aveva tutti i diritti di essere sconvolta ed in stato confusionale. Questo fatto è stato accertato dai vicini ed amici di casa che hanno testimoniato di non averla mai vista così sconvolta. Con l'andar del tempo e riacquistata la calma, il ricordo degli avvenimenti di quella sera si è cristallizzato. Il racconto è, quindi, lineare e le apparenti divergenze vanno attribuite semplicemente all'effetto del telescopage riscontrato in casi di violenza. Non troverebbe spiegazione la sindrome postraumatica vissuta da PC 1 dopo i fatti se essi non si fossero svolti così come lei li ha raccontati. Inoltre, tutte le persone che l'hanno vista subito dopo i fatti hanno riferito che la donna era sconvolta, escludendo che il suo stato potesse essere frutto di finzione. Non regge neppure la tesi della vendetta, visto che la donna ha esitato a lungo prima di prendere la decisione di denunciare quanto avvenuto. Neppure il movente di lucro può entrare in gioco. PC 1 sapeva, infatti, che AC 1 era un semplice impiegato comunale con limitate risorse finanziarie. A favore della credibilità della donna gioca anche la sua persistenza nell'affrontare l'iter giudiziario ed i ripetuti interrogatori, non da ultimo la sua audizione in aula seguita da una corsa in bagno poiché colta da malore. Sottolinea come i precedenti penali di AC 1 siano indicativi di una personalità violenta. Tutti gli episodi presentano un denominatore comune: AC 1 non riesce ad accettare un rifiuto e, quando eccede, nel bere diventa aggressivo. Per AC 1 è importante dare sfogo ai propri desideri poiché è persona egocentrica, fredda e di scarsa empatia. Conclude, quindi, chiedendo la conferma dell'atto di accusa così come richiesto dal PP e chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr. 30'000.-- più interesse annuo al 5% a decorrere dal 3 maggio 1997 a titolo di risarcimento per torto morale; fr. 424.90 più interesse annuo al 5% a decorrere dal 1 agosto 1997 e fr. 39'257.65 ed interessi al 5% dal 9 febbraio 2006 a titolo di risarcimento danni materiali così come esposto, ed in parte corretto nel corso del dibattimento, nell'istanza di risarcimento di data 6.2.2006 cui rinvia per i dettagli.
§ DF 1, difensore di AC 1, per la sua arringa, il quale esordisce osservando che la ricostruzione dei fatti in aula non ha permesso di chiarire i molti dubbi, già emersi durante l’inchiesta. Afferma che nessun nuovo elemento è stato aggiunto all'incarto dal giorno in cui è stato emesso il decreto di abbandono: questo indica come il nuovo atto d’accusa sia semplicemente un atto dovuto a seguito della decisione della CRP (peraltro non motivata). Che il PP sia poco convinto della fondatezza dell’atto di accusa lo indicano, poi, il fatto che l'unico atto istruttorio conseguente alla decisione della CRP ed all'annullamento dell'atto di accusa privato è stato l'audizione in cui il PE 2 ha addirittura relativizzato le sue conclusioni peritali e la scelta di deferire AC 1 davanti ad un giudice unico e non davanti ad un Assise criminale. DF 1 evidenzia, poi, sempre a sostegno della tesi secondo cui lo stesso PP è “poco convinto” delle accuse che egli muove a AC 1 il fatto che, nella sua requisitoria, egli ha sollevato numerose perplessità ed argomentazioni che, in realtà, sono tipiche argomentazioni difensive.
Continua, poi, rilevando come, essendo il processo di natura indiziaria, determinante è la credibilità della vittima che, in concreto, non solo è caduta in numerose contraddizioni, ma ha addirittura mentito, decidendo di dire la verità solo se sollecitata da riscontri inequivocabili.
La Difesa prosegue evidenziando una serie di contraddizioni in cui PC 1 è caduta e che ne minano la credibilità:
La prima riguarda il toccamento dei seni sul divano che è stata riferita soltanto durante la quinta audizione della donna.
La seconda riguarda la questione del tatuaggio di cui la donna ha parlato per la prima volta in aula.
La terza riguarda la questione dell'aver o meno fatto vedere i seni a AC 1 al bar, questione su cui la donna ha cambiato diverse volte versione.
La quarta, più che una contraddizione è una menzogna vera e propria ed è quella relativa all'aver offerto dell'hashish all'accusato. PC 1 ha, in un primo tempo, negato di aver offerto dello stupefacente a AC 1 per poi ammetterlo solo dopo aver avuto conoscenza del risultato delle analisi tossicologiche. Perché negare? La giustificazione data, ovvero quella della paura di incappare in un procedimento penale, non regge. Si tratta di una semplice contravvenzione e la donna non poteva non saperlo poiché in passato aveva già avuto dei precedenti per consumo di stupefacenti. È, quindi, evidente che la ragione che ha indotto PC 1 a negare il consumo di hashish non può che essere quella di non far pensare agli inquirenti che il suo stato psicofisico fosse alterato.
La donna ha, poi, mentito anche per quanto riguarda il coito orale. La sua credibilità viene, quindi, a cadere.
Per quanto concerne, poi, l'elemento del disordine dell’appartamento, ritenuto dagli inquirenti quale elemento indicativo dell'avvenuta violenza, la contestazione porta sull'accertamento, sollecitato dalla difesa, secondo il quale fu proprio PC 1 dopo la partenza di AC 1, a mettere sottosopra il divano.
La sesta contraddizione è duplice ed è relativa all'uso ed al destino della bottiglietta di birra. PC 1 ha riferito, infatti, in un primo momento che la bottiglietta era andata in frantumi. Soltanto in un secondo momento la donna ha dichiarato di averla riposta in terrazzo con le altre bottiglie di birra. Chiamata a chiarire tale contraddizione, la donna non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Le contraddizioni della donna, poi, si estendono anche all'effettiva introduzione o, invece, semplice tentativo di introduzione della bottiglia nella vagina.
Poco verosimile, poi, è il racconto di PC 1 quando afferma che AC 1, prima di lasciare il suo appartamento, le avrebbe detto "mi sento un verme". Tale affermazione mal si concilia con la personalità dell'accusato ed è, quindi, ulteriore fonte di dubbi.
Altro elemento che non trova una ragionevole spiegazione è il fatto che PC 1 non ricordi quando AC1 si è spogliato.
Altro elemento riferito da PC 1 che non trova ragionevole spiegazione sono le urla che si sarebbero protratte per tutto il periodo di violenza poiché, se così fosse stato, qualcuno avrebbe dovuto sentirle visto che le finestre erano aperte. Ma così non è stato.
L'ottava contraddizione riguarda l'assenza di linearità sulla tempistica tra il coito orale e l'introduzione della bottiglietta.
La nona contraddizione riguarda la composizione o meno del numero della polizia.
La decima contraddizione emerge dalle note del PE 2 che ha scritto che la donna gli ha riferito che, al momento in cui AC 1 le mise le mani addosso, lei era nuda mentre le dichiarazioni di PC 1 in inchiesta sono diverse poiché lei ha sempre detto che tutto cominciò con AC 1 che cercava di slacciare i lacci del body.
Le incongruenze nel racconto della donna sono decisive per far sorgere il dubbio sulla sua credibilità.
Indicativa è, a questo riguardo, la circostanza desumibile dalla nota professionale RC 1 in particolare in punto alle 10 ore spese in colloqui con la cliente in vista del dibattimento. Tale fatto è indicativo della coscienza della necessità di guadagnare una credibilità persa.
Alla poca credibilità della vittima si aggiunge l'assenza di riscontri oggettivi che possano in qualche modo corroborarne le affermazioni.
Il patrocinatore di AC 1 ritiene, poi, come gli abusi subiti in giovane età da PC 1 i maltrattamenti subiti dalla madre, la presenza di sentimenti di abbandono riferiti dal perito e, non da ultimo, il consumo di hashish abbiano in qualche modo avuto un ruolo in tutta la vicenda. Egli avanza l’ipotesi secondo cui PC1 abbia dato un iniziale consenso per poi rinnegarlo durante o dopo il rapporto sessuale (il fenomeno del rinnegato assenso è conosciuto in psichiatria).
Alle considerazioni sopra esposte, aggiunge come nessuna delle costatazioni oggettive sia decisiva poiché con i "verosimilmente" non si possono condannare le persone. Lamenta gli esiti della testimonianza del dottor TE 6 e ravvede una mancanza da parte dell'accusa nel non avere effettuato a suo tempo gli accertamenti del caso. Non è sufficiente la semplice visione di fotografie come quella fatta al medico legale AC 1 per avere una minima certezza sulla natura o meno delle escoriazioni/ematomi rinvenuti sul corpo di AC 1 nel 1997.
Il disordine osservato nell’appartamento non assurge ad indizio univoco poiché è stata PC 1 ad averlo provocato. Le testimonianze non hanno, quindi, alcuna rilevanza. La compagna di AC 1 (l'attuale consorte) non ha notato nulla di strano nel comportamento dell'accusato quella sera. La personalità di AC 1 non va analizzata alla luce di precedenti penali lontani nel tempo e, soprattutto, non alla luce di decisioni di abbandono. PE 1 stesso ha relativizzato la credibilità della presunta vittima. Per quanto concerne poi il mancato saluto, la Difesa non vi ravvede alcun elemento decisivo. Non sono né l'educazione né la gAC1teria di AC 1 in questione bensì un’accusa di violenza carnale. Inoltre è pure possibile che, a seguito del rinnegato assenso, il AC 1 abbia notato un cambiamento nel comportamento della donna che lo abbia lasciato esterrefatto e, quindi, si sia comportato così come da lui dichiarato. In conclusione, sono troppe, a mente della difesa, le incongruenze, le menzogne, le ritrattazioni ed i dubbi. Ha ragione il PP quando dice che qualcosa è successo. Ma cosa sia successo non è ancora chiaro e, quindi, questo dubbio deve per forza condurre all'assoluzione di AC 1 con conseguente decadimento delle pretese di PC.
§ Il Procuratore pubblico in replica precisa di avere deferito AC 1 alle assise correzionali per effetto del riconoscimento dell'attenuante del lungo tempo trascorso (art. 64 e 65 CP). La procedura stessa prevede che la CRP non motivi le decisioni di atti di accusa privati. Il disordine nell'appartamento non è mai stato considerato un elemento decisivo ed è sempre stato chiaro alla pubblica accusa che la PC 1 stessa avesse ribaltato i cuscini del divano per pulire le macchie di sperma. Non vi sono agli atti indizi o elementi che portino alla conferma di un assenso rinnegato. La PC 1 ha sempre dato la stessa versione dei fatti, il nocciolo del suo dire è sempre stato lo stesso.
§ L'avv. RC 1 patrocinatore della Parte civile, in replica sottolinea come la tesi del rinnegato assenso per quanto possa essere suggestiva non trovi alcun indizio concreto a suo sostegno. Non vi è alcun elemento che porti a dire che PC 1 avesse dato un iniziale consenso ad un rapporto sessuale con AC 1, al contrario tutto (ed in particolare la porta e le finestre aperte) indica che PC 1 non aveva invitato AC 1 con l'idea di avere un rapporto sessuale. Per quanto concerne le urla, va detto che se nessuno le ha sentite è perché, per una sfortunata coincidenza, nessuno in quel momento si trovava in casa. In passato infatti quando la PC 1 aveva litigato con il suo compagno la vicina di casa si era precipitata a vedere se fosse tutto apposto. Per quanto concerne le 10 ore di colloquio l'avv. RC 1 contesta che siano state utilizzate per riacquistare una "credibilità persa", bensì sono compatibili con la personalità della signora PC 1 dalla quale non si può prescindere nella lettura degli atti. Per la gran parte della durata dei colloqui, la PC 1 ha riferito al suo legale la sua situazione lavorativa, famigliare. A comprova di ciò, ovvero del fatto che la PC 1 non abbia imparato la lezione a memoria, testimoniano la versione dei fatti resa in aula. Contesta inoltre le accuse rivolte dalla Difesa in punto alle asserite menzogne: la PC 1 è troppo ingenua e manca di malizia. Non ha mai mentito con l'intenzione di nascondere la verità. Se è vero che ha negato di avere consumato l'hashish è altresì vero che non si è opposta all'esame delle urine. Se vi sono state delle contraddizioni nel suo dire queste sono dovute ad errori e dimenticanze, ritenute le sue particolarità. Lo stato della PC 1 in aula durante la sua audizione parla a favore della sua credibilità. La donna tremava ed al termine della sua audizione è andata in bagno a vomitare.
§ DF 1, difensore di AC 1, in duplica ribadisce le sue contestazioni in punto alle menzogne ed alle contraddizione del dire della PC 1 sottolineando per contro la linearità delle dichiarazioni del suo cliente. Aggiunge, ripercorrendo il decreto d'abbandono del 1999 che la stessa pubblica accusa si interrogò sull'esistenza di una via d'uscita. Sottolinea come a PE 2 la donna avesse detto che AC 1 "non mi capiva" quale indizio che un iniziale consenso fosse stato dato ed eccepisce l'irrilevanza del fatto che la porta di casa non fosse stata chiusa a chiave poiché il suo compagno, che per altro era fuori cantone e il suo ritorno non era previsto a breve, era in possesso della chiave di casa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. violenza carnale
per avere
a __________, Via ____________________,
in data 3 maggio 1997, fra le ore 18.30 e le 19.30,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà una congiunzione carnale?
e meglio per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e tempo,
dopo averla accompagnata al proprio domicilio
ed essere salito siccome invitato nel di lei appartamento
per consumare una birra, minacciandola verbalmente di percuoterla e violentarla, obbligandola a sdraiarsi sul divano
e dopo averle slacciato il bottone e la cerniera dei pantaloni, costringendola a svestirsi completamente,
ignorando le richieste di PC 1 a voler desistere,
nonché i suoi tentativi di sottrarsi alle sue prese,
dopo aver tentato di penetrarla analmente,
di introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra
nonché dopo averla costretta a prendere in bocca il suo pene, bloccandola, allargandole le gambe e costringendola a togliere
le mani dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina
ed eiaculando parzialmente in lei,
costretto PC 1 a subire la congiunzione carnale?
1.2. coazione sessuale tentata e consumata
per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale
rispettivamente altri atti sessuali?
e meglio per avere
palpeggiato il seno destro di PC 1
afferrato la di lei mano posandola sul suo pene in erezione, tentato d'introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra, girato PC 1 di spalle e appoggiando il suo pene in erezione
fra le natiche, tentato di penetrarla analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell'intento di ottenere un coito orale, costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso?
4. Vi è stato in concreto la violazione del principio della celerità?
5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
6. Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?
Considerato in fatto ed in diritto
1. vita di AC 1
AC 1 è nato a __________ il 14.6.1961, penultimo di sette figli (4 maschi e 3 femmine).
Il padre era operaio di un'impresa di carburanti.
La madre, originaria di __________, era casalinga.
AC 1 ha trascorso un'infanzia ed un'adolescenza apparentemente senza problemi, frequentando, senza gloria né infamia, le scuole dell'obbligo (le elementari a __________ e le medie a __________) terminate le quali iniziò a lavorare presso __________ di __________ come magazziniere.
La madre dell'imputato morì nel 1981.
Due anni dopo, nel 1983, la stessa sorte toccò al padre.
Attorno ai 20 anni, l'imputato, attratto da un salario più alto, lasciò il posto di lavoro presso __________ per passare alle dipendenze dell'impresa edile __________, di __________, come manovale.
Dopo 4 o 5 anni venne licenziato per assenteismo.
Lavorò, poi, per un paio di mesi, sempre come manovale a Zurigo.
Rientrato in Ticino, stentò a trovare lavoro fino a quando, attraverso la pubblica assistenza, ottenne un impiego di operaio comunale alle dipendenze del comune di __________ (tagliare erba, curare le strade, spazzino).
AC 1 ha assolto il suo obbligo militare seguendo la scuola reclute nel __________ ad __________ come fuciliere e, poi, tutti i corsi di ripetizione, l'ultimo dei quali nel 1996.
All'epoca dei fatti oggetto del presente atto di accusa, AC 1 conviveva, da quasi 9 anni ormai, con __________, 33enne, segretaria presso la __________.
La relazione stabile non gli impediva di frequentare altre donne e di concedersi - come dichiarato al perito - "qualche avventura".
Queste avventure AC 1 se le concedeva con una certa regolarità.
Al PP, ha dichiarato che "poteva capitargli ogni due o tre mesi di incontrare una donna e di avere un rapporto sessuale con lei" (27.5.1997).
A proposito di queste avventure, AC 1 ha aggiunto che "non è mai successo che qualcuna di queste si fosse lamentata del mio comportamento, probabilmente erano state soddisfatte" (27.5.1997).
In aula, AC 1 si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Non è stato possibile, perciò, avere altre informazioni nemmeno sulla sua vita se non che, nel frattempo, AC 1 ha sposato l'allora sua convivente, che dal matrimonio non sono nati figli e che lui continua, come allora, a lavorare per il comune di __________.
2. precedenti penali
I suoi precedenti mostrano che AC 1 - almeno per un certo periodo della sua vita - non ha né interiorizzato né concretizzato nei suoi rapporti personali i principi della non violenza e dell'amore universale.
In effetti, il 21.7.1981 AC 1 è stato condannato per lesioni semplici e danneggiamento a fr 480.- di multa. Ritenendo di dover vendicare un torto subito ad opera di un paio di turisti tedeschi che soggiornavano in un campeggio ad __________, la sera del 20.7.1980, il nostro (sembra anche munito di un bastone), insieme ad alcuni amici (sembra, in possesso di catene, nunciako, tirasassi e altre amenità del genere), in una stradina buia, aveva assalito e picchiato di santa ragione un giovane turista, risultato, poi, peraltro, del tutto estraneo al "torto" che quei coraggiosi esponenti della gioventù nostrana volevano vendicare.
Sempre nel 1981, AC 1 è stato oggetto di un procedimento penale a seguito della denuncia di una ragazza (e del di lei padre) secondo cui il giovane (AC 1 aveva all'epoca 20 anni) avrebbe approfittato di lei. Per quei fatti (che avrebbero, se provati, configurato secondo gli inquirenti di allora i reati di lesioni semplici intenzionali e di atti di libidine violenti), il procedimento penale venne abbandonato per insufficienza di prove (AC 1 aveva sostanzialmente ammesso i fatti ma sostenuto che la ragazza era consenziente). Tuttavia, AC 1 venne condannato per vie di fatto. Il nostro - e fu ciò che fece scoppiare il bubbone e la denuncia - aveva colpito la ragazza con un schiaffo al viso, sembra per "svegliarla" e convincerla a rispondere in modo adeguato alle domande che lui le faceva (cfr. rapporto preliminare di polizia 24.9.1981 pag. 3).
A proposito di questo procedimento penale, durante l'inchiesta pre-dibattimentale AC 1 ha dichiarato quanto segue:
" Ci ho pensato e ora mi ricordo. Non so più in che anno è accaduto. C'era stata una ragazza che diceva che l'avevo toccata con le dita. Ero stato chiamato in polizia. Hanno fatto il verbale e mi hanno lasciato andare. Poi non ho più saputo niente. Non mi ricordo come si chiamava la ragazza. Penso che quello che aveva detto la ragazza non era vero perché altrimenti mi avrebbero messo in prigione" (27.5.1997)
E' vero che il tempo stempera i ricordi.
Tuttavia, il fondare la propria consapevolezza del consenso della ragazza sul fatto di non essere finito in prigione lascia perplessi.
Il 2.4.1984 AC 1 venne nuovamente condannato per vie di fatto e minacce.
Si trattava di due episodi. Uno avvenuto il 6.12.1981 e il secondo l'8.8.1982.
In quello del 1981 AC 1, innervosito per il rifiuto della gerente di un bar di servirgli da bere, scavalcò il bancone del bar per ottenere soddisfazione minacciando di picchiarla.
Nell'altro episodio, AC 1 picchiò ”senza un motivo plausibile” (cfr. decreto d’accusa 2.4.1984) due giovani campeggiatori.
Va detto che la memoria di AC 1 ha fatto cilecca su tutti i suoi precedenti penali.
Di essi, più volte interrogato, AC 1 ha dichiarato di non ricordare nulla se non un alterco con un poliziotto comunale di __________ che lo aveva "ingiustamente accusato di aver commesso furti per i quali venni assolto." (AC 1 5.5.1997; cfr, pure, 14.5.1997 e 16.5.1997)
Infine, con DA 6.12.1999, AC 1 è stato condannato a 1 mese di detenzione sospeso condizionalmente per 3 anni e fr 1200.- di multa per circolazione in stato di ebrietà.
Da allora, AC 1 non ha più avuto problemi con la giustizia (doc. TPC 7).
3. Sulla personalità di AC 1 è stato interrogato, durante l'istruttoria pre-dibattimentale, soltanto __________ gerente del Bar da __________ di __________, che si è espresso nei seguenti termini:
" AC 1 è un mio cliente. Non ho nulla di particolare da dire sulle due persone citate. (…) Il __________ è un cliente di tutti i giorni. Generalmente beve una birretta mentre che al sabato qualcuno di più. Ho già avuto modo di vedere il AC 1 ubriaco sia qui da me che in altri EP. È una persona che quando beve non si addormenta ma al contrario lo eccita. Intendo dire che quando è bevuto parla con le mani e alza la voce. Personalmente non ho mai avuto problemi con lui." (PS 7.5.1997)
Il PE 1, incaricato di allestire una perizia psichiatrica su AC 1, lo ha descritto così:
" Egli presenta un lieve disturbo di personalità (psicopatia) caratterizzato, oltre che da una generale "rozzezza" (pur in presenza di potenzialità intellettive del tutto normali), da anaffettività e da egocentrismo con scarsa capacità di empatia e di aver riguardo per gli altri (tratti che lo avvicinano al disturbo schizoide di personalità), da tendenze impulsive poco controllabili specialmente di fronte a provocazioni aggressive o sessuali. Esso si è andato sviluppando "ab ovo" (per così dire) e sembra essere stato determinante anche nella dinamica dei precedenti del peritando, il quale si era sentito provocato tanto dal gruppo di ragazzi quanto dalla gerente del locale notturno e, sia pure in altro senso, anche dal comportamento sessualmente invitante e per lui ambiguo della ragazza."
(perizia, AI12 pag. 17)
4. PC 1 nata nel __________ ha trascorso l'infanzia affidata alle cure della nonna materna siccome la madre – nubile e costretta a lavorare - non riusciva ad occuparsi in modo adeguato di lei.
Ormai ragazzina, attorno ai 10/11 anni andò a vivere con la madre che, nel frattempo, si era sposata con un uomo che non era suo padre.
Gli anni trascorsi con la madre non furono un periodo felice.
Da un lato poiché - sembra - la madre non andava molto per il sottile per quanto riguarda i metodi di correzione. D'altro lato, e soprattutto, perché il patrigno ebbe verso di lei un interesse malsano che arrivò, quando la ragazzina era sui quindici anni, anche a vere e proprie richieste di prestazioni sessuali.
Come spesso purtroppo accade, la madre, tra il marito e la figlia, scelse il primo.
PC 1 che denunciò il patrigno quando le sue attenzioni si fecero insopportabili, non venne creduta.
Così lasciò la casa della madre e andò a vivere in un istituto.
Iniziò un apprendistato come sarta, ma non lo portò a termine.
Tra i 17 e i 18 anni lavorò come barmaid in un club notturno.
In seguito, lavorò come cameriera. Ebbe raramente dei posti fissi ma riuscì sempre a vivere del suo lavoro, in modo indipendente e senza chiedere nulla a nessuno.
