Incarto n.
72.2004.28

Lugano,

18 agosto 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Roberta Arnold, dr. iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

 

 

 

detenuto dall'8 maggio al 28 luglio 2003;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   truffa, ripetuta

qualificata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito

per avere,

a Lugano nonché in altre località in Svizzera e all'estero,

nel periodo 2002 - 08.05.2003 (data del suo arresto),

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia terze persone,

affermando cose false e dissimulando cose vere,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, e meglio  per avere, 

presentandosi come ex banchiere e consulente finanziario di alto livello, prospettando investimenti in opzioni su indici di borsa e divise secondo la cosiddetta __________ di cui egli si dichiarava esperto e sottacendo che in realtà tali fondi non sarebbero stati investiti, se non in modo parziale e temporaneo,

raccolto capitali presso terzi ingannandoli astutamente, inducendoli  in tal modo a mettergli a disposizione, mediante bonifici su suoi conti bancari presso __________ Soletta, le somme complessive di CHF 70'171.-- e di Euro 35'000.--, utilizzate (con gli utili conseguiti) interamente per sostenere le proprie spese personali e famigliari, e meglio singolarmente:

 

                               1.1.   ingannato astutamente PC 1, Zollikon

inducendola ad affidargli l'importo complessivo di CHF 20'000.--, versato in due tranches di CHF 10'000.--

ciascuna il 03.12.2002 rispettivamente il 23.12.2002,

ritenuto che in data 06.05.2003 l'accusato ha versato l'importo di CHF 5'000.-- su un conto della parte civile presso il __________ di Zollikon a titolo di parziale risarcimento;

 

                               1.2.   ingannato astutamente PC 2, Lugano-Castagnola

inducendolo ad affidargli l'importo complessivo di CHF 50'171.--, versato in tre tranches di CHF 25'000.-- il 10.06.2002, CHF 15'000.-- il 22.07.2002 e CHF 10'171 il 24.07.2002,

ritenuto che nel settembre 2002 l'accusato ha ceduto senza contropartita alla parte civile la vettura Mercedes CLK del valore indicato di CHF 35'000.--;

 

                               1.3.   ingannato astutamente PC 3, Taunusstein-Neuhof (D)

inducendolo ad affidargli l'importo di Euro 10'000.--, versato il 24.04.2003,

ritenuto che nel frattempo (02.10.2003) alla parte civile è stato restituito l'importo di Euro 3'751.-- proveniente dalla vendita di opzioni all'epoca acquistate con parte dei fondi da essa affidati all'accusato e da quest'ultimo trasferite nel deposito titoli di un suo altro conto presso __________ Soletta;

 

                               1.4.   ingannato astutamente PC 4, Niederkassel (D)

inducendolo ad affidargli l'importo complessivo di Euro 25'000.--, versato in tre tranches di Euro 10'000.-- il 03.06.2002, CHF 14'650.-- (controvalore di Euro 10'000.--) il 19.07.2002 e Euro 5'000.-- il 10.09.2002;

ritenuto che in tutti questi casi l'accusato ha comunicato verbalmente rispettivamente inviato per iscritto ai clienti investitori falsi rendiconti attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di investimento e di utili;

 

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

per avere 

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto ovvero per perfezionare l'inganno astuto e per celare l'indebito utilizzo dei fondi affidatigli a scopo di investimento nonché rassicurare i clienti investitori, allestito documenti falsi e segnatamente falsi rendiconti attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendone altresì uso inviandoli e/o consegnandoli ai propri clienti, e meglio in particolare:

-          rendiconti a PC 1 del 18.12.2002 e 06.01.2003,

-          scritto (con avviso di utile) a PC 2 del 30.04.2003,

-          rendiconto a PC 3 del 29.04.2003,

-          rendiconti a PC 4 del 06.09.2002, 10.12.2002, 17.12.2002, 07.02.2003 e 25.04.2003:

 

                                   3.   esercizio abusivo della professione di fiduciario

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1,

operando quale gestore di patrimoni, segnatamente affidatigli a scopo di investimento, nell'interesse di almeno quattro clienti,

esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario finanziario, così come definita dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 Cifra 1 CP, art. 19 Legge sui fiduciari LFID;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 31/2004 del 2 marzo 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'avv.dott. DUF 1, AC 1, assente.

§  L'avv. RC 1, in rappresentanza delle PC 1 e PC 2.

§  L'interprete IE 1, subito congedata.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:10.

 

Il presidente constata che l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio legale, non è presente.

Con il consenso delle Parti la Corte considera l’imputato assente giustificato ai sensi dell’ art. 229 CPPT.

 

Con la richiesta del PP la Corte prospetta all’imputato ai sensi dell’art 250 CPP

l’imputazione subordinata di appropriazione indebita aggravata.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a:

-          18 mesi da scontare dedotto il periodo di carcere preventivo,

-          l’espulsione effettiva per un periodo di 3 anni,

-          il risarcimento delle PC nella misura in cui le pretese sono liquide,

-          il risarcimento compensatorio,

-          il sequestro conservativo per il risarcimento delle PC.

 

                                    §   RC 1, rappresentante delle PC, il quale si associa integralmente a quanto detto dal PP, confermando l'atto d'accusa. Le pretese sono quindi quantificabili come segue:

-          PC 1: 15’000 CHF (20’000 CHF di cui al punto AA1.1. meno i 5'000 CHF parzialmente risarciti) più le spese legali,

-          PC 2: 15'171 CHF oltre spese legali (ammontare dell’illecito di 50'171 CHF meno 35’000 CHF corrispondenti al valore dell’auto ceduta come contropartita alla PC,

-          Chiede inoltre che in via principale in caso di condanna l’importo sequestrato venga assegnato alle PC e che in caso di subordinata venga mantenuto il sequestro ai fini del risarcimento delle PC.

 

                                    §   Il Difensore, il quale, confermando i fatti esposti nell’atto d'accusa, contesta la loro valutazione giuridica. Pone in risalto la scarsa credibilità dell’imputato e il fatto che altre potenziali vittime non sono cadute nel ‘tranello’.

Ricordando che __________ non ha effettuato nessun investimento in favore delle PC, sostiene che non vi sia stato un esercizio abusivo della funzione di fiduciario, di cui al punto 3 dell’atto d'accusa. Quest’ultima imputazione, inoltre, non é conciliabile con il reato di truffa di cui al punto 1.

Per quel che concerne il punto 2, la difesa sostiene che AC 1 non era garante del contenuto dei documenti nei confronti di terzi e che pertanto le sue comunicazioni ai clienti erano semplici bugie scritte non punibili. Inoltre AC 1 non si presentava come direttore di banca o avvocato. Pertanto, cadendo anche l’elemento della fiducia, non sussisteva una situazione di quasi garante nei confronti dei suoi clienti.

Relativamente al punto 1 dell’atto d'accusa (truffa), la difesa solleva due obiezioni:

                                         1.   l’inganno astuto non sussiste

2.   mancata prova del danno patrimoniale, che viene indicato erroneamente nell’atto d'accusa

 

Conclude per il proscioglimento, o in subordine per una forte riduzione della pena.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                           AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa, ripetuta

per avere,

a Lugano nonché in altre località in Svizzera e all'estero,

nel periodo 2002 - 08.05.2003,

a scopo di indebito profitto, in più occasioni,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, raccogliendo in tal modo capitali per un valore complessivo di CHF 70'171.-- e di

Euro 35'000.--,

e meglio per avere,

 

                            1.1.1.   ingannato astutamente PC 1,

inducendola ad affidargli l'importo di CHF 20'000.--?

 

                            1.1.2.   ingannato astutamente PC 2

inducendolo ad affidargli l'importo di CHF 50'171.--?

 

                            1.1.3.   ingannato astutamente PC 3,

inducendolo ad affidargli l'importo di Euro 10'000.--?

 

                            1.1.4.   ingannato astutamente PC 4,

inducendolo ad affidargli l'importo di Euro 25'000.--?

 

                          1.1.1.1   trattasi di truffa qualificata siccome commessa per mestiere,

data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito?

 

                       1.1.1.1.1   trattasi invece di appropriazione indebita qualificata,

siccome commessa come gestore di patrimonio?

 

                               1.2.   falsità in documenti, ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto ovvero per perfezionare l'inganno astuto e per celare l'indebito utilizzo dei fondi affidatigli a scopo di investimento nonché rassicurare i clienti investitori, allestito documenti falsi e segnatamente falsi rendiconti attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendone altresì uso inviandoli e/o consegnandoli ai propri clienti?

 

                               1.3.   esercizio abusivo della professione di fiduciario

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario finanziario,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   E’ recidivo?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               3.1.   privativa della libertà?

 

                               3.2.   accessoria d’espulsione?

 

                                   4.   Deve essere mantenuto il sequestro conservativo sugli averi sequestrati ai fini del risarcimento compensatorio e dell’attribuzione proporzionale alle parti civili?

 

   5.   Deve essere condannato al pagamento delle indennità richieste dalle parti civili?

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

1. __________ , la residenza secondaria (dal 2002) in __________ a __________, arredata a nuovo e con pigione di fr. 3'000.-- mensili, senza contare i periodi trascorsi a __________. Per i propri spostamenti si serviva di una vettura Mercedes CLK cabrio da fr. 52'000.--.

 

 

                                   4.   In data 8 maggio 2003 il dott. PC 2 ha sporto denuncia nei confronti del AC 1 al Ministero Pubblico di Lugano (AI 2). Questi, suo vicino di casa a __________, gli si era presentato nella primavera 2002 come consulente finanziario di alto livello, dopo un passato come banchiere. Dopo qualche tempo gli avrebbe proposto delle opportunità di investimento speculativo nel settore delle opzioni, con la prospettiva del conseguimento di ottimi guadagni, stanti le sue elevate competenze.

                                         Il denunciante nell’estate del 2002 gli avrebbe perciò consegnato a tal scopo complessivi fr. 50'171.--, trasferendoli sul conto del AC 1 presso l’__________ di Soletta.

                                         Nel settembre del 2002 AC 1 gli avrebbe proposto l’acquisto della sua Mercedes per fr. 35'000.--, con l’impegno da parte sua a riacquistarla entro breve termine per il tramite di una costituenda società del Liechtenstein al prezzo di CHF 34'000.--.

                                         Egli avrebbe accettato, senza tuttavia (di comune accordo) versare il prezzo pattuito, di modo che l’auto sarebbe così stata una sorta di garanzia per il denunciante per il precedente versamento dei fr. 50'000.--.

                                         Verso la fine del 2002 il denunciante, declinando la richiesta di nuovi capitali da parte del AC 1, avrebbe effettuato per suo conto un investimento indicatogli dall’accusato, conseguendo un utile di fr. 10'000.--. A fronte di questo risultato, AC 1 gli avrebbe chiesto fr. 2'000.-- a valere come partecipazione all’utile, circostanza che avrebbe insospettito il denunciante, stante il contesto di amicizia, e l’avrebbe indotto a credere a difficoltà economiche del prevenuto. Il dott. PC 2 avrebbe quindi revocato il mandato e richiesto la restituzione del capitale consegnato al AC 1, ricevendo però solo risposte evasive. Appreso dell’intenzione del prevenuto di lasciare la Svizzera, si sarebbe deciso a denunciarlo.

