Incarto n.
72.2005.36

Lugano,

21 luglio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

AS 6

 

 

con la segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

 

 

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

detenuto dal 26 al 27 luglio 2004 e dal 12 agosto 2004;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   mancato omicidio intenzionale plurimo

per avere, a Savosa, nella notte tra l’11/12.08.2004,

con attrezzo atto allo scopo, tagliato il tubo di gomma del sistema frenante che comanda il freno anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 colore rosso, targata __________,

di proprietà di PC 2 ed intestata a __________ e parcheggiata all’esterno dell’abitazione di PC 2, perlomeno mettendo in conto che tale azione avrebbe potuto provocare la morte degli occupanti della vettura, segnatamente di PC 2 - che aveva fatto conoscere a fine giugno 2004 alla sua ex-fidanzata __________ con la quale aveva avuto una relazione di oltre 13 anni, dal 1988 al 2001, il nuovo compagno PC 4) e della sua convivente PC 3 - ciò a seguito della drastica perdita di efficacia del sistema frenante (almeno del 50 %) che avrebbe reso impossibile far arrestare la vettura in tempo utile prima di ostacoli o imprevisti; in aggiunta la vettura, così alterata, aveva una pericolosa tendenza, in caso di frenata, già ad una velocità di 50 km/h, a deviare di traettoria, e meglio come descritto nella perizia tecnica, con relativo complemento, dell’ing. PE 2 del 30 settembre rispettivamente del 27 settembre 2004 in atti; l’evento non si è realizzato per circostanze fortuite, essendosi manifestati gli effetti del taglio all’impianto frenante (pedale a fondo corsa) in occasione di una manovra di parcheggio, a velocità ridotta, a Lugano, il giorno 12 agosto 2004; reato contestato;

 

                                   2.   coazione ripetuta (stalking)

per avere, tra gli inizi di luglio ed il 12 agosto 2004, a Lamone, Bedano, Savosa, ed in altre località del Cantone,

usato minaccia di grave danno contro PC 1 e PC 4, minacciandoli di morte e di grave pregiudizio all’integrità fisica ed inoltre controllandoli, pedinandoli, derubandoli, violando il loro domicilio, segnatamente:

 

                                2.1   dal 20 al 26 luglio 2004, a Lamone, Savosa, Bedano ed in altre località del Cantone,

inviato messaggi SMS, e vocali con voce alterata,

tramite l’utenza __________, intestata a PC 1 ed a lui in uso, e tramite l’utenza prepagata __________,

di cui non si è potuto risalire all’intestatario, al fine di importunare, inquietare e minacciare PC 1 e PC 4, facendo anche riferimento ai furti commessi ai loro danni (vedi p.to 3.2.e 3.3 del presente atto d’accusa), telefonando sulla di lei utenza mobile __________, nonché sull’utenza telefonica fissa di PC 4 __________ e meglio:

 

                             2.1.1   dallo __________:

 

                                                      il 20.07.2004, 13:29:        “Ricorda che se salta fuori la storia di san gallo io vado male ma non so lui se starà ancora con te”;

 

                                                      il 24.07.2004, 07:36:        “Ne hai preso uno già con un bimbo e sta divorziando ? Uno che ha fame di . . .  Quanti bei bacietti che ti data tenendoti i capelli e ti facevi mordere le labbra ? Hai fame di sesso ?  E quando sei arrivata subito in bagno a lavarti era così bagnata?”

 

reati ammessi;

 

                             2.1.2   dallo __________:

 

                                         il 24.07.2004, 21:56:        “Fate poco i dolci le bocche non si devono toccare”;

 

                                                      il 24.07.2004, 22:03:        “Noi siamo terroristi del irak e difendiamo un nostro amico che noi riteniamo importante e vitale noi sappiamo come essere molto convincenti”;

 

                                                      il 25.07.2004, 01:02:        “Le mutande anche se nuove e belle ma stanno al loro posto e niente toccatine alla figa”;

 

                                                      il 25.07.2004, 02:41:        “Guarda che sapevo che arrivava la polizia ho sentito la chiamata”;

 

                                                      il 25.07.2004, 03:02:        “Povero __________ andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo cortello ? Ne valeva la pena x te”;

 

                                                      il 25.07.2004, 09:39:        “Io non rido peccato x il bimbo ne vale la pena ! Non andare da lui”

 

                                                      il 25.07.2004, 19:28:        “Non serve piantonare la sua casa con i suoi genitori e la sua vicina noi colpiamo ugualmente il nostro obiettivo ! Noi le consigliamo di lasciare lui e tornare dal signor AC 1 seno la sua vita sarà un inferno ! Bello il giardino oggi?”

 

                                                      il 25.07.2004, 20:52:        ”Rifletta non penso che il suo amico voglia questo x ciò lo lasci eviti questa tortura anche x il bimbo ? Abbiamo contatti con dubai e ci moviamo veloci  vuole vivere negli ospedali e vedere loro mal messi ci rifletta lo lasci e torni da AC 1 ! La sua vita sarà un inferno peggio di ora lo vuole ?”

 

                                                      il 25.07.2004, 21:37:        “Vediamo che continui e sei ancora da lui bene e dove andate adesso con la sua auto”

 

                                                      il 25.07.2004, 21:50:        “Bravi a giocare ma vali così tanto anche di morire ?”

 

                                                      il 25.07.2004, 22:08:        “Senta PC 1 i clinex lato destro del letto dicono che dorme li lei come sua abitudine e i pupazzi di __________ con la gola tagliata ? Lui un grande militarista con un colpo di canone a casa ?”

 

                                                      il 25.07.2004, 22:13:        “anche la madre di __________ è disposta a giocare la vita del bambino x una donna è sempre suo figlio ? O forse non sa ancora nulla ?”

 

                                                      il 26.07.2004, 12:17:        “Bene brava signorina vediamo che lei perseguita ed è ancora da lui oggi e ci sono anche la polizia brava !”

 

                                                      il 26.07.2004, 12:42:        “Ma lei è stupida vele così poco la loro vita x lei ? Si ricordi che se ci scopa sarà una delle ultime volte x tutti e due ? Ci pensi cosa vuole la vita o;”

 

                                                      il 26.07.2004, 14:20:        “Vedo che è ancora lei a fare cosa magari sesso?”

 

                                                      reati contestati;

 

                             2.1.3   tra il 24 e 25 luglio 2004, a __________,

sulla segreteria telefonica dell’appartamento di PC 4, con voce alterata:

 

"mio caro amico , non credo che questa donna meriti tutto questo, è troppo pericoloso per te …(incomprensibile)…tuo figlio. Lascia perdere, è un consiglio che ti diamo”;

 

 “__________, mi pare di capire che avere tutti questi problemi per una donna…tuo figlio valga di più che la tua… (incomprensibile) …di lei…( incomprensibile)…tua ex-moglie”;

 

                                                    reati contestati;

 

                                2.2   tra il 22 ed 23 luglio 2004, a Bedano,

derubando PC 1, nelle circostanze descritte al pto 3.3 del presente atto d'accusa; reato contestato;

 

                                2.3   il 23 luglio 2004, a Savosa,

spiando PC 1 e PC 4 presso la sua abitazione, come descritto al p.to 5.2 del presente atto d’accusa e preannunciando a PC 4, che avrebbe fatto di tutto per impedire la relazione, minacciando di prendersela anche con il di lui figlio, reato parzialmente ammesso;

 

                                2.4   tra il 24 ed il 25 luglio 2004 a Savosa,

derubando PC 4 e danneggiandone la proprietà nelle circostanze descritte al pto 3.4,

usando un coltello od un oggetto simile non rinvenuto,

tagliato la gola a due peluches appartenenti al figlio di PC 4, di anni 4, scrivendo sul rotolo della carta igienica la parola BUM, ripetutamente per circa 60 cm,

sottraendo una scatola di fazzoletti di carta marca kleenex, in uso abitualmente alla ex fidanzata PC 1;

reato contestato;

 

                                2.5   perlomeno tra il 10 ed 22 luglio 2004,

pedinando ripetutamente PC 1,

sia in moto, nelle circostanze descritte al pt. 7. e 8. del presente atto, che in auto, reato parzialmente ammesso;

 

intralciando in questo modo la libertà di agire delle due vittime, nei confronti dell’ex fidanzata per costringerla a riallacciare la loro relazione, nei confronti del nuovo compagno per costringerlo ad interrompere la relazione con PC 1;

 

                                   3.   furto ripetuto

per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

ed al fine di appropriarsene, sottratto ripetutamente cose mobili altrui, e meglio:

 

                                3.1   in data imprecisata tra il 7 gennaio 2003 ed il 31 luglio 2004,

a Bioggio, ai danni del suo datore di lavoro sino al 31 luglio 2004, la __________,

sottratto 5 motori di porte-garages marca Normasthal ,

del valore complessivo di Fr. 1980.-- circa ,

nonchè 27 tubetti di silicone per un valore complessivo di

Fr. 135.--, refurtiva recuperata nella cantina dell’appartamento in uso all’accusato a __________; reato contestato;

 

                                3.2   in data imprecisata nella primavera 2004, a __________,

nel locale lavanderia presso l’abitazione di PC 1, sottrattole, a più riprese, vari capi di biancheria intima,

in parte recuperata (un perizoma azzurro) nell’appartamento dell’accusato a __________; reato contestato;

 

                                3.3   tra il 22 ed il 23 luglio 2004, a __________,

previo scasso della porta d’entrata dell’appartamento sito al 3° piano, sottratto all’ex-fidanzata PC 1,

costituitasi parte civile, quasi tutta la biancheria intima,

costumi da bagno, magliette, scarpe, alcuni gioielli, della bigiotteria, un classificatore con la contabilità 2004 (fra cui la documentazione attestante i debiti che l’accusato aveva accumulato nei suoi confronti per un importo di circa fr. 30'000), un’agenda, due vibratori, le solette delle scarpe invernali,

per un’entità del refurtiva di fr. 8’305.-, refurtiva in parte recuperata nella vettura dell’accusato (due anelli e due certificati veterinari dei gatti) ed in parte presso la sua abitazione (un perizoma nero); reato contestato;

 

                                3.4   tra il 24 ed il 25 luglio 2004, a Savosa,

previo scasso della portafinestra dell’appartamento sito al pianterreno, sottratto a PC 4, costituitosi parte civile, un coltello da caccia marca Buck Knives con lama a scomparsa, un’asciugamani, una scatola di fazzoletti di carta marca kleenex e delle chiavi di proprietà dei vicini PC 2 e PC 3, costituitisi parte civile, per una refurtiva complessiva denunciata da PC 4 di fr. 245, e da PC 2 e PC 3 di fr. 656; reato contestato;

 

                                   4.   danneggiamento ripetuto

per avere, ripetutamente intenzionalmente deteriorato,

distrutto o reso inservibili cose altrui e meglio:

 

                                4.1   nelle circostanze e di tempo e luogo di cui al pto 3.3 del presente atto d’accusa,

danneggiando la porta principale dell’appartamento ed altri oggetti per complessivi fr. 2’744.60, di cui fr. 1203.75 a carico diretto della parte civile; reato contestato;

 

                                4.2   nelle circostanze e di tempo e luogo di cui al pto 3.4 del presente atto d’accusa,

danneggiando il serramento della portafinestra, nonché tagliando due animaletti di peluches nella stanza del figlio (v. anche pto 2.4 del presente atto d’accusa); reato contestato;

 

                                4.3   tra l’11 ed il 12 agosto 2004, a Savosa,

deteriorato intenzionalmente l’impianto frenante della vettura di proprietà di PC 2, costituitosi parte civile,

come descritto nel pto 1. del presente atto d’accusa, causandogli un pregiudizio quantificato in fr. 200.-; reato contestato;

 

                                   5.   violazione di domicilio ripetuta

per essersi ripetutamente indebitamente introdotto,

 e contro la volontà dei rispettivi aventi diritto, in case, abitazioni, e giardini cintati ed attigui a case e meglio:

 

                                5.1   nelle circostanze di cui ai pti 3.3. e 3.4 del presente atto d’accusa; reati contestati;

 

                                5.2   il 23 luglio 2004, ai danni di PC 4 essendo l’accusato penetrato nel suo giardino; reato ammesso;

 

                                5.3   il 12 agosto 2004 a Savosa nei giardini privati di PC 2 e PC 3 e rispettivamente PC 4;

reato contestato;

 

                                   6.   abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto

per avere, dal 20 al 26 luglio 2004, a Lamone, Savosa, Bedano ed in altre località del Cantone,

per malizia utilizzato abusivamente l’impianto telefonico tramite l’utenza __________, intestata a PC 1 ed a lui in uso, e tramite l’utenza prepagata __________, di cui non si è potuto risalire all’intestatario,

al fine di importunare, inquietare e minacciare l’ex-fidanzata PC 1, sulla sua utenza __________,

nonché il suo compagno PC 4 sulla sua utenza telefonica fissa __________ e meglio come ai messaggi SMS e vocali riportati nel pto. 2.1 del presente atto d’accusa;

reato parzialmente ammesso;

 

                                   7.   abuso della licenza o targhe ripetuto

per essersi, tra il 10 ed il 16 luglio 2004, a Lugano,

ai danni della PL 2, intenzionalmente appropriato della targa di controllo __________, allo scopo di farne uso, tra il 16 ed il 21 luglio 2004,

nel Luganese, in territorio di Lamone, Bedano, Savosa, Taverne ed in altre località limitrofe applicandola sulla sua moto Suzuki Gsx-R 750; la targa è stata restituita il 22 luglio 2004 dall’accusato infilandola nella bucalettere del Comune di Lamone; reato parzialmente ammesso;

 

                                   8.   veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto

per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al pto 7. del presente atto d’accusa,

circolato con il motoveicolo marca Suzuki Gsx-R 750 privo della targa di controllo richiesta; reato ammesso;

 

                                   9.   disobbedienza a decisioni dell'autorità ripetuta

per avere, in data 26 luglio 2004 e tra l’11 ed il 12 agosto 2004,

a Savosa, omesso di rispettare, la decisione intimatagli dal Procuratore pubblico il medesimo giorno, che gli vietava di avvicinarsi a PC 1 ed a PC 4, alle loro abitazioni ed ai loro parenti stretti e di telefonare loro, come da relativo verbale di interrogatorio di polizia del 26 luglio 2004, sottoscritto dall’accusato; reato contestato;

 

                                10.   appropriazione semplice

per avere, tra l’aprile 2003 ed il luglio 2004, a Cadempino, durante il lavoro di riparazione di una porta garage effettuato per il suo datore di lavoro __________,

sottratto a PL 3, presso la sua abitazione,

il suo passaporto CH nr. __________ con il suo nome da nubile __________, annullato; reato ammesso;

 

                                11.   pornografia

per avere, dal 11 settembre 2002 al 23 febbraio 2003, a Lamone presso la propria abitazione, fabbricato,

salvandole sul suo computer dopo averle scaricate da internet, 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali; reato contestato;

 

                                12.   contravvenzione LStup ripetuta

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2004 agosto 2004 in luogo imprecisato,

in due occasioni detenuto, per il proprio consumo,

al proprio domicilio, grammi 2.6 lordi di canapa,

rinvenuti in occasione della perquisizione del 26 luglio 2004,

e grammi 6.5 lordi di canapa, rinvenuti in occasione della perquisizione del 15 settembre 2004; reato ammesso;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 111 CP richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP, art. 137 Cifra 1 CP, art. 139 Cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 179septies CP, art. 181, art. 186 CP, art. 197 cifra 3 e 3bis CP, art. 292 CP,  art. 96 LCS e art. 97 LCS; art. 19a LFStup;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 35/2005 del 22 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio

   DUF 1.

§ L'avv. RC 2 in rappresentanza delle PC PC 2 e PC 3, costituitosi in collegio difensivo insieme all'avv. RC 1, rappresentante della PC 1

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   giovedì        14 luglio 2005  dalle ore 9:30 alle ore 16:45

                                     -   venerdì        15 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 16:50

                                     -   lunedì          18 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:35

                                     -   martedì       19 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 17:15

                                     -   mercoledì   20 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 10:30

                                     -   giovedì        21 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 19:35.

 

 

Il Procuratore pubblico rettifica il capo di accusa no. 7:

 

"restituita il 21" e non il "22"  come scritto nell'atto di accusa.

 

 

SUBORDINATE

 

La Presidente, d'accordo le parti, prospetta le seguenti subordinate:

 

-   In alternativa al capo di accusa di mancato omicidio intenzionale plurimo:

 

    "è invece colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere tagliato, senza scrupoli, il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2, mettendo così in pericolo la vita di PC 2, la vita di altri eventuali occupanti della vettura e di altri utenti della strada"

 

-   In alternativa al capo di accusa di mancato omicidio intenzionale plurimo:

 

    "lesioni gravi mancate"

 

-   In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.1:

 

    "appropriazione indebita"

 

-   In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.2:

 

    "furto di poco entità;

 

-   In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.4:

 

    "furto di poco entità"

 

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di coazione aggiunge il seguente "per avere":

 

"tagliando il tubo dell'impianto frenante"

 

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto, propone il seguente "per avere":

 

"per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 7 dell'atto di accusa, circolato con il motoveicolo marca Suzuki Gsx-R 750 privo della necessaria licenza di circolazione e della prescritta assicurazione di responsabilità civile"

 

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di pornografia, propone il seguente "per avere":

 

"è invece colpevole di pornografia per essersi procurato per via elettronica, scaricandole da internet, ed aver posseduto 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali".

 

 

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa ed in particolare dell'accusa di coazione (DTF 129 IV 262), di pornografia (DTF 131 IV 16) e di omicidio intenzionale plurimo mancato trattandosi di reato commesso per dolo eventuale (DTF 130 IV 59). AC 1 ha condiviso le conclusioni del perito PE 2 in punto alle conseguenze della manomissione all'impianto frenante, aveva vissuto una situazione analoga, e conosceva il percorso che il PC 2 doveva fare per recarsi al lavoro. Con il taglio del tubo dell'impianto frenante AC 1 non era più in grado di controllare il rischio, ciò che esclude l'applicazione dell'esposizione a pericolo della vita altrui (STF 6S.180/2003 del 24.7.2003).

Procede quindi all'evocazione degli indizi che vedono l'accusato quale autore della manomissione.

- DUF 1 è stato visto sul luogo del delitto dal PC 2 e da __________. Il riconoscimento ad opera del PC 2 è da ritenere fedefacente in considerazione dell'assenza di disturbi oculari, della buona visibilità di quella sera, della distanza relativamente ravvicinata, della conoscenza decennale tra l'accusato ed il PC 2 e della particolare configurazione fisica dell'accusato.

- Le conoscenze tecnico meccaniche del AC 1.

- La stretta connessione temporale tra il taglio e l'avvistamento del AC 1 nel giardino del PC 2.

- La facilità dell'operazione grazie anche alla posizione della ruote sinistra della macchina posteggiata ed alla particolare configurazione dei luoghi che permetteva di non essere visti.

- La conoscenza del AC 1 del domicilio e del tipo di macchina in uso al PC 2.

- Il tempo a sua disposizione dopo la visione del primo film per recarsi sul luogo ed agire.

Sottolinea come l'accusato non sia credibile in considerazione deI vizio di raccontare bugie, e dell'apparente sfida messa in atto dal AC 1 con gli inquirenti tesa a negare anche l'evidenza.

Evidenzia il particolare stato psichico vissuto dall'accusato in quei giorni testimoniato dalla PC 1 e dal AC 1 per quanto osservato la sera del 23 luglio. La rabbia e la gelosia ne dettarono le azioni. AC 1 però colpisce, come già lo aveva fatto a San Gallo, i più deboli e quindi non colpisce né il PC 4 - che lo aveva minacciato e la cui vettura era sempre posteggiata nel garage- né PC 1 - che era, malgrado l'ambivalenza dei sentimenti e malgrado la donna lo facesse sentire una nullità, l'oggetto dei suoi desideri. AC 1, forse in un momento di rabbia e forse per ragioni pratiche, agisce ai danni del PC 2, che sapeva essere amico di PC 1 e sapeva che aveva giocato il ruolo di cupido tra lei ed il suo vicino di casa.

La gelosia del AC 1 nei confronti di PC 1 è paranoica. L'accusato mette in atto gesti che vogliono spaventare la coppia per far rompere l'idillio. La vendetta lo spinge all'azione. Il AC 1 è poi una persona pericolosa a cui basta poco per agire e mettere in atto gesti in apparenza inspiegabili come aveva già fatto in passato a San Gallo. I precedenti da minorenne acquistano importanza nella misura in cui forniscono un quadro del modus operandi del AC 1 che si ripropone con regolarità negli anni.

AC 1 è uno stalker caratterizzato da una rabbia immotivata, dall'idea delirante che PC 1 è sua e di nessun altro. Lo stimolo è imprevedibile. PC 2 abita vicino al PC 4 e quindi lo prende di mira in modo da far capire alla donna che lui ("gli iracheni") fa(nno) "sul serio".

Per quanto concerne il furto ai danni della PC 1 e del PC 4, il genere di refurtiva lo indica come unico autore possibile e probabile. Inoltre, l'autore degli abusi di impianti telefonici non può che essere il AC 1, e ciò in considerazioni di numerosi indizi:

- l'uso della parola "cortello"

- l'indicazione di "i terroristi irakeni" che sposano la sua causa sentimentale

- la volgarità dei testi;

- la concomitanza tra quanto osservato in occasione dei suoi pedinamenti e i testi dei messaggi;

- l'evocazione della scatola di Kleenex;

- l'indicazione del nome del figlio del PC 4;

- la rievocazione della refurtiva del furto in casa PC 4 e di quanto visto a casa sua in punto alla carriera militare dell'uomo.

Indizi che confermano pure la paternità del furto a casa del PC 4 aggiunti alla scritta "BUM" sulla carta igienica a seguito della minaccia del PC 4 di sparargli se si fosse riavvicinato alla sua famiglia, e delle gole tagliate ai peluches a seguito delle sue minacce rivolte al figlio del PC 4 il 23 luglio 2004.