All'epoca dei fatti di cui all'atto di accusa, PC 1 allora __________enne, lavorava da circa 6 mesi al bar da __________ e aveva da circa 10 anni una relazione fissa con un giovane impiegato di commercio.
Si trattava di una relazione importante e serena:
" ADR che __________. da una decina di anni ha una relazione amorosa con __________. Questi quando sono avvenuti i fatti era assente a __________ per lavoro. Fra loro due le cose vanno bene, sono molto innamorati uno dell'altro." (PS __________ 7.5.1997)
Questa relazione continua tuttora.
A conferma della solidità di tale relazione, va detto che __________ è stato accanto a PC 1 durante la maggior parte della sua audizione in aula.
In aula, PC 1 ha raccontato di avere, poi, dopo i fatti, iniziato a lavorare presso l'Unione farmaceutica. Dopo alcuni anni, purtroppo, scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica che la porterà alla cecità.
Da alcuni anni, avendo già forti difficoltà visive (in aula, il verbale ha dovuto esserle letto) che le impediscono l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, è al beneficio di una rendita di invalidità.
Riguardo l'esperienza con il patrigno, in aula PC 1 ha dichiarato che questi, alcuni anni or sono, ha finalmente ha ammesso di avere fatto quel che lei aveva denunciato. Con la madre, finalmente consapevole, le cose andrebbero ora un po' meglio.
PC 1 non ha figli.
5. Secondo le dichiarazioni praticamente concordi delle persone sentite, PC 1 è una persona semplice, tranquilla ed affidabile con l' unico difetto di essere troppo ingenua e fiduciosa:
" PC 1 non mi ha mai creato problemi di sorta se non che parlava molto con i clienti. A mio avviso è una ragazza un po’ ingenua che dà troppa confidenza. (…) __________ beve un birrino saltuariamente e cioè una volta la settimana forse (…) Come ho già detto __________ per me è un po’ ingenua e distratta. È sempre però venuta a lavorare e anche se fare la cameriera non è il suo mestiere se l'è sempre cavata. Da quel poco che la conosco è una ragazza credibile e affidabile (…). __________ non è mai stata vestita in modo provocante. Jeans e pullover."
(PS __________ 7.5.1997)
" Conosco PC 1 dal 1987. Siamo molto amiche anzi come sorelle. Fra di noi vi è molta intimità. Ci confidiamo i nostri segreti.PC 1. è troppo ingenua. Ha fiducia in tutto e di tutti. È troppo buona. È sempre disponibile con gli altri. Trascura se stessa a favore degli altri. (…)
Lei ha sempre avuto problemi ma ha sempre reagito bene. (…)
PC 1 tendenzialmente cerca di nascondere tutto ciò che la fa soffrire e più con altri generalmente sminuisce, sdrammatizza le situazioni.
Non ha mai raccontato bugie." (PS __________ 7.5.1997)
" PC 1 la reputo una persona credibile, allegra e onesta."
(PS __________ 22.5.1997)
" PC 1 è una ragazza allegrissima e piena di vita. (…) Conosciamo PC1 come una ragazza tranquilla. Ci si trovava o a casa nostra o a casa sua a prendere il caffè o a cena. Non ci ha mai disturbati in alcun modo. Secondo noi è una ragazza affidabile. (…) Noi non l'abbiamo mai vista né ubriaca né eventualmente sotto l'influsso di stupefacenti. (…) PC1 veste sempre in jeans e maglietta o pullover. Mai l'abbiamo vista con abiti succinti o provocanti."
(PS __________ e __________ 8.5.1997)
" Conosco PC 1 dal 1985. È una ragazza espansiva, facile al dialogo. Per quanto la conosco io, è comunque una giovane serie, credibile e attendibile. (…) ADR che io non ho mai visto PC 1 ubriaca."
(PS __________ 7.5.1997)
Sulla personalità di __________ si è, poi, espressa anche la dott. __________, sua ginecologa:
La PC 1 è mia paziente dal 1989 e dai colloqui durante i periodici controlli ho avuto l’impressione di una persona sincera e affidabile, con un atteggiamento positivo verso la vita malgrado le sue passate vicissitudini di carattere affettivo non di poco conto” (allegato 7 istanza di risarcimento 6.2.2006 doc. TPC 13)
Il dott. PE 2, incaricato di effettuare una perizia di attendibilità, così si è espresso sulla donna:
" La peritanda è una donna d'intelligenza media, con un passato difficile, che però è riuscita ad affrontare, costruendosi un carattere relativamente adattabile e flessibile, capace di esprimere fiducia e di avere relazioni intense e prolungate con gli altri. Nel contempo, appare aperta, diretta, con una buona comunicatività, ed una buona capacità di ascolto nei confronti degli altri.
Non si rileva dunque una patologia particolare nella peritanda. Anche sul piano sociale ha dimostrato una sufficiente adattabilità e una duttilità nelle scelte. Sa cambiare in fretta, sa accontentarsi, non resta con le mani in mano." (perizia AI 24 pag. 7)
Inoltre, il PE 2 ha osservato che, al di là dell'agitazione comprensibilmente presente alla rievocazione di quanto accaduto, la donna presenta un pensiero che "scorre relativamente tranquillo" senza contenuti abnormi, persecutori, deliranti né megalomaniaci e neppure senza idee depressive o di disvalore personale.
Lo psichiatra, dopo avere concluso che la donna non presenta nessuna malattia di tipo psichico, ha osservato che la stessa "è una persona d'intelligenza media , senza una grande scolarità ma con un buon dominio del linguaggio e bene integrata sul piano sociale" ed ha continuato la sua osservazione rilevando che nella donna, perfettamente cosciente della gravità delle accuse rivolte a __________, non ha riscontrato una particolare suggestionabilità e che non ha individuato particolari circostanze "che congiurino a renderla influenzabile".
Lo psichiatra, riguardo l'affidabilità generale della donna, ha poi rilevato quanto segue:
" anche i suoi organi di senso sono normali e lei medesima ha un grado di intelligenza che le permette di valutare sia sé stessa e i propri sentimenti, sia di esprimere una volontà sufficientemente illuminata, sia di capire il senso delle circostanze in cui viene a trovarsi" (AI24 pag. 9)
6. Come visto, nel maggio 1997, PC 1 lavorava come cameriera nel bar da __________.
Pur cosciente della necessità di mantenere con i clienti un rapporto di natura professionale, la donna - secondo quanto raccontato in aula - aveva per ognuno di loro quelle piccole attenzioni che davano agli ospiti la sensazione di essere bene accetti e la voglia di tornare.
Ai bambini offriva piccoli giocattoli o fogli e matite colorate per disegnare. Accoglieva con piacere anche i clienti accompagnati da un cane cui offriva sempre una ciotola con dell'acqua. A tutti, poi, nei limiti consentiti da un locale con molti clienti, cercava di offrire attenzione e cordialità.
Anche al PE 2 la donna aveva parlato di questo suo modo di interpretare l'attività di cameriera:
" da qualche mese come cameriera presso un esercizio pubblico di __________. Si descrive come una persona volonterosa e piuttosto affabile con i clienti, con cui cerca di allacciare discorso, in particolare, se lo chiedono e di essere cortese" (AI24 pag. 3)
7. AC 1 era un frequentatore abituale del bar da __________ in cui andava praticamente ogni giorno.
Con lui - così come, probabilmente, anche con altri avventori -
PC 1 aveva, col tempo, creato un buon rapporto che, se non era una vera e propria amicizia, vi si avvicinava:
" Prima avevamo un buonissimo rapporto. Credevo di avere trovato un ottimo amico. Parlavamo di un sacco di cose."
(PC 1 6.5.1997)
" AC1 mi stava bene come un buon amico, visto che in cinque mesi avevamo parlato molto e di tanti argomenti" (PC 1 27.5.1997)
Anche di questo rapporto la donna ha parlato al dott. PE 2:
" durante il suo lavoro a __________ aveva conosciuto anche un giovane cliente, un uomo forse di poche parole ma che con lei si sarebbe aperto. Si tratta di AC 1 (..)…Avevano parlato del più e del meno, ma anche di questioni personali, ossia dei problemi di un fratello più giovane di AC 1, di lui stesso che aveva lavorato anche in posti dove era stata anche lei, di un'amicizia di AC 1 finita male e così via.
Di solito, dice la peritanda, lei sa distinguere tra l'aspetto privato e l'aspetto professionale. Sa che bisogna stare attenti ad allacciare amicizie che travalicano il limite tra il professionale e il privato. Tuttavia, in AC 1 aveva avuto l'impressione di avere trovato qualcuno con cui parlare, al di là di alcune banalità che si raccontano in un ristorante
…omissis..
gli aveva detto che si sarebbe sposata presto. Ha saputo soltanto in seguito, e dopo i fatti di cui sarà fatto riferimento, che anche lui intendeva sposarsi ben presto.
Dice di avere avuto l'impressione di avere trovato una persona, un amico, non però un amante: avevano scoperto di avere anche un qualche interesse in comune, come il mountain bike ed avere avuto molti mestieri.
…omissis..
La peritanda ha l'impressione di avere abbassato la guardia nel caso specifico proprio per una specie di simpatia che aveva diminuito la distanza psicologica tra i due" (AI24 pag. 3 e 4)
8. Apparentemente, anche AC 1 considerava la donna un'amica con cui aveva un buon rapporto:
" Si, la conosco da quando ha iniziato a lavorare al ristorante da __________ a __________. D9: Ha mai avuto screzi con questa persona? R9: No, anzi andavamo d'accordo; si rideva e scherzava normalmente."
(PS AC 1 4.5.1997 ore 1.20)
" D: fra lei e la "PC 1 prima di quel sabato, vi erano dei buoni rapporti di amicizia? Eravate in confidenza?
R: Si, effettivamente vi era un buon rapporto di amicizia. Si parlava del più e del meno… cümé i fa tücch…" (PS AC 1 21.5.1997)
Tuttavia, quel buon rapporto non dava luogo a manifestazioni di particolare familiarità fra i due.
Infatti, il gerente del bar ha dichiarato che PC 1 con il AC 1 si comportava come con gli altri clienti:
" Io non ho mai notato particolare intimità fra i due. PC 1 con AC 1 si comportava come con gli altri clienti. Forse si è fatta accompagnare a casa un'altra volta ma non ne sono sicuro."
(PS __________ 7.5.1997)
9. Secondo quanto raccontato da AC 1, già il sabato 26 aprile 1997, tuttavia, l'amicizia scivolò in qualcosa di diverso poiché lui allungò le mani e la ragazza gradì.
In particolare, lui le toccò il seno e la ragazza lo lasciò fare mostrandogli così che ci stava":
" Devo dire che sabato scorso, 26 aprile 1997, presso il ristorante da __________, durante il pomeriggio, in un momento in cui non vi erano altri clienti, io le ho fatto delle avances. L'avevo fatta sedere sulle mie ginocchia e mi ero lasciato andare a dei palpeggiamenti al seno. Lei ci stava. Ricordo anche che c'eravamo messi d'accordo che sabato l'avrei portata fuori a cena. Mai in altre occasioni l'avevo palpeggiata, baciata o altro." (PS AC 1 4.5.1997 ore 10.30)
La donna ha negato di avere permesso al AC 1 di metterle le mani addosso:
" D5: Il AC 1 afferma che durante quel giorno approfittando di un momento in cui non vi erano altri clienti, l'ha palpeggiata al seno e che lei ci stava. Cosa ha da dire in merito?
R5: Rigetto completamente questa affermazione. Io non mi sono mai lasciata mettere le mani addosso AC 1" (PC 1 4.5.1997 ore 17.00)
In aula, PC 1 ha precisato che, effettivamente, ma scherzosamente (già il 4.5.1997 aveva parlato di "battute scherzose"), quel sabato AC 1 la fece sedere sulle sue ginocchia.
Lei accettò, evidentemente prendendola come una delle tante familiarità che usano fra amici o buoni conoscenti, soprattutto in ambienti rilassati e non legati a rigide o precise regole di comportamento quali sono gli esercizi pubblici per i clienti abituali.
Tuttavia, la donna ha precisato di essersi subito alzata ed allontanata non appena AC 1 accennò a toccarle il seno.
Dunque, lei non accettò nessuna avance se non due gesti che, più che delle avances, vanno considerati delle affettuosità, ritenuto, peraltro, che i due non erano soli al bar:
" una carezza al viso che lui mi ha fatto con il palmo di una mano dicendomi che avevo un bel visino e una volta con l'indice della mano destra ha seguito il profilo del mio volto dalla fronte fino alla punta del naso. Questi due fatti sono avvenuti appunto in data 26.4.1997 ma non eravamo soli al bar. Sul posto vi era pure la cliente __________, domiciliata a __________ che ha assistito alla scena. Questa persona, quel sabato, è stata presente al bar dalle ore 1100 fino alle ore 1630 ora in cui io terminavo il mio turno di lavoro."
(PC 1 4.5.1997 ore 17.00)
10. Il 3 maggio 1997 cadeva di sabato.
Perciò, come sua abitudine AC 1, dopo avere accompagnato la convivente a far spese a Ponte Tresa, si apprestava a passare la giornata nei bar con gli amici.
Dapprima fece tappa in due o tre altri esercizi pubblici di cui era pure frequentatore abituale.
Poi, verso le 14.30 arrivò da __________ dove PC 1 - approfittando del fatto che non c'era nessun avventore - stava pulendo il terrazzo con la canna dell'acqua.
Dopo avere servito una birra a AC 1, la donna riprese il suo lavoro di pulizia.
Secondo il racconto della donna, mentre lei era affaccendata nel lavoro di pulizia, AC 1 le si avvicinò e, da dietro, cominciò a baciarla sul collo.
Lei lo allontanò dicendogli, in buona sostanza, che quelle smancerie non le piacevano tanto più che lei avrebbe dovuto sposarsi presto.
AC 1 - sempre nella versione della donna - continuava ad essere invadente e le chiedeva insistentemente di mostrargli il seno. Lei cedette alle insistenze dell'uomo:
" PC1 non si ricorda esattamente come, quando e perché, ma alla richiesta di AC1 di vedere il seno PC1 si è voltata e stupidamente, dopo avergli detto che in piscina avrebbe comunque visto tanti topless, ha allargato il girocollo del body, in modo da accontentare per un attimo AC1" (memoriale 15.5.1997)
In aula, la donna ha precisato che AC1 prese a pretesto della sua richiesta il tatuaggio che il body che lei indossava lasciava in parte scoperto dicendosi interessato a vederlo per intero.
Lei, per accontentarlo, allargò la scollatura del body e gli mostrò il tatuaggio e, con esso, il seno o la sua parte superiore.
Va, a questo proposito, rilevato che della richiesta di AC1 di vedere il tatuaggio, la donna parlò ai medici del Civico che la visitarono la sera del 3 maggio 1997. Di questo, infatti, si trova un'annotazione nella cartella clinica (doc. TPC 6).
Dopo avere viso il tatuaggio - e/o il seno, vista la localizzazione del tatuaggio e il fatto che il seno della donna è piuttosto minuscolo - AC1 si tranquillizzò:
" non ha più fatto una piega, e da lì innanzi non ha più dato fastidio. Dopo sono arrivati altri clienti; AC1 era gentilissimo e non ha più "rotto" (memoriale consegnato al PP il 15.5.1997)
Diversa, già su questi particolari, la versione di AC1.
L'uomo non ha parlato di baci sul collo.
Secondo la sua versione, lui andò subito al sodo, senza inutili preliminari più o meno romantici, palpeggiando il seno della donna che, in sostanza, sempre secondo lui, gradì le sue attenzioni:
" Lei, ci ha raccontato che già quando era presso il bar _______, ha palpeggiato la PC1 e lei ci stava. A noi risulta il contrario. A me invece risulta che lei ci stava."
(PS AC1 4.5.1997 ore 1.20; cfr, anche, 4.5.1997 ore 10.30)
" Ribadisco che già nel pomeriggio, sullo spiazzo retrostante il bar dove lei lavora, le avevo toccato a lungo i seni, con il suo consenso: anzi, volendo toccarle i seni sotto gli abiti, era stata lei stessa a dirmi che portava un body e che per riuscirvi dovevo infilare le mani passando dall'apertura della camicetta."
(GIAR AC1 5.5.1997 ore 16.45)
" Tra l'altro le avevo già toccato un seno nel giardino del ristorante e lei si era lasciata fare. Mi ricordo che PC1 non ha detto assolutamente nulla e si lasciava toccare. Non mi ha respinto e nemmeno si è tirata indietro." (confronto 27.7.1999)
Tuttavia, va detto che su questa questione AC1 non è stato costante.
In particolare, una prima volta disse che lui le toccò i seni mentre erano in piedi.
Un'altra volta, invece, disse che il palpeggiamento avvenne mentre i due erano seduti sugli scalini, intenti a bere una birra:
" Abbiamo poi parlato del più e del meno e poi io mentre entrambi eravamo in piedi, mi sono portato dietro di lei ed ho iniziato a palpeggiarle il seno. Lei si è lasciata fare, ossia non ha opposto resistenza." (PS AC1 4.5.1997 ore 1.20)
" Eravamo seduti sugli scalini della scala che porta in terrazza. Dopo un po’ io ho iniziato a toccare i seni della PC1 Lei non ha detto niente. Ho provato ad alzarle la maglietta ma lei mi ha detto che aveva il body per cui le ho messo una mano dentro il body passando dalla scollatura della maglietta. Lei si è lasciata fare. Poi sono arrivati un paio di clienti per cui ho smesso.."
(PS AC1 5.5.1997 ore 15.50)
11. Quel sabato la donna avrebbe dovuto terminare il suo turno di lavoro alle 16.00.
Tuttavia, il gerente che doveva prendere il suo posto giunse nel bar con una mezz'ora di ritardo.
La donna - che doveva ancora fare delle spese - telefonò al macellaio per dirgli che sarebbe arrivata un po' più tardi.
AC1 - che era ancora lì - si offrì di accompagnarla con la macchina (cfr. PC1 4.5.1997 ore 0,20, 15.5.1997, 27.5.1997, 27.5.1997).
AC1 non è stato sempre costante su questa circostanza.
Alcune volte ha dato la stessa versione della donna (4.5.1997, e 27.5.1997).
Un'altra volta, invece – e si era al 5.5.1997 - l'uomo ha dichiarato che si accordò in merito con PC1 già sul terrazzo, mentre erano soli:
" Siccome quando eravamo solo noi due ci eravamo già accordati che l'avrei accompagnata a casa dopo il turno mi sono fermato ad attenderla. Difatti verso le ore 1630 la PC1 ha terminato il suo turno e con la mia vettura siamo andati a Paradiso a fare la spesa."
(AC1 5.5.1997 ore 15.50)
12. PC1 accettò il passaggio (del resto, AC1 l'aveva già accompagnata altre volte fin sotto casa).
Durante il tragitto parlarono del più e del meno (PC1 4.5.1997).
AC1 l'accompagnò alla Migros di Paradiso.
Posteggiata la macchina, l'uomo raggiunse la donna all'interno del negozio e l'aiutò a portare le borse della spesa.
Poi accompagnò la donna dal macellaio. PC1 comprò della carne. AC1 comprò un cartone di birra.
AC1 fu, in quelle ore, estremamente gentile:
" PC1 in tale occasione non ha mai visto una persona così gentile in vita sua come AC1." (VI PP PC1 15.5.1997)
13. Dopo avere riposto gli acquisti nell’autovettura, i due si avviarono verso il bar _______ dove rimasero circa un'oretta chiacchierando fra loro e con un fratello del AC1 che, di tanto in tanto, aiutava il gerente del citato esercizio pubblico.
AC1 bevve un paio di birre.
La donna soltanto un'acqua minerale.
Poi i due risalirono in macchina per rientrare.
AC1 parcheggiò la vettura sotto casa della donna.
Quest'ultima lo invitò a salire in casa per bere qualcosa, "come si fa fra amici" (PC1 15.5.1997).
AC1 ha, in alcune sue dichiarazioni, dato la stessa versione della donna sul momento in cui gli venne rivolto l'invito a salire in casa (AC1, 4.5.1997, 5.5.1997).
Tuttavia, il 27.5.1997, l'uomo ha dato su questa circostanza una versione diversa:
" Dal _______ io ho preso della birra (Heineken), un cartone da sei. PC1 mi aveva già detto che mi avrebbe invitato a casa sua a bere la birra ed è per questo che l'ho comprata. (…) Poi, in macchina ci siamo diretti verso la casa della PC1. Lei, come mi aveva già detto prima, mi ha fatto salire a bere la birra." (VI PP AC1 27.5.1997)
Durante l'istruttoria pre-dibattimentale, ci si è soffermati sulla questione a sapere se la donna non fosse stata imprudente nell'invitare AC1 in casa (PC1 6.5.1997, 27.7.1999).
Questa Presidente ritiene che quella non fosse la questione cui gli inquirenti dovevano dare una risposta e che domande su quel tema - oltre ad essere irrilevanti per l'inchiesta - non potevano che avere l'effetto di inutilmente colpevolizzare la vittima (o, allora, la presunta vittima).
14. Saliti nell'appartamento, AC1 si sedette sul divano.
La donna gli offrì una birra che aveva nel frigo. Poi andò in camera sua per cambiarsi i vestiti.
Si tolse la camicetta e, sopra il body e i pantaloni, indossò un lungo cardigan di lana che le arrivava alle ginocchia. Tolte le scarpe, calzò delle pantofole di peluche, a forma di animale, alte sulla caviglia.
Poi PC1 - che aveva in casa un pezzetto di hashish - offrì a AC1 "una canna".
Va a questo proposito, detto che, mentre AC1 parlò subito di questa questione, all'inizio la donna negò sia di fare uso di stupefacenti sia di avere offerto quella sera una canna a AC1 (PC1 4.5.1997 ore 17.00).
Tuttavia, pur sapendo che cosa ciò significasse, quello stesso giorno la donna accettò di sottoporsi alla prova delle urine.
Il 14.5.1997, preso atto del risultato positivo dell'analisi delle urine, la donna ammise di avere offerto la "canna" a AC1:
" effettivamente la sera di quel sabato 3.5.1997, a casa mia, avevo un piccolo quantitativo di hashish che ho offerto, sotto forma di spinello, al AC1 e con il quale abbiamo poi fatto qualche tirata assieme. Preciso che avevo in casa questo pezzetto di hashish da molto tempo, penso almeno dal febbraio scorso. Siccome parlando con il AC1 questi mi aveva confidato di avere un trascorso di tossicodipendenza ecco che quella sera gli ho offerto un paio di tiri di hashish. Lui pareva intendersi perché ha pure annusato il coltellino con il quale avevo tagliato l'hashish dicendo che doveva essere di buona qualità. Ho avuto paura di dire alla polizia che avevo consumato dell'hashish perché nell'agosto del 1994 ero stata condannata al pagamento di una multa perché trovata in possesso di grammi 1,3 di hashish e più che altro avevo paura che la mia credibilità su quello che avevo subito poteva risentirne. Devo però dire che il fatto di avere consumato hashish l'ho subito raccontato al mio avvocato. Non intendevo assolutamente sottrarmi alle mie responsabilità ma ho avuto paura."
Va, qui, per inciso, rilevato che la donna non era una tossicodipendente.
Semplicemente, le capitava, a volte, quando qualcuno gliela regalava o a qualche festa, di fumare un po’ di erba o di hashish.
Mai ha consumato droghe pesanti.
Va osservato, poi, a questo proposito, che l'analisi tossicologica delle urine diede esito negativo per AC1.
