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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Segretaria: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
,AC1 sedicente
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detenuto dal 10 giugno 2005; |
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prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
il 10 giugno 2005, a Bellinzona, senza essere autorizzato, venduto o procurato, a una o più persone non identificate,
per sé o per conto terzi, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma valutato in almeno 130 grammi, con un grado di purezza indeterminato, al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
sostanza previamente acquistata o consegnatagli
a Zurigo o in altra imprecisata località della Svizzera tedesca,
da uno sconosciuto, e da lui personalmente detenuta e trasportata fino a Bellinzona;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo anno 2004 -10 giugno 2005,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana (ma almeno 100 grammi), sostanza previamente acquistata da fornitori non identificati;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 109/2005 del 31 agosto 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:35.
In applicazione dell'art. 250 CPP, d'accordo le Parti, all'accusato viene prospettato in alternativa all'imputazione di cui al punto 1. dell'atto d'accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti, il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per avere per conto di terzi trasportato fr. 7'000.- da Zurigo in Ticino, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, il 10 giugno 2005.
Per il quantitativo di droga, 130 grammi, indicato nell'atto d'accusa al punto 1, la Presidente e le Parti concordano che si può prendere in considerazione anche un quantitativo inferiore, dell'ordine di un centinaio di grammi.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l'atto d'accusa, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:
- a 10 mesi di detenzione da espiare;
- all'espulsione dal territorio svizzero per anni 5 effettivi.
Chiede altresì la confisca del denaro e degli oggetti in sequestro indicati nell'atto d'accusa.
§ Il Difensore, il quale pone in evidenza la personalità, la figura e la difficile vita anteriore del suo patrocinato. Contesta il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti ritenendo che nel caso concreto non esistano sufficienti elementi di prova. Per la contravvenzione di cui al punto 2. dell'atto d'accusa ritiene che la fattispecie configuri il caso poco grave dell'art. 19a cifra 2 LStup per cui sia da prescindere da ogni pena. Conclude chiedendo in via principale, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento da ogni imputazione; in via subordinata, vista l'incensuratezza e, in parte, l'attenuante specifica della giovane età, una drastica riduzione delle pene proposte, e in particolare chiede che la pena privativa della libertà non sia superiore al carcere preventivo sofferto e che sia posta al beneficio della sospensione condizionale. Postula altresì il dissequestro della somma di fr. 7'000.- così come del cellulare Nokia con relativa carta SIM.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1, sedicente
1. è autore colpevole:
1.1. di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
previo acquisto o consegna in Svizzera tedesca da uno sconosciuto, detenzione e trasporto a Bellinzona,
venduto o procurato a terzi circa 130 grammi di cocaina
al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
a Bellinzona, il 10 giugno 2005,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. trattasi invece di un quantitativo di cocaina inferiore?
1.1.1.1. oppure di riciclaggio di denaro
nelle circostanze indicate nel verbale del dibattimento?
1.2. di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato all'incirca 100 grammi di marijuana,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate località,
nel periodo compreso tra il 2004 e il 10 giugno 2005,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Ha egli agito, per quanto attiene al reato descritto al punto 1.2, in parte prima del compimento del ventesimo anno di età?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria dell’espulsione?
4. Deve subire la confisca di quanto in sequestro ?
Considerando in fatto ed in diritto
1. Sulla vita anteriore dell'accusato ben poco si sa, già a cominciare dalle generalità che egli declina, che, siccome arrivato in Svizzera senza nessun documento, non possono essere nullamente verificate. Dice di chiamarsi AC 1 (ma, stando agli inquirenti, sul suo natel sono giunti SMS nei quali viene chiamato __________) e di essere nato il __________ in Africa e meglio nella Guinea Conakry. Non avrebbe nè fratelli nè sorelle ed i genitori sarebbero entrambi deceduti. Nel suo paese non sarebbe stato scolarizzato. Sa comunque parlare correntemente la lingua francese che afferma di aver appreso "sulla strada". Sa anche leggere e scrivere, almeno quanto basta per riempire la cosiddetta "dichiarazione di stato civile".
Al suo paese avrebbe lavorato come facchino. Un giorno avrebbe preso in consegna un pacco da rimettere a tale "__________", sennonchè quest'ultimo l'avrebbe accusato di avergli sottratto il pacco, col che egli sarebbe finito in prigione. Sarebbe poi riuscito a evadere e, benchè privo di documenti, a imbarcarsi su una nave, con la quale avrebbe raggiunto una a lui non nota località italiana. Avrebbe visto la gente salire "su qualcosa di lungo" e sarebbe salito anche lui, arrivando in Svizzera. Ha poi dichiarato di sapere cos'è un treno e, in Polizia, ha anche detto che in Svizzera è in realtà giunto con l'automobile di qualcuno (senza meglio precisare). Certo è che ha inoltrato domanda d'asilo il giorno 20.7.2003, presso il centro di Vallorbe. È quindi stato trasferito a Chiasso. La domanda è stata respinta con un decreto di non entrata in materia, emesso il 7.8.2003, che gli è stato personalmente notificato in quella stessa data, con l'ordine di lasciare subito la Svizzera.
L'accusato ha impugnato detta decisione il 19.8.2003 ma il suo ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione 15.9.2003 della Commissione di ricorso in materia d'asilo. Nondimeno, egli non ha lasciato la Svizzera. Dal certificato del CRS, che aveva seco all'atto dell'arresto, risulta che egli è stato assegnato provvisoriamente come "Nem" al Canton Zurigo.
All'atto dell'arresto (e quantomeno dal giugno 2004) egli alloggiava presso il centro di Dielsdorf, poco lontano dalla città sulla Limmat. Per il suo sostentamento riceveva fr. 177.- ogni due settimane. Non aveva, quanto meno ufficialmente, altre entrate. Nondimeno ammette di aver regolarmente frequentato bar e discoteche.
Incensurato in Svizzera, all'atto dell'arresto, il sedicente AC 1 è risultato positivo alla marijuana, sostanza che egli ha ammesso ed ammette di aver consumato e di consumare. Inizialmente aveva quantificato in grammi 400 circa il suo consumo di tale sostanza dal suo arrivo in Svizzera e fino al giugno 2005. Nel seguito, ha corretto tali sue dichiarazioni, quantificando in grammi cento circa, il suo consumo sull'arco degli ultimi diciassette mesi circa, ovvero dal gennaio 2004 all'inizio di giugno 2005. Al riguardo si anticipa qui che tali ripetuti consumi sul lungo periodo configurano contravvenzione ripetuta all'art. 19a cifra 1 LStup, senza possibilità di derubricazione -come postulato dal Difensore- nel "caso poco grave" ai sensi della cifra 2 della medesima norma.
D'altro canto, come si dirà nel seguito, siffatta contravvenzione -nonostante il concorso ex art. 68 CP- non ha praticamente incidenza alcuna sulla pena, anche perché l'ha in parte commessa prima del compimento del ventesimo anno di età.
2. AC 1 è stato controllato e poi fermato dalla Polizia venerdì 10 giugno 2005, un po' prima delle 18:30, a Bellinzona, all'esterno del piazzale della Stazione. Proveniva a piedi da viale Officina. Al controllo è risultato avere seco, sulla persona, nel borsello alcune banconote per totali fr. 470.-, somma di per sé già inconciliabile con la citata allocazione di fr. 177.- ogni due settimane. Altresì, egli era in possesso di un natel marca Nokia, funzionante grazie alla carta SIM Orange di cui l'apparecchio era dotato. Inoltre AC 1 era in possesso di un abbonamento FFS annuale per l'acquisto di biglietti a metà prezzo, combinato con il cosiddetto abbonamento "Gleis 7" ("binario sette") che consente alle persone di età inferiore ai 25 anni di circolare gratis sui treni dopo le ore 19:00. Aveva pure seco un abbonamento mensile per l'uso dei bus nella zona di Zurigo.
Durante il controllo, gli agenti notavano che AC 1 evidenziava un certo nervosismo. Lo accompagnavano in un apposito locale sito dentro lo stabile della Stazione ferroviaria per eseguire una perquisizione più approfondita e, nel mentre che egli si spogliava, gli agenti notavano che, toltosi le mutande, egli cercava di occultare nelle stesse una mazzetta di banconote confezionate nel cellophane, mazzetta che prima teneva occultata nelle parti intime.
Scoperto ed interpellato in merito alla provenienza e appartenenza di tale danaro, riferiva che lo stesso non era suo, essendogli stato consegnato a Zurigo da un "faux blanc" perché lo trasportasse a Lugano e lo consegnasse ad un altro "faux blanc", e ciò dietro ricompensa di fr. 100.-.
La mazzetta in questione, costituita di banconote di diverso taglio (da fr. 100.-, 50.- e 20.-) è risultata ammontare a fr. 6'530.- che, assommati ai fr. 470.- che teneva nel borsello, portano a fr. 7'000.- l'importo complessivo che AC 1 aveva seco.
Nel seguito le suddette banconote sono state sottoposte al sistema di controllo IMS (spettrometro di mobilità ionica - Ionscan), talune singolarmente e tutte le altre con il sistema detto ad "apertura a ventaglio".
I risultati di tale verifiche sono stati dalla Polizia compendiati in un rapporto di trasmissione (AI 10), di data 15.6.2005. Secondo tale rapporto, eccetto una banconota, le altre (appartenenti alla mazzetta di fr. 6'530.- occultata nelle mutande) sono risultate positive alla cocaina e alla eroina. Le banconote contenute nel borsello sono risultate positive alla cocaina.
Secondo il Procuratore pubblico (che già l'aveva scritto al Giar nel suo preavviso negativo del 16.8.2005 alla domanda di libertà provvisoria inoltrata dall'accusato, cfr. AI 35, e che l'ha ribadito in requisitoria), "… Gli alti valori riscontrati dimostrano che queste banconote sono entrate in diretto contatto con particelle di queste sostanze stupefacenti e che non si tratta di semplici "tracce superficiali"…".
La Pubblica Accusa ha ripreso tale conclusione dal rapporto di Polizia 9.8.2005 (AI 32), a pagina 3 e 4, ove si legge:
" … Gli alti valori riscontrati ci permettono di affermare che alcune banconote sono entrate a contatto diretto con particelle delle citate sostanze stupefacenti e che non si tratta di "tracce superficiali" dovute a inquinamento casuale."
Invece il rapporto di trasmissione del 15.6.2005 non menziona tale circostanza. Non fa cioè riferimento a valori di contaminazione particolarmente elevati. La lettura dei grafici allegati a tale rapporto è invero assai ardua priva com'è di una "leggenda" o di qualche spiegazione supplementare, e ciò tanto più alla luce delle osservazioni (critiche) formulate (nello scritto 10.10.2005 prodotto al dibattimento dal diligente Difensore) dal prof.dr. __________.
È per tale motivo, in definitiva, che la sottoscritta Presidente non ha dato particolare importanza alla questione a sapere se le banconote sequestrate fossero contaminate in modo particolarmente intenso e diretto da sostanze stupefacenti, e ciò tanto più in quanto -come hanno dimostrato numerose altre inchieste- una certa contaminazione con stupefacenti della massa monetaria in circolazione sembra essere piuttosto usuale, per nulla eccezionale e quindi poco idonea a provare il contatto diretto e/o indiretto del danaro con questa o quella sostanza stupefacente.
3. Come già cennato, AC 1, all'atto dell'arresto, aveva seco un natel Nokia con relativa carta SIM.
Al riguardo egli ha ammesso che il natel era ed è di sua proprietà. A suo dire, egli l'avrebbe acquistato a fine 2004/inizio 2005 circa, da un cittadino africano per fr. 30.-. Anche al dibattimento egli ha ribadito che (cfr. verbale 22.6.2005 alla PS, p. 2-3):
" D Di chi è il telefonino Nokia trovato in suo possesso al momento del fermo?
R È di mia proprietà.
D Di chi è la tessera telefonica Orange inserita nel telefonino che aveva lei al momento del suo fermo?
R Pure la carta SIM è di mia proprietà.
D Ci indichi il codice PIN per attivare la tessera Orange, che aveva al momento del fermo.
R Non lo rammento, presso la mia abitazione di Zurigo si trova la documentazione della Orange ove è riportato il codice in questione.
Preciso che questo telefono mi è stato consegnato da una persona nel dicembre dell'anno scorso, questa persona ora ha lasciato la Svizzera.
D Come si chiamerebbe questo simpatico donatore?
R Si chiamava "M__________ " (fonetico), non ricordo il cognome, era un cittadino africano. Ho corrisposto a M__________ CHF 30.- per la scheda ed il telefono cellulare, lui non mi ha dato nessuna ricevuta. Alloggiava pure lui nel medesimo centro per asilanti in cui io abito…"
e che (cfr. verbale PS del 15.7.2005, p. 1):
" D In merito all'utenza telefonica che lei ha dichiarato essere di sua proprietà, corrispondente al numero telefonico __________, lei ha dichiarato, nel verbale di interrogatorio del 22.06.2005, di averla ricevuta da un cittadino africano, tale "M__________ ", al prezzo di fr. 30.- a Zurigo.
Rammenta quando ha acquistato la tessera telefonica ed il telefono cellulare?
R Non ricordo quando ho acquistato il telefono da M__________ ma posso affermare con certezza che dispongo di questo numero da almeno 6 mesi…".
In realtà gli inquirenti hanno potuto sbloccare l'apparecchio solo chiedendo il PUK alla Datec (AI 23).
In data 17.6.2005 la Polizia zurighese, su richiesta del Ministero pubblico ticinese, ha proceduto alla perquisizione della camera (n. 1) occupata dall'accusato presso il Centro asilanti __________ sito a Dielsdorf (ZH), con esito negativo.
4. Come già cennato, interrogato in merito alla consistente somma di danaro che teneva occultata sulla sua persona, AC 1 ha dichiarato di avere, la mattina del 10.6.2005, incontrato un "faux blanc", ovvero un arabo da lui conosciuto solo di vista per averlo già visto nella moschea di Zurigo e di avergli chiesto la somma di fr. 100.- giacchè era suo desiderio "guadagnare qualche cosa per il suo futuro" e/o per lasciare la Svizzera e raggiungere un altro Paese (così al PP, in AI 29, p. 3). In un primo interrogatorio, AC 1 aveva dichiarato di aver fatto tale richiesta al citato "faux blanc" (di cui non conoscerebbe nè il nome, nè la residenza, nè il numero di telefono), in un bar sito tra Zurigo e Oerlikon (cfr. verbale 11.6.2005 al Giar). In altro verbale (del 22.6.2005 alla PS), la cosa sarebbe avvenuta presso la stazione di Zurigo, mentre che nel verbale reso al PP il 5.8.2005 (come pure in aula), AC 1 è tornato alla prima versione, ovvero ha situato l'incontro in un bar a Zurigo o Oerlikon. Stando a AC 1, il "faux blanc" gli avrebbe proposto di ricompensarlo con fr. 100.- se egli (AC 1) fosse venuto in treno a Lugano e avesse consegnato del danaro ad un altro "faux blanc" che l'avrebbe atteso sul marciapiede della stazione. AC 1 avrebbe accettato e sarebbe così partito da Zurigo, col treno, diretto a Lugano, dove però non avrebbe trovato nessun "faux blanc" in sua attesa alla stazione, col che egli avrebbe ripreso il treno verso nord, scendendo a Bellinzona, per fare un giro. A Bellinzona avrebbe bevuto un caffè e sarebbe stato in procinto di tornare in stazione per ripartire per Zurigo col primo treno in partenza dopo le 19:00, se non fosse stato fermato dalla Polizia.
In buona sostanza, al dibattimento, AC 1 ha riproposto la versione già data in sede di istruttoria predibattimentale, confermando quanto già aveva detto al Procuratore pubblico nel verbale del 5.8.2005, nel quale si legge:
" …
ADR che per quanto riguarda l'arabo che ho menzionato nei verbali di Polizia, lo posso definire mio amico, questo perché è mussulmano come me e perché lo vedevo alla moschea di Zurigo. Non so dire quante volte l'ho visto alla moschea.
ADR che l'ho incontrato in un bar che si trova a Zurigo o a Oerlikon. Non ricordo il nome di questo bar. Era la prima volta che gli rivolgevo la parola. Sono stato io a chiedergli fr. 100.- e lui mi ha risposto proponendomi di fare il trasporto dei soldi. Nelle precedenti occasioni mi ero limitato a salutarlo.
ADR che a questa persona avevo chiesto di regalarmi, e non di prestarmi, fr. 100.-.
Preciso che la mattina del 10 giugno 2005 mi sono rivolto direttamente a lui e non ad altre persone perché avevo l'abitudine di vederlo alla moschea.
ADR preciso che questo bar non si trova vicino alla linea ferrovia Zurigo-Oerlikon ma nel quartiere. Non so se si trovi nel quartiere di Oerlikon.
ADR che il 10 giugno 2005 sono entrato nel bar perché volevo bere un caffé. Quando ho visto l'arabo ho deciso di chiedergli i soldi.
ADR che quella mattina avevo nelle mie tasche circa fr. 300.-. Ho deciso di chiedergli fr. 100.- per guadagnare qualche cosa per il mio futuro. Il mio desiderio, come ho già spiegato al Giudice che ha confermato il mio arresto, era di lasciare la Svizzera per raggiungere un altro paese, in Europa o in America, ma non in Africa. I fr. 300.- che avevo con me li avevo risparmiati ed inoltre il giovedì precedente al mio arresto avevo ricevuto il soldo corrispondente a fr. 177.-.
ADR che quando ho deciso di ritornare a Zurigo con i soldi ricevuti dall'arabo ero intenzionato a raggiungerlo presso lo stesso bar e se non l'avessi trovato sarei andato alla moschea il venerdì successivo, dove ero sicuro di trovarlo.
ADR non so di che paese sia esattamente l'arabo. E' di pelle bianca e porta la tunica di vari colori. Non ricordo di che colore vestiva il giorno in cui mi ha dato i soldi.
ADR non ricordo a che ora sono uscito di casa il 10 giugno 2005 né a che ora ho incontrato l'arabo. Non ricordo se era prima o dopo mezzogiorno.
ADR che l'arabo mi aveva detto di consegnare i soldi a un uomo vestito con una camicia bianca e dei pantaloni che avrei visto sul marciapiede della stazione di Lugano. Quando sono arrivato in stazione a Lugano sono sceso dal treno, ho guardato a destra e a sinistra ma non ho visto nessuno. Sul marciapiede non c'era molta gente e non ho visto questa persona. Non ricordo esattamente come ho fatto per riprendere il treno e ritornare verso Bellinzona. Ho fatto il biglietto Lugano-Bellinzona.
ADR non sono in grado di dire quanto tempo sono rimasto alla stazione di Lugano. Non ho guardato l'orologio. Non ho l'orologio e non so leggere l'ora.
ADR che l'arabo non mi aveva dato il suo numero di telefono nel caso in cui avessi avuto dei problemi. Nel caso in cui qualcuno mi avesse rubato i soldi o li avessi persi sarei ritornato da lui e gliel'avrei detto. Probabilmente mi avrebbe creduto perché lui è mussulmano come me. Durante il viaggio da Zurigo a Lugano ho nascosto i soldi nella tasca destra dei miei pantaloni. Quando sono risalito sul treno per andare verso Bellinzona ho infilato i soldi nelle mutande perché avevo paura di perderli visto che volevo scendere a Bellinzona e recarmi in strada.
Ho fatto quest'operazione mentre mi trovavo nel corridoio della carrozza. Non so se qualcuno mi ha visto fare quest'operazione. Sono uscito dalla stazione di Bellinzona e sono entrato in un bar vicino. Non ricordo il nome né dove si trovasse. Ho preso un caffé, ho chiesto che ora fosse e poi sono ritornato in stazione…".
La surriportata versione di AC 1 è, a non averne dubbio, menzognera. Già è poco o punto credibile che una persona (il "faux blanc" di Zurigo) affidi ad un'altra persona (l'accusato nel caso specifico) una somma di danaro di una certa consistenza al di fuori di un qualche rapporto di fiducia e/o di reciproca conoscenza, rapporto che nel concreto caso, per stessa dichiarazione di AC 1, non esisteva, i due non conoscendosi reciprocamente neppure per nome o per indirizzo, nè curando di scambiarsi il numero di telefono di guisa da potersi, in caso di necessità, sentire o rintracciare. Eppure il AC 1 il natel quel giorno lo aveva seco per cui non sarebbe per lui stato un problema memorizzare il numero!
Tanto più la versione di AC 1 è incredibile solo che si pensi che, stando al suo dire, colui che a Lugano la somma l'avrebbe dovuta ricevere (l'altro "faux blanc" per intenderci) nemmeno si è fatto vivo in stazione a prenderla. Un'assurdità totale il racconto di AC 1, peraltro smentito dalla certezza che, a Lugano, egli, il 10.6.2005 di sicuro non c'è venuto. Certezza che viene dall'analisi dei tempi e delle antenne (Standorte) attivate quel pomeriggio dal natel di AC 1. Sulla base dei tabulati telefonici in atti è assodato che, nel viaggio sul treno in provenienza da Zurigo e diretto in Ticino, detto natel ha attivato quale prima antenna a sud delle alpi quella di Dalpe e ciò alle ore 17:04:05 e quella di Chiggiogna alle 17:04:59. Dopodichè esso, alle 17:50:47 ha attivato l'antenna di Via Guisan 3 (che fa angolo con Viale Officina) a Bellinzona. Nel seguito, è pacifico che, alle 18:26:55, il natel era già in mano agli agenti di Polizia che hanno controllato e fermato AC 1, i quali hanno con esso chiamato il 112 (ovvero uno dei numeri brevi della Polizia cantonale), attivando l'antenna del palazzo Stazione, fabbricato viaggiatori, di Bellinzona. Col che ne deriva, imperativamente, che se AC 1 si trovava (come si trovava) in zona Dalpe-Chiggiogna alle 17:04 circa e in zona coperta dall'antenna di Via Guisan a Bellinzona alle 17:50 circa e poi ancora a Bellinzona alla stazione alle 18:26 circa, è materialmente impossibile che abbia potuto -perché il lasso di tempo è troppo breve- recarsi fino a Lugano, scendere dal treno e risalire, sul marciapiede opposto, su un altro treno diretto a Bellinzona e quivi di nuovo scendere per essere poi fermato, come già detto, poco prima delle 18:30. Semplicemente i tempi non lo consentono. Dai suddetti tabulati risulta invece in modo inoppugnabile che, nel pomeriggio del 10.6.2005, il sedicente AC 1 è venuto col treno da Zurigo a Bellinzona, arrivandovi tra le 17:35 e le 17:40.
Quivi è sceso e si è mosso in città nella zona ricompresa tra
Via Guisan e Viale Officina (viale ove è ubicato -tra l'altro- il centro per asilanti), viale dal quale proveniva quando è stato fermato, alcuni minuti prima delle 18:30, dalla Polizia con la menzionata somma di fr. 7'000.-, dei quali fr. 6'530.- nascosti nelle parti intime, diretto verso la stazione per intraprendere il viaggio di ritorno verso Zurigo.
Di tutta evidenza l'accusato ha dato e dà sui veri motivi della sua trasferta una versione menzognera, per nascondere la verità, ovvero che quei fr. 7'000.- che nascondeva su di sé erano il prezzo (comprensivo della sua ricompensa) da lui testè incassato da qualcuno (rimasto sconosciuto) cui aveva testè rimesso una partita di cocaina, quantificabile (in modo assai prudente) in circa grammi cento (è notorio, e tutte le più recenti inchieste lo dimostrano, che detto stupefacente viene venduto di questi tempi a fr. 50.- il grammo, così -del resto- ha anche dichiarato agli inquirenti tale __________ di cui si dirà meglio nel seguito).
Data la totale assenza di collaborazione del sedicente AC 1 che ha continuato, per evidenti motivi di sua strategia difensiva, a ripetere l'assurda storia del trasporto di danaro per conto di un non meglio noto "faux blanc", non è dato alla Corte di sapere se AC 1 esercita in proprio il commercio di cocaina o se invece ha agito quel 10.6.2005 quale corriere per conto di terzi. Nel dubbio e a suo favore, la Corte ha ritenuto che egli, quel 10.6.2005, abbia funto da corriere, anche perché -come si dirà in appresso- egli ha agito con modalità che portano ad un'unica conclusione, ovvero che -come lo __________ testè citato- egli era effettivamente un corriere.
5. Avuto riguardo al Nokia che l'accusato aveva seco, gli inquirenti hanno potuto acclarare che lo stesso è attivo dal 27.8.2002. La scheda è anonima nel senso che è stata venduta in epoca in cui non vigeva ancora l'obbligo di registrare il nome dell'acquirente. A richiesta del Procuratore pubblico, il GIAR ha autorizzato solo l'acquisizione degli atti dei tabulati relativi all'ultimo mese, ovvero relativi al periodo 11.5.2005-10.6.2005.
L'esame di detti tabulati ha permesso di stabilire che, in sì breve tempo, chi possedeva detto cellulare e detta scheda SIM (ovvero l'accusato AC 1) è venuto in Ticino col treno in sei circostanze (e non solo in cinque come viene scritto dagli agenti che han condotto l'inchiesta nel rapporto in atti), segnatamente vi è venuto alle seguenti date e nelle seguenti circostanze (cfr. AI 22 e AI 32):
- il giorno di martedì 17.5.2005, giacchè l'utenza telefonica __________ è stata utilizzata dapprima a Dielsdorf e in zona di Zurigo tra le 7:18:10 e le 8:25:18, dopodichè essa è stata utilizzata in Ticino tra le ore 10:57:32 (prima antenna attivata a sud delle alpi quel giorno: quella di Rodi-Fiesso) e le ore 12:20:14 e le 12:21:18 a Bellinzona (antenna attivata: quella Monti di Ravecchia);
- il giorno di martedì 24.5.2005, tra le 10:54:54 (prima attivazione in Ticino attraverso l'antenna di Rodi-Fiesso) e le ore 13:12:07 (nuovo contatto con l'antenna di Rodi-Fiesso, sicuramente avvenuto durante il viaggio di rientro a Zurigo, stante che, dopo essere stato utilizzato per degli SMS, nell'immediato seguito, il natel ha attivato antenne che corrispondono al tragitto che fa il treno sulla tratta Ticino-Zurigo, in particolare quelle di Sisikon e Zugo);
- il giorno di venerdì 3.6.2005, dopo degli utilizzi a Dielsdorf, Adliswil e Zurigo (tra le 10:41 e le 13:16), il natel e la scheda di cui è questione hanno attivato alle 16:08:05 e alle 16:08:16 l'antenna di Giornico, alle 16:26:08 quella di Arbedo e alle 16:55:50 quella di Bellinzona-Monti di Ravecchia. Le successive attivazioni delle antenne (alle 18:58:35 a Bellinzona, palazzo della Stazione e 21:34:35 Zurigo-Kasernenstrasse, 21:39:16 Zurigo-Hauptbahnhof) delineano bene i tempi del rientro a Zurigo, in corrispondenza del treno che parte da Bellinzona intorno alle ore 19:00 con arrivo a Zurigo intorno alle 21:30;
- il sabato 4.6.2005, l'utilizzo del citato cellulare evidenzia un quarto viaggio da Zurigo a Bellinzona, con l'attivazione dell'antenna di Quinto alle 10:57:38, di Giornico alle 11:21:01 e alle 11:21:05, di Arbedo alle 11:36:52 e alle 11:37:17, di Bellinzona-Monti di Ravecchia alle 12:06:28 e alle 12:07:19, con rapido rientro a Zurigo, visto che alle 14:26:14, 14:26:31, 14:28:03 sono state attivate le due antenne di Zugo e poi, a partire dalle 15:22:54, quelle di Adliswil, Zurigo, Dielsdorf e altre ancora;
- il martedì 7.6.2005, la prima antenna attivata a sud delle alpi (dopo parecchi utilizzi del natel in zona di Dielsdorf, Zurigo e dintorni e poi, sicuramente sul treno verso sud, a partire dalle 15:53:34, la cella di Goldau e poi di Arth, di Rigi-Kulm, di Arth, di Schwyz, di Ibach, di Igenbohl-Brunnen) è quella di Personico, alle 17:21:02. Indi sono state attivate le celle di Bellinzona, Via Guisan 3, alle 17:50:41 e alle 17:52:31, dopodichè è possibile ricostruire il viaggio di ritorno verso Zurigo, attraverso l'attivazione, a partire dalle 18:32:44 delle antenne di Castione, Lodrino, Personico, Giornico e poi -superata la galleria del Gottardo- di Ibach, Seewen e Zurigo, tra le 20:49:25 e le 22:15:15, fino a Dielsdorf;
- il sesto viaggio di venerdì 10.6.2005 (giorno dell'arresto dell'accusato) è pure ricostruibile seguendo il percorso delle antenne, da quella di Dielsdorf alle 11:41:25 e ancora nel seguito, fino a quella di Zurigo-Hauptbahnhof alle 13:32:39, per poi arrivare -come già cennato al considerando che precede- a Dalpe alle 17:04:05, a Chiggiogna alle 17:04:59, con presenza a Bellinzona, in zona di Via Guisan, alle 17:50:47. Avuto riguardo a questo ultimo viaggio è interessante annotare che, in corrispondenza all'attivazione dell'antenna di Dalpe, l'accusato ha chiamato il numero di natel __________, numero dal quale egli è stato richiamato quando era a Bellinzona, in zona Via Guisan-Viale Officina.
Detto numero è memorizzato nella scheda del Nokia in combinazione col nome "__________", a dire di AC 1 "un amico di Zurigo" (cfr. verbale PS del 21.7.2005 allegato al rapporto di Polizia).
Dopo aver passato in rassegna tutti i suddetti viaggi è ancora interessante annotare che non v'è mai stata, in nessun caso, nel periodo 11.5.-10.6.2005, un'attivazione di antenne a sud di Bellinzona, in particolare mai è stata attivata dal natel di AC 1 una qualsiasi antenna in zona di Lugano, risp. sulla tratta Bellinzona-Lugano.
Cinque dei sei suddescritti viaggi in Ticino, e meglio a Bellinzona, sono stati contestati dagli inquirenti all'accusato, il quale ha dichiarato di essere venuto in Ticino in sole due occasioni, a distanza di una settimana circa l'una dall'altra, di cui la seconda il giorno dell'arresto 10.6.2005 (cfr. verbale PS del 22.6.2005 p. 4 e del 15.7.2005 p. 2-3), quando sarebbe venuto
-come già illustrato- per trasportare il danaro del "faux blanc"; la prima, all'incirca una settimana prima, per visitare la sua fidanzata di nome __________ di cui ha dichiarato (sic!) di non conoscere "il suo cognome, non so dire dove abiti e non possiedo il suo numero di telefono".
Per finire non l'avrebbe incontrata perché sul treno sarebbe stato controllato dalla Polizia e respinto a Zurigo.
Al riguardo gli agenti che lo interrogavano hanno esperito delle indagini accertando che l'accusato era stato controllato e perquisito dalla Polizia ferroviaria non già la settimana precedente il 10.6.2005, bensì in data 17 aprile 2005.
Siccome privo di un'autorizzazione a lasciare il Canton Zurigo, era stato invitato a salire sul primo treno diretto a Zurigo. Gli va dato anche atto che in quell'occasione egli viaggiava sulla tratta Bellinzona-Lugano e che non aveva su di sè nè droga nè danaro per importo inusuale, sennò v'è da ritenere che la Polizia ferroviaria l'avrebbe comunicato ai colleghi della Cantonale.
Altrettanto certo è però che egli non era quivi venuto per visitare una "fidanzata" di cui non ha saputo dare nessun elemento idoneo all'identificazione, nè il cognome, nè (nell'era dei cellulari) un recapito quantomeno telefonico, risp. un'altra qualsiasi indicazione che permettesse a lui stesso di contattarla e/o rintracciarla.
Per i restanti viaggi in Ticino, l'accusato si è limitato a negare di averli effettuati adducendo inizialmente che "… è capitato che io prestassi il mio telefono cellulare a miei amici per delle telefonate come anche è capitato che io lasciassi il telefono cellulare presso il Centro dove abitavo e chi viveva con me usava il telefono… omissis… Non lo so. Non ero a conoscenza che qualcuno venisse in Ticino con il mio telefono. Io non ho mai dato il mio telefono a nessuno sapendo che stava scendendo in Ticino o che era intenzionato a farlo…" (cfr. il già citato verbale alla PS del 15.7.2005, alla p. 1 e alla p. 4).
Davanti al Procuratore pubblico, nel verbale del 5.8.2005, a p. 4, ha modificato leggermente la sua risposta dichiarando:
" Ribadisco che è stato qualcun altro a portare il mio telefono in Ticino ma non so chi sia. Per noi è normale che si lasci il natel a disposizione degli amici a condizione che lo carichino..."
e, a p. 5,
" … Mi è successo di lasciare il mio telefono a disposizione di altre persone per un giorno o anche più. Queste persone non mi pagano l'utilizzo del telefono ma me lo ricaricano. Non so per che importo me lo ricaricano…"
Sennonchè neppure su queste affermazioni AC 1 può essere creduto, tosto che si consideri che i tabulati acquisiti non rivelano solo le sei trasferte in Ticino, fatte secondo modalità per molti aspetti analoghe e ripetitive: in quasi tutti i casi vi è stata l'andata a Bellinzona con una sosta in città di corta durata (circa un'ora o poco più), seguita da un rapido rientro a Zurigo, il che ben si configura come il classico viaggio del corriere che, eseguita la consegna e incassati i soldi, subito ritorna là da dove è venuto. I tabulati rivelano altresì che l'accusato ha fatto molteplici analoghi viaggi in Svizzera romanda, in particolare in località Crissier e Losanna (ove pure esistono centri per asilanti). Ivi si è recato , per quanto riguarda l'ultimo mese prima dell'arresto per il quale il Giar ha autorizzato il controllo, il 14, il 16, il 23, il 31.5.2005 e ancora il 1., il 6 e l'8.6.2005.
Troppi viaggi (in così breve lasso di tempo) per credere che i motivi fossero quelli addotti dall'accusato, ovvero l'aver egli reso semplici visite ad amici e conoscenti, risp. l'essersi colà recato perché gli piace l'ambiente francofono.
La realtà è che le modalità con cui ha eseguito queste trasferte (desumibili dall'attenta analisi dei tabulati) sono assai simili a quelle dei viaggi in Ticino: l'andata in treno, la breve sosta (spesso anche meno di un'ora) e il subitaneo ritorno a Zurigo e a Dielsdorf. Modalità che di nuovo richiamano l'agire tipico del corriere che si sobbarca le ore di viaggio che occorrono (sproporzionate per rapporto alla brevità della sosta), fa la sua consegna, incassa il danaro e tosto riparte.
6. Rafforzano ulteriormente la tesi che AC 1 ha funto da corriere prezzolato della droga i seguenti fatti e circostanze, presi singolarmente ma soprattutto nel loro complesso e letti insieme a tutto quanto si è andati sin qui espondendo:
- nella rubrica del natel di AC 1 gli inquirenti hanno trovato il numero __________ combinato con il nome "D__________ ". Agli inquirenti ticinesi questo numero di telefono era noto giacchè il cellulare con quella scheda era stato da loro trovato in uso ad un cittadino liberiano di nome __________, nato il __________1987, soprannominato I__________, arrestato in Ticino il 28.4.2005 per infrazione aggravata alla LStup. Dall'inchiesta esperita (denominata "__________") è emerso che I__________ aveva ripetutamente funto da corriere prezzolato della cocaina, sulla tratta Zurigo-Lugano, con una ricompensa di circa fr. 500.- per viaggio.
I__________ (che essendo minorenne è poi stato consegnato alle Autorità zurighesi) nel corso dei suoi interrogatori aveva confessato di aver trasportato in Ticino, in una decina di viaggi, complessivamente un chilo circa di cocaina che quivi consegnava a __________ (cittadino nigeriano, nato il __________1984, attualmente deferito alle Assise criminali e quindi in attesa di processo).
Di transenna si annota qui che uno dei motivi -oltre quello del prezzo- che han convinto la Corte a quantificare in circa 100 grammi (invece dei 130 indicati nell'atto d'accusa) la cocaina trasportata a Bellinzona il 10.6.2005 dall'accusato è stato quello di considerare che I__________, pacificamente corriere della droga, trasportava per l'appunto in ogni viaggio all'incirca un etto di tale sostanza.
È ben vero che, sottoposta a taluni protagonisti dell'inchiesta "__________" (ovvero a __________, a __________ e a sua moglie __________) la foto dell'accusato, nessuno di loro l'ha riconosciuto. __________ neppure ha riconosciuto il nome D__________. Del pari AC 1, mostrategli le foto delle suddette persone e quella di __________ (ovvero lo spacciatore per conto del quale __________ "lavorava"), non ne ha riconosciuta nessuna. Nondimeno AC 1 ha dato risposte tutt'altro che limpide nel verbale della PS del 21.7.2005, nel quale, a p. 2, richiesto di spiegare la presenza nella sua rubrica telefonica del nome D__________ accanto al __________ già in uso a I__________, ha dichiarato:
" … Non ho iscritto io questo numero è stata una persona di colore che non conosco a cui ho prestato il cellulare. Non so come si chiama questa persona a cui ho prestato il cellulare…"
A pagina 5 dello stesso verbale, invece, ha dichiarato:
" …
D Chi è la persona con il nome "D__________ " con il relativo numero di telefono __________?
R Ho conosciuto "D__________ " a Zurigo alla Discoteca "Cubanito". Lui parlava Peul come me e così abbiamo fatto conoscenza.
ADR che non mi ricordo quando l'avevo incontrato, non sono neanche in grado di dire se era estate o inverno…",
per poi ricorreggersi a pagina 6, ove, a precisa domanda, ha risposto:
" …
D Lei nella lista di numeri e nomi esposta in partenza ha affermato che D__________ ed il numero di telefono relativo era stato inserito da un suo amico che aveva utilizzato in precedenza l'apparecchio telefonico. Per quale motivo una volta terminata la lista telefonica a precisa domanda ha asserito di aver conosciuto ed incontrato D__________ a Zurigo in discoteca?
R Mi sono sbagliato, mi sono confuso con "__________", un amico di colore incontrato alla discoteca "Cubanito".
Dichiaro che D__________ non l'ho mai visto. Prima mi sono sbagliato. È stato un amico di colore ad inserire questo numero di telefono.
ADR che non so come si chiama la persona che ha inserito il numero telefonico in rubrica, sono tanti amici e tra gli stessi non saprei indicarvi quale di loro è stato a fare ciò…".
Una scusa troppo banale per credere di poter così giustificare il fatto di aver avuto in memoria il numero di un corriere di cocaina confesso per trasporti di circa un chilo di sostanza in totale, numero perdipiù palesemente abbinato a un nome di comodo ("D__________ " invece di __________), senza dimenticare che -come si è accertato in aula- nonostante le sue invero precarie condizioni finanziarie, oltre che a girare in continuazione in treno per tutta la Svizzera, AC 1 -per sua stessa ammissione- conduceva un tipo di vita per lui molto costoso, frequentando regolarmente discoteche e bar (al dibattimento ha avuto l'ardire di dichiarare che per lui non era un problema trovare nelle discoteche e nei locali notturni donne disposte a pagargli l'entrata, risp. le consumazioni!);
- nella rubrica del cellulare di AC 1 gli inquirenti hanno anche trovato, memorizzato, il numero __________ accanto al nome "L__________ ".
Indagini esperite al riguardo di detto numero e della relativa scheda telefonica hanno portato ad accertare che esso è stato attivato il 10.9.2004 dopo che la scheda era stata acquistata da __________, di Bellinzona, pacificamente consumatrice di cocaina. Costei, interrogata, ha confermato di essere stata lei ad acquistare la scheda in questione e di averla poi ceduta, in cambio di cocaina, verso la fine del 2004, insieme al suo cellulare, a un cittadino africano (incontrato a Bellinzona ma all'epoca residente in un centro per asilanti di Lugano) che per l'appunto spacciava cocaina. La __________ non ha riconosciuto AC 1 nella foto ostensagli dagli inquirenti.
Sta di fatto che il numero telefonico della scheda ceduta da una tossicomane ad uno spacciatore africano verso la fine del 2004, si trovava memorizzato nella rubrica del natel di AC 1 all'atto del suo arresto. Nel verbale del 21.7.2005, AC 1 si era espresso sul nome L__________ e sul numero ad esso collegato, nei seguenti termini: "… È un amico di colore di Zurigo incontrato nella discoteca "Cubanito", forse abita a Zurigo…"; col che, di bel nuovo, si confermano e le costose (per uno come AC 1) frequentazioni di discoteche e le contiguità con persone ricollegabili al commercio della cocaina;
- il giorno 11.6.2005, quando l'accusato già era in stato d'arresto, alle 13:22:45 sul suo natel (già sequestrato dalla Polizia) è giunta una chiamata dal numero __________, registrato nella memoria della rubrica accanto al nome "M__________ ", nome che l'accusato -nel già citato verbale 21.7.2005- ha dichiarato essere "… un amico di Winterthur incontrato in un bar di Zurigo…". Indagini esperite dagli inquirenti hanno portato a stabilire che l'utenza citata 078 855.16.12 è formalmente intestata a tale A__________ di Zurigo (cfr. rapporto di Polizia del 15.6.2005 di richiesta dei tabulati telefonici retroattivi, allegato all'AI 14).
Secondo gli accertamenti fatti dagli inquirenti nel contesto della già citata inchiesta "__________", era emerso che A__________ era il formale intestatario di ulteriori sei utenze, ovvero di ulteriori sei numeri telefonici. L'analisi dei tabulati retroattivi relativi all'utenza in uso a __________ (il corriere di cui si è testè detto) ha portato a scoprire che quest'ultimo era entrato in contatto, prima del suo arresto, con quattro dei citati numeri intestati a A__________. Il suo mandante (di __________) __________, era, a sua volta, stato in contatto telefonico con due delle utenze intestate a A__________. Ciò comprova ancora una volta che l'accusato era in contatto con persone (nel concreto caso M__________) a loro volta legate al giro (attraverso il "compiacente" A__________) dei trafficanti (in particolare il __________ e il suo corriere __________) di cocaina dell'inchiesta "__________". Date le circostanze, è più che plausibile che, il mancato rientro di AC 1 a Dielsdorf il 10.6.2005, abbia spinto "M__________ " a cercarlo, contattandolo via natel.
Col che, tutto ben considerato, non possono per finire esservi dubbi di sorta nel ritenere che, quel 10.6.2005, l'accusato AC 1 è venuto appositamente, col treno, da Zurigo a Bellinzona per quivi portare una partita dell'ordine di un centinaio di grammi di cocaina, che ha consegnato a terzi, incassando il prezzo (nascosto nelle mutande) e la sua ricompensa (riposta nel borsello) quale corriere e che, se non fosse stato fermato, sarebbe rientrato a Zurigo consegnando il danaro occultato a chi solo lui sa.
7. Dati i fatti sin qui accertati, si ha in diritto che l'accusato ha commesso infrazione alla LStup così come imputatogli nell'atto d'accusa (con la già descritta correzione del quantitativo di cocaina, ritenuto essere dell'ordine di grandezza di un etto circa). L'ipotesi prospettata in aula di riciclaggio di danaro è invece venuta a cadere, poiché la tesi di un trasporto di danaro da Zurigo a Lugano per conto di un "faux blanc" è stata ritenuta inventata di sana pianta e quindi menzognera.
Della contravvenzione alla LStup con riferimento agli ammessi reiterati consumi di marijuana, si è già detto e non è qui il caso di ripetersi.
Venendo alla commisurazione della pena, alla luce dell'art. 63 CP, è parsa alla Corte del tutto adeguata per rapporto alla gravità della colpa (e quindi per nulla severa, semmai piuttosto benevola) quella di dieci mesi di detenzione proposta dalla Pubblica Accusa. Detta pena tiene ampiamente conto della gravità del reato commesso a fine di lucro, nonché dell'atteggiamento processuale negativo e, qua e là, financo sfacciato, volto a negare l'evidenza e a mentire pervicacemente. Un siffatto atteggiamento non è sicuramente indice di ravvedimento, rispettivamente di maturata consapevolezza della grave infrazione commessa. D'altro canto siffatta pena, invero mite, considera in modo importante la giovane età del reo e la sua precaria e difficile situazione personale e sociale. Detta pena deve essere espiata poiché la prognosi è, per AC 1, pesantemente infausta. Privo di documenti, in Svizzera solo perché, proprio a motivo dell'assenza di un valido documento, il suo allontanamento non può essere eseguito, comunque abituatosi, nei quasi due anni quivi trascorsi, a uno stile di vita a lui assolutamente non confacente (non ha un lavoro nè potrà, per legge, averne, frequenta intensamente bar e discoteche, ovvero luoghi di scioperatezza, nei quali incontra prevalentemente persone coinvolte nei vietati traffici di droga, tanto che lui stesso è già diventato un consumatore abituale di marijuana), il rischio di ricadere nella tentazione di guadagnare facile danaro con il trasporto di stupefacenti, è alto e concreto. Non avendo più legami col nostro Paese, nel quale egli continua a soggiornare nonostante le decisioni federali che gli impongono di lasciare la Svizzera solo perché rifiuta di procurarsi un documento valido per l'espatrio, AC 1 (che quivi ha delinquito commettendo un reato -il trasporto di droga- grave e lesivo della pubblica salute solo per scopo di lucro), ha da essere espulso per anni cinque effettivi, così come proposto dal Procuratore pubblico. Anche per la pena accessoria la prognosi è negativa (per tutti i motivi già testè evidenziati). I fr. 7'000.- in sequestro debbono essere confiscati ex art. 59 CP siccome provento di reato. Il Nokia con la relativa carta SIM ha pure da essere confiscato a norma dell'art. 58 CP siccome oggetto utilizzato per tenere i contatti con persone coinvolte in traffici di droga.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1, 1.1.1.1, 3;
visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 305bis CP;
19 cifra 1, 19a LF stup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1, sedicente, è autore colpevole di:
infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
previo acquisto, risp. presa in consegna nella Svizzera tedesca
da uno sconosciuto, detenzione e trasporto a Bellinzona,
venduto o procurato a terzi all'incirca 100 grammi di cocaina
al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
a Bellinzona, il 10 giugno 2005,
nonché per avere, senza essere autorizzato,
in più occasioni,
consumato all'incirca 100 grammi di marijuana,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate località,
nel periodo compreso tra il 2004 e il 10 giugno 2005,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di danaro.
3. Di conseguenza, avendo agito, in relazione al reato di contravvenzione alla LStup, in parte prima del compimento del ventesimo anno d'età, AC 1 (sedicente) è condannato:
3.1. alla pena di mesi 10 (dieci) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. all’espulsione dal territorio svizzero per anni 5 (cinque);
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
4. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 400.--
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