L'ostinazione, le minacce, gli sms, i pedinamenti, i danneggiamenti finiscono quando lui viene arrestato. Numerosi sono i lapsus in inchiesta che vedono il AC 1 ammettere un fatto per poi ritrattarlo. L'accusato si dichiara disposto a farsi curare ma poi non lo fa, affronta il carcere con serenità quasi fosse una implicita richiesta d'aiuto.

Il Procuratore prosegue chiedendo pure la conferma dell'imputazione di furto ai danni del datore di lavoro in considerazione della testimonianza del __________, della refurtiva rinvenuta a casa del AC 1 e della tendenza dell'accusato a rubare a danni dei propri datori di lavoro. Chiede altresì la conferma dell'imputazione di furto ai danni della PC 1 nella primavera del 2004 in considerazione delle testimonianza della PC 1 e di quanto osservato dalla sua vicina di casa.

Per la commisurazione della pena sottolinea la gravità oggettiva dei reati commessi, l'assenza di pentimento, l'atteggiamento negatorio ed ostinato davanti anche all'evidenza che ne testimonia - visti anche i suoi precedenti - la pericolosità dell'accusato. Da sola l'imputazione di omicidio mancato giustificherebbe, secondo il PP, una pena di 6 anni. In considerazione della scemata responsabilità e del concorso con le altre imputazioni, il PP chiede che AC 1 venga condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi e chiede che, in costanza di espiazione di pena, venga ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 43 CP così come suggerito dal perito. Chiede, da ultimo, la revoca della sospensione condizione della pena di 5 giorni di detenzione inflitti con DAC 8.7.2004 e la confisca di quanto in sequestro.

 

                                    §   RC 1, rappresentante della PC PC 1, il quale, associandosi alla requisitoria della pubblica accusa, chiede la conferma dell'atto di accusa che vede PC 1 quale vittima.

Chiede inoltre che AC 1 venga condannato al pagamento di fr. 26'181,75 di cui fr. 8'305.-- corrispondono al valore degli oggetti sottratti dal domicilio in occasione del furto del 22/23 luglio 2004, fr. 1'023,75 corrispondono ai costi di riparazione della porta d'entrata forzata dal Acco1, fr. 185.-- corrispondono ad ulteriori danni, fr. 488.-- corrispondono al prezzo di acquisto di un nuovo telefono, fr. 12'000.-- corrispondono alle spese legali e fr. 4'000.-- corrispondono al risarcimento del torto morale a dipendenza della coazione subita e della grave, illecita limitazione della formazione e dell'esercizio della volontà della vittima che ne è conseguita durante un periodo ininterrotto di oltre un mese.

 

                                    §   RC 2, rappresentante delle PC 2 e PC 3, il quale, associandosi alla requisitoria della pubblica accusa, chiede la conferma dell'atto di accusa che vede PC 2 e PC 3 quali vittime. Chiede inoltre che AC 1 venga condannato al pagamento di un'indennità di fr. 14'271.-- di cui fr. 200.-- corrispondono alla sostituzione della chiave della scuola media, fr. 240.-- corrispondono alla sostituzione dei cilindri, fr. 207.-- corrispondono al valore di oggetti vari, fr. 200.-- corrispondono alla riparazione dei freni, fr. 10419,55 corrispondono alle spese legali e fr. 2'000.-- di torto morale per PC 2 e fr. 1'000.-- di torto morale per PC 3 per la sofferenza patita a causa dell'agire del AC 1.

 

                                    §   Il Difensore, il quale non contesta il reato di coazione limitatamente al capo di accusa AA2.1.1, il furto ai danni del datore di lavoro di cui al capo di accusa AA3.1, la violazione di domicilio ai danni del PC 4 il 23.7.2004, il reato di abuso di impianti di telecomunicazioni limitatamente ai primi 2 SMS, i capi di accusa AA7, AA8, AA10, AA11 - riservato l'aspetto soggettivo - e il capo di accusa AA12.

Contesta, per contro, sia il reato di omicidio intenzionale plurimo sia il reato di esposizione a pericolo della vita altrui e anche della subordinata di lesioni colpose gravi.

AC 1 non ha tagliato i freni della macchina del PC 2. Non vi sono indizi oggettivi che colleghino AC 1 al taglio del tubo. L'accusa si basa unicamente sul riconoscimento del PC 2 che avrebbe scorto il AC 1 nel suo giardino, e comunque non vicino alla sua autovettura. La difesa contesta l'attendibilità del riconoscimento avvenuto da tergo, a distanza, con scarsa visuale ritenuto che PC 2 ha avuto problemi di vista e che non vedeva il AC 1 - il quale nel frattempo aveva perso peso - da più di un anno. Il riconoscimento è frutto di suggestioni indotte dagli avvenimenti che hanno preceduto la sera del 12 agosto 2004. Contesta altresì l'attendibilità delle dichiarazioni di __________ in particolare in punto all'orario in cui avrebbe visto il AC 1 transitare dalla Cappella delle due mani. Contesta pure il movente: gli innegabili litigi tra PC 2 e la PC 1 non sono mai sfociati in atti di violenza. Nemmeno la sua gelosia nei confronti di eventuali rivali è mai sfociata in atti di violenza. AC 1 non sapeva che il PC 2 avesse presentato PC 1 a PC 4, non conosceva la sua autovettura e non era neppure certo che abitasse in via __________. L'accusato ha visto solo il cognome del PC 2 sui campanelli. Non ha per contro visto il nominativo sulla buca lettere che comunque potrebbe essere stato nel frattempo cambiato.

Nella denegata ipotesi di una diversa conclusione da parte della Corte, contesta comunque entrambi i reati in assenza rispettivamente dell'intenzione di uccidere PC 2 - nemmeno per dolo eventuale - e dell'intenzione di creare un pericolo per la vita del PC 2 poichè AC 1 poteva contare su una pronta reazione di quest'ultimo. In relazione al reato di esposizione a pericolo della vita altrui contesta la realizzazione del presupposto oggettivo della creazione di un immediato e grave pericolo poiché il PC 2 è un guidatore esperto e contesta, pure, l'esistenza di un rapporto di causalità tra la manomissione e il supposto grave pericolo a causa dello stato deteriorato dei freni della macchina del PC 2.

 

Conclude, quindi, chiedendo il proscioglimento dalle imputazioni di omicidio intenzionale plurimo mancato, esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni colpose gravi, in via principale, per mancanza di prove e, in via subordinata, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi.

Chiede, perciò, l'immediata scarcerazione del suo patrocinato.

In via ancor più subordinata, chiede che la pena non ecceda i 18 mesi di detenzione visto il grado di scemata responsabilità. Chiede, in tal caso, la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pronuncia di misure ex art. 43 CP ma non in un contesto di espiazione di pena. Aggiunge che il suo patrocinato si è impegnato a non più avvicinarsi né infastidire la sua ex fidanzata. Contesta le pretese di parte civile e chiede che vengano rinviate al foro civile.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    A.   AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   mancato omicidio intenzionale plurimo

                                         per avere tagliato il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2, mettendo in conto che tale azione avrebbe potuto provocare la morte degli occupanti della vettura, PC 2 e della sua convivente PC 3 e di altre persone?

 

                            1.1.1.   è invece autore colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere tagliato, senza scrupoli, il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2, mettendo così in pericolo la vita di PC 2, la vita di altri eventuali occupanti della vettura e di altri utenti della strada?

 

                            1.1.2.   è invece autore colpevole lesioni gravi mancate?

 

 

                               1.2.   coazione (stalking)

                                         per avere usato minaccia di grave danno contro PC 1 e PC 4, minacciandoli di morte e di grave pregiudizio all'integrità fisica ed inoltre controllandoli, pedinandoli, derubandoli, violando il loro domicilio, intralciando in questo modo la libertà di agire delle due vittime, nei confronti dell'ex fidanzata per costringerla a riallacciare la loro relazione e nei confronti di PC 4 per costringerlo ad interrompere la relazione con PC 1, e meglio per avere:

 

                            1.2.1.   inviato messaggi a PC 1 dall'utenza __________ il 20.7.2004 e il 24.7.2004?

 

                            1.2.2.   inviato messaggi a PC 1 dall'utenza __________ dal 24.7.2004 al 26.7.2004?

 

                            1.2.3.   lasciato messaggi sulla segreteria telefonica di PC 4, con voce alterata, il 24 ed il 25.7.2004?

 

                            1.2.4.   derubato PC 1 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.3.3.?

 

                            1.2.5.   spiato PC 1 e PC 4 il 23.7.2004 nelle circostanze di luogo di cui al punto 1.5.2., preannunciando a PC 4 che avrebbe fatto di tutto per impedire la relazione minacciando di prendersela anche con suo figlio?

 

                            1.2.6.   derubato PC 4 e danneggiato la sua proprietà nelle circostanze di cui al punto 1.3.4., usando un coltello od oggetto simile non rinvenuto, tagliando la gola a due peluches appartenenti al figlio di 4 anni e scrivendo sul rotolo della carta igienica la parola BUM, sottraendo una scatola di fazzoletti di carta marca Kleenex in uso a PC 1?

 

                            1.2.7.   pedinato PC 1 per lo meno tra il 10 ed il 21.7.2004 sia in moto, nelle circostanze di cui al punto 1.7., sia in auto?

 

                            1.2.8.   tagliato il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2?

 

                            1.2.9.   trattasi di coazione ripetuta?

 

 

 

 

                               1.3.   ripetuto furto

                                         per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui e meglio:

 

                            1.3.1.   ai danni della __________, sottratto, tra il 7.1.2003 ed il 31.7.2004, 5 motori di porte garages nonché 27 tubetti di silicone per un valore denunciato di fr. 2'115.-?

                         1.3.1.1.   trattasi invece di appropriazione indebita?

 

                            1.3.2.   ai danni di PC 1, sottratto, nella primavera del 2004, vari capi di biancheria, in parte recuperata (1 perizoma azzurro)?

                         1.3.2.1.   trattasi di furto di poca entità?

 

                            1.3.3.   ai danni di PC 1, sottratto, tra il 22 ed il 23.7.2004, la biancheria intima, costumi da bagno, magliette, scarpe, alcuni gioielli, della bigiotteria, un classificatore con la contabilità 2004, 1 agenda, 2 vibratori, le solette delle scarpe invernali per un valore denunciato di fr. 8'305.--, in parte recuperata nella vettura dell'accusato (2 anelli e 2 certificati veterinari dei gatti) ed in parte presso la sua abitazione (1 perizoma nero)?

 

                            1.3.4.   ai danni di PC 4, sottratto, tra il 24 ed il 25.7.2004; 1 coltello da caccia marca Buck Knives con lama a scomparsa, 1 asciugamano, 1 scatola di kleenex per un valore denunciato di fr. 245.-- e delle chiavi di proprietà di PC 2 e PC 3 per un valore denunciato di fr. 656.--?

                         1.3.4.1.   trattasi di furto di poca entità?

 

                               1.4.   danneggiamento ripetuto

                                         per avere, ripetutamente intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altri e meglio:

 

                            1.4.1.   nelle circostanze di cui al punto 1.3.3., danneggiato la porta principale dell'appartamento ed altro oggetti per complessivi fr. 2'744,60, di cui fr. 1'203,75 a carico diretto della parte civile?

 

                            1.4.2.   nelle circostanze di cui al punto 1.3.4., danneggiato il serramento della portafinestra e tagliato 2 peluches?

 

                            1.4.3.   nelle circostanze di cui al punto 1.1., deteriorato l'impianto frenante della vettura di PC 2, causando un danno di fr. 200.--?

 

                               1.5.   violazione di domicilio

                                         per essersi ripetutamente indebitamente introdotto, contro la volontà dei rispettivi aventi diritto, in case, abitazioni e giardini cintati ed attigui a case e meglio:

 

                            1.5.1.   nelle circostanze di cui ai punti 1.3.3. e 1.3.4.?

 

                            1.5.2.   il 23 luglio 2004 ai danni di PC 4?

 

                            1.5.3.   il 12 agosto ai danni di PC 2, PC 3 e di PC 4?

 

                               1.6.   abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto

                                         per avere, dal 20 al 26.7.2004, utilizzato abusivamente, per malizia, l'impianto telefonico tramite le utenze __________ e __________, al fine di importunare, inquietare e minacciare l'ex fidanzata PC 1 sulla sua utenza __________ nonché il suo compagno PC 4 sull'utenza telefonica __________?

 

                               1.7.   abuso della licenza o targhe ripetuto

                                         per essersi appropriato, tra il 10 ed il 16.7.2004, della targa di controllo __________, ai danni della PL 2, allo scopo di farne uso fra il 16 ed il 21.7.2004, applicandola sulla sua moto Suzuki Gsx-R 750, e restituendo la targa il 21.7.2004?

 

                               1.8.   veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto       

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.7. circolato con il motoveicolo Suzuki Gsx-R 750 privo della targa di controllo richiesta?

 

                            1.8.1.   è invece colpevole di veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.7 dell'atto di accusa, circolato con il motoveicolo marca Suzuki Gsx-R 750 privo della necessaria licenza di circolazione e della prescritta assicurazione di responsabilità civile?

 

                               1.9.   disobbedienza a decisioni dell'autorità ripetuta

                                         per avere, a Savosa, omesso di rispettare la decisione del procuratore pubblico che gli vietava di avvicinarsi a PC 1 ed a PC 4, alle loro abitazioni, ai loro parenti stretti e di telefonare loro, come da verbale di interrogatorio del 26.7.2004 sottoscritto dall'accusato:

 

                            1.9.1.   il 26.7.2004?

 

                            1.9.2.   tra l'11 ed il 12.8.2004?

 

                             1.10.   appropriazione semplice

                                         per avere sottratto a PL 3, presso la sua abitazione il suo passaporto CH nr. 8760524, annullato?

 

                             1.11.   pornografia

                                         per avere fabbricato, salvandole sul suo computer dopo averle scaricate da internet 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali?

 

                          1.11.1.   è invece colpevole di pornografia per essersi procurato per via elettronica, scaricandole da internet, ed aver posseduto 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali?

 

                             1.12.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, detenuto in due occasioni, per il proprio consumo, 9,1 grammi di canapa,

 

e meglio come descritto dall’atto di accusa e prospettato in aula all'accusato?

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

 

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

 

                                   4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 5 giorni di detenzione inflitta l'8.7.2002 dal Ministero pubblico?

 

 

                                   5.   Deve essere ordinata una misura e se si quale?

 

 

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca di:

 

                               6.1.   2 anelli?

                               6.2.   1 passaporto svizzero di __________?

                               6.3.   1 timbro della sezione della circolazione?

                               6.4.   1 telefono cellulare?

                               6.5.   1 microcassetta per segreteria telefonica?

                               6.6.   2 certificati veterinari per gatti?

                               6.7.   2,6 grammi lordi di canapa?

                               6.8.   6,5 grammi lordi di canapa?

                               6.9.   150 grammi di semi di canapa?

                              6.10.   1 pipa ciloom?

                              6.11.   1 scatola di kleenex?

                              6.12.   3 vibratori?

                              6.13.   3 palline erotiche?

                              6.14.   7 paia di calze da donna?

                              6.15.   vari arnesi e stracci?

                              6.16.   5 perizomi?

                              6.17.   20 CD contenenti materiale pornografico?

                              6.18.   1 catenina a ciondolo?

                              6.19.   1 personal computer con 6 floppy disc?

                              6.20.   10 tessere telefoniche?

                              6.21.   1 apparecchio radio CB?

                              6.22.   1 apparecchio fotografico digitale?

                              6.23.   2 scatole telefoni cellulari?

                              6.24.   1 cassetta VHS "Herr AC 1 "?

 

 

                                   7.   Deve essere condannato al pagamento di un’indennità:

 

                               7.1.   alla parte civile PC 1 e se si in che misura?

                               7.2.   alla parte civile PC 2 e se si in che misura?

                               7.3.   alla parte civile PC 3 e se si in che misura?


Considerato,

 

                                   1.   vita

 

AC 1 è nato a Sorengo il __________. Suo padre, di formazione idraulico, venne a mancare nel 1996 in seguito ad un infarto. La madre, oggi sessantenne, lavora come ausiliaria presso la __________. __________ ha un fratello maggiore (__________), camionista.

AC 1 frequentò le scuole elementari a Paradiso. Il primo periodo scolastico fu caratterizzato da difficoltà di apprendimento - da lui attribuite al fatto gli veniva insegnato a scrivere con la mano destra, malgrado fosse mancino - e da lunghe assenze da scuola per ragioni di salute. Dovette, così, ripetere un anno.

In quel periodo venne pure seguito da uno psicologo.

Frequentò poi le scuole medie a Barbengo.

Alla fine della terza media, lasciò la scuola ed intraprese diversi stages e diversi apprendistati.

A 18 anni, dopo un apprendistato empirico, conseguì il diploma di fabbro e carrozziere.

Alla fine della scuola reclute, nel giugno del 1990, si trasferì in Appenzello esterno. Lavorò fino al 1995 alle dipendenze di un garage in qualità di carrozziere.

A 25 anni ritornò in Ticino e fino al 1997/1998 svolse diversi lavori temporanei fino a quando venne assunto dalla ditta __________ ed assegnato alla catena di montaggio. Il rapporto di lavoro si sciolse nel 2000/2001 poiché, così come riferito da __________ in aula, una sua assenza prolungata dovuta a problemi di salute generò degli attriti con la direzione che decise di licenziarlo. Nel 2001 venne assunto dalla ditta __________, ma il periodo di prova non ebbe successo. Sempre in quell'anno svolse ancora diversi lavori temporanei, tra i quali l'assistente di volo per elicotteri presso la __________. AC 1 ha riferito in aula di aver perso quel posto di lavoro poiché ritenuto non idoneo.

All'inizio del 2003 venne assunto dalla __________ alle cui dipendenze lavorò fino alla fine di giugno del 2004.

 

In aula l'accusato ha dichiarato che il suo stipendio si aggirava, in genere, sempre attorno a fr. 3'500.-- mensili.

 

 

                                   2.   situazione finanziaria

 

La situazione finanziaria disastrosa dell'accusato è testimoniata dalla documentazione in atti richiamata dall'accusa dall’ufficio esecuzioni e fallimenti che riporta a suo carico 18 esecuzioni in corso per un totale di fr. 23'301,75 e l'emissione di 44 attestati di carenza beni per un totale di fr. 48'352,40 (AI 66).

A questi si aggiungono i debiti contratti con PC 1 per un totale di ca. fr. 30'000.--.

                                         

AC 1 ha, di tutta evidenza, sempre vissuto al di sopra delle sue possibilità finanziarie.

Questa circostanza è testimoniata dall'amica __________ la quale, in corso d’inchiesta, ha dichiarato che:

 

"  A domanda rispondo che AC 1, a mio parere, spendeva molto. Avevamo lo stesso stipendio ma lui riusciva ad avere auto, moto, appartamento, e anche a comperare parecchi vestiti di marca, macchina del caffè nuova, DVD, televisione, Dolby, due stereo per la casa e altro." (PS 30.9.2004)

 

Lo stesso AC 1, chiamato in aula a dare spiegazioni sul mancato pagamento dei premi di cassa malati desumibile dalle esecuzioni in corso, ha dichiarato che la sua morosità era dovuta ad un tenore di vita troppo alto:

 

"  Ci siamo permessi cose che non dovevamo..."

 

In sostanza, al far fronte agli obblighi della vita quotidiana (cassa malati, telefono, imposte,…), lui aveva preferito permettersi beni voluttuari quali vacanze, motocicletta, autovettura di pregio, ecc.

Va segnalato che, fra quelle rimaste impagate dal AC 1, vi è una fattura aggirantesi fra i 6 e i 7'000.- fr. per telefonate a numeri – così li ha definiti - di "chat line".

 

 

                                   3.   precedenti penali

 

AC 1 ha al suo attivo diversi precedenti penali.

I primi episodi si situano già nell'adolescenza.

 

A 16 anni AC 1 minacciò con un coltello tascabile una ragazza di 26 anni in una strada secondaria di Pambio Noranco, intimandole di seguirlo.

Al rifiuto della vittima ed alla sua pronta reazione di richiesta di aiuto (la donna si mise ad urlare), AC 1 reagì allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Tre mesi dopo la donna riconobbe nel ragazzo fermo dietro l'angolo dello stabile l’autore dell’aggressione. Dalla targa del motoveicolo le fu possibile identificare il ragazzo – era il AC 1 - e così potè denunciarlo.

AC 1, all'epoca, disse alla polizia che la donna aveva male interpretato le circostanze ovvero che:

 

"  ero incavolato perché il motorino non mi funzionava più (…) e mentre mi sfogavo era sopraggiunta una donna che andava verso il paese di Pambio. Credo di aver gettato a terra con forza il cacciavite o non so quale altro attrezzo che probabilmente stavo usando per aggiustare il motorino" (verb. pol. 9.9.1986 allegato al PS 3.1 al rapporto di polizia)

 

Davanti al PP, in corso d'inchiesta, AC 1 ripetè la stessa versione, pur dando maggiori precisazioni (ciò che è piuttosto sospetto se se pensa agli anni trascorsi dai fatti) e ammettendo che “il cacciavite o non so quale altro attrezzo” era, in realtà, un coltellino:

 

"  stavo smontando il carburante con il coltellino. ADR che non ho minacciato nessuno" (VI PP 27.8.2004 AI43)

 

In aula, AC 1 ha nella sostanza confermato quanto detto al PP: lui stava aggiustando il motorino, la donna si è, in buona sostanza, spaventata da sola.

Tanto più – ha aggiunto il AC 1 in aula - che, in quel frangente, nel tentativo di sistemare il motorino aveva “probabilmente rotto il cortello" [n.d.r.: sottolineatura del redattore].

 

Va, qui, sottolineato che, come già in corso d'inchiesta davanti al procuratore pubblico (cfr. VI PP 25.8.2004 AI30), il AC 1 anche in aula ha fatto uso del termine non corretto di "cortello" invece di "coltello".

                                     Su questa circostanza si ritornerà in seguito.

 

Sempre a 16 anni, AC 1 scrisse, firmandosi "cane pazzo",  una lettera ad una vicina di casa (una donna di 29 anni) cui chiedeva di presentarsi di notte, in un certo luogo, con un certo abbigliamento minacciandola, per il caso in cui l’invito fosse stato disatteso, di conseguenze gravi per lei o (ed è la minaccia più perversa che, poi, lo vedremo, ripeterà) per la figlia piccola.

La lettera – che, oltre che per la minaccia orribile di far del male ad una bambina, brilla per improprietà di linguaggio e contenuti indecenti  – è la seguente:

 

"  Signora io ho il suo costume, se lo vuole? Deve venire al mio appuntamento di stassera. La aspetto alle ore 0 30 cioè alle mezzanotte e trenta deve venire dasola, sotto al portico delle PTT. Se lei non si presentasse potrebbe accadere qualcosa di grave a vostra figlia o anche a voi, non vi converebbe tendermi una trappola se ha letto la lettera appenda una sua calza nel stenditoio dellv vostro giardino la calza deve essere appesa tutto il giorno. Fino a sera inoltrata si vesta elegante scarpe con visione del piede, gonna corta, un paio di gette per coscia mutande molto sexil, maglia scollata, con bel reggi seno. Guardi che non e uno scherzo controlli se uno dei due costumi che ha messo ieri sera prima di cena se manca la parte sotto del  costume. Ciao Bella gioia. Su tutto lo stenditoio non ci deve essere appeso niente altro che la calza da donna sua."

 

Il servizio di sorveglianza predisposto dalla polizia a seguito della denuncia della donna diede esito negativo: nessuno si presentò all’appuntamento.

Qualche giorno dopo, alle 00.30, la donna udì dei rumori provenire dal solaio, situato sopra il suo appartamento. Chiese l'intervento della polizia che fermò un giovane, identificato successivamente nel AC 1, che si era appena reso autore del furto di un costume da bagno, di biancheria intima e della suola interna di un paio di scarpe della donna:

                                          La vittima dichiarò a suo tempo che AC 1 le disse:

 

"  che era stato lui a sottrarmi tempo fa parte di un costume da bagno ed a prelevarmi delle scarpe dall'armadio del pianerottolo della scala che conduce al solaio, scarpe che io ebbi a rinvenire in lavanderia e che il giovane depositò dopo aver strappato parzialmente la suola interna. (…) Devo anche aggiungere che la sera che venne fermato a casa mia già si era impossessato degli indumenti intimi che lasciò in solaio al momento che tentò di fuggire" (verb. pol. 18.8.1986 allegato al PS 3.1 al rapporto di polizia)

 

AC 1 in aula, come già allora, ha riconosciuto di avere scritto la lettera aggiungendo, tuttavia, di non ricordare il motivo per cui la scrisse e negando, in particolare, di essere stato mosso da pulsioni di natura sessuale o erotica.

Poi ha aggiunto di averlo fatto perché voleva stuzzicare la donna. Voleva, in un certo modo, farle pagare delle beghe di vicinato.

Chiamato, poi, a dire il motivo per cui ritornò a casa della donna e le sottrasse le cose di cui s’è detto, ha dichiarato

 

"  volevo farle ancora uno scherzo per dare credito alla cosa e allora mi sono recato nel solaio della signora."

 

Interrogato sulla ragione per la quale egli strappò le suole alle scarpe della signora, l'imputato ha dichiarato che

 

"  la suola delle scarpe l'ho strappata per vendetta. Non la sopportavo. Nei suoi atteggiamenti aveva sempre da reclamare. Ho rubato la biancheria e la suola per ripicca"

 

Sempre sull'argomento, confrontato dalla Presidente con il risultato delle ricerche effettuate dal Gruppo Criminalità informatica, ovvero confrontato con il rinvenimento nel suo computer di una serie impressionante (diverse migliaia) di fotografie di piedi da donna scaricate da internet, il AC 1 ha dichiarato che:

 

"  le foto dei piedi sono una passione puramente estetica. Che, tra l’altro, va di moda. Non mi eccito a vedere i piedi."

 

Tornando al precedente in esame, l'imputato ha poi precisato di avere tolto le suole delle scarpe solo "per farlo notare".

Che cosa volesse far notare non è stato possibile appurare.

                                          Anche su questo aspetto si tornerà in seguito.

 

Per questi due episodi, AC 1 venne ammonito dal Magistrato dei minorenni.

 

Il 1.10.1996, l'imputato venne condannato dal Kantonsgericht di San Gallo al collocamento in una di casa d'educazione al lavoro (ai sensi dell’art 100bis CP) per sequestro di persona, rapimento aggravato, coazione sessuale, furto e danneggiamento.

E’ stato liberato, con l’obbligo di sottoporsi ad una terapia ambulatoriale, dopo 6 mesi di soggiorno nell’istituto di Uitikon, con un periodo di prova di 3 anni. 

Dalla relativa sentenza, versata agli atti in AI 47, emerge, in sostanza, che il 20.10.1994 AC 1 spinse una ragazza, dopo averle messo in bocca uno straccio imbevuto di benzina, nel cofano della sua autovettura (una monovolume). Si diresse nei pressi di una zona boschiva. Nel tragitto la vittima riuscì a raggiungere i sedili anteriori dell'auto dove ebbe modo di notare un coltello ed un pistola ad aria compressa posati sui sedili. AC 1, giunto nel bosco, si fermò, legò la donna con una corda, la baciò sulla bocca e su tutto il viso, le tagliò con il coltello gli indumenti intimi, le afferrò i seni, le leccò gli organi sessuali e introdusse le dita nella vagina.

Poi il AC 1 rimise la ragazza nel baule dell’autovettura e, dopo averla imbavagliata, ripartì. Fortunatamente, mentre la vettura era ferma ad un semaforo, la ragazza riuscì a scappare ed a denunciare il suo aggressore.

Davanti al PP, in corso d'inchiesta, AC 1 - chiamato a rievocare i fatti di San Gallo - ha negato di aver commesso gli atti sessuali descritti in sentenza.

Lui avrebbe spinta la ragazza nella macchina e l’avrebbe portata in quel bosco soltanto per parlare con lei.

Ci sono volute numerose contestazioni da parte del magistrato per indurre il AC 1 ad ammettere, ma soltanto in modo parziale, i fatti per i quali fu condannato:

 

"  ribadisco di non aver avuto alcun contatto sessuale con la vittima. Il Magistrato mi fa presente che sulla base del rapporto di polizia io ho ammesso di aver toccato la vittima sulla vagina e di aver constatato che ella aveva gli assorbenti igienici. Io non ricordo di averla toccata. Ricordo per contro che lei mi ha detto che aveva gli assorbenti. Ricordo che nel tirarla fuori dalla macchina io l'avevo dovuta liberare tagliandole le ghette e/o il body perché si era impigliata nella chiusura del baule. Mi ricordo che avevo una pistola in quell'occasione, pistola ad aria compressa. Ricordo anche di aver impiegato, nel momento in cui l'ho immobilizzata, uno straccio imbevuto di alcool." (VI PP 27.8.2004 AI43)

 

"  In merito ai miei precedenti di San Gallo rinvio unicamente al mio verbale 27 agosto 2004 senza voler aggiungere nulla. Il Magistrato mi informa che, contrariamente alle mie dichiarazioni in tale verbale, la sentenza è stata emanata sulla base delle mie importanti ammissioni. Ho quindi ammesso di aver commesso i reato di sequestro di persona aggravato e il reato di coazione sessuale. Ho capito quanto espostomi dal Magistrato." (VI PP 8.9.2004 AI71)

 

"  Mi viene data per lettura copia della lettera da me scritta e salvata nel computer in data 4.9.2002 ed allegata al presente verbale sub. doc. A. Ricordo di averla scritta personalmente. PC 1 mi ha poi corretto i miei errori grammaticali. Essa era indirizzata, se ben ricordo, al patronato penale. Il magistrato mi fa notare che in questo scritto io mi scuso per quanto arrecato alla ragazza. Ciò è in contrasto con quanto da me dichiarato a verbale PP 25 agosto 2004, pag. 2 e cioè che avevo portato quella ragazza nel bosco a S. Gallo nel 1994, solo per parlarci e quindi non c'era nulla da scusarsi. Devo dire che mi vergogno ancora oggi di quello che è successo nel 1994. Non ne vado fiero." (VI PP 9.11.2004 AI45)

 

In aula, AC 1 ha riproposto lo stesso processo di iniziale banalizzazione delle proprie azioni per poi gradualmente ammettere qualche dettaglio ma sempre dando dei fatti una lettura benevola.

Lui voleva soltanto parlare. Aveva, sì, la pistola. Ma, probabilmente, lui era più spaventato della ragazza. Il coltello lui non lo voleva usare. L’ha usato soltanto per liberarle i vestiti che si erano impigliati nella serratura dell’autovettura. Lui non voleva abusare della ragazza. E’ stata lei ad equivocare e a dirgli che aveva le mestruazioni e che aveva un tampone per cui non poteva avere rapporti sessuali e ad invitarlo a verificare.

 

In seguito, posto di fronte alle evidenze dell’incarto, il AC 1 ha, in qualche modo, ammesso i fatti. Tuttavia, si è trattato di ammissioni temporanee, indotte dalle contestazioni ma subito ritrattate pari pari o banalizzate con una lettura innocentista.

E’ vero che, infine, in conclusione della prima mattinata di dibattimento, il AC 1 ha concordato con la Presidente che gli diceva che quel che aveva fatto era una "una cosa orribile".

E, probabilmente, a quel momento si è lasciato sfuggire l’unica dichiarazione credibile affermando:

 

"  non ne vado fiero. È per questo che non dico la verità".

 

Ha, poi, aggiunto di avere agito in quel modo poiché era frustrato dai continui litigi con PC 1 e voleva "fare pagare a qualcuno" i soprusi che doveva patire nella sua relazione sentimentale. Sempre in aula, l'imputato ha detto:

 

"  volevo sentirmi superiore, perché io con PC 1 non lo ero".

 

Nel suo curriculum, AC 1 ha, poi, una condanna a 5 giorni di detenzione inflittagli dal ministero pubblico per titolo di truffa con decreto di data 8.7.2002 (allegato 3.10 al rapporto di polizia). AC 1, all’epoca dipendente della società __________ Bedano, aveva utilizzato due carte di credito di pertinenza della società all'insaputa dei suoi superiori, procurandosi in tal modo indebitamente merce per un totale di fr. 571,30.

Chiamato in aula a fornire spiegazioni in merito a tale accusa AC 1 ha dichiarato di non essersi opposto a tale decreto di accusa soltanto per non avere dei problemi ma che lui era innocente poiché era autorizzato dal suo datore di lavoro ad utilizzare, per sé, la carta di credito.

 

AC 1 non può essere definito nemmeno un guidatore corretto.

Infatti, in punto ai suoi precedenti relativi alla circolazione stradale, emergono le seguenti decisioni della sezione della circolazione stradale (AI 14 aggiornato al 6.9.2004 - inc. 5918/2004):

 

                                          -    il 6.11.1987 è stato ammonito per avere, alla guida di un ciclomotore, affrontato una curva priva di visuale a velocità inadeguata ed investito un pedone che si trovava al centro di una ciclopista e strada pedonale (fatto avvenuto a Noranco, il 21.9.1987);

 

                                          -    il 31.5.1989 gli è stata revocata la licenza allievo conducente cat. B per 4 mesi e 15 giorni per avere circolato con un motoveicolo senza essere in possesso della prescritta licenza di condurre (fatto avvenuto a Melide il 27.2.1989) e per avere circolato nuovamente con un motoveicolo senza essere in possesso della prescritta licenza di condurre ed avere, a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza di guida e tamponato un antistante veicolo (fatto avvenuto a Lugano il 12.3.1989);

                                          -    il 9.9.1994 è stato ammonito per avere circolato con un veicolo omettendo di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre (fatto avvenuto a San Gallo il 6.8.1994);

 

                                          -    il 27.9.1996 è stato nuovamente ammonito per avere perso la padronanza di guida ed essere uscito dal campo stradale (fatto avvenuto a Buchs il 22.8.1995).

 

Sempre nell'ambito della circolazione stradale, il 24 luglio 1999, il AC 1 è stato protagonista di un grave incidente della circolazione in cui perse la vita un giovane motociclista. Il 18.10.2001 il PP decretò nei suoi confronti un non luogo a procedere a causa del comportamento scorretto ed imprevedibile che assunse la vittima alla guida di un motoveicolo (allegato 3.8 al rapporto di polizia).

 

                                          Nel rievocare questo incidente AC 1, in aula, ha reso un freddo resoconto dello stato alterato in cui si trovava il motociclista rilevando, senza emozione alcuna, che, dopo avere tolto il casco alla vittima che giaceva a terra, egli aveva visto della "materia cerebrale che gli usciva dal cranio". Null’altro.

 

 

                                   4.   progetti per il futuro dell'imputato

 

Rispondendo alla domanda sui suoi progetti per il futuro, il AC 1 ha dichiarato che, una volta conclusasi la sua vicenda penale, intende trasferirsi nel Locarnese per poter restare vicino a delle persone per lui importanti.

Richiesto di indicare chi fossero queste persone, AC 1 ha indicato __________, i bambini di cui questa ragazza si occupa e i genitori di questi bambini.

__________ è una ragazza che il AC 1 ha, per un breve periodo, corteggiato senza successo e a cui, dal carcere, ha scritto lettere traboccanti d’amore e da cui, quale unica risposta, ha ricevuto un messaggio in cui la ragazza gli dice che non sa come fargli capire che lei per lui non prova nulla e gli chiede di lasciarla in pace poiché lei ha già un fidanzato (cfr lettere manoscritte in atti).

Richiamata l’attenzione dell’imputato su questa lettera, il AC 1 ha ribadito che, sì, è vero che la ragazza gli ha detto di non volerlo, ma che si tratta di una situazione destinata a cambiare. In realtà, secondo l'imputato, __________ non lo ha voluto perché non aveva tempo per null’altro che non fosse il suo lavoro: in quel momento la sua attenzione era rivolta ai due bambini di cui si occupava e che avevano problemi di salute. Ma - il AC 1 ha aggiunto - ora le cose erano cambiate.

Sempre rispondendo alla Presidente, egli ha tuttavia dichiarato che __________ – ad eccezione del messaggio di cui s’è detto – non gli ha mai scritto, non gli ha mai telefonato né gli ha mai reso visita in carcere.

E altrettanto è sia per i bambini sia per i loro genitori (di cui, va segnalato, nemmeno l’imputato conosceva il nome).

 

 

                                   5.   rapporti fra l’imputato e PC 1

 

                                   a)   il racconto dell’imputato

Interrogato in aula sulla sua relazione con PC 1, l'imputato ha riferito di aver conosciuto l'ex compagna a 19 anni, quando gli venne presentata da un’amica comune. Fra loro nacque subito un’intensa simpatia che si tramutò ben presto in un sentimento importante.

Così, quando qualche mese dopo, nel 1990, PC 1 si trasferì in Svizzera interna per lavoro, lui decise di seguirla.

Rimasero insieme a S. Gallo fino al 1995.

 

In aula, AC 1 ha affermato che il rientro in Ticino non dipese dai suoi problemi con la giustizia - dei quali PC 1 era a conoscenza - ma venne deciso perché PC1 non sopportava più le ripicche delle colleghe, gelose del suo successo professionale.

 

Egli ha ammesso, poi, che, già in quegli anni, la loro relazione era caratterizzata da frequenti litigi.

AC 1, chiamato a riferirne le ragioni, li ha ricondotti sommariamente ad un atteggiamento possessivo ed insofferente di PC 1 nei suoi confronti. La donna – secondo l’imputato - era gelosa delle sue amicizie femminili e non sopportava che lui dedicasse molto del suo tempo libero ai suoi hobbies, in particolare al modellismo. Inoltre, la donna mal comprendeva che lui si piegasse così docilmente a tutte le richieste del suo datore di lavoro, che lo obbligava ad accompagnarlo, anche dopo il normale orario di lavoro, nelle sue peregrinazioni da un bar all’altro (il padrone beveva e lui doveva fargli da autista). Inoltre - sempre a dire dell’imputato - PC 1 sfogava su di lui i suoi problemi di lavoro e gli rinfacciava i loro problemi economici.

 

Nessun accenno, in tutto il racconto, ad una sua parte di responsabilità nell'instaurarsi del clima conflittuale descritto.

 

Sempre in aula, l'imputato ha riferito che, una volta tornati in Ticino, essi andarono a vivere provvisoriamente presso i rispettivi genitori in attesa di trovare un appartamento ed una occupazione lavorativa.

PC 1 trovò, subito, un impiego presso uno studio legale.

                                          Il AC 1, come già anticipato, ebbe più difficoltà a trovare un posto fisso e, così, almeno per un paio d’anni, dovette accontentarsi di lavori temporanei.

                                          I due ripresero a convivere a Caslano, dividendo, però, l'appartamento con __________, il fratello di PC 1.

In seguito, i due si trasferirono a __________.

 

Le discussioni e gli attriti, tuttavia, continuarono.

Ai motivi già descritti che si riproponevano, almeno nella loro sostanza, anche in Ticino, AC 1 ha riferito che se ne aggiunse un altro: il mancato concepimento di un figlio.

A PC 1 fu diagnosticata una difficoltà congenita di concepimento e anche lui aveva delle - non meglio specificate o approfondite - difficoltà.

Difficoltà che per entrambi potevano essere curate.

PC 1, ciò non di meno, rimproverava a AC 1 che non poteva avere figli a causa sua e che nemmeno avrebbero potuto adottarne a causa dei suoi precedenti penali.

Inoltre, continuava a rimproverargli di non essere in grado di onorare i suoi debiti. Gli rimproverava le continue assenze da casa a causa della nuova passione della motocicletta e di essere un farfallone con le altre donne.

PC 1 gli rimproverava, inoltre, di non ricevere mai un aiuto in casa: era sempre lei che doveva cucinare, pulire e stirare.

PC 1, insomma, non era mai contenta.

E la responsabilità di tutto veniva - secondo l'imputato, a torto - sempre attribuita al AC 1.

Il AC 1 mal sopportava tutte queste recriminazioni tanto che fu proprio lui a decidere, nel dicembre 2001, di mettere un termine alla loro relazione, o perlomeno di chiedere a PC 1 di andarsene da casa per permettergli un periodo di riflessione.

In aula ha dichiarato che non ne poteva più di essere sempre criticato.

 

Dopo la separazione – PC 1 si era trasferita dal fratello a Lamone - i due hanno continuato a frequentarsi.

 

Chiamato a descrivere la natura del suo rapporto con PC 1 dopo la loro separazione, AC 1 ha dichiarato in inchiesta, e confermato in aula, che lui e PC 1 si frequentavano ancora come buoni amici:

"  (…) nel senso che fino a metà luglio lei veniva a casa mia ed i nostri rapporti erano tranquilli e sempre disponibile a darmi una mano, anche per esempio veniva a stirarmi, mi faceva i pagamenti (io gli davo i soldi), mi faceva delle commissioni e altro simile."

(PS 19.8.2004)

 

                                          In aula, egli ha ribadito che PC 1 lo andava a trovare regolarmente, che andavano in vacanza insieme, che uscivano la sera, che insieme si recavano alle feste di carnevale.

PC 1 andava anche a dormire a casa sua quando il fratello aveva bisogno della casa.

                                          Sempre secondo il AC 1, i due continuarono ad avere rapporti sessuali occasionali, almeno sino all'inizio del 2004. Secondo PC 1, invece, questi ebbero fine circa sei mesi dopo la loro separazione.

                                         

                                  b)   accertamenti della Corte

                                          La Corte ha potuto accertare che la descrizione del suo rapporto con PC 1 fatta dall’accusato non corrisponde ad una fedele trascrizione della realtà poiché – in quella che si è poi rivelata essere una costante – egli ha sottolineato alcune cose e ne ha banalizzate altre così da rendere un’immagine il più possibile neutra delle cose.

 

In realtà, la Corte ha potuto accertare, da un lato, che, già durante la loro convivenza, il rapporto fra PC 1 e AC 1 era caratterizzato dalla necessità di quest’ultimo di esercitare una certa forma di controllo sull’amica.

                                          Se è vero che il AC 1 ha ammesso soltanto con molte reticenze questa sua forma di gelosia (cfr VI PP 25.8.2004 AI30; VI PP 27.8.2004 AI43; PS 1.9.2004;PS 1.9.2004) cercando di ridimensionarla e farla apparire una normale manifestazione maschile di affetto (giungendo ad affermare che la stessa PC 1 lo rimproverava di non essere sufficientemente geloso), altre testimonianze dimostrano in modo concorde che il AC 1, pur senza averne motivo, era molto geloso (“di una gelosia sproporzionata”) già durante la convivenza e che poteva manifestare questa gelosia in modo verbalmente aggressivo, insultando pesantemente la compagna. (PC 1 VI PP 31.8.2004 AI49; __________ PS 26.8.2004; __________ PS 26.8.2004)

 

La Corte ha, altresì, accertato - per ammissione stessa del AC 1 - che l'imputato viveva il suo rapporto di coppia con un costante e crescente senso di frustrazione:

 

"  Preciso che lei mi considera una nullità, nel senso che non mi ritiene in grado di ripagarla dei debiti che ho accumulato nei suoi confronti, mi ritiene sterile dal profilo sessuale (anche senza approfondite verifiche mediche) ed inoltre i miei precedenti ci avrebbero impedito di adottare un figlio" (VI PP 25.8.2004 AI30)

 

"  (...) di fronte a degli amici, il __________ e la __________. PC 1 mi ha accusato più volte, anche di fronte a loro due, che io non potevo avere figli. Altre discussioni sono successe in privato dove mi ha rinfacciato che non potevamo neanche adottarli per i miei precedenti e per il fatto che guadagno troppo poco con il mio stipendio per mantenere tutti e due. Questo mi dava fastidio ed era fonte di litigate." (PS 1.9.2004)

 

Anche PC 1 – che, pure, ha tenuto a sottolineare di essersi sempre prodigata affinché l’amico acquistasse fiducia in sé stesso – ha dato atto della sentimento di frustrazione del AC 1 affermando che lui non sentiva ragioni e che, nonostante le sue rassicurazioni in senso contrario, lui continuava a ritenersi “una nullità”:

 

"  ADR che io non ho mai detto o fatto capire a AC 1 che è una nullità, anzi al contrario mi sono data da fare per fargli capire che malgrado tutte le difficoltà aveva ancora tanti amici, io, sua madre ed anche suo fratello che gli volevano bene e che lo aiutavano. Lui non sentiva ragioni. Era convinto di essere una nullità e di essere sfortunato." (VI PP 31.8.2004 AI49)

 

E indicativa dell’intensità del sentimento di frustrazione vissuto dall’imputato durante la convivenza con PC 1 è la spiegazione  da lui data in aula su quanto lo spinse, il 20.10.1994, a buttare una ragazza sconosciuta nel baule della sua macchina, a portarla in un bosco e a fare quello che fece. Fu perché – ha detto – “forse ero arrabbiato con PC 1 e volevo sfogarmi”.

 

                                          D’altro canto, la Corte ha accertato che, contrariamente al dire dell’imputato, dopo la fine della loro convivenza, il rapporto fra i due non era, certo, né tranquillo né amichevole.

                                          Se, come visto sopra, il rapporto fra i due continuò anche dopo la fine della loro convivenza, esso non fu mai – come preteso dall’imputato – un sano e tranquillo rapporto di amicizia basato sulla solidarietà reciproca.

In realtà, fu un rapporto tormentato ed ambiguo che vedeva lei continuare a frequentarlo, in forme diverse nel tempo, per motivi contrastanti e vedeva lui vieppiù equivocare sulla reale natura di quel rapporto ed assumere atteggiamenti vieppiù possessivi ed ossessivi man mano che vedeva PC 1 allontanarsi.

 

Se fu il AC 1 a volere la loro separazione, a PC 1 non occorse molto tempo per rendersi conto di non volere più riallacciare il suo rapporto con AC 1. L'imputato, invece, ritornò subito sui suoi passi. O meglio, ci ritornò non appena vide che la donna si allontanava da lui:

 

"  per me era chiaro che era una storia finita, per lui no, da quando io ho rotto definitivamente lui ha iniziato a sperare di ricostruire il rapporto. Purtroppo io l’ho sempre aiutato ed ho continuato ad aiutarlo anche negli ultimi due anni. Questo non ha facilitato il distacco, me ne rendo conto." (PC 1, PS 18.8.2004)

 

                                          Così il AC 1 si rese conto - o si convinse - di essere ancora innamorato di PC 1. Questo suo sentimento lo confidò agli amici:

 

"  Preciso che sono due anni che gli dico di lasciare perdere l’ex fidanzata ma su questo argomento non mi ascolta. (…) A domanda precisa rispondo che per me la storia tra loro due non è mai realmente finita, si cercavano entrambi ma non riuscivano a tornare assieme. AC 1 mi diceva sempre che è rimasto amico della PC 1 perché non poteva dimenticare tutti gli anni che hanno passato insieme, però io potevo vedere che non mi diceva la verità nel senso che PC 1 gli piaceva ancora ma non voleva ammetterlo." TE 8PS 30.9.2004)

 

"  lui mi ha detto che avevano convissuto e che lei aveva finito la relazione, dicendogli che non lo voleva più. (…) mi ha detto che era ancora innamorato della sua ex ragazza e che talvolta lei andava a casa sua aggiungendo che talvolta elle pernottava da lui senza precisare se avevano avuto o meno rapporti sessuali"

(TE 7 VI PP 15.2.2005 AI 186)

 

"  A ACCO1 avevo chiesto come mai continuava questo tira e molla e lui mi aveva detto che nutriva ancora la speranza di riallacciare ancora una relazione. Ricordo la loro relazione come piuttosto litigiosa, con dei battibecchi continui, anche per dei futili motivi. (…) ADR che AC 1 di PC 1 diceva che era contento del fatto che lei venisse a casa sua a stirare. Egli aveva anche una certa frustrazione dovuta al fatto che lei si concedeva a lui unicamente quando l'iniziativa era sua, mentre quando tentava AC 1 qualche approccio lei si negava. In questo senso lui la definiva talvolta stronza quando era giù di morale e aveva dei momenti un po’ di depressione." (__________VI PP 16.2.2005 AI 187)

 

                                         Così il loro rapporto continuò.

Con la donna che – pur non volendo più riallacciare con lui la vecchia relazione sentimentale e pur criticandolo - continuava a frequentarlo. Da un lato, aiutandolo nelle faccende di casa. D’altro lato, aiutandolo a mantenere un certo ordine nelle sue questioni economiche. Lo faceva – ha detto la donna in aula – perché, così, poteva forse sperare di recuperare i soldi che le doveva. Tuttavia, le cose non finivano lì. C’erano quegli sporadici rapporti sessuali. Ma c’erano, anche, i racconti di lei su quel che faceva, c’erano le confidenze di lei che gli raccontava quello che le succedeva nei weekend.

                                          E così - grazie all’ambiguità che permeava il loro rapporto, con lui che voleva tornare con lei e lei che non voleva ma che, ciò nonostante, lo frequentava – il AC 1 ha cominciato a voler controllare la vita della donna.

                                          Ne criticava l’abbigliamento – troppo provocante – e i comportamenti:

 

"  Devo dire che lei aveva un atteggiamento provocante verso gli uomini sia nell'abbigliamento sia nell'atteggiamento. (…) L'anno scorso un uomo sposato le s'è buttato sopra nella camera da letto dell'appartamento dove erano depositate le giacche. Deve essere che quanto è successo è riconducibile ad una sua provocazione. Da parte mia le avevo consigliato, all'ultimo compleanno di __________, nostro amico di __________, di non mettersi con scollature provocanti per evitare di mandare in crisi il loro matrimonio. Io da parte mia ammetto comunque di aver provato almeno un po’ di gelosia." (VI PP 25.8.2004 AI30)

 

"  Ribadisco che lei è particolarmente provocante verso gli uomini. Ricordo episodi recenti dove lei, nel 2004 nel corso di una gita dell'Automoto Club Ceresio a Livigno, ha fatto uno strip poker, sventolando il suo reggiseno. Non so se ha mostrato in pubblico il seno o se aveva una camicia sopra. Lei mi aveva detto che l'autista le aveva proposto di avere un rapporto sessuale. Ricordo anche un altro episodio successo circa poco più di un mese fa: in una discoteca era stata accerchiata da un gruppo di 7-8 stranieri i quali avevano provato a palpeggiarla. Lei si è salvata essendo venuta l'amica __________, se non erro domiciliata a __________, a portarsela via. Desidero aggiungere che quella sera il gruppo di amiche, di cui faceva parte PC 1, è stato pedinato al rientro dalla discoteca che si trova a Marchirolo. Inoltre vi è anche un episodio legato alla vettura che __________ aveva in uso dal garage __________ di __________, proprietario un tale __________. Una persona aveva chiamato più volte il garage per avere i dati della conducente con la quale, asseriva lui, aveva avuto degli incidenti della circolazione, dei tamponamenti. __________ comunque non ha fornito i dati a questo sconosciuto. A parte quest'ultimo fatto gli altri episodi mi sono stati riferiti da PC 1 stessa, la quale sospettava che sarei venuto comunque a saperlo. …omissis… Ricordo ora anche un episodio di un mio amico che le ha allontanato la camicetta davanti al seno. Verosimilmente deve essersi sentito autorizzato da una sua provocazione." (VI PP 27.8.2004 AI43)

 

"  Rispondo che è vero che l’ho rimproverata per essere provocante e questo era motivo di litigi. Ogni tanto si litigava per questo motivo. Lei si difendeva dicendo che lo faceva innocentemente. ADR: che era lei che si vestiva in maniera seducente, con scollature o vestiti un po’ trasparenti che attiravano l’attenzione. L’atteggiamento di PC 1 era abbastanza spesso di provocazione verso altri uomini e lasciava anche fare, nel senso che gradiva le loro attenzioni" (PS 1.9.2004)

 

 

Poi, in un tentativo di controllo, AC 1 comincia a seguire PC 1, controllandone gli spostamenti:

 

"  (…) sono stata, sempre a periodi alterni, seguita dal mio ex fidanzato, che preciso, mi seguiva solamente senza importunarmi. Per questo motivo non ho mai sporto querela nei suoi confronti, anche per non peggiorare situazione. In pratica riuscivo a gestire la situazione, tra alti e bassi." (PS 26.7.2004; cfr, anche, VI PP 31.8.2004 AI49)

 

"  A domanda rispondo che AC 1 aveva anche in precedenza controllato l’ex fidanzata. In due occasioni si è fermato dov’era posteggiata l’auto dell’ex fidanzata e ha controllato se il cofano era caldo. Io ero rimasta in auto. Ogni volta che si passava di fronte al domicilio dell’ex fidanzata cercava di guardare se questa era a casa (non era facile perché abitava nel seminterrato)."

(__________,PS 30.9.2004 allegato 1.39 al rapporto di polizia)

 

AC 1 non si fa scrupolo nemmeno di importunare PC 1 e la sua famiglia con telefonate ed sms.

                                          La madre di PC 1, sentita in aula, ha riferito quanto segue:

 

"  Ricordo che nel periodo ottobre-novembre 2003, ho ricevuto dal AC 1 almeno 2 o 3 telefonate di insulti. Mia figlia in quel periodo seguiva un corso di danza a Paradiso. In quelle telefonate lui mi diceva che pedinava mia figlia e che mia figlia era una puttana. Che si vestiva tutta aperta, tutta scandalosa. Insomma me ne ha dette di tutti i colori. Preciso che in quelle telefonate lui si era presentato anche se questa presentazione non era necessaria siccome io conosco bene la sua voce. Ricordo che in quelle telefonate AC 1 mi ha anche detto di verificare dove erano andati a finire i soldi di mia figlia. Ricordo che io ho tentato di richiamarlo per spiegarli o per tranquillizzarlo. Non ci sono riuscita perché lui appena sentiva la mia voce mi riattaccava. Sono riuscita a parlare con lui solo una volta e in quella occasione gli ho detto di non ripresentarsi a casa mia."

(verb. dib. p. 25)

 

AC 1 in aula ha negato di aver telefonato alla madre di PC 1, non senza precisare - confermandone, quindi, la fedefacenza - che

 

"  (…) nel momento in cui PC 1 doveva comprare una vettura i suoi genitori le avevano in pratica rinfacciato di avere prestato dei soldi a me." (verb. dib. 28)

 

Inoltre, proprio in quel periodo, AC 1 inviò a PC 1 un SMS il cui testo non testimonia dell’idilliaco rapporto di amicizia di cui il AC 1 ha raccontato ma è esplicita conferma di un rapporto estremamente teso e di un’aggressività del AC 1 poco compatibile con la serenità di rapporti di cui ha parlato in aula:

 

"Crepa stronza quanto sei bastarda! Se qualche giorno qualche duno ti fa la festa ci godo l'hai cercata!!"  (SMS partito alle 19.58 del 10.9.2003 dallo 079/2401545)

 

Anche gli amici del AC 1 hanno riferito di suoi atteggiamenti ossessivi ed assillanti:

 

"  L’estate scorsa (2003) hanno iniziato a litigare. Preciso che li ho mai visti personalmente litigare ma riporto quanto mi diceva AC 1 mi diceva che lei parlava male di lui, in un certo periodo abbastanza lungo di due o tre mesi durante l’autunno scorso, e AC 1 era molto infastidito da questo fatto. ADR: che mi è proprio parso geloso e si comportava come tale nei confronti dell’ex fidanzata. Questo me lo ha confermato verbalmente, era ancora innamorato e quindi geloso. Ricordo che me lo ha detto circa un anno fa, d’estate, ma me lo ha detto parecchie volte quel periodo e anche dopo. Io gli dicevo di lasciare perdere e di voltare pagina, che di donne ce ne sono tante, ma lui aveva sempre la sua PC 1 in testa." (__________, PS 30.9.2004)

 

"  I rapporti tra me, mia moglie e AC 1 si sono degradati quest’anno ad inizio anno. Mia moglie e PC 1 si vedono ogni mattino a bere il caffè. PC 1 si confida con mia moglie e AC 1 è diventato sempre più geloso e arrabbiato nei confronti di mia moglie. Addirittura ha mandato un sms dai toni offensivi a mia moglie, al che io gli ho telefonato arrabbiandomi parecchio e litigando con lui. Da quel momento non ci siamo più sentiti " (__________PS 26.8.2004)

 

Malgrado PC 1 abbia riferito che AC 1 nei primi mesi del 2004 l'avesse importunata di meno – le capitava di ritrovarselo in giro con meno frequenza e riceveva meno telefonate (VI PP 31.8.2004 AI49) - lui continuava a chiamare gli amici di lei per parlare del loro rapporto e continuava a controllarla, seppur a suo insaputa.

__________, infatti, riferisce che:

 

"  AC 1, questa primavera, mi ha chiamato più volte al telefono per confidarsi con me. Sapeva che vedevo PC 1 e che parlavo con lei. In pratica mi diceva che si erano visti di nascosto, che lei non voleva che si sapesse e mi diceva anche che ogni volta che litigavano lei tirava in ballo la storia del denaro che non riusciva a restituire e della sua sterilità. Da parte mia non ho riferito nulla a PC 1. Tutto quello che mi dicevano lo tenevo per me per evitare loro ulteriori litigi. (…) A domanda precisa rispondo che l’sms ricevuto da AC 1 l’ho cancellato. Ricordo che in questo sms mi ha data della scimmietta perché lui pensava che ascoltavo quello che diceva PC 1 e che PC 1 mi influenzava e che quindi non ragionavo più con la mia testa, e questo non lo sopportava. L’sms non era volgare o minaccioso, però mi ha dato della scimmiotta" (PS 26.8.2004)

 

 

 

 

__________ ha dichiarato che:

 

"  AC 1 mi ha detto dei suoi problemi con PC 1, della sua difficoltà a superare il fatto che non fossero più assieme. A me era evidente che facesse fatica ad accettarlo. Non me lo ha detto a chiare lettere ma traspariva da ogni suo discorso.  ADR: a me pareva che mi chiamasse apposta per sfogarsi, quelle poche volte (quattro o cinque) che mi ha chiamato, tra l’autunno scorso (2003) e questa primavera (2004)." (PS 11.9.2004)

 

Nella primavera del 2004, AC 1 raccontò a PC 1 che doveva assentarsi per un viaggio di lavoro in Iraq.

In realtà, quel viaggio non ci fu.

Fu un’invenzione del AC 1 fatta allo scopo di poter meglio seguire e controllare PC 1.

Per rendere verosimile questa sua permanenza in Medio Oriente, AC 1 inviava messaggi a PC 1 tenendola al corrente di fantomatici arrivi in aeroporto, di viaggi in macchina, e di cene con i clienti.

                                          PC 1 ha, infatti, dichiarato che:

 

"  è vero che mi ha raccontato che era stato in IRAQ. Non ricordo la data ma era in primavera. Mi ha raccontato di essere stato via 4 o 5 giorni e mi mandava degli sms che dicevano: - siamo atterrati…abbiamo avuto ritardo con l’aereo…andiamo a cena con i clienti…ripartiamo…mi aveva preso un regalo…ecc.  Ricordo che mi disse che la Metalproject gli aveva dato una carta VISA per pagare le spese di viaggio. Ricordo disse che sarebbe andato con un collega di lavoro irakeno. Al rientro il regalo non l’ho mai ricevuto e questo mi aveva fatto capire che molto probabilmente era tutta un’altra delle sue invenzioni." (PS 18.10.2004)

 

                                          Per dare corpo a quest’inganno – così che PC 1 non potesse avere dubbi e si muovesse perciò liberamente - il AC 1 aveva addirittura raccontato la stessa storia a __________ ed aveva chiesto all'amico __________ di tenergli il gioco, nel caso in cui PC 1 gli avesse chiesto qualcosa:

 

"  il AC 1 mi ha chiesto, una decina di giorni prima di simulare la partenza per l’Irak, di tenergli il gioco, cioè che se incontravo PC 1, se mi chiedeva dov’era il AC 1, dovevo dirgli che era in Irak. Adr: penso che questa fosse un ennesima trovata per fare ingelosire o preoccupare PC 1, (…). A domanda precisa rispondo che non mi ha detto il preciso motivo di questa menzogna. Mi ha detto solo che stava a casa e che se anche se tutto era chiuso e le tapparelle abbassate, potevo andare a trovarlo a casa (cosa che non ho mai fatto)." (__________, PS 18.10.2004)

 

"  Preciso che durante questa primavera non ho sentito il AC 1 per un mese. Prima di partire mi aveva detto che la sua ditta gli aveva offerto di montare della barriere in Iraq, al confine con la Siria. Passato questo mese ci siamo rivisti e AC 1 mi ha detto che aveva visto questo lavoro in Iraq, che ci era stato, e che sarebbe dovuto ritornare in Iraq per fare il lavoro che ancora non era stato fatto." (__________,PS 30.9.2004)

 

                                          AC 1, in aula, ha dichiarato di aver raccontato a Jennifer la storia del viaggio perché la ragazza conosceva PC 1 e, nel caso in cui le due donne si fossero incontrate, __________ non avrebbe potuto tradirsi.

 

                                          Così come da lui dichiarato, questa assurda messinscena doveva permettergli di meglio sorvegliare PC 1, in particolare gli avrebbe permesso di scoprire cosa la donna facesse in casa sua quando lui non c’era (va, qui, precisato che il AC 1 l'aveva incaricata di ritirargli la posta e portarla nell'appartamento).

Questo è quanto il AC 1 ha detto in aula, precisando che, in quei giorni, quando lei entrava in casa sua, lui si nascondeva dietro il divano e ne spiava le mosse.

 

Sempre nella primavera del 2004, il AC 1, ad insaputa della PC 1, era anche solito aggirarsi nei dintorni di casa sua:

 

"  Ricordo che in quel periodo una mia vicina di casa mi ha detto di aver visto il AC 1 nel palazzo in cui abitavo, al pian terreno. Meglio questa mia vicina aveva visto il AC 1 in lavanderia e una volta sulle scale. L'ha poi visto nel cortile del palazzo" (verb dib. p. 13)

 

                                          La conflittualità che si era instaurata tra i due e dovuta - per AC 1 - al fatto che non riusciva a rassegnarsi di non fare più parte della vita della sua ex compagna e - per PC 1 - al fatto che AC 1 la assillava e controllava, prendendo contatto anche con i suoi amici e la sua famiglia - generò situazioni spiacevoli che non fecero altro che accentuare il sentimento di frustrazione dell'imputato e meglio, come da lui stesso riferito:

 

"  Ella ha visto in un'occasione la foto di Veska (n.d.r.: una ragazza che il AC 1 aveva conosciuto a Locarno) e mi ha preso in giro chiedendomi se era la mia nuova ragazza, sogghignandomi in faccia." (VI PP 27.8.2004 AI43).

 

"  L’interrogante mi chiede se ho avuto modo di raccontare alla mia ex fidanzata PC 1 della mia nuova relazione con Veska(n.d.r.: in realtà, non c'era nessuna relazione con __________). Rispondo che gliel’ho detto a maggio e lei mi ha anche preso “per il culo” perché ha visto in casa mia una foto che mi ritrae insieme a Veska(non ricordo il suo cognome). Non so per che motivo abbia riso." (PS 1.9.2004)

 

"  Mi ha anche preso in giro dinanzi agli amici per il taglio di capelli e il mio nuovo orecchino, questo qualche tempo fa" (VI PP 27.8.2004 AI43).)

 

Quindi, in ogni caso a partire da settembre 2003, con un crescendo impressionante nell’autunno successivo e nella primavera 2004, il rapporto fra AC 1 e PC 1 è stato caratterizzato da una grande conflittualità.

                                          In estrema sintesi, lui la voleva per sé.

                                          Ma lei non tornava. Anzi, pian piano anche quella specie di legame che era sopravvissuto sin lì si andava diradando. Lei diventava più fredda. E lui non capiva perché. Così reagiva a questo progressivo e, per lui, incomprensibile – ma, soprattutto, inaccettabile – allontanarsi, cercando, con le modalità di cui s’é detto sopra, di rimanere in qualche modo legato. In sintesi, voleva esorcizzare il suo abbandono aumentando il controllo su di lei.

                                          Quel che il AC 1 provava per PC 1 nel periodo citato - ovvero quando la disponibilità della donna nei suoi confronti venne meno - non era amicizia e preoccupazione (così come egli disse alla polizia il 19.8.2004) ma era rabbia, rancore e gelosia perché lei non lo voleva più.

                                          Le dichiarazioni del AC 1 rese in inchiesta a questo proposito sono significative e vengono qui riprodotte in ordine cronologico:

 

"  ADR che io a PC 1 le voglio ancora bene e che sono ancora innamorato di lei e che spero di avere una seconda opportunità per tornare assieme." (PS 26.7.2004)

 

"  Io non ho mai voluto far male a PC 1 né gliene ho fatto né mai glene farò. A lei auguro ogni bene ed è libera di fare quello che vuole. Per me lei è importante come amica. Anche recentemente avevo bisogno di un favore lei mi aiutava di buon grado" (VI PP 25.8.2004 AI30)

                                         

"  (…) che adesso non tornerei più assieme a PC 1. Lei mi ritiene una nullità e io non sopporto questo atteggiamento. Rettifico quindi quanto dichiarato nel verbale del 26 luglio 2004, nel senso che non sono più innamorato di lei." (VI PP 25.8.2004 AI30)

 

"  Desidero dichiarare che considero la mia ex ragazza una persona malvagia: elle mi ha ricattato rivendicando il pagamento dei suoi debiti. Mi ha detto diverse volte che se non le davo almeno qualcosa dei debiti ammontanti a circa fr. 30'000.--, interessi esclusi avrebbe mandato suo fratello a spaccarmi la faccia. ADR che le ho rimborsato circa fr. 2'000.-- L'importo di fr. 30'000.-- comprende anche fr. 6'000.-- accumulati a telefonate non erotiche bensì ad una chat line. ADR ribadisco che io ho solo parlato di queste telefonate e che le stesse non avevano, malgrado fossero care, contenuto erotico. Ricordo anche che PC 1 mi ha minacciato di far ipotecare la casa di mia madre se non avessi saldato i debiti….omissis… . PC 1 inoltre mi ha usato. Quando le andavo bene ero un pezzente. " (VI PP 8.9.2004 AI71)

 

                                          Il cambiamento di atteggiamento di PC 1 non fece preoccupare il AC 1, così come lui dichiarò nei primi verbali di polizia. In realtà, lo faceva arrabbiare poiché si rendeva conto di avere perso il controllo sulla sua vita. Se prima la donna, almeno, andava a casa sua, a partire da fine giugno le cose cambiarono. PC 1 era distratta da altre cose. Come vedremo in seguito, PC 1 non tornava a casa la notte. Rientrava solo al mattino presto. E lui la controllava perché la vedeva rientrare verso le 06.00 del mattino.

In effetti, in aula, per la prima volta, il AC 1 ha ammesso che

" in quel periodo provava rancore nei confronti di PC 1" e  che

"  il rancore che lui provava derivava dal fatto che era geloso e non voleva che PC 1 avesse rapporti sessuali con un altro."

(verb. dib. p. 10).

 

Dichiarazioni che confermano anche il dire di PC 1 quando riferisce che l'unica domanda che AC 1 le rivolse quando lei gli disse della sua nuova relazione fu se intratteneva con il nuovo amico dei rapporti sessuali.

 

 

                                   6.   la perizia

 

Il PP ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica volta ad accertare il grado di responsabilità del AC 1.

Quale perito è stato designato il dr. med. PE 1 (AI 24 e 25).

 

Il referto peritale è stato consegnato l'8.11.2004 (AI146).

Esso è stato integralmente confermato in aula.

Dalla prospettiva dell’ attività psichica di base il perito ha osservato quanto segue:

 

"  La coscienza, soprattutto per quanto concerne il carattere illecito di certe azioni attribuitegli, sembra ben conservata ed egli con cura evita di entrare nei dettagli e con una particolare abilità manipola i fatti, trasformandoli in argomenti a suo favore e indicando le azioni degli altri come appositamente lesive e diretto contro di lui. Egli appare ipervigilante e molto lucido, L'orientamento temporo-spaziale è impeccabile. I disturbi della memoria non sono stati rilevati. Non vi sono amnesie, ipermnesie o paramnesie. Nella raccolta dei dati anamnestici, egli "non ha ricordato" soltanto i comportamenti illeciti e gli eventi che lo mettono in cattiva luce. L'affettività di base non mostra degli affetti depressivi, dolore, angoscia e nemmeno degli affetti espansivi come gioia o piacere. Dello stesso parer è lo psichiatra __________ che ha visitato il periziato il 12.8.2004. Al perito l'affettività è apparsa piuttosto coartata, appiattita, rivolta verso se stesso. Non si osservano emozioni particolari ed egli appare piuttosto freddo; in particolare in occasione del racconto dell'incidente nel quale ha perso la vita il motociclista che ha urtato l'auto del periziato. L'attività sintetica di base non rivela particolari impoverienti degli strumenti della mente, naturalmente tenendo conto della sua formazione. Non si osservano disturbi dell'attenzione e della concentrazione psichica, disturbi dell'astrazione e delle operazioni intellettive o disturbi del corso dl pensiero. La comunicazione non presenta disturbi dell'articolazione, sintattici o semantici. La psicomotricità è priva di crisi di mania o di ansia. Non si percepiscono segni fisici di tensione o disturbi psicomotori sistematizzati. La percezione è libera da qualsiasi dispercezione o allucinazione."

 

                                          In seguito, il PE 1 è passato alla valutazione diagnostica:

 

"  Il periziato presenta una serie di criteri diagnostici della personalità dissociale, narcisistica e affettivamente instabile. I criteri rilevati del disturbo dissociale sono: incapacità di rispettare le norme sociali, ripetute condotte di rilevanza penale, mentire, truffare per profitto e rubare, impulsività, irritabilità, aggressività, inosservanza della sicurezza propria e degli altri, irresponsabilità, incapacità di sostenere una attività lavorativa continuativa, di far fronte ad obblighi finanziari e mancanza di rimorso dopo aver danneggiato o derubato. La componente narcisistica si intravede nelle sue fantasie di grandiosità di amore ideale, nella scarsa empatia, nel comportarsi come se tutto gli fosse dovuto, nella ricerca di soddisfazione immediata delle proprie aspettative, nello sfruttamento interpersonale e nell'incapacità di capire i sentimenti o le necessità degli altri dei quali è spesso invidioso. Non mancano atteggiamenti arroganti e presuntuosi come risulta dai verbali di alcuni compagni di lavoro e amici. L'instabilità affettiva, delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé, dell'umore e impulsività (detta anche borderline), si rileva attraverso i suoi sforzi di evitare un abbandono. Le sue relazioni sono intense e instabili, spaziano dall'iperidealizzazione alla svalutazione totale. Il suo comportamento antisociale come spendere, abbuffarsi, guidare in modo spericolato può anche essere interpretato come impulsività nelle attività potenzialmente dannose ciò che assume il valore di uno dei criteri diagnostici per il disturbo borderline. Vi sono stati anche ricorrenti minacce e comportamenti suicidali e difficoltà nel controllarsi come ad esempio, quando in occasione del divieto di avvicinarsi ai denuncianti PC 1 e PC 4, si è recato appena rilasciato verso il loro domicilio. Il suo desiderio di vendetta si può spiegare con l'ideazione paranoie che fa parte di quest'ultimo disturbo della personalità. Trattasi dunque di un disturbo di personalità che integra diversi criteri appartenenti ai disturbi di personalità del gruppo B della classificazione DSM-IV ovvero sia disturbi dissociale, borderline, istrionico e narcisistico di personalità."

 

                                          In aula il perito, chiamato a precisare il concetto di fantasie di grandiosità espresso nel referto a spiegazione della componente narcisistica riscontrata nel periziato, ha dichiarato che le stesse consistono nelle fantasia di essere amato, di essere primo nella vita della sua compagna. E, confermando la sua valutazione diagnostica, ha aggiunto che il AC 1 soffre di un’instabilità affettiva.

 

Il PE 1 ha poi analizzato la morfologia del comportamento del AC 1 :

 

"  La morfologia del comportamento del periziato corrisponde al cosiddetto stalker, un termine coniato recentemente nella letteratura anglosassone. Lo stalkering è una condotta patologica contrassegnata da inseguimento, osservazione, controllo e vigilanza della vittima che è spesso un ex partner oppure una persona desiderata o immaginata come persona amata. Questa costellazione di comportamenti include reiteranti e persistenti tentativi di imporre alla vittima il contatto e/o la comunicazione indesiderata, telefonando, scrivendo e.mail, lettere, graffiti oppure lasciando altri segni della propria presenza. Generalmente vi è una patologia psichiatrica sottostante e da essa dipende l'evoluzione dello stalking. Statisticamente, la maggioranza si limita alle molestie e minacce, mentre un terzo passa al danneggiamento e all'assalto. Nella psichiatria classica questo disturbo è definito come erotomania, ovverosia illusione delirante di essere amato. Si chiama anche sindrome di G. de Clérambault, dal nome di colui che descrisse questo disturbo. De Clérambault in questo delirio sistematizzato distingue i postulati fondamentali (orgoglio, desiderio e speranza) e i temi derivanti che determinano il comportamento delle persone affette che si svolge in tre fasi; fase della speranza, fase del dispetto e fase del rancore. L'oggetto dell'attenzione è immaginato come dipendente, bisognoso e monco di valore senza la presenza del suo persecutore. L'energia che spinge l'erotomane o lo Stalker non è l'amore, bensì l'odio. Nel caso specifico ci troviamo di fronte alla persone che presenta segni clinici di disturbi dissociale, narcisistico e borderline della personalità e la quale ha presentato diversi episodi deliranti. Nella diagnosi differenziale bisogna tener conto che il disturbo paranoide e narcisistico possano essere caratterizzati da reazioni di rabbia immotivata, ma si distinguono dal borderline per la stabilità dell'immagine di sé e l'assenza dell'autodistruttività, dell'impulsività e del timore di abbandono. Il dissociale e borderline sono caratterizzati da comportamenti manipolativi; i primi per ottenere profitto, potere e altra gratificazione materiale e i secondi per ottenere le attenzioni. Il periziato presenta un'alta tendenza di manipolazione per entrambe le ragioni. Gli individui con disturbo antisociale e con disturbo narcisistico condividono la tendenza ed essere brutali, disinvolti, superficiali, sfruttatori e senza empatia. I primi non necessariamente sono bisognosi dell'ammirazione e dell'invidia degli altri; i secondi mancano di impulsività, aggressività e disonestà. Inoltre il dissociale e l'istrionico condividono impulsività, superficialità, la ricerca di situazioni eccitanti, sono seduttivi e manipolativi, ma l'istrionico è emotivamente più esagerato e non si coinvolge in comportamenti antisociali. Il comportamento antisociale si riscontra talvolta nel disturbo paranoie, ma non come desiderio di guadagno o sfruttamento, ma come desiderio di vendetta. Il periziato non presenta altri criteri per il disturbo paranoie e, come già detto, i sintomi rilevati di quest'ultimo fanno parte del disturbo borderline. Il quadro diagnostico si può riassumere in “quadro psicopatico con delirio erotomanico”. La secondo versione è Stalker con disturbo delirante in personalità dissociale, borderline e narcisistica. Trattasi di una condizione che nella psichiatria classica era collocata nello spazio tra la normalità e la malattia mentale, ma appartenente alla fascia a ridosso del confine della malattia mentale. Nel caso specifico, il disturbo della personalità è accompagnato da delirio erotomanico, sconfinando così nella malattia. A questo quadro si aggiunge la parafilia in forma di feticismo. Secondo i criteri statistici in vigore (DSM-IV-TR o ICD-10) i codici sono i seguenti: F22 disturbo delirante. F65 feticismo. F60.2, F60.3 e F60.8 disturbo dissociale, borderline e narcisistico."

 

 

                                   7.   letteratura sullo stalking

                                         

Dalla letteratura medica specifica si legge che, sebbene l'interesse per questo fenomeno sia stato risvegliato da alcuni casi di stalking che hanno avuto come vittima delle personalità dello spettacolo (…), studi etimologici hanno dimostrato che episodi di stalking sono relativamente frequenti anche al di fuori del mondo ristretto delle celebrità (…).

                                          La grande maggioranza di questi comportamenti, infatti, sono messi in atto da ex partners di sesso maschile nei confronti di compagne che hanno interrotto o che vogliono interrompere la relazione, con intenti molteplici e spesso misti, quali il tentativo di ristabilire il rapporto, la gelosia, la vendetta per torti subiti (o come tali percepiti), la dipendenza, il desiderio di continuare ad essere presente nella vita dell’ex-partner esercitando su di essa svariate forme di controllo.

                                          Il fenomeno dello stalking consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca e di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che risulta infastidita o/e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi (G.M. Galeazzi, P. Curci: "Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna", Vol. 7. dicembre 2001 num. 4, in www.sopsi.archicoop.it/rivista/2001/ vol7-4/galeazzi.htm)

 

                                          Molestie, minacce - anche alla famiglia, agli amici o agli animali della vittima - pedinamenti, telefonate indesiderate - anche ai famigliari, agli amici, ai colleghi o vicini della vittima per avere sue notizie - controllo, sorveglianza nei confronti della vittima designata risultano i comportamenti che più di frequente caratterizzano tale fenomeno (Marasco M. e Zenobi S., Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali in Difesa Sociale vol. LXXXII, n. 4-5 (2003), pag. 37.46 e Ph.D. De Benedictis Tina, Jaffe Jaelline e Segal Jeanne "Domestic violence and abuse: types, signs, symptoms, causes and effects" in www.helpguide.org/mental/)).

Rientrano, poi, nei comportamenti tipici dello stalker anche il danneggiamento della casa, della macchina o di altre proprietà della vittima (R.E. Palarea al., 1999, "The dangerous nature of intimate relationship Stalking: Threats, violence and associated Risk factors" Behavioral Sciences and the law, vol. 17, p. 269-283 e Ph.D. De Benedictis Tina, Jaffe Jaelline e Segal Jeanne "Domestic violence and abuse: types, signs, symptoms, causes and effects" in www.helpguide.org/mental/).

 

Così come indicato dal perito, una delle possibili definizioni dello stalker, da un punto di vista psichiatrico, è quella di "erotomania non delirante o borderline". In questo caso, le molestie persistenti nei confronti della vittima - con la quale lo stalker ha avuto una relazione sentimentale - configurerebbero un tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata dall'abbandono.

 

                                          Il mezzo più utilizzato nello stalking è, soprattutto nella fase iniziale, il contatto telefonico.

                                          Seguono il pedinamento con l'incontro apparentemente casuale sul luogo di lavoro o comunque in ambienti frequentati dalla vittima il cui spazio relazionale, professionale e personale diventa il terreno di conquista dello stalker.

                                          Il progresso tecnologico ha creato anche spazio per lo stalking via internet: il molestatore può esprimere direttamente alla vittima le emozioni ed i desideri tipici dello stalker (rabbia, gelosia, controllo) entrando, senza invito, nello spazio intimo del destinatario.

 

                                          Sempre secondo la letteratura specializzata, la violenza nello stalker è generalmente definita affettiva, caratterizzata da paura e collera di fronte al timore di una minaccia immediata.

                                          Tuttavia, più si restringe lo spazio vitale della vittima, più aumenta il rischio di condotte violente da parte del molestatore, anche se va precisato che il ruolo della violenza nello stalking non è pacifico e sembra, comunque, un elemento correlato a ripetuti rifiuti da parte della vittima che possono indurre lo stalker a manifestazioni aggressive, a violenza sessuale e, in casi estremi, all'omicidio.

Raramente la violenza nello stalking è premeditata e, in questi casi, sono alte le probabilità dell'esistenza di una sociopatia nel molestatore (Marasco M. e Zenobi S., Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali in Difesa Sociale vol. LXXXII, n. 4-5 (2003), pag. 37-46).

 

E’, inoltre, unanimemente riconosciuto che il comportamento dello stalker è imprevedibile (Ph.D. De Benedictis Tina, Jaffe Jaelline e Segal Jeanne "Domestic violence and abuse:

types, signs, symptoms, causes and effects" in www.helpguide.org/mental/).

 

Infine, le molestie assillanti messe in atto da ex partners sono state ritenute le più pericolose (R.E. Palarea al., 1999, "The dangerous nature of intimate relationship Stalking: Threats, violence and associated Risk factors" Behavioral Sciences and the law, vol. 17, p. 269-283 e MP Brewster, 2000: "Stalking by former intimates: verbal threats and other predictor of physical violence" Violence Vict, 2000, vol. 15, p. 41-54).

 

 

                                   8.   circostanze dell’arresto

 

Le circostanze che hanno condotto all'arresto di AC 1 vanno ricercate negli avvenimenti che videro coinvolti PC 1, PC 4 e PC 2, tra il 23 e l'11 agosto 2004 quali vittime di comportamenti assillanti messi in atto dall'accusato e tradottisi nelle principali accuse mosse dal procuratore pubblico ed oggetto del presente dibattimento.

 

Il 26 luglio 2004 AC 1 venne convocato in polizia poiché sospettato di avere eseguito due furti, il primo ai danni di PC 1 ed il secondo ai danni di PC 4.

Egli era, inoltre, sospettato di aver inviato sms e lasciato messaggi minatori ad entrambi.

AC 1 si dichiarò estraneo alle accuse mossegli e venne, quindi, rilasciato lo stesso giorno, in tarda serata, dopo che il magistrato inquirente gli fece ordine di non più avvicinarsi a PC 1, a PC 4 ed ai loro rispettivi domicili.

 

Lo stesso giorno, qualche ora più tardi, la PC 1 segnalava alla polizia la presenza del AC 1 sotto lo stabile del numero civico __________ di __________ a __________.

Gli agenti giunsero sul luogo e trovato il AC 1 - davanti alla __________ di __________, alle 21.40 - procedettero al suo fermo ed alla sua traduzione presso gli uffici della polizia.

AC 1 venne, quindi, arrestato per disobbedienza a decisioni dell'autorità ex art. 292 CP.

 

Durante il tragitto di traduzione AC 1 mantenne un comportamento tranquillo (AI151).

Davanti all'agente di polizia AC 1 ammise di essere passato

 

"  sotto il numero civico di __________ e di essere stato arrestato alcuni minuti più tardi, ma che era sua intenzione rincasare presso il suo domicilio a __________ " (PS 26.7.2004 ore 22.09).

 

L'illiceità dell'arresto in questione - poiché in contrasto con l'art. 95 cpv. 3 CPP che prevede che, in caso di contravvenzione, l'arresto è eccezionalmente possibile solo per pericolo di fuga, se l'accusato non presta una cauzione sufficiente per garantire l'esecuzione del presumibile giudizio - è stato rilevata durante il dibattimento.

 

AC 1 venne rilasciato il giorno seguente e riaccompagnato presso il suo domicilio da una pattuglia della polizia.

Un'ora dopo il suo rilascio "ignoti tiravano dei sassi contro le tapparelle del domicilio del PC 4." (rapporto di esecuzione 13.8.2004 AI 3, p. 2).

Questo episodio, tuttavia, non è stato ripreso nell’atto di accusa.

 

Il giorno dopo la sua scarcerazione, AC 1, mantenne l'impegno preso con le autorità e lo psicologo TE 1, iniziando una terapia di sostegno presso il patronato penale di Lugano.

Ne emerse la necessità di una presa a carico da parte di uno psichiatra. Il dr. TE 1 si attivò in tal senso ma lo psichiatra da lui contattato era assente fino al mese di settembre.

Nel frattempo, AC 1 si recò ai colloqui presso il servizio psicosociale il 28.7, il 2.8., il 5.8.,il 9.8., l'11.8.

Mancò a quello fissato per il 12.8.2004 poiché si trovava nuovamente in stato di detenzione (AI89).

 

Infatti, il 12 agosto 2004 dopo le 00.30, PC 2 - che abita nello stesso stabile di PC 4 - chiamò la polizia poiché aveva visto il AC 1 aggirarsi nel suo giardino.

Convocato in polizia, AC 1 negò di essersi recato sul posto affermando di essere stato a casa tutta la sera a guardare la televisione.

Nonostante le sue negazioni, egli venne arrestato quella stessa sera.

L'indomani, il 13 agosto 2004, PC 2 si accorse che l'impianto frenante della sua vettura era stato danneggiato e denunciò il fatto alla polizia.

                                          AC 1 fu sospettato di essere l'autore di tale gesto.

                                          Il suo arresto venne, quindi, confermato dal GIAR.

 

ll carcere preventivo sofferto dall'accusato si è protratto fino al giorno del pubblico dibattimento.

 

Con atto di accusa 22 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa AC 1 per titolo di mancato omicidio intenzionale plurimo, coazione ripetuta (stalking), furto ripetuto, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio ripetuta, abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto, abuso della licenza o targhe ripetuto, veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto, disobbedienza a decisioni dell'autorità ripetuta, appropriazione semplice, pornografia e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.

 

 

                                   9.   fatti che hanno visto coinvolto PC 1, PC 4 e PC 2

                                   

In punto ai fatti che hanno visto coinvolti PC 1, PC 4, PC 2 e la sua convivente PC 3 dal 10 luglio al 13 agosto 2004, gli accertamenti della Corte sono i seguenti.

 

                                  a)   incontro fra PC 1 e PC 4

PC 1 ha conosciuto PC 4 il 29 giugno 2004 in occasione di una cena organizzata da PC 2, amico e vicino di casa di PC 4.

La cena fu organizzata da PC 2 proprio per far conoscere PC 4 e PC 1.

 

Alcuni giorni dopo quella cena, PC 2 e la sua compagna PC 3 partirono per un periodo di vacanza.

Rientrarono soltanto il 29 luglio 2004.

Nel frattempo, PC 1 e PC 4 si rividero.

Una prima volta, il fine settimana successivo al loro primo incontro: era il week-end del 3-4 luglio 2004 e si recarono al festival del blues di Ascona.

Uscirono nuovamente a cena il lunedì 5 luglio 2004 e insieme andarono al cinema nel weekend del 10-11 luglio 2004.

Secondo quanto da lei dichiarato, a partire da questo fine settimana, PC 1 ha dormito regolarmente a casa di Lorenzo PC 4 a meno che a casa dell’amico non ci fosse RC 1, il figlio di PC 4.

 

                                  b)   sospetti e pedinamenti del AC 1

AC 1 notò che, in questo periodo, PC 1 rientrava a casa sua soltanto verso le 7.00 del mattino:

 

"  Era qualche notte che ella non dormiva a casa. Io la vedevo rientrare presso la sua abitazione la mattina. A ben precisare io presumo che ella non dormiva a casa, proprio perché la vedevo passare da casa mia. Preciso che lei ha sempre fatto quella strada per andare a casa. ADR che io abito sulla strada cantonale a __________. Mentre lei abita a __________. Il Magistrato mi chiede come faccio io a fare quelle supposizioni alla luce del fatto che sulla strada cantonale sono possibili diverse destinazioni e non vi è un cammino unico obbligatorio per andare a casa della PC 1. Preciso che lei fa sempre quella strada, tutti i giorni, da tre anni e cioè da quando abbiamo terminato la nostra convivenza. ADR che PC 1 abita nel nucleo di __________ e che ci sono altre strade per giungere alla casa della mia ex convivente. ADR che ho visto, nei giorni prima della comunicazione del furto da parte di PC 1, lei passare alla mattina presto, attorno alle 7.00-7.15, circa tre volte. Da qui è nata la mia supposizione che lei non dormiva a casa" (VI PP 27.8.2004 AI43)

 

In aula, AC 1 ha precisato che si era insospettito ed allarmato poiché aveva notato in PC 1 un grosso cambiamento. Lei – con cui, già, c’erano gli attriti che sono stati descritti ai considerandi precedenti – a partire da inizio luglio era affaccendata in cose di cui lui non sapeva nulla.

Lo chiamava unicamente per dirgli che non poteva andare a casa sua. E quelle poche volte che si faceva viva, era sempre di corsa e nascondeva la macchina.

In pratica, lei stava sparendo dalla sua vita.

 

Questo cambiamento di abitudini indusse l'accusato a sospettare dell'esistenza di una relazione sentimentale tra PC 1 ed un altro uomo.

Si presentò, quindi, davanti alla porta di casa della PC 1 per chiedere spiegazioni.

PC 1, mentendo, gli disse che aveva trovato un lavoro notturno: doveva accudire una persona anziana a domicilio durante la notte.

AC 1 non le credette e incominciò a seguirla in modo più pressante di quanto già non avesse fatto in passato.

L’intento – confessato ad un amico – era di “cogliere sul fatto” la donna e il nuovo amante per poi  “metterla di fronte all'evidenza dei fatti”:

                                         

"  (…) ultimamente notavo degli atteggiamenti che non so se definire di gelosia legati al fatto che AC 1 mi aveva comunicato che secondo lui PC 1 si incontrava con un altro. Lui mi sembrava intestardito su questa circostanza e mi aveva detto che lei negava di avere un'altra storia e che lui voleva coglierli nel fatto per poi metterla di fronte all'evidenza dei fatti." (__________,VI PP 16.2.2005 AI 187)

 

                                  c)   PC 1 racconta a AC 1 della nuova relazione

PC 1, dopo alcuni giorni, decise di rivelare a AC 1 la verità.

Lo chiamò al telefono e gli disse che aveva iniziato una relazione con un altro uomo, un architetto, del quale però non fece il nome.

 

Secondo il AC 1 la rivelazione avvenne de visu e meglio:

 

"  lei me lo ha detto per strada, mi sembra a __________ vicino a casa sua, qualche giorno prima dei fatti all'origine del presente procedimento. Lei mi aveva detto che era un architetto. Io avevo commentato che magari lo conoscevo, visto il lavoro che facevo." (VI PP 8.9.2004 AI71)

 

Secondo quanto raccontato dalla donna, invece, la reazione del AC 1 fu diversa: l’uomo – appena avuta la conferma dei suoi sospetti - le chiese, con tono insolente, se avesse già avuto dei rapporti sessuali con il suo nuovo compagno.

PC 1 gli rispose "(…) che erano cose mie, negando comunque di aver avuto rapporti" (VI PP 31.8.2004 AI49).

 

La Corte, pur non avendo ottenuto dai protagonisti indicazioni precise sul giorno in cui ebbe luogo questa conversazione, ha potuto stabilire che la stessa avvenne al più tardi il 17 luglio 2004.

Infatti, è stato possibile stabilire (grazie ad una ricostruzione operata dagli agenti di polizia tramite i tabulati telefonici) che

il AC 1, in quella data, chiamò __________, un amico,

per chiedergli se lui sapesse che PC 1 "è assieme ad un architetto" (PS 11.9.2004).

 

                                  d)   i pedinamenti continuano

Nonostante avesse scoperto che cosa aveva provocato il cambiamento di atteggiamento di PC 1, AC 1 continuò a seguirla.

                                         In sostanza – limitandoci ai pedinamenti ripresi nell’atto di accusa - gli inseguimenti avvennero sia in macchina sia in moto, sull'arco di due settimane, in ogni caso a partire dal momento in cui il AC 1 si accorse che PC 1 non passava più le notti al suo domicilio.

 

Interrogato sul motivo dei pedinamenti anche dopo la rivelazione della nuova relazione sentimentale, AC 1 ha fornito delle ragioni che non hanno convinto la Corte.

                                          In corso di inchiesta egli aveva detto che:

 

"  Il Magistrato mi contesta che non è usuale seguire le amicizie con una moto con targhe non regolari. Concordo con il Magistrato precisando tuttavia che volevo dimostrarle che quanto mi raccontava non era vero e quindi che mi mentiva" (VI PP 25.8.2004 AI30)

 

Queste motivazioni sono state riproposte in aula ma, come detto,  non hanno convinto la Corte poiché il pedinamento con la motocicletta è avvenuto attorno al 18/19 luglio 2004 - come vedremo più in avanti - e, in quel momento, AC 1 già sapeva che il motivo delle assenze notturne della PC 1 era la sua nuova relazione sentimentale.

                                          Il AC 1 non aveva, quindi, nessun motivo per dimostrare alcunché a PC 1, visto che la verità PC 1 gliela aveva detta.

 

Ma, evidentemente, al AC 1 non bastava sapere.

 

Lui voleva di più. Voleva, evidentemente, sapere chi fosse il nuovo amante della PC 1. E, così come in seguito verrà dimostrato, voleva sapere altro. Voleva, in sintesi, entrare nell’intimità dei due nuovi amanti.

Perciò i pedinamenti sono continuati, crescendo in intensità al punto che la PC 1 non ha più saputo indicarli nel dettaglio:

 

"  in queste ultime due settimane l'ho visto talmente tante volte (...)" (PC1 26.7.2004).

 

Le due settimane a cui la donna faceva riferimento coincidono a ritroso proprio con quelle successive al fine settimana del 10/11 luglio 2004.

 

In punto ai mezzi utilizzati per questa sorveglianza, la Corte ha accertato che PC 4 ha seguito e sorvegliato la PC 1 principalmente con l'ausilio della sua automobile e questo in base alle dichiarazioni dello stesso AC 1, confermate dalla PC 1 e da __________, amica di AC 1:

 

"  (…) a luglio ricordo d’aver ricevuto un sms da AC 1 che voleva la mi auto per poter pedinare una persona che gli doveva dei soldi. Nonostante lui mi avesse prestato la sua in un paio di occasioni io gli ho risposto in maniera negativa. Devo dire che ha insistito per il fatto che lui appunto mi aveva prestato la sua auto quando io avevo fatto un paio di incidenti (lievi). Da parte mia però gli ho risposto che per pedinare qualcuno la mia auto non gliela prestavo."

(__________,PS 30.9.2004 allegato 1.39 al rapporto di polizia).

 

PC 1, in aula, ha confermato quanto già dichiarato agli agenti di polizia:

 

"  (…) che in questi giorni mi è pure capitato di vederlo anche a bordo della sua vettura. Questo è accaduto alla mattina presto, verso le ore 6.15 ca. Due volte a __________, dove una volta mi attendeva nel posteggio situato sotto casa, la seconda volta di fronte alla posta ed una volta l'ho incrociato sulla strada cantonale che stava tornando dal paese di __________ "

 

 

La Corte ha, altresì, accertato che il AC 1 utilizzò, per i suoi pedinamenti, anche la sua motocicletta cui - per sua ammissione - aveva applicato la targa __________ intestata alla __________ che lui ha dichiarato avere trovato in un prato.

In aula, ha precisato che la sua motocicletta era priva di targa, di licenza di circolazione e d'assicurazione civile.

 

Il AC 1 ha dichiarato di avere fatto uso della motocicletta per soli tre giorni.

Questa circostanza non è smentita dalle dichiarazioni di PC 1 che ha dichiarato di avere visto AC 1 a bordo della sua moto in almeno due occasioni.

                                          La prima il 19 luglio 2004 davanti al negozio __________ a __________:

 

"  Quando sono uscita dal negozio mi sono meravigliata del fatto che questa moto, riconosciuta senza ombra di dubbio come quella di proprietà del AC 1, fosse posteggiata proprio davanti al negozio. Immediatamente dopo la mia uscita dal negozio, ho visto il AC 1 sbucare da dietro la panetteria Dolci e dirigersi verso la moto. Gli ho chiesto come mai stesse circolando con la moto e soprattutto con quella targa, e cioè la targa di colore bianco __________, stranamente camuffata con un nastro isolante di colore nero che passava proprio al centro dei numeri. Lui mi rispondeva che era in giro così tanto per fare un giro. Dopo essere andata a casa, verso le ore 1830, lui ha continuato ad attendermi e a controllarmi tanto che quando sono nuovamente uscita di casa verso le 19.30 circa, lui si trovava proprio nei pressi della mia abitazione. Da parte mia lo sorprendevo nascosto e gli chiedevo se anche questa volta era in giro casualmente. Lui si metteva a ridere. Dopo avergli augurato una buona serata, sono salita a bordo della mia vettura e sono partita in direzione di Manno. Quando mi trovavo circa all'altezza __________ __________ a __________, ho notato che la moto mi stava raggiungendo. Fortunatamente, quando sono arrivata ai semafori dell'autostrada, io sono riuscita a passare con il semaforo verde e lui presumibilmente si è trovato il semaforo rosso e quindi sono riuscita a liberarmi di lui" (PS 26.7.2004 allegato 1.16 al rapporto di polizia)

 

La seconda volta, il 21 luglio 2004 a __________:

 

"  Io stavo uscendo dall'autostrada a __________, con l'intenzione di raggiungere il domicilio del mio attuale compagno e mi sono accorta che dietro la mia vettura vi era una moto che mi stava seguendo. Mi sono fermata davanti al liceo di __________ ed ho atteso il suo arrivo. Pochi istanti dopo la moto mi ha raggiunta ed a bordo vi era il __________. Abbiamo avuto una discussione ed alla fine gli ho chiesto di andarsene e di lasciarmi in pace, cosa che inizialmente ha fatto, ma pochi minuti dopo è ritornato per vedere se io mi ero spostata. Dopo aver discusso ancora una volta, lui si è allontanato e dopo alcuni minuti ho deciso di ripartire. Percorse poche centinaia di metri è sbucato nuovamente sulla strada ed ha continuato a seguirmi, questa volta da lontano tanto che sono riuscita ad allontanarmi dalla strada principale ed a nascondermi in un posteggio dietro la Chiesa di __________. Dopo averlo visto transitare avanti ed indietro sulla strada cantonale, ho atteso che si allontanasse in direzione di __________ per poi riuscire a raggiungere __________ " (PS 26.7.2004 allegato 1.16 al rapporto di polizia)

 

Sul modo in cui AC 1 entrò in possesso della targa in questione la Corte non ha potuto far maggior chiarezza ed ha dovuto, così, basarsi su quanto raccontato dal AC 1, che ha affermato di aver trovato la targa a __________, in un prato poco lontano da casa sua, e di averla applicata con un nastro adesivo nero con l'unico scopo di poter seguire la sua ex fidanzata più facilmente che non con la macchina.

 

Come detto, il AC 1 ha dichiarato di aver usato la moto con applicata la targa trovata sull'arco di 3 giorni. Egli ha, poi, aggiunto di avere, in seguito, restituito la targa infilandola nella bucalettere della polizia comunale di __________, poiché la PC 1 - che si era accorta che lui circolava con una targa non sua – minacciava di denunciarlo.

Questa circostanza è stata confermata dalla PC 1.

 

Dalla segnalazione di furto della targa __________ agli atti (allegato 4 e 5 al rapporto si segnalazione del 5.8.2004 AI 11 inc. 5981/2004), emerge che __________, domiciliato a __________, ha segnalato il furto/smarrimento della targa __________ applicata al motoveicolo marca Piaggio di proprietà della ditta PL 2 in data 17 luglio 2005.

Dal 10 al 16.7.2004, il motoveicolo era rimasto a __________, in via __________, nel posteggio della sua abitazione.

La denuncia è stata ritirata il 21.7.2004, al più tardi entro le 10.46 (orario di trasmissione dell'e-mail agli atti), poiché la targa era stata ritrovata quella stessa mattina nella bucalettere della polizia comunale di __________.

 

Ne consegue che AC 1 non poteva aver fatto uso della targa in questione la sera del 21.7.2004.

 

Le dichiarazioni di PC 1 e dell'appuntato __________ che situano nella sera del 21 luglio 2004 rispettivamente l' incontro e l'avvistamento del AC 1 in sella alla sua motocicletta con applicata la targa non sua vanno quindi corrette, per quel che concerne la contestualizzazione temporale degli avvenimenti raccontati, alla luce dei riscontri oggettivi agli atti.

L'atto di accusa - che indica quale giorno in cui la targa venne restituita il 22 luglio 2004 - è stato così opportunamente corretto nel corso del dibattimento.

                                  e)   primo messaggio telefonico

Proseguendo nella ricostruzione temporale degli avvenimenti oggetto dell'atto di accusa, la Corte ha accertato che AC 1, - preso atto della nuova relazione amorosa - oltre che pedinare e spiare PC 1, incominciò ad inviarle degli SMS, inizialmente dall’utenza telefonica __________.

 

Il primo SMS venne inviato alle ore 13.30 circa del 20 luglio 2004. Il testo è il seguente:

 

"Ricorda che se salta fuori la storia di san gallo io vado male ma non so lui se starà ancora con te"

 

Interrogato in aula sul significato di tale messaggio, l'accusato ha dichiarato di avere voluto ricordare a PC 1 che non avrebbe giovato alla sua reputazione la notizia secondo cui lei aveva continuato a vivere con una persona capace di fatti quali quelli commessi dal AC 1 a San Gallo. Se l’avesse saputo – era convinzione del AC 1 - il nuovo compagno l'avrebbe di certo lasciata o, perlomeno, non l'avrebbe più rispettata.

 

                                   f)   furto ai danni di PC 1

Il venerdì 23 luglio 2004, PC 1 - dopo aver trascorso la notte a casa di - tornò a casa alle ore 6.20 del mattino e si accorse si essere stata derubata. Chiamò la polizia che provvide ad effettuare le constatazioni del caso ed a raccogliere gli estremi della sua denuncia.

La refurtiva denunciata era composta da tutte le mutandine che erano combinate con reggiseno, calze autoreggenti, body intimi, t-shirt, costumi da bagno, camicie da notte e scarpe. Inoltre, le erano stati sottratti tutti i gioielli e la bigiotteria ad eccezione di una collanina in argento con ciondolo stile orientale rappresentante il simbolo dell’amore che le era stata regalata dal AC 1.

Questa catenina era stata appoggiata, in bella evidenza, sul davanzale interno della finestra della camera da letto.

PC 1 denunciò, pure, il furto di un classificatore contenente corrispondenza e contabilità del 2004 (che, in particolare, conteneva tre riconoscimenti di debito del AC 1 per un totale di circa CHF 30'000.-) e di una agenda.

In un secondo tempo, il 16.8.2004, PC 1 denunciò pure il furto di due passaporti dei gatti, uno dei quali le era stato regalato dal AC 1 e di due vibratori, uno bianco e uno rosa shocking, che le erano pure stati regalati dal AC 1 dopo la loro separazione.

La lista della refurtiva venne nuovamente completata il 22.10.2004 con la denuncia del furto di un paio di stivali neri (che, secondo il suo dire, piacevano molto al AC 1), delle solette interne di un paio di stivali invernali nonché di una vestaglia in seta color beige.

 

In aula, la PC 1 ha spiegato di essersi accorta solo nel mese di ottobre del furto degli stivali neri e dell'asportazione delle suole interne poiché si trattava di calzature che non metteva in estate.

 

Parte di questa refurtiva è stata ritrovata - in occasione della perquisizione effettuata il 1.9.2004 ad opera delle guardie di confine - nella macchina del AC 1

In effetti, emerge dal rapporto di perquisizione che due anelli - facenti parte dei gioielli rubati a casa di PC 1 - erano nascosti attraverso un ritaglio originale di fabbrica sotto la moquette del pavimento dell'autovettura. Il certificato di vaccinazione del gatto soriano di nome __________ era per contro inserito dietro uno dei due libretti di istruzioni e manutenzione del veicolo inseriti a loro volta in un astuccio blu, riposto nel cassettino del cruscotto lato passeggero.

 

Altra refurtiva è stata ritrovata nell’appartamento del AC 1, durante la perquisizione fatta il 15.9.2004. La polizia sequestrò vari oggetti, tra i quali 2 perizomi di colore nero ed azzurro.

Dopo averli controllati, PC 1 ha confermato quanto segue:

 

"  Mi vengono mostrati due perizomi, uno azzurro con fiori (minigrip B) e uno nero con pizzo ai lati, che mi viene detto era nascosti in una calza. Dichiaro con assoluta certezza che sono i miei. Quello nero sono sicura sia stato rubato durante il furto del 23 luglio. Per quanto riguarda il perizoma azzurro con fiori ne avevo due uguali; uno è stato rubato il 23.07.2004 e il secondo mi era stato sottratto precedentemente, in primavera, in lavanderia al piano terra (come già raccontato nei precedenti verbali – furto di biancheria intima in lavanderia a più riprese). Tengo a precisare che ho a casa i reggiseni che si appaiano ai perizomi summenzionati e che li ho acquistati da circa un anno, l’estate scorsa, cioè a relazione terminata, dopo la convivenza con AC 1." (PS 17.9.2004 allegato 1.20. al rapporto di polizia)

 

In merito alla refurtiva denunciata di cui il AC 1 era in possesso si osserva che, per quanto concerne il passaporto del gatto, la PC 1 ha dichiarato:

 

"  Il certificato veterinario di __________ sono sicura al 100% che era a casa mia come pure gli anelli e che da quel luogo mi sono stati rubati"

(PS 1.9.2004 allegato 1.18. al rapporto di polizia)

 

 

Ancora in aula AC 1 ha negato di essere l'autore del furto ai danni della sua ex compagna.

 

Chiamato a fornire spiegazioni circa il rinvenimento di oggetti di proprietà di PC 1 presso il suo domicilio e nella sua vettura AC 1 ha dichiarato, nel corso dell'inchiesta, di non sapere che nella sua macchina vi fossero gli anelli e il certificato veterinario del gatto. Per quanto concerne gli slip ritrovati a casa sua, egli ha affermato che probabilmente era stata la stessa PC 1 ad averli dimenticati a casa sua. Egli ha, poi, aggiunto che PC1 non aveva portato via da casa sua tutte le sue cose.

Questa circostanza è stata confermata da PC 1 stessa che ha dichiarato quanto segue:

 

"  Dichiaro che tra aprile e maggio (non ricordo le date esatte) AC 1 mi ha chiesto le chiavi di ritorno ed io ho preso tempo non restituendogliele subito poiché avevo ancora parecchi effetti personali a casa sua che volevo riprendere prima di ridargli le chiavi. Siccome AC 1 si faceva sempre più insistente, dopo un paio di settimane gli ridavo le chiavi anche se non avevo avuto la possibilità di riprendermi le mie cose." (PS 18.10.2004)

 

In aula, il AC 1 ha proposto un'altra spiegazione al rinvenimento degli anelli nella sua autovettura:

 

"  mi saranno caduti mentre le restituivo le sue cose".

 

                                  g)   AC 1 entra nel giardino di PC 4 per spiare la nuova coppia

Sempre il venerdì 23 luglio 2004 verso mezzanotte, AC 1 venne sorpreso da PC 4, a casa sua, mentre spiava dal giardino il soggiorno dove si trovava PC 1.

PC 4 gli chiese chi fosse e cosa stesse facendo.

AC 1, senza dire nulla, scappò attraverso il giardino e scavalcando la siepe andò a nascondersi sotto un’autovettura posteggiata oltre la siepe, in uno dei tre posteggi di via __________.

PC 4 lo seguì e gli intimò di uscire da sotto l’auto.

AC 1 uscì dal suo nascondiglio, si alzò e tra i due nacque una discussione.

 

Secondo la versione di PC 4, AC 1, alzandosi da terra, gli disse con uno sguardo "spiritato":

 

"  io ti conosco, ti ho già visto, non mi piaci per niente".

 

 

Anche PC 1 riferisce di uno sguardo che faceva paura:

 

"  Preciso che, in effetti, ho davvero molta paura di AC 1. Ricordo il suo sguardo, il suo ghigno la sera che si è presentato a casa di DUF 1 la sera in cui ha avuto la discussione con DUF 1" (VI PP 31.8.2004 AI49)

 

Ancora in aula, PC 1 ha dichiarato che quella sera il AC 1 la spaventò molto poiché le diede l'impressione di avere "superato il limite" tanto che il giorno successivo lei andò dalla madre del AC 1 per chiederle aiuto, per chiederle un intervento che impedisse a AC 1 di fare "qualche stupidaggine":

 

"  Preciso di essermi molto spaventata dopo aver visto AC 1 nel giardino la sera del 23 luglio. Non l'avevo mai visto così. A quel punto ho avuto l'impressione che AC 1 avesse superato il limite. Non l'avevo mai visto così ed ho avuto paura tant'è vero che il giorno dopo sono andata dalla madre di AC 1 e le ho chiesto di fare qualcosa per impedire a AC 1 di fare qualche stupidaggine. Ho anche telefonato al fratello di AC 1 che era in vacanza e gli ho chiesto di fare qualcosa per calmare AC 1. Sempre sabato, su consiglio della madre di AC 1 ho acquistato uno spray al pepe con l'intenzione di usarlo come arma da difesa nel caso in cui AC 1 mi avesse fatto qualcosa di male."(verb. dib. p. 13)

 

Secondo PC 4, quella sera il AC 1 gli disse:

 

"  -   che era lui il fidanzato di PC 1;

-   che era ancora innamorato di lei, che non credeva che PC 1 non lo amasse più;

-   che si riteneva l’unico amore di PC 1;

-   che lei si stava concedendo solo una piccola pausa di riflessione;

-   che lui non ha mai fatto nulla di grave perché PC 1 non lo possa più amare (anche se poi mi confessava in seguito di avere avuto problemi di ogni sorta senza specificarmi quali, dovuti alla sfortuna che lo ha sempre perseguitato );

-   che se PC 1 gli desse ancora una ulteriore possibilità di dimostrare le sue qualità, lui riuscirebbe a riallacciare in maniera seria la relazione;

-   che PC 1 lo sta facendo ingelosire per fargliela pagare di qualcosa che non ha fatto;

-   che PC 4 non era la persona giusta per PC 1 in quanto padre e con una vita molto diversa da quella di PC 1;

-   che non crede che lui possa avere interesse in PC 1 in quanto la conosce solo superficialmente;

-   che solo lui può avere interesse per PC 1 in quanto é stato lui l’artefice del cambiamento d’aspetto fisico di PC 1." (cfr. PS 19.8.2004).

 

Sempre secondo la versione dei fatti del PC 4, il AC 1 aggiunse, inoltre, che era sua intenzione:

 

"  -   impedire con tutte le sue forze una loro possibile relazione

-   impedirgli di intrattenere rapporti fisici con PC 1;

-   rendergli la vita la più pericolosa possibile rendendolo attento della mia posizione delicata di papà con un bellissimo bimbo piccolo, a cui può sempre capitare qualcosa. Anche se naturalmente ha sostenuto di amare molto i bambini;

-   rendere la vita di PC 1 un inferno nel qual caso non volesse.” (cfr. PS 19.8.2004).

 

                                         PC 4, ha, poi, dichiarato di aver tentato di convincere il suo interlocutore a desistere da ogni e qualsiasi atto o minaccia nei loro confronti, e soprattutto nei confronti di suo figlio __________.

                                         Gli ordinò di non avvicinarsi più alla sua abitazione, aggiungendo che avrebbe dovuto dimenticare PC 1 poiché lei non nutriva più alcun sentimento nei suoi confronti, invitandolo a voltar pagina e ricominciare una nuova vita, cercando una nuova relazione.

                                         PC 4 gli disse anche che in futuro, se nuovamente confrontato a degli attacchi da parte sua ai suoi cari, si sarebbe difeso di conseguenza, aggiungendo infine “altrimenti ti sparo“.

                                         

                                         PC 4 in aula ha confermato queste sue dichiarazioni, e meglio:

 

"  Ricordo che parlava in modo sconclusionato e non mi sembrava molto presente. Nel colloquio che è seguito io ho capito che si trattava del AC 1. Ricordo che lui era molto aggressivo con me. Mi parlava poi di PC 1 come se fosse una sua proprietà in particolare come se fosse qualcosa di cui solo lui potesse disporre. Ricordo che il nostro colloquio durò un buon 10 /15 minuti. Io cercavo di calmarlo. Non ci sono riuscito molto poiché comunque lui continuava a dirmi che non avrebbe cessato di importunarmi e che avrebbe fatto quanto in suo potere per far smettere la mia relazione con PC 1. In sintesi alla fine io gli ho detto di andarsene e di non tornare più. Ricordo di avergli anche detto che non avrei esitato a difendermi e che al limite avrei potuto anche sparargli. Questo perché la sensazione che io ho avuto quella sera era quella di un pericolo grave. Un pericolo dal quale avrei dovuto difendermi anche in modo importante nella misura in cui la polizia non avesse potuto intervenire. Questa sensazione di pericolo è persistita nei giorni seguenti. Anzi, posso dire che questa sensazione si è amplificata." (verb. dib. p. 14)

 

                                         Durante la discussione - lo hanno dichiarato tutti e tre i protagonisti della scena - PC 1 era più volte uscita dall’appartamento per vedere cosa stesse succedendo.

In quei momenti, PC 4 la esortava a rientrare in casa per stare vicina al piccolo __________ che era molto agitato.

                                         Dopo mezz'ora dalla fine del colloquio, AC 1 venne nuovamente sorpreso, nel giardino, a spiare la coppia.

                                         AC 1 ha dichiarato di essere andato, quella sera, in via __________ poiché aveva visto la macchina PC 1 - che quella sera aveva pedinato e perso - parcheggiata sulla strada:

 

"  venerdì sera io stavo seguendo la mia ex fidanzata, a bordo della mia autovettura __________ __________ colore grigio (non ricordo la targa). Ad un certo punto lei continuava a cambiare strada e mi ha seminato. Ho ritrovato l’auto, una __________ __________ colore bianco targata Ti __________… e seguenti (non ricordo gli ultimi numeri). Era posteggiata in un posteggio dinnanzi ad un giardino di un'abitazione privata. Ho guardato chi abitava e ho notato nominativi di gente che mi sembrava conoscere. Ero curioso di sapere con chi si incontrava la mia ex fidanzata e dopo aver aspettato almeno per un paio d’ore, dapprima un po’ in giro per __________ ed in seguito seduto su di un muretto di fronte a questa abitazione, li ho visti arrivare, verso le ore 2200 circa. Lei era in compagnia di una persona che non avevo mai visto e in compagnia di un bambino. Sono entrati nell’abitazione e ho visto accendersi le luci al piano terreno, dove c’è il giardino che da sulla cantonale. Ho spiato dalla cantonale e poi sono entrato in giardino, passando da un piccolo cancello che non era chiuso a chiave, e mi sono messo a spiare dalla finestra dove ho visto loro due all’interno dell’abitazione, intenti a parlare. ADR: sono rimasto a spiare per una decina di minuti o un quarto d’ora. ADR: non ho visto il bambino. Ad un certo punto lui si è affacciato ad una finestra di fianco a dove mi trovavo e io sono scappato. Sono stato raggiunto e mi sono fermato a parlare." (PS 26.7.2004)

 

                                         Confrontato con le dichiarazioni di PC 4, AC 1 ha negato di avergli detto di volersi riprendere PC 1 a tutti i costi:

 

"  non gli ho detto queste cose che non ho mai pensato".

 

                                         Per contro, egli ha ammesso che il PC 4 gli consigliava di lasciar perdere PC 1 e lo esortava a cercare di rifarsi una vita.

L’imputato ha, anche, ammesso che il PC 4, alla fine del colloquio, gli disse che gli avrebbe sparato se lui non li avesse lasciati in pace:

 

"  In più mi ha anche spiegato delle sue precedenti storie con le donne che sono finite male. Mi ha detto che stava divorziando o era divorziato, che capiva la mia situazione e che mi consigliava di girare pagina. Riguardo a PC 1 mi disse che si stavano conoscendo e che non sapevo come il loro rapporto si sarebbe evoluto. Mi ha detto che se mi facevo vedere un'altra volta era disposto a difendere lui, suo figlio e la sua proprietà, e che sarebbe arrivato anche a spararmi." (PS 19.8.2004)

 

                                         AC 1 ha, pure, ammesso di essere ritornato, quella notte, nel giardino del PC 4.

                                         Chiamato a spiegare questo ritorno dopo così breve tempo, in aula, l’imputato ha dichiarato di avere perso, nella fuga, una ciabatta e di essere tornato a prenderla.

                                  h)   secondo messaggio telefonico

                                         Chiamato ad indicare cosa avesse visto dalla finestra del giardino prima di essere sorpreso ovvero cosa stessero facendo il PC 4 e la PC 1, l'imputato ha risposto di non aver visto nulla.

                                         Tuttavia, il mattino seguente, il sabato 24.7.2004 alle ore 7.36, il AC 1 inviò a PC 1, sempre dalla sua utenza telefonica __________, un SMS dal seguente contenuto:

 

"Ne hai preso uno già con un bimbo e sta divorziando? Uno che ha fame di …. Quanti bacietti che ti data tenendoti i capelli e ti facevi mordere le labbra? Hai fame di sesso? E quando sei arrivata subito in bagno a lavarti era così bagnata?"

 

                                         AC 1, interrogato in aula sul motivo di tale scritto, ha dichiarato - e per la prima volta ammesso - di avere scritto il messaggio inviato a PC 1 alle ore 7.36 del 24.7.2004 perché "era arrabbiato con lei".

                                         Ha ammesso che il messaggio in questione era il messaggio di uno che prova del rancore nei confronti della persona cui lo invia ed ha ammesso che lui, in quel periodo, provava rancore nei confronti di PC 1.

                                         Ha altresì ammesso che il rancore che lui provava derivava dal fatto che era geloso e non voleva che PC1 avesse rapporti sessuali con un altro (verb. dib. p. 9/10).

 

La Corte ha recepito quest’ammissione anche quale conferma della dichiarazione di PC 1 secondo cui l'unica domanda che AC 1 le pose quando lei gli disse della sua nuova relazione fu se intratteneva con il nuovo amico dei rapporti sessuali.

 

                                    i)   messaggi telefonici provenienti dall’utenza __________

                                         Il 24 luglio 2004 PC 1 si recò a casa della madre del AC 1 (così come aveva l'abitudine di fare una volta al mese anche dopo la sua rottura con AC 1) e le raccontò del furto e del fatto che i suoi sospetti cadevano su AC 1.

                                         In quest’occasione, disse alla donna di essere spaventata e le chiese di intervenire per evitare che il figlio facesse una sciocchezza. Per tutta risposta, la donna le consigliò di comprare uno spray al pepe (cfr. verb. dib. 13).

                                    PC 1 diede retta alla donna.

Nel pomeriggio di quel sabato, PC 1 si recò pure ad acquistare della biancheria intima per sostituire quella che le era stata rubata.

 

                                     PC 4 era partito in mattinata con il figlio ed i genitori per trascorrere il fine-settimana in Valle __________.

 

                                         In serata, PC 1 ricevette due SMS dall'utenza prepagata, __________.

                                         La ricerca messa in atto dagli inquirenti per identificare il detentore dell'utenza in oggetto non ha dato nessun risultato. Nemmeno l'analisi degli standort ha fornito maggiori chiarimenti poiché tutti i messaggi provenivano da zone relativamente estese.

 

                                         AC 1, sia nel corso dell'inchiesta sia durante il dibattimento, ha negato di essere stato l'autore dei messaggi provenienti dall'utenza __________.

 

                                         La Corte è comunque giunta alla conclusione che l'autore dei messaggi provenienti dall'utenza anonima è il __________ e ciò in considerazione del tenore degli stessi sommato alle circostanze temporali in cui venivano spediti e di quelle in cui l'invio cessò nonché delle abitudini e particolarità del AC 1 che verranno descritte in seguito.

 

                                         Il primo SMS anonimo venne, come detto, inviato a PC 1 alle ore 21.56 del sabato 24 luglio ed aveva il seguente tenore:

 

"Fate poco i dolci le bocche non si devono toccare"

 

                                         Il secondo, inviato poco dopo, alle ore 22.03 della stessa sera, aveva il seguente tenore:

 

"Noi siamo terroristi del irak e difendiamo un nostro amico che noi riteniamo importante e vitale noi sappiamo come essere molto convincenti".

 

                                         Sempre dalla stessa utenza, 3 ore dopo, all'1.02 della domenica 25.7.2004, è partito il seguente SMS:

 

"Le mutande anche se nuove e belle ma stanno al loro posto e niente toccatine alla figa".

 

                                         Dopo aver ricevuto questo messaggio, PC 1 - che si trovava fuori casa in compagnia di un’amica - ebbe paura a rientrare al suo domicilio e chiamò la polizia:

 

"  La Polizia mi ha detto di aspettare al campo di calcio di __________ ed una pattuglia ha poi provveduto ad accompagnarci a casa mia. Il rientro avveniva al domicilio avveniva verso le 0200." (PS 16.8.2004)

                                         Interrogato su questo SMS, il AC 1, durante l’ inchiesta, ha dapprima dichiarato di averlo inviato lui. Poi, vista l’utenza di partenza, ha rettificato, affermando di essersi sbagliato:

 

"  Dopo aver mostrato il testo del sms nr. 6 l’interrogante annota che ho risposto “ma questo l’ho inviato io”… poi dopo aver visto il numero __________ ha detto che “a no, mi sono sbagliato”. Dichiaro che

mi sono sbagliato. Io ho inviato gli sms contrassegnati dai numeri 1 / 2 / 3.Non sono stato io e non ho nulla da commentare su questo sms." (PS 18.8.2004)

 

                                         Tornata a casa, PC 1 ricevette altri due SMS dalla stessa utenza di quelli precedenti.

                                         Il primo, alle ore 2.40 circa del 25.7.2004:

 

"Guarda che sapevo che arrivava la polizia ho sentito la chiamata"

 

                                         PC 1, in merito a questo messaggio, ha detto di avere chiamato la polizia dalla sua autovettura, affermando, in buona sostanza, che nessuno poteva avere sentito la chiamata e che l’unica spiegazione possibile di quel messaggio è che il AC 1 l’avesse pedinata anche quella notte:

 

"  Ho fatto la chiamata dalla mia auto con i finestrini chiusi. E’ chiaro che sono stata pedinata e posso affermare d’aver notato il AC 1 dopo aver chiamato la Polizia sotto casa sua, e poco dopo, mentre andavo al campo di __________, lo notavo guidare la sua auto da __________ verso __________. Presumo sia stato a controllare se ero tornata a casa, visto che mi aveva notato passare sotto casa sua." (PS 16.8.2004)

 

                                         Il AC 1, dal canto suo, ha dichiarato:

 

"  ADR: che effettivamente non mi ricordo se l’ho pedinata prima o dopo ma l’ho pedinata di venerdì sera. (il 25 è sabato notte) Preciso che anch’io l’ho notata mentre transitava sotto casa mia e vedendomi ho potuto notare che ha accelerato. Non ero io a __________ poiché io l’ho vista solo sotto casa mia due minuti prima. L’interrogante mi fa notare che non ha detto che era prima o dopo che é stato visto da PC 1. Rispondo che lei abita a due minuti da casa mia e che ci vogliono due minuti." (PS 18.8.2004)

 

                                         Una ventina di minuti dopo il messaggio succitato, alle ore 3.02 sempre del 25 luglio, PC 1 ne ricevette un altro:

 

"Povero PC 4 andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo cortello? Ne valeva la pena x te"

                                         

                                         Il AC 1 ha negato – come sempre – di essere l’autore del messaggio minatorio.

Tuttavia, egli ha dato atto al PP di essere solito utilizzare il termine scorretto "cortello" invece di "coltello".

Di questo linguaggio scorretto – cioè dell’utilizzo del termine “cortello” invece di “coltello – egli ha dato prova anche al dibattimento (cfr. consid. 3).

 

Sempre la domenica 25 luglio, alle ore 9.40 circa, PC 1 ricevette un altro messaggio dalla stessa utenza anonima:

 

"Io non rido peccato x il bimbo ne valeva la pena! Non andare da lui".

 

                                         In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 dichiarò agli inquirenti di aver ricevuto poco prima una telefonata sul suo apparecchio fisso:

 

"  In questo caso io avevo appena ricevuto una sua telefonata (ndr: del AC 1) sul mio numero di casa ma la voce era camuffata e mi ero messa a ridere perché l’avevo riconosciuto. Subito dopo arriva questo sms di minaccia, che lui non ride." (PS 16.8.2004)

 

                                         Alle ore 10.51 di quella domenica mattina, venne lasciato, sulla segreteria del PC 4, un messaggio proveniente dalla stessa utenza degli SMS inviati a PC 1:

 

"  mio caro amico, non credo che questa donna meriti tutto questo, è troppo pericoloso per te…. (incomprensibile)… tuo figlio. Lascia perdere, è un consiglio che noi ti diamo”

 

                                    l)   furto ai danni di PC 4

                                         Alle ore 11.45 della domenica mattina (25.7.2004), PC 1 si recò presso il domicilio del PC 4 e notò che la porta finestra che dà sul giardino era aperta e che qualcuno era entrato in casa lasciando apparentemente tutto in ordine.

Chiamò, quindi, il PC 4 che rientrò dalla montagna verso le 14.00 e subito chiese l'intervento della polizia.

Il PC 4 si accorse che gli era stato sottratto un coltello da caccia marca Buck (in seguito, si accorse pure che gli era stata sottratta una scatola di kleenex modello balsam).

Si accorse, pure, del messaggio lasciato sulla segreteria telefonica, messaggio in merito al quale, PC 1 ha dichiarato quanto segue:

 

"  Sul suo telefono fisso di casa vi è registrato sulla segreteria telefonica una minaccia di uccidere me con il coltello a lui rubato, nonché minacce fisiche a lui e al suo bambino. Sono sicura che si tratti del mio ex fidanzato AC 1, anche se la voce è abbondantemente contraffatta. Lo riconosco dalla cadenza."

(PS 26.7.2004)

                                         AC 1 ha negato di essere l'autore del furto, dei messaggi via SMS e di quelli lasciati sulla segreteria del PC 4.

                                         Chiamato ad indicare i suoi spostamenti del 24 e del 25 luglio 2004, egli ha dichiarato quanto segue:

 

"  Dichiaro che sabato mi sono recato da solo alla Migros di __________ ed ho comperato dell’acqua (non ho la ricevuta ed ero solo). il pomeriggio sono stato da solo a casa. La sera sono andato al lungolago di __________ e poi al discobar __________, sempre da solo. ADR: nessuno può testimoniare la mia presenza al discobar. Sabato notte verso le 0200 ho incrociato PC 1 sotto casa mia mentre stavo rincasando mentre lei si stava dirigendo a casa sua. PC 1 penso mi abbia notato. Domenica mattino ho dormito sino a tardi e poi sono andato in stazione passando per __________ ho visto PC 1 a casa di DUF 1, assieme ai suoi genitori." (PS 26.7.2004)

 

                                 m)   i messaggi telefonici provenienti dall’utenza __________ continuano ad arrivare

                                         Nel tardo pomeriggio di quella domenica 25.7.2004, alle ore 19.30 circa, sempre dalla stessa utenza su quella della PC 1 partì un SMS con il seguente tenore:

 

"Non serve piantonare la sua casa con i suoi genitori e la sua vicina noi colpiamo ugualmente il nostro obiettivo! Noi le consigliamo di lasciare lui e tornare dal signor AC 1 seno la sua vita sarà un inferno! Bello il giardino oggi?"

 

                                         In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 ha dichiarato:

 

"  ancora messaggio proveniente da “terroristi” amici del AC 1 che mi intimano di tornare con il sig. AC 1 altrimenti la mia vita sarà un inferno e conferma che il pomeriggio ero in giardino con PC 4 e la vicina. Conferma che mi pedinava da vicino." (PS 16.8.2004 allegato 1.17. al rapporto di polizia)

 

                                         Alle 20.50 circa di quella stessa sera a PC 1, sempre in partenza dalla stessa utenza, giunse un altro messaggio:

 

"Rifletta non penso che il suo amico voglia questo x ciò lo lasci eviti questa tortura anche x il bimbo? Abbiamo contatti con dubai e ci moviamo veloci vuole vivere negli ospedali e vedere loro mal messi ci rifletta lo lasci e torni da AC 1! La sua vita sarà un inferno peggio di ora lo vuole?"

 

In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 ha dichiarato:

 

"  vengo minacciata da persone che hanno contatti con Dubai e che mi intimano di lasciare il PC 4 altrimenti sarà una tortura per il bimbo. Poi ancora “vuole vivere negli ospedali e vedere loro malmessi, ci rifletta lo lasci e torni da AC 1, la sua vita sarà un infermo peggio di ora”. Per me è evidente che è lui anche per quella sua grammatica e sintassi non del tutto giusta, sconclusionata." (PS 16.8.2004)

 

La sera del 25.7.2004, PC 1 e PC 4 si recarono a Bellinzona per riaccompagnare __________, un’amica di PC 1 che aveva passato con lei il pomeriggio.

 

PC 1 ricevette altri quattro messaggi sul suo cellulare tutti provenienti dalla stessa utenza:

 

                                          - alle 21.37: "Vediamo che continui e sei ancora da lui bene e dove andate adesso con la sua auto";

 

In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 dichiarò:

 

"  Conferma che ci stava ancora controllando perchè ricordo bene che stavamo portando la mia amica Rivoltaa casa a Bellinzona (è stata scambiata per la vicina, vedi sms 10)" (PS 16.8.2004)

 

Il AC 1 ha dichiarato in inchiesta di non conoscere l'amica di PC 1 e di non essere stato lui ad inviare il messaggio (PS 18.8.2004)

 

                                          - alle 21.50: "Bravi a giocare ma vali così tanto anche di morire?";

 

Il AC 1 ha negato di avere inviato questo messaggio ma ne fornisce nondimeno una spiegazione.

Inspiegabile – la spiegazione - nella misura in cui lui non fosse l’autore del messaggio:

 

"  Mi sembra che questo sms sia inviato a qualcun altro forse al PC 4 e non alla PC 1" (PS 18.8.2004)

 

                                          - alle 22.08: "Senta PC1 i clinex lato destro del letto dicono che dorme li lei come sua abitudine e i pupazzi di con la gola tagliata? Lui un grande militarista con un colpo di canone a casa?"

 

In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 ha dichiarato:

 

"  Conferma che è stato lui a compiere il furto a casa PC 4, che ha tagliato la gola ai pupazzi (noi sino a questo sms non ce ne eravamo accorti) e che conferma di essere lui che conosce bene le mie abitudini di mettere i fazzolettini Kleenex sul comodino a lato di dove dormo in quanto soffro di allergia. Lo può sapere solo lui in quanto è stato il mio unico uomo prima della relazione con il PC 4. Inoltre deve aver saputo il nome del bimbo di DUF 1 quando ha discusso con lui venerdì sera in occasione della violazione di domicilio e discussione susseguente." (PS 16.8.2004)

 

Il AC 1 ha, come al solito, negato di essere all’origine di tale prosa rimarchevole:

 

"  Dichiaro che non l’ho inviato io. Il nome del bambino non lo sapevo, l’ho saputo in Polizia. L’interrogante mi contesta il fatto d’aver detto che il figlio di PC 4 si chiama __________, perché non lo sapeva. Dichiaro che non so cosa dire. Per quanto riguarda i Kleenex tutti gli amici più stretti sanno che PC 1 li tiene sul comodino e sempre a portata di mano, perché aveva sempre molto catarro" (PS 18.8.2004)

 

Dichiarazione, quella relativa al nome del figlio in netto contrasto con quanto in seguito dichiarato, ovvero che, in occasione della sua discussione del venerdì 23.7 con il PC 4, AC 1 venne a conoscenza del nome del bambino poiché il PC 4 esortava PC 1 - uscita di casa per vedere cosa stesse succedendo - a rimanere con "__________". (cf. PS 19.8.2004)

 

Inoltre, PC 4, in aula, a precisa domanda, ha dichiarato che:

 

"  non ricordo di avere detto al AC 1 che io sono un capitano dell'esercito. Preciso però che nel mio soggiorno e nello studio ci sono foto e altri ricordi (diplomi, ecc.) che testimoniano di questa mia funzione" (verb. dib. p. 14)

 

                                          - alle 22.13: "anche la madre di andrea è disposta a giocare la vita del bambino x una donna è sempre suo figlio? O forse non sa ancora nulla?"