14.1. AC1 chiede alla donna di sedersi sul divano
Dopo avere fumato, i due continuarono a parlare.
Quindi, AC1 chiese alla donna - che era rimasta seduta, prima in terra dall'altra parte del tavolino e, poi, su una seggiola - di sedersi accanto a lui sul divano.
La donna obbedì:
" Fra un discorso e l'altro AC1 ha chiesto a PC1 di sedersi accanto a lui; PC1 si è seduta accanto a AC1 (che stava in mezzo), sull'angolo dove sta la pianta (quindi vicino alla sedia poltrona). PC1, sedendosi sul divano, ha preso un cuscino celeste con i puntini bianchi, che teneva sulle gambe, con sopra le braccia". (VI PP PC1 15.5.1997)
14.2. AC1 comincia ad allungare le mani
A quel punto - e da qui in poi si riferirà della versione della donna poiché quella di AC1 è diversa e la vedremo in seguito - l'uomo cominciò ad allungare le mani mettendosi a slacciare i lacci del body. La donna lo respingeva ma lui continuava:
" Ad un certo punto AC1 ha cominciato a allargare i laccetti incrociati che sono sul davanti del body. PC1 ha reagito chiedendo gentilmente: "Ma cosa fai? Lascia stare; non voglio assolutamente aprire" ma AC1 andava avanti. PC1 ha tentato di stringere i lacci diverse volte e lui li allargava." (PC1 15.5.1997)
AC1, a quel punto, cominciò ad innervosirsi.
Mise una mano sotto il body, sul seno della donna che lo respinse:
" Quando AC1 mi ha toccato il seno nell'appartamento, la mia reazione è stata quella di togliere dalla scollatura del body la mano del AC1. Mi ricordo di essermi tirata indietro e di essermi protetta con il cuscinetto. Non ricordo esattamente quello che ho detto ma penso di aver detto "ma cosa stai facendo" o qualche cosa del genere.." (confronto 27.7.1999)
14.3. PC1 percepisce la crescente aggressività e il crescente nervosismo dell'uomo
La donna ha riferito di avere a questo momento cominciato a percepire il crescente nervosismo dell'uomo che aumentava ad ogni suo rifiuto:
" Preciso che AC1 era molto nervoso, come se percepisse che qualche cosa non andava come voleva lui. Ho avuto l'impressione che si arrabbiasse sempre di più di fronte ai miei rifiuti."
(CR 8.7.1999)
14.4. l'uomo afferra la mano della donna e la mette sul suo membro
Poi l'uomo le prese con forza una mano e la posò sul suo membro già in erezione:
" Mi afferrava la mano sinistra e se la metteva sul suo membro, nel frattempo si era già sbottonato i pantaloni e mi diceva … adesso mi hai fatto eccitare e adesso paghi." (PS PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" Io mi sono accorta che lui era eccitato solo nel momento in cui mi ha preso di forza la mia mano sinistra e l'ha appoggiata sul suo pene che fuoriusciva già dai pantaloni che lui si era parzialmente slacciato." (PS PC1 6.5.1997)
" Da questo momento (ndr: dal momento in cui AC1 le mise una mano sul seno) al momento in cui AC1 ha preso la mano di PC1 mettendogliela sul membro, PC1 non riesce a ricordare esattamente cosa è successo. Ad un certo momento AC1 ha preso il braccio sinistro di PC1 facendole posare la mano sul membro (di AC1) che era in erezione, ancora nelle mutande ma con i pantaloni aperti. AC1 ha detto: "Guarda cosa mi hai fatto". PC1 ha subito ritirato la mano e si è alzata." (VI PP PC1 15.5.1997)
" AC1 mi ha poi preso la mano e l'ha appoggiata sul suo membro in erezione. Mi ricordo che aveva i pantaloni slacciati ma non abbassati e dopo che ha preso la mia mano con forza e l'ha appoggiata sul suo membro, quest'ultimo è uscito dai pantaloni."
(VI PP PC1 8.7.1999)
14.5. la donna cerca di scappare
A questo punto, la donna cercò di scappare.
Si alzò dal divano.
L'uomo la raggiunse e la costrinse a risedersi sul divano mentre lui si sedette sul tavolino:
" AC1 si è pure alzato, girando attorno al tavolo, passando dalla parte dello stereo, andando verso PC1 che stava sull'altro angolo verso la finestra. In quel momento AC1 ha detto: "adess ta fet chel che vöri mi". AC1 ha fatto sedere PC1 sul divano, dove stava seduta prima, mentre AC1 stava davanti a lei, seduto sul tavolo." (memoriale 15.5.1997; cfr. verb. dib. pag. 3).
14.6. l'uomo costringe la donna a spogliarsi
A quel momento, AC1 costrinse la donna a spogliarsi.
La costrinse minacciandola, dicendole aggressivamente che se non l'avesse fatto lei, avrebbe provveduto lui strappandole i vestiti.
Va precisato che PC1 ha detto che AC1 continuava a gridare e che sembrava sempre più nervoso ed aggressivo con il passare dei minuti.
In relazione a questa questione - cioè all'aggressività di AC1 ed all'effetto che essa aveva sulla donna - occorre precisare che PC1, pur essendo piuttosto alta, è magrissima al punto da dare, a chi la guarda , la sensazione di avere davanti uno scricciolo mentre l'uomo ha, con evidenza, la prestanza, la solidità e la forza fisica tipica di tutti coloro che esercitano un lavoro che richiede l'utilizzo quotidiano dei muscoli.
La sproporzione fra i due e la supremazia fisica dell'uomo sono evidenti e non hanno da essere dimostrate. AC1, grazie alla sua supremazia fisica, non ebbe difficoltà a piegare la donna ai suoi voleri:
" Dal momento che lui ha iniziato a voler approfittare di me, mai, mi ha lasciato. In qualche modo mi teneva vincolata a lui e mai mi ha dato la possibilità di allontanarmi o di scappare."
(PC1 4.5.1997 ore 17.00)
Pertanto, non ha da essere ulteriormente dimostrata la paura che le minacce o anche solo l'aggressività dell'uomo hanno incusso nella donna :
" Ho già detto di avere pianto e di avere cominciato a piangere quando lui ha chiesto che mi spogliassi e poi ho sempre pianto finché AC1 se ne è andato." (PC1 27.5.1997)
" vedevo i suoi occhi che erano spiritati. Lo stesso mi minacciava verbalmente dicendomi che mi avrebbe picchiata"
(CR 4.5.1997 ore 00,20)
" AC1 mi ha imposto di spogliarmi dicendomi che se non lo facevo io mi avrebbe strappato i vestiti." (PC1 6.5.1997)
" AC1 le ha ordinato di spogliarsi, con fare aggressivo, dicendo che voleva vedere PC1 nuda. PC1 ha voluto alzarsi ma AC1 l'ha spinta giù, dicendo: "Dai, tira via i vestiti che vöri vedet; se tai tirat mia via, al fu mì." Ha inoltre aggiunto almeno tre volte "Se tal fet mia tai strapi fö mì; io ti violento". AC1 le ha fatto capire che non sarebbe uscita da lì finché non avesse fatto ciò che AC1 voleva." (memoriale CR 15.5.1997)
" Io allora mi allontanai bruscamente e mi alzai dal divano. Lui mi seguì. Mi accorgevo che lui diventava sempre più nervoso. Continuava a dire che voleva vedermi nuda. Mi raggiunse. Con forza mi fece sedere sul divano. Continuava a gridare, continuava a dirmi che voleva vedermi nuda e che dovevo spogliarmi da sola altrimenti ci avrebbe pensato lui." (verb. dib. pag. 3)
Quindi, in questo clima di paura generato dall'atteggiamento e dalle parole dell'uomo, PC1 fu costretta a togliersi i vestiti.
14.7. anche l'uomo si spoglia
Pure AC1 si spogliò.
La donna ha sempre detto che, pur sforzandosi, non è mai riuscita a ricordare quando e come l'uomo si tolse i vestiti:
" Ad un certo punto l'ho visto nudo, senza neanche accorgermi del modo in cui si era spogliato ….." (PC1 8.7.1999)
" Quando con violenza è riuscito a farmi sdraiare sul divano e a posizionarsi sopra di me lui era già nudo. Malgrado i miei sforzi non riesco a ricordare quando e come si è spogliato" (PC1 6.5.1997)
14.8. la donna continua a difendersi
Va detto, a questo proposito, che la donna ha vissuto tutti quei momenti in stato di grande stress emotivo.
Aveva paura di AC1, piangeva e cercava con ogni mezzo di dissuaderlo dal portare a termine i suoi propositi:
" Nel frattempo io piangevo e tentavo di convincerlo a lasciarmi andare era comunque tutto inutile, infatti dopo che mi ha costretto a togliere i vestiti mi ha gettato sul divano e mi si è messo sopra."
(PS PC1 4.5.1997 ore 00.20)
PC1 ha ancora sempre precisato che lei ha tentato come poteva di difendersi. L'ha fatto cercando di impietosire l'uomo, l'ha fatto urlando a sua volta, piangendo e, poi, opponendo resistenza e picchiando:
" da parte mia gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla…."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" ...non urlare che ti metto uno straccio in bocca. Io tentavo di difendermi come potevo scalciando e morsicando infatti sono riuscita a dargli un morso sul braccio destro all'interno del muscolo .. lui intanto continuava a minacciarmi dicendomi di non urlare che altrimenti mi avrebbe picchiato. Da parte mia tentavo inutilmente di persuaderlo a lasciarmi andare ma non mi ha dato ascolto…"
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" voglio precisare che io ho tentato in ogni modo, sin dall’inizio delle avances di AC1, di resistergli. Da un lato, lo pregavo di lasciarmi stare, spiegandogli di avere già avuto in passato esperienze brutte e pregandolo di evitarmene altre. D’altro lato cercavo di sfuggirgli come potevo…” (verb. dib. pag. 3 e 4)
14.9 "pompino" e introduzione in vagina del collo della bottiglia
Così la donna si ritrovò seduta sul divano con l'uomo di fronte a lei, seduto sul tavolino, con il membro eretto.
A questo punto, si inseriscono temporalmente due "eventi" di cui, a partire da un certo punto, la donna non è più riuscita a ricordare con precisione la successione temporale.
La donna - cioè - ha sempre detto che l'uomo le ordinò di praticargli un "pompino" e le introdusse nella vagina il collo di una bottiglia di birra.
Pur ricordando con precisione questi due "eventi", la donna non ricorda più se prima l'uomo le chiese il pompino o se, invece, prima le introdusse il collo della bottiglia:
" Non ricordo più se per prima cosa AC1 ha cercato di penetrarmi con il collo della bottiglietta di birra che aveva appena finito di bere oppure se prima mi ha chiesto di praticargli un pompino."
(PC1 8.7.1999)
14.9.1. introduzione del collo della bottiglia
Ciò detto, riguardo l'introduzione del collo della bottiglia, la donna ha dichiarato quanto segue:
" prima di fare ciò (ndr: prima di penetrarla) mi metteva nella vagina la bottiglietta di birra che stava bevendo (bottiglietta andata in frantumi), intanto che faceva ciò mi diceva di allargare le gambe che voleva vedere dentro .. " (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" Ad un certo momento, durante le fasi cruciali, lui mi diceva che voleva vedere come "entrava il collo della bottiglia nella mia vagina. È difatti riuscito a infilarmi il collo della bottiglia in vagina. Non ho sentito dolore. Sono riuscita a togliere di mano la bottiglia. Era una bottiglia vuota di Heineken." (PC1 6.5.1997)
" ha preso la bottiglia di Heineken e ha detto "Voglio vedere come entra". PC1 ha provato ad allontanare le mani di AC1 che però è stato molto rapido ed è riuscito ad infilare il collo della bottiglia nella vagina mentre PC1 tentava di allontanare AC1 e di andare indietro. PC1 ci è riuscita quasi subito, giusto il tempo di sentire la bottiglia che stava penetrando." (memoriale 15.5.1997)
" Comunque è riuscito a penetrarmi con il collo della bottiglietta anche se brevemente. Io cercavo di divincolarmi e di spingerlo via con le mani" (PC1 8.7.1999)
" A quel punto AC1 prese una bottiglia dal tavolino e mi disse che voleva vedere come la bottiglia entrava nella mia vagina. Io cercavo continuamente di difendermi, divincolandomi, pregandolo di smettere e di non farmi del male. Ma niente serviva. Cercavo di impedirgli di mettere la bottiglia nella vagina mettendo le mani davanti ma lui me le ha spostate ed è riuscito ad infilarmi il collo della bottiglia. Ricordo di avere sentito il freddo della bottiglia. Non ho sentito dolore."
(verb. dib. pag. 3)
14.9.1.1. sorte della bottiglia
Nel corso del suo primo interrogatorio, PC1 disse che la bottiglia era andata in frantumi:
" prima di fare ciò mi metteva nella vagina la bottiglietta di birra che stava bevendo (bottiglietta andata in frantumi)" (PC1 4.5.1997)
Durante il secondo interrogatorio, avvenuto poche ore dopo il primo, cioè alle 17.00 del 4.5.1997, non si abbordò il tema del destino della bottiglia.
Nel terzo interrogatorio, avvenuto il 6.5.1997, la donna ha spontaneamente dichiarato che, in realtà, la bottiglietta non si ruppe:
" Non è vero che la bottiglia è poi andata in frantumi. Dopo la violenza io ho ripulito e rimesso tutto a posto e la bottiglia l'avevo messa in una borsa che ho in terrazza; borsa dentro la quale vi erano già altre bottiglie di Heineken vuote per cui non riuscivo più a scegliere qual era che aveva usata per cui ho dichiarato che era andata in frantumi." (PC1 6.5.1997)
La donna non ha saputo spiegare il motivo della sua prima dichiarazione non conforme al vero se non con lo stato di profonda agitazione in cui versava la notte del primo interrogatorio:
" Non so per quale motivo ho raccontato che la bottiglia si era frantumata mentre che poi così non era. Io non ho valutato che la bottiglia poteva servire quale prova. Io quella sera non capivo più nulla. Non avevo nessuna intenzione di raccontare bugie."
(PC1 6.5.1997)
" Per quanto concerne la bottiglietta di birra ho già chiarito sul mio verbale del 6.5.1997 che la stessa non si era frantumata e ho già spiegato che la sera del primo interrogatorio, subito dopo la violenza, ero sotto choc e parlavo a raffica. Ho ripulito tutto e la bottiglia di birra l'ho riposta nella borsa sul terrazzo che già ne conteneva altre vuote per cui non ero più in grado di mostrare qual era, essendo tutte uguali. Ho pulito tutto, me compresa, nell'intento di cancellare quello che era avvenuto non per ingannare qualcuno bensì nell'intento psicologico di convincermi che non era avvenuto; per sopravvivere appunto a livello psicologico." (PC1 14.5.1997)
" Sempre a domanda dell'avv. DF 1 rispondo che la sera stessa della violenza ho messo la bottiglietta di Heineken che AC1 aveva usato per penetrarmi, sopra le bottiglie nel sacco dei vetri fuori sul balcone. Non so perché ho detto alla polizia che la bottiglia si era rotta. La polizia non mi ha mai chiesto dove erano i cocci. Io non ho cercato la bottiglia in seguito. Mi ricordo che quando la polizia è venuta a vedere il mio appartamento e a fare le fotografie (la verbalizzante rileva che ciò è avvenuto in data 6.5.1997), io ho mostrato alla polizia il sacco che conteneva la bottiglia di cui ho detto. Non mi risulta che abbiano portato via il sacco." (PC1 8.7.1999)
14.9.2. pompino
Riguardo il richiesto "pompino", PC1 ha dichiarato quanto segue:
" mi obbligava a fargli un pompino, prima voleva mettermelo dietro però cambiava idea e gli facevo un pompino, mi teneva per la testa e mi diceva di andare più a fondo da parte mi gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla … visto che non era rimasto soddisfatto del pompino …" (PC1 4.5.1997 ore 00,20)
" D1: Lei conferma il fatto che l'AC1 l'ha obbligata anche ad un coito orale?
R1: si. Lui mi ha obbligato dicendomi "adesso mi fai un pompino con l'ingoio". Ad un certo momento io ho ceduto alle sua richiesta anche per il fatto che lui disse che se gli facevo un pompino lui mi avrebbe lasciato stare. Quando ho assecondato la sua richiesta è stato appunto per cercare di limitare la violenza sulla mia persona."
(PS PC1 4.5.1997 ore 17.00)
" … lui mi ha detto di fargli un pompino con ingoio e allora io ricordo di avergli detto che piuttosto gli faceva una sega. Lui ha detto: … voglio un pompino con ingoio … Allora prendendomi la testa e facendo pressione sulla testa mi costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non volevo. Piangevo. Sono riuscita a tirarmi indietro"
(PC1 6.5.1997)
" AC1 l'ha trattenuta con gambe e braccia e subito dopo ha preteso un "pompino con l'ingoio". …omissis … PC1, terrorizzata e tesissima, si è portata col capo verso il pene tentando di assecondare AC1, il quale ha preso la testa di PC1 e l'ha spinta in basso; a quel momento PC1 si è rifiutata di continuare."
(memoriale 15.5.1997)
" Confermo anche che AC1 ha preteso un coito orale (pompino) ciò che io ho rifiutato. Ho cominciato a spaventarmi ed a capire che non riuscivo più a bloccare AC1 dopo il fatto della bottiglia e la richiesta del coito orale. Mi viene in mente ora con precisione che per prima cosa AC1 mi ha chiesto di praticargli un pompino ed io mi sono rifiutata ..omissis… ADR ribadisco che non ho praticato il coito orale a AC1, o almeno non ricordo di averlo fatto; ricordo solo che AC1 cercava di mettere il suo pene nella mia bocca. Domanda dell'avv. DF 1: le faccio notare che nel suo verbale 4.5.1997 lei ha affermato di avere assecondato le richieste di AC1 mirate ad ottenere un coito orale. Si può dire che quello che ha affermato in quel verbale non è vero? Rispondo che non sono in grado di rispondere alla domanda che mi è stata posta." (PC1 8.7.1999)
" Lui si sedette davanti a me sul tavolino con il membro eretto fuori dai pantaloni. Mi disse che dovevo fargli un pompino con l'ingoio. Io resistevo. Gli dissi che, piuttosto, gli avrei fatto una sega ma lui insisteva. Io avevo paura. Lui con la mano spinse la mia testa verso il suo membro. Io, incapace di resistere, lo presi in bocca. Ma AC1 spinse talmente che il suo membro penetrò fino in fondo nella mia bocca ed io mi sentii soffocare. Così mi ritrassi con forza."
(verb. dib. pag. 3)
14.10. AC1 tenta di penetrare analmente la donna
Sempre più nervoso ed aggressivo, AC1, non avendo trovato sin lì sfogo ai suoi istinti, fece girare con violenza la donna che si trovò così inginocchiata contro il divano e cercò di penetrarla analmente. Non ci riuscì perché la donna fece resistenza stringendo i muscoli del sedere e delle gambe:
" prima voleva mettermelo dietro però cambiava idea …"
(PC1 4.5.1997 ore 00,20)
" Allora prendendomi la testa e facendo pressione sulla testa mi costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non volevo. Piangevo. Sono riuscita a tirarmi indietro e allora lui mi ha detto: .. allora prendo un altro buco … Vi è stata della colluttazione..."
(PC1 6.5.1997)
" Allora AC1 s'è infuriato ancora di più; ha fatto girare PC1 sulle ginocchia e in "posizione pecorina" come diceva AC1. AC1 non riusciva a penetrare PC1 e alla fine l'ha rimessa sulla schiena" (memoriale 15.5.1997)
" AC1 è venuto verso di me e mi ha girato bocconi sul divano cercando di penetrarmi "alla pecorina". (PC1 8.7.1999)
" Non soddisfatto, con violenza, AC1 mi ha fatto girare e mettere sulle ginocchia davanti al divano ed ha tentato di introdurre il suo membro nel mio ano. Ricordo che spingeva. Io, stringendo le gambe e le natiche, sono riuscita ad impedirgli di penetrarmi. Lui era sempre più arrabbiato." (verb. dib. pag. 3)
14.11. la donna cerca di difendersi come può
Durante tutti quei momenti, la donna - sempre stando al suo racconto - ha sempre cercato di difendersi come poteva. Cercava di sfuggirgli. Cercava di colpirlo. Ma soprattutto - come è tipico di tutti coloro che si sentono deboli e indifesi di fronte ad un avversario più forte e crudele - cercava di muovere l'uomo a compassione.
Purtroppo inutilmente:
" da parte mia gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" allora prendo un altro buco … Vi è stata della colluttazione. Ho tentato di scappare ma lui mi teneva ferma." (PC1 6.5.1997)
" Da qui avanti PC1 ha ripetuto a AC1 tantissime volte che il patrigno di PC1 l'aveva violentata 15 anni prima, implorando AC1 di lasciarla in pace, che non voleva più soffrire. PC1 ha tentato di far ragionare AC1, scusandosi se per caso l'avesse provocato; PC1 tremava come una foglia. AC1 ha risposto che se PC1 non faceva quello che lui voleva, l'avrebbe violentata. PC1 ha tentato di fuggire. AC1 l'ha trattenuta con gambe e braccia …" (memoriale 15.5.1997)
" È anche vero che ho detto a AC1 che ero stata violentata 15 anni prima dal mio patrigno. So di averglielo ripetuto diverse volte. Piangevo tanto forte e gli chiedevo di lasciarmi stare…omissis... AC1 ha visto che io piangevo, ha sentito che già ero stata violentata 15 anni prima, ha sentito che io gli dicevo di lasciarmi stare, ma non ha avuto alcuna reazione ed è andato avanti, Più io lo respingevo più lui andava avanti."
(PC1 8.7.1999)
14.12. la donna afferra la cornetta del telefono
Non riuscendo nell'intento di penetrarla analmente, AC1 buttò la donna sul divano.
Durante quei momenti concitati, la donna riuscì ad afferrare la cornetta del telefono. Disse all'uomo che avrebbe avvertito la polizia. Ma l'uomo riuscì a far cadere il telefono a terra:
" Dopo questo fatto, ad un dato momento mi sono ritrovata sulla sinistra del divano, in una posizione vicino al telefono che si trova su un tavolino. Lui era sotto e mi teneva per le spalle attirandomi a sé. Da parte mia sono riuscita ad afferrare la cornetta del telefono e l'ho minacciato di telefonare alla polizia se non mi avesse lasciato. Per tutta risposta lui allungando la mano ha dato una spinta al telefono che è caduto a terra. Assieme al telefono mi è scivolata di mano anche la cornetta." (PC1 4.5.1997 ore 17.00)
" PC1 ha tentato di prendere il telefono ma non è riuscita né a fare il numero né a portare la cornetta all'orecchio; AC1 ha strappato di mano la cornetta ma poi PC1 non si ricorda più cos'è successo col telefono." (memoriale 15.5.1997)
" Devo ancora dire che durante la violenza io ho preso la cornetta del telefono e ho digitato un numero che ora non ricordo. AC1, se ben ricordo, o mi ha strappato la cornetta dalle mani oppure ha dato un colpo al telefono che comunque ricordo è finito per terra."
