Incarto n.
72.2005.131

Lugano,

12 gennaio 2006/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 1

AS 3

AS 4

AS 6

AS 7

 

 

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

 

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

detenuto dal 29 marzo 2005;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località

 

                                1.1      nel periodo settembre 2003 – agosto 2004,

venduto, in più occasioni, sia singolarmente che, in minima parte, in correità con sua moglie __________,

a vari tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________, __________ detto __________, __________, __________, __________, __________, tale __________ ed altri non identificati, nonché a spacciatori africani e, segnatamente al sedicente __________ alias __________ detto __________ e ad altri non identificati,

complessivamente almeno 500 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” o buste dosi, ai prezzi varianti da fr. 50.- a fr. 150.- l’una,

nonché sottoforma di mezzi ovuli da ca. 5 grammi l’uno,

al prezzo variante tra fr. 70.-/80.- il grammo,

sostanza previamente acquistata a credito, a Sciaffusa e Zurigo, da spacciatori africani non identificati e poi personalmente trasportata a _______, dove la preparava per la vendita;

 

                                1.2      nel periodo agosto 2004 – 29 marzo 2005,

venduto, in più occasioni, ad alcuni tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________, __________ ed altri non identificati, ma soprattutto a spacciatori africani soggiornanti presso i centri (CRS) o gli appartamenti per richiedenti l’asilo del Luganese e segnatamente ai sedicenti __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________ o __________, __________ detto __________ o __________, __________ detto __________, __________ detto __________ o __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________, __________ detto __________ o __________, __________ detto __________ e tali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed altri non identificati, complessivamente almeno 1’250 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di mezzi ovuli o di ovuli interi, del peso variante da ca. 5 a ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 70.-/80.- il grammo,

sostanza previamente acquistata a credito, a Zurigo,

dal sedicente cittadino liberiano __________ detto __________,

al prezzo di fr. 55.- il grammo, il quale gliela portava personalmente o la faceva trasportare dal connazionale __________ detto __________, allora minorenne, e da altri corrieri non identificati, fino a __________, dove la preparava per la vendita;

 

                                1.3      nel periodo inizio marzo – 29 marzo 2005,

detenuto, 16 ovuli, contenenti complessivamente 150,11 grammi netti di cocaina (grado di purezza del 45.85%),

occultandoli nella cartuccia del toner della stampante marca Xerox del suo computer, presso il suo appartamento di __________, sostanza previamente acquistata a credito,

come descritto al punto 1.2 del presente atto di accusa e

che era destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 29 marzo 2005;

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a Schiaffusa, Zurigo, San Gallo, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo ottobre 2002 – 29 marzo 2005,

senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di hashish, sostanza previamente acquistata da terze persone non identificate;

  

                                   3.   guida senza licenza di condurre

per avere condotto, sulle strade del Luganese,

nel periodo settembre 2003 – 29 marzo 2005, in più occasioni, l’autovettura marca Seat Ibiza 1.6 di colore verde,

targata __________, di proprietà di sua moglie __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                                         

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli 19 cifra 2 e 19a LS, art. 95 cifra 1 LCS;

                                        

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 130/2005 del 10 ottobre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ L'interprete IE 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   mercoledì   11 gennaio 2006 dalle ore  9:35 alle ore 17:25

                                     -   giovedì        12 gennaio 2006 dalle ore 14:00 alle ore 18:35

 

Le parti danno atto che __________ va inserito al punto 1.1. e non al punto 1.2. dell'atto di accusa.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver brevemente illustrato la situazione di spaccio di cocaina in Ticino emersa a seguito dell'operazione denominata "Caldo 04" che ha portato al fermo e all'arresto di numerose persone di etnia africana e diversi sequestri di cocaina e denaro, ripercorre le tappe dell'inchiesta aperta nei confronti dell'accusato che ha preso avvio "grazie" alla segnalazione fatta dalla moglie.

In merito ai fatti imputati a AC 1, premesso l'atteggiamento aggressivo e provocatorio assunto dall'accusato nei confronti della polizia e il suo comportamento poco collaborante col quale ha cercato di "infangare" sempre di più la moglie, rileva che l'accusato ha parzialmente ammesso, ritenute le dichiarazioni rese in aula, le vendite di cocaina imputategli al punto 1 dell'atto di accusa. Precisa che il quantitativo di almeno 500 grammi di cocaina indicato al punto 1.1 dell'atto di accusa è stato valutato in base alle dichiarazioni rese della moglie _______, ritenute attendibili poiché hanno trovato ampio riscontro. Precisa altresì che il quantitativo di almeno 1250 grammi di cocaina indicato al punto 1.2 dell'atto di accusa è stato ritenuto in considerazione delle dichiarazioni di __________ (sue forniture per 1 kg e forniture anche da parte di __________), che hanno trovato conferma sia nelle dichiarazioni di __________, sia nei tabulati telefonici (viaggi da lui effettuati) e nella "contabilità" ritrovata nel block notes e nelle agendine sequestrati a AC 1, nonché in considerazione delle dichiarazioni di __________ che ha riferito, oltre al __________, di altri due corrieri (un ragazzo e una ragazza incinta). In particolare il PP ha stimato in 400 grammi di cocaina le forniture del menzionato __________ e degli altri due corrieri che, sommati al chilogrammo ammesso da __________ e dedotto il quantitativo sequestrato di 150 grammi, danno l'importo ritenuto di 1250g. Tale quantitativo trova inoltre riscontro nelle dichiarazioni di alcuni acquirenti rei confessi.

Quanto al punto 1.3 dell'atto di accusa il PP rileva che oggi AC 1 chiaramente ammette l'imputazione di detenzione di 150 g di cocaina. Pone segnatamente in evidenza il grado di purezza elevato di questa sostanza, ciò che porta a presumere che anche le precedenti forniture fossero di tale qualità.

Il PP non si dilunga sui punti 2 e 3 dell'atto di accusa, considerandoli reati minori da inserirsi nelle circostanze.

Il PP parla quindi della situazione dell'imputato, ex asilante che grazie all'escamotage del matrimonio è riuscito a mettere un piede più saldo in Svizzera, che ha già avuto precedenti di spaccio a San Gallo e che ha sfruttato la fortuna di aver trovato __________ continuando ed ingrandendo la sua attività di spaccio, che è stata interrotta solo grazie alla denuncia di quest'ultima. Ventiduenne senza una grande infanzia né una grande istruzione, AC 1 è comunque una persona scaltra e furba, e a modo suo intelligente, che ha saputo sfruttare la situazione. Considera senz'altro negativo il comportamento processuale dell'accusato che ha raccontato frottole; ha assunto un comportamento aggressivo e provocatorio in corso d'inchiesta; non ha mai dimostrato un momento di pentimento; non ha mai dato risposte dirette sempre cercando di infangare gli altri (in primis la moglie) e di sfuggire alle proprie responsabilità e interessandosi ben poco di sua figlia (non ha mai richiesto di vederla durante la carcerazione).

Ritenuti quindi:

- il quantitativo importante di cocaina venduta e detenuta, di ca. 1950 g (non lontano da quello calcolato dalla polizia in base alla contabilità rinvenuta nel block notes e nelle agendine);

- il grado di purezza importante della sostanza;

- la persona ed il carattere dell'accusato: freddo, calcolatore, determinato e con forte propensione a delinquere ripetutamente; che ha fatto un'importante carriera tale da poterlo considerare un imprenditore dello spaccio e non certo il "pollo caduto nelle sgrinfie della moglie";

- il fine di lucro, anche se manca la prova concreta del guadagno;

- la giovane età, comunque compensata dalla recidiva;

conclude chiedendo la conferma integrale dell'atto di accusa e la condanna per AC 1 alla pena di 4 (quattro) anni e 2 (due) mesi di reclusione e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 15 (quindici) anni, ritenuto che il matrimonio è ormai compromesso (intenzione della moglie di divorziare e intenzione sua di rientrare al suo paese), che il legame con la figlia piccola è tenue e che egli ha pesantemente violato l'ordine pubblico.

Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della precedente condanna del 1.10.2002 e la confisca di tutto quanto in sequestro.

 

                                    §   Il Difensore, il quale, posti in risalto la personalità e la vita anteriore del suo assistito, sostiene che questi ha avuto un ruolo marginale nella vicenda mentre la moglie, dai rilevanti precedenti nell'ambito degli stupefacenti, quello principale, avendo usato e plagiato il marito per coinvolgerlo nei suoi traffici.

Contesta che i fatti contemplati al punto 1 dell'atto di accusa trovino dei riscontri, salvo per la vendita di 105 grammi di cocaina di cui al punto 1.1 e di 256 grammi di cui al punto 1.2 e per la detenzione dei 150 grammi di cui al punto 1.3.

Ritenuti i propositi di AC 1 di avere un futuro di lavoro onesto e stabile (malgrado il permesso di lavoro gli sia stato bloccato dalla moglie) e di riallacciare una relazione con la figlia ed in considerazione della sua giovanissima età e del pentimento dimostrato (anche oggi in aula con le nuove ammissioni), ciò che implica l'applicazione dell'art. 64 CP, conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena. Per la considerazione dei reati di cui ai punti 2 e 3 dell'atto di accusa si rimette alla Corte.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   Infrazione alla LStup

                                         per avere, senza essere autorizzato, in più occasioni,

 

                            1.1.1.   nel periodo settembre 2003-agosto 2004,

parzialmente in correità con la moglie __________,

venduto a diversi acquirenti almeno 500 grammi di cocaina?

 

                          1.1.1.1   trattasi di un quantitativo inferiore?

 

                            1.1.2.   nel periodo agosto 2004-29 marzo 2005

venduto a diversi acquirenti almeno 1'250 grammi di cocaina?

 

                         1.1.2.1.   trattasi di un quantitativo inferiore?

                                     

                            1.1.3.   nel periodo inizio marzo-29 marzo 2005

detenuto 16 ovuli di cocaina dal quantitativo complessivo di 150.11 grammi netti (grado di purezza 45.85%)?

 

                      1.1.1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                                 

                               1.2.   contravvenzione alla LStup

                                         per avere, senza essere autorizzato,

tra l'ottobre 2002 e il 29 marzo 2005 in diverse località della Svizzera consumato un imprecisato quantitativo di hashish?

                               1.3.   guida senza licenza di condurre

                                         per avere

tra il settembre 2003 e il 29 marzo 2005, in più occasioni, condotto sulle strade del luganese l'automobile di proprietà della moglie senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

                                        

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   E’ recidivo?

 

                                   3.   Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?

                                     

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               4.1.   privativa della libertà?

 

                               4.2.   d’espulsione?

 

                                   5.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale

della pena di 3 mesi di detenzione inflittagli il 1.10.2002 dall'Untersuchungsamt Gossau?

 

                                   6.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

 


Considerato                   in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   AC 1 (in seguito __________ o __________) è cittadino nigeriano in possesso di un passaporto di quel paese. Al riguardo il documento, rinvenuto dagli inquirenti il 1. aprile 2005 in una confezione DVD nel mobile della televisione presso la sua abitazione dietro indicazione dello stesso accusato (all. 10 al rapp. di polizia), è stato oggetto di verifica da parte della polizia scientifica che ha rilevato gli elementi di sicurezza comunemente in uso sui passaporti autentici, tranne per quanto concerne la fotografia, sprovvista delle informazioni IPI. Un eventuale ulteriore approfondimento della questione avrebbe comunque richiesto un periodo piuttosto lungo, visti i tempi tecnici della burocrazia di quel paese. Fatto sta che, in difetto di migliori accertamenti contrari, la Corte ha ritenuto AC 1 siccome provvisto di un documento di legittimazione valido. Del resto anche il suo matrimonio con __________ ha richiesto la presentazione di un documento di legittimazione ritenuto valido, diversamente il matrimonio non avrebbe potuto essere celebrato in Svizzera.

 

                                   2.   Già sulla sua vita AC 1 ne ha raccontate un po' di tutti i colori.

 

"  Sono nato nel villaggio di __________, nella regione di Enugu. Ho due fratelli e una sorella minori di me. Dovrebbero vivere tuttora in Nigeria, anche se non ho più loro notizie da diversi anni poiché sono partito dalla Nigeria circa sei anni fa.

L’interrogante mi dice che dal mio incarto personale presso l’UFR, che è stato assunto agli atti, risulta che ho dichiarato di non avere né fratelli né sorelle.

Dichiaro che la verità è quella che ho detto oggi e non quello che ho dichiarato nel maggio 2002, quando ho presentato la domanda d’asilo.

Mio papà è contadino. Non l’ho mai conosciuto. Conosco solo il mio patrigno, che si chiama __________. Non conosco il nome del mio padre naturale.

Ho frequentato le scuole elementari ma non le ho concluse perché la retta della scuola era troppo cara da pagare. Le scuole in Nigeria sono a pagamento. Ho in seguito lasciato il mio villaggio e mi sono recato in città. Lì non svolgevo nessuna professione. A volte tornavo al mio villaggio, poi però a seguito di problemi in famiglia sono partito per l’Africa occidentale, nel __________. Non mi ricordo che età aveva quando sono andato nel __________. Non mi ricordo il nome della città in cui vivevo. Lavoravo nel porto di questa città, nel carico e scarico delle navi, e il soldi che guadagnavo li usavo per vivere.

ADR che ho avuto dei problemi con i miei familiari in merito alla terra. Sono partito da solo per il __________, mentre i miei familiari sono rimasti in Nigeria.

L’interrogante mi chiede se __________ è il nome della città del __________ dove vivevo. E’ la capitale del __________ e si trova vicino a __________, che è l’ultima città più vicina alla Nigeria.

Rispondo affermativamente.

L’interrogante mi chiede se corrisponde al vero quanto indicato nell’incarto dell’asilo, che mi trovavo nel __________ a partire dal mese di settembre 2001.

Rispondo che non mi ricordo più la data. Non mi ricordo neppure, come mi chiede l’interrogante, se sono rimasto fino al mese di aprile 2002 in questo paese.

Ricordo di aver trovato un posto su una nave diretta in Europa. Ho lasciato questo paese perché la vita era orribile. Dormivo all’aperto vicino al porto e non sopportavo più questa situazione. Non ho dovuto pagare niente per questo viaggio perché mi sono nascosto all’interno della nave. Non so quanti eravamo. Non era un viaggio organizzato e io ho pensato per me. Era una nave cargo.

ADR non ricordo dove era diretta la nave, se in Spagna, Italia o altri paesi. Non ricordo il nome della città in cui sono sbarcato. Non ricordo neppure la lingua che parlava la gente di quel porto. Era la prima volta che venivo in Europa e non conoscevo le città.

Preciso che durante il viaggio sulla nave ho conosciuto qualcuno che lavorava e mi ha aiutato, nel senso che quando sono sbarcato qualcuno con l’automobile mi ha portato fino in Svizzera. Non sapevo esattamente dove fosse la Svizzera, ma ad un certo punto chi mi ha portato mi ha detto che ero arrivato in Svizzera. Non mi ricordo il nome della persona che mi ha portato in automobile in Svizzera. Non ricordo esattamente quanto è durato il viaggio dal porto fino in Svizzera. E’ stato lungo. Diverse ore.

ADR è giusto dire che sono arrivato in Svizzera il 18 maggio 2002. Sono venuto in Svizzera perché la persona che mi ha aiutato ha deciso di portarmi in questo paese. Non sono stato io a scegliere. Giunto in Svizzera ho fatto domanda d’asilo. Sono stato collocato al centro CRS di Sciaffusa. Dopo circa tre mesi ho ricevuto una decisione negativa. Volevo presentare ricorso ma avrei dovuto anticipare fr. 600.-, denaro che non avevo. Ricordo di aver ricevuto una decisione  negativa e di aver dovuto pagare fr. 200.- a rate.

Prendo atto che dai documenti assunti agli atti risulta che il 30 luglio 2002 la mia domanda d’asilo è stata respinta e che l’8 novembre 2002 il mio ricorso contro questa decisione negativa è stato dichiarato irricevibile. Risulta pure che avrei dovuto lasciare la Svizzera entro il 15 dicembre 2002.

Nessuno mi aveva detto che dovevo lasciare la Svizzera. Dopo aver pagato fr. 200.- di tassa di giustizia relativi alla decisone dell’8 novembre 2002 ho continuato a ricevere il contributo sociale quale asilante, e questo fino al momento in cui mi sono sposato.

ADR che per invocare l’asilo avevo spiegato i motivi familiari che avevo avuto.

L’interrogante mi dice che nella domanda d’asilo avevo in particolare dichiarato che mia madre era morta nell’agosto 2001 in un incidente stradale.

Dichiaro che questo non è vero ma che mia madre è tuttora viva.

ADR che ho raccontato bugie perché pensavo di doverlo fare. E’ invece vero che ero stato minacciato da tre persone armate, nell’agosto 2001, a seguito dei problemi per la terra. Ho pure giocato in una squadra di calcio locale a __________. Non era una squadra di professionisti e non ricevevo soldi per quest’attività.

Ho una bambina di noma __________ __________, nata il 2 ottobre 2003.

Da quando sono in Svizzera ho già avuto problemi con la giustizia, in particolare nel Canton San Gallo, dove nel mese di settembre avevo venduto alcune palline di cocaina per qualche grammo in totale. Avevo fatto 16 giorni di carcere preventivo.

ADR che ho iniziato a vendere cocaina perché i soldi che ricevevo alla settimana di circa fr. 70.- non erano sufficienti.

Vendevo la cocaina a San Gallo. Le palline erano già confezionate e per ogni pallina che vendevo ricevevo fr. 3.-. Questi soldi li ricevevo dai ragazzi di strada. Quando sono stato arrestato il 16 settembre 2002 ero in compagnia di due persone.

E’ giusto che il 28 ottobre 2002 sono stato condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- per violazione di domicilio. Il 31 luglio 2002 avevo dormito in una casa per rifugiati a Roggwil, senza pagare. A Roggwil non potevo entrare in quel luogo poiché io ero assegnato al centro CRS di Buch.

E giusto che il 24 luglio 2003 sono stato condannato nel Canton Soletta a 20 giorni di detenzione da espiare perché avevo violato il divieto impostomi di non lasciare Sciaffusa.

Nessuno mi aveva detto che non potevo lasciare Sciaffusa. In altre città sono stato controllato, ad esempio a Zurigo, ma nessuno mi aveva detto nulla. Solo a Soletta sono stato punito per questo.

Non ricordo esattamente quando ho iniziato a venire in Ticino. E’ stato quando ho conosciuto mia moglie. Era comunque nel 2003. Quando è rimasta incinta sono venuto più spesso, per aiutarla poiché non poteva camminare.

ADR che ho conosciuto __________ a Zurigo. L’ho conosciuta sul treno. Ci siamo sposati il 14 gennaio 2005.

Anche prima di sposarci avevamo dei problemi. Di tanto in tanto li abbiamo. Prima di essere arrestato avevamo dei grossi problemi e lei mi aveva lasciato per andare dai suoi parenti. Per 12 giorni se n’era andata di casa. Non so perché mi ha lasciato e perché non vuole stare a casa con me. Mia moglie voleva che io contribuissi al pagamento delle spese familiari e al mantenimento di mia figlia e che quindi iniziassi a lavorare. Due mesi dopo il matrimonio non avevo ancora il permesso, anche se ero disposto a svolgere qualsiasi tipo di lavoro…" (verbale PP 20.4.2005)

 

Dagli atti della procedura d'asilo emerge per contro che al momento della sua entrata in Svizzera AC 1 ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a __________ il __________, celibe, protestante, figlio unico, orfano di madre, essendo deceduta nel 2001 per incidente stradale, e di padre sconosciuto. Quale ultima attività svolta in patria ha indicato quella di calciatore (dal 1996 al 2001 presso associazione UNTH, __________).

Ha dichiarato di non aver mai posseduto i documenti. E malgrado al momento dell'entrata si sia impegnato per iscritto a procurarseli, ha poi asserito di essere impossibilitato a farlo.

Dagli atti emerge che siccome suo padre era uno straniero (inglese), non gli sono mai stati rilasciati documenti nigeriani, ciò che gli avrebbe sbarrato la carriera calcistica in Nigeria. Dichiara di essere giunto in Svizzera poiché dopo il decesso della madre, i parenti l’avrebbero "buttato" fuori casa. Gli era pure giunta voce che questi parenti fossero intenzionati ad ucciderlo per questioni ereditarie. Ha raccontato che verso fine 2001, alle due di mattina circa, giunsero tre persone a casa sua, minacciandolo con una pistola e facendogli un’iniezione. Egli riuscì a disarmarli ed utilizzò l’arma colpendo una di queste persone. Quindi fuggì attraverso il bosco e dopo alcune ore trovò qualcuno che l'accompagnò fino al Delta e gli prestò del denaro.

Da settembre 2001 al 1.4. 2002 dice di aver vissuto a __________, __________, per poi giungere in Europa (il 1.4.2002 appunto) a bordo di una nave. Sbarcato in uno stato sconosciuto ha detto di essere poi proseguito in camion verso la Svizzera, dove è entrato illegalmente il 18.5.2002. Ha dichiarato di aver viaggiato senza documenti, di non essere mai stato controllato e di essere stato aiutato da un bianco a cui non ha dovuto pagare nulla.

Ha riferito infine che non ha mai avuto problemi con le autorità e non ha mai richiesto l’asilo in un altro paese.

 

L’Ufficio dei rifugiati ha reputato dubbiosa la versione data da AC 1, in quanto solo in un secondo tempo egli ha dichiarato di esser stato minacciato di morte dai parenti. A causa delle incongruenze rilevate nelle dichiarazioni da egli rilasciate, la domanda di asilo è stata respinta con decisione 30.7.2002. Inoltre, siccome egli non ha mai avuto problemi con le autorità del suo paese, e considerando in concreto l'inapplicabilità dell’art. 3 CEDU, l'ufficio dei rifugiati ha ritenuto senz'altro possibile l'espulsione/rimpatrio.

AC 1 è insorto contro tale decisione in data 29.8.2002. Non avendo però pagato i fr. 600.- di anticipo sulle spese processuali, l'8.11.2002 l'autorità di ricorso ha deciso di non entrare in materia.

Con lettera 14.11.2002 gli è poi stato intimato di lasciare la Svizzera entro il successivo 15.12.2002.

Dalle informazioni ricevute dal Canton San Gallo (cfr. AI 16 e all. 44 al rapp. d'inchiesta 9.9.2005) si evince inoltre che a seguito del procedimento penale in cui è incorso AC 1 nel settembre 2002 le autorità sangallesi hanno decretato in data 20.9.2002 la sua espulsione dal cantone ex art. 13e LDDS. Le medesime autorità hanno appurato che AC 1, ha risieduto a Sciaffusa nel centro asilanti fra il 28.10.2002 e il 19.1.2005, data in cui ha lasciato il centro per recarsi in Ticino e sposarsi. In seguito si è ripresentato occasionalmente al centro, siccome a Sciaffusa, a suo dire, aveva ancora un’amica.

 

AC 1 non è incensurato. Dall'estratto del casellario giudiziale in atti emergono le seguenti condanne:

 

 

 

 

DATA

della decisione

REATO

LUOGO

E DATA

del reato

PENA
SOSPENSIONE
Periodo di
prova per cancellazione
casellario
/ multa

1.10.2002 Untersuchungsamt Gossau

Infrazione e contravvenzione alla LStup

San Gallo, dal maggio 2002 al 16.9.2002

3 mesi detenzione

2 anni

(24.7.2003 ammonimento Untersuchungssrichteramt Solothurn)

4.10.2004

iscrizione cancellata

28.10.2002

Bezirksamt  Arbon (TG)

Violazione domicilio

31.7.2002

Multa 300.-

--

2 anni

(5.11.2004

iscrizione cancellata)

24.7.2003

Untersuchungsrichteramt Solothurn

Violazione di una misura ex art. 23a LDDS

23.7.2003

20 giorni detenzione

--

--

 

 

L'infrazione aggravata di cui al presente giudizio, commessa tra il settembre 2003 ed il marzo 2005, è quindi stata commessa durante il periodo di prova fissato con decisione 1. ottobre 2002 dall'Untersuchungsamt di Gossau.

 

 

                                   3.   La moglie, circa la sua vita ed il suo matrimonio con __________ ha dichiarato:

 

"  … Io sono nata il __________ ad Aarau da genitori italiani emigranti dalla Basilicata. A Suhr ho fatto le scuole dell’obbligo e ad Aarau ho conseguito il diploma di impiegata di commercio. Parlo oltre al tedesco ovviamente l’italiano anche il francese e l’inglese.

I miei genitori vivono tuttora a __________. Ho due sorelle, una maggiore di me e l’altra più piccola che vivono pure nella Svizzera Interna.

Già nell’adolescenza ho iniziato a consumare marijuana e, dall’età di 18 anni, ho iniziato a consumare eroina. Ho sempre lavorato e quindi avevo i soldi per comperarmi la droga. Non ho mai commesso reati contro il patrimonio e non ho mai spacciato droga.

Sono stata denunciata in passato per consumo di canapa (una volta) ed una volta successiva per consumo di eroina (a Zurigo ca. 5 anni fa). In quest’ultima circostanza mi era stata fatta la revoca della licenza di condurre.

Non avevo un buon rapporto con i miei genitori e questo si è protratto sino a quando non è nata mia figlia __________. Tra l’altro i miei genitori erano contrari al mio matrimonio con AC 1.

Dal 1993 risiedo in Ticino. All’inizio mi ero messa in terapia a Sala Capriasca per togliermi dal consumo di eroina. Poi ho cominciato a lavorare presso l’Istituto Don Orione. Poi ho lavorato presso l’Istituto San Nicolao di Treggia. Posso dire che – generalmente – ho sempre avuto una attività lavorativa ciò che mi permetteva di “tirare avanti”. Ripeto che non ho mai spacciato droga.

Quando ero già in Ticino e consumavo ancora eroina, la acquistavo dai “soliti personaggi” o al Parco Ciani o andavo io stessa a prenderla a Zurigo. Sempre solo e esclusivamente per il mio consumo.

Nel novembre 2002, nel mentre andavo a Zurigo dai miei genitori, in treno, ho conosciuto quello che sarebbe poi diventato mio marito, ossia il AC 1.

Trattasi di un cittadino nigeriano che mi ha detto essere nato il __________. Mi disse che era un giocatore di calcio. Io avevo appena terminato una lunga relazione con un ragazzo luganese.

Con AC 1 ci siamo scambiati gli indirizzi e dopo poco tempo ci siamo messi assieme. All’inizio lui abitava ancora a Sciaffusa mentre io abitavo in Ticino.

Successivamente mi disse la verità ossia che era asilante a Sciaffusa.

Ci siamo sposati il 14.01.2005. Faccio presente che in data 02.10.2003 dalla nostra relazione è nata la __________. Già prima di sposarci vivevamo comunque già assieme. Mi ricordo che ero incinta all’ottavo mese quando abbiamo iniziato la convivenza…"

(verbale PS 29.03.05)

 

Il domicilio coniugale era a __________ in __________ presso l'appartamento della moglie, per il quale pagava una pigione di fr. 950.- mensili (all. 47 al rapp. di polizia).

 

                                   4.   Il 29 marzo 2005 __________ si è presentata in polizia denunciando il marito di vendere cocaina ad asilanti di origine africana ospiti dei centri CRS del Luganese nonché a tossicodipendenti locali. Ella si era precedentemente rivolta ad un suo conoscente, tale signor __________, impiegato presso l'ufficio del controllo abitanti di __________, chiedendogli consiglio su come fare per denunciare il marito. Fatto sta che, al momento della denuncia, la donna ha chiaramente manifestato la sua disponibilità a collaborare con gli inquirenti purché non le venisse tolto l'affidamento della bambina:

 

"  … mi sono presentata spontaneamente in data odierna alle ore 1400 presso lo sportello della Polizia Comunale di __________ dato che conosco il Signor __________, addetto del controllo abitanti. A lui ho esposto a grandi linee il mio problema, a quel punto, mi ha indirizzato presso i vostri servizi. A lui ho esplicitamente detto che avrei collaborato con la Polizia solo se fossi stata certa che non avrei perso la bambina.

Io sono al corrente di una situazione di droga molto importante e meglio posso fornire le informazioni che vado di seguito a narrare. Premetto che nemmeno io sono del tutto “pulita”.

(…)

D.18:  come mai vi siete decisa adesso a denunciare in polizia lo spaccio di droga di vostro marito?

R.19:  con più mi sono allontanata dal problema droga ed avendo una bambina non tolleravo più questa situazione. Avevo anche più volte minacciato mio marito che se non la smetteva di spacciare e non si cercava un lavoro regolare l’avrei denunciato. Lui rideva e non ci credeva che io lo potessi fare!

(…)

Se mi sono decisa a venire spontaneamente in Polizia è anche perché non ne posso più di questa situazione. Intendo divorziare da mio marito e rientrare dai miei genitori nella Svizzera interna ed accudire la mia bambina…" (verbale PS __________ 29.03.05)

"  Per quanto riguarda il motivo per il quale ho denunciato mio marito l’ho già spiegato diverse volte. Ribadisco che inizialmente quello che lui faceva e che io facevo per quanto riguarda le consegne non mi sembrava così grave, visto che uscivo da quell’ambiente.

Poi però più il tempo passava, mi sono accorta che non era giusto e avevo paura per mia figlia anche perché se la Polizia fosse venuta una volta a casa avevo paura che me l’avrebbero tolta. Ho quindi chiesto più volte a mi marito, sia prima che dopo il matrimonio, di smetterla, ma lui non mi ha mai presa sul serio. Mi sono accorta che a lui no gliene fregava niente di me e di nostra figlia. Ho quindi deciso di andare in Polizia e di denunciarlo.

ADR che non ci sono altri motivi." (verbale MP __________ 08.09.05)

 

Sulla scorta delle informazioni raccolte dalla moglie, __________ è stato fermato dalla polizia lo stesso giorno nei pressi della sua abitazione. Al suo domicilio, nel contenitore del toner della stampante del PC di famiglia, sono stati rinvenuti 150, 11 g di cocaina che l'accusato ha riconosciuto come suoi (AI 49). L'arresto è poi stato confermato dal GIAR il giorno seguente. Associato in un primo tempo alle carceri pretoriali di Mendrisio, è stato trasferito al PCT, dove si trova a tutt'oggi, a far data dal 19 maggio 2005.

Sottoposto ad esame delle urine, AC 1 è risultato negativo al consumo di droghe cosiddette pesanti. D'altronde egli non ha mai preteso di essere un tossicodipendente. Vero è che ha dichiarato di aver consumato un imprecisato quantitativo di hascisc.

 

                                   5.   In punto all'accertamento dei fatti va detto innanzi tutto che l'accusato ha sempre negato, fino al dibattimento, di aver trafficato cocaina nel periodo da settembre 2003 ad agosto 2004 (AA N. 1.1.), salvo poi al dibattimento ammettere di aver spacciato circa 105 g. Egli ha per contro ammesso di aver, nel periodo da agosto 2004 a marzo 2005, rivenduto la cocaina limitatamente a quella fornitagli da __________, su cui torneremo in seguito.

Al riguardo va fatta una premessa d'ordine metodologico. Partendo dall'assunto, accertato, che l'accusato non ha consumato cocaina, è evidente che quella di cui è entrato in possesso è stata venduta, rispettivamente, per il quantitativo rinvenuto nel PC di casa, era destinata alla vendita. L'entità della droga effettivamente trafficata può essere stabilita o in base alle dichiarazioni dei fornitori o in base a quelle degli acquirenti.

 

                                   6.   Per il periodo di cui al N. 1.1. dell'atto d'accusa va detto che le ammissioni dell'accusato in aula sono state tardive e non sono risultate affatto utili per l'accertamento dell'entità del traffico. AC 1 si è infatti limitato ad ammettere ciò di cui gli inquirenti già erano a conoscenza, aggiungendo, bontà sua, giusto 5/8 g di cocaina che avrebbe venduto a tale __________. In effetti, dai verbali d'interrogatorio in atti dei vari acquirenti __________, __________, __________, __________ ed __________ (quest'ultimo sentito in aula) si può stabilire con certezza che AC 1 ha venduto loro un quantitativo globale di almeno 100 g di cocaina già nel periodo da settembre 2003 ad agosto 2004, cui vanno aggiunti i 5 g che lo stesso AC 1 ha dichiarato al dibattimento di aver venduto ad __________.

 

La Corte ha preso atto delle ammissioni tardive dell'accusato e si è posta la domanda a sapere se egli, come indicato nell'atto di accusa, non abbia spacciato un quantitativo maggiore. Il PP in aula ha spiegato che i 500 g indicati nell'atto di accusa sono delle ricostruzioni per difetto in base al numero dei viaggi che presumibilmente l'accusato ha fatto a Zurigo moltiplicati per il quantitativo medio che era solito portare. 

 

Al riguardo si è potuto accertare che __________ in quel periodo andava regolarmente a Sciaffusa a ritirare il soldo a lui spettante quale asilante, ammontante a fr. 79.- la settimana. Da settembre 2003 la  L'Amico gli aveva chiesto di trasferirsi in Ticino poiché gli ultimi due mesi di gravidanza stava poco bene ed aveva bisogno che il compagno le stesse vicino. AC 1 in parte accettò, anche se a volte, quando andava a Sciaffusa a ritirare il suddetto soldo, non faceva poi subito rientro a casa. Quei soldi, fr. 79.- la settimana, non gli consentivano di certo di mantenersi il tenore di vita che aveva: è vero che alla compagna non versava un centesimo e l'abbonamento al treno gli consentiva, entro certi orari, di viaggiare gratis, ma quando era in giro doveva pur mantenersi, ivi compreso il cellulare che, notoriamente, non è un  bene di prima necessità, nonostante l'evoluzione dei tempi e le mutate esigenze della moderna società. La moglie, sulla cui credibilità si dirà in seguito con riferimento al n. 1.2. dell'atto di accusa, ha riferito di alcuni viaggi effettuati dal marito, al termine dei quali AC 1 si recava in bagno ad espellere la cocaina che portava nell'intestino per poi ripulirla, farla asciugare e preparare le bolas da vendere, riferendo altresì che in media si trattava di 6/7 ovuli per volta, di ca. 10 g l'uno. Ella non ha però saputo riferire con quale frequenza il marito eseguiva queste operazioni, precisando di non essere in grado di dire se ciò capitava ogni volta che lo vedeva tornare da Sciaffusa dove ritirava il soldo.

Questi elementi fattuali danno certo il quadro del personaggio AC 1 e meglio di colui il quale doveva avere i contatti "giusti" con i fornitori già prima che si trasferisse in Ticino da colei che diventerà poi sua moglie, testimoniati peraltro dalla precedente condanna dell'ottobre 2002 da parte delle autorità di Gossau per lo stesso reato, ma ancora non consentono di stabilire con sufficiente tranquillità in ca. 500 g il traffico di cocaina posto in essere dal AC 1 in questo primo periodo, la ricostruzione delle quantità che gli inquirenti hanno potuto raccogliere non potendo condurre, oltre ad ogni ragionevole dubbio, al di là delle citate ammissioni dello stesso AC 1 in aula che, come detto, equivalgono sostanzialmente a quanto riferito dai tossicodipendenti che da lui si rifornivano, non essendo sufficienti a dissipare ogni dubbio al riguardo. Ne consegue che forza è constatare come per questo primo periodo la Corte ha condannato AC 1 per la vendita di almeno 105 g di cocaina.

 

                               7.1.   Per quel che è del secondo capo d'imputazione (AA N. 1.2.), e meglio quello relativo al periodo dall'agosto 2004 al momento dell'arresto, va detto che anche qui AC 1 ha ammesso unicamente ciò che, incontestabilmente, emerge dalle testimonianze in atti. E lo fatto in modo anche qui tardivo, aspettando che le prove gli venissero poste sotto il naso.

 

Va detto che per questo periodo si dispongono di maggiori informazioni circa la provenienza della cocaina. Infatti, da agosto 2004 cessano sostanzialmente i viaggi di AC 1 a Zurigo poiché la sostanza gli viene portata in casa da tale __________, un minorenne pure lui asilante, che la trasportava con il medesimo sistema: la metteva nell'intestino e la espelleva poi a casa del AC 1. Al riguardo è irrilevante sapere dove i due si sarebbero conosciuti (a Lugano secondo __________, alla stazione di Zurigo secondo AC 1) e se il __________ agiva agli ordini del __________, un amico di AC 1, o se se era piuttosto __________ ad essere il capo di __________ (secondo quanto ha riferito la __________). Fatto sta che AC 1 ha cercato anche in questo caso di sminuire le sue responsabilità. La polizia gli ha infatti dapprima prospettato le dichiarazioni del __________ che parlavano di ca. 900 g di cocaina in occasione di 8 viaggi in Ticino da Zurigo, ma l'accusato ha risposto che si sarebbe trattato solo di pochi grammi. Successivamente, in occasione del verbale di confronto tra i due davanti al PP (18.05.05) __________ ha precisato di aver consegnato per la vendita a AC 1 ca. 1 kg di cocaina. AC 1 ha contestato, ammettendo soltanto 4 ovuli (ca. 40 g). Successivamente, resosi conto in occasione del suo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 15 luglio 2005, che gli inquirenti avevano pure in parte ricostruito i quantitativi in base alle dichiarazioni di alcuni acquirenti e meglio __________, __________, __________, __________ e __________ (per quasi 400 g) ha finito per ammettere di aver venduto ca. 400 g di cocaina (verbale PS 10.08.05). Che dire: "ammetto solo i quantitativi che la polizia è in grado secondo me di provare". Questa è risultata essere una costante nel racconto del AC 1, con l'aggiunta che è sempre stata tutta colpa della moglie, che lo ha fatto venire in Ticino a spacciare droga, perché voleva i soldi per il mantenimento della bambina, ecc.

 

                               7.2.   La realtà è ben diversa da quella riferita dal AC 1 e meglio che sia i quantitativi di cocaina trattata erano ben maggiori sia che il ruolo dell'accusato era quello dell'organizzatore del traffico e non quello della persona soggiogata dalla moglie.

In effetti le affermazioni della __________ hanno trovato parecchi riscontri agli atti e sono parse alla Corte credibili e lineari. Innnanzi tutto la Corte ha dato atto alla donna del coraggio che ha avuto nel denunciare il marito e meglio una situazione che le era diventata insostenibile per la presenza della bambina, che cominciava a crescere, in un appartamento che era diventato una sorta di magazzino della droga. Ella non ha mai fatto mistero delle sue responsabilità. Ha ammesso tranquillamente di aver convinto lei il marito a venire in Ticino perchè aveva bisogno di lui già verso la fine della gravidanza, di avergli presentato lei dei clienti a cui vendere della cocaina non, come pretende il ACCO1, "perché così fan tutti i neri", ma proprio per convincerlo a venire in Ticino per starle accanto, mentre lui tentava di resistere perché già aveva il suo giro in Svizzera interna, mentre a Sud delle Alpi non conosceva nessuno. E per tacere del fatto che la donna, al momento di recarsi in polizia aveva poco da guadagnare e molto da perdere o rischiare di perdere. E' vero che ha posto come condizione che non le venisse tolto l'affidamento della piccola, ma questa è unicamente l'umana espressione della preoccupazione di una madre responsabile che si trova in una situazione del genere, poiché nessuna garanzia al riguardo le era stata data. E nemmeno poteva riceverne, poiché la questione non dipendeva dalla polizia, né tantomeno dal responsabile dell'ufficio controllo abitanti cui si era precedentemente rivolta, la competenza per ordinare il suo arresto essendo del magistrato, nemmeno, in definitiva, quello inquirente. E sulle rimostranze della donna nei confronti del marito, affinché questi contribuisse alle spese di famiglia, la Corte ha rilevato che si tratta di richieste del tutto legittime, a fronte dell'assoluta mancanza di assunzione di responsabilità anche in questo ambito da parte del consorte. Ma da ciò pretendere che __________ abbia voluto denunciare il marito ed attribuirgli un ruolo maggiore per vendetta, ne corre, tanto più che ella, come detto, dalla denuncia aveva molto più da perdere.

 

Fatto sta che il giro della droga trafficata da AC 1 si amplia con l'entrata in scena, nell'agosto 2004, di __________, persona anch'ella risultata lineare e coerente, allorquando ha raccontato dei suoi viaggi in Ticino e di come trasportava la droga.

Il quantitativo di 1 Kg di cocaina che __________ ha riferito di aver consegnato a AC 1 trova infatti riscontro nei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso allo stesso __________, da cui emerge che alle date da lui indicate gli standort indicano non solo che lui viaggiava da Zurigo a Lugano o viceversa, ma pure che era in contatto con il collegamento telefonico in uso a AC 1. Questi riscontri oggettivi vestono la credibilità della __________, la quale ha pure lei riferito che il quantitativo di 1 Kg è corretto.

 

                               7.3.   A fronte delle lineari e credibili affermazioni di __________, AC 1 ha contrapposto tutta una serie di bugie, di mezze ammissioni con vari distinguo sul suo reale ruolo, che rendono la sua versione assolutamente inattendibile. Basti al riguardo ricordare che solo ad inchiesta inoltrata ha ammesso che la cocaina ritrovata nel toner era di sua proprietà, mentre in precedenza aveva sostenuto che l'aveva solo in deposito per conto di terzi e che unicamente di fronte alle chiare contestazioni degli inquirenti, al cospetto delle quali non poteva più negare l'evidenza, ha allora ammesso di aver trafficato cocaina, ma sempre e solo nei quantitativi di cui sapeva che le forze dell'ordine disponevano di prove evidenti. Questo esercizio lo ha poi compiuto anche in aula allorquando ha finalmente ammesso di aver venduto cocaina anche nel periodo indicato al N. 1.1. dell'atto di accusa.

 

                               7.4.   In siffatte evenienze, stante l'assoluta credibilità della __________ e delle ammissioni del __________, non occorre disquisire altro per ammettere che AC 1 ha trafficato almeno 1 kg di cocaina fornitagli dallo stesso __________. Del resto, che AC 1 vendeva cocaina è un dato di fatto incontrovertibile, in guisa di che non è necessaria la prova del nove, con la ricostruzione minuziosa del quantitativo in base alle dichiarazioni dei singoli acquirenti, anche perchè, se tale prova fosse sempre necessaria, difficilmente si potrebbe giungere a giudizi di condanna dato che di regola, negli ambienti dei tossicodipendenti, l'omertà impera e chi acquista è solito sminuire i quantitativi anche per rendere il meno gravosa possibile la propria posizione davanti alla giustizia. Si ha quindi che la Corte ha accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il kg di cocaina fornito da __________ a AC 1 è stato da quest'ultimo venduto a terzi. Da questo chilogrammo occorre dedurre i 150g rinvenuti nel toner a casa dell'accusato, che sono oggetto dell'imputazione di cui al N. 1.3. dell'atto di accusa che è stata, di tutta evidenza, ammessa.

 

                               7.5.   Accertato in un chilogrammo il quantitativo di cocaina consegnato da __________ a AC 1, di cui 850 g venduti e 150 g rinvenuti dalla polizia a casa dell'accusato al momento del suo arresto, occorre stabilire se l'imputato ha venduto e in che misura dell'altra cocaina, l'atto di accusa rimproverandogli un traffico di almeno 1'250 g.

Come detto le affermazioni della __________ e del __________ sono risultate del tutto credibili. Costoro indicano: il __________, almeno un paio di altre forniture da parte del __________ direttamente, la moglie, una da parte di una donna incinta che non aveva bisogno di trasportarla nel proprio ventre poichè la poteva nascondere sopra la pancia e una o due da parte di un altro ragazzo. Certo, al riguardo di queste ulteriori forniture, non si possono accertare i quantitativi esatti. Nella valutazione di questi quantitativi la Corte ha quindi voluto applicare criteri molto prudenti ed ha stabilito in ca. 150 g l'entità totale di queste forniture. Il tutto per giungere alla conclusione che AC 1 ha venduto complessivamente almeno un chilogrammo di cocaina dall'agosto 2004 al 29 marzo 2005.

 

                               8.1.   Per l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o con la multa (n. 1). Nei casi gravi la pena è però della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino un milione di franchi (n. 2).

                                         Un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

Già solo per i quantitativi spacciati di cocaina spacciata AC 1 adempie manifestamente i requisiti dell'infrazione aggravata, ulteriori disquisizioni al riguardo appaiono del tutto superflue.

 

                               8.2.   L'accusato ha ammesso di aver fatto uso di hashish. Trattandosi di una contravvenzione, la stessa si prescrive in tre anni, di guisa che il periodo ritenuto ai fini del presente giudizio deve risalire dal gennaio 2003 in avanti e non da ottobre 2002 come indicato nell'atto di accusa. Si tratta invero di un dettaglio perché la questione nulla ha pesato nella quantificazione della pena.

 

                               8.3.   AC 1 possiede una "valida" licenza di condurre nigeriana. Egli ha ammesso di aver fatto uso della vettura della moglie. Sennonché l'art. 42 OAC prescrive che la patente internazionale rilasciata dalle autorità nigeriane il 20 giugno 2003 ha validità di 1 anno da che lo straniero è in Svizzera. Dopodiché egli deve convertirla in una licenza svizzera. AC 1 ha ammesso di non averlo fatto concretamente. L'accusa di cui al N. 3 dell'atto di accusa va pertanto confermata, con la precisione che anch'essa non ha avuto rilevanza nella commisurazione della sanzione.

 

                               9.1.   Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa - secondo quanto rilevato dal TF in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

Nella sua valutazione entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101 consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1;116 IV 288 consid. 2a).

 

ll criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto,  il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

 

                               9.2.   La Corte ha ritenuto la colpa del AC 1 estremamente grave innanzi tutto per l'importante quantità di droga spacciata e quindi per il considerevole e concreto pericolo per la salute pubblica che egli ha creato. A ciò aggiungasi la constatazione che, da quando è in Svizzera, l'accusato altro non ha fatto che trafficare droga, senza mai nemmeno tentare di trovarsi un lavoro onesto, nonostante fosse già stato condannato per lo stesso reato nel 2002. Nemmeno la nascita della figlia ed il conseguente matrimonio hanno funto da deterrente, anzi: una volta diventato padre, AC 1 ha addirittura incrementato i suoi traffici! Ad ulteriore aggravio della colpa vi è un atteggiamento processuale negatorio, portato ad ammettere i fatti solo dopo che gli inquirenti gli avevano posto di fronte prove schiaccianti e volto a minimizzare il suo ruolo nonchè a far ricadere sulla moglie responsabilità che ella non ha. E' vero che, al termine del dibattimento, egli si è prostrato davanti alla corte implorando perdono, ma non basta dirsi pentiti per ottenere sconti pena, se nemmeno si ha il coraggio di ammettere appieno le proprie responsabilità. Al riguardo, nonostante l'enorme giro d'affari, nulla gli inquirenti hanno potuto fare per recuperare i soldi rimanenti dal citato traffico: a parte qualche versamento di importi irrisori a persone sconosciute tramite la On Time e la Western Union, dei soldi incassati non vi è traccia; ciò che dimostra ulteriormente quanto insignificante sia stata la collaborazione fornita dall'imputato. Altro che sincero pentimento come ha preteso la difesa!

Anche il ruolo avuto da __________ nel traffico è stato importante. Infatti egli non può essere catalogato tra i piccoli spacciatori da strada, ma si situa almeno un gradino più in alto poichè lui vendeva a spacciatori che a loro volta rivendevano ai tossicodipendenti. Basti al riguardo richiamare, a puro titolo esemplificativo, le dichiarazioni fatte da Lagoon Moses davanti al PP nel suo verbale d'interrogatorio in atti nonchè la sentenza 25 maggio 2005 nei confronti di __________. AC 1 ha fatto della sua abitazione coniugale, dove viveva anche la piccola __________, il centro della sua attività di compra-vendita all'ingrosso di cocaina.

Ad ulteriore aggravamento della colpa vi è il movente di mero lucro che ha spinto AC 1 ad agire. Motivi quindi futili! Del resto AC 1 mente quando dice di aver agito per aiutare la moglie, poichè quest'ultima ha lavorato finchè è rimasta incinta, poi ha percepito le indennità di disoccupazione e, da ultimo, dalla documentazione relativa ai suoi conti bancari risulta che ella non aveva bisogno del denaro del marito, perchè ne aveva a sufficienza di suo.

 

                               9.3.   A favore dell'accusato la Corte ha considerato la circostanza attenuante della giovane età giusta l'art. 64 CP per almeno parte del periodo in cui ha delinquito (fino al compimento dei 20 anni), a cui fanno però da contraltare la recidiva in senso tecnico (art. 67 CP) in relazione alla condanna pronunciata il 24 luglio 2003 dal Giudice Istruttore di Soletta ed il fatto che ha delinquito durante il periodo di prova di cui alla condanna inflittagli il 1. ottobre 2002 dalla medesima autorità di Gossau. Pur dovendo osservare che AC 1 ha mentito anche sul suo passato (a mo' di esempio la madre che in un primo tempo aveva detto che era morta mentre poi ha dichiarato che vive con il padre adottivo), la Corte ha dato atto all'imputato, quale elemento di parziale attenuante generica della colpa, di un'esistenza difficile, fino al momento in cui giunse in Svizzera, propria peraltro a quasi tutti i suoi concittadini che vengono nel nostro paese a chiedere asilo politico, così come ha considerato la durata del carcere preventivo, in parte scontato nelle celle pretoriali di Mendrisio, e il disagio che comporta l'espiazione della pena in un paese lontano dalla sua famiglia d'origine.

 

                               9.4.   Tutto ciò considerato e ben ponderato la Corte ha ritenuto adeguata una pena di tre anni e tre mesi di reclusione.

Già solo per il fatto che la durata della pena inflitta è superiore ai 18 mesi, il beneficio della sospensione condizionale non entra in linea di conto.

Per contro avendo delinquito nel periodo di prova, s'impone la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione inflittagli con decisione 1. ottobre 2002 dall'Untersuchungsamt di Gossau giusta l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP.

                             10.1.   In punto all'espulsione va detto che nel giudicare se una persona autrice di crimini o delitti intenzionali debba essere espulsa o meno, il giudice non deve tener conto soltanto dei legami che questa persona ha con il nostro paese, ma pure dell'interesse pubblico inteso come salvaguardia della pubblica collettività (CCRP 19 maggio 1998 in re A.). AC 1 ha gravemente attentato all'ordine pubblico, vendendo un enorme quantitativo di cocaina, violando un bene giuridico collettivo fondamentale come la salute pubblica. In questo senso si giustifica la sua espulsione dalla Svizzera per la durata di 10 anni.

 

                             10.2.   Più delicata appare la questione della sospensione condizionale dell'espulsione. A fronte della grave violazione dell'ordine pubblico, egli infatti, almeno sulla carta, vanta ancora dei legami familiari abbastanza stretti con la Svizzera, dove risiedono moglie e figlia.

 

Il legame con la moglie appare tuttavia irrimediabilmente compromesso sia dallo scritto annesso al verbale 20 aprile 2005 nel quale _______ ben esprime i suoi sentimenti nei confronti del marito sia dall'atteggiamento dell'accusato stesso. Emergono al riguardo dagli atti due soli incontri tra i coniugi così come, da che AC 1 è in prigione, non risulta che abbia mai chiesto di incontrare moglie e figlia, preoccupandosi piuttosto, sia durante l'inchiesta sia in aula, di far ricadere le sue colpe sulla consorte. Aggiungasi che da che ha iniziato la sua relazione con la __________, AC 1 non ha mai contribuito al di lei sostentamento, anzi era lei che gli pagava quantomeno l'alloggio, così come il matrimonio non ha assolutamente funto da deterrente allo spaccio di droga, l'accusato avendo continuato come prima.

 

Per quanto concerne la figlia forza è constatare come nemmeno di lei l'accusato non si è mai occupato. Dopo la sua nascita AC 1 altro di meglio non ha fatto che incrementare il suo giro di affari legato alla vendita di cocaina.

Agli atti vi è una sola lettera indirizzata alla piccolina, nella quale egli non trova di meglio che scaricare tutte le sue colpe sulla moglie, nonchè mamma di __________. Non risulta inoltre che egli si sia mai attivato per avere, dal carcere, dei contatti con la piccola. Per il resto nulla di concreto, ma soltanto parole, nient'altro.

 

Anche dal profilo della risocializzazione, oggi come oggi, in Svizzera AC 1 non ha alcuna prospettiva concreta. Non si è mai guadagnato onestamente da vivere, non ha mai nemmeno tentato di avere un lavoro onesto e non ha mai contribuito al sostentamento famigliare. Una volta liberato, senza una formazione, sprovvisto di conoscenze delle lingue nazionali, in ristrettezze economiche e privo di qualsiasi contatto esterno con la nostra realtà avendo sempre e soltanto frequentato ambienti ai margini della società, il rischio che ricada nell'illecito è di conseguenza estremamente elevato. Ne discende che la prognosi di AC 1 al riguardo non può, oggi, che essere negativa. La sua espulsione effettiva appare inoltre conforme all'art. 8 CEDU a tutela dell'ordine pubblico, a fronte della gravità delle infrazioni commesse (CCRP 26 novembre 2004 in re M).

Per completezza di informazione si dirà che, partendo dall'assunto che, salva prova contraria che non è stata apportata in questa sede, AC 1 è in possesso di un valido documento d'identità, spetterà alle autorità preposte all'esecuzione della pena decidere, al momento opportuno, se una volta scontati i due terzi della pena ricorreranno gli estremi per differire, a titolo di prova, l'espulsione effettiva giusta il combinato disposto di cui agli art. 55 n. 2 CP e 339 cpv. 1 let. f CPP.

 

                                11.   Le spese sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP). Non disponendo la Corte di prove certe che l'importo sequestrato è provento dell'attività illecita, sulla somma di fr. 670.- è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia del pagamento delle spese processuali. Per il resto tutto il materiale sequestrato va confiscato in quanto corpus sceleris.

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 4.1, 4.2 e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;

 

visti gli art.                       18, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, 109 CP;

   19 n. 1 e 2 e 19a LStup;

   95 n. 1 LCS;

   42 OAC;

   9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LStup

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, in più occasioni,

 

                            1.1.1.   nel periodo settembre 2003-agosto 2004,

parzialmente in correità con la moglie __________,

venduto a diversi acquirenti almeno 105 grammi di cocaina;

                                     

                            1.1.2.   nel periodo agosto 2004-29 marzo 2005

venduto a diversi acquirenti almeno 1 kg di cocaina;

                                     

                            1.1.3.   nel periodo inizio marzo-29 marzo 2005

detenuto 16 ovuli di cocaina dal quantitativo complessivo

di 150.11 grammi netti (grado di purezza 45.85%);

                                                                          

                               1.2.   contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 12 gennaio 2003 e il 29 marzo 2005

in diverse località della Svizzera

consumato un imprecisato quantitativo di hashish;

                                     

                               1.3.   guida senza licenza di condurre

per avere

tra il settembre 2003 e il 29 marzo 2005, in più occasioni, condotto sulle strade del luganese l'automobile di proprietà della moglie senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

 

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei           considerandi.

 

                                   2.   AC 1 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LStup per il periodo dall'ottobre 2002 al 12 gennaio 2003 e per i rimanenti quantitativi di cocaina di cui ai punti 1.1. e 1.2 dell'atto di accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza AC 1, essendo recidivo e vista la giovane età è condannato:

 

                               3.1.   alla pena di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di reclusione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni;

 

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

 

 

                                   4.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 3 (tre) mesi di detenzione inflitta al condannato in data 1.10.2002 dal Untersuchungsamt Gossau.

                                        

 

                                   5.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione dell'importo di fr. 670.- sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

 

                                       

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. AS 1

2. AS 2

3. AS 3

4. AS 4

5. AS 5

6. AS 6

7. AS 7

8. IE 1

9. GI 1

10. GI 2

11. TE 1

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'400.--

Spese diverse                                   fr.           320.75

Testi                                                    fr.              81.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

                                                             fr.        2'901.75

                                                             ============