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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
dr. iur. Roberta Arnold, |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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prevenuto colpevole di:
1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari,
per avere, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato, preparato, venduto un quantitativo di circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, e meglio per avere,
a) nel periodo luglio 2001/marzo 2003, quale titolare della società __________, Pambio-Noranco, previo acquisto della sostanza a __________ al prezzo di fr. 1'800/2'000 il Kg e successiva preparazione delle confezioni, rivenduto complessivamente a diversi canapai della regione almeno Kg 198 di fiori di canapa (marijuana) al prezzo di fr. 2'500.-/2'600.- per un cifra d’affari totale di almeno fr. 495'000.-;
b) nel periodo aprile 2002/marzo 2003, a Mendrisio, quale titolare del negozio canapaio __________, previo acquisto della sostanza da __________, venduto al dettaglio sotto forma di sacchetti odorosi complessivamente kg 12 di fiori di canapa (marijuana) realizzando una cifra d’affari di fr. 79'200.-;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti: dall’art. 19 cifra 2 LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2004 del 10 maggio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:
- a 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente;
- alla confisca di quanto in sequestro, ovvero la contabilità della società da lui gestita.
§ Il Difensore, il quale , ponendo in risalto l’incensuratezza del patrocinato e l’inserimento in questo circuito in un periodo di relativa tolleranza nei confronti dei canapai, chiede un’ulteriore riduzione della pena al minimo previsto dalla legge, con il beneficio della sospensione condizionale, vista la prognosi favorevole.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva di fr. 574'200.-?
1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41, 58, 63 CP;
19 n. 1 e 2 LStup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva di fr. 574'200.-;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato:
2.1. alla pena di 13 (tredici) mesi di detenzione;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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