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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Claudio Zali |
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Segretaria: |
Sonja Federspiel, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
1. AC 1 e residente a
2. AC 2 e residente a |
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prevenuti colpevoli di:
I. AC 1, singolarmente
1. truffa, ripetuta
per avere,
nel 1999, in particolare dal 30.09.1999 al 20.12.1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
agendo quale azionista e amministratore della __________ nonché quale gestore (tramite la ditta __________, presso cui era domiciliata la società e che si occupava di passare gli ordini di investimento) dei capitali raccolti presso i clienti e depositati sulla relazione intestata alla __________ e quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del valore delle quote (NAV),
per procacciare a sé un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,
e meglio per avere ingannato 19 investitori clienti della __________ e il socio AC 2, che si occupava di acquisire clientela ed investiva anche personalmente,
comunicando loro, direttamente o tramite AC 2, un valore delle singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che veniva anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),
inducendoli a sottoscrivere, globalmente, 59 nuove quote del “fondo” al prezzo medio di EUR 3'028, pari a circa ITL 5'863'026 ciascuna, mentre in realtà il valore effettivo della singola quota andava progressivamente diminuendo, attestandosi al 20.12.1999 a EUR 274, pari a ITL 530’228,
causando loro in tal modo al 20.12.1999 un pregiudizio complessivo di EUR 162'486,
ritenuto altresì che il prezzo di sottoscrizione delle quote dichiarato e riportato sul __________ è passato da ITL 5'678'857 al 30.09.1999 a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,
ritenuto che, nel periodo 15.10.1999-06.12.1999, AC 1 ha ricevuto, attraverso la __________, commissioni di ingresso e di gestione per il terzo trimestre 1999 della __________, di complessivi EUR 13'977.55,
ritenuto altresì che, ad eccezione del cliente PL 2 (una quota) e dello stesso AC 2 (diciannove quote), gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da AC 2, previo trasferimento delle loro quote nella __________, società riconducibile al solo AC 2, e messa a disposizione per mano di quest’ultimo del capitale necessario per il completo risarcimento;
2. amministrazione infedele qualificata
siccome commessa a scopo di lucro, segnatamente per continuare a percepire commissioni e/o retrocessioni e meglio quelle indicate al punto 1,
per avere,
nelle condizioni di tempo e luogo di cui al punto 1.,
agendo nella qualità descritta e quindi quale persona obbligata per contratto ad amministrare il patrimonio altrui rispettivamente sorvegliarne la gestione,
intenzionalmente omesso, nelle comunicazioni (dirette e/o indirette a mezzo stampa) ai clienti investitori e a AC 2, di indicare l’esito negativo delle operazioni di tipo speculativo effettuate, ovvero le perdite subite e la perdita pressoché integrale del capitale investito, ed il reale valore delle quote, impedendo pertanto agli stessi (in particolare a quelli che già non sono stati oggetto della truffa descritta al punto 1) di determinarsi correttamente sul seguito degli investimenti, causando loro un danno pari almeno alla differenza tra il valore delle quote (NAV) al 29.09.1999 di EUR 2'848, pari a ITL 5'514'497, ed il valore delle quote al 20.12.1999 di EUR 574, per complessivi EUR 303'732,
ritenuto che il prezzo di sottoscrizione delle quote dichiarato e riportato sul __________ era di ITL 5'678'857 al 30.09.1999 ed è andato aumentando, in controtendenza rispetto all’andamento degli investimenti, fino a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,
ritenuto inoltre che gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da AC 2, previo trasferimento delle loro quote nella __________, società riconducibile al solo AC 2 e messa a disposizione per mano di quest’ultimo del capitale necessario, ad eccezione di sei clienti personali di AC 1 (PL 1, PL 2, PL 3, __________),
II. AC 2, singolarmente
3. truffa, ripetuta
per avere,
nel periodo febbraio 2000-novembre 2000,
a Lugano ed in altre località all’estero,
agendo quale azionista e amministratore della __________, nonché
quale gestore dei capitali raccolti presso i clienti e depositati sulla relazione intestata alla __________ presso la __________ e quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del valore delle quote (NAV),
per procacciare a sé ed a altri un indebito profitto, e meglio ai suoi clienti danneggiati nella __________ e le cui quote erano state trasferite nella __________,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,
e meglio per avere ingannato 24 investitori clienti della __________, comunicando loro (direttamente e/o indirettamente a mezzo stampa) un valore delle singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che veniva anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),
sottacendo le perdite subite e la perdita pressoché integrale del capitale precedentemente investito nella __________,
inducendoli a sottoscrivere, globalmente, 61 quote del nuovo “fondo”, di cui
-17 quote al prezzo di EUR 3'058.45 mentre in realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 1'115.56,
-3 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'487.81,
-24 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'522.78,
-17 quote al prezzo di EUR 3'160.72 mentre in realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'615.55,
causando in tal modo ai citati clienti un pregiudizio complessivo, perlomeno temporaneo, di EUR 57'952.80,
ritenuto che gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da AC 2;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 n. 1 cpv. 3 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2005 del 16 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'avv. DUF 1, difensore d'ufficio di AC 1, assente. § L'accusato AC 2 (il quale si è costituito Parte civile in relazione al punto 1 AA), assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:50.
Il difensore dà atto dell’avvenuta regolare citazione di AC 1. Il presidente sentite le motivazioni del prevenuto, preso atto della dichiarazione non datata versata in atti (doc. dib. 1), ritiene ingiustificata l’assenza del prevenuto e decide di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali giusta l’art. 308 seg. CPP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le fasi dell’inchiesta e la difficoltà di ricostruire quanto realmente avvenuto. Sottolinea il ruolo centrale di AC 1 il quale è il reale responsabile delle perdite subite dagli investitori nel primo periodo preso in considerazione dall’AA; egli ha sottaciuto le stesse sia al socio che ai suoi clienti ben sapendo che gli stessi avevano motivo di ritenere per correte le indicazioni a loro fornite e pubblicate anche sul “__________”. Malgrado il ruolo della __________ non possa essere ritenuto marginale, non vi sono elementi tali per ritenerla complice di AC 1. Gli elementi della truffa a carico di AC 1 sono dati. Egli è altresì responsabile di amministrazione infedele nei confronti dei clienti che avevano fornito i fondi iniziali ed ai quali ha sottaciuto la reale evoluzione dei loro investimenti impedendo loro, di riflesso, di determinarsi con cognizione di causa.
A sua volta AC 2 non ha informato i clienti delle vere ragioni che avevano portato al cambiamento di società d’investimento e delle perdite subite a causa di AC 1. Egli si è quindi reso responsabile di una fattispecie analoga a quella imputa a AC 1. L’accusa riconosce nondimeno a AC 2 la volontà, lodevole, di sanare il danno creato da AC 1 e di aver agito per cercare di permettere ai propri clienti di rientrare dalle perdite subite. Parallelamente egli però ha sottaciuto quanto realmente avvenuto in precedenza ed ha agito anche per percepire un profitto.
Il PP, confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude chiedendo:
-per AC 1, la condanna a 20 mesi di detenzione sospesi per 2 anni e la confisca dell’importo sequestrato con eventuale attribuzione dello stesso alle parti civile per quanto le loro pretese siano liquide e comprovate;
-per AC 2 la condanna a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, lo stesso si rimette alla Corte per una eventuale condanna ad una pena pecuniaria.
§ L'avv. DF 1, in rappresentanza della PC, il quale si associa alla richiesta dell’accusa quo alla condanna di AC 1 per il reato di truffa e amministrazione infedele e chiede la liberazione dell’importo sequestrato a favore di AC 2; lo stesso fa valere un danno pari o superiore a Euro 60'000.-.
§ L'avv. DUF 1, difensore di AC 1, il quale contesta la sussistenza del reato di truffa, nega in particolare che vi fosse inganno astuto come pure l’elemento soggettivo del reato. AC 1 non si è inoltre appropriato dei fondi attribuitigli ma unicamente delle commissioni a lui spettanti. La responsabilità di quanto avvenuto ricade in modo importate anche su __________ che forniva i dati per il calcolo del valore delle quote. AC 1 può semmai essere ritenuto responsabile dal punto di vista civile ma non certo penale.
Contesta altresì l’assenza del reato di amministrazione infedele. Non sussiste inoltre l’indebito profitto, il reato è in ogni caso prescritto ritenuta la prescrizione di 7 anni.
La difesa conclude pertanto chiedendo il proscioglimento totale del suo patrocinato ed in via subordinata la condanna ad una pena detentiva sospesa non superiore a 6 mesi o ad una pena pecuniaria anch’essa sospesa.
Da ultimo chiede che la richiesta di PC sia respinta non essendo la stessa, al momento attuale, comprovata.
§ L'avv. DF 1, difensore di AC 2, nega siano dati gli elementi costitutivi del reato di truffa. AC 2 non ha agito con astuzia, in particolare le pubblicazioni apparse sul giornale non possono essere ritenute tali, egli non ha inoltre tratto alcun profitto da queste operazioni anzi egli ha messo soldi suoi per riparare il danno causato da AC 1. Il suo intento non era quello di truffare ma di salvare la faccia di fronte i suoi amici e conoscenti ingannati e danneggiati da AC 1.
Conclude pertanto chiedendo l’assoluzione dal reato di truffa; nella denegato ipotesi di una condanna chiede si tenga conto di tutte le attenuanti esistenti a favore del suo assistito e postula la comminazione della pena minima prevista.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 truffa, ripetuta
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre 1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia 19 investitori ed il socio AC 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio causando loro un pregiudizio complessivo di almeno Euro 162'486?
1.2 amministrazione infedele
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre 1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
tenuto per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC 2 nella misura di almeno Euro 303’732?
1.2.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso a scopo di indebito profitto?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?
4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro e/o il sequestro conservativo?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
truffa, ripetuta
per avere,
nel periodo febbraio – novembre 2000,
a Lugano ed in altre località all’estero,
a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia 24 investitori, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 57'952.80?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
Considerato, - che l’imputato AC 2, prosciolto dall’imputazione a suo carico, e il Procuratore Pubblico hanno rinunciato alla motivazione del presente giudizio;
- che AC 1, regolarmente citato, come ammesso dal difensore, non è comparso al processo, facendo pervenire uno scritto di giustificazione al proprio legale (doc. dib. 1);
- che l’accenno ivi contenuto a non precisati impedimenti di ordine professionale non può giustificare l’assenza, per il che si è proceduto nei suoi confronti nelle forme contumaciali;
- che l’atto di accusa a suo carico ha trovato conferma al dibattimento;
- che egli è pertanto stato condannato in contumacia alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per due anni, al pagamento di tasse e spese di giustizia, e a risarcire alla parte civile PC 1 l’importo di Euro 60'000.-, al quale è stato attribuito al fine di detto risarcimento il saldo attivo del conto bancario a suo tempo sequestrato al AC 2;
rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 4;
B. per AC 2 negativamente al n. 1, mentre che il n. 2 diventa privo di oggetto;
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 70, 73, 146 cpv. 1, 158 n 1 cpv. 3 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 truffa, ripetuta
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre 1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia 19 investitori ed il socio AC 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio e causando loro un pregiudizio complessivo di almeno Euro 162'486;
1.2 amministrazione infedele qualificata
siccome commessa a scopo di indebito profitto,
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre 1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
tenuto per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC 2 nella misura di almeno Euro 303'732;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. AC 2 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa.
3. Di conseguenza,
3.1. AC 1 è condannato, in contumacia:
3.1.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;
3.1.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali;
3.1.3 a versare alla PC PC 1 l’importo di Euro 60'000.-.
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.
5. Il saldo attivo del conto intestato al __________ è dissequestrato e attribuito a AC 2, siccome persona lesa, dopo soddisfacimento delle tasse e spese di giustizia, sino a concorrenza di Euro 60'000.-.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PL 1 3. PL 2 4. PL 3
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 900.--
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