(PC1 8.7.1999)
" Per essere precisa il tavolino è molto vicino al divano e tra tavolino e divano c'è una pianta. Sono sicura di avere preso in mano la cornetta perché volevo chiamare la polizia ma AC1 mi ha dato un colpo e tutto il telefono è caduto a terra" (confronto AC1/ PC1 27.7.1999)
" ADR sono sicura che quando ho preso il telefono era mia intenzione chiamare la polizia, però non ricordo con esattezza che numero ho digitato. Mi si fa notare che nel corso dell'ultimo verbale a pag. 5 ho affermato di non ricordare quale numero avessi digitato senza indicare che era mia intenzione chiamare la polizia. Rispondo che era ovvio che volevo chiamare la polizia e non certo mia madre o l'ambulanza." (confronto AC1/PC1 27.7.1999)
14.13. AC1 riesce a penetrare la donna
Come si diceva, la donna si ritrovò stesa supina sul divano.
L'uomo le si mise sopra cercando di penetrarla vaginalmente.
La donna cercò di opporre resistenza.
Lo fece picchiandolo come poteva, mordendogli un braccio, divincolandosi, tenendo chiuse le gambe e mettendo le mani a protezione delle parti intime.
Ma fu tutto inutile:
" mi ha gettato sul divano e mi si è messo sopra. Mi ha costretto a sdraiarmi e lui mi si metteva sopra. Da parte mia sono riuscita tre volte a chiudere le gambe ed a colpirlo al ventre, però lui con una mano mi teneva le braccia ferme e con l'altra mi allargava le gambe. Eccitato mi ripeteva … adesso fai quello che ti dico io … altrimenti ti violento … se non riesco davanti … facciamo dietro …omissis…
Io tentavo di difendermi come potevo scalciando e morsicando infatti sono riuscita a dargli un morso sul braccio destro all'interno del muscolo .. lui intanto continuava a minacciarmi dicendomi di non urlare che altrimenti mi avrebbe picchiato. Da parte mia tentavo inutilmente di persuaderlo a lasciarmi andare ma non mi ha dato ascolto e mi penetrava." (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" Che io rammenti gli ho dato una morsicata sul braccio destro, dovrebbe avere delle escoriazioni lasciate dal mio orologio."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" mi sono dimenticata di parlare è del fatto che l'AC1 mentre stava coricandosi sopra di me con l'intenzione di penetrarmi, visto i miei strilli e le mie richieste di aiuto mi ha anche minacciato di legarmi se non lo lasciavo fare. Questa cosa me l'ha ripetuta almeno tre volte." (PC1 4.5.1997 ore 17.00)
" Sono riuscita a chiudere le gambe alcune volte ma lui con le sue mani riusciva ad aprirmele. Mi teneva ferme le mie braccia sopra la testa e con l'altra tentava di allargarmi le gambe. Io sono riuscita qualche volta a ripararmi i genitali con le mani e lui mi ha ripetutamente detto: … togli le mani altrimenti te lo metto dietro … …omissis… Poi non ne potevo più. Ho sentito che mi penetrava…omissis…. Confermo il fatto che durante la mia difesa ho morsicato il braccio dell'AC1, quello destro. Ho tentato in ogni modo di farlo desistere. Piangevo, lo imploravo l'ho morsicato, ma a nulla sono valsi i miei sforzi." (PS PC1 6.5.1997)
" alla fine l'ha rimessa sulla schiena; PC1 continuava a tenere le mani incrociate sulla vagina, lasciando un ginocchio alzato e pregando AC1 di non farlo. Mentre CL piangeva a dirotto, AC1 ha detto: "Via chi man, via chi man se nò a vu da dré, a dopri ul böcc da dré". Per la disperazione, PC1 a diverse riprese si è offerta di masturbare AC1, che invece non voleva assolutamente." (PC1 15.5.1997)
" Voglio precisare che io piangevo e mi difendevo. Mi ricordo perfettamente di avere ad un certo punto morsicato il braccio di AC1. Non ricordo quale braccio però mi ricordo che l'ho morsicato quando lui era sopra di me, dopo che mi aveva girato sulla schiena poiché non era riuscito a penetrarmi alla "pecorina". Voglio precisare che continuavo a divincolarmi e che non ero passiva stesa sul divano. Mi ricordo anche che io continuavo a proteggermi la vagina con le mani incrociate e AC1 mi ha detto che se non fosse riuscito a penetrarmi davanti avrebbe tentato di farlo dietro. …omissis… Piangevo tanto forte e gli chiedevo di lasciarmi stare….omissis…
ma non ha avuto alcuna reazione ed è andato avanti, Più io lo respingevo più lui andava avanti." (PC1 8.7.1999)
" Violentemente mi ha fatto girare e mi ha buttato sul divano. Mi ha afferrato le braccia per i polsi tenendomele ferme con una mano appoggiate sulla mia spalla. Con l'altra cercava di aprire le gambe che io tenevo strette per impedirgli di penetrarmi. Voglio precisare che io ho tentato in ogni modo, sin dall'inizio delle avances di AC1, di resistergli. Da un lato, lo pregavo di lasciarmi stare, spiegandogli di avere già avuto in passato esperienze brutte e pregandolo di evitarmene altre. D'altro lato, cercavo di sfuggirgli o di difendermi come potevo, stringendo i muscoli, usando le mani come scudo. In questo tentativo di difesa io ho morso il braccio destro di AC1. Non ricordo l'intensità del morso. Certamente non si trattava di un morso gentile ma non ricordo a che profondità sono andata. AC1 però non demordeva. Io cercavo di impedirgli di penetrami tenendo chiuse le gambe ed alzando le ginocchia."
(verb. dib. pag. 3 e 4)
14.14. AC1 riesce nel suo intento
Alla fine, esausta e rassegnata poiché convinta dell'inutilità di ogni resistenza, PC1 ha cessato di difendersi.
Così, AC1 è infine riuscito a penetrarla:
" tentavo inutilmente di persuaderlo a lasciarmi andare ma non mi ha dato ascolto e mi penetrava…omissis… mi afferrava nuovamente e mi penetrava e "veniva" in me e sul cuscino del divano"
(PC1 4.5.1997 ore 00,20)
" Ho tentato di scappare ma lui mi teneva ferma. Poi non ne potevo più. Ho sentito che mi penetrava e non ho più opposto resistenza perché esausta. Poco dopo lui è "venuto". Mi sono accorta perché ho sentito umidità all'interno delle cosce." (PS PC1 6.5.1997)
" Alla fine, PC1, impaurita e rassegnata, ha tolto le mani e AC1 l'ha penetrata. Dal momento della penetrazione PC1 ha avuto male. Non è in grado di dire quanto tempo sia passato fino all'eiaculazione. Appena AC1 ha avuto l'eiaculazione, AC1 s'è ritirato; PC1 s'è sentita bagnata fra le gambe (…)."
(PC1 15.5.1997)
" Confermo dunque che in data 3.5.1997 tra le ore 18.30 e le 19.30, nel mio appartamento di … sul divano in salotto, che riconosco essere quello fotografato e contenuto nella documentazione fotografica doc. 32, sono stata costretta a subire un rapporto sessuale completo da parte di AC1. Confermo che io non volevo avere un rapporto sessuale con AC1." (PC1 8.7.1999)
" Più io lo respingevo più lui andava avanti. Come detto ad un certo punto l'ho lasciato fare e AC1 mi ha penetrato ed ha raggiunto subito l'orgasmo. Non so dire quanto tempo sia passato dal momento della penetrazione ma sono sicura che è stata una cosa veloce e non di passione. Mentre mi penetrava io ero ferma e lui era sopra di me. Non ricordo dove teneva le braccia. Mi ricordo però che non ho ricevuto alcuna affettuosità da lui dopo la penetrazione, non mi ha baciato e non mi ha abbracciato." (PC1 8.7.1999)
" A quel punto io ero sopraffatta. Ero stremata dai miei tentativi di resistenza e dal gran piangere che avevo fatto. Non vedevo più possibilità di resistere e così l'ho lasciato fare." (verb. dib. pag. 4)
15. la donna, subito dopo il rapporto sessuale, corre in bagno
Non appena l'uomo raggiunse l'orgasmo e la lasciò libera, PC1 corse in bagno a lavarsi.
Si mise sotto la doccia e si lavò a lungo le parti intime.
Si lavò per ben 7 volte:
" da parte mia mi recavo a farmi una doccia."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" ed è subito andata a fare una doccia (dal ventre in giù)."
(PC1 15.5.1997)
" Dopo aver raggiunto l'orgasmo, AC1 si è ritirato subito ed io ho avuto la reazione immediata di alzarmi e di andare in bagno a lavarmi. So che borbottavo qualche cosa ed ero molto arrabbiata, Mi ricordo che ho chiuso la porta del bagno non a chiave e ho fatto la doccia. Per essere precisi mi sono lavata con il sapone sette volte durante la medesima doccia. Mi sentivo sporca e volevo pulirmi il più velocemente possibile." (PC1 8.7.1999)
16. AC1 lascia l'appartamento della donna
Quando la donna tornò nel salotto, vi trovò AC1 che si era ormai rivestito.
Ancora piangendo, gli disse di andarsene.
Secondo i ricordi della donna, andandosene lui le disse qualcosa del tipo "mi dispiace, sono un verme":
" Quando sono ritornata nel salotto AC1 era già vestito. Io indossavo l'asciugamano stretto intorno al corpo con sopra l'accappatoio. La cosa che mi preoccupava di più era che AC1 si trovava in salotto e per questo motivo sono andata a vedere se era ancora lì. Come detto lui era già vestito, io piangevo ancora e gli ho detto di andarsene. Io ero molto arrabbiata e ferita. Se non erro lui mi ha detto qualche cosa del tipo "mi dispiace", "sono un verme" e poi se ne è andato." (VI PP PC1 8.7.1999)
" Quando PC1 è tornata dalla doccia con asciugamano e accappatoio e continuava a piangere e a tremare, AC1 le ha detto: "Mi sento un verme". AC1 era già mezzo vestito e poi se ne è subito andato, prendendo le chiavi dell'auto e gli occhiali da sole che erano entrambi sul tavolo. PC1, piangendo e tremando gli ha detto di andarsene. Erano le 19.30/19.40." (PC1 15.5.1997)
In tutto, AC1 rimase nell'appartamento della donna circa 1 ora e mezza.
La violenza - nei ricordi della donna - è durata circa un'ora:
" A casa mia AC1 ci è rimasto da poco dopo le 1800 fino alle 1930/1940. Da quando AC1 aveva chiaramente manifestato l'idea di fare l'amore con me, a quando se ne è andato, è passata circa un'ora. Anche se non so essere più precisa, visto che l'orologio in quei frangenti non l'ho mai guardato, se non alla fine quando è partito." (PC1 27.5.1997)
17. partito AC1, la donna pulisce il divano
Non appena AC1 lasciò il suo appartamento, PC1, contrariamente alle sue abitudini, chiuse a chiave la porta dell'appartamento:
" Preciso che, dopo che AC1 lasciò il mio appartamento, io chiusi la porta d'entrata a chiave. Durate tutta la permanenza di AC1 nel mio appartamento, la porta era invece rimasta aperta. Preciso che non era mia abitudine chiudere sempre la porta a chiave, soprattutto considerato che il portone d'entrata era sempre chiuso a chiave giorno e notte. Preciso che il mio compagno aveva la chiave del portone di entrata e della porta del mio appartamento."
(verb. dib. pag. 4; cfr. deposizione Pino Toscano).
Poi si mise freneticamente a lavare il divano per cancellare ogni traccia dell'avvenuta violenza:
" Presso il mio domicilio ho già provveduto a ripulire il tutto. La macchia di sperma sul divano c'è ancora." (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
" Nel frattempo [n.d.r.: prima che bussasse alla porta l'amico …] PC1 aveva già "ripulito" il divano con il "Tapino" (una schiuma per il tappeto; la bombola spray è rimasta sul tavolo fino a martedì), cioè aveva "spraiato" dove c'era dello sperma, rimuovendolo con uno straccio." (PC1 15.5.1997)
" Io avevo [n.d.r.: al momento in cui arrivò a casa sua l'amico …] già pulito la macchia di sperma sul divano e stavo mettendo sotto sopra il divano per pulire ulteriormente." (PC1 8.7.1999)
" ... quando se ne è andato AC1, io ho preso la schiuma per pulire il cuscino." (PC1 8.7.1999)
" confermo che sono stata io a ribaltare i cuscini del divano, dopo che AC1 se ne era andato, per pulire. Quando sono arrivati i miei amici il divano era in disordine perché così lo avevo messo io allo scopo di pulire." (confronto AC1/ PC1 27.7.1999)
18. Poco dopo, __________ - un amico di __________, il dirimpettaio di PC1, che non era in casa quella sera - suonò alla porta. Lei lo fece entrare. Lui la vide agitata gliene chiese ragione. Lei, piangendo, gli raccontò di essere stata violentata:
" Sabato 3.5.1997, al termine del lavoro, verso le ore 1945, sono andato a rendere visita al __________. Non l'ho trovato in casa e quindi, nell'attesa, ho suonato il campanello della porta di PC1 per scambiare qualche chiacchiera. La porta era chiusa ed è stata PC1 stessa ad aprirmi. Ricordo che era completamente vestita e indossava un maglione. Mi sembrava un po’ agitata. Nel locale salotto ho notato che vi era un po’ di disordine e soprattutto ho visto che i cuscini che compongono il divano erano spostati, erano fuori dalla loro base abituale. Poco dopo PC1 piangendo, mi raccontava di avere subito una violenza carnale ad opera di una persona che conosceva e che l'aveva aiutata a portare in casa la spesa. Da parte mia le chiedevo se aveva avvisato la polizia e la ragazza mi ha risposto negativamente. Io l'ho invitata a chiamare in polizia e quindi siccome ero di fretta, l'ho salutata e me ne sono andato."
(__________, 22.5.1997)
19. arrivano i vicini di casa
Partito il __________, PC1 chiamò, sempre piangendo, i vicini di casa che, nel frattempo, erano rientrati e che la donna aveva visto sul balcone.
I due accorsero e trovarono la vicina in uno stato di profonda angoscia e disperazione.
_______, in aula, ha detto, non soltanto di non avere mai visto PC1 in quello stato, ma di non avere mai visto nessun altro in un simile stato:
" Abitiamo all'indirizzo indicato (n.d.r.: in via _______) dal luglio 1996. Occupiamo un appartamento sito al primo piano, proprio di fianco a quello di PC1 che abbiamo conosciuto appunto durante questi mesi. Sabato sera siano rincasati verso le ore 19.30/19.45. Eravamo fuori sul balcone quando dal suo balcone PC1 ci ha chiamati. Ci disse di andare a casa sua perché non stava bene e che voleva parlarci. Siamo andati da lei. L'abbiamo trovata molto sconvolta, piangeva, tremava e continuava a parlare. Non l'avevamo mia vista in quelle condizioni. PC1 è una ragazza allegrissima e piena di vita"
…omissis…
Per tutto il tempo che siamo rimasti con lei PC1 tremava tanto da non riuscire a tenere in mano niente "
(_______ e _______8.5.1997)
" Confermo quanto dichiarato l'8 maggio 1997 (il verbale mi è stato riletto). Preciso che PC1 ci chiamò dal balcone piangendo. Quando sono arrivata nel suo appartamento ho trovato PC1 in uno stato pietoso. Non connetteva più. Parlava, parlava confusamente al punto che si faticava a capire quello che diceva. Insomma la PC1 era sconvolta. Prima di quella sera non avevo mai visto PC1 in quello stato. Devo dire che non ho mai visto nessuno in quello stato. Diceva frasi senza senso. Continuava a muoversi, ad alzarsi, sedersi, rialzarsi e camminare. Ricordo che tremava tutta. Anche la sua voce era tremula."
(verb. dib. pag. 6)
I due vicini notarono che il divano era tutto sottosopra e che il telefono era per terra:
" Abbiamo visto che il divano in salotto era completamente ribaltato. Tutto quello che c'era sul tavolino era per terra sparso. Il telefono era pure per terra." (PS _______ e _______8.5.1997)
" Ricordo che nel salotto c'erano cuscini da tutte le parti. Anche quello che di solito era sul tavolino era sparso per terra. Ricordo che anche il telefono era per terra." (verb. dib. pag. 6)
PC1, sempre piangendo e sempre talmente agitata da essere comprensibile solo a fatica (cfr. deposizione _______ in aula), raccontò ai due vicini cos'era successo.
Parlò della violenza subita e anche delle docce fatte:
" Piangendo PC1 ci diceva che era stata violentata. Abbiamo chiesto da chi e altre domande che il caso comportava. PC1 ci diceva che era successo lì a in casa poco prima e che l'autore era un tipo che conosceva. Ci sembra che abbia detto che si chiama AC1. PC1 si era già fatta più docce." (_______e _______ 8.5.1997)
Loro le consigliarono di avvertire la polizia.
Lei non voleva: aveva paura di non essere creduta e, in più, si colpevolizzava poiché era stata lei ad invitarlo a salire nell'appartamento:
" Le abbiamo detto di chiamare la polizia ma lei non voleva. Aveva paura di non essere creduta e anche del suo violentatore. …omissis…Si colpevolizzava e continuava a ripetere che l'aveva invitato lei a casa per bere qualcosa."
(_______ e _______8.5.1997)
Così i due vicini, non riuscendo a convincere la donna, le consigliarono di chiamare la sua più cara amica. Poi rimasero con lei sino a che PC1 venne accompagnata in ospedale ed assistettero agli sforzi che la nuova arrivata dovette fare per convincere PC1 a denunciare il fatto:
" Le abbiamo consigliato di chiamare la sua più cara amica e difatti l'ha chiamata e questa l'ha raggiunta con il suo tipo. Noi non conosciamo questa coppia. Questa amica ha un parente in polizia e dopo non pochi sforzi è riuscita a convincere PC1 a lasciarla telefonare al parente poliziotto. Siamo rimasti in casa di PC1 fino al momento in cui l'altra coppia l'ha accompagnata in Ospedale."
(_______ e _______8.5.1997)
20. arrivo dell'amica con il suo fidanzato
Anche _______- la migliore amica di PC1 - trovò la donna estremamente sconvolta, in uno stato mai visto prima:
" Appena entrati in casa (prima le avevo suonato il campanello) davanti vi era _______. PC1 piangendo si è buttata fra le braccia di _______ e poi fra le mie. Era sconvolta. Non l'avevo mai vista in quelle condizioni. Lei ha sempre avuto problemi ma ha sempre reagito bene. Quella sera tremava …." (_______7.5.1997)
Anche all'amica, PC1 raccontò di essere stata violentata e anche a lei disse di sentirsi colpevole poiché era stata lei ad invitarlo a salire:
" … tremava, ripeteva che era colpa sua perché l'aveva invitato a bere qualcosa." (_______ 7.5.1997)
L'amica cercò di calmarla e di convincerla a chiamare la polizia ma dovette insistere molto (almeno per una mezz'ora) poiché PC1 si colpevolizzava ed aveva paura di non essere creduta:
" Lei non ne voleva sapere perché si colpevolizzava per il fatto di averlo fatto salire in casa e diceva che la polizia non le avrebbe creduto…." (_______ 7.5.1997)
Anche il fidanzato dell'amica, _______ ha riferito di avere trovato PC1 "in uno stato pietoso", mai constatato prima:
" PC1 era in condizioni pietose nel senso che era sconvolta. Al telefono PC1 aveva detto a _______ di avere subito una violenza carnale. Come ci ha visti si è messa a piangere. Era visibilmente sotto choc. In queste condizioni non l'avevamo mai vista. Praticamente ci ha raccontato di essere stata violentata in casa, quella sera. Più che altro parlava con _______ essendo lei donna. Ad un dato momento, quando si era un po’ calmata, ci disse che il suo violentatore si chiamava AC1. Ci ha detto che si era fatta sette docce …omissis… poi il suo choc era evidente. In quelle condizioni, ribadisco, che non l'avevo mai vista prima di quel sabato sera"
(_______7.5.1997)
Anche a _______ - e, quindi, anche all'amica - PC1 raccontò subito di avere ripulito immediatamente il divano poiché voleva cancellare ogni traccia della violenza subita:
" PC1 che ho detto che la violenza è avvenuta sul divano e che aveva ripulito tutto perché non voleva più vedere ciò che le ricordava la drammatica esperienza" (_______ 7.5.1997)
21. i due amici accompagnano PC1 in ospedale e in polizia
Infine, i due amici accompagnarono PC1 in ospedale:
" L'abbiamo portata al Civico dove è stata visitata dai medici per un paio di ore" (_______ 7.5.1997)
" Difatti verso le ore 2200 siamo arrivati all'ospedale dove abbiamo atteso un paio d' ore durante le quali PC1 veniva visitata dai medici." (_______7.5.1997)
I medici che l'hanno visitata hanno constatato sul corpo di PC1 diverse lesioni.
In particolare, si trattava di:
" Escoriazione a livello della clavicola sinistra (grandezza: 8x1 cm)
Due escoriazioni a livello del polso destro (grandezza: 1x1 cm entrambe)
Escoriazione al gomito sinistro (grandezza: 0.5x0.8 cm)
Escoriazione circolare al polso sinistro
Ematoma sulla parte esterna della coscia destra (grandezza: 3x2 cm)
Ematoma sulla parte esterna della coscia sinistra (1x1 cm)"
(AI 5; cfr, anche, rapporto 6.5.1997; cfr, per la rappresentazione della localizzazione delle lesioni, la cartella clinica richiamata dal TPC)
Va, poi, detto che, nel corso della giornata del 4.5.1997, PC1 venne accompagnata all'ospedale dagli inquirenti. Scopo della nuova visita era "valutare se la dimensione di alcune lesioni non fosse aumentata".
In effetti, il medico annotò che "ematoma gamba dx sembra essere leggermente più grande" e che "escoriazione maggiore al polso dx aumentata rispetto alla foto".
Sempre a proposito di queste lesioni, va rilevato che sulla cartella clinica si legge quanto segue:
" Ho spiegato alla polizia che le lesioni riscontrate sono plausibili come seguito ad una violenza" (doc. TPC 6)
Finalmente, attorno a mezzanotte del 3.5.1997, PC1 venne accompagnata in polizia dove rese la sua prima deposizione.
22. In seguito, dopo poco l'una del mattino, AC1 venne prelevato dal suo domicilio dalla polizia e venne arrestato.
Al momento del suo arresto, AC1 è stato sottoposto al test indicativo etanografico che ha dato un esito dello 0,53 grammi per mille (rapporto di arresto del 4.5.1997, p. 3).
Egli è inoltre è stato visitato dal dr. med. Jacques-Antoine Fauth, medico di picchetto, (cfr. PS AC1 4.5.1997 ore 1:20) che ha osservato quanto segue:
" Certifico di avere visitato il paziente citato a margine [n.d.r.:Signor AC1 14.6.61] il 4.5.1997 alle ore 3.30 presso le carceri pretoriali in via Bossi a Lugano. Lo stato generale era conservato. Ho notato la presenza di 2 abrasioni superficiali a livello della scapola sin (35/5mmm) e dell'avambraccio dx (15/5mm.)"
(certificato 4.5.1997 allegato al rapporto di arresto)
Le abrasioni sono state fotografate già alle prime ore del mattino del 4.5.1997, prima della chiusura del verbale d'interrogatorio. Le fotografie sono accluse agli atti nella documentazione fotografica (AI32) . In particolare nelle foto AI32.2 (abrasione a livello della scapola sinistra), AI32.6 (abrasione a livello dell'avambraccio destro), AI32.7 (ingrandimento dell'abrasione a livello della scapola sinistra).
