Incarto n.
72.2004.35

Lugano,

6 settembre 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dei giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 2

AS 3

AS 4

AS 6

AS 7

 

 

con il segretario:

Enzo Barenco, segretario di camera

 

 

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

detenuto dal 16 aprile 2003;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   mancato assassinio

                                         per avere,

                                         a,

                                         il 24 febbraio 2003,

                                         agendo con particolare mancanza di scrupoli,

                                         segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,

                                         compiuto tutti gli atti necessari all’uccisione di PC 1,

 

                                         in specie per avere,

                                     

                                         dopo avere trascorso la serata con PC 1,

                                         ed essersi fatto da lui accompagnare in autovettura alla villa di __________,

                                         recandosi con quest’ultimo nel locale studio, dove PC 1 ha mostrato a AC 1, su sua richiesta,  la scomposizione di una Parabellum 7.65 e dove AC 1 avrebbe dovuto sottoporre alla vittima la documentazione relativa alla situazione patrimoniale del conto bancario che le gestiva,

                                         nonché dopo essersi assentato AC 1 per andare in bagno,

                                         ed essere ritornato nel locale studio con la pistola SIG P 210 cal. 9 da lui precedentemente preparata all’uopo,

                                         invitando nel contempo la vittima a guardare la data di una fotografia appesa alla parete divisoria locale studio/locale piscina,

                                         e raggiungendola così armato alle spalle mentre la vittima osservava quanto indicatole,

                                         sparato AC 1 con la SIG P 210 cal 9 a distanza ravvicinata, alla testa, lato destro, di PC 1 allo scopo di ucciderlo e di evitare così che venissero scoperte le malversazioni da lui commesse sul conto bancario di PC 1, meglio descritte al punto 2 del presente atto d’accusa;

                                         mancando la realizzazione del disegno criminoso,

                                         essendo penetrato il proiettile a livello dello zigomo destro e fuoriuscito a livello dello zigomo sinistro, provocando alla vittima le conseguenze alla vista, all’udito e di natura psicologica di cui ai certificati medici agli atti,

                                         ed allarmando AC 1 dopo il ferimento i soccorsi, per annunciare che si era verificato un incidente;

 

                                         reato previsto dall’art. 112 CP  in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;

 

                                   2.   appropriazione indebita, ripetuta

                                         per avere,

                                         allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

                                         a __________, a __________, a __________ e ad __________,

                                         nel periodo agosto 1993 - febbraio 2003,

                                         ripetutamente e con le medesime modalità,

                                         facendo uso  AC 1 di una procura individuale rilasciatagli da PC 1 sulla relazione __________presso __________ a quest’ultimo intestata,

                                         prelevato illecitamente in 126 occasioni a contanti l’importo complessivo per un controvalore di fr. 3'195'625.48 impiegandolo a profitto proprio;

                                        

                                         reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP (già art. 140 cifra 1 CP);

 

                                   3.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

                                         per avere,

                                         a __________,

                                         in data 18.10.1996,

                                         indicando e sottoscrivendo in qualità di acquirente, che il prezzo di compra vendita dell’appartamento di __________ PPP  (quota di comproprietà di 3.5/1000 della Part. 5), era di fr. 50'000.00 (invece di fr. 100'000.00), indotto il notaio Andrea __________ , __________, ad attestare nel rogito nr. __________un fatto di importanza giuridica contrario al vero e meglio un prezzo non corrispondente alla realtà;

 

reato previsto dall’art. 253 CP;

 

                                   4.   circolazione in stato di ebrietà

per avere,

                                         sulla tratta stradale __________-__________,

                                         nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2003,

                                         circolato alla guida del veicolo Mercedes __________in stato di ebrietà  (alcolemia : tenore minimo 1.77 gr per mille - tenore massimo 2.10 gr per mille), venendo controllato alle ore 3.15 dell’11 gennaio 2003 in territorio di __________ dalla Polizia cantonale;

                                        

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 Legge federale sulla circolazione stradale;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

 

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 41/2004 del 25 marzo 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

§ L'avv. __________, rappresentante della PC PC 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   lunedì          23 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20

                                     -   martedì       24 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 19:00

                                     -   mercoledì   25 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20

                                     -   giovedì        26 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 19:00

                                     -   venerdì        27 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 15:55

                                     -   lunedì          30 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 17:50

                                     -   martedì       31 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

                                     -   mercoledì     1 settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

                                     -   giovedì          2 settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 20:25

                                     -   venerdì          3 settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20

                                     -   sabato          4 settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 10:05

                                     -   lunedì            6 settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 21:20.

 

A.

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO formulata dalla difesa

 

L'avv. __________ preannuncia di voler allestire nel pomeriggio un allegato da consegnare alla CRP per chiedere la ricusa della PP 1. Chiede pertanto la sospensione del dibattimento affinchè egli possa materialmente allestire l'allegato.

 

La Procuratrice pubblica si oppone all'istanza di sospensione del dibattimento per permettere alla difesa di allestire l'allegato da presentare alla CRP in quanto non motivo di sospensione.

 

Il rappresentante di PC si oppone alla sospensione del dibattimento in quanto richiesta per un motivo che non rientra e non si configura in quelli previsti dall'art. 237 del CPP.

 

Il difensore si riconferma nella sua istanza, adducendo che in questo caso l'art. 237 CPP non può essere applicato e che comunque l'art. 238 CPP prevede la possibilità per il presidente di accordare brevi interruzioni del dibattimento non superiori ai tre giorni, in particolare per esigenze del processo.

 

La Procuratrice pubblica in duplica, si conferma nelle sue precedenti conclusioni, non ravvedendo motivo alcuno per sospendere il dibattimento e neppure per doversi ricusare.

 

Il rappresentante di PC, in duplica, si conferma nel precedente intervento.

 

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente

 

quesito                     1.   Deve essere sospeso il dibattimento per consentire all'avv. __________ di allestire materialmente l'allegato che ha preannunciato?

 

Previo esame del fatto e del diritto, rispondendo affermativamente al quesito

visti gli art. 237 e 238 CPP

 

la Corte

 

decide                       1.   L'istanza di sospensione del dibattimento formulata dalla difesa è accolta e il dibattimento è quindi sospeso a partire da ora e fino a domani mattina 1. settembre 2004 alle ore 09.00.

 

B.

 

ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA DIFESA DI SUPPLEMENTO DI INDAGINE PERITALE

 

(verbale dib. pag. 23)

La difesa solleva ora un'eccezione a seguito della deposizione del perito dott. PE 3, nel senso che chiede un supplemento di indagine peritale alfine di fugare il dubbio sollevato dal perito circa una maggior gravità del disturbo di personalità dell'accusato, tale, a mente del difensore, da poter incidere sul grado di scemata responsabilità (da lieve in media o grave).

Il presidente, ricordato quanto detto or ora dal perito, invita la difesa a momentaneamente sospendere la sua richiesta fino a dopo aver riascoltato la registrazione dell'audizione del dott. PE 3 e in seguito confermare alla Corte se intende o meno mantenere l'eccezione sollevata. In caso affermativo le altri parti prenderanno la parola al momento opportuno.

Il difensore accondiscende con quanto proposto dalla Presidente e dichiara di tenere in sospeso la sua istanza fin dopo aver riascoltato la registrazione dell'audizione del dott. PE 3.

 

(verbale dib. pag. 24-25)

Il difensore riprende l'eccezione sollevata ieri di supplemento di indagine peritale, momentaneamente sospesa, dopo aver riascoltato ieri sera unitamente al segretario di questa Corte la registrazione dell'audizione del perito dott. PE 3.

L'avv. __________: Non è un vero petitum. Io rendo attenta la Corte rispetto a questo problema: sia nel proprio referto peritale datato 13.11.2003 pag. 49 ad 2.d), sia in occasione dell'audizione del perito dott. PE 3 di ieri, lunedì, è emersa l'eventualità a che il signor AC 1 potesse avere una incapacità di intendere e volere di grado lieve. Questa eventualità ribadita appunto in due occasione, non ha costituito però l'oggetto di uno specifico accertamento in proposito. Resta dunque data l'eventualità, non necessariamente condivisa dalla difesa, in ordine al fatto che AC 1 possa essere, essere stato lievemente incapace di intendere e di volere. Stando così le cose attiro l'attenzione della Corte sul fatto che tale eventualità non costituendo oggetto di accertamento non è stata sin qui peritalmente indagata e quindi tantomeno accertata, onde per cui io , nell'eventualità mi riservo di avvalermi di questo mancato accertamento. Non lo chiedo alla Corte perché questo mio parere tocca alla Corte decidere se fare questo accertamento e se del caso ordinarlo.

 

La Procuratrice pubblica, in risposta a quanto sollevato dalla Difesa, osserva che la perizia è una prova agli atti, che la valutazione spetta alla Corte e che il perito dr. PE 3 ha già risposto ai dubbi del difensore. In conclusione e qualora la Corte lo ritenesse necessario, non si oppone a risentire in questa sede il perito psichiatrico dr. PE 3 per fare maggior chiarezza.

 

Il rappresentante di Parte civile da parte sua esprime la sua amarezza per la confusione che si sta creando in questa fase del processo e ritiene la richiesta formulata dalla Difesa un vero e proprio abuso di diritto. A mente dell'avv. __________, il perito PE 3 è già stato sufficientemente chiaro nel suo referto e durante l'audizione di ieri, per cui oggi non v'è più alcun dubbio da fugare.

 

Il difensore, in replica, si conferma nel suo precedente intervento e ribadisce come il problema sollevato esista ed in un qualche modo oggi deve essere risolto, per cui chiede che la Corte abbia a pronunciarsi in merito.

 

Il Procuratore pubblico, in duplica, si riconferma nel suo precedente intervento.

 

Il rappresentante di Parte civile, in duplica, si riconferma nel suo precedente intervento.

 

Su proposta della Presidente, d'accordo tutte le parti, vista la presenza in aula del teste TE 1 che ha già preannunciato di non potersi trattenere nel pomeriggio per impegni professionali precedentemente assunti, il quesito sull'eccezione sollevata dalla difesa verrà posto conclusa l'audizione del signor __________, per cui la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio a deliberare sul quesito esperite tutte le prove in programma questa mattina.

 

(verbale dib. pag. 34-36)

Il segretario ha riletto alla Corte e alle parti il pezzo di questo verbale da pag. 23 a pag. 25. Dopo di che la presidente constata che nello stralcio di verbale testè letto manca quella discussione e quella conclusione che vi fu la mattina di martedì 31 agosto u.s., secondo cui l'avvocato __________  non intendeva, ponendo il problema che ha posto, che si richiamasse il perito PE 3 anzi si opponeva perchè diceva che PE 3 sull'ipotesi si era già espresso in due occasioni, nello scritto e nell'audizione, col che a quel momento per tutte le parti era chiaro che non si trattava di porre un quesito che riguardasse la questione di affidare il supplemento di perizia al dott. PE 3.

 

Chiarito tutto quanto sopra il difensore ha preparato lui stesso su invito della Corte due quesiti che passa a leggere (perché non scritti a macchina), che vengono ora dettati e qui trascritti:

 

quesiti:                     1.   Se deve essere ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha ev. agito in stato di lieve scemata responsabilità?

                                   2.   In caso affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di complemento peritale, dato per escluso il dott. PE 3, ed in quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia risp. all'audizione del dott. PE 3?

 

Il Procuratore pubblico ritiene che non deve essere ordinato nessun complemento di perizia psichiatrica. La perizia psichiatrica è già stata consegnata dal dottor PE 3 la cui audizione è avvenuta in aula. Il dottor PE 3 si  è espresso circa l'assenza di scemata responsabilità, nel senso che il signor AC 1 ha agito con responsabilità piena. Il dottor PE 3 aveva invero parlato di un dubbio teorico dicendo "non escludo un dubbio teorico". All'ultima domanda formulata dalla PP, la risposta del dottor PE 3 è stata inequivocabilmente chiara, si ha quindi che nessun complemento di perizia deve essere ordinata. Opponendosi al primo quesito la Procuratrice conclude che nulla ha da dire sul secondo.

 

Il rappresentante di Parte civile si associa all'intervento della Pubblica Accusa.

 

Il difensore si riconferma nella proposta posa dei questi ribadendo che il dottor PE 3, per iscritto e in sede di sua audizione, ha esplicitamente ammesso l'eventualità di una lieve scemata responsabilità dell'accusato. Sintomatico che la pubblica accusa sentita l'obiezione della difesa di lunedì sera ultimo scorso, una volta congedato il medico-perito, avesse proposto di richiamare in aula il medico allo scopo di chiarire tale questione. Sintomatico è il fatto che il dubbio espresso dal perito, fosse tale anche per la Procuratrice pubblica.

 

Il Procuratore pubblico si riconferma nelle sue conclusioni ricordando che non aveva proposto una nuova audizione del perito ma solo se la Corte lo riteneva opportuno.

 

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

 

quesiti                      1.   Se deve essere ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità?

                                   2.   In caso affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento peritale (data per escluso il dott. PE 3)?

                                   3.   In quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia rispettivamente all'audizione del dott. PE 3?


Previo esame del fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito 1., venendo a cadere i questi n. 2 e 3

visti gli art. 11,13 CP; 142 segg. CPP

 

la Corte

 

decide:                     1.   L'istanza di supplemento di perizia formulata dalla difesa è respinta. 

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e quindi le ipotesi accusatorie ivi contemplate di ripetuta appropriazione indebita per fr. 3'195'625.48, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di circolazione in stato di ebrietà, reati questi sostanzialmente ammessi da AC 1, come pure quello contestato dall'accusato di mancato assassinio (a mente della pubblica accusa i riscontri e gli elementi oggettivi e soggettivi in atti portano ad una sola, possibile, logica e convergente conclusione: AC 1 quella sera del 24.2.2003 voleva assassinare PC 1 per evitare che venissero scoperte le malversazioni da lui commesse sull'arco di dieci anni sul conto bancario dell'amico PC 1), conclude chiedendo che AC 1 venga condannato a:

                                         -  15 anni di reclusione nella quale è da computare il carcere preventivo sofferto.

Chiede inoltre che i mezzi di prova abbiano a restare acquisiti agli atti; i beni immobili sotto sequestro, in quanto accertato essere provento di reato, devono essere confiscati e assegnati alla parte civile (la PP ha preso atto dell'avvenuto accordo prodotto al processo su cui la Corte si pronuncerà); il quarto di proprietà di AC 1 sull'immobile di Camignolo deve essere mantenuto sotto sequestro conservativo a tutela della Parte civile; i conti bancari in quanto provento di reato devono essere confiscati e assegnati alla Parte civile. Per quanto concerne il secondo pilastro (LPP) chiede che abbia ad essere ordinato il sequestro conservativo. Chiede ancora la confisca della SIG 210P e della Parabellum, mentre per le rimanenti armi la Corte deciderà se assegnarle alla Parte civile (come la PP chiede) o trasmetterle alla Sezione permessi e immigrazione, rimettendosi in ogni caso alla ponderata decisione della Corte giudicante.

 

                                    §   L'avv. __________,rappresentante di Parte civile, il quale si associa alla pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e, fatte alcune considerazioni (sulle bugie di AC 1, sul reato patrimoniale e il tradimento della fiducia e dell'amicizia, sulla volontarietà dello sparo, sulle censure sollevate dai periti di parte, sulle presunte minacce, sulla fase successiva allo sparo, sull'ultimo prelievo di fr. 9'500.-- del 21.2.2003), richiamata la sua istanza scritta di risarcimento datata 19 luglio 2004, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato a versare alla Parte civile l'importo di fr. 3'195'625.- oltre ad accessori per il danno materiale e fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 24.2.2003 per torto morale. Conferma inoltre la richiesta di confisca dei beni sequestrati, in particolare degli immobili e l'assegnazione a PC 1 con il valore indicato nell'accordo sottoscritto tra le parti e prodotto agli atti quale doc.dib. 21. In aggiunta, a parziale modifica e completazione della sua istanza scritta, chiede pure la confisca e l'assegnazione alla Parte civile della collezione delle armi dell'accusato e del saldo attivo del conto 22803 c/o __________, perché ritiene che questo conto sia più connesso a PC 1.

 

                                    §   Il Difensore, il quale, in entrata del suo intervento, esprime due sue considerazioni di ordine generale, la prima sui motivi che lo hanno portato a presentare alla CRP una istanza di ricusa nei confronti della Procuratrice pubblica, la seconda ad inoltrare al Ministero pubblico una denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto istruttorio. Pone quindi in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Per quanto riguarda l'imputazione al punto 4 AA di circolazione in stato di ebrietà, il difensore osserva che non vi sono controargomentazioni da sollevare per cui il medesimo è qui ammesso. Neppure contestato, ancorchè in connessione con la gravissima accusa del punto n. 1 AA, è il capo d'imputazione n. 2 di appropriazione indebita ripetuta per fr. 3'195'625.48, che AC 1 ha sempre ammesso sin dal suo arresto, pur riconoscendo che il suo cliente ha avuto qualche difficoltà oggettiva nella ricostruzione. Ripercorre in modo ampio e particolareggiato quella che è stata la successione degli eventi di quel lunedì 24.2.2003, esamina le versioni dei due protagonisti ed evidenzia quelle che sono le divergenze principali dei due racconti, sostenendo che la versione di AC 1 appare la più coerente, lineare e non contradditoria. Si sofferma quindi sulla pistola SIG 210 (sulle modalità d'acquisto, sulle autorizzazioni richieste, sull'uso della pistola da parte dell'accusato fino al 1999 e sullo stato dell'arma al momento dei fatti), sulle intimidazioni e le minacce all'indirizzo dell'accusato, sui giorni successivi al "colpo" e sull'atteggiamento dei due protagonisti, sulla moglie __________, sull'attività della scientifica e sulle verifiche esperite e non, e sulle conclusioni delle contro-perizie dei periti di parte TE 5 e TE 6 che devono essere condivise. Evidenzia  poi le ragioni (almeno venti che devono essere accostate l'un l'altra tenendo pure sempre presente il principio dell' "in dubio pro reo") che confermano l'involontarietà dello sparo e che escludono qualsiasi volontà di AC 1 di uccidere quella sera l'amico PC 1. A conclusione di questo suo esposto chiede sostanzialmente che AC 1 venga mandato assolto dal reato di mancato assassinio di cui al capo d'imputazione n. 1 AA e che venga invece condannato per lesioni colpose gravi. Contesta ancora l'ipotesi accusatoria di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e chiede l'assoluzione dell'accusato non avendo egli mai pensato e neppure concretamente ricavato alcun tipo di diverso vantaggio, ovvero di poter fare un impiego della falsa attestazione nella prospettiva di trarre altrimenti vantaggio. Sulle pretese di parte civile, il difensore non si oppone di principio alle medesime, se non per quel che concerne gli averi pensionistici accumulati da AC 1, che non possono essere oggetto di sequestro, e per l'ammontare del torto morale, per la cui giusta determinazione si rimette al giudizio della Corte. In conclusione il difensore chiede che AC 1 abbia ad essere condannato per appropriazione indebita ripetuta, per lesioni colpose gravi e circolazione in stato di ebrietà ad una pena massima di 4 anni e 3 mesi di reclusione deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   mancato assassinio

                                         commesso con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto d'accusa?

 

                            1.1.1.   trattasi invece di lesioni colpose gravi?

                               1.2.   ripetuta appropriazione indebita

                                         commessa con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto d'accusa?

 

                               1.3.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

                                         commesso con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto d'accusa?

 

                               1.4.   circolazione in stato di ebrietà,

                                         commessa con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto d'accusa?

 

                                   2.   Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

                                   4.   Deve essere condannato a versare alla PC PC 1 i seguenti importi:

 

                               4.1.   fr. 3'195'625.- più interessi a titolo di risarcimento del danno causato?

 

                               4.2.   fr. 30'000.- più interessi a titolo di riparazione del torto morale?

 

                                   5.   Deve subire la confisca con assegnamento alla PC, rispettivamente il sequestro conservativo (a sostegno dei risarcimenti eventualmente da riconoscere alla PC PC 1) dei seguenti beni patrimoniali in sequestro:

 

                               5.1.   fr. 2'228.40?

 

                               5.2.   saldo attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. 22803 (pari a complessivi fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), deposito titoli n. (pari a fr. 3'523.75 valuta 24.04.2003),

                                         e 1 quota sociale di fr. 200.-, presso la __________, e intestati a AC 1?

 

                               5.3.   saldo attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la __________ (), , intestato a __________,?

 

                               5.4.   saldo attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di libero passaggio n. presso la __________, __________, , intestato a AC 1?

 

                               5.5.   fondo n. intestato a __________?

 

                               5.6.   PPP  di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato?

 

                               5.7.   PPP  di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato?

 

                               5.8.   quota di comproprietà di 1/4 del mappale n. intestata a AC 1?

 

                               5.9.   oggetti, documenti e materiale informatico elencati nell'atto d'accusa?

 

                             5.10.   armi e munizioni elencate nell'atto d'accusa?

 

                                   6.   Dev'essere ordinato il dissequestro:

 

                               6.1.   del c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la __________, intestato a AC 1 e __________?

 

                               6.2.   del c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca __________, , intestato a?


Considerando,               in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   AC 1, incensurato, è nato il  ed è cresciuto in seno alla famiglia, composta dai genitori, da due fratelli e da una sorella. Dopo i primi anni passati a __________, la famiglia si è trasferita a __________. Il padre, macellaio di professione, era stato per diversi anni responsabile presso __________ del settore carni e surgelati. Indi era passato, aiutato dalla moglie, a gestire il __________, attività che ha poi lasciato per tornare alla primitiva occupazione di macellaio, con un negozio proprio a __________. La madre aiutava il marito anche nella gestione della macelleria. AC 1 ricorda la sua infanzia come un periodo felice, senza problemi particolari, grazie anche al fatto di essere cresciuto in una famiglia solida e compatta.

 

Attualmente il padre è pensionato e vive con la madre nella casa di __________, che è già stata donata dai genitori ai figli (che hanno ricevuto un quarto ciascuno in comproprietà), riservandosi il diritto di usufrutto.

Il fratello maggiore è docente, l'altro fratello è ispettore presso un'assicurazione e la sorella è sposata e madre di tre figli.

Circa la sua formazione scolastica, nel verbale del 2.7.2003, a p. 2 e ss, AC 1 ha dichiarato (con sua conferma in aula) che:

 

" … Non ho frequentato nessun asilo o scuola dell'infanzia ma direttamente la scuola elementare di __________ all'età 6/7 anni. Vi era una classe unica suddivisa, all'interno, nei cinque cicli scolastici che io ho seguito sino al termine. I primi due cicli sono stati fatti a __________, il terzo e quarto a __________ e l'ultimo a __________.

Il mio livello di apprendimento a scuola era buono. Ho avuto inizialmente qualche problema per via della lingua, infatti a casa si parlava svizzero tedesco in quanto i miei sono originari del.

L'esperienza alle scuole elementari si è comunque conclusa in modo positivo.

Sono quindi passato al Ginnasio cantonale di __________ dove ho conseguito la licenza scientifica, frequentando tutti e 5 gli anni scolastici. Ho concluso con media discreta senza grosse difficoltà. Non mi sono mai applicato "troppo" nello studio.

Personalmente mi sarebbe piaciuto proseguire negli studi in direzione delle materie economiche, scienze politiche, storiche, giuridiche e giornalistiche.

Purtroppo, per motivi finanziari e anche per gli "insuccessi" negli studi di mio fratello __________, mi hanno precluso questa scelta…"

 

AC 1 ha quindi scelto di frequentare il tirocinio di commercio.

Come è usuale nel settore, per due giorni alla settimana andava a scuola e nei rimanenti lavorava presso la __________ di.

Concluse l'apprendistato sull'arco dei tre canonici anni, conseguendo l'attestato federale di impiegato di commercio. Correva l'anno 1979.

Lavorare in banca gli piaceva per cui egli conserva un ricordo positivo di quel suo periodo di formazione professionale. D'altro canto egli coltivava altre passioni anche fuori dal lavoro.

 

Nel già citato verbale del 2.7.2003, a p. 5, ha dichiarato:

 

" … Ho abbandonato l'attività degli scout, verso il sedicesimo anno d'età, per dedicarmi alle attività paramilitari quali il corso per giovani tiratori e l'associazione Gioventù ed Esercito della quale fui anche presidente, per la sezione ticinese.

Iniziai presto l'attività politica in seno al gruppo GLRT…"

 

Nel 1977 -ha precisato in aula- divenne segretario della Sezione PLR di __________, comune nel quale il padre fu municipale. In famiglia si parlava molto di politica. Organizzò la locale Sezione GLR e, una volta maggiorenne, fu eletto in Consiglio comunale, diventandone anche Presidente. Nel 1987 fu candidato al Gran Consiglio sulla lista PLRT, dopodiché, per contrapposizioni interne, egli lasciò il partito e le cariche che deteneva a livello comunale. Tornò alla politica attiva nei primi anni novanta militando, dapprima, nel Polo della Libertà e poi nell'UDC, nelle cui liste fu eletto nel 1999 e nel 2003 in Gran Consiglio e nel 2000 nel Consiglio comunale di.

Ha lasciato quest'ultima carica nel corso del 2002, mentre che ha dato le dimissioni dal Gran Consiglio dopo che è stato arrestato con l'accusa di ripetuta appropriazione indebita e di mancato assassinio qui in giudizio.

Tornando alla questione dell'interesse dimostrato, dagli anni dell'adolescenza, da AC 1 per le attività paramilitari, si ha che, con alcuni compagni di scuola, ha cominciato all'età di 16-17 anni a frequentare i corsi per giovani tiratori che si tenevano presso l'Unione Tiratori del __________.

Di essa fu socio attivo fino all'età di venti anni.

Inizialmente egli ricevette una formazione teorica, relativa alle armi e al loro uso. Imparò sin dai primi tempi le cosiddette "regole d'oro" che ogni tiratore conosce, segnatamente quella secondo cui ogni arma è presunta carica fino a prova del contrario (per cui ogni volta che la si prende in mano va fatta l'operazione di scarica) e quella secondo cui non si deve mai puntare un'arma contro una persona (risp. qualcosa che non si vuole colpire), bensì che essa va tenuta con la canna rivolta a terra e che se la si vuole mostrare a terzi, allora lo si fa posandola su di un tavolo.

Dopo la formazione teorica AC 1 ricevette anche una formazione pratica, imparando a manipolare le armi, sia quelle a canna lunga, sia quelle a canna corta.

In aula AC 1 ha dichiarato che non ha mai incontrato particolari difficoltà nella manipolazione  (scomposizione e composizione) delle armi a canna lunga. Invece, a suo dire, egli non è mai stato altrettanto esperto nella manipolazione di quelle a canna corta.

Nondimeno, quando ebbe imparato a sparare, egli si rivelò essere un ottimo tiratore con le armi lunghe (in particolare con il fucile d'assalto) ed un tiratore abbastanza buono anche con le armi corte. Nell'ambito dell'Unione Tiratori del __________, egli fu anche, verso la fine degli anni settanta, campione di tiro con l'arma lunga.

Partecipava anche ai campionati svizzeri di tiro e in un'occasione arrivò tredicesimo.

Nel frattempo era diventato monitore di tiro, col che era lui ad insegnare ai giovani la teoria e la pratica delle armi e del loro uso.

Lasciò l'Unione Tiratori del __________ all'età di 20 anni, anche per motivi di miopia.

 

Assolse gli obblighi militari, frequentando nel 1980 la scuola reclute (incorporato quale soldato d'ordigni filoguidati anticarro), diventando poi, dopo i corsi di rito, caporale.

Nell'esercito era in sua dotazione il Fass 90 (cfr. incarto militare in atti sub AI 466 e AI 467 cl. A4).

 

Frequentò nel seguito i corsi di ripetizione e, in ogni caso, partecipò sempre sia al tiro federale che al tiro di campagna.

 

Nel periodo 1993-1999, quando era gerente dell'__________,  succursale di, partecipò a numerosi tornei di tiro che regolarmente la banca organizzava per i suoi dipendenti.

Vi si recava in genere con il suo fucile d'assalto e, dopo la primavera del 1997, acquistata che ebbe la pistola SIG P210-2, anche con essa. In aula AC 1 ha confermato che (cfr. verbale 25.2.2003):

" … ADR che, io ho sparato una decina di volte con quest'arma, quando partecipavo ai tornei interni dell'__________ e quando andavo a sparare allo Stand dei Civici Carabinieri a …"

 

e che (cfr. verbale 18.9.2003):

 

" … Il Magistrato mi ricorda che io il 25 febbraio 2003 (pag. 6 seconda domanda) ho dichiarato che con la SIG 210 ho sparato una decina di volte quando partecipavo ai tornei interni dell’__________ e quando andavo a sparare allo Stand dei Civici Carabinieri di.

Da parte mia confermo evidentemente quanto sopra.

 

Io partecipavo ai tornei (di tiro) interni dell’__________ (organizzati dal circolo ricreativo) inizialmente io sparavo con il fucile militare. Devo dire che la mia formazione sportiva di tiro è quella del fucile militare, ero anche un ottimo tiratore. Parimenti a questi tornei partecipavo anche con la SIG 210. Quando ho detto che ho sparato una decina di volte con la SIG 210, non intendo dire una decina di colpi. Per decina di volte intendo dire in una decina di occasioni. In ognuna di queste occasioni c’era un programma di tiro con i relativi colpi di prova che precedevano il tiro di gara. Indicativamente posso dire che al minimo in ogni occasione con la SIG 210 sparavo 20 colpi ma potevano essere anche una trentina, è capitato anche che venissero sparati più di 30 colpi. Parimenti come ho già detto andavo anche a sparare con la SIG 210 allo Stand Civici Carabinieri di prevalentemente quando partecipavo al tiro federale di campagna ed al tiro obbligatorio. Il tiro federale di campagna è facoltativo.

Posso dire al tiro federale ed al tiro obbligatorio andavo a sparare prevalentemente fino al 1999…."

 

Per quanto attiene alle munizioni utilizzate durante le varie manifestazioni dedicate al tiro (federale e/o sportivo) da AC 1 per sparare con la SIG 210, è qui d'uopo anticipare quanto segue (cfr. già testé citato verbale di AC 1 del 18.9.2003):

 

" … Il Magistrato mi mostra e viene allegata al presente verbale (doc. A) la lista che corrisponde alle munizioni rinvenute nella cassaforte dello studio della villa di __________ (sequestrate la sera del 24 febbraio 2003).

 

Il Magistrato mi chiede se usavo queste munizioni per la SIG 210.

Risposta:

Vedendo il doc. A posso affermare che le sette cartucce (risultanti fabbricate nel 1980) indicate come “C” nella foto risalgono ai tempi in cui ero tiratore attivo all’Unione tiratore. Tutte le munizioni (sub. C) indicate della foto doc. A sono delle munizioni militari. Pertanto necessariamente le cartucce sub. C le devo aver comperate allo Stand di tiro o offerte da __________ in occasione dei tornei di cui sopra. Quelle rimaste me le portavo a casa. Con le munizioni sub. C io ho sparato sicuramente con la SIG 210.

Le munizioni indicate nel doc. A sotto le lettere sub. D; sub. H; sub. M; sub. O e che sono tutte idonee all’uso dell’arma SIG 210 sono state acquistate da me privatamente. Preciso che io queste munizioni comprate da me, non le ho utilizzate per sparare con la SIG 210.

Con la SIG 210 io utilizzavo le munizioni militari e come ho già indicato sopra. Non posso comunque escludere che siano state da me utilizzate altre munizioni non facenti parte delle munizioni che mi sono state sequestrate a __________, non sono in grado di dire che munizioni.

 

ADR che, la consuetudine per me in fatto di utilizzo di munizioni quando sparavo con la SIG 210 era di utilizzare le cartucce militari come quelle al punto sub. C del doc. A…."

 

In data 20.7.1987, AC 1 ha presentato all'allora Ufficio __________ in una domanda per l'acquisto di un'arma da fuoco da custodire al domicilio di, a scopo di difesa personale.

In particolare egli aveva così motivato la sua richiesta: "in qualità di gerente di una filiale bancaria (__________), abitante in casa propria ed in zona tranquilla e discosta; in considerazione dei precedenti banditeschi delle rapine di e da ultimo a; il possesso per l'eventuale difesa personale di un'arma da fuoco, mi tranquillizzerebbe alquanto (Dimestichezza con armi è presente poiché per anni sono stato tiratore ed inoltre ho frequentato il corso per direttore di corsi per giovani tiratori)" (cfr. istanza 20.7.1987 in AI 117).

Visti il preavviso negativo della Polizia cantonale e il parere contrario dell'Ufficio Polizia Amministrativa, il Dipartimento di Polizia, il 28.8.1987, ha respinto l'istanza non essendo, a suo avviso, stato dimostrato un particolare pericolo attuale e concreto per l'incolumità del richiedente o dei suoi familiari fondato su motivi di sicurezza personale o sull'ubicazione particolare della sua abitazione oppure su pregressi episodi di aggressione o gravi minacce nei suoi confronti.

Nell'ottobre 1996 AC 1 ha chiesto al competente Ufficio permessi il rilascio del certificato cantonale di collezionista d'armi da fuoco che, previo esame, gli fu accordato il 14.3.1997. Ma di ciò si dirà meglio nel seguito.

 

La notte sul 25.2.2003, intervenuti dopo il ferimento di PC 1, gli inquirenti hanno rinvenuto al domicilio di __________ di AC 1 le seguenti armi e munizioni, in seguito sequestrate dal PP (cfr. elenco oggetti sequestrati in calce all'atto di accusa):

 

1 pistola SIG P 210 9 mm

magazzino della SIG P 210

1 cartuccia 9mm

1 pistola Parabellum 7.65 mm (WF 1929)

1 pistola SIG P 228 9 mm

1 pistola SIG JP 226 9 mm

1 pistola Walther P 38

1 arma semi-automatica Sites-Spectre HC Pistol

fucile a pompa Remington 870 Express Magnum

fucile militare CH, FASS 90

fucile militare CH, FASS 57

carabina a leva Winchester 94

moschetto 31

carabina Anschütz 1730

518 cartucce per armi da fuoco

bossolo 9 mm

proiettile cal. 9 mm (deformato)

 

Una pistola scacciacani Reck fu sequestrata nel seguito, dopo che la moglie di AC 1 ebbe a trovarla in camera da letto e a portarla al Ministero pubblico.

 

Resta, infine, da accennare ad un'ulteriore grossa passione di AC 1, quella per l'eno-gastronomia.

Mangiare e bere è sempre piaciuto a AC 1, soprattutto in compagnia. PC 1 al riguardo ha ricordato che AC 1 "era uno a cui piaceva fare le «baraccate», cioè piaceva mangiare e bere" (cfr. verbale 22.4.2003 p. 2), e che comunque erano dei buongustai.

È stato dopo il 1999, ovvero dopo il licenziamento dalla __________ che AC 1 ha cominciato ad eccedere, anche pesantemente, nel consumo di alcolici, in particolare di superalcolici.

                                   2.   Tornando al suo curriculum professionale, si ha che nel 1980, divenuto maggiorenne, egli poté accedere alla funzione di cassiere, dapprima presso la __________ e, poi, per un periodo, presso la __________ di.

Tornò poi alle dipendenze di _____ nel corso del 1984, quando assunse la funzione di consulente per la clientela istituzionale della regione Ticino (acquisizione di fondi di previdenza aziendali).

 

Legatosi in giovane età ad una ragazza di qualche anno maggiore di lui, accadde che essa rimase incinta. AC 1, profondamente contrario all'aborto, decise di sposarla e il  nacque la figlia __________.

 

Nonostante la nascita della bambina, il rapporto con la moglie divenne ben presto perturbato. Ad una prima separazione (durante la quale la bimba restò con la madre) seguì una riconciliazione e quindi una nuova separazione che sfociò nel divorzio pronunciato l'8.5.1987, con affidamento della figlia al padre.

Negli ultimi tempi della loro convivenza AC 1 e la moglie vissero a __________, in una casetta a schiera da lui acquistata, con rogito del 14.4.1986, per fr. 395'000.-, finanziata in ragione di fr. 207'000.- mediante un mutuo ipotecario concessogli da __________ e, per i restanti fr. 188'000.-, con mezzi propri.

 

In aula, AC 1 ha sostenuto che, in quegli anni, il suo salario era relativamente modesto, per cui, in conseguenza del divorzio, egli iniziò ad avere i primi problemi finanziari.

 

Era ancora sposato con __________ quando la Direzione della __________ gli offrì di assumere la gerenza della filiale __________, incarico che AC 1 accettò, diventando -con sua grande soddisfazione- il più giovane gerente della Svizzera. Svolse tale funzione dal 13.3.1986 alla fine del 1988, quando, ricevuta una buona offerta dalla __________, lasciò e, a partire dal 1.1.1989, passò a lavorare presso gli uffici della __________ a. Ma di ciò si dirà nel seguito.

 

Dopo il divorzio, AC 1 continuò a vivere con la figlia nella casa di __________. Conosciuta tale __________ (pure essa separata dal marito, il quale aveva in affidamento i loro due figli) avviò con essa una relazione cui seguì un periodo di convivenza che durò all'incirca due anni. A dire di AC 1, __________ volle cambiare l'arredamento della casa di __________ e la spesa incise ulteriormente sulla sua già non rosea situazione finanziaria.

 

Quale gerente di __________, AC 1 sostiene di aver percepito un salario di circa fr. 6'000.-- mensili lordi più la tredicesima.

La relazione con __________ s'incrinò nell'agosto del 1988 circa, cosa che AC 1 visse in modo abbastanza traumatico.

A suo dire egli ne soffrì al punto che, un giorno, trovandosi attorno con la moto (altra sua passione), ad un incrocio, invece di frenare accelerò. Per sua fortuna non gli accadde nulla di grave! Fece anche un tentativo di riconciliarsi con __________ facendola assumere presso la __________, ma la cosa non funzionò.

 

                                   3.   AC 1 ed PC 1 si conobbero nel 1986. Secondo AC 1 era il periodo di Carnevale e mancavano poche settimane alla sua entrata in funzione quale gerente della __________.

Il padre di AC 1 conosceva un parente di PC 1. Un giorno che AC 1 era in compagnia del padre, incontrò tale signore. Egli fu dal padre a lui presentato come futuro gerente della banca di. Fu così che quella persona invitò a casa sua AC 1 e, in quell'occasione, gli presentò lo PC 1.

A dire di AC 1, quella stessa sera, uscirono insieme per festeggiare il Carnevale.

In aula anche PC 1 ha ricordato che inizialmente furono presentati da parenti. Nondimeno, poi, il loro rapporto si intensificò soprattutto per ragioni professionali.

TE 2 era già in precedenza cliente di __________. Tosto che AC 1 vi si insediò come gerente, PC 1 divenne di conseguenza suo cliente.

 

Sul mezzogiorno bevevano spesso insieme il caffè. Ne venne, in breve periodo, il nascere e il crescere di una forte amicizia che si cementò ulteriormente nel corso del 1987/88, quando PC 1 si trovò confrontato con una grave turbativa del suo matrimonio che sfociò nella sua separazione dalla moglie.

Fu quello un periodo molto critico per PC 1 che si legò ulteriormente ad AC 1, che lo sosteneva essendo già passato anche lui attraverso un divorzio. Si aiutarono anche vicendevolmente trascorrendo insieme il sabato e/o la domenica, quando portavano a spasso le loro rispettive figliolette (anche PC 1 infatti aveva ed ha una figlia, oggi maggiorenne).

 

In aula, AC 1 ha dichiarato che, essendogli noti gli averi di PC 1 presso __________, egli seppe da subito che PC 1 era una persona benestante. Sapeva che aveva una propria impresa edile con degli operai, costruiva casette ma aveva anche in appalto i lavori della tratta ferroviaria del __________.

AC 1, in aula, ha ricordato che, oltre ai conti aziendali e privati ufficiali, già all'epoca, PC 1 aveva presso la __________ un conto "nero" con una consistenza di circa fr. 700'000.--. Ovviamente AC 1 non aveva allora nessuna procura di nessun genere sui conti di PC 1.

Nell'autunno del 1988, mentre la procedura di divorzio di PC 1 dalla moglie __________ diventava sempre più litigiosa, avvicinandosi il periodo in cui AC 1 avrebbe lasciato la __________ per passare alle dipendenze della __________, accadde che i due amici parlarono del seguito da dare ai conti di PC 1 presso _____ dopo la partenza di AC 1. PC 1, nel suo verbale del 14.4.2003 (sostanzialmente confermato in aula) ha dichiarato che:

 

" … Quando io ho iniziato nel 1988 la mia causa di divorzio che è durata fino al 1995/1996 i rapporti con AC 1 si sono intensificati. Ricordo che lui ad un certo punto mi disse, dal momento che quale gerente sapeva dei miei conti alla __________, che uno dei primi luoghi dove mia moglie avrebbe cercato di verificare la mia situazione patrimoniale, sarebbe stata la Banca __________. AC 1 mi consigliò di spostare i miei averi (conti bancari, conto deposito ed ogni altro avere in banca, eccetto le ipoteche).Dal momento che AC 1 ad inizio 1990 (recte: 1989) è andato alla Banca __________ e che lui mi aveva dato questo consiglio di spostare i miei averi dalla __________ e ritenuto come io ero in pieno divorzio litigioso (era molto combattuto) ho deciso di seguire AC 1. In buona sostanza dal momento che lui era passato alla __________ avevo chiuso i miei conti alla __________ per riaprirli alla __________ di. Preciso che i conti alla __________ e alla __________ erano conti bancari/averi bancari miei privati (che nulla avevano a che vedere con la ditta) non dichiarati fiscalmente…"

 

In aula, AC 1 ha dato atto di aver consigliato a PC 1 di portare gli averi non ufficiali in banche oltre Gottardo, proprio per tutelarlo da eventuali ricerche che, tramite il Pretore, la moglie di PC 1 avrebbe potuto svolgere.

PC 1 fu d'accordo, col che è certo che il 10.10.1988 egli, con l'aiuto di AC 1, aprì presso la __________ di il contro "__________".

Va detto che agli atti vi è solo parte della documentazione bancaria relativa al conto "__________". Manca invece ogni e qualsiasi documento bancario relativo ad altre relazioni che PC 1, con l'aiuto di AC 1, chiuse presso la __________ e aprì presso la __________, verso la fine di quel 1988, risp. all'inizio del 1989.

 

E' comunque incontestato che PC 1, con l'aiuto di AC 1, trasferì i suoi averi (perlomeno quelli non ufficiali) parte presso la __________ (dalla sede di essi approdarono infine ad un conto denominato "__________", intestato a PC 1, presso __________) e parte presso la filiale __________ di, ove, per l'appunto, il 10.10.1988 venne aperta la relazione "__________", con PC 1 avente diritto economico e AC 1 al beneficio solo di una procura amministrativa a partire dal 20.12.1988, a mano della quale egli poteva amministrare i fondi dell'amico, ma senza diritto di prelevarli.

In aula, AC 1 ha precisato che lui e PC 1 si recarono insieme ad dove PC 1 firmò i formulari di apertura del conto. La scelta di __________ fu fatta da AC 1 poiché, in occasione di un corso fatto all'interno di __________, egli aveva conosciuto il direttore della filiale urana, ovvero il signor __________, col quale aveva stabilito un buon rapporto di colleganza. PC 1, che non parla il tedesco, ha dichiarato in aula che solo in un'occasione egli si recò ad per firmare la documentazione di apertura di un conto, ma ha negato che ciò sia accaduto nel 1988 per __________. PC 1 ha ricondotto la trasferta all'apertura dell'11.12.1992 del conto cifrato  .

 

Sulla base della documentazione in atti è difficile sciogliere tale divergenza.

La scheda relativa alla "firma depositata" (che porta la data 10.10.1988) è stata firmata da PC 1 alla presenza di AC 1, nella sua qualità di "gerente", per cui non è di certo stata firmata ad, tanto più che sotto la firma di AC 1 figura il timbro "__________".

Il formulario di apertura del conto non è reperibile e i successivi formulari in atti firmati da PC 1 (due procure amministrative, una di data 20.12.1988 e l'altra di data 15.1.1990; un'autorizzazione per operazione __________ di data 22.12.1988, tutte recanti come luogo) non consentono di trarre conclusioni sicure sull'effettiva località in cui PC 1 si trovava mentre firmava poiché, perlomeno per l'autorizzazione __________, di nuovo PC 1 firmò davanti a AC 1, agente quale gerente di __________.

La divergenza sulla reale data della trasferta ad non è comunque di rilievo. Ciò che è certo è invece che PC 1 non ebbe aldilà di quell'unica (non databile con certezza) trasferta, altri contatti di persona e/o telefonici con funzionari di __________ (ma nemmeno con quelli che si occuparono nel seguito del suo conto  a __________ e poi a __________). Egli, infatti, aveva totale fiducia in AC 1 per cui nemmeno gli passò mai per la testa di recarvicisi o di contattarli, e ciò tanto più in quanto non parlava il tedesco.

La corrispondenza relativa al conto __________ veniva dalla banca inviata a AC 1 presso CP,.

E' altresì pacifico che il conto __________ venne chiuso il 12 ottobre 1993, dopo che averi di PC 1 per complessivi fr. 460'000.-- circa, nel settembre 1993, furono, con tre ordini di bonifico, accreditati al conto.

PC 1, in aula, ha dichiarato che inizialmente AC 1 gli mostrava, all'occasione, documentazione bancaria autentica per rendergli conto dell'evoluzione dei suoi averi. Sennonché è da ritenere che ciò avvenne quando erano in essere le citate relazioni "__________" e "__________". E' infatti da escludere che AC 1 (che nemmeno lo pretende) gli abbia poi sottoposto documentazione bancaria in relazione al nuovo conto.

Si anticipa qui che, nel seguito, AC 1 soleva periodicamente ragguagliare l'amico circa l'evoluzione dei suoi averi, dapprima a voce e poi, da una certa data in poi, consegnandogli anche dei bigliettini scritti, sui quali in genere figurava l'ammontare del capitale ad una certa data, di regola quella al 31 dicembre.

 

PC 1 conservò sempre detti bigliettini (che a partire da fine 1998 AC 1 gli redigeva sotto forma di una tabella Excel che aggiornava anno per anno), i quali sono in atti sub AI 103, stante che PC 1, scoperte che ebbe, dopo il suo ferimento del 24.2.2003, le malversazioni in suo danno, li produsse al Ministero pubblico. Di essi si dirà ancora e meglio nel seguito.

 

Si apre qui un inciso per segnalare che, con l'aiuto AC 1, aprirono conti presso __________ anche il padre di AC 1 e ciò il 7.3.1989, usando l'acronimo "__________", e la madre __________ e ciò il 15.1.1991. Lo stesso AC 1 aprì un suo conto il 31.5.1990, usando l'acronimo "__________".

Dei conti dei genitori, AC 1 era procuratore. Anche di questi tre conti era AC 1 a ricevere la corrispondenza allo stesso indirizzo che era stato fornito alla banca per "__________", ovvero __________.

Al riguardo, in aula, AC 1 ha dichiarato che trattavasi di soldi al nero che amministrava lui per i genitori e per se stesso. Dagli atti (classeur Efin 2, 3 e 4) risulta che il conto "__________" del padre divenne l'8.11.1990 un conto nominativo. A fronte di esso AC 1 ha effettuato numerose operazioni di borsa. Esso era ancora aperto all'atto dell'arresto di AC 1, con una consistenza (liquidi più titoli) dell'ordine di quasi fr. 65'000.-- e con l'invio della corrispondenza a AC 1, , __________ (cfr. doc. dib. 3).

Il conto a nome di __________ è invece stato chiuso il 2.3.2001 e il conto "__________" (diventato nominativo a partire dal 6.11.1990) il 4.8.1998.

 

                                   4.   Si è già cennato che AC 1, a partire dal 1.1.1989, è passato alle dipendenze della __________ di, quale responsabile dei fidi per la Svizzera.

A suo dire egli era molto interessato a lavorare in una banca dietro la quale c'era il gruppo industriale __________ e quindi -egli pensava- una mentalità di tipo diverso, più imprenditoriale. Inoltre, a suo dire, egli ebbe un miglioramento salariale, passando dai circa fr. 6'000.-- mensili lordi di __________ ai fr. 7'000.-- (e più) mensili che gli corrispondeva la _____ .

Alla __________, AC 1 conobbe __________, nata il  e residente, con la famiglia paterna ad __________.

Inizialmente il loro rapporto fu quello di semplici colleghi di lavoro. Volendo essa cambiare posto di lavoro, AC 1 l'aiutò, nel corso del 1991, nel trovare un'altra occupazione presso la __________.

Fu durante una vacanza sciistica con amici a __________ nel febbraio-marzo 1992 che AC 1 e la __________ avviarono una relazione amorosa che, nel settembre del 1992, sfociò nel matrimonio.

La casa di __________ divenne l'abitazione coniugale. __________ mantenne il posto di lavoro anche dopo il matrimonio pur dovendosi occupare anche della figlioletta di primo letto di AC 1 che nel 1992 aveva appena undici anni.

Come si dirà nel seguito, la vita dei due sposini non rimase idilliaca per molto tempo.

Data la grande diversità di carattere, incomprensioni e disarmonie non tardarono a manifestarsi.

Secondo AC 1 egli, all'epoca, era innamoratissimo della moglie, al punto da esserne succube. A suo dire egli sempre temeva che essa abbandonasse lui e la figlia di primo letto.

A dire di __________, invece, il marito è sempre stato con lei molto autoritario ed esigente. Se essa sbagliava qualcosa nella conduzione della casa, egli alzava la voce e le ripeteva la regola delle tre C (comandare, controllare, correggere).

Nel 1995 AC 1 ebbe modo di leggere il diario della moglie, col che apprese che, all'inizio della loro conoscenza, essa usciva con lui perchè era "un buon partito" (anche se poi nel seguito essa scrisse che se ne stava innamorando). A dire di AC 1, quel fatto così come l'ulteriore circostanza di venire a sapere che la moglie aveva sempre in mente un precedente fidanzato, sarebbero stati per lui delle vere e proprie mazzate.

Certo è che dopo il 1996 il matrimonio era assai travagliato. È peraltro dell'ottobre 1996 l'avvio di una relazione tra AC 1 e una sua dipendente, __________., di cui si dirà meglio nel seguito.

Neppure la scelta di AC 1 di lavorare presso la __________ s'avverò essere felice.

Entrato in rotta di collisione con un nuovo direttore arrivato dall'Italia, AC 1 si sentì via via messo in disparte ed emarginato, per cui, nel corso del 1993 diede le dimissioni e il 1.9.1993 iniziò la nuova attività di caposuccursale presso __________.

Ivi rimase fino alla fine di giugno del 1999.

 

Dagli incarti fiscali in atti, sub AI 331, risulta che AC 1:

 

-  nel 1991, dalla __________, percepì fr. 94'656.-- netti, pari a quasi fr. 7'300.-- mensili più la tredicesima;

-  nel 1992, dalla __________, percepì fr. 97'449.-- netti, pari a quasi fr. 7'500.-- mensili, più la tredicesima.

 

Quali debiti privati dichiarava, oltre quello ipotecario, due prestiti in conto corrente, l'uno di fr. 12'000.-- ottenuti dalla __________ e un secondo di fr. 89'000.-- ottenuto dalla __________. Dichiarava inoltre un debito verso il padre di fr. 70'000.--.

 

Dopo il matrimonio, ai redditi di AC 1 andarono ad aggiungersi quelli derivanti dal guadagno della moglie, pari a circa fr. 3'500.-- mensili netti.

Ciò significa che la coppia ebbe a disposizione negli ultimi tre mesi del 1992 complessivamente un reddito dell'ordine di grandezza di quasi fr. 11'000.-- netti mensili, una cifra sicuramente buona stante che egli aveva 31 anni e la moglie 24.

 

La situazione rimase più o meno analoga nel 1993, anno nel quale AC 1 risulta aver percepito, dalla __________ prima e dall'__________ poi, in totale fr. 96'325.-- netti, pari a circa fr. 7'400.-- al mese.

La moglie, passata alle dipendenze di una fiduciaria, risulta aver nel 1993 percepito circa fr. 42'000.-- netti.

 

Cionondimeno è proprio nel corso dell'agosto 1993 che -come si dirà in appresso- AC 1 cominciò ad effettuare indebiti prelevamenti dal conto __________ di proprietà di PC 1.

Giova qui al riguardo anticipare che tra il 5.8.1993 e il 31.12.1993, con sei prelevamenti, AC 1 si è indebitamente appropriato di totali fr. 125'000.--.

In aula, richiesto di spiegare i motivi per i quali, all'età di trentatré anni, ormai adulto e padre di una figlia, con una situazione professionale di responsabilità (caposuccursale __________) e retribuita dignitosamente (secondo i buoni standards del settore), ormai da anni attivo in banca (e quindi con un rapporto con il danaro che avrebbe dovuto essere maturo e consolidato) abbia iniziato ad abusare della fiducia dell'amico PC 1, appropriandosi di danaro che gli era stato affidato da gestire, ha ripetuto quanto già aveva dichiarato in sede predibattimentale, ovvero che, trovatosi egli ad avere (per prestiti ricevuti negli anni ottanta) dei debiti verso diverse persone (altri debiti, diversi da quelli da lui elencati nelle sue dichiarazioni fiscali), pensò di "consolidarli".

In buona sostanza AC 1 ha sostenuto (in sede predibattimentale e anche in aula) di essersi appropriato nel corso del 1993 dei soldi di PC 1, per rimborsare quattro suoi creditori ai quali doveva in totale fr. 98'800.-- circa.

Al riguardo egli ha dichiarato di aver rimborsato:

 

-  un prestito di fr. 40'000.-- ricevuto nel 1987-88 da un cliente __________ di nome __________, cittadino austriaco, residente a;

-  un prestito di fr. 10'000.-- ricevuto nel 1992 da un amico di nome __________, originario di e poi trasferitosi nello;

-  fr. 18'800.-- ricevuti sottoforma di piccolo credito dalla __________;

-  e infine fr. 30'000.-- ricevuti da PC 1, intorno al settembre del 1993.

 

Benché nessuno dei citati creditori gli facesse pressione di sorta, a lui tale "disordinata" situazione debitoria sarebbe pesata, per cui -a suo dire- attinse ai fondi di PC 1 (cui, così agendo, rimborsò il citato prestito di fr. 30'000.-- utilizzando fondi malversati allo stesso PC 1!) per avere un solo creditore, lo PC 1 per l'appunto.

In tali condizioni gli sarebbe stato più facile organizzare un piano di rientro.

Come è andata a finire è noto! Preleva oggi e preleva domani, quello che avrebbe dovuto essere un comportamento illecito "temporaneo", fatto solo in vista di "riordinare" la sua situazione, è diventato un comportamento disonesto abituale e sistematico, ripetuto in 126 occasioni, fino a raggiungere il 21.2.2003 l'imponente importo di quasi fr. 3,2 milioni.

                                   5.   Già si è detto che, in data 11.12.1992, PC 1 figura aver firmato ad __________ il formulario d'apertura del conto cifrato nr.  , il formulario per investimenti su base fiduciaria e quello con cui dava ordine alla banca di spedire la corrispondenza all'indirizzo di "Herrn AC 1, ".

Vi è altresì in atti, con l'erronea data del 7.2.1992 (quella giusta è pacificamente quella del 7.2.1993) la procura sottoscritta da PC 1 a favore di AC 1, che non è più -come nel caso di __________ - una procura amministrativa, bensì una procura illimitata con diritto di sostituzione.

Detta procura risulta poi essere stata annullata e sostituita con una nuova datata ", 7.10.1993", pure illimitata (ancorché senza diritto di sostituzione).

Una terza procura, datata ", 18.12.2001", PC 1 risulta averla firmata quando, per esigenze della banca (__________, dopo la nota fusione) si trattò di trasferire la gestione del conto __________ (che il 1.8.1994 già era passata da __________ a __________) a __________. Quest'ultima procura è una procura generale con firma individuale a favore di AC 1.

PC 1, sia in sede predibattimentale che in aula, ha sempre negato di essersi accorto che nel passaggio dal conto __________ al conto, la portata della procura a favore di AC 1 era cambiata. AC 1, dal canto suo, ha sostenuto e sostiene che PC 1 era al corrente del cambiamento.

Aldilà della totale divergenza tra le due versioni, quello che è certo (e che neppure AC 1 in aula ha contestato) è che in nessun caso i suoi accordi con PC 1 prevedevano che egli, sull'arco di 10 anni, lo derubasse con 126 indebiti prelievi per quasi 3,2 milioni di franchi.

 

Richiesto di spiegare i motivi che hanno condotto all'estinzione di "__________" e di "__________" e all'apertura della nuova relazione  , AC 1 in aula ha dichiarato quanto segue (cfr. verbale del dibattimento a p. 5):

 

" …- partito che fui da __________ il mio successore fu __________ che era già il mio sostituto. Questa persona aveva una relazione amorosa con la sorella di PC 1, __________.  __________ sapeva dell'esistenza di "__________" perché PC 1 operava all'epoca ancora dopo la mia partenza presso la __________.

Quando __________ ruppe la relazione con la __________ e avendo PC 1 avuto sentore che sua moglie TE 2 aveva visto o capito qualche cosa dei conti ad __________, di comune accordo mio e di PC 1 si pensò di chiudere "__________" ad e "__________" a e di aprire una nuova relazione " " ad __________.

La presidente mi dice che poiché una parte del denaro è passata da "__________" a "" attraverso dei bonifici, la traccia è rimasta, al che io AC 1 rispondo che ciò non era importante perché lo scopo era quello di impedire a __________ di vedere a video la nuova relazione. __________ a video avrebbe solo visto "__________: relazione estinta".

 

PC 1 dal canto suo, in aula, ha negato che __________ c'entrasse in qualche modo nel cambiamento di conto, adducendo che fu AC 1 a volere tale cambiamento.

A posteriori PC 1 si è detto convinto che quello fu solo un pretesto utilizzato da AC 1 per fargli firmare -senza che egli se ne accorgesse- il formulario di procura illimitata in luogo e vece di quella amministrativa.

 

AC 1 e PC 1 concordano invece sul fatto che, a prescindere dai tre trasferimenti del settembre 1993 per circa fr. 460'000.- da __________ al conto  , tutti i rimanenti versamenti a favore del nuovo conto furono fatti per contanti.

In pratica su di esso confluirono tutti gli averi di PC 1 presso la __________ che, per quanto si è capito, essi provvedevano a ritirare per contante ad uno sportello __________ e a riversare, sempre per contante, ad uno sportello __________.

È pacifico ed incontestato che a fine 1993 gli importi riversati risp. accreditati al conto  di proprietà di PC 1 ammontavano a fr. 3'027'086.97 (cfr. allegati 5.4 al rapporto Efin AI 614), dai quali vanno ovviamente dedotti i fr. 125'000.- dei primi sei indebiti prelievi. Al signor __________, AC 1 aveva presentato PC 1 come un imprenditore edile ticinese col che nessuno in __________ fece domande di sorta in relazione ai ripetuti versamenti in contanti.

Giova qui anticipare che, dopo il 1993, PC 1 consegnò ulteriori somme di danaro ad AC 1 (che costui, imperturbabile, accettava come se niente fosse) perché fossero riversati sul conto.

I singoli versamenti (tre nel 1994, cinque nel 1995, uno nel 1996 e uno nel 1997) avrebbero dovuto implementare il conto per ulteriori fr. 600'000.- circa, sennonché a causa degli indebiti, sempre più massicci, prelievi che AC 1 vi andava facendo, il picco più alto del 1993 non fu più raggiunto, Anzi -come si vedrà nel seguito- i saldi alla fine di ogni anno furono costantemente in ribasso (cfr. rapporto Efin già citato e i suoi allegati).
Riassumendo, per quanto riguarda l'alimentazione del conto  , si ha che su di esso, nel periodo 3.3.1993-10.2.1997 furono versati con 27 operazioni (di cui 24 per contante e tre per giro bancario) in totale fr. 3'608'000.- circa, di cui la più gran parte (pari a circa fr. 3'027'000.-) sull'arco di nove mesi tra il 3.3.1993 ed il 31.12.1993 e i restanti fr. 600'000.- circa tra il 1994 e fino al 10.2.1997.

 

Come si è già cennato, gli averi non ufficiali di PC 1 sono stati portati via dalla __________ su suggerimento di AC 1 per evitare che nel contesto della (assai litigiosa) procedura di divorzio che opponeva PC 1 alla moglie TE 2, costei potesse arrivare a scoprirli e quindi ad avanzare pretese. Appare quindi logico che i conti oltre Gottardo (__________e __________ prima e il  poi) dovessero restare un segreto tra PC 1 ed AC 1.

Al riguardo PC 1, sia in sede predibattimentale sia in aula è stato categorico (cfr. verb. 14.4.2003 p. 5):

 

" … ADR che, le sole persone a conoscenza dell'esistenza di questo conto __________, fino alla sera del 24.2.2003, erano il signor AC 1 ed io. Nessun altro era informato dell'esistenza di questi soldi, salvo mio fratello deceduto suicida il 13 aprile 2002. Né mia moglie né altri famigliari sapevano di questi soldi. Preciso che dopo la riconciliazione con mia moglie avvenuta intorno al 1996, non l'ho informata di questi soldi. Preciso inoltre che AC 1 oltre a sapere che questi miei soldi non erano dichiarati fiscalmente, sapeva pure che solo noi due ne conoscevamo l'esistenza. Voglio aggiungere che AC 1 a più riprese mi ha chiesto se avevo informato mia moglie dell'esistenza di questi soldi. Io gli dicevo, che era la verità, che mia moglie non ne sapeva di nulla. Anche la sera del 24 febbraio 2003 quando eravamo al Ristorante egli mi ha nuovamente chiesto se mia moglie sapesse qualcosa di questi soldi. Io gli ho detto che mia moglie non ne sapeva nulla. AC 1 non sapeva che mio fratello in vita era a conoscenza dell'esistenza del conto ad __________ …"

 

TE 2, interrogata in sede predibattimentale (cfr. verbale PS del 22.4.2003), ha dichiarato di non aver mai conosciuto l'esistenza del conto  fino ai giorni successivi al ferimento del marito, quando egli gliene parlò in occasione dell'arrivo di __________.

 

 

AC 1, nel suo verbale al Giar del 16.4.2003, aveva dichiarato:

 

" ADR: Dell'esistenza del conto a __________ (prima ad __________) eravamo a conoscenza io e PC 1 ma anche mia moglie alla quale l'avevo detto perché ricevevo gli estratti conto a casa.

ADR: L'informazione a mia moglie (che ricevevo documenti relativi al conto di PC 1 e di chi era il conto) l'ho data praticamente quando ci siamo trasferiti a __________. …"

 

(si annota qui, a titolo di informazione, che la famiglia __________ si è trasferita a __________ il 1.9.1997).

 

Nel verbale alla PP del 28.4.2003, a p. 2, AC 1 ha corretto la precedente affermazione, assumendo che:

 

" …Mia moglie della faccenda PC 1 non sapeva niente, sapeva unicamente che io ricevevo a casa l'estratto mensilmente. Mia moglie sapeva che io ricevevo un estratto patrimoniale mensile del conto di PC 1. Dico questo perché una volta l'ha visto sulla scrivania e mi ha detto se quella era roba mia ed io ho detto che quella era roba di PC 1. Preciso che mia moglie non mi ha mai aperto la corrispondenza. In una occasione ha visto nel mio studio a __________ un estratto patrimoniale, mi ha chiesto se era "roba mia" e io le ho precisato che era di PC 1.

Mia moglie non sapeva che io gestivo un conto di PC 1. Io non le ho riferito niente di particolare in relazione al motivo per il quale ricevevo questi estratti patrimoniali. Può essere che io abbia detto a mia moglie che ricevevo questi estratti patrimoniali dal momento che PC 1 e la sua moglie erano ai ferri corti e quindi ricevevo io le cose di PC 1. Per cose intendo gli estratti patrimoniali.

Ribadisco quanto ho già dichiarato davanti al GIAR, che io a mia moglie __________, quando ci siamo trasferiti a __________, ho detto che ricevevo documenti relativi al conto di PC 1 e di chi era il conto…"

 

Nel contesto di quello stesso verbale, la Procuratrice pubblica ha contestato ad AC 1 le dichiarazioni rese, nel verbale del 18.4.2003, dalla moglie __________ che aveva negato di aver mai saputo che il marito gestiva dei fondi di PC 1, al che, preso atto di ciò, AC 1 ha così precisato le sue surriportate dichiarazioni (cfr. verb. 28.4.2003 p. 3):

 

 

" … Il PP mi contesta che mia moglie, sig.ra __________, ha dichiarato che prima del 14.4.2003 non sapeva nulla, né sapeva che io gestivo un conto, né sapeva che io ricevevo documenti relativi al conto, in poche parole non sapeva di nulla.

Il Magistrato mi chiede di prendere posizione.

Da parte mia prendo atto di quanto dichiarato da mia moglie. Voglio precisare che si è trattato di un'occasione, una unica occasione, in cui io ho detto a mia moglie che si trattava di estratti di PC 1. Penso che mia moglie non abbia ritenuto questa mia frase. Devo anche dire che si è trattato di una cosa isolata e non se ne è discusso per niente. Si è trattato di un parlare con mia moglie del tutto occasionale. Se mia moglie ha detto che non ne sapeva nulla degli estratti che io ricevevo di PC 1 penso lo abbia fatto proprio perché se ne era accennato in una occasione isolata. Ne avremo parlato per pochi secondi, lei mi ha fatto la domanda ed io ho risposto.

Tengo a sottolineare che mia moglie __________ non sapeva assolutamente che io gestivo il conto di PC 1 ed era assolutamente all'oscuro delle malversazioni da me effettuate…"

 

Sulla questione AC 1 è tornato ad esprimersi nel verbale 28.5.2003, a p. 9, nei seguenti non equivoci termini:

 

" … ADR: che, io quella sera a cena non ho chiesto ad PC 1 chi era a conoscenza del suo conto __________ al nero che io gli gestivo. Io ero già a conoscenza che i soli ad essere al corrente di quel conto eravamo PC 1 ed io. Semmai potrei avergli detto in riferimento delle vicissitudini di suo fratello e dei problemi sorti con la convivente e gli eredi diretti del fratello defunto, dell'importanza che altre persone di sua fiducia fossero a conoscenza di questa situazione…"

 

In coda allo stesso verbale, dopo rilettura, ha precisato (cfr. p. 13):

 

" … Dopo rilettura voglio precisare come ho già avuto modo di dire al magistrato oltre che PC 1 ed io anche __________ sapeva del conto __________ che io gestivo.

Il PP mi contesta come ha già fatto nel verbale del 28 aprile 2003 che __________ ha dichiarato di non sapere assolutamente nulla del conto __________.

Il PP rinvia direttamente quanto contestatomi a pag. 3 di detto verbale.

Da parte mia prendo atto di quanto sopra…"

In aula -come emerge dal verbale del dibattimento alle p. 6 e 7- AC 1 è passato a dire quanto segue:

 

" …AC 1 da atto che il conto di PC 1 è sempre stato segreto sia a sua moglie TE 2 come pure a sua figlia, ed anche a tutti gli operatori, gerente compreso (n.d.r. __________), di __________. Già dal 1993 mia moglie __________, quando abitavo ancora a e ricevevo la corrispondenza del conto alla casella postale, lei era conoscenza che io ricevevo la corrispondenza del conto di PC 1. Adr è capitato che __________ apriva le buste. Richiesto di spiegarsi meglio, AC 1 dichiara che mia moglie sapeva dal 1993 dell'esistenza del conto e leggendo l'estratto anche della sua consistenza. La presidente mi obietta che questo non l'ho mai detto. Sin qui avevo dichiarato quello che il PP va a leggere nel verbale 28.4.2003 a pag. 3 da "Il Magistrato mi chiede di prendere posizione" a "… da me effettuate." , come pure nel verbale 28.5.2003 a pag. 9 "Adr che io quella sera …" a "… di questa situazione." e a pag. 13 da "Dopo rilettura …" a "…prendo atto di quanto sopra" e ancora nel verbale 28.4.2003 a pag. 2 e 3 da "Confermo il verbale con le seguenti precisazioni …" a " …non sapeva di nulla"."

 

Dopo di che AC 1 richiesto di spiegarsi ha dichiarato (sempre in aula):

 

" …E' vero ho mentito al PP durante l'istruttoria scritta. Oggi devo invece dire che le cose non stavano così. __________ in realtà sapeva sin dal 1993 che io gestivo i soldi di PC 1, intendo quelli di cui al conto. Di __________ non sapeva perchè esso risale ad epoca precedente alla nostra convivenza in quel di __________. Risale al 1989. All'epoca io ricevevo la corrispondenza del conto  nella casella postale di __________. Capitava che ritirassi io la posta oppure __________. Le mie cose venivano portate nel mio studio dove tenevo gli ordinatori dove custodivo gli estratti conto di PC 1, miei e di altri. __________ aveva l'abitudine già allora, non di aprire le buste, ma quando io ero assente di curiosare tra la mia posta. Vedevo spesso e volentieri che le cose non erano più al loro posto. Capitava anche che dimenticasse i fogli che fotocopiava dentro la macchina delle fotocopie che io trovavo. Richiesto di dire perchè mia moglie nel 1993 nutrisse curiosità per le cose di PC 1 (ammesso che ciò sia vero al punto da arrivare a fotocopiarne gli estratti), rispondo che dal 1993 __________ sa dell'esistenza del conto PC 1, le fotocopie sicuramente le ha fatte in un secondo tempo, quando si è arrivati alla nostra tensione coniugale che io situo all'inizio del 2000 ed essa arrivò a minacciarmi in privato, solo noi due, di denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione bancaria in nero.

A.d.r. che non so ma presumo che __________ mi fece quella minaccia perché anche lei sospettava che io malversavo a danno del conto di PC 1. Indirettamente era una minaccia sottile, nel senso che __________ mi fece capire che lei lo diceva al fisco ma che in realtà sarei poi stato io a sapere di chi dovevo avere timore. Richiesto ancora di dire se ho visto mia moglie fotocopiare carte del mio studio o altro, rispondo di no, ma che però l'ho dedotto io dal fatto che essa ebbe poi a produrre alla PP delle fotocopie di lettere (4 o 5) che io AC 1 avevo scritto a __________.

La PP osserva che __________ ebbe a produrre un e-mail stampato fuori dal PC e che è allegato al verbale 29.9.2003. AC 1 precisa che lui teneva copia delle lettere all'amante e che verosimilmente __________ fotocopiò quelle copie che lui (AC 1) teneva.

AC 1 spiega il fatto di non aver mai detto prima di oggi che __________ sapeva del conto  di PC 1 sin dal 1993, perché in sede di istruttoria formale per lui si è trattato di proteggere sua  moglie da qualsiasi coinvolgimento in una inchiesta di cui lui (AC 1) si ritiene responsabile. Il Presidente mi ha chiesto se era per evitare che contro __________ fosse aperto un procedimento per appropriazione indebita e ricettazione, io rispondo di si."

 

__________, dal canto suo, sin dai suoi primi verbali resi, ha sempre negato di essere stata a conoscenza del fatto che suo marito gestiva danaro per conto di PC 1 e tantomeno del fatto che di esso indebitamente si appropriava.

Circa i modi e i tempi in cui lo stesso marito ebbe a metterla al corrente di tali fatti, essa (nel verbale del 18.4.2003) ha dichiarato:

 

" D:  Lei sapeva che suo marito, sig. AC 1, gestiva dei fondi del signor PC 1?

 

R:  Io non ho mai saputo che AC 1, … , gestiva dei fondi del signor PC 1. Non ho mai saputo che gestiva dei fondi per il signor PC 1. Non ho mai saputo nulla né da AC 1 né da PC 1 né  da terze persone. Non sapevo neppure che tra loro due ci fossero dei rapporti professionali. L’unica cosa che io so è che AC 1, mio marito e il signor PC 1 erano grandi amici. Io PC 1 lo vedevo circa 3 / 4 volte all’anno, a Natale sempre. Lo vedevo ogni tanto a cena quando si organizzava una cena con le rispettive famiglie. Aggiungo che PC 1 è il padrino di battesimo di mia figlia G.-.

 

Ieri davanti alla Polizia ho raccontato della telefonata di data 14.04.2003 ore 0930 che mio marito AC 1 mi ha fatto nell’ufficio dove lavoro alla __________. AC 1 mi ha detto, al telefono cosa ne pensassi di donare la casa di __________ a me intestata a PC 1. Io gli ho chiesto: “ma perché, cosa è successo?”. AC 1 mi ha risposto: “ho fatto un danno”. Io ho capito che c’era qualche cosa che non andava, mi sono anche messa a piangere, gli ho chiesto se per caso PC 1 gli aveva prestato dei soldi. Ricordo che mio marito mi ha detto delle frasi: “tanti tanti, ma al telefono non posso parlare”.

Io penso che intendesse tanti soldi. AC 1 mi ha anche detto che non poteva parlare al telefono perché era in ufficio. Mi ha dato appuntamento alle 1230/1300 circa presso la pizzeria.

Come sono entrata in pizzeria, come mi sono seduta, AC 1 mi ha detto: “ho fatto un danno”, mi ha detto poi una frase tipo “ho sbagliato”, sono spariti CHF 3'000'000.-. Io gli ho chiesto come sono spariti questi 3 mio. di franchi. AC 1 mi ha detto una frase tipo li ho investiti male. Io dallo shock che ho avuto, siccome eravamo seduti in un tavolo non fumatori mi sono alzata, e sono uscita per andare a fumare. Lui mi ha detto fermati. Io gli ho risposto di non preoccuparsi, che poi sarei tornata. Sono tornata e mi sono seduta al tavolo. Lui una volta che mi sono seduta al tavolo ha tolto da una mappetta che aveva con se, un foglio (era l’unico foglio contenuto nella mappetta) e mi ha mostrato i risultati personali delle elezioni in Gran Consiglio dei deputati __________, tra cui anche lui. Io gli ho ridato il foglio immediatamente, facendo chiaramente intendere, che dopo la notizia che mi aveva appena dato non mi importava nulla dei risultati del Gran Consiglio. Io gli ho chiesto che intenzioni aveva, visto che nella telefonata del mattino delle 0930, lui mi aveva accennato alla prospettiva di donare la casa a PC 1. AC 1 mi ha detto che durante il colloquio avuto in mattinata in __________ (che io sappia c’erano il signor PC 1 e il suo avvocato Signor __________, c’era pure l’avvocato di mio marito __________, non so se lo __________ o il __________) è emerso che a PC 1 mancavano 3 mio. di franchi da un conto dove lui, AC 1, aveva la procura piena. AC 1 mi ha detto che si erano lasciati aspettandosi lo PC 1 e l’avvocato __________ una proposta concreta da parte di AC 1. Io gli ho chiesto come fossero arrivati a “transare” sulla casa. AC 1 mi ha detto che di donare la casa a PC 1 ne aveva parlato mio marito in privato con il suo avvocato, dopo l’incontro avuto la mattina stessa con PC 1 e l’avvocato di PC 1.

Aggiungo che AC 1 mi ha detto che all’avvocato __________ non aveva detto niente prima di quella mattina (cioè il 14.04.2003).

Ricordo che lui ha mangiato finocchi gratinati, patate fritte e la piccata. A me è passata la fame e io non ho mangiato nulla. AC 1 si è mangiato anche la mia parte di pranzo che io non ho toccato.

Ricordo che quando siamo usciti dal ristorante ho chiesto a AC 1 cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato. Tengo a precisare che durante il pranzo con mio marito continuavo a pensare come avesse potuto fare una cosa del genere, la cifra di 3 mio. di franchi mi ha sconvolto, mi sono anche chiesta dove erano finiti questi soldi. In effetti nella mia testa mi dicevo che va bene investire male dei soldi una volta, va bene investire male dei soldi una seconda volta, ma poi ad un certo uno si ferma. Tra me e me mi dicevo che PC 1 era un suo amico e che quindi a mio giudizio se aveva investito male dei suoi soldi avrebbe dovuto dirglielo.

Voglio pure aggiungere che da come conosco io PC 1 PC 1, che è una persona molto comprensiva, avrebbe capito. Preciso che si tratta di una mia deduzione.

Poco sopra ho detto che ho chiesto a AC 1, uscendo dal ristorante, cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato la proposta della casa.

AC 1 mi ha detto che se PC 1 non avesse accettato avrebbe valutato l’ipotesi di costituirsi alla Magistratura. Aggiungeva inoltre che mi ha chiesto di fargli avere tutti i documenti inerenti la casa perché doveva incontrarsi il giovedì 17.04.2003 con l’avvocato __________. Io alla sera del 14.04.2003 ho preso da casa la mappetta contenente la documentazione relativa all’immobile di __________. Sono andata a dormire dai miei genitori e la mattina seguente l’ho portata a __________ da AC 1 dove lui dormiva.

… omissis …

Ricordo anche che l'avvocato di mio marito mi ha resa attenta del fatto che se fossi stata interrogata dagli inquirenti io non avrei avuto l'obbligo di rispondere.

Da parte mia voglio dire che mi sono arrabbiata ancora di più. Io non ho nulla da nascondere. …"

 

 

 

Interrogato sulla questione a sapere se era al corrente di eventuali minacce fatte da __________ al marito nel corso del 2000, l'avv. __________ ha dichiarato (cfr. verbale del 25.9.2003):

 

" … A domanda dell'avv. __________ dico che conosco __________ e AC 1.

A domanda del Magistrato dico che li conosco sia per faccende professionali, nella mia qualità di avvocato, che per questioni private, amicizia.

A domanda dell’avvocato __________ dico che ho patrocinato la Signora __________ per un’istanza di misure di protezione dell’unione coniugale, in Pretura. A memoria, ma non ne sono sicuro, penso corresse l’anno 2000.

A domanda dell’avv. __________ dico che nel mio studio per le misure di cui sopra sono venuti sia __________ che AC 1, insieme. Si sono presentati insieme , la scelta che io rappresentassi __________ è stata fatta assieme da noi tre. Non sembrava opportuno, non so più a chi di noi tre, che dal giudice __________ comparisse senza patrocinatore.

 

Domanda:

Fra i motivi alla base della citata istanza, lei ricorda se vi era anche l’intenzione del Signor AC 1 di eleggere domicilio a allo scopo di candidarsi alle elezioni del Consiglio comunale di?

 

Risposta:

Io non ho capito bene i motivi di questa istanza che volevano inoltrare i coniugi AC 1. Pareva che i coniugi avessero delle difficoltà ma si è anche parlato della questione del domicilio. Si era parlato della questione del domicilio di AC 1 relazionandola alle elezioni.

 

A domanda del Magistrato dico che mi sembra che siano stati due volte da me.

 

La signora __________ le disse che AC 1 era manesco?

 

Risposta:

Non me lo ricordo.

 

Lei si ricorda che AC 1 gli rese visita o lo contattò telefonicamente dicendogli che a seguito di un litigio con la moglie questa lo aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità fiscali il fatto che il marito gestisse un conto nero di un suo cliente, rispettivamente chiedendole (a lei avv. __________) cosa era meglio fare per indurla a desistere da tale paventata iniziativa?

 

Risposta:

Mi ricordo che AC 1 nel contesto di questa procedura di separazione passò da me o mi telefono perché era preoccupato siccome nell’ambito di un litigio con la moglie, quest’ultima aveva preso (o aveva in mano) o sapeva di documenti che potevano creare dei problemi di natura fiscale.

 

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se questi documenti potevano creare dei problemi di natura fiscali a AC 1 oppure a terze persone.

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se AC 1 mi disse che la moglie lo aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità fiscali il fatto che il marito gestisse un conto in nero del suo cliente.

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire il nome di questo cliente. Penso anche che non me lo abbia detto il nome di questo cliente. A pensarci bene dico che non mi ha fatto nessun nome.

Io per parte mia ho detto ad AC 1 di cercare di discutere con la moglie per trovare una soluzione.

 

Domanda dell’avv. __________:

Il signor AC 1 in quella occasione le disse dove la moglie aveva reperito questa documentazione, segnatamente se l’avesse trovata e quindi presa in casa o in altro luogo?

 

Risposta:

Con certezza non sono in grado di rispondere. Credo (per una mia deduzione) che questa documentazione che concerneva AC 1 oppure un cliente (non lo so più) la moglie l’avesse reperita o vista in casa.

 

Domanda dell’avv.

Per riferimento a questo incontro telefonico o di persona con AC 1, lei ricorda se la questione di tale documentazione ha avuto qualsivoglia effetto sulla procedura civile di cui si è detto sopra?

 

Risposta:

Nessuno. Non se ne è discusso davanti al giudice. Dal giudice abbiamo fatto un verbale ed in pratica si è trovato un accordo sulla procedura di protezione coniugale. Devo dire che la procedura è ancora un incarto aperto nel mio ufficio e non fatturato.

 

A domanda dell’avv. __________ dico che di questa questione non parlai mai con __________. Aggiungo che non ho mai avuto l’occasione di parlare con __________ di questa questione. …"

 

Il cambiamento di versione fatto in aula da AC 1 il giorno 24.8.2004 non sorprende più di tanto se si pone mente al fatto che egli, sulla specifica questione a sapere se la moglie sapesse o no del conto nero di PC 1, già in sede predibattimentale ha dato -come testé riprodotto- versioni diverse. Al Giar aveva detto che __________ "sapeva" perchè gliel'aveva detto lui all'epoca del trasferimento  a __________ (avvenuto -come detto- il 1.9.1997).

Alla PP, nel verbale del 28.4.2003, ha ricondotto, per finire, tale "sapere" ad un episodio isolato e occasionale in cui ne era stato fatto cenno da parte di lui e che la donna, forse, nemmeno aveva ritenuto. Nel seguito, nel verbale del 28.5.2003, dapprima aveva negato che __________ "sapesse" e poi in coda al verbale, era passato a dire il contrario.

In aula ha asserito che essa "sapeva" fin dal 1993 (ovvero da quando abitavano a __________) e ha aggiunto di sospettare che essa addirittura sapesse anche delle sue malversazioni.

A fronte di dichiarazioni così discordi, __________ è stata invece nei suoi verbali lineare e dettagliata, nel senso che essa ha sempre negato di essere a conoscenza del conto. Essa ha altresì illustrato le circostanze nelle quali il marito la informò (ovvero il 14.4.2003, presso la Pizzeria).

Di ciò essa ha peraltro cercato di portare anche la "prova". Infatti, sentita che ebbe, il mezzogiorno del 24.8.2004, alla radio, la cronaca del processo e udito il fatto che, quel mattino, il marito aveva in aula dichiarato che essa sapeva dell'esistenza del conto, __________ ha portato al Ministero pubblico due lettere a lei scritte dal marito dal carcere.

Nella prima del 19.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra l'altro, quanto segue:

 

" … Ho sbagliato, ti ho tenuto all'oscuro, devo pagare dei miei errori e come anche già dicevi tu, si vendeva tutto e si ricominciava da zero… " (doc. dib. 1).

 

Nella seconda del 27.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra l'altro, quanto segue:

 

" … Per il resto, dopo che lunedì 14 u.s. ebbi il "coraggio" di dirti come stavano le cose, ho apprezzato il tuo SMS del giorno seguente «vendiamo tutto e ricominciamo da zero» … "

(cfr. doc. dib. 2)

 

Entrambe le frasi confermano quanto dichiarato nel surriprodotto verbale del 18.4.2003 da __________, laddove essa ha dettagliatamente descritto il colloquio che ebbe con il marito alla Pizzeria "", quando egli la informò per la prima volta del fatto che, gestendo egli i soldi di PC 1, gli aveva fatto un danno, "investendogli male" i suoi averi e perdendogli all'incirca tre milioni.

Si noti che la versione che __________ ha dichiarato che le fu data dal marito quel 14.4.2003, è analoga a quella che AC 1 diede, tosto che fu fermato, sia alla PP, sia al Giar, il 16.4.2003, quando, mentendo, sosteneva -ma di ciò si dirà meglio nel seguito- di aver investito e perso il danaro di PC 1.

AC 1, dal canto suo, anche in aula quando ha sostenuto che, in realtà, sua moglie ha sempre saputo, fin dal 1993, dell'esistenza (e anche della consistenza) del conto nero di PC 1, non ha mai apertamente e chiaramente illustrato in quali circostanze egli gliene avesse parlato. Fatto salvo lo specifico episodio in cui essa l'avrebbe minacciato, in privato (a suo dire all'inizio del 2000) di "denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione bancaria in nero", per il resto, AC 1 ha, nella buona sostanza, dedotto da cosiddette "circostanze esterne" che "__________ sapeva". Al riguardo, ha, ad esempio, addotto che __________ era curiosa (fatto questo evocato anche da __________, madre dell'accusato, nel suo verbale alla PP del 24.10.2003: "… __________ quando veniva a casa mia a __________ curiosava sempre in giro, intendo dire che per esempio che è capitato che guardasse la nostra corrispondenza. …"), che egli trovava le sue carte spostate, che essa lasciava nella macchina i fogli che fotocopiava (anche se ha poi dovuto dare atto che si trattava non già degli estratti del conto  , bensì delle copie delle lettere che lui scriveva a __________ e che conservava).

Eppure, se si sta alle sole "circostanze esterne", non è così scontato che __________ "sapesse". Intanto -come già cennato al considerando 3., in fine- va ricordato che a casa degli AC 1, di corrispondenza bancaria ne arrivava parecchia, prima da _____ e poi da __________. AC 1 riceveva buste per i conti che gestiva (pure a, poi a e poi a) per la madre (fino al 2001), per il padre e per PC 1 (cfr. doc. dib. 3) e, fino al 1998, anche per sè stesso.

Del pari va ricordato che il conto di PC 1 era un conto cifrato, per cui sugli estratti bancari che AC 1 riceveva era indicato solo il numero __________ e mai il nome di PC 1, per il che, anche da questo profilo, non è così certo che __________ abbia potuto sapere che di fondi di PC 1 si trattava.

Si veda al riguardo la numerosa documentazione bancaria, di cui ai classeur Efin doc. banc. 1 e 1a.

Si vedano altresì i documenti rintracciati, dopo l'arresto di AC 1, dagli inquirenti nel sacco della spazzatura dello studio e che AC 1 stesso chiese di acquisire agli atti (busta grigia in scatola sequestri 2): trattasi, a non averne dubbio, di documenti spediti da __________ a AC 1 siccome destinatario della corrispondenza in  relazione al conto. Orbene, solo sulla busta (priva di mittente) c'è il nome e l'indirizzo di AC 1.

I documenti dentro la busta recano solo il numero del conto, e non il nome del titolare del conto (PC 1) e neppure quello del procuratore (AC 1).

In tali condizioni, non era invero agevole per __________ dedurre da estratti risp. da conteggi bancari che dietro il numero  si celava PC 1.

Senza dimenticare, infine, che AC 1, all'inizio dell'inchiesta predibattimentale, ha cercato di condizionare  la moglie nelle deposizioni agli inquirenti. Eludendo la censura, per vie traverse (ovvero per mano di un di lui fratello) le ha infatti fatto pervenire un biglietto manoscritto del seguente tenore (cfr. allegato al verbale del 26.5.2003 di __________):

 

" ·   Il tuo comportamento viene usato contro di me (compreso la lettera); È quello che vuoi? Sappilo e poi agisci secondo scienza e conoscenza!

·   I telefoni sono sotto controllo; il natel spento non è sufficiente bisogna staccare la batteria;

·   Quando t'ho chiesto se posso contare su di te, intendo dal punto di vista sentimentale! Desidero un sì o un no!

·   Negli interrogatori usa sempre se ben ricordo, mi sembra, ecc. (a dipendenza tua, se vuoi ledermi o non danneggiarmi)."

 

__________ ha consegnato alla PP il suddetto biglietto, la qual cosa ha definitivamente guastato il rapporto con il marito.

 

 

Tutto ciò considerato, a giudizio della Corte, il cambiamento di versione di AC 1 la mattina del 24.8.2004, pur inserendosi nel loro perturbato e deteriorato rapporto coniugale, non ha tanto avuto lo scopo di danneggiare la moglie, quanto piuttosto quello di migliorare la propria posizione processuale, mirando a relativizzare la circostanza che il conto di PC 1 era un segreto condiviso solo da PC 1 e da lui.

Comecchessia, come si vedrà nel seguito, la questione, per finire, non è poi così determinante!

 

                                   6.   Nel corso dell'autunno del 1993 __________ rimase incinta. Dagli atti fiscali risulta che essa smise di lavorare per la fine di gennaio del 1994, col che, dopo tale data, il reddito disponibile fu solo quello di AC 1 e ciò fino all'ottobre 2000 quando __________ riprese a lavorare a metà tempo (nel periodo 1996-2000 essa lavorò occasionalmente per la __________).

Nel 1994 AC 1, trentaquattrenne, ha guadagnato un salario lordo di fr. 109'420.-, pari a un salario netto di fr. 96'300.- circa.

La bimba, di nome G., nacque il 12.6.1994 e, con una faccia tosta che ha dell'incredibile, AC 1 chiese all'ignaro PC 1, che accettò, di farle da padrino. Da notare che, dopo le malversazioni per complessivi fr. 125'000.- già commesse nel 1993, AC 1, tra il febbraio e il 3 giugno 1994 (ovvero pochi giorni prima del lieto evento), con tre prelevamenti, gli aveva sottratto ulteriori fr. 79'000.- circa.

Tra il luglio 1994 e il 7.12.1994, AC 1 abusò altre sei volte della procura di cui disponeva, per cui, per finire, le malversazioni commesse nel 1994 risultano essere assommate a totali fr. 151'390.- (cfr. rapporto Efin, tabella relativa ai prelevamenti).

Per ragioni non meglio note, la banca non è più riuscita a reperire le prime undici fiches relative ai primi undici prelevamenti. sono pertanto in atto solo le fiches relative ai prelievi a partire dall'8.9.1994. Da esse emerge che AC 1 ha effettuato i prelievi dal settembre 1994 fino alla fine dell'anno presso gli sportelli di __________ -.

AC 1, in aula, ha ammesso che, in genere, egli profittava della pausa del mezzogiorno per recarsi presso tali uffici.

Dato che egli teneva sul conto  una liquidità molto esigua (il grosso degli averi di PC 1, AC 1 lo teneva investito in titoli depositati nell'apposita rubrica del conto), accadeva spesso che egli dovesse preavvisare la sua intenzione di prelevare ai funzionari di __________ (e poi di __________ e di __________) affinchè essi liquidizzassero, per l'importo che gli serviva, una parte dei titoli. È pertanto pacifico che, mentre PC 1 mai ebbe, salvo che all'apertura di __________ o all'apertura del cifrato, contatto alcuno né con il signor __________ né con tale signor __________ (ovvero il funzionario di __________ che prese il posto di __________), AC 1 -negli anni tra il 1993 e il 1999 in cui fu alle dipendenze di __________ quale gerente della succursale a __________ - ebbe numerosi e regolari contatti, soprattutto telefonici, con i predetti funzionari di __________ (e poi di). La fusione tra __________ e __________ -come è noto- è diventata operativa verso fine del giugno 1998.

AC 1 lasciò il posto presso __________ __________ a fine giugno 1999. Ciò significa che, nel 1993 e fino all fusione, egli non era un collega di __________, risp. del funzionario, di nome __________, che gli succedette, ma solo un loro cliente (per il conto __________ diventato poi conto nr. fino al 1998), rispettivamente il procuratore di altri clienti (per PC 1 e per i genitori dello stesso AC 1). Solo nel 1998 e nel 1999 egli fu realmente un collega di __________.

 

Dopo che, nel giugno del 1999, lasciò __________, AC 1 prese a recarsi a __________ per prelevare. Quattro prelevamenti, egli risulta averli fatti nelle località di __________, __________ e __________ e ciò l'8.1.1999, l'11.3.1999, il 3.5.1999 e il 28.5.1999.

In aula, AC 1 ha spiegato il fatto dicendo che in quel periodo, per i contatti preliminari che ebbe con la Banca __________, gli capitò più volte di doversi recare in Svizzera interna e quindi, all'occasione, prelevava nelle filiali di quelle località.

 

Tornando alle malversazioni commesse nel 1994, in aula, AC 1 ha confermato (come già dichiarato durante la ricostruzione fatta in sede predibattimentale con il signor TE 1) di aver utilizzato gli importi sottratti per integrare il proprio salario che da solo non gli bastava per concedersi un tenore di vita particolarmente agiato. In pratica -come ha spiegato il signor TE 1 in aula- nel 1994, AC 1 (che guadagnava all'epoca intorno ai fr. 7'400.- netti mensili) risulta aver in realtà speso mediamente quasi fr. 12'000.- al mese.

Inoltre, poiché, a suo dire, alla moglie __________ non piaceva abitare a __________, località troppo discosta da __________ (ove vivevano i di lei genitori), AC 1 iniziò a pensare ad un'altra soluzione abitativa. Dopo aver visionato altri oggetti, l'interesse suo e quello della moglie si appuntarono su un terreno che era in vendita a __________, terreno che, nel febbraio del 1995, acquistarono in comproprietà, ovvero in ragione di metà ciascuno. Come si dirà in appresso, né AC 1 né __________ misero un sol franco nell'acquisto, interamente finanziato da terzi, e meglio per fr. 210'000.- con un mutuo ipotecario della __________ di, e per fr. 65'000.- con danaro che AC 1 illecitamente prelevò dal conto di PC 1 (proprio il 24.2.1995 AC 1 vi prelevò fr. 60'000.-).

Richiesto di spiegare come egli abbia potuto anche solo concepire l'idea di acquistare, nella sua condizione economica di allora, un terreno per edificarvi una seconda casa, AC 1, in aula,  ha dichiarato che all'epoca "aveva la supponenza" che professionalmente egli "sarebbe andato su", col che sperava che, "in tempi non lontani, gli sarebbe riuscito di far quadrare i conti".

Conti -inutile a dirsi- che invece non ha mai neppur tentato di far quadrare, visto che, dopo il febbraio del 1995, le sue malversazioni sono andate in crescendo e per numero (dai 9 prelevamenti del 1994 è passato ai 18 del 1995) e per consistenza degli indebiti prelievi.

Per quanto incredibile possa sembrare, è accaduto che -come ha deposto PC 1 in aula senza essere smentito da AC 1- quest'ultimo portò PC 1 a vedere il terreno in questione prima di acquistarlo e ciò per avere un suo parere.

Nel seguito AC 1 chiese a PC 1 di edificargli la casa con la sua impresa. PC 1 ci pensò, ma per finire, memore di tante amicizie finite male a causa di litigi insorti tra committenti insoddisfatti e i rispettivi impresari, rispose negativamente, adducendo (a' mo' di pretesto) che la sua impresa era troppo discosta da __________.

Come si dirà in appresso, l'ignaro PC 1 ha per finire pagato lui stesso (salvo che per il mutuo ipotecario concesso a AC 1 dalla __________) la villa di __________, ma, almeno, gli sono state evitate la beffa e l'umiliazione di averla oltre che pagata anche costruita!

Certo è che la sfrontatezza e la doppiezza di AC 1 nei confronti dell'amico hanno raggiunto, già nel 1994-1995, livelli davvero abissali.

 

                                   7.   Archiviato il 1994 con un ammanco complessivo causato a PC 1 dell'ordine di circa fr. 276'000.-, essendo sempre ancora esposto verso __________ per ca. fr. 72'000.-, senza altri beni se non la casa di __________, ipotecata per fr. 370'000.-, AC 1 si è baldanzosamente "lanciato" nel 1995 prelevando, il giorno prima della Befana, fr. 19'920.- e il giorno 9.2.1995 fr. 4'960.-, dal conto di PC 1, ovvero quasi 25'000 franchi in un mese. Durante detto mese, egli, incassò -evidentemente- anche il suo salario da __________ (salario che, nel 1995, era leggermente aumentato, raggiungendo i fr. 115'000.- circa lordi annui, pari a un netto di

                                         fr. 100'000.- circa).

Il 26.1.1995, l'ignaro PC 1 gli aveva portato una busta contenente fr. 45'000.- che AC 1 aveva giudiziosamente versato sul conto.

È a partire dalla suddescritta situazione finanziaria che AC 1, in quell'inizio del 1995, portò avanti, con tale signora __________, le trattative per acquistare la particella 935 RFP di __________ (che divenne poi, con l'introduzione del registro fondiario definitivo, la particella nr. di __________).

È pacifico che AC 1 pattuì con la venditrice il prezzo di fr. 275'000.- e ciò per un fondo di mq 931. Al notaio __________, AC 1 e, assai verosimilmente, la __________, indicarono, quale prezzo di vendita quello di fr. 235'000.-, ovvero di fr. 40'000.- inferiore a quello realmente pattuito. Se di ciò __________ sia stata o meno al corrente non è noto. Benché AC 1 abbia confessato in numerosi verbali (e meglio in quelli del 22.4.2003, del 28.4.2003, del 3.6.2003, del 16.10.2003) di aver sottaciuto al notaio il versamento, sottobanco, di fr. 40'000.- alla venditrice, il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione non gli è stato imputato e ciò diversamente che per l'analogo comportamento tenuto da AC 1 nell'acquisto di un monolocale a __________, effettuato il 18.10.1996 (cfr. atto d'accusa imputazione nr. 3). Considerato che, contro AC 1, per il citato reato (ovvero per aver ottenuto che il notaio, ingannato, attestasse un prezzo falso nel rogito di compra-vendita) nemmeno è stata promossa l'accusa e che il presente dibattimento si è rivelato assai complesso già solo con riferimento alle imputazioni dell'atto d'accusa, la sottoscritta Presidente ha rinunciato, sentite le parti,  a prospettare, ex art. 250 CPP, a AC 1 una nuova imputazione.

La Pubblica Accusa ha ricondotto la mancata imputazione ad una dimenticanza. È comunque in seguito a questo episodio che, riaperto il dibattimento alle ore 14:15 del giorno 31 agosto 2004, il Difensore di AC 1, preannunciando la sua intenzione di inoltrare alla CRP istanza di ricusa contro la Procuratrice pubblica, ha chiesto ed ottenuto la sospensione del dibattimento per qualche ora, di guisa da poter allestire e inoltrare detta istanza che -come è noto- è stata respinta con decisione del 2.9.2004 dalla Camera dei ricorsi penali.

 

Dopo aver acquistato il terreno, AC 1 ha scelto di far costruire la casa ad un'impresa generale, la __________, diretta da __________. Tra l'acquisto del fondo e l'inoltro della domanda di costruzione sono passati più di sette mesi. Inizialmente era stato allestito un preventivo di circa fr. 800'000.-. La licenza edilizia è stata rilasciata il 15.12.1995.

I lavori di costruzione sono iniziati nel febbraio 1996 e sono durati circa un anno e mezzo, stante che AC 1 con moglie e figli si è trasferito a __________ il 1.9.1997.

Così come l'acquisto del terreno, anche la costruzione della casa è stata finanziata con un mutuo ipotecario ottenuto dalla __________ (AC 1 ha utilizzato il prestito per fr. 800'000.- che ha poi, usando danaro di PC 1, ridotto a fr. 720'000.-) e, per il resto, dall'ignaro PC 1.

Dato che AC 1 ha pagato alcuni artigiani al nero e dato che ha soppresso diversi giustificativi di spesa, l'importo di danaro indebitamente sottratto a PC 1 e utilizzato da AC 1 tra il 1996 e il 1999 per pagare i lavori di costruzione della casa è di fr. 841'675.47 se si tien conto solo dei costi documentati. Sale invece a fr. 1'281'979.20 se si considerano tutti i costi che AC 1 dichiara di aver pagato, ivi compresi quelli per i quali non è in grado di produrre un giustificativo.

Il doc. TPC 30 allestito da TE 1, nell'allegato 8.2, elenca bene la cronologia dei pagamenti effettuati da AC 1 agli artigiani a partire dal 1996.

Certo è che, se nel 1995, AC 1 ha derubato PC 1 per totali fr. 331'130.- (tra i prelievi più importanti, oltre quello citato, del 24.2.1995, usato per pagare la parte in contante del terreno, vi è quello del 29.11.1995, di fr. 74'500.-, usato per acquistare una vettura Audi S6), nel 1996, le malversazioni hanno raggiunto il ragguardevolissimo importo di fr. 598'200.-. Anche nel 1996 AC 1 ha effettuato ben 18 prelievi, molti dei quali per importi considerevoli. Ne utilizzò parte per pagare gli artigiani e parte per altri scopi (tra cui -come si dirà in appresso- per acquistare un monolocale a __________), in particolare per continuare a condurre quell'alto tenor di vita cui ormai s'era abituato e che, di sicuro, non avrebbe potuto concedersi col suo salario. TE 1, in aula, ha confermato che, dai suoi calcoli, AC 1 e familiari vivevano, in quest'epoca, consumando in media la somma di

fr. 15-20'000.- al mese.

Sia in sede predibattimentale sia in aula, AC 1 ha dichiarato che la casa di __________ è stata la sua "trappola mortale", il che gli si può eventualmente concedere se si guarda al fatto, col senno di poi. Sennonché esaminata a priori, ovvero sulla base della sua situazione finanziaria -a lui perfettamente nota- del 1995, il termine "trappola" è invero fuori luogo. Come testé descritto, AC 1 acquistò consapevolmente il terreno, sapendo che non aveva un franco di suo per pagarlo, attingendo a piene mani dal mutuo ipotecario e dal conto di PC 1. Date le lungaggini delle procedure che ne seguirono (la progettazione, l'ottenimento della licenza edilizia, ecc.), i lavori iniziarono solo un anno dopo, col che è ben evidente che AC 1 ebbe tutto il tempo necessario per riflettere e decidere di rinunciare alla costruzione della casa. Sennonché a AC 1 una cosa del genere neppure passò per la testa: la casa la desiderava per far felice la moglie che voleva tornare ad abitare vicino ai suoi. Al dibattimento, ha altresì dovuto ammettere che anche lui si è fatto "prendere la mano" per cui lasciò che il preventivo fosse sforato e poi via via stravolto al punto che, per finire, spese quasi il triplo dei fr. 800'000.- preventivati.

Del resto, l'acquisto, sempre nel 1995, di una costosa Audi S6 con i soldi di PC 1 e l'acquisto nell'ottobre del 1996 di un monolocale a __________ (acquisti per i quali AC 1 non può certo invocare il suo, più volte paventato, "timore di perdere __________ "), dimostrano in modo vistoso che, a partire dal 1995, AC 1 utilizzava i fondi di PC 1 con la disinvoltura e la spregiudicatezza di chi ha perso ogni remora considerandoli praticamente suoi.

A fine 1996, AC 1 -come risulta dall'allegato 6 al rapporto Efin- aveva sottratto a PC 1, l'importo complessivo di fr. 1'205'720.-.

 

Per il 1996 sono ancora qui da richiamare alcuni fatti.

I coniugi __________, il 27.4.1996, hanno avuto un secondo figlio, di nome E.

Il 1.7.1996, AC 1 ha venduto la casa di __________ al prezzo di fr. 420'000.- a tali __________ e __________, sennonché nessuno dei due gli ha versato il prezzo pattuito (in gran parte costituito dall'assunzione del debito ipotecario), dopodiché, il 12.9.1996 AC 1 ha riacquistato la casa per il valore delle ipoteche, casa nella quale ha continuato ad abitare fino al 1.9.1997.

Nel corso dell'ottobre 1996, AC 1 ha iniziato una relazione amorosa con una sua dipendente (che conosceva fin dal 1994), di nome __________. La relazione è continuata negli anni ma solo il 1.1.2000, AC 1 ha lasciato il tetto coniugale per trasferirsi presso la L.. Ciò accadeva in concomitanza con il periodo dell'inoltro delle liste per le elezioni comunali del 2000. Ad AC 1 interessava candidarsi per il Consiglio comunale della città di (ed anche vi fu eletto nell'aprile 2000), la qualcosa implicava il suo obbligo di domiciliarsi a. Si trasferì così presso l'appartamento di di __________, con la quale ha convissuto per alcuni mesi. Essendosi liberato un monolocale nello stabile, egli lo prese in affitto e lo occupò realmente fino a  quando si riconciliò con la moglie __________ e rientrò al domicilio coniugale di __________. A continuò a tenere il domicilio legale, ancorché fittizio, in Salita dei frati 17, ove prese in affitto, dall'ottobre 2002, un appartamento a fr. 200.- al mese, nel quale viveva realmente un'altra persona, tale __________, cittadina moldava, la quale pagava a sua volta fr. 250.- al mese. L'appartamento serviva a AC 1 solo come un recapito, come una bucalettere.

Sulla sua relazione con AC 1, così si è espressa __________. nel suo verbale del 29.9.2003:

 

" … Io ho iniziato a lavorare all'__________ di nell'ottobre 1994. AC 1 era il mio capo. Lavoravamo in tre, AC 1, io ed una terza persona.

Intorno all'ottobre 1996 è iniziata tra me e AC 1 una relazione sentimentale, relazione che è finita intorno al marzo 2001/maggio 2001. Io devo dire che negli ultimi due anni/ultimo anno e mezzo di questa nostra relazione sentimentale avevo fatto dei tentativi di interrompere la relazione con AC 1. Da parte mia dal momento che AC 1 era sposato, desideravo chiudere questa relazione poiché mi pesava. Nel corso della relazione posso dire che lui con me era una persona gentile. Ci sono stati dei problemi solo quando cercavo di interrompere questa nostra relazione sentimentale. AC 1 andava in crisi, esercitava su di me delle pressioni forti, minacciando di suicidarsi. Voglio aggiungere che da parte mia avevo avuto in casa un caso di suicidio, quello di mio padre.

Posso dire che io durante questa relazione con AC 1 lo vedevo in ufficio poiché lavoravamo insieme. Voglio precisare che abbiamo lavorato insieme dal 1994 fino al luglio 1999. Intorno al luglio 1999 AC 1ha lasciato __________ di dove io sono rimasta ancora fino alla fine di novembre dello stesso anno. Inoltre AC 1 lo frequentavo alla sera, uscivamo a cena insieme oppure lui veniva a casa mia. Io avevo un appartamento per conto mio a partire dalla fine del 1998.

Posso dire che con AC 1 durante la nostra relazione non ci sono mai stati dei litigi, come detto lui era gentile con me, avevamo un rapporto di coppia intenso anche dal profilo sessuale, nella normalità.

 

ADR che, io sono andata nella Svizzera francese nell'estate del 2002 (il domicilio ce l'ho dall'agosto 2002 a __________). Sono quindi andata nella Svizzera francese circa un anno e mezzo dopo che avevo chiuso la relazione don AC 1.

 

Aggiungo che da un anno a questa parte non ho più avuto nessun tipo di contatto con AC 1, forse ci siamo sentiti nel corso dell'ultimo anno una volta al telefono. Devo dire che dalla fine della nostra relazione fino ad un anno fa ho intrattenuto dei contatti con AC 1 sporadici, capitava che ci sentissimo al telefono per questioni professionali e quindi siamo usciti ancora qualche volta insieme a mangiare o a bere qualcosa, comunque nessun altro tipo di contatto. Questo nel periodo dalla fine della nostra relazione fino a quando io sono andata nella Svizzera francese.

…omissis…

Aggiungo che quando AC 1 ha abitato presso di me in via __________, per qualche mese, non sono in grado di dire per quanto tempo, mi dava fr. 500.- al mese per le spese. Io credo di aver ricevuto da lui per vitto e alloggio fr. 5'000.- deduco quindi che deve essere stato da me per circa 10 mesi. Preciso che AC 1 ha preso il domicilio presso di me, in vista delle elezioni comunali del 2000. Aggiungo che poi si è liberato un appartamento monolocale vicino al mio in via e AC 1 si è trasferito nel suo monolocale.

 

A domanda dell'avvocato __________ dico che io conosco __________. Dico che l'ho conosciuta poiché capitava che veniva in banca a trovare suo marito. Dico che all'infuori degli incontri che io ho avuto con __________ in banca, ho visto __________, penso due volte da sola. Siamo state a bere un caffè insieme su iniziativa della signora __________. Dico che verso la fine della relazione sentimentale tra me e AC 1, ho incontrato __________. __________ sapeva che io intrattenevo una relazione extraconiugale con suo marito e quindi ha voluto sapere quali erano le mie intenzioni circa il continuare o meno questa relazione con AC 1. Devo dire che in occasione degli incontri la signora __________ era abbastanza tranquilla, ci sono stati dei colloqui telefonici in cui era piuttosto tesa per questa relazione che io avevo con suo marito…"

 

                                   8.   Come già cennato, il 18.10.1996 AC 1 ha acquistato un monolocale ubicato nel condominio __________ di.

In aula, AC 1 ha dichiarato che, dopo il lavoro, egli soleva recarsi a bere l'aperitivo presso il bar dell'Hotel __________. Prendeva in genere posto allo Stammtisch insieme al direttore dell'albergo, signor __________, presente, in alcune occasioni, anche tale signor Dolinsek, già attivo nel campo dei tessili, e, a quel momento, oberato di debiti, praticamente fallito. A AC 1 __________ disse che aveva necessità di vendere il monolocale. In aula AC 1 ha dapprima dichiarato di essersi interessato all'acquisto per fare il "samaritano", anzi "il samaritano tonto", ovvero per dare una mano al __________ e alle di lui difficoltà finanziarie, dopodiché non ha potuto negare che, nel suo coinvolgersi nel negozio, vi fu anche un elemento razionale, ovvero che, per finire, comprandolo faceva lui stesso un affare.

Certo è che -come già fece per il terreno di __________ e per la costruzione della villa- AC 1 finanziò l'acquisto parte con un mutuo ipotecario e parte utilizzando soldi illecitamente distolti dal conto di PC 1.

Al notaio rogante AC 1 (e verosimilmente il signor __________ e/o la di lui moglie) indicò quale prezzo di vendita quello di fr. 50'000.-, ovvero la metà del prezzo (di fr. 100'000.-) realmente pattuito e versato alla parte venditrice.

Data la situazione fallimentare del __________, era ben chiaro a AC 1, all'atto della stipula del rogito di compra-vendita, che la controparte aveva non solo uno specifico interesse fiscale a entrare in possesso, sottobanco, di parte del prezzo, bensì anche un più generale tornaconto di intascare la somma di nascosto dai creditori. D'altro canto a AC 1, in qualità di acquirente, non sfuggiva di certo che pure lui aveva una sua convenienza, pari quantomeno al minor costo per l'onorario del notaio e per le spese connesse con la rogazione dell'atto e con l'iscrizione a registro. Col che l'imputazione di ottenimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 è da confermare.

In vista dell'acquisto, AC 1 ha preso contatto con un proprio conoscente, di nome __________, agente della __________, dal quale, contro rimessa di una cartella ipotecaria gravante la PPP e previa firma di una polizza sulla vita, ha ottenuto un mutuo di fr. 70'000.-; accreditatogli sul suo conto __________ il 15.10.1996.

Il 18.10.1996 AC 1 ha prelevato da detto conto l'importo di fr. 50'000.- che è, pacificamente, il contante che egli ha versato davanti al notaio (e di ciò fa stato il rogito in atti) alla venditrice. D'altra parte, quello stesso giorno (18.10.1996) AC 1 ha indebitamente prelevato dal conto di PC 1 fr. 65'000.-, versati, in ragione di fr. 50'000.-, al nero nelle mani del signor __________.

Per  concludere si ha dunque che il monolocale di è stato pagato per metà con danaro mutuato dalla __________ e per l'altra metà con danaro di proprietà dell'ignaro PC 1.

Al 15.8.2004, la __________ risultava creditrice del seguente importo:

 

fr.           60'000.--          ipoteca primo rango

fr.            2'218.90          interessi al 15.8.2004

fr.            4'335.50          premi arretrati + spese esecutive

fr.        66'554.40

 

Si annota qui di transenna che il 13.5.2004 è stata iscritta a carico della PPP un'ipoteca legale provvisoria di fr. 2'258.80 più interessi a favore della Comunità dei comproprietari del Condominio __________.

AC 1 non ha comprato il monolocale per fare il "buon samaritano", bensì per affittarlo col che -come egli stesso ha dichiarato- lo stesso "si autofinanziava". Nelle carte sequestrate a AC 1 sono stati ritrovati contratti d'affitto e notifiche di arrivo, risp. di partenza, nonché estratti conto. Da dette carte risulta in buona sostanza che:

- dal 1.4.1997 al 31.7.1997, AC 1 affittò il monolocale a tale __________, a suo dire segretaria presso l'Hotel __________, per fr. 700.- mensili;

-  dal 1.10.1997 al maggio 1998 e poi ancora nel settembre e nell'ottobre 1998, AC 1 lo affittò a tale __________, ballerina di nazionalità bulgara, per fr. 750.- mensili;

-  dal 1.6.1999 al 31.7.1999 a tale __________, per fr. 750.- mensili;

-  dal 1.10.1999 al 30.9.2001 di nuovo a __________. A dire di AC 1, la __________ tenne l'appartamento anche dopo il settembre 2001,e meglio fino a fine 2002. La donna, inizialmente faceva la ballerina da night, ma poi avrebbe frequentato la scuola di estetista __________ e per finire avrebbe sposato un dentista di.

 

In vista del dibattimento, chi scrive ha chiesto alla Pubblica Accusa di aggiornare all'agosto 2004 la situazione finanziaria di AC 1 in merito allo stato dei debiti, ma anche a quello di eventuali crediti, maturati durante il periodo del carcere preventivo.

Per quanto attiene all'appartamento di è emerso (cfr. rapporto di polizia nei doc. dopo l'atto d'accusa) che solo una chiave di esso era stata sequestrata dopo l'arresto di AC 1.

Due chiavi mancavano. Una di esse è stata dagli inquirenti trovata in possesso di un travestito brasiliano che nell'agosto 2004 abitava nel monolocale esercitando la prostituzione e pagando (a persone che gli inquirenti non sono stati in grado di identificare) fr. 300.- la settimana.

AC 1 ha dichiarato di non sapere chi sia stato ad abusare delle chiavi non ritrovate in suo possesso.

 

                                   9.   Nel corso del 1997 la situazione salariale di AC 1 non è sostanzialmente cambiata, nel senso che egli percepiva lo stipendio __________, pari a fr. 129'175.- lordi (ovvero a fr. 112'871.- netti) al quale è da aggiungere un reddito conseguito dalla moglie (di fr. 18'610.- netti annui) che lavorava, molto parzialmente, per la __________.

Nella dichiarazione fiscale di AC 1 figurano, al 1.1.1997, quali debiti privati:

-  l'ipoteca sulla casa di __________,

-  l'ipoteca della __________ sul monolocale di __________,

-  un debito di fr. 4'000.- circa verso __________,

- un debito di fr. 100'000.- verso la __________,

-  il debito verso il padre di fr. 70'000.-, già dichiarato nelle precedenti tassazioni.

 

Il debito verso la __________, ha spiegato AC 1 in aula, è subentrato al precedente debito di fr. 72'000.- che aveva verso la __________, stante che, nel 1996, egli aveva estinto quest'ultimo facendosi prestare fr. 100'000.- dalla __________, società di cui era __________ il fratello di AC 1, __________, mentre che l'avente diritto economico sarebbe stato tale __________ di. Stante che la società aveva liquidità, AC 1 si è fatto prestare da essa (formalmente dal fratello) l'importo di fr. 100'000.- utilizzato, quantomeno per fr. 72'000.-, per estinguere il suo debito in conto corrente verso __________.

Nell'elenco debiti inoltrato con la dichiarazione fiscale 1999/2000, il debito verso la __________ non figura più.

Interrogato in merito, AC 1 in aula, ha dichiarato che egli, nel seguito, rimborsò i fr. 100'000.- alla __________, utilizzando soldi indebitamente sottratti dal conto di PC 1.

La __________ risulta essere stata posta in liquidazione (liquidatore l'ex __________) a fine marzo 1996, ma non è ancora stata radiata perché manca il nullaosta delle Autorità fiscali.

Certo è che così agendo, mettendo in mezzo la AC 1 verosimilmente per non dare nell'occhio alle Autorità fiscali, AC 1 ha pagato con i soldi malversati a PC 1 anche il debito verso _____ che si trascinava dietro da anni.

 

Quindi, venendo al 1997, si ha che AC 1, a fronte di una situazione che, dal profilo dei redditi dal lavoro (per la riduzione di quello della moglie), tra il 1993 e il 1997, non era sostanzialmente migliorata, è nondimeno riuscito, grazie alle malversazioni commesse nel medesimo arco di tempo in danno dell'amico PC 1, a estinguere i vecchi debiti e a incrementare il patrimonio suo e della moglie acquistando ed edificando il terreno di __________ e ad incrementare il proprio con l'acquisto del monolocale di.

Perdipiù, grazie ai "rubalizi", si è garantito anche nel 1997, quell'alto tenor di vita che il contabile dell'Efin ha cifrato, come già segnalato, facendo una media aritmetica sull'arco dei 10 anni di malversazioni, in circa fr. 15'000/20'000.- al mese.

Nel solo 1997 AC 1 ha illecitamente impoverito l'avere in conto di PC 1 per ulteriori fr. 468'670.-, prelevati -come risulta dalle tabelle Efin- in 20 occasioni.

Ciò significa che, a fine 1997, AC 1 aveva ormai prelevato dal conto l'importo complessivo di fr. 1'674'390.-.

Nel corso del 1997, parte dell'indebito profitto è stato da AC 1 utilizzato per pagare lavori ed arredi della casa di __________; parte è invece stato dissipato per garantirsi l'elevato stile di vita di cui si è detto.

Per il resto si ha che è del 1997, il trasloco di AC 1 e famiglia a __________ (a far tempo dal 1.9.1997) e la vendita della casa di __________. Essa è stata venduta da AC 1 con rogito del 22.9.1997 a coniugi __________ al prezzo di fr. 470'000.-, ovvero, pagate le ipoteche, con un utile di fr. 120'000.- circa (per la precisione di fr. 119'960.25).

Il signor TE 1 dell'Efin, in aula, ha chiarito che, il 9.10.1997, detto utile è stato dal notaio girato al conto privato no. di AC 1 presso __________.

Trattavasi di un conto che era caduto in passività, col che il versamento l'ha riportato in attivo.

Da subito AC 1 ha iniziato ad effettuare prelevamenti per importi varianti dalle poche centinaia di franchi fino ai circa fr. 9'000.-, dopodiché il 15.10.1997 AC 1 ha prelevato in un sol colpo fr. 32'000.- (il cui utilizzo egli più non ricorda). Nel seguito fr. 19'788.- li ha investiti in operazioni __________, e nel giro di qualche mese, andarono persi. Indi AC 1 riprese a fare piccoli prelevamenti per contanti con il risultato che a fine anno (ma già anche a fine ottobre 1997) il conto era di nuovo diventato passivo. Col che si dimostra come AC 1 fosse un maestro nell'arte di far "sparire" fr. 120'000.- in un mese!

 

Già si è cennato al considerando 1. che AC 1 ha chiesto ed ottenuto il 14.3.1997, previo esame teorico-pratico, il certificato di collezionista (cfr. AI 117).

Come si legge nella lettera 7.5.2003 inviata dal Capo ufficio permessi signor TE 8 (che in aula ha rispiegato nel dettaglio l'iter di tali procedure) alla Procuratrice pubblica:

 

" … il signor AC 1 ha ottenuto il certificato di collezionista d'armi da fuoco no. 732 il 14 marzo 1997, dopo aver superato l'esame teorico-pratico in data 3 marzo 1997. Si tratta di un certificato rilasciato sulla base dell'allora vigente Legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 e del relativo regolamento d'applicazione del 12 maggio 1993.

 

Egli ha in seguito ottenuto due permessi d'acquisto d'armi ad esclusivo scopo di collezione (no. 136/97 e 154/97), mediante i quali in data 25 aprile, 4 luglio e 26 agosto 1997 ha acquistato in totale cinque pistole in due diverse armerie…"

 

Trattasi, a non averne dubbio, delle pistole di cui già si è scritto al considerando 1., ovvero della SIG 210, della WF 1929 Parabellum, della Walther P38, della SIG-Sauer P226 e della  SIG-Sauer P228.

 

Cronologicamente si ha che, ricevuto il 14.3.1997 il certificato di collezionista (per il che la regola all'epoca vigente era che il collezionista dovesse acquistare almeno tre armi nei due anni successivi), AC 1, insieme a PC 1 (collezionista da molti anni) e, forse, l'ing. Nello __________ (che, però interrogato, non ha ricordato molto di quei tempi) si recò alla Borsa delle armi di __________ che si teneva nel week-end del 4-5-6 aprile 1997.

C'era moltissima gente e molti stands, alcuni dei quali gestiti anche da armaioli ticinesi. A AC 1 sembra di aver visto anche l'armaiolo __________ a, ma più non ricorda se avesse o no un proprio stand.

AC 1 afferma di aver quel giorno acquistato e preso in consegna (benché non disponesse dell'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco per collezionisti) la SIG 210 (ovvero la pistola che ferì PC 1 il 24.2.2003), pagandola fr. 1'600.- (che erano pacificamente provento delle note malversazioni).

AC 1 afferma di aver effettuato l'acquisto presso lo stand F. Stampfli Waffen dove operavano come venditori una persona giovane (il figlio) e una più anziana (il padre).

AC 1 sostiene che il figlio, meticoloso e ligio al dovere non voleva consegnargli la pistola siccome mancava la citata autorizzazione. Il padre invece, siccome un po' alticcio, non sarebbe stato a fare molte storie e gliel'avrebbe consegnata. Lo stesso -a dire di AC 1- sarebbe accaduto a PC 1 il quale, profittando delle medesime circostanze, si sarebbe portato via, senza permesso, una pistola Parabellum. PC 1 -ma di ciò si dirà in esteso nel seguito- in aula ha negato la circostanza.

Sta di fatto che, dagli atti acquisiti dall'Ufficio dei permessi, risulta che AC 1 ha fatto la procedura che si deve fare in vista di ottenere il permesso d'acquisto.

È infatti incontestabile che AC 1, di proprio pugno, in data 5.4.1997 (il giorno stesso in cui si recò alla Borsa) ha compilato l'apposito formulario che si otteneva dall'Ufficio permessi. Benché non fosse necessario (TE 8 ha spiegato, sia nel verbale dell'8.9.2003 che in aula, che l'istante poteva limitarsi a compilare il formulario indicando solo il numero delle pistole che voleva acquistare, da 1 a 5 e non di più, e il nome del/i venditore/i), AC 1, che alla Borsa ha sicuramente visto la SIG 210, ha indicato, oltre al nome del venditore, anche il tipo e la marca della pistola per la quale chiedeva l'autorizzazione e puranco il numero, ovvero la pistola 49 SIG no. A190702 (laddove 49 sta per 1949).

Nella medesima istanza AC 1 chiedeva pure l'autorizzazione per l'acquisto di una seconda pistola SIG Sauer P228 (da ordinare) presso __________,. Come da prassi, AC 1 seguì la via di servizio, ovvero portò o spedì o imbucò l'istanza presso la Cancelleria comunale di.

Il Municipio la preavvisò favorevolmente con decisione del 14.4.1997, dopodiché il formulario fu dallo stesso Municipio inviato all'Ufficio dei permessi che lo ricevette il 22.4.1997. Quest'ultimo, come di prassi, lo inviò dapprima all'Ufficio del casellario giudiziale che diede il suo "okay" (nessuna condanna) il 29.4.1997,  e poi al Comando della polizia cantonale che lo ritornò all'Ufficio permessi, con preavviso favorevole, l'11.5.1997.

A questo punto più nulla ostava al rilascio dell'autorizzazione che venne rilasciata ad AC 1 per l'acquisto di "1 pistola" presso "" con il numero 136/1997, la data del 13.5.1997 e l'applicazione di una tassa di fr. 30.- da conteggiare mediante separata fattura.

Di detta autorizzazione, l'Ufficio -come ha spiegato il teste TE 8- AC 1 ricevette due esemplari, uno per sé e uno da consegnare al venditore perchè vi attestasse la data di vendita, il tipo, la marca, il calibro e il numero di serie della pistola in discussione e la rispedisse quindi all'Ufficio permessi onde consentire la registrazione dei dati nella cosiddetta "lista delle armi" del collezionista AC 1.

Dell'autorizzazione 13.5.1997, l'Ufficio ha mandato copia anche  al Municipio di, alla Gendarmeria di, al Comando della Polizia cantonale e al venditore __________. Tosto che all'Ufficio rientrò l'esemplare dell'autorizzazione completato (nel riquadro in calce al formulario) da parte di __________, la registrazione della SIG 210 nella "lista" di AC 1 ebbe luogo. Del pari il formulario completato venne inviato al Comando di Polizia (che autonomamente ha registrato in ABI, al nome di AC 1, l'acquisto della SIG).

Come emerge dall'autorizzazione in atti, __________ completò il riquadro in calce al formulario con i dati della SIG 210, 9 mm, nr. A190702P, indicando come data della vendita il 25.4.1997, ovvero una data anteriore a quella del 13.5.1997 di rilascio dell'autorizzazione nr. 136/1997.

Il teste TE 8 ha spiegato che sulla base della normativa che vigeva all'epoca e per quel che era la loro prassi, una tale situazione non era insolita ed era comunque ammessa e tollerata. Era cioè tollerato che la vendita dell'arma fosse già avvenuta quando l'autorizzazione  veniva rilasciata, la quale diventava per così dire una sorta di "sanatoria".

Quel che invece è certamente un errore, una svista è l'indicazione da parte di __________ della data 25.4.1997 sull'ultima riga del formulario, quella che precede il timbro.

Non è infatti possibile che il venditore abbia completato il formulario ad una data che precede l'emanazione dello stesso da parte dell'Ufficio permessi.

In pratica il venditore ha scritto due volte la data di vendita e non quella di compilazione del modulo, ma ciò non ha invero rilevanza alcuna.

Ciò che importa qui accertare è che AC 1, ricevuto che ebbe il 14.3.1997 il certificato di collezionista, essendosi tre settimane dopo (ovvero il 5.4.1997) recato alla Borsa delle armi di, sia che abbia comprato e preso in consegna, oppure solo visionato e comprato, senza prenderla in consegna, la SIG 210, lo stesso giorno, pedissequamente, di propria iniziativa, ha compilato e inoltrato per la via di servizio l'apposita istanza per arrivare -come arrivò- il 13.5.1997 ad ottenere l'autorizzazione (nr. 136/1997) di acquistarla. Stando all'attestazione del venditore la data della vendita è quella del 25.4.1997 (e non v'è motivo di dubitarne stante che, trattandosi di materiale bellico, la legge faceva obbligo al venditore di iscrivere la vendita nel registro federale), ma anche se così non fosse, se cioè AC 1 avesse preso in consegna la SIG 210 già il giorno 5.4.1997, è certo che egli non voleva per nulla effettuare un acquisto irregolare e clandestino, stante che quello stesso giorno (ovvero il 5.4.1997) egli, di propria iniziativa ha compilato l'istanza di acquisto, dando avvio alla procedura che ha di fatto condotto al rilascio dell'autorizzazione nr. 136/1997 e alla conseguente registrazione della SIG 210 nella lista delle armi del collezionista AC 1. Di tutto ciò AC 1 è stato per forza di cose, cosciente e consapevole.

Va altresì ricordato che AC 1, nell'istanza 5.4.1997, ebbe ad indicare una seconda arma, quella da ordinare presso __________.

Come emerge dall'incarto in atti, quello stesso 13.5.1997, anche questo acquisto fu autorizzato con "autorizzazione no. 154/1997". Il formulario fece l'iter uguale e parallelo a quello già descritto per l'autorizzazione 136/1997, e pure furono fatturati ad AC 1 i fr. 30.- di tassa che venivano prelevati dall'Ufficio per ogni autorizzazione, indipendentemente dal numero di armi il cui acquisto veniva autorizzato.

Sennonché, in data 3 luglio 1997 (prima cioè della scadenza dei tre mesi di validità dell'autorizzazione) AC 1 telefonò e poi scrisse all'Ufficio dei permessi, ritornando indietro l'autorizzazione 154/1997 e chiedendo di essere autorizzato ad acquistare da __________ non solo una bensì quattro pistole.

Con riferimento all'istanza 5 aprile/3 luglio 1997 detto Ufficio gli ha rilasciato l'autorizzazione con lo stesso numero della precedente 154/97, di data 8 luglio 1997, non più addebitandogli nessuna nuova tassa (essendo la stessa già stata conteggiata nell'autorizzazione nr. 154/97 del 13.5.1997), e annotando l'osservazione "la presente annulla e sostituisce l'autorizzazione no. 154 emessa il 13 maggio 1997".

Dopodiché AC 1 tenne per i suoi atti un esemplare dell'autorizzazione e consegnò il secondo a __________ che completò il riquadro in calce al formulario di autorizzazione, indicando tipo, marca, calibro, nr. di serie e data di vendita di ogni singola pistola.

Come già nel caso della SIG, per tre delle pistole vendute da __________ a AC 1 figura come data di vendita una data anteriore a quella di rilascio dell'autorizzazione (il che -come ha spiegato il teste TE 8- era ammesso e non comportava conseguenze di sorta). Per la quarta (quella da ordinare) la data di vendita è quella del 26.8.1997. Dopo che __________ ebbe ritornato, debitamente compilato, il formulario di autorizzazione, l'Ufficio dei permessi provvide ad inviarne copia al Comando, per la registrazione delle quattro pistole, nello  "schedario" ABI di Polizia. L'Ufficio dal canto suo registrò queste ulteriori quattro armi nella lista a nome di AC 1.

Col che si ha incontestatamente che tutte e cinque le pistole acquistate da AC 1 tra l'aprile e l'agosto 1997 (ovvero poco tempo dopo aver ricevuto il certificato di collezionista) erano registrate, proprio perché lo stesso AC 1 aveva avviato, di sua iniziativa, la relativa procedura. AC 1 ha pagato le tasse conteggiategli (2 volte fr. 30.-) facendo un unico versamento di fr. 60.- in data 4.6.1997. Nel suo classeur grigio scamosciato (cfr. scatola sequestri 2) vi è la ricevuta postale per fr. 60.-, aggraffata alla fattura del 16.5.1997 della Sezione finanze che fa espressamente riferimento alle "tasse relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13 maggio 1997 - Acquisto armi da fuoco per collezione". Col che anche da questo profilo è certo che AC 1 ricevette entrambe le autorizzazioni, ovvero sia la nr. 136/1997 relativa alla pistola comprata da __________, sia la nr. 154/1997.

Per questa seconda (che sostituiva quella del 13.5.1997) non dovette più pagare la tassa che già aveva pagato il 4.6.1997. Resta qui ancora da accertare che AC 1 ha, pacificamente, comprato e pagato le suddette armi con danaro sottratto a PC 1.

 

                                10.   Nel 1998, AC 1 è andato avanti a sistematicamente integrare le sue entrate (il suo stipendio è stato di fr. 131'480.- annui lordi, pari a un netto di fr. 114'623.- cui si sono aggiunti fr. 18'579,55 annui netti quale retribuzioni pagate alla moglie dalla __________ per collaborazioni accessorie) con i fondi che sottraeva indebitamente a PC 1.

Oltre ai debiti per l'ipoteca di __________ e di __________, AC 1 continuava a dichiarare, al 1.1.1999 solo il debito privato di fr. 64'000.- verso il padre.

Per quanto riguarda le malversazioni, nel 1998, egli le ha consumate in tredici occasioni, appropriandosi in totale di fr. 572'500.-.

Nel dettaglio, AC 1 ha effettuato i seguenti illeciti prelievi:

 

13.01.1998 prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;

27.01.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

02.03.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;

17.04.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 20'000.-;

27.04.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 17'000.-;

30.04.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr.   7'500.-;

18.05.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 40'000.-;

29.05.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

26.06.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 45'000.-;

31.07.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 55'000.-;

28.08.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

31.08.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 98'000.-;

30.09.1998  prelevamento (presso gli sportelli __________ -) di fr. 80'000.-;

(cfr. fiches in cl. doc. banc. 1a, sep. A).

 

Trattasi, in parecchi casi, di somme assai consistenti che hanno sfiorato (ma mai superato; PC 1 in aula ha dichiarato che AC 1 agiva così "pour cause", avendo egli di recente saputo che sopra i fr. 100'000.- scattano dei controlli da parte della banca) i fr. 100'000.-.

L'edificazione della casa di __________, ormai abitata dal 1.9.1997, ha ancora inciso sulle spese del 1998. Pur considerando che AC 1 circolava sempre con macchine costose che perlopiù teneva in leasing (per cui le cambiava di frequente; cfr. la scheda prodotta dalla PP al dibattimento e classata come doc. dib. 19), questi costi non sembrano nel 1998 aver pesato più di tanto. Vi sono stati anche nel 1998 (a fronte di un conto aperto presso il __________) tentativi (non riusciti) di AC 1 di fare utili operando in borsa, ma -come ha deposto TE 1- a tale fine AC 1 ha destinato somme relativamente contenute. Aldilà dei costi per la casa e per l'alto tenor di vita, nulla è dato di sapere di più preciso in merito all'utilizzo del considerevolissimo importo malversato da AC 1 nel 1998.

Da segnalare che a fine 1998 AC 1 aveva ormai procurato a PC 1 un danno complessivo di fr. 2'246'890.-.

 

                                11.   Venendo al 1999, si ha che AC 1 ha iniziato l'anno appropriandosi l'8.1.1999, di fr. 33'000.- di proprietà dell'amico PC 1. L'11.3.1999 ha effettuato un nuovo illecito prelievo di fr. 40'000.-. Con rogito del 12.3.1999, AC 1 ha donato alla moglie __________ la sua quota di un mezzo sulla ormai terminata villa di __________ (il signor TE 1 -cfr. anche doc. TPC 30- ha spiegato in aula che nel 1999, AC 1 ha pagato, per la casa, le ultime fatture per circa fr. 32'000.-). Al riguardo AC 1 ha giustificato tale suo comportamento (con il quale egli si è volontariamente ed oggettivamente spossessato del bene più importante che aveva da metter sul tavolo come "dote" all'amico PC 1 ove un giorno avesse davvero deciso di confessargli le sue malefatte) con argomenti assolutamente puerili e pretestuosi.

A suo dire egli donò a __________ anche la sua quota di terreno e casa non già per mettere detti beni al sicuro da eventuali pretese che PC 1 avrebbe potuto avanzare nel caso in cui avesse scoperto il suo illecito agire, bensì per dare alla moglie e ai figlioletti la sicurezza a fronte di possibili rivendicazioni che avrebbe potuto fare (e che in realtà -si badi bene- mai ha fatto) L. S., sua amante sin dal 1996.

A suo dire, nel marzo 1999, AC 1 pensò che se il suo rapporto con L. S. fosse maturato e egli fosse giunto al divorzio (si noti bene che un'istanza provvisionale fu inoltrata da __________ tramite l'avvocato __________  nell'aprile 2000, ovvero un anno dopo!), da un lato egli non voleva che __________ restasse "in brache di tela" e dall'altro egli voleva che L. sapesse da lì via che non avrebbe mai potuto mettere le mani sulla casa di __________.

Non gli sarebbe invece venuto in mente che la donazione alla moglie, seguita da un eventuale divorzio dalla stessa, avrebbe ulteriormente peggiorato la posizione di PC 1 e ciò perché, a suo dire, con le prospettive di guadagno che aveva passando alla Vontobel, egli contava di rimborsare PC 1 nel giro di pochi anni (senza quindi "sacrificare" la villa di __________)!

Interrogata in sede predibattimentale dalla PP, nel verbale 18.4.2003, a p. 4, __________, riferendo su quanto il marito le aveva a suo tempo detto in relazione alla donazione, aveva dichiarato:

 

 

" … ADR che la casa di __________ è a me intestata, AC 1 me l'ha donata, mi sembra, nel 1998 (non sono sicura dell'anno con precisione). Di sicuro me l'ha donata prima del 2000 siccome in quell'anno ci siamo separati.

Voglio dire che, AC 1, quando mi ha donato la casa lo ha fatto dicendomi che io avevo fatto tanto per lui, in particolare per sua figlia __________ (quest'ultima aveva avuto problemi nell'ambito degli stupefacenti). Mi disse anche se un giorno avesse combinato qualche cosa, avesse avuto problemi (me l'ha detto al ristorante della di __________ quando me l'ha donata, quindi nel 1998 circa) almeno mi rimaneva la casa. In realtà, secondo me, il vero motivo della donazione era che lui aveva l'amante, tale __________, attualmente domiciliata a L. (tel. nr. che dico dopo aver consultato la memoria del mio cellulare e che sono 078 … e 021 …) e che nel caso ci fossimo divorziati mi sarebbe rimasta l'abitazione e l'amante non avrebbe più potuto accappararsela…"

 

Col che si ha -e suona un po' come un paradosso!- che AC 1 diede nel 1999 alla moglie una motivazione diversa da quella che al dibattimento ha dato alla Corte (…se avesse combinato qualcosa…, se avesse avuto problemi…), mentre che, stranamente, la motivazione data da AC 1 alla Corte (tutelare gli interessi della moglie in caso di divorzio, tener fuori l'amante dalla casa di __________) è analoga a (verrebbe da dire "ripresa" da) ciò che __________, lontana mille miglia dal pensare che la casa l'avesse in realtà finanziata PC 1, ritenne essere nel 1999 il vero motivo (l'amante da tener fuori).

Comecchessia, certo è che __________ è, dal marzo 1999, l'unica intestataria della particella, bene che essa ha pacificamente acquisito senza sborsare un sol franco. Certo è altresì che, salvo che per il mutuo ipotecario -consolidato per finire presso la __________ - attualmente ammontante a fr. 720'000.- (più spese e interessi scaduti per ulteriori fr. 30'072.50 al 15.8.2004), il terreno e la villa di __________ sono stati per il resto acquisiti con danaro provento di reato, ovvero illecitamente sottratto da AC 1 a PC 1 (cfr. doc. TPC 30).

 

Già si è detto che nell'aprile del 1999, AC 1 è stato eletto in Gran Consiglio.

 

Il giorno 3.5.1999, AC 1 ha prelevato agli sportelli __________ di fr. 93'000.- dal conto di PC 1.

Il giorno successivo egli ha acquistato un monolocale nel Condominio al prezzo di fr. 83'000.- saldato, seduta stante, in contanti. Trattasi della PPP  di cui al fondo base.

È pacifico e incontestato che AC 1 ha pagato il prezzo integralmente usando il danaro prelevato il 3.5.1999 ad __________, dal conto di PC 1.

Solo nel luglio 1999 AC 1 ha chiesto ed ottenuto (per motivi fiscali, non potendo cioè egli dimostrare al fisco una tale disponibilità finanziaria) dalla __________ un prestito di fr. 50'000.- previa consegna di una cartella ipotecaria del valore nominale di fr. 90'000.- che aveva ricevuto dai venditori.

 

Al 15.8.2004, AC 1 era debitore verso la __________ per:

                                fr.  36'000.-           capitale

                                fr.    1'373.75        per interessi scaduti e spese

ovvero in totale      fr.  37'373.75        (cfr. doc. TPC 30).

 

Anche l'acquisto del monolocale di __________ dimostra -ove ancora ve ne fosse bisogno- che AC 1 faceva del conto  di PC 1 e dei soldi ivi depositati un uso (o un abuso se si preferisce) totalmente autonomo, come se si trattasse di soldi suoi e come se mai avesse a doverne rendere conto a chicchessia.

In aula, AC 1, dopo aver di nuovo pretestato di aver funto da "samaritano tonto" per rapporto ai venditori della PPP cui l'appartamento sarebbe "rimasto sul gobbo", ha per finire ammesso di averlo comprato perchè era un "affare" nel senso che pagò fr. 83'000.- un oggetto che ai venditori sarebbe costato fr. 140'000.-.

In un primo tempo, AC 1 mise il monolocale a disposizione di sua figlia __________ che, superata la crisi degli anni 1996-1998 (per la quale era anche stata collocata per due anni presso il __________), era ora "matura per vivere da sola". Dopo che __________ nell'ottobre 2001 lo lasciò per andare a convivere con il suo ragazzo __________, il monolocale fu da AC 1 locato a tale __________, cittadina polacca, artista in un locale pubblico del luganese. La donna (che AC 1 in aula ha definito un caso "quasi sociale") pagava un canone di fr. 600.- mensili. È vero che non tutte le mensilità risultano essergli state versate, nondimeno lo stesso AC 1 ha dichiarato che con gli affitti percepiti pagava gli interessi ipotecari e le spese condominiali.

Dopo il marzo 2003 ed in particolare dopo l'arresto di AC 1, il monolocale è rimasto sfitto (cfr. doc. TPC 53).

 

Il 1999 è anche l'anno in cui AC 1 ha lasciato la sua funzione di gerente della succursale __________ di. Dopo contatti con i dirigenti di __________ della Banca __________ che intendevano aprire una filiale in Ticino affidandone a lui la conduzione, AC 1 pervenne ad inoltrare le dimissioni alla direzione di __________ SA per la fine di giugno del 1999.

Dalla dichiarazione d'imposta risulta che l'__________ gli ha corrisposto un salario di fr. 53'723.- annui netti, pari ad un lordo di fr. 63'583.-.

In luglio trascorse un mese a __________ (GB) per rinfrescare le sue conoscenze dell'inglese.

A dire di AC 1, quello che lo attendeva in seno alla Banca __________ era un incarico di grande prestigio e ben remunerato. Egli sarebbe divenuto il responsabile della filiale (ovvero il project manager "Ticino") e, nel contempo, il responsabile del private Banking nell'area mediterranea. La remunerazione sarebbe stata estremamente interessante, essendogli stato prospettato un guadagno di fr. 160'000.- annui e un bonus dello 0,25 per cento della massa di capitali in gestione che egli calcolava, entro un anno, essere dell'ordine di cento milioni di franchi circa. Complessivamente egli contava di introitare redditi annui dell'ordine di circa fr. 450'000.-. Ciò gli avrebbe consentito di restituire in pochi anni il maltolto a PC 1. Sennonché -come si dirà in appresso- il 7.10.1999, dopo poco più di due mesi dal suo inizio, AC 1 veniva licenziato in tronco dalla __________, col che, stando alla dichiarazione d'imposta, egli ha percepito salari per fr. 24'592.- netti (fr. 27'580.- lordi), dopodiché è rimasto disoccupato per cinque mesi.

 

Così ha illustrato AC 1 nel verbale del 25.2.2003 della PP, a p. 8, le circostanze che portarono al suo licenziamento:

 

" … Nel 1999 ho avuto delle disavventure quando ero candidato al Consiglio Nazionale per il partito UDC. Vi fu nei miei confronti una campagna stampa in cui venni tacciato di filonazista. Mi fu rimproverato di avere partecipato ad un raduno annuale in Austria di veterani di guerra di tutti i fronti. Tengo a precisare di tutti i fronti dal momento che mediaticamente fui messo in rilievo unicamente quale simpatizzante filonazista. A mio giudizio si trattava di una campagna politica strumentalizzata nei miei confronti…"

 

In aula ha altresì spiegato che a condurre tale campagna fu soprattutto la __________, attraverso il. Oltre al fatto di aver partecipato nel 1997 al raduno in Austria, venne altresì riesumata un'inserzione che egli aveva fatto su una rivista tedesca per vedere di ritrovare una persona di Roma che aveva conosciuto al raduno.

Sull'inserzione egli aveva scritto che egli la pensava come i veterani di guerra, dopodiché aveva anche pubblicato i suoi numeri di telefono nella speranza che il tipo di Roma prendesse contatto con lui.

La campagna di stampa contro di lui divenne così pesante che la banca, essendo lui un quadro di punta, lo licenziò.

Motivo: Vertrauensverlust!

 

Rimase disoccupato dall'8.10.1999 a fine febbraio 2000. In quel periodo ebbe offerte di lavoro da altre banche, ma tutte mettevano la condizione che egli lasciasse la politica attiva, cosa che egli non voleva assolutamente prendere in considerazione. Trovatosi quindi a dover scegliere fra un posto di lavoro in banca e la politica, egli, consapevolmente, scelse di restare in politica.

Le conseguenze finanziarie di tale scelta le pagò evidentemente PC 1, stante che a partire dall'11.10.1999 e fino all'8.2.2000 (col 1.3.2000 AC 1 ha ritrovato un posto di lavoro presso la __________) il conto __________ ha subito un salasso di fr. 154'328.-.

Tanto è servito a AC 1 per mantenere sé e la famiglia sull'arco dei cinque mesi in cui è rimasto disoccupato!

Infatti dalla tabella Efin e dalle fiches prodotte da __________, risulta che, dopo i già citati illeciti prelievi dell'8.1.1999, dell'11.3.1999 e del 3.5.1999, e dopo un ulteriore prelievo di fr. 18'000.- del 28.5.1999 AC 1 effettuò i seguenti indebiti prelievi:

 

- l'11.10.1999,     presso

                              € 19'011,41 pari a                   fr.     30'328.-;

- il 22.10.1999,    presso,                                      fr.     40'000.-,

- il 25.11.1999,    presso,                                      fr.     15'000.-,

  per il totale suindicato di complessivi               fr. 154'328.-.

 

Se si sta alle malversazioni del 1999, si ha che esse sono assommate a totali fr. 313'328.90, mentre che l'ammanco accumulato dal 1993 a fine 1999 aveva ormai raggiunto l'invero ragguardevole importo di fr. 2'560'218.90.

Ben cosciente che sul conto di PC 1 vi era poco più di un milione di franchi, AC 1 all'ignaro amico, aggiornandogli a fine anno, la nota tabella Excel, fece credere che il suo patrimonio ammontava a fr. 4'307'902.-, con un incremento, rispetto all'anno precedente di fr. 140'846.-, ovvero del 3,38 per cento.

Come già in sede predibattimentale, anche in aula AC 1 ha dichiarato che con il licenziamento dalla __________ iniziò pure

 

"la mia "spirale" depressiva. In quel periodo soffrivo di ipertensione, ero aggressivo ed avevo spesso pensieri suicidi. Capitava sovente di alzare il gomito. Tutte cose che si riflettevano, in negativo, sulla vita di coppia che veniva pure influenzata dalla mia iperattività politica…".

 

                                12.   Come già cennato, AC 1 il 1.1.2000 ha spostato il suo domicilio da __________ a (più per motivi politici che altro), mentre che a __________ sono rimasti la moglie e i figli.

Il 1.3.2000 l'amico __________ l'ha assunto nella sua ditta (una fiduciaria) a fr. 6'000.- lordi al mese.

In aprile AC 1 è stato eletto in Consiglio comunale a __________ .

Nel corso dello stesso mese AC 1, amico dell'avv. __________, si è rivolto a lui, congiuntamente con la moglie, affinché il legale avviasse in Pretura la procedura per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale. Introdotta l'istanza a nome di __________ (l'avv. __________ li patrocinava, per così dire, entrambi), l'udienza relativa ebbe luogo l'11.5.2000. In quella sede venne decretato che:

-  __________ era autorizzata a sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato;

-  alla donna era assegnata l'abitazione coniugale sita a __________;

-  a AC 1 era fatto obbligo di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'500.- e per i figli di fr. 1'500.- dall'aprile 2000;

-  egli era altresì tenuto a far fronte agli oneri della cassa malati Intras per la famiglia (fr. 818.- per moglie e tre figli) e del debito ipotecario presso la Banca __________.

 

Nel corso dell'autunno 2000 __________ ha ripreso a lavorare al cinquanta per cento mentre che in precedenza svolgeva solo lavori accessori per conto del gerente della __________.

A AC 1, nella primavera-estate 2000, l'avv. __________ propose di lavorare per la.

Iniziò il 1.8.2000 con la funzione d'assistente del direttore generale fino al luglio 2002. Poi, quando il direttore, il 1.8.2002, venne promosso a Presidente del Consiglio di amministrazione, AC 1 continuò ad essere il suo assistente. Si occupava a suo dire di questioni fiscali e in particolare di fiscalità internazionale.

Dai certificati di salario allegati alla dichiarazione d'imposta 2001/2002, risulta che AC 1 ha guadagnato nei mesi in cui ha lavorato presso la __________ fr. 30'806.- netti e presso la __________ fr. 34'169.-. A ciò vanno aggiunti gli emolumenti che egli riceveva in qualità di deputato al Gran Consiglio. Ha tratto un guadagno accessorio anche da un lavoro di traduzione (dal tedesco in italiano) e pubblicazione di un opuscolo (intitolato "__________ ") di cui l'aveva incaricato l'avv. __________ (cfr. verb. PP 28.8.2003, p. 2-3).

 

AC 1 ha dichiarato che tali redditi gli erano comunque assolutamente insufficienti per rapporto al suo tenor di vita, per cui, anche dal 2000 in avanti, egli continuò ad integrarli con gli indebiti prelevamenti dal conto dell'ignaro PC 1.

Dopo i due già citati prelevamenti dell'8.2.2000 per totali fr. 25'000.-, AC 1 ha indebitamente disposto degli averi dell'amico nelle seguenti circostanze e per i seguenti importi:

 

- 20.03.2000:  fr.    25'000.-     prelevati presso __________,

- 31.03.2000:  fr.    11'500.-     prelevati presso __________,

- 25.04.2000:  fr.    23'500.-     prelevati presso __________,

- 13.06.2000:  fr.    22'350.-     prelevati presso __________,

- 11.07.2000:  fr.      9'400.-     prelevati presso __________,

- 24.07.2000:  fr.    30'000.-     prelevati presso __________,

- 30.08.2000:  fr.    20'000.-     prelevati presso __________,

- 13.10.2000:  fr.    19'000.-     prelevati presso __________,

- 24.11.2000:  fr.    21'000.-     prelevati presso __________.

 

Ciò significa che, con undici indebiti prelievi, nel corso del 2000, AC 1 ha intascato fr. 206'750.-, portando l'ammanco a complessivi fr. 2'766'968.90.

Il signor TE 1 ha spiegato in aula che la sua ricostruzione non ha permesso di collegare tali indebiti prelievi a un particolare acquisto o costo o investimento, per cui va ritenuto che tutto detto danaro venne consumato nel corso dell'anno per andare avanti a mantenere quell'elevato standard di vita che AC 1 si concedeva ormai da anni.

Nella tabella Excel che in capo ad ogni anno mostrava all'amico PC 1, AC 1 per il 31.12.2000 gli ha prospettato un capitale di fr. 4'456'955.-, con un incremento cioè di fr. 149'053.- (ovvero del 3,46 per cento) rispetto all'anno precedente. Evidentemente, tutti questi dati erano -come quelli fornitigli in precedenza- il solito falso clamoroso!

 

                                13.   A partire dall'autunno 2000 -come già cennato- __________ si impiegò a metà tempo presso la ditta BFK, iniziando anche a frequentare dei corsi serali per conseguire il diploma di consulente del personale, in vista di eventualmente prendere lei il posto della titolare della ditta ove questa si fosse ritirata.

Nella primavera 2001, L. S. interruppe la relazione con AC 1, trasferendosi in Romandia nell'agosto 2002.

Nel periodo 2-19.9.2001 tra AC 1 e __________ ancora si parlava di divorzio (cfr. il bigliettino manoscritto da AC 1, datato 2.9.2001 e allegato al verbale 17.10.2003 di __________, nel quale egli elencando i suoi propositi futuri in ordine alla relazione con la moglie, al punto 1, scrive "divorzio" e cfr. anche la lettera 19.9.2001 dell'avv. __________ , diventata nel frattempo la patrocinatrice di __________, da lei prodotta in occasione della sua audizione del 29.9.2003).

Invece, il 25.9.2001, __________ ha scritto alla propria patrocinatrice di sospendere la pratica in attesa di poter rivalutare la situazione alla luce di un miglioramento, nelle ultime settimane, nel rapporto con il marito.

Mentre nei suoi verbali __________ ha collocato nell'estate 2002 la riconciliazione con il marito e il di lui rientro al domicilio coniugale, AC 1 in aula ha ricondotto detta riconciliazione all'autunno 2001.

Comecchessia, anche nel 2001, AC 1 ha usato alla grande, per integrare i propri redditi dal lavoro, gli averi di PC 1, effettuando dodici indebiti prelevamenti per totali fr. 228'356.-, integralmente consumati.

Dagli atti risultano i seguenti illeciti prelievi:

 

- 05.01.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 26'000.-;

- 24.01.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 24'000.-;

- 02.04.2001   prelevamento (presso __________)

                         di € 19'249.92 (= fr. 29'421.58 secondo EFIN);

- 10.04.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 26'235.-;

- 04.05.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 12'000.-;

- 23.05.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 17'000.-;

- 07.06.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 10'000.-;

- 13.06.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 17'000.-;

- 11.07.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 15'000.-;

- 11.07.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 17'000.-;

- 10.10.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 20'000.-;

- 12.11.2001   prelevamento (presso __________)

                         di fr. 14'700.-;

 

Al 31.12.2001, l'ammanco in danno di PC 1 era cresciuto a fr. 2'995'325.40.

All'ignaro amico AC 1 aveva falsamente prospettato, aggiornandogli la nota tabella Excel al 31.12.2001, l'esistenza di un capitale di fr. 4'600'023.-, con un incremento di fr. 146'068.- (pari al 3,21 per cento) rispetto all'anno precedente.

Ormai il divario tra le cifre false millantate e la situazione reale si era fatto dirompente e insanabile!

Nonostante il successo in politica, la situazione professionale di AC 1 era quella -di molto ridimensionata rispetto alle aspettative del pre-ottobre 1999- che si è sin qui descritta.

La villa di __________ era formalmente intestata alla moglie. AC 1 aveva a sua disposizione i due monolocali e null'altro (i suoi averi in banca erano estremamente esigui). Nondimeno né nel corso del 2000, né nel corso del 2001 e -come si vedrà in appresso- neppure nel 2002, egli intraprese un qualsiasi passo per confessare all'amico PC 1 le sue malefatte portandogli in "dote" quel che aveva (in pratica i due monolocali ed, eventualmente, ove avesse avuto il consenso della moglie, la villa di __________).

In aula, al riguardo, AC 1 ha detto e ripetuto che la sua intenzione è stata sempre quella di restituire il maltolto all'amico. La realtà sin qui descritta dimostra che AC 1 non ha mai restituito alcunché, non solo, ma che nemmeno è  mai stato in grado di restituire alcunché. Anzi è sempre e sistematicamente andato avanti ad abusare degli averi di PC 1, peggiorando di anno in anno la consistenza del conto.

Dopo che capì che una restituzione non sarebbe mai più stata possibile, egli ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di confessare a PC 1 la verità, confidando nel suo perdono, ma per questo occorreva portargli una congrua "dote". Aveva i monolocali, avrebbe assai verosimilmente potuto contare sulla villa, ma nondimeno di confessioni, neppure l'ombra.

I fatti accertati provano ad oltranza che nel 2001 e ancora -come si vedrà- nel 2002, AC 1 non solo non aveva alcuna reale volontà di confessare, bensì aveva una precisa volontà di continuare ad attingere a quanto restava sul conto di PC 1.

Infatti, nel corso del 2002, AC 1 ha nuovamente e ripetutamente prelevato e consumato il danaro di PC 1 nelle seguenti dieci occasioni e per i seguenti considerevoli importi:

 

- 16.01.02:      fr.    37'500.00

- 14.03.02:      fr.    19'500.00

- 03.05.02:      fr.    32'000.00

- 14.05.02:      fr.    13'000.00

- 21.06.02:      fr.    18'000.00

- 18.07.02:      fr.    15'500.00

- 05.09.02:      fr.      9'000.00

- 14.10.02:      fr.    12'500.00

- 22.10.02:      fr.    12'800.00

- 31.12.02:      fr.    21'000.00

 

tutti prelevati presso __________, __________.

Il totale della refurtiva conseguita nel 2002 da AC 1 è di fr. 190'800.-, come detto tutti consumati a proprio indebito profitto.

L'ammanco causato a PC 1 a fine 2002 ha superato i fr. 3 milioni, cifrandosi in fr. 3'186'125.-.

Il signor TE 1 ha confermato alla Corte che, alla fine 2002, sul conto di PC 1, dei primitivi fr. 3'600'000.- circa, più non rimanevano che fr. 400'000.- circa (cfr. anche doc. dib. 18).

 

Come già ampiamente descritto, la refurtiva, salvo quanto investito nell'acquisto del terreno di __________, nell'edificazione della villa e nell'acquisto dei due monolocali, è stata tutta sperperata. È vero che a fronte del conto __________ AC 1 ha operato sulla Borsa ma -come annota il rapporto EFIN a p. 5- perdite ed utili si sono in pratica compensati.

 

                                14.   Avuto riferimento agli accadimenti del 2002, si ha che il 13.4.2002 si è dato la morte per impiccagione il fratello di PC 1.

Per la famiglia PC 1 si è trattato di un colpo durissimo di un lutto molto grave.

Nel verbale del 5.9.2003 e ancora in aula, PC 1 ha detto di essere stato molto scosso e provato da quella tragedia e di aver avuto bisogno in quei dolorosi momenti del conforto di AC 1. Fu per lui molto strano il fatto che AC 1, benché avvisato, non sia comparso al funerale né gli abbia mandato le condoglianze.

Prima della morte del fratello, PC 1 s'era iscritto ad un viaggio a Varsavia (organizzato da un gruppo di ditte operanti nell'edilizia). Già nel passato PC 1 e AC 1 avevano partecipato insieme a viaggi simili. Dopo il tragico evento, PC 1 ritirò la sua iscrizione. Sua moglie TE 2, vedendolo così triste e costernato, pur non nutrendo simpatia alcuna per AC 1, gli telefonò pregandolo di fare in modo che PC 1 partecipasse al viaggio ed in effetti AC 1 si adoperò per trovargli ancora un posto e per convincerlo a partecipare. Sennonché come furono partiti, AC 1 poi lo ignorò completamente, cosa che PC 1 non riusciva a capire. In ogni caso nemmeno per un secondo dubitò dell'onestà dell'amico, né gli venne alcun sospetto in ordine agli averi depositati nella Svizzera interna.

Anche dopo il viaggio, PC 1 ebbe modo di rendersi conto che gli era sempre più difficile trovare AC 1, ma pensava che ciò fosse dovuto ai suoi continui impegni politici. Da anni gli PC 1 e gli __________ solevano trovarsi a cena qualche giorno prima di Natale per poi scambiarsi i doni (già si è detto che PC 1 era il padrino di G.). Per il Natale 2002 non giunse a casa PC 1 alcun invito. Allora PC 1 prese i regali e si recò da solo a __________, dove incontrò __________ a cui li consegnò, stante che il marito era assente.

In buona sostanza, mentre che in precedenza si trovavano a cena 6/10 volte all'anno, nel corso del 2002 gli incontri si diradarono.

AC 1, dal canto suo, ha dichiarato che, se davvero in quei mesi egli ha evitato PC 1, ciò è avvenuto solo a motivo dei gravi sensi di colpa che nutriva nei suoi confronti a causa delle malversazioni. A dire di AC 1, nell'ottobre del 2002, egli era fermamente deciso a vendere la villa di __________ e i due monolocali per disporre dei soldi da offrire in dote a PC 1 insieme alla sua "confessione".

Della sua intenzione di vendere la villa, AC 1 sostiene di aver parlato a diversi agenti immobiliari, a tale __________ della __________, a tale __________, a tale __________ o __________, al signor __________ della __________

Uno di loro venne pure a __________ a vederla. Gli altri gli dissero che, per cominciare, occorreva disporre di una perizia. AC 1 non ha mai fatto allestire prima del suo arresto una qualsiasi perizia: non ne ebbe il tempo, a suo dire, perché arrivò il Natale ed egli ebbe ospiti amici suoi dello Sri Lanka, in gennaio gli venne ritirata la patente e poi dovette operarsi per un'ernia inguinale e il 24.2.2003 ci fu il ferimento di PC 1. Tutte cose certo vere, che però non gli avrebbero di sicuro impedito -se davvero l'avesse voluto e soprattutto se davvero i sensi di colpa fossero stati così gravosi e pesanti come egli sostiene- di incaricare un architetto di eseguirla.

A dire di AC 1, tra gli interessati all'acquisto della villa c'era pure un banchiere, il signor __________, che pure era stato suo ospite per la cena di San Silvestro, ma anche con costui non si sarebbe arrivati a nulla di concreto perché il 16.4.2003 intervenne il suo arresto.

In vista di vendere i due monolocali, in aula, AC 1 ha insistito nel dire di aver pubblicato delle inserzioni, ma -cercando egli stesso nei suoi documenti- ha dovuto dare atto che nel periodo evocato (autunno 2002) di inserzioni non ve n'erano. In essi ha trovato soltanto un'inserzione per l'appartamento di __________ (del tenore: affittasi, eventualmente vendesi) fatta da lui pubblicare sul Corriere del Ticino del 2.3.2001 e del 9.3.2001 (cfr. cl. grigio "Appartamento " in scatola sequestri 2), risalenti cioè all'epoca in cui il monolocale era in uso a sua figlia __________.

Per l'appartamento di __________ vi è solo una sua lettera 21.5.2002 a tale signor __________ al quale mandava copia della perizia dell'appartamento e copia dei conteggi delle spese condominiali.

Per quanto riguarda il destino dei due monolocali è certo -e in aula AC 1 lo ha esplicitamente ammesso- che quando nel corso della seconda metà del 2002 egli, poco soddisfatto del lavoro che svolgeva presso la __________, cominciò a pensare di mettersi in proprio e ad organizzarsi in funzione di detto scopo, scelse di far di quello di __________ il suo ufficio (ivi, previo cambiamento di destinazione chiesto ed ottenuto dal Municipio di __________, domiciliò il 6.2.2003 la sua ditta individuale __________).

Decise inoltre di costituire una società anonima, la __________, pure con sede a __________, nel monolocale di, ma per farlo egli non scelse il sistema (più spiccio ed usuale) del versamento per contanti del capitale sociale, bensì quello per apporti, laddove i due apporti erano per l'appunto costituiti dalle due PPP costituenti i due monolocali.

L'incorporare, il cementare i due monolocali nella __________ SA (ovvero nella società con la quale egli intendeva iniziare la sua nuova attività da indipendente nel campo dell'intermediazione, consulenza e brokeraggio assicurativo accanto all'altra sua nuova attività -quella di intermediare informazioni commerciali e di effettuare accertamenti di plausibilità finanziaria- che avrebbe condotto con la ditta individuale __________) fa -a non averne dubbio- a pugni con l'asserita volontà di AC 1 di venderli per disporre di liquidità da "offrire" a PC 1 nel contesto dell'eventuale "confessione".

Col che si ha, ancora una volta (come già nel 1999 quando si spossessò di sua iniziativa della sua quota di un mezzo del fondo di __________ donandola alla moglie) che AC 1, quando ha deciso di mettersi in proprio e ha cominciato a mettere in campo le strutture necessarie all'avvio delle sue nuove attività, ha scientemente scelto di spossessarsi anche dei due monolocali, legandoli indissolubilmente alla __________ SA.

In aula, AC 1 ha giustificato tale suo agire (così manifestamente incompatibile con le sue asserzioni di voler monetizzare villa e appartamenti per costituire una dote da offrire a PC 1) con una serie di argomenti che nulla cambiano alla descritta materialità dei fatti. Ha asserito che per vendere la villa occorreva attendere il giugno 2003 affinché i figli finissero l'anno scolastico, ha asserito che i monolocali erano difficili da vendere, ha asserito che non voleva più "rubare" danaro dal conto di PC 1 per costituire la SA, ha asserito che neppure ha inteso usare (per costituire la SA) il capitale (risultato assommare a ben fr. 286'000.-) del secondo pilastro che gli si liberava col mettersi in proprio, perché lo stesso gli sarebbe servito come riserva per sopperire ai bisogni di liquidità che l'inizio dell'attività da indipendente avrebbe tratto sicuramente seco. Un elenco di giustificazioni, di scuse, di "pie" intenzioni che non intaccano il fatto che, in quell'autunno del 2002, rispettivamente in quei primi mesi del 2003, contrariamente alle tanto sue conclamate dichiarazioni di voler "vuotare il sacco" con PC 1 per non soccombere alle sempre più massicce sofferenze a lui derivanti dai profondi sensi di colpa e di voler, di conseguenza, rimonetizzare a beneficio di PC 1, quella parte di refurtiva che aveva investito nel fondo di __________ e nei due monolocali, nulla di concretamente serio ed impegnativo ha approntato e messo in atto in tale direzione. Al contrario -come è già stato accertato- nell'ottobre 2002 e il 31.12.2002 gli ha ancora illecitamente sottratto dal conto in totale fr. 46'300.-.

Nel medesimo periodo, non solo non si impegnava in modo serio nella vendita dei fondi, bensì, andava giuridicamente a spossessarsi anche di quegli ultimi due di cui ancora aveva la piena disponibilità. Andava, in altri termini, a costruire il suo futuro professionale nella costituzione di una SA nella quale li avrebbe "bloccati" e congelati.

È ben vero che, ove le sue malversazioni fossero state scoperte e la __________ fosse stata ormai costituita, posto che lui avesse mantenuto il controllo su di essa, gli era tecnicamente possibile cedere a PC 1 le azioni della società. Ma non è questo il punto,  quanto piuttosto l'accertamento che, nel periodo suindicato e ancora in quel febbraio 2003 (in cui poi, la sera del 24, uno sparo partito dalla pistola che AC 1 teneva in mano colpì PC 1 al capo), contrariamente al suo dire, AC 1 non stava per nulla pensando -perché più non sopportava il peso dei suoi sensi di colpa- di confessare le sue malefatte a PC 1, offrendogli una congrua dote.

Fossero stati davvero seri i suoi propositi di ravvedimento, fosse stato davvero insopportabile il senso di colpa, v'è da ritenere che allora egli avrebbe, senza indugio, parlato a PC 1 (AC 1 stesso si è detto convinto che, da come conosceva PC 1, poteva sperare che quest'ultimo l'avrebbe per finire perdonato), gli avrebbe offerto di ritorno quel che ancora c'era, il fondo di __________ (se la moglie avesse consentito) e i due monolocali.

Dopotutto PC 1 era un imprenditore edile, operava cioè, da anni, in un settore che è del tutto contiguo per non dire collegato a quello immobiliare, col che le opportunità di vendere al meglio le proprietà, con il concorso di PC 1, sarebbero aumentate e non già diminuite. Ma la materialità dei fatti indica che AC 1 non aveva per niente in animo di affrontare la situazione con PC 1. La materialità dei fatti indica che nell'autunno 2002 e in quell'inverno 2002-2003, AC 1 era soprattutto interessato a costruirsi un diverso futuro professionale (da indipendente e non più da salariato), più compatibile con la carriera politica che gli si stava prospettando (oltre la rielezione in Gran Consiglio nell'aprile 2003, anche l'elezione -egli stesso l'ha affermato in aula- al Consiglio Nazionale nell'ottobre 2003, elezione dalla quale egli si aspettava -oltre alle grandi soddisfazioni personali che dalla politica egli traeva- anche benefiche ricadute professionali).

Proprio per conseguire tali obiettivi, egli già s'era attivato nei preparativi per costituire __________ e __________. All'uopo già nel dicembre 2002 aveva chiesto la riservazione del dominio www.certafides.ch, aveva chiesto al conoscente __________ il consenso a fungere da organo di revisione della costituenda SA e, più tardi, tramite un avvocato suo conoscente, aveva incaricato un notaio di costituire la società per il 98 per cento per apporti (e, a tal fine, aveva avviato le relative procedure LAFE).

I rimanenti fr. 2'000.- già li aveva versati su un conto presso la __________.

 

Il 31.1.2003, AC 1 inoltrava le sue dimissioni alla direzione della __________ . Stando alla sua agenda egli avrebbe dovuto terminare il lavoro il 24.3.2003 o, comunque, entro il 31.3.2003. In realtà dopo il ferimento di PC 1 del 24.2.2003, AC 1, il 10.3.2003, si ricoverava presso la Clinica di Viarnetto. Essendo in malattia, egli chiese ed ottenne di prorogare di un mese il suo rapporto di lavoro con la __________ , col che, quando venne arrestato il giorno 16.4.2003, egli ancora si trovava in detto ufficio e ancora aveva formalmente la qualifica di salariato (il che gli è tornato utile ai fini del dissequestro del suo fondo di previdenza, al 16.4.2003 non ancora formalmente esigibile).

 

                                15.   In aula si è cercato di ricostruire con la maggior precisione possibile gli accadimenti a partire dal gennaio 2003, pervenendo ad accertare che:

 

                                     -   il 7.1.2003 AC 1 e Norman Gobbi hanno inoltrato un'interrogazione parlamentare sul tema "La 'Ndrangheta in Ticino" (cfr. AI 366), con specifico riferimento all'esplosione che la notte di San Silvestro del 2002 aveva distrutto lo stabile in cui era sita l'Osteria Vittoria a __________ , esplosione che, in base ai primi accertamenti, appariva essere dolosa e commessa da cittadini calabresi.

Al proposito va ricordato che già il 20.8.2002 i due deputati avevano inoltrato un'altra interrogazione sulle "Ramificazioni della 'Ndrangheta in Ticino: quale presenza delle organizzazioni malavitose nel nostro Cantone?".

AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver subito minacce anonime già dopo la prima interrogazione. Subito dopo la seconda, egli ricevette di nuovo tre telefonate anonime, nelle quali, verosimilmente la stessa voce che già l'aveva minacciato in precedenza, gli aveva detto frasi dal tipo "occupati dei fatti tuoi e non dei nostri"; inoltre una sera in cui uscito dall'ufficio, mentre percorreva la strada che porta alla Stazione FFS (era dopo l'11.1.2003 perché già si spostava in treno essendogli stata ritirata la patente) due sconosciuti l'avevano avvicinato alle spalle ed egli li aveva sentiti dire: "questo è l'AC 1…quello dei calabresi…quello che s'interessa ai calabresi…sarebbe meglio che si faccia di più i fatti suoi…" (cfr. anche verbale del 9.5.2003 alla PP, a p. 4); alle pagine 1 e 2 del citato verbale aveva peraltro già precisato:

 

" … Dopo le due interrogazioni che io ho fatto concernente “cittadini calabresi” ho avuto particolarmente paura. Secondo me questa non è gente che scherza. Sono passato in Polizia, era fine gennaio del 2003 e ho detto al comm. o isp. Filippini di avere ricevuto un e-mail che gli ho consegnato da una certa signora Durso (responsabile della ATS in Ticino). Lo scopo primo dell’andare in Polizia era di consegnare questo e-mail. Questo e-mail l’ho ricevuto io a seguito dell’interrogazione parlamentare del gennaio 2003. Preciso che questo e-mail non era un’intimidazione nei miei confronti. Assolutamente non lo era. Da questo e-mail si poteva leggere che quanto io ho nei miei quesiti della mia interrogazione di gennaio 2003 erano legittimi. Questa signora della ATS riteneva legittimo il mio intervento parlamentare, nel quale io sollevavo dubbi sul fatto che il giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra a Lamone si fosse suicidato. Ho consegnato questo e-mail a Filippini.

Già che ero lì in Polizia, ho esternato a Filippini la mia preoccupazione perché di recente avevo ricevuto diverse telefonate sul cellulare ed una volta anche in ufficio. Dopo essere stato da Filippini, ero pure stato avvicinato da tergo in un’occasione da due cittadini presumo calabresi.

Lui (Filippini) mi disse che se ritenevo potevo fare una querela per minacce. Dal canto mio ho detto a Filippini che preferivo aspettare ed andarci con i piedi di piombo. …";

 

                                         È a partire da dette minacce che AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver preso fuori dall'armadio -dove di consueto stava- la SIG 210; a suo dire quando stava in casa (e ciò già a partire dal dicembre/gennaio 2002) egli soleva portarsela seco, sia che lavorasse nello studio, sia che andasse in altro locale; financo se la portava appresso quando andava a letto. Nel verbale 25.2.2003 al PP (ed anche in aula) egli ha dichiarato che, quando l'aveva seco, egli era solito tenere l'arma assicurata, con il magazzino inserito parzialmente, nel senso che mancava un solo scatto per farlo entrare completamente nel calcio della pistola. Teneva nel magazzino, di regola, alcuni colpi e teneva il cane disarmato. A suo dire, in alcune occasioni, sentendo dei rumori all'esterno della casa, gli era anche accaduto di precipitarsi sul balcone con l'arma carica e pronta al tiro in pugno, ma sempre si trattò di falsi allarmi, per cui poi la riscaricava. Casi del genere sarebbero accaduti ancora nel mese di febbraio prima che avvenisse il noto ferimento;

 

                                     -   il venerdì 10.1.2003, invitato dalla giornalista di Teleticino, signora Prisca Dindo a partecipare alla trasmissione "Matrioska", saputo che ebbe che il tema sarebbe stato quello della 'Ndrangheta, AC 1 ha rifiutato, asserendo di essere stato oggetto di minacce di morte dopo la sua interrogazione parlamentare;

 

                                     -   tra l'8 e l'11.1.2003, AC 1 si è recato al Posto di Polizia di __________  dove ha parlato con il commissario Filippini a proposito della vicenda del presunto suicidio di un giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra Lamone; profittando dell'occasione, in coda a detto colloquio, AC 1 ha parlato al Commissario anche delle telefonate minatorie ricevute nei giorni precedenti, ricevendo il consiglio di sporgere querela, cosa che non ha fatto perchè (cfr. il citato verbale 9.5.2003 a p. 5):

 

" … Non volevo dare adito a fare un can can che poi sarebbe stato strumentalizzato, mettermi in ridicolo. Ricordo che in passato dei parlamentari mi sembra __________ e __________ avevano fatto delle querele per minaccia (penso per lo meno) e che così hanno dato adito alla stampa domenicale di fare i soliti commenti. Facendo querela penso che potevo dare adito ai giornalisti di attaccarmi e di mettermi in ridicolo, in cattiva luce. Avrebbero potuto scrivere che da un lato facevo il politico duro ed aggressivo e che dall’altro facevo il coniglio che scappava. …".

 

Nondimeno a un giornalista AC 1 deve aver parlato delle minacce, visto che il sabato 11.1.2003, sul Giornale del Popolo, a firma (gab), è stato pubblicato un articolo-intervista (a AC 1) dal titolo: "AC 1 minacciato: «Non è la prima volta»" (cfr. cl. F, AI 587).

In data 11.1.2003 AC 1 scrisse una lettera alla Swisscom Mobile chiedendo di controllare i suoi telefoni; la società gli inviò dei formulari che occorreva riempire per poter avviare la sorveglianza; in aula AC 1 ha dichiarato di non averli riempiti e neppure rispediti. Con una e-mail del 10.4.2003 ha scritto a Swisscom Mobile di voler interrompere il controllo e Swisscom Mobile gli ha risposto che prendeva "nota" della sua rinuncia (il controllo infatti non era mai neppure iniziato);

 

                                     -   la sera di venerdì 10.1.2003, dopo il lavoro, AC 1 si recava a Canobbio all'Osteria del Pozzo, dove la moglie aveva in programma una cena insieme ai propri compagni di corso e vi restava per l'aperitivo, bevendo del vino bianco.

Non si fermava a cena, per cui, nel seguito, si recava con la Mercedes Benz che aveva in uso a quel tempo (vettura per la quale il fratello Bernhard si era prestato a firmare, al suo posto, un contratto di leasing con il garage AVP di Pambio) al Bar Picchio di __________  dove consumava altro vino bianco.

Chiuso che fu il Bar, a suo dire verso mezzanotte, AC 1, rimessosi al volante della vettura, prese la strada per __________ dove non è però arrivato, stante che la Polizia, avvertita telefonicamente e prontamente intervenuta, l'ha sorpreso in territorio di __________, alle ore 3:15, mentre dormiva (dopo aver dato di stomaco) dentro la vettura ferma, con il motore acceso, al centro della corsia di marcia destra, in direzione di Melano. Sottoposto alla prova dell'alcol, risultava positivo nella misura di 1,50 gr. per mille. Condotto all'Ospedale per il prelievo del sangue, ne risultava un'alcolemia, ricompresa tra l'1,77 e i 2,10 grammi per mille. In aula, AC 1 non ha più insistito nel negare di essersi addormentato al centro della carreggiata (in sede predibattimentale aveva sostenuto di essersi addormentato dopo aver posteggiato il veicolo nei parcheggi che costeggiano la cantonale). Già nel verbale del 31.7.2003, aveva nondimeno ammesso di aver circolato da __________  a __________ in stato di ebrietà (per il che l'imputazione di cui al punto 4 dell'atto d'accusa deve qui essere confermata).

La licenza di condurre gli è stata sequestrata già la notte sull'11.1.2003, col che, nel seguito, AC 1 ha dovuto rinunciare a guidare (non del tutto però, stante che, in aula, AC 1 ha dovuto ammettere -non potendone fare a meno giacché il patrono di parte civile ne era al corrente- che in talune occasioni egli aveva circolato lo stesso con veicoli a motore nonostante la revoca della licenza che venne ordinata per il periodo 11.1.2003-25.4.2003);

 

                                     -   dal 20.1.2003 al 22/23.1.2003, AC 1 è stato ricoverato in ospedale per un'ernia inguinale; dimesso, egli è stato a casa qualche giorno ed è tornato al lavoro il 27.1.2003; in aula AC 1 ha dichiarato che, in quei giorni che rimase a casa, si occupò della sua WF 1929 calibro 7,65 Parabellum che lucidò nell'ambito della normale pulizia;

 

                                     -   il 28.1.2003 AC 1 ha pranzato al __________ a insieme ad PC 1;

 

                                     -   come già cennato, il 31.1.2003 AC 1 ha dato la disdetta dal proprio posto di lavoro e ciò per fine marzo 2003;

 

                                     -   il 6.2.2003, la ditta individuale __________ di AC 1, con sede in via, (previo cambiamento di destinazione dell'appartamento in ufficio) è stata iscritta a registro di commercio;

 

                                     -   il 12.2.2003 AC 1 ha ricevuto l'autorizzazione dal Cantone "a svolgere professionalmente le attività di investigazione e raccolta di informazioni inerenti le persone";

 

                                     -   già il 5.2.2003, ma poi ancora il 18 e il 19.2.2003, AC 1 ha scritto alcune e-mail ad un suo legale in relazione alla costituenda __________ SA e al notaio incaricato della rogazione dell'atto e ha altresì scritto ai creditori ipotecari (__________, risp. __________) una lettera con la quale li informava che nelle settimane a venire, la PPP di __________, risp. quella di __________, sarebbero state cedute alla __________, in costituzione, sottoforma di apporti, per il che necessitava di "una dichiarazione ai fini LAFE di cui vi allego il formulario specifico ed una dichiarazione della banca sulla propria disponibilità al subingresso di parte debitrice per la quale rimango ovviamente debitore solidale.";

 

                                     -   il venerdì 14.2.2003, giorno di San Valentino, AC 1 rinviava l'appuntamento già combinato al Ristorante __________ con PC 1, posticipandolo al venerdì successivo, 21.2.2003; faceva ciò "per una premura verso sua moglie", anche se poi i coniugi __________ non festeggiarono San Valentino né uscendo a cena, né in altro modo;

 

                                     -   il venerdì 21.2.2003, di mattina, AC 1 si recava a __________, ove agli sportelli dell'__________, illecitamente prelevava dal conto __________ l'importo di fr. 9'500.-. Parimenti prelevava dal Bancomat fr. 500.- a mano della sua carta VISA; il pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di averlo trascorso nel suo studio al domicilio di __________, intento a preparare la seduta del Gran Consiglio che avrebbe avuto luogo il lunedì successivo, cioè il 24.2.2003; avrebbe tenuto tutto il pomeriggio la SIG 210 con sé, sia alla scrivania, sia quando si alzava per portarsi in altro locale e poi di nuovo quando tornava alla scrivania; ad una certa ora del pomeriggio ha telefonato a PC 1 rinviando al lunedì successivo, 24.2.2003, l'appuntamento che aveva con lui per quella stessa sera, e ciò perché -a suo dire- gli era venuto in mente che essendo egli privo di patente, il lunedì seguente gli sarebbe stato comodo farsi riaccompagnare a __________ da PC 1, dopo aver cenato in un qualche ristorante nel __________;

quello stesso pomeriggio, aprì la cassaforte per togliervi la Parabellum, gli era infatti anche venuto in mente di profittare della prossima venuta a __________ di PC 1 per farsi mostrare da lui la scomposizione dell'arma.

Per toglierla dalla cassaforte -a suo dire- dovette prima togliere la scatola che conteneva la SIG 228, ripose quest'ultima sul PC (dove poi la ritrovarono gli inquirenti, intervenuti al domicilio di __________ subito dopo il ferimento di PC 1, cfr. AI 608, foto nr. 25, 26 e 27).

Sempre a suo dire, egli posò la Parabellum al centro della scrivania ove poi la vide PC 1 quando, la sera del 24.2.2003, lo accompagnò a casa, entrando con lui nello studio;

stando alle dichiarazioni rese da AC 1 sia la SIG 210 (risultata poi essere carica e pronta al tiro), sia la Parabellum, sia la SIG 228 dentro la sua scatola (queste due ultime risultate poi essere scariche) sono rimaste sulla sua scrivania quantomeno da quel venerdì 21.2.2003 e per tutto il seguente week-end e ancora il lunedì 24.2.2003 e ancora sarebbero state lì quando verso le 23:15-23:20 rincasò insieme a PC 1;

 

                                     -   la sera del 21.2.2003, verso le 19:00, AC 1 si recò con la moglie e i figli a mangiare la pizza al "Barilotto" a __________ . Pagò il conto di fr. 162.60 la moglie.

Sarebbe stato nella fretta di uscire (perché i bambini lo chiamavano) che egli avrebbe dimenticato la pistola SIG carica e pronta al tiro sulla scrivania del suo studio.

In sede predibattimentale (e in particolare in uno dei primissimi verbali resi dopo il ferimento di PC 1, segnatamente in quello reso alla PP il 25.2.2003 a p. 4), AC 1 aveva testualmente dichiarato che era sin dal venerdì 21.2.2003 che tre delle sue pistole si trovavano sulla sua scrivania, due perché ve le aveva espressamente mese lui e la SIG perchè ivi l'aveva tenuta con sè mentre lavorò per tutto il pomeriggio nel preparare la seduta di Gran Consiglio del 24.2.2003.

Si legge, infatti, nel citato verbale, a p. 4:

 

" … omissis …

Sopra il monitor del Computer si trovava nella sua scatola la SIG 228. Ce l'avevo messa io il venerdì precedente nel pomeriggio. Dal momento che sapevo che mi sarei visto con PC 1 e volevo chiedergli della Parabellum. In effetti per togliere dalla cassaforte la Parabellum dovevo spostare la SIG 228. Il posto più comodo per appoggiarla era sopra il video del Computer, vicino alla cassaforte. Della SIG 228 non abbiamo parlato e non abbiamo neppure aperto la scatola. La pistola era scarica, non l'ho mai utilizzata, era nella sua scatola originale con due magazzini vuoti (uno inserito e l'altro nella custodia).

 

La Parabellum si trovava sulla scrivania, ce l'avevo messa io il venerdì precedente, per mostrarla a PC 1. Il magazzino era inserito nella sua sede ed era privo di munizioni. La Parabellum era scarica.

… omissis …

La pistola SIG 210 calibro 9 si trovava sulla scrivania. Preciso che l'avevo lasciata lì il venerdì precedente. Ho indicato in blu nel disegno allegato al presente verbale (allegato A) dove si trovava la SIG 210 calibro 9 e in rosa dove si trovava la Parabellum.

La SIG 210 l'avevo lasciata sulla scrivania il venerdì pomeriggio/sera precedente. Era un'arma accessibile.

… omissis …

Quest'arma mi dava sicurezza dal momento che io ero stato più volte minacciato. Di regola la stessa si trovava nello stesso locale, dove io mi trovavo quando ero in casa. Questo particolarmente negli ultimi mesi per le minacce ricevute. Venerdì ho trascorso il pomeriggio nel mio studio ed è per questo motivo che l'arma era sulla scrivania.

Ho lasciato la casa di corsa per andare a cena con i miei figli al __________. Non ho spostato in uno scaffale alto della biblioteca anche per la fretta.

Capitava pure che l'arma la mettessi sotto il cuscino di notte…

… l'arma l'ho lasciata il venerdì pomeriggio/sera nello stesso punto in cui l'ho trovata ieri sera (lunedì 24.02.2003). Escludo che qualcuno l'ha toccata. …

… lo stato dell'arma presumevo era il seguente. L'arma non era carica, assicurata, il magazzino inserito parzialmente, nel senso che manca un solo scatto per fare entrare completamente il magazzino (già infilato nel calcio). Nel magazzino c'erano inseriti i colpi, saranno stati 4 o 5 colpi. Cane disarmato. Io credevo di avere lasciato l'arma in questo stato. Visto gli accadimenti come già affermato a pag. 5 del verbale di Polizia, non avendo io effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, né il venerdì sera né il lunedì sera, devo ritenere a posteriori (visti gli accadimenti) che la mia presunzione era sbagliata. Sicuramente quindi io ho lasciato l'arma il venerdì con il cane armato, sprovvista di sicurezza e caricatore inserito completamente con le munizioni. Visti gli accadimenti è evidente che io ho lasciato l'arma venerdì sera e così l'ho ripresa nelle mie mani lunedì sera pronta a sparare, con il colpo in canna. …

… non ricordo esattamente le circostanze di tempo e di modo che mi indussero in precedenza nel predisporre l'arma al fuoco. Certamente però in una precedente occasione, forse anche di notte, circostanze esterne alla mia abitazione mi hanno indotto nel disassicurare l'arma (nel senso di renderla pronta al tiro). In realtà non è mai stato necessario utilizzare l'arma per difendermi. Ritengo pertanto che avessi lasciato l'arma pronta a sparare senza mai riassicurarla nel seguito. …"

 

Dalle surriportate dichiarazioni emergono di primo acchito alcune stranezze, per non dire vere e proprie inspiegabili anomalie, soprattutto se si considera che le ha rese a poche ore dal fatto, quando il ricordo era sicuramente vivido e fresco:

 

                                     -   a dire di AC 1, egli, quel pomeriggio, ha lavorato alla scrivania tenendo seco la SIG 210;

 

                                     -   cionondimeno, nonostante il vistoso cane armato, nonostante la visibile sicura manuale spostata su F, nonostante che il magazzino fosse inserito integralmente, egli nulla di tutto ciò ha visto, limitandosi a presumere che l'arma era assicurata e il cane disarmato e il magazzino non del tutto inserito. Come dire che , pur avendo seco l'arma per l'intero pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di aver visto (o presunto) una situazione totalmente diversa da quella reale;

 

                                     -   dopodiché, pur avendo passato tutto il giorno con la SIG carica e pronta al tiro vicina a lui, a suo dire senza rendersene conto, ha solo ricordato di averla lasciata lì, sulla scrivania (dove poi sarebbe stata per altri tre giorni, fino alle 23:30 circa del 24.2.2003) perchè sarebbe dovuto uscire "di corsa" perchè i figli lo chiamavano per andare in pizzeria;

                                     -   ha per finire dichiarato di non più ricordare in quali precise circostanze l'avesse caricata "dimenticandosi" di scaricarla e, al proposito ha alluso "a circostanze esterne alla sua abitazione" forse di notte, facendo cioè riferimento a quelle minacce per le quali si portava sempre appresso, in casa, l'arma, non ricordando però un qualche più specifico evento che nei giorni antecedenti il venerdì  21.2.2003 l'avessero portato a caricare l'arma.

 

Solo molto più tardi, dopo essere stato arrestato, nel verbale del 9.5.2003, ha incluso nelle possibili circostanze nelle quali ha eseguito la manovra di carica un momento di sconforto in cui avrebbe inteso suicidarsi. Si legge infatti in detto verbale (ed è questa in buona sostanza la versione che ha dato anche in aula):

 

" … Da dicembre 2002 in poi la SIG 210 aveva sempre il magazzino inserito parzialmente.

Ribadisco ancora oggi quanto dichiarato il 25 febbraio 2003 e cioè che io non sono in grado di ricordarmi in quali circostanze ho predisposto la SIG 210 pronta al fuoco (così com’era la sera dei fatti del 24 febbraio 2003).

Aggiungo comunque che io nell’ultimo anno per la sporca coscienza nei confronti di PC 1 ho pensato al suicidio. Nel corso dell’ultimo anno io alzavo pesantemente il gomito, può anche essere che una volta in cui ero particolarmente alticcio ed in casa da solo abbia caricato l’arma pronta al fuoco e sia arrivato a pensare di togliermi la vita cosa che non ho fatto. …"

 

Al dibattimento, AC 1 ha ammesso che il comportamento da lui tenuto con la SIG 210 quantomeno in quella terza settimana di febbraio del 2003 è stato da "irresponsabile", totalmente anomalo rispetto a tutto quanto egli aveva accumulato in esperienza in tanti anni di uso pratico e teorico delle armi, e ciò stante che il suo studio era accessibile a moglie e a figli e che da esso si passava per entrare in piscina.

 

In aula, a precisa domanda del Patrono di parte civile che gli chiedeva di spiegare l'asserzione da AC 1 fatta in occasione dell'incontro del 14.4.2003 (di cui si dirà meglio nel seguito) presso la __________ , quando esplicitamente aveva accennato alla circostanza di aver armato la SIG pochi giorni prima del 24.2.2003 per suicidarsi, AC 1 l'ha confermata, col che si ha che stando a AC 1, egli avrebbe con ogni probabilità caricato l'arma rendendola pronta al tiro in una delle sere immediatamente precedenti il venerdì 21.2.2003, in un momento di sconforto (asseritamente dovuto alle malversazioni in danno di PC 1). Rinunciato che ebbe a spararsi, avrebbe dimenticato di scaricare l'arma che avrebbe tenuto con sé, sulla scrivania, per tutto il pomeriggio di venerdì 21.2.2003, senza accorgersi che era carica, dopodiché di nuovo l'avrebbe "dimenticata" sulla scrivania uscendo di corsa per recarsi in pizzeria. Ivi sarebbe rimasta per tutto il week-end, durante il quale egli fu assente in Svizzera interna e ancora ivi sarebbe stata la sera del 24.2.2003 al suo rientro in casa con PC 1;

 

                                     -   infatti, il sabato 22.2.2003, insieme a un conoscente che guidava, AC 1 si recò vicino a __________ dove si teneva una riunione dell'associazione "__________" di cui AC 1 era membro di comitato in vista di lanciare un'iniziativa popolare volta ad impedire la propaganda di Stato. Rientrò a __________ la domenica sera, dopo che con il conoscente attraversarono l'Engadina, fermandosi a pranzo a Celerina (a loro si aggiunse anche una signora di __________ ). Con la carta Visa, AC 1 ha pagato sia la benzina, sia il pranzo al ristorante __________;

 

                                     -   la mattina del lunedì 24.2.2003, AC 1 la trascorse in casa dove, tra l'altro, scambiò degli e-mail con __________ a proposito della __________ e dove fece delle telefonate. Fu la moglie poi ad accompagnarlo, nel primo pomeriggio, a __________  per la seduta del Gran Consiglio.

A dire di AC 1 egli non prese seco nessun documento né autentico né falso relativo al conto __________ di PC 1.

Come ad accordi presi già il venerdì precedente con PC 1, costui venne ad aspettarlo fuori dall'aula (il Gran Consiglio si riuniva provvisoriamente presso la scuola Arti e Mestieri e la sessione che si apriva quel giorno durava fino al 28.2.2003) verso le 18:15. Dai tabulati relativi al cellulare di AC 1 risultano due telefonate a quello di PC 1, della durata di 22 e poi di 18 secondi, alle ore 18:15:08 e alle 18:19:45.

Con l'auto di PC 1 si recarono da __________  a __________, AC 1 aveva prenotato un tavolo per le 20:00 presso il ristorante "__________" telefonando quello stesso giorno; arrivarono nel locale prima del previsto, verso le 19:15, col che si fermarono al Bar a bere un aperitivo.

Rimasero nel ristorante fin verso le 23:00. Il conto di fr. 229.50 è stato pagato da PC 1 alle 22:47 (in tal senso è da correggere l'ora timbrata sullo scontrino che ancora riproduceva l'ora legale).

In pratica PC 1 ed AC 1 sono rimasti insieme circa cinque ore, se si calcola che si sono incontrati a __________  verso le 18:20-18:30, che hanno lasciato l'__________ alle 23:00 circa, che poi, con la vettura di PC 1 si sono trasferiti a __________ non già percorrendo la cantonale, perchè, per una svista di PC 1 (poco pratico della zona) non corretta da AC 1, presero l'autostrada fino a __________ e dovettero poi tornare a Maroggia per risalire a __________.

Alla villa giunsero attorno alle 23:15-23:20. La moglie ed i figli di AC 1 dormivano ai piani superiori. AC 1 e PC 1, entrati che furono, si diressero subito verso lo studio.

Il ferimento di PC 1 è avvenuto verso le 23:30, visto che la prima chiamata al numero 144 di Ticino Soccorso -secondo i tabulati Swisscom- è partita dal telefono fisso di casa AC 1 alle 23:33:18 ed è durata due minuti e quattro secondi (è stata __________ a chiamare dopo essersi svegliata a motivo dello sparo e dopo che il marito le urlò dalle scale di sotto di chiamare subito l'ambulanza).

Nel seguito la cronologia delle telefonate, stando ai tabulati Swisscom è stata la seguente:

 

- ore 23:36:07   seconda chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144) della durata di 1 min e 49 sec: era stato l'operatore della centrale di Ticino Soccorso a chiedere a __________ di farlo richiamare dal marito onde avere più precisi ragguagli sulle condizioni del ferito;

- ore 23:37:31   chiamata dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/820.23.23 della durata di 4 secondi: benché ferito PC 1 sentiva il bisogno impellente di parlare con la propria moglie, sennonché, manipolando il natel sanguinante com'era, schiacciò il pulsante sbagliato e si trovò collegato con la segreteria telefonica della ditta Regusci;

- ore 23:37:58   chiamata dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/858.32.38 della durata di 33 secondi: con questa chiamata PC 1 riuscì a parlare alla moglie TE 2 cui disse "Al AC 1 al m'a sparaa in facia";

- ore 23:42:09   terza chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144) della durata di 2 min e 45 sec: (AC 1 richiamò il 144 per avere ulteriori indicazioni su come soccorrere PC 1);

- ore 23:43:37   chiamata dall'utenza fissa di PC 1 (091/858.32.38) all'utenza fissa AC 1 (091/649.97.63) della durata di 44 sec: era TE 2 che, allarmatissima, cercava di ricollegarsi col marito, la copertura dei cellulari a __________ essendo ridotta;

 

                                     -   per finire, era ormai passata la mezzanotte quando PC 1, vista la gravità del suo stato, fu trasportato a mezzo elicottero presso l'OCL (dove rimase fino al 28.2.2003, dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________). Stante che a __________, dopo le 24:00, sono arrivati anche agenti di Polizia, AC 1 restò in loco per consentire l'avvio delle indagini. __________ chiamò i propri genitori perché si occupassero dei figlioletti, dopodiché rimase pure a disposizione degli inquirenti. Quella stessa notte la Polizia scientifica ha fotografato i luoghi, in particolare lo studio di AC 1: di quella notte sono le foto da 1 a 31, di cui all'AI 608. I primi verbali di __________ e di AC 1 sono in atti sub AI 33 (rapporto di trasmissione datato 17.4.2003 dell'ispettore __________ della Polizia giudiziaria).

Delle prime dichiarazioni rese si dirà nel seguito.   

 

AC 1 e PC 1 furono altresì sottoposti al controllo alcolemico, entrambi con esito negativo (cfr. già citato AI 33).

PC 1 è stato interrogato dalla PS il 25.2.2003, alle ore 11:44, presso l'Ospedale __________ . Pure le sue dichiarazioni sono compendiate nel già citato AI 33 e il 27.2.2003 dalla PP.

Altresì sono state, quella notte e il giorno che ne seguì, sequestrate le armi e assicurate le tracce (di sangue, i vestiti, ecc.).

Non è invece stata eseguita una perquisizione della casa né delle persone, col che nulla è dato di sapere circa la presenza in loco quella notte di documentazione bancaria autentica relativa al conto  , né di tabelle Excel o similari illustranti situazioni del conto fittizie, né se AC 1 disponeva ancora dei fr. 9'500.- prelevati il 21.2.2003 c/o __________ dal conto di PC 1.

Per finire contro AC 1 è stata, con verbale del 25.2.2003 ore 15:30, promossa l'accusa per lesioni colpose gravi.

La villa di __________ è tornata nella piena disponibilità degli occupanti il 26.2.2003. __________ è rimasta qualche giorno coi figli presso i genitori e AC 1 dice d'aver dormito qualche giorno a Camignolo dai suoi, dopodiché la famiglia si è di nuovo ricongiunta nella casa di __________.

                                16.   Venendo ai fatti accaduti a __________ la sera del 24.2.2003, tosto che AC 1 e PC 1 vi giunsero, si ha che entrarono in casa. AC 1 si tolse la giacca e le scarpe ed indossò le pantofole, dopodiché fece strada a PC 1, salendo le scale e percorrendo il corridoio che porta al suo studio. Le foto di cui all'AI 608, ma soprattutto le due ricostruzioni registrate su videocassetta, in atti sub AI 89 e 174 (visionate in aula dalla Corte) ben indicano gli ambienti interni della villa e i percorsi effettuati da AC 1 e da PC 1. AC 1 entrò per primo nello studio per accendere la luce. PC 1, entrato che vi fu, per prima cosa vide una divisa contenuta in una sorta di vetrinetta, indi si soffermò vicino alla grande libreria dicendo in dialetto ad AC 1 qualcosa come "ma quanti libri hai!".

Nella versione di AC 1, fu lui ad avvicinarsi alla cassaforte a muro nella quale teneva alcune armi e munizioni e a togliervi una Sites-Spectre e a mostrarla a PC 1 che la prese in mano constatando a voce alta "ma quanto pesa", dopodiché gliela restituì e AC 1 la ripose nella cassaforte. Indi, vista la Parabellum sulla scrivania, PC 1 vi si sedette per dar luogo allo smontaggio richiestogli da AC 1, non prima di aver effettuato il movimento di scarica.

Nella versione di PC 1, prima egli mostrò a AC 1 come si smonta la Parabellum e solo dopo AC 1 gli mostrò la Sites-Spectre che tolse dalla cassaforte (e ciò perchè tra loro era venuto a mancare il discorso).
Comecchessia è pacifico e incontestato che, pochi minuti dopo essere entrati in casa, PC 1 era seduto alla scrivania -come mostrano le foto da 107 a 110 di cui all'AI 608- a eseguire l'operazione di piccola scomposizione della Parabellum e AC 1 era accanto a lui, in piedi, alla sua destra, a guardare (come mostrano le foto 57-58 di cui all'AI 608). Terminata che fu la manipolazione, durata qualche minuto, AC 1 non provò a rifarla lui stesso, dicendo che in caso di difficoltà si sarebbe recato da un armaiolo. Dopo di ciò si scusò con PC 1 e lasciò il locale per andare alla toilette (sita nel corridoio che porta allo studio).

Nel frattempo, PC 1 si alzò dalla scrivania (sulla quale non ha notato la SIG 210 e neppure la scatola della SIG 228 appoggiata sul PC) e si diresse verso la parete di fondo, sulla quale erano appesi quadri e fotografie.

Stava guardando una fotografia in cui AC 1 appariva insieme a Cossiga, quando udì (PC 1 dava di spalle alla porta di entrata dello studio) AC 1 rientrare. PC 1 non si voltò a guardarlo. Continuò a guardare le foto appese e il suo sguardo passò da quella testé menzionata di AC 1 con Cossiga, ad un'altra, appesa un po' più a sinistra e un po' più in alto, che raffigurava AC 1 con in mano una locandina degli Oba Oba (entrambi i quadri-fotografie sono stati acquisiti agli atti e visionati dalla Corte). AC 1 rientrando nello studio dopo qualche minuto passato in bagno, vide PC 1 che gli dava di spalle mentre guardava le foto. Udendo i suoi passi provenire da tergo, PC 1 fece un commento del tipo "come eri giovane qui" o qualcosa del genere. AC 1 lo udì ma non andò direttamente verso di lui. Si diresse prima verso la scrivania e prese in mano la SIG 210 (come mostra la foto 66). Non eseguì nessun movimento di carica e di scarica, non solo, ma, a suo dire, nemmeno si accorse che era carica, pronta per il tiro. Sul perchè, tosto che la vide sulla scrivania, la prese, si inserisce l'episodio cosiddetto della "furbata" di cui si dirà nel seguito. Sta di fatto che con la pistola (che in realtà era carica e pronta al tiro) appoggiata sul palmo della sua mano destra (come mostra la foto 76), si avvicinò da tergo a PC 1. Quest'ultimo, nel frattempo (non essendosi girato era totalmente ignaro della presenza dell'arma in mano ad AC 1), gli chiese qualcosa come: "Ma quanti anni avevi quando hai fatto questa foto" e ciò con riferimento al fatto che AC 1 vi compare con i capelli lunghi. Egli gli rispose di guardare la data che vi era stampata sopra. PC 1 allora si sporse ancor più verso la foto (così come mostrano le foto 123-124-125). AC 1 nel frattempo l'aveva ormai raggiunto e gli stava spalla a spalla, sulla destra, con la SIG 210 tenuta sul palmo della mano (cfr. anche il verbale di AC 1 del 23.6.2003 a p. 8). Come si dirà ancora e meglio nel seguito (cfr. considerando 19.), AC 1 teneva l'arma piuttosto alta, a suo stesso dire all'altezza della sua spalla/suo petto, ovvero "all'altezza in cui si guarda un quadro" (cfr. verb. 25.2.2003 p. 5), con la canna direzionata verso PC 1.

PC 1, intento a leggere la data stampata sulla foto degli Oba Oba, non ha visto né AC 1 né la pistola. Erano in quella posizione, col che viene qui accertato che PC 1 aveva incontestatamente lo sguardo rivolto verso la foto degli Oba Oba sulla quale si trovava la data, quando fu ferito (il 20 febbraio 1987 che, come si è saputo poi, a dire di AC 1, avrebbe dovuto essere anche per PC 1 significativo, poichè s'erano conosciuti nel 1986, ovvero "in quel periodo"; PC 1, invece, a posteriori ha negato che quella data potesse avere per lui un senso, affermando che si trattò invece di un astuzia di AC 1 per focalizzare la sua attenzione sul quadro, cosicchè egli non si girasse e AC 1 potesse sparargli e ucciderlo).

Al dibattimento, ma già in sede predibattimentale, AC 1 non ha più insistito sul fatto (da lui asserito nei primi verbali e ancora in sede di ricostruzione) che quando PC 1 fu ferito, essi stavano guardando il quadro che lo ritrae con Cossiga. Le ultime frasi che si sono scambiati non lasciano invero dubbio alcuno al riguardo: la data che AC 1 disse a PC 1 di guardare era ed è quella della foto di AC 1 con la locandina degli Oba Oba.

PC 1, nel momento in cui fu ferito, teneva la testa un po' reclinata verso destra col mento orientato verso sinistra e gli occhi fissi sulla foto. Il colpo gli ha attraversato il capo, entrandogli all'altezza dello zigomo destro e uscendogli all'altezza dello zigomo sinistro (cfr. foto 144-145-146 che mostrano i due fori ormai cicatrizzati).

Il proiettile è andato poi a trapassare il quadretto in alto (che si vede nelle foto 15, 16, 77, risp. 128 e 129), incontrava la parete di cemento armato nella quale produceva una vasta scheggiatura, dopodiché rimbalzava a terra e andava a finire sul pavimento, terminando la sua corsa nel punto che è indicato dalle foto 17 e 18. Il bossolo è stato ritrovato sul pavimento, come mostra la foto 10.

Secondo AC 1, PC 1 non è caduto ma è rimasto in piedi, rigido come uno stoccafisso, col che lui sostiene di averlo preso quasi come in un abbraccio. PC 1 gli avrebbe detto "AC 1 cosa hai fatto?". AC 1 avrebbe appoggiato la pistola sulla scrivania di fondo e avrebbe guidato il ferito verso una sedia rossa, dalla quale, per farlo sedere, dovette prima spostare un televisore che vi si trovava sopra (cfr. foto da 81 a 85). PC 1 sanguinava in abbondanza. AC 1 corse nel corridoio e chiamò a gran voce la moglie, la quale, udendo lo sparo, s'era svegliata e le chiese di chiamare soccorso.

La donna chiamò il 144, indi fece da tramite tra chi le rispose al telefono di "Ticino Soccorso" e il marito. L'operatore del 144 chiedeva infatti informazioni sul ferito. Indi poichè __________ (che non scese al piano di sotto) non vedeva lo stato di PC 1 e diventava complicato per lei informare adeguatamente il soccorritore, fini che quest'ultimo le disse di farlo richiamare dal marito, ciò che essa fece.

AC 1 chiamò a sua volta il 144 e parlò direttamente con l'operatore, ricevendo qualche indicazione. Poiché, poi, PC 1 peggiorava, AC 1 richiamò il 144 dal quale seppe che occorreva mettere del ghiaccio sulla ferita. In mancanza di ghiaccio, imbevuta d'acqua una lavette presa nell'adiacente locale piscina,  AC 1 la tamponò più volte sul volto di PC 1.

PC 1 invece ha dichiarato di aver sentito un colpo tremendo, da fratturagli il cranio, lacerante. Ha visto e sentito il sangue uscirgli a fiotti e le gambe gli si sono piegate. Cadde sulle ginocchia, bocconi e ricorda di aver detto a AC 1 qualcosa come "cosa hai fatto?". AC 1 diceva anche lui frasi del tipo "cosa ho fatto! cosa ho combinato!". Neppure dopo il colpo PC 1 vide la pistola. PC 1 sentiva che per non soffocare (per il sangue che gli scendeva in gola) doveva rialzarsi e non stare sdraiato, col che si trascinò sul pavimento verso la sedia rossa. AC 1 lo aiutò a sedervici sopra dopodiché lo udì gridare alla moglie che stava di sopra di chiamare l'ambulanza. PC 1 era nel panico, perdeva molto sangue, pensò che sarebbe morto. Sentiva di dover chiamare sua moglie e preso il natel, dopo aver la prima volta pigiato il pulsante sbagliato, riuscì a collegarsi con lei alla quale  -come già cennato- disse: "AC 1 al m'a sparaa in facia".

A causa della cattiva copertura della rete, la comunicazione si interruppe e fu poi TE 2a richiamare sul telefono fisso degli AC 1 alcuni minuti dopo. Indi, come pure già cennato al considerando 15., dopo un tempo che a PC 1 parve "eterno", giunsero in loco i primi soccorritori, cui altri si aggiunsero nel seguito.

In buona sostanza si ha che ad accorrere a __________ fu la squadra del SAM (Servizio autoambulanza del __________), così allertato dalla centrale d'allarme del "144". La prima squadra era composta da __________, __________ e dalla candidata soccorritrice __________. Dopo di essi, giunsero sul posto e pure entrarono nello studio, __________ e __________ e quindi lo stesso direttore del __________, __________, che d'intesa con l'infermiere __________, fece intervenire l'elicottero della Rega sul quale c'era il dottor __________.

Evacuato che fu PC 1 all'OC di lui si occuparono dapprima il dottor __________ e gli infermieri __________, __________ e __________ del Pronto Soccorso. Da lì PC 1 venne poi trasferito al reparto cure intense.

 

Le deposizioni di tutte queste persone sono state lette al dibattimento, per cui, per i dettagli, ad esse si rinvia.

 

Dell'intervento della Polizia e degli accertamenti effettuati quella notte e il giorno successivo si dirà nel considerando nr. 19.

Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave ferimento.

 

Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave ferimento.

 

                                17.   Già si è detto in fine al considerando 15. che la Pubblica Accusa è pervenuta, al termine del verbale fatto ad AC 1 il 25.2.2003, a promuovergli l'accusa per il reato di lesioni colpose gravi e ciò, verosimilmente, perché AC 1 ha narrato le circostanze in cui è avvenuto il ferimento come se di un incidente si fosse trattato.

Al riguardo, per la comodità di chi legge, è qui d'uopo riportare ampi stralci del verbale da lui reso, alle ore 2:50, ovvero subito dopo i fatti, alla PS, presso il posto di Polizia di __________ (cfr. già citato AI 33):

 

" Innanzitutto debbo dire di essere molto scosso per quanto accaduto. Non ritengo mi necessiti alcun sostegno psicologico.

Malgrado lo stato di stress sono disposto a sottopormi al presente verbale.

Lavoro quale assistente del Presidente del Consiglio di Amministrazione della fiduciaria __________  & Commercial Partners con sede a __________ .

Sono deputato al Gran Consiglio a partire dall'anno 1999 nel partito dell'UDC. Dal 1986 conosco PC 1 con il quale sono grande amico. Abbiamo la passione in comune sulla politica, le armi ed altro. Infatti entrambi siamo collezionisti d'armi.

In teoria dovevo incontrarmi 15 giorni orsono con PC 1 poiché dovevamo recarci assieme ad una cena.

Attualmente sono colpito dal provvedimento amministrativo quale la revoca della licenza di condurre a partire dal 11.01 al 25.04.2003.

Con PC 1, dovendomi recare a __________  per la sessione del Gran Consiglio, mi accordavo, venerdì scorso con lo stesso, che avremmo potuto trovarci la sera stessa di lunedì e per tale motivo gli chiedevo se avesse avuto la possibilità di prendermi a __________ , indi con la sua vettura ci saremmo recati nel __________ per cenare e successivamente mi avrebbe accompagnato a __________.

… omissis …

Mentre stavamo desinando abbiamo discusso di politica, del lutto che ha colpito PC 1 un anno fa allorquando suo fratello S. si tolse la vita mediante impiccamento.

La serata l'abbiamo trascorsa in tutta tranquillità.

Verso la fine della serata, come detto, abbiamo iniziato a discutere di armi. PC 1 mi raccontava che tempo fa presso il magazzino della sua ditta di __________, infatti egli é impresario costruttore, venne perpetrato un furto e fra la refurtiva l'ignoto autore aveva pure asportato delle armi facenti parte della sua collezione.

Successivamente parte delle armi vennero rinvenute in zona e l'autore aveva abbandonato sul luogo del ritrovamento unicamente armi per le quali non esisteva più la relativa munizione.

Saliti in vettura ci siamo recati a __________ presso l'abitazione di mia moglie. Debbo precisare che durante il discorso sulle armi, PC 1 mi parlò delle nuove normative in genere ed in particolare della sua intenzione di richiedere presso l'Ufficio Permessi di __________, all'attenzione del sig. TE 8, un permesso quale porto d'armi.

In particolare PC 1 essendo stato vittima più volte di furti e danneggiamenti, nonché la questione della coltivazione di canapa sul piano di __________ , questi fatti lo avevano appunto spinto a questa decisione.

Parlando sempre di armi a canna corta, PC 1 mi disse di essere dispiaciuto di non aver acquistato a suo tempo, quando la legge sulle armi era meno restrittiva, una pistola a ripetizione (mitraglietta).

Fu a questo punto che io lo informavo che a casa di mia moglie, nell'ufficio, nell'apposita cassaforte murale, tenevo in custodia, oltre ad alcune pistole, una pistola mitragliatrice Spectre calibro 9 mm.

Raggiunto __________, entrati in casa, ci siamo subito recati nello studio ubicato al piano mezzanino; in pratica salendo una scala si raggiunge il primo pianerottolo e quindi l'ufficio.

lo prima di salire in ufficio, ancora all'entrata di casa mi sono tolto la giacca. Successivamente trasportavo in ufficio la borsa di lavoro ed un libro intitolato Napoleone e il Ticino ricevuto ieri durante la seduta del GC.

PC 1 al momento di entrare nello studio indossava ancora la giacca e calzava le scarpe.

Facendo mente locale ricordo pure che all'entrata di casa, oltre alla giacca mi tolsi le scarpe ed calzai le pantofole in panno. PC 1 entrava nello studio dinanzi a me.

Io lo seguivo e dopo aver appoggiato la mappa ed il libro sulla poltrona in pelle nera presente all'entrata parte sinistra, mi spostavo verso la cassaforte murale, transitando dinanzi alla scrivania.

 

ADR: l'unica luce da me accesa e la lampada a stelo alogena di colore bianco posta dinanzi alla scrivania, Iato destro fronte finestra scorrevole del terrazzo.

 

Aperta la cassaforte, dalla stessa prelevavo la pistola mitragliatrice Spectre che mostravo ad PC 1.

L'arma non aveva inserito il magazzino dei proiettili ed era scarica.

A titolo abbondanziale faccio notare che al nostro giungere presso lo studio, sulla scrivania era presenti no. 3 pistole e meglio:

-   1 pistola SIG 228 calibro 9 mm riposta nella scatola originale + magazzino, scarica.

-   1 pistola parabellum Waffen Fabrik calibro 7,35 scarica. Il magazzino era inserito nella sua sede ed era privo di proiettili.

-   1 pistola SIG 210 calibro 9 mm.

    La stessa mi sembra avesse inserito parzialmente il magazzino con alcuni proiettili, ma presumo che non fosse armata (carica).

Nella vetrina di esposizione, nella quale é riposta oggettistica militare, presente all'entrata dello studio parte sinistra, vi era la pistola P38 con il magazzino inserito, privo di munizioni e l'arma é scarica.

Dopo aver visionato lo Spectre, ad PC 1 mostravo la pistola parabellum chiedendogli consigli per procedere allo smontaggio dell'arma stessa.

PC 1 mi spiegava come far scorrere il carrello e successivamente mi fece notare una molla che allorquando esce dalla sua sede crea seri problemi tecnici per poterla riposizionare.

A questo punto io mi recavo alla toilette per orinare.

PC 1 rimaneva da solo in ufficio seduto alla scrivania.

AI mio ritorno in ufficio notavo PC 1 in posizione eretta intento a guardare delle fotografie appese sulla parete di rimpetto all'entrata.

In pratica dalla scrivania si spostava in direzione della finestra scorrevole versante terrazzo indi volgeva lo sguardo sulla parete Iato piscina.

Infatti dalla porta a Iato di questa parete si raggiunge la piscina coperta. In poche parole al mio rientro in ufficio PC 1 mi voltava le spalle.

Uditi i miei passi provenire da tergo, PC 1 proferiva alcuni commenti sulla fotografia raffigurante il sottoscritto con la locandina degli Oba Oba.

A domanda a sapere quanti anni fossero nel frattempo trascorsi da quando venne scattata detta foto, io gli risposi che ero ancora giovane e il tutto risale al 1986/1987 periodo io cui ci siamo conosciuti.

Mi spostavo verso la scrivania dalla quale prelevavo la pistola SIG 210. Come detto mi sembra l'arma avesse il caricatore parzialmente inserito nella sua sede, contenente alcuni proiettili e per quanto possa ricordare l'arma non era stata caricata (effettuato in precedenza alcun movimento di carica).

Nel mentre gli mostravo la pistola inavvertitamente partiva un proiettile che andava a colpire PC 1 alle guance trapassandole per poi conficcarsi diametralmente nella parete versante piscina.

 

ADR: io misuro un'altezza di ca. 176 cm; PC 1 è di qualche centimetro più alto di me.

 

Allorquando gli ho mostrato la pistola in pratica mi trovavo sulla sua destra e con lo sguardo lo guardavo in volto, sempre di Iato.

La pistola la tenevo nella mia mano destra in posizione orizzontale con la canna girata verso PC 1.

Naturalmente non essendo alle prime esperienze nel manipolare una pistola e forse questo é stato il mio sbaglio, la grande abitudine e sicurezza che con l'andar del tempo diventa un automatismo, ha fatto si che non mi sono preoccupato di accertarmi se la sicurezza fosse inserita o meno.

Con questo intendo dire che oltre ad aver inserito parzialmente il magazzino nella sua sede é possibile, ma non ne sono certo poiché non ho effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, che il pulsante della sicurezza fosse attivato ed il cane armato; di riflesso la pistola era pronta al tiro.

Una simile mia disattenzione ha dato origine al grave incidente.

 

ADR: invitato a fare mente locale in particolare a ricordare il frangente in cui azionai il grilletto per l'esplosione del colpo, preciso che non ricordo più nulla a tale riguardo.

 

All'improvvisa esplosione del colpo, ricordo che PC 1 guardandomi in volto mi disse testualmente: "...cosa hai fatto AC 1? ...".

Resomi perfettamente conto della gravità dell'accaduto facevo accomodare PC 1 sulla sedia in legno rosso a mò di poltrona, posto dinanzi alla scrivania, indi correvo in direzione del corridoio gridando a mia moglie __________, che in quel frangente stava dormendo con i bambini, di chiamare immediatamente l'ambulanza poiché accidentalmente avevo ferito l'amico PC 1.

… omissis …

Come già detto in apertura del presente interrogatorio, io sono grande amico di PC 1 e fra noi non vi erano screzi di nessun genere.

Vengo informato che PC 1 attualmente é degente presso l'Ospedale __________  di __________ , non é in pericolo di vita.

ADR: i miei due figli, G. 1994 e E. 1996 hanno accesso al mio ufficio.

Questo é comunque loro concesso unicamente in mia presenza o in presenza della madre.

Naturalmente lo studio non é assicurato a chiave e potrebbe verificarsi che uno dei miei figli vi acceda senza motivi particolari.

ADR: le pistole si trovavano sulla scrivania poiché, come già precisato, io venerdì scorso dovevo incontrarmi con PC 1 per uscire a cena indi ci saremmo recati a casa di mia moglie per visionare le armi.

 

L'incontro venne poi posticipato al lunedì successivo e meglio ieri poiché ne approfittavo della mia presenza a __________  in GC per incontrami con PC 1 il quale mi avrebbe concesso un passaggio a casa, ma chiaramente prima saremmo usciti a cena.

 

ADR: ultimamente sono stato vittima di minacce telefoniche da parte presumo di cittadini calabresi poiché a suo tempo avevo sollevato l'interrogazione in GC circa i fatti avvenuti a __________  nonché un traffico di sostanze stupefacenti, che vide sempre coinvolti cittadini italiani di calabresi; inchiesta condotta nell'anno 1998 da parte dell'allora Magistrato penale avv. __________ .

Circa le minacce telefoniche ho avuto modo di esprimermi a tale riguardo con alcuni funzionari della Giudiziaria di __________ .

… omissis …"

 

Nel successivo verbale, reso alla PP, quello stesso 25.2.2003, alle 15:30, in presenza del suo legale, ha ribadito nella buona sostanza le testé riprodotte dichiarazioni, precisando che:

 

" … Conosco PC 1 dal 1986. L'ho conosciuto in occasione del carnevale di __________. Mio padre conosceva il suocero di PC 1. Posso dire che ritengo PC 1 un mio buon amico, aggiungo che secondo me è l'unico mio vero amico. Ci siamo supportati nelle rispettive situazioni difficili che abbiamo avuto. Penso in particolare alle sue difficoltà con la moglie TE 2 ed io alle mie difficoltà con le differenti compagne che ho avuto in questi anni. …";

 

                                     -   fu "durante la cena" __________ che egli chiese a PC 1 se gli "poteva mostrare come funzionava lo smontaggio della Parabellum", lasciando aperta l'ipotesi secondo cui poteva darsi "che di questo tema avessimo già parlato in precedenza". Contestatagli dalla PP che quello stesso giorno PC 1 aveva dichiarato a verbale che tale richiesta AC 1 gliel'aveva fatta durante il tragitto in auto verso __________, AC 1 ha dichiarato:

 

-  "… Io dico che è possibile che se ne sia parlato andando a __________. Come già detto comunque durante la serata si è discusso di armi.

    Ritenuto come PC 1 mi doveva portare a casa siccome ero senza macchina, per i motivi già espressi, lui si è dichiarato disposto a mostrarmi come funzionava lo smontaggio della Parabellum. …";

 

                                     -   una volta a __________, si recarono nello studio

 

-  "… perché è in quel locale che si trovano le mie pistole…e dove usualmente mi incontro con i miei amici. Mia moglie e i miei due figli erano a dormire ai piani superiori …";

 

                                     -   per il seguito di questo verbale si rinvia al considerando 15., nel quale esso è già stato parzialmente riprodotto, non senza qui ancora riprodurre il seguente stralcio:

 

                                         -  "… Intanto che PC 1 era ancora intento con la Parabellum io mi sono recato al servizio per urinare. Questa toilette, dove non funziona la luce e per questo ho dovuto lasciare la porta aperta, si incontra nel corridoio prima di accedere allo studio.

 

Una volta fatti i miei bisogni sono rientrato nello studio. PC 1 era in piedi dietro una sedia bianca, lo vedevo di schiena ed era intento a guardare dei quadri/fotografie. Sentendomi entrare ha commentato senza girarsi a guardarmi, una fotografia incorniciata che mi ritraeva con la locandina degli Oba Oba, mi ha chiesto quanti anni erano trascorsi da quella fotografia. Io gli ho detto che eravamo ancora giovani a quel tempo. In dialetto gli ho detto che erano passati degli anni dallo scatto della fotografia. Con PC 1 in genere parliamo in dialetto. Io mi sono diretto verso la scrivania intanto che parlavo con PC 1

… omissis…

venendo dal bagno ed avvicinandomi alla scrivania ho visto la SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1 di fianco al quale nel frattempo mi ero posizionato (alla destra di PC 1). Io avevo l'arma SIG 210 nella mia mano destra all'altezza circa delle spalle/del petto (all'altezza in cui si guarda un quadro) con la canna direzionata verso PC 1. La tenevo nella mano destra (appoggiata sulla mia mano aperta con le dita distese eccetto il pollice che face presa sul lato opposto dell'impugnatura della pistola) a circa 45° gradi (non era orizzontale e non del tutto verticale), visto l'esito è evidente che essendo il colpo partito in un qualche modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo é partito inavvertitamente.

 

ADR   che, il termine premuto il grilletto lo trovo non appropriato in quanto definisce per me un'azione volontaria. …"

 

                                         -  "… io ho sparato una decina di volte con quest'arma, quando partecipavo ai tornei interni dell'__________ e quando andavo a sparare allo Stand dei Civici Carabinieri a __________ . …"

                                              … omissis …

 

In esito a detti verbali è importante ritenere, a mo' di sintesi, che nel verbale alla PS AC 1 invitato a ricordare il frangente in cui azionò il grilletto, rispose "non ricordo più nulla a tale riguardo", mentre che nel successivo verbale alla PP, partendo dal fatto che il colpo era partito dalla pistola che lui teneva in mano, ha dato atto che "in qualche modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente". Ha quindi definito inappropriato il verbo "premuto" perchè definirebbe "un'azione volontaria".

 

In sede di ricostruzione AC 1 (per opposizione del suo patrocinatore ma anche coerentemente con quanto da lui detto in precedenza, ovvero di non aver tirato il grilletto) non ha compiuto nessun gesto.

Anche nel verbale del 23.06.2003, AC 1, dopo aver dato atto che:

 

" … io ero persuaso che l’arma non fosse pronta al tiro. Il parametro di “normalità” di un collezionista d’armi è canna rivolta a terra, manipolazione di scarica e poi la pistola la si mostra su di un tavolo. Io sono un collezionista d’armi. Gli eventi della sera del 24 febbraio 2003 partendo dalla mia persuasione che l’arma fosse scarica, assicurata ed il magazzino non inserito mi hanno portato ad accostarmi ad PC 1 nella posizione da me indicata in precedenti verbali e durante la ricostruzione e di cui alla fotografia doc. B che riproduce la posizione che io ricordo di aver avuto alla sera dell’incidente.

Riconosco che il posizionamento dell’arma la sera del 24 febbraio 2003 quando volevo mostrarla a PC 1 non era corretta, pertanto non era normale…",

 

ha per finire ancora sostenuto che:

 

" …Come già detto in precedenti verbali e alla sera della ricostruzione (29 aprile 2003) non riesco a spiegarmi come in un qualche modo, visto l’accaduto, il congegno di scatto si sia azionato. Ribadisco che la pistola era in mano mia, che io ho preso la pistola dalla scrivania (credendo a torto che non fosse pronta al tiro) e che il colpo è partito quando la pistola era in mano mia. Quindi gioco forza c’è stato un funzionamento del meccanismo di scatto quando io tenevo in mano la pistola.

Il PP mi contesta che per azionare il grilletto è necessaria una forza pari a 1.45 kg, pertanto, per come lei signor AC 1 ha indicato tenere l’arma, è impossibile far partire il colpo, senza infilare il dito e tirare il grilletto. Prenda posizione.

Che l’arma abbia un punto d’arresto il cui superamento richiede una forza è evidente, ma ciò non toglie che io non ho messo il dito volontariamente per tirare il grilletto rispettivamente per fare questa pressione di 1.45 kg. Io non avevo il mio dito nello spazio denominato “proteggi grilletto” la sera del 24 febbraio 2003 quando è partito il colpo dalla SIG 210, che avevo in mano e che ha poi ferito PC 1.

Il PP mi fa notare che le dichiarazioni da me rese non sono credibili…"

 

In aula, come attesta il verbale del dibattimento, a pagina 9, AC 1 ha dichiarato che:

 

" A.d.r. AC 1 dichiara che è possibile che il grilletto abbia potuto subire una pressione laterale da parte della mano senza che ci sia stato dentro un dito e abbia fatto partire il colpo. Sono certo di non aver messo dentro il dito, di non aver infilato il dito tra il paragrilletto e il grilletto e di non aver tirato quest'ultimo, di questo sono assolutamente certo. Tuttavia è evidente, poiché il colpo è partito, che è stata fatta dalla mia (di AC 1) mano una pressione sul congegno di scatto per cui il colpo è partito. Non escludo che sia stata esercitata una pressione sul grilletto con la parte laterale della mano (sta indicando la mano destra parte esterna tra il pollice e l'indice).

Adesso invece torna a dire "che può esserci stato un attrito tra il palmo della mia mano e il grilletto".

A.d.r. AC 1 dichiara di escludere che lui sia inciampato, incespicato, che abbia fatto improvvisi, imprevisti e bruschi movimenti con la mano che in un qualche modo abbiano fatto si che dalla pistola, picchiando da qualche parte, sia partito il colpo. Al dunque e dopo aver esaminato tutte queste costellazioni, AC 1 non sa spiegarsi come sia partito il colpo e ribadisce di non aver tirato il grilletto.

AC 1 esclude anche di aver tirato il grilletto inavvertitamente pensando che la pistola fosse scarica, anche se credeva che non lo fosse".

 

Col che ha nuovamente ribadito che, in pratica, la pistola sparò da sola per un motivo a lui ignoto, col che il ferimento di PC 1 fu accidentale e non riconducibile ad un'azione sua volontaria.

È per il resto pacifico che dopo che il colpo partì, a AC 1 la pistola non sfuggì di mano, non gli cadde per terra per la forza del rinculo ed anche è pacifico che egli non ha riportato alla mano destra né ferite, né escoriazioni di sorta.

 

Nei verbali resi alla PS e poi al PP il 25.02.2003 inutilmente si cercherebbe un accenno al conto nero di PC 1 che AC 1 da anni gestiva e depredava, discorso che è stato evidentemente sottaciuto da AC 1 agli inquirenti con piena volontà e consapevolezza.

Neanche ha spiegato AC 1 -ma ciò verosimilmente perché non gli è stato chiesto- che cosa abbia inteso dire con la frase "… ho visto la SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1…".

La domanda è stata posta ad AC 1 per la prima volta in occasione della ricostruzione del 29.4.2003, dopo il suo arresto, dopo cioè che PC 1 -che nei primi due verbali aveva pure lui sottaciuto la questione del conto in nero- ha scoperto che, di nascosto, AC 1 gliel'aveva quasi prosciugato, col che si è recato al Ministero pubblico a sporgere denuncia.

Della risposta, si dirà nel seguito.

 

In aula, richiesto di spiegare perché nei suoi due primi verbali ha mentito agli inquirenti, PC 1 ha dichiarato di aver fatto tale scelta dopo aver pensato in quelle prime ore passate all'ospedale: "son vivo, son contento, e poi ho in Svizzera interna il mio bel malloppo di 5 milioni…".

Fu all'incirca una decina di giorni dopo che apprese l'amara verità.

Dei suoi due primi verbali del 25.2.2003, ore 11:44, alla PS e 27.2.2003, alla PP, è utile ritenere i seguenti passaggi:

 

                                     -   verbale 25.2.2003:

 

                                         -  " … Dal 1990 ca. colleziono armi da fuoco. Avevo conseguito l'attestato di collezionista d'armi, previo il superamento dell'esame, ca. 15 anni orsono. Anche AC 1ha conseguito il medesimo attestato, alcuni anni dopo."

 

                                         -  "… L'ultima volta che ho visto AC 1, dopo un lungo periodo in cui non ci siamo frequentati, é stato ca. un mese fa. Ci eravamo incontrati per pranzo presso il bar __________ di __________ . In quell'occasione gli avevo chiesto delle spiegazioni circa dei problemi bancari inerenti la morte mio fratello.

    Avevo poi saputo, da lui personalmente, che era stato fermato dalla polizia in un controllo ed aveva subito la revoca della licenza di condurre. A suo dire era risultato ebbro alla guida.

    Questo fatto mi era stato da lui raccontato, per telefono, giorni dopo l'incontro al bar __________ di __________ . Dopo il pranzo non l'avevo più visto ma eravamo rimasti d'accordo di vederci per una cena. Avevamo fissato per venerdì di S. Valentino, poi, per ovvi motivi, la cena era stata posticipata a venerdì scorso e quindi di nuovo rimandata a ieri sera in concomitanza con la sua seduta di Gran Consiglio.

    Ci eravamo messi d'accordo che sarei passato a prenderlo all'entrata dello stabile della Arti e Mestieri di __________  alle ore 18 circa.

    Cosa che é infatti avvenuta. Ci siamo recati in un ristorante di __________ di cui al momento non ricordo il nome. Il posto era stato scelto dal lui. ..."

 

                                         -  "… Durante la cena abbiamo parlato del più e del meno, di politica, del caso che riguardava mio fratello. Durante il tragitto verso __________ mi ha pure chiesto se ero in grado di smontare una Parabellum. Gli ho detto che ero disposto a mostrarglielo. Infatti, arrivati a casa sua, siamo entrati e siamo saliti nel suo ufficio al primo piano.

    In casa, non ho comunque visto nessuno, ci dovevano essere la moglie e i figli, presumo che dormivano. …"

 

                                         -  "… Sulla scrivania vi era la parabellum. Infatti, subito, gli avevo mostrato come sganciare il congegno per rimuovere culatta e canna. Ho manipolato personalmente quest'arma dopo essermi ovviamente accertato che era scarica.

                                              Lui, avendo visto come fare, non ha comunque provato. Aveva detto che in caso di difficoltà sarebbe andato da un armaiolo.

    Dopo mi ha mostrato una mitraglietta con calcio pieghevole, mi pare che l'aveva appena tolta dalla cassaforte. …"

                                         -  " … A questo punto si é scusato per andare al WC, é rimasto assente alcuni minuti. Nel frattempo mi ero soffermato a guardare delle fotografie sulla parete di cui una, mi pare, raffigurava Cossiga. In quel momento AC 1é rientrato nello

studio, si trovava alle mie spalle. lo mio trovavo, in piedi, davanti ai quadri che si trovano alla sinistra della porta che immette al locale della piscina coperta. Gli ho chiesto, con una certa ironia, quando aveva fatto una fotografia che lo ritraeva, evidentemente diversi anni orsono. Mi ha risposto di guardare la data. Il tono di voce quando mi ha risposto era normalissimo. Stavamo praticamente discutendo senza guardarci in viso. Lui era dietro di me, non posso precisare se era a destra o sinistra, non lo stavo guardando. …"

 

                                         -  "… Ad un tratto ho sentito un colpo tremendo al viso e una fitta lancinante al capo. Ho subito visto il sangue che mi usciva a fiotti ma non ho subito capito quello che mi era successo. Devo essere caduto sulle ginocchia senza rendermene conto. Non ricordo esattamente in che posizione mi trovavo quando sono stato colpito al viso. Ripeto che stavo guardando la fotografia rivolto verso la parete, potrebbe essere anche che, per parlare con lui, mi stessi voltando nella sua direzione.

Ora, col senno di poi, mi rendo conto che evidentemente doveva trovarsi sulla mia destra, … "

 

                                         -  "… Quando é esploso il colpo non ho visto l'arma fare fuoco. Sono stato colto di sorpresa.

A domanda dell'agente posso affermare di non aver sentito rumori di carica o altri rumori di manipolazione sulle armi prima di venir colpito. Se vi fosse stato un movimento di carica l'avrei chiaramente udito.

AC 1é subito accorso in mio aiuto facendomi sedere su una sedia. Era disperato, continuava a ripetere che voleva farmi vedere una pistola, di non sapere cosa era successo, di non aver fatto apposta ecc.

lo, l'arma in questione, non l'avevo neppure vista. Neanche prima al momento di entrare nello studio. Avevo visto solo la Parabellum. …"

 

                                         -  "… Non riesco a spiegarmi l'accaduto. Tra me e AC 1non c'è assolutamente nessun tipo di astio o rancori. La nostra è semplice amicizia, eravamo infatti appena stati a cena. Nessun tipo di interesse o altro motivo avrebbe potuto spingere AC 1a un gesto tale, sicuramente si è trattato di un incidente, almeno lo spero. … "

                                         -  "… Sono già stato altre volte, in passato, a casa sua. In queste occasioni, anni fa, ci era pure capitato di guardare alcune sue armi.

    Ora che ci penso potrebbe essere che la SIG 210 è stata acquistata da AC 1ad un'esposizione di armi che si è tenuta a Neuchâtel e __________ e dove ci eravamo recati alcuni anni or sono. Non ne sono comunque certo. …"

 

                                     -   verbale 27.2.2003:

                                         -  "… è possibile che con AC 1 si sia parlato dell'arma Parabellum già durante la cena. Nel verbale di Polizia viene indicato che ne abbiamo parlato durante il tragitto per __________, sono convinto che se ne sia parlato a cena e non solo durante il tragitto. AC 1mi aveva chiesto di mostragli che tipo di operazione effettuare per rimuovere la canna e la culatta della sua Parabellum 765. …"

 

                                         -  "… io non ricordo di avere visto la SIG 210. Non l'ho vista né sulla scrivania né in altro luogo del locale. E neppure ne abbiamo parlato. …"

 

                                         -  "… Mi sono soffermato su delle foto che lo ritraevano con Cossiga ed AC 1 intanto era rientrato nello studio io però non l'ho visto, lui era alle mie spalle. A questo punto io ricordo che l'ultima cosa che ho detto a AC 1 è stata una frase del tipo: "com'era giovane" in un'altra fotografia posta un po' più in altro e un po' più a sinistra rispetto ai quadri che lo ritraevano con Cossiga. Si trattava di una fotografia di AC 1, solo il viso, lui portava grandi occhiali e capelli lunghi. A AC 1 ricordo di avere fatto una domanda specifica di quanti anni aveva in quella foto. Lui mi ha detto di guardare la data che era scritta sotto. Dopo quella sua affermazione io ho sentito il botto…"

 

                                         -  "… ricordo un colpo da fratturarmi il cranio, lacerante. Ancora oggi sento il fischio in tutte e due le orecchie, in modo particolare in quella destra. Ricordo di essere caduto sulle ginocchia, poi bocconi, ricordo di avere detto in dialetto a AC 1 cosa aveva fatto. Ricordo che lui diceva cosa ho fatto, cosa ho combinato ed affermazioni del genere dal quale era palese la sua disperazione. Dopo il botto io non ho visto né pistola né niente, lui si è prodigato per farmi sdraiare, poi mi ha fatto sedere sulla sedia. Ricordo che ha urlato alla moglie di chiamare l'ambulanza, urlava dicendo alla moglie che era successo un disastro. lo ero in panico, ero pieno di sangue, ho pensato che sarei morto. Ricordo di avere chiamato dal cellulare mia moglie TE 2 dalla seggiola. Sono io che l'ho chiamata. So che ho spiegato a mia moglie l'accaduto. …"

 

                                         -  "… con AC 1 non ho mai avuto attriti particolari, anche se non ci si vedeva spesso ultimamente, avevamo buoni rapporti personali. Come già detto alla Polizia ritengo che si sia trattato di un incidente. …"

 

I dubbi a PC 1 sono cominciati a venire nei giorni seguenti.

Era degente a __________ quando, il 3.3.2003, ha telefonato ad un conoscente, il signor __________ ex-codirettore __________, chiedendogli di potergli parlare.

Così si è espresso testualmente PC 1 nel verbale reso alla PP il 14.4.2003:

 

" … ho preso contatto con __________, __________, già co-direttore della __________ siccome sono stato colto da un enorme dubbio che AC 1 mi avesse fregato. …"

 

__________ l'ha raggiunto a __________ quel giorno stesso e a lui, in presenza della moglie TE 2, PC 1 affidava l'incarico, firmandogli all'uopo una procura, di informarsi sul suo conto al nero. __________, rientrato in Ticino contattava il capo dell'Ufficio legale dell'__________, avv. __________, suo buon conoscente, dopodiché intorno al 7.3.2003 quest'ultimo lo informava che il conto di PC 1 non presentava un saldo milionario, bensì un patrimonio di circa fr. 370'000.- (trattandosi di titoli il saldo è soggetto a variazioni).

Quel giorno stesso __________ si recava a __________, al domicilio di PC 1, nel frattempo rientrato da __________.

__________ informava la moglie di PC 1 di quanto venuto a sua conoscenza, dopodiché entrambi decidevano di non dire nulla a PC 1 poiché quel giorno egli s'era di nuovo aggravato ed era imminente un nuovo ricovero a __________ per essere rioperato.

Superato detto intervento, il 22.3.2003 PC 1 faceva ritorno in Ticino. Venne informato degli illeciti ingenti prelevamenti operati da AC 1 sul suo conto, col che chiedeva all'avv. __________ di patrocinarlo. Al fiscalista signor __________ veniva affidato l'incarico di ricostruire a mano dei documenti bancari, finalmente ottenuti verso la fine di marzo dalla banca, le malversazioni e di quantificare il danno.

Per la mattina del 14.4.2003, venne organizzato presso gli Uffici della __________  un incontro tra PC 1 e il suo legale e AC 1 e l'avv. __________.

Al riguardo nel citato verbale 14.4.2003, a p. 9, PC 1 ha dichiarato:

 

" … Nel corso dell’incontro di stamane alla presenza delle persone sopra indicate AC 1:

-   ha ammesso di avere fatto prelievi sul mio conto “in nero” presso __________ per un ammontare di oltre 3 mio di franchi. Tengo a precisare che ad AC 1 ho mostrato e consegnata la ricostruzione prelevamenti / pagamenti di 3 mio e 150 mila franchi circa fatta da __________ ed AC 1 ha ammesso prelievi di tale entità;

-   ha ammesso che dei prelievi da lui effettuati di oltre 3 mio di franchi non c’è più un soldo;

-   ha ammesso di avere fatto delle speculazioni con i miei soldi e che le stesse sono andate male;

-   ha riferito che una parte dei soldi che ha sottratto a me, l’ha utilizzata per “problemi” alla sua casa. Probabilmente intendendo sorpassi di costi;

-   ha detto di portarsi dentro da dieci anni questo peso e che un paio di giorni prima del 24 febbraio 2003 aveva “non per niente” caricato appositamente la pistola. Su richiesta del mio avvocato che ha chiesto ad AC 1 se la pistola l’aveva caricata per uccidere se stesso o per uccidermi, AC 1 ha detto che l’aveva caricata ”ovviamente” per suicidarsi;

-   ha detto che avrebbe parlato con i suoi genitori e con suo fratello per fare poi una proposta di risarcimento a me.

Una volta finito questo incontro unitamente al mio avvocato ho deciso di venire in Procura Pubblica. …"

 

L'avv. __________ ha a sua volta prodotto alla PP la seguente dichiarazione (cfr. all. all'AI 15, cl. A):

 

" Il sottoscritto avv.dott. __________, in __________ , __________, con la presente dichiara quanto segue:

 

Su mia richiesta è stata concordata una seduta tra i signori PC 1, da me assistito e AC 1, assistito dall'avv. __________, presso gli uffici di AC 1 c/o __________  SA in __________  oggi 14 aprile 2003 alle ore 09:00.

La seduta ha avuto puntuale svolgimento.

Ho spiegato i motivi della seduta, fatto presente il notevole importo sottratto, chiesto l'immediato rientro.

AC 1 ha ammesso

-   di avere fatto i prelevamenti per sé dal 1993 in poi e per 10 anni

-   di non aver più nulla di quanto appropriatosi

-   di avere impiegato il danaro in speculazioni andate male e qualcosa per la sua casa di __________

-   di "non per nulla" aver caricato l'arma già qualche giorno prima dello sparo del 24 febbraio 2003 per suicidarsi

-   di voler fare una proposta risarcitoria dopo aver parlato con i suoi genitori e suo fratello."

 

Il giorno seguente, ovvero il 15.4.2003, PC 1 è stato di nuovo sentito dal Ministero pubblico e in tale verbale ha dichiarato:

 

" … è mia ferma convinzione che la sera del 24 febbraio 2003 a __________ AC 1 ha fatto di tutto per uccidermi in modo da evitare di dovermi consegnare la tanto richiesta documentazione bancaria sui miei averi bancari, sulla mia situazione bancaria. Fallito il tentativo lui si è prodigato con diversi espedienti tra i quali l’invio sistematico di messaggi sul mio cellulare ai quali io non ho risposto. Produco seduta stante trascrizione di detti messaggi dai quali risulta che lui faceva di tutto per tenermi buono in relazione ad i nostri rapporti  patrimoniali. Preciso che si tratta di trascrizione fatte da mia moglie. Non è stato possibile, per come è fatto il cellulare, procedere ad una fotocopia. …"

 

AC 1 è stato, come già cennato, arrestato il giorno 16.4.2003. Si era incontrato l'ultima volta con PC 1 il 27.2.2003, durante una breve visita resagli all'ospedale.

Il 26.2.2003 è il giorno in cui PC 1 apparve in televisione rilasciando un'intervista. Il 28.2.2003 anche AC 1 è apparso in televisione, rilasciando la sua intervista. Entrambe le videocassette sono state visionate in aula dalla Corte.

Nel seguito, nonostante ripetuti tentativi di AC 1 di mettersi in contatto con PC 1, quest'ultimo non ha più voluto parlargli. Un tale eloquente silenzio deve aver necessariamente preoccupato assai AC 1 che, dopo aver consultato il proprio medico e lo psichiatra dr. __________, ha deciso il 10.3.2003 di ricoverarsi presso la Clinica di __________. Né ai citati medici, né a quelli della Clinica ha evidentemente spiegato il vero motivo della sua ansia, della sua continua agitazione nonché dei pensieri di morte, ovvero del grande timore che aveva che PC 1 avesse scoperto o stesse per scoprire le sue malversazioni.

 

A partire dal 7.4.2003, AC 1 ha ripreso il lavoro presso la __________  a metà tempo, trascorrendo la notte in clinica. Da un filmato che la Corte ha visionato in aula, relativo ad una trasmissione televisiva di quello stesso giorno, dedicata alle elezioni cantonali del 6.4.2003 (che hanno visto AC 1 brillantemente rieletto in Gran Consiglio) risulta che egli aveva, quantomeno in pubblico, ritrovato il suo abituale stile e la sua sicurezza. Dormiva ancora in clinica quando è stato ordinato il suo arresto, che ha avuto luogo all'esterno degli uffici della __________ .

 

Tosto interrogato sugli indebiti prelievi operati sull'arco di dieci anni a debito del conto di PC 1, AC 1 ha mantenuto al riguardo un atteggiamento menzognero, allegando, in buona sostanza, di aver tramite terzi investito e perso parti dei fondi affidatigli.

A pagina 3 del verbale del 16.4.2003, ha in particolare contestato:

 

" … di avere sottratto in modo indebito 3 milioni di franchi. Dico questo perché io facevo delle speculazioni su mercati a termine. Io ho prelevato fondi dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca estera. A volte le cose andavano bene, altre volte andavano male. Se guadagnavo io ridepositavo sul conto il provento, in parte.

 

Io voglio precisare che contesto di essermi appropriato indebitamente di 3 milioni di franchi, è possibile che io abbia fatto dei prelevamenti per un totale di 3 milioni di franchi, ma da questa somma bisogna dedurre quanto io ho riversato sul conto.

Questo per dire che a fronte di, forse, prelievi per 3 milioni di franchi, avendo io fatto anche versamenti sul conto relativi ai guadagni di dette operazioni speculative, in realtà l’effettiva sottrazione indebita non è a mio giudizio di 3 milioni di franchi.

 

ADR  Che le speculazioni su mercati a termine sono operazioni con derivati, forex, che sono altamente rischiose. …"

 

A p. 7 ha avuto l'ardire di inventarsi la seguente articolata bubbola:

 

" … io questi soldi (n.d.r. prelevati dal conto di PC 1) li consegnavo cash brevi manu in contanti a una persona che opera in Italia su derivati (SIM).

Il magistrato mi chiede chi è questa persona e come si chiama.

AC 1: io mi avvalgo della mia facoltà di non rispondere quo al nominativo di questa persona. Voglio aggiungere che mi avvalgo della facoltà di non rispondere quo al nominativo di questa persona per motivi di discrezione nei suoi confronti. Aggiungo che io questi soldi li consegnavo in contanti nel Luganese e che poi questa persona li esportava o li faceva oggetto di compensazione internazionale.

 

Il magistrato rileva che io sopra ho detto che prelevavo dei soldi dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca estera. Quale era la banca?

AC 1: devo qui precisare che sopra quando io ho parlato di banca estera intendevo una banca estera operante in Svizzera (__________ ) e quindi con degli uffici in Svizzera (__________ ). In sostanza una società figlia di una banca italiana qui costituita come società anonima di diritto svizzero. Sul nome della banca mi avvalgo per il momento della facoltà di non rispondere.

 

ADR che io a questa persona a cui consegnavo in contanti i soldi che prelevavo dal conto __________ di PC 1 non ho mai chiesto nessuna ricevuta. Io mi fidavo di questa persona.

Aggiungo che io non ho mai neppure visto un qualsiasi documento che attestasse il seguito dell’operazione, e quindi l’effettivo investimento presso la SIM italiana e il risultato dell’operazione con eventuale utile o perdita.

 

ADR che io consegnavo questi soldi a questa persona di mia fiducia affinché li investisse tramite questa SIM, società per me di estrema serietà. Se c’era un utile la mia intenzione era quella di riversarla sul conto di PC 1 per il 90% e di tenermene il 10%. Così entrambi avremmo avuto un utile.

 

ADR che io consegnavo i soldi che prelevavo dal conto di PC 1 a questa persona di mia fiducia, senza dire a questa persona che erano soldi di terzi. Io per questa terza persona disponevo al momento della consegna a lui di soldi miei, e agivo per me stesso. A questa terza persona io “giustificavo” la consegna a contanti dicendogli che volevo occultare questo tipo di investimento a mia moglie.

 

Il magistrato mi chiede come mai ho scelto questa modalità assolutamente atipica, io persona cognita di banche per la mia esperienza professionale, e cioè di prelevare in contanti per consegnare a terze persone che portassero in banca estera (a __________ ) dei fondi destinati a investimenti in Italia, in buona sostanza per quale ragione non ha scelto di bonificare direttamente alla banca estera in Svizzera?

AC 1: io non volevo fare apparire a PC 1 che su questi investimenti io percepivo delle retrocessioni. Se avessi agito banca a banca allora l’intero provento dell’operazione sarebbe stato accreditato in conto senza che io potessi trattenere il mio 10%.

 

Aggiungo anche che inoltre questo sistema di consegna a contanti a questa persona di mia fiducia era da lui gradito perché gli permetteva di procedere con le compensazioni suddette.

 

ADR che io della SIM non ho alcun documento. …"

 

Anche davanti al Giar ha perseverato nella menzogna dichiarando che (cfr. AI 25):

 

" In sostanza ammetto di aver commesso degli illeciti nei confronti di PC 1 e più precisamente a danno dei suoi averi affidatimi in gestione.

Ribadisco comunque che gran parte delle somme da me prelevate dal conto di PC 1 (possibile che si tratti di ca 3 mio FRS) sono state investite e perse su altra relazione come ho già detto alla PP.

In merito agli utili di questa gestione extra-conti di PC 1, ribadisco che quando ce n'erano una parte la trattenevo ed un'altra la riversavo sul conto di PC 1, questo fino alla fine del 1997 perché in seguito utili non ce ne sono praticamente stati più.

… omissis …

 

ADR  al momento mantengo la mia decisione di non comunicare il nome della persona a cui consegnavo il denaro per "accreditarlo" su di un fondo della SIM (che si chiama Prowinn, Milano) né il nome della banca, o meglio succursale qui a __________  dove mi è stato detto le somme venivano gestite. Intendo prima parlare con il mio legale. …"

 

Incarcerato al PCT il 17.4.2003, AC 1 ha fatto lo sciopero della fame fino al 22.4.2003 (cfr. AI 64). Dopo aver avuto un colloquio libero col suo legale, ha ammesso, prima davanti alla PS e poi davanti al Magistrato, che gli investimenti presso la società SIM erano una bugia così come inventata era da lui stata la persona dell'intermediario a cui avrebbe consegnato i soldi di PC 1.

Ha dato atto che in realtà aveva usato i fondi sottratti a PC 1 per scopi propri, in particolare per pagare gli artigiani che gli avevano costruito la casa. Nei precedenti verbali avrebbe - a suo dire - mentito per il timore di coinvolgere la propria moglie nell'inchiesta.

Della portata e della sistematicità dell'appropriazione indebita consumata da AC 1 in danno di PC 1, nonché dell'utilizzo del danaro, si è già partitamente sentito nei considerandi che precedono.

 

Anche dopo l'arresto, AC 1 ha continuato ad affermare che il ferimento di PC 1 è ed era unicamente riconducibile ad un incidente e non ad un atto volontario.

 

Per quanto attiene alle lesioni subite da PC 1 devesi qui ricordare che egli -come già cennato- rimase degente all'OC dal 25 al 28.2.2003, dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________.

Ivi è stato operato sia per quanto riguarda il danno all'orecchio destro che all'occhio sinistro.

È stato dimesso il 5.3.2003, sennonché il 9.3.2003 si è reso necessario un nuovo ricovero che è durato fino al 22.3.2003. È stato dopo il rientro al domicilio che PC 1è stato informato degli indebiti prelievi di AC 1 dal suo conto.

Il terzo ricovero di PC 1 all'Ospedale Cantonale di __________ è avvenuto il 23.4.2003 ed in tale occasione è di nuovo stato operato a causa del distacco della retina. È stato dimesso il 28.4.2003 e dopo di allora ha dovuto sottoporsi a numerose visite di controllo. Nonostante le operazioni e le terapie, PC 1, per finire, ha perso l'udito all'orecchio destro e ha perso la vista all'occhio sinistro, danni questi irreversibili. Ha lamentato e lamenta disturbi anche all'orecchio sinistro e soprattutto all'equilibrio, tali da non più consentirgli di praticare il suo sport preferito che era quello di andare in bicicletta.

Anche il suo stato psichico dopo il ferimento è assai compromesso. Ferito nel profondo dal "tradimento" di AC 1, PC 1 è caduto in depressione e, nonostante si faccia seguire anche da uno psicologo, egli -minato nel fisico e nel morale- non ha più ritrovato la forza di continuare nella sua attività e, dopo il fatto del 24.2.2003, ha chiuso l'impresa.

Per i dettagli relativi ai vari ricoveri a __________  e a __________, si rinvia ai certificati medici raccolti nel classeur D e nella cartella clinica dell'OCL. Delle sofferenze psichiche riferiscono sia il certificato medico del dottor __________(in AI 580), sia il di lui verbale del 29.10.2003, sia il certificato dello psicologo __________(AI 488), sia il di lui verbale del 29.10.2003, così come il verbale reso dal medico curante dr. __________(del 20.5.2003.

 

                                18.   Nei considerandi che precedono già s'è detto che la tragica morte, avvenuta nel 2002, del fratello ha gettato la famiglia __________ in uno stato di profonda costernazione.

Aldilà degli inevitabili problemi umani (i figli non volevano far sapere all'anziana madre come il fratello era deceduto), ne vennero ben presto a PC 1, incaricato di occuparsi della successione del defunto, gravi difficoltà anche sul piano legale e pratico.

Il defunto aveva, in sua vita, guadagnato parecchio lavorando in America. Nell'espletamento delle pratiche successoriali PC 1 s'era scontrato con molte difficoltà e complicanze, già solo per accedere ai conti del fratello.

Tale esperienza aveva suscitato inquietudine in PC 1 anche per rapporto ai propri averi. Sentiva in particolare l'esigenza che sua figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, diventasse la beneficiaria del conto, che in un qualche modo ne fosse coinvolta. Non voleva in buona sostanza che, in caso di sua morte, sua figlia avesse a tribolare quanto lui aveva e stava tribolando nel contesto della successione del fratello.

Inoltre, a PC 1 si era presentata l'occasione di far luogo ad una promozione immobiliare, ma per farlo aveva bisogno di disporre di liquido oppure di garanzie. Già in passato aveva avuto l'intenzione di comprare un appartamento ad __________(e aveva pensato di adoperare i fondi "neri", ma AC 1 l'aveva dissuaso, narrandogli, a mo' di esempio, i guai in cui era incorso un cittadino austriaco che, avendo investito soldi al nero all'estero, era stato scoperto dopo l'entrata dell'Austria nella UE. Sta di fatto che PC 1 in quel periodo, tra fine 2002 e inizio 2003, sentiva forte l'esigenza di parlare con AC 1 sia a proposito della questione della figlia, sia al fine di trovare le modalità per un utilizzo, quantomeno parziale o come garanzia, dei soldi che AC 1 gli gestiva. Inoltre, dopo il 28.2.2002, più non aveva avuto da AC 1 alcun aggiornamento circa l'ammontare del capitale e dell'incremento (la tabella Excel si ferma, per l'appunto, al 28.2.2002) conseguito al 31.12.2002.

Un primo auspicato incontro con AC 1 ebbe luogo il giorno 28.1.2003 al Ristorante __________ .

Così ha narrato PC 1, nel verbale del 14.4.2003 alla PP (sostanzialmente confermato al dibattimento), i contenuti di quel colloquio:

 

" … io da circa un anno chiedevo ad AC 1 informazioni un po’ più precise sui miei soldi. Ricordo di avere detto ad AC 1 dopo l’ultimo bigliettino dattiloscritto con la situazione riassuntiva fino al 28 febbraio 2002 ed a partire dal dicembre 1998, che volevo essere informato più dettagliatamente sui miei averi. Voglio precisare che con la morte di mio fratello nell’aprile 2002 mi sono trovato confrontato con una situazione nuova, ovvero tutte le complicanze legate alla successione. Fu per questa ragione che ritenni doveroso di chiedere ad AC 1 di essere informato in modo preciso sul mio conto __________. Io avevo in particolare necessità di ricevere un finanziamento per la mia attività imprenditoriale. Ricordo che io lo dissi ad AC 1 e che lui insisteva nel volermi convincere a non far capo a quei soldi nemmeno come garanzia siccome erano soldi in nero. Ricordo che di questa necessità del finanziamento parlai a AC 1 la prima volta nel 2003 quando ci siamo incontrati a pranzo al Ristorante __________ . Ricordo che in tale incontro chiesi specificatamente a AC 1 informazioni dettagliate sullo stato del mio conto e sull’entità dell’importo che la banca mi poteva mettere a disposizione ed entro che lasso di tempo. Ricordo perfettamente che AC 1 mi disse che Fr. 300'000.00 circa concernenti obbligazioni di prossima scadenza potevano essere liberati ma comunque lui insisteva affinché io non utilizzassi tali somme essendo nere. Sempre al pranzo al Ristorante __________ abbiamo accennato alla definizione di una strategia affinché i miei soldi neri arrivassero a mia figlia nel caso di mia morte. Lui sentito anche questo mio secondo intendimento mi disse che ne avremmo riparlato. Ricordo che al Ristorante __________ lui mi disse in dialetto “ta fò vide tütt” (intendendo quello che c’era in banca) e così ci siamo lasciati.

 

Ci siamo lasciati con l’impegno di riincontrarci per discutere i dettagli della mia situazione bancaria. In un primo momento lui mi aveva fissato un nuovo appuntamento per il giorno di San Valentino quindi il 14 febbraio 2003. Per me la data andava bene, importante per me era che ci incontrassimo, poiché io volevo essere messo al corrente del mio denaro. AC 1 ha rinviato l’appuntamento, ricordo che mi ha chiamato alle 7 di sera circa chiedendomi di rinviarlo di una settimana. Mi disse che si era accorto solo in quel momento che era San Valentino e che non voleva avere discussioni con la moglie. Ricordo che AC 1 mi ha telefonato o sul mio fisso (091/858.32.38) o sul mio cellulare (079/620.40.45) disdicendo l’appuntamento e fissandolo per il venerdì 21 febbraio 2003. …"

 

AC 1, davanti al Giar, durante l'udienza del 16.4.2003 (che ha portato alla conferma del suo arresto per i reati di ripetuta appropriazione indebita, aggravata sub semplice, amministrazione infedele, mancato assassinio, sub mancato omicidio intenzionale), in un'epoca in cui ancora negava di aver convertito a proprio indebito profitto oltre 3 milioni di franchi di proprietà di PC 1, sostenendo di averli sì prelevati ma per consegnarli ad un tale, che non intendeva nominare, perché li investisse presso altra banca e che glieli aveva persi, aveva dichiarato (su questo specifico fatto confermando quindi quanto detto da PC 1):

 

" … È comunque vero che l'incontro di quella sera (n.d.r. del 24.2.2003) fra me e PC 1 aveva anche lo scopo di fornirgli il rendiconto della sua relazione a __________. È pure vero che avevo dovuto rinviare un paio di volte quell'incontro…"

 

Il fatto è stato ribadito da AC 1 anche nel verbale reso alla PP il 28.5.2003, a p. 7, nel quale si legge:

 

" … omissis …

Andando verso __________ abbiamo parlato del più e del meno a ruota liberra. Mi ricordo anche che siccome non era tardi avevo chiesto ad PC 1 se voleva venire a casa mia prima o dopo cena. PC 1 mi ha risposto che andavamo dopo cena a casa mia a __________. Una delle ragioni per le quali PC 1 doveva venire a casa mia era che lui doveva mostrarmi lo smontaggio della Parabellum. L'altro motivo era la sua posizione bancaria. Con ciò intendo che io dovevo rendere edotto PC 1 dello stato patrimoniale del suo conto __________ sul quale ho malversato.

… omissis …

Nel corso dell’ultimo anno PC 1 ed io ci siamo visti molto poco, questo prevalentemente a causa mia in quanto non sopportavo più la situazione per me diventata in coscienza insostenibile che mi ha visto praticamente in questo ultimo anno in stati emotivi alterati. La situazione insostenibile evidentemente era il fatto che io ho sottratto ad PC 1 i suoi soldi del conto __________ che gestivo per lui.

In questo anno mi ero prodigato a farlo partecipare ad un fine settimana prolungato a Varsavia con un gruppo di imprenditori edili del Sopraceneri questo per distoglierlo dalla profonda ferita che gli ha lasciato la morte di suo fratello. Poi ci siamo visti ad inizio 2003 al Ristorante __________ di per la questione del fratello, occasione in cui decidevamo pure di incontrarci nel mese successivo. Questo (cioè l’incontro per il mese successivo) era per fare un punto della situazione sul suo conto __________ che io gestivo. …"

 

Vi è pure sostanziale convergenza tra il dire di PC 1 e quello di AC 1 sul fatto che durante l'incontro del lunedì 24.2.2003, quando si recarono a cena a __________, tra gli argomenti di cui parlarono vi fu in particolare quello di trovare un modo per far sì che la figlia di PC 1 diventasse la beneficiaria dei fondi (che PC 1 credeva) depositati sul conto  .

Infatti nel testé evocato verbale del 28.5.2003 reso alla PP, a p. 8, AC 1 ha dichiarato:

 

" … In buona sostanza ho già detto i temi di discussione nel mio verbale del 25 febbraio 2003 di quella cena. In questa sede evidentemente aggiungo che abbiamo parlato del conto __________ che io gli gestivo.

Io su richiesta di PC 1 a cena sono stato interpellato sulle alternative per garantire la successione del beneficiario economico del conto __________ (__________-__________) intestato a PC 1 e sul quale ho fatto le note sottrazioni indebite. …",

 

dopodiché, alle p. 9 e ss., ha chiarito che:

 

" … Sulle alternative in caso di morte di PC 1 come predetto ne abbiamo parlato, effettivamente su richiesta di PC 1 con l’ausilio di un foglio gli ho spiegato con degli schemi ad esempio il Trust, le fondazioni, le panamensi. E le varie possibilità similari. Ho cercato di spiegare a PC 1 con un supporto cartaceo.

 

ADR che io quel foglio l’ho buttato via nel camino dell’__________. Voglio precisare che questo foglio non è da confondere con le tabelle Excel indicanti il patrimonio (fittizio) che io ho consegnato al signor PC 1 negli anni precedenti.

Può darsi che intanto che io ho spiegato ad PC 1 queste varie possibilità io gli abbia indicato che questo tipo di società sono strutture che vale la pena di costituire con dei patrimoni al di sopra dei 5 mio. …

… omissis …

Come detto i temi di discussione erano parecchi, l’aspetto del conto bancario è stato toccato quale ultimo tema in quanto rammento che il foglio esplicativo da me usato era stato fatto quando già non vi erano più i piatti di portata sul tavolo. Quindi deduco che eravamo già al caffè.

 

ADR che, non ho consegnato il foglio esplicativo a PC 1 siccome non me lo ha richiesto. Il suo scopo era quello di capire l’essenza di queste strutture nelle loro componenti di rischio di vantaggi e soprattutto di costo. …

… omissis…

E’ stata una cena abbastanza lunga, in considerazione del fatto che siamo arrivati presto presso l'__________ (ristorante), dove ci siamo rimasti per circa 4 ore. Penso di avere anche mangiato tra le altre pietanze del formaggio piccante come digestivo dopo la cena.

 

Il conto lo ha pagato PC 1.

 

Saremo partiti dal ristorante intorno alle ore 23.00. A piedi abbiamo raggiunto la macchina di PC 1 sulla quale ci siamo avviati verso __________. Lui ha preso l’autostrada fino a __________ . Da __________  siamo ritornati a __________ per salire __________.

 

ADR che, io da __________ quando devo andare a __________ prendo la strada cantonale.

 

Posso dire che la sera del 24 febbraio 2003 credo d’istinto PC 1 ha preso l’autostrada. Mi sembra anche di aver fatto l’osservazione che potevamo passare dalla cantonale, anche se di per se cambiava poco. Visto che sulla strada da __________ a __________ via ci sono dei lavori e quindi non cambiava tanto nel senso che non guadagnavamo tanto tempo. Non ho detto a PC 1 che strada dovesse percorrere.

 

A domanda dell’avv. __________.

Il signor PC 1 aveva fretta?

 

Risposta:

Il signor PC 1 aveva fretta, non volendo fare troppo tardi per la sua attività professionale che lo obbliga ad essere in magazzino di buon ora e soprattutto per la moglie che lo attendeva a casa.

 

Saremo arrivati a __________ verso le ore 23.15. Questo dato è indicativo. Intorno alle 23.00 siamo partiti dal ristorante. Quantifico in quindici minuti il percorso da __________ a __________ che può anche essere di 20 min. Ritengo corretto stimare di essere arrivato a __________ al più tardi alle 23.20.

 

A domanda del Magistrato:

Concorda con me signor AC 1 che PC 1 voleva sapere lo stato del suo conto, lei stesso signor AC 1 ha dichiarato che all’inizio di ogni anno lo informava in tal senso. Come lei ha appena terminato di dire PC 1 aveva fretta, lei signor AC 1 ha detto che lo scopo della serata era anche quello di informarlo sullo stato del conto __________. Come mai non lo ha informato a cena?

 

Rispondo:

Concordo con il magistrato su quanto indicato in premessa della domanda, sulla domanda stessa rispondo che dal momento che comunque doveva portarmi al domicilio e comunque mi avrebbe mostrato lo smontaggio della Parabellum evidentemente ho tenuto il tutto (i documenti bancari) a __________ senza portarmeli a spasso tutto il giorno.

 

A domanda del magistrato:

Corrisponde che in passato lei informava PC 1 dello stato del conto __________ a cena o durante i pranzi?

 

Risposta:

Questo effettivamente corrisponde.

Voglio aggiungere che dal momento che io ero appiedato e quindi avevo una borsa e giravo in treno non era indicato portarmi in giro l’estratto patrimoniale (quello dell’ultimo mese ovvero gennaio 2003) e la mia ricostruzione schematica (tabella Excel). Voglio pure aggiungere che dal momento che sapevo che PC 1 doveva riportarmi a casa avevo deciso che gli avrei mostrato e spiegato ed esposto la sua situazione patrimoniale/bancaria a casa mia a __________. Preciso che lui sapeva e così eravamo d’accordo (io ho chiesto il 21 febbraio 2003 ad PC 1 se mi riportava a casa dopo la nostra cena) che mi avrebbe riaccompagnato in macchina fino a casa a __________. Pertanto sapendo che PC 1 mi avrebbe portato a __________ gli avrei parlato del suo conto lì, e meglio lo avrei informato sullo stato del suo conto. …"

In aula AC 1 ha sostenuto che, nello studio di __________, egli teneva separati i documenti __________ autentici (asseritamente riposti in una ventiquattrore che non era quella con la quale era andato alla seduta del Gran Consiglio) dalla sua tabella Excel che invece stava nella "pigna" di documenti che teneva sulla sua scrivania.

 

Del pari, al dibattimento, ha ribadito (ma ne aveva già accennato in occasione della ricostruzione del 29.4.2003) che la sua reale intenzione, una volta giunti a __________, non era di certo quella di mostrare a PC 1 la documentazione bancaria originale. Non essendo egli in grado di presentare una congrua "dote", era invero escluso che egli quella sera potesse mostrare a PC 1 la reale consistenza del conto (la qualcosa sarebbe equivalsa a una confessione che AC 1 in nessun caso voleva quella sera fare).

A suo dire, quella sera, a PC 1, AC 1 avrebbe avuto l'intenzione di mostrare solo la falsa tabella Excel che -è sempre AC 1 che lo sostiene- nei giorni precedenti aveva provveduto a correggere a mano, biffando i valori esposti al 28.2.2002, e sostituendoli a penna con quelli al 31.12.2002. In pratica AC 1, nell'imminenza dell'incontro con PC 1, avrebbe provveduto a ricalcolare il saldo (pari a circa fr. 4,7 milioni) applicandogli il tasso di crescita del 2,5% delle obbligazioni della Confederazione.

Posto che questa sia stata la reale (ma a PC 1 sottaciuta) volontà che animava AC 1 quella sera, è altrettanto vero che AC 1 a PC 1 lasciò intendere che invece a __________ gli avrebbe mostrato "tutto" ("ta fo vidé tütt"), intendendo con ciò l'autentica documentazione bancaria. Anche se in aula l'ha negato (arrivando perfino a dire che "PC 1 mente quando dice che voleva vedere i fogli della banca"), è nondimeno certo che PC 1 davvero quella sera, recandosi a __________, voleva e credeva di prendere visione della documentazione bancaria. Così PC 1 ha dichiarato e così deve essere logicamente dedotto dalle dichiarazioni fatte da AC 1 (in aula ma già anche in precedenza, in occasione della ricostruzione del 29.4.2003). In detta sede, AC 1 infatti già aveva dichiarato (cfr. la videocassetta AI 89, visionata in aula dalla Corte, della quale viene qui trascritto il seguente stralcio):

 

" … omissis …

PP

Mi dica una cosa, lei dove aveva i documenti che avrebbe dovuto mostrare al sig. PC 1?

 

AC 1

allora, di per sé i documenti io li avrei avuto qua (indica la pila di fogli sulla destra della scrivania) però quella sera lì io gli avrei dato un'ennesima scusa dicendo che erroneamente ho gettato i documenti che dovevo dargli.

 

PP

ecco, ma di per sé lei li aveva fisicamente lì? dove ha mostrato adesso?

AC 1

fisicamente erano nella borsa…

 

PP

erano nella borsa…

 

AC 1

lo stato patrimoniale era nella borsa

 

PP

scusi, era nella borsa che lei ha portato da dove? che era già lì?

 

AC 1

la borsa che io avevo già qui (indica il divano in pelle nera) che è una borsa dove io ho dentro diverse cose che aggiorno man mano delle esigenze o le cose politiche o altro

 

PP

la borsa che già si trovava qui?

 

AC 1

sì esatto

 

PP

quando voi siete arrivati?

 

AC 1

esatto, cioè non era la borsa del Gran Consiglio che io mi portavo appresso

 

PP

ok

… omissis …"

 

Ciò significa, a non averne dubbio, per bocca stessa di AC 1 che, quella sera, secondo gli accordi intercorsi tra lui e PC 1 (ta fo vidé tütt!) nella casa di __________ c'erano davvero "documenti che doveva dargli" (a PC 1 ovviamente) o che perlomeno aveva falsamente promesso di "dargli", giacché mai -invece- ha avuto la benché minima volontà di "darglieli" davvero, prova ne è che, a suo dire, già aveva pronta una scusa per non farlo (quella di avere per errore gettato via la documentazione).

I fatti dimostrano che poi AC 1 non dovette ricorrere alla suddetta scusa. Intervenne il ferimento di PC 1 e di documentazione bancaria non si parlò più.

Resta inoppugnabile il fatto che PC 1 ha detto il vero quando ha deposto che l'incontro di quella sera era destinato a vedere i documenti bancari per far chiarezza per il futuro del conto "nero" e soprattutto che egli pressava per un cambiamento del conto che includesse la figlia come beneficiaria.

Ciò AC 1 lo sapeva, l'aveva ben capito e, sapendo altresì che il conto egli l'aveva quasi prosciugato, la cosa non poteva non essere fonte di grave preoccupazione.

In aula, AC 1 ha replicato che PC 1, solo che l'avesse voluto, sarebbe potuto andare lui stesso all'__________ e ottenere tutta la documentazione che voleva. Ciò è evidentemente esatto stante che PC 1 era ed è il titolare del conto; sennonché ciò che AC 1 sa (e omette di dire) è che PC 1, ancorché titolare prima dei conti Pippo e Laufenburg e poi del conto  , in banca a chiedere informazioni, anche solo per curiosità, a farsi dare il saldo, in quindici anni non c'è andato mai, tant'è che AC 1 ha potuto, indisturbato e sicuro di sé, andare avanti per ben 126 volte e sull'arco di 10 anni a derubarlo.

Quel che è certo è che, per quel conto, l'unico interlocutore di PC 1 era il suo "fedele" e "fidato" amico AC 1 e nessun altro, tant'è che nonostante i due rinvii degli appuntamenti del 14 e del 21.2.2003, PC 1 pazientemente aspettò la sera del 24.2.2003 e si prestò a fargli da autista da __________  fino a __________, pur di potergli parlare di ciò che gli premeva e per avere da lui le indicazioni sul da farsi. Ma subito, quella sera, e non alle proverbiali "calende greche", non "chissà dove e chissà quando", quando a AC 1 fosse piaciuto (meglio sarebbe dire riuscito di) mettere insieme quella "dote" che, per quel che è dato di constatare (dopo la donazione della casa alla moglie e la cessione dei monolocali alla costituenda Certafides) si stava sempre più assottigliando e allontanando!

 

                                19.   Tornando al ferimento di PC 1 del 24.2.2003, si ha che nel rapporto 28.10.2003 della Polizia scientifica (cfr. AI 608 p. 1) si legge quanto segue:

 

" Il 25.02.2003 verso le ore 0015 dalla Centrale Operativa di veniva richiesto il nostro intervento a __________, in Via, presso l'abitazione di __________, poiché un uomo era stato ferito alla testa con un'arma da fuoco.

Sul posto per i primi accertamenti di nostra competenza intervenivano l'isp. __________ e l'isp. __________.

Ad attenderci presso la villa __________ vi erano i colleghi della Gendarmeria sgt. __________, app. __________, gend. __________, sgt. __________, app. __________ con l'ufficiale di picchetto __________, unitamente a AC 1 e la moglie __________.

La vittima PC 1 era già stata elitrasportata presso l'Ospedale __________  di __________ .

Nel frattempo, giungevano pure i colleghi della PG isp.  __________ ed isp. __________."

 

Circa la situazione constatata dagli ispettori __________ e __________ al loro arrivo, il rapporto a p. 3 riferisce che:

 

" … Facciamo subito rilevare che, successivamente al ferimento dello PC 1, prima del nostro sopralluogo, sono entrate nello studio, per varie ragioni, diverse persone, tra cui il personale sanitario e colleghi.

Entrando nello studio e già in parte nel corridoio all'altezza del bagno, si poteva notare sul pavimento diverse orme di passi insanguinate. Una consistente pozza di sangue era ben visibile nei pressi della sedia in legno color arancione. Nella stessa zona si rilevavano degli schizzi e macchie di sangue presenti sul tendaggio.

Davanti alla scrivania centrale sul suolo erano sparpagliati carte, vari biglietti da visita ed altri oggetti che poggiavano originariamente sulla scrivania. Questi sono caduti quando AC 1, dopo aver sparato a PC 1, prendeva il telefono dalla scrivania per allarmare i soccorsi.

Poco oltre la sedia in legno, sempre sul pavimento si notavano varie chiazze di sangue (gocciolamenti) che andavano verso la scrivania di fondo che poggia contro la parete divisoria con il locale piscina.

Sulla scrivania citata nei pressi dell'apparecchio fax si notava della polvere di cemento e di gesso. In effetti, poco sopra si poteva notare un quadretto forato con il relativo vetro infranto.

AC 1 che al momento dei primi accertamenti era insieme a noi e ci forniva delle spiegazioni dell'accaduto, ci indicava il punto in cui egli aveva depositato l'arma SIG P 210 calibro 9mm dalla quale sarebbe partito il colpo. Questa poggiava, scarica, con il magazzino disinserito su di un ripiano della libreria, dietro alla scrivania centrale (quest'arma sarà trattata più approfonditamente in altri punti successivi del presente rapporto).

AC 1 ci indicava anche le varie armi presenti nella cassaforte e nel resto dello studio. La cassaforte era situata nell'armadio a muro a fianco della scrivania, nella quale erano riposte d'abitudine alcune armi con la relativa munizione (per la lista completa delle armi sequestrate e della munizione rinvenuta, facciamo riferimento al punto 3, ma anche alla lista dei prelievi e reperti ed alla documentazione fotografica).

In particolare nella cassaforte si trovava una mitragliatrice Spectre 9mm. Sulla scrivania centrale sopra al monitor del computer nella scatola originale, una pistola SIG 228 cal. 9mm, scarica. Sul tavolo della scrivania, una pistola Parabellum Waffen Fabrik cal. 7,65 mm scarica. Quest'arma era stata mostrata in precedenza a PC 1, perché AC 1, a suo dire, non era in grado di smontarla correttamente.

Sostanzialmente lo studio si presentava in ordine e non sono stati rilevati elementi particolari riconducibili ad un'eventuale colluttazione avvenuta tra persone in questo locale.

… omissis …

Subito dopo gli accertamenti abbiamo provveduto a fissare la situazione originale con riprese fotografiche generali e di dettaglio (vedi Documentazione fotografica).

… omissis …

Come già accennato, per una migliore visione dello stato dei luoghi, è stato allestito un modello tridimensionale dal quale è stata estratta una planimetria, allegata alla Documentazione fotografica. …"

 

Gli esami effettuati -sempre quella notte- sulla persona di AC 1, portavano ai seguenti risultati (cfr. AI 608 p. 4):

 

" … Nella stanza da letto matrimoniale al secondo piano, AC 1 ed in particolare le sue mani ed i suoi vestiti sono stati attentamente esaminati e fotografati per la ricerca di elementi utili, indizi e tracce riconducibili ai fatti.

 

La camicia portata da AC 1 con le maniche rivoltate presentava delle macchie di sangue all'altezza dell'addome. Anche sui pantaloni, nella parte inferiore frontale erano presenti degli schizzi di sangue.

Sulla parte interna dell'avambraccio destro sono state notate delle colate di sangue coagulato.

Egli non aveva in nessuna parte del corpo ferite aperte o escoriazioni (sospette o meno).

Il sangue proviene quindi quasi con certezza dalla vittima PC 1. La ripartizione dello stesso nel locale è compatibile con la dinamica dell'avvenuto sparo ed il soccorso fornito poi alla vittima PC 1 che ne perdeva abbondantemente.

I vestiti portati da AC 1 (camicia, pantaloni e calze) sono stati prelevati ed esaminati presso i nostri servizi.

In seguito, sull'autore si eseguivano i prelievi per determinare un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo su entrambi le mani. Per quanto riguarda l'esito delle relative analisi si rinvia al punto 7 "Accertamenti tecnici eseguiti presso i nostri laboratori". …"

 

In detto punto 7., ovvero a p. 11 dell'AI 608, si legge:

 

" … 7.2.1.  Prelievi su AC 1

Pochi minuti dopo il nostro arrivo sui luoghi, sulle mani dell'autore è stato eseguito il prelievo in una prima fase con i tamponi REM-Tabs ed in una seconda fase con il metodo dei filtri imbevuti con acido tartarico, per mettere in evidenza un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo. I filtri sono stati poi trattati in laboratorio con nebulizzazione di rodizonato di sodio.

L'esame del prelievo sulle mani con i filtri ha dato esito negativo. Tale risultato è assai comune con un solo colpo sparato con questo tipo di armi. Al momento dell'esplosione vengono rilasciati sulle mani del tiratore pochissimi (se non nessuno) residui di polvere da sparo. La maggior parte dei residui fuoriesce dalla bocca di fuoco. L'esame cromoforico dei filtri rimane in ogni caso un test indicativo. Rimangono comunque a disposizione i prelievi REM-Tabs che attraverso un'analisi al microscopio elettronico, forniscono un esito più certo e più sensibile di quello ottenibile con il metodo dei filtri. In tutti i casi AC 1 non ha mai negato di aver sparato con la SIG P 210 …"

 

Come già segnalato, il bossolo percosso ed il proiettile che ha ferito PC 1 sono stati trovati quella notte stessa. Per quanto attiene il bossolo, nel citato rapporto a p. 4, si legge:

 

" … Sul pavimento, a poche decine di centimetri dallo zerbino della porta che dallo studio conduce al locale piscina è stato prelevato un bossolo percosso calibro 9mm Parabellum, con iscrizione sul fondello T92 (armeria Thun, anno di fabbricazione 1992).

Sul bossolo era presente uno schizzo di sangue, ciò che sta a dimostrare come questo era già al suolo, ovvero quando PC 1 ferito dalla posizione dove è avvenuto lo sparo si è spostato sulla sedia in legno.

Questo bossolo è stato identificato formalmente come quello percosso dall'arma SIG P 210 che AC 1 dichiarava di tenere in mano al momento dello sparo (vedi documentazione fotografica).

Sul pavimento, vicino alla scrivania, è stato ritrovato il proiettile, fortemente deformato, che dopo esser uscito dalla canna dell'arma ha trapassato la testa del PC 1 da parte a parte (da destra verso sinistra).

Sulla stretta parete in faccia alle vetrate e perpendicolare alla parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina, s'individuava un quadretto con il vetro rotto e con un foro ad un'altezza di 194 cm dal suolo. Quest'ultimo è stato causato dal proiettile sparato dalla SIG P 210 che era precedentemente fuoriuscito dallo zigomo sinistro del PC 1. Dietro il quadretto, in corrispondenza del foro, si notava una scheggiatura assai estesa della parete in cemento armato. Il proiettile dopo aver trapassato il quadretto è andato a cozzare sul muro per terminare la sua corsa nel punto in cui è stato rinvenuto. Non è stato possibile identificare formalmente il proiettile rinvenuto come essere stato sparato dalla SIG P 210, poiché la sua forte deformazione subita a seguito dell'impatto sul muro rende una comparazione impossibile. Comunque, per peso, dimensioni e forma è assolutamente analogo a delle cartucce ancora presenti nel magazzino della SIG P 210 presente sui luoghi. Tale proiettile è pure compatibile con il bossolo rinvenuto sul pavimento dello studio.

Altri proiettili, bossoli percossi o impatti sui luoghi non sono stati rilevati. …"

 

Esaminate le tracce di sangue lasciate da PC 1 sul pavimento e poi sulla sedia rossa sulla quale è rimasto seduto in attesa dei soccorsi, gli ispettori della Polizia scientifica sono pervenuti alla conclusione che, dopo lo sparo, PC 1 -come egli stesso ha, sia nei verbali, sia in aula, dichiarato- è caduto sulle ginocchia, in posizione accosciata o bocconi (e non è quindi rimasto in posizione eretta come pretende AC 1). Al riguardo a p. 6 e ss. del rapporto, si legge:

 

" Tracce di sangue sul pavimento (punto dell'avvenuto ferimento)

 

Sul pavimento, nei pressi della scrivania che poggia sulla parete di fondo dello studio (quella attigua al locale piscina) sono state notate delle evidenti tracce si sangue. Queste tracce partono da oltre la sedia della scrivania di fondo e vanno verso la sedia dove PC 1 é stato fatto sedere. La loro estensione, ripartizione, forma e la mancanza di schizzi radiali estesi, lascia presupporre che il sangue sia precipitato da un'altezza dal suolo assai ravvicinata. Si esclude che la maggior parte di sangue sia fuoriuscito quando lo PC 1 era in posizione eretta. La posizione più compatibile é quella accosciato o addirittura a bocconi.

 

Tracce di sangue sul mobilio e altro

 

Sulle gambe della sedia dal Iato che dà verso il locale piscina sono stati osservati diversi schizzi o proiezioni di sangue con orientamento dal basso verso l'alto. Trattasi di schizzi secondari dovuti al gocciolamento citato al punto 2.4.1. Parte del sangue che precipitava sul pavimento schizzava tutto attorno. Sul resto della sedia (sedile, braccioli, schienale) non sono stati riscontrati schizzi di sangue.

Sulla scrivania di fondo in contatto con la parete, sugli oggetti che vi erano sopra e sulla relativa sedia in tessuto bianco, dopo un'attenta osservazione, non sono stati notati schizzi di sangue. Questa costatazione sarà utile per stabilire la compatibilità delle posizioni al momento dello sparo nelle ricostruzioni effettuate con l'autore AC 1 ed in seguito la vittima PC 1 (vedi punti 5.1. e 5.2.).

Sulla parete, nei pressi del punto d'impatto con il quadretto é stato messo in evidenza un unico schizzo di sangue (vedi documentazione fotografica). Questo dovrebbe esser stato

proiettato al momento della fuoriuscita del proiettile dallo zigomo destro di PC 1. Zona che comunque é considerata parte dura, con limitata irrorazione sanguigna.

Sulle tende in faccia alla sedia in legno color arancione sono stati notati diversi schizzi di il sangue. Tutti questi si trovano al massimo a ca. 20-30 cm dal suolo e sono o delle proiezioni secondarie (schizzi dal pavimento) dal basso verso l'alto o dovute ad un contatto diretto con mani o vestiti insanguinati. Lo stesso discorso vale per le pantofole che AC 1 prima dei fatti  calzava e che ha lasciato sotto le tende di fronte alla sedia in legno, nei pressi dell'estesa pozza di sangue.

Ulteriori schizzi di sangue sono stati notati su di un televisore che al momento delle nostre costatazioni si trovava sul divano in pelle nera. Con certezza questo non è il punto in cui si

trovava al momento dello sparo, ma doveva essere in vicinanza al luogo dove PC 1 é stato ferito. Da parte nostra non é stato possibile stabilire la sua posizione poco prima dei fatti. A tal proposito, si rinvia alla versione di AC 1 emersa durante la ricostruzione, che sostiene che il televisore era posizionato sulla sedia in legno. Egli ha dovuto spostare tale televisore sul divano per permettere a PC 1 di sedersi. Proiezioni di sangue sulla sedia sino a quell'altezza non sono state trovate. È possibile che il televisore sia stato appoggiato brevemente sul pavimento, mentre il sangue fuoriusciva dalla testa di PC 1.

In altre zone dello studio (oltre a quelle citate) ed in altri locali della villa, non sono state notate li altre tracce di sangue. Per gli schizzi di sangue osservati su AC 1, si fa riferimento al punto 2.1.. … "

 

Per quanto riguarda PC 1, già evacuato all'Ospedale quando gli ispettori della scientifica hanno iniziato il loro lavoro, nel rapporto essi hanno potuto solo segnalare quanto segue:

 

" … Presso l'Ospedale __________  di __________ , in data 25.02.2003, dove PC 1 veniva ricoverato non siamo intervenuti, in quanto la vittima era in trattamento chirurgico e quindi le ferite erano già state medicate e ripulite. I medici non hanno scattato fotografie delle ferite. Neppure il personale sanitario intervenuto sui luoghi ha scattato delle fotografie della ferita.

Il foro d'entrata del proiettile è stato individuato in corrispondenza della congiunzione mascellare vicino all'orecchio destro, mentre quello d'uscita dello zigomo sinistro. Il 19.04.2003 venivano fotografate le ferite già cicatrizzate del PC 1 presso la sua abitazione (vedi Documentazione fotografica). …"

 

Trattasi a non averne dubbio delle già citate fotografie nr. 144, 145 e 146.

 

Nel rapporto a p. 7 gli ispettori riferiscono anche che gli accertamenti eseguiti dal medico legale dottor PE 1 fanno stato di una traiettoria anatomica del proiettile che ha trapassato il volto di PC 1 (entrata qualche centimetro davanti all'orecchio destro, uscita qualche centimetro davanti all'orecchio sinistro) rettilinea.

In buona sostanza i tessuti e le ossa attraversati dal proiettile non hanno generato una resistenza tale da creare una deviazione rispetto alla traiettoria anatomica (cfr. anche AI 613 e deposizione del dottor __________   in aula, durante la quale ha evocato la estrema pericolosità di colpi da arma da fuoco nella regione della testa, spesso mortali o comunque gravemente invalidanti, concludendo che a PC 1, ferito in zona assai prossima alle tempie, "è andata molto bene").

 

Venendo alla traiettoria di tiro e alle posizioni di PC 1 e di AC 1 al momento dello sparo, gli ispettori, nel loro rapporto a p. 8, hanno svolto le seguenti considerazioni:

 

" … Per ricostruire la posizione della vittima e dell'autore al momento dello sparo, sulla scorta degli elementi oggettivi, sono stati analizzati la traiettoria di tiro, il punto d'impatto del proiettile contro il quadretto e la parete ed infine la distribuzione delle proiezioni di sangue.

Per quanto riguarda le analisi eseguite in relazione alla traiettoria seguita dal proiettile dalla bocca di fuoco della pistola sino all'impatto sul quadretto appeso al muro, si é partiti dal presupposto che questa sia praticamente una linea retta. La resistenza opposta al proiettile dai tessuti e dalle ossa della testa della vittima PC 1 può essere considerata praticamente nulla o minima. La velocità del proiettile dopo essere uscito dallo zigomo sinistro era ancora sufficiente per forare un quadretto ed arrecare un danno evidente alla parete in cemento  

armato (ricoperta da uno strato d'intonaco in gesso).

Studiando il punto d'impatto sul quadretto (foro), si conferma che lo sparo é avvenuto in senso obliquo dal basso verso l'alto e quasi parallelo alla parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina.

Le macchie di sangue sul pavimento davanti alla scrivania di fondo, ci danno la posizione relativa tenuta dalla vittima al momento dello sparo ed anche dei suoi movimenti subito dopo il ferimento.

Sulla base dei nostri accertamenti, PC 1 doveva trovarsi tra l'angolo destro della scrivania ed il Iato destro dello schienale della sedia in tessuto bianco. Le tracce di sangue (gocciolamento) di fronte alla scrivania, indicano come lo PC 1 mentre sanguinava si sia abbassato se non, accasciato oltre il Iato sinistro della sedia, della scrivania stessa. In seguito é retrocesso in direzione della sedia in legno arancione, dove si é poi seduto in attesa dei soccorsi. Lì ha perso ulteriore sangue. …"

 

Ciò significa che la posizione che PC 1 ha asserito e asserisce di aver avuto (soprattutto nella ricostruzione del 23.5.2003; per una percezione più immediata di detta posizione si rinvia alle fotografie nr. 127, 128 e 129) al momento dello sparo è del tutto compatibile con i surriportati accertamenti tecnici. Ciò significa altresì che non risulta quindi essere corretta la posizione che AC 1 assegnava a PC 1 nella ricostruzione del 29.4.2003, quando -come mostrano le foto 71 e 72- lo posizionava dietro la sedia bianca.

D'altra parte, gli stessi periti di parte, nel loro rapporto (doc. dib. 8 a p. 46) hanno ritenuto esatte e fondate le testé riportate conclusioni della Polizia scientifica in ordine alla posizione di PC 1 al momento dello sparo.

Si legge, infatti, nel citato rapporto:

 

" … Tutti gli elementi raccolti consentono di stabilire che, molto verosimilmente, PC 1 si trovava nella posizione ripresa nelle foto n° 127 e 130 e stava osservando il quadro con la locandina dello spettacolo "OBA-OBA" quando fu colpito dal proiettile. …"

 

Per quanto riguarda la posizione di AC 1, dal rapporto della Polizia scientifica (a p. 8 in fondo) emerge che essa non ha potuto essere tecnicamente definita poiché è mancato agli inquirenti "l'elemento più importante", ovvero l'aspetto della ferita del foro d'entrata. In mancanza di tale elemento, sarebbe stato impossibile determinare la distanza dell'arma dal viso di PC 1 e, quindi, la posizione di AC 1 rispetto a PC 1. Nondimeno, secondo la Polizia scientifica, AC 1 al momento dello sparo, "doveva situarsi a destra di PC 1, a poche decine di centimetri dalla sedia della scrivania (lato destro) ed all'altezza della porta che conduce al locale piscina".

Durante la ricostruzione del 29.4.2003, AC 1 si è di sua iniziativa posizionato come mostra, in particolare, la fotografia nr. 75.

Egli ha - come già cennato - altresì posizionato la sua mano e la pistola ad un'altezza che, misurata, si è rivelata essere a circa 150 centimetri dal pavimento e a una distanza (dal viso di PC 1) risultata essere di circa 25 centimetri (è da tener presente che AC 1 è alto 176 cm e PC 1 è alto 180 cm). Nel verbale del 23.6.2003 alla PP, a p. 8, AC 1 ha confermato il suo posizionamento ("sicuramente eravamo spalla a spalla"), ribadendo che la distanza di sparo era "all'incirca quella …. misurata dagli inquirenti".

Al riguardo la Polizia scientifica ha osservato (cfr. AI 608

p. 9):

 

-  che la posizione dell'arma (così come indicata dallo stesso AC 1) è compatibile con la traiettoria di tiro tecnicamente accertata;

-  che invece la posizione assunta da AC 1 durante la ricostruzione non è compatibile con le macchie di sangue rilevate sul pavimento: a mente della Scientifica AC 1 in realtà (e PC 1 con lui) al momento dello sparo, doveva trovarsi più a destra di come indicano le foto nr. 71 e 72.

 

I periti di parte, dal canto loro, dipartendosi dai dati desumibili dalla "riproduzione planimetrica" (all. 3 al rapporto AI 608) assumendo una distanza di sparo di 40 centimetri (e non solo di 25 cm come misurato nella già richiamata foto 75, sulla base di un posizionamento fatto dallo stesso AC 1 in sede di sua ricostruzione), applicando i criteri di calcolo trigonometrici per la risoluzione dei triangoli rettangoli, sono pervenuti ad una prima conclusione, ovvero che il valore da loro ricavato di 8°45 è "pressoché coincidente con l'angolo formato tra le due semirette disegnate dalla Polizia scientifica sulla faccia di PC 1 ripresa nella foto 44".

Dopo di ciò -come già cennato- hanno concluso che la posizione di PC 1, al momento dello sparo, era verosimilmente quella già definita dallo stesso (nelle foto 127 e 130) e ritenuta corretta dalla Scientifica.

Per quanto riguarda la posizione di AC 1, i periti di parte hanno rilevato che sulla destra di PC 1 vi era più spazio di quanto asserito dalla Polizia scientifica nella didascalia in calce alla foto 131.

La sera del 24.2.2003, parte della tenda che corre lungo la vetrata era aperta (come dimostrano le foto 4, 11 e 25), col che sulla destra tra PC 1 e il vetro vi erano almeno 115 cm e non solo 95 cm. AC 1 aveva quindi sufficiente spazio per posizionarsi alla destra di PC 1 (e non alle sue spalle come mostrano -erroneamente secondo i periti di parte- le fotografie evocate nr. 127 e 130.

Il che ben può essere ammesso, tanto più se si considera, per finire, che una nuova misurazione, effettuata dalla Polizia in corso di dibattimento (cfr. doc. dib. 9), ha permesso di accertare che, con la tenda aperta, la distanza tra lo zigomo destro di PC 1 e la vetrata è di 130 centimetri (il che non è molto ma consente pacificamente a due persone di allinearsi).

D'altro canto PC 1 ha sempre sostenuto, sia in sede predibattimentale (anche in occasione della ricostruzione del maggio 2003) sia in aula, che egli udì AC 1 sopraggiungere da tergo, che lo percepì porsi sulla sua destra, ma che in definitiva egli non lo vide.

Già da questo profilo è quindi da ritenere sbagliato (ed in ogni caso non provato) il posizionamento, nelle foto 127 e 130, della controfigura alle spalle di PC 1.

Tutto ciò porta a dire che effettivamente, al momento dello sparo AC 1 si trovava spalla a spalla con PC 1, alla di lui destra (come AC 1 stesso ha più volte affermato) e che la distanza di sparo può essere stata dell'ordine di circa 25 centimetri (come da misurazione eseguita dalla Scientifica sulla base di come AC 1 ha posizionato il braccio durante la ricostruzione).

A proposito di detta distanza di sparo di circa centimetri 25, il perito di parte, prof. TE 6, ha, in aula (e nel suo rapporto di data 31.08.2004, allegato 42 al doc. dib. 23), dichiarato che, stante che sul viso di PC 1 non si è prodotto - come conseguenza dello sparo - il fenomeno cosiddetto del "tatuaggio", essa dovrebbe esser stata maggiore ovvero di almeno 40 centimetri. A giudizio della Corte ciò non cambia sostanzialmente le cose. Anche uno sparo da circa 40 centimetri è, secondo il linguaggio corrente e comune, uno sparo che si può e si deve definire "da distanza ravvicinata".

Tutto ciò premesso, conviene qui ancora richiamare taluni accertamenti fatti dall'ispettore TE 3 in merito al funzionamento della SIG 210 con la quale è stato ferito PC 1 (cfr. AI 608, allegato 4 e doc. dib. nr. 16).

La SIG 210 in questione è stata l'arma d'ordinanza dell'esercito svizzero sino ad alcuni anni or sono.

La pistola in questione è stata "privatizzata" e punzonata con una "P" sul lato sinistro del ponticello del grilletto.

Per i dati tecnici dell'arma si rinvia al citato rapporto dell'isp. TE 3 a p. 2/4.

Sempre nel rapporto si legge che:

 

" … trattasi di una pistola semiautomatica con funzionamento in singola azione, ciò significa che non è possibile sparare con il cane "disarmato". A tal proposito, con l'ausilio di un dinamometro digitale , si è potuto stabilire che per "armare" il cane è necessario esercitare una trazione di circa 2,8 kgf (27,44 N), mentre per azionare il grilletto è necessaria una forza pari a circa 1,45 kgf (15,21 N). Facciamo notare che questi pesi rientrano perfettamente nei parametri di regolazione adottati dagli armaioli militari. Infatti, per regolamento, la forza minima necessaria per azionare il grilletto di pistole di questo modello, non deve essere inferiore a 1,360 kgf (13,32 N). …"

 

Nel rapporto si spiegano poi le condizioni che debbono esser soddisfatte per far partire il colpo, che sono le seguenti:

 

"

1.   l'arma deve essere carica, ovvero deve essere inserita nella camera delle cartucce una cartuccia. Per effettuare questa operazione è necessario introdurre la munizione nel caricatore, inserire il caricatore nel suo alloggiamento all'interno dell'impugnatura dell'arma ed effettuare il movimento di carica facendo scorrere il carrello otturatore della pistola.

2.   La leva di sicurezza sul meccanismo di scatto (lettera "a" nella tabella dei dati tecnici alla voce "sicurezze") deve trovarsi sulla posizione F.

3.   Il caricatore dell'arma deve essere inserito nel suo alloggiamento all'interno dell'impugnatura in modo da disattivare la sicurezza automatica che interviene al momento dell'estrazione del caricatore (lettera "b" nella tabella dei dati tecnici alla voce "sicurezze"). Grazie a questo dispositivo, non è possibile provocare la partenza del colpo con il caricatore disinserito.

4.   Il carrello otturatore dell'arma, dopo il movimento di carica descritto in precedenza, deve avanzare completamente in posizione di chiusura. Se questo non avviene (le cause più frequenti possono essere dello sporco sui binari del carrello otturatore, del grasso vecchio che causa un certo spessore o un inserimento difettoso della cartuccia nella camera delle cartucce) non sarà possibile la partenza del colpo a causa della sicurezza automatica descritta al punto "c" nella tabella dei dati tecnici alla voce "sicurezze".

      Come già detto in precedenza, l'arma in questione è stata trovata in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione quindi, nel caso in esame, non è stato assolutamente riscontrato alcun difetto.

5.   Tirare il grilletto dell'arma.

      Se una sola delle condizioni descritte non si verifica è impossibile provocare la partenza del colpo. Dopo aver effettuato il movimento di carica il cane risulterà "armato", essendo un'arma con funzionamento ad azione singola, non esiste alcun metodo per "disarmare" il cane con le dita facendolo appoggiare velocemente sul retro del percussore.  In un'arma come questa, detta operazione comporta comunque notevoli rischi di partenza accidentale del colpo ed è una manovra assolutamente non prevista dal costruttore dell'arma e sicuramente sconsigliabile. Tuttavia, anche in questo caso, per provocare la partenza del colpo sarebbe necessario "armare" il cane prima di azionare il grilletto. …"

 

Evidentemente, per una miglior comprensione, delle singole manipolazioni, è d'uopo rinviare al rapporto stesso che è corredato da fotografie che agevolano la comprensione del testo. In ogni caso la Corte ha avuto a disposizione l'arma in aula, dove l'isp. TE 3 è comparso ed è stato sentito come teste ed ha in particolare mostrato concretamente le singole manovre.

Poiché poi, nella giornata di venerdì 27.8.2004, i periti di parte, in particolare il signor TE 5 ha criticato il fatto che l'isp. TE 3 abbia attestato nel suo rapporto che la SIG in discussione è stata esaminata e trovata "in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento" senza esplicitare il tipo di verifica effettuato, all'isp. TE 3 è stato chiesto un rapporto complementare, prodotto dalla Pubblica Accusa (cfr. doc. dib. 16 citato).

Esso si dà qui per integralmente riprodotto non senza qui riportare le seguenti conclusioni:

 

" 1)   L'arma in oggetto, la SIG 210-2 numero di serie A 190702, al momento del nostro controllo risultava in perfetto stato di funzionamento, come riportato sul rapporto del 15 maggio 2003, in quanto non si è costatata alcuna manipolazione sulle parti meccaniche oggetto del controllo citato dettagliatamente in precedenza e le stesse funzionavano in maniera ineccepibile.

Altrettanto ineccepibile è il risultato delle prove di sparo (8 colpi) con l'arma citata;

 

2)   Nella fattispecie, precisiamo che sono state effettuate dieci misurazioni ottenendo quale valore minimo una misura di 1,40 kgf e quale valore massimo una misura di 1,49 kgf e il risultato di 1,45 kgf citato nel rapporto di accertamento tecnico del 15 maggio 2003 è quindi una media di tutti i risultati ottenuti."

 

Aldilà delle critiche mosse ai suddetti rapporti dal perito di parte, signor TE 5 (esposte in particolare alla p. 49 e ss. del doc. dib. 8 e in aula, nonché nell'allegato 43 ad doc. dib. 23), la Corte ha dovuto constatare che, per finire, a fronte di una pistola che -come ha dato atto lo stesso AC 1 in aula- non ha mai manifestato in nessuna delle occasioni in cui egli l'ha usata (tra il 1997 e il 1999, durante i tornei cui partecipava all'__________, risp. ai tiri allo Stand dei Civici Carabinieri) nessun difetto di funzionamento (tantomeno al grilletto o, più in generale al meccanismo di scatto, tant'è che mai in passato gli era accaduto che un colpo gli partisse da solo, ovvero, per dirla con le parole usate dal perito di parte, che si producesse un caso di "falsa monta"), rispettivamente a fronte di una pistola che mai ha evidenziato problemi di sorta neppure nel seguito, quando, dopo il ferimento di PC 1, l'isp. TE 3 ha fatto le sue prove di sparo (col che è escluso che la SIG in discussione, di qualunque molla sia essa munita, presenti un difetto al dispositivo di scatto), l'unica ipotesi che il perito ha potuto avanzare è quella di una eventuale "anomalia (presenza di fecce, di una sbavatura o di un minuscolo corpo solido che possa essersi interposto nell'accoppiamento fra le superfici dei pezzi del dispositivo di scatto dell'arma) che ha temporaneamente modificato la normale azione dei cinematismi dei pezzi coinvolti determinando condizioni favorevoli alla partenza accidentale del colpo. …".

 

                                20.   In sede d'inchiesta predibattimentale, gli agenti della Scientifica, come risulta dal già più volte citato rapporto AI 608, hanno ad un certo punto esteso le loro ricerche di prove, risp. di indizi anche nel bagno sito vicino allo studio di. Al riguardo, essi hanno spiegato nel citato rapporto (la qual cosa ha poi illustrato in aula anche l'ispettore TE 4 ), a p. 12:

 

" Si premette che durante la prima ricostruzione del 29.04.2003, AC 1 ha dichiarato che la pistola SIG P 210 si è sempre trovata sulla scrivania centrale. Egli, dopo che è stato in bagno e mentre PC 1 osservava i quadri dando la schiena ad AC 1, ha prelevato l'arma dalla scrivania e si è spostato sulla destra per andare a mostrargliela. Da lì a poco partiva il colpo che ha ferito PC 1.

Questa dichiarazione non ci ha convinto per due ragioni. La prima è quella che sulla scorta delle foto realizzate al momento della nostra prima constatazione sui luoghi, esattamente nel luogo indicato da AC 1 (vedi documentazione fotografica), era presente un tampone color nero con carta assorbente a forma di mezzaluna usato per asciugare gli eccessi di inchiostro quando si scrive. L'arma non poteva quindi essere depositata in quel luogo preciso perché in posizione instabile per mancanza di spazio. Se l'arma fosse stata più spostata verso il centro (a sinistra del punto indicato si trova una statua in legno), sarebbe risultata ben visibile agli occhi di PC 1 poiché poco distante e di fronte alla Parabellum.

Il secondo aspetto riguarda la via seguita da AC 1 per andare a prendere l'arma per poi mostrarla a PC 1. Egli dichiara che dopo esser giunto dal bagno, è andato a prelevare sulla scrivania l'arma. Dopodiché è ritornato verso la vetrata per aggirare l'ostacolo del mobile video e della sedia in legno e presentarsi infine sul lato destro di PC 1. Sulla base delle fotografie scattate sui luoghi, dopo aver ipoteticamente prelevato l'arma dalla scrivania, la via più diretta e logica sarebbe stata quella di passare tra la scrivania ed il mobile video e quindi di presentarsi a PC 1 dal lato sinistro.

Da qui è nata l'ipotesi che AC 1 sia arrivato dal bagno già con l'arma in mano e che quest'ultima fosse custodita proprio in quel locale."

 

Le ricerche effettuate in bagno hanno, per finire, portato i suddetti agenti a constatare che nell'angolo destro del mobiletto del bagno (cfr. foto da 166 in avanti), c'era una traccia nella polvere che, a loro giudizio, esulava dal contesto di una possibile pulizia.

Essi hanno quindi proceduto ad effettuare un esperimento che hanno denominato "sovrapposizione digitale della traccia" (che è possibile eseguire per mezzo del programma "Photoshop") che li ha portati a ritenere di essere riusciti a stabilire, sulla base di varie concordanze tra il disegno della traccia e alcune particolarità della SIG 210, "la posizione iniziale dell'arma sul mobiletto e la sua posizione da quando è stata messa a quando è stata tolta dal mobiletto. Caratteristica è la perfetta compatibilità tra una porzione del disegno formante la traccia e la forma interna del calcio della pistola della SIG P 210, della leva che blocca il magazzino ed anche delle tracce puntiformi corrispondenti a delle "ditate" senza disegno papillare (vedi documentazione fotografica).

Si fa notare che tra le armi di AC 1 in nostro possesso, solo la SIG P 210 è compatibile con questa traccia.

La traccia si trova ad un'altezza di 205 cm ed è facilmente raggiungibile per una persona alta ca. 175-180 cm (come AC 1).

Per una migliore visualizzazione e comprensione di quanto descritto oltre alle fotografie è stata realizzata una sequenza video di singoli fotogrammi, che mostra il movimento e la compatibilità dell'arma nella traccia rilevata sul mobiletto del bagno…".

 

Preso visione di detto video, la Corte non ha potuto non notare, di primo acchito, alcune stranezze dell'esperimento. In particolare esso lascia senza risposta la questione a sapere come abbia potuto imprimere un segno nella polvere il fermo del caricatore che, comunque si appoggi l'arma, a causa della sua posizione, mai può (né ha potuto) entrare in contatto con la superficie impolverata del mobiletto.

Anche i periti di parte, nel loro rapporto doc. dib. 8, a p. 18 e ss., hanno criticato l'esperimento di sovrapposizione digitale, già per la sua illogica impostazione di base. Esso, infatti, sovrappone un'immagine solida (la pistola, notoriamente tridimensionale) ad un'immagine piana, proiettando su quest'ultima la sagoma della prima. Così facendo, apparentemente taluni punti della pistola coincidono con taluni punti della traccia, ma nella realtà mai il fermo del caricatore (per stare a quell'esempio) potrà lasciare un segno nella traccia.

Ciò implica, a non averne dubbio, che la "sovrapposizione digitale" è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, anche se, per quel che se ne può dedurre guardando la foto nr. 169, è ben possibile che, se AC 1 davvero avesse voluto nascondere sopra quel mobiletto la SIG 210, lo spazio per farcela stare di per sé c'era (ma ciò non prova, evidentemente, un bel nulla sul fatto reale a sapere se egli effettivamente ivi la posò!).

Partendo dalle "false" certezze della "sovrapposizione digitale", nel seguito, gli agenti della Scientifica hanno effettuato dei prelievi nella traccia e nella polvere fuori di essa (cosiddetti prelievi REM-Tabs) e ciò al fine di determinare in esse l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo. È infatti usuale che residui del genere si stacchino da un'arma che rimane appoggiata su una superficie, e ciò anche se è da tempo che con essa non si è più sparato.

Detti prelievi sono stati inviati alla ditta __________  di Chavannes-près-Renens (VD), la quale collaborando con il Gruppo RJ Lee negli Stati Uniti, è in grado di analizzare prelievi del genere mediante uno speciale microscopio elettronico.

Era chiaro agli agenti della Polizia scientifica quando hanno effettuato i detti prelievi, quando li hanno inviati alla ditta Microscan e quando hanno ottenuto da quest'ultima i risultati delle analisi fatte che (cfr. AI 608 p. 14):

 

" … le particelle dette residui di tiro si creano al momento dello sparo (vaporizzazione e condensazione a contatto con l'aria) e si disperdono sottoforma di nuvola. Dopo il tiro l'arma è "contaminata" da questi residui. Essi si presentano al microscopio elettronico sottoforma di perle e sono formati da metalli pesanti provenienti dall'innesto della cartuccia. I metalli pesanti presenti sono Pb (piombo), Ba (bario) e Sb (antimonio). Un residuo contenente questi tre elementi è considerato specifico della polvere da sparo, mentre un residuo in cui manca uno dei tre componenti è considerato caratteristico…"

 

Leggendo il rapporto 12.6.2003 di Microscan (relativo ai tre prelievi -due nella traccia e uno fuori da essa- effettuati dalla Scientifica il 23.5.2003) è palese anche per un profano che di particelle specifiche nella traccia (e tantomeno fuori di essa, nella polvere) non ne sono state trovate. Sono invece state trovate, in uno dei prelievi effettuati dentro la traccia, due particelle bicomponenti del tipo Pb-Sb e Pb-Ba e, nell'altro, una terza bicomponente Pb-Ba, ovvero tre cosiddette particelle "caratteristiche".

Nel prelievo eseguito fuori dalla traccia, nella polvere, sono state trovate cosiddette particelle "singole".

Il rapporto Microscan, a p. 2/3 (cfr. all. 6 all'AI 608) spiega bene, alla voce "Terminologie", anche per i non addetti ai lavori che:

 

" ·  "Spécifique aux résidus de tir" (unique to GSR) désigne toute particule ne pouvant avoir d'autre origine que les processus chimiques intervenant lors de l'explosion de l'amorce et/ou de la poudre lors d'un tir. Il s'agit des composés Ba-Sb, Ba-Sb-Sn, Ba-Sb-Pb, Ba-Sb-Pb-Sn, éventuellement avec du S.

 

·  "Caractéristique des résidus de tir" (characteristic to GSR) désigne une particule courante dans les résidus de tir, mais pouvant avoir une autre origine. Il s'agit des composés Sb, Sb-Sn, Ba, Ba-Sn, Pb-Ba, Pb-Ba-Sn, Pb-Sb, Pb-Sn, Pb-Sb, Sn, éventuellement avec du S.

 

·  "Riche en plomb" (lead rich) désigne une particule contenant du plomb, mais aucun autre des éléments Ba, Sb, Sn."

 

Al rapporto Microscan (a quello del 12.6.2003 ma anche a quelli successivi di cui si dirà in appresso) sono allegati i documenti che giustificano (o che dovrebbero giustificare) i risultati sintetizzati (nel testo del rapporto) nell'apposita tabella.

Detti documenti sono, nella maggioranza dei casi, costituiti da una sorta di riassunto di tutti gli elementi ritrovati in uno specifico prelievo (il perito di parte prof. TE 6 li ha chiamati "report" del sistema automatico) e da una serie di microfotografie delle singole particelle (in atti prodotte in fotocopia di tipo molto scadente per cui la morfologia delle particelle è spesso difficile da "leggere") e dei relativi spettri.

Il 25.6.2003 gli agenti della Scientifica hanno operato altri due prelievi dal mobiletto del bagno, il primo nella polvere fuori della traccia ed il secondo sulla superficie dello stesso previamente pulita con alcool etilico.

Esaminati che furono, la Microscan, con rapporto del 15.7.2003, comunicava che il primo prelievo aveva messo in evidenza solo particelle singole, mentre che nel secondo non era stata rilevata nessuna particella contenente metalli pesanti (il che permetteva di escludere che detti metalli fossero contenuti nei materiali usati per costruire il mobiletto).

Veniva per finire, il 3.10.2003, effettuato un prelievo anche nel bossolo percosso fuoriuscito dalla SIG 210 dopo lo sparo a PC 1. Il 17.10.2003, Microscan comunicava i risultati ottenuti, ovvero che il prelievo conteneva diverse particelle "specifiche" di residui di tiro Pb-Sb-Ba (piombo, antimonio, bario) e alcune particelle "caratteristiche" bicomponenti Sb-Ba, il che ha permesso di confermare che AC 1 usava ancora, per la SIG, cartucce militari ricche di metalli pesanti e che quindi fare i prelievi aveva un senso.

Tutto ciò premesso, gli agenti della Scientifica che hanno sottoscritto il rapporto, hanno, a p. 14, concluso che per le particelle singole rilevate da Microscan nei prelievi eseguiti nella polvere, si deve presumere "che abbiano un'origine naturale", ovvero che non provengono "da residui di polvere da sparo. Trattasi verosimilmente di un disturbo di fondo. Altro discorso vale per le particelle bicomponenti messe in evidenza dalle analisi dei prelievi effettuati nella traccia nella polvere. È praticamente impossibile che queste particelle si trovino liberamente in natura, in particolare su un mobiletto di un bagno, per cui la loro origine dovrebbe essere effettivamente quella della polvere da sparo…".

 

Per avere un secondo parere sui risultati ottenuti mediante le analisi eseguite col microscopio elettronico da Microscan, gli agenti della Scientifica ticinese hanno interpellato la dottoressa PE 3, esperta di armi da fuoco, in servizio presso la Polizia scientifica di Ginevra (il cui rapporto, datato per errore 28.9.2003 [la data giusta è quella del 28.10.2003] è in atti; essa è stata peraltro sentita come perito al dibattimento).

Nel rapporto AI 608, alle p. 14 e 15, al riguardo si legge:

 

" … La collega sostiene che le particelle bicomponenti sono riconducibili all'esplosione di una cartuccia ricca di metalli pesanti e sono state depositate sul mobiletto da un'arma da fuoco compatibile in forma e dimensione con un'arma SIG P 210…".

 

Dopodiché il rapporto 28.10.2003 sottoscritto dagli ispettori TE 4  e __________  così conclude:

 

" Sulla base delle analisi effettuate e dei riscontri della traccia nella polvere è quindi possibile formulare una conclusione che rasenta la certezza, ovvero che sul mobiletto in bagno vi era depositata un'arma da fuoco che, per forma e dimensione, è compatibile con una SIG P 210."

 

La citata conclusione non può che apparire, già di primo acchito, incauta e azzardata se si considera che nella cosiddetta "traccia" non sono state trovate particelle "specifiche" dei residui di tiro, ma solo particelle "caratteristiche" che -come già illustrato- sono sì correnti, in tali residui, ma possono avere anche altre origini.

 

È anche per aver maggiori chiarimenti al riguardo che in aula sono stati sentiti sia l'ispettore TE 4, sia la dottoressa __________  .

Entrambi hanno ribadito le rispettive conclusioni.

A conferma e ad integrazione del proprio rapporto (classato quale allegato 7 all'AI 608) in aula, sentita formalmente come perita, la dottoressa PE 3 ha dichiarato (cfr. verbale del dibattimento a p. 17):

 

" Il perito a.d. del presidente conferma il contenuto del suo rapporto: la morfologia e la composizione di queste particelle rinvenute nella polvere prelevata sotto la traccia, esclusa verosimilmente qualsiasi contaminazione, è compatibile ( con una probabilità molto alta che rasenta la certezza, che supera il 90%) con residui di polvere da sparo."

 

Naturalmente l'affermazione è ed era di quelle "che contano", determinante cioè, ai fini della prova (da portare da parte della Pubblica Accusa) della tesi (accusatoria) secondo cui AC 1, preparata in precedenza la SIG carica e pronta al tiro sul mobiletto del bagno, ivi si sarebbe recato con la scusa di orinare e l'avrebbe prelevata (dopodiché con essa sarebbe tornato nello studio, ove, raggiunto PC 1, gli avrebbe sparato un colpo in direzione del capo).

Sennonché, alla luce delle verifiche eseguite dal perito di parte prof. TE 6 (illustrate in aula e nel doc. dib. 8, p. 27 e ss), la Corte ha dovuto constatare che parte della documentazione in base alla quale la dott. PE 3 ha sostenuto di essere giunta alla suesposta conclusione, è incompleta e parte è erronea.

In particolare, avuto riguardo al prelievo nr. 2 (il secondo dentro la traccia) -Objet nr. 1005400-2 secondo la numerazione Microscan- eseguito il 23.5.2003, nel rapporto Microscan del 12.6.2003 figura solo il "report" del sistema automatico, Mancano invece le microfotografie delle particelle e i relativi spettri (indispensabili se davvero si vuole effettuare la verifica manuale) per due delle quattro particelle di antimonio detectate nonché per la particella bicomponente Pb-Ba.

 

 

Avuto riguardo al prelievo nella polvere del 25.6.2003 -Objet nr. 1005486 secondo la numerazione Microscan- la tabella dei risultati a p. 3 fa stato del ritrovamento di 4 particelle di antimonio, di 5 di bario e di 24 di piombo, il che corrisponde a quanto figura nel cosiddetto "report". Sennonché, verosimilmente un operatore della Microscan figura poi, in sede di verifica manuale, aver corretto, nello spettro 00173.tif, la S di solfo con la Pb di piombo, col che il risultato finale sarebbe quello di una particella antimonio-piombo, apparentemente una bicomponente e non più una singola.

Ma se fosse davvero così, allora la logica conseguenza sarebbe quella che anche fuori dalla traccia (su cui sarebbe asseritamente stata appoggiata la SIG 210) ovvero nella polvere circostante v'era una particella cosiddetta "caratteristica" dei residui di tiro. Il che non deve sorprendere però più di tanto se si considera che le particelle "caratteristiche" possono, per loro natura", avere un'origine diversa da quella dei residui di tiro.

 

Il prof. TE 6 ha, da parte sua, rilevato altre incongruenze. Tra queste, la presenza di stagno nello spettro della bicomponente Pb-Sb, di cui al nr. 00274.tif del Prelievo 1, circostanza -a suo dire- stranissima se posta in relazione ai residui di tiro, giacché lo stagno più non viene utilizzato nei paesi occidentali da molti e molti anni e solo ne contengono cartucce provenienti dall'est europeo. Viceversa -a dire del prof. TE 6- l'associazione piombo-antimonio-stagno "è di frequente osservazione nelle particelle metalliche di origine ambientale".

Nella bicomponente Pb-Ba, di cui al nr. 00260.tif, secondo il prof. TE 6 sarebbe presente -stando al relativo spettro- anche se a livello minore, del cromo, sostanza questa che ne escluderebbe l'appartenenza ai residui dello sparo, essendo invece particelle con quella composizione "di frequente osservazione come inquinanti ambientali, derivando da comuni vernici" (doc. dib. 8 p. 32).

 

Anche senza addentrarsi nelle suddette specialistiche argomentazioni svolte dal prof. TE 6, già solo dovendo constatare che la conclusione cui è giunta la dott. __________   non è sorretta da documentazione ineccepibile e rigorosa, bensì, in un caso, provatamente incompleta e, in un secondo caso, errata o comunque ambigua e inaffidabile, la Corte ha dovuto prescindere dal tenerne conto.

Ciò significa che le indagini tecniche esperite non hanno portato la prova che la SIG 210 sia mai stata sul mobiletto del bagno, per cui nemmeno si può ritenere che AC 1 si sia recato ad armarsi nel bagno.

Dal punto di vista procedurale il fatto - contrariamente a quanto ha, in sede di arringa, velatamente adombrato la Difesa - non è di nessuna rilevanza. È vero che nell'atto d'accusa, all'imputazione 1. di mancato assassinio, vengono menzionate, tra le circostanze che hanno preceduto l'addebito centrale (di aver cioè AC 1 sparato a PC 1 per ucciderlo), quella (pacifica) di "essersi AC 1 assentato per andare in bagno" e quella (contestata) di "essere ritornato nel locale studio con la pistola SIG P 210 cal. 9 da lui precedentemente preparata all'uopo".

Nondimeno, il fatto che, in esito a tutta l'istruttoria, quella predibattimentale e quella dibattimentale, la Corte abbia, in sede di giudizio, non ritenuta provata la suddetta seconda circostanza non muta, nella sostanza, né l'imputazione né il quesito che la Corte è stata chiamata a sciogliere. Solo significa che l'accusato, confrontato con la specifica questione di essersi armato in bagno, ha potuto e saputo far valere efficacemente le sue ragioni.

Cionontoglie che altrettanto chiara, univoca e ben riconoscibile era ed è stata per lui (aldilà della evocata circostanza di aver preso la pistola in bagno piuttosto che -come da lui sostenuto- dalla scrivania) l'accusa centrale, quella cioè di aver sparato a PC 1 per ucciderlo.

Prova ne è che, durante tutto il procedimento, da questa accusa egli costantemente si è difeso, sostenendo di aver ferito PC 1 accidentalmente e non volontariamente.

Al riguardo giova rilevare che per costante giurisprudenza, il principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'azione penale non sono lesi quando l'accusato ha potuto valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo (cfr. sentenza 13.12.2000 della CCRP in re P.P.), su di essi ha potuto esprimersi e far valere le sue ragioni (cfr. Rep. 1998, p. 372 e ss.).

 

                                21.   Richiesto di spiegare il motivo per il quale, rientrato nello studio dopo essere stato in bagno, AC 1 sostiene di aver preso dalla scrivania la SIG 210 (oggettivamente carica e pronta al tiro) e con essa di essersi avvicinato a PC 1 per "mostrargliela", l'accusato, in occasione della ricostruzione del 29.4.2003, ha narrato quanto segue (cfr. videocassetta AI 89 di cui viene qui proposto uno stralcio che è stato trascritto):

 

" … AC 1:

Prendo la 210, e perché prendo la 210?

Per un motivo molto semplice.

Quest'arma è stata acquistata a una borsa delle armi a __________, alcuni anni prima assieme all'PC 1 e verosimilmente c'era anche l'ingegner __________  di __________ .

Eravamo su, in quel momento c'erano ancora le leggi cantonali che regolavano l'acquisto delle armi a canna corta ecc. ecc., e c'era uno stand dov'era la __________, dove c'era il giovane che voleva tutte le formalità assolute per l'acquisto delle armi, il papà che aveva già qualche bicchierino era molto più flessibile.

In effetti l'PC 1 era riuscito ad acquistare col papà, allegrotto, diciamo così, una Parabellum; in un secondo tempo ho acquistato anch'io questa 210. E perché volevo mostrargliela adesso questa 210?

Per un motivo molto semplice: perché a gennaio quando sono stato preso col tasso alcolico nel posteggio a __________, evidentemente ho dovuto il giorno dopo andare a fare il verbale in gendarmeria ecc. ecc. e sulla videata del PC ho visto che quest'arma comunque era registrata sotto le armi che io avevo già come collezionista.

 

PP:

Ecco signor AC 1, scusi se la interrompo, la mia domanda era molto più semplice però: lei arriva dal bagno e per quale motivo, quindi mi deve rifare ancora una volta la scena, perché prende la SIG 210, quando viene dal bagno?

AC 1 (avvicinandosi alla scrivania e prendendo l'arma)

...Ia prendo proprio per dirgli quella cosa: ti ricordi quest'arma che noi pensavamo di essere stati, tra virgolette, furbi? invece io un mese fa me la sono ritrovata registrata nella mia scheda privata.

È quello che volevo dirgli ed è per questo che mi sono avvicinato a lui, no, per mostrargli, lui nel frattempo mi stava parlando di Cossiga poi è successo quello che è successo..."

 

Nel verbale del 23.6.2003, la questione gli è stata riproposta e -come anche poi in aula- AC 1 ha risposto:

 

" … Negli anni passati io ed PC 1 ci recavamo frequentemente alle borse delle armi di Neuchâtel e __________. In una di queste occasioni e più precisamente alla borsa di __________ dell’anno 1998 o 1999 io ed PC 1 avevamo acquistato due armi a canna corta presso un commerciante/ espositore lucernese il cui nome se ben ricordo era __________. In quegli anni vigevano ancora le norme legali cantonali per la vendita delle armi, io ed PC 1 eravamo sprovvisti di queste specifiche autorizzazioni ma siamo riusciti comunque ad acquistare due armi. Io una SIG 210 militare (quella da cui è partito il colpo il 24 febbraio 2003) ed PC 1 è riuscito ad acquistare una Parabellum. Arma quest’ultima di cui è particolarmente appassionato e possiede pure un importante e raro testo tecnico. Siamo riusciti ad acquistare queste armi pensando di avere fatto una “furbata” poiché ci eravamo recati allo stand alla presenza del padre di questo negoziante il quale era visibilmente alticcio a differenza del figlio che a nostre precedenti richieste aveva richiesto le rispettive autorizzazioni cantonali. Ovviamente l’atto di compra-vendita fu comunque iscritto nel registro dei commercianti a __________ (rivenditore). In pratica sia io che PC 1 eravamo convinti di aver acquistato due armi senza che le stesse fossero poi state iscritte nel registro dei collezionisti d’armi ticinesi. A detta borsa delle armi era presente anche l’ing. __________   di __________ , nostro comune amico. La sera del 12 gennaio 2003 mi sono ritrovato alla Gendarmeria di __________  per un verbale di Polizia a seguito del mio fermo del giorno precedente, siccome la sera dell’11 gennaio 2003 durante un controllo di Polizia mi hanno trovato addormentato nel mio veicolo acceso in un’area di parcheggio. In Gendarmeria a __________ , dallo schermo raffigurante i miei dati anagrafici l’agente interrogante mi ha fatto notare che io sono collezionista d’armi. Io ho chiesto all’agente interrogante che cosa ci fosse in quella scheda che lui guardava e che mi riguardava. L’agente interrogante mi ha permesso di dare un’occhiata veloce alla mia scheda, dalla quale ho subito dedotto che la SIG 210, contrariamente a quanto io e PC 1 pensavamo, era stata registrata. Ed è di questo che io volevo rendere edotto PC 1, mostrandogli la SIG 210 la sera del 24 febbraio 2003.

Il PP mi contesta che l’ing. __________   interrogato, ha dichiarato che non ricorda che lei AC 1 abbia acquistato armi da fuoco, durante le visite alle mostre d’armi. __________   ricorda l’acquisto di un’arma dell’esercito germanico. …" (__________   è stato interrogato con verbale del 7.5.2003, all. all'AI 587).

 

Analizzata la vicenda sotto i vari punti di vista la Corte è giunta alla convinzione che AC 1 si è inventato di sana pianta la suddetta storia per dare plausibilità ad un comportamento altrimenti assai sospetto, qual è quello di essersi avvicinato con la SIG pronta al tiro (anche se AC 1 nega di esserne stato consapevole) all'amico, puntandogliela in direzione del capo, col risultato di averlo poi colpito.

La storia della "furbata" è una menzogna inventata da AC 1 per coprire il fatto che in realtà egli si è avvicinato a PC 1 con l'arma carica, puntata verso il suo capo, per ucciderlo.

In primo luogo è una bugia il pretendere di aver saputo solo nel gennaio 2003 in Polizia che la SIG era registrata nella lista delle armi da lui acquistate come collezionista.

È una bugia perchè il fatto è sempre stato noto a AC 1 avendo egli stesso chiesto ed ottenuto già nel 1997 la necessaria autorizzazione.

Ben può essere che poi la sera del 12.1.2003 l'agente che lo interrogò sui fatti di __________, gli mostrò la videata della sua scheda di collezionista. Quel che però AC 1 vide altro non era se non ciò che lui da sempre sapeva essendo stato lui stesso ad avviare le procedure per ottenere -come ottenne- l'autorizzazione ad acquistare le pistole che, di fatto, ha acquistato, ivi compresa la SIG.

Come si è andati minuziosamente esponendo al considerando 9., è assodato che il giorno 5.4.1997 (ovvero il giorno stesso nel quale si recò alla Borsa di __________) dopo aver visto l'arma, AC 1 ha di proprio pugno compilato il formulario per l'acquisto della stessa (inserendo -ancorchè non fosse strettamente necessario, come ha spiegato in aula il teste __________- i dati tecnici) nonché di una seconda arma, indicando per la SIG 210 come fornitore la __________di  (e, per l'altra arma, il nome di un altro fornitore, __________).

Dopo che detta istanza ha ottenuto i preavvisi favorevoli degli enti preposti (il Municipio di __________, l'Ufficio del casellario, il Comando della Polizia cantonale) il 13.5.1997 l'autorizzazione gli è stata concessa.

Che i venditori di __________ gliel'avessero già venduta il 25.4.1997 nulla toglie alla regolarità della procedura, come spiegato in aula dal signor __________.

In tali condizioni è impossibile ritenere che AC 1, dopo aver lui stesso dato avvio alla a lui ben nota prescritta procedura di autorizzazione non ne abbia conservato il ricordo (di aver cioè fatto l'istanza e ricevuto l'autorizzazione). E ancor più incredibile (siccome contrario alla logica e alla comune esperienza) è che, a fronte di tale sua iniziativa specificatamente volta a regolarizzare l'acquisto (e quindi la detenzione, il possesso) della SIG 210 egli abbia -contro ogni logica- potuto "fabbricarsi" un falso ricordo, ovvero di averla acquistata (e poi detenuta e posseduta) da "furbo", in modo irregolare e clandestino. E ciò benchè -sia chiaro- sia comunque fuorviante parlare nella specie di un "falso ricordo". La "furbata" -nel racconto che ne fa AC 1- non è infatti un fatto soggettivo solo da lui vissuto, bensì un fatto oggettivo che egli sostiene essere realmente successo a lui e a PC 1 (per cui di ricordo "condiviso" si dovrebbe semmai trattare) mentre erano insieme a __________ ove -a dire di AC 1 ma non anche di PC 1 che lo ha negato- sarebbero riusciti a farsi consegnare fisicamente, senza formalità alcuna, il primo la SIG 210 e il secondo una Parabellum, col che pensarono di essere stati "furbi" e che le due pistole non sarebbero state registrate.

Inutile dire che la "storia" cozza contro la realtà dei fatti che prova inoppugnabilmente che AC 1 -come già sottolineato- compilò quello stesso giorno l'istanza di cui si è detto, mentre che PC 1, collezionista sin dal 20.1.1987, in previsione di recarsi alla Borsa di __________, già il 26.3.1997 aveva compilato e inoltrato analoga istanza all'Ufficio permessi tramite il Municipio di __________, indicando come fornitore l'armaiolo Colombo.

Ma ancor più peregrina diventa la storia della "furbata" se si considera che la SIG 210 è la prima arma che AC 1 ha acquistato, appena poche settimane dopo aver conseguito il certificato di collezionista, certificato che (come già cennato) gli imponeva di acquistare e far registrare sull'arco dei successivi due anni almeno tre armi da fuoco. Credere alla storia della "furbata" equivarrebbe a credere che AC 1 da un lato è stato in ballo quasi sei mesi e si è anche sottoposto ad un esame pratico e teorico per poter diventare collezionista, mentre che dall'altro, tosto che ha avuto l'occasione di iniziare legalmente la sua personale "collezione", ha cominciato invece col comprare una pistola da "furbo", ovvero in modo irregolare, al di fuori delle formalità di legge, col risultato che -a suo dire- egli "credeva" ancora nel gennaio 2003 quando in Polizia gli venne mostrata la videata, che la SIG 210 non era mai stata registrata.

L'argomentazione sottende comportamenti talmente contraddittori, illogici e insensati, che non portavano nessun vantaggio (salvo il risparmio dei fr. 30.- che costava ogni autorizzazione, che -come già accertato al considerando 9.- AC 1 ha invece pagato!) da parte del neo-collezionista AC 1 (ma anche da parte di PC 1 che, collezionista da anni, sapeva benissimo che per comprare una pistola non aveva di certo bisogno di fare il "furbo", né vi sono indizi per dire che lo volesse realmente fare, stante che già il 26.3.1997 aveva di sua iniziativa inoltrato un'istanza di acquisto), da apparire temeraria!

D'altra parte, che l'acquisto della SIG 210 era stato autorizzato e che AC 1 ben lo sapeva lo rivela bene anche il suo comportamento successivo. Si ricorderà (è già stato accertato al considerando 1.) che, tra il 1997 e il 1999, quando ancora lavorava all'__________ egli ha ripetutamente partecipato ai tornei di tiro organizzati dalla banca e ai tiri presso lo Stand dei Civici Carabinieri, portando seco il Fass e la SIG 210, con la quale ha, più volte, sparato diversi colpi.

In tali condizioni, è invero difficile credere che l'allora caposuccursale di __________ partecipasse a tali manifestazioni e sparasse (praticamente in pubblico) con una pistola acquistata "con una furbata" non registrata e quindi detenuta in modo irregolare e clandestino. In aula neppure AC 1 ha osato affermare una tale enormità, asserendo che, quando la portava e la usava nelle citate occasioni, era e si sentiva "tranquillo". E a ragione, a riprova che egli ha sempre saputo che l'acquisto dell'arma era stato autorizzato!

D'altro canto che la "furbata" sia un'invenzione e nulla di più, lo prova altresì il fatto che, colui al quale -stando alle intenzioni di AC 1- l'aneddoto doveva essere, la sera del 24.2.2003, raccontato, per metterlo di buonumore, ovvero PC 1, interrogato in aula, l'ha negato, asserendo "che questa versione è nient'altro che una teatralità menzognera del solito AC 1".

Per se stesso ha ricordato che con i venditori della __________, avvalendosi dell'aiuto di AC 1 che faceva da traduttore, egli trattò l'acquisto di una vecchia pistola a tamburo che -secondo PC 1- doveva essere libera alla vendita siccome la relativa munizione non esisteva più. Benché egli l'avesse loro pagata, essi furono inflessibili e non gliela consegnarono, col che egli tornò poi a ritirarla l'anno successivo. PC 1 ha altresì ricordato di aver segnalato lui a AC 1 la SIG 210, di avergli detto che era una bella arma, che l'avrebbe comprata lui stesso ma non aveva con sé sufficiente danaro. Finì che la comprò AC 1. PC 1 più non ricorda, ma tende ad escludere che i venditori -così inflessibili con lui- abbiano consegnato ad AC 1 seduta stante la pistola.

Comecchessia, quand'anche AC 1 sia per finire riuscito a farsela consegnare quel giorno, quel che conta è che nella sua versione della "furbata" i "furbi" sarebbero stati due, lui e PC 1, cosa che per sé stesso PC 1 ha categoricamente smentito, mentre che -come detto- per AC 1 lo esclude il fatto che fu lui stesso a compilare quello stesso giorno l'istanza di autorizzazione.

Nel classeur grigio scamosciato sequestrato a AC 1 sono  custodite l'autorizzazione 13.5.1997 che evade l'istanza 5.4.1997, recante il nr. 154/97 e quella 8.7.1997 che evade l'istanza 5.4.1997/3.7.1997 che pure reca il nr. 154/97 annullando e sostituendo la precedente del 13.5.1997. Sono cioè custodite nel citato classeur di AC 1 solo le autorizzazioni relative all'acquisto di pistole effettuato presso __________. Manca invece l'autorizzazione nr. 136/1997. Nella "scheda" per collezionisti, AC 1 ha elencato solo le quattro pistole comprate da __________ e anche in essa manca l'iscrizione della SIG 210. Se AC 1 l'abbia compilata a posteriori e se, pure a posteriori, abbia eliminato il suo esemplare di autorizzazione nr. 136/1997, alla Corte non è noto e AC 1 in aula l'ha negato. Resta, comunque, nel citato classeur di AC 1 una traccia certamente non da poco circa l'"esistenza"  dell'autorizzazione 136/1997, ovvero la fattura emessa dal Dipartimento il 16.5.1997 che fa preciso riferimento alle "tasse relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13 maggio 1997 - acquisto armi da fuoco da collezione" e il cedolino di versamento che fa stato del pagamento, da parte di AC 1, in data 4.6.1997 di fr. 60.-. Al riguardo va sottolineato che AC 1 ha effettuato siffatto pagamento prima di aver chiesto il 3.7.1997 di esser autorizzato a comprare da __________ quattro armi invece di una e, quindi, prima che gli venisse rilasciata l'8.7.1997 (senza più prelievo di tassa!) l'autorizzazione no. 154 che annullava e sostituiva la precedente -di stesso numero- del 13.05.1997. Ciò significa che non possono esservi stati né dubbi, né equivoci sulle tasse che AC 1 pagò il 4.6.1997, ovvero quella per l'autorizzazione della SIG 210 e quella per l'autorizzazione della SIG SAUER P 228, da ordinare, come lui stesso scrisse nell'istanza 5.4.1997. Il 4.6.1997 l'autorizzazione 8.7.1997 nemmeno esisteva.

 

                                22.   Venendo alla questione della accidentalità o intenzionalità del ferimento di PC 1, la Corte ha affrontato il problema dipartendosi dai noti principi che regolano il processo indiziario e il precetto "in dubio pro reo".

Essa ha in particolare tenuto conto della nozione di "indizio", il quale è, notoriamente, "una circostanza certa dalla quale si può trarre per un'intuizione logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi".

Mancando prove sicure e tranquillanti si può fondare un giudizio di condanna su indizi quando essi permettono un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente e senza violare il precetto "in dubio pro reo". Esso significa che "il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto  non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza" (cfr. sentenza CCRP dell'8.10.2003, in re M.B. e giurisprudenza ivi citata).

D'altro canto il principio "in dubio pro reo" non significa però obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nel dubbio; cioè laddove le prove assunte non hanno potuto procurargli la certezza dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto rilevante.

Il principio "in dubio pro reo" non può essere inteso fino al punto illogico di valutare tutte le prove in maniera irrazionale per poter giungere ad una dimostrazione favorevole all'accusato. Allorquando si prospettano due o più ipotesi sono da respingere quelle proposte che si infrangono contro l'inaccettabile obbligo di interpretare, per ammetterla, tutti i fatti secondo l'angolo dell'eccezionalità, della straordinarietà, dell'inverosimiglianza e perfino del mistero più inspiegabile; bisogna invece in questi casi accettare quella che permette la spiegazione più normale e più logica di tutti i fatti.

A giudizio della Corte, per credere all'accidentalità del ferimento di PC 1 bisognerebbe proprio procedere nel modo errato, ovvero prescindere da una valutazione d'insieme dei fatti accertati per leggerli isolatamente l'uno dall'altro, giustificando ciascuno di essi in base ad una spiegazione di volta in volta anomala, strana, illogica e sinanco improbabile ed eccezionale.

Tanto per cominciare, si ha che, per dare alla tesi dell'accidentalità dello sparo un minimo di consistenza, occorrerebbe da subito decontestualizzarlo, attribuire cioè a semplici e fortuite coincidenze una serie di fatti che di certo bazzecole non sono. Al contrario, per AC 1 e per il suo futuro, vitali erano! Occorrerebbe cioè dissociare, slegare completamente lo sparo dal fatto che AC 1, negli ultimi dieci anni, abbia via via depredato il conto dell'ignaro PC 1, così come dall'ulteriore fatto che quella sera PC 1 era salito a __________, certo per fare a AC 1 il favore di condurlo a casa e anche per mostrargli, già che c'era, la scomposizione della Parabellum, ma anche e soprattutto per vedere i documenti bancari come con AC 1 convenuto ("ta fo vidé tütt") e anche dal fatto che, per AC 1, quella non era per niente la sera giusta per confessarsi con PC 1, stante che una congrua dote non era per nulla pronta e che ancor meno giusto era il momento, stante che AC 1 stava mettendosi in proprio, avviando nuove attività in vista di un nuovo futuro.

Una tale operazione di decontestualizzazione non può, pena l'arbitrio, essere effettuata, col che l'evento che ha portato al ferimento di PC 1 va esaminato nel descritto contesto e tenendo ben presente che AC 1 quella sera (dopo la lunghissima cena -"a tiravum pü sü i calzett" ha significativamente affermato PC 1-), giunto che fu con lui nel suo studio, smontata che fu la Parabellum, dopo esser rientrato dal bagno -ed erano ormai quasi le 23:30- non poteva più eludere la questione del "ta fo vidé tütt". Ed è proprio in quel frangente che è intervenuto lo sparo.

Certo AC 1 ha sostenuto e sostiene che non era affatto un problema per lui "condire via" ancora una volta PC 1 con la solita tabellina fasulla da lui preparata, sennonché la Corte, al proposito, non può non considerare che, come già accertato, quella sera, il patto tra PC 1 e AC 1 era un altro: era quello del "ta fo vidé tütt", più volte ribadito, per cui la suesposta tesi di AC 1 appare quantomeno come una troppo facile banalizzazione -a posteriori- della questione.

Detto di ciò che PC 1 si attendeva da AC 1 quella sera e che AC 1 invece non dovette affrontare perchè intervenne lo sparo, la Corte ha dovuto altresì considerare che, per credere all'incidente, si dovrebbero ammettere, siccome tutto sommato normali e non straordinarie, un cumulo di negligenze che lo stesso AC 1 riconosce e ha riconosciuto essere clamorose e, la prima, financo "irresponsabile". Già si è detto che AC 1 è pacificamente un buon conoscitore delle armi in genere e della SIG 210 in particolare, con la quale tra il 1997 e il 1999 -come già accertato- ha, a più riprese, sparato. AC 1 sin da ragazzo ha imparato le "regole d'oro" dell'uso delle armi e, come monitore di tiro, le ha pure insegnate ad altri. Che quella sera, per trovarsi, per finire, con la SIG 210 carica e pronta al tiro, a breve distanza dal capo di PC 1, dette regole egli le abbia tutte violate e disattese in modo ripetuto e plateale, è cosa sulla quale la Corte, preso altresì atto che egli ha negato di aver tirato il grilletto, non ha potuto convenire. AC 1 ha sostenuto e sostiene che già nei giorni precedenti il 24.2.2003, senza averne contezza, aveva con l'arma (che da un paio di mesi, per i già descritti motivi, quand'era in casa, si portava sempre appresso caricandola e scaricandola a seconda delle occasioni) assunto un rapporto di troppa "confidenzialità" che gli ha fatto dimenticare ogni regola di prudenza. Sennonché, nel contesto di cui si è detto, definire "negligenze" quelli che furono i comportamenti di AC 1 è sicuramente un'inaccettabile forzatura.

Già si è detto che AC 1 avrebbe -a suo dire- armato l'arma già una sera della settimana precedente quando, per una crisi di sconforto, avrebbe inteso suicidarsi, cosa che poi non fece (col che diventa però legittima la deduzione che AC 1 stesso, in quei giorni, percepiva, risentiva siccome cruciale, giunta ad una sorta di bivio, la sua situazione per rapporto a PC 1, se davvero giunse a pensare ad una via d'uscita così estrema come è il suicidio). Avrebbe poi, per il turbamento, dimenticato l'arma carica e pronta al tiro sulla sua scrivania, cosa che sarebbe ricapitata il venerdì 21.2.2003 quando, trovatosi a dover uscire di corsa perchè i figli lo chiamavano (per andare tutti a __________ , al Barilotto, a mangiare la pizza), omise di scaricare l'arma, di riporla nella cassaforte (dopo averle tolto -come è solitamente d'uso- il caricatore). Dimenticò -a suo dire- l'arma sulla scrivania (né se ne ricordò nei giorni successivi), benché gli fosse ben noto che egli sarebbe stato assente per l'intero week-end, essendo prevista la sua trasferta in Svizzera interna, mentre che moglie e figli sarebbero rimasti a casa. Dimenticò l'arma, carica e pronta al tiro, sulla scrivania, lasciando il suo studio incustodito e accessibile a moglie, figli e quant'altri (amici dei figli, parenti, ecc.), fossero per un qualsiasi motivo venuti nel week-end, a casa sua, studio dal quale -come è noto- si accede alla piscina. Come già cennato, AC 1 stesso ha definito "irresponsabile" tale suo comportamento. A giudizio della Corte, vi è di che restare sgomenti, increduli e allibiti, tanto più se si considera che per verificare se l'arma era carica o scarica occorrevano - come ha deposto e mostrato in aula l'isp. TE 3 - una manciata di secondi e che l'asserita "fretta" (oltretutto per un banale motivo qual è quello di uscire di venerdì sera a mangiare la pizza) è stata (nel dire di AC 1) contrapposta ad azioni (quella di scaricare l'arma, togliere il magazzino e riporre almeno quello nella cassaforte) che richiedono, al massimo, per essere eseguite, qualche minuto, ma che avevano, rispetto a quell'asserita "fretta" un'importanza incommensurabilmente grande.

 

Comunque sia andata (dopo che è fallita la prova che AC 1 avesse, in realtà, preso in bagno la SIG 210 carica e pronta al tiro), la Corte ha dovuto fondare le proprie valutazioni sul fatto che, la sera del 24.2.2003, AC 1 -come a sue affermazioni- prese dalla scrivania la pistola carica e pronta al tiro (e ciò benché PC 1 abbia dichiarato di non averla vista né quando vi si sedette per scomporre la Parabellum, né dopo, quando vi girò attorno, come mostra la foto nr. 117, per recarsi a guardare i quadri appesi alla parete di fondo).

Ciò che però la Corte non ha creduto, giudicandola inverosimile, è la circostanza -da AC 1 asserita- secondo cui quando, rientrato dal bagno, prese l'arma dalla scrivania, non si sarebbe avveduto che la stessa era carica. Intanto v'è da ricordare che già la Corte ha giudicato essere una bugia il motivo addotto da AC 1 per giustificare di aver preso in mano l'arma, "per mostrarla" a PC 1 (la storia della "furbata"). Caduta detta "scusa", ne deriva che AC 1 ha preso con sé consapevolmente l'arma carica prima di avvicinarsi a PC 1. Ma, anche nella denegata ipotesi che AC 1 ebbe davvero un motivo per prenderla in mano, quello che è assolutamente inspiegabile è che egli non abbia d'istinto fatto, in applicazione della prima "regola d'oro", il movimento di scarica e ciò tanto più che, se davvero ivi l'aveva giorni prima dimenticata, il sol fatto di rivederla non può non averlo, almeno in quel momento, reso conscio della sua precedente negligenza (ben sapeva -che diamine!- di esser stato via tutto il week-end e che quindi più non la "toccava" da alcuni giorni!).

In tali circostanze non solo non ha eseguito il movimento di scarica, ma, se si sta al suo dire, nemmeno avrebbe visto e poi percepito prendendola in mano, che il magazzino era completamente inserito. Nemmeno avrebbe visto che la sicurezza manuale era su "F" e -quel che è più incredibile- non avrebbe nemmeno notato il vistoso cane armato che -cromato com'è- risalta assai sulla pistola nera! E che non l'abbia visto è tanto più incredibile e singolare se si considera che -a suo dire, come già cennato- egli era solito tenere seco la SIG con la leva manuale della sicurezza su "S", il magazzino non del tutto inserito e il cane disarmato!

Avvicinandosi a PC 1 fino ad arrivagli spalla a spalla, AC 1 nemmeno si sarebbe curato di tenere l'arma con la canna puntata verso il pavimento, così come impone un'altra "regola aurea". A suo dire egli la teneva in quel frangente appoggiata sulla sua mano destra, molto alta, ovvero a circa 150 centimetri dal suolo e, perdipiù, puntata verso il capo di PC 1. E ciò benché non vi fosse alcuna reale necessità di tenerla in siffatto modo, del tutto contrario alle regole, neppure nella denegata evenienza che la storia della "furbata", anziché esser un pretesto, fosse stata vera ed AC 1 davvero avesse solo voluto "mostrare" a PC 1 la SIG.

Tenere l'arma un po' più in basso (oltre che puntata verso il suolo) sarebbe infatti stato più compatibile (oltre che con la prudenza) anche con la logica. Senza dimenticare che lo stesso AC 1 ha comunque dato atto che il suo modo di "mostrare" l'arma a PC 1 fu totalmente anomalo (anche gli armaioli non la mostrano mai così -ha detto- bensì poggiandola su un tavolo o su altra superficie piana).

In tali circostanze, è quindi difficile credere che AC 1 abbia agito in modo tanto sconsiderato solo per troppa "confidenza" con l'arma e soprattutto è difficile credere che è solo per una svista, una disattenzione che egli abbia tenuto l'arma carica e la canna in mira con la testa di PC 1 proprio nel momento in cui, per un'ulteriore incredibile coincidenza (stando alla versione di AC 1 che nega di aver tirato il grilletto), il colpo partiva.

AC 1 ha sempre sostenuto di non sapere come è accaduto che il colpo sia partito. Nel verbale in cui si è spinto più in là ha dichiarato che

 

" … essendo il colpo partito in un qualche modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente… "  (cfr. verbale 25.2.2003 alla PP p. 5 e 6).

 

Al riguardo (come già cennato al considerando 19.) l'unica ipotesi che il perito di parte signor TE 5 ha ventilato è che una piccola feccia (o un minuscolo corpo solido) sia andata a ficcarsi "nell'accoppiamento fra la superficie dei pezzi del dispositivo di scatto", per il che, sfiorando il grilletto o a causa di un lieve urto, il colpo sarebbe partito.

La Corte ha ritenuto, alla luce di tutti i fatti sin qui descritti e nel concreto contesto, che una tale evenienza sia da ritenere totalmente remota e assolutamente improbabile.

La Corte al riguardo ha dovuto considerare (come già esposto al considerando 19.) che la SIG 210 non ha mai avuto problemi di funzionamento né nel passato quando AC 1 la usava, né dopo il ferimento di PC 1 quando l'isp. TE 3 fece le sue verifiche.

Altresì la Corte ha dovuto considerare che erano circa due mesi che AC 1 si portava appresso in casa la SIG e che in quel periodo più volte egli l'ha caricata e scaricata e mai è accaduto che una qualsiasi minuscola feccia abbia provocato alcunché. Più volte, a dire di AC 1, egli ha appoggiato l'arma di qua e di là, a seconda di quel che faceva, eppure nonostante gli urti che essa può avere preso, mai nulla è successo. Che la piccola feccia abbia atteso (per andare a ficcarsi in quel particolare meccanismo e conseguentemente produrre, per uno sfioramento del grilletto o per un lieve urto, la temporanea modifica della "normale azione dei cinematismi dei pezzi coinvolti") proprio il momento in cui la bocca della canna stava a breve distanza dalla testa di PC 1, è -a giudizio della Corte- una di quelle evenienze che di certo, teoricamente, non si possono mai escludere, nondimeno, per ammetterla, bisogna, nelle concrete circostanze e nel concreto contesto sin qui descritti, accettare di sconfinare nella più assoluta eccezionalità e straordinarietà degli eventi, nella più fortuita casualità.

Senza dimenticare che, se davvero AC 1 fosse stato egli stesso sorpreso dall'imprevisto ed improvviso sparo, mal si comprende come mai, per la forza del rinculo e stante che egli teneva l'arma non già saldamente in pugno, ma solo appoggiata sulla sua mano destra (con le dita distese ed il solo pollice che la teneva dal lato opposto -come mostra la foto 76-), essa non gli sia sfuggita, cadendo a terra.

 

Secondo il Difensore di AC 1 tutti gli incidenti sono, chi più chi meno, dovuti a disattenzioni e a negligenze anche plurime. All'uopo egli ha evocato i fatti di Sigirino, durante i quali un agente di polizia fu pure accecato e perse l'udito, in seguito alle molteplici negligenze commesse da due colleghi, in particolare dall'agente N. A tale argomentazione la Corte obbietta che, nel suddetto caso, in esito alle plurime negligenze commesse dall'agente N., vi fu -a differenza che, nel caso di AC 1- chi il grilletto tirò. La pistola mitraglietta, in quel caso, non sparò inopinatamente da sola, perchè una minuscola feccia aveva sganciato il meccanismo di scatto.

Nel caso di AC 1, invece, con le asserite molteplici negligenze, egli ha cercato di giustificare come fu che, senza eseguire il movimento di carica (che di tutta evidenza non poteva eseguire in presenza di PC 1 che l'avrebbe udito), si trovò nondimeno a fianco di PC 1, con una pistola carica e pronta al tiro puntata in direzione della sua testa, che, per finire, avrebbe sparato da sola.

Senza dimenticare, poi, il diverso contesto in cui è avvenuto il ferimento della vittima: un'esercitazione di polizia nel caso di Sigirino, una malversazione di più di 3 milioni di franchi che occorreva nascondere nel caso di AC 1.

 

Tutto ciò considerato la Corte è pervenuta al fondato e solido convincimento che a __________, quella sera del 24.2.2003, PC 1 non fu da AC 1 ferito accidentalmente, bensì che AC 1 simulò un incidente al fine di uccidere PC 1.

È solo nell'ottica della simulazione di un incidente che quelle che AC 1 vuol far "passare" per "negligenze" (inspiegabili in una persona conoscitrice delle armi fin dall'adolescenza) riacquistano il loro vero significato che è stato quello di fare da "copertura" ad altrettante azioni che era necessario compiere in vista di creare le premesse per la partenza dello sparo. Delle più importanti si è già detto: in particolare dell'impossibilità di caricare la SIG in presenza di PC 1, rispettivamente dell'esigenza di dare una certa qual plausibilità al fatto di essersi posizionato accanto a lui con l'arma pronta al tiro, puntata contro la sua testa. Per il resto, mentre che la simulazione di un incidente spiega bene il contesto retrostante, il movente in particolare, la tesi dell'incidente "vero" sostenuta da AC 1 non lo considera, lo esclude, tant'è che fin che PC 1 non ha scoperto e denunciato le malversazioni, anche gli inquirenti alla tesi dell'"incidente" s'erano apparentemente adagiati e contro AC 1 era stata promossa l'accusa di lesioni colpose gravi.

La simulazione dell'incidente spiega altresì bene taluni fatti che, a prima vista, potrebbero "vestire" la tesi di AC 1 (e in tale ottica li ha -infatti- letti ed interpretati nella sua arringa il Difensore).

Si pensi, ad esempio, al fatto che l'evento è accaduto a __________, in casa e nello studio di AC 1, mentre che al piano di sopra dormivano moglie e figli: se è vero che dette circostanze sono le più normali in un contesto veramente accidentale, esse restano e appaiono come le più ovvie e normali anche nel caso di simulazione di un incidente. Se il disegno di AC 1 è stato -come la Corte afferma che è stato- quello di intenzionalmente uccidere PC 1 con un'arma da fuoco, l'unico posto in cui ciò poteva avvenire era quello in cui il tentativo è stato realmente commesso, ovvero a casa di AC 1, a tarda ora, quando era sicuro che i familiari erano a letto e verosimilmente dormivano (e dove una tenda parzialmente aperta o totalmente chiusa non faceva nessuna differenza perchè, data l'ora e la stagione, il rischio che qualcuno guardasse dentro era minimo, per non dire nullo visto che -di fatto- la sera del 24.2.2003 nessuno ha visto il preteso "incidente" dall'esterno), nel suo studio ove teneva usualmente tutte le sue armi e munizioni, dove sarebbe apparso normale, stante che anche PC 1 era un appassionato di armi, che l'uno o l'altro o entrambi ne stessero maneggiando (come realmente accadde per PC 1 con la Parabellum, per AC 1 con la SIG, e per entrambi con la Sites Spectre).

Da questo profilo, è parso alla Corte inquietante lo "scenario" che AC 1 aveva predisposto, il venerdì 21.02.2003 nel pomeriggio, in previsione della venuta in casa sua di PC 1 la sera del 24.02.2003 (cfr. considerando 15.), nel suo studio: una Parabellum stava sulla scrivania, una seconda pistola, ancorché dentro la sua scatola, stava sul PC e la SIG 210 stava sull'altro lato della scrivania. Scenario che è (salvo che per la SIG, col suo magazzino accanto, che AC 1 appoggiò per finire sulla libreria) sostanzialmente lo stesso che "videro" gli inquirenti, dopo il ferimento di PC 1 e che immediatamente evocava e metteva l'accento sulla presenza di più armi, uno scenario di primo acchito compatibile con "l'incidente", che lo "preparava" quasi, che lo "suggeriva", che, in ogni caso, era in totale consonanza sia con la passione per le armi condivisa dai due "amici", sia con il tragico sparo.

Prova ne è che fin che PC 1 non ha parlato dell'altro legame che li univa (quello costituito dai soldi), era quasi impossibile ipotizzare che, quella sera, a __________, PC 1 era salito con tutt'altro intento e non certo per smontare una Parabellum che AC 1 subdolamente gli aveva, per così dire, "messo in mano", neppure consapevole -lo PC 1- che sul PC v'era una seconda pistola e che una SIG carica si trovava dall'altra parte della scrivania. Ma poiché lo scenario preparato e costruito da AC 1 parlava solo il "linguaggio" delle armi, se PC 1, per finire, non avesse parlato o fosse morto, cogliere un'altra realtà aldilà di quella di "facciata", non sarebbe invero stato agevole, anche perché, essendo fortunatamente PC 1 sopravvissuto allo sparo e avendo egli per finire denunciato AC 1 per le note malversazioni, nemmeno è dato di sapere (né è lecito fare congetture aldilà dei fatti accertati) se lo scenario sarebbe rimasto quello o se era nelle intenzioni di AC 1 di modificarlo.

 

Quel che è certo per la Corte è che, con PC 1 vivo, il complesso delle prove raccolte consente, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di affermare che il ferimento di PC 1 non è stato accidentale, che l'incidente è stato solo una messinscena di AC 1, il quale, deliberatamente, si è avvicinato da tergo a PC 1 e, tirando il grilletto, gli ha sparato in direzione del capo per ucciderlo, fortunatamente mancando il risultato, nondimeno procurandogli le descritte lesioni, attestate dai certificati medici in atti, e ciò nell'intento di nascondere le malversazioni commesse in suo danno.

A tale conclusione la Corte è giunta pur considerando che, tornando dal bagno, AC 1 non poteva sapere se PC 1 era rimasto alla scrivania centrale oppure se si era spostato. Rientrando nello studio, lo vide girato verso la parete di fondo, intento a guardare le fotografie. Fu cioè per un caso -ciò va detto- che AC 1 si ritrovò confrontato con una situazione che, per rapporto a ciò che aveva intenzione di fare, era sicuramente propizia. Anche il discorso che ne venne tra PC 1 e lui fu del tutto naturale, avviato addirittura da PC 1 con ovvio riferimento alle immagini che stava guardando. Nondimeno è del pari vero che AC 1 fu abile e determinato nello sfruttare la situazione favorevole, armando, con notevole sangue freddo, la sua mano e, nell'avvicinarsi a PC 1, curando, con non comune scaltrezza, di orientare il discorso (con quel "guarda la data") in modo che l'altro ancor più allungasse il capo verso la foto, continuando, per quel tanto che occorreva, a rimanere girato e fermo, e,  soprattutto, ignaro di ciò che gli stava succedendo -e che gli è successo- (tant'è che nulla ha visto, non la pistola nella mano di AC 1 e tantomeno costui tirare il grilletto). È vero che, per finire, AC 1, che era ed è un buon tiratore, l'ha mancato, ma talmente di poco, come eloquentemente dimostrano le foto nr. 145 e 146 dell'AI 608, che la tesi dell'incidente è ben lungi dal trarne vantaggio.

Il Difensore di AC 1 ha insistito nel dire che l'uccisione di PC 1 sarebbe stata per AC 1 un totale non senso, giacché sarebbe stato impossibile, se PC 1 fosse morto, che le malversazioni non fossero emerse. Oltre a __________, per il clamore che ne sarebbe venuto, avrebbero potuto diventare sospettosi il gestore di __________ del conto  , signor __________, o altri funzionari della banca, senza dimenticare -a mente del Difensore- che, giusta le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri in materia di conti di clienti dei quali non si hanno notizie, la banca sarebbe comunque stata obbligata a informare gli eredi di PC 1 dell'esistenza del conto.

Trattasi di argomentazione inidonea a scalfire il dianzi motivato convincimento della Corte, la quale, evidentemente, ha maturato il proprio giudizio sulla base dei fatti che sono stati accertati con PC 1 vivo, e non in base a quelli -totalmente ignoti e imprevedibili- che sarebbero stati o che si sarebbero potuti/dovuti accertare ove PC 1 fosse morto. Oggi a tale riguardo si possono fare solo ipotetiche congetture e speculazioni, e ciò sotto vari aspetti, in particolare per quel che concerne il comportamento che avrebbe tenuto la moglie di AC 1 (che, comunque, non assistette al ferimento) o che avrebbe tenuto il signor __________ (che forse avrebbe potuto sospettare e forse no, stante che, in tanti anni che ha gestito il conto  , mai ha né visto né conosciuto PC 1, né mai ha avuto modo anche solo di pensare che i prelievi che faceva il procuratore non fossero concordati con l'avente diritto economico del conto, né che non fossero avvenuti nel suo esclusivo interesse e che, posto che abbia avuto notizia del ferimento di PC 1 -è stata la stessa Difesa a rendere noto alla Corte che la televisione della Svizzera tedesca è stata tra le prime a diffondere un servizio nella popolare trasmissione "10 vor 10"- non risulta che abbia dato avvio ad alcuna procedura, l'iniziativa di controllare il conto __________ essendo partita da __________ per conto di PC 1) o altri ancora.

Dal profilo giuridico certo è che il conto __________ non sarebbe mai diventato un conto "sans nouvelles" a norma delle Direttive emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri, dato che una tale situazione non si verifica neppure dopo dieci anni, quando alla banca è noto il procuratore del conto, che era nel concreto caso, lo stesso AC 1.

Del pari è solo un'ipotetica congettura -che non può nullamente essere considerata- quella adombrata dal patrono di parte civile, a dire del quale non sarebbe da escludere che quei fr. 9'500.- da AC 1 prelevati dal conto __________ la mattina del 21.2.2003 (e verosimilmente non spesi), egli li avrebbe magari messi nelle tasche di PC 1 morto, a dimostrazione del fatto che i prelievi li faceva sempre e solo su richiesta di PC 1.

 

                                23.   In diritto, si ha per costante giurisprudenza che

 

" nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l'omicidio intenzionale commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111 CP). L'assassinio è la fattispecie qualificata - punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP) - che si differenzia dal primo per la particolare mancanza di scrupoli dimostrata dall'autore, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi."

(cfr. DTF 118 IV 122 e giurisprudenza e dottrina ivi citate).

 

Secondo Il messaggio del Consiglio federale relativo alla novella legislativa entrata in vigore il 1.1.1990 (cfr. FF 1985 Il 912/3, n. 212.1) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo d'assassino cui si riferisce la legge è

quello descritto dallo psichiatra __________ (RPS 1952 313, 314 e 324), ossia quello di una persona senza scrupoli, priva di sentimenti sociali, che agisce a sangue freddo, dimostrando un

egoismo primitivo e crasso. Una persona, dunque, che non tiene in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse ed è pronta a sacrificare, per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha fatto nulla, dando così prova di una mancanza completa di scrupoli e d'una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14).

Il movente oppure lo scopo oppure le modalità particolarmente

perversi non sono che degli esempi della "particolare mancanza di scrupoli", che deve risultare da una valutazione d'assieme

delle circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth, Strafrecht BT I e Il, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Va, a

questo proposito, annotato che, per Stratenwerth (Strafrecht, BT I. § 1 n. 20 pag. 28), quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio.

 

 

Per l'ammissione della forma qualificata dell'assassinio sono

determinanti soltanto le circostanze direttamente connesse con il

reato, quali le sue caratteristiche o il movente che ha indotto l'autore ad agire (DTF 117 IV 369, DTF 117 IV 392 e dottrina ivi citata). Sono invece da considerarsi circostanze non concernenti direttamente l'atto, i precedenti dell'agente e il suo

comportamento prima e dopo l'atto nella misura in cui tali

elementi non hanno con esso alcuna relazione (DTF 117 W

393).

 

Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina riferite al previgente art. 112 CP (Stratenwerth, o.c. § 1 n. 16;

Rehberg, Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118 IV 125 e 126, 

117 IV 393). Così è considerato un assassino chi uccide una  persona per commettere, coprire o facilitare un altro reato  (Schubarth, Komm., all'art. 112 n. 23, 25, 27 e 28) per vendetta, egoismo, piacere di uccidere (DTF 106 IV 342-349), per evitare disagi, per esempio eliminando persone fastidiose o intralcianti, come la donna resa incinta, la moglie quando le si preferisce

un'altra donna o il teste di un altro delitto (DTF 101 IV 278; 77 IV

64, 70 IV 8).

Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità

astuta, perfida o subdola, approfittando dell'incapacità di

difendersi, dell'ingenuità o della fiducia della vittima così che,

per la definizione di assassinio, possono entrare in linea di conto

anche le particolari relazioni dell'autore con la vittima (Rehberg, o.c., pag. 20 ad c. e sentenze citate; DTF 117 IV 393, cons.

19b), oppure chi uccide usando mezzi particolarmente esecrabili (DTF 106 IV 345, 77 IV 64).

Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente non è peraltro

incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (DTF 95 IV 167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una (non scusabile ) violenta commozione

dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e cit.).

 

Nel caso di AC 1 non fa dubbio che egli ha commesso il tentativo di reato nella forma qualificata di mancato assassinio sia per il movente e lo scopo perseguito sia per le modalità messe in atto, particolarmente perversi. Da un lato egli prima ha depredato il conto di PC 1 e poi per nascondere le malversazioni, egli ha cercato di eliminare la persona che avrebbe potuto smascherarlo.

Per farlo non si è fatto scrupolo di attirare l'ignaro e fiducioso PC 1 nella sua casa per poi sorprenderlo, durante un'apparentemente innocente conversazione a proposito di una data su una fotografia, con un colpo di pistola che gli ha sparato al capo, facendo in modo che sembrasse un incidente.

Trattasi invero di un movente e di modalità così perfidi e malvagi da far apparire AC 1 come una persona senza scrupoli priva di sentimenti, capace di agire a sangue freddo per un fine di egoismo primitivo e crasso.

L'imputazione di mancato assassinio dell'atto d'accusa deve quindi essere confermata così come da confermare è quella -pacifica- di ripetuta appropriazione (ex art. vecchio 140 e nuovo 138 CP) per avere AC 1 ripetutamente convertito a proprio indebito profitto la somma di complessivi fr. 3'195'000.- circa, in danno di PC 1, danaro che, in forza di una procura generale, era a AC 1 affidato.

È appena qui il caso di ricordare che il reato di appropriazione indebita è contemplato dall'art. 138 CP (in vigore dal 1° gennaio 1995) che commina la reclusione fino a 5 anni o la detenzione (la detenzione fino a 5 anni secondo il previgente art. 140 n. 1 CP) a chiunque tra l'altro impieghi indebitamente a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali (una somma di denaro, secondo la legge anteriore) affidatigli.

 

Degli altri reati, di cui all'art. 253 CP e 91 cifra 1 LCS, pure da confermare, si è già detto e ai relativi considerandi si rinvia.

 

                                24.   Dopo l'arresto di AC 1, la Pubblica Accusa ha ordinato che egli fosse sottoposto a perizia psichiatrica affidando l'incarico di perito al dottor PE 3.

A tale decisione si è opposto l'accusato sostanzialmente perchè, a suo modo di vedere, la perizia aveva l'unico scopo di confortare la tesi accusatoria, rispettivamente di scavare dentro di lui come se egli avesse dentro un "mostricciattolo" o quant'altro, risp. per trovare dentro di lui "una qualche macchia nera" (così, AC 1, testualmente, in aula, durante l'audizione del dr. PE 3).

Nel seguito il Difensore di AC 1 ha portato il suo reclamo anche davanti al Giar, senza successo, col che, per finire, la perizia è stata redatta, evidentemente senza che il perito potesse conferire con AC 1. Egli si è fondato sugli atti (prendendo visione anche della cartella medica acquisita presso la Clinica di __________, con i tests cui ivi fu sottoposto AC 1, nonché delle videocassette delle ricostruzioni e delle interviste, effettuando un sopralluogo nella casa di __________, leggendo i verbali dell'accusato e assistendo alle audizioni di alcune persone di riferimento, quali i suoi genitori, la moglie, L. S.).

Quando ormai il dottor PE 3 stava ultimando il suo rapporto, AC 1 ha inviato al suo Difensore il seguente manoscritto di data 4.11.2003 (cfr. AI 610):

 

" io sono sempre stato presente con la testa, con completa capacità di volere e d'intendere, e in questa difficile e dolorosa situazione la consapevolezza che qualcuno indaga su di me per esperire una diagnosi psicologica non mi fa star bene.

In contrapposizione con quanto da te ordinatomi in precedenza -il sottrarmi all'allestimento di una perizia psichiatrica- ti chiedo di trasmettere a chi di competenza la mia volontà ad essere interpellato e sentito dal dott. PE 3, perito nominato…".

 

Il Difensore lo ha inviato al perito.

Dato che il termine (già prorogato) assegnato al perito per la consegna del suo reperto veniva a scadere, alla richiesta di AC 1 non veniva dato seguito. La perizia è stata consegnata il 13.11.2003. Ad essa ha fatto seguito il deposito degli atti, col che in data 24.11.2003, il Difensore di AC 1 ha chiesto l'estromissione dagli atti della perizia ed il conferimento di un nuovo incarico ad altro professionista specializzato in psichiatria forense. Respinte tali domande dalla Pubblica Accusa, il Difensore ha inoltrato reclamo al Giar, producendo altresì uno scritto datato 25.11.2003 del dottor __________, professore presso l'Università "__________" di, scritto nel quale soprattutto si critica la metodologia seguita dal dr. PE 3. Il Giar ha respinto il reclamo (cfr. AI 688). Né ha avuto miglior sorte un secondo reclamo presentato dal Difensore di AC 1 il 15.12.2003, chiedente, tra l'altro, ancora l'estromissione dagli atti del rapporto del dr. PE 3.

 

Dato che sulla questione della perizia anche in aula si è -come si dirà meglio nel seguito- molto discusso, è d'uopo qui riportare, in forma di sunto, la cronologia degli atti esperiti in sede predibattimentale, a partire dall'inoltro da parte di AC 1 della sua lettera 4.11.2003:

 

- 04.11.2003   già riportata lettera manoscritta di AC 1 al suo legale (AI 610);

- 12.11.2003   decisione del PP di rinviare la Difesa alla "più corretta forma dell'istanza motivata di richiesta di prove, essendo prossima la conclusione della perizia" (AI 626);

- 13.11.2003   data della perizia del dr. PE 3;

- 13.11.2003   deposito atti scadente il 1.12.2003 (ivi compresa la perizia);

- 14.11.2003   scadenza del termine (già prorogato due volte) per la consegna del referto peritale;

- 24.11.2003   il Difensore presenta istanza di estromissione della perizia del dr. PE 3 e di conferimento ad altro professionista specializzato in psichiatria forense dell'incarico di redigere una nuova perizia (AI 638);

- 27.11.2003   l'istanza di estromissione dell'avv. __________ viene respinta dalla PP (AI 642);

- 09.12.2003   il Difensore inoltra reclamo al Giar (AI 660A);

- 07.01.2004   reiezione del reclamo da parte del Giar (AI 688);

- 01.12.2003   il Difensore, in sede di complemento d'inchiesta, ha chiesto, tra l'altro, l'allestimento di una nuova perizia da parte di altro professionista del ramo (AI 647);

- 03.12.2003   la richiesta è stata respinta dalla PP (AI 651);

- 15.12.2003   il difensore ha interposto reclamo al Giar (AI 678);

- 14.01.2004   il Giar ha respinto le richieste (AI 698).

 

Tutto ciò premesso, si ha che il perito -come si legge a p. 47 del suo referto- ha per AC 1 formulato la diagnosi di "disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo "borderline" (ICD-10 F60.31) con elementi di antisocialità" (da notare che già i medici di __________ avevano concluso, previa esecuzione di tests e dopo valutazione clinica per una "personalità al limite con tratti psicopatici", avendo essi posto, sulla base dei fatti a loro noti a quel momento, la diagnosi di "Sindrome posttraumatica da stress").

Rispondendo ai quesiti postigli il dottor PE 3 ha dichiarato che, a suo parere "la capacità del peritando di valutare il carattere illecito dell'atto non era scemata" e che pure "la capacità del peritando di agire conformemente alla corretta valutazione del carattere illecito dell'atto non era scemata, se non -forse- in modo molto lieve", concetti questi che egli ha chiaramente ribadito anche in aula, dove ha pure confermato che "soltanto «in dubio pro reo» (mi si consenta l'uso di un'espressione giuridica in un contesto medico) può essere ammessa una scemata responsabilità di grado lieve".

 

Al dibattimento, dopo che l'audizione del dottor PE 3 era ormai terminata, ed egli aveva già lasciato l'aula, il Difensore di AC 1 ha chiesto alla Corte di voler ordinare un supplemento di perizia, da affidare ad altro perito, al fine di fugare il dubbio espresso dal dr. PE 3. Invitato dalla sottoscritta Presidente a riascoltare, attraverso la registrazione, le parole del perito, il Difensore ha accondisceso, dichiarando di voler tenere in sospeso la sua istanza, che -come attesta il verbale alla pagina 24- è poi stata riproposta il giorno seguente, ovvero il 31.8.2004.

Sentite le parti, la posa del quesito e la relativa risposta sono state di qualche giorno ritardate, di guisa da non dover ulteriormente rinviare l'audizione del teste TE 1.

Nel seguito -come si legge nel verbale del dibattimento a p. 27- il Difensore di AC 1 ha chiesto ed ottenuto una breve sospensione del dibattimento per avere il tempo materiale per allestire un allegato, da introdurre alla Camera dei ricorsi penali, postulante la ricusa della Procuratrice pubblica.

Per finire, con l'accordo delle parti, il giovedì 2.9.2004, sentite nuovamente le parti (cfr. verbale del dibattimento alle p. 34 in fine, 35 e 36) sono stati posti a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.   Se deve essere ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità?

2.   In caso affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento peritale (dato per escluso il dott. PE 3)?

3.   In quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia rispettivamente all'audizione del dott. PE 3?

 

L'istanza di supplemento di perizia è stata dalla Corte respinta in buona sostanza perchè -come ben emerge dall'istoriato testé riportato- la questione di allestire una nuova perizia da parte di altro (rispetto al dr. PE 3) specialista del ramo è già stata proposta in sede predibattimentale e respinta dal Giar, senza che il Difensore abbia impugnato tale decisione, che è quindi cresciuta in giudicato.

D'altro canto la Corte ha altresì dovuto constatare che il dr. PE 3 aveva chiaramente già scritto nel suo referto consegnato il 13.11.2003 che, nel dubbio, andava ammessa, a beneficio di AC 1, una scemata responsabilità di grado lieve (cfr. AI 629, p. 49). Di ciò erano perfettamente al corrente sia la Pubblica Accusa, sia la Difesa di AC 1, tosto che la perizia è stata loro messa a disposizione.

Nessuna delle citate parti ha ritenuto di dover, a quel momento, chiedere al dr. PE 3 chiarimenti sullo specifico argomento del "dubbio", essendo peraltro chiaro che lo stesso conseguiva al fatto di aver dovuto stilare una perizia senza poter conferire

-per la sua opposizione- col peritando.

 

In aula il dottor PE 3, pur diffondendosi (per rispondere alle domande postegli dalla sottoscritta Presidente e dalle parti) nella chiarificazione delle risposte già da lui date nel referto peritale, le ha, nella sostanza, totalmente confermate. Egli non ha aperto al riguardo nessun nuovo interrogativo, confermando altresì il "dubbio" (rimastogli) che lo ha indotto a riconoscere a AC 1 di aver agito in stato di scemata responsabilità di grado lieve.

In tali condizioni, la Corte non ha ritenuto necessari nuovi accertamenti peritali, né da chiedere al dr. PE 3, né, tantomeno, ad altro specialista del ramo, la questione essendo sufficientemente stata chiarita in vista del giudizio di merito.

 

                                25.   Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Come noto, i criteri di fissazione della pena hanno fatto oggetto di abbondante giurisprudenza.

È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che elenca in particolare "le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale  assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personale o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere."

Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze di prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350)" .

 

In un caso in cui era questione di reati (mancati) contro la vita e l'integrità delle persone, commessi in concorso tra loro e in stato di responsabilità ridotta e in presenza di altre attenuanti specifiche, il Tribunale federale (cfr. DTF 127 IV 101) ha avuto modo di ricordare (come già peraltro illustrato nella sentenza del 7.2.2002 della Corte delle assise criminali di __________ in re W.C.) che, giusta l'art. 63 CP il criterio essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa.

Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad operare una riduzione lineare.
Quando il risultato del reato, non si è prodotto, la pena deve pure essere attenuata. In caso di reato mancato, l'entità della riduzione dipende, fra l'altro, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato commesso.

Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP, possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti; lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP). Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp. per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla regola fissata dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti e un'eventuale scemata responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi relative.

 

La citata sentenza dell'Alta Corte federale (così come quella non pubblicata del 13.8.2004 - 6P.32/2004) ricorda infine che il giudice deve esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che considera sia in relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di ricorso possa verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati valutati sia in senso diminuente che in senso aggravante.

Il giudice può passare sotto silenzio quegli elementi che gli sembrano non pertinenti o di minor importanza.

La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o percentuali, nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere completa.

Un ricorso non deve essere ammesso semplicemente per migliorare o completare un considerando quando la decisione presa appare conforme al diritto.

Confrontata con il compito di commisurare una pena adeguata alla colpa di AC 1, la Corte ha cercato di seguire il più da vicino possibile gli insegnamenti della massima istanza federale. Non v'è chi non veda, infatti, come nella presente fattispecie, numerosi siano i fattori che si devono considerare ai fini di una corretta commisurazione della pena e ciò a partire dall'estrema gravità del reato contro la vita, in concorso ex art. 68 CP con quello -pure assai grave- di ripetuta appropriazione indebita e con quelli -decisamente secondari in questo contesto- di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di circolazione in stato di ebrietà. Il primo reato è (e fortunatamente è qui il caso di dire!) rimasto a livello di tentativo e per tutti va ammessa, per rispettare fino in fondo la conclusione del perito psichiatrico, una lieve scemata responsabilità.

Attenendosi quindi ai chiari criteri suesposti, la Corte ha avantutto considerato che il quadro legale di partenza è quello fissato dal reato più grave, ovvero, nel concreto caso, dall'art. 112 CP, che -come già cennato- sanziona l'assassinio consumato con la pena della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni. Poichè nella fattispecie il risultato del reato non si è prodotto, per effetto dell'art. 65 CP, è possibile pronunciare invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni e in luogo della reclusione non inferiore a dieci anni, la reclusione, ferma restando (anche nell'ottica dell'art. 66 CP applicabile in forza dell'art. 11 CP) la durata legale minima di un anno, specifica della reclusione. Dato in questi termini il quadro di pena, è da esso che occorre dipartirsi per sanzionare poi (secondo la regola dell'"Asperationsprinzip" ex art. 68 CP) il reato patrimoniale, consumato, di ripetuta appropriazione indebita e gli altri due testé evocati (che, nondimeno, nel caso di specie, non hanno praticamente influito sulla pena), riesaminando poi il tutto alla luce dell'attenuante della scemata responsabilità di grado lieve, nonché di quelle cosiddette "generiche".

Dovendosi valutare in concreto la gravità della colpa di AC 1 in relazione al reato principale ascrittogli, la Corte ha dovuto considerare l'estrema gravità del medesimo, da AC 1 commesso senza scrupoli e a sangue freddo, arrivando a simulare un incidente quando invece egli si muoveva con il fermo proposito di uccidere proprio quella persona che credeva di essere un suo buon amico (e al quale lo stesso AC 1 si riferiva come al suo "migliore" amico), colui che, in piena fiducia, dopo aver trascorso insieme l'intera serata, era entrato "da amico" nella casa di __________. Una casa che invece AC 1, a ulteriore prova del suo agghiacciante cinismo e della sua amoralità, non ha avuto alcun ritegno nell'usare quale luogo della sua tragica messinscena, ben sapendo che al piano di sopra dormivano la moglie ed i suoi bimbi, perché ciò, per quanto abbietto, era funzionale al suo disegno di simulare un incidente. E invece, raggiunto PC 1 da tergo, non senza trattenersi dall'utilizzare un vile trucchetto per mantenerne gli occhi e l'attenzione concentrati sulla data della foto in modo da non essere visto, gli si affiancava e, proditoriamente, tirava il grilletto della pistola in direzione della di lui testa. Modalità, quelle messe in atto da AC 1, subdole e perverse, così come abbietto, egoistico e ignobile era il movente di seppellire, insieme con PC 1, dieci anni di sistematiche e reiterate malversazioni in suo danno.

In tali condizioni certo è che se PC 1 fosse morto e AC 1 fosse stato pienamente responsabile, la pena della reclusione perpetua non sarebbe stata fuori luogo.

Per fortuna di PC 1, AC 1 ha mancato di ucciderlo.

Il colpo è entrato ed è uscito dalla testa della vittima a qualche centimetro dalle tempie, per cui -per usare le parole del medico legale- a PC 1 è "andata molto bene".

Cionontoglie che la morte gli è passata assai vicina!

Per effetto dello sparo, PC 1 ha subito tre operazioni e ha trascorso più di un mese in ospedale e, per finire, ha riportato lesioni irreversibili all'occhio sinistro e all'orecchio destro, senza dimenticare il grave danno psicologico e morale. AC 1, mancando di ucciderlo, l'ha infatti distrutto psicologicamente e moralmente. Né poteva essere altrimenti ove si consideri che (e qui già si entra nei motivi che la Corte ha ritenuto importanti per l'aggravamento della pena in seguito al reato patrimoniale) AC 1 ha tradito in modo totalmente spregevole e per lungo tempo l'amicizia di PC 1. Ne ha abusato e se ne è fatto beffe così intensamente e così a lungo dal minarne la dignità. Caduta la facciata di falsa amicizia, AC 1 oggi è agli occhi di PC 1, ma anche nel giudizio della Corte, colui che già aveva iniziato a derubarlo, pur scegliendolo come padrino della neonata sua figlioletta. AC 1 è colui che chiedeva consiglio a PC 1 sulla sua scelta del terreno da acquistare a __________, sapendo che l'avrebbe comprato coi suoi soldi. AC 1 è colui che gli proponeva di edificare la casa, sapendo che -se avesse accettato- avrebbe pagato il lavoro con il suo danaro. AC 1 è colui che almeno una volta all'anno si lasciava offrire la cena da PC 1 per ingannarlo, illustrandogli inesistenti performances del suo conto, sottacendogli che lungi dall'essere il capace amministratore dei suoi averi era invece l'avido e disonesto dissipatore del suo danaro.

Aldilà di un'amicizia sempre e solo da AC 1 conclamata, la materialità dei fatti accertati, porta a dire che AC 1 ha, per anni, portato avanti con PC 1 un rapporto in realtà fondato sulla menzogna, sulla doppiezza e sulla finzione più sfacciate. Spregiudicato e cinico in modo che allarma e preoccupa, AC 1 gli ha tolto con il danaro anche l'autostima e, per finire, sparandogli quel colpo a tradimento, ha tentato di togliergli anche la vita.

 

Dal lato soggettivo aggrava la colpa di AC 1 il fatto che, a malversare per dieci anni e per assai considerevole importo (senza mai porsi nessuna questione morale, senza mai porre un freno ai propri sperperi e alla propria grandiosità) e a cercare, per finire, di risolvere il "problema" con l'uccisione della sua vittima, sia stata una persona che qualche buona opportunità nella vita l'ha pure avuta, a partire da quell'infanzia che egli stesso ha definito "felice", per passare agli invidiabili risultati conseguiti nella professione bancaria sin dalla giovane età.

Non è stato altrettanto fortunato con i due matrimoni, nondimeno il fatto di essere padre di tre figli avrebbe pure dovuto evocargli quotidianamente quali erano i suoi doveri e le sue responsabilità verso di loro, sicuramente incompatibili con le malversazioni che aveva già iniziato a compiere prima della nascita degli ultimi due. Ha avuto successo in politica, ma nemmeno di questo evento ha fatto l'occasione per dare una svolta alla sua vita, smettendola con i "rubalizi" e ancora in aula ha giustificato la scelta da lui fatta, dopo il licenziamento dalla __________, di  voler perseguire fino in fondo la sua carriera politica, a scapito di quella professionale (che dopo il 1999 si era ridimensionata anche dal profilo salariale), facendo cinicamente finta di ignorare che tale scelta egli se l'era potuta permettere solo attingendo a piene mani al "tesoro" di PC 1.

Col che, tutto ben considerato (ovvero in sintesi: gli egoistici motivi del delinquere, sia in ordine al reato di mancato assassinio, sia in ordine a quello patrimoniale, la determinazione e la freddezza dimostrate, le subdole, perfide ed infingarde modalità con cui ha delinquito, conclusesi con la simulazione dell'"incidente", i sistematici gravi abusi e tradimenti del rapporto di amicizia e di fiducia che PC 1 nutriva per lui, la gravità del pregiudizio (fisico, psicologico e morale, oltre che finanziario) a lui volontariamente cagionato, la lunga durata degli illeciti patrimoniali, l'incensuratezza, il comportamento tenuto dopo lo sparo quando si è prontamente attivato nel soccorrere e nel far giungere i soccorsi, l'atteggiamento processuale, collaborativo per quanto attiene la ricostruzione degli utilizzi fatti della refurtiva e la confessione dei reati minori), la proposta di pena di anni quindici di reclusione formulata dalla Pubblica Accusa non è apparsa in linea di principio sproporzionata rispetto all'eccezionale gravità della colpa oggettiva e soggettiva del reo. Sennonché la Corte ha altresì dovuto constatare che detta proposta non ha tenuto conto delle conclusioni della perizia del dottor PE 3, col che, a fronte di una scemata responsabilità di grado lieve e per meglio tener conto di altri fattori di moderazione, quali l'incensuratezza, il fatto di avere, al processo, agevolato la soluzione delle questioni connesse con i risarcimenti alla PC, con la confisca e l'assegnazione alla PC di taluni dei beni sequestrati, nonché il più generale contesto della situazione familiare (di quella matrimoniale drasticamente peggioratasi a seguito del procedimento penale, mentre che assai solida è risultata essere la relazione con i membri della sua famiglia d'origine e con i figli) e sociale (essendo AC 1 uomo "pubblico" la sua "caduta" è stata particolarmente dura e gravosa), è apparsa, per finire, equa ed adeguata la pena di anni undici di reclusione, pena che, già per la durata, deve essere effettivamente espiata.

 

                                26.   Liquide ed incontestate le pretese della parte civile PC 1 hanno potuto essere integralmente accolte, condannando AC 1 a risarcire a PC 1 i seguenti importi:

 

-  fr. 3'195'625.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, a titolo di risarcimento del danno causato;

 

- fr.     30'000.-,   oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.

 

Visto il tenore degli art. 58 e 59 CP, gli oggetti, le carte e gli averi, elencati nell'atto d'accusa, sono stati tutti confiscati (siccome provento di reato, risp. surrogato di refurtiva, risp. come mezzo di prova) ad eccezione dei seguenti:

 

-  conto 22795 presso la __________, intestato ai coniugi __________, stante che il saldo è irrisorio;

-  conto  presso la stessa Banca e intestato a __________ __________, siccome non è stato provato che su di esso sia confluita refurtiva;

-  conto di libero passaggio  presso la Banca __________, Fondazione, intestato ad AC 1 perchè, essendo egli, all'atto dell'arresto, ancora un salariato la somma non era ancora esigibile.

 

Questi tre conti hanno quindi da essere dissequestrati.

 

Per quanto attiene ai tre fondi di __________, __________ e __________ essi sono stati pacificamente confiscati ed assegnati in proprietà alla PC PC 1 che li ha chiesti. In corso di dibattimento, il patrono di PC da un lato e il Difensore e AC 1 dall'altro hanno sottoscritto un accordo in merito all'importo da imputare per detti tre fondi sul risarcimento riconosciuto a PC 1 come al punto 4. del dispositivo.

Detto valore è stato cifrato in fr. 1'900'000.- e da esso sono da dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali che gravano i fondi.

Copia della presente sentenza viene inviata anche a __________, intestataria del fondo di __________ (benché l'abbia ricevuto senza fornire per la sua acquisizione nessuna controprestazione) e ciò al fine di garantirle di far valere in giudizio, ex art. 350 cpv. 4 CPP, sue eventuali pretese.

 

Le armi sequestrate a AC 1, pacificamente acquistate con danaro provento di reato, devono pure essere confiscate, così come i saldi sequestrati a AC 1 sul conto 22803 presso la Banca __________, , una quota sociale di fr. 200.-,

il saldo di fr. 2'000.- intestato al conto costituenda __________ presso la __________, e contante per

fr. 2'228.40.

Deduzione fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali, tali importi sono assegnati, per l'eventuale rimanenza, alla PC PC 1.

 

Viene altresì mantenuto il sequestro conservativo, a garanzia delle pretese della PC PC 1, __________, della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. intestata a AC 1.

 

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1., 3. e 5.4.;

 

visti gli art.                      11, 13, 18, 21, 22, 35, 41, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70 e segg., 111, 112, 125, 138, vecchio 140 cifra 1, 253 CP;

                                         91 cpv. 1 LCS; la LAVI;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   mancato assassinio

                                         per avere,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente

con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,

                                         intenzionalmente tentato di uccidere PC 1, sparandogli, da una distanza ravvicinata, un colpo di pistola in direzione della testa, procurandogli le lesioni attestate dai certificati medici in atti, a __________, il 24 febbraio 2003;

 

                               1.2.   ripetuta appropriazione indebita

                                         di complessivi fr. 3'195'625.48, da lui indebitamente prelevati,

a scopo di indebito profitto in qualità di procuratore,
in 126 occasioni dal conto n. presso la __________ di proprietà di PC 1,

                                         a __________, __________ e in altre località svizzere,

                                         a partire dall'agosto 1993 e fino al 21 febbraio 2003;

 

                               1.3.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

                                         per avere,

usando inganno, indotto il notaio __________ ad attestare in un rogito di compra-vendita (avente per oggetto la PPP  di cui al fondo base n.) un falso prezzo di vendita,

di fr. 50'000.- inferiore rispetto a quello realmente pattuito
a __________, il 18 ottobre 1996;

 

                               1.4.   circolazione in stato di ebrietà

                                         per avere

in tale stato (alcolemia: min. 1,77 - max 2.10 grammi per mille) condotto la vettura Mercedes targata,

                                         sulla tratta __________-__________, la notte sull'11 gennaio 2003,

 

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

 

                                   2.   Di conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, AC 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di 11 (undici) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 10'000.-- e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   AC 1 è altresì condannato a versare alla Parte civile PC 1 i seguenti importi:

 

                               3.1.   fr. 3'195'625.--, oltre interessi al 5% dal 21.2.2003, a titolo di risarcimento del danno causato;

 

                               3.2.   fr. 30'000.--, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.

 

 

                                    4. È ordinata la confisca, con assegnazione alla PC PC 1, __________, dei seguenti beni immobiliari (che vengono imputati sul danno riconosciuto al punto n. 3 del presente dispositivo per il valore di fr. 1'900'000.-- da dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali esistenti e ciò come all'accordo sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2004):

 

                               4.1.   fondo n. intestato a __________;

 

                               4.2.   PPP  di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato;

 

                               4.3.   PPP  di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato.

 

                                    §   Giusta l'art. 350 cpv. 4 CPP restano riservati eventuali diritti derivanti a __________ dal fatto di essere formalmente intestataria del fondo particella n..

 

 

                                   5.   È parimenti ordinata la confisca:

 

                               5.1.   degli oggetti, dei documenti e del materiale informatico elencati nell'atto d'accusa;

 

                                5.2.   di tutte le armi e munizioni elencate nell'atto d'accusa.

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali è altresì ordinata la confisca con assegnazione alla PC PC 1, __________, ad ulteriore decurtazione dei risarcimenti riconosciuti ai dispositivi n. 3.1 e 3.2, dei seguenti averi patrimoniali:

 

                               6.1.   saldo attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. (pari a complessivi fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), del deposito titoli n. (pari a fr. 3'523.75 valuta 24.04.2003), e di 1 quota sociale di fr. 200.-, presso la __________, e intestati a AC 1.

 

                               6.2.   fr. 2'228.40;

 

                               6.3.   saldo attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la __________ (Suisse), , intestato a __________,.

 

 

                                   7.   E' ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese della PC PC 1, __________, della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. intestata a AC 1.

 

 

                                   8.   È ordinato il dissequestro dei seguenti conti:

 

                               8.1.   saldo attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di libero passaggio n. presso la __________, __________, , intestato a AC 1;

 

                               8.2.   del c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la __________, intestato a AC 1 e __________;

 

                               8.3.   del c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca __________, , intestato a __________,.

 

 

                                   9.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. AS 1

3. AS 2

4. AS 3

5. AS 4

6. AS 5

7. AS 6

8. AS 7

9. GI 1

10. GI 2

11. TE 1

12. TE 2

13. TE 3

14. TE 4

15. TE 5

16. TE 6

17. TE 7

18. TE 8

19. PE 1

20. PE 2

21. PE 3

 

Per la Corte delle assise criminali

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.      10'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        4'372.80

Spese diverse                                   fr.           150.--

Perizie                                                fr.      80'287.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

                                                             fr.      94'909.80

                                                             ============