Incarto n.
72.2004.57

Lugano,

19 luglio 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

 

Segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC1

e domiciliato a

 

 

 

detenuto dal 11 maggio 2004;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

nel periodo settembre 2003/marzo 2004,

a Lugano, senza essere autorizzato,

venduto a diverse persone complessivamente 33 “bolas” di cocaina pari ad almeno gr. 75 di stupefacente e meglio per avere:

-          fra il mese di agosto e il mese di settembre 2003 a Lugano, venduto a __________ __________ __________ 5 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità;

-          fra il mese di gennaio e il mese di marzo 2004 a Lugano, venduto a __________ __________ 24 "bolas" di cocaina corrispondenti a grammi 72 al prezzo di fr. 50.- il grammo;

 

-          il 18 marzo 2004 a Lugano,

venduto a __________ __________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 20.- l’unità;

-          il 20 marzo 2004 a Lugano, venduto a __________ __________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LFStup;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 71/2004 del 15 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP.

§  L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________ __________.

§  L'interprete IE1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 17:35.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale enumerate le prove a carico dell'accusato e confermato l'atto d'accusa, chiede la sua condanna a 9 mesi di detenzione da espiare, la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 giorni di detenzione inflittagli il 30.06.2003, l'espulsione effettiva dal territorio svizzero per anni 3 nonché la confisca del cellulare Nokia in sequestro e dell'importo di fr. 1'100.-.

 

                                    §   Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in base al principio in dubio pro reo, facendo altresì riferimento ad un articolo pubblicato nella rivista AJP 11/2000 pag. 1374. Chiede pure il dissequestro del natel Nokia e la restituzione al suo patrocinato della somma di fr. 1'100.-.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta infrazione alla LF stupefacenti

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto d'accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale:

 

                               2.1.   della pena privativa della libertà?

 

                               2.2.   accessoria dell'espulsione?

 

                                   3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 30.6.2003?

 

                                   4.   Deve subire la confisca di un natel Nokia?

 

                                   5.   Deve subire la confisca di fr. 1'100.- oppure hanno essi da essere sequestrati a titolo di risarcimento dell'indebito profitto conseguito?

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Dice di chiamarsi AC1, di essere nato nel 1984, forse il 1° di gennaio, ma non ne è sicuro, di essere cittadino della Guinea Conakry, di essere ivi cresciuto con la madre e un fratello maggiore, di non aver conosciuto il padre.

Nega di aver detto quanto figura nel verbale AI 12 (davanti a un segretario giudiziario, al suo difensore e, infine, previa rilettura, confermato al procuratore __________), ovvero che la madre, proprietaria di case lasciatele dal marito, vive con gli affitti che ne ricava.

Sostiene che non si capiva con l'interprete (che gli parlava in francese, lingua che è -peraltro- la lingua ufficiale nella Guinea Conakry). In realtà, dichiara in aula, il padre avrebbe lasciato alla madre solo un appartamento di 4 locali, uno da lei occupato e gli altri tre affittati a terzi.

In aula, a più riprese, asserisce di non aver mai frequentato scuole, di non sapere nè leggere, nè scrivere, di essere analfabeta. Sennonchè, quando il PP __________ (che ha sostituito il PP ____________________ , assente) ha prodotto il fascicolo doc. dib. 1 (in pratica le audizioni dell'accusato, rese in lingua peul, nell'ambito della procedura d'asilo) e gli ha contestato talune sue precedenti affermazioni (in particolare di aver frequentato nel suo paese una scuola coranica e di conoscere l'alfabeto arabo -e di ciò fa stato ciò che egli stesso ha scritto nella prima pagina dell'audizione del 27.6.2002 nel doc. dib. 1-), AC1, dopo cincischiamenti, ha dovuto dare atto di aver realmente frequentato la scuola coranica e di conoscere l'alfabeto arabo.

Ha perseverato nel dire di non sapere parlare il francese, ma anche tale sua dichiarazione non è credibile solo che si pensi che l'arresto gli è stato notificato dal Presidente del GIAR, giudice __________ (cfr. AI 5) che, pur conoscendo perfettamente il francese, si è giustamente avvalso lo stesso di un interprete di lingua francese, la signora __________, persona diversa dall'interprete (signor del __________ ) usato dalla polizia per fare il verbale dell'11.5.2004. Nondimeno, davanti al GIAR (che evidentemente capiva lui stesso ciò che AC1diceva in francese) Dem ha pienamente confermato il verbale reso in polizia.

Da notare che per allestire il già citato verbale AI 12 il Ministero pubblico ha fatto capo ad una terza interprete (per la lingua francese), la signora __________.

In tali condizioni (ovvero a fronte di tre verbali nei quali AC1ha accettato di parlare francese alla presenza di tre diversi interpreti cogniti di tale lingua, di un GIAR pure cognito di tale lingua, di un segretario giudiziario e, alla fine, anche del PP __________, pure cogniti del francese, e financo del proprio difensore) l'affermazione resa in aula da AC1di non parlare il francese e di non aver quindi capito quel che gli veniva tradotto, è non solo ardita e temeraria, ma palesemente bugiarda!

Ciò premesso, si segnala qui che in aula la traduzione è stata curata dal signor IE1, interprete per la lingua peul.

 

                                   2.   Dal verbale di audizione del 10.4.2002 effettuato presso il Centro di registrazione di Chiasso (nel quale AC1è stato interrogato in lingua peul) risulta che egli ha chiesto l'asilo in Svizzera il 25.3.2002.

In quel verbale egli aveva dichiarato di avere una sorella a Conakry e nessun fratello e di non sapere cos'era la religione. Nel verbale 27.6.2002 invece aveva dichiarato di avere un fratello maggiore e i genitori e di essere di religione islamica e di aver frequentato una scuola coranica.

Tutto ciò per dire che sin dal suo arrivo in Svizzera, AC1 ha dato su fatti piuttosto elementari risposte contraddittorie.

Anche il racconto relativo alle circostanze per le quali o nelle quali ha lasciato il suo paese sono assai rocambolesche per non dire romanzesche.

A suo dire (e ciò l'ha narrato pure in aula) al suo paese (Konkasser, a suo dire, periferia di Conakry) egli amava una donna. Una sera uscì come al solito con lei e poi la riaccompagnò ma non fino alla casa di lei, per cui essa dovette fare da sola l'ultimo tratto di strada a piedi.

Prima di raggiungere la sua abitazione essa sarebbe stata accoltellata e uccisa e gettata in un canale. I genitori e i parenti di lei avrebbero accusato dell'uccisione il AC1, col che la polizia lo avrebbe arrestato. Sarebbe rimasto in prigione una settimana, dopodiché un poliziotto della prigione lo avrebbe avvicinato dicendogli che lo poteva far evadere.

In aula AC1ha sostenuto che il poliziotto era stato pagato ma non da lui, non si sa da chi. Comunque sia il poliziotto l'avrebbe fatto uscire dalla prigione, con l'auto l'avrebbe condotto all'aeroporto di Conakry, distante circa 30 minuti dalla prigione. All'aeroporto il poliziotto gli avrebbe messo in mano un passaporto verde falso. Insieme, a bordo di un aereo (i biglietti li avrebbe pagati il poliziotto), i due avrebbero raggiunto l'Italia. Sarebbe riuscito a uscire dall'aeroporto senza problemi, a mano del passaporto falso, cosa che appare essere totalmente  incredibile dati i rigorosi controlli che dopo l'11.9.2001 vengono eseguiti specie negli aeroporti internazionali e dato il paese di provenienza dell'aereo (la Guinea Conakry o comunque uno di quegli stati africani che pongono notoriamente grossi problemi di immigrazione clandestina).

Su tutta la questione del suo espatrio e del suo arrivo in Italia e della fine che fece il falso passaporto, in aula AC1è stato molto vago e reticente, arrivando al punto di dichiarare di non sapere il nome della città italiana in cui è atterrato. Contestatogli il fatto che nell'audizione del 10.4.2002 (a pag. 5) aveva indicato di essere atterrato a Roma, AC1 ha asserito di non più ricordare tale circostanza. A suo dire, sarebbe poi salito su un treno entrando in Svizzera senza essere controllato, verosimilmente a Chiasso. Mandato a Vallorbe, sarebbe poi stato assegnato al Canton Ticino e quivi al Centro di via Tesserete a Lugano.

Dem sa che la sua domanda d'asilo è stata respinta e anche ricorda di aver interposto ricorso contro tale decisione negativa.

In aula conferma di avere, in sede d'inchiesta predibattimentale, ritirato la domanda d'asilo, ovvero, più correttamente, ritirato il ricorso, per cui sa anche di non avere con la Svizzera alcun altro legame, se non quello costituito dal presente procedimento penale.

Richiesto di dire come intenda lasciare il nostro Paese una volta conclusa la presente procedura, stante che è privo di documenti, è emerso in aula che al suo patrocinatore ha detto di potere entrare in possesso di documenti validi "facendo una semplice telefonata".

A chi scrive (che ha insistito per avere maggiori ragguagli) AC1ha risposto che tale telefonata la può fare solo quando tornerà in libertà. Di più, al riguardo, non si è riusciti a sapere.

In Svizzera AC1è pregiudicato essendo stato condannato con decreto d'accusa del 30.6.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. AI 11) a dodici giorni di detenzione sospesi condizionalmente per anni due, per infrazione alla LF sugli stupefacenti, per aver venduto a tale __________ due bolas di cocaina e a tale __________ una bolas.

 

                                   3.   Emerge dal rapporto d'arresto dell'11.5.2004 (AI 2) che AC1si è presentato in polizia quello stesso giorno reclamando la restituzione di fr. 1'100.-, facenti parte di alcuni importi di danaro per complessivi fr. 2'160.- che la polizia aveva sequestrato il giorno 7.5.2004, durante una perquisizione della camera nr. 9 del Centro di via Tesserete.

Più esattamente si ha (cfr. rapporti di segnalazione del 7.5.2004 allegato al rapporto d'arresto AI 2) che, nel contesto di altra inchiesta, la polizia aveva, il 7.5.2004, dovuto perquisire detta camera nr. 9, ritrovando quanto segue:

-          0,2 gr. di cocaina,

-          fr. 2'160.- in banconote da fr. 200.-, 100.-, 50.-, 20.- e 10.-,

-          due chiavi,

-          undici natel e due carte telefoniche.

Si legge in detto rapporto di segnalazione che "tutto è risultato appartenere ad ignoto".

Come cennato, il giorno 11.5.2004, AC1si presentava allo sportello della Gendarmeria di Lugano per reclamare l'importo di fr. 1'100.-, asserendo che il sequestro era avvenuto in sua assenza e che il danaro era suo siccome provento del lavoro da lui prestato presso "l'Orto" di Muzzano, azienda che, come noto, è gestita da una Fondazione di cui fanno parte operatori del Patronato penale e che è destinata a dare lavoro a detenuti in stato di semilibertà, risp., se vi sono posti liberi, a richiedenti l'asilo.

A comprova dell'origine lecita del danaro da lui reclamato, AC1produceva la dichiarazione di data 10.5.2004 del Servizio sociale della Croce Rossa (allegata al citato rapporto d'arresto AI 2) che attesta che l'accusato ha svolto un programma occupazionale dal luglio 2002 al febbraio 2003, presso l'Orto di Muzzano, guadagnando in totale fr. 2'065.50.

 

Poichè nel frattempo, nel contesto dell'inchiesta denominata "caldo 04" gli inquirenti avevano raccolto deposizioni di terzi che avevano dichiarato di aver acquistato cocaina dal AC1, costui veniva fermato e -nel seguito come cennato- arrestato.

Sia in polizia, sia davanti al GIAR, sia davanti al segretario giudiziario del Ministero pubblico, sia davanti al PP __________, intervenuto in fine del verbale AI 12, sia al dibattimento, AC1ha negato di aver venduto a terzi bolas di cocaina e ciò anche dopo che gli sono state partitamente contestate le dichiarazioni di diversi acquirenti che l'avevano chiamato in causa come loro fornitore.

Nel già citato verbale AI 12 reso al Ministero pubblico (cfr. p. 2) e nel verbale di polizia del 18.6.2004 (a p. 2, in fondo), AC1aveva fatto un'ammissione: aveva cioè dato atto di avere funto da intermediario nella vendita di 4-5 bolas di cocaina tra una persona con carnagione bianca (che lui ha inteso essere il ____________________ ) e altri giovani che fumavano marijuana, lucrando per tale intermediazione fr. 50.-.

Sennonchè in aula AC1 ha ritrattato la suddetta ammissione, pretestando l'incomprensione insorta tra lui e l'interprete (la sig__________) di lingua francese.

Sia come che sia, aldilà delle sue negazioni e della ritrattazione dell'intermediazione da lui stesso evocata (giacchè -come ben risulta dal verbale AI 12- non fu il segretario giudiziario a contestargliela), sta di fatto che nè in sede predibattimentale, nè in aula, AC1è riuscito a spiegare in modo qualche po' plausibile come si possa spiegare che quattro, risp. cinque persone acquirenti di cocaina, sentiti separatamente, abbiano riconosciuto in lui la persona dalla quale in una o più occasioni avevano acquistato bolas di cocaina.

AC1in aula ha dovuto dare atto che nessuna delle citate persone aveva motivi di astio, rancore o simili contro di lui. Al contrario egli dichiara e ha dichiarato che, tranne il __________ e quello con la "carnagione bianca" (forse il __________), gli altri nemmeno sapeva chi fossero.

AC1in aula ha altresì dovuto dare atto (confermando con ciò una sua corrispondente dichiarazione resa nel già più volte citato verbale AI 12 a p. 3) che __________ (arrestato come si dirà in seguito il 18.3.2004) era in possesso del suo numero di natel (078 605.54.17).

In aula AC1ha insistito nel dire di non aver fornito lui detto suo numero di natel a __________. Semplicemente egli avrebbe prestato il natel a una persona che gliel'aveva chiesto per fare una telefonata, col che il suo numero sarebbe apparso sul display del ricevente, verosimilmente il __________ che così ne sarebbe entrato in possesso. Nel verbale AI 12 AC1 aveva accennato a manipolazione del suo natel effettuate probabilmente dallo stesso __________.

Il fatto importante non è tanto costituito dalle confuse modalità di consegna del natel e/o del numero evocate da AC1. Ciò che conta è che è pacifico e non controverso, ammesso da AC1anche in aula, che __________ quando è stato arrestato era in possesso del numero di natel di AC1.

Ma di ciò si dirà ancora in seguito.

 

                                   4.   Il patrocinatore di AC1, in sede d'arringa, ha sostenuto che non si può fare affidamento sulle chiamate in correità fatte nei confronti di AC1, poichè in tutti i casi trattasi di acquirenti notoriamente tossico-dipendenti, che compravano le loro bolas perlopiù di notte e comunque in circostanze di illegalità, per cui non v'era nè il tempo nè la voglia di stare a guardare bene chi era il venditore, con conseguente alta probabilità di fare poi dei riconoscimenti fotografici errati, anche perchè per gli europei, le fattezze degli africani sarebbero, specie di notte, un po' tutte simili, e comunque non facilmente distinguibili l'una dall'altro.

L'argomentazione, generica e superficiale, non può essere condivisa appena si ponga mente ai seguenti fatti:

 

                                     -   __________, ancorchè consumatore di sostanze stupefacenti, ha reso il 16.4.2004 (nel contesto di un'inchiesta che lo coinvolgeva personalmente) una deposizione molto articolata, senza che su di lui sia stata esercitata pressione alcuna (lui stesso l'ha dichiarato in fine di verbale), nella quale egli si è assunto la responsabilità per molti suoi acquisti, nonchè quella di collaborare nel modo più ampio possibile con gli inquirenti per permettere loro di identificare molti spacciatori africani, parecchi dei quali attualmente in arresto e oggetto di procedure separate (alcuni financo già deferiti a __________ correzionali).

__________ non ha riconosciuto AC1così a casaccio, confondendolo, perchè era buio e perchè doveva comprare in fretta, con un qualche altro africano. __________ -come ben emerge dal suo verbale 16.4.2004- ha identificato, a mano delle fotografie mostrategli, ben dodici spacciatori, indicando per ognuno di loro il numero di bolas acquistate, il prezzo, il periodo dell'/degli acquisto/i, il luogo, e -quando era il caso- fornendo altri dettagli a lui noti.

Trattasi, insomma, di una chiamata in correità molto circostanziata, che fa fede di desiderio di collaborare, ma anche di grande precisione e lucidità e consapevolezza della portata di ciò che andava dichiarando.

Tanto più è solida la chiamata in correità fatta da __________ nei confronti di AC1, solo che si consideri che AC1 già prima del 16.4.2004 era stato indicato da altre persone, per nulla legate al __________, come spacciatore di "bolas";

 

                                     -   __________ __________, infatti, è stato fermato fuori dal Centro di via Tesserete dalla Polizia la sera del 18.3.2004. L'amico suo __________ che lo attendeva pochi metri più in là in auto, vedendo il di lui fermo, faceva in tempo ad allontanarsi in macchina.

__________ a, tradotto al posto di Polizia, ha confessato che al momento del fermo attendeva l'arrivo di tale "John", persona a lui nota siccome già in passato gli aveva fornito cocaina e del quale disponeva pure del numero di natel ____________________ .

Orbene - come già segnalato al considerando che precede- lo stesso AC1ha dichiarato di aver avuto in suo uso il numero di natel __________, col che, la chiamata in correità fatta da __________ appare "vestita" come più non si può.

L'errore di identificazione nel caso di specie è completamente escluso, stante che __________ non solo ha riconosciuto nella fotografia ostensagli il suo fornitore di cocaina (ovvero il AC1AC1 ), ma anche ha collegato la persona dello spacciatore, la di lui foto, il soprannome John e (ed è ciò che più conta) il numero di natel in suo possesso per contattarlo ovvero il già citato numero che lo stesso AC1ha ammesso e ammette di aver avuto in uso.

Da tutto ciò discende che non v'è motivo alcuno per non credere a __________ quando afferma di aver acquistato tra il gennaio e il marzo 2004, in plurime occasioni (almeno una decina) in totale una settantina di gr. di cocaina, da lui per la massima parte rivenduti al dettaglio in Italia;

 

                                     -   anche per __________ non vi sono motivi per ritenere non credibile la sua deposizione del 13.4.2004. Si noti che la sera del 18.3.2004, assistito che ebbe al fermo di __________, egli ebbe il tempo di allontanarsi dal luogo. Nondimeno egli è tornato a farsi interrogare dalla Polizia (il suo nome era stato fatto dal __________ all'inizio del suo verbale 18.3.2004). Ha a sua volta riconosciuto nella fotografia ostensagli il fornitore di bolas, soprannominato John da lui e da __________. Ha confermato che la sera del 18.3.2004 lui e l'amico di recarono in via Tesserete per acquistare bolas da detto John, di cui __________ aveva il numero di telefono e ha spontaneamente dichiarato di avere a sua volta nel febbraio del 2004 (in questo senso va corretta la data del 18.3.2004 che figura nel terzo capoverso dell'atto d'accusa) acquistato due bolas di cocaina dal AC1AC1 ;

 

                                     -   __________, interrogato il 7.4.2004 non ha avuto difficoltà nell'ammettere di aver avuto contatti per acquisti di cocaina con asilanti africani del Centro di via Tesserete, tosto che gli inquirenti gli han contestato che era stato notato nelle vicinanze del Centro stesso.

Nella serie di fotografie ostensagli ha riconosciuto quali suoi  fornitori il AC1e tali __________ e __________. Ha ammesso di aver acquistato altre bolas anche da altri, ma non ha per questo operato altri riconoscimenti a casaccio, bensì ha dichiarato di non più ricordarsi, per cui non ne ha identificati altri. Ciò è, a non averne dubbio, indice di serietà e di affidabilità;

 

                                     -   restano alla fine le dichiarazioni rese il 17.6.2004 (ovvero dopo che l'atto d'accusa era già stato emanato) da ____________________ . Ad esse si fa qui cenno non certo per addebitare a AC1ulteriori vendite di bolas non imputate con l'atto d'accusa, ma solo per segnalare che anche il __________, confrontato con l'esigenza di esaminare una serie di fotografie ostensegli, ha riconosciuto come persone che gli hanno venduto delle bolas quattro precise persone, tra le quali il AC1, per le quali è stato in grado di fornire dati di dettaglio. Del __________, del __________ e del __________ ha indicato che i tre lavoravano insieme e che rispondevano allo stesso numero di telefono. Del AC1 ha ricordato che in un'occasione gli fornì cocaina di qualità così scadente che egli stette male dopo averla consumata, fatto questo che poi difficilmente uno dimentica, tant'è che lo stesso __________ ha dichiarato a verbale di ricordarsi "bene" del AC1, proprio a causa di tale motivo.

 

Intrinsecamente credibili e affidabili già se esaminate ad una ad una, le surriferite chiamate di correo diventano sicuro, tranquillante e convincente materiale probatorio tosto che le si consideri nel loro complesso, ovvero prendendo atto del fatto che non una, bensì cinque persone hanno indicato il AC1 come spacciatore di bolas di cocaina. A fronte di ciò e a fronte del fatto che già nell'estate 2002, risp. nel febbraio 2003 (cfr. DA 30.6.2003 in AI 11) due altre persone l'avevano coinvolto in altri episodi di vendita, non fa dubbio che è AC1quello che mente e non di certo coloro che l'hanno chiamato in causa. Col che per finire si accerta qui che, nel periodo ricompreso tra l'agosto/settembre 2003 (caso __________) e il 20 marzo 2004 (caso __________), AC1ha, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto "bolas" di cocaina a terzi, ovvero a __________, a __________, a __________ e a __________, per un ordine di grandezza totale di circa gr. 75.

L'imputazione di ripetuta infrazione alla LF stupefacenti deve quindi essere confermata.

 

                                   5.   Per costante giurisprudenza, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio, arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre  considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Vendendo a terzi cocaina a più riprese, AC1ha sicuramente agito con colpa grave, intanto perchè il suo unico movente era il lucro, ovvero un movente basso ed egoistico, inoltre poichè ha ripetutamente infranto un divieto che egli ben conosceva essendo, nel 2003, già stato condannato per analogo reato. Nel delinquere egli ha altresì dimostrato determinazione e anche un certo qual minimo di organizzazione se è vero -come è vero- che egli pur avendo venduto bolas per diversi mesi (quantomeno tra l'agosto/settembre 2003 e il 20 marzo 2004) non si è mai fatto cogliere in flagranza e solo è stato arrestato quando -dimostrando notevole ardire e faccia tosta, sapendosi spacciatore di bolas, - si è recato egli stesso in polizia per reclamare la restituzione di fr. 1'100.- che -a suo dire- avrebbe guadagnato col lavoro presso l'Orto più di un anno prima (ovvero nel periodo luglio 2002-febbraio 2003!).

È noto, infatti, da quel poco che si è potuto accertare per la collaborazione di terzi e non certo grazie a lui, che egli curava (quantomeno con __________, ma anche __________ e __________ accennano a previ contatti telefonici) di farsi contattare via natel di guisa da combinare l'incontro che aveva poi luogo in modo discreto e tale da passare inosservato.

 

Dal profilo soggettivo rende più grave la colpa di AC1il suo atteggiamento negatorio e bugiardo. Infatti, benchè confrontato con plurime chiamate in correità, egli, per difendersi, ha perseverato nel negare ogni sua responsabilità a costo di dare del bugiardo a ben quattro persone.

Un tale atteggiamento incide sulla pena poichè esso è indice di rifiuto d'assumersi le proprie responsabilità, esso è segno di nessuna resipiscenza, nonchè di chiara egoistica volontà di farla franca e di non subire le conseguenze del proprio comportamento.

Non solo AC1ha negato pervicacemente ed ostinatamente ogni sua colpa ma anche ha furbescamente (dando così prova di una malizia e di una spudoratezza che generalmente mettono in campo delinquenti di lungo corso e non giovani ventenni come lui) ritrattato quella piccola ammissione che aveva fatto in sede predibattimentale, laddove aveva quantomeno ammesso di aver mediato la compra-vendita di bolas tra un giovane con la carnagione bianca (probabilmente ____________________ ) e altri giovani. Scaltro anche il motivo addotto: ovvero l'incomprensione con l'interprete, quando a più riprese aveva confermato in alcuni verbali di aver ben compreso.

Tutto ciò ben pesato, anche la sua giovane età (che non configura però l'attenuante specifica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 64 CP, giacchè, AC1non ha delinquito per immaturità, al contrario egli in ogni suo comportamento ha dimostrato di ben comprendere la portata del suo agire per il quale era peraltro già stato condannato un anno prima!), la difficile e precaria condizione di asilante, la più generale situazione personale, familiare e sociale di lui che -se non viene dalla Guinea Conakry- viene comunque da un qualche altro disastrato paese africano, appare equa e tutt'altro che severa la pena di mesi nove di detenzione. Detta pena si situa, per la misura, in modo equilibrato tra quelle inflitte dalle Corti ticinesi ad altri condannati che hanno, in condizioni oggettive e soggettive assai simili a quelle di AC1, commesso analoghi reati.

 

                                   6.   Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato, una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).

Presenti essendo, nella specie, gli elementi oggettivi per la concessione di questo beneficio, occorre valutare la prognosi. In merito la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 97; I 117 IV 3, Trechsel, Kurzkomm., all'art. 41 n. 19-23) esige che il giudice proceda a una valutazione d'assieme di tutte le circostanze (senza cioè porre a base del giudizio una sola o talune di esse), considerando quindi gli eventuali precedenti penali, la vita anteriore, la reputazione e il carattere del condannato, la presenza o l'assenza di ravvedimento e pentimento, il comportamento dopo i fatti costituenti il reato e in particolare quello durante il procedimento penale, la situazione personale al momento del giudizio, in relazione al lavoro specialmente, alla famiglia e in genere all'ambito esistenziale.

Nel caso di specie, si ha che, avendo in corso d'inchiesta ritirato il proprio ricorso contro la decisione che gli negava l'asilo, AC1ha interrotto quell'unico legame che tramite la procedura d'asilo aveva stabilito col nostro Paese. Oggi come oggi ciò che lo trattiene ancora in Svizzera è solo il presente procedimento penale. Perdipiù egli è privo di documenti, nè si è curato durante tutto il periodo che egli ha soggiornato in Svizzera di procurarsene, già così esplicitando la volontà di usare la normativa sull'asilo solo in vista di un soggiorno temporaneo piuttosto che la volontà di tutto mettere in campo (e quindi i documenti d'identità in particolare) in vista di un suo inserimento effettivo nel Paese ospitante. I documenti sono -come tutti sanno- la base per accedere a un lavoro, per -a determinate condizioni- eventualmente passare dallo statuto di asilante a quello di straniero in possesso di un permesso di lavoro e di soggiorno.

Pur dando atto che egli avrebbe potuto e potrebbe tuttora procurarsi un documento valido con facilità (facendo una semplice telefonata), egli detta telefonata non l'ha mai fatta. Ciò significa che ancora oggi si trova ad essere un "sedicente", una persona della quale nulla di un qualche po' affidabile è dato di sapere, non la data di nascita, non il vero paese d'origine, non la sua vita anteriore all'entrata in Svizzera, non il suo livello di istruzione, nulla insomma di tutti quegli elementi che, se accertati in modo tranquillo e sicuro, permettono di formulare una prognosi favorevole. Privo di documenti e non più al beneficio nemmeno dello statuto di asilante, è certo che, in assenza di un qualsiasi altro legame personale, familiare, professionale o più in genere sociale con il nostro Paese, se messo in libertà, AC1corre concretamente il rischio di sopravvivere da clandestino nel nostro Paese o in un altro (questo poco importa) vendendo bolas di cocaina.

D'altro canto il precedente costituito dal decreto d'accusa 30.6.2003 la dice lunga già da solo circa l'assenza in AC1di una qualsiasi volontà di emendamento e circa il concreto pericolo di ricaduta. Senza dimenticare che l'odierno atteggiamento ostinatamente negatorio contribuisce a rendere ancor più negativa una prognosi comunque sfavorevole in modo che preoccupa.

La commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova relativo alla sospensione condizionale di una precedente pena trae seco, giusta l'art. 41 n. 3 CP, l'esecuzione di detta pena, a meno che si tratti di un caso di lieve gravità e la prognosi sia positiva.

Nel caso concreto, non essendo quello in giudizio di certo un caso di "lieve gravità", la revoca della sospensione condizionale concessa a AC1il 30.6.2003 deve essere obbligatoriamente qui pronunciata.

 

                                   7.   Secondo l'art. 55 cpv. 1 CP, lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da 3 a 15 anni (in caso di recidiva a vita).

L'espulsione è in primo luogo e in modo preponderante una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico; è però nel contempo anche una pena, cui sono quindi applicabili i dettami dei già menzionati art. 63 CP, per la sua commisurazione, e art. 41 CP, per l'eventuale sospensione condizionale (DTF 117 IV 119; CCRP 14.4.1997 in re O. consid. 2).

Nel concreto caso l'assenza di un qualsiasi legame degno di protezione di AC1con la Svizzera è già stata accertata e più volte ribadita, per cui, nelle descritte circostanze di persona priva di documenti, già oggetto di una decisione sull'asilo negativa (ora conclusa per il ritiro del ricorso), di persona, che nei due anni in cui ha soggiornato in Svizzera già è stata oggetto di due distinti (compreso quello odierno) procedimenti per infrazione alle norme sugli stupefacenti, l'espulsione deve essere pronunciata e ciò per anni tre. Detta espulsione ha da essere effettiva e non può essere sospesa perchè -come già ampiamente illustrato- la prognosi sotto questo punto di vista, è negativa. Nella situazione personale e sociale in cui egli qui si ritrova, privo com'è di documenti e poco incline -per quel che si è visto sino al dibattimento- a farseli mandare, benchè lui stesso ammetta che per procurarseli gli basterebbe fare una telefonata, privo quindi di una qualche possibilità di lavorare risp. di continuare a soggiornare legalmente in Svizzera, già condannato il 30.6.2003 per vendite di bolas al dettaglio e ora nuovamente qui condannato per altre vendite (per quantitativo maggiore rispetto alla prima volta) di cocaina, anche la prognosi sulla pena accessoria risulta essere negativa in maniera clamorosa.

 

                                   8.   Alla voce "sequestri" l'atto d'accusa indica solo un cellulare Nokia e non anche i fr. 1'100.- che nondimeno sono stati pacificamente sequestrati in occasione della perquisizione del 7.5.2004 operata, in assenza degli ospiti, nella camera 9 del Centro di via Tesserete. In sede di requisitoria, il Procuratore pubblico ha chiesto la confisca del natel Nokia e dell'importo di fr. 1'100.-.

Per quanto riguarda il natel è pacifico e non controverso che esso fu tolto al AC1 dalla Polizia il giorno 17.3.2004, poichè egli non sapeva giustificarne il lecito acquisto (cfr. verbale di Polizia dell'11.5.2004 a AC1 a p. 3).

Altresì è pacifico che (lo stesso AC1l'ha ribadito ancora al dibattimento) il numero 078 605.54.17 menzionato da __________ nel suo verbale era in uso di AC1 e ciò, di sicuro, il giorno in cui __________ fu fermato, ovvero il 18.3.2004.

Ciò comporta necessariamente che, toltogli il 17.3.2004 dalla Polizia il Nokia (formalmente in sequestro dall'11.5.2004) con il numero 078 __________.67, il giorno successivo AC1era comunque raggiungibile al  numero 078 __________.17, numero al quale era peraltro raggiungibile anche in precedenza stante che __________ ha usato sempre e solo tale numero per contattarlo.

In tali condizioni è non solo altamente verosimile ma praticamente certo che AC1era in possesso di almeno due natel nel periodo critico intorno al 17/18.3.2004.

Che quello col numero 078 __________.17 sia stato usato per fare i contatti con __________ è certo e sicuro, che quello col numero 078 __________.67 sia stato nel possesso di AC1 per scopi analoghi, ovvero per farsi contattare da terzi risp. per contattare lui terzi nel contesto di traffici di bolas è altamente probabile per non dire certo, stante che AC1 (cessato che ebbe il lavoro presso l'Orto nel febbraio 2003) non ha più lavorato e che l'unica occupazione che ha avuto è stata quella dello spaccio di bolas per la quale è indispensabile avere uno o più natel.

Ne discende che il Nokia sequestrato formalmente l'11.5.2004 deve essere confiscato.

Per quanto riguarda l'importo in danaro di fr. 1'100.- può -come ha sostenuto il Procuratore- sembrare invero strano che sia da ricondurre al guadagno lecitamente conseguito presso l'Orto più di un anno prima e non sia invece parte dei redditi conseguiti con le vendite di bolas effettuate tra l'agosto-settembre 2003 e il 20 marzo 2004.

Nondimeno un nesso diretto tra detto danaro e l'illecito traffico di bolas non è stato provato. Si sarebbe potuto mantenere il sequestro conservativo su detto importo a (parziale) risarcimento  dell'indebito profitto conseguito con la vendita di circa 75 gr. di cocaina. Sennonchè il quesito della devoluzione non è stato posto, col che il sequestro conservativo non può essere ordinato.

In tali condizioni, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, l'importo di fr. 1'100.- deve essere dissequestrato e restituito al condannato.

 

 

 


Per questi motivi,

 

rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti, meno che ai quesiti n. 2 e 5;

 

visti gli art.                      36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 68, 69 CP;

19 cifra 1 LF stup;

9 CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                         AC1 (sedicente)

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                                         ripetuta infrazione alla LF stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ripetutamente venduto a terzi bolas di cocaina in ragione di un quantitativo complessivo di gr. 75 circa,

e meglio per avere

-          fra il mese di agosto e il mese di settembre 2003 a Lugano, venduto a __________ 5 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità;

-          fra il mese di gennaio e il mese di marzo 2004 a Lugano, venduto a __________ 24 "bolas" di cocaina corrispondenti a grammi 72 al prezzo di fr. 50.- il grammo;

-          nel febbraio 2004 a Lugano,

venduto a __________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 20.- l’unità;

-          il 20 marzo 2004 a Lugano, venduto a __________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità,

 

come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, AC1 (sedicente) è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di nove mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   all'espulsione dal territorio svizzero per anni 3;

 

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

 

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di giorni 12 di detenzione inflittagli il 30.6.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca del natel Nokia in sequestro.

 

 

                                   5.   Deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia è ordinato il dissequestro dell'importo di fr. 1'100.-.

 

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Intimazione a:

- c/o avv. __________, 6901 Lugano

-

 

-  procuratore pubblico __________

-  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

    Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,

    6807 Taverne

-  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

-  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,

    6501 Bellinzona

-  Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona

-  Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

    3003 Berna

-  Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, CP,

    6904 Lugano

 

 

 

 

terzi implicati

Demba IE1

 

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.          150.--

Inchiesta preliminare                         fr.          200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.--

                                                             fr.          400.--

                                                             ===========