 

 

                                   5.   Analoga denuncia è stata inoltrata il medesimo 8 maggio 2003 dalla PC 1 (AI 1), anch’essa vicina di casa del AC 1 siccome proprietaria di un’abitazione secondaria a Castagnola. Anche in questo caso l’accusato, esposte le proprie credenziali, avrebbe dopo qualche tempo chiesto ed ottenuto la consegna di somme di denaro da investire, ricevendo complessivi fr. 20'000.-- nel corso del dicembre 2002. Secondo il AC 1, gli investimenti effettuati avrebbero avuto buon fine, attestato da appositi rendiconti trasmessi alla denunciante. Anch’essa però, in specie dopo avere parlato con il dott. AC 1, avrebbe alfine iniziato a nutrire sospetti, e quindi, il 27 aprile 2003 avrebbe assegnato al AC 1 un breve ed infruttuoso termine per la restituzione del denaro, procedendo poi nella denuncia.

 

 

                                   6.   Essendo verosimile l’imminente partenza del AC 1, egli è stato sentito quello stesso 8 maggio 2003 dal Magistrato inquirente.

 

                                         Quo alla fattispecie PC 2, l’accusato così ha deposto davanti al Procuratore Pubblico (AI 6, pag. 3):

"  ADR che confermo, così come risulta dagli estratti conto relativi al periodo tra giugno e luglio 2002, di aver ricevuto tre importi da parte del AC 1, per complessivi fr. 50'171.-.

ADR che questo denaro mi è stato affidato dal PC 2 affinché lo investissi in operazioni con strumenti derivati, e più precisamene euro-puts. Come ho già detto, le condizioni per effettuare queste operazioni non si sono verificate e quindi non ho proceduto a nessun tipo di investimento

ADR che questo denaro è rimasto in deposito sul mio conto. Il prof. Russ-Mohl era al corrente che non vi era la possibilità tecnica di effettuare il prospettato investimento.”

 

                                         Pag. 4:

 

"  ADR che i fr. 50'000.- del PC 2 sono stati da me utilizzati per mie spese personali.“

 

                                         Pag. 5:

 

"  ADR che il professore sapeva che non potevo fare investimenti perché le condizioni non erano adempiute. Il PC 2 non era al corrente che il denaro da lui affidatomi affinché lo investissi veniva da me utilizzato per spese private.”

 

                                         In proposito della denuncia della PC 1 il AC 1, non privo di surreale senso dell’umorismo, si è invece espresso nei termini seguenti (AI 6, pag. 5 e 6):

 

"  ADR che ho ricevuto soldi dalla PC 1, per complessivi fr. 20'000.-.

ADR che il mandato conferitomi dalla PC 1 prevedeva operazioni su derivati, segnalatamente acquisto-vendita di DAX-puts.

ADR che gli investimenti non sono stati fatti. Abbiamo fatto solo degli investimenti pro-memoria.

Il signor Tasso mi chiede di specificare questo concetto ed io spiego che si tratta di investimenti puramente teoretici. In realtà non ho fatto nessun investimento pratico. Concordo con il signor Tasso, che i soldi affidatimi dalla PC 1 sono stati da me utilizzati per mie spese private.

ADR che quando parlo di investimenti teorici intendo dire che poiché la signora non era molto in chiaro su queste tipologie di operazioni, non ho fatto queste operazioni dal profilo pratico ma ho simulato a titolo di esempio alla mia cliente che se avessi fatto con il suo denaro un certo tipo di investimento, avrei ottenuto un determinato risultato.

Queste mie teorie servivano per rendere più esperta la signora e dimostrarle come funzionavano le operazioni.“

 

 

                                   7.   Sentite queste spiegazioni, il Procuratore Pubblico ha ordinato l’arresto del AC 1, che è stato mantenuto in carcere preventivo sino al 28 luglio 2003, allorché è stato liberato in considerazione delle precarie condizioni di salute, essendo questi sofferente per problemi di ordine cardiocircolatorio.

 

 

                                   8.   L’inchiesta, ed in specie l’esame della documentazione bancaria, ha portato alla luce almeno altre due fattispecie analoghe a quelle dei signori PC 2 e PC 1, per il che il Procuratore Pubblico ha provveduto a contattare gli interessati per chiedere spiegazione dei versamenti di denaro da loro effettuati in favore del AC 1.

 

                                         Con scritto 13 maggio 2003 (AI 23) PC 4, cittadino tedesco di __________, ha segnalato di avere conosciuto il AC 1 casualmente a Mallorca nel gennaio 2002, il quale l’aveva tosto invitato nella propria casa di vacanza. Già in occasione di quel secondo incontro, il AC 1 gli aveva esposto la __________. I due erano rimasti in contatto e tra il luglio e il settembre del 2002 Schalljo aveva versato al AC 1 complessivi Euro 25'000.-- per l’acquisto di “Optionsscheine Euro/Dollar”.

                                         AC 1 aveva in seguito documentato l’utilizzo del denaro ricevuto e trasmesso rendiconti sull’andamento dell’investimento (allegati ad AI 23). A partire da gennaio 2003 PC 4, bisognoso di liquidità, avrebbe chiesto la restituzione di Euro 6'000.-- senza però riuscirvi.

 

                                         Quello stesso 13 maggio 2003 ha risposto alle sollecitazioni del PP anche PC 3, cittadino tedesco di __________, affermando, documentazione annessa alla mano, di avere versato Euro 10'000.-- al AC 1 per l’effettuazione di “Optionsgeschäfte nach der von Herrn AC 1 propagierten __________” e di non averne ancora richiesto la restituzione in quanto l’investimento sarebbe tuttora in corso (AI 24).

 

 

                                   9.   L’accusato è stato sentito in polizia lo stesso 13 maggio 2003 al proposito di queste due nuove fattispecie (AI 25).

 

                                         Al riguardo di PC 4 egli ha dichiarato (AI 25, pag. 2):

 

"  Ho conosciuto il signor PC 4 a Mallorca durante una vacanza su quell’isola e siamo rimasti in contatto dopo che io gli avevo sottoposto le teorie di __________. Lo definirei come un allievo delle mie analisi. Per le mie prestazioni mi ha versato una somma di denaro che a memoria non ricordo (l’agente interrogante mi fa prendere atto che sulla base della documentazione bancaria in suo possesso dovrebbe trattarsi di una somma di CHF 37'150.- circa). Confermo che i soldi sono entrati su un mio conto. Io ho poi pagato una equivalente somma di denaro a contanti su un conto di un avvocato germanico in una banca svizzera. Ho fatto così perché non volevo essere coinvolto in qualità di fiduciario. Non intendo rivelare il nome dell’avvocato per questioni di segreto fiscale tedesco. A proposito dell’andamento dell’investimento posso dire che si svolge in maniera soddisfacente, anche se non possiedo il valore attuale. I soldi sono investiti secondo i segnali di compra-vendita dei miei rapporti analitici.”

 

                                         La spiegazione è a prima vista contraddittoria, in quanto sia che si tratti di onorari, sia che si tratti di denaro dato a fine di investimento, non si spiega la necessità di un versamento in senso contrario dell’equivalente in favore di un fantomatico avvocato tedesco.

 

                                         Di PC 3 egli ha invece dichiarato (AI 25, pag. 4):

 

"  Il signor Korbach è il padre di una persona che aveva perso una somma di denaro che aveva chiesto il mio aiuto per recuperare l’importo. Mi ha quindi versato Euro 10'000.00 per poter usufruire dei miei servizi, quindi il suo versamento era solo il pagamento dell’abbonamento ai miei servizi e non un investimento. Però di questi soldi, gli ho detto che ne avrei investite piccole somme, pagandogli eventuali guadagni.”

 

                                         Sul concetto dell’abbonamento ai suoi servizi AC 1 ha di seguito precisato che (AI 25, pag. 4):

 

"  Quando un cliente decide di abbonarsi, paga in anticipo le spese. A questo punto riceve i miei rapporti. Sulla base di questi il cliente decide spontaneamente cosa fare dei suoi soldi.”

 

                                         Si sarebbe perciò trattato, secondo l’imputato, di una costosa introduzione alla dottrina della teoria di __________.

 

 

                                10.   Su questi due episodi ha indagato anche il Procuratore, nel corso del verbale d’interrogatorio del 18 giugno 2003 (AI 57).

 

                                         Al proposito di PC 4, il AC 1 ha precisato che (AI 57, pag. 5):

 

"  che quanto da quest’ultimo versatomi lo è stato in parte per onorario anticipato ed in parte per investimenti. Un accordo al riguardo non è ancora stato preso. Preciso che in quanto versatomi è pure compreso l’abbonamento per la formazione sulla __________; non so ancora a quanto ammonta il costo di questo abbonamento”

 

                                         In aperta contraddizione con questa tesi riferiva però anche (senza poterlo dimostrare o anche solo rendere lontanamente verosimile) che (AI 57, pag. 5):

Rettifico quanto detto in precedenza nel senso che tutto quanto PC 4 mi ha bonificato sul mio conto presso __________ Soletta, l’ho versato a contanti sul conto dell’avvocato germanico”

 

                                         Sulla questione PC 3, l’accusato ha invece asserito che (AI 57, pag. 2):

 

"  …io ho detto ai signori PC 3 che nel corso del tempo con mezzi propri di diversi importi avrei acquistato e venduto opzioni con lo scopo di riuscire ad avere un utile totale di 35'000.- EURO.

ADR che questo utile glielo avrei versato per compensare le perdite precedentemente subite dal figlio. Queste perdite, che non sono state da me provocate, ammontavano a 25'000.- EURO.

 

                                         Appare palese l’assurdità di queste affermazioni, laddove AC 1 da un lato intasca Euro 10'000.-- per onorari dal PC 3 per formarlo nella __________, e dall’altro si impegna però a raggranellare, utilizzando fondi propri, utili per ben 35'000.--, così da risarcire il discepolo dell’onorario in questione e delle perdite causategli da altra persona in precedenti investimenti.

                                         AC 1 non ha receduto dalla menzogna nemmeno dopo che il Procuratore Pubblico gli ha contestato il chiaro contenuto dei suoi scritti al signor PC 3 al riguardo dei prospettati investimenti, annessi ad AI 23 (AI 57, pag. 3 e 4):

 

"  ADR che questo scritto era precedente al versamento dei signori PC 3. Si trattava della mia prima proposta, che è stata superata da un successivo accordo verbale in base al quale mi veniva appunto versato un onorario di EURO 10'000.- anticipatamente. (...) A causa del mio arresto non ho potuto formalizzare questo mio accordo verbale.“

 

 

                                11.   Con atto di accusa 2 marzo 2004 il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio il AC 1 per i titoli di ripetuta truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti ed esercizio abusivo della professione di fiduciario.

                                         L’accusato non è comparso al dibattimento, giustificando la propria assenza con i gravi motivi di salute risultanti dal certificato medico annesso allo scritto 26 luglio 2005 del proprio patrocinatore (doc. TPC 2).

                                         Con il consenso di tutte le parti, il Presidente ha deciso di procedere ai sensi dell’art. 229 CPP.

 

 

                                12.   Rievocati gli atti al dibattimento, la Corte ritiene accertato, in base alle concordi versioni dei danneggiati e alla documentazione che essi hanno prodotto, che l’accusato li ha indotti al versamento delle note somme di denaro al fine (e con l’accordo) di procedere con questi denari ad investimenti di natura speculativa, e pertanto potenzialmente redditizi, ma anche rischiosi. Siffatta finalità del denaro consegnato al prevenuto è del resto del tutto logica e congruente, mentre che del tutto inusuali e strampalate sono le giustificazioni addotte dal AC 1 per spiegare il fatto che gli investimenti non sono stati fatti, e che il denaro era pertanto indisponibile per altro titolo.

                                         Se per la fattispecie PC 2 le giustificazioni dell’accusato, ancorché fasulle, hanno ancora un barlume di decenza (investimento non effettuato perché non ve ne sono le condizioni, ciò che il cliente sapeva) e vi era l’ammissione dell’utilizzo (indebito) dei fondi a scopo personale, a partire dalla fattispecie PC 1 il AC 1 abbandona il terreno della logica e decolla per il mondo dell’assurdo e dell’immaginifico. L’ultimo appiglio con la realtà è l’ammissione dell’uso a fine proprio dei denari della dott. PC 1, mentre che (come già detto) la causale della dazione sarebbe stata quella di non effettuarvi alcun investimento e, a scopo didattico, di simulare l’effettuazione degli investimenti per accumulare dei profitti fittizi. PC 4 sarebbe stato un discepolo da lui introdotto alla __________ e che per questo avrebbe pagato il giusto obolo, salvo poi avere investito quello stesso denaro e averlo nel contempo anche girato sul conto di un fantomatico (ed innominato) legale germanico. PC 3, infine, avrebbe pagato un canone d’abbonamento, che però AC 1 gli avrebbe generosamente restituito in futuro assieme ai denari persi dando retta ad un precedente consulente (con il che la restituzione sarebbe stata pari a quasi 4 volte la dazione...) non appena egli, utilizzando propri inesistenti fondi, non avesse conseguito il corrispondente utile grazie alla __________.

                                         Senza necessità di indulgere nell’ironia, ben si può affermare già solo sulla scorta di questa breve selezione dalle dichiarazioni del prevenuto, che egli è del tutto inattendibile, e che pertanto le sue versioni sono prive di qualsivoglia credibilità.

 

 

                                13.   Accertato che AC 1, presentatosi nella veste di capace ed esperto ex banchiere (cosa che egli è stato veramente), conoscitore della materia e della finanza (il che è pure vero, eccezion fatta per l’adesione a teorie non comprovate che già in passato l’hanno messo in seri guai e ne hanno causato il dissesto), ha ottenuto la consegna del denaro nelle quattro circostanze di cui all’atto di accusa con l’accordo di effettuarvi degli investimenti speculativi per conto dei mandanti, di assoluto rilievo ai fini del giudizio sull’ascritto reato è anche l’accertamento di quanto egli ha invece sottaciuto ai propri clienti.

                                         Nessuno di essi ha riferito alcunché al proposito della conoscenza del pesante e recente precedente penale del AC 1 per il reato di ripetuta truffa commessa in circostanze del tutto analoghe, per il che vi è ogni motivo di ritenere ch’egli l’abbia sottaciuto.

                                         Allo stesso modo, nessuno dei clienti era al corrente, al momento della consegna del denaro, del di lui dissesto finanziario e della sua insolvenza, il che è ben comprensibile dal momento che egli di sicuro non l’ha menzionato, e che anzi, al contrario, egli, parallelamente (e conseguentemente) alle dichiarate qualifiche professionali, millantava un tenore di vita infinitamente superiore alle sue inesistenti possibilità economiche (abitazione secondaria di lusso a __________ e casa di vacanza a __________, con le relative necessità di spostamento, prestigiosa vettura, ecc.).

                                         Ulteriormente sottaciuta, inoltre, risulta la significativa circostanza per cui i denari consegnati non sarebbero stati investiti, ma sarebbero invece stati utilizzati dall’accusato per il proprio sostentamento. Per i dott. PC 2 e __________ vi è esplicita ammissione dell'indebito utilizzo (corroborata dagli accertamenti oggettivi: per PC 1 verbale 28 luglio 2003 dell’accusato, AI 89, pag. 2; per PC 2, medesimo verbale, pag. 3, laddove AC 1 ammette che con quel denaro finanziò tra l’altro l’acquisto della Mercedes), per gli altri due casi l’ammissione è quanto meno implicita nella tesi di aver ricevuto il denaro per onorari di vario genere, e quindi per sé. La circostanza dell'uso a fine proprio risulta comunque dalla documentazione bancaria, emergendo che i versamenti erano andati a coprire dei pregressi saldi passivi del conto e/o a finanziare spese di altro genere, finendo perciò nel calderone dei debiti del AC 1 (per PC 3: verbale 16/17 luglio 2003 dell’accusato, AI 78, pag. 2; per PC 4: verbale citato, pag. 4).

 

 

                                14.   Per l'art. 146 cpv. 1 CP, commette truffa ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 IV 171; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n.16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7), una semplice menzogna facilmente controllabile e avvertibile da parte della vittima non basta a qualificare l'inganno. Agisce però con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, e ciò indipendentemente dalla controllabilità delle sue affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a mentire, dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto. L’inganno è altresì astuto quando il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile.

                                         In questo contesto anche il comportamento della vittima va esaminato, poiché una sua concolpa può escludere l’astuzia, a meno che chi la inganna profitti di un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF 120 IV 186; Roth in SJ 120 157-9). Non si esige tuttavia, per ammettere l’astuzia, che la vittima sia totalmente esente da colpa (DTF 126 IV 172), visto che esprimendosi sull’obbligo di diligenza della vittima di un inganno, il Tribunale federale ha comunque precisato che “...non ha inteso elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo” del mendacio, atteso come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., cons. 5).

                                         Con riferimento al caso di specie, va soggiunto che l’inganno astuto può essere commesso anche per omissione, il che tuttavia riveste carattere d’eccezione, e perciò di regola il solo fatto di avere taciuto non può avere valenza di inganno astuto a meno che l’autore avesse una posizione di garante nei confronti della vittima e/o che l’obbligo di informare gli derivasse per legge, per contratto o per il principio dell’affidamento, laddove però non è sufficiente un qualunque affidamento (altrimenti l’obbligo di parlare sarebbe generalizzato e la truffa sarebbe sempre commessa con qualsiasi omissione), ma occorre invece che sussista un affidamento accresciuto, tale da avvicinarsi, nuovamente, ad una posizione di garante (DTF 110 IV 23, 86 IV 205; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 10 ad art. 146 CP, pag. 302; Stratenwerth, opera citata, § 15 n. 19 e segg.).

 

 

                                15.   La Corte è convinta che l’agire del AC 1, esaminato nel suo complesso, sia indubbiamente costitutivo di inganno astuto in danno delle quattro persone indicate nell’atto di accusa, avendo egli sapientemente messo in atto, a fine di inganno, una combinazione di elementi di messa in scena e di fondamentali omissioni, oltre alla non verificabile menzogna sull’intento di adoperare a fine proprio il denaro ricevuto dai mandanti.

                                         Alla messa in scena appartiene sicuramente l’essersi presentato con l’apparenza della persona benestante, che conduce un tenore di vita elevato (marcato dalle residenze secondarie di buon livello, da una vettura di prestigio, dall’internazionalità della sua situazione, diviso com’era tra Svizzera, Germania e Spagna), forte di un prestigioso passato professionale (circostanza autentica, ma fonte di inganno siccome finalizzata ad ottenere la consegna di denaro che egli sapeva avrebbe malversato) e provvisto pertanto di superiori specialistiche conoscenze (il che è discutibile a fronte dell’opinabilità della __________, ma anche questo aspetto è ingannevole a fronte dell’intento di non investire il denaro), che egli si premurava di documentare con libri ed altro materiale da lui allestito.

                                         Tra le omissioni, fondamentale è secondo la Corte quella relativa alla condanna subita in Germania poco tempo prima per analoghe truffe. Nel contesto di un contratto di mandato d’investimento contemplante la consegna di consistenti importi di denaro, ovvero di un contratto fondato -come tutti i mandati- sull’esistenza tra le parti (ma almeno nei confronti del mandatario) di un rapporto di fiducia, ben si può ammettere, in effetti, che per contratto o almeno per effetto del principio dell’affidamento il AC 1 avrebbe dovuto preventivamente informare in proposito i suoi clienti (cfr. sul tema: Fellmann, Berner Kommentar, n. 144 e segg. ad art. 398 CO, in part. n. 150; Merz, Berner Kommentar, n. 270 e 272 ad art. 2 CC). Non averlo fatto in queste circostanze riveste, a mente della Corte, carattere truffaldino.

                                         In queste stesse circostanze, anche l’omissione concernente la propria insolvenza denota carattere d’inganno astuto, dovendosi nuovamente ammettere che per la fiducia che contraddistingue il rapporto di mandato il AC 1 fosse tenuto ad esplicitare le proprie difficoltà economiche a chi si accingeva a consegnargli del denaro. In questi termini, la situazione appare diversa da quella dell’insolvente che, sottacendo la circostanza, richieda un mutuo, avendosi da un lato che quel diverso rapporto contrattuale non è connotato dalla medesima fiducia di cui al mandato, e d’altro lato che la questione della possibilità di rendere il denaro dovrebbe essere il tipico ambito di verifica di un mutuante diligente.

                                         Da ultimo, decisiva appare anche la non verificabile menzogna del AC 1 relativa all’intenzione di non adempiere il contratto, appropriandosi del denaro ricevuto invece di investirlo. Si tratta infatti di un tipico elemento d’astuzia (Corboz, opera citata, n. 19 ad art. 146 CP; Trechsel, opera citata, n. 9 ad art. 146 CP), sufficiente quindi per ammettere inganno astuto anche se non vi fossero ulteriori elementi d’inganno, tolta ovviamente l’omessa comunicazione della propria insolvenza, dalla quale i clienti avrebbero forse potuto intuire la mancanza di volontà d’adempimento (e difatti quando vi fu dubbio sulla solvibilità del AC 1, questi fu immediatamente denunciato).

 

 

                                16.   Così accertato il sussistere dell’inganno astuto, non è controverso che vi sia stato il conseguente atto di disposizione patrimoniale, avendo i lesi effettuato gli accertati versamenti di denaro di cui all’atto di accusa.

 

 

                                17.   La difesa ravvisa di contro dei problemi al riguardo del fondamentale requisito del danno, in difetto del quale l’ascritto reato non sarebbe perfezionato (Corboz, opera citata, n. 32 ad art. 146 CP).

                                         Il difensore in proposito ha esposto alla Corte complesse argomentazioni, che a mente sua troverebbero riscontro in sentenze del Tribunale Federale, nel tentativo di sostenere (in estrema sintesi e per quanto compreso dalla Corte) che non sussisterebbe il danno (o che lo stesso non potrebbe essere calcolato) in quanto si trattava di denaro destinato ad essere investito in forma altamente speculativa, e quindi esposto all’elevato rischio di essere comunque perso.

                                         La Corte riconosce i propri limiti, e non intende perciò addentrarsi in dettaglio nella discussione di siffatte teorie sulla nozione del danno, che, così come esposte dalla difesa ad uso del AC 1, le sono in ogni caso apparse fumose almeno quanto la __________ che egli propinava ai suoi clienti. Questo senza pregiudizio dei diritti della difesa, visto che la questione di puro diritto potrà essere riproposta, per migliore udienza, alla competente Corte di cassazione e revisione penale.

                                         Ai fini di questo giudizio la Corte si limita ad accertare, utilizzando un minimo di buon senso ed avendo ricordo di innumerevoli analoghi precedenti, che deve esistere un pregiudizio di rilevanza penale nel contesto del reato di truffa allorché il denaro viene intascato invece di essere utilizzato al fine previsto contrattualmente.

                                         Le semplicistiche argomentazioni della Corte sembrano trovare conforto nella dottrina: Trechsel sostiene che vi è sempre danno allorché a fronte di una prestazione non viene fornita alcuna controprestazione o ne viene fornita una di valore sensibilmente minore di quello affermato dall’autore (opera citata, n. 21 ad art. 146 CP, pag. 549); Corboz, con riferimento a Stratenwerth, ritiene per sua parte che “il suffit que l’auteur n’ait pas la volonté de fournir la contre-prestation”. Si rammenta inoltre che è sufficiente che il danno abbia anche solo natura provvisoria (DTF 122 IV 281; Corboz, opera citata, n. 36 ad art. 146 CP).

                                         Pertanto, la Corte ne conclude per l’esistenza di un danno economico per i clienti di AC 1, quanto meno di natura provvisoria, sino al momento dell'eventuale perdita per effetto dell'investimento speculativo, pari all’intero ammontare del denaro a lui versato.

 

 

                                18.   Dal profilo soggettivo la Corte ritiene che il __________ abbia agito con piena consapevolezza, stante il pregresso intento di non investire il denaro ricevuto e di utilizzarlo invece per scopi personali, in un manifesto intento di arricchimento illecito.

                                         Ricorrono pertanto a carico del prevenuto tutti gli estremi dell’ascritto reato.

                                         La Corte, tuttavia, non ritiene che il suo agire configuri anche l’aggravante del mestiere, ragione per cui lo ritiene autore colpevole di ripetuta truffa, ma non invece di truffa aggravata siccome commessa per mestiere.

 

 

                                19.   Quanto agli altri capi di imputazione, la Corte ha accertato che la falsa documentazione che il ha consegnato ai propri clienti ai fini d’inganno, ovvero per confortarli nella menzogna relativa all’inesistente investimento dei loro denari, non possiede la qualifica di documento ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CP. Si tratta pertanto di semplici bugie scritte, ma non sussistono le premesse per l’applicazione dell’art. 251 CP.

                                         Infondato anche l’addebito relativo all’esercizio abusivo della professione di fiduciario, non ritenendo la Corte dati gli estremi dell’applicazione dell’invocato disposto penale.

 

 

                                20.   La pena per l’accusato va commisurata alla sua colpa secondo i criteri di cui all’art. 63 CP, in specie i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

                                         L’accusato è un uomo che ha superato i 70 anni, e che si presenta a giudizio con il segno di un pesante precedente specifico risalente a poco tempo prima. E’ sconsolante constatare che il AC 1 nulla ha imparato da una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e dall’espiazione, avvenuta ben oltre i 60 anni di età, di 3 anni di carcere. Al contrario, egli è ben presto ricaduto negli stessi comportamenti per cui era stato in precedenza condannato, senza esitare nemmeno di fronte alla prospettiva di vedersi revocare in Germania il beneficio di 1/3 della pena precedente, la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa. Egli ha infatti agito entro il periodo di prova di 3 anni che gli era stato imposto. Questo è senz’altro l’aspetto peggiore dell’agire del AC 1, che fa ritenere grave alla Corte la sua colpa (ancorché nella commisurazione della pena si terrà conto del fatto che egli va incontro ad un’ulteriore carcerazione di 1 anno e 6 mesi per effetto della revoca in Germania). In effetti, anche se gli importi delle truffe non sono oggettivamente elevatissimi (si tratta comunque di complessivi almeno fr. 120'000.--), questa pressoché immediata ricaduta, e la ripetizione dei nuovi reati in ben 4 occasioni, sono chiari sintomi di irriducibilità. AC 1, manifestamente, non vuole rassegnarsi alla vita di pensionato afflitto da gravi problemi economici dovuti al reddito modesto e ai debiti (situazione di cui è stato egli stesso l’artefice), ma, rispolverata la __________, preferisce la bella vita a Castagnola (a fr. 3'000.-- al mese di pigione) e a Mallorca, scorrazzando nella sua Mercedes cabriolet. L’impressione, a questo punto, è quella di un autore senza scrupoli che, bruciato in Germania, si è trasferito altrove, dove non era conosciuto (ma comunque in località di prestigio, dove si possono trovare potenziali “investitori”) e dove non aveva legami, al preciso scopo di continuare a delinquere. AC 1 non è pertanto il poveraccio che deve arrangiarsi a fare qualche truffetta per arrotondare la pensione minima ed arrivare alla fine del mese, ma l’ex ricco che vuole continuare ad esserlo ad ogni costo, e che non è disposto a rinunciare ai suoi lussi, per il che la Corte non ha alcuna comprensione.

                                         A favore dell’imputato la Corte considera l’età avanzata (anche nel senso di un’accresciuta sensibilità alla pena), il fatto che si tratta di pena che deve essere espiata (non ricorrendo le condizioni oggettive per l’applicazione in suo favore dell’art. 41 CP stante la precedente espiazione), l’eventualità che vi sarà in aggiunta la revoca di parte della pena precedente, le precarie condizioni di salute e gli sprazzi di confessione che emergono dai verbali.

                                         In queste circostanze complessive, la Corte ritiene di non essere stata particolarmente severa nel commisurare in 8 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, la pena da infliggere all’accusato.

 

 

                                21.   Alla pena principale va, secondo la Corte, cumulata quella accessoria dell’espulsione per il periodo minimo legale di 3 anni.

                                         AC 1 è in effetti privo di legame di sorta con la Svizzera, da lui utilizzata solo per sfuggire alla dura realtà postcarceraria del luogo di domicilio, mantenendo il precedente ingiustificato tenore di vita, da finanziare con la perpetrazione di nuovi reati.

                                         A mente della Corte, il suo comportamento, mirato a delinquere presso vicini e conoscenti (e non invece in danno di chi meglio si può difendere, come gli istituti finanziari), costituisce un certo pericolo per l’ordine pubblico, tale da giustificare l’allontanamento dell’accusato almeno per tre anni. La misura vuole inoltre costituire un’ulteriore punizione per il suo comportamento, particolarmente spregiudicato e privo di scrupoli.

                                         A fronte del comportamento dimostrato (immediata ricaduta nella medesima delinquenza), la prognosi è sicuramente negativa, ragione per cui la sospensione condizionale della pena accessoria non entra in linea di conto.

 

 

                                22.   Alla Corte sono pervenute richieste risarcitorie delle parti civili, meritevoli di tutela.

 

                             22.1.   Il dott. PC 2 ha subito un pregiudizio di fr. 50'171.--, ridottosi di fr. 35'000.-- dopo la consegna in suo favore della vettura Mercedes dell’accusato. Il danno residuo è di fr. 15'171.-- ai quali vanno aggiunti fr. 3'435.65 per il sicuramente opportuno (per un cittadino straniero residente all’estero) patrocinio di un legale durante il procedimento (doc. dib. 2), per un totale di fr. 18'606.65.

 

 

                             22.2.   La PC 1 è stata danneggiata per i fr. 20'000.-- consegnati al reo, meno i fr. 5'000.-- che egli ha successivamente restituito. Al residuo di fr. 15'000.-- devono cumularsi i costi di patrocinio (anche in questo caso necessario, a fronte di persona di lingua madre tedesca che vive fuori cantone) di fr. 2'967.60 (doc. dib. 1), per un totale di fr. 17'967.60.

 

 

                             22.3.   PC 4 nel proprio scritto del 30 maggio 2003 ha postulato il riconoscimento in suo favore di Euro 25'000.-- oltre ad interessi al 2.5% dal 30 maggio 2003 (AI 44), il che corrisponde al suo pregiudizio, e gli può pertanto essere riconosciuto.

 

 

                                23.   Sulla somma di Euro 7'866.27 (oltre ai frutti nel frattempo maturati) sequestrata all’accusato è mantenuto il sequestro conservativo ai fini del parziale risarcimento compensatorio, in vista dell’attribuzione proporzionale alle parti civili secondo quanto loro riconosciuto in sentenza, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia, il tutto ai sensi degli art. 59 e 60 CP.

                                         La documentazione varia che era stata sequestrata può invece essere dissequestrata in favore dell’accusato.

 

 

                                24.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico del condannato per ¾ e dello Stato per ¼.

 

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1.1, 1.2, 1.3, 3;

 

visti gli art.                       18, 36, 41, 55, 59, 60, 63, 67, 68 e 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

                                         19 Legge sui fiduciari LFID;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa, ripetuta

per avere,

a Lugano nonché in altre località in Svizzera e all'estero,

nel periodo 2002 - 08.05.2003,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in più occasioni,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, raccogliendo in tal modo capitali per un valore complessivo di CHF 70'171.-- e di Euro 35'000.--,

e meglio per avere,

 

                            1.1.1.   ingannato astutamente PC 1,

inducendola ad affidargli l'importo complessivo di CHF 20'000.--;

 

                            1.1.2.   ingannato astutamente PC 2,

inducendolo ad affidargli l'importo complessivo di CHF 50'171.--;

 

                            1.1.3.   ingannato astutamente PC 3,

inducendolo ad affidargli l'importo di Euro 10'000.--;

 

                            1.1.4.   ingannato astutamente PC 4,

inducendolo ad affidargli l'importo complessivo di Euro 25'000.--.

 

 

                                   2.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuta falsità in documenti e di esercizio abusivo della professione di fiduciario.

 

 

 

3.  Di conseguenza AC 1, essendo recidivo, è condannato:

 

                               3.1.   alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

 

                               3.3.   al pagamento dei ¾ della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali, mentre che per ¼ esse sono a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   È ordinato il sequestro conservativo degli Euro 7’866.27 sequestrati dal Ministero Pubblico ai fini del risarcimento compensatorio e della proporzionale attribuzione alle parti civili, per quanto riconosciuto loro al dispositivo no. 5., dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia.

 

 

5.  AC 1 è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

 

                               5.1.   fr. 17'967.60 a PC 1;

 

                               5.2.   fr. 18’606.65 a PC 2;

 

                               5.3.   Euro 25'000 a PC 4, oltre interessi al 2,5% dal 30.5.2003.

 

 

                                   6.   È ordinato il dissequestro della documentazione varia menzionata nell’atto d'accusa.

                                     

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


 

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           300.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.           550.--

                                                                 ===========

 

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC 1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           225.--

Inchiesta preliminare                             fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              37.50

                                                                 fr.           412.50

                                                                 ============

 

 

 

 

 

Il rimanente a carico dello Stato

 

                                                                

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

4. PC 4

5. IE 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria