Incarto n.
72.2004.39

Mendrisio,

22 settembre 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

 

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

 

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

 

detenuto dal 10 giugno al 9 dicembre 2003;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in parte tentati

per avere,

nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,

a __________ e a __________,

in un numero imprecisato di occasioni,

ma almeno venticinque volte,

conoscendone o sfruttandone lo stato,

compiuto atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere,

e meglio per avere:

 

ai danni dell’abiatico PC1 (19--), traendo vantaggio dalla propria posizione di nonno, dalla relazione d’affetto con la vittima nonché dall’età del bambino,

incapace di comprendere la natura e la portata degli atti compiuti quindi anche inetto ad opporre resistenza,

 

                                  a)   al proprio domicilio a __________,

nel salotto, nella camera da letto del bambino,

nel locale doccia ed in cantina;

                                         -  ripetutamente palpeggiato il bambino sui genitali e sulle natiche, sopra e sotto gli indumenti;

                                         -  ripetutamente masturbato PC1

                                         -  ripetutamente masturbatosi di fronte al bambino, in alcune occasioni toccandogli i genitali, giungendo talvolta all’eiaculazione;

                                         -  in tre o quattro occasioni preso in bocca il pene di PC1 succhiandoglielo;

                                         -  ripetutamente toccato con le mani l’orifizio anale, introducendo in una circostanza un dito, avendo preventivamente provveduto a spalmarvi sopra una crema per facilitare la penetrazione;

                                         -  ripetutamente, tenendolo per un polso, fattosi masturbare dal bambino fino all’eiaculazione;

                                         -  chiesto altre volte al bambino di masturbarlo rispettivamente di toccargli il pene, senza però che questi vi desse seguito;

 

                                  b)   a __________ in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica:

                                         -  masturbato PC1;

 

                                  c)   in un paio d’occasioni a __________,

seduto al posto di guida della propria automobile,

tenendo il bambino sulle ginocchia, palpeggiatogli il pene;

 

                                   2.   ripetuta coazione sessuale

per avere,

nel corso dell’estate 2002,

a __________, al proprio domicilio,

costretto una persona a subire un atto sessuale,

esercitando pressioni psicologiche,

e meglio per avere

 

sfruttando l’inferiorità cognitiva della vittima PC2 (19--), suo abiatico e minorenne

ovvero anche traendo vantaggio dal legame affettivo e dalla dipendenza sul piano emozionale del bambino,

                                         -  palpeggiato ripetutamente PC2 sui genitali sopra e sotto i vestiti;

                                         -  in un paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori;

 

                                   3.   ripetuti atti sessuali con fanciulli

per avere,

nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e 2,

ai danni di PC1 (19--) e PC2 (19--)

compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 187 cifra 1, 189 cpv. 1 e 191 CP, in parte in rel. con art. 21 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 44/2004 del 8 aprile 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1

§  L'avv. __________, in rappresentanza delle PC.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   mercoledì   21 settembre 2005 dalle ore 9:30 alle ore 17:45

                                     -   giovedì        22 settembre 2005 dalle ore 9:30 alle ore 13:00

 

 

La Presidente prospetta alle parti il reato di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere in alternativa al reato di coazione di cui al capo di accusa 2.

La Presidente prospetta alle parti il reato di coazione sessuale in parte tentata, per avere costretto PC1, in particolare esercitando pressioni psicologiche, agli atti sessuali enumerati al punto 1. dell'atto di accusa, in alternativa al reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui al capo di accusa 1.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa, non opponendosi, in via subordinata, alla conferma delle imputazioni prospettate in aula. A titolo di premessa sottolinea come la gravità dei fatti commessi da AC 1 avrebbe giustificato - in assenza di collaborazione - il deferimento dell'accusato ad una Corte delle Assise criminali. AC 1 ha in sostanza agito al fine di soddisfare i suoi istinti confondendo ad arte i propri nipoti e/o imponendo loro, implicitamente ma anche esplicitamente, il silenzio. La strategia di AC 1 è stata quella di far credere ai bambini che i gesti che commetteva erano dettati esclusivamente da sentimenti di altruismo. Strategia che ha riprodotto pure in aula. Una strategia che però non convince. Tanto più che AC 1 viziava le sue piccole vittime per guadagnare la loro benevolenza, impartiva loro lezioni improprie sulla vera natura della pedofilia, utilizzava la tastiera o l'automobile come strumenti per perpetrare le sue azioni odiose, e minacciava i bambini dicendo loro che se avessero parlato, lui sarebbe andato in prigione. AC 1 è reo confesso sui fatti ad eccezione dell'accusa di essersi fatto masturbare dal bambino tenendolo per un polso. Il PP chiede che anche questa accusa venga confermata poiché le parole e le sensazioni del bambino in punto alla sua mano appiccicosa sono più che eloquenti. Nella commisurazione della pena, la gravità oggettiva dei fatti è in particolare dovuta alla natura dei gesti commessi (arrivando in crescendo fino alle penetrazioni anali ed ai coiti orali) ed alla reiterazione sull'arco di un anno. La colpa dell'accusato è soggettivamente molto grave poiché è recidivo ed era quindi a conosceva delle conseguenze delle sue azioni. È grave anche perché le sue vittime erano estremamente giovani e AC 1 ha scientemente giocato sulla loro giovane età, sulla loro incoscienza e sul rapporto di fiducia e di amore che li univa, tradendo crassamente la fiducia che doveva essere incondizionata. A favore di AC 1 giocano unicamente l'età, la scemata responsabilità di grado lieve e l'importante collaborazione. In assenza di questi ultimi elementi la pena proposta sarebbe stata attorno ai 5/6 anni di reclusione. Conclude quindi chiedendo che AC 1 venga condannato ad una pena di 3 anni di detenzione e chiede anche che venga pronunciata la misura ex art. 43 CP del trattamento ambulatorio da eseguire già in espiazione di pena.

 

                                    §   __________ in rappresentanza delle PC, il quale si associa alle conclusioni del PP. Espone le gravi ripercussione che l'agire prevaricatore ed egoistico dell'accusato ha causato, in primo luogo, sui suoi nipotini ed in secondo luogo sui loro genitori. Passando poi alle richieste di parte civile, per le quali rimanda - nel dettaglio - all'istanza di risarcimento prodotta agli atti, il patrocinatore corregge la richiesta di torto morale per PC2, riducendola a fr. 25'000.-- e ciò in considerazione della diversità del genere e del numero di atti sessuali subiti rispetto al fratello PC1. La richiesta di torto morale di fr. 30'000.-- per PC1 si giustifica per la gravità del danno subito dal bambino, per il quale - così come illustrato dalla dr.ssa __________ in aula - le ripercussioni degli abusi sono ancora aperte. PC1 trasforma il dolore in violenza ed il percorso terapeutico è ancora incerto. La richiesta di torto morale per PC2 si giustifica per la sofferenza che il bambino ha patito nella misura in cui è venuta meno la fiducia che il piccolo aveva nel nonno. Anche i genitori dei bambini sono state vittime dell'agire del AC 1 e per questo deve essere loro riconosciuto un torto morale di fr. 15'000.-- ciascuno. PC3 è stata presa a carico a livello terapeutico, la loro famiglia è stata sconvolta dagli avvenimenti e solo con grande fatica potrà essere ricomposta. A ciò si aggiunge che la procedura di adozione, che i signori AC 1 avevano inoltrato nel 2002, è stata, causa il presente procedimento penale, in primo tempo sospesa, poi riattivata ed oggi ancora giungono notizie di ulteriori difficoltà. Per quanto concerne le richieste formulate per il danno materiale, l'avv. __________ rimanda al dettaglio esposto nella sua istanza, puntualizzando come le stesse siano comprovate e liquide e che l'importo relativo alle spese mediche (terapeutiche e medicinali) si compone degli importi posti a carico dei suoi patrocinati poiché non coperti dalla cassa malati.

Conclude chiedendo che AC 1 venga condannato al pagamento:

- di fr. 30'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003

    a titolo di torto morale per PC1;

- di fr. 25'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003

    a titolo di torto morale per PC2;

- di fr. 15'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003

    a titolo di torto morale per PC3;

- di fr. 15'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003

    a titolo di torto morale per PC3;

- di fr. 2'044,75 oltre interessi al saggio del 5% a decorrere dal 19.9.2005 a titolo di risarcimento del danno materiale (spese terapeutiche e medicinali);

- di fr. 8'472,25 oltre interessi al saggio del 5% su fr. 2'152.--

    a decorrere dal 25 febbraio 2004, rispettivamente su

    fr. 6'320,25 dall'8.6.2005 a titolo di risarcimento del danno materiale (spese legali e di patrocinio n. 1);

- fr. 6'721,25 oltre interessi al saggio del 5% dal 19.9.2005 a titolo di risarcimento del danno materiale (spese legali e di patrocinio n. 2).

 

                                    §   Il Difensore, il quale puntualizza come il suo patrocinato sia reo confesso - malgrado la vergogna e la difficoltà di ammettere quanto commesso di cui riconosce la gravità. Contesta, nei fatti, l'accusa di cui al capoverso 6 lettera a del capo di accusa no. 1, poiché negata dal suo patrocinato e non sorretta da sufficienti prove. Contesta l'applicazione dell'art. 191 CP vista l'opinione della dottrina riportata da Philipp Maier, ad art. 191 N. 15, Basler Kommentar. Nella commisurazione della pena chiede che - malgrado l'odiosità degli atti sessuali commessi dal suo patrocinato - venga tenuto in debita considerazione il fatto che l'accusato non abbia mai usato violenza sui nipoti, rispettando i loro rifiuti. Sempre in punto alla commisurazione della pena chiede che al suo patrocinato venga riconosciuta una scemata responsabilità di grado maggiore. A tal proposito contesta la conclusione del perito giudiziario sul grado di scemata responsabilità da ascrivere al suo patrocinato, nella misura in cui la spiegazione fornita dal dr. PE 1 circa la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto ("scemata soltanto in grado esiguo") e la capacità di adeguamento nell'area sessuale ("compromessa in modo rilevante") non sia stata chiara ed esaustiva e potrebbe lasciar spazio ad un maggiore grado di scemata responsabilità. AC 1 soffre di un disturbo della personalità (pedofilia) dal quale non potrà guarire ma solo imparare a controllare: AC1 infatti quando passa all'atto non è capace di inserire i freni inibitori necessari. Chiede inoltre l'applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento poiché, al di là delle parole, AC 1 ha dimostrato ravvedimento costituendosi, collaborando con gli inquirenti, rinunciando a confrontarsi con i bambini quando le dichiarazioni di questi ultimi contraddicevano le sue.

                                         Passando poi al comportamento tenuto del suo patrocinato dopo i fatti, il patrocinatore sottolinea come lo stesso sia stato irreprensibile: oggi AC 1 segue il percorso terapeutico presso il dr. Savi e quando ne risente la necessità contatta il medico per fissare un appuntamento dando dimostrazione di assumersi le sue responsabilità, avendo finalmente preso atto del grave difetto di cui soffre la sua persona. Aggiunge che AC 1, avendo già vissuto il carcere preventivo come una punizione, è stato colpito gravemente dai fatti per i quali è oggi giudicato: AC 1 ha irrimediabilmente rovinato tutti i rapporti con le persone a lui vicine senza dimenticare che - in modo particolare durante la seconda inchiesta che lo ha visto nuovamente protagonista, terminata questa con un decreto di abbandono - anche i suoi amici e i vicini di casa sono venuti a sapere dei motivi per i quali egli è stato in prigione. Sostiene quindi che una pena da espiare sarebbe oggi sprovveduta di finalità. Più utile sarebbe per contro la pronuncia di una misura di accompagnamento volta a curare il suo patrocinato oggi sessantaseienne. La prognosi è favorevole ed il rischio di recidiva è contenuto nella misura in cui l'accusato segua dei trattamenti psicoterapeutici. Non si oppone quindi, in caso della sospensione condizionale della pena, a delle norme di condotta ex art. 41 n. 2 CP. Le stesse in passato hanno dato buon esito finché non vennero interrotte proprio in prossimità di un evento stressante quale - a mente del patrocinatore - quello del prepensionamento di AC 1. Sottolinea inoltre che per 18 anni AC 1 ha tenuto buona condotta.

In conclusione, il difensore chiede l'assoluzione dall'accusa di cui al capoverso 6) della lettera a) del capo di accusa n. 1. per mancanza di prove; chiede inoltre l'assoluzione dal reato di atti ripetuti con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in quanto la fattispecie penale applicabile ai fatti commessi da AC 1 è quella dell'art. 187 CP. In via principale chiede inoltre che AC 1 venga condannato ad una pena che non ecceda i 18 mesi di detenzione - in applicazione delle attenuanti generiche esposte e dell'attenuante specifica del sincero pentimento - da porre al beneficio - vista la prognosi favorevole - della sospensione condizionale associata a delle norme di condotta ex art. 41 n. 2 CP consistenti nell'obbligo per il suo patrocinato di sottoporsi ad un percorso terapeutico ambulatoriale. In via subordinata chiede che la condanna venga sospesa per permettere l'esecuzione della misura di sicurezza del collocamento dell'accusato in una struttura di cura. Da ultimo, riconosce che debba essere pronunciato un risarcimento per i danni e torti subiti dalle vittime, lasciando però alla Corte la loro quantificazione in l'applicazione della prassi giurisprudenziale delle Corti ticinesi, ricordando, nel contempo, che il suo patrocinato è pensionato e non dispone di particolare sostanza.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in parte tentata

per avere,

nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,

a __________ e a __________,

in un numero imprecisato di occasioni,

ma almeno venticinque volte,

conoscendone o sfruttandone lo stato,

compiuto atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere,

e meglio per avere:

ai danni dell’abbiatico PC1 (19--),

traendo vantaggio dalla propria posizione di nonno,

dalla relazione d’affetto con la vittima nonché dall’età del bambino, incapace di comprendere la natura e la portata degli atti compiuti quindi anche inetto ad opporre resistenza,

 

                                  a)   al proprio domicilio a __________, nel salotto, nella camera da letto del bambino, nel locale doccia ed in cantina;

ripetutamente palpeggiato il bambino sui genitali e sulle natiche, sopra e sotto gli indumenti;

ripetutamente masturbato PC1

ripetutamente masturbatosi di fronte al bambino, in alcune occasioni toccandogli i genitali, giungendo talvolta all’eiaculazione;

in tre o quattro occasioni preso in bocca il pene di PC1, succhiandoglielo;

ripetutamente toccato con le mani l’orifizio anale, introducendo in una circostanza un dito, avendo preventivamente provveduto a spalmarvi sopra una crema per facilitare la penetrazione;

ripetutamente, tenendolo per un polso, fattosi masturbare dal bambino fino all’eiaculazione;

chiesto altre volte al bambino di masturbarlo rispettivamente di toccargli il pene, senza però che questi vi desse seguito?

 

                                  b)   a ________   in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica

masturbato PC1?

 

                                   c)   in un paio d’occasioni a __________,

seduto al posto di guida della propria automobile,

tenendo il bambino sulle ginocchia, palpeggiatogli il pene?

 

                             1.1.1   trattasi invece di coazione sessuale, in parte tentata,

per avere costretto PC1 in particolare esercitando pressioni psicologiche, gli atti sessuali enumerati sopra?

 

                               1.2.   coazione sessuale

per avere,

nel corso dell’estate 2002,

a __________, al proprio domicilio,

costretto una persona a subire un atto sessuale,

esercitando pressioni psicologiche,

e meglio per avere:

 

sfruttando l’inferiorità cognitiva della vittima PC2 (19--), suo abbiatico e minorenne ovvero

anche traendo vantaggio dal legame affettivo e dalla dipendenza sul piano emozionale del bambino,

palpeggiato ripetutamente PC2 sui genitali sopra e sotto i vestiti;

in un paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori?

 

                            1.2.1.   trattasi invece di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere?

 

                               1.3.   atti sessuali con fanciulli

                                         per avere,

nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e 2,

ai danni di PC1 (19--) e PC2 (19--),

compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa e precisato in aula?

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                   3.   Ha egli dimostrato sincero pentimento?

 

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

                                   5.   Deve essere ordinata una misura e se sì quale?

 

                                   6.   Deve essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte civile:

                               6.1.   PC1?

                               6.2.   PC2?

                               6.3.   PC3?

                               6.4.   PC3?

 


Considerato,                  in fatto

 

                                   1.   AC 1 è nato a _________ il __________. È figlio unico ed ha vissuto con i genitori fino al __________, anno in cui si è sposato. Il padre, deceduto nel __________, era impiegato presso le __________. La madre, tuttora in vita, lasciò la sua professione di impiegata presso una casa di spedizioni per occuparsi a tempo pieno della famiglia. Il clima famigliare era caratterizzato da un rapporto coniugale spesso conflittuale e violento,  da una figura materna "dominante e severa, desiderata e temuta" e da una figura paterna "assente, debole e poco incisiva"  che, tuttavia, "quando si arrabbiava diventava minaccioso e picchiava la madre".

                                         AC 1 frequentò le scuole elementari a __________ e, poi, il ginnasio a __________. Iniziò, in seguito, la __________ che però abbandonò ben presto  tant’è che, dopo avere bocciato la prima classe, si iscrisse alla scuola degli apprendisti di commercio a __________, conseguendo il relativo diploma nel __________. Al termine della scuola reclute, venne assunto dal __________ di __________, istituto bancario nel quale rimase sino al prepensionamento, avvenuto, di fatto, nel __________. L'imputato fece carriera all'interno dell'istituto di credito, passando dal settore contabilità al settore borsistico quale consulente per la clientela. In quest’attività egli ebbe un discreto successo tanto che, al momento del pensionamento, egli forniva la sua consulenza a più di 1000 clienti, con un guadagno annuo attorno ai fr. 90'000.-/100'000.-.

                                    Dopo il pensionamento ebbe occasione di prestare la sua consulenza a titolo privato a clienti affezionati, ma nel complesso le sue attività quotidiane subirono un drastico rallentamento. __________ ha dichiarato di essere diventato “un pantofolaio” negli ultimi 7 anni in cui – oltre che continuare a coltivare l’hobby della musica (suona la tastiera in un gruppo musicale) – si è limitato ad occuparsi del giardino e del cane.

 

                                         Come già anticipato, __________ si sposò nel __________, dopo sei anni di fidanzamento, con __________. Dalla loro unione nacquero due figli, __________, nel __________, oggi ingegnere civile, e __________, nel __________, attualmente impiegata in una fiduciaria con mansioni di gestione societarie. In aula, l'accusato ha dichiarato che la figlia minore si è - solo di recente - trasferita a __________ mentre __________ ha lasciato ben presto la casa paterna (aveva 22 anni) per convolare a nozze con __________. Dalla loro unione nacquero due bambini, PC2 (19--) e PC1 (19--).

                                         L'evoluzione sessuale dell'imputato è stata oggetto di indagini da parte del perito giudiziario, il quale, nel suo referto, riferisce che:

 

"  Una sera, quando forse aveva sei anni o sette anni, un ragazzo più grande di lui, sedicenne o diciassettenne, lo prese e lo condusse nel fienile sopra le gabbie dei conigli. Questo ragazzo aveva il pene grosso e si faceva masturbare fino all'eiaculare. Questo divenne per il periziato una vera ossessione. Queste cose, in seguito si ripetevano quasi tutte le sere. Aveva paura di opporsi e non disse mai nella alla madre poiché temeva la sua reazione.

(…)

Dopo le suddette precoci esperienze sessuali, il periziato avrebbe sviluppato un carattere introverso e non avrebbe avuto facili relazioni con le donne delle quali aveva quasi paura. All'età di dodici anni ha iniziato a masturbarsi, spesso assieme ad altri ragazzi. Non ha mai frequentato donne a pagamento poiché è molto timido. Prima di sposarsi avrebbe avuto delle eiaculazioni precoci e polluzioni notturne. I primi rapporti sessuali avrebbero avuto luogo con sua moglie all'età di 23 o 24 anni. Non sapeva come fosse fatta una donna ed, in occasione dei primi rapporti, fu proprio la moglie ad aiutarlo nella penetrazione poiché egli non sapeva bene quale fosse la giusta posizione della vagina. I rapporti sessuali con la moglie sarebbero stati esclusivamente tradizionali, senza rapporti orali o anali, e questi ultimi non li avrebbe mai avuti con nessuno. Durante la scuola reclute non avrebbe avuto delle esperienze sessuali dirette ma è stato testimone di una relazione tra un caporale svizzero-francese ed un'altra recluta. I due s'incontravano di notte scambiandosi tenerezze. In occasione di un corso di ripetizione, è stato avvicinato da un commilitone che gli avrebbe toccato i genitali ma, questa relazione non ha avuto seguito; sarebbe stato avvertito da un terzo di stare attento poiché sono "delle cose pericolose". Successivamente in occasione del terzo colloquio, afferma che, nei primi anni 70 o forse già negli ultimi anni 60, è entrato in un giro di omosessuali e bisessuali. S'incontravano la sera al bar, giocavano a carte, al flipper, ecc. In compagnia frequentavano diversi ritrovi, talvolta si appartavano nei boschetti dove si masturbavano a vicenda. Alcuni partner erano più giovani di lui ed alcuni avevano qualche anno in più. Questi amici spesso allungavano le mani e lui, essendo timido non reagiva poiché aveva paura di prendere le botte. In seguito, con un regista della televisione si è recato in vacanza a Cervia dove hanno trascorso una settimana. Non ricorda esattamente il periodo, comunque era già sposato ed aveva figli. Quest'uomo avrebbe tentato di penetrarlo ma non sarebbe riuscito poiché queste pratiche al periziato provocavano dei dolori atroci. Durante questa vacanza gli piaceva una cameriera del posto, la quale "ci stava" ma per colpa del suo partner non è riuscito a realizzare una relazione con lei. Nel 1977 avrebbe chiuso con i "culatoni".

(…)

In occasione dell'ultimo incontro, afferma che è sempre stato attratto più dai maschi che dalle femmine e che sin dall'adolescenza ha avuto dei contatti con i maschi. Questo gli pesava e sperava che, sposandosi sarebbe riuscito a perdere questo vizio. Nello stesso colloquio confida che ancora, a notti alterne, sogna di toccare i bambini, eccitandosi. Si giustifica, dicendo che: "è da sei mesi che

 

non faccio niente". Nega di masturbarsi. Afferma che gli piacciono i bambini e che il suo desiderio è di essere maestro d'asilo"

(perizia giudiziaria AI 8.8, p. 4,5-6-8)

 

                                         Sempre in occasione dei suoi colloqui con il dr. PE 1, AC 1 identificò il 1977 come l'anno in cui, la prima volta "sarebbe stato "tentato" da un bambino".

 

                                   2.   AC 1 ha a suo carico due precedenti penali per reati di natura sessuale ai danni di fanciulli.

 

                                         Il 7 gennaio __________ venne condannato, con un decreto di accusa, alla pena di 30 giorni di arresto per ripetuti atti di libidine su fanciulli.

                                         L'imputato venne ritenuto colpevole d'avere accarezzato, sopra i pantaloni, il pene di un bambino di 10 anni alla cui presenza si spogliò e si masturbò fino all'eiaculazione.

                                         In aula AC 1 ha precisato - confermando quanto già dichiarato in inchiesta - che la vittima era un compagno di giochi di __________, che spesso andava a casa loro a giocare.

 

                                         La condanna venne accompagnata dall'obbligo per l'imputato di sottoporsi a controlli psichiatrici. Tale misura ebbe buon esito - così come si legge nella sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Mendrisio del 6.2.__________ - fino al 1984, anno nel quale AC 1 si rese nuovamente autore di atti di libidine su fanciulli ed anche di atti di libidine contro natura e di pubblicazioni oscene.

 

                                         AC 1 aveva, infatti, insidiato per un anno, con regolarità, presso la piscina pubblica del __________ due ragazzini, fratellastri, uno di 12 e l’altro di più di 16 anni. Si faceva masturbare, palpeggiava i ragazzi sugli organi genitali e tentò, con insistenza, di ottenere dei coiti orali, il tutto dietro pagamento di fr. 20.--/40.-- alla volta.

 

                                         Al perito giudiziale, evocando quei giorni, l'imputato ha raccontato, confermandolo anche in aula, di avere instaurato con le sue giovani vittime un gioco "scambiando giornaletti porno, giocando a ping-pong e usando la piscina come luogo di ritrovo, in particolare negli spogliatoi o nelle docce. Scherzava con loro manipolandoli abilmente. Oggi sembra cosciente dei suoi errori ed afferma che in quest'occasione ne avrebbe fatte peggio di prima. Questa volta avrebbe dato dei soldi, chiedendo rapporti orali in modo insistente. Ricorda ancora oggi i suoi preparativi. Alla moglie non diceva nulla e preparava la borsa con le cose necessarie per il nuoto, la buttava dalla finestra, inventava una scusa per uscire senza dire dove andava. Con i ragazzi ha iniziato scherzando, parlando dapprima di ping-pong e trasformando la parola in pon-pin, oppure facendo finta di aver trovato negli spogliatoi dei giornaletti porno i quali in realtà preparava in precedenza. Afferma di aver avuto una gran voglia di fare qualche cosa con questi due ragazzi, soprattutto con il più piccolo." (perizia giudiziaria AI8.8, p. 6)

 

                                         Per questi fatti AC 1 venne condannato dalla Corte delle Assise Correzionali di Mendrisio, con sentenza 6 febbraio __________, ad una pena di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 4 anni.

                                         Tra gli elementi che permisero al Presidente della Corte di formulare una prognosi favorevole vi fu il comportamento dell'accusato osservato dai medici curanti dopo i fatti:

 

"  i medici hanno rilevato come il prevenuto, disponibile a tutte le misure terapeutiche, si preoccupi delle tracce che il suo comportamento potrebbe lasciare nei giovani che ha avvicinato e dei riflessi negativi che subivano i figli e la moglie nonché dei riflessi nell'ambiente di lavoro. Tanto è che i medici considerano il senso etico e quello di colpa elementi rassicuranti al fine della prognosi."

(sentenza citata, p. 9).

 

                                         A seguito dei fatti alla base di questa seconda condanna, la moglie dell'accusato, probabilmente forte dell'impegno coniugale assunto, rimase al suo fianco, malgrado - secondo quanto riferito alla Corte dall'accusato - fosse stata consigliata di abbandonarlo.

AC 1, in aula, ha ammesso di non aver mai parlato ai suoi figli in prima persona di quanto da lui commesso e di essersi limitato a chiedere perdono e a promettere loro che non sarebbe mai più successo.

XY ha riferito al perito che, all'epoca, lei non approfondì l'argomento con i figli e nemmeno indagò se fossero state vittime del marito aggiungendo che:

 

"  __________ (n.d.r.: che ha negato di essere stato abusato dal padre) diede sembianze che non era interessato a sapere cosa era successo con il padre, mentre la figlia voleva sapere."

 

L'imputato, in aula, ha riferito che, a seguito dei fatti del __________, suo figlio, a quel tempo sedicenne, cambiò atteggiamento nei suoi confronti, distaccandosi sempre di più dalla famiglia.

 

                                         Anche in questa caso, la condanna fu accompagnata dalla misura del trattamento ambulatoriale ex art. 43 CP.

                                         AC 1 venne, quindi, preso a carico dal dr. __________ allora attivo presso l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, il quale ha riferito, in inchiesta, di avere curato ambulatoriamente l'accusato per diversi anni (cifrati in aula dall'imputato in 4/5 anni):

 

                                         Chiamato a riferire gli esiti della terapia messa in atto e delle ragioni per cui venne interrotta, il medico ha dichiarato che AC 1

 

"  veniva nel mio studio regolarmente facendo delle sedute di psicoterapia in associazione agli psicofarmaci.

(…)

ha sempre collaborato attivamente in questo impegno terapeutico. Quando ho visto in AC 1 una forza di autocontrollo sufficiente per mantenere un comportamento corretto ho deciso di sospendere la terapia pur mantenendo l'assunzione di medicamenti.

(…)

Negli anni, malgrado non avessi più rivisto AC 1, sentivo abbastanza regolarmente la moglie, la quale mi teneva al corrente della situazione famigliare." (PS ______10.7.2003)

 

                                         Su esplicita richiesta del dr. __________, AC 1 venne seguito - in quegli anni - anche dallo psicologo __________.

                                    Interrogato dalla polizia, lo psicologo, anch'egli allora attivo presso l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, ha riferito di aver preso a carico l'accusato per tre anni con frequenza settimanale precisando quanto segue:

 

"  il signor AC 1 si è sempre presentato regolarmente alle sedute e si è potuto lavorare su delle strutture di controllo che lo aiutassero a inibire le pulsioni pedofile ben presenti, e almeno in parte, dovute ad una esperienza pedofila precoce. Durante questi anni il AC 1 ha mostrato una capacità di metabolizzare le problematiche intrapsichiche, per cui la terapia è stata interrotta, dopo un incontro che specificava sia i rischi che la possibilità di riprendere i contatti se del caso." (PS __________ 10.7.2003)

 

                                         XY, per quanto le fu possibile, assunse nei confronti del marito un ruolo di garante.

                                         La donna ha dichiarato, in particolare, quanto segue:

 

"  da quando sono subentrati questi problemi di mio marito, io vivevo un po’ sull'attenti". Questo poiché io e mio marito siamo sempre usciti insieme, tutte le cose le facevamo insieme, la vita la facevamo in comune e l'unico hobby che lui ha avuto è sempre stato quello della musica. Infatti, quando lui usciva era solo per questo hobby, non è mai stato abituato ad uscire con amici o ad andare al bar la sua vita in pratica l'ha sempre fatta accanto a me. Io considero mio marito un malato, in questi ultimi tempi non seguiva più nessuna terapia perché la storia sembrava finita, sembrava che non avesse più questo genere di problemi." (PS XY 10.6.2003)

 

                                         Ma per AC 1 - come vedremo in seguito - il problema si ripresentò quando si trovò di nuovo - per la prima volta dopo anni - a stretto contatto con dei bambini, i suoi nipoti.

                                         E, quando - come da lui stesso dichiarato al perito - "l'istinto si sarebbe risvegliato" e "senza rendersi conto di che cosa stava succedendo" iniziò a toccare i genitali di PC1 sopra il pigiama, malgrado le "strutture di controllo impartite" e  la capacità dimostrata di "metabolizzate le problematiche intrapsichiche", AC 1 decise di non confidarsi con la moglie, né di prendere contatto con il medico curante.

                                    A quel momento non riaffiorò neppure quella “pesante e costante preoccupazione per le tracce che il suo comportamento avrebbe potuto lasciare nei bambini” che in passato gli valse il riconoscimento da parte dei periti giudiziari di un particolare "senso etico" tanto da rassicurarli sulla prognosi del soggetto.

                                    Noncurante degli effetti che il suo comportamento avrebbe avuto, egli proseguì per oltre un anno ad insidiare i propri nipoti, in particolar modo PC1, e smise solo perché venne scoperto da sua moglie.

 

                                   3.   AC 1 è stato arrestato il 10.6.2003, dopo che si era presentato in polizia per costituirsi.

Una costituzione che però, a mente di questo Giudice, non ha nulla di spontaneo. Si è sostanzialmente trattato di una costituzione obbligata da quel che successe dopo che la moglie lo sorprese inginocchiato davanti a PC1, nudo dalla cintola in giù.

 

                                         Il 9.6.2003 AC 1, come detto, venne sorpreso dalla moglie in cantina in ginocchio di fronte a PC1 che era in piedi con i pantaloni e le mutande abbassate. PC1, interrogato dal padre, riferì che il nonno lo stava toccando. AC1 confesserà solo qualche mese dopo che, prima che la moglie entrasse nella cantina, egli si era masturbato davanti al bambino e lo stava toccando sui genitali.

 

                                         XY nel descrivere quanto avvenne in seguito all'orrenda scoperta, ha reso le seguenti dichiarazioni:

 

"  Ho subito uno choc ed ho urlato, ho urlato come una dannata, ho preso in braccio il piccolo ed ho continuato ad insultare mio marito. Mio marito a questo punto mi ha detto: "sono contento che mi hai preso, perché almeno è finalmente finita". Di questo non vorrei sbagliarmi, perché ripeto lo choc per me è stato fortissimo ed adesso ricordare è veramente dura.

(…)

Gli ho detto "vattene" ed ho portato il piccolo di sopra, che a quel punto ha iniziato a piangere. Mio marito, dopo avermi detto quella frase descritta sopra, è andato in camera da letto a prendere una pistola che si trovava nel comodino, io l'ho rincorso dicendogli che così era troppo facile. Ha poi preso il cane ed è uscito di casa.

(…)

Poi ho fatto un tè al bambino, un tè caldo."

(PS XY 10.6.2003)

 

                                         XY ha aggiunto, poi, che il marito, tornato a casa dopo un'ora e mezza, le chiese piangendo "di non dirlo a nessuno".

                                     Per tutta risposta, la donna prese il bambino e si recò a casa del figlio. Malgrado la preghiera del marito di mantenere il silenzio, XY ha dichiarato di non avere resistito e di aver raccontato tutto a __________ ed alla moglie __________ che, in passato, era stata messa al corrente dei precedenti penali del suocero.

 

                                         __________ e __________ rimasero in un primo momento sgomenti davanti alle rivelazioni della donna. Poi la ringraziarono per aver salvato il bambino.

 

                                         __________ cercò di parlare con PC1 e PC2 per farsi dire dai bambini cosa fosse successo con il nonno:

 

"  (…) ho tentato di parlare con PC1 per capire cosa fosse realmente accaduto, dopo un po’ egli mi ha detto, tra le lacrime, che il nonno l'aveva toccato senza specificare altro, ma che gli faceva schifo. Ho fatto le stesse domande a PC2 e lui mi ha detto di essere stato toccato dal nonno, in due occasioni. La prima volta l'avrebbe toccato superficialmente ai genitali e la seconda volta, mentre si trovava a letto." (PS 10.6.2003 __________)

 

                                         ______ volle subito affrontare il padre e, con la madre,  si recò a __________. Confrontato con le richieste di spiegazioni del figlio, AC 1 ammise che questi fatti andavano avanti da circa un anno. Chiamato a descrivere esattamente che cosa avesse fatto con PC1 e se avesse molestato pure PC2, AC 1 rimase sul vago per quanto commesso con PC1 e negò di aver mai toccato PC2.

 

                                         XY chiamò quello stesso giorno il dr. __________ informandolo di quanto aveva visto e prese un appuntamento per l'indomani. In occasione di questo colloquio, il dr. __________ impose loro, così come da quest'ultimo dichiarato a verbale, di presentarsi "spontaneamente" al posto di polizia.

                                         Presentatosi in polizia, AC 1, malgrado la promessa fatta alla moglie di raccontare tutto e le dichiarazioni rese alla polizia di voler chiarire quanto accaduto con il nipote PC1, ha, in prima battuta, limitato le sue ammissioni a dei palpeggiamenti e masturbazioni dichiarando esplicitamente, e quindi mentendo, che:

 

"  a parte questi palpeggiamenti e masturbazioni non ho mai fatto altro o richiesto altri favori"

 

                                     Sempre mentendo, AC 1 ha negato di avere mai molestato PC2.

 

                                         L'atteggiamento di AC 1 a questo stadio della procedura non parla a favore né di un’assunzione di responsabilità per i gesti compiuti sui nipoti né di una collaborazione immediata e spontanea.

 

                                         Va qui sottolineato che, appena scoperto, AC 1 chiese alla moglie di non dire  nulla a  nessuno. Nel tentativo di impietosire la moglie e piegarla al suo volere, inscenò un inizio di tentativo di suicidio.

Poi, dopo che la moglie lo convinse – peraltro senza particolare difficoltà – a rimettere la pistola nelle sue mani, AC 1 cercò di impietosirla piangendo calde lacrime.

Infine, falliti questi tentativi di occultare la vicenda,  dopo che il medico gli impose di farlo, AC 1 si presentò in polizia  sapendo che sarebbe comunque stato denunciato dai genitori dei bambini tant’è che  __________ aveva già, al mattino del 10.6.2003, denunciato alle autorità inquirenti quanto patito dai propri figli.

Inoltre, una volta costituitosi, l'imputato limitò le sue confessioni in funzione di quanto già a conoscenza della sua famiglia, negando peraltro il dire di PC2.

I fatti non sono, quindi, stati da subito ammessi nella loro interezza.

 

                                         È ben vero che AC 1, nel prosieguo dell'inchiesta, ha collaborato con gli inquirenti.

Va, però, rilevato che questa collaborazione è andata maturando man mano poiché l’imputato non ha detto tutto subito ma ha fatto ammissioni vieppiù complete (e ancora!) soltanto man mano che l’inchiesta seguiva il suo corso.

 

 

Va, poi, ancora sottolineato che, così come è emerso al dibattimento, più che ad una presa di coscienza del male fatto, questa collaborazione sembra essere frutto della diligenza e del senso di responsabilità del suo patrocinatore.

Inoltre, a ciò va aggiunto che l'imputato ha persistito in sgradevoli tattiche manipolatorie attribuendo, in modo particolare, a __________ l'iniziativa degli atti da lui poi commessi.

                                         AC 1 è stato scarcerato sei mesi dopo l'arresto, il 9.12.2003. L'inchiesta si è conclusa con l'emissione dell'atto di accusa in data 8.4.2004. AC 1 è stato posto in stato di accusa per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ai danni di PC1, di coazione sessuale ai danni di PC2 e di atti sessuali in danno di entrambi.

 

                                         Nel corso del dibattimento questo Giudice ha prospettato, con l'accordo delle parti, il reato di coazione sessuale in danno di PC1 e di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ai danni PC2.

Già si dirà che la difesa, in arringa, ha sostenuto che, in concreto, non sono dati i presupposti dell’art 191 CP  ma soltanto quelli dell'art. 187 CP.

 

                                   4.   Prima di esaminare nel dettaglio gli atti sessuali commessi da AC 1 sui fanciulli e menzionati nell'atto di accusa, si impone a questo stadio di esporre gli accertamenti della Corte in punto ai rapporti esistenti tra AC1 e i suoi nipoti, nonché alle constatazioni oggettive delle persone a stretto contatto con l'imputato e le sue giovani vittime, per poi evidenziare - dopo aver esposto gli atti sessuali commessi dall'imputato - come AC 1, con le dichiarazioni rese in inchiesta, al perito ed ancora in aula, abbia tentato di manipolare i suoi interlocutori, strumentalizzando l'affetto che i bambini gli dimostravano per fornire di sé una immagine tale da ingenerare empatia e comprensione per delle azioni tanto riprovevoli quanto quelle che gli vengono rimproverate.

 

                               4.1.   Alla nascita dei bambini, visti i precedenti penali del nonno AC 1, __________ e __________ si chiesero se fosse opportuno permettere ai figli di frequentare i nonni ma optarono per dare fiducia al nonno in assenza di segnali preoccupanti:

 

"  mia moglie ed io ci siamo posti il problema, ma abbiamo ritenuto che non vi fossero dei segnali concreti per non permettere ai nostri bambini di non frequentare i nonni paterni."

(PS 12.6.2003 __________)

                                         AC 1 fu felice di diventare nonno. In un primo momento, non aveva particolari preferenze per l'uno o per l'altro dei suoi nipotini. PC2, prima, e PC1 più tardi, con l'andar degli anni, vennero sempre più spesso affidati alla cura dei nonni, a causa anche degli impegni professionali assunti a tempo pieno dalla madre a partire dal 2000.

                                         In punto al tempo ed alle circostanze in cui i suoi figli venivano affidati ai suoceri, __________ ha riferito quanto segue:

 

"  Prima che PC1 iniziasse ad andare all'asilo (3 anni) non è mai andato a dormire dai nonni, poiché la suocera preferiva occuparsi diPC2, che sin da neonato stava a dormire da loro. Quando PC1 ha iniziato ad andare all'asilo, io ho parlato con mia suocera dicendole che era arrivato il momento che si occupasse anche di lui e così ha iniziato a tenerlo. Di regola, i nonni tenevano PC1 a dormire il venerdì sera ogni quindici giorni. Il nonno lo andava a prendere il venerdì alle 15.30 all'asilo e lo tenevano sino alla mattina tardi del giorno seguente. Nell'inverno 1998 noi abbiamo preso in affitto annualmente un appartamento in montagna e quindi spesso, durante i fine settimana, eravamo assenti, comprese le vacanze scolastiche. Durante l'estate eravamo assenti comprese le vacanze scolastiche. Durante l'estate eravamo assenti per circa due settimane. Preciso che durante l'inverno andavamo via circa due fine settimana al mese. Inoltre non sempre i nonni erano disponibili tutti i fine settimana e quindi poteva capitare che i bambini non andassero da loro. Nel 2000, quando ho iniziato a lavorare a tempo pieno, ho chiesto a mia suocera se poteva tenere i bambini anche il mercoledì pomeriggio. Loro hanno accettato e di regola entrambi i bambini stavano dai nonni. Il nonno li andava a prendere alle 11.30, pranzavano e stavano insieme sino alle ore 16.00 circa e poi il nonno li accompagnava a casa. Durante questi pomeriggi capitava spesso che PC2 rimanesse a casa con la nonna, mentre PC1 andava a spasso con il nonno ed il cane.

(...)

Dopo alcuni mesi i nonni facevano fatica a tenere i due bambini insieme e quindi ci hanno chiesto di alternare le visite, nel senso che un mercoledì andava PC2 e l'altroPC1. Ci sono stati dei fine settimana, forse una decina, in cui PC1 si è fermato a dormire dai nonni dal venerdì alla domenica pomeriggio. È pure capitato che durante l'estate, ogni tanto in alternanza, i bambini restassero per tre o quattro giorni a dormire dai nonni. È pure capitato, dopo il 2000 sino al nostro trasferimento a __________ nel luglio 2002, per circa venti volte all'anno, che io fossi impegnata per lavoro e quindi i nonni andavano a prendere i bambini dopo l'asilo o la scuola e restavano con loro sino alle 18.00 circa in casa nostra. Preciso che sino all'anno scorso abitavamo sopra la casa per anziani di __________ e quindi quando i nonni venivano da noi, il nonno rimaneva con i bambini, mentre la nonna andava a fare visita a sua madre ospite nella casa anziani. Quando nel 2001 PC1 ha iniziato la scuola, con il fratello si fermava al dopo scuola (16.00 - 18.00) per due volte alla settimana ed in caso di un mio impegno oltre le 18.00 i nonni andavano a prenderli e mi attendevano a casa mia sino alle 18.30/19.00 circa." (PS 7.10.2003 __________)

 

                               4.2.   Dalle testimonianze in atti emerge in modo chiaro che, ben presto,  PC1 divenne il "cocco del nonno". L'imputato ha ricondotto al periodo in cui PC1 incominciò ad andare a scuola, il momento in cui il suo affetto per il nipote aumentò in modo particolare. La ragione di questa preferenza - spiega l'accusato - va ricercata nel fatto che PC1, più di PC2, manifestava al nonno, in modo spontaneo ed aperto, il suo affetto. Il piccolo cercava il contatto fisico con lui e le sue dimostrazioni di affetto al punto da avere più volte manifestato il desiderio di vivere con i nonni, in particolare con il nonno, invece che con i genitori:

 

"  A volte mi diceva che non voleva neanche più andare a casa e che desiderava vivere con me. Io evidentemente gli spiegavo che i suoi genitori gli volevano bene e che i figli dovevano stare con i loro genitori. Lui insisteva dicendo che noi due stavamo bene assieme. Preciso che quando il bambino mi diceva queste cose, non avevo ancora iniziato i toccamenti e le masturbazioni. Io al bambino concedevo tutto, a costo anche di farmi coinvolgere nelle sue marachelle e di prendermi poi la colpa: per esempio gli ho dato un coltellino, una fionda, ecc. In macchina lo lasciavo stare davanti senza neppure che si allacciasse la cintura come voleva lui. Nei negozi di giocattoli gli compravo qualsiasi cosa che lui volesse. Naturalmente non dovevano costare una somma esorbitante. Mia moglie mi diceva che non ero capace a dirgli di no e che gli concedevo proprio tutto. Mia moglie diceva anche che era il bambino che comandava su di me." (VI PP 2.7.2003, p. 4 e 5)

 

PC1 stesso ha dichiarato davanti al magistrato dei minorenni, in occasione della sua prima audizione di volere, comunque, bene al nonno perché "era gentilissimo".

 

"  A:   raccontami com'era gentile il nonno,…

B:   allora, quando gli chiedevo una cassetta che era tardi, che dovevo andare a casa, me la faceva vedere; quando gli chiedevo posso questo gioco, me lo faceva, me lo comprava; quando volevo questo me lo comprava, quando volevo quell'altro, quando volevo i roller, "ti compro a Natale?"

(…)

A:   c'erano anche dei giochi belli che facevi col nonno?

B:   si.

A:   qual'erano questi giochi?

B:   giocavamo a racchette, in camera; giocavamo, … mi faceva tagliare … mi faceva fare fare le fionde, i legni, queste cose qui e dopo ha incominciato con questo."

(VI MM __________ 17.7.2003, p. 25-26)

 

                                         XY ha confermato l'esistenza di un rapporto privilegiato tra PC1 e suo marito:

 

"  Il PC1 è sempre stato molto attaccato al nonno, da quando era piccolo. Con il fatto che poi è cresciuto, forse questo attaccamento per me è diventato un po’ fastidioso, perché mio marito a lui gliele concedeva tutte, io volevo che fosse più severo. Comunque, sinceramente non ho mai pensato che fossero tornati questi problemi di pedofilia in mio marito, pensavo che fosse un attaccamento normale, tra un nonno e suo nipotino." (PS 10.6.2003 XY)

 

                                         Al contrario del fratello, PC2 era invece il "cocco di nonna". A tal proposito, AC 1 ha dichiarato:

 

"  Rispetto al rapporto che avevo con PC1, quello con PC2 era meno stretto, meno intenso. Lui era il cocco di nonna (mia moglie) ed io, un po’ per bilanciare, mi sono affezionato maggiormente a PC1. È vero che anche PC2 cercava alle volte l'affetto o la vicinanza, così che poteva poi capitare che quando mi trovavo sul divano a guardare la televisione lui si avvicinasse a me e si mettesse anche lui sdraiato" (VI PP 26.8.2003, p. 1).

 

                                         XY ha spiegato la ragione di questa sua preferenza:

 

"  Dei miei due nipoti è PC2 che è venuto più spesso a dormire da noi, poiché di carattere più tranquillo, indipendente e ubbidiente. Con PC1 io ho avuto sempre dei problemi, poiché è un bambino, che sin da piccolo, era difficile da gestire. Ha iniziato a venire a dormire da noi quando frequentava l'asilo. Mia nuora mi aveva chiesto espressamente di tenere anche PC1, poiché, secondo lei, io preferivo il fratello. Malgrado ciò tra mio marito e PC1 si è creato un legame molto forte. È probabile che PC1 abbia trovato in mio marito più affinità che con me" (PS 1.10.2003 XY)

 

                                         Malgrado le preferenze manifestate dagli adulti, i bambini provavano entrambi affetto per il nonno. In particolare, anche PC2 gli chiedeva le coccole prima di andare a dormire e lo considerava un nonno bravissimo. Nella sua audizione davanti al magistrato dei minorenni ha, infatti, dichiarato che

 

"  il nonno è sempre stato il nostro…. Era sempre gentile, con noi, bravissimo (…)" (VI MM 13.8.2003, p. 13)

 

                               4.3.   Come vedremo in seguito più nel dettaglio, AC 1 incominciò ad abusare di PC1 e di PC2 - secondo la tesi accusatoria - a partire dalla primavera del 2002  e continuò fino al 9 giugno 2003, giorno del suo arresto.

 

                                         In questo lasso di tempo vi furono, soprattutto da parte PC1, dei tentativi di far capire ai genitori ed alla nonna quello che gli stava succedendo.

 

                                         Nell'agosto del 2002, PC1 tentò di palesare ai suoi genitori il suo malessere. __________, infatti, ha riferito di domande che le fece suo figlio di cui, solo a posteriori, lei comprese il reale significato:

 

"  Ad agosto dell'anno scorso (…) PC1 ha iniziato a pormi delle domande un po’ particolari per la sua età. Ci aveva chiesto chi erano i pedofili ed io gli avevo spiegato che si trattava di persone cattive che fanno del male ai bambini ed è per questo motivo che andavano in prigione. A questa mia ultima frase PC1 mi ha detto "… ma il papà starebbe male se il nonno andasse in prigione …". Noi gli abbiamo chiesto delle spiegazioni, ma PC1 non è riuscito ad andare oltre nel discorso. Ma questa frase, per diverso tempo mi ha fatto riflettere, ma con il tempo l'ho abbandonata poiché PC1 non aveva più dato adito a delle allusioni precise Avevo pure chiesto a mio figlio se qualcuno si era premesso di toccarlo e lui mi aveva risposto negativamente." (PS 10.6.2003 __________)

 

PC1 stesso ha raccontato, sempre in occasione della sua prima audizione davanti al magistrato dei minorenni, che i suoi genitori non capivano e che in più di una occasione era riuscito a "fregare il nonno" chiamando la nonna o chiedendo alla nonna di tenere il nonno con sé per evitare di stare da solo lui in momenti in cui c’erano segnali che indicavano che il nonno voleva ripetere con lui  gli atti sessuali (VI MM 17.7.2003, p. 30-31 e p. 33).

 

                                         Sempre per quanto concerne il periodo incriminato, PC1 manifestò un peggioramento comportamentale in ambito scolastico.

                                         XY ha dichiarato, a tal proposito, che:

 

"  Devo pure dire che PC1 è un bambino molto sveglio, ultimamente so che ha avuto qualche problema a scuola. Da settembre infatti i suoi genitori si sono trasferiti a __________ ed i figli chiaramente hanno cambiato scuola ed ambiente. Abbiamo pensato che ciò avesse influenzato il rendimento scolastico. Le maestre, avevano segnalato che il bambino aveva bisogno di appoggio, di supporto, insomma qualcuno che lo seguiva. A loro dire, PC1 era spesso isolato, non seguiva le lezioni e faceva un sacco di dispetti a tutti. Vi erano stati problemi di aggressività del piccolo. È stato eseguito il test di intelligenza da parte di una psicologa, se non sbaglio da parte del servizio psicosociale di __________. Da questo test era scaturito che PC1 ha un quoziente d'intelligenza superiore alla normalità, di 115 se non erro. Per cui, partendo dal presupposto che il bambino non era stupido, per tutti noi non è stato un problema. Abbiamo pensato che i problemi scolastici fossero dovuti alla troppa vivacità." (PS 10.6.2003 XY)

 

 

 

                                         __________ ha confermato che, nel mese di novembre del 2002, le maestre di PC1 le avevano segnalato che il bambino aveva dei problemi comportamentali all'interno della classe, aggiungendo che:

 

"  (…) il bambino ha sempre avuto un atteggiamento un po’ aggressivo e polemico, ma non aveva mai dato adito, in precedenza, a segnalazioni concrete." (PS __________ 10.6.2003)

 

                                         La causa dell'irrequietezza e dell'aggressività manifestate da PC1 in quei mesi è da ricondurre agli abusi che subiva. La psicologa dr.ssa __________, che venne incaricata di seguire PC1 a seguito della denuncia, ha infatti dichiarato in aula che:

 

"  Riguardo allo stato d'animo di PC1 quando ripenso a quel che gli è successo, esemplificativa è l'espressione che lui usa le volte in cui riesce a parlare dei suoi sentimenti "io scaccio le lacrime e, quando la rabbia è troppa, picchio i pugni contro il muro" e poi dice "ho tanta voglia di picchiare". Ed effettivamente è quel che succede a scuola lui provoca e picchia spesso e volentieri i compagni. A causa del suo comportamento, si è dovuta cambiare la sede scolastica di _________ che è stato trasferito da __________ a __________. Preciso che non soltanto è stata scelta la sede scolastica per PC1 ma anche è stato scelto il docente, in grado di contenere le sue intemperanze." (verb dib p. 3)

 

                                         E PC1 stesso lo conferma nella sua audizione quando afferma che, fortunatamente, il nonno ha cominciato ad abusare di lui solo dopo la prima elementare, aggiungendo:

 

"  Per fortuna non quando facevo la prima elementare, perché se no finiva male anche quella" (VI MM 17.7.2003, p. 25)

                                        

                                         PC2, al contrario, non palesò, perlomeno in base alle testimonianze in atti, alcun malessere. Tale differenza è facilmente spiegabile dal numero limitato e dal genere di atti sessuali che subì e dal modo in cui vennero eseguite. Come vedremo in seguito, infatti, i toccamenti e le masturbazioni vennero "contrabbandate" con successo dal nonno per delle normali carezze volte a tranquillizzarlo fargli prendere sonno in modo più veloce.

 

                                         Vale, a tal proposito, ricordare l'innocenza e l’ingenuità del bambino quando, davanti al magistrato dei minorenni in occasione della sua audizione del 13.8.2003, ha dichiarato  con  forza di non aver capito quello il nonno gli aveva fatto:

 

"  perché non capivo quello che mi stava a capitare, anche se la mamma ne aveva parlato, l’estate quella proprio prima che mi era capitato, quell’estate ne aveva parlato . … io almeno non capivo quello che … cioè non avevo capito, non avevo in mente…" 

(VI MM 13.8.2003 pag. 11)

                                        

                                         In aula, la dr.ssa __________, ha confermato lo stato di incoscienza di PC2 al momento di questi gesti:

 

"  Ho avuto in cura PC2 durante più o meno un anno cioè da fine giugno 2003 fino a settembre 2004. In questo periodo ho visto PC2 una decina di volte. Ricordo che la o una preoccupazione maggiore di PC2 era di capire il senso di quello che il nonno gli aveva fatto. Ricordo che lui voleva razionalizzare e ricordo che mi diceva che lui, al momento dei fatti, non aveva capito la natura di quel che il nonno gli aveva fatto. Lui ripeteva che non si era reso conto e diceva che capiva soltanto adesso e che per quello era molto arrabbiato. Ricordo che usava l'espressione "ero incosciente".

(verb dib p. 3)

 

                                   5.   Venendo ora all'esame degli atti sessuali commessi da AC 1 su PC1 e su PC2 si anticipa già di sin d'ora che l'atto di accusa è stato - nei fatti - integralmente confermato.

 

                                         È stata quindi respinta la richiesta della difesa di assoluzione dall'accusa di cui al capoverso 6 della lettera a) del capo di accusa 1.1., ovvero l'accusa di essersi fatto masturbare da PC1 fino all'eiaculazione, tenendo il bambino per un polso.

 

                               5.1.   Ripercorrendo le ammissioni di AC 1 per quel che concerne gli atti sessuali commessi ai danni di PC1 si ha che:

 

                                  a)   Nel primo interrogatorio AC 1 ha ammesso di avere ripetutamente palpeggiato e masturbato PC1 e di avergli chiesto di masturbarlo ma di essersi visto opporre un rifiuto dal bambino. AC 1 aggiunse non aver commesso nessun altro atto sessuale e di non aver formulato nessun'altra richiesta a PC1, oltre a quella ammessa.

 

"  Circa un anno fa in occasione di una visita di PC1, eravamo in salotto a guardare una videocassetta di cartoni animati. PC1 si era messo in pigiama ed eravamo allungati sul medesimo divano, uno a fianco dell'altro. Mia moglie si trovava nella nostra camera da letto a guardare un altro programma. Io gli ho messo una mano in mezzo alle gambe, sopra il pigiama. PC1 non ha reagito ed io ho iniziato a palpeggiarlo. Questo mio gesto è durato pochi minuti, durante i quali non ci siamo detti nulla. Questa scena si è ripetuta per ancora due o tre volte a distanza di settimane.

(…)

Dopo alcuni mesi, penso che era già quest'anno (…) ho iniziato a masturbarlo. In un'occasione ricordo di aver chiesto a PC1 se mi masturbava e lui mi aveva risposto negativamente. Da quel momento non ho più insistito ed ho continuato come in precedenza.

(…)

A parte i palpeggiamenti e masturbazioni non ho mai fatto altro o richiesto altri favori. In due occasioni è pure successo in cantina, dove io tengo una pianola.

(…)

È proprio lì che ieri pomeriggio mia moglie mi ha sorpreso mentre toccavo PC. Infatti mio nipote aveva calato i pantaloni e le mutandine ed io lo stavo toccando alle parti genitali.

(…)

Di regola questi approcci avvenivano quando PC1 rimaneva a dormire da noi, quindi il venerdì sera, dopo cena quando ci mettevamo sul divano a guardare la televisione.

(…)

Io gli metteva la mano tra le sue gambe, sopra il pigiama e lo palpeggiavo sui genitali. Posso dire che questo è capitato la prima volta verso fine estate 2002 ed è andato avanti per circa 12/15 volte. Dall'inizio dell'anno i miei approcci sono cambiati, nel senso che masturbavo PC1 mettendogli la mia mano sotto il pigiama e muovendogli il pisello sino che lui raggiungesse l'erezione. Questi atti saranno capitati per circa una decina di volte. Queste cifre non sono precise al cento per cento, poiché non ho tenuto il conto.

(…)

Oltre a questi episodi accaduti in salotto, posso dire che in due altre occasioni e più precisamente nel locale cantina della nostra abitazione (…), dove tengo una tastiera che uso io personalmente. In queste due occasioni, compresa quella di ieri, è accaduto che io abbia masturbato PC1. Ed un'altra volta in un locale a __________, dove io mi riunisco con degli amici per fare musica. Avevo portato lì mio nipote per fargli vedere dove mi diverto a suonare ed in quel frangente l'ho masturbato. Questo episodio è accaduto circa un mese fa." (PS 10.6.2003)

 

                                  b)   Davanti al GIAR, AC 1 ha confermato le sue dichiarazioni, correggendo, al ribasso, il numero di volte in cui avrebbe abusato di PC1:

 

"  Ieri sono stato sentito dalla polizia, ore 13.30. Prima di firmarlo ho riletto il verbale. Esso contiene le mie dichiarazioni che confermo integralmente. I fatti si sono svolti nell'ultimo anno, ho indicato 25 volte, ma ritengo siano meno." (VNA 11.6.2003)

 

                                  c)   In occasione del secondo e del terzo verbale di polizia, AC 1 non ha cambiato versione precisando di avere detto tutto quanto aveva da dire:

 

"  Quello che ho detto sino ad oggi è tutto quello che avevo da dire. Ora attendo di poter parlare con il Procuratore pubblico." (PS 1.7.2003)

 

                                  d)   Il 2.7.2003 in occasione del primo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, dopo avere ribadito lo stesso genere di atti sessuali commessi su PC1, AC 1 ha aggiunto di avere, in tre o quattro occasioni, preso in bocca il pene di PC1:

 

"  Devo aggiungere una cosa che non avevo ancora detto alla polizia, ovvero che in un paio di occasioni a casa nostra a __________, in salotto, in assenza di mia moglie, ho preso in bocca il pene di PC1 ed ho quindi avuto con lui un rapporto sessuale orale. Potrebbe essere successo anche più di 2 volte; penso 3 o 4 volte. Questi episodi sono successi dopo Natale e quindi già nel corso di quest'anno." (VI PP 2.7.2003)

 

Sempre in quell’occasione, AC 1 ha, poi, precisato di non avere mai chiesto al bambino di praticargli una fellatio e di non essersi mai fatto praticare una masturbazione:

 

"  Non ho mai chiesto al bambino di prendere in bocca il mio pene. pene. Ribadisco tuttavia quello che ho già detto prima, ovvero che io non mi sono mai fatto masturbare dal bambino. Al massimo quello che può essere capitato è che egli abbia toccato il mio pene sopra i vestiti, addirittura forse senza neppure accorgersene, rispettivamente senza neppure realizzare. Può darsi che mentre eravamo sdraiati sul divano e guardavamo insieme la televisione egli avesse appoggiato la sua mano, sul mio pene, ma comunque sopra i pantaloni; in ogni caso io non gli ho mia chiesto di farlo. È vero che quando questo succedeva, cioè che il bambino aveva appoggiato la sua mano sul mio pene, io non gliel'ho spostata e anzi non mi dispiaceva che la tenesse lì appoggiata." (VI PP 2.7.2003)

 

                                         Quindi, AC 1 ha aggiunto di avere toccato il nipote anche sulle natiche, di averlo toccato anche nell’orifizio anale e di avergli infilato la punta di un dito nell’ano:

 

"  (...) capitava che gli toccassi le natiche e che lo accarezzassi sulle cosce fra le gambe, che gli toccassi i genitali. Quando lo toccavo sulle natiche lo facevo sotto il pigiama. Questi toccamenti sul sedere capitavano un pò meno frequentemente di quanto capitava con i toccamenti sui genitali. Quando toccavo sulle natiche provavo la stessa sensazione delle occasioni in cui toccavo il bambino sul pene. Questo succedeva, come ho già detto prima, quando eravamo sdraiati sul divano di casa. È capitato anche che con la mano, rispettivamente con le dita, gli toccassi l'ano o meglio l'orifizio anale. Questo però è capitato poche volte. Ritengo sia capitato 3 volte in tutto. Potrebbe anche essere successo che in un'occasione io abbia sospinto la punta del dito della mia mano all'interno del suo ano. Penso di avere compiuto questo gesto, anche se non ne ho la certezza. Adesso che ci penso meglio mi ricordo che è capitato una volta questo fatto, ovvero che io gli abbia introdotto la punta del dito nella cavità anale." (VI PP 2.7.2003)

 

                                  e)   In occasione del secondo verbale di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, avvenuto il 14.8.2003, AC 1, ha dichiarato di poter quantificare in 12/15 le circostanze in cui ha abusato di PC1:

 

"  Complessivamente (…) ritengo di poter quantificare in 12-15 volte al massimo il numero di situazioni in cui ho abusato di lui.

(…)

Inizialmente, come avevo già avuto modo di dire, si era trattato esclusivamente di toccamenti rispettivamente di palpeggiamenti delle sue zone intime e la casa è andata avanti abbastanza a lungo; e solo dall'inizio di quest'anno che ho cominciato a masturbarlo e che ho anche iniziato a fare del sesso orale con lui, cosa che sarà accaduta 3 o 4 volte.

(…)

La prima volta che è successo, ricordo che eravamo a casa mia e stavamo guardando la televisione: era circa la primavera del 2002, ma non ricordo francamente con precisione. Non ho la certezza di quando tutto era iniziato." (VI PP 14.8.2003)

 

                                         Anche in occasione di questo verbale AC 1 ammise - non senza qualche iniziale reticenza e soltanto rispondendo ad una precisa domanda del magistrato (il bambino ne aveva già parlato) - altri episodi, sottaciuti in precedenza, e meglio:

 

"  D: è mai successo che lei toccasse il PC1 mentre eravate in giro in automobile? In particolare non è mai successo nei presso del Centro commerciale __________.

R: no non è mai successo, in particolare non è successo nei pressi del __________. In realtà è accaduto una volta che il PC1 mi aveva chiesto se lo lasciavo guidare. In quell'occasione andammo sul piazzale dietro il __________ e lui si sedette in braccio a me al posto di guida; per la precisione era seduto sulle mie gambe con le sue gambe allargate e teneva in mano il volante. Io in quell'occasione lo palpeggiai sul pene, ma sarà stata una cosa di un paio di minuti. Il tempo di fare il giro dei posteggi e poi di ritornare a casa. Ciò è successo una seconda, a distanza di qualche tempo. Anche perché c'era sempre in giro gente e non mi piaceva fare quelle cose lì in quel posto. Con ciò intendo dire anche il fatto di farlo guidare. Questi episodi sono capitati nel corso del 2003, salvo errore durante i mesi di marzo e aprile, ma non ne sono più certissimo." (VI PP 14.8.2003)

 

                                         AC 1 ammise, poi, che gli episodi avvenuti in cantina era tre e non due come inizialmente dichiarato alla polizia:

 

"  D:     in cantina di casa sua a __________ quante volte è capitato?

  R:     sarà capitato tre volte, compresa la volta in cui siamo stati scoperti. È vero che in cantina possediamo una specie di sdraio. O meglio si tratta di una seggiolina normale, fatta come sdraio. Si tratta cioè di una sedia pieghevole. Oltre a questa sedia vi era poi anche uno sgabello che serviva per suonare il piano.

  D:     cosa succedeva in cantina?

  R:     io mi sedevo sulla sedia e PC1 mi veniva in braccio. Io rimanevo vestito. Mi trovavo quindi seduto sulla sedia con lo schienale leggermente piegato indietro. Il bambino si collocava di traverso, sistemandosi sulle mie gambe oppure appoggiandosi al mio torace con la schiena. Quando poi lo toccavo sul pene lui si levava calzoncini e mutande rimanendo nudo nella parte inferiore. Rimaneva unicamente vestito di una maglietta. A volte capitava che lo spogliassi io. Succedeva poi che lo toccassi sul pene e rispettivamente che lo masturbassi. Devo dire che non sempre avevo la tastiera in cantina a casa mia, alle volte la lasciavo nel locale di prova a __________. Questi comportamenti sessuali succedevano solo quando giù in cantina di casa mia vi era la tastiera che, in sostanza, costituiva un po’ la scusa per scendere di sotto.

 ADR la volta in cui eravamo andati assieme al locale di prova della musica di __________ era capitato che io masturbassi PC1." (VI PP 14.8.2003)

 

                                         Chiamato a specificare i luoghi in cui ebbe dei rapporti orali con il bambino, AC 1 ha detto che:

 

"  è capitato a casa mia nella sua stanzetta dove andava a dormire (…) è anche capitato che prendessi in bocca il pene di PC1 sul divano del salotto. Complessivamente è capitato tre volte che prendessi in bocca il pene di PC1 sul suo letto e una volta, la quarta, sul divano del salotto. Si trattava di situazione che duravano pochi attimi. (…)" (VI PP 14.8.2003)

 

                                         Sempre in occasione dello stesso verbale, AC 1, dopo avere ammesso che, con il passare del tempo, gli atti sessuali praticati sul bambino erano sempre più frequenti, ammise di avere chiesto in una occasione al bambino di masturbarlo, ma che questi rifiutò. Egli ha, poi, aggiunto di essersi più volte masturbato di fronte al bambino:

 

"  ADR è vero che nel corso degli ultimi mesi lo masturbavo più frequentemente ed è anche vero che succedeva , quando lui veniva in visita, quasi sempre. (n.d.r: sott del red). Parlo in questo caso degli ultimi mesi.

 ADR è vero che in un paio di occasioni ho poi tentato di masturbarmi senza esito di conseguenza dei precedenti comportamenti di PC1.

 ADR è capitato in un'occasione, ancora nel corso del 2002, che io mi masturbassi in bagno in casa mia a __________ in presenza del PC1. Io avevo appena terminato di fare la doccia e in quel frangente è entrato in bagno PC1. Io dapprima mi sono coperto, ma poi il bambino mi ha detto che vedeva sempre suo papà girare nudo per casa. Io allora terminato di asciugarmi e mi sono tolto l'accappatoio. Rimanendo lì un po’ di tempo mi sono eccitato ed ho iniziato a masturbarmi. Non mi pare che il bambino mi chiese alcunché. Dopo un po’ lui se ne andò. In quell'occasione riuscii ad avere un orgasmo. È successo qualche altra volta che io abbia tentato di masturbarmi, senza peraltro avere successo, in casa mia al cospetto del bambino. È capitato una volta anche in cantina, in particolare l'ultimo giorno quando sono stato scoperto. Un attimo prima che scendesse mia moglie mi ero appena masturbato ed ero riuscito anche ad avere un orgasmo. Quando poi arrivò mia moglie io mi ero già ricoperto. Devo aggiungere che quel giorno il PC1 mi aveva chiesto di fargli vedere un preservativo io mi ricordavo che forse ne avevo uno nel comodino della mia stanza e che era un regali che mi era stato fatto quando mi ero sposato tanti anni fa. Quando scesi in cantina PC1 mi chiese se lo mettessi, rispettivamente di fargli vedere come funzionava. Mi sono quindi masturbato avendo già infilato. Quando poi terminai gettai via il preservativo. Questo mia moglie non l'ha visto. Mentre facevo questo PC1 non disse nulla. Prima che me lo mettessi PC1 toccò il preservativo chiedendomi cosa era quel liquido che si sentiva e io gli spiegai che era del lubrificante e gli spiegai anche a cosa servisse. Non posso escludere che PC1 abbia toccato il preservativo quando l'avevo già infilato sul pene per sentire come era il liquido lubrificante. La cosa comunque durò attimi. Quella è stata la prima e l'ultima volta che facevo vedere un preservativo al PC1.

           (...)

 ADR quando PC1 toccò il preservativo che io mi ero infilato quando ci trovavamo insieme in cantina, io avevo già una mezza erezione. Preciso che non avevo abbassato i pantaloni ma solo la cerniera. Sono sicuro che quella è stata l'unica volta che io gli abbia fatto vedere un preservativo poiché non ne possedevo altri." (VI PP 14.8.2003)

 

Va, qui, sottolineato che la versione di AC 1 riguardo al preservativo trovato per caso in un cassetto e che era lì poiché gli era stato regalato da qualcuno per il suo matrimonio non ha convinto la Corte che l’ha ritenuta un’evidente bugia.

In effetti, è impossibile che un preservativo vecchio di almeno 30 anni possa, non soltanto essere ancora utilizzato, ma addirittura conservare tracce di lubrificante.

Il racconto di AC 1 è, dunque, un’evidente menzogna volta a mascherare una realtà diversa, fatta forse di turpi desideri e di altrettanto turpi propositi che sono rimasti inconfessati.

 

                                   f)   Il quarto verbale di interrogatorio davanti al PP ebbe luogo il 24.9.3004. In quest’occasione AC 1 ammise qualcosa in più di quanto penosamente detto in precedenza. In particolare, precisò quanto segue:

 

                                         ° riferendosi ai rapporti orali:

 

"  Può darsi che quando glielo prendevo in bocca, lo succhiassi anche." (VI PP 24.9.2003)

 

                                         ° riferendosi alla penetrazione anale con il dito:

 

"  In quell'occasione vi avevo spalmato un po’ di crema per la pelle (sanadermil) che si trovava nel mio bagno per non fargli male. Ritengo di avergli infilato il dito per una lunghezza corrispondente alla prima falange. Ammetto che in questo caso si tratta di un dettaglio che nell'occasione di precedenti interrogatori non avevo riferito poiché non lo ritenevo importante. Quando avevo fatto questo, cioè la punta del dito nell'ano, PC1 mi disse che non gli piaceva. Non disse comunque che gli faceva male." (VI PP 24.9.2003)

 

                                  g)   Il 9.12.2003, in occasione del quinto e ultimo verbale di interrogatorio davanti al PP, AC 1, dopo avere confermato le sue precedenti dichiarazioni, ha negato di essersi mai fatto masturbare dal nipote. Sempre in quest’occasione, AC 1 ha precisato che capitava che, mentre toccava il pene del nipote, lui si masturbasse ma, ha aggiunto, quasi sempre senza esito. Così, in sintesi,  dopo che gli venne contestato che PC1 aveva detto di avere masturbato il nonno e che alla fine gli sarebbe rimasta "una cosa appiccicosa tra le mani che avrebbe lavato nel lavandino", AC 1 ha negato la circostanza ammettendo, soltanto, che il bimbo l’aveva visto mentre si masturbava e mentre eiaculava:

 

"  D:     è capitato che il bambino ha masturbato lei (…)

R:     no. È solo capitato che mi mettesse una mano sul pene ma sopra il training in salotto.

ADR il Magistrato mi legge ora un passaggio delle dichiarazioni rilasciate da PC1 ( pag. 14 e 15 del verbale di audizione 7.11.2003) in occasione del suo ultimo interrogatorio dove il bambino sostiene che mi avrebbe masturbato e che alla fine gli sarebbe rimasta una cosa appiccicosa tra le mani che poi avrebbe lavato nel lavandino e mi viene chiesto di prendere posizione. Rispondo che PC1 non mi ha mai masturbato.

         È invece vero che in una circostanza mi ha visto masturbarmi nel locale doccia e quindi mi ha visto anche eiaculare nel lavandino. Evidentemente ha visto anche che mi è rimasto un po’ di sperma sulle mani che poi mi ero lavato nel lavandino stesso.

         (…)

ADR mi ero masturbato in doccia davanti al bambino poiché io in quell'occasione o meglio, poco prima in salotto mi ero eccitato masturbando PC1. Avevo quindi deciso di masturbarmi a mia volta e mi ero quindi recato in doccia dove il PC1 mi aveva seguito ed ho quindi potuto assistere a questa scena.

ADR è vero che mi sono eccitato e quindi masturbato fino all'eiaculazione una seconda volta quando mi sono trovato in cantina con PC1 e, successivamente, fummo poi scoperti da mia moglie. Quando poi PC1 mi aveva visto eiaculare io gli spiegai che li era poi contenuto il seme che faceva nascere i bambini.

ADR corrisponde al vero che poteva capitare che io masturbassi il bambino e nel contempo con l'altra mano mi toccassi il pene, rispettivamente mi masturbassi per cercare di avere un'erezione che però non avveniva. Questo sarà accaduto due o tre volte. Questo capitava con entrambi noi vestiti ed io infilavo la mano sotto il suo pigiama e l'altra sotto il mio training.

D:     è mai capitato che lei abbia preso la mano del bambino (PC1) e se la sua (recte: sia) appoggiata sul suo pene?

R:     è capitato come ho già avuto modo di riferire, che io abbia chiesto a PC1 di prendere il mio pene in mano ma sopra i vestiti. Lui però si rifiutò. È vero che io in quell'occasione presi la mano del bambino in mano ma sopra i vestiti. Lui però si rifiutò. È vero che io in quell'occasione presi la mano del bambino e me la appoggiai sul pene sopra il training. Preso atto del suo rifiuto rinunciai. Devo anche precisare che il bambino in un'altra occasione, ovvero quando mi vide masturbarmi nel locale doccia, mi disse "bee che schifo tutti quei peli".

(VI PP 9.12.2003)

 

                                         La Corte non ha creduto a AC 1 quando ha negato di essersi fatto masturbare dal nipote. Infatti, le dichiarazioni di PC1, rese in occasione della seconda audizione davanti al magistrato dei minorenni (p. 12 - 17), sono state ritenute credibili poiché spontanee e circostanziate.

Il bambino ha riferito che il nonno gli teneva il polso, ha mimato la posizione della manina (in alto rispetto al corpo e parzialmente chiusa a forma di pugno) ed il gesto che gli veniva fatto fare in modo estremamente veritiero e, perciò, credibile. Il piccolo ha, pure, riferito della sensazione provata -  "era tutto appiccicoso"  -  e il susseguente “schifo” e la necessità di lavarsi bene le mani . Anche in questo caso non manca la gestualità a conferma della veridicità delle sue dichiarazioni.

A questo proposito, va detto che indicativa della verità di quanto raccontato da PC1 è, avantutto, la sofferenza che egli ha manifestato durante la descrizione di quel che il nonno gli ha fatto subire. Sofferenza che gli ha impedito di esprimersi completamente durante la prima audizione davanti al MM e che è chiaramente percepibile dalla visione della registrazione della deposizione del 7.11.2003.

Indicativo della veridicità del suo racconto è, poi, la precisione di cui PC1 dà prova nel descrivere, mimando,  il gesto della masturbazione e la posizione della sua manina durante tale operazione (lui, più piccolo, deve alzare il braccio per poter prendere il pene del nonno che è  davanti a lui sotto la doccia) e il nonno che gli manteneva la mano in posizione e imponeva il ritmo  tenendo per il polso.

Ulteriore elemento che conferma la verità del racconto di PC1 è la contestualizzazione del gesto: l’operazione non rimane slegata, a sé stante, ma viene inserita in un ambiente (nella doccia), in un momento (quando la nonna era scesa dalla “grosmami”) e ad essa viene dato un seguito logico (il bambino corre a lavarsi le mani con il sapone liquido perché lo sperma gli dà una sensazione di appiccicaticcio che gli fa schifo).

Inoltre, ulteriore forte elemento indicatore dell’attendibilità di PC1 è la sensazione di appiccicaticcio da lui descritta.

Il piccolo non può avere interiorizzato questa sensazione – come, in sostanza, ha preteso l’imputato - soltanto guardando il nonno che si masturbava. Per forza deve avere avuto sulle mani lo sperma del nonno. E per questo, per forza, deve avere avuto tra le mani il pene del nonno quando questi eiaculava.

                                         Del resto, in base alle dichiarazioni di AC1, secondo il quale il bambino non avrebbe mai toccato il suo pene a nudo, se non quando gli avrebbe fatto vedere un preservativo - e la sensazione è, in quel caso, oleosa e non appiccicosa -, PC1 non sarebbe mai potuto entrare in contatto con il suo sperma.

Ne consegue che le precise sensazioni  riferite dal bambino non fanno altro che confermare la circostanza - negata dall'accusato - che egli venne indotto a masturbare il nonno fino all'eiaculazione.

 

                                         Visti gli accertamenti di cui sopra, i fatti dell'atto di accusa sono stati integralmente confermati.

 

                               5.2.   In punto alle modalità di commissione degli atti sessuali sopra esposti, la Corte ha proceduto alla valutazione delle dichiarazioni di PC1, da una parte, e quelle dell'accusato dall'altra ed è giunta alla conclusione che AC1 è riuscito a portare a termine i suoi odiosi propositi - non poiché richiesti dal bambino (come sostenuto dall'imputato fino alla fine) - ma soltanto grazie alla pressione psicologica da lui creata ad arte per assicurarsi il silenzio e la sottomissione del bambino.

A questo proposito, va detto che AC1 ha informato la Corte di avere rinunciato ad esperire un confronto con il bambino.

 

                                         La Corte è giunta a questa conclusione in base agli accertamenti che seguono.

 

                                  a)   dichiarazioni di AC1

AC1 ha ammesso di avere detto a PC1 di non parlare con nessuno di quel che gli faceva poiché, se la cosa si fosse saputa, lui sarebbe finito in prigione e non si sarebbero più visti.

Poi, AC1 – per perfezionare il suo intento manipolatorio e coercitivo nei confronti del bambino -  ha anche reso attento il nipotino sul fatto che “stava rischiando per lui” ripetendogli che quelle cose “che un adulto non potrebbe fare ad un bambino” le faceva soltanto “per dimostrargli l’affetto e il bene che gli voleva”:

 

- "ADR corrisponde al vero che io ho detto a PC1 di non andare in giro a raccontare quello che facevamo insieme, con questo intendo dire gli atti sessuali, poiché lui era piccolo ed io ero grande e non avrei potuto fare quelle cose con lui. In effetti gli spiegai che gli facevo quelle cose per l'affetto che gli portavo, ovvero per dimostrargli l'affetto e il bene che gli volevo. Feci capire al bambino che se qualcuno fosse venuto a saperlo ci avrebbe divisi e non ci saremmo visti mai più. PC1 mi promise che non lo avrebbe mai detto a nessuno. PC1 sapeva che se la cosa fosse venuta a conoscenza di terze persone io sarei potuto andare in prigione. Io al PC1 ho fatto capire in sostanza che "rischiavo per lui". Io tuttavia facevo anche quello che a lui faceva piacere."

(VI PP 24.9.2003)

 

- "È vero che avevo chiesto a mio nipote di non raccontare a terze persone quello che facevamo, poiché gli avevo spiegato che essendo un adulto non potevo fare queste cose ad un bambino."

(PS 30.9.2003)

 

Tuttavia, egli ha sostenuto di avere fatto tutto soltanto dietro esplicita richiesta del bambino precisando di avere rischiato per accontentare i desideri del nipotino. In sintesi – pur se ha ammesso che la cosa non gli dispiaceva -  AC1 avrebbe rischiato del suo perché plagiato dal bambino cui non sapeva resistere, non solo a causa della sua malattia, ma anche per troppo amore:

 

"  Malgrado ciò ho continuato questo "gioco" con PC1, poiché lui mi chiedeva di volerlo fare. Se non avessi avuto queste richieste da parte sua, probabilmente io avrei cercato di non più fare questi atti con lui. Purtroppo quando me li chiedeva io non ero capace a negarglieli. Per concludere vorrei precisare che per dimostrare a PC1 il mio grande affetto io lo assecondavo nelle sue richieste sessuali facendogli capire che rischiavo per amor suo."

(PS 30.9.2003)

 

In sintesi, dunque, secondo la tesi elaborata dall’imputato, l’ingiunzione del silenzio non sarebbe stato  un mezzo volto ad ottenere i favori desiderati ma si trattava di una semplice misura di precauzione così da poter continuare ad esaudire le richieste del bambino.

 

                                         È utile ripercorrere puntualmente e cronologicamente le dichiarazioni dell'imputato a questo proposito.

 

 

                                         Nel primo interrogatorio di polizia, AC1 ha ammesso di avere messo di sua spontanea volontà le mani sui genitali del bambino. Di avere ripetuto questo gesto per altre due o tre volte a distanza di settimane e che in un'altra occasione simile "al momento che io ho tolto la mano dalle sue parti intime, mio nipote mi disse che se volevo toccarlo potevo farlo, poiché gli piaceva. Con questa frase sia ben chiaro non voglio scaricare le mie responsabilità ma quelle parole hanno scatenato in me un impulso irrefrenabile a continuare a fare un gesto che sapevo che non avrei dovuto fare" (PS 10.6.2003).

 

Dunque, secondo questa prima versione, ci furono almeno 4 occasioni in cui AC1 toccò di sua spontanea volontà i genitali del piccolo che, soltanto alla quinta volta, gli disse che la cosa gli piaceva e che perciò poteva continuare a toccarlo.

 

Sempre nello stesso primo interrogatorio, AC1  - mentendo

(cfr ammissioni fatte in seguito) -  ha dichiarato che, quando masturbava PC1, lui non aveva nessuna erezione spiegando agli inquirenti, per dare credito a questo suo dire, delle difficoltà d’erezione per cui era in cura da un anno dall'urologo Dr. Casanova.

 

Sempre ancora in quel primo verbale, AC1 si è dichiarato cosciente d’avere “commesso una cosa molto grave” e si è detto disposto a farsi curare “o eventualmente ricoverare, onde poter risolvere definitivamente questo impulso" (PS 10.6.2003).

 

                                         Nel secondo interrogatorio di polizia, AC1  si è dichiarato dispiaciuto del fatto che il suo “impulso” si fosse scatenato sul nipote cui vuole “un bene dell’anima”. Ma soprattutto, il suo dispiacere AC1 l’ha sprecato per sé stesso chiedendo a gran voce di essere curato:

 

"  In questi tre giorni ha riflettuto molto e non mi do pace per quello che è accaduto. Qualcuno dovrà spiegarmi quello che è successo nel mio cervello, ed è per questo che voglio essere nuovamente curato per poter guarire definitivamente. Secondo me quello che è successo è stata una ricaduta, poiché, come già detto, in quasi vent'anni dal mio precedente non ho mai più avvicinato qualcuno a scopo sessuale. Mi dispiace molto che questo impulso sia scaturito nei confronti di mio nipote, al quale voglio un bene dell'anima ed al quale nello stesso tempo ho fatto molto ma molto male.

(…)

ADR che dal 1985, anno in cui sono stato condannato, non ho più avvicinato nessuno a scopo sessuale. Dopo le cure ricevute presso la CPC di Mendrisio, nella persona del dr. ______e dopo le consultazioni presso lo psicologo ______di ______, pensavo di essere guarito per sempre" (PS 13.6.2003)

 

                                         Già in occasione del terzo verbale di polizia, AC1, pur continuando a dichiararsi pentito e a non spiegarsi come il tutto avesse potuto succedere, ha iniziato a suggerire agli inquirenti che la soluzione ideale per lui non era il carcere ma una struttura in cui essere adeguatamente curato e in cui elaborare meglio i suoi problemi. L’affetto nutrito per il nipote, evidentemente, cominciava a stemperarsi o, perlomeno, veniva messo in secondo piano da quello – evidentemente più grande – che l’imputato nutriva per sé  poiché non vengono più espressi pensieri preoccupati per il piccolo:

 

"  In queste due settimane ho avuto modo di riflettere molto, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovare una spiegazione per quanto accaduto. Posso solo dire di essermi pentito amaramente e mi vergogno tremendamente. Giovedì scorso ho avuto un colloquio sorvegliato con mia moglie, la quale ha notato che stavo male psichicamente ed è per questo motivo che, tramite l'avvocato Godenzi, ha fatto intervenire il dr. Bielic. Visto il mio stato d'animo e di salute lo psichiatra mi ha prescritto dei medicamenti per togliermi l'angoscia che mi perseguita. Ora sto un po’ meglio, ma penso che la situazione ideale sarebbe quella di poter uscire e farmi ricoverare in una struttura medica adeguata. Ho proprio bisogno di un sostegno psicologico per poter elaborare meglio i miei problemi, in  prigione non ho la possibilità di parlare e quindi non faccio altro che angosciarmi." (PS 1.7.2003)

 

Così, miracolosamente, in occasione del primo verbale davanti al magistrato inquirente,  AC1 ha trovato la "sua spiegazione", cioè ha trovato quella spiegazione che gli permetteva di liberarsi dal fardello della colpa che, evidentemente, non era in grado di portare: in realtà, il colpevole non era soltanto lui, ma  anche il bambino per il cui piacere lui aveva fatto tutto.

La sua colpa si limitava al non avere saputo resistere alle provocazioni del bambino che, voglioso di sesso, lo incitava ad agire.

Se è vero che la cosa un po’ faceva piacere anche a lui (ma poco, perché aveva difficoltà di erezione), è anche soprattutto vero che lui agiva soltanto dietro   richiesta del bambino (notasi: che all’inizio dei fatti aveva 6 anni).

                                         La consapevolezza di avere fatto molto male al bambino scompare qui completamente e viene sostituita dalla presa di coscienza della responsabilità del bambino del quale si è dichiarato succube.

Certo, continuando, comunque – a riprova della sua buona fede – a dichiarare che così dicendo lui non voleva togliersi la responsabilità dei suoi gesti, ma d'altra parte non poteva fare altro visto che le richieste del bambino facevano riaffiorare quell’istinto che lui era riuscito per anni a reprimere.

 

                                    Così, in questo processo di trasferimento di responsabilità, al PP ha raccontato che il  bambino gli chiedeva di continuare a toccarlo perché a lui (bambino) piaceva non più dopo 4/5 volte che lui (nonno) l’aveva fatto spontaneamente, ma già dopo la prima volta. E occorre notare che, quella prima volta, la mano di AC1 si posò sul pene del bambino praticamente animata da volontà autonoma, senza che praticamente AC1 se ne rendesse conto. Ed è ancora da  notare che, la volta successiva, quando il bimbo gli chiese di continuare a toccarlo, AC1 la mano non l’aveva messo nuovamente  sul pene (così come aveva dichiarato in precedenza)  ma soltanto sulla gamba del nipotino. Questo contatto mano/gamba, dunque, bastò a scatenare i desideri del piccolo che, addirittura, da solo e spontaneamente, già quella volta, si scostava il pigiama per permettere al nonno di masturbarlo più comodamente:

 

"  Penso di ricordarmi come è capitata la prima volta che ho toccato il PC1. Se non mi sbaglio ci trovavamo in salotto a guardare un film e il PC1 si era già messo in pigiama. Entrambi eravamo sdraiati sul divano ed io lo tenevo quasi in braccio. Non so cosa mi è capitato e ad un certo momento gli ho messo la mano tra le gambe sul suo pene, comunque sopra il pigiama. Il bambino non ha reagito Dopo un attimo che lo toccavo, l'ho poi tolta. Dopo qualche tempo è capitato di nuovo che PC1 si trovasse a casa nostra e che di nuovo fossimo sdraiati insieme sul divano davanti alla televisione. Gli avevo messo la mano sulla gamba e il bambino mi disse "se vuoi toccarmi ancora, fallo che mi piace." Questa frase mi ha fatto cedere completamente i miei freni inibitori. Sentendo questo, infatti, ho di nuovo iniziato a toccarlo sul pene, questa volta anche sotto il pigiama. Addirittura era il bambino che tirava sul il pigiamino per farmi mettere sotto la mano. Già in questa seconda occasione sentivo il bambino che reagiva ai toccamenti e che il suo pene diventava duro. Io lo facevo perché sapevo che facevo un piacere al bambino, ma nel contempo evidentemente piaceva anche a me e provavo un desiderio di toccarlo." (AC1 2.7.2003)

 

In seguito – sempre secondo la versione di AC1 che questo giudice è costretto a riportare -  i desideri del bambino non si quietarono. Capitava, infatti – sempre secondo la versione del nonno amorevole – che il piccolo PC1 manifestasse voglia di fare “quelle cose” mentre erano per strada e che il nonno dovesse frenarlo e spiegargli che “quelle cose non si potevano fare per strada” e che avrebbe dovuto avere pazienza sino al rientro in casa. In questi casi – ha precisato il nonno amorevole – al rientro in casa, lui lo masturbava soltanto se il bambino lo chiedeva di nuovo. Non invece se, nel frattempo, il bambino, distratto da altre cose, non ritornava sull’argomento:

 

"  Di lì in poi, quando PC1 veniva a trovarci, succedeva che si ripeteva la stessa cosa; comunque io toccavo solamente quando il bambino me lo chiedeva, rispettivamente che mi faceva capire che gli faceva piacere che io lo toccassi sui suoi genitali.

(…)

Poteva capitare che mentre eravamo in giro a passeggio il bambino mi dicesse: "Avrei voglia di fare quella cosa lì". Io allora gli dicevo che queste cose non si facevano per strada e di aspettare che saremmo arrivati a casa. Poteva poi capitare che non ci pensasse più e quindi non si faceva niente; se invece ritornava sull'argomento allora lo toccavo.

(…)

Ribadisco ancora una volta che questi atti, ovvero i toccamenti e la masturbazione capitavano esclusivamente quando il bambino diceva che lo voleva fare. Io evidentemente ero consapevole che questo mio comportamento era illegale, tuttavia non riuscivo a trattenermi. Vorrei ancora aggiungere che in ogni caso io non ho mai impiegato la forza, né l'ho obbligato a subire questi atti sessuali.

(…)

Come ho già avuto modo di riferire alla polizia in occasione delle ultime 4 o 5 volte che avevo masturbato il PC1, egli aveva avuto un orgasmo, evidentemente senza eiaculazione data la sua età. Io avevo piacere che lui avesse piacere. Evidentemente un po’ piaceva anche a me.” (AC1 2.7.2003)

 

                                    AC1 – sempre nel primo interrogatorio davanti al PP – ha, poi, raccontato di altri episodi in cui  fece sesso con il nipote soltanto perché questi lo chiese. Per esempio – ha raccontato il nostro – una volta che “erano in giro in macchina” PC1 gli chiese “perché non facciamo quella cosa lì?”. Allora lui – sempre attento ai desideri del piccolo – lo portò nel locale  in cui si esercitava con il gruppo musicale. Lì , in fondo, tentò di distrarlo accendendo la tastiera. Ma il piccolo – che, evidentemente, non trovava requie – insistette chiedendogli “adesso che siamo qui da soli, perché non facciamo quella cosa lì?” e, da solo, si abbassò i pantaloni:

 

"  In un'occasione è capitato che masturbassi il PC1 a _________, (…) Io e PC1 eravamo in giro in macchina e lui mi chiese se era possibile che ci fermassimo in qualche posto per "fare quella cosa lì". Io allora gli dissi: "Ti faccio vedere il locale dove facciamo le prove"

"  e che lì non c'era nessuno. Siamo arrivati al locale e ci siamo chiusi dentro.

(…)

Io ho acceso la mia tastiera pensando che magari lui voleva ascoltare un po’ di musica. PC1 allora disse: "Adesso siamo qui da soli, perché non facciamo quella cosa lì". Lui si è abbassato i pantaloni ed io, a mia volta, gli ho abbassato le mutandine. Il bambino era seduto su uno sgabello, appoggiando i piedi su uno sgabello e quindi si trovava in posizione semi-orizzontale; io ero seduto a mia volta su un altro sgabello. Quella volta eravamo meglio sistemati che giù in cantina. Dopo di che l'ho masturbato (…)" (VI PP 2.7.2003)

 

Al secondo interrogatorio davanti al PP, AC1 ha continuato a ribadire di avere fatto tutto esclusivamente per il piacere del piccolo.  A lui la cosa, in fondo, non beneficiava granché visto che – e sono parole sue -  lui “non si era mai eccitato” poiché da “oltre un anno” soffriva di “un blocco sessuale”.

 

"  Io del resto non prendevo nessuna iniziativa a meno che lui mi dicesse "ho voglia di farlo". In queste situazioni poteva allora capitare che io compissi degli atti sessuali del tipo di quelli che ho descritto nel mio precedente verbale su di lui.

(…)

Quando PC1 mi diceva "facciamo quello", io capivo che lui voleva essere toccato, palpeggiato sul pene e, quindi lo facevo, incapace di resistere. Inizialmente, come avevo già avuto modo di dire, si era trattato esclusivamente di toccamenti rispettivamente palpeggiamenti delle sue zone intime e solo dall'inizio di quest'anno che ho cominciato a masturbarlo e che ho anche iniziato a dare del sesso orale con lui, cosa che sarà accaduta 3 o 4 volte. Io non mi ero mai eccitato a compiere questi atti, ma lo facevo esclusivamente per fare contento il bambino. Io da oltre un anno soffro di un blocco sessuale, nel senso che non riesco ad avere più un'erezione”

(AC1 14.8.2003)

 

Non può essere sottaciuto che AC1 ha, ancora una volta, anche durante questo secondo interrogatorio del PP, leggermente modificato la sua versione dei fatti.

Se nel racconto dei fatti reso il 2 luglio, la prima volta la mano andò da sola, senza che lui se ne accorgesse, sul pene del bambino, in agosto la mano è andata per la prima volta a posarsi sul pene del piccolino “istintivamente” quando lui cercò un appoggio per cambiare la posizione sul divano. In agosto, AC1 ha ammesso soltanto che è possibile (“può darsi”) che lui abbia effettuato dei movimenti “di palpazione” ma soltanto  “per sentire cosa c’era sotto”. Nulla di più. Tuttavia, questo bastò a scatenare il nipote che, alla visita successiva, chiese al nonno di toccarlo aggiungendo, però, che quelle cose “le lascio fare solo a te”. E questa volta, la mano del nonno non era più nemmeno sulla gamba del piccolo (così come dichiarato in precedenza) ma il nonno era “tranquillo, fermo”:

 

"  La prima volta che è successo, ricordo che eravamo a casa mia e stavamo guardando la televisione (…) e quando io mi spostai per cambiare posizione sul divano istintivamente gli misi una mano sul pene, sopra il pigiama. Non si trattò di una cosa premeditata, capitò e basta. Lasciai la mano sul pene di PC1 forse un minuto o due. Può darsi che in questo tempo io abbia effettuato dei movimenti di palpazione, per sentire cosa c'era sotto. Un (recte: in) questi frangenti né io né PC1 abbiamo detto niente. Anche lui sembrava che non si fosse accorto di niente. Dopo ho tolto la mano e quella sera non è più accaduto nulla. Io pensai che forse il bambino se ne sarebbe dimenticato e che la cosa finisse lì. Alcune settimane dopo, PC1 venne di nuovo in visita da noi e si ripresentò la stessa situazione con noi due sdraiati insieme sul divano a guardare la televisione. Io ero tranquillo, fermo. Ad un certo punto disse "se vuoi puoi ancora toccarmi", aggiungendo poi "ma lo lascio fare solo a te". Io capii che lui intendeva con questo dare riferimento al fatto che lo avevo palpeggiato la volta precedente. Sentendo dirmi questo, io seppi trattenermi e lo toccai nuovamente sul pene. Quella volta lo toccai ancora sopra il pigiama, successivamente, nelle altre occasioni, iniziai a toccarlo sul pene sotto gli indumenti.

D: Lei quando toccava sulle parti intime il PC1 gli diceva qualcosa o chiedeva qualche cosa? R: in un paio di circostanze è capitato che gli chiedessi se gli piaceva e lui rispose di si.”

(VI PP 14.8.2003)

 

Sempre in agosto, al PP AC1 ha ribadito ancora una volta che lui faceva quel che faceva “non per soddisfare la sua libidine” ma “per fare piacere al bambino”:

 

"  Io comportandomi così non intendevo soddisfare la mia libidine, ma fare piacere a lui esprimendogli il mio affetto. Oggi mi rendo conto che questo non era il giusto modo di comportarsi. Devo comunque dire che già allora mi rendevo conto che il mio comportamento configurava una trasgressione, era qualche cosa che non si poteva fare. Del resto non lo facevo in presenza di altre persone. Io sapevo che era una cosa che non si poteva far vedere agli altri e in particolare per esempio alla nonna, ma non ero riuscito a frenarmi." (VI PP 14.8.2003)

 

Anche il racconto dell’episodio di sesso nel locale-musica ha subito nel tempo delle lievi ma significative  modifiche. In luglio, AC1 aveva detto che la porta l’avevano chiusa a chiave insieme lui e il bambino (“ci siamo chiusi dentro”). In dicembre, già la decisione di chiudere la porta a chiave è esclusivamente del nipotino che voleva evitare che qualcuno li sorprendesse:

 

"  quando siamo arrivati (…) io ho chiuso la porta d'accesso a chiave. Io chiusi la porta a chiave perché lui pensava che potesse arrivare qualcuno.

D: non è lei che ha pensato che potesse arrivare qualcuno?

R: forse l'abbiamo pensato tutti e due. Se lui ha sollevato il dubbio che potesse arrivare qualcuno, evidentemente poi ha fatto venire anche a me.

D: non le sembra strano che un bambino così piccolo gli vengano in mente tutte queste cose?

R: no, non mi sembra strano perché so bene come ragiona PC1." (VI PP 9.12.2003)

 

In aula, il transfert è stato totale. AC1 ha dichiarato che il nipote, non soltanto ebbe l’idea, ma provvide da solo a chiudere a chiave la porta del locale.

 

Dunque, nelle dichiarazioni dell’imputato, tutto avvenne, sempre e soltanto, perché il piccolo lo chiedeva facendo leva sull’affetto che il nonno gli portava e che (unitamente alle sue pulsioni) gli impediva de facto di resistergli.

Insomma – verrebbe da dire – una coazione del piccolo a danno del nonno.

 

                                  b)   dichiarazioni di _PC1

                                         PC1 è stato sentito dal magistrato dei minorenni in due occasioni, la prima il 17.7.2003 e la seconda il 17.11.2003.

 

                                         In occasione di queste audizioni il bambino è apparso estremamente spontaneo nel suo dire e nei gesti che accompagnavano le sue dichiarazioni.

La prima audizione è stata caratterizzata dalla spontaneità del bimbo, euforico nel raccontare dei suoi successi sportivi e imbarazzato e mesto nel descrivere quello che il nonno gli aveva fatto.

La seconda audizione, avvenuta quattro mesi dopo la prima e voluta per approfondire quanto era stato lasciato in sospeso dal bambino in quella precedente, è stata caratterizzata dalla sofferenza di PC1 –profonda e commovente - dovuta all’obbligata rievocazione dei gravi gesti commessi dal nonno.

 

                                         La Corte ha ritenuto quale primo elemento determinante per l'accertamento dei fatti, la circostanza secondo cui il bambino, in occasione della prima audizione, ha distinto spontaneamente -  in riposta ad una domanda aperta del magistrato volta a sapere cosa fosse successo con il nonno – i fatti in due fasi.

 

                                         La "primissima" fase (“quando ha incominciato”) comportava, nei ricordi del bambino, una connotazione ludica:

 

"  Quando ha iniziato, ehm, come si dice, prima giocava, io non sapevo ancora che faceva veramente per coso, prima ha incominciato a giocare con il pirlino che ho io e faceva din, din, din tutto il tempo e io gli dicevo smettila, smettila, smettila" (VI MM 17.7.2003, p. 9); "quando giocava, e io ero in salotto che guardavo un film, e dopo lui ha incominciato." (verb. cit., p. 11)

 

 

                                         Ben presto, però, le cose sono cambiate e il nonno non ha più giocato ma ha “fatto sul serio”:

 

"  dopo ha cominciato sul serio e dopo eravamo …. Io volevo suonare giù in cantina ha incominciato veramente ….. io gli ho detto,… prima gli ho tirato un pugno qua (indica il ginocchio), poi … poi, un …. La prima volta un pugno, puoi leggerlo te che non mi ricordo esattamente (rivolta ad A)" (VI MM 17.7.2003, p. 9)

 

                                         Dunque, da quei primi giochi con il “pirlino” di PC1, il nonno è passato ben presto a fare sul serio: “ha incominciato veramente....”

Il bambino non è riuscito ad esprimersi in modo  chiaro: la sofferenza, il pudore, la vergogna gli hanno impedito di dire che cosa il nonno ha cominciato a fare veramente.

Ma il concetto è chiaro.

Quel che prima veniva contrabbandato come un gioco si è presto trasformato in quel che era veramente: la necessità di soddisfare le pulsioni sessuali del nonno.

 

                                     Va, qui, rilevato come la tecnica d’avvicinamento descritta da PC1 ricalchi in modo impressionante quella messa in atto, nel 1985, con i due ragazzini che AC1 conobbe in piscina. Lì AC1 – rivelando il suo essere subdolo – ha iniziato col gioco dei giornaletti pornografici “trovati per caso” e con i giochi di parole “ping-pong/ pon-pin”. Con PC1 ha iniziato con il gioco del “pirlino che fa din din”. La finalità era sempre quella. Ottenere delle prestazioni di natura sessuale. “Fare sul serio” come ha detto PC1.

 

Quando le cose sono diventate “serie” – cioè, molto presto – PC1 ha cominciato a soffrire. Così “chiudeva gli occhi” perché “non gli piaceva” e non voleva vedere. Sentiva male “anche alle ginocchia” e sull’inguine perché il nonno “faceva forte, veloce, tutto”:

 

"  io non vedevo perché chiudevo gli occhi perché non mi piaceva" (VI MM 17.7.2003, p. 20)

"  mi faceva anche male alle ginocchia" (VI MM 17.7.2003, p. 23),

"  faceva male qua (porta la mano sinistra, chiusa a pugno, sull’inguine) (…) M e quindi non (…) male perché ti (…) faceva forte o…[n.d.r.: corretto sulla base della registrazione] B: veloce, forte, di tutto"

(VI MM 17.7.2003, p. 29)

 

                                    E non soltanto l’inguine gli faceva male. Ma anche “il cuore” perché era il nonno a fargli quelle cose e lui è “piccolo e non sa neanche che cos’è”:

"   si, mi faceva male, cioè mi faceva male al cuore perché lui mi faceva questo, tanto…

Ahe. Mi faceva male tutto, perché veramente mi fa questa roba schifosa, poi sono piccolo e non so neanche che cos’è…”

(VI MM 17.7.2003 pag. 29)

 

                                         Quando nella seconda audizione ha raccontato dei coiti orali subiti, PC1 ha detto, non soltanto che chiudeva gli occhi, ma anche che gli faceva schifo e, così, diceva al nonno di piantarla. Ma inutilmente. Così, PC1 si dice che, per fortuna, ora il nonno non c’è più a fargli quelle cose: “per fortuna che è andato. Ciao ciao”:

 

"  chiudevo gli occhi e mi sentivo male … E anche certe volte mi veniva un po’ bööh (si copre la bocca con la mano) (…) un po’ schifo (…) per fortuna che è andato ciao, ciao (…)

M:  tu quando il nonno faceva queste cose, tu gli dicevi qualcosa?

B:   io? Piantala! Piantala!

M: ah, glielo dicevi, piantala!

B:   e lui faceva lo spiritoso e mi diceva: "dammi la pianta che te la pianto." (VI MM 7.11.2003, p. 19)

 

Il dettaglio del dialogo con il nonno riferito da PC1 è un forte indizio di racconto veritiero. PC1 ha raccontato che diceva al nonno di piantarla e il nonno gli rispondeva con un gioco di parole: “dammi la pianta che te la pianto”. Oltre al fatto che soltanto in un racconto di vita veramente vissuta un bambino riferisce dettagli di questo genere, a vestire le dichiarazioni di PC1 vi è anche l’abitudine dell’imputato di giocare con le parole (“ping-pong - pom/pin / il pirlino che fa din din”)                                     

                                    

Dunque, dal gioco si è passati alle cose serie.

Le cose serie capitavano un po’ dappertutto. Sul divano, nella doccia, in cantina, fuori casa. PC1, rispondendo ad un'altra domanda aperta del magistrato volta a sapere se quanto successo sul divano fosse successo anche in altri posti, spontaneamente ha parlato  del Serfontana spiegando che il nonno, una volta che dovevano comprare il pane, apposta è andato nel parcheggio “sopra” il grande magazzino, “dove non c’è nessuno” e, allora, lui gli ha chiesto come mai erano lì visto che dovevano comprare il pane e il nonno gli ha risposto “lo sai benissimo” . E allora – ci dice PC1 – “io ho capito”:

 

"  si, al Serfontana, quando stavamo ritornando, sopra, sopra…. Hai in mente il parcheggio, che sottopassaggi che si va dall’altra parte, sopra, sopra, non c’era lì nessuno, è andato lì apposta e me l’ha fatto lì…. Si, in macchina… io ho chiesto: "ma cosa fai se dobbiamo andare a comprare il pane?" Lui: "lo sai benissimo", e io dopo l'ho capito." (VI MM 17.7.2003, p. 18)

E le cose serie facevano soffrire PC1 così che lui cercava di sottrarsi alle voglie del nonno:

 

"   dopo gli dicevo io di smetterla, qualche volta quando non la smetteva, pang (fa il segno di un pugno dato all'indietro)"

(VI MM 17.7.2003, p. 11)

 

"  io? Piantala. Piantala!” (VI MM 7.11.2003 pag. 19)

 

                                         E queste sono solo le prime di numerose altre espressioni del bambino che testimoniano di una sottomissione forzata preceduta dalla manifestazione di un disagio e di una contrarietà non rispettati.

                                         PC1 ha dichiarato, infatti, che, a volte, quando vedeva la nonna, cercava di attirarne l’attenzione. Non tanto per dirle quel che il nonno faceva. Questo non lo poteva fare perché il nonno gli aveva ingiunto il silenzio con lo spettro della prigione e della fine del loro rapporto. Evidentemente, lui voleva attirare l’attenzione della nonna per farla venire lì con loro perché sapeva che sarebbe bastata la sua presenza per far sì che il nonno non facesse più “quelle cose” che “gli facevano male” e che “chiudeva gli occhi per non vedere:

 

"  tante volte mi metteva dietro le mani (le congiunge dietro la schiena), perché lui ha la mano grossa, no. Quindi faceva così (porta la mano sinistra sopra la bocca e la destra dietro la nuca)"

(VI MM 17.7.2003, p. 12);

"  cercavo di chiamare la nonna, facendo i segni (alza la mano) quando andava in bagno, perché il bagno è diritto al salotto e certe volte, cioè, … ma visto che mi teneva la mano così (porta la mano sulla bocca), cioè che non potevo parlare, no, le mani io ce le avevo dietro la, … Qua (tiene le mani dietro la schiena), con il suo peso sa che non riesco a tenerlo perché è grosso." (VI MM 17.7.2003, p. 12).

 

                                         Questa parte del racconto del bambino trova sostegno in quanto dichiarato da XY che  ha confermato che, di tanto in tanto, passava dal salone per osservare il marito e il nipotino, aggiungendo però che la sua presenza era facilmente avvertibile:

 

"  alla sera quando PC1 guardava la televisione con il nonno, io mi appartavo nella mia camera e di tanto in tanto andavo in cucina dove potevo osservarli. Io ritengo di essere sempre stata attenta, ma non abbastanza da poter evitare quanto accaduto. Inoltre i loro "giochi" erano molto difficili da scoprire, poiché appena mi sentivano arrivare in salotto potevano, senza problemi, rimettersi a posto senza che io potessi capire cosa stava realmente accadendo"

(PS XY1.01.2003).

 

                                         PC1  ha anche spiegato che la nonna non vedeva i suoi gesti di richiamo perché c’era un armadio grosso “così”:

 

"  Ma lei non poteva vedere, perché faceva così e lui si metteva proprio sull'altro divano e io cercavo di fargli così (fa un cenno di richiamo con il braccio teso) (…) non vedeva perché l'armadio è così (allarga le braccia)" (VI MM 17.7.2003, p. 17)

 

                                         PC1 non si limitava a dire al nonno di smetterla, di piantarla. Cercava, come poteva, di impedirgli di toccarlo. Lo faceva stringendo le gambe o accavallandole.

Ma il nonno ci riusciva lo stesso “perché me la metteva qua”.

E quando racconta, PC1 mima i suoi tentativi di resistenza in modo tale da sbaragliare il campo da ogni dubbio circa i suoi rifiuti e circa i modi in cui il nonno li eludeva facilmente:

 

"  prima ero sdraiato e lui si è messo dietro al divano e mi fa fatto veder lì e dopo i cercavo di fare così (accavalla stretto le gambe) che non me lo poteva fare.

A:   cercavi di accavallare le gambe che non ci riuscisse?

B:   si.

A:   ci riusciva lo stesso o non ci…

B:   si perché me la metteva qua (indica sotto il ginocchio)

A:   ci riusciva lo stesso perché passava da un'altra parte"!

(VI MM 17.7.2003, p. 20)

 

                                         Quando ha detto di aver rifiutato la richiesta del nonno di masturbarlo, il bambino riferisce di averlo fatto perché lui ha “la mano piccola e la cosa gli faceva schifo”. Ma il nonno ha insistito. E lui, allora, ha dovuto ricorrere alla minaccia di dire tutto alla nonna e allora, solo allora, il nonno, per quella volta, ha desistito non senza prima però avergli detto “se lo dici, vedi cosa mi succede”:

 

"   ma io poi ho la mano piccola, e secondo mi fa schifo e terzo böahh" il nonno "ha detto dai, dai, dai e io ho detti và che vado a dirlo alla nonna, quando sei al Penz; e lui grazie allora no." (VI MM 17.7.2003, p. 21).

 

"  se lo dici dopo vedi cosa mi succede" perché "lui sapeva che lo volevo bene comunque" perché "era gentilissimo tranne quando faceva così" (VI MM 17.7.2003, p. 26)

 

A rendere evidente la veridicità del racconto di PC1, ancora una volta, sono i dettagli.

Il piccolo rifiuta di masturbare il nonno dicendo che non può perché ha la mano piccola: cosa può dire di più un bambino di 6/7 anni al nonno adorato per rifiutare una cosa che questi chiede insistentemente? Soltanto che la sua mano è piccola.

E alle insistenze del nonno, a lui non resta altro che opporre la minaccia di riferire tutto alla nonna “quando sei al Penz”.

 

Con la “minaccia” del “dire tutto alla nonna” usata come estremo mezzo di difesa, il bambino palesa la consapevolezza di non dover dire niente a nessuno di quel che succedeva con il nonno. E’ evidente che il bambino aveva ben interiorizzato le raccomandazioni e le ingiunzioni al silenzio che il nonno gli faceva (cfr consid 5.2. lett a in initio). Aveva ben compreso che il tutto doveva rimanere fra loro pena gravi conseguenze per il nonno e per lui. E questa consapevolezza la trasformava – quando poteva – in un’arma per difendersi, per sottrarsi a gesti che il nonno gli chiedeva per il suo piacere.

 

Altre volte, PC1 cercava di “fregare” il nonno. Quando indovinava che lui voleva fare quelle cose, chiamava la nonna per dirle di far fare qualcosa al nonno:

 

"  allora gli ho detto, gli ho detto, fargli fare le stoviglie visto che le devo fare io, tutte le volte. “Angelo, visto che non fai mai niente, fa le stoviglie. O che palle, è tornato su.

M: ah, quindi tu, invece, eri giù che suonavi la tastiera.

B:   si, quando è arrivato giù ha detto: “PC1, vieni qui”. Io ho detto “ciao nonno, vado su se no chiama la nonna adesso”. “Nonna, vieni giù un secondo?” Almeno non me lo poteva fare!

M; e, si, eh.

B:   e dopo l’ho chiamata se mi poteva aiutare a mettere le cose in bucato perché ce n’aveva qua un mucchio, per occuparlo. Dopo gli dicevo: “nonno, andiamo su a giocare?” E dopo siamo andati su.

A:   ascolta una cosa PC1…

B:   due o tre volte l’ho fregato.”  (VI MM 17.7.2003 pag. 31)

 

Ma, per la maggior parte del tempo, il bambino non riusciva a resistere al nonno. Non ci riusciva – ha detto – perché gli voleva bene  al punto che “quasi gli veniva da piangere quando la nonna gli ha cantato”, cioè quando la nonna, scoprendoli in cantina, ha urlato contro il nonno:

 

"  Ma come mai tu non hai mai…. Visto che ti dava così fastidio, che ti faceva male al cuore e anche male fisicamente, non hai mai….

B:   si perché gli volevo bene. (…) io gli volevo e gli voglio bene e glielo voglio ancora adesso. Quando(incomprensibile) gli ha cantato la nonna quasi mi mettevo a piangere anche adesso, Sai che io gli voglio tanto bene, no e allora non volevo dirlo."

(VI MM 17.7.2003, p. 32)

 

 

                                         Nel suo racconto, PC1 ha più volte ripetuto una frase che il nonno gli diceva quando “faceva quelle cose”. Gli diceva “PC1 vieni qui”. E PC1 continua – con una semplicità impressionante – “e io sono andato”:

 

"  PC1, vieni qui" (VI MM 17.7.2003, p. 31).

 

"  è successo solo che, quello che mi ricordo, che si è seduto su uno sgabello, e io stavo suonando la batteria, e dopo mi ha detto: "vieni qui". E sono andato" (VI MM 7.11.2003, p. 6)

 

Ancora una volta, nella sua semplicità espressiva, PC1 ha ben esplicitato la sua sottomissione. Il nonno chiamava e lui andava.

 

                                    Era, poi, il nonno che gli abbassava i pantaloni (VI MM 17.7.2003, p. 23), i vestiti (VI MM 7.11.2003, p. 6), che gli diceva che a lui  piaceva quando gli toccava il pirlino (VI MM 17.7.2003, p. 25) .

 

Ed era ancora il nonno che gli teneva e gli guidava la mano quando, poi, è riuscito a farsi masturbare:

 

"  io? Ma mi prendeva la mano e mi faceva avanti e indietro (pone i due pugni uno sopra l’altro e a braccia tese li muove in su e in giù … che schifo (si sfrega le mani).” (7.11.2003 pag. 15)

 

"  eh, ma certe volte toccava me con una mano (pone la mano sinistra sul tavolo) e con l’altra siif, siif (col braccio destro teso alza ritmicamente su e giù il pugno chiuso) il suo!.... con una mano mi toccava me e una si faceva lui… mi teneva il polso” (7.11.2003 pag. 16 e 17)

 

Va, in questa frase, sottolineata l’espressione onomatopeica utilizzata da PC1: “siif siif”.

Questa figura, ancora una volta, sostanzia in modo forte la credibilità delle dichiarazioni del bambino.

 

Nonostante tutto quel che il nonno gli faceva sopportare, più di una volta nel corso delle sue audizioni,  il bambino ha detto che, però, lui al nonno voleva bene comunque  e più volte ha tentato di scusarlo:

 

"  io gli dico: “ma tu sei mongolo; fai proprio schifo come nonno”… però io gli voglio bene comunque… ha sbagliato, è ammalato, no? Eh beh, ormai ha fatto una cosa sbagliata.  Ha sbagliato. Non si può tornare indietro nel tempo” (VI MM 17.7.2003, p. 25)

 

Non occorre argomentare molto per sostanziare la convinzione raggiunta dalla Corte della piena attendibilità delle dichiarazioni di PC1.

La sofferenza mostrata nella rievocazione dei fatti, la contestualizzazione dei gesti, il loro inserimento in situazioni concrete e arricchite da dettagli, la descrizione minuziosamente precisa dei gesti subiti, il racconto  delle sensazioni fisiche e psichiche ad essi legate, l’affetto nonostante tutto ancora provato per il nonno e il tentativo di scusare i suoi gesti  sono elementi che conferiscono piena credibilità al racconto di PC1.

                                     PC1 che ha, peraltro, mostrato una sensibilità ed una capacità d’amore che travalica la sofferenza subita e che dovrebbe far riflettere e, finalmente, davvero vergognare  di sé stesso l’imputato che, invece, non ha saputo fare altro che cercare di propinare agli inquirenti e al giudice la storia infame di un bambino che, preso da turpi voglie, ha sostanzialmente indotto il nonno a gesti che, altrimenti, lui non avrebbe compiuto.

La storia talmente  infame che questo giudice ha faticato a trascrivere di un bambino di 6/7 anni desideroso di sesso, desideroso di pratiche masturbatorie svariate che chiedeva con insistenza in casa o all’aperto.

La storia infame – ma soprattutto infamante per colui che la racconta – di un piccolo satiro, colpevole di avere insidiato il nonno sino a fargli perdere il controllo e a farlo soccombere ad istinti che sino ad allora era riuscito a reprimere.

Questo – cioè l’inverosimiglianza temeraria della versione dell’imputato –  aggiunta ai molti cambiamenti di versione di cui s’è detto sopra§, toglie qualsiasi credibilità al dire dell’imputato.

Che, del resto, tutte le sue dichiarazioni fossero delle menzogne, in fondo, AC1 lo ha in qualche modo ammesso in aula quando, posto dalla Presidente davanti alla puntuale domanda se fosse stato il bambino a chiedergli coiti orali, penetrazioni anali e masturbazioni da lui perpetrate davanti a lui, AC1 ha dovuto arrendersi all'evidenza e dire di no.

 

Ne consegue, quindi, che gli atti sessuali sono stati commessi da AC1  su sua iniziativa, per soddisfare le proprie pulsioni sessuali e riuscendo nei suoi scopi con lo sfruttamento della sottomissione cognitiva, fisica ed affettiva del bambino utilizzando, in particolare,  la minaccia secondo cui, se avesse parlato, avrebbe perso per sempre il nonno, al quale voleva molto bene.

 

                                         Emerge  con chiarezza dagli atti una completa  sottomissione affettiva del bambino al nonno con conseguente incapacità di parlare e denunciare quanto egli commetteva su di lui, proprio per l'affetto che aveva nei suoi confronti, per il silenzio da lui imposto (se parli, il nonno va in prigione e non ci vedremo mai più) , per il senso di colpa e la confusione ingenerati dal AC1 nel bambino quando gli diceva che quel che faceva lo faceva per il suo bene e che rischiava di andare in prigione a causa sua. Per la paura, quindi, di perdere un nonno che, al contrario della nonna, gli rivolgeva mille attenzioni ed accondiscendeva ad ogni sua richiesta, ed al quale voleva molto bene. Per la paura di causare del dolore alla sua famiglia ed in particolare al papà che avrebbe visto suo padre andare in prigione. Insomma, AC1 ha costretto il bambino a subire le sue “attenzioni” (cioè gli atti sessuali descritti nell’atto di accusa) soltanto grazie a mezzi coercitivi, in particolare utilizzando pesanti pressioni psicologiche.

 

                               5.3.   Per quanto concerne gli atti sessuali commessi su PC2, si osserva che l'imputato ha negato fino all'ultimo di avere abusato del nipote più grandicello.

 

                                         Ripercorrendo le sue dichiarazioni si ha che:

 

                                  a)   Nel primo interrogatorio – così come, in precedenza, al cospetto del figlio ______ - AC1 ha negato di avere commesso degli atti sessuali su PC2, e ciò malgrado il dire del bambino gli fosse stato reso noto. Qui AC1 ha sostenuto di essersi limitato a dargli un “buffetto” sui genitali, una sera mentre PC2 si metteva il pigiama:

 

"  ADR: non ho mai avuto nessun approccio di tipo sessuale con mio nipote PC2 e nemmeno altri minorenni.

           (…)

           Le chiediamo ancora se per caso anche con l'altro nipote, fratello di PC1, ha mai avuto degli approcci di tipo sessuale. Come ho già detto in precedenza, con lui, non ho mai avuto nulla di questo genere. Le facciamo prendere atto che sua nuora ha dichiarato di aver chiesto al figlio ______ seanche lui era stato avvicinato sessualmente dal nonno. Il bambino le ha risposto che era stato toccato in due occasioni. La prima volta l'avrebbe toccato superficialmente ai genitali e la seconda volta mentre era a letto. Come già detto non ho mai toccato ai fini sessuali mio nipote PC2. È capitato, in un'occasione che, scherzando io gli abbia dato un buffetto con la mano sui genitali mentre si stava mettendo il pigiama. Non ricordo altri episodi." (PS 10.6.2003)

 

                                  b)   Davanti al GIAR, AC1 ha continuato a negare:

 

"  Ho preso atto dalla polizia che dagli atti risulta che avrei avuto simili approcci anche con PC2. Ribadisco che non è vero."

(VNA 11.6.2003)

 

                                  c)   In occasione del secondo e del terzo verbale di polizia, AC1 non ha cambiato versione:

 

"  Quello che ho detto sino ad oggi è tutto quello che avevo da dire”. (PS 1.7.2003)

 

                                  d)   Anche davanti al PP AC1 ha continuato a mentire riproponendo al magistrato inquirente la versione dei fatti già resa in polizia salvo far diventare “un paio”  le volte in cui, per gioco,  avrebbe dato un "buffetto" al pene del bambino:

 

"  Per quanto riguarda il PC2, ripeto quanto già affermato in precedenti interrogatori, ovvero che non l'ho toccato né masturbato. È capitato in un paio di occasioni che, per gioco, mentre il bambino si stava mettendo il pigiama e quindi era nudo nel suo letto nella stanza dei bambini a casa nostra, io gli abbia dato una "pacchetta" sul pene. Il bambino in quelle occasioni non aveva il pene in erezione ed aveva riso. Per me aveva capito che era uno scherzo". (VI PP 2.7.2003)

 

                                  e)   Nel terzo interrogatorio davanti al PP – quello del 26 agosto 2003 - AC1 ha continuato a negare di avere masturbato PC2 aggiungendo, però, “al paio di buffetti scherzosi sul pene”  un episodio in cui avrebbe  “infilato la mano sotto le mutande sul pene”  quando il bimbo era a letto “soprattutto per farlo addormentare rilassandolo” e un paio di episodi in cui, in salotto, “istintivamente e casualmente” avrebbe appoggiato  una mano sul pene del nipote per subito toglierla non appena si “accorgeva di avere messo la mano nel posto sbagliato”. In quest’occasione, AC1 ha tenuto a precisare che per quei toccamenti  “non si può parlare di una vera masturbazione”:

 

"  D:     è sicuro di non avere mai infilato una mano sotto le mutande a PC2, toccandogli il pene?

R:     No, che io mi ricordi non l'ho mai fatto. Se PC2 sostiene una cosa del genere ritengo che si sbagli.

ADR che non posso escludere che, magari, quasi istintivamente sia magari capitato di mettere la mia mano sul suo pene. Può darsi che sia capitato anche nella camera da letto del bambino. Secondo me però non era una cosa deliberata, bensì casuale. Succedeva allora che PC2 togliesse la mia mano e tutto finiva lì.

ADR che sul divano davanti alla televisione non l'ho mai toccato intenzionalmente il PC2. È vero che stavamo sdraiati l'uno accanto all'altro ed eravamo "appiccicati". Se anche capitava casualmente che sul divano del salotto io appoggiassi la mano sulla gamba o sul suo pene, PC2 si spostava e la cosa finiva lì. In quel frangente infatti mi accorgevo di aver messo la mano nel posto sbagliato e quindi la toglievo.

ADR che quando questo succedeva PC2 e la sua famiglia abitavano ancora a _________; PC2 avrà avuto 9 anni ed andava ancora a scuola in quel Comune.

ADR che succedeva che quando guardavamo insieme un film alla televisione o una cassetta, PC2 mi venisse in braccio; lui non è che si sdraiasse sopra di me, ma piuttosto appiccicato. È chiaro che se il film era un po’ di quelli che facevano paura si metteva lui di sua iniziativa vicino a me. Queste cose, rispettivamente queste situazioni capitavano a casa mia e di mia moglie a _________.

D:     PC2 quantifica in al massimo 5 volte gli episodi in cui avrebbe appoggiato la sua mano sul suo pene, rispettivamente che lo avrebbe accarezzato in quel posto. Indipendentemente dall'esatta natura del suo gesto, quante volte ritiene che sia capitata tale situazione? R: ritengo che sia capitata una volta in camera da letto e due volte sul divano.

ADR come ho già avuto modo di dire prima è capitato una volta a letto che io infilassi la mia mano sotto le mutande di PC2 e gli toccassi il pene; nel salotto sarà capitato un paio di volte ma casualmente. Quando succedevano questi episodi io non dicevo niente e PC2 neppure. Quando mi [recte: gli] misi la mano sotto le mutande sul pene nella sua stanza, cercavo soprattutto di farlo addormentare, rilassandolo. In quel frangente gliel'ho accarezzato, anche se non si può parlare di una vera masturbazione. Non ho notato che abbia avuto un'erezione in seguito alla mia manipolazione. Con PC2 non vi sono mai stati altri comportamenti all'infuori di quelli appena descritti, ed in particolare, non vi sono stati rapporti orali. " (VI PP 26.8.2003)

 

                                   f)   Finalmente, in occasione del quarto verbale di interrogatorio davanti al PP, AC1 ha ammesso, per la prima volta, di avere masturbato in un paio di occasioni anche il nipote più grande:

 

"  ADR per quanto riguarda PC2 è vero che è capitato in un paio di occasioni che lo masturbassi. In particolare lo toccavo e se il pene gli diventava duro andavo avanti ancora un po’. Devo tuttavia precisare che PC2 non ha mai avuto un orgasmo." (VI PP 24.9.2003)

 

                               5.4.   In punto alle modalità utilizzate da AC1 nella commissione del reato, la Corte è giunta alla conclusione che l'autore abbia sfruttato la sua posizione di nonno per contrabbandare al nipote degli atti sessuali come carezze della buona notte. L’inganno è perfettamente riuscito:  PC2 non ha, per nulla, compreso, al momento dei fatti, il reale significato di quelle “carezze della buona notte”.

                                    Così come risulta con evidenza dal materiale istruttorio, soltanto dopo la scoperta della nonna e, soprattutto, soltanto dopo le dichiarazioni del fratellino  ai genitori, PC2 ha cominciato a sospettare che quelle “carezze” avessero un significato diverso da quello che il nonno gli proponeva.  Sino ad allora, per lui, quei gesti erano complementi innocenti. Ne è prova inconfutabile il fatto che,  ancora di fronte al MM, PC2 ha mimato soltanto dei toccamenti superficiali  e non delle masturbazioni (così come ammesso dall'imputato e come, invece, fatto dal fratellino). E ne è ulteriore prova la rabbia dimostrata dal piccolo dopo la scoperta. PC2, dopo avere cominciato ad intravedere il vero senso di quel che il nonno gli faceva, si è arrabbiato. Si è arrabbiato perché si è sentito ingannato, preso in giro dal nonno in cui, invece, aveva fiducia. Questa rabbia è ulteriore prova della sua iniziale incoscienza. Nonostante fosse più grande del fratellino, PC2 non aveva alcuna coscienza della sessualità, intesa nel senso di atti quali la masturbazione. E il fatto che, fortunatamente, gli abusi siano stati perpetrati su di lui per un tempo ridotto e con modalità molto meno incisive di quelle riservate a PC1, ha contribuito a mantenerlo nella sua totale incoscienza relativamente a tale pratica sessuale.

 

                                         PC2 é stato, infatti, interrogato dal magistrato dei minorenni il 13.8.2003 e dalle sue dichiarazione emerge che il nonno lo toccava solo  prima di andare a letto, quando era il momento delle coccole. Il nonno, cioè, inseriva furtivamente quei toccamenti negli usuali ed normalmente innocenti momenti di tenerezza fra nonno e nipote:

 

"  di solito quando andavamo a letto, perché io magari volevo che mi facevo un po’ di coccole e così, e allora lo facevo entrare nel letto e poi dopo lui faceva così." (VI MM 13.8.2003, p. 3);

"  Gli dicevo: "vieni qui, nonno. Mi dai il bacio della buona notte". Mi accende la musica così e queste cose e poi magari dopo lo facevo entrare nel letto e lo salutavo un po’, così e lui dopo faceva così qualche volta" (VI MM 13.8.2003, p. 4);

"  eeh… così (sventola la mano destra avanti e indietro), me lo accarezzava così (…) di solito lo faceva sotto [n.d.r.: le mutande]

(VI MM 13.8.2003, p. 5);

"  e qualche volta capitava anche quando guardavamo la tele perché … io, sai, c'è una poltrona dove si vede meglio la tele, allora lui si metteva sempre … e allora io mi sdraiavo sopra di lui…

(…) qualche volta lo respingevo un po’, perché non mi piaceva e allora lo respingevo così (…) eh, gli tiravo via la mano."

(VI MM 13.8.2003, p. 6)."

 

                                         PC2 ha aggiunto che queste “carezze” sono iniziate l'estate dell'anno scorso, che si sono ripetute al massimo cinque volte, non ravvicinate nel tempo, e  che, nelle occasioni in cui lui respingeva il nonno perché la cosa gli dava un po’ fastidio, il nonno non insisteva. Il bambino ha aggiunto che, quando il nonno faceva questi gesti, non diceva niente.

 

                                         In punto alla consapevolezza di quanto gli stesse succedendo PC2 ha dichiarato  - come detto sopra - di non aver capito il significato delle “coccole del nonno”. Il bambino pensava che il nonno volesse fargli qualcosa di carino:

 

"  un piacere o qualcosa così (…) perché non capivo quello che mi stava a capitare, anche se la mamma ne aveva parlato l'estate quella proprio prima che mi era capitato, quell'estate ne aveva parlato. E io e il PC1 ci guardavamo un po’ così e prendevamo sempre di mira il nonno, dicevamo…

M: aveva parlato di cosa la mamma, scusa che…?

N: aveva parlato che se capitava questa cosa, di dirlo, così (…) si, però noi dicevamo, prendevamo sempre di mira il nonno e dicevamo: "ma se il nonno fa questo o cosà o cosà" e lei mi ha chiesto: "ma perché prendete di mira il nonno?" e noi gli abbiamo detto così perché noi, io almeno non capivo quello che …. Cioè non avevo capito, non avevo in mente (…) era già successo (…) sì; io non avevo capito bene quello che stava succedendo"

(VI MM 13.8.2003, p. 11-12)

 

 

                                         Da questo passaggio emerge ancora una volta  chiaramente che, se PC1 non rivelò alla madre quanto commesso su di lui dal nonno per paura, soprattutto, di perdere il nonno che sarebbe finito in prigione, PC2 non ha parlato con la madre delle “coccole del nonno” poiché non ne aveva capito la natura.

 

                                         La totale incoscienza di PC2 relativamente alla natura sessuale delle “coccole del nonno” è, poi, stata confermata (come già anticipato al punto 4.3) dalla dottoressa ______ (verb. dib. pag.  3).

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   6.   Per l’art. 187 n. 1 CP commette il crimine di atti sessuali con fanciulli, ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, chiunque compia un atto sessuale con una persona minore di 16 anni o la induca ad un atto sessuale o la coinvolga in un atto sessuale.

                                        

Per l'art. 189 cpv. 1 CP punisce con la reclusione sino a 10 anni o la detenzione chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere.

 

Uno degli elementi costitutivi dell’art 189 - che protegge la libera determinazione in ambito sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7a) - è la coazione esercitata per indurre una persona, contro il suo volere, a fare o subire un rapporto sessuale completo o un altro atto di tipo sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7b).

Relativamente ai mezzi coercitivi utilizzati per costringere la vittima, vengono menzionate, in particolare, la minaccia, la violenza, le pressioni psicologiche e il fatto di rendere la vittima inetta a resistere.

Per minaccia – che non deve necessariamente essere grave (come prevedeva il vecchio diritto) né riferirsi solo a danni corporali -  bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).

Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw. Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16).

Le pressioni psicologiche consistono nell’assoggettamento della vittima analogo a quello conseguente alla minaccia o alla violenza ottenuto senza ricorrere a questi mezzi di costrizione, ad esempio minacciando di un serio pregiudizio una persona vicina alla stessa vittima oppure provocando un perdurante sentimento di paura nella vittima medesima e profittando di tale situazione (DTF 124 IV 154). In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un fanciullo può essere vittima di pressioni d'ordine psicologico, anche senza violenza fisica, in ragione della dominazione psichica dell’autore, dell'inferiorità delle conoscenze della vita del fanciullo e della sua dipendenza sociale e sentimentale dall’autore: ciò è, in particolare, il caso quando gli abusi sono commessi dal detentore dell'autorità parentale o da chi assume de facto un tale ruolo (DTF 124 IV 154 = JdT IV 2000 134) oppure quando l'autore approfitta della sua posizione di amico del bambino, della sua immagine di padre e di partner della madre per ottenere atti sessuali dal bambino (DTF 122 IV 197). Va, peraltro, rilevato che il TF ha avuto modo di stabilire che “das Tatmittel des Unter-psychischen-Druck-Setzens wiegt nicht prinzipiell leichter als etwa physische Gewalt oder Drohungen” (DTF 128 IV 97 consid 3a). In generale non è quindi necessario, perché sia dato il reato in discussione, che la vittima si difenda fino all’esaurimento delle proprie forze, sufficiente essendo che vi rinunci, ad esempio per effetto della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di inconvenienti non sopportabili (DTF 75 IV 113; cfr. anche DTF 115 IV 217; DTF 119 IV 309 consid 7b; DTF 131 IV 107).

 

                                         Commette, infine, il crimine di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta l’art. 191 CP, ed è punito con la reclusione fino a 10 anni o con la detenzione, chiunque si congiunga carnalmente o compia atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona che si trova in tale stato, purché lo conosca e lo sfrutti.

 

Nel caso di atti sessuali su fanciulli, in giurisprudenza, si è andata consolidando la prassi di ammettere il concorso ideale tra l'art. 187 e l'art. 191 CP (atti sessuali su persone incapaci di discernimento o inette a resistere; cfr. DTF 120 IV 195 ss), oppure, se v'è stata violenza o minaccia o pressioni psicologiche, di ammettere il concorso tra l'art. 187 e gli art. 189 e 190 CP (coazione sessuale, risp. violenza carnale; cfr. DTF 128 IV 97 e giurisprudenza ivi citata).

                                        

                                    Come emerge anche dai titoli marginali, le tre fattispecie penali proteggono beni giuridici diversi.

L’art. 187 CP si prefigge, infatti, di garantire un normale e armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (DTF 98 IV 202), mentre scopo degli art. 189 e 191 CP è la garanzia della libertà e dell’onore sessuali di qualsivoglia persona.

Partendo da questa premessa, il Tribunale federale ha ammesso il principio del concorso ideale tra le due norme in discussione, in particolare  fra l’art. 187 e il 191 nei casi in cui l’autore di atti sessuali con fanciulli sfrutti non solo la generica immaturità della vittima dovuta all’età - immaturità che è sempre data quando si tratta di un minore di 16 anni -  ma anche la sua incapacità di discernimento o di resistenza (DTF 120 IV 194).

 

 

 

                                         In concreto, è intanto pacifico che, per i fatti accertati e descritti in narrativa, AC1 ha ripetutamente consumato il reato di atti sessuali con fanciulli in danno dei suoi due nipoti, tutti e due minori – e di molto – di 16 anni. Secondo la giurisprudenza, infatti, è in particolare e in generale considerato un atto sessuale giusta l'art. 187 CP ogni contatto corporeo tra l'autore e la vittima coinvolgente gli organi genitali dell'uno o dell'altra o di entrambi.


Per gli stessi fatti l'accusato si è inoltre reso colpevole in danno di
PC1 del reato di coazione sessuale.

                                    Infatti, egli ha assoggettato al suo volere il piccolo PC1 esercitando su di lui pesanti pressioni d'ordine psicologico, in ragione della dominazione psichica, dell'inferiorità delle conoscenze della vita del fanciullo e della sua dipendenza sociale e sentimentale dall’autore. Egli ha, infatti, ottenuto che PC1 gli permettesse di sfogare su di lui i suoi istinti soltanto facendo leva sul suo affetto. Da un lato, esercitava pressioni sul piccolo – cui concedeva tutto – dicendogli, quando gli faceva quelle cose, che a lui piaceva. Come poteva, il bambino rifiutare di concedere al nonno adorato di cui lui era il cocco quelle cose che a lui piacevano tanto? D’altro lato, e soprattutto, come poteva difendersi dalle richieste del nonno quando lui gli aveva imposto di non parlare con nessuno perché altrimenti il nonno sarebbe andato in prigione e loro non si sarebbero più visti? Lo spettro prospettatogli dal nonno della prigione per l’adulto, della distruzione del loro legame così importante e della sofferenza per tutti  costituiva per il piccolo di appena 6/7 anni una pressione enorme che gli impediva qualsiasi resistenza (se non quelle piccole descritte sopra e rese vane dalla superiorità fisica e cognitiva dell’autore).

                                     

                                    Per quanto compiuto su PC2,  l'accusato si è reso autore del reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. È infatti, fuori discussione, che a PC2 faceva difetto la capacità di resistere alle voglie del nonno, a causa della sua autorità, della differenza di età, della forza fisica, della fiducia conseguente al rapporto di parentela, della sottomissione cognitiva, della dipendenza emozionale (sent. corr. 11.08.1994 in re P. e CCRP 29.12.1994 nella stessa causa; cfr. anche, per analogia, DTF 119 IV 312 e 124 IV 154, in particolare a pag. 159, con le puntuali considerazioni poggiantesi alla letteratura in materia).

                                         Ma soprattutto,  è stato, in concreto, accertato dalla Corte (cfr consid  5.4.) che, malgrado i suoi nove anni, PC2 era, al momento dei fatti,  totalmente incapace  - ritenuto che l'incapacità di discernimento di cui all'art. 191 CP è relativa (DTF 120 IV 198, sub. c) -  di discernere la natura sessuale delle “coccole del nonno”.

                                         Basta, infatti, oltre alla lettura dei suoi verbali, la visione della videocassetta - confermata dal dire della dottoressa ______ in aula - per rendersi conto che si tratta di un bambino, manifestamente non in grado - malgrado la sua età - di comprendere la portata e/o la gravità  dei gesti compiuti dal nonno e, pertanto,  di determinarsi in merito.

 

                                         Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, va da sé che l'accusato era ben cosciente di sfruttare la situazione descritta.

 

                                   7.   AC1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica a cura del dott. ______, spec. FMH in psichiatria, che ha accertato in particolare quanto segue (perizia giudiziaria AI 8.8, p. 26 e segg):

 

"  Ad 1: [n.d.r.: ovvero, sulla base delle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-4, quali sono, rispettivamente quali erano al momento dei fatti contestati, le condizioni di salute mentale di AC1? Se del caso, di quale disturbo o patologia soffre o soffriva (…)?] Il periziato presenta dalla prima età adulta a tuttora, una condotta sessuale deviante, manifestatasi nelle diverse forme perverse sia nella scelta dell'oggetto, sia nella forma della soddisfazione sessuale. Trattasi d'autoerotismo, omosessualità, pedofilia, incesto ed erotizzazione delle funzioni escretorie. La DSM-IV (come la ICD-10) contempla soltanto la pedofilia, la quale include l'incesto ed è purtroppo ed insufficiente per descrivere la condizione del periziato il quale presenta un quadro non perfettamente sovrapponibile ai criteri riportati nella letteratura menzionata. Trattasi di alterazione dello sviluppo psicosessuale nel soggetto che ha subito abusi sessuali da bambino, con comportamento omosessuale manifesto dalla tarda adolescenza e protratto nella prima età adulta, in seguito parallelo alla relazione eterosessuale e matrimonio. L'interesse sessuale per il partner adulto, nel corso della terza e quarta decade si è attenuato lasciando spazio alla pedofilia. Secondo i criteri DSM-IV la pedofilia è caratterizzata sia dai desideri sia dalle attività sessuali con bambini prepuberi. Alcuni soggetti preferiscono i maschi, altri le femmine, e alcuni sono eccitati da entrambi. L'attrazione sessuale solo da bambini è definita come tipo esclusivo, mentre l'attrazione parallela anche da adulti è specificata come tipo non esclusivo. Il comportamento può limitarsi a spogliare e a guardare la vittima, a mostrasi, a masturbarsi in presenza della vittima, a toccarla e a carezzarla con delicatezza ma anche con violenza, ma può evolvere sottoponendo la vittima a fellatio o cunnilingus, penetrando la vagina, l'ano, la bocca con le dita, col pene o con vari oggetti. Spesso i pedofili giustificano il loro comportamento, sostenendo che il bambino era sessualmente provocante. Loro possono scegliere i propri figli, figliastri, parenti oppure altri bambini. Per evitare che parlino, alcuni sanno minacciare le vittime, altri sanno mostrarsi affettuosi e attenti ai bisogni della vittima per ottenere il loro affetto e interesse. Alcuni progettano varie strategie per avvicinare la vittima. Il comportamento pedofilo può apparire o intensificarsi in occasione di situazioni stressanti. Il decorso è di solito cronico con alto rischio di recidive, maggiormente da parte dei soggetti con preferenze per i maschi. Nel caso specifico, oltre ai desideri ancora presenti, il comportamento sessuale si è esteso, oltre allo spogliare la vittima, masturbarsi in presenza della vittima, penetrare l'ano e pretendere pratiche orali, anche all'erotizzazione delle funzioni escretorie. Non mancano le giustificazioni con la capacità di seduzione da parte della vittima, l'atteggiamento affettuoso e massima attenzione nei confronti dell'oggetto sessuale. Non vi sono notizie su comportamenti minacciosi o aggressivi. Poiché l'ultima volta è un discendente trattasi di pratica d'incesto. Il disturbo di comportamento - così come descritto e ora ammesso dal periziato - rappresenta soltanto un aspetto trasversale della sua storia che si è manifestata in almeno tre periodi come documentati sopra. Esiste anche un altro aspetto longitudinale della sua pedofilia, coniata in modo traumatico, contro la sua volontà, in un momento assai vulnerabile, nell'infanzia in un intreccio d'incertezze sulle figure genitoriali e con indubbio influsso nella figura del suo abusatore. Le sequele di quest'evento traumatico sono percepibili ancora oggi. Esse si sono costituite come un elemento intrusivo nella struttura della personalità, determinando le scelte nell'area sessuale e condizionando la sua reazione di fronte allo stimolo.

 

Ad 2a: [n.d.r.: ovvero, i reati contestati sarebbero da mettere in relazione con il disturbo o la patologia rilevata sopra?] La condizione descritta, dal punto di vista della psichiatria forense, costituisce un parziale vizio di mente poiché incide sull'autonomia funzionale del Io e come tale è da mettere in relazione con i reati contestati.

 

Ad2d: [n.d.r.: ovvero, erano scemate tanto la capacità di valutazione quanto quella di conseguentemente agire?] Il periziato ha conservato una corretta percezione, obiettiva e precisa della realtà e di sé. L'analisi, la comprensione e l'attribuzione dei corretti significati delle situazioni stimolo non presentano che minime menomazioni. La capacità del periziato di valutare il carattere illecito dell'atto era scemata soltanto in grado esiguo. La capacità d'adeguamento nell'area sessuale, precisamente la scelta di rifiuto o di comportamento evitante di fronte alla condizione stimolo, come prevedere le possibili conseguenze del proprio comportamento, sono state compromesse in modo rilevante incidendo sulla sua capacità di agire secondo la sua imperfetta valutazione.

 

Ad2e: [n.d.r.: ovvero, il periziato avrebbe così commesso i fatti punibili in stato di scemata responsabilità (art. 11 CPS), ed in quale grado (leggera, media, grave)?] Il periziato ha commesso i fatti punibili in stato di scemata responsabilità di grado leggero."

                                        

                                         In aula, il perito ha precisato, su domanda della Presidente della Corte quella che a seguito delle delucidazioni del perito è risultata solo un'apparente contraddizione - malgrado la contestazione della difesa in arringa - tra il grado di lieve scemata responsabilità in cui AC1 avrebbe commesso i fatti e l'incidenza della rilevante compromissione della capacità di adeguamento nell'area sessuale sulla capacità di agire secondo una imperfetta valutazione.

                                         Chiamato, così,  a precisare la sua risposta peritale al quesito 2d, il dott. Bielic ha dichiarato quanto segue:

 

"  la capacità di adeguamento nell'area sessuale, precisamente la scelta di rifiuto o di comportamento deviante di fonte alla condizione stimolo, come prevedere le possibili conseguenze del suo comportamento, sono state compromesse in modo rilevante incidendo però sulla sua capacità di agire secondo la sua imperfetta valutazione soltanto in modo lieve poiché la maggior parte delle funzione dell'Io sono sempre state integre. Soltanto la funzione esecutiva e previsionale erano compromesse e soltanto per la scelta dell'oggetto." (verb dib. p. 5)

 

Con ciò il perito ha inteso  che soltanto la libertà di scelta dell’oggetto del desiderio sessuale era compromessa in modo significativo (a causa, evidentemente, della sua pedofilia, che, tuttavia, va rilevato non è esclusiva). Compromesse, invece, non erano tutte le altre funzioni dell’IO che rimanevano integre e, perciò, in un giudizio complessivo, la scemata responsabilità è risultata, comprensibilmente, soltanto di grado lieve.

                                        

Del resto,  si rileva che gli atti testimoniano con chiarezza di una capacità pressoché intatta dell'imputato di agire secondo la sua valutazione del carattere illecito degli atti commessi.

AC1 agiva del tutto razionalmente, pianificando il quando, il dove e il come in funzione del rischio connesso alle azioni che egli intendeva compiere.

                                    Se è vero che AC1 ha cercato in ogni modo di manipolare i suoi interlocutori giocando in ogni occasione la carta del povero malato vittima delle sue pulsioni per scaricarsi dalle proprie responsabilità, è soprattutto vero che dalle sue stesse  dichiarazioni così come da tutto il materiale istruttorio emerge, invece - a riprova di quanto accertato in perizia e confermato in modo convincente dal perito in aula - una capacità di agire in funzione dell'illecito a lui perfettamente riconoscibile solo lievemente scemata, tanto che le azioni venivano pianificate e messe in atto soltanto quando le circostanze esterne erano favorevoli.

 

Ne consegue che – così come accertato in perizia e confermato dal perito al dibattimento - al momento dei fatti, la responsabilità di AC1 era limitata soltanto in modo lieve.

 

                                   8.   Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

                                         L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

                                         Nella fattispecie in esame, la colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).


Nella specie, occorre, dapprima, considerare che gli atti intenzionalmente e reiteratamente commessi da AC1  sui suoi nipoti, in particolare su PC1, sono di una gravità che non ha da essere motivata, sufficiente essendo il senso d’orrore che suscita l’ascolto obbligato della loro descrizione. Orrore cui si aggiunge un senso di compassione per le piccole vittime ritenuto come risulti evidente dalla loro audizione che il nonno, facendo quel che ha fatto, non soltanto ha violentato (inteso non in senso tecnico)  i loro corpi costringendoli a subire atti  che loro avevano il diritto di scoprire in modo naturale, ma soprattutto ha violentato la loro psiche costringendoli, in particolare modo PC1 che ha subito gli abusi più gravi (per intensità e durata),  a fare i conti con il tradimento  più pesante, quello della persona che,  alla stregua dei genitori, era chiamato, per definizione naturale, a proteggerli. AC1, facendo quel che ha fatto, ha anteposto il soddisfacimento dei suoi turpi desideri al

 

 

bene dei nipotini. E l’ha fatto senza remore, senza mai un momento di dubbio, senza uno scrupolo.

AC1 sapeva che quel che faceva era male ed aveva gli strumenti  per evitare di continuare ad indulgere in quei gesti. I suoi precedenti contatti con la giustizia, le sue condanne e, soprattutto, i suoi trascorsi clinici con la lunga terapia gli avevano dato gli strumenti, non solo per riconoscere le situazioni di rischio, ma anche e soprattutto per sapere che poteva essere aiutato a non passare all’atto. Sapeva, pure, che la sua richiesta di aiuto sarebbe stata accolta senza conseguenze negative per lui anche dalla moglie che, già in precedenza, gli era rimasta accanto. Ciò nonostante, ha preferito insidiare ed abusare dei nipoti in modo sempre più grave sia dal profilo dei gesti compiuti che dalla loro frequenza per più di un anno senza mai trovare, in questo lungo lasso di tempo, un momento in cui lasciarsi almeno toccare da un pensiero volto al benessere di quei bambini che lui sosteneva di tanto amare. Ed ha delinquito per più di un anno, dunque per un lungo periodo in cui mai, nemmeno per un momento, ha pensato, invece che al soddisfacimento dei suoi desideri, al male che stava facendo ai bambini e a tutta la sua famiglia.

Se già da solo il delinquere durante un lasso di tempo prolungato aggiunge gravità alla colpa del reo, in concreto questa gravità è, appunto, acuita dal fatto che AC1 conosceva ed aveva tutti gli strumenti che gli avrebbero permesso di smettere con i suoi gesti ma ha preferito ignorarli e continuare nella sua perversione.

E, in tutto questo, va ancora considerato, nella valutazione della colpa,  che tutto quell’orrore è cessato soltanto grazie all’intervento della nonna che ha scoperto il marito nella situazione descritta e non ha voluto, fortunatamente, cedere alle sue richieste di far passare il tutto sotto silenzio.

Nella valutazione della colpa va, poi, anche considerato il male fatto alle vittime, in particolare a PC1, il cui comportamento e il cui sviluppo è fortemente compromesso e pregiudicato così come emerso dalle dichiarazioni in aula della psicologa che lo segue.

Va, poi, ancora considerato che AC1 non è incensurato, avendo alle spalle ben due condanne per reati dello stesso genere di quelli per cui oggi viene giudicato.

 

                                         Dunque, ricapitolando, la colpa del condannato è grave perché quello di oggi è il terzo procedimento aperto nei suoi confronti per reati di abusi sessuali su fanciulli. È grave perché egli, pur avendo beneficiato di una terapia medico-psichiatrica per oltre 4 anni ed avere preso atto dei rischi di recidiva e dei passi da intraprendere nel caso di una ricaduta, non ha messo in atto quelle precauzioni che gli avrebbero impedito, se  non di cominciare, per lo meno di continuare per oltre un anno e mezzo ad insidiare in particolar modo il piccolo PC1. È particolarmente grave perché, nel suo caso, la famiglia ed in particolare sua moglie non l'ha mai abbandonato e, quindi, neppure questa attenuante, ovvero la paura di perdere il sostegno della donna da sempre al suo fianco, può essergli riconosciuta. È grave perché non ha ammesso da subito, spontaneamente tutti i fatti da lui commessi su PC1. È grave perché ha messo in discussione per oltre 4 mesi il dire di PC2. È grave perché ha scaricato su PC1 la responsabilità delle sue azioni, sfruttando il suo rapporto privilegiato con l'abiatico e quell'amore incondizionato che il bambino gli dimostrava così apertamente e spontaneamente per strumentalizzarlo e utilizzarlo a suo favore, affermando che gli atti commessi erano dovuti a specifiche richieste del bambino stesso (e si sa quanto sia importante, specialmente in questo genere di reato, l'ammissione della propria colpa per alleviare le sofferenze delle vittime e non solo per gli atti commessi ma anche per le modalità in cui vengono commessi). È grave poiché egli ha egoisticamente e sistematicamente anteposto le proprie pulsioni sessuali alla necessità di ognora salvaguardare l'innocenza e l'armonioso sviluppo di bambini indifesi affidati alle sue cure, cagionando loro traumi che di regola, se non sempre, si trascinano negli anni.

 

A favore  del condannato va, certo, considerata la collaborazione  prestata agli inquirenti.

Tuttavia, tale collaborazione non va enfatizzata (sui limiti di tale collaborazione, cfr, in particolare, consid 3 e 5.2) e non può, certo, assurgere all’attenuante specifica del sincero pentimento così come richiesto dalla Difesa.

In base all'art. 64 cpv. 7 CP il giudice può attenuare la pena se il reo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui. Secondo dottrina e giurisprudenza il risarcimento del danno non è di per sé sufficiente perché si ammetta questa circostanza attenuante. Mediante il richiamo esplicito alle possibilità concrete del reo, il legislatore ha in effetti voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo particolare e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale. Il requisito dello sforzo particolare è tanto più significativo nel caso di delitti di natura sessuale commessi nell'ambito della sfera domestica (sentenza 6S.267/1997 del 30 giugno 1997, consid. 2c). Il reo deve dimostrare di essersi pentito, cercando di riparare il torto cagionato a prezzo di sacrifici (v. sentenza 6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1) Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il sincero pentimento ed il risarcimento del danno (v. sentenza 6S.135/2003 del 19 giugno 2003 consid. 4.4).

 

Nella fattispecie, i requisiti del sincero pentimento non sono adempiuti in quanto AC1, non solo non ha risarcito danno alcuno ma, soprattutto, come evidenziato sopra, ha, sino all’ultimo, voluto  ridimensionare la propria colpa  cercando di far credere che fosse PC1 a spingerlo a compiere gli atti sessuali per cui oggi viene giudicato e che lui li avrebbe posti in essere principalmente a causa del grande amore che nutriva per il piccolo.

Dunque, non può essere ravvisato né nel fare né nelle affermazioni del condannato alcuna reale presa di coscienza del male fatto né alcuna effettiva assunzione di responsabilità né, infine, alcun reale pentimento.

 

Tuttavia, unita alla sua buona condotta dopo i fatti, la collaborazione prestata (perlomeno in punto alla natura ed al numero degli atti sessuali da lui commessi ai danni di entrambi i nipoti) -  collaborazione che, insieme al riconoscimento della scemata responsabilità attestata dal perito ed alle altre attenuanti generiche, ha permesso  alla Pubblica Accusa di evitargli il deferimento ad una Assise criminale così come gli atti da lui compiuti e il lasso di tempi in cui ha agito , presi a sé stanti, avrebbero imposto - è stata  presa in considerazione quale attenuante generica nell’ambito della commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP  ed ha comportato – rispetto alla pena che sarebbe stata adeguata in assenza di tale circostanza – una riduzione nei limiti indicati dalla giurisprudenza (DTF 121 IV 205) così come la scemata responsabilità attestata dal perito ha comportato un’ulteriore  riduzione di circa il 25% sulla pena che, in assenza di tale attenuante, sarebbe stata inflitta .

                                     La Corte ha, poi, considerato l’età del condannato che comporta una maggiore sensibilità alla pena rispetto a quella di una persona più giovane e, tutto ben ponderato, ha ritenuto adeguata alla colpa di AC1 la pena di 3 anni di detenzione.

 

                                   9.   Il perito giudiziale chiamato a pronunciarsi sul pericolo di recidiva e sulle possibili misure da adottare per arginarlo ha ritenuto quanto segue (perizia giudiziaria AI 8.8., p. 28 e 29):

 

"  Il periziato presenta un potenziale pericolo per i bambini poiché essi per lui rappresentano ancora uno stimolo sessuale.

(…)

Esiste alta probabilità di commettere ancora i medesimi reati nei confronti dei bambini.

(…)

L'evoluzione osservata durante la stesura del rapporto peritale indica che un trattamento psicoterapeutico intenso, con appoggio medicamentoso, in una struttura protetta o a domicilio ma con la presenza di una persona capace di assumere il ruolo di garante idoneo ad impedire il contatto tra il periziato e bambini, possa garantire un discorso terapeutico favorevole. Trattasi di una terapia permanente.

(…)

La terapia può limitare il rischio di nuovi reati. Il periziato si è dimostrato disposto a sottoporsi ad una terapia. Tuttavia di un trattamento che, in caso di rifiuto o abbandono, possa essere immediatamente tramutato in un trattamento coattivo. Esso in ogni modo, sia volontario sia coatto presenta la possibilità di successo (la parola successo non va intesa come guarigione bensì come riduzione del rischi di ricaduta).

(…)

Il trattamento ambulatoriale instaurato durante la carcerazione si è dimostrato appropriato ed è perfettamente attuabile senza particolari ostacoli. Dall'altro canto l'espiazione di una pena, come del resto osservato durante la carcerazione, non incide in maniera negativa sulla salute mentale e nemmeno sulle possibilità terapeutiche."

 

                                         Ancora in aula il perito ha precisato che:

 

"  il trattamento psicoterapeutico dovrebbe essere effettuato a cura di uno psichiatra e di uno psicologo. Adeguato alle necessità del caso concreto sarebbe il servizio psicosociale, a condizione tuttavia che la responsabilità della terapia, in particolare del suo mantenimento nel tempo, venga assunta in prima persona dal capo di tale servizio così da evitare il rischio dovuto al cambio degli operatori. Adeguati al caso sarebbero anche degli studi medici che dispongono di diverse figure terapeutiche. In particolare potrebbe trattarsi dello studio Nautilus." (verb. dib. p. 5)

 

                                         La scelta dello studio medico _____ proposta - a titolo di esempio - dal dr. _____ è stata poi sconsigliata dal patrocinatore delle PC, poiché presso tale studio medico sono attualmente in cura le vittime dei reati commessi dell'imputato.

 

 

 

                                         Visto quanto precede, la condanna deve essere accompagnata dalla misura del trattamento ambulatorio - a titolo permanente, così come suggerita dal perito psichiatrico - da eseguirsi già durante l'espiazione della pena, giusta l'art. 43 CP.

 

                                         Ritenuto come - secondo il parere peritale - la carcerazione non incide negativamente sulle possibilità terapeutiche né sulla salute mentale dell'imputato, non sono date le premesse per ordinare un collocamento in un istituto di cura così come richiesto dalla difesa in arringa.

                                10.   Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi questo beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame.

 

                                11.   La decisione della Corte d’Assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).

Giusta gli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di un reato che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure - ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità - limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile.

 

La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali la vita, l’integrità fisica e psichica, l’onore, ecc. (DTF 108 II 422 consid 4b; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, pag. 54; Brehm, Berner Kommentar, n. 12ss, ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319ss) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156; 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona deve normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (Deschenaux et Tercier, op. cit. pag. 93; DTF 110 II 66; 102 II 224 89 II 396; Tercier, La réparation du tort moral, in Journées du droit de la circulation routière 1988, pag. 93, Brehm, op. cit. n. 27 ad art 47 CO).

 

Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410; 116 II 299; 116 II 734; 115 II 32 115 II 158; SJ 1993 197; Tercier, L’évolution récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et l’assurance accidents, in RSJ 80/1984, p. 56; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles, 3e éd, 1995, p. 209, n° 624). Si dovrà tenere pure conto delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore subito (DTF 108 II 432).

Così come precisato dalla giurisprudenza, tenuto conto della natura del torto morale, l’indennità assegnata a tale titolo non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri suelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui all'art. 4 CCS (DTF 121 II 377;

117 II 60; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319).

L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria alla vittima (RJN-1996 147).

 

La gravità oggettiva di ogni e qualsivoglia attentato al pudore di bambini è notoriamente riconosciuta (DTF 118 II 414 con rif.). Risulta pure pacificamente ammesso che le sofferenze subite dai bambini o dagli adolescenti vittime di abusi sessuali da parte di famigliari rivestono una particolare intensità (RJN1996 147).

Sottomesso al dominio dell’adulto, il bambino rischia, generalmente, d’incorrere in una grave psicopatologia tale da perturbare la sua evoluzione psicologica, affettiva e sessuale,

al punto da esserne marcato per tutta la sua vita (Béguin, Maltraitance et abus sexuels -- Un objet de réflexion pour

les autorités du canton de Neuchâtel, in Vanotti, éd. Le silence comme un cri à l'envers, Genève, 1992, p. 7 ss; Vanotti, Entre intervention judiciaire, prise en charge et séparation protectrice, y a-t-il une place pour une éthique de la réconciliation?, ibid,

p. 15 ss; Goubier-Boula, L'inceste et les troubles psychosomatiques, ibid, p. 167 ss, 174; Zucchelli/Bongibault, L'enfance violée, Paris, 1990, p. 17 ss; Rouyer, Les enfants victimes, conséquences à court et à moyen terme, in Gabel, éd. Les enfants victimes d'abus sexuels, Paris, 1992, p. 79 ss; Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich, 1994, p. 137-138, 170-179). (RJN1996 147).

 

Ritenuta la gravità del torto subito da PC1, dell’evidente danno da esso derivante (cfr. testimonianza della psicoterapeuta in aula), alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999), in particolare del DTF 121 II 377 in cui il TF ha ricordato che occorre, in ogni caso, adattare gli importi delle indennità per torto morale all’aumento del costo della vita e ricordata la prassi dei nostri Tribunali, la Corte ha ritenuto equo quantificare la pretesa di risarcimento avanzata da PC1 a titolo di torto morale in fr. 15'000.-- (cfr., mutatis mutandis le sentenze DTF 125 III 269 e 118 II 410 e le sentenze citate in Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999).

Su questo importo vanno riconosciuti gli interessi al 5% a far tempo dall’evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar, n. 96 ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 327).

 

Allo stesso modo, con i dovuti adeguamenti in funzione del minor numero di volte in cui PC2 è stato insidiato dal nonno e della natura dei gesti, la Corte ha ritenuto equo quantificare l’indennità per torto morale dovuta a PC2 in fr. 7'000.--.

 

Nei confronti della madre e del padre di PC1 e ci PC2, AC1 non ha commesso alcun reato. Tuttavia, nella misura in cui possono far valere pretese civili contro di lui quali genitori delle vittime, ________ e _________sono parificati alla vittima stessa giusta l'art. 2 cpv. 2 LAV.

 

Per quanto attiene alle richieste di torto morale avanzate da _________ e a _________è d'uopo ricondurre l'indennità ad un importo più conforme a quelli che vengono normalmente riconosciuti nell'ambito dell'art. 49 CO, ovvero, in concreto, rispettivamente a fr. 4'000.-- e a fr. 2'000.-- fermo restando che anche loro, come genitori, hanno sicuramente sofferto moltissimo dei gravi abusi che il nonno ha perpetrato sui loro figli, in termini di scoperta della terribile verità ed anche in termini di presa a carico dei disturbi comportamentali manifestati dai bambini ed in particolare da PC1. Per _________ si è resa necessaria una terapia di sostegno e di questo si è tenuto conto nella quantificazione del torto morale a lei riconosciuto. La sofferenza per il ritardo nelle pratiche di adozione non è per contro stata presa in considerazione da questo Giudice ritenuto come la documentazione prodotta a tal proposito non parli di un’interruzione definitiva della pratica ma testimoni, piuttosto, per una sua interruzione soltanto temporanea.

 

Le pretese avanzate dalle PC per titolo di danno materiale sono state tutte confermate poiché liquide e comprovate.

 

Accolta è pure la richiesta di rifusione delle spese di patrocino (art 9 cpv. 6 CPP).

 

Per il resto, le PC sono rinviate al foro civile.

 

 

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1., 1.2., 3., 4. e parzialmente ai quesiti no. 6.1., 6.2., 6.3. e 6.4;

 

visti gli art.                       11, 18, 21, 36, 41, 43, 63, 64, 65, 68 e 69, 187, 191, 189 CP;

                                          9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   coazione sessuale, in parte tentata

per avere,

nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,

a __________ e a __________,

in un numero imprecisato di occasioni,

ma almeno venticinque volte,

ai danni dell’abbiatico PC1 (19--),

costretto lo stesso a subire, in particolare esercitando pressioni psicologiche, degli atti sessuali e meglio:

 

                                  a)   al proprio domicilio a __________, nel salotto, nella camera da letto del bambino, nel locale doccia ed in cantina;

ripetutamente palpeggiato il bambino sui genitali e sulle natiche, sopra e sotto gli indumenti;

ripetutamente masturbato PC

ripetutamente masturbatosi di fronte al bambino,

in alcune occasioni toccandogli i genitali,

giungendo talvolta all’eiaculazione;

in tre o quattro occasioni preso in bocca il pene di PC1, succhiandoglielo;

ripetutamente toccato con le mani l’orifizio anale,

introducendo in una circostanza un dito,

avendo preventivamente provveduto a spalmarvi sopra una crema per facilitare la penetrazione;

ripetutamente, tenendolo per un polso,

fattosi masturbare dal bambino fino all’eiaculazione;

chiesto altre volte al bambino di masturbarlo rispettivamente di toccargli il pene, senza però che questi vi desse seguito;

 

                                  b)   a __________ in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica masturbato PC1;

 

                                   c)   in un paio d’occasioni a __________, seduto al posto di guida della propria automobile, tenendo il bambino sulle ginocchia, palpeggiatogli il pene;

 

                               1.2.   atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

                                         per avere,

nel corso dell’estate 2002, a __________, al proprio domicilio,

ai danni di PC2 (19), suo abbiatico e minorenne, sfruttandone l'incapacità di discernimento o l'inettitudine a resistere e traendo vantaggio dal legame affettivo e dalla dipendenza sul piano emozionale del bambino,

palpeggiato ripetutamente PC2 sui genitali sopra e sotto i vestiti;

in un paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori;

 

                               1.3.   atti sessuali con fanciulli

                                         per avere,

nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e 2,

ai danni di PC1(19--) e PC2 (19--),

compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni;

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa, prospettato in aula e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di 3 (tre) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                     

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese processuali.

 

 

                                    3.   Il condannato è sottoposto, ex art. 43 CP, ad un trattamento ambulatorio permanente, da eseguirsi già in esecuzione della pena.

 

 

                                    4.   AC 1 è inoltre condannato a pagare:

 

                                4.1.   fr. 2'044,75 oltre 5% di interessi dal 19.9.2005

a titolo di risarcimento materiale per le spese terapeutiche

e medicinali;

                               4.2.   fr. 8'472,25 oltre interessi del 5% su fr. 2'152.-- a decorrere

dal 25.2.2004 rispettivamente su fr. 6'320,25 dall'8.6.2005 e

fr. 6'721 oltre interessi del 5% dal 19.9.2005

a titolo di spese di patrocinio;

 

                                4.3.   fr. 15'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC1

a titolo di torto morale;

 

                                4.4.   fr. 7'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC2

a titolo di torto morale;

 

                                4.5.   fr. 4'000.--. oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC2

 

                                4.6.   fr. 2'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC3

 

 

                                    5.   Per ogni altra pretesa le PC sono rinviate al foro civile.

 

 

                                     6   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. TE 1

2. TE 2

3. PE 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           600.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese diverse                                   fr.        1'350.75

Testi                                                    fr.              40.--

Perizia                                                fr.      15'521.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.      17'761.75

                                                             ===========