Incarto n.
72.2004.70

Lugano,

1 ottobre 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Claudia Viscardi, lic.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

 

per giudicare

1.  AC1

e cittadino nigeriano, soggiornante a

 

 

2.  AC2

e soggiornante a

 

 

3.  AC3

e soggiornante a 

 

 

 

 

detenuti dal 18 marzo 2004;

 

 

 

 

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

                                  A)   AC1

 

                                         infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano ed in altre località non precisate del Cantone,

nel periodo da aprile 2003 a marzo 2004,

detenuto e venduto al dettaglio, sottoforma di bolas,

cocaina sapendo o dovendo presumere che la quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:

 

                                   1.   detenuto, nella camera __________,

da lui occupata presso del __________, almeno grammi 62 di cocaina (grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%), destinata allo spaccio al dettaglio;

 

                                   2.   venduto al dettaglio, a vari consumatori locali,

almeno 106 bolas di cocaina per un peso totale di almeno grammi 21,4 ad un prezzo variabile da CHF 20.-- a CHF 100.— per ogni bolas e meglio:

 

- a __________: n° 1 bolas di cocaina;

- a __________: n° 12 bolas di cocaina;

- a __________: n° 1 bolas di cocaina;

- a __________:  n° 7 bolas di cocaina;

- a __________: n° 24 bolas di cocaina;

- a __________: n° 1 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 1 bolas di cocaina;

- a __________: n° 4 bolas di cocaina;

- a __________: n° 5 bolas di cocaina;

- a __________: n° 4 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 4 bolas di cocaina;

- a __________: n° 10 bolas di cocaina;

- a __________: n° 3 bolas di cocaina:

- a __________: n° 9 bolas di cocaina;

                                         - a tali __________, non identificati, complessivamente 3 gr. di   cocaina;

 

 

 

                                  B)   AC2

 

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano ed in altre località non precisate del Cantone,

nel periodo da dicembre 2003 a marzo 2004,

detenuto e venduto al dettaglio, sottoforma di bolas,

cocaina sapendo o dovendo presumere che la quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, e meglio:

 

                                   1.   detenuto, nella camera __________,

da lui occupata presso il __________, grammi 42,8 di cocaina (grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%), destinata allo spaccio al dettaglio;

 

                                   2.   venduto al dettaglio, a vari consumatori locali,

almeno 85/90 bolas di cocaina per un peso totale di almeno grammi 27 ad un prezzo variabile da CHF 20.—a CHF 50.—per ogni bolas e meglio:

 

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 2 bolas di cocaina;

- a __________: n° 40 bolas di cocaina;

- a __________: n° 3 bolas di cocaina;

- a __________: n° 4 bolas di cocaina;

- a __________: n° 5 bolas di cocaina;

- a __________: n° 25/30 bolas di cocaina.

 

 

                                  C)   AC3

 

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano ed in altre località non precisate del Cantone,

nel periodo da dicembre 2003 a marzo 2004,

detenuto e venduto al dettaglio, sottoforma di bolas,

cocaina sapendo o dovendo presumere che la quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:

 

                                   1.   detenuto, nella camera 14,

da lui occupata presso del __________, grammi 34,6 di cocaina (grado di purezza variante dal 43.1% al 45.8%), destinata allo spaccio al dettaglio;

                                   2.   venduto al dettaglio, a vari consumatori locali,

almeno 59/65 bolas di cocaina per un peso totale di almeno grammi 15,6 ad un prezzo variabile da CHF 15.— CHF 40.—per ogni bolas e meglio:

 

   - a __________: n° 2 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 14 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 2 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 4/5 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 2 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 10 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 3 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 4 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 15/20 bolas di cocaina;

   - a __________: n° 3 bolas di cocaina.

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 83/2004 del 9 luglio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP1.

§  L'accusato AC1 AC2 e AC3 assistiti dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________.

§  L'interprete IE1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:05 alle ore 17:15.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa ad eccezione delle quantità imputate a AC3 al punto C) 2. dell’atto d’accusa sulla base della testimonianza, inutilizzabile, di __________. Ricorda le circostanze dell’arresto e le difficoltà dell’inchiesta; pone l’accento sulle numerose e credibili chiamate di correo, e sui riscontri oggettivi quali le tracce di sostanza stupefacente ritrovata sia sotto le unghie degli imputati sia sulle banconote appartenenti agli stessi; sottolinea il comportamento non collaborativo dei tre imputati; ricorda che gli stessi non sono consumatori di stupefacenti e che anche finanziariamente non si trovavano in una situazione di reale bisogno;

- per AC1, rammenta la parziale confessione rilasciata in aula e le considerevoli quantità di droga in suo possesso destinata alla vendita e di droga venduta, che, tenuto conto della percentuale di purezza, superano largamente il limite dell’infrazione aggravata.

    Ritenuto l’atteggiamento poco cooperante assunto in sede di istruttoria predibattimentale, ritenuta la reiterazione del reato malgrado evidenti moniti come il DAC 31.7.2003 e l’arresto del 4.2.2004, e ritenuta la giovane età, chiede che l’imputato AC1 venga quindi condannato alla pena di 22 mesi di detenzione da espiare, ritenendo negativa la prognosi ex art. 41 CP; alla revoca della precedente condanna sospesa inflitta con DAC 31.7.2003; all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni;

 

- per AC2, ricordate la grandezza delle bolas da lui detenute e la purezza accertata della droga e ritenuto il comportamento particolarmente osteggiante tenuto in fase istruttoria, chiede che venga condannato alla pena di 20 mesi di detenzione. Specifica che non si oppone alla sospensione condizionale della pena, malgrado la prognosi negativa, e quindi a una contrazione della pena in 18 mesi, in ragione della volontà espressa di tornare in Nigeria e anche della piena confessione rilasciata in aula; chiede inoltre che venga condannato all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni;

 

- per AC3, sottolinea che anche tolto il quantitativo a lui imputato dal teste __________, egli ha venduto, secondo le chiamate di correo, 55 bolas a ben nove acquirenti, un po’ grandi e un po’ piccole, ricavate dalla droga detenuta nella sua stanza, come da sua ammissione. Pur mancando riscontri oggettivi sulla purezza della cocaina riconosciuta come sua da AC3, il PP parte dall’ipotesi che i tre imputati si rifornivano presso un unico fornitore, applicando dunque a queste quantità la percentuale di purezza del 43.1%. Chiede dunque che AC3AC3 venga condannato in via principale (tenendo conto di una purezza del 43.1%) per infrazione aggravata alla LFStup, in via subordinata (tenendo conto di una purezza del 10%) per infrazione semplice alla LFStup a 16 mesi di detenzione tenuto conto del comportamento in aula caratterizzato da bugie e contraddizioni e della parziale giovane età. Specifica che, malgrado la prognosi negativa, non si oppone alla sospensione della pena se vi fosse una possibilità concreta che AC3 lasci la Svizzera. Chiede inoltre che venga condannato all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni. Chiede infine la confisca dello stupefacente, del denaro e di tutto quanto in sequestro, rilevando che i telefonini ritrovati nella stanza sono connessi con l’attività illecita.

 

                                    §   La lic. iur. __________i, la quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, le difficili condizioni in cui si è venuto a trovare in qualità di asilante. Dà atto che quanto contenuto nell’atto d’accusa è stato ammesso da Ubeh, salvo la vendita di 12 bolas, riconosce quindi che si tratta di infrazione aggravata alla LFStup. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del fatto che egli non ha agito per arricchirsi, che non ha un ruolo rilevante nel traffico di stupefacenti e che ha ammesso in buona parte le sue responsabilità.

Chiede che AC1 possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, che gli permetterebbe di tornare al più presto in Nigeria. Ricorda lo scopo di risocializzazione proprio del diritto penale.

Conclude chiedendo che la pena proposta dal PP venga ridimensionata e sospesa condizionalmente.

 

                                    §   Il lic. iur. __________, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore dei suoi patrocinati, sottolinea che non costituendo la droga un problema di rilievo in Africa, non avendo quindi gli imputati mai avuto contatti con questa sostanza, essi non erano pienamente coscienti del male che stavano facendo. Attenua l’effetto dissuasivo del fermo avvenuto nel mese di febbraio, ritenuto che in quell’occasione tutto si è risolto in maniera quasi blanda. Solo al momento dell’arresto avvenuto nel mese di marzo i suoi patrocinati si sono resi conto della portata del loro agire.

 

In particolare, AC2 ha ammesso le sue responsabilità in aula, atteggiamento questo che viene a cancellare il comportamento tenuto in istruttoria. Se gli elementi oggettivi sono pienamente adempiuti e soggettivamente egli ha agito intenzionalmente, bisogna concedergli la scusante di non aver afferrato appieno la gravità del suo agire.

Per la commisurazione della pena bisogna tener conto che vi sono delle differenze culturali, che i quantitativi superano di poco i limiti posti per l’aggravante, che egli ha un ruolo di “pesce piccolo”, che è la prima volta che ha a che fare con la giustizia, che ha dimostrato sincero pentimento in aula.

 

Conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena, la sospensione condizionale della stessa, essendoci una prognosi favorevole, il rimpatrio già organizzato e la volontà di rientrare nel suo Paese; non si oppone all’espulsione; non si oppone alla confisca dei beni oggetto del sequestro.

 

In particolare per AC3, rimarcata la collaborazione offerta in fase istruttoria; si sofferma sul problema della purezza della droga, rilevando che non è stato provato dall’accusa che i tre imputati si rifornissero da un fornitore comune, ed è invece un dato oggettivo che dalla cocaina riconosciuta da AC3 come sua non è stato prelevato nessun campione per l’analisi della purezza, di cui di conseguenza non si sa nulla. Calcola che anche usando una percentuale media del 25%, si arriverebbe a soli 12 grammi di sostanza pura. Anche in considerazione del principio in dubio pro reo l’aggravante non entra in linea di conto. Chiede per questo la derubrica dell’accusa di infrazione aggravata in infrazione semplice, riconoscendo che le condizioni oggettive sono adempiute, e che egli ha soggettivamente agito con intenzione, non avendo tuttavia piena conoscenza della pericolosità dei suoi atti.

Per la commisurazione della pena chiede di tener conto del basso quantitativo di sostanza pura, del fatto che è la prima volta che AC3 ha a che fare con la legge, del sincero pentimento, della collaborazione e della coerenza dimostrate in fase predibattimentale.

Conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta, non superiore agli 8 mesi, sospesa condizionalmente, ritenuta una prognosi favorevole, non essendo AC3 recidivo e essendo stata chiesta dall’Accusa una pena inferiore ai 18 mesi; non si oppone all’espulsione per 10 anni; non si oppone alla confisca di tutto quanto in sequestro.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    A.   AC1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

 

                            1.1.1.   venduto almeno 117 bolas di cocaina

per un peso variabile di almeno 21,4 grammi?

                         1.1.1.1.   trattasi di quantitativi inferiori?

 

                            1.1.2.   detenuto almeno 62 grammi di cocaina

(grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%)?

 

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantità tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               3.1.   privativa della libertà?

 

                               3.2.   d’espulsione?

 

                                   4.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli il 31.7.2003 dal MP?

 

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di:

 

                               5.1.   fr. 1'960.--;

                               5.2.   fr. 1'640,70, 1 $US, 54,26 Euro;

                               5.3.   156,02 grammi di cocaina;

         5.4.   1 cellulare marca Nokia IMEI n.;

         5.5.   1 carta SIM Orange n. tel.;

         5.6.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI  con Sim Orange

;

         5.7.   1 cellulare Nokia 2100 IMEI  con SIM Orange

nr.;

         5.8.   1 cellulare Nokia IMEI no. 4;

         5.9.   1 scheda Sim Orange no.;

      5.10.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

      5.11.   1 scheda SIM Sunrise no.;

      5.12.   1 cellulare giocattolo;

      5.13.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

      5.14.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

      5.15.   1 cellulare Panasonic IMEI no.;

      5.16.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

      5.17.   1 cellulare Motorola IMEI no.;

      5.18.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

      5.19.   1 scheda SIM Sunrise no.;

      5.20.   1 macchina fotografica Olimpus;

      5.21.   1 macchina fotografica Minolta;

      5.22.   1 orologio Tissot in metallo con custodia;

      5.23.   1 lettore CD MP3 Intertronic?

 

 

                                  B.   AC2

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

 

                            1.1.1.   venduto circa 85/90 bolas di cocaina

per un peso totale di almeno 27 grammi?

 

                            1.1.2.   detenuto 42,8 grammi di cocaina

(grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%)?

 

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantità tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               2.1.   privativa della libertà?

 

                               2.2.   d’espulsione?

 

                                   3.   Deve subire la confisca di:

 

                               3.1.   fr. 1'960.--;

                               3.2.   fr.   760.--;

                               3.3.   fr. 1'640,70, 1 $US, 54,26 Euro;

                               3.4.   156,02 grammi di cocaina;

                               3.5.   1 cellulare marca Nokia IMEI di colore blu n.;

                               3.6.   materiale cartaceo vario;

                               3.7.   2 orologi in metallo giallo, 1 orologio Tissot, 1 orologio JPS in metallo;

                               3.8.   2 anelli in metallo giallo;

                               3.9.   2 braccialetti in metallo giallo; 1 braccialetto in metallo con ciondolo;

                             3.10.   1 collana con ciondolo blu;

                             3.11.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI  con Sim Orange;

                             3.12.   1 cellulare Nokia 2100 IMEI  con SIM Orange nr.;

                             3.13.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.14.   1 scheda Sim Orange no.;

                             3.15.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.16.   1 scheda SIM Sunrise no.;

                             3.17.   1 cellulare giocattolo;

                             3.18.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.19.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.20.   1 cellulare Panasonic IMEI no.;

                             3.21.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.22.   1 cellulare Motorola IMEI no.;

                             3.23.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             3.24.   1 scheda SIM Sunrise no.;

                             3.25.   1 macchina fotografica Olimpus;

                             3.26.   1 macchina fotografica Minolta;

                             3.27.   1 orologio Tissot in metallo con custodia;

                             3.28.   1 lettore CD MP3 Intertronic?

 

 

                                  C.   AC3

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

 

                            1.1.1.   venduto almeno 55 bolas di cocaina

per un peso di almeno 15,6 grammi?

 

                         1.1.1.1.   trattasi di quantitativi inferiori?

 

                            1.1.2.   detenuto 34,6 grammi di cocaina

(grado di purezza variante dal 43.1% al 45.8%)?

 

                         1.1.2.1.   trattasi di grado di purezza inferiore?

 

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantità tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare parzialmente dell’attenuante della giovane età?

 

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               3.1.   privativa della libertà?

 

                               3.2.   d’espulsione?

 

                                   4.   Deve subire la confisca di:

 

                               4.1.   fr. 1'960.--;

                               4.2.   fr.    310.--;

                               4.3.   fr. 1'640,70, 1 $US, 54,26 Euro;

                               4.4.   156,02 grammi di cocaina;

                               4.5.   1 cellulare marca Sony Ericson IMEI;

                               4.6.   carta Sim Orange n. tel. inserita;

                               4.7.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI  con Sim Orange;

                               4.8.   1 cellulare Nokia 2100 IMEI  con SIM Orange nr.;

                               4.9.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.10.   1 scheda Sim Orange no.;

                             4.11.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.12.   1 scheda SIM Sunrise no.;

                             4.13.   1 cellulare giocattolo;

                             4.14.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.15.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.16.   1 cellulare Panasonic IMEI no.;

                             4.17.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.18.   1 cellulare Motorola IMEI no.;

                             4.19.   1 cellulare Nokia IMEI no.;

                             4.20.   1 scheda SIM Sunrise no.;

                             4.21.   1 macchina fotografica Olimpus;

                             4.22.   1 macchina fotografica Minolta;

                             4.23.   1 orologio Tissot in metallo con custodia;

                             4.24.   1 lettore CD MP3 Intertronic?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 


Rispondendo,          A.   per AC1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3.2.;

                                  B.   per AC2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2.2. e parzialmente al quesito n. 3;

                                  C.   per AC3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.3., 3.1, 3.2, parzialmente al quesito n. 4;

 

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 68 e 69 CP;

19 n.1 e n. 2 LS

9 segg. CPP, 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

per avere senza essere autorizzato,

 

                            1.1.1.   venduto almeno 107 bolas di cocaina

per un peso variabile di almeno 21,4 grammi;

 

                            1.1.2.   detenuto almeno 62 grammi di cocaina

(grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%).

 

 

                                   2.   AC2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

per avere senza essere autorizzato,

 

                            2.1.1.   venduto almeno 85 bolas di cocaina

per un peso totale di almeno 27 grammi;

 

                            2.1.2.   detenuto 42,8 grammi di cocaina

(grado di purezza variante dal 43.1% al 45.9%).

 

 

                                   3.   AC3 è autore colpevole di:

 

                               3.1.   infrazione alla LF stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

 

                            3.1.1.   venduto almeno 55 bolas di cocaina

per un peso di almeno 11 grammi;

 

                            3.1.2.   detenuto 34,6 grammi di cocaina

(grado di purezza indeterminato);

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

 

 

                                   4.   Di conseguenza:

 

                               4.1.   AC1, vista la giovane età, è condannato alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               4.2.   AC2, è condannato alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               4.3.   AC3, vista la parziale giovane età, è condannato alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   5.   AC1, AC2 e AC3 sono tutti condannati all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni.

 

 

                                   6.   AC1AC1, AC2 e AC3 sono condannati, in solido, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.- (settecento) e delle spese processuali.

 

 

                                   7.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati AC1 e AC2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

                                   8.   La sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al condannato AC1 in data 31.7.2003 dal MP è revocata.

 

 

                                   9.   È ordinata la confisca di:

 

                               9.1.   fr. 1'960.--;

                               9.2.   fr. 1'640,70, 1 $US, 54,26 Euro;

                               9.3.   156,02 grammi di cocaina.

 

 

                                10.   È ordinata la confisca dei seguenti oggetti sequestrati a:

 

                             10.1.   AC1

 

                          10.1.1.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI  con Sim Orange;

                          10.1.2.   1 cellulare Nokia 2100 IMEI  con SIM Orange nr.;

                          10.1.3.   1 orologio Tissot in metallo con custodia;

                          10.1.4.   1 cellulare marca Nokia IMEI n.;

                          10.1.5.   1 carta SIM Orange n. tel.;

 

 

                             10.2.   AC2

 

                          10.2.1.   fr. 760.--

                          10.2.3.   1 cellulare marca Nokia IMEI di colore blu n.;

                          10.2.4.   materiale cartaceo vario;

                          10.2.5.   2 orologi in metallo giallo, 1 orologio Tissot, 1 orologio JPS in metallo;

                          10.2.6.   2 anelli in metallo giallo;

                          10.2.7.   2 braccialetti in metallo giallo; 1 braccialetto in metallo con ciondolo;

                          10.2.8.   1 collana con ciondolo blu;

 

 

                             10.3.   AC3

 

                          10.3.1.   1 cellulare marca Sony Ericson IMEI;

                          10.3.2.   carta Sim Orange n. tel. inserita;

 

 

                                11.   È ordinata la confisca dei seguenti oggetti sequestrati e rinvenuti nella stanza dei condannati:

 

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 scheda Sim Orange no.;

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 scheda SIM Sunrise no.;

1 cellulare giocattolo;

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 cellulare Panasonic IMEI no.;

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 cellulare Motorola IMEI no.;

1 cellulare Nokia IMEI no.;

1 scheda SIM Sunrise no.;

1 macchina fotografica Olimpus;

1 macchina fotografica Minolta;

1 lettore CD MP3 Intertronic;

 

ritenuto che:

 

                             11.1.   la confisca è pubblicata sul FUCT;

 

le pretese della persona lesa o di terzi sui beni confiscati possono essere fatte valere nelle vie civili ordinarie entro 5 (cinque) anni dalla pubblicazione ufficiale, in difetto di che i beni confiscati saranno realizzati ed il provento devoluto allo Stato.

 

 

                                12.   L’importo di fr. 310.- sequestrato a AC3 è trattenuto a possibile garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

 

 

                                13.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           700.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        7'800.--

                                         Pubblicazione FU                                  fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.        8'700.--

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           233.30

Inchiesta preliminare                             fr.        2'600.--

Pubblicazione FU                                  fr.              50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.70

                                                                 fr.        2'900.--

                                                                 ============

 

 

 

Distinta spese a carico di AC2

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           233.35       

Inchiesta preliminare                             fr.        2'600.--

Pubblicazione FU                                  fr.              50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

                                                                 fr.        2'900.--

                                                                 ============

 

 

 

Distinta spese a carico di AC3

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           233.35       

Inchiesta preliminare                             fr.        2'600.--

Pubblicazione FU                                  fr.              50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

                                                                 fr.        2'900.--

                                                                 ============

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

IE1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria