Incarto n.
72.2005.15

Lugano,

18 agosto 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Greta Cipolla, lic.iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

detenuto dal 5 al 25 settembre 2004;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   lesioni semplici, ripetute e aggravate

siccome ha fatto uso di un’arma o di un oggetto pericoloso,

per avere,

 

- il 26 giugno 2004, a Riva S. Vitale, nel corso di una disputa con PL 1, colpendolo al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della lunghezza di circa 10 cm (e meglio come al certificato medico 15 settembre 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano),

 

- il 5 settembre 2004, a Lugano, nel corso di una disputa con PC 1, colpendolo due volte al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm, procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm ca. (e meglio come ai certificati medici 5 e 15 settembre 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano),

 

intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo febbraio/settembre 2004,

a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,

acquistato da terzi non identificati un imprecisato quantitativo

di marijuana destinata al consumo personale (una cinquantina

di spinelli);

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 CP e 19a LFStup;

 

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 15/2005 del 14 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:00.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, considerata la prognosi poco favorevole all’accusato per la sua totale mancanza di progettualità e l’assenza di punti di riferimento, posta la gravità del caso e la sua non occasionalità, tenuto conto del carcere preventivo sofferto, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena parzialmente aggiuntiva di 9 mesi di detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale della pena, purché il periodo di prova sia di almeno 3 anni, né alla misura del Patronato; non chiede la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna, ma postula che ne sia prolungato il periodo di prova. Per l’istanza di Parte Civile invita al rinvio al foro civile e chiede la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale, ponendo in risalto la situazione familiare difficile del proprio patrocinato, la sua difficoltà d’inserimento e l’incapacità di portare a termine i progetti per il proprio futuro, ritenuto che AC 1 necessiti di aiuto, vista anche la condizione di giovane adulto, chiede che il proprio patrocinato sia aiutato, non opponendosi alla misura del Patronato penale. Visto lo stato di ubriachezza in occasione dei fatti, invita la Corte a considerare una scemata responsabilità lieve e dunque chiede una riduzione della pena. Si oppone alla richiesta di parte civile poiché troppo elevata.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   lesioni semplici, ripetute

per avere

intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute

di una persona,

e meglio, per avere,

 

                             1.1.1   il 26 giugno 2004, a Riva S. Vitale,

colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello

tipo militare munito di lama della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della lunghezza di circa

10 cm;

 

                             1.1.2   il 5 settembre 2004, a Lugano,

colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm, procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm ca.?

 

                          1.1.1.1   trattasi di reato aggravato siccome commesso facendo uso di un’arma o di un oggetto pericoloso?

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo febbraio/settembre 2004,

a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,

acquistato da terzi non identificati un imprecisato quantitativo

di marijuana destinata al consumo personale (una cinquantina

di spinelli)?

 

E meglio come descritto dall’atto di accusa.

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

 

                                   4.   Devono essere ordinate misure di sicurezza o norme di condotta?

 

                                   5.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli il 25.08.2004 dalla Pretura Penale di Bellinzona?

 

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?

 

                                   7.   Deve essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 5 e 7;

 

visti gli art.                       11, 18, 36, 41, 47, 58, 63, 66, 68, 69 e 123 CP;

19a LF Stup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

 

                               1.1.   lesioni semplici, ripetute e aggravate

siccome commesse facendo uso di un’arma o di un oggetto pericoloso,

per avere, intenzionalmente,

 

                             1.1.1   il 26 giugno 2004, a Riva S. Vitale,

colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della lunghezza di circa 10 cm;

 

                             1.1.2   il 5 settembre 2004, a Lugano,

colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm, procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm ca.;

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo febbraio/settembre 2004,

a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,

acquistato da terzi non identificati un imprecisato quantitativo

di marijuana destinata al consumo personale (una cinquantina

di spinelli);

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 25.08.2004 della Pretura Penale di Bellinzona;

 

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

 

                                     

                                   4.   La sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al condannato in data 25.08.2004 della Pretura Penale di Bellinzona non è revocata, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

 

 

                                   5.   AC 1 è affidato al Patronato penale per la durata di 3 anni.

 

                                   6.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

 

 

                                   7.   La Parte Civile PC 1 è rinviata al foro civile per il risarcimento della propria pretesa.

 

 

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PL 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           267.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           417.20

                                                             ============