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Incarto n. 72.2005.144 |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Giovanna Roggero-Will |
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Segretaria: |
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dal 24 settembre al 22 ottobre 2003; |
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prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a __________,
certo __________ ed ad altri clienti non meglio identificati
almeno 149 grammi di cocaina (di cui 15 tagliati con della creatina o del calcio) al prezzo maggiorato di Fr. 20.- / Fr. 30.-
al grammo rispetto al prezzo di acquisto,
sostanza previamente acquistata a __________ da vari spacciatori locali tra cui __________ ed altri non meglio identificati al prezzo variante tra Fr. 100.- e Fr. 140.- il grammo;
1.2. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto gratuitamente a __________ ed ad altre persone non meglio identificate
almeno 40 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1;
1.3. a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato, senza alcun suo guadagno,
a __________ non meglio identificati,
che gli anticipavano i soldi, almeno 40 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze
di tempo e luogo di cui al punto 1.1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 LS;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo ottobre 2002 / settembre 2003,
consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 82/2004 del 6 luglio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo settembre 2004 / ottobre 2004, procurato in due circostanze alla convivente __________ un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 10 grammi, sostanza consegnatagli all’esterno della loro abitazione da __________ che si era già messo d’accordo con __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19 cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 145/2005 del 16 novembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermati integralmente gli atti di accusa, ritenuta la parziale prescrizione della contravvenzione alla LStup per il periodo ottobre 2003-14 marzo 2003, ed in applicazione dell'art. 11 CP, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato ad una pena di 16 mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.
Per quanto attiene alle precedenti condanne, chiede la revoca della sospensione condizionale relativa a quella inflitta il 24.3.2003 dal MP di __________. Non si oppone comunque a che il periodo di prova venga prolungato di un anno. Relativamente alle sentenze 23.11.1998 e 22.11.1999 chiede invece un nuovo ammonimento formale.
§ Il Difensore, il quale ritenuto che:
- i fatti sono ammessi,
- la quantità di stupefacente spacciato supera di poco la soglia dei 18 grammi di cocaina pura che qualifica l'aggravante,
- la piena e ampia confessione resa,
- l'applicazione dell'art. 11 CP,
- la natura dello spaccio (a carattere locale, con numero di operazioni ridotte e volte a garantire il proprio consumo e quello di amici e conoscenti),
conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal PP.
In ragione della prognosi favorevole chiede inoltre che l'esecuzione della pena sia sospesa condizionalmente, rimettendosi alla Corte per quanto attiene alla durata del periodo di prova. Non si oppone alle richieste di confisca formulate dal PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E' autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a diversi consumatori
almeno 149 grammi di cocaina?
1.1.2. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto a diverse persone
almeno 40 grammi di cocaina?
1.1.3. a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato a terzi
almeno 40 grammi di cocaina?
1.1.4. a __________,
nel periodo settembre 2004/ottobre 2004,
procurato in due circostanze a __________
almeno 10 grammi di cocaina?
1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo ottobre 2002 / settembre 2003,
consumato personalmente almeno 50 grammi di cocaina,
e meglio come descritto dagli atti di accusa?
2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve subire la revoca della sospensione condizionale:
4.1. della pena di 7 mesi di detenzione inflittagli il 23.11.1998 dalle Assise correzionali di __________?
4.2. della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il 22.11.1999 dalle Assise correzionali di __________?
4.3. della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il 24.3.2003 dal MP di __________?
5. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
Considerato in fatto ed in diritto
1. Vita
AC 1 nasce a __________ il __________. Ha un fratello di 24 anni, __________, e un fratellastro di 23 anni, __________, nato da una successiva relazione del padre. I suoi genitori sono separati da oltre quindici anni. La madre vive a __________ ed attualmente lavora in un chiosco a __________. Il padre è invalido dal 2001 per problemi alla schiena di natura congenita, ma aggravati dalla sua precedente attività di idraulico in proprio, e vive ad __________ con la nuova famiglia. In sede di inchiesta AC 1 aveva riferito di avere un buon legame con la madre mentre che con il padre i rapporti erano più freddi. Al dibattimento ha precisato di essersi riavvicinato al padre a seguito delle sue disavventure giudiziarie e di intrattenere ora con lui una relazione serena.
AC 1 frequenta le scuole dell'obbligo a __________ e quindi l'apprendistato di elettricista presso la __________. A causa di gravi problemi di salute che gli pregiudicheranno l'uso completo della mano destra, conseguirà il diploma di elettricista solo nel 1999. Lavora nel settore per sei mesi ma, non riuscendo completamente vista la parziale invalidità, tramite l'AI comincia una riqualifica professionale nel campo dell'informatica che, però, non conclude. Viene infatti licenziato poiché accusato di furto dal datore di lavoro. Nel 2001 frequenta una scuola interna di assicurazioni presso la __________ conseguendo il relativo brevetto e, sino al luglio 2002, lavora per una società di brokeraggio, nel frattempo fallita, percependo un salario mensile di fr. 3'500.- oltre provvigioni. Da questa data e fino a dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 22.10.2003, AC 1 non svolge più alcuna attività e vive grazie all'aiuto dei genitori.
Uscito dal carcere va a convivere con __________ (che pure sarà coinvolta in vicende legate agli stupefacenti), ragazza che conosce da anni e con la quale ha una relazione sentimentale dal settembre 2002 (cfr. verbale di polizia __________ 24.9.2003, p. 7). Trova impiego tramite la società __________. Lavora per tre mesi a _______ presso una ditta che tratta impianti di illuminazione e, quindi, per un anno presso una società di __________ operante nell'ambito dei generi alimentari. Fino al luglio 2005 è poi impiegato presso la __________ in qualità di rappresentante. Dopodiché il padre rileva per lui ed il fratello __________ il Piano __________ presso il quale è a tutt'oggi attivo come cameriere e responsabile generale del bar (cfr. doc. dib. 1). Al dibattimento, AC 1 ha manifestato l'intenzione di conseguire la patente di esercente una volta risolte le sue pendenze con la giustizia.
Conclusa la sua relazione con la __________ nell'estate del 2005, AC 1 torna a vivere con la madre a __________.
AC 1 ha le prime esperienze con l'hashish a 17 anni. Ne fa un uso sporadico da lui quantificato in "una o due volte all'anno" (verbale dinanzi al PP 3.10.2003, p. 4). Nel corso del 2001 assaggia in compagnia la cocaina. Passati alcuni mesi di astinenza, ne riprende il consumo che, nel corso del 2003, va vieppiù intensificandosi. Inizialmente assume la sostanza per via nasale quindi fumandola. AC 1 non si definisce un tossicodipendente. Come da lui dichiarato in aula, ha smesso di fare uso della sostanza stupefacente senza particolare difficoltà.
2. Precedenti penali
AC 1 non è incensurato. A suo carico vi è un primo decreto di accusa risalente al 20.3.1996 mediante il quale è condannato ad una multa di fr. 300.- per avere acquistato circa 15 grammi di hashish, consumati personalmente e messi a disposizione per fumate collettive, e per aver venduto alcuni trips e una decina di pastiglie di ecstasy.
Il 23.11.1998 egli compare dinanzi alla Corte delle Assise correzionali di __________ che, ritenutolo colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per aver venduto 5 kg di hashish nel corso del 1996, gli infligge una pena di 7 mesi di detenzione sospendendone l'esecuzione per un periodo di prova di due anni.
Nel corso del 1999, a seguito di un incidente stradale, incorre nuovamente nelle maglie della giustizia. Con sentenza 22.11.1999 della Corte della assise correzionali di __________ è condannato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e ad una multa di fr. 500.- per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. E' inoltre prolungato di un anno il periodo di prova relativo alla precedente condanna del 23.11.1998.
Il 6.7.2001 il Presidente del circolo di __________ condanna l'accusato ad una multa di fr. 500.- per infrazione grave alla norme della circolazione. Il successivo 18.9.2001 la medesima autorità prolunga di un ulteriore anno il periodo di prova relativo alla menzionata condanna del novembre 1998 (che andrà quindi a scadere il 21.11.2002), come pure prolunga di un anno il periodo di prova assegnato nella sentenza del 22.11.1999 (che andrà a scadere il 22.11.2003).
Con decreto d'accusa 24.3.2003 AC 1 è, infine, condannato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per il furto (ripetuto) di materiale informatico ai danni del suo datore di lavoro di allora. Senza che sia revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle suddette condanne del 23.11.1998 e 22.11.1999, AC 1 viene formalmente ammonito.
(cfr. AI 22 inc. MP 2003.6370)
3. Circostanze dell'arresto
Nell'ambito di un'inchiesta penale aperta nel Canton __________ emerge in particolare che AC 1 (e altre tre persone residenti in __________) intrattiene rapporti telefonici per l'acquisto di cocaina con tale __________, arrestato il 26.5.2003 dalle autorità giurassiane poiché coinvolto in un vasto traffico di cocaina. Ne segue una rogatoria intercantonale con la quale viene chiesto alle autorità ticinesi di interrogare il AC 1 (e le altre persone interessate). La polizia ticinese è inoltre già in possesso di dichiarazioni che chiamano in causa il AC 1 per la vendita di almeno 150 grammi di cocaina. Sulla scorta di questi elementi, in data 18.9.2003 il PP emette nei suoi confronti un ordine di traduzione forzata (AI 3). Il 24 settembre il AC 1 è sentito dalla polizia e in questo suo primo verbale ammette in sostanza le sue responsabilità. Viene quindi tratto in arresto, come da relativo ordine (AI 7), ed associato alle carceri pretoriali di __________. Dalle analisi tossicologiche risulta positivo alla cocaina (cfr. all. 19 al Rapp. di arresto 25.9.2003).
A seguito della perquisizione domiciliare gli vengono sequestrati 24 minigrip, di cui tre "sporchi" di cocaina e uno di marijuana e un telefono cellulare Nokia 7250 senza scheda (dissequestrato in corso di inchiesta). Gli viene inoltre sequestrato un telefono cellulare Nokia completo di caricatore, rinvenuto sulla sua persona (cfr. verbali di sequestro 24.9.2003 agli atti).
L'arresto è poi confermato dal Giar il 25.9.2003 (cfr. verbale Giar 25.9.2003, AI 11). AC 1 trascorre l'intero periodo di detenzione preventiva presso le carceri di __________, rifiutando il trasferimento al penitenziario cantonale (cfr. VI PP AC 1 3.10.2003, p. 5).
Dopo il secondo e ultimo interrogatorio dinanzi al PP del 22.10.2003, AC 1 viene rilasciato con l'obbligo, tra altro, di sottoporsi a regolari controlli medici atti a dimostrare l'astinenza dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che fa con esito positivo dal 19 novembre 2003 al 30 settembre 2004 e in data 9.3.2006, come attestano i certificati prodotti al dibattimento (doc. dib 2 e 3).
In data 23.6.2005 AC 1 viene nuovamente interrogato dalla polizia poiché chiamato in causa, nell'ambito di altra inchiesta per traffico di stupefacenti, per aver preso in consegna circa 10 grammi di cocaina per conto dell'amica e compagna __________, da tale __________, presso il quale ella si riforniva.
Ammettendo l'addebito e assicurando di non aver più fatto uso di sostanze stupefacenti dal 2003 viene subito rilasciato. L'11.11.2005 AC 1 ribadisce poi le sue dichiarazioni al procuratore pubblico e qualche giorno dopo viene emesso nei suoi confronti l'atto di accusa aggiuntivo 145/2005 pure oggetto del presente giudizio.
4. Fatti di cui agli atti di accusa
4.1. Il primo atto di accusa in giudizio (82/2004 del 6.7.2004) è praticamente stato allestito sulla base delle ammissioni fatte da AC 1 in istruttoria, segnatamente dinanzi al PP (cfr. VI PP AC 1 3.10.2003 e 22.10.2003), e ribadite al dibattimento senza contestazione alcuna. Si ha, quindi, pacificamente che, tra __________, AC 1
- dal febbraio 2002 al giugno 2003 fa vendite di cocaina per complessivi 149 grammi facendo capo a diversi fornitori. Da queste vendite, pur maggiorando il prezzo rispetto a quello di acquisto e, a volte, pur "tagliando" la droga con della creatina o del calcio, non trae guadagno salvo quello necessario ad acquistare la cocaina che egli consumava;
- dal febbraio 2002 all'aprile 2003 offre gratuitamente alla sua compagna __________ e ad altri conoscenti un quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina;
- dal febbraio 2002 al giugno 2003 procura senza alcun guadagno a suoi conoscenti, tra i quali la compagna __________ complessivi 40 grammi di cocaina;
- dall'ottobre 2002 al settembre 2003 consuma almeno 50 grammi di cocaina.
AC 1 ammette ancora in aula, senza contestazioni, l'addebito di cui all'atto di accusa aggiuntivo del 16.11.2005. Si ha pertanto pacificamente che egli ha procurato in due occasioni all'amica __________ almeno 10 grammi di cocaina.
4.2. Giusta l'art. 19 n. 1 LStup chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra altro, acquista, trasporta, procura, detiene, vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno. E' dato il caso grave, in particolare, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a LStup). Trattandosi di cocaina, il limite del caso grave fissato dal Tribunale federale è di 18 g di sostanza pura (DTF 122 IV 363, 120 IV 338) atteso che, in assenza di migliori riscontri, il grado computabile della droga spacciata è del 10%.
Alla luce dei fatti suesposti è pacifico, in diritto, che i capi d'accusa devono essere in questa sede confermati, salvo per quanto riguarda il reato di contravvenzione alla LStup di cui al punto 2 dell'atto di accusa del 6.7.2004, che in virtù dell' art. 109 CP è prescritto per il periodo che va dall'ottobre 2002 al 14 marzo 2003.
5. Commisurazione della pena
5.1. Giusta l’art 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
La gravità della colpa - secondo quanto rilevato dalla CCRP in numerose sentenze (valga, per tutte, la sentenza 25 novembre 1999 in re I.V. N) – è il criterio fondamentale per la fissazione della pena.
Nella sua valutazione vanno considerati numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, assenza di scrupoli, modo d’esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell’illecito, ruolo in seno ad una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche. Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e professionale dell’autore, la sua educazione e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua reputazione (cfr. Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
In linea di conto entrano anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato, la qualità della sua collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la sua volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1; 116 IV 289 consid 2a).
Secondo la giurisprudenza, criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c) e le esigenze di prevenzione generale hanno soltanto un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).
Quando il giudice di merito accerta che l’autore abbia agito in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP), egli deve ridurre la pena di conseguenza, senza essere tenuto ad operare una riduzione lineare (DTF 123 IV 49).
Per l’art 68 n. 1 cpv 1 CP, quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima comminata, ritenuto che con ciò si intende che occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2. Ed, n. 12 ad art 68; DTF 118 IV 121; 116 IV 304; 115 IV 25; 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid 22c).
La colpa di AC 1 è piuttosto grave. In primo luogo, per il quantitativo di cocaina da lui messo in circolazione, che configura il caso qualificato previsto dall'art. 19 n. 2 lett. a LStup, ancorché di qualche grammo superiore al limite di 18 g di cocaina pura fissato dal Tribunale federale. Secondariamente, per il modus operandi. Benché le vendite a lui imputate gli siano essenzialmente servite per garantirsi il proprio consumo, egli ha comunque saputo mettere a punto un discreto traffico di cocaina, durato per oltre un anno. AC 1 sapeva bene dove approvvigionarsi: nel corso dell'attività delittuosa ha, infatti, fatto capo a più di un fornitore, financo allacciando contatti con persone poco raccomandabili e gravemente invischiate nel traffico degli stupefacenti. AC 1 sapeva anche bene dove poi piazzare la merce, sebbene, come evidenziato dalla diligente difesa, il suo raggio di azione fosse geograficamente limitato alle zone delle sue frequentazioni ed abbracciasse (solo) amici e conoscenti. Era lui stesso a confezionare le dosi e, ad ulteriore comprova di una certa sua dimestichezza nello spaccio di cocaina, in alcuni casi ha pure utilizzato della sostanza da taglio per trarre un maggior profitto dalla rivendita.
A pesare sulla colpa vi sta inoltre il fatto che AC 1 non è incensurato. Ha nel passato delinquito a più riprese ed è già stato condannato a 7 mesi di detenzione proprio per infrazione alla LStup, dimostrando così una certa propensione nel delinquere ed una certa indifferenza alle regole. Egli ha poi ancora delinquito mentre era in attesa di giudizio. Se da un lato questa "ricaduta" pesa poco sulla colpa poiché, come considerato dal procuratore pubblico, costituisce più un delitto d'ambiente con connotazione affettiva che un vero proposito delinquenziale, dall'altro denota ancora un comportamento leggero ed immaturo. AC 1 ha sì avuto delle difficoltà personali nel suo trascorso, di cui la Corte ha debitamente tenuto conto, non tali, però, da poter completamente scusare il suo agire delittuoso. AC 1 non era un ragazzo allo sbando. Da quanto emerge dagli atti e da quanto riferito al dibattimento, ha sempre trovato un sostegno da parte della famiglia e, malgrado le incomprensioni, sostegno ha trovato anche nel padre che, con la madre, ha provveduto a mantenerlo durante la sua disoccupazione.
La Corte ha d'altro canto ritenuto a favore di AC 1 la buona collaborazione prestata agli inquirenti, ai quali ha praticamente da subito ammesso gli addebiti, nonché la susseguente piena e fattiva assunzione delle proprie responsabilità, manifestata ancora in aula a dimostrazione della sua volontà di emendamento. Infine, ma non da ultimo, a favore di AC 1 va considerata una certa, leggera (cfr. sue dichiarazioni riportate al consid. 1), scemata responsabilità dovuta al suo consumo di cocaina.
Tutto considerato e ben ponderato e tenuto inoltre conto del carcere preventivo sofferto, questa Corte ha ritenuto giusta per AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione, da considerarsi parzialmente aggiuntiva a quella di 45 giorni di detenzione di cui al decreto di accusa 24.3.2003 del MP di Lugano.
5.2. Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
In concreto è indubbio che, per natura e durata, una pena privativa della libertà di 12 mesi di detenzione può essere sospesa condizionalmente, giacché sono dati i presupposti oggettivi del cpv. 2.
Dal profilo soggettivo, malgrado la presenza di indicazioni preoccupanti circa la propensione di AC 1 nel delinquere, questo giudice ha comunque ritenuto di poter formulare nei suoi riguardi una prognosi non del tutto sfavorevole.
Se, da una parte, pesano a carico di AC 1 le passate condanne (anche per violazione alla LStup) e il fatto che egli abbia ancora delinquito dopo l'emissione del primo atto di accusa, dall'altra va a suo favore la buona condotta tenuta nell'ultimo anno e mezzo. In questo periodo egli ha, infatti, dato prova di aver modificato stile di vita, in totale astinenza da sostanze stupefacenti, come attestano le analisi tossicologiche in atti, e dimostrando di avere una stabilità lavorativa, ancorché in un ambiente a rischio quale può essere un bar - discoteca.
A sostegno della positività della prognosi è stato inoltre considerato il fatto che, con tutta evidenza e come meglio esposto nei considerandi che seguono, AC 1 dovrà espiare le precedenti condanne cui deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale. Espiazione che, si spera, fungerà da ulteriore monito e tratterrà il AC 1 dal commettere nuove infrazioni.
Per i suddetti motivi l'esecuzione della pena di 12 mesi di detenzione inflitta al AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.
5.3. Giusta l'art. 41 n. 3 cpv. 1, il giudice ordina l'esecuzione della pena, in particolare se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto. Se (però) v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza (cpv. 2).
Tenuto conto dei criteri imposti dall'art. 63 CP per la fissazione della pena, la giurisprudenza considera che la durata della pena inflitta per la nuova infrazione costituisce l'elemento determinante per valutare se il caso può essere qualificato, o no, di lieve gravità (STF 6S. 305/2003; DTF 117 IV 97). Di principio, si può ammettere il caso poco grave qualora la pena pronunciata non superi i tre mesi privativi di libertà
(STF 6S. 305/2003; DTF 117 IV 97). La giurisprudenza ha tuttavia precisato che questo principio non è assoluto. E' pertanto possibile considerare come di lieve gravità un caso per cui è inflitta una pena superiore ai tre mesi. Ciò per evitare un'eccessiva rigidità nel giudicare casi particolari che si situano intorno a questo limite (STF 6S. 305/2003; DTF 122 IV 156). In virtù del principio dell'uguaglianza di trattamento occorrono, però, ancora dei motivi seri e pertinenti ((STF 6S. 305/2003; DTF 117 IV 97).
In concreto non è contestato che il AC 1 abbia commesso un crimine o un delitto durante il(i) periodo(i) di prova. Infatti, egli ha delinquito tra il febbraio 2002 e il giugno 2003 e poi ancora tra il settembre e l'ottobre 2004 e le azioni da lui commesse rientrano, in tutto o in parte, nei periodi prova prescritti con le precedenti sospensioni condizionali di cui alle predette decisioni del 23.11.1998 e 22.11.1999 delle Assise correzionali di __________ e del 24.3.2003 del Ministero pubblico. Di principio, quindi, è imposta la revoca del beneficio di queste sospensioni condizionali, salvo considerare che le infrazioni giudicate oggi costituiscono un caso di lieve gravità.
Come visto, questa Corte ha in concreto ritenuto equo di infliggere al AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione. Il TF ha già avuto modo di stabilire che una pena dell'ordine di 7 mesi di detenzione dimostra a sufficienza che non si è in presenza di un caso di lieve gravità a' sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, imponendosi quindi la revoca della precedente sospensione condizionale (DTF 122 IV 156). Idem nel caso di una pena di 8 mesi di detenzione (STF 6S.305/2003).
Non v'è ragione, qui, per distanziarsi da questa giurisprudenza, mancando peraltro circostanze particolari che possano far ritenere la fattispecie in esame come di lieve gravità. Come si evince dal suo casellario giudiziale AC 1, dal 1998 ad oggi, ha più volte tradito la fiducia riposta in lui. La ripetizione del suo agire delittuoso durante i diversi e prolungati periodi di prova concessigli non fa che dimostrare la noncuranza, la banalizzazione e la scarsa presa di coscienza dei propri misfatti e dell'autorità della legge. Se è vero che in quest'ultimo anno e mezzo AC 1 ha tenuto buona condotta, questa Corte ha già tenuto debito conto di ciò formulando per lui una prognosi non del tutto sfavorevole e concedendo la sospensione condizionale all'esecuzione della pena inflitta in questa sede.
Alla luce di quanto sopra, non potendosi ordinare altre misure, devono dunque essere revocate le sospensioni condizionali relative all'esecuzione delle precedenti condanne del 23.11.1998, 22.11.1999 e 24.3.2003, che di conseguenza dovranno essere espiate.
6. In applicazione dell'art. 58 CP viene ordinata la confisca degli oggetti in sequestro, serviti a AC 1 per perseguire gli scopi delittuosi.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 e 109 CP;
19 n. 1 e 2 e 19a LStup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato
1.1.1. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a diversi consumatori
almeno 149 grammi di cocaina;
1.1.2. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto a diverse persone
almeno 40 grammi di cocaina;
1.1.3. a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato a terzi almeno 40 grammi di cocaina;
1.1.4. a __________,
nel periodo settembre 2004/ottobre 2004,
procurato in due circostanze a __________
almeno 10 grammi di cocaina;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo 14 marzo 2003/ settembre 2003,
consumato personalmente almeno 50 grammi di cocaina,
e meglio come descritto negli atti di accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo dall'ottobre 2002 al 14 marzo 2003.
3. Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
3.1. alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 45 giorni di detenzione inflittagli in data 24.3.2003 dal MP Lugano, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione:
5.1. della pena di 7 mesi di detenzione inflittagli il 23.11.1998 dalle Assise correzionali di __________;
5.2. della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il 22.11.1999 dalle Assise correzionali di __________;
5.3. della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il 24.3.2003 dal MP di Lugano.
6. E' ordinata la confisca di quanto in sequestro.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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