Incarto n.
72.2004.25

Lugano,

11 agosto 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Roberta Arnold, dr.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliata a 49

 

 

 

 

prevenuta colpevole di:

 

 

                                   1.   truffa, ripetuta

                                         per avere,

                                         nel periodo settembre 2000 - ottobre 2002,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         affermando cose false ovvero sottacendo cose vere,

ingannato ripetutamente con astuzia PC 1, titolare dell'omonima ditta individuale di __________, presso la quale l'accusata era impiegata quale segretaria,

                                         inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della ditta individuale per un importo complessivo pari a CHF 207'433.85,

 

e meglio, per avere

                                         in occasione dell'allestimento di distinte relative ai pagamenti della ditta, che venivano preparate mensilmente dall'accusata secondo le indicazioni di PC 1,

                                         inserito di nascosto tra le cedole dei pagamenti che PC 1 le indicava voler effettuare alla fine del mese una cedola di versamento in favore del di lei conto bancario presso __________, oppure, alternativamente, sostituito una cedola di versamento in favore di terzi creditori della ditta con una cedola compilata con identico importo in favore del di lei conto bancario presso __________, nonché

                                         modificato la somma totale dei pagamenti riportata sulla distinta dei pagamenti, tralasciando di indicare sulla lista dei nomi dei beneficiari anche il di lei nominativo, in modo che PC 1 non se ne accorgesse,

                                         contando sul fatto che PC 1 non effettuava ulteriori controlli delle cedole poste in pagamento, solitamente una trentina, che venivano allegate alla distinta in un unico plico, rispettivamente che PC 1 non verificava la somma riportata sulla distinta preparata dall'accusata,

                                         contando altresì sul fatto che PC 1 effettuava prelevamenti sul conto della ditta per suoi bisogni personali senza tenerne sistematicamente traccia a livello contabile, di modo che i versamenti a suo (di lei) favore sarebbero stati attribuiti a prelievi del titolare di cui non vi era registrazione,

                                         sfruttando quindi il rapporto di fiducia instauratosi con PC 1, nonché la mancanza di controllo a livello contabile sia da parte del titolare stesso che di terze persone esterne alla ditta,

                                         ingannato astutamente PC 1, il quale a mano della distinta preparata dall'accusata ed in base alla somma totale dei pagamenti ivi indicata preleva in banca il denaro necessario per poi recarsi in posta ad effettuare i pagamenti, inducendolo a versarle la somma complessiva di CHF 207'433.85 a pregiudizio del patrimonio della sua ditta individuale,

                                         ritenuto che PC 1 restituiva in seguito le ricevute di pagamento e la distinta all'accusata, la quale provvedeva a sottrarre il cedolino relativo al versamento sul proprio conto bancario e a distruggere la distinta;

 

                                   2.   infrazione alla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, ripetuta

per avere,

nel periodo luglio 2000-aprile 2001

a Lugano,

mediante indicazioni inveritiere o incomplete,

ottenuto indebitamente per sé prestazioni assicurative,

 

e meglio, per avere,

                                         sottaciuto ai funzionari della PC 2 di aver svolto attività lucrativa a tempo parziale con un guadagno intermedio mensile di circa CHF 700.-,

                                         malgrado che contemporaneamente risultasse iscritta in disoccupazione a tempo pieno dall'aprile 1999 all'aprile 2001 e percepisse integralmente le indennità per un guadagno assicurato di CHF  3'981.- mensili,

                                         ottenendo così indebitamente prestazioni assicurative per complessivi CHF 4'363.75;

 

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                          reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 105 LADI;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 29/2004 del 20 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§  L'avv. RC 1, in rappresentanza della PC 1

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 15:35.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusata venga condannata a 14 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di almeno 3 anni e che venga riconosciuta la pretesa formulata in aula dalla Parte Civile.

 

                                    §   RC 1 rappresentante della PC, che si associa integralmente a quanto esposto dal PP nella sua requisitoria, chiedendo inoltre che l’imputata versi alla Parte Civile CHF 207’433 oltre alle spese legali quantificate e inoltrate al Presidente, di CHF 6000.

 

                                    §   Il Difensore, che, pur non contestando quanto richiesto dalle controparti, pone in risalto l’art. 146 cpv. 1 CP sulla truffa, sottolineando quanto fosse facile per il datore di lavoro scoprire quanto stava succedendo effettuando dei semplici controlli. Ricordando che lo stesso PP ha riconosciuto la negligenza del datore di lavoro nel non controllare l’operato della AC 1, ritiene che non siamo di fronte ad un agire astuto, come richiesto dalla fattispecie della truffa. Pertanto chiede che:

Ÿ  venga a cadere il reato di truffa,

Ÿ  diversamente venga riconosciuta una lieve scemata responsabilità e che la pena proposta venga ridotta ad un massimo di 6 mesi di detenzione,

Ÿ  che le pretese della PC concernenti le spese legali vengano rinviate al foro civile.

 

 

__________

 

 

 

 


 

Intimazione a:

__________

 

__________

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           350.--

                                                             ===========