Incarto n.
72.2005.13

Bellinzona,

14 aprile 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula del Tribunale penale federale, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

1.  AC 1 detta Zoja,

e domiciliata a 

 

detenuta dal 15 al 25 giugno 2004;

 

 

2.  AC 2 detto Gioro,

e domiciliato a

 

detenuto dal 12 ottobre 2004;

 

 

3.  AC 3 detta Ira,

e domiciliata a

 

 

 

detenuta dal 12 ottobre 2004;

 

 

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

                                  A.   AC 1, AC 2 e AC 3, in correità

 

                                   1.   tratta di esseri umani

                                          per avere,

nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004,

in varie località del Cantone Ticino e della Bulgaria e segnatamente a __________, __________ e __________,

rispettivamente a __________, __________, __________ e __________,

                                          agendo in correità tra loro,

                                          allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso __________;

 

in particolare per avere:

 

-     ingaggiato, dapprima __________, contattandola direttamente all’inizio del mese di dicembre 2003 a __________ ed in seguito __________ detta “__________”, __________ ____________________”, reclutandole per il tramite di terze persone e meglio di tali “__________o __________”, “__________o __________” e “__________”, all’inizio del mese di gennaio 2004 a __________ e __________, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

 

-     procurato loro il “lavoro” e l’alloggio presso __________, dove AC 1 lavorava in qualità di cameriera, dopo essersi accordati sul proprio compenso;

 

-     fornito loro, sia personalmente che per il tramite dei summenzionati “__________o __________”, “__________o __________” e “__________”, le necessarie informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

 

-     anticipato, sia personalmente che per il tramite delle stesse persone ed a dipendenza del caso, i soldi per ottenere i documenti di legittimazione, per pagare le spese di pernottamento e di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Bulgaria, somme queste ultime che le ragazze hanno subito dovuto restituire dopo aver oltrepassato il confine, mentre gli altri anticipi avrebbero dovuto restituirli e hanno in parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione presso __________;

 

-     organizzato, dapprima il 9/10 dicembre 2003, il viaggio in autobus, di __________, da __________ fino a __________ e successivamente, il 12/13 gennaio 2004, quello di __________, __________ __________ e __________, da __________ fino a __________, accompagnando queste ultime durante tutto il viaggio, nonché predisposto il loro successivo trasferimento fino a __________, mediante l’autovettura marca Mercedes Benz 260 E, targata TI __________, intestata e condotta da AC 1;

 

-     ottenuto da __________ il pagamento dell’affitto giornaliero della camera fissato in fr. 200.-, quando invece il prezzo reale della camera era di soli fr. 110.- al giorno, trattenendo per loro, a sua insaputa, ogni giorno, la somma di fr. 90.-, ottenendo altresì il versamento di almeno la metà dei suoi guadagni, costituendo così progressivamente un capitale di almeno fr. 7'250.-, poi suddiviso tra loro, così come concordato sin dall’inizio;

 

-     ottenuto dalle altre ragazze il pagamento dell’affitto giornaliero della camera inizialmente fissato in fr. 250.- e poi ridotto a fr. 200.-, quando invece il prezzo reale della camera era di soli fr. 110.- al giorno, trattenendo per loro, all’insaputa delle ragazze, ogni giorno, la somma di fr. 90.-, costituendo così progressivamente un capitale di almeno fr. 4'500.-, poi suddiviso tra loro, così come concordato sin dall’inizio;

 

                                   2.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                          per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto di accusa,

                                          agendo in correità tra loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, dapprima la cittadina bulgara __________ e, successivamente le connazionali __________, __________ e __________, senza le necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa;

 

                                  B.   AC 2 e AC 3, in correità

 

                                   3.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo agosto/settembre 2004 – 12 ottobre 2004,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro,

                                          allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di __________, procurandole il lavoro quale prostituta sulla pubblica via a __________;

 

                                          in particolare:

 

-     per averla contattata, a __________, nel corso del mese di agosto/settembre 2004, prospettandole la possibilità di poterla nuovamente “piazzare” in Svizzera, per esercitare la prostituzione, accordandosi pure sul proprio compenso;

 

-     per averla invitata a raggiungerli a __________, all’inizio del mese di ottobre 2004, dopo averle procurato l’alloggio presso l’appartamento in uso a __________, __________ ed il luogo di “lavoro”, in __________, strada indicata loro da tale “__________”;

 

-     per averle organizzato, il 7/8 ottobre 2004, il viaggio in autobus, da __________ fino a __________ ed il successivo trasferimento fino a __________, mediante l’autovettura marca Opel Astra, targata __________, intestata e condotta da __________;

 

-     per averle mostrato il luogo in cui avrebbe esercitato la prostituzione e spiegato le condizioni da applicare ai clienti,

accompagnandola poi, nel periodo 9 – 12 ottobre 2004, in almeno tre occasioni, verso le ore 23.00 in __________, con la summenzionata autovettura, condotta sia da __________ che da AC 2, andandola poi a riprendere verso le ore 01.00/02.00, al termine del lavoro;

 

-     per averla convinta a consegnare loro tutti i guadagni conseguiti in quel periodo, per un importo di almeno fr. 260.-;

 

 

                                   4.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 3 del presente atto di accusa,

                                          agendo in correità tra loro,

intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________ __________, senza la necessaria autorizzazione di polizia degli stranieri, rilasciata dalla competente autorità amministrativa;

 

                                   5.   furto, ripetuto

per avere,

agendo in correità tra loro,

al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ripetutamente sottratto, cose mobili altrui

 

e meglio per avere:

 

                               5.1.   a __________, in __________,

il 30 gennaio 2004,

sottratto, ai danni della __________, un aspirapolvere marca Kärcher di colore grigio, del valore di fr. 306.-

(refurtiva non recuperata);

 

                               5.2.   a __________, in __________,

l’11 febbraio 2004,

sottratto, ai danni della PC 1, tre confezioni di profumo marca Kruzos, del valore complessivo di fr. 237.-

(refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

 

 

                                  C.   AC 2, singolarmente

 

                                   6.   violazione del bando, ripetuta

per essere entrato in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

in un numero imprecisato di circostanze,

ma in almeno due occasioni,

soggiornando a __________ __________, __________, __________, __________, __________ e __________, per periodi imprecisati,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lui dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 21.10.2002;

 

                                  D.   AC 3, singolarmente

 

                                   7.   violazione del bando, ripetuta

per essere entrata in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

in un numero imprecisato di circostanze,

ma in almeno due occasioni,

soggiornando a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, per periodi imprecisati,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lei dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 04.09.2003;

                                         

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 139, 196 cpv. 1, 291 CP e 23 cpv. 4 LDDS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2005 del 2 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusata AC 1, assistita dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1

§   L'accusato AC 2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2

§   L'accusata AC 3, assistita dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 3.

§  IE 1

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                         mercoledì 13 aprile 2005 dalle ore 9:35 alle ore 17:20

                                         giovedì     14 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 19:10

 

D’accordo le parti si precisa che l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto di accusa è riferita al periodo successivo al 15 novembre 2003.

In merito all’imputazione di ripetuto furto di cui al punto 5 dell’atto di accusa, il presidente prospetta alle parti in via subordinata anche l’ipotesi di reato di cui all’art. 172 ter CP.

Il presidente prospetta in merito alla posizione di Ira nella vicenda la subordinata di complicità al reato di tratta di esseri umani di cui ai punti 1 e 3 dell’atto di accusa.

 

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, riassunti brevemente i fatti evidenziando i ruoli avuti dai singoli accusati nella vicenda e confermato integralmente l’atto di accusa, conclude chiedendo:

  - per l’accusata AC 1: la condanna alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, viste l’assenza di precedenti e le buone prospettive future e, a questo proposito,chiede che sia fissato un periodo di prova di 3 (tre) anni;

  -  per l’accusato AC 2: la condanna alla pena di 18 (diciotto) mesi da espiare. In via subordinata, nel caso in cui l’esecuzione della pena fosse posta al beneficio della sospensione condizionale, chiede la fissazione di un periodo di prova di anni 4 (quattro). Chiede inoltre la pena dell’espulsione per 4 anni, in aggiunta a quella già in essere;

  -  per l’accusata AC 3: la condanna alla pena di 12 (dodici) mesi da espiare. In via subordinata, nel caso in cui l’esecuzione della pena fosse posta al beneficio della sospensione condizionale, chiede la fissazione di un periodo di prova di anni 3 (tre). Chiede altresì la revoca della sospensione condizionale relativa alle precedenti condanne nonché l’espulsione dalla Svizzera per ulteriori 3 (tre) anni.

 

                                    §   DUF 3, difensore di AC 3, il quale poste in risalto la figura e la vita anteriore della sua assistita, sostenendo una sua minore partecipazione nella vicenda e contestando l’imputazione di tratta di esseri umani di cui al punto 1 dell’atto di accusa per quanto concerne __________ nonché l’imputazione di furto di cui al punto 5.1. dell’atto di accusa, conclude chiedendo che la sua patrocinata sia prosciolta da questa imputazione e, avendo agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende ai sensi dell’art. 64 CP, chiede che sia condannata ad una pena di al massimo 7 (sette) mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla revoca della sospensione condizionale delle precedenti condanne e neppure alla pena dell’espulsione.

 

                                    §   L'avv. DUF 2, difensore di AC 2, il quale ripercorsi i fatti contestando l’imputazione di furto di cui al punto 5.1. dell’atto di accusa e ritenendo che il furto di cui al punto 5.2. dev’essere considerato di lieve entità, contestando in diritto l’applicabilità dell’art. 196 CP conclude chiedendo che il suo assistito sia condannato ad una pena di al massimo 12 (dodici) mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale.

 

                                    §   L'avv. DUF 1, difensore di AC 1, il quale, ponendo in risalto la situazione personale della sua assistita, e contestando la realizzazione del reato di tratta di esseri umani come pure della contravvenzione alla LDDS, conclude chiedendo il proscioglimento della sua assistita dai capi di imputazione di cui ai punti 1 e 2 dell’atto di accusa. In via subordinata, nel caso fosse inflitta una pena, chiede che la medesima non sia superiore ai 6 mesi di detenzione e comunque posta al beneficio della sospensione condizionale.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    A.   AC 1

 

                                   1.   E’ autrice colpevole di:

 

                               1.1.   tratta di esseri umani

                                          per avere,

nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004,

a __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara?

 

                            1.1.1.   trattasi invece di promovimento della prostituzione?

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1.1,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               2.1.   privativa della libertà?

                                  B.   AC 2

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   tratta di esseri umani

                                          per avere,

 

  1.1.1.   nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004,

a __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________,

agendo in correità con AC 1 e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara?

 

1.1.1.1.  trattasi invece di promovimento della prostituzione?

 

                             1.1.2.  nel periodo agosto/settembre 2004 – 12 ottobre 2004,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

agendo in correità con AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta della cittadina bulgara __________,

procurandole il lavoro quale prostituta sulla pubblica via a __________?

 

1.1.2.1.  trattasi invece di promovimento della prostituzione?

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

 

1.2.1.  nelle circostanze descritte al punto 1.1.1,

agendo in correità con AC 1 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia ?

 

                              1.2.2.  nelle circostanze descritte al punto 1.1.2,

agendo in correità con AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza la necessaria autorizzazione di polizia?

 

                                1.3.   ripetuto furto

                                         per avere,

                                                                               

                              1.3.1.  a __________, in __________, il 30 gennaio 2004,

agendo in correità con AC 3, sottratto ai danni della PL 1,

un aspirapolvere marca Kärcher di colore grigio,

del valore di fr. 306.--?

 

1.3.1.1.  trattasi invece di furto di poca entità?

 

1.3.2.     a __________, in __________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 3 sottratto, ai danni della PC 1,

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--?

 

1.3.2.1.  trattasi invece di furto di poca entità?

 

                             1.4.      ripetuta violazione del bando

per essere entrato in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lui dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 21.10.2002,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               2.1.   privativa della libertà?

 

                               2.2.   accessoria dell’espulsione?

                                        

3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 40 giorni di detenzione inflitta il 4.9.2003 dal Ministero Pubblico di Lugano?

 

                                   4.   Deve subire la confisca dell’importo di fr. 1'500?

                                  C.   AC 3

 

                                   1.   E’ autrice colpevole di:

 

                               1.1.   tratta di esseri umani

                                          per avere,

 

  1.1.1.   nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004,

a __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara?

 

1.1.1.1.  trattasi invece di promovimento della prostituzione?

 

1.1.1.2.  trattasi di complicità?

 

                             1.1.2.  nel periodo agosto/settembre 2004 – 12 ottobre 2004,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

agendo in correità con AC 2,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta della cittadina bulgara __________,

procurandole il lavoro quale prostituta sulla pubblica via a __________?

 

1.1.2.1.  trattasi invece di promovimento della prostituzione?

 

1.1.2.2.  trattasi di complicità?

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

 

1.2.1.  nelle circostanze descritte al punto 1.1.1,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia?

                              1.2.2.  nelle circostanze descritte al punto 1.1.2,

agendo in correità con AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza la necessaria autorizzazione di polizia?

 

                                1.3.   ripetuto furto

                                         per avere,

                                                                               

                              1.3.1.  a __________, in __________, il 30 gennaio 2004,

agendo in correità con AC 2,

sottratto ai danni della PL 1,

un aspirapolvere marca Kärcher di colore grigio,

del valore di fr. 306.--?

 

1.3.1.1.  trattasi invece di furto di poca entità?

 

                              1.3.2.  a __________, in __________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 2,

sottratto ai danni della __________,

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--?

 

1.3.2.1.  trattasi invece di furto di poca entità?

 

                             1.4.      ripetuta violazione del bando

per essere entrata in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lei dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 4.9.2003,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante specifica dell’art. 64 CP per aver agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende?

                                     

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               3.1.   privativa della libertà?

 

                               3.2.   accessoria dell’espulsione?

                                   4.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale delle pene di:

 

                               4.1.   20 giorni di detenzione inflitti con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano?

 

                               4.2.   25 giorni di detenzione inflitti il 14.11.2003 dal Kreispräsident di Coira?

 

                               4.3.   30 giorni di detenzione inflitti con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano?

 

                                   5.   Deve subire la confisca dell’importo di fr. 1'500?

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   AC 2, detto __________, è nato in Bulgaria il __________. Ha una sorella, __________, nata nel __________. All’età di 4 anni, a seguito del divorzio dei genitori (la madre è la coimputata AC 1, in seguito __________) venne affidato al padre che dovette però, per ragioni economiche, emigrare in Russia. La sorella dal canto suo fu affidata alla madre. Di fatto quindi AC 2 è cresciuto presso la nonna paterna. In Bulgaria ha frequentato le scuole dell’obbligo durate 8 anni seguendo una formazione di meccanico d’auto, professione che non ha mai veramente praticato, preferendo occuparsi di compravendita sempre di autovetture, attività che iniziò dopo aver assolto agli obblighi militari, grazie a dei prestiti da parte di famigliari che gli permisero di acquistare le prime vetture che importava dall’Austria, dall’Italia e da altri paesi occidentali e che poi rivendeva in Bulgaria. Con la madre che, come vedremo, è emigrata con la figlia __________ nel nostro paese nel 1989, i contatti sono sempre stati assai sporadici. AC 2 è venuto per la prima volta nel nostro paese all’età di 15/16 anni a trovare la madre. Durante il servizio di leva la nonna, che lo aveva cresciuto, è deceduta. AC 2 racconta che quello fu un evento di particolare sofferenza che è durato parecchi anni e che comportò pure un suo ricovero in ospedale. Appena dimesso ebbe un incidente della circolazione che lo rese invalido per qualche tempo. Nel frattempo è pure tornato di tanto in tanto in Svizzera a trovare la mamma. Da circa tre anni è legato sentimentalmente a AC 3 (in seguito __________) pure lei coimputata (verbale PS 14.10.04 e all. 9 al rapp. di polizia 10.12.04).

Dal profilo dei precedenti si segnalano 4 condanne: la prima, pronunciata dal Ministero pubblico il 21 ottobre 2002, a 15 giorni di detenzione sospesi per due anni per titolo di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati e di infrazione alla LDDS, pena assortita dall’espulsione per tre anni pure sospesa condizionalmente per tre anni; la seconda sempre dal Ministero pubblico a trenta giorni di detenzione inflittagli il 9 dicembre 2002 per titolo di violazione alla LDDS, con revoca della sospensione condizionale della precedente misura di espulsione e formale ammonimento in relazione alla precedente pena detentiva; la terza, datata 4 settembre 2003, sempre del Ministero Pubblico è relativa al reato di  infrazione alla LDDS e ha comportato la condanna di AC 2 ad ulteriori 40 giorni di detenzione nuovamente posti al beneficio della sospensione condizionale per tre anni; mentre con la quarta, questa volta pronunciata dal Kreispräsident di Coira il 14 novembre 2003, AC 2 è stato condannato a 20 giorni di detenzione da espiare per furto con contestuale revoca del beneficio della sospensione condizionale di tutte le precedenti condanne, tranne la terza. (AI 3; doc. TPC 16 e doc. dib. 3). Al momento dell’arresto a carico dell’accusato era pubblicato un ordine di arresto su Ripol per l’espiazione di dette pene per un totale, dedotti due giorni di carcere preventivo, di 63 giorni (AI 12).

In assenza di accertamenti presso le autorità estere, va ritenuto che AC 2 non ha precedenti in altri paesi. In realtà ha raccontato di aver passato un giorno in carcere a seguito del citato incidente, ma agli atti non vi sono le relative eventuali decisioni giudiziarie.

 

                                   2.   AC 1 è anch’ella nata in Bulgaria dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. All’età di 15 anni si è unita in matrimonio con il padre di AC 2 e di __________, dal quale ha poi, come detto, divorziato. Durante il matrimonio ha comunque potuto ultimare la formazione di tecnico edile. Nel 1989 è venuta in Svizzera e nel 1991 si è unita in matrimonio con il cittadino croato __________, dal quale ha divorziato nel 1997. Da questa unione non sono nati figli. Attualmente è legata sentimentalmente a tale __________, cittadino svizzero, con il quale divide la gerenza del ristorante __________ a __________. Nel nostro paese ha lavorato nell’ambito della ristorazione in vari esercizi pubblici. Prima del suo impiego al bar Ronco, su cui torneremo, era impiegata a tempo parziale presso una ditta di pulizie percependo, per il resto, delle indennità di disoccupazione. (verbale PS 15.06.04). E’ incensurata.

 

                                   3.   AC 3 è nata a Sofia il 18 dicembre 1979. La madre è cucitrice mentre il padre è deceduto due anni fa. Ha una sorella. Non ha una formazione particolare, se non una sorta di specializzazione (che non è un vero e proprio diploma) in chimica, nel cui campo non ha però mai lavorato. Prima dell’arresto svolgeva in modo saltuario l’attività di barista al suo paese con una parentesi di qualche mese in Italia, nella zona di confine. Come detto è legata sentimentalmente a AC 2 da tre anni. Con lui ha pure condiviso le disavventure giudiziarie nel nostro paese. La documentazione agli atti fa stato di tre decisioni: la prima, pronunciata dal Ministero pubblico il  4 settembre 2003, è relativa al reato di  infrazione alla LDDS e ha comportato una  condanna a  20 giorni di detenzione posti al beneficio della sospensione condizionale per due anni con l’espulsione effettiva dalla Svizzera per la durata di tre anni (le circostanze sono identiche alla terza condanna di AC 2), la seconda, questa volta pronunciata dal Kreispräsident di Coira il 14 novembre 2003, fa stato di una condanna per furto commesso unitamente a AC 2 nelle circostanze della sua quarta condanna, alla pena di 25 giorni di detenzione pure sospesi per tre anni, con prolungamento di un anno del periodo di prova relativo alla precedente condanna,  mentre la terza pronunciata nuovamente dal Ministero Pubblico, questa volta per titolo di violazione del bando, indica una pena a 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni, senza che l’autorità giudicante si sia pronunciata sulle pene precedentemente sospese. Anche in quest’ultima circostanza Ira venne fermata in compagnia del compagno che stava effettuando i furti dei profumi di cui al punto 5.2 dell’atto di accusa: lui riuscì a darsela a gambe, lei no. 

 

                                   4.   Le circostanze dell’arresto dei tre imputati divergono sia nelle modalità sia nel tempo.

 

                                  a)   La notte sul 28 aprile 2004 la polizia cantonale effettuava una delle note retate anti prostituzione avente, questa volta, quale oggetto il motel __________. In tale ambito veniva interrogata tale __________ (in seguito __________), la quale ammetteva subito di essere venuta in Svizzera per prostituirsi. Nel raccontare la sua storia emergeva che la ragazza (ha compiuto i 18 anni pochi giorni prima di venire per la prima volta nel nostro paese) era già venuta in Ticino nel gennaio 2004, presso il bar __________ di __________ (si trova circa a metà strada sul passo del __________) dove aveva alloggiato per alcuni giorni ed aveva esercitato il mestiere pagando la camera fr. 200.- al giorno, di cui circa la metà per il titolare e il resto per la AC 1 (verbale PS 28 aprile 2004). La stessa cosa veniva in sostanza riferita lo stesso giorno da un’altra prostituta, tale __________ (in seguito __________), nel suo secondo verbale di polizia dello stesso 28 aprile con la differenza che la donna ha dichiarato che la differenza di ca. CHF 100.- al giorno la versava direttamente a AC 2 (verbale di polizia 28.04.04 ore 15’20, PS 20).

 

                                  b)   Gli inquirenti procedevano successivamente all’interrogatorio della AC 1 la quale, nel suo primo verbale di polizia, il 15 giugno 2004, confermava sostanzialmente di aver lavorato quale cameriera al bar __________ e di essersi occupata dell’incasso del prezzo delle camere occupate, tra le altre, da alcune ragazze bulgare, di complessivi CHF 200.- al giorno, di cui 110.- destinati al gestore del locale, tale __________ e 90.- a non meglio precisati impresari o protettori delle giovani. Vedremo poi che la realtà è ben diversa. Per il momento basta rilevare che, per ragioni di inchiesta, la donna è stata arrestata con l’accusa di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, infrazione aggravata alla LDDS ed il relativo fermo è stato confermato dal GIAR il 16 giugno 2004 (verbale PS 15.06.04; AI 4 e 6). AC 1 è rimasta in carcere preventivo fino 25 giugno successivo allorquando, dopo un interrogatorio di confronto con la __________, è stata scarcerata per ordine del PP (AI 15 e 16).

 

                                  c)   AC 2 e AC 3 sono invece stati fermati a __________,dalla polizia cantonale vodese il 12 ottobre 2004 verso la una e mezzo di notte in occasione di un normale controllo, allorquando stavano rientrando a casa di tale __________ a __________, dove alloggiavano illegalmente. In loro compagnia vi era pure tale __________ (in seguito __________), anch’ella residente clandestinamente presso il __________ e che solo in un secondo tempo, una volta che già era stata allontanata dal nostro territorio, si è potuto stabilire che era una delle ragazze che si erano in precedenza prostituite presso il bar __________. Ma tant’è. Fatto sta che quella sera, a mezzo della vettura di __________, AC 3 e AC 2 erano andati a prendere __________ dal marciapiede della route de __________ dove la donna si prostituiva da qualche giorno. Il fermo è avvenuto senza resistenza, con la precisazione che, alla vista degli agenti, i tre hanno fatto un semi giro tentando un’inversione di marcia (rapporto della polizia del Canton Vaud all. 1 al rapporto di polizia 10.12.04). Emergeva poi che AC 2 era oggetto di segnalazione Ripol in relazione alle cennate condanne da espiare mentre nei confronti di Ira il Giudice istruttore di Losanna emetteva un ordine di arresto per titolo di violazione del bando. La coppia veniva poi trasferita in Ticino tramite train street a disposizione delle nostre autorità inquirenti. Essi venivano poi arrestati con le medesime accuse promosse nei confronti della AC 1 nonché per violazione del bando. Il provvedimento veniva confermato dal GIAR con decisione 14 ottobre 2004 (AI 5). Entrambi si trovano a tutt’oggi in carcere preventivo.

 

                                   5.   Tutta la vicenda è iniziata con l’assunzione, presso il __________, di AC 1 nell’ottobre 2003. La donna racconta che una sera, fermandosi presso la stazione di benzina Tamoil di __________ con l’intenzione di acquistare delle sigarette, trovò il negozio chiuso. Chiese ad un signore che colà vendeva del kebab se vi era un altro posto per acquistare le sigarette e questi le indicò il motel __________. Vi entrò e, nei pressi del distributore automatico, notò un cartello su cui stava scritto che si cercava una cameriera. Il giorno dopo chiamò il numero indicato e parlò con il citato __________ che le spiegò che era alla ricerca di una cameriera per il __________ e non per il __________, del quale peraltro prese la gerenza solo dal mese di febbraio successivo. Fatto sta che la donna venne assunta con le mansioni di cameriera, con il compito specifico di incassare anche il prezzo delle camere ammontante a fr. 110.- al giorno, compreso un pasto giornaliero. Già, perché al __________ erano presenti alcune ragazze sudamericane che si prostituivano, il bar altro non essendo che l’anticamera del noto postribolo (scritto allegato al verbale di polizia 21.06.04 AI 12).

 

                                   6.   A mente di AC 1, __________ le avrebbe fatto delle minacce affinché lei, cittadina bulgara, facesse arrivare nel locale pure ragazze di quel paese al fine di aumentare i guadagni. Dapprima avrebbe esitato poi, di fronte alle insistite minacce del suo datore di lavoro, avrebbe ceduto. A tale riguardo va detto che la tesi dell’accusata non è apparsa assolutamente credibile. Intanto queste minacce le ha lei stessa di molto relativizzate in occasione del suo verbale di confronto con __________ davanti al PP allorquando ha precisato

 

"  Confermo pure che era stato __________ a chiedermi insistentemente se le ragazze arrivavano. Non mi ha mai fatto delle vere e proprie minacce, ma mi ha detto una sola volta, forse solo come battuta, che mi avrebbe mandato sulla luna senza ritorno. Le sue richieste erano insistenti. Quasi tutti i giorni mi chiedeva se le ragazze arrivavano o meno."

(AI 28 p. 5).

 

Secondariamente la chiave di lettura più credibile la offre lo stesso __________ allorquando non nega di aver discusso con la donna della possibilità di riempire il suo bordello con ragazze provenienti dalla __________, ma da qui alle minacce ne corre. D’altro canto che __________ non sia uno stinco di santo nessuno lo pone in dubbio: è un gestore di postriboli che aveva tutto l’interesse ad occupare sempre tutte le camere a disposizione. Ora, che l’idea sia venuta per primo a __________ o viceversa non è determinante. Ciò che importa è che al bar __________ sono state ingaggiate pure quattro prostitute di nazionalità bulgara nei modi che andremo ad esporre, approfittando non da ultimo del fatto che dal dicembre 2003 la Svizzera ha tolto l’obbligo del visto per i cittadini di quel paese. Che in fondo l’idea fosse anche stata di __________, poco importa: AC 1 l’ha sposata diventando la vera organizzatrice della tratta, come conferma il cameriere del bar __________ __________:

 

"  L'organizzatrice di far giungere le ragazze presso __________ di - __________ era la AC 1 Più precisamente __________ si lamentava del fatto non aveva abbastanza ragazze da far lavorare nei suoi due locali. Diceva a AC 1 che aveva bisogno di donne da prostituire per lavorare o al __________ di __________ o al __________ di __________ e lei gliele trovava. Era AC 1 stessa che, tramite dei contatti in Bulgaria, reclutava le donne organizzandogli il viaggio. Posso pure affermare che AC 1 era spalleggiata dal figlio per quest'organizzazione, difatti il figlio di AC 1 era regolarmente presente alla sera presso __________ di __________ per controllare le ragazze. Con il figlio di AC 1 era sempre presente la sua ragazza, da me riconosciuta nella foto numero 3.

Per essere più precisi devo dire che __________, avendo più disponibilità finanziaria, anticipava le spese del viaggio a AC 1 per far giungere in Svizzera le ragazze bulgare. Le ragazze di regola giungevano di notte e sempre con il bus dalla Bulgaria a Milano, in seguito era AC 1 stessa che andava a prenderle, organizzando addirittura più di un veicolo per evitare sospetti in dogana.

Una volta che le ragazze giungevano __________, AC 1 le piazzava nelle camere, gli spiegava cosa dovevano fare ed in seguito le controllava. Gli forniva pure un cellulare con schede telefoniche." (Verbale PS 16.11.04 all. 33)

 

Fatto sta che nel novembre/dicembre 2003 AC 1 chiama il figlio AC 2 che allora si trovava in Bulgaria chiedendogli di trovarle delle ragazze disposte a venire in Svizzera a prostituirsi nel locale dove lei lavorava. Al dibattimento si è chiarito che questa telefonata è avvenuta dopo il 15 novembre 2003. AC 2, pur non essendosi mai occupato di questo genere di lavoro, non esitò un istante a darsi da fare per esaudire la richiesta della madre: ne parla con Ira e poi si rivolge dapprima direttamente a__________, ragazza che conosceva da diversi anni e che dopo riflessione accetterà la proposta, e poi a tale __________, personaggio assai squallido, esercente in un locale a __________ di dubbia reputazione, che altro non si rivela essere che un magnaccia, il quale gli procura dapprima __________, poi lo mette in contatto con tale __________ che gli procura __________ (in seguito __________) e con tale __________ che gli procura la __________. Queste 4 saranno poi le ragazze che arriveranno, con le modalità qui sotto descritte, al bar Ronco dove eserciteranno quello che si dice essere il mestiere più vecchio del mondo.

 

                                   7.   AC 3 sin dai primi verbali, si è assunta la responsabilità dei suoi atti ammettendo di essere venuta in Svizzera nonostante l’espulsione e soprattutto di esservi giunta accompagnando tre ragazze, __________, __________ e __________ al bar __________ dove si sarebbero prostituite. Ella ha pure raccontato, per sommi capi, i contatti avuti da AC 2 in Bulgaria con gli impresari di queste ragazze, a cui lei ha sempre assistito. AC 2, dal canto suo ha inizialmente minimizzato il suo agire, sottacendo in particolare di aver agito per denaro e, soprattutto perché: “non volevo parlare contro mia mamma” (Verbale PS 28.10.04 p. 2). Scrupolo del tutto comprensibile sul piano umano ma che, come vedremo, non è stato certo contraccambiato dalla genitrice. Ma ci torneremo.

In sostanza, una volta riunite le ragazze a __________, AC 2 e Ira le accompagnarono con il bus fino a Milano. Le spese di viaggio vennero assunte da AC 2, che aveva già pagato il pernottamento per sé, la sua compagna e due ragazze nei pressi della capitale la sera prima di partire. Ad attenderli nella capitale lombarda vi erano AC 1 e tale __________, con la sua compagna Albena di nazionalità pure lei bulgara. __________, __________ e __________ salirono in macchina con AC 1, mentre AC 2 e AC 3 fecero il viaggio con __________ e __________ nella vettura di quest’ultimo. Giunti al bar __________, verso l’orario di chiusura, AC 1 permise alle ragazze di chiamare a casa loro e riferire che erano giunte a destinazione. Mostrò loro poi le camere. Quella notte le giovani non pagarono in quanto erano arrivate troppo tardi per cominciare a lavorare. A scanso di ogni equivoco va detto che verosimilmente __________ aveva già esercitato il mestiere al suo paese, le altre no. La camera costava CHF 110.- destinati al __________ + CHF 90.- che si sarebbero poi divisi i qui imputati nella misura del 50% a AC 1 ed il rimanente agli altri due. In realtà, inizialmente, la camera doveva costare CHF 250.- al giorno, così come stabilito da AC 1 durante le discussioni con AC 2 e con __________ allorquando le ragazze erano ancora in Bulgaria. Poi, per decisione di AC 1, anche perché altrimenti le possibilità di guadagno per le ragazze si riducevano al lumicino, con conseguenti maggiori pressioni da parte dei magnaccia in Bulgaria che non avrebbero visto arrivare granchè nelle loro tasche, il prezzo venne ridotto a CHF 200.-. Con i propri impresari in Bulgaria dovevano poi arrangiarsi le ragazze, così come è stato accertato che __________ dalla Svizzera ha spedito a __________ CHF 500.- per il tramite di AC 2.

 

La puntuale confessione di AC 2, che corrisponde, tranne qualche dettaglio del tutto trascurabile con quanto riferito da AC 3 agli inquirenti (vedasi per tutti il verbale reso davanti al PP con il suo patrocinatore il 4 novembre 2004, AI 11) nasce da una sua spontanea iniziativa e meglio da una lettera scritta nella sua lingua dal carcere che è stato tradotto e verbalizzato in polizia in occasione del suo interrogatorio del 28 ottobre 2004, poi confermato davanti al PP, alla presenza del suo difensore, il giorno dopo (AI 29), da cui emerge:

 

"  Io ero in Bulgaria quando la mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto che ha trovato lavoro in bar che si chiama __________ e che in questo bar c'erano le ragazze, e se la ragazza vuole può andare in stanza a fare sesso con il cliente e per questo il cliente le deve pagare fr. 100.-. La mia mamma mi ha chiesto se potevo trovare delle ragazze che potevano venire in Svizzera per lavorare nel bar dove lavora lei. lo le ho detto che non potevo risponderle subito, dovevo prima chiedere e poi le rispondevo. Allora io ho chiamato un mio conoscente di nome __________, che sapevo che aveva a che fare con le ragazze e gli ho detto quello che avevo detto con mia mamma. Lui mi ha risposto che era interessato e che mi avrebbe contattato nei giorni successivi. Dopo una settimana lui mi ha chiamato e mi ha detto di andare a __________ e lì avremmo parlato. Quando sono giunto a __________ l'ho chiamato e lui mi ha detto in quale bar dovevamo incontrarci. Allora lui mi ha chiesto se c'era qualche cosa di particolare che lui doveva sapere. lo gli ho detto che se voleva potevamo chiamare mia madre e che lei avrebbe risposto alle sue domande, in quanto io non ero stato lì. Allora io ho chiamato dal mio telefono la mia mamma e l'ho passata al mio amico. Quando hanno finito di parlare assieme ho ripreso il telefono e mia mamma mi ha detto che le stanze dove dormono le ragazze costano fr. 110.- a notte, e che lei gli aveva detto che costavano fr. 250.-. La differenza dovevamo dividerla noi. __________ mi ha chiesto se sono pronto per partire per __________. Durante il viaggio mi ha detto se andava tanta gente lì. lo gli ho risposto che non lo so perché non sono mai stato lì. Siamo arrivati a __________ e ci siamo seduti in un bar del centro. Dopodichè __________ ha preso il suo telefono e ha telefonato a __________ e gli ha detto dove ci trovavamo e di raggiungerci. Lei è arrivata dopo circa mezz'ora e ci ha presentati. Abbiamo bevuto qualcosa al bar e lui mi ha detto di spiegarle di cosa si trattava. lo iniziato a spiegare, ma lui mi ha interrotto ed ha continuato lui. Lui ha detto per quale paese doveva partire e che lì gli aveva trovato un lavoro. Gli anche detto quanto doveva chiedere ad ogni cliente per andare in stanza. Lei gli ha chiesto quanto faceva in Leva bulgari lui le ha risposto 130 Leva. Lei è rimasta un po' sorpresa ma poi ha detto che andava bene, che era buono. Dopo le ha spiegato per le camere che doveva pagare ogni sera. Dopo gli ha chiesto, visto che sapeva già tutto, se voleva andare a lavorare lì. Lei ha risposto subito di sì, ma che era preoccupata che qualcuno potesse sapere quello che andava a fare lì. Lui le ha detto di non preoccuparsi per questo, che lui l'aspettava in Bulgaria e quando lei gli mandava i soldi lui l'avrebbe raggiunta. Allora gli ha detto di andare e che ci si sente al telefono. Allora lei ha chiesto se poteva dargli qualche soldo perché non aveva niente. Lui le ha dato 10 EURO. Lei è andata e allora __________ mi ha detto andiamo in un altro bar. Da lì siamo andati al bar dove c'era __________. Lì ho conosciuto Svetlo e ci siamo seduti ad un tavolo. Allora lui ha chiamato __________ per portagli qualche cosa da bere e mangiare. Dopodichè lei ha portato le cose ed io ho conosciuto anche lei. Svetlo si è girato ed ha parlato ha __________ e che il suo bar rimaneva senza la cuoca. Allora lui le ha chiesto allora andiamo, e lei ha risposto di sì. Mi ricordo che aveva detto ma non ho il passaporto. Lui le ha risposto che non c'è problema, lo facciamo. Poi __________ si è girato verso di me e mi ha detto, e con te diventiamo grandi amici. lo e __________ siamo partiti e ho lasciato lui a __________ ed io sono tornato a __________. Ci siamo messi d'accordo che se c'è qualche problema mi chiamava lui. Dopo qualche giorno lui mi ha chiamato e mi ha chiesto dove sono e io gli ho detto dov'ero. Allora lui mi ha detto di aspettarlo ad una pompa di benzina fuori città per poter partire per __________ lo gli ho detto che andava bene, che l'aspettavo. Allora lui è arrivato e siamo partiti per __________. Durante il viaggio lui mi ha spiegato che passavamo a prendere ancora una ragazza. Quando siamo arrivati a __________, ci siamo fermati davanti ad un ristorante, siamo entrati ci siamo seduti ad un tavolo ed è arrivato un ragazzo con cui non ci siamo presentati, ma dalle parole di __________ mi è sembrato di capire che si chiama __________ Allora lui ha chiamato una ragazza che stava da sola in fondo al ristorante. Quando lei è arrivata __________ ha iniziato a ridere, e ha detto ma dove l'hai trovata questa zingara. Allora __________ gli ha risposto che aveva lavorato nel suo Club e che è capace a lavorare. __________ le ha chiesto se sapeva dove doveva andare a lavorare e lei ha risposto che sapeva già tutto. Prima di entrare in macchina __________ ha chiesto a Dino, allora cosa facciamo adesso con i biglietti. E __________ gli ha risposto aspetta che chiamo. Dopo la chiamata lui gli ha detto domani potete partire. Allora io gli ho chiesto per quante persone ha fatto la riservazione e lui mi ha risposto 3 e io gli ho detto e che ce ne volevano ancora due, uno per me e uno per la mia amica. Lui ha chiamato di nuovo e ha fatto la riservazione anche per noi. Dopo che siamo entrati in macchina ho visto la __________ che aveva già preparato i bagagli. Dopo, quando siamo partiti, __________ mi ha chiesto se era possibile farli dormire a casa nostra. lo gli ho risposto che non si poteva e che prendevamo un Hotel. Lui mi ha detto che non aveva i soldi. lo gli ho risposto che pagavo io l'Hotel. Allora lui ha chiamato __________ e le ha detto di preparare i bagagli che domani parte, che passavamo a prenderla e che dormiva in hotel a __________. Quando ha appeso il telefono ha chiamato subito __________ e gli ha chiesto cosa succede con la sua persona perché domani si parte. __________ gli ha risposto che con il passaporto era tutto a posto e che lei ci aspettava a __________ dove partono gli autobus. Siamo e andati a __________ a prendere la __________, che aveva i bagagli già pronti. Ho lasciato __________. Lui prima aveva detto loro che appena arrivavano dovevano chiamarlo immediatamente. Allora io gli ho chiesto chi dava i soldi per i biglietti. Lui mi ha risposto che non c'era problema che ci mettevamo poi d'accordo ed è andato. lo li ho portati in hotel e ho pagato le stanze. Ho portato tutti al ristorante e ho pagato io. __________ mi ha chiesto se potevo comprarle una carta prepagata perché voleva chiamare la figlia per dirle che è tutto ok ed io le ho comprato la carta. Allora io sono andato per fare la spesa per 5 persone e per trovare un'auto che mi portava sino a __________. lo ho trovato la macchina e ho fatto benzina perché la mattina dovevamo partire. Dopo io e la mia amica abbiamo preso ancora due stanze per poter stare con loro per non farle sentire sole. Il giorno dopo siamo partiti per __________. Quando siamo arrivati io sono andato a vedere se l'altra ragazza che doveva aspettarci era già lì. Questa ragazza è __________.

Lei ci aspettava dove ci eravamo accordati. Mi ha chiesto i soldi per caffè e sigarette ed io gliel'ho dati. Dopo siamo andati vicino all'autobus e l'abbiamo lasciata con le altre ragazze. lo sono poi andato a comprare i biglietti per tutti. I biglietti costavano 100 EURO a persona. Dopo siamo saliti in autobus e l'autista che ognuno deve pagare 5 EURO per l'assicurazione per 3 giorni. E io ho pagato ancora per tutti. Prima di uscire dalla Bulgaria io ho chiamato mia mamma e le ho detto che era tutto a posto, che eravamo 5 persone e che se era possibile che lei cercasse un'altra auto per farci entrare tutti assieme in Svizzera. lo le ho detto dove si fermava l'autobus in Italia e più o meno a che ora arrivava. L'autobus ha ritardato di 7 o 8 ore, ma quando siamo arrivati loro erano Iì. Mia mamma ha preso le ragazza nella sua auto e io e la mia amica siamo andati nell'auto di __________ e ci siamo fermati davanti al bar. Siamo entrati ed abbiamo ordinato da bere e ha detto se vogliono entrare a vedere le stanze. Mia mamma mi ha detto che le ragazze potevano vedere le stanze. Sono state via 10 minuti, dopodichè sono tornate da noi, al tavolo ed hanno finito le loro bibite. Mia mamma mi ha detto che per questa notte le stanze non dovevano essere pagate e che il prezzo non era fr. 250.- ma fr. 200.-. Mia mamma ha dato il telefono alle ragazze per chiamare casa e dire che tutto andava bene e di non preoccuparsi per loro. Dopo, quando hanno chiamato tutte, lei ha detto di andare a riposare nelle stanze perché il bar lavora fino alle 0200.

(…)

Mi viene chiesto per quale motivo è stata abbassata la cifra da fr. 250.- a fr. 200.-. Io rispondo che non sono stato io a decidere questa cosa. È stata mia mamma probabilmente ha pensato che fr. 250.- era chiedere troppo.

Le ragazze, dal primo giorno hanno pagato solo fr. 200.-. In pratica io e mia mamma eravamo d'accordo d'incassare fr. 45.- a testa, per ragazza."

 

Dichiarazioni come detto confermate al PP:

 

"  Ho capito la traduzione. Confermo che quanto scritto in questo verbale corrisponde a quanto da me dichiarato.

Voglio unicamente precisare, con riferimento a quanto da me dichiarato a pag. 6, rispondendo alla domanda 1, che non ho mai ricevuto soldi da mia madre all’interno del bar __________. Io andavo ogni tanto al bar __________ per visitare mia madre e per bere qualche cosa. I soldi me li ha consegnati quando ci incontravamo durante i suoi giorni di libero in città a Locarno. Io le chiedevo dei soldi ad esempio fr. 100.- e lei me li dava. Non ho mai ricevuto in una volta sola tutti i soldi che mi spettavano, ma solo quando glieli chiedevo.

ADR   che ho deciso di raccontare la verità dopo aver parlato con il mio avvocato, il quale mi ha incoraggiato a raccontare quanto da me commesso, e di questo gliene sono grato. In precedenza avevo paura e non sapevo bene quando sarei stato chiamato, cosa dovevo dire, ecc. Ora invece sono tranquillo.

ADR   che il mio soprannome è AC 2, quello della mia amica è AC 3 mentre quello di mio padre è __________.

In Bulgaria risiedevo a __________, città che si trova a circa 60 km a sud di __________.

Confermo che è stata mia madre a telefonarmi e a chiedermi se c’erano delle ragazze interessate a venire al bar __________. Io non sapevo che mia madre avesse cambiato lavoro. Io sapevo che lavorava in una ditta di pulizie, negli uffici, ecc. E’ stata lei a telefonarmi quando io mi trovavo in Bulgaria dicendomi che aveva iniziato un nuovo lavoro presso il bar __________ e chiedendomi di trovare delle ragazze.

In precedenza non mi ero mai occupato di prostituzione. Questo lo può confermare anche la Polizia in Bulgaria. Sono stato spinto ad interessarmi a questo a seguito delle richieste di mia madre. Se ben ricordo mia mamma lavorava per una ditta che si chiama __________ o __________. Mi aveva raccontato di aver effettuato delle pulizie presso il bar __________ e di aver visto un cartello nel quale cercavano del personale, e quindi si era annunciata.

Mia madre mi ha spiegato che le ragazze potevano scegliere di fare compagnia ai clienti al bar e se volevano potevano andare nella propria camera con il cliente e prostituirsi chiedendo fr. 100.-. Mi ha detto che potevano prostituirsi se lo volevano.

E’ per questo che io ho preso contatto con __________, il cui soprannome è __________. Egli abita in un paese a circa 20 km da __________, a __________. Questo paese è il paese d’origine di mia madre. Lui è sempre in giro con le ragazze e ho saputo che ha un divieto d’entrata in Italia, appunto per queste storie. Io l’ho conosciuto per caso un anno e mezzo fa a __________, mentre mi trovavo in un locale con un amico.

Dopo aver incontrato __________ a __________, lo stesso giorno, siamo andati a __________, dove mi ha presentato __________. Lei era già stata informata di tutto da __________ e lui ha voluto una conferma da parte mia che lei poteva venire in Svizzera.

ADR   che ho avuto l’impressione, da quello che ho potuto constatare, che tra __________ e __________ vi fosse una relazione perché quando si sono incontrati hanno iniziato a baciarsi. Credo che fossero in intimità tra loro.

Quando ho incontrato __________ non sapevo che lavoro facesse. Durante il viaggio per la Svizzera mi ha detto che non si era mai prostituita in Bulgaria, ma che era disposta a provare a farlo in Svizzera. Ricordo che delle tre ragazze l’unica che si era già prostituita in Bulgaria era __________, la quale aveva pure chiesto al proprietario del bar __________ di far venire anche sua figlia. __________ era la più anziana delle ragazze. Da quanto mi risulta ha lavorato a __________ e a __________. Quando ci siamo trovati per partire per la Svizzera, il giorno prima, aveva lascito il suo lavoro di prostituta  in Bulgaria per venire qui.

ADR   che sono sicuro che io personalmente non ho discusso con le ragazze del genere di attività che dovevano svolgere al bar __________. Ne avevo parlato unicamente con __________ ed è stato lui ad informare le ragazze. Sono sicuro di questo perché io ho visto le ragazze una sola volta, quando le ho conosciute, prima di partire per la Svizzera.

ADR   che io ho parlato unicamente con __________. E’ poi stato lui che ha contattato __________ e lui ha procurato la ragazza, rispettivamente __________ ha parlato con __________, il quale ha procurato a sua volta l’altra ragazza. Sia __________ che __________ sono stati convocati ad __________. Non so se __________ e __________ si conoscano. So che __________ ha due locali in Bulgaria dove ci sono le ragazze, uno a __________ e l’altro a __________.

Dopo quattro o cinque giorni che aveva iniziato a lavorare presso il bar __________ mia mamma mi disse al telefono che se qualcuno era interessato dovevo dire che la camera costava fr. 250.- al giorno. Già in quell’occasione mia mamma mi ha proposto che la differenza sarebbe stata divisa a metà tra noi due.

ADR   che sono sicuro di aver ricevuto da mia madre solo la metà della differenza tra il prezzo della camera effettivo e quanto versavano le ragazze e non la totalità. Ricordo che mia madre annotava per ogni ragazza quanti soldi versavano e quando li versavano. Segnava pure se erano in ritardo nei pagamenti. Quando mi dava dei soldi, a mia richiesta, li deduceva dall’importo che mi spettava. Come ho già indicato alla Polizia non so perché mia madre, appena sono arrivate le ragazze, abbia ridotto il prezzo da fr. 250.- a fr. 200.-.

ADR   mi dispiace ancora per quella telefonata che mi aveva fatto mia madre per propormi questa storia, ma sono sicuro e lo giuro che da lei ho ricevuto solo la metà dei soldi. Vorrei avere qui presente mia madre, guardarla negli occhi e farmi dire la verità."

 

                                   8.   __________ è giunta in Svizzera da sola in autobus già il 10 dicembre  2003. Il viaggio le fu pagato da AC 2. Giunta in Italia si mise in contatto con AC 1 che le spiegò come passare regolarmente il confine. Arrivata a Chiasso fu AC 1 stessa che andò a prenderla. Circa le condizioni di lavoro va detto che la donna doveva pagare la camera fr. 110.- al giorno a AC 1, mentre i guadagni dalla sua attività di meretrice andavano divisi a metà tra lei ed il trio AC 1, AC 3 e AC 2 nella misura del 50% a AC 1 e la rimanenza al figlio ed alla AC 3. Questo modo di ripartizione dei benefici dell’attività di __________ venne però presto abbandonato per essere sostituito da quello praticate con le altre tre ragazze giunte al __________ in gennaio.

Al riguardo del tutto inconferente si appalesa la dichiarazione prodotta in fotocopia di pessima qualità sub doc. dib. 4 dalla difesa: a parte il fatto che nulla consente di affermare che si tratti di una dichiarazione resa spontaneamente proprio da __________ ma pretendere che non si sarebbe mai prostituita al bar __________ cozza proprio contro tutte le affermazioni degli stessi imputati e pure con le circostanze in cui è avvenuto il fermo di AC 2 e AC 1 nel canton Vaud, allorquando stavano riaccompagnando a casa proprio __________ dal marciapiede su cui operava.

 

                                   9.   La versione di AC 1 dal canto suo non è mai stata né lineare né credibile.

 

                                  a)   Nel primo verbale di polizia del 15 giugno 2004, allorquando AC 2 ancora era latitante, AC 1 ha dichiarato che le tre ragazze sarebbero state portate al __________ da due cittadini bulgari che non conosce, precisando poi che arrivarono a __________ dove andò lei a prenderli con la sua Mercedes. Più avanti ha spiegato che il figlio AC 2 era pure presente con l’amica AC 3. Continuando nel verbale AC 1 tenta di scaricare tutta la responsabilità sul figlio e sulle ragazze stesse:

 

"  Il mio ruolo è stato quello di andarle a prendere in Italia su richiesta telefonica di mio figlio come pure delle ragazze stesse”.

 

Circostanza smentita sia dalle univoche affermazioni di AC 2 e di AC 3 sia dalla AC 1 stessa che ha poi dovuto ammettere, anche se in un primo tempo pretendeva di aver ricevuto chissà quali minacce da __________, minacce che si sono poi come visto sciolte come neve al sole, che fu lei a contattare il figlio (scritto allegato al verbale di polizia 21.06.04).

 

                                  b)   Più avanti nel verbale, a proposito di __________ ha affermato di conoscerla “poiché anch’essa ha lavorato presso il __________ a partire da dicembre 2003. Se ben ricordo è rimasta lì al __________ per circa due mesi ed è giunta con l’aiuto di mio figlio suo impresario”. Anche tale affermazione è risultata del tutto falsa: del denaro guadagnato da __________ AC 2 e AC 3 hanno sì ricevuto una parte, ma le modalità di ripartizione di detti proventi erano stati stabiliti da AC 1.

 

                                  c)   Sulla “cresta” di CHF 90.- al giorno sul prezzo della camera, AC 1 ha preteso che si è trattato di un accordo preso in Bulgaria tra il figlio e gli impresari. Le ragazze, a suo dire, sapevano che dovevano pagare fr. 250.- al giorno, poi ridotti a 200.- a seguito di un accordo con i loro padroni perché non guadagnavano abbastanza, e che solo CHF 110.- erano destinati al pagamento della camera:

 

"  D9:     Lei ha affermato che oltre al Fr. 110.- per la camera, prendeva anche Fr. 90.- da ognuna delle ragazze, soldi che poi sarebbero stati dati agli "impresari".

             Può meglio dirci come funzionava questo lavoro?

R9:     Voglio dire che già dal loro arrivo le ragazze sapevano che dovevano dare a me la somma giornaliera per ognuna di Fr. 250.- cosa che le stesse ragazze mi hanno riferito. lo ero il loro riferimento all'interno del __________.

           Questo ruolo mi era stato affidato da mio figlio AC 2 e dalla sua amica AC 3 che effettivamente poi si presentavano di tanto in tanto a ritirare l'incasso che io avevo messo da parte dopo il pagamento della camera.

D10:   Lei ha detto in precedenza che ritirava la somma di Fr. 200.- al giorno ad ogni ragazza, perchè?

R10:   Subito dopo il loro arrivo la somma di Fr 250.- che era stata a loro richiesta dagli "impresari" è stata cambiata in Fr 200.-. Questo era dovuto al fatto che le ragazze ritenevano che i Fr 250.- erano tutti per la camera, cosa che non era vera.

           Questo fatto io l'ho riferito subito al AC 2 e lo stesso è venuto al __________ ed ha parlato con le tre ragazze che poi a seguito di questi colloqui mi davano a me la somma di Fr 200.- al giorno suddivisi come sopra elencato.

           Inoltre il AC 2 si era accordato con le ragazze che per la somma che lui riceveva provvedeva per vestiti e altre cose che le ragazze abbisognavano.

             Inoltre AC 2 provvedeva a fare avere agli "impresari" il resto della somma.” (verbale PS 17.06.04).

 

Pure in questo caso si tratta di affermazioni false, volte a gettare, ancora una volta, la maggior parte delle sue responsabilità sul figlio AC 2 allora ancora assente.

Infatti che il prezzo del, per così dire, supplemento sul costo della camera, lo ha stabilito AC 1, lo hanno confermato non solo AC 2 e AC 3, ma anche le ragazze sentite in istruttoria, come __________ che ha detto che al momento dell’arrivo al __________ fu AC 1 a comunicare che il prezzo era stato abbassato a fr. 200.- (verbale PS 29 aprile 2004), che solo in un secondo tempo si era accorta che solo CHF 100.- andavano per la camera, lei che doveva poi autonomamente pagare il suo protettore __________ in Bulgaria al quale versò CHF 500.- precisando:

 

"  __________ mi chiedeva sempre di mandargli dei soldi, che però non avevo, allora ho deciso di risparmiare qualche cosa e per finire gli ho inviato questo importo, che doveva servire per pagare le spese di viaggio.

Voglio precisare che __________ non sapeva che AC 1 ci chiedeva fr. 200 al giorno. Quando l’ha saputo le ha chiesto spiegazioni e lei gli ha risposto che siccome ci aveva mandato senza abbigliamento aveva dovuto provvedere per farci belle, cosa che invece non aveva mai fatto."

Verbale PP 04.06.04).

 

D’altra parte che bisogno c’era per i protettori di architettare tutto un sistema che faceva capo ad una cresta sul costo della camera se loro le ragazze le controllavano a distanza, facendosi versare i proventi come è capitato per __________?

Che poi questi magnaccia, in particolare __________, accompagnato dal certo poco rassicurante __________, ambiguo esercente di un locale a luci rosse in quel di __________, abbiano fatto pressioni, usando anche minacce nei confronti della AC 1 perché dalle ragazze non ricevevano quanto si attendevano, appare plausibile, dato che questi mancati guadagni trovavano la loro spiegazione non soltanto nello scarso numero di clienti che le ragazze riuscivano ad avere, ma pure perché quel poco che guadagnavano serviva in buona parte per pagare alla AC 1 il costo della camera e la sua cresta. E AC 1 era quindi la causa dei loro mancati loschi profitti. Ma questo di tutta evidenza nulla toglie al fatto che proprio il costo complessivo delle stanze era stato fissato dalla AC 1, la quale tratteneva per sé CHF 90.- al giorno da poi suddividere con il figlio e la AC 3

                                  d)   Ad ulteriore conferma che a ideare e poi a gestire questo guadagno supplementare sul costo della camera è stata AC 1 vi sono altri ed incontrovertibili elementi fattuali.

__________ non ne era al corrente. Egli afferma di aver appreso di questo fatto da clienti del __________ e pure dalle ragazze, dopo aver chiesto loro conferma, pretendendo anche un confronto con AC 1 davanti alla quale però in particolare __________ non ha confermato:

 

"  Mi ricordo però che una ragazza, la __________, quando la AC 1 non era presente e poco prima di licenziarla , mi disse che effettivamente dava alla AC 1 la somma di Fr 200.- senza spiegarmi il perché di questa differenza. Inoltre io sentito questo, ho fatto un confronto fra la AC 1 e la __________, ma quest'ultima in questa occasione negava di dare alla AC 1 la somma indicata dicendo che dava solo Fr 110.- alla stessa. In seguito come affermato alcuni giorni dopo ho licenziato la AC 1 per questo motivo." (verbale PS 18.06.04 all. 6).

 

Circostanze confermate da __________:

 

"  ho saputo che __________ si era accorto che AC 1 pretendeva dalle ragazze fr. 200.- di affitto, trattenendosi la metà dell'importo. Questa situazione l'avevamo già segnalata noi al __________ che aveva chiesto spiegazioni alla donna. Naturalmente lei ha negato tutto: ha poi minacciato di farci allontanare dalla Svizzera se ci azzardavamo a parlarne ancora con qualcuno." (Verbale PS 29.04.04)

 

e da tale __________, cliente abituale del __________, che si era invaghito di __________ tanto dal frequentarla quasi quotidianamente:

 

"  …  Da parte mia mi trovavo all'osteria __________ in quanto posto da me sempre frequentato già quando era ancora un bar normale e non vi era la presenze di donne che si prostituiscono come ora.

      Posso affermare che quando vi era __________ all'osteria __________ io ci andavo 2 volte alla settimana.

      Ricordo che mi trovavo al bancone bar e chiedevo a __________ se voleva bere qualcosa con me, lei rispondeva affermativamente e nasceva una reciproca simpatia che dura tutt'ora.

                        Voglio precisare però che a __________ ho dato in totale ca. Frs. 5'000.- per aiutarla, visto che mi diceva che aveva bisogno di denaro poiché aveva fatto un prestito di U$ 1'000.- per venire a prostituirsi in Svizzera. Mi aveva pure detto che aveva 4 figli piccoli e la sua situazione finanziaria ed umana era disastrosa. Da parte mia, visto che mi faceva pena, ogni volta che andavo a trovare __________ le davo del denaro. Con lei ho pure avuto dei rapporti sessuali che alle volte pagavo con Frs. 100.- ed altre volte non pagavo e nemmeno __________ me li chiedeva, visto il denaro che le davo quando andavo a trovarla.

(…)

D: Mi sa dire qualcosa sulla cameriera o gerente dell'osteria __________ da lei riconosciuta nella foto numero 2 e conosciuta con il nome di AC 1

R: Certo, ricordo che __________ mi spiegava che una sera, parlando con altre ragazze, veniva a sapere che pagavano solo Frs 110.- per la camera e non Frs 200.- al giorno come lei. Denaro che doveva dare a AC 1 tutti i giorni.

      Ricordo pure che __________ aveva l'abitudine di tenere una contabilità delle sue uscite finanziarie su un libricino, una sera mi presentava questo libro e mi diceva testuali parole "vedi perché non ho soldi, se non avevo il problema di AC 1 non avrei più il problema col debito in Bulgaria".

      AC 1 le chiedeva Frs 110.- per la camera e Frs 90.- per se. __________, dopo aver scoperto che le altre ragazze pagavano meno di lei, raccontò il tutto al __________, proprietario dell'osteria __________. Questi in seguito licenziava la AC 1."

 (Verbale PS 28.10.04 all. 31).

 

                                  e)   La divisione dei proventi di questa cresta applicata alle ragazze sul prezzo della camera appare di poi oltre modo chiara alla luce delle affermazioni di AC 2 e di AC 3, nonché della conferma da parte del cameriere del __________, quantunque, con la versione di quest’ultimo, permanga una certa divergenza in punto al luogo in cui i tre si spartivano i proventi, circostanza peraltro del tutto trascurabile ed inadeguata a scalfire la sostanza della questione.

 

AC 3 ha dichiarato:

 

"  In sostanza ogni giorno AC 1 incassava fr. 200.-, di cui fr. 110.- per la stanza andavano al proprietario del bar ronco e fr. 90.- andavano nelle nostre tasche. Per meglio specificare fr. 45.- al giorno a ragazza andavano a AC 1 e altrettanto andava a noi, a me e AC 2” (verbale PS 29.10.04).

 

Dichiarazioni confermate davanti al PP (AI 11) il 4 novembre 2004 con la precisazione, per quanto riguarda __________:

 

"  … che già al momento in cui __________ è partita dalla Bulgaria per la Svizzera io sapevo che avrei ricevuto dei soldi derivanti dalla sua attività in Svizzera. Se n’era discusso con lei e c’eravamo accordati, con il suo consenso, che ci avrebbe dato la metà dei suoi guadagni. Inizialmente eravamo d’accordo che questa metà sarebbe spettata a me e a AC 2 e che invece a AC 1 sarebbe stata pagata solo la camera. Quando invece siamo arrivati in Ticino ho saputo che questa metà era da dividere con AC 1. Vi è stata una discussione in merito a questa suddivisione.

ADR   non so perché __________ ci doveva la metà dei suoi guadagni. Non so se è giusto, ma lei era stata d’accordo così."

 

AC 2 ha riferito:

 

"  Tengo a precisare che intendevo dire che la differenza era da dividere tra me e mia mamma. __________ avrebbe ricevuto i soldi direttamente dalla ragazza. Mia mamma in accordo con me, voleva fare sapere in Bulgaria che il prezzo delle stanze era fr. 250.- in modo tale che potevamo tenerci la differenza ed avere un guadagno. L'intesa era fr. 70.- per mia mamma e fr. 70.- per me e __________” (verbale PS 28.10.04 p. 6).

 

Affermazioni confermate davanti al PP il giorno dopo (AI 29) con la precisione che i soldi la madre glieli consegnava in città quando aveva libero e di non aver ricevuto tutto al centesimo poiché a volte le ragazze non riuscivano a guadagnare abbastanza per pagarsi i CHF 200.- per la camera; soldi che comunque riceveva quando glieli chiedeva, ribadendo di essere sicuro di non aver ricevuto dalla madre l’intero supplemento pagato dalle prostitute sulle camere, ma unicamente la metà.

Anche in occasione del verbale di confronto 23.11.04 (AI 39) dinanzi al PP con AC 1, AC 2 ha confermato la sua versione e meglio

 

"  Confermo in particolare che è stata mia madre, qui presente, a comunicarmi, nel mese di dicembre 2003, di aver iniziato a lavorare presso un bar e di avermi chiesto di procurare delle ragazze bulgare disposte a lavorare nel bar e a prostituirsi. Nel corso di quella prima telefonata mi aveva detto di dire alle ragazze che dovevano pagare fr. 250.- al giorno per la camera. Mi precisò però che il prezzo effettivo della camera era di fr. 110.- al giorno e che la differenza sarebbe stata divisa a metà tra noi due."

 

Dopo aver sentito che la madre ha dichiarato:

 

"  Per quanto attiene al prezzo di fr. 250.- per la camera dichiaro che non sono stata io a dire a mio figlio che le ragazze dovevano pagare questo prezzo ogni giorno. Questo è stato fissato in Bulgaria ma non so con che modalità e da chi. Io non sapevo neppure se mio figlio aveva trovato delle ragazze.

(…)

Per quanto riguarda le altre tre ragazze confermo che le stesse pagavano ogni sera fr. 200.- quando ne avevano la disponibilità. Fr. 110.- servivano per pagare la camera e li consegnavo a __________, mentre la differenza di fr. 90.- la lasciavo nella cassaforte. Nella stessa tenevo un piccolo quaderno dove registravo tutti i soldi che ricevevo dalle ragazze, e questo __________ lo sapeva. Lui poteva pure aprire la cassaforte perché conosceva il codice. Questi soldi sarebbero serviti per consegnarli ai protettori delle tre ragazze. Io non ho però mai versato soldi ai loro protettori. I soldi sono invece serviti per pagare le camere alle ragazze quando non avevano soldi a sufficienza e oltre a questi io ho personalmente anticipato circa fr. 1'400.- per consentire loro di pagare le camere. Questo importo non mi è stato restituito né da __________ né dalle ragazze. A mio figlio non ho mai consegnato soldi provenienti da quelli versati dalle ragazze.";

AC 2 ha ritrattato, abbassando la testa dichiarando di non voler parlare e di non sentirsela di continuare l’interrogatorio. Evidente deve essere stato l’imbarazzo del giovane nell’apprendere le bugie raccontate dalla propria madre che, pur di alleggerire le proprie responsabilità, non ha esitato un attimo a scaricarle su di lui. Imbarazzo che ha palesato anche in aula, laddove era ovviamente presente la genitrice. Ma ciò non scalfisce minimamente la verità da lui raccontata nei verbali precedenti e ribadita poi il 30 novembre successivo, sempre davanti al PP, alla presenza del suo difensore, laddove ha precisato:

 

"  che effettivamente durante il confronto con mia madre, il 23 novembre 2004, ho parzialmente corretto le mie precedenti dichiarazioni. L’ho fatto perché non volevo fare determinate affermazioni davanti a mia madre. Confermo che quanto ho dichiarato prima del confronto e quanto ho dichiarato oggi è la verità.” (AI 45 p. 2).

 

E la conferma ulteriore che il provento della maggiorazione del prezzo della camera, all’insaputa del gerente, era stato deciso da AC 1, che si è pure occupata di incassarlo dalle ragazze, per poi destinarne la metà al figlio e alla di lui compagna, pur con qualche imprecisione di dettaglio sul luogo di consegna dei soldi che non inficia, come detto, minimamente la sostanza delle cose, la dà il cameriere del bar __________ __________:

 

"  AC 1, una volta giunte le ragazze bulgare, diceva loro cosa dovevano pagare per lavorare all'osteria __________ e cioè Frs 200.- al giorno divisi in Frs 110.- per la camera e Frs 90.- che si teneva AC 1. Devo dire che le ragazze non sapevano di questa suddivisione dell'importo di Frs 200.- Devo pure dire che le altre ragazze presenti all'osteria __________ non bulgare, pagavano Frs 110.- al giorno per tutto. Ricordo che AC 1 teneva un libro contabile su cui teneva tutto controllato ed aveva due borselli, uno del bar ed un altro esclusivamente dei conti della 4 ragazze bulgare, quest'ultimo era di colore bordeaux ed era tipo da cameriere.

D: Lei sa se AC 1 i Frs 90.- giornalieri per ragazza bulgara che incassava dove li metteva e/o se li dava a qualcuno?

R: Il denaro lo metteva nel borsello descritto in precedenza. Questo borsello era maneggiato da AC 1 e da suo figlio i quali, si sedevano in un tavolo in fondo al bar e contavano il denaro prima di dividerselo. Pure in questi attimi vi era sempre presente la sua ragazza __________.

D: Mi sa dire il ruolo del figlio di AC 1 in questa organizzazione di traffici di esseri umani e sfruttamento della prostituzione?

R: Per quello che ho potuto vedere e costatare con i miei occhi, AC 1 era la mente e la coordinatrice in Svizzera. Suo figlio era il braccio, quello che si occupa di reclutare le ragazze in Bulgaria” (Verbale PS 16.11.04 all. 33).

 

                                10.   Accertato in modo insindacabile che le ragazze, al bar __________, per decisione di AC 1, dovevano pagare un supplemento di fr. 90.- al giorno, a loro insaputa, da destinare in ragione del 50% alla stessa AC 1 e la rimanenza alla coppia AC 2/AC 3 e che le minacce poi ricevute da AC 1 da parte degli impresari bulgari era dovuta al fatto che le ragazze non versavano loro quanto si aspettavano e non i 90.- relativi alla cresta sulla camera, più problematico è risultato per gli inquirenti calcolare i guadagni percepiti dagli accusati grazie a questa loro attività. Gli stessi AC 2 e AC 3 hanno dichiarato che le cifre indicate nei verbali di polizia sarebbero indicative, anche perché non tutti i giorni le ragazze riuscivano a pagare nemmeno il prezzo della camera e quindi, con il supplemento incassato nei giorni precedenti, AC 1 versava a __________ almeno il costo della stanza e questo con l’evidente scopo di sottacere al gerente il giochetto che la donna aveva architettato a suo profitto. Ma tant’è. Per la corte non è determinante poter quantificare con precisione quanto il trio ha effettivamente incassato, le cifre indicate dell’atto di accusa dovendosi considerare come del tutto indicative. Fatta questa premessa, occorre cionondimeno dare un ordine di grandezza, quantomeno approssimativo.

 

                                  a)   Da __________, __________ e __________ AC 2 ha dichiarato di aver incassato, per il tramite della madre, 1'200.-/1'300.- CHF ca. (AI 29), proprio perché AC 1 “utilizzava e compensava con i soldi delle ragazze il costo della camera che le ragazze non potevano pagare”. AC 2 ha pure aiutato __________ a spedire a __________ i citati 500.- CHF (che non fanno parte del guadagno da lui percepito), pagando di tasca propria 50.- CHF per le spese di invio.

 

                                  b)   AC 2 ha dichiarato di aver guadagnato, dall’attività di __________ al __________, 1'500.-/2'000 CHF (AI 29).

 

                                  c)   Queste cifre sono maggiori se si prendono le affermazioni di AC 3 che ha detto di aver guadagnato con l’amico ca. CHF 2'250.- complessivi dall’attività di __________, __________ e __________ e ca. CHF 3'625 da quella di __________ (verbale PS 29.10.04 all. 21), precisando poi che si tratta di cifre approssimative senza essere in grado di “dire in maniera precisa quanto abbiamo guadagnato dalle ragazze”, poiché la gestione di questi proventi competeva in tutto e per tutto a AC 1 (verbale PS 02.11.04 e PP 30.11.04 AI 23).

 

                                  d)   Di certo è che i due, con AC 1, hanno guadagnato alcune migliaia di franchi dal lavoro delle quattro ragazze al bar __________. AC 3 e AC 2 in particolare hanno potuto rimanere illegalmente nel nostro paese, pagandosi un appartamento di vacanza a __________ per un mese con una pigione di CHF 800.- (all. 8/34 al rapporto di polizia 10.13.04), salvo poi spostarsi in un appartamento più modesto a fr. 250.- al mese.

 

                                11.   Sulla libertà di movimento di cui godevano le quattro ragazze nello svolgimento della loro attività al bar __________ non occorre disquisire oltre, bastando dare atto che erano libere di prostituirsi con chi volevano e quando volevano, così come non hanno incontrato difficoltà allorquando hanno deciso, in particolare __________, __________ e __________ di cambiare postribolo: lo hanno potuto fare senza incontrare particolari difficoltà da parte del trio costituito dai qui imputati. Ma ciò, come vedremo, non è rilevante per la determinazione del reato di cui trattasi.

 

                                12.   In diritto va detto che giusta l’art. 196 cpv. 1 CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Con la DTF 128 IV 117 l’alta Corte, dopo aver tracciato un profilo di diritto comparato tra norme interne e internazionali, dando atto della non diretta applicabilità delle convenzioni internazionali dell’11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni e del 4 maggio 1910 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, ha stabilito che chi arruola all’estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinché si prostituiscano, commette il reato di tratta di esseri umani. Secondo il TF:

 

"  Più precisamente nel caso di donne che si prostituiscono, la loro libertà all'autodeterminazione sessuale non è infranta se acconsentono al trasferimento da un postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano spontaneamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a intermediari per cambiare posto di lavoro alla stessa stregua di quanto capita nell'ambito di altre professioni. Una simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo presente la peculiarità del settore della prostituzione, ove le persone che vi si dedicano sono confrontate alla discriminazione e alla condanna morale da cui possono risultare un serio isolamento e una dipendenza personale nonché finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di massaggio. Le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte (v. anche __________ __________, Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative, in RDAT 2000 I pagg. 168-169).

La questione se la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere

decisa in funzione delle circostanze concrete; il consenso

formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale

consenso sia effettivamente libero da costrizioni.

(…)

Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di tratta di esseri umani possono essere adempiuti in presenza di giovani donne consenzienti, se il loro consenso è viziato. Per potere escludere con la massima certezza una qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso, le autorità devono prestare un'attenzione accresciuta alle condizioni, in particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere arruolate per prostituirsi. La tratta di esseri umani impone che le eventuali vittime siano messe sul mercato e sfruttate come vera e propria mercanzia (FF 1924 III 1068). Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione sessuale. L'art. 196 CP interpretato alla luce della nozione di consenso effettivo rispetta gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera e, come si vedrà qui di seguito, s'inserisce perfettamente nell'evoluzione normativa attuale.

(…)

La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella DTF 126 IV 225 rispecchia perfettamente questa evoluzione: non vi è tratta di esseri umani solo se non viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere effettivamente alla volontà delle prostitute, le quali devono essere adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di quello che le aspetta senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d'incertezza. La nozione di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui esse possono trovarsi, soprattutto se straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmenteacuto.

(…)

L'autonomia che le giovani donne godevano nell'esercizio della loro attività è rilevante solo per la commisurazione della pena."

 

                                  a)   Questa giurisprudenza che, nel solco dell’evoluzione dei tempi imposta dalla mondializzazione, vuole tutelare la libera determinazione della donna in campo sessuale, è ormai consolidata: se le ragazze provengono da situazioni di povertà, il loro consenso a far commercio del proprio corpo è viziato e chi le ingaggia, le accompagna, ne facilita in qualche modo l’operare è punibile di tratta di esseri umani.

 

                                  b)   La corte non misconosce che questa presunzione introdotta, in modo del tutto pertinente da parte del TF che ha voluto rendere conforme l’applicazione del diritto interno a quello internazionale a cui la Svizzera non può e non deve sottrarsi, possa essere sovvertita da elementi concreti, da situazioni reali che rendano il consenso non solo formale ma anche effettivo. Ma nella fattispecie nulla consente di affermare che il consenso delle quattro ragazze, per quel che è della loro prima trasferta in Svizzera, fosse effettivo ai sensi della richiamata giurisprudenza.

 

                                  c)   Innanzi tutto va detto che la sentenza sopraccitata concerneva delle ragazze provenienti in particolare dalla Lettonia, paese che a quell’epoca si accingeva ad entrare a far parte, come attualmente fa parte, dell’Unione Europea. Ciononostante il TF ha ricordato che occorre essere prudenti nell’affermare un consenso effettivo da parte di ragazze provenienti dal blocco dell’ex Europa dell’est. La Bulgaria è uno di questi paesi. Questo giudice ha letto con particolare attenzione la documentazione prodotta in aula dal difensore di AC 1 e dà atto che, dal profilo macroeconomico, la Bulgaria negli ultimi anni ha conosciuto un certo miglioramento, confermato dal fatto che proprio in questi giorni il parlamento europeo ha fissato, di principio, nel 2007 la data di una possibile adesione della Bulgaria all’Unione Europea. Ma ciò evidentemente non basta per definire la situazione delle quattro ragazze tale da trasformare il loro consenso a venire in Svizzera a prostituirsi, da formale in effettivo. D’altro canto nemmeno la giurisprudenza esige che le ragazze si trovino in uno stato di miseria.

E’ infatti accertato in modo insindacabile che tutte e quattro sono venute in Svizzera per sfuggire a una situazione di povertà e per migliorare le loro condizioni economiche. E questo perché in Bulgaria, e meglio dalla regione da cui provengono, già solo con un salario normale da cameriera non si campa, come ha ammesso in aula la stessa Ira, precisando che ha preferito darsi alla macchia all’estero, rischiando di finire in prigione come le era già capitato nel nostro paese, piuttosto che avere un lavoro comunque certo quale quello di cameriera (verbale dib. p. 5).

 

                                13.  Ma al di là della situazione economica della Bulgaria, accertamenti incontrovertibili circa la personale situazione in cui si trovavano le ragazze, permettono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il loro consenso a venire in Svizzera, per la prima volta, a prostituirsi, semprecchè si possa parlare di consenso, era viziato.

 

                                  a)   __________ al momento in cui venne contattata per il tramite del suo amante impresario, non aveva ancora compiuto i 18 anni. __________ stesso ha affermato che la ragazza mai si era prostituita in passato, circostanza che ella ha più volte detto in corso di inchiesta. Le era stato detto che si trattava di far compagnia a dei clienti e che se avesse voluto, avrebbe anche potuto fare sesso con loro a pagamento. Le fu spiegato in Bulgaria che per ogni prestazione avrebbe dovuto chiedere almeno CHF 100.-, senza rendersi ben conto di quanto avrebbe potuto guadagnare. E’ giunta nel nostro paese poco più di una settimana dopo aver compiuto la maggiore età. Ella in aula ha raccontato che viveva in famiglia con padre, madre e due fratelli. Solo lei e la madre lavoravano e guadagnavano in tutto circa 550 LEVA al mese, che non bastavano per sbancare il lunario. Il padre invalido non percepiva alcuna indennità. Si tirava la cinghia ha detto al dibattimento, così come è capitato che alla famiglia venisse tagliata la luce perché la bolletta era rimasta impagata e che la madre chiedesse prestiti a terzi per tirare avanti. A precisa domanda la ragazza ha risposto:

 

"  se non mi fossi trovata in queste condizioni non avrei accettato di venire in Svizzera a svolgere l’attività che ho poi svolto” (verbale dib. p. 7).

 

Che poi in famiglia si aiutassero vicendevolmente è del tutto irrilevante, __________ guadagnava più o meno quanto guadagnava AC 3 (quindi già di per sé non abbastanza per campare da sola), era, già alla sua età, sostegno di famiglia e, non da ultimo, aveva pure timore dell’amante __________ che non ha esitato un attimo a pensare a lei quale merce da mandare in Svizzera, a seguito della richiesta di ragazze formulatagli da AC 2.

Parlare, in queste condizioni, di libero consenso, è semplicemente poco serio.

 

                                  b)   __________ è una donna di 36 anni e ha raccontato agli inquirenti di essere cresciuta in un ambiente contadino. Si è sposata giovane, a 16 anni. Dal primo matrimonio ha avuto un figlio nel 1986. In seguito, senza mai divorziare, ha avuto altri quattro figli nel 1987, nel 1989, nel 1993 e nel 1995. In Bulgaria, dove viveva presso la nonna, lavorava nell’agricoltura e guadagnava ca. 100 EURO al mese (ca. 200 LEVA mensili) e con questi soldi, pur potendo contare sull’aiuto dei padri dei suoi figli, doveva campare con tutta la famiglia, precisando: “Questo però non è certamente sufficiente per vivere decentemente” (verbale PS 28.04.04 all. 29). Si tratta anche questa di una situazione tipica di povertà che rende fittizio il consenso a venire nel nostro paese a prostituirsi, a prescindere dalla questione che la donna abbia o meno già in passato fatto la meretrice al suo paese.

 

 

                                  c)   __________ è stata reclutata negli stessi ambienti di __________ e di __________, tramite individui senza scrupoli che non hanno esitato un istante a far da esattori allorquando non ricevevano i soldi che pretendevano di ricevere dalla loro attività. Basti al riguardo pensare che è stato proprio il suo impresario, __________, a venire fino in Svizzera e a fare pressioni, anche su AC 1, affinché la ragazza guadagnasse di più per lui. A tale riguardo la corte non pone in dubbio che AC 1 sia anche intervenuta in sua difesa al __________, allorquando questi personaggi senza scrupoli pretendevano di portarsela via e la ragazza non voleva (verbale PS 17.06.04 all. 2 p. 6), con la precisione che anche questo episodio la dice lunga sulla sua dipendenza nell’autodeterminarsi in campo sessuale. Ma vi è di più. __________ lavorava come cuoca nel locale di __________, era quindi alle sue dipendenze. Venne reclutata in quattro e quattr’otto proprio tramite __________. In altri termini AC 2 e __________ non si sono rivolti direttamente a lei, ma al suo padrone. A ciò aggiungasi che la ragazza è giunta in Svizzera senza bagagli, senza mezzi, con le scarpe senza le stringhe e questo non certo perché le facevano male i piedi per il viaggio come preteso da AC 1 in aula: quando ha affermato che una ragazza nemmeno aveva le stringhe alle scarpe, lo ha fatto per dire che erano povere e lei le ha aiutate fornendo loro capi d’abbigliamento che non usava più, anche perché voleva evitare che fosse AC 2 a portar loro i vestiti in quanto sapeva che lui li avrebbe rubati (verbale PP 25.06.04 AI 4 p. 4).

Anche in queste condizioni la tesi del libero consenso cade manifestamente nel vuoto.

 

                                  d)   __________, al momento in cui fu contattata da AC 2 in Bulgaria non aveva lavoro ed entrambi gli imputati hanno detto in aula di non sapere di cosa viveva. Lo stesso AC 2 ha detto al dibattimento che la donna “voleva lasciare la Bulgaria perché non aveva soldi” (verbale dib. p. 3) e che sapeva cosa sarebbe venuta a fare in Svizzera, pur non avendo mai fatto quel lavoro in precedenza. Ella, pur essendo arrivata prima, faceva parte di un disegno unico e meglio quello di organizzare l’arrivo al bar __________ di più ragazze dalla Bulgaria, a prostituirsi.

 

                                  e)   Per il resto va detto che tutte sono arrivate in Svizzera con pochi mezzi e senza tanti bagagli, sprovviste pure dell’abbigliamento necessario per adescare i clienti e degli “attrezzi” del mestiere visto che persino i preservativi se li dovevano procurare sul luogo. Anche il loro viaggio è stato pagato da AC 2, perchè loro non ne avevano i mezzi, tant’è che, come riferito sia da AC 3 che da AC 2, ma anche da __________, al momento di attraversare la frontiera con la Bulgaria, proprio AC 2 diede loro del denaro per dimostrare, in caso di controllo, che le ragazze avevano i mezzi per lasciare il paese, in caso contrario sarebbero state rinviate:

 

"  Quando si attraversavano le dogane, per dimostrare che avevano soldi con sé, noi, io e AC 2 davamo loro dei soldi, che poi ci restituivano” (verbale PS Ira 14.10.04 p. 4)

 

                                   f)   Ne discende che l’imputazione di cui al capo 1 dell’atto di accusa configura un caso tipico di tratta di esseri umani e va quindi integralmente confermata.

 

                                14.   __________, dopo circa due mesi passati al bar __________, ha lasciato detto postribolo, non è chiaro per dove. Ma ciò non è importante. E’ stato accertato che nell’estate 2004 la ragazza ha rivisto AC 2 in Bulgaria. A mente di quest’ultimo è stata proprio la donna a chiedergli se poteva tornare al bar __________ a prostituirsi. Al che l’uomo le avrebbe detto che ciò non era possibile perché la madre non vi lavorava più. Tale versione è confermata da Ira:

 

"  Preciso che quando __________ è giunta in Svizzera nel dicembre del 2003 io e AC 2 siamo rimasti in Bulgaria, ma abbiamo organizzato con Zoja il suo arrivo in Svizzera.

L'incasso a noi spettante ce l'ha consegnato __________ al nostro arrivo in Svizzera e poi durante le nostre successive visite al Bar __________.

Mi viene chiesto che lavoro svolgeva __________ in Bulgaria e rispondo che lei non aveva lavoro.

Mi viene chiesto di chiarire quando e come sono arrivata in Svizzera e chi c'era con me. Rispondo che sono venuta in treno con AC 2 e poteva essere 15 giorni prima del nostro arresto.

Ci siamo recati a __________ perché AC 2 quando ci trovavamo in Bulgaria aveva telefonato ad un suo conoscente macedone, con passaporto francese, di nome __________ perché gli aveva detto che volevamo cercare un lavoro in Francia.

Non gli avevamo detto che non potevamo soggiornare in Svizzera.

La prima notte che siamo arrivati a __________ abbiamo dormito in un albergo poi è arrivato __________ a prenderci all'albergo e ci ha accompagnato a casa sua.

A casa sua siamo rimasti circa 10 giorni fino al fermo della Polizia.

Dopo circa una settimana che eravamo lì è arrivata __________ che è arrivata da sola con un autobus.

Preciso che quando ci trovavamo ancora in Bulgaria nel mese d'agosto/settembre 2004, io e AC 2 abbiamo incontrato casualmente __________ a __________ in un ristorante al centro.

AC 2 ha chiesto a __________ come mai se ne fosse andata dalla Svizzera e se per caso aveva avuto dei problemi con AC 1. Lei ha risposto che non voleva spiegare le sue motivazioni e che non gli importava più cosa fosse successo in passato ma che voleva ritornare in Svizzera a prostituirsi sempre al bar di AC 1.

__________ chiedeva se ci saremmo ancora recati in Svizzera perché avrebbe voluto venire con noi, ma AC 2 le ha risposto che non sapeva quando sarebbe partito e le aveva anche riferito che AC 1 non aveva più il bar” (verbale PS 29.10.04 all. 21 p. 6).

 

Fatto sta che allorquando AC 2 e Ira arrivarono in Svizzera, da soli, ca. 15 giorni prima del loro arresto: la prima sera la passarono in una pensione e successivamente si trasferirono dal __________ a __________. Non è chiaro se fu AC 2 a chiamare la donna in Bulgaria per chiederle se era disposta a venire a __________ o se l’iniziativa fu presa dalla ragazza stessa che possedeva il numero di cellulare di AC 2, come sostiene quest’ultimo. E’ ben vero che Ira ha detto nel suo verbale del 29 ottobre 2004 davanti alla polizia che fu AC 2 a chiamarla, ma la circostanza non permette di fugare ogni dubbio poiché mal si comprende come gli accusati non l’abbiano contattata prima di partire per la Svizzera, preferendo farle fare il viaggio da sola in un secondo tempo, visto che la donna già in precedenza si era offerta di seguirli. Ma tant’è. Fatto sta che __________ è giunta a __________ da sola, con mezzi suoi. In precedenza AC 2 si era adoperato per trovarle un bordello dove esercitare, accertandosi dell’esistenza dell’alternativa di lavorare per strada, opzione che la donna preferì visto che in tal caso non doveva pagare nulla per la camera, il __________ avendo già, diciamo così, il suo tornaconto nella misura in cui ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei senza doverla pagare (verbale PS 05.11.04 all. 32). Fatto sta che, con il__________, i due hanno accompagnato due sere la donna sul marciapiede e sono poi andati a riprenderla. La terza sera lo hanno fatto da soli e sono stati arrestati dalla polizia. Secondo gli accordi AC 3 e AC 2 dovevano incassare il 50% del provento del lavoro di __________. Questi guadagni venivano custoditi da AC 3. Su questo punto va detto che le modalità non sono emerse in modo molto chiaro. AC 3 ha spiegato che teneva lei i soldi in custodia, su richiesta della stessa __________, poiché non sapeva dove tenerli e, d’altra parte, aveva pure timore che glieli rubassero. Fatto sta che nelle tre sere in cui si è prostituita la donna ha incassato la somma  di ca. 260.- CHF (verbale PS AC 2 15.11.04), che ha tenuto Ira. In siffatte evenienze, in assenza di migliori accertamenti, non si può affermare che questo denaro sia stato trattenuto contro la volontà di __________ ma piuttosto per volontà della stessa che voleva tenerlo al sicuro.

 

                                  a)   Stanti tali accertamenti la corte ha ritenuto che nel caso di questa seconda trasferta di __________ in Svizzera il comportamento degli accusati non è costitutivo di tratta e questo non perché secondo alcuni autorevoli testi di dottrina una persona sola non basterebbe per costituire la tratta poiché la legge utilizza l’espressione al plurale “esseri umani” - anche perché in questo caso basterebbe la disponibilità a “trattare” più ragazze -  ma a motivo del fatto che l’agire degli accusati si è limitato a dirle dove arrivare senza nemmeno finanziarle il viaggio, a mostrarle il luogo dove prostituirsi, ad accompagnarla sui luoghi e a portarla a casa dove era ospite. Il tutto per il 50% dei suoi guadagni. Il resto le era già noto dalla precedenza esperienza al bar __________. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non costituisce tratta il solo fatto di spostare una prostituta da un postribolo all’altro su suolo elvetico. L’attività di AC 3 e AC 2 in questo caso si è limitata a favorire in qualche modo l’attività della donna, ma, senza particolari accertamenti (e in questo senso la fretta di rimpatriarla senza puntualmente interrogarla è stata quanto mai precipitosa ed inopportuna) non si può affermare che la stessa, già al corrente di cosa significasse venire in Svizzera a prostituirsi per averlo già fatto al bar __________, sia stata in qualche modo lesa nella sua autodeterminazione in campo sessuale. D’altronde gli accusati non l’hanno fatta venire in Svizzera la seconda volta: loro erano già qui e il viaggio se l’è pagato __________ stessa.

 

                                  b)   Certo AC 2 e AC 3 non hanno agito per benevolenza, ma per puro fine di lucro concordando con la donna la divisione a metà dei suoi guadagni. Ma ciò ancora non basta per configurare il reato subordinato del promovimento della prostituzione ai sensi dell’art. 195 CP. Risulta infatti che la donna era libera di prostituirsi come voleva, tant’è che fu lei a scegliere l’opzione della strada poiché così non doveva pagare la camera. E nemmeno è sostenibile che gli accusati le imponessero orari e luoghi: si recava in route de __________ a quegli orari semplicemente perché è in quei luoghi e a quegli orari che solitamente si possono trovare clienti.

Per il resto deve valere che la donna aveva scelto lei di dare in custodia i suoi soldi a AC 3 e disponeva del proprio passaporto.

Ne discende che gli accusati non l’hanno sospinta (quando venne la seconda in Svizzera i due non esercitarono alcuna pressione sulla donna) a prostituirsi né l’hanno mantenuta nella prostituzione, il loro agire essendosi limitato come detto ad indicarle come arrivare a __________ e dove e a che ora prostituirsi. Certo, per tali atti avevano il loro tornaconto, ma questo tornaconto dipendeva sia nei modi che nell’entità dall’attività scelta da __________, senza che i due esercitassero una qualsivoglia pressione se, ad esempio, non lavorava abbastanza. Nella sua attività __________ era infatti libera: gli orari e i luoghi li determinavano il mercato e non gli accusati.

Con il che il reato di cui all’art. 195 CP è escluso (DTF 22 luglio 2004 in re B.).

 

                                15.   Quo alle imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’atto di accusa va premesso che per la corte tali reati, peraltro configuranti delle contravvenzioni, non hanno come tali pesato alcunché sulla determinazione della pena, tanto più che sono puniti con una semplice ammenda che persino il PP non ha indicato nella sua richiesta di pena. A titolo puramente accademico si dirà che secondo la giurisprudenza assumere uno straniero senza permesso è costitutivo di contravvenzione alla LDDS. Per assunzione si intende dar lavoro, non necessariamente alla cui base vi sia un contratto d’impiego ai sensi del CO e quindi un vero e proprio rapporto di subordinazione (DTF 118 IV 262 e rif.). Ora non vi è dubbio che sia nel caso del bar __________ che in quello di __________ a __________ – in quest’ultimo caso per i soli AC 2 e AC 3 – l’attività degli imputati è assimilabile a chi ingaggia stranieri senza permesso, nella misura in cui hanno dato lavoro, rispettamene hanno permesso loro, dietro compenso, di esercitare la professione.

 

                                16.   Già si è detto che sia AC 2 sia AC 3 sono entrati in Svizzera nonostante i decreti di espulsione promulgati nei loro confronti e di cui erano perfettamente al corrente. Per Ira l’accusa va precisata nel tempo, nel senso che dopo essere stata presa a rubare i profumi il 12 febbraio 2004 è uscita in Italia dove ha lavorato in nero per un certo periodo ed è rientrata in Svizzera presso AC 1 nel marzo/aprile dello stesso anno, mentre AC 2 rimase nel nostro paese. I due sono poi rientrati in Bulgaria e tornati in Svizzera un’altra volta in occasione dei fatti di __________. Con il che entrambi si sono resi colpevoli in almeno due occasioni del reato di violazione del bando.

 

                                17.   Quo alle imputazioni di furto a carico di AC 3 e AC 2 (punto 5 dell’atto di accusa) si impongono le seguenti osservazioni

 

                                  a)   In relazione all’imputazione 5.1. va detto che il negozio PL 1 di Bellinzona è dotato di videocamera. In occasione della denuncia per furto avvenuta il 10 febbraio 2004, il responsabile dell’emporio sig. __________, ha consegnato una videocassetta agli inquirenti i quali, dopo averla visionata, gliel’hanno restituita. Le immagini sono poi state cancellate verosimilmente dai responsabili del negozio. Soltanto il 6 maggio successivo gli inquirenti hanno mostrato a __________ le foto dei due imputati. Questo ha dichiarato di riconoscerli senza ombra di dubbio in due degli autori del furto. Sulle modalità del furto __________ così si è espresso:

 

"  Uno entra dalla porla separatamente, in seguito si dirige verso la cassa, in un secondo tempo ritorna sui suoi passi.

Nel frattempo entrano nel negozio la ragazza e il ragazzo con i capelli castano chiari. In seguito si trovavo tutti e 3 davanti all'aspirapolvere, il ragazzo con i capelli scuri si dirige ancora verso la cassa mentre gli altri due, disattivano l'allarme sull'oggetto.

Prendono l'aspirapolvere e questi due escono, mentre il terzo che faceva da palo esce in un secondo tempo."

(verbale PS 10.02.04 all. 35)

 

Questo riconoscimento non ha comunque convinto la corte.

Intanto gli imputati, che negano entrambi di essere gli autori di quel furto, hanno ammesso di averne commessi circa un’altra quindicina in vari negozi, soprattutto di vestiti e profumi, in parte anche da destinare alle ragazze che avevano portato in Svizzera, di guisa che mal si comprende per quale ragione debbano negarne uno di un valore di poco superiore al limite posto dall’art. 172ter CP. Secondariamente anche la tipologia della refurtiva esula da quella di cui erano soliti impadronirsi: in precedenza avevano sempre rubato capi di abbigliamento e profumi, oppure soldi mediante indebiti prelievi al bancomat (doc. TPC 16), tranne nel caso del ricevitore satellitare che ben però si inserisce nella necessità di carpire le immagini televisive del loro paese. Vi è poi da chiedersi a cosa serviva loro un aspirapolvere, vista la vita sregolata di clandestini in continuo movimento che conducevano? Pure la presenza di una terza persona, considerato come hanno sempre agito in due, lascia per lo meno qualche dubbio sull’attendibilità del riconoscimento. Intendiamoci: non che la corte sia anche solo sfiorata dall’idea che __________ non sia in buona fede, ma le circostanze non consentono di fugare ogni dubbio, tanto più che il riconoscimento, se proprio così lo si vuole definire, è avvenuto oltre tre mesi dopo i fatti, allorquando la prova video era già stata distrutta, confrontando non già le immagini (che erano appunto già state cancellate) ma con le sole fotografie degli accusati, senza in particolare mostrarne altre per consentire un paragone migliore e più attendibile. Ne discende che gli accusati vanno assolti per mancanza di prove incontrovertibili.

 

 

                                  b)   Pacifica è la commissione del furto di cui al punto 5.2 dell’atto di accusa. L’autore materiale è AC 2, ma AC 3 ha condiviso il piano sin dall’inizio, ammettendo in aula di essere entrata nel negozio PC 1 di Locarno assieme all’amico, con l’intento di rubare dei profumi. AC 2 dal canto suo ha dichiarato di essersi accorto di essere stato pizzicato dai responsabili del servizio d’ordine e di essersela data a gambe, mentre la ragazza è stata arrestata. In realtà Ira non fu in un primo tempo condannata per furto ma solo per violazione del bando, anche in questo caso (come è capitato a __________ a __________) in modo eccessivamente sbrigativo (doc. TPC 15).

Resta la qualifica giuridica del reato. In effetti l’importo sottratto è inferiore a CHF 300.-, somma che la giurisprudenza indica quale spartiacque tra la contravvenzione dell’art. 172ter e il crimine di furto. Prudenzialmente questo giudice, pur conscio del fatto che la giurisprudenza esige, per applicare la semplice contravvenzione, che l’intenzione dell’autore sia riferita, sin dall’inizio, ad un elemento patrimoniale di poco valore, ritiene non sufficientemente dimostrato che ciò non sia il caso. In altri termini, nei casi di furti nei grandi magazzini, laddove i prezzi sono esposti e ben visibili, chi si appropria di merce con l’intenzione di non pagarla, conosce sin dall’inizio il valore della stessa, di guisa che se i due imputati si sono limitati ad una refurtiva di fr. 237.-, si deve ritenere che hanno commesso un furto di lieve entità. Del resto pretendere che i due non si sarebbero fermati a quei tre profumi se AC 2 non si fosse accorto di essere stato visto, equivarrebbe a fare un arbitrario processo alle intenzioni.

 

                                18.   Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

 

                                  a)   AC 1 è senz’altro l’ideatrice e l’organizzatrice della tratta delle quattro ragazze giunte al bar __________. Ella ha agito per puro egoismo, per mero scopo di lucro, commettendo un reato gravissimo, ossia un crimine per cui il legislatore ha previsto una speciale pena minima di sei mesi di detenzione. Ella, pur lasciando libertà alle ragazze nello svolgere la loro attività, ha dimostrato scarso rispetto per la dignità umana, valore essenziale dal quale una società che si vuol definire moderna e civile non può e non deve assolutamente prescindere. Il fatto di aver agito per mero scopo di lucro commettendo un reato così grave dimostra un’avidità fuori del comune.

Ella non ha esitato a coinvolgere il proprio figlio, salvo poi fargli ricadere gran parte delle colpe. Un atteggiamento che la corte non lesina a definire disgustoso, se solo si pensi che non ha avuto in tutto il procedimento una sola parola di conforto per AC 2, nonostante il suo grande e comprensibile imbarazzo a ribadire la realtà dei fatti davanti a lei. Basti al riguardo pensare al verbale di confronto o allorquando ha dichiarato “che il mio ruolo è stato quello di andarle a prendere in Italia su richiesta telefonica di mio figlio” (PS 1) e ha negato di essere stata lei a chiamare __________ (che ha dichiarato che fu proprio AC 1 a chiamarlo senza spiegargli i veri motivi di quella trasferta) perché necessitava di una seconda auto per andare a Milano a prendere le ragazze, attribuendo anche questa telefonata al figlio, accusato addirittura di essere l’impresario di __________.

E’ stato accertato che è stata AC 1 a dettare la maggiorazione del prezzo della camera, dicendo al figlio che in particolare a __________ aveva detto che costava CHF 250.- al giorno invece di 110.-, così da ritagliarsi il suo guadagno. E tutto ciò non certo sotto le minacce di __________, ma per sua scelta autonoma, tant'è che quando le ragazze non guadagnavano abbastanza era lei che pagava al gerente il prezzo della stanza (CHF 110.-) onde evitare che questi scoprisse che ci faceva la cresta.

 

Pure l’atteggiamento processuale va giudicato negativamente, alla continua ricerca di minimizzare se non di negare le proprie responsabilità: dalle minacce inesistenti del __________ (certo, è più che plausibile che questi avesse interesse a riempire il locale anche di ragazze bulgare così da variare l’offerta e che lo abbia proposto alla __________, ma da qui alle minacce ne corre), al tentativo di confondere la destinazione del supplemento sul costo della camera con le rimostranze che i protettori bulgari, non ricevendo i soldi che si aspettavano, le avevano rivolto in modo, visto l’ambiente, anche poco urbano. Ma il fatto che queste rimostranze, financo minacce, son state indirizzate a lei, la dice lunga sul suo ruolo di attrice principale della tratta.

 

Questa scarsa capacità di assumersi le proprie responsabilità emerge pure dal fatto che ha preteso di essersi licenziata di sua iniziativa proprio perché non accettava la situazione delle ragazze. In realtà ha poi dovuto, seppur a denti stretti, ammettere che fu __________ a licenziarla (AI 28 p. 7), senza però ammetterne i motivi e meglio che aveva scoperto la tresca sul prezzo della camera.

 

A favore dell’accusata è stata invece considerata l’assenza di precedenti, il fatto che a parte il periodo in cui ha svolto la sua attività presso il bar __________, ha sempre lavorato onestamente così come attualmente, assieme al suo compagno, gestisce un esercizio pubblico che nulla ha a che fare con gli ambienti della prostituzione. Ciò che dimostra perlomeno che ha saputo dare un taglio netto, pur non assumendosi le proprie responsabilità fino in fondo, a questo genere di vita.

 

Va pure dato atto, come detto, all’accusata di aver lasciato libertà alle ragazze nell’esercizio della loro attività, tant’è che non ha fatto storie allorquando hanno chiesto di essere trasferite al __________ o a __________; d’altra parte però non era nemmeno in condizioni di intralciare queste loro decisioni, altrimenti __________ avrebbe scoperto che incassava il citato supplemento sul costo della camera. Comunque, sia che sia la corte non ha ravvisato minacce o maltrattamenti di sorta da parte di AC 1 nei confronti delle ragazze nell’esercizio della prostituzione.

 

                                  b)   Per AC 2 valgono le stesse considerazioni circa l’odioso movente e lo scarso rispetto per la dignità umana fatte per AC 1. E’ ben vero che l’iniziativa è partita dalla madre, ma è altrettanto vero che egli l’ha condivisa sin dall’inizio. L’accusato non ha infatti esitato un attimo, dopo averne parlato con l’amica, a mettersi alla ricerca di ragazze disposte a venire in Svizzera nelle circostanze descritte nei considerandi precedenti. Anche il risultato è immediato: __________ accetta e __________, di cui doveva necessariamente conoscerne l’assenza di scrupoli altrimenti mal si comprenderebbe perché si sia rivolto proprio a lui, gli procura subito __________. Nessuno scrupolo si è fatto nemmeno di fronte alla giovanissima età di __________, all’epoca del primo contatto verosimilmente ancora minorenne o, comunque, maggiorenne da pochissimi giorni.

Se l’ideatrice e l’organizzatrice principale della tratta è stata la madre, il ruolo di AC 2 è stato comunque importante: è lui che ha organizzato il viaggio delle quattro ragazze, è lui che le ha ricercate rivolgendosi a personaggi di cui sapeva che erano dei magnaccia. Ha agito in prima persona.

AC 2 non si è nemmeno mai fatto alcun problema ad incassare dalla madre quanto era stato pattuito sulla maggiorazione del prezzo della camera, frutto dell’inganno ordito dalla madre.

 

Ad attenuazione della colpa vi è senz’altro una certo qual condizionamento per il fatto che ha agito dietro iniziativa della propria madre, nonché un atteggiamento processuale sostanzialmente corretto e collaborativo. A tale riguardo per la corte non ha minimamente pesato il fatto che abbia ritrattato davanti alla madre, tale atteggiamento essendo comprensibile, rivelatore di una certa sudditanza psicologica verso una genitrice che, invero, non si è mai occupata di lui e, sostanzialmente, di un’esistenza difficile, propria alla stragrande maggioranza dei giovani cresciuti nel suo paese.

 

Queste attenuanti generiche, che pure hanno avuto il suo peso nella commisurazione della pena, si compensano al cospetto dei precedenti che, pur non essendo, se presi singolarmente, di particolare gravità, sono rivelatori di una ripetuta volontà di vivere nella delinquenza. Nelle poche volte in cui è venuto in Svizzera AC 2 ha spesso rubato, anche in occasioni che non sono poi sfociate in atti giudiziari.

 

                                  c)   AC 3 è senz’altro la meno colpevole dei tre. Senza AC 2 non sarebbe mai stata coinvolta in questa brutta storia. Il suo ruolo, a mente di chi scrive, è stato quello della semplice complice, limitandosi ad aiutare l’amico e, di riflesso, la AC 1, a commettere la tratta. Ella infatti non ha mai preso una decisione autonoma, limitandosi ad assistere l’amico sia nel reclutare le ragazze, sia nel farle venire in Svizzera sia nell’incassare i guadagni. Tutti i protagonisti la descrivono infatti come l’amica di AC 2 che era sempre presente ma che mai ha preso un’iniziativa. Certo, il suo comportamento configura un’assistenza sia psicologica che concreta nella realizzazione del reato, la sua presenza risultando infatti a volte rassicurante per le ragazze così come ha avuto il suo tornaconto in termini finanziari. In altre parole il suo comportamento ha sì apportato un contributo causale in termini di presenza (AC 2 le riferiva tutto quello che decideva la madre) e di assistenza nella commissione del reato, senza travalicare i confini della complicità.

 

Ciò posto va considerato che nemmeno la colpa di AC 3 va banalizzata: pur condizionata dal compagno, ha comunque anch’ella agito per mero scopo di lucro. A ciò aggiungasi che ha preferito fare la vita da clandestina nonostante avesse un lavoro al proprio paese. Su di lei pesano pure i precedenti, anche se le va dato atto che i suoi guai trovano origine nella relazione stessa con AC 2: ogni qualvolta ha avuto a che fare con la giustizia, è successo in compagnia di lui e per iniziativa di lui, che non ha esitato un attimo a lasciarla sola nelle mani della polizia in occasione del furto del 12 febbraio 2004.

 

                                  d)   Tutto ciò ben ponderato appare equo condannare AC 1 alla pena di 15 mesi di detenzione. La stessa pena va inflitta a AC 2 in considerazione del concorso con i reati di furto e di violazione del bando e dei precedenti che compensano il ruolo minore avuto nella tratta per rapporto alla madre. Infine per AC 3, che ha agito quale complice nel reato principale di tratta di esseri umani, che al momento dei fatti era ancora una giovane adulta e, che in tutti gli altri reati sia precedenti che oggetto di questo giudizio, ha agito a rimorchio dell’amico, si giustifica una pena di nove mesi di detenzione, pena che va considerata pure nel principio del concorso retrospettivo, in relazione alla condanna del 12 febbraio 2004, tenuto conto dei fatti che hanno portato a quel giudizio (BJP 2005 N. 619).

Si tratta ancora di pene tutto sommato prudenti, tenuto conto delle comminatorie di legge e dello scopo anche preventivo del diritto penale, a fronte di un fenomeno che, in tempi recenti, ha assunto un'ampiezza che non può non preoccupare.

 

                                19.   Per l’art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

Per tutti e tre gli imputati non vi sono di principio impedimenti oggettivi alla concessione di tale beneficio.

 

La sola questione litigiosa è di sapere se il presupposto soggettivo dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione degli antecedenti e del carattere degli accusati, sia prevedibile che tale misura li dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114 IV 95).

In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). Il pronostico deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Nella sua motivazione il giudice deve esporre tutti gli elementi essenziali che egli prende in considerazione nella sua valutazione (DTF 117 IV 112).

Secondo la giurisprudenza il silenzio o il diniego dell'autore non evidenziano per forza un difetto di carattere tale da escludere una sospensione della pena poiché un tale comportamento può essere dettato da diverse ragioni. Colui che nega per vergogna, per paura della punizione, o di perdere il suo lavoro può essere ancora posto al beneficio della sospensione condizionale. Per contro l'accusato che si ostina coscientemente ad indurre le autorità penali in errore o fa cadere le sue colpe su terzi per sottrarsi ad una condanna denota una particolare assenza di scrupoli, ciò che di regola non permette di sperare che un pena sospesa condizionalmente sia sufficiente a distoglierlo in modo duraturo dal delinquere. Lo stesso vale per colui che persiste a negare l'evidenza o che rifiuta di riconoscere un crasso errore e dunque l'illiceità del suo atto (DTF 101 IV 257; 94 IV 51).

Se è vero che un difetto di carattere, la mancanza di scrupoli o l'assenza di una presa di coscienza dell'illiceità degli atti commessi giustificano una prognosi sfavorevole, il giudice non è per questo dispensato dal procedere ad un apprezzamento di tutte le circostanze pertinenti per giungere alla giudizio di adeguatezza di una sospensione condizionale. Pertanto confronterà tutte le circostanze che gli permettono di giungere a conclusioni circa il carattere dell'accusato con le informazioni raccolte sulla sua vita anteriore la sua reputazione la sua situazione personale e il suo comportamento dopo l'infrazione. Solo dopo un valutazione globale di tutti questi elementi il giudice potrà validamente giungere a valutare la prognosi (STF 19.1.2000, 6S.762/1999; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).

Egli terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del suo giudizio (STF 15.12.1997, 6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad art. 41 n. 73).

L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85).

 

                                  a)   AC 1 è incensurata. Se da un lato ha dimostrato una certa mancanza di capacità di assumersi le proprie responsabilità e, in definitiva, poca resipiscenza, dall’altro va pur considerato che dispone di un lavoro certo quale cameriera/aiuto gerente di un’osteria in un piccolo paese che nulla ha a che vedere con il fenomeno della prostituzione. In queste condizioni, pur considerato il suo comportamento processuale negativo, questo giudice ritiene che vi sia ancora spazio per la formulazione di una prognosi favorevole, purchè il periodo di prova sia di una certa durata, onde rafforzare l’effetto deterrente della presente condanna. In altri termini è bene ricordare all’imputata che, qualora dovesse nuovamente ricadere nella tentazione di commettere nuovi reati, molto difficilmente potrà sfuggire al carcere. Con il che il periodo di prova è fissato in quattro anni.

 

                                  b)   AC 3 è, come visto, pregiudicata. Ciò non impedisce di formulare anche per lei un pronostico favorevole. In fondo il suo ruolo minore nella tratta – ma anche in tutti i reati di cui si è macchiata – va ricercato nei suoi sentimenti che prova per AC 2. Il relativamente lungo periodo passato in carcere preventivo unito ad un atteggiamento processuale positivo, consentono, al di là della dubbia attendibilità del documento prodotto al dibattimento dalla difesa che attesterebbe che la ragazza avrebbe un posto di lavoro come impiegata presso le ferrovie bulgare, mancando l’indicazione del salario e in considerazione del fatto che si tratta di un’attività che non ha mai svolto e per la quale non ha nemmeno mai seguito una formazione, consentono di formulare una prognosi favorevole, purchè supportata dall’effettiva espulsione e da un periodo di prova analogo a quello stabilito perAC 1.

Considerato che la fattispecie non può rientrare nei casi di poca gravità ai sensi dell’art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, Ira deve subire la revoca delle precedenti condanne avendo delinquito nel periodo di prova. Per quel che è della condanna del 12 febbraio 2004 essa è, come visto, stata considerata in base pure al principio del concorso retrospettivo, nella commisurazione della pena. Ne discende che per Ira la pena qui pronunciata viene condizionalmente sospesa per quattro anni, fermo restando la revoca di tutte le precedenti sospensioni, ciò che implica, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto, la scarcerazione dell’accusata, come vedremo, una volta esperite le pratiche per l’espulsione.

 

                                  c)   Diverso è il discorso per AC 2. I suoi precedenti sono infatti stati tutti commessi da principale protagonista, coinvolgendo la sua compagna. Quasi sistematicamente, allorquando è venuto in Svizzera, lo ha fatto violando la legge, commettendo vari furti e, da ultimo, i reati di cui alla presente condanna. Ha sempre tradito la fiducia in lui riposta dalle nostre autorità, dimostrando di non essere in grado di dare finalmente un taglio alla vita precedente. Anche dal profilo professionale, nemmeno al suo paese, si intravedono rassicuranti prospettive. A parte il fatto che secondo ancora la più recente giurisprudenza non si deve sospendere una pena ogni qualvolta l’imputato abbia qualche teorica prospettiva di lavoro, in caso contrario sarebbe praticamente impossibile infliggere una pena da espiare a un imputato che al momento della condanna esercita un’attività lavorativa (CCRP 17 marzo 2005 in A), AC 2 stesso ha ammesso che quando rientrerà in Bulgaria non avrà un lavoro sicuro e che, se potrà fare l’autista, la sua attività sarà molto limitata dal fatto che non potrà per cinque anni lasciare il paese. A parte la scarsa attendibilità di tali affermazioni, va detto innanzi tutto che la documentazione prodotta (doc. TPC 3) non è atta a dimostrare che egli avrebbe da subito a disposizione un lavoro che gli permetterebbe di sopravvivere e quindi di non tornare a seguire la via dell’illegalità, mancando in particolare delle condizioni di assunzione del tempo di lavoro (da quando? fino a quando?) e soprattutto dell’indicazione del salario. In assenza di elementi che dimostrino effettive e concrete possibilità di reinserimento sociale al suo paese, non basta dirsi pentito e chiedere scusa: è per contro giunta l’ora di assumersi le proprie responsabilità. E d’altronde AC 2 presenta le caratteristiche tipiche della persona per la quale la prognosi è negativa, nella misura in cui ha nuovamente commesso anche, in particolare i furti e la violazione del bando, reati per i quali era già stato punito. In altre parole ha continuato a ledere i medesimi beni protetti (patrimonio e sicurezza pubblica). E’ quindi necessario un giusto periodo di riflessione affinché AC 2 mediti sui numerosi errori commessi prima di essere liberato, in caso contrario le possibilità che torni nella clandestinità e a delinquere sono eccessivamente elevate.

Certo, la corte è cosciente del fatto che la detenzione sarà per lui abbastanza dura (anche se, conto tenuto degli sconti di legge, in definitiva si tratterà ancora di qualche mese) in considerazione del fatto che non potrà incontrare Ira: ma, in definitiva, questo ulteriore elemento di sofferenza dovrebbe piuttosto servire da riflessione ulteriore ed aiutarlo a riprendere il giusto cammino al momento in cui sarà scarcerato.

Non potendosi anche per lui definire, la presente fattispecie, un caso di poca gravità ai sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, AC 2 deve pure subire la revoca dell'ultima sospensione condizionale relativa alla condanna a 40 giorni di detenzione inflittagli con DAP del 4 settembre 2003.

 

                                20.   Per quanto riguarda l’espulsione, cui peraltro le difese nemmeno si sono opposte, va detto che dal profilo dell’ordine pubblico, la domanda va accolta nella misura richiesta dall’accusa, tenuto conto che per stessa ammissione degli imputati il legame di entrambi con AC 1, nemmeno in prospettiva di un eventuale matrimonio, non è particolarmente solido. Questa misura essendo già fallita in passato, non si giustifica di tutta evidenza una sospensione condizionale.

Per AC 3 in particolare va aggiunto che nel 2004 ha lavorato per un certo periodo in nero in Italia e che, secondo il suo racconto, Losanna non era che una tappa per recarsi in Francia a cercare lavoro sempre in nero. In queste condizioni la sua espulsione deve essere eseguita in modo effettivo, il semplice accompagnamento comporterebbe rischi accresciuti che la donna si dia alla clandestinità in paesi a noi vicini, in attesa della liberazione del compagno.

 

                                21.   Resta infine da decidere sulla confisca dell’importo di fr. 1'500.- rinvenuto sugli accusati AC 2 e Ira al momento del loro arresto, alla quale le difese hanno correttamente aderito. In effetti non vi è chi non veda come quei soldi siano stati guadagnati in modo illecito: vuoi quali rimasugli della tratta, vuoi per dei lavoretti compiuti presso l’abitazione della madre, essi non sono provento da attività legale.

Le spese seguono la declaratoria di colpevolezza (art. 9 CPP). Conto tenuto del fatto che AC 3 e AC 2 sono oggetto di un giudizio anche di parziale assoluzione, si giustifica di ripartire gli oneri nella misura di ¼ ciascuno agli accusati e il rimanente ¼ allo Stato.

 


Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1,

                                  B.   per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1, 1.3.1.1, 2.1, 2.2;

                                  C.   per AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1, 1.3.1.1, 2, 3.2;

 

visti gli art.                      3, 6bis, 7, 18, 25, 36, 41, 48, 55, 59, 63, 64, 65, 68 e 69, 139, 172ter, 195, 196, 291 CP;

                                         23 LDDS,

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autrice colpevole di:

                                     

                               1.1.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a __________, __________, __________, __________,

__________ __________ e __________,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso __________ di __________;

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1.1,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato le cittadine straniere __________, __________, __________ __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                                     

                               2.1.   tratta di esseri umani

                                          per avere,

 

                            2.1.1.   nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a __________, __________, __________, __________ __________,

__________ e __________,

agendo in correità con __________ e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso __________ di __________;

 

                               2.2.   ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

 

2.2.1.  nelle circostanze descritte al punto 2.1.1,

agendo in correità con AC 1 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato le cittadine straniere __________, __________, __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

 

                              2.2.2.  nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004,

agendo in correità con AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza la necessaria autorizzazione di polizia;

 

                                2.3.   furto di lieve entità

                                         per avere,

                                                                               

                              2.3.1.  a __________, in __________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 3 sottratto, ai danni della PC 1

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--;

                             

 

                             2.4.      ripetuta violazione del bando

per essere entrato in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lui dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 21.10.2002;

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

 

 

                                   3.   AC 3 è autrice colpevole di:

 

                               3.1.   complicità in tratta di esseri umani

                                          per avere,

 

  3.1.1.   nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004,

a __________, ____________________, __________, __________,

__________ e __________,

agendo quale complice con AC 1,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso __________ di __________;

 

                               3.2.   ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

 

3.2.1.  nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, le cittadine straniere Gergana __________, __________, __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

 

                              3.2.2.  nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004,

agendo in correità con AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza la necessaria autorizzazione di polizia;

 

                                3.3.   furto di lieve entità

                                         per avere,

                                                                               

                              3.3.1.  a __________, in __________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 2,

sottratto ai danni della PC 1,

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--;

 

                             3.4.      ripetuta violazione del bando

per essere entrata in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo marzo/aprile 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni,

decretata contro di lei dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 4.9.2003;

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

 

 

                                    4.   AC 2 è prosciolto dai reati di:

 

                                 4.1. tratta di esseri umani di cui al punto 3 dell’atto di accusa;

 

                                 4.2.  furto di cui al punto 5.1 dell’atto di accusa.

 

 

                                    5.   AC 3 è prosciolta dai reati di:

 

                                 5.1   tratta di esseri umani di cui al punto 3 dell’atto di accusa;

 

                                 5.2.  furto di cui al punto 5.1 dell’atto di accusa.

 

 

                                   6.   Di conseguenza

 

                               6.1.   AC 1 è condannata:

 

                            6.1.1.   alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

 

                               6.2.   AC 2 è condannato:

 

                            6.2.1.   alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                             6.2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 4 (quattro) anni (in aggiunta ai 3 (tre) anni già inflittigli con DAC 21.10.2002 del Ministero Pubblico di Lugano).

 

 

                               6.3.   AC 3 è condannata:

 

                            6.3.1.   alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione (a valere quale pena addizionale a quella di 30 giorni di detenzione inflittale con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano), nella quale è computato il carcere preventivo sofferto ;

 

                             6.3.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (in aggiunta ai 3 (tre) anni già infittile con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano.)

 

 

                                   7.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

 

                                   8.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata AC 3 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

 

9.   Revocata la sospensione condizionale è ordinata l’esecuzione della pena di 40 giorni di detenzione inflitta a AC 2 il 4.9.2003 dal Ministero Pubblico di Lugano.

 

 

                                 10.   Revocata la sospensione condizionale è ordinata l’esecuzione delle pene inflitte a AC 3 di:

 

                              10.1.   20 giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano;

 

                              10.2.   25 giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 14.11.2003 del Kreispräsident di Coira;

 

                              10.3.   30 giorni di detenzione inflitti con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano.

 

 

                                 11.   È ordinata la confisca della somma di fr. 1'500.- già sequestrata dalla polizia ai condannati AC 2 e AC 3.

 

 

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido in ragione di 1/4 ciascuno, e 1/4 è a carico dello Stato.

 

 

                                 13.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.


Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

                                         Teste                                                       fr.           165.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

                                                                 fr.        1'415.--

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC 1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           250.--

Inchiesta preliminare                             fr.              50.--

Teste                                                       fr.              41.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              12.50

                                                                 fr.           353.75

                                                                 ============

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 2

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           250.--

Inchiesta preliminare                             fr.              50.--

Teste                                                       fr.              41.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              12.50

                                                                 fr.           353.75

                                                                 ============

 

 

Distinta spese a carico di AC 3

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           250.--

Inchiesta preliminare                             fr.              50.--

Teste                                                       fr.              41.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              12.50

                                                                 fr.           353.75

                                                                 ============

 

 

Il rimanente a carico dello Stato


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PL 1

3. IE 1

4. TE 1

5. TE 2

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria