Incarto n.
72.2004.90

Mendrisio,

20 gennaio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

 

detenuto dall'11 al 12 novembre 2003;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

                                         siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:

 

                               1.1.   a Minusio e in altre località non meglio precisate, nel periodo giugno 2003/ottobre 2003, ripetutamente procurato a __________, che egli anticipava i soldi, complessivamente almeno 160/180 grammi  di eroina, con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata, in più occasioni, a Zurigo dagli spacciatori albanesi __________ detto "" e __________ detto "" o "", anticipatamente contattati da __________, al prezzo di Fr. 50.- al grammo, ricevendo quale compenso il pagamento delle spese di viaggio e complessivamente almeno 20 grammi di eroina;

 

                               1.2.   a Locarno, nel periodo giugno 2003/ottobre 2003 venduto a tossicomani locali un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 1 / 2 grammi, sottoforma di buste dosi da Fr. 50.- l'una;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2003/26 novembre 2003 consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2004 del 13 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) lic. iur. __________.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.10.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché la confisca degli oggetti posti sotto sequestro.

 

                                    §   Il Difensore, il quale contesta i quantitativi, indi l’aggravante, ascritti al suo cliente al punto 1.1 dell’atto d’accusa. Ciò posto, in applicazione dell’attenuante del sincero pentimento, chiede che la pena venga contenuta in 5 mesi di detenzione sospesi con un periodo di prova di 2 anni. Non si oppone alla confisca degli oggetti posti sotto sequestro.

 

 

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   È autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra giugno e ottobre 2003, a Minusio e Locarno procurato 160/180 grammi di eroina, nonché venduto 1/2 grammi della medesima sostanza?

 

                            1.1.1.   trattasi d’infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nell’autunno del 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina?

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                   3.   Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

 

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca della documentazione cartacea posta sotto sequestro?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 3;

 

 

Visti gli art.                     11, 18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra giugno e ottobre 2003, a Minusio e Locarno, procurato 160 grammi di eroina, nonché venduto 1/2 grammi della medesima sostanza;

 

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nell’autunno del 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina;

 

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                     

 

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di 8 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- .e delle spese processuali;

 

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;

 

                                   4.   È ordinata la confisca della documentazione cartacea sequestrata;

 

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           350.--

                                                             ===========