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Incarto n. |
Mendrisio, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Mendrisio |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretario: |
Alessandro Guidini, dott.iur. |
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a |
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detenuto dal 30 aprile al 6 maggio 2003; |
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prevenuto colpevole di:
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno considerevole,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto, trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio,
derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,
in particolare per avere:
ad __________,
tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003,
per il tramite delle società __________ appositamente costituita allo scopo il 19 giugno 2000, le cui azioni sono al 100% di sua proprietà e di cui egli è amministratore unico, e della __________, società di cui egli è amministratore unico e titolare del 100 % delle azioni dal 24 gennaio 2002,
1. coltivato e portato a maturazione almeno 20'000 (ventimila) piante di canapa in due coltivazioni indoor,
una presso il centro __________, l’altra in __________ sempre ad __________, con una capacità produttiva complessiva di almeno 3500/3900 piante, producendo complessivamente almeno 180 kg di fiori di canapa, parte venduti all’ingrosso al prezzo di fr. 6'000 al kg, sino a metà del 2002, ed in seguito al prezzo di fr. 5'000 al kg, parte venduti al dettaglio, a partire dal settembre 2002 sotto forma di cosiddetti “sacchetti odorosi” nel suo negozio canapaio __________ di proprietà della __________;
2. acquistato nel settembre/ottobre 2000 da __________ almeno kg 10 di canapa secca di tipo outdoor destinata ad uso stupefacente, poi rivenduta tramite la __________;
3. acquistato in data 2 maggio 2002 da __________ kg 5 di marijuana tipo indoor per un importo di fr. 23'000, poi rivenduta all’ingrosso senza fatturarla;
trafficando quindi complessivamente almeno 195 kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, per la __________ una cifra d’affari dichiarata, durante il periodo d'attività, pari ad almeno
fr. 809’574, mentre per l’attività della __________, il fatturato ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno
fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2004 del 16 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv.dr. DF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:15.
Sono pervenute alla Corte:
- saldi dei conti correnti intestati alle società del sig. AC 1 aggiornati (doc. dib. 1);
- riepilogo della produzione e della cifra d’affari delle attività del sig. AC 1 (doc. dib. 2);
- arretrati imposte alla fonte, __________ (doc. dib. 3);
- arretrati imposte alla fonte, __________ (doc. dib. 4);
- estratto conto contributi paritetici Istituto ass. sociali, __________ (doc. dib. 5);
- estratto conto contributi paritetici Istituto ass. sociali, __________ (doc. dib. 6);
- debiti a carico del sig. AC 1 (doc. dib. 7).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto d’accusa in esame si sofferma sull’importanza di tutta l’operazione denominata __________, e sulla poca chiarezza che vigeva in quel periodo.
A detta del PP una delle cause del proliferare dei canapai è stata dovuta al fatto che nessuno ha mai “giocato a carte scoperte”.
Riferisce che l’AA é stato redatto sulla base di quanto dichiarato dall’accusato; invece, per quanto consta le precisazioni si è riferito ai precedenti interrogatori.
Ritiene che il quantitativo totale trafficato dal AC 1 è di 180 Kg, per sua stessa ammissione e il fatturato globale corrisponde a fr. 809'740.--; sottolinea poi che AC 1 sapeva bene cosa fosse il “THC” e che l’approccio alla sua attività era tipicamente di tipo “manageriale”.
L’uso che i clienti del suo canapaio facevano dei famosi sacchetti “odorosi”, non poteva non essere noto all’accusato.
Il fatto della distruzione della cartoteca clienti, sparita assieme alle piante per impedire così una quantificazione del THC di queste ultime ed un’identificazione dei clienti del suo canapaio,
la contabilità delle attività non tenuta in modo del tutto regolare, cosa tipica di un genere d’attività come quella del venditore di canapa dove molte transazioni avvengono in “nero” e il consumo personale di stupefacenti , benché il reato sia ora prescritto, dimostrano che AC 1 conosceva bene la qualità della sua canapa. A ciò aggiunge che AC 1 ha ammesso di essere al corrente del fatto che “si stava andando verso la depenalizzazione”, quindi era cosciente che almeno parte della sua attività era illecita.
Conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 22 mesi di detenzione sospesi con la condizionale per un periodo di 3 anni dedotto il carcere preventivo sofferto. Qualora invece la Corte decidesse per una pena inferiore ai 12 mesi chiede comunque un’aliquota giornaliera non inferiore a CHF 30.--, considerata come cifra minima disponibile per un cittadino che vive nel nostro paese.
Chiede inoltre la confisca di quanto posto sotto sequestro.
§ Il Difensore, il quale esordisce chiedendo il proscioglimento per errore di diritto del proprio assistito. Rileva avantutto che nel periodo dell’autunno 2000 AC 1 era convinto di muoversi in un contesto di legalità.
Egli si era rivolto ad un avvocato per lo svolgimento di alcune sue pratiche e quest’ultimo non lo ha mai avvisato dell’illiceità della sua attività.
Inoltre, nel 2001, la Polizia lo interrogava per la prima volta laddove egli prendeva atto dal verbalizzante che non doveva modificare nulla in attesa di successive comunicazioni.
Successivamente, nel marzo 2002, un secondo accertamento dell’autorità inquirente sulla produzione ed il fatturato delle società del AC 1, terminava con la comunicazione della Polizia, al AC 1, che non stava facendo nulla di illegale.
Infine, il 9 luglio 2002, il PP archiviava con un non luogo a procedere interno, e poi, il 27 settembre 2002, con uno regolare ulteriori inchieste nei suoi confronti.
In conseguenza di tutto ciò, a detta del Difensore, per forza in questo caso sussiste un errore di diritto inevitabile.
Quindi non si può imputare al AC 1 di non essersi impegnato a informarsi se la sua attività era regolare: egli non era tenuto a mettere in atto ulteriori verifiche tant’è che al momento in cui è venuto a conoscenza della operazione __________ ha deciso di interrompere la sua produzione.
Chiede in via principale il proscioglimento. In subordine postula la condanna ad una pena base non superiore ai 14 mesi, con l’applicazione di uno sconto del 10% a cui va aggiunta un’ulteriore attenuazione del 50 % per aver, semmai, agito per errore evitabile di livello quasi inevitabile, con il che l’imputato andrebbe condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote di 15 fr. cadauna.
Non si oppone alla confisca che deve riguardare solo il corpo di reato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1 E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
e meglio per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto, trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio, derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,
in particolare per avere:
ad __________,
tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003,
per il tramite delle società __________ allo scopo il 19 giugno 2000, le cui azioni sono al 100% di sua proprietà e di cui egli è amministratore unico, e della __________, società di cui egli è amministratore unico e titolare del 100 % delle azioni dal 24 gennaio 2002,
1.1. coltivato e portato a maturazione almeno 20'000 (ventimila) piante di canapa in due coltivazioni indoor, producendo complessivamente almeno 180 kg di fiori di canapa, parte venduti all’ingrosso al prezzo di fr. 6'000 al kg, sino a metà del 2002, ed in seguito al prezzo di fr. 5'000 al kg, parte venduti al dettaglio, a partire dal settembre 2002 sotto forma di cosiddetti “sacchetti odorosi” nel suo negozio canapaio __________;
1.2. acquistato nel settembre/ottobre 2000 da __________ almeno kg 10 di canapa secca di tipo outdoor destinata ad uso stupefacente, poi rivenduta tramite la __________;
1.3. acquistato in data 2 maggio 2002 da __________ kg 5 di marijuana tipo indoor per un importo di fr. 23'000, poi rivenduta all’ingrosso senza fatturarla;
trafficando quindi complessivamente almeno 195 kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, per la __________ una cifra d’affari dichiarata, durante il periodo d'attività, pari ad almeno fr. 809’574, mentre per l’attività della __________, il fatturato ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;
1.4. trattasi di infrazione aggravata poiché commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno considerevole?
1.5. Ha agito per errore sull’illiceità?
1.6. Trattasi di errore evitabile?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
E se si, in che misura?
3. Deve essere confiscato quanto in sequestro?
4. Deve essere condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1 è nato il 12 giugno 1974. I genitori sono separati da circa una decina d'anni. Ha una sorellastra, figlia del padre, di 25 anni. Figlio di un noto imprenditore locale, titolare di un'impresa di impianti sanitari, attualmente, secondo quanto riferito dall'imputato, in fallimento, AC 1 ha avuto un'infanzia che egli ha definito normale e serena (MP 06.05.03). In realtà può pure essere considerata agiata, nella misura in cui l'imputato ha frequentato le scuole private e, una volta ultimato l'apprendistato di commercio presso la ditta del padre, ha potuto partire per l'Australia dove ha frequentato una scuola di turismo e di lingue, salvo poi far rientro a casa ed essere attivo dapprima in un'agenzia viaggi e poi in una immobiliare. Del resto lui stesso l'ha definita tale allorquando ha tenuto a precisare che con il commercio di canapa il suo tenore di vita, già agiato, non sarebbe cambiato (PS 06.05.03 p. 6). Si è pure definito un giocatore d'azzardo, frequentatore del casinò in particolare di Mendrisio, senza tuttavia mai spendere delle vere fortune, a volte avendo anzi vinto cifre fino a 15'000.- CHF. Dal 2000, contemporaneamente alla ripresa della sua collaborazione nella ditta paterna, ha iniziato la coltivazione di canapa.
AC 1 è sostanzialmente incensurato, fatta salva una condanna al pagamento di una multa di fr. 1'300.- inflittagli in data 24 aprile 2001 dall'autorità inquirente del Canton Uri per grave infrazione alla LCS, condanna che non ha avuto alcuna influenza nella commisurazione della pena che gli è stata qui inflitta, a parte la constatazione che la sanzione odierna costituisce una pena parzialmente addizionale alla stessa (doc. TPC 11).
2. AC 1 è stato arrestato la mattina del 30 aprile 2003 presso la sua abitazione di via __________ nell'ambito dell'operazione anti canapa denominata "__________". L'arresto è stato confermato dal GIAR fino al 6 maggio successivo (AI 2 e 10), data in cui è poi stato scarcerato dopo aver trascorso un giorno presso le pretoriali di Lugano ed il resto al PCT.
E' quindi emerso che AC 1 ha iniziato la coltivazione di canapa indoor già nel corso dell'anno 2000 allestendo una prima piantagione nello scantinato __________, per il quale versava un affitto mensile di CHF 1'000.-. Successivamente ha incrementato la produzione presso un altro stabile in __________ finchè, nella primavera del 2003, con l'incedere delle prime operazioni indoor, ha cessato l'attività distruggendo tutti i prodotti. Ci torneremo.
3. Sull'attività come tale AC 1 ha fatto capo, per quanto qui di rilievo, a due società di sua proprietà, la __________.
La prima è stata fondata il 19 giugno 2000 con lo scopo di produrre la canapa. In un primo tempo AC 1 era socio al 50% con tale __________, mentre amministratore era tale __________. Dal gennaio 2001 AC 1 ha assunto l'intero pacchetto azionario ed è divenuto amministratore unico. La __________ era una società che gravitava attorno al padre dell'imputato. Sempre nel gennaio 2001 AC 1 ritirò l'intero capitale sociale e la trasformò nella __________ con lo scopo di gestire il suo canapaio __________, per l'affitto del quale versava la somma di CHF 2'500.- al mese alla società __________. In sostanza la __________ produceva canapa che veniva poi venduta nel canapaio __________, fatta salva una quindicina di kg acquistata da tale __________ (10 kg) e dalla società __________ (5kg), pure rivenduta nel suo canapaio di __________.
Sui quantitativi di canapa prodotta e poi venduta, dopo alcune incertezze, le parti hanno per finire riconosciuto in aula che si tratta di almeno 150 kg per una cifra d'affari complessiva di 878'324.- CHF (doc. dib. 2). Va precisato che tra i prodotti venduti nel canapaio, i cosiddetti "sacchetti odorosi" contenenti i fiori secchi di canapa costituivano all'incirca l'80% (AI 25 p. 3).
L'attività di AC 1 nel periodo indicato nell'AA era praticamente tutta costituita dal suo commercio di canapa. Come detto il suo tenore di vita era elevato: vettura sportiva, abbigliamento di marca, ecc (PS 06.05.03). Egli ha spiegato che percepiva un salario netto di CHF 4'500.- mensili dalla __________ ed uno di CHF 2'000.- pure netti al mese dalla __________. Inoltre la __________ pagava per lui la pigione della sua abitazione, il leasing della Porsche (fr. 1'416.- al mese - AI 72), per la quale la stessa società aveva pure finanziato la prima rata di CHF 38'000.-, le bollette telefoniche e la benzina. Il tutto quindi per entrate reali quantificabili attorno ai diecimila franchi netti al mese.
4. Dal profilo fattuale l'operazione "__________" qui oggetto di disamina, non è stata la prima cui l'imputato è stato oggetto. E' infatti emerso che AC 1 era già stato sentito in polizia il 14 marzo 2001 in merito alla piantagione di canapa nel quartiere __________. In quella circostanza AC 1 riferì pure di una seconda piantagione in via __________. In relazione a dette piantagioni l'imputato venne poi sentito una seconda volta il 5 marzo 2002, sempre in polizia, dove spiegò tra l'altro di aver assunto l'amministrazione della __________. Questo procedimento sfociava poi con un decreto di non luogo a procedere interno, ossia non notificato al AC 1 ma unicamente alle autorità di polizia, motivato con l'impossibilità (sic!) di verificare in concreto la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
Il 18 luglio 2002, a seguito di una richiesta di collaborazione della polizia retica (all'origine di un rapporto di polizia datato 01.06.02) e di un successivo scritto 16 giugno dell'Ufficio del GI di Coira, il MP disponeva il sequestro presso la __________ di 6 cartoni contenenti 900 buste di tè alla canapa, lasciati in possesso del AC 1, ad eccezione di due bustine che venivano prelevate per l'accertamento del tenore di THC, il cui responso si rendeva noto il 28 agosto successivo. Dato che l'esame aveva stabilito un tenore di THC pari allo 0,1%, il PP disponeva il non luogo a procedere con decisione non motivata del 27 settembre 2002, regolarmente notificata all'imputato. A prescindere dalla correttezza giuridica di quella decisione già dal profilo oggettivo, il tenore minimo di THC dello 0,3% essendo applicabile unicamente per distinguere la canapa industriale da quella per produrre stupefacenti, mentre per altri prodotti della canapa è fatto ad esempio riferimento alla legislazione sulle derrate alimentari (DTF 126 IV 198 e CCRP 12.12.06 in re N.), si ha che detto non luogo a procedere, a parte la numerazione dell'incarto a cui si riferisce, non indica i fatti per i quali il procedimento era stato aperto, limitandosi a decretare che "non si fa luogo a procedimento penale per i fatti citati in epigrafe" senza indicarli, tanto meno ha fatto riferimento all'analisi del tenore di THC delle bustine di tè. Ma tant'è, il dispositivo n. 3 dello stesso ha comunque correttamente indicato, in grassetto, la facoltà per le parti di richiedere le motivazioni scritte dello stesso. AC 1 non ha fatto uso di tale facoltà.
Contro l'AA in esame, la difesa ha presentato ricorso alla CRP eccependo la violazione del principio ne bis in idem (TPC 3). Con pronuncia 4 agosto 2004 la CRP ha respinto il ricorso rilevando da un lato che il decreto di non luogo interno è una sorta di decisione di sospensione che non ha portata giuridica mentre quello regolarmente notificato riguardava altra fattispecie non contenuta nell'atto di rinvio a giudizio e meglio la commercializzazione del tè alla canapa, di guisa che non vi poteva essere violazione dell'invocato principio.
5. Sui fatti come tali, così come descritti nei considerandi precedenti, e meglio che l'accusato abbia commerciato ca. 150 kg di canapa realizzando una cifra d'affari di poco inferiore ai 900'000.- franchi non vi sono contestazioni.
5.1. A mente della difesa non vi sarebbe prova sufficiente per affermare che la canapa commerciata avesse un tenore di THC superiore allo 0,3%. Pur senza citarla, il difensore deve avere fatto riferimento alla sentenza della CCRP del 4 maggio 2005 in re A. laddove l'alta corte cantonale ha sostanzialmente stabilito che la prova tecnica del THC è necessaria nei casi in cui la stessa può essere assunta, rinviando per il resto alla giurisprudenza del TF che stabilisce che in mancanza di prove dirette, un giudizio può basarsi anche su prove indirette, cioè su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme e che consentono deduzioni precise e rigorose (SJ 1991 p. 95; Rep 1990 p. 353). Diversamente significherebbe che l'autorità sarebbe costretta sempre a pronunciare giudizi di assoluzione ogniqualvolta la prova del THC non ha potuto essere portata mediante un accertamento peritale, finendo così per premiare coloro che hanno già venduto tutta la canapa o, peggio, coloro che, sentendo odor di bruciato, l'hanno occultata o distrutta per eluderne l'analisi.
Proprio in materia di canapa il TF ha più volte ricordato che il tenore stupefacente del prodotto può essere accertato mediante indizi che dimostrano che lo stesso non aveva altre finalità che il mercato degli stupefacenti. Tra questi indizi vi sono le indicazioni sul negozio o sui cosiddetti sacchettini odorosi concernenti restrizioni ai minorenni, il divieto di usarli come stupefacente o di fumarne il contenuto, la vendita a prezzi nettamente più elevati rispetto a quelli praticati per prodotti analoghi privi di stupefacente, scelte di selezione della clientela e altri comportamenti che dimostrano come il prodotto non sia destinato ad un mercato lecito, rispettivamente che l'acquirente può farne un uso stupefacente (DTF 126 IV 60; 125 IV 185; 28.12.02 e riferimenti).
Nella fattispecie si ha che l'imputato era perfettamente consapevole che il suo prodotto era destinato al mercato degli stupefacenti. Lo ha ammesso lui stesso già davanti al GIAR, dopo che in polizia aveva affermato di non essersi mai interessato al tenore del THC:
" Per me era comunque chiaro che gli acquirenti avrebbero potuto utilizzare il contenuto dei sacchetti anche contrariamente alle indicazioni contenute nei sacchetti e meglio a scopo stupefacente" (AI 10).
A ciò aggiungasi che sulle confezioni venivano poste le note avvertenze che il prodotto non poteva essere usato come stupefacente ed inoltre egli stesso ha detto che non vendeva a minorenni (AI 66 p. 2) e che operava tutto a contanti
" Non avendo sufficiente fiducia nella clientela tipica dell'ambiente della canapa" (PS 06.05.03 p. 3).
Inoltre AC 1 utilizzava una cartoteca clienti in cui non figuravano i veri nominativi ma degli pseudonimi (AI 25 p. 3) mentre spontaneamente aveva scelto di non vendere canapa destinata all'esportazione (AI 66 p. 4). Per tacere del fatto, ad ulteriore dimostrazione che la canapa venduta nei sacchetti odorosi era destinata ad essere usata come stupefacente, che in poco più di tre anni ha realizzato una cifra d'affari importante, di poco inferiore ai 900'000.- franchi, assolutamente impossibile da raggiungere con soli prodotti non stupefacenti se solo si pensi ai parametri indicati dal farmacista cantonale nell'AI 98 che fa stato di una resa di ca. 3000 franchi per ettaro a fronte di spese per almeno CHF 3'300.- o di 10/20'000.- CHF per ettaro se si produce olio, essenze o acidi grassi, prodotti per i quali il mercato è molto limitato (AI 98 p. 8). Ne discende che se la canapa venduta da AC 1 nel suo canapaio, posto peraltro in zona prossima al confine, non fosse stata destinata ad uso stupefacente, sarebbe stato del tutto impossibile realizzare una cifra d'affari così importante. Ne discende che il carattere stupefacente del prodotto venduto non può stanti tutti gli indizi di cui sopra, presi nel loro insieme, seriamente essere posto in dubbio dalla sola assenza di un'analisi chimica del tenore di THC, peraltro resa impossibile proprio dal comportamento di AC 1 che, compreso che il vento di una certa inazione delle autorità inquirenti era cambiato, ha pensato bene di distruggere tutto.
5.2. A mente della difesa AC 1 avrebbe agito per errore inevitabile sull'illiceità ai sensi del nuovo art. 21 CP. A suo dire AC 1 si sarebbe inizialmente mosso in un quadro giuridico di tolleranza, di almeno parziale inazione delle autorità. Allorquando queste si sono mosse con i primi interrogatori, egli non avrebbe fatto mistero della sua attività e, per tutta risposta, dopo esser stato invitato a non modificare nulla delle sue piantagioni, il MP, nel settembre 2002, gli ha intimato un decreto di non luogo a procedere senza l'indicazione dei fatti a cui si riferiva, cosicchè egli avrebbe avuto più di un motivo valido per ritenere che quanto stava facendo fosse lecito. A suo giudizio AC 1 sarebbe stato del tutto trasparente nel riferire della sua attività, di guisa che egli si troverebbe in una situazione tipica di errore di diritto, ora errore sull'illiceità, assolutamente inevitabile. A torto.
A parte il fatto che il citato decreto di non luogo a procedere del 27 settembre 2002 può semmai entrare in considerazione, quanto agli effetti sulla consapevolezza e sulla volontà dell'imputato, solo a partire da quella data e non per la sua attività precedente, devono valere le seguenti considerazioni.
Per l'art. 21 nCP chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Secondo il Messaggio del CF concernente la novella legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2007 con la quale è stata modificata la parte generale del CP concernente le pene, la riforma non conterrebbe modifiche essenziali rispetto al diritto vigente, limitandosi a specificare le conseguenze giuridiche dell'errore sull'illiceità in merito alla punibilità dell'autore (FF 1999 p. 1965). In realtà il nuovo diritto distingue due tipi di errore: quello inevitabile anche da parte di una persona avveduta che comporta il proscioglimento e quello evitabile che implica invece il riconoscimento della colpevolezza dell'autore con l'obbligo per il giudice di attenuare la pena. Il previgente diritto prevedeva invece unicamente l'attenuazione libera della pena. In questo senso la novella legislativa appare pertanto più favorevole all'imputato di guisa che, in applicazione del principio della lex mitior, la fattispecie va senz'altro vagliata sotto l'aspetto del nuovo diritto.
Il TF ha più volte avuto modo di stabilire che affinché vi sia errore di diritto è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato non fosse lecito o perseguibile, i presupposti essendo adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto, di non aver fatto alcunché di illecito. Non vi è errore se l'agente è cosciente dell'illiceità del suo comportamento ma è convinto di sfuggire alla condanna (6S.428/2006 del 26 novembre 2006, relativa proprio ad un caso di canapa in Ticino).
Credere o ignorare qualcosa è questione di fatto ed è quindi nei fatti che va ricercato quanto credeva o ignorava l'autore (DTF 125 IV 49). Ed i fatti, così come accertati in questa sede, escludono che AC 1 sia stato in buona fede, abbia agito credendo di agire nel lecito od abbia ignorato di agire nell'illegalità.
5.2.1. Innanzi tutto il clima in cui è sorto il proliferare dei traffici di canapa in Ticino, secondo costante e consolidata giurisprudenza del TF, non è atto da solo a giustificare un errore di diritto poiché le leggi in vigore al momento dei fatti qui in esame erano comunque chiare, a prescindere dall'operato concreto delle autorità di polizia, ciò potendo invece giustificare una riduzione della pena attorno al 10% (DTF 15.06.06 in re Z.).
Secondariamente AC 1 ha sempre agito nell'equivoco. E' vero che ha ammesso già nelle prime audizioni di coltivare canapa, ma non ha mai indicato con precisione di quale canapa si trattava. Anzi, in occasione delle due domande di costruzione per il cambiamento di destinazione degli immobili dove ha coltivato (__________) e venduto (__________) canapa, ha sempre indicato "prodotti biologici", senza nemmeno menzionare la canapa (AI 32 e 48).
A ciò aggiungasi che egli era ben cosciente, come visto, sin dall'inizio che la canapa prodotta finiva sul mercato degli stupefacenti perché operava con pseudonimi, perché realizzava importanti cifre d'affari, impossibili da raggiungere con la vendita di prodotti leciti, perché sui sacchettini indicava che il contenuto non andava fumato, perché egli stesso ha ammesso che in quel periodo si "andava verso la depenalizzazione" intendendo con ciò che sapeva che ancora nulla era stato depenalizzato, tanto meno il consumo e la vendita e perché se n'è guardato bene dal misurare il THC del prodotto venduto.
Questi elementi fattuali dimostrano come egli era perfettamente in chiaro di commettere un'infrazione, altrimenti non si spiegherebbe il perché non indicare la canapa sulle domande di costruzione, il perché operare tutto in contanti e il perché di quelle indicazioni alibi sulle confezioni. In altri termini una persona che vuole agire nella legalità o che è convinta di farlo, non ha bisogno di rimanere nell'equivoco, di omettere di dire che produce canapa al momento della trasformazione della destinazione degli immobili trincerandosi dietro la vaga indicazione "prodotti biologici", ma dice espressamente cosa vuol produrre e cosa vuol vendere. Una persona che sa di agire in un mercato "particolare" tanto da essere meglio trattare tutto in contanti, sa di operare in situazioni quanto meno sul filo del rasoio e non può quindi escludere in buona fede di vendere prodotti illegali e meglio stupefacenti. Così come chi pretende di credere in buona fede di vendere prodotti leciti non ha bisogno di mettere sulle etichette che non possono essere usati come stupefacenti. Per tacere infine delle scelte dei clienti e meglio di non vendere a minorenni o a clienti che volevano esportare il prodotto: insomma, se uno crede davvero di vendere cose lecite, non ha certo bisogno di farsi questi scrupoli e, se se li fa, è perché sa che con ogni probabilità il tutto non è legale e quindi non può certo pretendere di aver agito per errore ritenendo in buona fede che il suo comportamento fosse lecito. In realtà AC 1, come altri, ha giocato sull'equivoco, sapendo di agire nell'illegalità ma contando di poter sfuggire alla condanna poiché "così facevano tutti".
5.2.2. AC 1 pretende di aver agito per errore sull'illiceità anche perché sostiene di essersi rivolto ad un legale per le consulenze relative alle sue società, di avergli detto che trattava canapa e che questi gli avrebbe garantito che fosse tutto in ordine.
A parte il fatto che dagli atti nulla emerge in punto a queste pretese rassicurazioni, nulla si sa circa le domande che egli avrebbe posto al legale e le risposte che questi gli avrebbe dato. Di certo, e nemmeno la difesa lo pretende, non gli ha chiesto se poteva vendere canapa da stupefacente. Quand'anche poi gli avesse chiesto se poteva vendere canapa e questi gli avesse risposto affermativamente, non si configurerebbe sia che sia una situazione di errore di diritto, nella misura in cui la sola indicazione "canapa" ancora non basta poiché non distingue quella industriale da quella tipo droga. E da nessuna parte AC 1 ha mai fatto riferimento al THC e ogniqualvolta ha parlato di canapa ben si è sempre guardato di dire di che canapa si trattava. La fattispecie, sotto questo punto di vista, appare pertanto analoga a quella già giudicata dalla CCRP il 17 agosto 2006 in re T., laddove l'alta Corte ha negato l'esistenza dell'errore proprio perché l'indicazione "produzione di canapa" non è stata ritenuta sufficientemente trasparente. In realtà, anche in questo caso, AC 1, ogni qualvolta ha fatto riferimento alla canapa, lo ha fatto con l'intenzione di alimentare l'equivoco.
5.2.3. Come visto l'imputato è stato oggetto di vari interrogatori prima che chiudesse l'attività nei primi mesi del 2003, con l'incedere delle operazioni indoor.
La prima volta, il 14 marzo 2001, è stato citato in polizia a Chiasso per spiegare la "mia posizione in merito alla piantagione di canapa che si trova nel quartiere __________ ". In quell'occasione, dopo aver spiegato cosa coltivava ed aver specificato che si trattava di talee, con gli agenti si è recato sul posto mostrando la piantagione. E' poi stato avvertito "di non modificare nulla della piantagione visionata e fotografata dagli agenti. Il tutto verrà presentato al Ministero Pubblico per eventuali richieste o comunicazioni". Già a quel momento, quindi, AC 1 non poteva certo pretendere di non avere avuto per lo meno il dubbio sull'illiceità del suo agire. Ma tant'è: ha continuato.
Nuovamente interrogato il 5 marzo 2002, ha riferito di essere il solo titolare della __________ ed ha spiegato che la potenzialità della produzione era aumentata. E' stato quindi avvertito che il Magistrato richiedeva ulteriori accertamenti in relazione agli acquisti ed alla vendita della canapa. Con il che AC 1 ha prodotto una serie di fatture per l'acquisto e per la vendita della canapa, precisando di rimanere a disposizione per "ulteriori chiarimenti o spiegazioni". Ha comunque continuato l'attività, incurante di un secondo intervento della polizia che altro non poteva, già in un individuo dotato di un minimo di senno, che far sorgere ulteriori dubbi sulla liceità dell'attività.
Ma non è finita qui. Il 24 maggio 2002, nell'ambito di un inchiesta a carico di un certo __________, AC 1 è stato di nuovo sentito in polizia. In quell'occasione egli ha ammesso che già nel novembre 2001 __________ gli aveva consegnato 11,5 kg di canapa grezza, da lui selezionata su una partita di ca. 20kg, la rimanenza essendo stata giudicata di cattiva qualità. Fatto sta che per questi 11,5 kg AC 1 pagò a __________ l'importo di CHF 8'000.- nel gennaio 2002. Da questa canapa ricavò poi mille bustine di tè che gli vennero sequestrate nei citati 6 cartoni lasciati in suo possesso, da cui sono state prelevate due bustine per le analisi.
Il 5 settembre 2002 AC 1 è stato nuovamente sentito in polizia, laddove ha preso atto dell'ordine di dissequestro dei cartoni contenenti il tè e del risultato delle analisi del THC sulle bustine oggetto di verifica, risultato pari allo 0,1%. In tale occasione, quindi, l'imputato ha preso atto che le bustine di tè non raggiungevano un tenore di THC, secondo quanto ritenuto dalle autorità inquirenti, tale da considerarle stupefacente. Delle piantagioni in quell'occasione non si parlò.
Il 27 settembre 2002, e meglio 22 giorni dopo quell'ultimo interrogatorio, il PP emise il citato decreto di non luogo a procedere.
Orbene, al di là della financo maldestra formulazione di tale decreto che richiama "fatti citati in epigrafe" senza minimamente indicarli - il riferimento al numero dell'incarto non potendo ovviamente che avere un effetto squisitamente interno allo stesso MP, all'imputato non essendo certo noto a memoria che quel numero si riferisse a quella determinata fattispecie e non ad un'altra - AC 1 non poteva di sicuro ritenere che quel non luogo riguardasse tutte le inchieste per le quali era stato sentito, poiché egli sapeva in particolare che gli era stato sequestrato del tè per la misurazione del THC e sapeva anche che quelle analisi avevano dato esito negativo, in guisa di che non poteva che comprendere che quel decreto riguardava le bustine del tè e basta. Questo anche perché tutti gli altri elementi indizianti di cui si è detto prima non erano mutati e meglio che l'ambiente della canapa fosse particolare, che la canapa da fumare fosse (ancora) proibita, che sui sacchetti odorosi continuavano a figurare quelle avvertenze sull'utilizzo altrimenti inutili se si fosse trattato di canapa non stupefacente e che continuava a non vendere a minorenni o ad esportatori all'estero erano fatti sempre ben presenti nella mente dell'imputato. D'altronde egli ben si è guardato dal far uso del diritto di richiedere le motivazioni del decreto di non luogo a procedere, nonostante la chiara indicazione nel dispositivo dello stesso, visto anche l'equivoco riferimento a fatti non citati, così come ben si è guardato dal far misurare il tenore del THC della canapa venduta nei sacchetti odorosi, nonostante sapesse, proprio in relazione ai fatti riguardanti il tè, che determinante per la liceità dell'agire era proprio il tasso di THC della canapa. In realtà AC 1 ancora una volta ha proseguito la sua attività sfruttando l'equivoco, diversamente avrebbe fatto richiesta delle motivazioni ed avrebbe fatto accertare il THC anche del contenuto dei sacchetti odorosi. Altro che errore di diritto inevitabile, altro che agire in buona fede!
6. A norma dell'art. 19 n. 2 LStup un caso è da considerare grave ed è punito con una pena detentiva non inferiore a 12 mesi – tra l'altro – se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. In DTF 129 IV 253 il Tribunale federale ha ricordato che una persona agisce per mestiere quando risulta che dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dagli introiti prospettati o ottenuti, essa eserciti la sua attività alla stregua di una professione, foss'anche accessoria. Occorre tuttavia che l'autore si prefigga di ottenere entrate relativamente regolari, costituenti un apporto di rilievo al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia perciò, in un certo modo, inserito nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254 con riferimenti). L'aggravante del traffico per mestiere presuppone, in linea generale, che l'autore ricerchi e ottenga effettivamente, grazie all'attività delittuosa, guadagni relativamente regolari, che contribuiscano in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni. Poiché proprio quando conta su introiti per finanziare una parte del suo tenore di vita l'autore diventa socialmente pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255 con riferimenti).
Trattandosi dell'aggravante prevista dall'art. 19 n. 2 lett. c LStup, in particolare, la norma prevede espressamente che essa è data solo quando chi si dedica al traffico di droga per mestiere ritrae una cifra d'affari considerevole o un guadagno importante. Decisivi sono, da un lato, l'introito lordo e, dall'altro, il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV 252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il secondo deve raggiungere almeno fr. 10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag. 255). La cifra d'affari e il guadagno devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65). La mera aspettativa non è sufficiente (DTF 117 IV 65 consid. 2a). La fattispecie qualificata dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup costituisce, in sostanza, una circostanza personale nel senso dell'art. 26 vCP (CCRP 28.06.2004 in re B.).
Nella fattispecie è stato accertato che vi è perfetta identità economica ed amministrativa tra le società __________, __________ e l'imputato. Egli ha ammesso che traeva il suo sostanzioso reddito proprio dall'attività di queste sue società. La cifra d'affari conseguita da queste società, e quindi da lui stesso, relativa alla produzione ed al commercio della canapa è stata accertata in CHF 878'324.- ossia ben oltre 8 volte quella minima che fa da spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata. Ne discende che anche sotto questo aspetto l'atto di accusa va confermato.
7. Per l'art. 47 nCP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La novella legislativa è costituita da una semplice cosmesi redazionale, i principi reggenti il previgente art. 63 vCP non essendo sostanzialmente mutati, di guisa che il problema della lex mitior non si pone. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, eventuale assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche, comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Per quanto riguarda l'autore in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
7.1. Nella fattispecie ha da essere considerata una colpa piuttosto importante sia per la durata dell'attività (circa tre anni), sia per l'importante cifra d'affari conseguita che ha permesso all'imputato un reddito assai cospicuo, tale da permettergli un tenore di vita elevato, con abbigliamento con capi firmati e auto di prestigio. Né va trascurato il fatto che AC 1 ha sempre giocato sull'equivoco, dimostrando di saper gestire molto bene le inchieste cui è stato oggetto. Al riguardo basta por mente al fatto che, una volta compreso che le autorità, finalmente, si erano decise ad agire con atti concreti quali le chiusure forzate dei canapai nell'ambito delle prime operazioni indoor nel marzo 2003, AC 1 ha chiuso in fretta e furia il canapaio ed ha distrutto tutta la canapa e la cartoteca clienti, salvo poi dire di averlo fatto perché solo allora si sarebbe reso conto che si trattava di attività illecita. In realtà ha distrutto tutto per sopprimere le prove del suo illecito anche perché, come visto, sapeva bene che determinante era l'analisi del THC della canapa come precedentemente avvenuto con il tè. A ciò aggiungasi come AC 1, figlio di buona famiglia, benestante e dalla buona formazione, ha saputo bene predisporre il suo traffico, con l'impiego di società a lui facenti capo, separando accuratamente quella che era l'attività di produzione dalla vendita; ciò che dimostra una buona organizzazione criminale ed una non trascurabile intensità criminosa. Di nessun peso è invece risultata la condanna per eccesso di velocità pronunciata dalle autorità urane: che l'odierna sanzione sia parzialmente addizionale alla citata condanna è semplicemente una questione tecnica che non ha avuto alcuna influenza sulla commisurazione della pena. Tenuto presente della gravità della colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 24 mesi.
A suo favore è stato tenuto conto della sostanziale incensuratezza, del fatto che abbia sempre lavorato e che, una volta scarcerato si è rimesso onestamente al lavoro in attività non più legate ad ambienti criminogeni o, peggio, al mondo degli stupefacenti. Per finire è pure stata considerata a sua favore una buona collaborazione con gli inquirenti nell'accertamento dei fatti, al di là della negazione in diritto della sue responsabilità che non ha per nulla sminuito il riconoscimento della generica attenuante della collaborazione. Né va di poi dimenticato che dai fatti sono ormai trascorsi circa quattro anni senza che AC 1 abbia nuovamente interessato le autorità giudiziarie.
Già solo tenuto conto di questi elementi di mitigazione della colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 20 mesi.
Con la DTF 6S.56/2006 l'alta corte federale, dopo aver ribadito che le leggi erano chiare sin da sempre, ha accertato che il fatto di aver atteso fino al marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed efficace per porre fine al proliferare del mercato illecito della canapa, costituisce una parziale inazione con tratti disorientanti che, in determinati soggetti, può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza. Sull'influenza di tale inazione sulla commisurazione della pena, in analogia con le inchieste mascherate, il TF ha stabilito di principio una riduzione del 10% massimo fino al momento in cui, concretamente, essa ha potuto agire sul grado di colpevolezza del reo. Ciò posto AC 1 andrebbe condannato a 18 mesi di pena detentiva. Questo Presidente ritiene tuttavia di poter applicare una riduzione eccezionalmente maggiore in relazione al comportamento dello Stato a seguito dell'intimazione del citato non luogo a procedere che, se per dirla con il TF non ha minimamente intaccato l'illegalità della condotta in esame, ha certo contribuito, così come redatto, ad alimentare la confusione nella misura in cui non ha specificato a quali fatti si riferisse nonostante il riferimento, nel dispositivo, a fatti citati in epigrafe, tanto più che il magistrato doveva essere al corrente che a carico dell'imputato vi erano pure altre inchieste analoghe. Questa imbarazzante redazione, pur non avendo minimamente intaccato la consapevolezza del reo di agire nell'illegalità, giustifica un'ulteriore riduzione della pena di 2 mesi.
Alla luce di quanto suesposto si giustifica pertanto di infliggere a AC 1 una pena detentiva di sedici mesi.
8. Quanto ai sequestri le parti si sono accordate in aula nel senso di confiscare tutti gli averi in denaro in quanto provento di reato, ad eccezione delle spese processuali e degli oneri sociali e delle imposte alla fonte, i cui importi indicati nelle bollette prodotte dalla difesa vanno girati direttamente alle parti creditrici. Così stando le cose tutti gli oggetti ancora sequestrati vanno confiscati in quanto corpus sceleris, ad eccezione della motocicletta che, in virtù del principio della proporzionalità, va dissequestrata. Quanto al denaro contante e/o figurante sui conti sequestrati, la confisca avviene dedotti i costi processuali ed il pagamento delle bollette di cui ai doc. dib. 3-6 i cui importi vengono girati direttamente ai creditori.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;
19 cfr. 1 e 2 lett. c LF Stup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno considerevole,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto, trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio,
derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,
in particolare:
complessivamente tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003, almeno 150 kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, una cifra d’affari complessiva dichiarata, di almeno fr. 878’324.--, mentre per l’attività del negozio __________, il fatturato ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. E’ ordinata la confisca di quanto posto in sequestro ad eccezione degli importi di fr. 9'382,60.-- che vengono girati direttamente all’istituto delle assicurazioni sociali (fr. 7'540,30.--) e all'ufficio delle imposte alla fonte (fr. 1'842,30.--) mentre la motocicletta Husqvarna viene dissequestrata.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'500.--
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