In seguito, sempre lo stesso giorno, AC1 è stato visitato dal dott. _______, spec. FMH in geriatria:
" Così richiesto ho visitato oggi presso le carceri pretoriali di via bossi a Lugano il paziente sopraccitato procedendo ad una verifica ulteriore delle lesioni cutanee già descritte nel certificato del collega dr. J. Fauth. Confermo la presenza di due abrasioni piuttosto omogenee, superficiali, localizzate alla scapola sin. E all'avambraccio dx dell'estensione di 35x5, risp. 15x5 mm. Queste lesioni non corrispondono a morsi e sono poco compatibili con ferite da unghi (n.d.r.: recte: unghie) di data recente (meno di 24 ore)."
(allegato 3 al rapporto di inchiesta preliminare del 5.12.1997 AI 31)
In aula, il dott. _______ ha precisato quelle sue dichiarazioni nei seguenti termini:
" Mi viene sottoposta la fotografia agli atti del braccio di AC1 confermo quanto dissi nel certificato 4 maggio 1997 e cioè che non si tratta di una lesione tipica da morso cioè non si tratta del segno che gli incisivi e i canini lasciano sulla pelle quando penetrano.
Mi viene chiesto se quella lesione potrebbe essere stata causata da un tentativo di morso cioè dalla pressione esercitata dai denti sulla pelle. Rispondo che non posso escluderlo. Si tratta di una lesione che corrisponde ad una abrasione superficiale non posso escludere perciò che possa esser stata causata da denti che fanno una pressione radente sulla pelle.
L'avv. RC 1 mi legge la classificazione dei morsi (da "Connaissance de base de médecine légale", Stephane Cook e Eric Stauffer versione 2002, le cui pagine 44-51 vengono in fotocopia allegate al presente verbale). Direi che la lesione sul braccio di AC1 potrebbe essere classificata tra la seconda e la terza categoria perché corrisponde alle definizioni che mi sono state lette.
Naturalmente sempre e solo nella misura in cui si dovesse trattare di un morso cosa che io non ho escluso.
Credo di poter escludere che la morfologia della lesione corrisponda ad una arcata dentale. Questo perché, nonostante la forma ovale, l'impronta mi sembra troppo piccola per poter corrispondere ad una arcata dentale anteriore.
Preciso che la mia specializzazione in medicina interna è geriatria. Non sono specializzato in medicina legale.
… omissis…
Mi viene chiesto di motivare la mia conclusione secondo cui la lesione fotografata all'epoca sulla schiena di AC1 era poco compatibile con una ferita di data recente. Osservando la fotografia si nota nella parte più alta una soffusione la cui colorazione sembra indicare una età superiore a un giorno. Ho ritenuto che la lesione lineare sottostante alla soffusione sia stata causata dal medesimo gesto traumatico. Secondo me la lesione sul braccio e quella sulla schiena possono essere contemporanee.
Secondo il mio parere è poco probabile che la lesione sulla schiena sia stata causata da una unghiata o da delle unghie. Essa può essere stata invece causata da un trauma contundente che è diventato abrasivo originato da un oggetto che non sto ad identificare." (verb. dib. pag. 9)
In seguito, proprio per avere il parere di uno specialista, d’accordo tutte le parti, in aula è stato sentito il dott. _______, spec. FMH in medicina legale.
Allo specialista sono state sottoposte le fotografie succitate ed egli si è così espresso:
" Mi viene sottoposta la foto dell'avambraccio destro di AC1 di cui all'AI32. Da questa foto si evince la presenza di una lesione cutanea di circa due per 1 cm di forma grossolanamente rettangolare con asse maggiore parallelo all'asse maggiore dell'arto superiore destro. Osservandola si possono formulare due ipotesi diagnostiche: la prima che possa trattarsi di una abrasione ossia di una lesione che comporta l'asportazione di strati superficiali di cute. Circa il meccanismo di produzione bisogna riconoscere che questo tipo di alterazioni cutanee sono determinate da un azione traumatica che agisce in maniera tangenziale rispetto al piano cutaneo. In tal modo provocando la perdita degli strati superficiali. Qualsiasi oggetto pertanto che abbia ruvidità sufficiente può produrre una abrasione di questo tipo. È pertanto anche compatibile con lo sfregamento di elementi dentari senza però chiusura del morso. In linea di massima le dimensioni di questa lesione potrebbero essere compatibili con una azione di "strisciamento" dei due incisivi centrali superiori. Circa l'età, tenuto conto che non è visibile in fotografia la cosiddetta "crosta" fa ritenere la produzione di questa lesione piuttosto recente in termini di ore e non di giorni.
La seconda ipotesi diagnostica è quella relativa ad una lesione diversa dall'abrasione che viene denominata ecchimosi. Il meccanismo di produzione di questa lesione è completamente diversa da quello che determina una abrasione. In effetti per determinare un'ecchimosi è necessario un trauma che agisca in maniera perpendicolare sul piano cutaneo e non tangenziale. Per quanto riguarda la tipologia di uno strumento che possa determinare una lesione del genere dobbiamo immaginarci qualsiasi oggetto dotato di una certa massa e velocità che sia sprovvisto di lame, punte o spigoli vivi. È evidente che la lista di questi oggetti tecnicamente definiti corpi contundenti è praticamente inesauribile. La lesione, ecchimosi, si produce per la rottura di vasi capillari a seguito del trauma subito. L'aspetto della alterazione cutanea dell'avambraccio destro, qualora si trattasse effettivamente di un'ecchimosi, lascia pensare ad una lesione piuttosto superficiale. Pur essendo convinto che ci si trovi di fronte o all'una o all'altra delle lesioni summenzionate non ho elementi sufficienti per propendere con sicurezza verso l'una o verso l'altra ipotesi. La presenza di peli sulla lesione fotografata potrebbe far pensare ad una ecchimosi piuttosto che ad una abrasione, ma è anche vero che se fosse una abrasione questa è molto superficiale e i peli potrebbero anche non aver subito uno strappo al momento della provocazione della lesione, per cui rimangono le due ipotesi al 50%. In generale e quindi come regola si può dire che in caso di traumi accidentali quali per esempio cadute, lesioni escoriative ed ecchimotiche tendono a prodursi nelle cosiddette parti salienti del corpo (ad esempio ginocchia, anche, gomiti, ecc.). Tuttavia trattasi di regola non matematica poiché se il soggetto che cade tenta di afferrare sedie mobili o altri oggetti atti a trattenere la velocità di caduta si possono produrre queste lesioni anche in parti del corpo non salienti o meno salienti quali l'interno delle braccia. Mi viene sottoposta la foto della zona scapolare sinistra di AC1 di cui all'AI32. Osservo che in questa zona è presente una lesione cutanea della lunghezza di circa 4 cm contrassegnata quale peculiarità da numerosi "puntini" rossi di varia grandezza ed intensità cromatica che suggeriscono più un'ecchimosi che non un'escoriazione. Spostandosi di qualche centimetro in alto a sinistra si nota una analoga lesione molto più piccolo direi del diametro di neanche un centimetro che presente le medesime caratteristiche di quella più grande la quale ha una forma grossolanamente rettangolare con asse maggiore parallelo all'asse maggiore del tronco. Circa l'epoca di insorgenza questo tipo di lesione è probabilisticamente recente (1 o 2 giorni). Dopo aver letto parte della deposizione resa questa mattina dal dottor _______, circa l'area soffusa che in qualche modo collega le due lesioni rossastre precedentemente descritte posso prendere posizione nel seguente modo: non posso essere sicuro che si tratti di una sorta di vecchia ecchimosi ormai scolorita per due ordini di considerazione. La prima è che la cute del dorso del signor AC1 presenta diverse zone discromiche diffuse e quindi l'area descritta dal dottor _______ potrebbe rientrare in questo campo. La seconda, pur premesso che io di fotografia non ci capisco nulla, potrebbe anche trattarsi di un effetto fotografico non voluto o accidentale. In buona sostanza dunque rimango sulle posizioni prima rese circa le lesioni, quelle sì francamente visibili, indicando comunque che anche in questo caso si tratta di alterazioni cutanee minime. In aggiunta vista la struttura della lesione cutanea che presenta come detto numerosi puntini rossi di varia grandezza e varia estensione oltre al meccanismo lesivo perpendicolare sul piano cutaneo può essere anche presa in considerazione l'ipotesi della cosiddetta suggellazione che consiste in pratica in due modalità lesive quello del pizzicottamento cutaneo o quello del vacum che si viene a creare con l'applicazione delle labbra sul piano cutaneo seguita da violenza aspirazione ("succhiotto"). In tal senso però la forma della lesione non è suggestiva di una situazione del genere. Questa lesione potrebbe anche essere compatibile con un trauma perpendicolare sul piano cutaneo quale un urto di un orologio indossato nella zona della scapola sinistra. Circa l'epoca di insorgenza di cui ho sopra riferito intendevo che la colorazione e l'aspetto della lesione datava di uno o due giorni dal momento dell'osservazione, il che vuol dire rovesciando l'espressione, che dal tempo zero (momento della lesione) sono trascorsi uno o due giorni prima della fotografia. Sul piano generale anche se come in tutti gli altri campi della medicina una regola matematica non c'è, si ammette che a partire da una colorazione rosso bluastra che si evidenzia in poco tempo in un'ecchimosi mano a mano che passano i giorni e evidentemente anche in relazione all'importanza della lesione ecchimotica si verificano delle discromie causate dalla modifica dell'emoglobina contenuta nel sangue con colorazioni che passano dal verde giallo, giallo e poi assorbimento. Le due lesioni riscontrate sul lato mediale dell'avambraccio destro e nella regione scapolare sinistra possono essere ritenute coeve."
(verb. dib. pag. 15 e 16)
Infine, va detto che, sempre il giorno dell’arresto, AC1 è stato altresì sottoposto ad un esame tossicologico che ha dato esito negativo (cfr. esame tossicologico del 7.5.1997 allegato 11 al rapporto di inchiesta preliminare del 5.12.1997 AI 31).
23. PC1 trova accoglienza in casa dei suoi amici
Conclusa la deposizione, PC1, ancora sconvolta, trovò ospitalità dai suoi amici:
" Poi l'abbiamo portata a casa nostra perché evidentemente non era in condizioni di rimanere da sola. Aveva paura. Fino ad oggi tutte le sere rimane da noi a dormire perché ancora impaurita. Oggi è giunto il suo ragazzo dalla svizzera interna e durante il giorno rimane con lui." (_______ 7.5.1997)
" Noi l'abbiamo attesa nella sala d'aspetto e poi l'abbiamo portata a casa nostra dove è rimasta e dove si trova tuttora per passare la notte perché non riesce a stare a casa sua per la paura che non ha ancora smaltito" (_______ 7.5.1997)
In realtà, PC1 rimase presso gli amici fino al 6 giugno successivo:
" Preciso che fino al 6 giugno 1997 io ho abitato con i miei amici _______e _______." (PC1 8.7.1997)
Rimase con gli amici perché aveva paura.
Aveva paura non solo o non tanto di AC1 (che rimase in carcere sino al 28 maggio 1997), ma aveva paura che tornare nell'appartamento le avrebbe fatto rivivere quella sera:
" ancora oggi in quanto questa vicenda mi ha scioccata e ho bisogno di un aiuto psicologico perché fatico a dormire la notte e penso in continuazione a ciò che è avvenuto." (PC1 6.5.1997)
" Dal punto di vista fisico i dolori sono praticamente passati. Invece sono molto ansiosa, soprattutto quando sono nel mio appartamento." (PC1 27.5.1997)
24. PC1 butta il divano nei rifiuti
Appena rientrata nel suo appartamento, la donna - nonostante non fosse in condizioni economiche particolarmente floride - si sbarazzò del divano:
" nel mese di giugno del 1997 ho buttato il divano che era in salotto nei rifiuti ingombranti." (PC1 8.7.1999)
25. PC1 ha dovuto, dopo la sera del 3 maggio 1997, sottoporsi a cure psichiatriche.
Ne sono prova i certificati in atti.
Dapprima, il certificato 24.6.1997 dei dott. _______e _______ dell’OSC:
" la paziente è stata inabile al lavoro nella sua professione al 100% dal maggio u.s. per tutto il mese di luglio, a causa di un gravissimo fatto traumatico subito.
Il suo lavoro la portava ad avere quotidianamente dei rapporti comunicativi con molte persone, e proprio uno degli avventori del locale pubblico ove ella lavorava, è colui che si presume possa aver compiuto il fatto. Di conseguenza dal lato medico-psicologico ella non era assolutamente in grado di poter rientrare nel luogo di lavoro.
L’inabilità lavorativa specifica completa era indispensabile per poterla sostenere dal lato psichiatrico ad uscire dallo stato di grave crisi depressivo-ansiosa in cui era piombata”
(allegato 3 all’istanza di risarcimento del 6.2.2006, doc. TPC 13)
Poi, vi è la lettera 6.6.1997 della dott. _______, spec. FMH in ginecologia:
" confermo di avere visitato la signorina PC1 il 9.5.1997 …omissis…
La paziente era visibilmente sconvolta e ancora più delusa e incredula per l’accaduto: non si capacitava del fatto che una persona in cui lei aveva riposto una certa qual fiducia avesse potuto comportarsi in modo così spregevole e inaspettato usandole violenza.”
(allegato 7 all’istanza di risarcimento del 6.2.2006, doc. TPC 13)
Infine, vi è il rapporto 23.12.1998 dei dott. _______e _______del Servizio psico-sociale:
" ….
1) da quanto tempo la signorina PC1 è in cura presso di lei?
Dal 7 maggio 1997 è stata seguita dal dottor _______ e dal 29 settembre 1997 dalla sottoscritta.
2) In cosa consiste il trattamento a cui è sottoposta?
Sostegno psicologico in ambito ambulatoriale.
3) Stato di salute prima e dopo l’evento traumatico del 1997. Come già indicato dai vari rapporti medici del dottor _______ la summenzionata presentava reattivamente all’evento traumatico una sindrome post-traumatica da stress (ICD 10 F 43.1) Non ci è dato di valutare lo stato di salute antecedente alla violenza carnale del 3 maggio 1997, poiché la signorina non era conosciuta dal nostro servizio.
4) Possibilità di uscita dalla predetta situazione?
La sintomatologia ansioso-depressiva è attualmente in remissione.
5) Che scompensi ha subito la signorina PC1?
Vedi domanda 3.
6) Sussistevano già in precedenza i requisisti per sottoporre la signorina PC1 ad un simile trattamento?
Vedi domanda 3. Aggiungiamo che a nostra conoscenza non ci sono stati in passato segnalazioni da parte di medici, di famigliari, o di altri enti, né ci sono stati scompensi psichici.
7) Credibilità della paziente?
Nel contesto della relazione terapeutica non mi è parso di identificare delle volute menzogne da parte della paziente.” (allegato 8 all’istanza di risarcimento del 6.2.2006, doc. TPC 13)
26. versione di AC1
Di quanto successo nel salotto quella sera, AC1 ha dato una versione completamente diversa da quella della donna.
Secondo lui, PC1 apprezzò i suoi palpeggiamenti del seno tanto che si svestì e si dispose, senza nessun altro preliminare e senza verbo proferire, a fare sesso con lui sul divano:
" Eravamo tutti e due sul divano. Io ho iniziato ancora a palpeggiarla e ho dedotto che PC1 ci stava perché non ha fatto obiezione anzi si è spogliata nuda. Mi sono spogliato anch'io e abbiamo fatto l'amore sul divano. Io non ho usato nessuna precauzione e PC1 non ha detto nulla. Ho eiaculato dentro la vagina. Io penso che PC1 assuma la pillola e perciò non ho prestato alcuna attenzione. Io e PC1 abbiamo avuto un solo rapporto, sul suo divano nella posizione tradizionale ossia lei sotto ed io sopra.
…omissis…
Ribadisco che io non ho assolutamente usato violenza nel rapporto sessuale avuto con la PC1. Lei era consenziente."
(AC1 5.5.1997 ore 15.50)
AC1 ha precisato di avere compreso che la donna era consenziente, non perché lei gli disse che aveva piacere di fare sesso con lui, ma soltanto perché lei si lasciava toccare:
" … D: come ha fatto a dedurre che la PC1 "ci stava"?
R: perché si è lasciata toccare su e tüt isci e poi si è spogliata da sola. Per questo motivi io ho dedotto che PC1 ci stava.
D: la PC1 ha toccato le sue parti intime AC1?
R: questo non me lo ricordo.
D: ma lei come si è eccitato?
R: toccandola su lei, così.
D: la PC1 era eccitata?
R: penso di si.
D: sa cosa significa il termine "eccitata"? Se si ce lo spieghi.
R: se una donna si lascia fare… se vuole fare l'amore.
D: Come le ha manifestato la sua intenzione di volere fare l'amore con lei la PC1?
R: Quando si è spogliata vuole dire che voleva farlo anche lei.
D: PC1 le ha manifestato a parole o a gesti l'intenzione di congiungersi carnalmente con lei AC1?
R: Questo no.
D: ma allora AC1, come ha fatto a capire che ci stava?
R: .. e la sa lasava tucaa… " (AC1 14.5.1997)
" Quando abbiamo fumato, PC1 si era seduta vicino a me sul divano. Poi io ho iniziato a infilarle le mani nel body e a toccarle il seno. Ho cercato di infilare le mano anche sotto, ma c'era il body. Lei si è svestita e io anche. Avevo capito che lei ci stava. Lei si è sdraiata sul divano e io mi sono messo sopra di lei. Non ho avuto difficoltà a metterglielo dentro. Penso che lei fosse bagnata, perché come detto non ho fatto fatica a metterglielo dentro. Sono venuto dentro di lei. Non so se la PC1 è venuta, pensi di si. Normalmente mi rendo conto se la donna con la quale faccio l'amore gode." (AC1 27.5.1997)
In seguito, richiesto di precisazioni in merito al rapporto sessuale e al comportamento della donna, il AC1 ha precisato (se così si può dire) che la donna si muoveva su e giù ma di non essere in grado di dire se la stessa aveva raggiunto o meno l'orgasmo. Non era in grado di dirlo - ha detto - poiché, sostanzialmente, la cosa non gli interessava siccome lui voleva soltanto "sfogarsi ed andarsene":
" R: lei era sotto di me ed io ero sopra.
D: .. e allora, cosa vuole dire?
R: lei era sotto ed io sopra.
D: lei conosce la differenza fra attivo e passivo, nel contesto di un rapporto sessuale?
R: si, vuol dire se ci si muove o non ci si muove.
D: la PC1 si muoveva?
R: adesso ho capito. Si, la PC1 si muoveva, non so spiegare come… sü e giò…. Sü e giò….
D: Anche la PC1 ha raggiunto l'orgasmo? R: al so miga… (non lo so). D: ma come mai lei non si è accorto se la PC1 ha raggiunto o meno l'orgasmo?
R: al so miga questo, (non lo so)
D: al termine del rapporto sessuale lei ha chiesto alla PC1 se era stata soddisfatta?
R: no.
D: Perché non glielo ha chiesto?
D: non le interessava sapere se le sue "prestazioni" erano state sufficienti?
R: No.
D: come mai non le interessava il parere della PC1 in merito alle prestazioni sessuali da lei avute?
R: a me interessava solo "sfugam mi" … cambiarmi e andarmene.
D: da quanto tempo lei pensava o voleva avere un rapporto sessuale con la PC1?
R: prima di quel sabato non ci pensavo… è capitato qual sabato lì…" (AC1 10.5.1997)
In seguito, ancora, AC1 descrisse il rapporto sessuale nei seguenti termini:
" L'ho presa, l'ho toccata e ho avuto il rapporto.
D: ha baciato la PC1?
R: non ricordo, penso di sì ma … go mia in ment..
D: Ha avuto difficoltà di penetrazione durante il rapporto con la PC1?
R: non ho fatto fatica a penetrarla. Non penso.
D: Quanto tempo è durato il rapporto sessuale con PC1?
R: non lo so. Al so mia…
D: Spiegateci come PC1 manifestava il suo piacere durante il rapporto sessuale.
R: Lei era sotto di me e faceva su e giù quando lo facevo anch'io. Non abbiamo parlato… quando ho finito l'ho tirato fuori poi "ma sum cambiat e sun nai a ca' "…
D: lei ha fatto l'amore con PC1 come di solito lo fa con la sua donna?
R: si
D: chi di voi due ha scelto la posizione?
R: Seum lì sül divan… le a leva in mezz e pö ga sum saltaa sora mi…" (AC1 14.5.1997)
Sempre durante lo stesso interrogatorio, AC1 precisò che, durante il rapporto sessuale, la donna era sotto di lui, con le braccia allungate lungo il corpo:
" PC1 era sotto di me stesa sul divano. Le braccia di PC1 erano di fianco a lei sul divano mentre io ero appoggiato sopra. D: Lei dice che PC1 aveva le braccia e le mani sul divano. Lo conferma? R: si lo confermo. D: è una strana posizione per qualcuno che vuole un rapporto sessuale. PC1 non l'ha mai abbracciato neppure quando stavate facendo l'amore? R: non mi ricordo."
(AC1 14.5.1997)
In seguito ancora, AC1 ha ribadito che, durante il rapporto sessuale, la donna non lo abbracciò:
" Quando ho fatto l'amore con la PC1 lei era sdraiata sul divano e io ero sopra di lei. Non mi ricordo se PC1 mi ha abbracciato mentre facevamo l'amore, penso di no. Effettivamente quando faccio l'amore, le donne di solito mi abbracciano. PC1, anche se probabilmente non mi ha abbracciato, ci stava." (AC1 27.5.1997)
" AC1 Dal momento in cui ho infilato la mano nella scollatura del body della PC1 fino all'orgasmo, sono sicuro che non è passata più di mezz'ora. Non ho avuto nessuna difficoltà a penetrare la PC1, che è sempre rimasta sempre nella medesima posizione con la schiena sul divano. La PC1 non si proteggeva con le mani e nemmeno cercava di non farsi penetrare. Non mi ricordo con esattezza dove tenesse le mano e nemmeno mi ricordo se mi ha abbracciato. Penso che nemmeno ci siamo baciati. Mi ricordo che io ho avuto un orgasmo." (confronto AC1/ PC1 27.7.1999)
Per il resto, AC1 ha sempre negato sia di avere chiesto un "pompino" alla donna, sia di avere utilizzato la bottiglia nei modi descritti dalla donna sia, infine, di avere tentato di avere un coito anale.
Relativamente al momento della sua partenza dall'appartamento, le versioni di AC1 non sono costanti.
Dapprima, egli ha detto di essersene andato "semplicemente salutando" (4.5.1997 e il 27.5.1997).
Poi, il giorno successivo, ha detto di essersene semplicemente andato:
" La porta d'entrata non era chiusa a chiave perché quando sono uscito l'ho trovata aperta. Alla fine del rapporto mi sono rivestito e me ne sono andato." (AC1 5.5.1997 ore 15.50)
In seguito (ad eccezione del 27.5.1997 in cui propose la versione secondo cui, forse, avrebbe salutato), AC1 ha ribadito quanto detto il 5 maggio:
" la PC1 non mi ha offerto da bere per cui mi sono rivestito e me ne sono andato. D: prima che lei se ne andasse ha salutato la PC1? La PC1 l'ha baciata prima che lei se ne andasse. Le ha detto se era stato bello e se vi sareste rivisti? R: non mi ha salutato, non mi ha baciato, non mi ha detto se le era piaciuto o meno. Non ci siamo più scambiati nessuna parola dopo il "rapporto"." (AC1 10.5.1997)
" Non ricordo se l'ho salutata, ma penso di no. Nemmeno mi ricordo se quando me ne sono andato la PC1 si era rivestita oppure se portava un accappatoio perché aveva già fatto la doccia. Non c'è nulla di particolare che io mi ricordi del rapporto sessuale che ho avuto con la PC1. Per me è stata una scopata ne più ne meno. Domanda del __________: si ha l'impressione, dalla lettura dei verbali che ci sia stata una certa fretta da parte sua nel lasciare l'appartamento di PC1. Le chiedo perché? Rispondo che sono uscito dall'appartamento normalmente e non mi sembra di aver corso. Mi sono rivestito e quando sono uscito la PC1 era in salotto. Non so dire il motivo per cui probabilmente non l'ho salutata." (confronto AC1/PC1 27.7.1999)
27. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono spesso decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché – trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra – la credibilità dell’autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (cfr. Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997 p. 503 e 506 cit in STF 30.7.2002 in re dott. X).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza.
A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo i cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.
Va, poi, in quest’analisi, tenuto conto del fatto che quanto contenuto in un verbale è già il frutto della mediazione interpretativa – fatta certamente in buona fede ma che mediazione rimane – fra quanto dichiarato dalla persona sentita e quanto recepito e tradotto in forma scritta dal verbalizzante.
Di questi limiti bisogna tener conto, nell’attesa di una modifica legislativa che renda obbligatoria – almeno nei casi di presunti abusi sessuali – la videoregistrazione delle audizioni.
28. Come visto sopra, di quanto successo la sera del 3 maggio 1997 i due protagonisti hanno dato versioni diverse.
PC1 ha proposto la tesi secondo cui AC1 le avrebbe, con la forza, fatto subire degli atti sessuali che lei non voleva.
AC1 quella, invece, di un rapporto consenziente, cioè quella secondo cui, due adulti, buoni conoscenti, dopo avere passato un pomeriggio piacevole, decidono in tutta libertà e leggerezza, di concedersi un po’di sesso senza alcuna implicazione sentimentale.
28.1. versione della PC
La Difesa ha sostenuto che la versione della PC non può essere utilizzata per l’accertamento dei fatti poiché la credibilità della donna sarebbe viziata da una serie di modifiche di versione che si sono succedute nel tempo, da reticenze e da vere e proprie menzogne.
La Corte ha esaminato nel dettaglio tutte quelle che la Difesa ha ritenuto come modifiche di versione atte a minare la credibilità della PC.
Dapprima, la Difesa ha sostenuto che indiziante della non credibilità della donna sarebbe il fatto che lei ha detto che AC1 ha iniziato ad abusare di lei nell’appartamento toccandole i seni soltanto al quinto interrogatorio.
E’ vero che la donna ha detto che AC1, sul divano di casa, cominciò i suoi approcci slacciandole i lacci del body per la prima volta nel memoriale consegnato al PP il 15 maggio e che nei primi interrogatori di tale dettaglio non c’è cenno.
Tuttavia, è anche vero che, se confrontato con il tentativo di penetrazione anale, il coito orale e la penetrazione vaginale, quel gesto perde evidentemente d’importanza e può tranquillamente scomparire fra molti altri gesti insignificanti.
Se, poi, consideriamo, che i primi due interrogatori sono avvenuti a poche ore dai fatti, quando ancora la donna era sostanzialmente sotto choc, non possiamo evidentemente ritenere che il non avere parlato di tale gesto possa minarne la credibilità.
Non sorprende che la donna ne abbia fatto cenno per la prima volta nel memoriale poiché è evidente che quel memoriale procede dal fatto che la PC è stata resa attenta sulla necessità di dare agli inquirenti un racconto di quanto avvenuto il più possibile completo e il più possibile ricco di dettagli.
La lettura di quel documento – peraltro consegnato agli inquirenti, non dopo mesi, ma dopo appena una decina di giorni dai fatti - evidenzia bene lo sforzo di rievocazione dei fatti e il desiderio di dare una versione il più completa possibile (cfr, in particolare, i molti dettagli descritti e, fra di essi, intercalate , le affermazioni del tipo “non riesce a ricordare esattamente” oppure “non si ricorda più cos’è successo”).
Nel complesso della vicenda raccontata, la questione dei laccetti e il conseguente toccamento del seno risulta, appunto, essere uno di quei dettagli che una persona che intende denunciare una violenza subita non annovera fra le cose più importanti, né fra le cose più gravi che ha dovuto subire (purtroppo, nella vita di tutti i giorni, a molte donne tocca subire episodi di quel genere) né fra le cose più importanti da riferire agli inquirenti.
Quel che veramente e comprensibilmente conta – nella testa e nei sentimenti di un non-giurista che, angosciato e in stato di grande stress emotivo, si rivolge agli inquirenti in una simile penosa e sofferta situazione – non è il particolare (tutto sommato insignificante) dei laccetti e della mano sul seno subito respinta. E’ ben altro.
Dunque, che PC1 non ne abbia parlato subito è comprensibile.
Altrettanto comprensibile è che lei ne abbia parlato nel memoriale in cui, appunto, lei si prefiggeva – evidentemente su consiglio degli inquirenti e/o del suo avvocato – di dare il maggior numero di dettagli possibile.
Poi, la Difesa ha portato quale altro elemento indiziante della non credibilità della PC, le sue dichiarazioni in merito al mostrare i seni al bar.
A questo proposito, va ricordato che, durante l’inchiesta, la donna ha detto di avere, aderendo ad una richiesta di AC1, allargato la scollatura del body e di avergli così mostrato i seni.
In aula, ha detto di avere allargato la scollatura del body perché AC1, incuriosito dalla parte visibile del suo tatuaggio, voleva vederlo per intero.
Correttamente esaminata, quest’ultima dichiarazione non può essere considerata una modifica delle prime.
In realtà, essa è una semplice completazione.
Il gesto riferito è lo stesso: l’allargare la scollatura e mostrare i seni. A questo gesto – già descritto in precedenza - viene aggiunta soltanto la motivazione.
E non si può dire che si tratta di una motivazione nuova rispetto alle precedenti. La donna, infatti, aveva parlato del tatuaggio come del fatto che aveva dato il via alla richiesta del AC1 già ai medici del Civico che l’hanno visitata la sera stessa dei fatti. Se è vero che l’annotazione nella cartella clinica sembra situare quella richiesta nell’appartamento della donna e non nel bar, è anche vero che non è possibile stabilire se tale annotazione riproduce fedelmente il dire della donna o se, invece, è frutto di una comprensione soltanto parziale del dire della donna che, lo ricordiamo, secondo i testi parlava in modo talmente sconclusionato da riuscire comprensibile soltanto a fatica (cfr, per esempio, quanto detto in aula da _______).
Nella prima ipotesi – cioè quella secondo cui la cartella clinica riporterebbe esattamente il dire della donna - non si tratterrebbe ancora necessariamente di una contraddizione perché, come rilevato più volte dal dott. PERI1, in situazioni emotivamente difficili si verificano episodi di téléscopage temporale:
" situazioni di violenza sono da considerarsi situazioni di stress acuto. L’esperienza insegna che in caso di reati accertati di violenza carnale si verificano, nella vittima, situazioni di telescopage temporale. Preciso che situazioni di telescopage si verificano anche in altre situazioni di stress, quali stanchezza, intossicazioni, abuso di alcol, collera” (delucidazione peritale 19.8.2003 AI93)
Durante l’istruttoria pre-dibattimentale, e in particolare nel suo memoriale, la donna non ha dato una diversa motivazione a quel suo allargare la scollatura del body ma si è semplicemente limitata a formulare un giudizio in relazione ad esso, a dire, cioè, che si era trattato di un gesto stupido.
Va, a proposito di questa dichiarazione - “lui mi ha chiesto di mostrargli il seno e io stupidamente l’ho fatto” (memoriale 15.5.1997) - ancora rilevato che, viste la localizzazione del tatuaggio e la dimensione non importante del seno della PC, l’espressione “mostrare il seno” e “mostrare il tatuaggio” si sovrappongono per effetto.
Infine – ad ulteriore confutazione della tesi difensiva – va detto che di questo particolare (cioè del aver allargato la scollatura del body) la PC ha parlato spontaneamente, senza alcuna sollecitazione (AC1 non ne ha mai parlato ed anzi ha dichiarato che lui i seni di PC1 li ha visti per la prima volta nell’appartamento della donna). Non si vede per quale motivo una persona – peraltro, assistita da un avvocato - riferirebbe spontaneamente di un episodio di cui nessuno conosceva l’esistenza per poi ripensarci e cercare di rimediare all’effetto causato dalla sua rivelazione aggiungendo particolari non veritieri.
Dunque, anche qui, non v’è stata nessuna reale modifica di versione.
La Difesa ha, poi, sostenuto che mina la credibilità della PC anche il fatto di non avere detto subito e spontaneamente che era stata lei a spostare i cuscini del divano.
La realtà è diversa poiché PC1 – contrariamente alla tesi difensiva - ha detto subito di avere pulito il divano.
Lo ha detto immediatamente agli amici che lo hanno subito riferito agli inquirenti (cfr. _______, 7.5.1997).
Che lei non abbia ritenuto di dovere subito riferire quel fatto alla polizia o, meglio, che quel fatto sia sparito, nell’angoscia dei primi giorni, dall’attenzione della donna è del tutto comprensibile. Tuttavia, è anche vero che, poi, di quel fatto la donna ha spontaneamente parlato.
Ne ha parlato nel memoriale consegnato agli inquirenti il 15 maggio senza, evidentemente, che nessuno le chiedesse conto di quel particolare.
Ne ha, poi, ancora parlato l’8.7.1999 (“io avevo già pulito la macchia di sperma sul divano e stavo mettendo sottosopra il divano per pulire ulteriormente”).
E’ vero che, poi, nel corso di quell’audizione, la Difesa fece una domanda alla donna in merito a tale questione. Ma soltanto dopo che la stessa ne parlò nei termini surriferiti.
Dunque, la tesi della difesa secondo cui su questa questione si fece chiarezza soltanto grazie al suo intervento non regge ad un’analisi seria degli atti. Si deve, dunque, concludere che su questa questione la PC è stata del tutto trasparente.
Se, poi, da tale fatto (cioè, dai cuscini spostati) la polizia trasse conclusioni errate (cfr. AI31 rapporto di polizia p. 3 e 4), quest’errore non può certamente essere addebitato alla donna né tantomeno essere ritenuto indizio di una sua volontà di intorbidire le acque.
Sempre secondo la Difesa, poi, la PC avrebbe dimostrato la sua non credibilità con le dichiarazioni sulla bottiglia.
In particolare, dicendo al perito che AC1 aveva tentato di introdurle la bottiglia nella vagina dopo avere sempre detto, invece, agli inquirenti che l’uomo le aveva introdotto la bottiglia.
Anche qui la realtà è diversa.
E’ vero che il dott. PERI1 – a pag. 6 della perizia – scrive che AC1 ha “tentato di introdurre la bottiglia”.
Tuttavia, nemmeno qui è possibile ravvisare una contraddizione della PC o un suo cambiamento di versione.
La PC ha sempre detto agli inquirenti che AC1 le aveva introdotto il collo della bottiglia, non la bottiglia.
Il perito ha parlato del tentativo d’introduzione del tutto (la bottiglia).
La PC dell’introduzione di una parte (il collo della bottiglia).
I due concetti – cioè quello espresso per iscritto dal perito e quello sempre detto agli inquirenti dalla PC - evidentemente si ricoprono.
Non c’è, quindi, nemmeno su questo aspetto, contraddizione o mutamento di versioni.
La Difesa ha, poi, sostenuto che le dichiarazioni non sempre uguali sulla tempistica della bottiglia in vagina e del pompino costituiscono un ulteriore elemento indiziante la non credibilità della PC.
Su questa questione, la PC, durante l’inchiesta, ha sempre detto che prima c’era stato il tentativo con la bottiglia e poi il tentativo di pompino fino all’8.7.99, quando – comprensibilmente - la donna ha detto di non ricordare più se fosse avvenuto prima l’uno o l’altro.
In aula, invece, la donna ha raccontato dei due gesti invertendone l’ordine temporale.
Secondo la Corte – anche volendo far astrazione dal tempo trascorso (dai fatti alla loro rievocazione in aula sono passati ben 9 anni) - non si tratta di una contraddizione significativa poiché è cosa nota che delle situazioni vissute in stato di grande stress si ricordano bene i fatti ma difficilmente si è in grado di ricordare con chiarezza la loro consecutio temporis.
Di questa difficoltà di situare nel tempo i diversi momenti di un fatto vissuto in uno stato emotivo alterato – peraltro, verificabile nell’esperienza di vita di ognuno - ha parlato il perito in aula e nel corso della delucidazione peritale.
La Difesa ha, poi, sostenuto che tolgono credibilità alla PC le sue dichiarazioni non costanti sul telefono: in particolare, il fatto che essa abbia detto, prima, che aveva digitato un numero e, poi, che non era riuscita a digitare un numero.
Su questa questione, effettivamente, nel memoriale PC1 ha detto di non essere riuscita a digitare nessun numero.
In precedenza, il 4.5.1997, di questo particolare non si era parlato.
Per contro, l’8.7.99 la donna ha detto di avere digitato un numero e, poi, il 27.7.1999, la donna ha detto di non ricordare il numero digitato pur dichiarandosi sicura di avere voluto chiamare la polizia.
Se è vero che la donna, su questa questione, ha effettivamente dato due versioni diverse, è anche vero che il cambiamento di versione è avvenuto a due anni dai fatti.
Il tempo trascorso può ben comprensibilmente avere cancellato la memoria di tale dettaglio, tutto sommato insignificante.
Quel che conta è che la donna ha ricordato di avere preso in mano la cornetta del telefono poiché era sua intenzione chiamare la polizia.
Questo è decisivo.
Che, poi, ci sia stata confusione sul particolare, a questa Corte non sembra rilevante.
Anzi, questa confusione – paradossalmente – è elemento di credibilità poiché mostra la buona fede e la trasparenza della donna. Non le sarebbe costato molto studiare a memoria il proprio memoriale e ripetere esattamente i fatti così come in esso descritti. Evidentemente – vista la contraddizione di cui sopra - ciò non è stato fatto. E che ciò non sia stato fatto non può che essere interpretato come un indizio di buona fede, di trasparenza e di credibilità.
Va, qui, sottolineato che il TF ha già avuto modo e a più riprese di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova (cfr, ad es., STF 18.1.2002 in re A. c. B.)
Fra le numerose argomentazioni che la Difesa ha portato a sostegno della tesi della non credibilità della PC vi sono, poi, le sue dichiarazioni sulla fellatio.
Secondo la Difesa, in un primo tempo, la PC avrebbe detto di avere fatto il pompino e, in un secondo tempo, di non averlo fatto.
La realtà è, anche qui, un po’ diversa.
Durante il primo interrogatorio, cioè poche ore dopo i fatti, la PC ha dichiarato quanto segue:
" subito dopo mi obbligava a fargli un pompino, prima voleva mettermelo dietro però cambiava idea e gli facevo un pompino, mi teneva per la testa e mi diceva di andare più a fondo …da parte mi gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla … visto che non era rimasto soddisfatto del pompino mi afferrava nuovamente e mi penetrava e veniva in me e sul cuscino del divano." (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
Alcune ore dopo, la donna ha riparlato del pompino nei seguenti termini:
" Lui mi ha obbligato dicendomi "adesso mi fai un pompino con l'ingoio". Ad un certo momento io ho ceduto alle sua richiesta anche per il fatto che lui disse che se gli facevo un pompino lui mi avrebbe lasciato stare. Quando ho assecondato la sua richiesta è stato appunto per cercare di limitare la violenza sulla mia persona."
(PS PC1 4.5.1997 ore 17.00)
Al di là dello stato confusionale e di estrema angoscia che può giustificare delle imprecisioni, forza è constatare che la PC, in queste prime dichiarazioni, non parla di “pompino portato a buon fine”, cioè non dice che lei gli praticò la fellatio sino ad eiaculazione.
Anzi, dice che lui non “rimase soddisfatto”.
Correttamente interpretate, tenuto conto come criterio di valutazione anche dello stato d’animo in cui versava la donna, da queste affermazioni non si può dedurre l’ammissione di un pompino fatto fino in fondo. Anzi, visto quel “non rimase soddisfatto” bisogna concludere il contrario.
Il 6 maggio la donna ha, poi, già specificato che il pompino non era stato completo:
" lui mi ha detto di fargli un pompino con ingoio e allora io ricordo di avergli detto che piuttosto gli faceva una sega. Lui ha detto: … voglio un pompino con ingoio … Allora prendendomi la testa e facendo pressione sulla testa mi costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non volevo. Piangevo. Sono riuscita a tirarmi indietro e allora lui mi ha detto: .. allora prendo un altro buco …”."
(PC1 6.5.1997)
Da lì, in poi, la PC è sempre stata chiara ed ha sempre ripetuto chiaramente che il pompino non era stato completo:
" l'ha trattenuta con gambe e braccia e subito dopo ha preteso un "pompino con l'ingoio". Prima di portare il capo verso il pene, PC1 ha tentato di prendere il telefono …omissis… AC1 ha strappato di mano la cornetta ma poi PC1 non si ricorda più cos'è successo col telefono. PC1, terrorizzata e tesissima, si è portata col capo verso il pene tentando di assecondare AC1, il quale ha preso la testa di PC1 e l'ha spinta in basso; a quel momento PC1 si è rifiutata di continuare.” (PC1 15.5.1997)
E così via in tutti i successivi verbali.
Dunque, non v'è stata nessuna modifica di versione su questa questione.
E’, invece, vero che la PC ha mentito sulla questione del consumo di stupefacenti.
Tuttavia, questa menzogna – detta, peraltro, sapendo che sarebbe stato subito scoperta visto il consenso dato all’analisi delle urine – non toglie credibilità alla donna in assoluto.
Certamente, la “vittima ideale” – ideale per gli inquirenti e per chi giudica – è quella la cui trasparenza è diamantina. E’ quella che non ha nulla da rimproverarsi poiché il suo atteggiamento è sempre stato corretto, prudente e regolare. E’ quella che non mente su nessun dettaglio. E’ quella che non tace nulla.
La vittima ideale è la vittima il cui racconto è coerente, razionale e logicamente strutturato sin dall’inizio.
Ma questa vittima non esiste.
Perché nessuno – nessuna vittima ma, forse, nessuno di noi – è trasparente, adamantino, coerente e razionale in ogni situazione.
Soprattutto non lo è in situazioni di questo tipo, dove la tensione emotiva è altissima. In situazioni di questo tipo – soprattutto se il ricorso alle autorità è già stato il frutto di una decisione sofferta poiché, come visto sopra, ci si sente colpevoli e si ha paura di non essere creduti – è del tutto comprensibile che si decida di non dire cose che potrebbero metterti in cattiva luce e aumentare quel rischio di non essere creduti già tanto paventato. E una simile decisione – che, certo, sarebbe stato meglio evitare – non può essere utilizzata, proprio per questi motivi, quale elemento atto a togliere qualsiasi credibilità.
Va, poi, ancora aggiunto – quale elemento a favore della credibilità donna poiché indiziante della forte componente di irrazionalità della “decisione di non dire” – che, nello stesso momento in cui negava di avere offerto una “canna” al AC1, lei accettava, pur non essendovi astretta e pur essendo consapevole del suo significato (lo ha detto in aula) , di sottoporsi all’analisi tossicologica delle urine.
Dunque, si è trattato, sì, di una bugia ma di una bugia detta nella piena coscienza che avrebbe avuto le gambe cortissime.
Così definita, questa menzogna non può che essere vista come un’irrazionale tentativo, non di nascondere la realtà, ma di evitare che l’ammissione di avere fatto un gesto illegale potesse metterla in cattiva luce vanificando quanto a fatica intrapreso, non per vendicarsi del AC1, “ma per salvare eventuali altre ragazze da una simile drammatica esperienza come quella che ho subito io” perché “anche se l’ho invitato io a casa mia a bere qualcosa, lui non era autorizzato a farmi del male così come mi ha fatto” (PC1 6.5.1997).
Per quanto riguarda le dichiarazioni della PC in merito al destino della bottiglia, il discorso è diverso.
Se è vero che dal primissimo verbale – quello inerente alle dichiarazioni rese alle 00,20 del 4.5.1997 – sembra potersi evincere che la donna ha detto che la bottiglia era andata in frantumi, è anche vero che di questo si parla in un brevissimo inciso messo fra parentesi:
" ...la bottiglietta di birra che stava bevendo (bottiglietta andata in frantumi)"
D’altra parte, non può essere dimenticato che, già il 6 maggio, cioè due giorni dopo, la PC diceva agli inquirenti che, in realtà, la bottiglia non si era rotta ma era stata messa da lei – in quel furore di pulizia che la prese dopo che AC1 fu partito – insieme ad altre bottiglie in un sacco sul terrazzo.
Ciò significa che noi sappiamo che la bottiglia non è andata in frantumi soltanto perché è stata la stessa PC a dirlo già il 6 maggio. E l’ha detto spontaneamente, non in risposta a domande degli inquirenti (cfr. PC1 8.7.1999).
Difficile è, quindi, concludere che, dicendo il contrario due giorni prima, lei avesse deliberatamente voluto nascondere una realtà diversa, proprio perché, se così fosse stato, a lei sarebbe bastato continuare a dire che la bottiglia era effettivamente andata in frantumi.
Quindi, le motivazioni della prima dichiarazione sul destino della bottiglia rimangono un mistero - verosimilmente addebitabile allo stato di profonda angoscia in cui versava la sera dei fatti - che non può, però, essere usato come elemento che toglie credibilità alla vittima proprio perché è stata lei stessa – senza esservi costretta – a prontamente correggersi.
La Difesa ha, poi, sostenuto che toglie credibilità alla PC la sua dichiarazione secondo cui AC1, lasciando l’appartamento, le disse di “sentirsi un verme” poiché il perito dott. PE1 ha ritenuto una simile affermazione poco coerente con la struttura di personalità del AC1.
A questo proposito, nella perizia si legge quanto segue:
" alla luce di questo atteggiamento egocentrico, ammesso senza difficoltà dal peritando, stona la frase riferita da PC1 “mi sento un verme” che indicherebbe la presenza di sensi di colpa poco probabili, che il peritando non ammette (non ritenendosi colpevole) e che Ada Storni, che pure saprebbe leggere sul volto dell’amico, non rileva”
(AI 12 pag. 17)
In merito, va rilevato che tale valutazione – che non è altro che una specie di obiter dictum, non essendo stata formulata in risposta ad un quesito peritale – non convince fino in fondo.
Da un lato, poiché anche una persona egocentrica può, in condizioni particolari, essere portata ad una – anche solo provvisoria - analisi critica dei propri comportamenti. Questo potrebbe accadere, in particolare, nella situazione descritta dalla PC.
D’altro lato, nemmeno convincono le altre argomentazioni del perito.
Il fatto che il AC1 non abbia ammesso nessun senso di colpa è irrilevante. Da tale negazione non deriva quale corollario la reale assenza di un sentimento di colpa poiché essa può benissimo giustificarsi con una strategia processuale.
D’altro lato, ancora, l’argomento della pretesa capacità della convivente di AC1 di leggere sul suo volto è ancor meno convincente. Non convince quale argomento generale, ma nemmeno in concreto poiché non risulta che la donna abbia saputo leggere sul volto dell’uomo altre circostanze di fatto, quali, ad esempio, le sue numerose scappatelle.
La Difesa ha, poi, sostenuto che il racconto di PC1 è smentito dal fatto che nessun vicino di casa ha sentito le urla.
Questa circostanza va vista diversamente.
In realtà non è stato accertato se, davvero, nessun vicino ha sentito le urla perché in merito non è stato fatto alcun atto d’inchiesta.
E’ stato soltanto accertato che gli inquilini degli appartamenti siti sullo stesso piano di quello della PC non erano in casa al momento dei fatti (cfr. deposizione XX e deposizione XY).
Inoltre sappiamo – ma soltanto sulla base di un’affermazione della PC – che, dopo che AC1 se ne andò dall’appartamento, lei sentì qualcuno camminare nell’appartamento al piano superiore (PC1 4.5.1997).
Non risulta che l’inquilina – sentita camminare soltanto dopo la partenza di AC1 – sia stata interrogata dagli inquirenti.
Di questa incompletezza dell’inchiesta non può, comunque, essere resa responsabile PC1, o meglio quest’incompletezza non può – pena l’arbitrio - essere utilizzata a sostegno della tesi della non verosimiglianza del racconto di PC1
La Difesa ha, poi, sostenuto che è inspiegabile il fatto che la donna non ricordi il momento in cui AC1 si è tolto i vestiti.
Secondo questa Corte, invece, la cosa è spiegabilissima con lo stato di forte stress vissuto dalla donna in quei momenti.
Va, poi, rilevato peraltro che è possibile spogliarsi in tempi brevi e anche con una sola mano se l’operazione è volontaria.
Infine, la Difesa ha sostenuto che un’ulteriore contraddizione nel dire della PC – contraddizione che le toglierebbe credibilità – è ravvisabile nel fatto che al dott. PERI1 la donna avrebbe detto che quando AC1 le “mise le mani addosso” lei era già nuda mentre durante l’inchiesta lei ha detto che AC1 cominciò a toccarla tirandole i laccetti del body.
È vero che nei suoi appunti il dott. PERI1 ha scritto quanto segue:
" quando AC1 mi ha messo le mani addosso ho sentito che …(incomprensibile). E ero già nuda, non volevo, glielo avevo detto. Ero spaventata…”
(note allegate al verbale di delucidazione peritale 19.8.2003, AI93)
Tuttavia, l’espressione utilizzata dal perito non può essere utilizzata letteralmente.
Con l’espressione “quando AC1 mi ha messo le mani addosso” non si intende l’inizio degli approcci ma si intende, invece, quegli atti che costituiscono nei ricordi della vittima – così come nella mente di ognuno – la vera e propria violenza subita. In quel momento – cioè , durante quegli atti che hanno costituito la violenza vera e propria – la donna era effettivamente, secondo tutte le sue dichiarazioni, nuda. E spaventata.
Dunque, in conclusione nessuno degli elementi portati dalla Difesa nella sua pur suggestiva arringa a sostegno della tesi secondo cui la versione dei fatti data dalla PC non è credibile resiste ad un serio esame.
Ciò detto – ritenuta come data la sostanziale linearità e costanza nel tempo del suo racconto - la versione dei fatti data dalla PC può essere considerata credibile sulla base dei seguenti elementi.
Da un lato, la personalità della donna che – nonostante il passato non certamente felice – è stata giudicata da tutte le persone che sono state sentite durante l’inchiesta come una ragazza – forse troppo ingenua, troppo fiduciosa e troppo socievole – ma comunque sempre seria e credibile.
Di lei, è stato detto che non ha mai dato fastidio a nessuno e che “non ha mai raccontato bugie” (cfr. consid 5).
Questo giudizio di generale affidabilità personale è, poi, stato confermato dal dott. PERI1 che ha attestato l’assenza di patologie in una personalità non particolarmente impressionabile o suggestionabile.
A ciò si aggiunge che non è possibile sostenere che lo spinello fumato – che doveva, del resto, contenere o poco hashish o hashish di qualità scadente, visto che AC1 è risultato negativo all’esame tossicologico - abbia influito in modo significativo sulla capacità della donna di comprendere e percepire in modo corretto la realtà.
D’altro lato, supporta la credibilità della PC quel che lei ha fatto dopo l’atto sessuale.
Infatti, lavarsi profondamente è un gesto tipico di chi ha subito una violenza poiché è tipico degli abusati il sentirsi sporchi e il voler togliere quella sporcizia per dimenticare la violenza subita:
" ho pulito tutto, me compresa, nell’intento di cancellare quello che era avvenuto. Non per ingannare qualcuno, bensì nell’intento psicologico di convincermi che non era avvenuto; per sopravvivere appunto a livello psicologico." (PC1 14.5.1997)
La pulizia a fondo del divano si inserisce in questo meccanismo di difesa tipico di chi ha subito un abuso e contribuisce a confortare la credibilità della PC (cfr, per un caso in cui il fatto di fare diverse docce è stato ritenuto “une attitude tipyque d’une victime qui se sent sale après des rapports sexuels forcés”, STF 17.1.2005 in re A. c. B).
Forte indizio della credibilità del racconto di PC1 è, poi, lo stato di profonda angoscia ed agitazione constatato da tutti coloro che l’hanno avvicinata subito dopo i fatti (cfr. consid 19 e 20).
A questo proposito va ricordato che lo stato della vittima dopo i fatti è, secondo la giurisprudenza federale, un elemento indiziante particolarmente importante (cfr, ad esempio, STF 28.5.2001 in re A.B. e C).
Va, a proposito della sofferenza causata alla PC da quanto vissuto la sera del 3 maggio 1997, ricordato che, così come rilevato dal suo patrocinatore in aula, la rievocazione in aula dei fatti ha provocato nella donna uno stato di angoscia e tensione tale da indurle il vomito (dovette correre, in una pausa, in una toilette del palazzo).
Altro elemento fortemente indiziante per la credibilità della PC è il fatto – incontestabile – che lei non voleva denunciare AC1 poiché si colpevolizzava – altro elemento tipico degli abusati – ed aveva paura di non essere creduta.
Se questa vicenda ha interessato polizia e magistratura è soltanto perché i suoi amici hanno insistito – e hanno insistito parecchio – sino a riuscire a convincere la donna a fare i passi necessari.
Questa circostanza esclude con chiarezza e in modo definitivo l’ipotesi di un’invenzione, di una falsa denuncia presentata a fini di vendetta (peraltro, già esclusa per il fatto che i due avevano sin lì un rapporto tranquillo e, tutto sommato, distaccato) o di lucro (estorcere soldi ).
Ora, per quale altro motivo una donna dovrebbe inventarsi una simile storia e sostenerla per un lungo periodo, con tutte le difficoltà che ciò comporta, non da ultimo l’essere sottoposti, a volte, a veri e propri processi (come in concreto, in relazione alla pretesa imprudenza della donna) che andrebbero, invece, evitati.
Anche facendo astrazione dalle difficoltà pratiche di ideazione di un simile piano (sarebbero occorsi, oltre che fantasia, un’eccezionale prontezza e capacità di immediata reazione), questo giudice non ravvede alcun motivo - visto che sono esclusi la vendetta o il lucro – che avrebbe potuto spingere PC1 ad inventarsi una simile storia, mettersi in uno stato d’agitazione mai visto prima, farsi 7 docce, mettere sottosopra il divano, chiamare a soccorso i vicini e poi l’amica, costringere quest’ultima ad insistere per almeno mezz’ora, fingere di resistere e poi convincersi a rivolgersi agli inquirenti, sottoporsi ad una lunga visita medica e, poi, a tutto l’iter doloroso dell’inchiesta.
La Difesa ha proposto, quale spiegazione, l’ipotesi del consenso rinnegato.
Pur seriamente considerata, quest’ipotesi non ha convinto la Corte poiché non è supportata da alcun indizio.
Del resto, anche il dott. PERI1 aveva escluso, già nel corso della delucidazione peritale avvenuta il 19 agosto 2003, un tale fenomeno ed ha poi confermato in aula tale sua opinione:
" Precisando la mia risposta alla domanda 11 rivoltami il 19.8.2003 (confronta verbale 93), rispondo che, sulla base del racconto dei fatti che mi fece la signora PC1 posso escludere la presenza di un consenso rinnegato ex post.” (verb. dib. pag. 10)
Se è vero che il dott. PERI1 si è espresso sulla base del racconto fatto da PC1, è anche vero che, come vedremo, è questa l’ipotesi di fatto che è stata ritenuta accertata da questa Corte.
Dunque, la valutazione del dott. PERI1 acquista piena valenza.
Forza è, dunque, concludere che la tesi del rinnegato consenso altro non è che una mera supposizione di natura teorica, che, non solo non è stata in alcun modo sostanziata, ma che viene esclusa dalle risultanze istruttorie.
Ulteriore elemento indiziante la credibilità della PC è il fatto che, da subito dopo la partenza di AC1, la PC ha avuto paura di lui.
Sappiamo con certezza che ha avuto paura di lui da subito perché – cosa inabituale per lei – dopo che l’uomo se ne fu andato, la donna ha chiuso a chiave la porta del suo appartamento.
Poi lo sappiamo perché di questa paura hanno parlato gli amici e i vicini che l’hanno vista subito dopo i fatti e cui lei ha riferito di questa paura:
" circa la persona che le aveva usato violenza ricordo che mi aveva detto che abitava a _______ o _______ e che aveva paura di lui” (_______22.5.1997)
" Aveva paura di non essere creduta e anche del suo violentatore (_______e _______ 8.5.1997)
Per quale motivo doveva la donna da subito, ancor prima della denuncia, provare paura per l’imputato?
La paura provata è, evidentemente, così come il TF ha già avuto modo di giudicare, un indizio forte di un’avvenuta violenza:
" des sentiments de peur mêlés de honte se rencontrent fréquemment auprès des victimes de viol ou d’autres crimes à connotation sexuelle” (STF 18.1.2002 in re A. C. B, 1P.719/2001/viz)
Altro elemento indiziante della credibilità della PC è il fatto che, dopo la denuncia, lei non è più riuscita ad rientrare nel suo appartamento ed i suoi amici hanno dovuto ospitarla per oltre un mese.
A questo proposito non può essere seriamente sostenuto che si trattasse della paura di una donna nei confronti di un uomo ingiustamente denunciato perché, per quasi tutto il periodo in cui PC1 rimase presso i suoi amici, AC1 era in carcere e tale circostanza era nota a PC1 con certezza a partire dal 6 maggio (cfr PC1 6.5.1997).
In realtà, la donna, così come da lei affermato, non riusciva a rientrare nell’appartamento poichè quei luoghi le davano un grande senso d’ansia in quanto la portavano a rivivere i brutti momenti vissuti.
In questo senso, la difficoltà del rientro non può che essere considerata come un indizio univoco che sostiene il racconto della donna.
Ulteriore forte elemento indiziante è, poi, il telefono trovato per terra dagli amici che sono accorsi alla richiesta d’aiuto della donna.
Questo elemento si spiega nella versione dei fatti data dalla donna e la supporta.
Non si spiega – invece – con quella data da AC1.
Anzi, la contraddice.
L’uomo ha escluso di avere toccato il telefono.
Per il resto, il rapporto sessuale descritto da AC1 non aveva certamente la passionalità impetuosa e scatenata che potrebbe mettere sottosopra la casa oppure far cadere oggetti da tavolini che sono separati dal divano in cui avviene l’atto da una pianta (cfr, durante il confronto del 27.7.1999, PC1: “per essere precisa il tavolino è molto vicino al divano e tra tavolino e divano c'è una pianta” e AC1: “tra il divano ed il tavolino c'è un certo spazio”).
Ed, ancora, la versione dei fatti data dalla donna è inoltre supportata dai segni trovati sui corpi dei due protagonisti.
Questi segni non si spiegano nella versione data da AC1 perché con essa non sono coerenti.
Essi sono, invece, del tutto coerenti e compatibili con il racconto della donna.
I segni rossi sui polsi di lei sono compatibili con le mani tenute ferme da AC1 per impedire alla donna di difendersi.
I segni sulle cosce della donna non possono che spiegarsi con la forza applicata da AC1 per divaricarle le gambe e poterla penetrare.
Infine, del tutto coerenti e compatibili con la versione della donna sono i segni trovati sul corpo di AC1 (cfr. audizione del dott. AC1 in aula).
Sulle lesioni riscontrate sul corpo di AC1 si sono espressi due medici.
Dapprima, il dott. _______, spec. FMH in geriatria, le cui valutazioni non hanno convinto. In particolare, non hanno convinto le considerazioni da lui poste alla base della tesi secondo cui si tratterebbe di lesioni vecchie. Non hanno convinto, sostanzialmente, per i motivi che, poi, il dott. AC1 ha posto a base della sua valutazione.
Per il resto, va detto che, in aula, il dott. _______ ha di molto sfumato le sue prime dichiarazioni, in particolare non più escludendo la possibilità secondo cui il segno rosso sul braccio fosse stato lasciato da un morso (incompleto ma morso).
Del resto, va rilevato che – così come risulta dall’allegato al verbale – in medicina legale si catalogano i morsi a seconda della loro intensità (cioè completezza o meno).
Inoltre,la non compatibilità con lesioni da unghie di cui il dott. _______ ha parlato non è rilevante per il giudizio: la PC non ha mai preteso di avere graffiato AC1.
In seguito, è stato sentito il dott. AC1, medico legale, che ha convinto per lucidità di esposizione e per quantità e qualità di argomenti portati a sostegno delle sue tesi.
Se è vero che il dott. AC1 ha potuto esprimersi soltanto sulla base di fotografie, è anche vero che questo non gli ha impedito di valutare le lesioni che gli sono state sottoposte in modo serio, responsabile e convincente.
Riassumendo, il dott. AC1 ha, da un lato, spiegato che il segno sul braccio di AC1 potrebbe essere compatibile con un morso, inteso come sfregamento dei due incisivi centrali superiori senza chiusura delle mascelle:
" È pertanto anche compatibile con lo sfregamento di elementi dentari senza però chiusura del morso. In linea di massima le dimensioni di questa lesione potrebbero essere compatibili con una azione di "strisciamento" dei due incisivi centrali superiori." (verb. dib. pag. 15)
Inoltre, sempre il medico legale ha stabilito in modo estremamente convincente che si trattava di una lesione recente:
" Circa l'età, tenuto conto che non è visibile in fotografia la cosiddetta "crosta" fa ritenere la produzione di questa lesione piuttosto recente in termini di ore e non di giorni." (verb. dib. pag. 15)
Queste valutazioni (circa la probabile origine della lesione e la sua età) sostengono la versione della donna.
In relazione alla lesione sulla schiena, il dott. AC1 ha ritenuto che essa potrebbe essere stata causata da un braccio con orologio indossato:
" Questa lesione potrebbe anche essere compatibile con un trauma perpendicolare sul piano cutaneo quale un urto di un orologio indossato nella zona della scapola sinistra." (verb. dib. pag. 16)
Va rilevato che PC1 aveva l’orologio al polso ed ha dichiarato di essersi difesa come ha potuto precisando che, oltre al morso, AC1 avrebbe dovuto avere sul suo corpo i segni lasciati dal suo orologio (“…dovrebbe avere delle escoriazioni lasciate dal mio orologio” PC1 4.5.99 ore 00,20).
Infine, per quanto riguarda l’età della lesione, il dott. AC1 - cui è stata sottoposta anche la valutazione del dott. _______ - ha ritenuto le due lesioni coeve:
" Circa l'epoca di insorgenza di cui ho sopra riferito intendevo che la colorazione e l'aspetto della lesione datava di uno o due giorni dal momento dell'osservazione, il che vuol dire rovesciando l'espressione, che dal tempo zero (momento della lesione) sono trascorsi uno o due giorni prima della fotografia. Sul piano generale anche se come in tutti gli altri campi della medicina una regola matematica non c'è, si ammette che a partire da una colorazione rosso bluastra che si evidenzia in poco tempo in un'ecchimosi mano a mano che passano i giorni e evidentemente anche in relazione all'importanza della lesione ecchimotica si verificano delle discromie causate dalla modifica dell'emoglobina contenuta nel sangue con colorazioni che passano dal verde giallo, giallo e poi assorbimento. Le due lesioni riscontrate sul lato mediale dell'avambraccio destro e nella regione scapolare sinistra possono essere ritenute coeve."
(verb. dib. pag. 16)
Probabile è che, quindi, la donna, nel tentativo di difendersi, abbia colpito con il braccio la schiena dell’uomo.
Sulle base delle valutazioni specialistiche del dott. AC1 (che, in parte, sono, poi, anche quelle espresse in aula dal dott. _______), si deve considerare che i segni trovati sul corpo di AC1 costituiscono un ulteriore indizio a sostegno della versione dei fatti data dalla PC.
28.2. versione di AC1
La Difesa ha sostenuto che la versione dell’imputato è stata lineare e costante.
La verità è che l’imputato ha mantenuto costante nel tempo la sua versione dei fatti soltanto limitatamente agli aspetti principali.
Cioè, limitatamente al fatto che il rapporto sessuale è stato consenziente.
Per altri aspetti, invece, egli ha modificato nel tempo la sua versione.
Egli ha modificato la sua versione circa il toccamento dei seni in giardino affermando, una prima volta, di averlo fatto mentre era in piedi dietro la donna e, poi, una seconda volta, invece, quando erano entrambi seduti sugli scalini:
" mentre entrambi eravamo in piedi, mi sono portato dietro di lei e ho iniziato a palpeggiarle il seno” (AC1 4.5.97 ore 1:20 p. 1)
" eravamo seduti sugli scalini della scala che porta in terrazza. Dopo un po’ io ho iniziato a toccare i seni della PC1.”
(AC1 5.5.97 ore 15:50 p. 2)
L’imputato ha modificato la sua versione anche riguardo il passaggio in macchina:
" verso le 16.30 al bar… PC1 ha terminato il suo turno di lavoro. Io gli ho domandato se desiderava un passaggio sino a casa..”
(AC1 4.5.97 ore 1:20 p. 1)
" siccome quando eravamo soli noi due ci eravamo già accordato che l’avrei accompagnata a casa dopo il turno, mi sono fermato ad attenderla” (AC1 5.5.1997 p. 2)
" avevo capito che lei era in ritardo x andare a fare la spesa. Le ho detto che l’avrei accompagnata con la macchina”
(AC1 27.5.97 p. 3)
Infine, l’imputato ha cambiato versione circa l’invito di PC1 a salire in casa sua:
" siamo poi risalirti in macchina e ho riaccompagnato la PC1 a casa sua. In quella circostanza, sono stato invitato da PC1 a salire nel suo app. a bere qualcosa” (AC1 4.5.97 ore 1:20 p. 2)
" sotto casa sua, PC1 mi invitava a salire da lei a bere una birra” (AC1 5.5.97 p. 2)
" Dal _______ io ho preso della birra… PC1 mi aveva già detto che mi avrebbe invitato a casa sua a bere la birra ed è per questo che l’ho comprata” (AC1 27.5.1997)
Ma, al di là di questa mancanza di costanza nel tempo, la versione dei fatti data dall’imputato non convince anche per altre ragioni.
Dapprima, non convince perché non è conforme al naturale andamento delle cose, cioè non è in sé né coerente né verosimile.
Non è, da un lato, conforme al corso normale delle cose quel che lui ha raccontato circa l’atteggiamento di PC1 durante l’atto sessuale.
AC1 ha detto che durante tutto l’atto sessuale PC1 è rimasta sdraiata sotto di lui, le braccia distese lungo il corpo, limitandosi a “fare su e giù” senza né abbracciarlo né baciarlo.
Ora, una donna che, liberamente e consapevolmente, decide di fare del sesso, durante l’atto si comporta in modo diverso. In ogni caso – ma è l’opzione minima – nella posizione descritta abbraccia il suo partner. E questo, anche nell’ipotesi in cui non c’è alcun coinvolgimento di tipo affettivo.
La posizione che secondo AC1 la donna avrebbe assunto durante l’atto sessuale – a parte il su è giù – è, invece, tipicamente, quella di una donna che subisce un gesto cui lei non ha consentito.
Inoltre, nemmeno è conforme al normale andamento delle cose che, dopo essersi concessi una piacevole parentesi di sesso, i due partner si lascino, non soltanto senza affettuosità, ma persino senza proferire parola, senza un saluto.
Un atteggiamento del genere non è usuale, nemmeno quando i protagonisti non brillano per raffinatezza.
Sappiamo che non sempre i maschi sono dei gentiluomini che riempiono le loro partner – anche quelle occasionali – di fasci di rose rosse.
Tuttavia, anche la realtà meno romantica vede, di solito, il partner soddisfatto per “essersi sfogato” almeno salutare la donna che gli ha permesso di divertirsi.
Ma, soprattutto, non convince perché nella versione dei fatti data dall’imputato, non si inseriscono in modo armonioso alcune circostanze di fatto chiaramente accertate.
Dapprima, il telefono per terra.
AC1 ha, dapprima, descritto un atto sessuale non certamente impetuoso e passionale al punto da provocare cadute accidentali di oggetti.
Inoltre, ha detto che né lui né la donna hanno toccato il telefono (cfr. verb. 27.7.99).
Tuttavia, dopo i fatti, il telefono era per terra e noi questo lo sappiamo con certezza poiché i vicini, accorsi subito dopo i fatti, lo hanno riferito agli inquirenti.
Poi, la versione dei fatti data da AC1 non spiega le tracce trovate sul corpo della donna dai medici del Civico.
La donna era – secondo AC1 - praticamente immobile come un cadavere.
Come avrebbe potuto, in quella posizione, procurarsi le lesioni ai polsi, alle cosce e alla scapola?
Queste lesioni – in particolare, quelle ai polsi e alle cosce – non si spiegano.
Si spiegano, invece, benissimo con la versione della donna, cioè quella di un uomo che prende con forza i polsi della donna per allontanare le sue mani dalle parti intime e con l’uomo che, con forza, cerca di divaricare le gambe della donna per poterla penetrare.
Altamente significativa a questo proposito è la localizzazione delle lesioni.
Non soltanto quelle ai polsi ma soprattutto quelle alle cosce (cfr. cartella clinica). Si tratta di una localizzazione altamente inusuale, anche perché praticamente simmetrica e che può spiegarsi soltanto con la pressione fatta nei modi descritti dalla donna.
Nemmeno, la versione dei fatti data da AC1 spiega le lesioni che sono state trovate sul suo corpo.
In particolare, non spiega la presenza del segno rosso sul suo avambraccio destro che, invece, come visto è del tutto coerente e compatibile con il morso che la donna ha dichiarato di avere dato all’uomo in un estremo tentativo di difesa.
Poi, la versione di AC1 non giustifica che, dopo la sua partenza da casa della donna, questa abbia chiuso la porta a chiave.
In aula, PC1 ha dichiarato che era sua abitudine lasciare la porta aperta (cioè non chiusa a chiave) anche nei momenti più intimi.
Perché chiuderla a chiave dopo che AC1 se ne andò se davvero il rapporto sessuale avuto con lui fosse stato una cosa tranquilla e voluta? In quest’ipotesi, quel gesto inusuale per la PC e, perciò, evidentemente indicativo di una paura insolita, non si spiega.
Mentre quel gesto si spiega con la versione di PC1
Ma, soprattutto, la versione di AC1 non giustifica, cioè non rende verosimile lo stato di profonda angoscia in cui la donna versava dopo i fatti.
I vicini e gli amici accorsi in aiuto alla donna hanno, in sintesi, detto di averla trovata in uno stato mai visto prima, né in lei, né in altri.
Ora, è impossibile inserire coerentemente e armoniosamente, quello stato di grave angoscia nel quadro disegnato da AC1.
Perché una donna, dopo un rapporto sessuale non problematico, si metterebbe in uno stato di agitazione come quello descritto dai testi e dai medici che l’hanno visitata?
Anche volendo intestardirsi nella ricerca, non si può trovare ragione alcuna ad un simile stato se lo si considera come susseguente ad un atto sessuale tranquillo.
Dunque, per tutti questi motivi, la versione dei fatti data da AC1 non ha convinto la Corte che ha invece ritenuto del tutto credibile – perché lineare, costante nel tempo, in sé coerente e supportata da una serie di elementi di fatto - quella data da PC1 ed ha perciò accertato i fatti così come essi sono stati da lei raccontati.
29. In diritto, introdurre con la forza il pene nella vagina costituisce violenza carnale ai sensi dell’art 190 CP.
Per giurisprudenza e dottrina, gli altri atti sessuali compiuti allo scopo di raggiungere l’eccitazione necessaria alla penetrazione vengono assorbiti da questa disposizione e, dunque, non v’è per essi concorso fra il 190 e il 189 CP (H. Wiprächtiger, Baslerkommentar p. 938).
Diversa è la questione per quegli atti sessuali che sono finalizzati ad un soddisfacimento diverso dalla penetrazione vaginale. Questi impongono il riconoscimento del concorso fra i due reati (H. Wiprächtiger, op. cit . pag. 1012 e 1018; H. Wiprächtiger, RPS 1999 p. 51).
In concreto, il palpeggiare il seno, il posare la mano di lei sul membro in erezione ed anche il tentativo d’introduzione della bottiglia sono manifestamente atti tesi a raggiungere o a mantenere ed aumentare l’eccitazione sessuale necessaria alla penetrazione vaginale.
In questo senso, essi sono assorbiti dalla violenza carnale.
Diverso è il caso per il tentativo di “pompino con l’ingoio” e il tentativo di penetrazione anale che sono, evidentemente, alternativi alla penetrazione vaginale.
Per quanto riguarda il “pompino con l’ingoio” vi è coazione consumata avendo l’uomo costretto – nelle circostanze e con le modalità descritte al punto … - la donna a prendere in bocca il suo pene. Il fatto che egli non abbia eiaculato a seguito di questo gesto non rende l’atto un semplice tentativo di coazione in applicazione per analogia della giurisprudenza secondo cui vi è violenza carnale consumata non appena l’uomo riesce ad introdurre il suo pene nella vagina.
Per il tentativo di penetrazione anale, invece, si tratta di coazione sessuale tentata.
Pertanto, AC1 è dichiarato autore colpevole di violenza carnale in concorso con coazione sessuale tentata e consumata.
30. scemata responsabilità
AC1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica.
Il dott. CAC1chini ha ritenuto quanto segue:
" 2.a) A causa di esso (n.d.r: del disturbo di personalità), la capacità del peritando di valutare il carattere illecito dell'atto non era scemata, vale a dire che il peritando pone però il problema se veramente egli si sia potuto rendere conto che, in quel momento, stava davvero violentando qualcuno o non abbia creduto, come da lui ripetutamente sostenuto, di star avendo un rapporto sessuale con una donna consenziente. Ritengo che, se i fatti si sono svolti secondo Ia versione data da PC1, il peritando abbia - malgrado le antecedentI possibili provocazioni - ricevuto segnali inequivocabili che PC1 non era consenziente, ma che, malgrado ciò, egli abbia approfittato della situazione per "concedersi"una trasgressione che, viste le sue esperienze precedenti (abbandono per insufficienza di prove) la struttura di personalità con carenze superegoiche e prevalenza di principio di piacere gli rendeva realizzabile.
2.b) La capacità di agire secondo una valutazione teoricamente corretta era probabilmente, in qualche modo, diminuita. PC1 descrive lo stato di agitazione del peritando come se egli effettivamente non fosse più ben padrone di sé. Ciò che colpisce non è tanto quanto il peritando avrebbe commesso (avrebbe detto a PC1 o le avrebbe fatto introducendole la bottiglia di birra nella vagina ecc.), ma piuttosto il fatto che il peritando neghi tutto ciò (07, 18), così come nega altri episodi del passato. Secondo lui vi sarebbe stato un rapporto sessuale "normale", e soltanto a precise domande sembra rendersi conto che la partecipazione di PC1 è stata nulla (15, 19). Ciò fa pensare che egli fosse totalmente assorbito dall'impulso a soddisfare il proprio desiderio, diventato dominante. In tal senso la sua capacità di agire secondo un'eventuale corretta valutazione del carattere illecito dell'atto era diminuita.
ad 2.c) Vedi sopra.
ad 2.d) Pur tenendo conto di quanto sopra, dobbiamo ricordare quanto lo stesso peritando più volte ha dichiarato, e cioè che egli era, al momento del fatti, perfettamente cosciente e pertanto responsabile. Egli dunque non si è sentito in uno stato eccezionale, di particolare eccitazione o di obnubilamento sia pure lieve e transitorio. Per questo motIvo, ritengo, che il disturbo di personalità non altrimenti specificato, con le sue lacune nella gestIone dell'affettività e degli impulsi, costituisca un fattore scarsamente influente sulla responsabilità che, a mio avviso, era scemata in modo lieve." (perizia p. 18 AI 12)
In aula, il perito ha confermato tale sua valutazione precisandola nei seguenti termini:
" Preciso la mia risposta al quesito 2 b nel senso che ritengo - sempre ragionando nell'ipotesi in cui i fatti si sono svolti così come descritti da PC1 - che l'impulso a soddisfare il proprio desiderio sia diventato dominante a causa del disturbo di personalità di cui AC1 è affetto.
Preciso che io ho posto la diagnosi di disturbo di personalità non sulla base dei fatti descritti da PC1 ma sulla base dell'anamnesi, dei risultati dei test e della valutazione clinica. Confermo che, sempre nell'ipotesi considerata, al momento dei fatti AC1 aveva una scemata responsabilità. Mi si chiede di graduare indicativamente su una scala da 1 a 100 il grado di scemata responsabilità. Rispondo che dovrebbe aggirarsi attorno al 20%."
(verb. dib. pag. 12)
Infine, il perito ha stabilito che AC1 non mette in pericolo la sicurezza pubblica e che non necessita di nessuna presa a carico terapeutica:
" 3. Mette il periziando gravemente in pericolo la sicurezza pubblica?
ad 3. No. Il peritando ha, è vero, commesso alcuni reati nella prima età adulta, reati che forse erano stati "facilitati" dalla scomparsa della madre, poi del padre, perdite che il peritando sicuramente non ha saputo elaborare bene, vista la sua generale difficoltà nella percezione e nella gestione degli affetti. In nessuno di questi casi, però, egli ha messo la sicurezza pubblica in pericolo in modo grave. Anche nei fatti in esame non si ravvisa un carattere di grave pericolosità (certo non di pericolo di vita -22), per quanto serio possa essere questo episodio, se realmente accaduto come descritto da PC1. Il peritando, infatti, non è andato attivamente alla ricerca del reato, ma sembra essere stato determinato a commetterlo dall'atteggiamento di PC1, che ammette alcune provocazioni e imprudenze, tant'è vero che, come alcuni testimoni (12, 13) riferiscono, subito dopo i fatti si accusava di esserne responsabile per avere invitato il peritando in casa. I fatti sono dunque avvenuti in circostanze particolari, con comportamenti "permissivi" da parte della vittima, senza i quali con ogni probabilità nulla sarebbe accaduto.
4. E' opportuna l'adozione di misure secondo gli art. 42 CP?
ad 4. No.
5. E' opportuna l'adozione di misure secondo gli art. 43 CP, in particolare:
a) un trattamento medico o una cura speciale in una casa di salute o di custodia (art. 43 cfr. 1 cpv. 1 CP); in caso affermativo, quale?
b) un trattamento ambulatorio (art. 43 cfr. 1 cpv. 1 CP ult. frase)?
ad 5. a) e b) No. Il peritando non è affetto da alcuna malattia mentale che chieda un trattamento medico." (perizia p. 19 AI12)
31. violazione del principio di celerità
Ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona "ha diritto ad un'equa pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un Tribunale indipendente ed imparziale".
Questo principio vale anche in particolare nei procedimenti penali. Il “termine ragionevole” inizia a decorrere con la notifica formale al prevenuto da parte dell'autorità competente che gli è stato addebitato un fatto di rilevanza penale. Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3).
Tuttavia, il Giudice chiamato a statuire si determinerà sulla
pretesa violazione del principio al momento del giudizio, senza stimare il
termine di evasione delle istanze superiori. Spetterà poi alla Corte di
cassazione e di revisione penale pronunciarsi di nuovo sul tema il giorno in
cui dovrà decidere sulle eventuali impugnative (CCRP 22 novembre 1996 in re P.
e llcc, p. 37).
In concreto, il lungo tempo trascorso dalla denuncia (4.5.1997) all’emanazione dell'atto di accusa (11.2.2004) e, poi, al dibattimento non è soltanto da addebitare ad un primo giudizio di abbandono, impugnato e sfociato in un atto di accusa privato poi annullato per permettere l'esecuzione di un complemento istruttorio, ma anche – se non soprattutto - a lunghi e ripetuti periodi di inattività da parte delle autorità.
Dopo la denuncia del 4.5.1997, il 5.12.1997 la polizia ha presentato il rapporto d'inchiesta preliminare. Da questa data e fino al 26 aprile 1999 l'inchiesta ha subito - se si fa astrazione dallo scambio di corrispondenza tra PP e difesa per la riconsegna/consegna del passaporto di AC1 (AI33-AI39), una richiesta della Friborghese-assicurazione chiamata a risarcire l’incapacità lavorativa di PC1 e la concessione del gratuito patrocinio da parte del GIAR a PC1 (AI42) - una prima battuta di arresto che è durata poco meno di due anni.
Il 26 aprile 1999 l'inchiesta ha ripreso il suo corso con l'audizione della vittima ed il confronto con AC1.
A questa audizione è seguito, in data 4.10.1999, il deposito atti (AI64).
Il 21.10.1999, l'avv. DF 1 ha chiesto al PP di poter interrogare il perito PERI1, sollevando dubbi sulla mancata menzione nel suo referto, delle circostanze quali le violenze sessuali subite dalla PC in tenera età e del suo uso, definito abitudinario, di stupefacenti (AI 65).
Il 26.11.1999 venne decretata la chiusura dell'istruzione formale (AI66) cui seguì, il 6.12.1999, l'emissione di un decreto di abbandono (AI 67).
In data 17.12.1999 l'avv. __________ presentò alla CRP un atto di accusa privato (AI 70).
Sono trascorsi altri due anni prima che la CRP accogliesse l'atto di accusa privato (decisione del 18.9.2001 - AI 72).
Trattasi della seconda battuta di arresto.
Il 25.9.2001, l’avv. DF 1 impugnò presso il GIAR l'atto di accusa eccependone la nullità siccome emanato senza avere evaso il complemento istruttorio da lui richiesto il 21.10.1999 (AI73)
Poi, il 19.10.2001, la decisione della CRP venne impugnata con ricorso che il TF dichiarò inammissibile (AI 78).
Il 1.3.2002 il GIAR accolse il reclamo 25.9.2001 dell’avv. DF 1 – reclamo definito, implicitamente contro la chiusura dell'istruzione formale – e, annullato l’atto di accusa privato, rinviò al Ministero pubblico l'incarto per l'esperimento dei complementi richiesti (AI 79).
Il 4.3.2002 l'avv. DF 1 chiese al PP, quale ulteriore complemento d'inchiesta, l'audizione dell'ispettrice _______. (AI80)
A questo stadio della procedura vi è una terza battuta di arresto.
Nulla più si mosse tanto che il 13.1.2003 l'avv. _______– allora patrocinatore della PC - chiese al PP di pronunciarsi sulle richieste di complemento istruttorio avanzate dalla difesa (AI82).
Nulla si mosse nemmeno dopo questa richiesta così che l’avv. _______mandò un secondo sollecito il 17.4.2003 precisando che, se nulla si fosse mosso nei seguenti 60 giorni, lui avrebbe adito l'autorità superiore (AI83).
Nulla si mosse e allora, il 4.7.2003, l'avv. _______presentò un ricorso per ritardata giustizia al GIAR, causa l'inattività del PP (AI 84).
Il ricorso venne, poi, ritirato il 16.7.2003 (AI87) dopo che il PP, nelle sue osservazioni, garantì la chiusura dell'istruzione formale entro la fine del mese di agosto.
A quel punto le acque da stagnanti divennero chete.
PERI1 venne sentito il 19.8.2003 (AI93).
In data 19.8.2003 DF 1, dopo aver esposto le sue considerazioni sulle dichiarazioni del perito, comunicò al PP che gli avrebbe fatto sapere se intendeva o meno mantenere la sua richiesta di audizione dell’ispettore _______ (AI94)
Un mese più tardi, il PP, visto anche il silenzio dell'avv. DF 1, respinse la richiesta di audizione (AI 95)
Il 10.10.2003 il PP decise il deposito atti (AI 96).
Ci volle un nuovo sollecito del patrocinatore della PC (18.12.2003, AI97), perché venisse notificata, il 27.1.2004, la chiusura dell'istruzione formale.
L'atto di accusa venne emanato l'11.2.2004.
Ci vollero – e questa è l’ultima battuta d’arresto – altri due anni perché venisse celebrato il dibattimento.
E’ innegabile che vi è stato, durante tutto questo procedimento, una violazione del principio di celerità oggettivamente addebitabile a tutte le autorità giudiziarie che hanno avuto ad occuparsene.
Inchieste per reati di questo tipo possono essere svolte in tempi notevolmente più brevi di quelli che il procedimento in esame ha comportato. Da un lato, perché si tratta di un solo atto da istruire. D’altro lato perché si tratta di un reato grave che domanda priorità rispetto ad altre fattispecie contemplate dal codice penale.
La violazione del principio di celerità – che, secondo la giurisprudenza, deve essere pronunciato espressamente in sentenza - comporta, a seconda della sua incisività, un'attenuazione della pena nell’ambito dell’art. 63 CP, l’esenzione da ogni pena oppure, quale ultima ratio, per casi estremi, l'estinzione del procedimento (DTF 117 IV 124ss).
L'estinzione del procedimento penale può evidentemente intervenire anche quando si sia verificata la prescrizione assoluta indipendentemente da un'eventuale violazione del principio di celerità.
32. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Nella fattispecie in esame, la colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
In concreto, non occorre spendere molte parole per motivare ed illustrare la gravità dei reati di cui AC1 è autore colpevole.
Egli ha delinquito per puro scopo di egoistica libidine, anteponendo il soddisfacimento delle proprie pulsioni a qualsiasi altra considerazione, indifferente ai diritti altrui che non ha esitato a calpestare in modo brutale, non facendosi scrupolo di utilizzare, per il raggiungimento dell’egoistico scopo che si prefiggeva, anche la minaccia e la forza fisica, rimanendo sordo alle suppliche della donna che gli stava di fronte e che, piangendo, lo pregava di evitargli di passare attraverso un cammino di sofferenze che già in passato aveva dovuto percorrere.
Pur tenuto conto di tutte le circostanze a suo favore – in particolare della sua situazione familiare e lavorativa, dell'educazione ricevuta e della formazione seguita, della sua integrazione sociale e del suo comportamento dopo la perpetrazione del reato (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2°; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289) - la gravità oggettiva dei reati e l’insensibilità dimostrata nel portare a termine il suo disegno imporrebbero , tenuto conto della prassi dei nostri tribunali, la pronuncia a carico di AC1 di una pena aggirantesi sui 4 anni di reclusione.
Tuttavia, a beneficio dell’imputato, vi sono delle circostanze che impongono un’importante attenuazione della pena.
Dapprima, vi è il fatto – accertato dal perito – che egli ha agito in stato di scemata responsabilità, ciò che comporta l’obbligo di una riduzione della pena proporzionale all’entità della conseguente riduzione della colpa. Pur non dovendosi applicare né una tariffa né percentuali fisse o schematiche, dal riconoscimento di una scemata responsabilità occorre comunque trarre conseguenze ragionevolmente adattate alla situazione così da pronunciare una pena che corrisponda effettivamente alla colpa del reo (STF 23.8.2000 in re A; 28.11.2000 in re A). Pertanto, se quando la responsabilità è scemata in modo lieve non si è sempre tenuti ad applicare una riduzione lineare del 25%, è anche vero che la riduzione della pena rispetto a quella che andrebbe a colpire lo stesso reo pienamente responsabile non può dipartirsi di molto da tale proporzione, soprattutto quando, come in concreto, il perito ha quantificato la scemata responsabilità nel 20% (CCRP 21.6.2002 in re S. e C; DTF 121 IV 205).
D’altro lato, a beneficio del condannato, vi è, poi, l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso ai sensi dell’art 64 CP poiché siamo ormai ad un anno dalla prescrizione relativa dell’azione penale (DTF 92 IV 201; 115 IV 95) e poiché in questi 9 anni AC1 ha tenuto una buona condotta.
E’ questa un’attenuante che va riconosciuta nonostante il fatto che il condannato abbia sempre negato le sue responsabilità (STF 5.11.2004 in re X). E si tratta di un’attenuante che impone, in aggiunta a quella operata in funzione della scemata responsabilità, un’ulteriore sensibile riduzione della pena che in termini quantitativi non può essere, da sola, inferiore a quella praticata per la prima ragione (cfr, per analogia, DTF 121 IV 202 consid cc pag. 205 citata in CCRP 17.3.2005 in re G.A. in cui il TF aveva ritenuto adeguata, nell’ambito dell’art 63 CP, una riduzione della pena da un quinto fino a un terzo per una circostanza che non assurgeva ancora ad attenuante specifica ai sensi dell’art 64 CP).
Infine, vi è, in concreto, la violazione del principio di celerità, violazione di cui va tenuto conto nell’ambito dell’art 63 CP , in ogni caso almeno quale ulteriore e sensibile – viste le lunghe e ripetute battute d’arresto del procedimento - fattore di attenuazione della pena che va ad aggiungersi agli altri due.
L’effetto di queste circostanze attenuanti fa si che la pena andrebbe a situarsi attorno ai 21/22 mesi (da considerarsi quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 30 giorni inflitta in data 6.12.1999).
E’ noto che la giurisprudenza del TF impone in questi casi, quando è possibile fare una prognosi favorevole, un’ulteriore compressione della pena sino a raggiungere la soglia per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
In concreto, sono passati 9 anni dai fatti.
In questi 9 anni AC1. ha tenuto buona condotta, ha sempre lavorato, si è sposato e non è più ricaduto in comportamenti scorretti.
Ricordato che il far uso dei diritti della difesa (quali il negare, il mentire o il tacere) non può essere utilizzato a sostegno della negazione di una prognosi favorevole (Trechsel, Kurzkommentar, ad art 41 no 21), questo lungo lasso di tempo in cui l’attitudine del condannato è stata corretta e in cui egli ha dimostrato di avere saputo trovare una rassicurante stabilità lavorativa e familiare impone per AC1 la formulazione di una prognosi favorevole e, pertanto, impone la compressione della pena sino a 18 mesi di detenzione.
Se confrontata in abstracto alla gravità dei reati commessi questa pena appare eccessivamente mite, essa si rivela, invece, adeguata ed equamente commisurata in funzione di tutte le circostanze summenzionate, in particolare in funzione dei nove anni trascorsi. La giustizia arriva tardi a colpire un uomo che in questo lasso di tempo ha concretamente dimostrato di sapersi comportare correttamente. Di questo ritardo e del fatto che chi è giudicato non è più, 9 anni dopo, lo stesso uomo va tenuto conto. Ed è soltanto questo che ha motivato la compressione della pena sino ai limiti indicati.
33. La decisione della Corte d’Assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).
Giusta gli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di un reato che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure - ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità - limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile.
La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali la vita, l’integrità fisica e psichica, l’onore, ecc. (DTF 108 II 422 consid 4b; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, pag. 54; Brehm, Berner Kommentar, n. 12ss, ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319ss) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156; 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona deve normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (Deschenaux et Tercier, op. cit. pag. 93; DTF 110 II 66; 102 II 224 89 II 396; Tercier, La réparation du tort moral, in Journées du droit de la circulation routière 1988, pag. 93, Brehm, op. cit. n. 27 ad art 47 CO).
Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410; 116 II 299; 116 II 734; 115 II 32 115 II 158; SJ 1993 197; Tercier, L’évolution récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et l’assurance accidents, in RSJ 80/1984, p. 56; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles, 3e éd, 1995, p. 209, n° 624). Si dovrà tenere pure conto delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore subito (DTF 108 II 432).
Così come precisato dalla giurisprudenza, tenuto conto della natura del torto morale, l’indennità assegnata a tale titolo non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri suelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui all'art. 4 CCS (DTF 121 II 377;
117 II 60; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319).
L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria alla vittima (RJN-1996 147).
La gravità oggettiva di ogni e qualsivoglia reato contro l’integrità sessuale è pacificamente e notoriamente riconosciuta (DTF 118 II 414 con rif.).
In concreto, non ha da essere dimostrata – poiché, peraltro, emerge con evidenza dai fatti in narrativa - la gravità del torto subito da PC1 che, a causa di quanto subito, ha dovuto sottoporsi a cure mediche.
Pertanto, alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999), in particolare del DTF 121 II 377 in cui il TF ha ricordato che occorre, in ogni caso, adattare gli importi delle indennità per torto morale all’aumento del costo della vita e ricordata la prassi dei nostri Tribunali, la Corte ha ritenuto equo quantificare la pretesa di risarcimento avanzata dalla donna a titolo di torto morale in fr. 15'000.-- (cfr., mutatis mutandis le sentenze DTF 125 III 269 e 118 II 410 e le sentenze citate in Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999).
Su questo importo vanno riconosciuti gli interessi al 5% a far tempo dall’evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar, n. 96 ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 327).
Le altre poste sono riconosciute ad eccezione di un paio non sufficientemente motivate (ovvero, fr 400.- di cui all’allegato 4 dell’istanza di risarcimento e fr 244,89 di cui all’allegato 5 dell’istanza di risarcimento, doc. TPC 13) per cui la PC è rinviata al foro civile.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18, 21, 36, 41, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 189 cpv. 1,
190 cpv. 1 CP;
6 n. 1 CEDU;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. violenza carnale
per avere
a __________, Via __________, in data 3 maggio 1997,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 contro la sua volontà,
a subire la congiunzione carnale, bloccandola,
allargandole le gambe e costringendola a togliere le mani
dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina ed eiaculando parzialmente in lei;
1.2. coazione sessuale tentata e consumata
per avere nelle circostanze di cui sopra,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale
rispettivamente altri atti sessuali;
e meglio per avere
appoggiando il suo pene in erezione fra le natiche,
tentato di penetrare PC 1 analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell'intento di ottenere un coito orale, costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è assolto dall'imputazione di coazione sessuale tentata e consumata per gli altri gesti descritti nell'atto di accusa.
3. Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, nonché visti il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio della celerità, è condannato:
3.1. alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione (pena totalmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflitta il 6.12.1999 dal MP di Lugano), nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 900.-- e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.
5. AC 1 è inoltre condannato a versare un’indennità di fr. 15'000.-- più interesse del 5% a decorrere dal 3 maggio 1997 a titolo di risarcimento per torto morale e di fr. 39'257,65 più interesse del 5% a decorrere dal 9.2.2006 e fr. 110.-- più interesse dal 1.8.1997 alla PC1., la quale è rinviata al foro civile per ogni altra pretesa.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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terzi implicati |
1. PC1PC 1 2. PE 1 3. PE 2 4. TE 1 5. TE 2 6. TE 3 7. TE 4 8. PC1TE 5 9. TE 6
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 15'747.--
Testi fr. 80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 16'977.--
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