 

In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 ha dichiarato:

 

"  Altra minaccia riguardante il figlio di PC 4 che ci preoccupa molto. Si nota la grammatica sconclusionata." (PS 16.8.2004)

 

Dal canto suo, il AC 1 ha detto:

 

"  Dichiaro che non l’ho inviato io. Io non so nulla della madre di __________ " (PS 18.8.2004)

 

Sempre quella domenica 23.7, alle ore 23.32, sulla segreteria telefonica di PC 4 venne lasciato un secondo messaggio:

 

"PC 4, mi pare di capire che avere tutti questi problemi per una donna…. tuo figlio valga di più che la tua… (incomprensibile)… di lei…(incomprensibile) …tua ex moglie”

 

                                  n)   PC 4 e PC 1 scoprono che ai peluches del piccolo __________ è stata tagliata la gola e che sulla carta igienica è stato scritto più volte “BUM”

PC 1 e PC 4 si accorsero solo al mattino del lunedì 26 luglio 2004 che a due peluches di __________ era stata tagliata la gola, mentre uno era stato rubato.

Sempre soltanto il lunedì 26, si accorsero pure che sulla carta igienica della toilette di servizio e su un fazzoletto di carta figurava – ripetuta più volte -  la scritta "BUM".

 

                                         I due chiesero nuovamente l'intervento della polizia.

 

                                         In aula, PC 4 ha dichiarato:

 

"  Voglio precisare che in occasione del furto che ho subito tra il 24 e il 25 luglio 2004 mi è stato in pratica rubato soltanto il coltello da caccia. In casa avevo altre cose di valore. In particolare avevo delle armi (io sono ufficiale dell'esercito) ed avevo dei soldi. In pratica, inoltre, in casa avevo tutto quanto poteva esserci (recte: può esserci in una casa) di prezioso o più o meno di valore. Nulla di tutto questo mi è stato rubato. Preciso che sono state rubate anche le chiavi dell'appartamento dei miei vicini. Il __________ me le aveva lasciate perché io bagnassi le sue piante durante la sua assenza. Preciso che nulla indicava che si trattava delle chiavi dell'appartamento del __________. Il giorno dopo ho scoperto che era stata tagliata la gola ai peluches di mio figlio. Non me ne ero accorto subito perché i peluches erano stati messi sul letto in modo che la ferita non si vedesse. Sempre il giorno dopo ho scoperto che sulla carta da toilette di uno dei due bagni c'era ripetuta la scritta BUM." (verb. dib. p. 14)

 

                                         AC 1, sospettato di aver scritto "BUM" sulla carta igienica e sul fazzoletto come risposta alla minaccia formulata nei suoi confronti dal PC 4 il venerdì precedente, ha reso le seguenti dichiarazioni:

 

"  Rispondo che è vero che mi ha detto che sarebbe anche potuto arrivare a spararmi, ma non sono entrato io in casa a scrivere BUM! BUM! sulla carta igienica. La storia del BUM BUM mi fa venire in mente il film poliziesco Arma letale dove il poliziotto era seduto sul cesso e sulla carta igienica c’era scritto BUM e sotto il cesso c’era veramente una bomba. Spero che a casa sua non ci fosse veramente una bomba. Comunque l’affermazione che mi avrebbe anche sparato era molto convincente, detta in tono molto serio." (PS 19.8.2004)

 

                                         Per quanto concerne, invece, il taglio della gola dei peluches ed il furto in generale, AC 1 ha dichiarato:

 

"  (…) non ho compiuto io questo furto a scopo intimidatorio che trovo addirittura meschino, nel senso che è un atto meschino tagliare la gola ai peluches di un bambino di 4 anni per minacciare il padre nell’intento di fargli interrompere la relazione attuale con PC 1." (PS 24.8.2004)

 

                                  o)   nuovi messaggi telefonici dall’utenza __________

                                         Nel frattempo, quel lunedì 26 luglio giunsero all'utenza di PC1 altre tre sms e meglio:

 

                                          - alle ore 12.17: "Bene brava signorina vediamo che lei perseguita ed è ancora da lui oggi e ci sono anche la polizia brava!"

 

                                         In merito a quest'ultimo messaggio, PC 1 ha dichiarato:

 

"  In pratica è durante la visita della Scientifica, a conferma di essere ancora pedinata." (PS 16.8.2004)

 

                                         Il AC 1 ha dichiarato:

 

"  non l’ho inviato io. Io ero al lavoro e con un collega. L’interrogante mi fa notare che lavoravo li vicino." (PS 18.8.2004 allegato 1.6. al rapporto di polizia)

 

                                          - alle ore 12.42: "Ma lei è stupida vale così poco la vita x lei? Si ricordi che se ci scopa sarà una delle ultime volte x tutti e due? Ci pensi cosa vuole la vita o"

 

                                         A proposito di questo messaggio, il AC 1 ha dichiarato:

 

"  non l’ho inviato io. Dichiaro che PC1 stesso mi ha detto giorni prima che ci aveva scopato. Io non so se sia vero o no."

(PS 18.8.2004)

 

                                          - alle ore 14.20: "Vedo che è ancora lei a fare cosa magari sesso?"

 

                                         In merito a quest'ultimo messaggio - dopo questo, a PC 1 non ne giunsero altri - la donna ha dichiarato:

 

"  Secondo me un commento a quello che aveva visto sul mezzogiorno poiché io ero a casa di PC 4, poi siamo tornati in Polizia."

(PS 16.8.2004)

 

                                         Il AC 1 ha, come sempre, negato:

 

"  io quel giorno ero al lavoro ed ero con il collega Luciano di cui non so il cognome. L’interrogante mi fa infine notare che da quando sono stato fermato il pomeriggio del 26.7.2004 la PC 1 non ha più ricevuto alcun sms minatorio. Dichiaro che non so spiegarmi il perché. Io quel mezzogiorno l’avevo pure chiamata per chiedere spiegazioni riguardo il telefono fisso, chiedendo di non staccarmi anche il natel." (PS 18.8.2004)

 

                                  p)   AC 1 viene interrogato, arrestato e rilasciato

Il 26 luglio 2004 AC 1 venne interrogato dalla polizia alle 17.22, dopo che gli agenti esperirono una perquisizione del suo domicilio.

                                         L'interrogatorio terminò alle 20.00.

Il AC 1 venne rilasciato alle  20.45, dopo che il PP gli fece nuovamente ordine di non avvicinarsi a PC 1 e PC 4, alle loro abitazioni e ai loro parenti stretti.

L'ordine venne assortito della comminatoria dell’articolo 292 CP di cui gli venne data lettura.

 

                                         AC 1 si incamminò a piedi verso il proprio domicilio.

Alle 21.45, su segnalazione di PC 1 che sosteneva che il AC 1 era di nuovo fermo davanti all’immobile in cui il PC 4 abitava, l’imputato venne nuovamente fermato da una pattuglia della polizia cantonale mentre si trovava a poca distanza dallo stabile di Via __________.

AC 1 ha dichiarato di essere passato là davanti semplicemente poiché si stava recando a casa sua.

 

                                         Il AC 1 venne arrestato e rilasciato solo il giorno dopo alle ore 23.20 previo nuovo ammonimento.

Questa volta AC 1 venne riaccompagnato dalla polizia al proprio domicilio.

 

                                         A partire dal tardo pomeriggio del 26 luglio 2004 PC 1 e PC 4 non ricevettero più alcun messaggio intimidatorio.

                                         Tuttavia, quelli sin lì giunti, unitamente ai furti ed ai pedinamenti, ebbero l'effetto sperato dall'autore: la relazione fra PC 4 e PC 1 si arenò e, di lì a poco, terminò. Infatti in aula, PC 4 ha però dichiarato che:

 

"  Devo dire che quando ho capito che la mia relazione con PC 1 poteva costituire un pericolo per mio figlio io ho deciso di non impegnarmi sentimentalmente in modo maggior con PC 1. In quel momento ho deciso in parole povere di fare in modo che quella che era l'inizio di una relazione non sfociasse in un legame di amore più profondo. Ho continuato a mantenere rapporti con PC 1, anche perché no mi sembrava giusto abbandonarla in quel momento di pericolo. Ho continuato ad avere rapporti sessuali con lei. Tuttavia la relazione non ha avuto un seguito. Ora ci frequentiamo come ottimi amici." (verb. dib. p. 14/15)

 

                                  q)   stato d’animo di AC 1 dopo il rilascio

                                         Tornando a quei giorni del luglio 2004, AC 1 appariva a tutti come estremamente agitato.

 

A __________, dopo il suo primo arresto, il AC 1 disse che:

 

"  (…) era sospettato d’aver inviato dei messaggi minatori contro la ex fidanzata e che era sospettato d’aver tagliato la testa ai peluches della ex. Mi diceva che era innocente e che la ex lo aveva denunciato perché lui si era presentato dinnanzi a loro due con un coltello in mano. Secondo lui era la ex moglie dell’attuale compagno che aveva mandato i messaggi, compagno che aveva anche la tutela del bambino avuto con la ex moglie. Anche in questo caso io non gli ho creduto perché mi sembrava una storia alquanto assurda, anche per come me l’ha detta" (PS 30.9.2004)

 

La Corte non ha potuto non rilevare che il AC 1 ha raccontato all’amica di essersi presentato davanti alla nuova coppia “con un coltello in mano”.

Non risulta che ciò sia stato effettivamente fatto. Tuttavia, una simile confidenza è, comunque, rivelatrice, almeno, di un certo disordine o squilibrio mentale. O, in ogni caso, rivelatrice dell’abitudine alla menzogna del AC 1.

 

                                         Dello stato d'animo del AC 1 in quei giorni, in aula, __________, un'amica, ha detto quanto segue:

 

"  Circa un anno fa, AC 1 era più nervoso del solito a causa del suo nervosismo abbiamo anche litigato. Questo nervosismo era conseguente alla denuncia che l'ex fidanzata aveva fatto."

(verb. dib. p. 27)

 

                                         Durante l'inchiesta __________ aveva riferito che il AC 1, pur essendo una persona buona:

 

"  è una testa dura, nel senso che anche se lo si consiglia di non fare una cosa, lui la fa lo stesso se è quello che ha in testa. Per esempio dopo il primo arresto, ne abbiamo parlato e l’ho consigliato di non avvicinarsi all’ex fidanzata. Preciso che sono due anni che gli dico di lasciare perdere l’ex fidanzata ma su questo argomento non mi ascolta. Sono convinta che abbia potuto avvicinarsi ancora all’ex fidanzata, ma da come lo conosco non credo che sia un tipo violento che possa fare del male alle persone." (PS 30.9.2004)

 

Dell’agitazione manifestata dal AC 1 in quei giorni ha parlato anche TE 1, lo psicologo che l’ha seguito per anni, dopo il suo rilascio da Uetikon:

 

"  nel corso di questi due primi colloqui (n.d.r: avvenuti il 28.7 e il 2.8.2004) il signor AC 1 è apparso molto ansioso, angosciato…omissis… da alcune settimane soffriva di inappetenza e di collaterali reazioni di vomito…omissis …AC 1 ha altresì avuto modo di parlare di quanto lo concerne come indiziato, lasciando intendere una sua dimensione di “astio” nei confronti della signora P. PC 1, soprattutto per attiene ad una modalità di dire e fare di quest’ultima che – secondo lui – concorre a porlo e a posizionarlo come soggetto a giudizio, a valore di giudizio negativo" (AI89)

 

                                   r)   nuovo avvistamento del AC 1 nel giardino di via __________

                                         Il 28 luglio 2004, __________ e PC 3 rientrarono dalle vacanze, in anticipo sulla data prevista poiché, così come riferito da PC 3 in aula:

 

"  il signor PC 4 il nostro vicino ci aveva telefonato dicendoci che aveva subito un furto ad opera del signor AC 1 e che in questo furto erano state rubate anche le nostre chiavi di casa. Noi abbiamo anticipato il rientro perché volevamo evitare che il AC 1 entrasse a casa nostra e non c'erano possibilità di cambiare il cilindro della porta in nostra assenza." (verb dib. p. 18)

 

Rientrati dalle vacanze i PC 2, le due coppie ripresero a frequentarsi regolarmente. Dapprima, per brevi incontri, "tanto per vedere come andavano le cose" (PC 2, verb. dib. p. 21). Poi, la sera dell'11 agosto, le due coppie festeggiarono insieme, nel giardino di casa, il compleanno di PC 4.

                                         Chiamati a riferire degli avvenimenti di quella sera, PC 3 ha dichiarato:

 

"  Devo dire che anche quella sera si parlò molto di quel che stava accadendo. Ricordo in particolare che si parlò dei sassi lanciati contro la finestra del PC 4. Ricordo che il signor PC 4 ce li mostrò pure quei sassi. Quella sera siamo rientrati verso mezzanotte (…)." (verb. dib. p. 18)

                                         Il PC 2, dal canto suo, ha riferito che:

 

"  Quella sera abbiamo parlato di un po’ di tutto, delle nostre vacanze ma soprattutto del AC 1. Io e la mia amica siamo rientrati verso le 11.00 / 11.30." (verb. dib. p. 21)

 

                                         Rientrati a casa, PC 2 e l’amica andarono subito a letto. PC 2 si addormentò subito mentre PC 3 ebbe più difficoltà.

                                         Alle ore 00.30 del 12.8.2004, PC 3 si accorse della presenza di una persona nel suo giardino. Meglio, come da lei riferito in aula, si avvide, dapprima, di una specie di  gioco di luci che, poi, comprese trattarsi di una persona:

 

"  Verso 12.30 - sono sicura dell'ora perché l'ho letta sulla radiosveglia del comodino - attraverso le tapparelle semichiuse ho visto un'ombra passare nel giardino. Andava da destra a sinistra, cioè dall'entrata del giardino in direzione dell'appartamento del PC 4. Sono rimasta a guardare perché non ero ben sicura se quell'ombra appartenesse a un uomo o fosse un gioco di luci. Dopo circa un paio di minuti, ho visto l'ombra ripassare nella direzione opposta, cioè dall'appartamento del PC 4 verso l'uscita del giardino. A quel punto ero certa che si trattava di una persona e che questa persona non era il nostro vicino poiché aveva una corporatura completamente diversa. Io non l' ho però riconosciuto. Ero spaventata e cosÌ ho svegliato PC 2. PC 2 si è svegliato immediatamente, ci siamo alzati ed abbiamo dapprima guardato attraverso la porta finestra della camera. Da lì non si vedeva più niente. Così siamo andati in sala e, sempre guardando attraverso le tapparelle semi abbassate, dopo un po’, dietro la siepe grande (cioè vicino all'entrata del giardino) ho rivisto un'ombra passare. Parlo di ombra perché quello che vedevo era tutto scuro. In pratica ho visto una sagoma. A quel punto PC 2 mi ha detto di chiamare la polizia. Cosa che ho fatto immediatamente. PC 2, dal suo cellulare, ha chiamato i nostri vicini (non ricordo se ha parlato con PC 4 o con PC 1) ed ha detto che c'era il AC 1 in giro. Quando parlo di tapparelle semi abbassate intendo dire che la tapparella era abbassata quasi fino a terra ma che tra le varie lamelle c'era uno spazio. La sagoma che ho visto quella sera era un pò più bassa del signor PC 4 e un po’ più grassa. La siepe che divide il nostro dal giardino comune è un po’ più alta di me. Io sono alta circa 1.60 m. La sagoma non superava la siepe. Preciso che ho potuto scorgere la sagoma della persona perché la stessa si è allontanata dalla siepe verso il muro di sostegno verso montagna." (verb. dib. 18)

 

                                         Questo racconto non si scosta da quanto la PC 3 disse nel corso dell'inchiesta tranne che per l’indicazione dell’ora in cui la donna si accorse della presenza di una persona in giardino. All’epoca, il primo avvistamento avvenne non alle 00.30 ma tra le 00.15 e le 00.20:

 

"  (…) verso le 0015/0020 circa, ero a letto e stavo guardando verso la finestra. Preciso che PC 2 dorme vicino la finestra e io verso la porta quindi guardavo verso PC 2, verso la porta finestra che da sul giardino. Ho visto un ombra, che senza dubbio era una persona, che passava attraverso il nostro giardino, da destra verso sinistra, cioè proveniva dal giardino in comune allo stabile (ma che poteva provenire anche dal giardino privato del PC 4 che è dietro quello comune) ed andava verso le finestre della nostra cucina (e dopo la nostra cucina vi è l’appartamento del PC 4 e la finestra della sua cucina). Per spiegare meglio mi viene chiesto di fare uno schizzo, che viene allegato al presente verbale. Dato che avevo visto un ombra di una persona e che sapevo che vi erano stati problemi relativi ai furti subiti da PC 1 e da PC 4, dove avevano rubato anche le chiavi del nostro appartamento, mi sono messa ad osservare attentamente attraverso la porta finestra, senza svegliare il PC 2. Dopo pochi minuti ho visto nuovamente una persona che era in giardino ed esattamente tornava nella direzione da dove era venuto (verso il giardino comune). Ho subito svegliato PC 2 che si è alzato e che mi ha chiesto se non fosse il PC 4 la persona in giardino. Gli risposto che sicuramente non lo era, che questa persona era molto più bassa e che il PC 4 va direttamente e velocemente ad aprire l’acqua per innaffiare il giardino mentre questa persona camminava adagio. ADR: non posso dire se si comportava con fare circospetto perché non ci ho fatto caso, inoltre ho subito svegliato il PC 2. Mentre PC 2 mi faceva queste domande PC 2 si è avvicinato alla porta finestra (che era aperta ma le tapparelle erano abbassate ma con i “buchi” aperti  per far circolare l’aria) ha guardato attraverso le tapparelle. Non avendo visto nulla io e PC 2 ci siamo spostati nel salone ed abbiamo guardato attraverso le tapparelle semi abbassate. Abbiamo guardato verso il __________ che ha una luce arancione accesa fuori lo stabile. Dopo un paio di minuti è riapparsa nel giardino comune la stessa persona, proveniente da dietro la siepe alta." (PS 13.9.2004)

 

                                         PC 2 ha, da sempre, dichiarato di essere certo che quell’ombra fosse AC 1:

 

"  In questa circostanza ho visto però la persona che era entrata nel giardino. Sono sicuro senza ombra di dubbio che era AC 1, persona che conosco molto bene poiché è stato anche il testimone di nozze. AC 1 indossava una camicia nera e dei jeans." (PS 12.8.2004 ore 2.33)

 

"  Ripeto che sono sicuro d’averlo riconosciuto poiché è stato mio testimone di nozze. ADR: che non è cambiato molto da quando l’ho visto l’ultima volta. La fisionomia è la stessa. ADR: che era vestivo con pantaloni tipo jeans scuri ed una camicia maniche corte scura, non portava berretti o altro in testa." (PS 27.8.2004)

 

"  Dalle tapparelle della camera non ho visto nulla, mi sono quindi diretto in sala dove la visuale sul giardino è migliore, ho visto passare una persona e ho riconosciuto subito il AC 1, anche se l'ho visto solo da dietro. Conosco molto bene la sua fisionomia (…) Comunque sono sicuro che era AC 1. Lo conosco da 10 anni e conosco bene la sua fisionomia particolare. Egli è grassoccio ed ha un grosso sedere ed ha le spalle abbastanza larghe. Di statura è più grande di me circa 10 cm. L'ho anche riconosciuto dai capelli che sono ricci sparano un pò fuori a forma di caschetto." (VI PP 1.9.2004 AI58)

 

                                         Anche in aula, PC 2 ha confermato di non avere alcun dubbio sul suo riconoscimento:

 

"  Sono poi stato svegliato dalla mia amica che era spaventata perché aveva visto un'ombra passare in giardino. Mi sono alzato immediatamente ed ho guardato attraverso le tapparelle semi aperte della camera. Lì non ho visto nulla. Mi sono poi spostato nel salone. Dalla porta finestra ho visto una sagoma vicino alla ringhiera, tra il giardino in comune e il garage __________. Ho visto una sagoma, senza scorgere i lineamenti perché la persona era illuminata da dietro. Ho però immediatamente riconosciuto in quella sagoma il AC 1. Sono sicuro al 100% di questo riconoscimento perché il AC 1 ha una corporatura inconfondibile. Ha le spalle larghe ma non è muscoloso, è largo dappertutto e soprattutto ha pochi capelli ed ha una pettinatura particolare, in pratica una specie di strano caschetto. Preciso che prima di perderci di vista con il ACCO1 siamo stati amici a lungo. È stato il mio testimone di nozze e per lungo tempo ci siamo frequentati regolarmente." (verb. dib. p. 21)

 

 

 

                                         Rispondendo alle perplessità sollevate dalla Difesa sulla qualità della sua vista, PC 2 ha dichiarato, in inchiesta, di non avere problemi di vista ed ha confermato in aula questa sua dichiarazione con un certificato redatto da un ottico:

 

"  ADR: non porto occhiali da vista o lenti a contatto poiché non ne ho bisogno e non ne ho mai avuto bisogno. Ho portato per un anno degli occhiali da riposo la sera poiché soffrivo di emicranie. Dal 1996, dopo il divorzio, non li porto più poiché non ne sento più il bisogno dato che non soffro più di emicranie." (PS 27.8.2004)

 

"  Dal controllo visivo effettuato nel nostro studio in data 14.7.2005 non risultano difetti visivi che comportano l'ausilio di occhiali, in quanto il visus al naturale è al 100%" (doc. dib. 3, dichiarazione dell'ottico __________)

 

                                         Infine, sempre in aula, ad ulteriore prova dell’acutezza della sua vista, PC 2 ha prodotto la licenza di condurre da cui si desume l'assenza della prescrizione di portare occhiali o lenti a contatto (doc. dib. 4).

 

                                         PC 1 ha dichiarato in inchiesta e confermato in aula di avere visto, nella notte tra l’11 e il 12 agosto, il AC 1 all'incrocio della cappella a due mani quella sera e meglio:

 

"  La notte tra l'11 e il 12 di agosto sono uscito di casa per recarmi al lavoro (io lavoro a __________) verso 12.15 (recte: 00.15). Sono partito da __________ e sono passato per __________. Arrivato ai semafori della cappella a due mani ho visto sulla corsia di destra (io ero su quella di sinistra dovendo proseguire diritto per raggiungere __________) il AC 1. La corsia di destra è quella che bisogna imboccare per raggiungere le cinque vie. Conosco molto bene il AC 1 lo conosco da quando ha una relazione con mia sorella abbiamo anche convissuto per circa 9 mesi/1 anno.

… omissis …

Ho visto il AC 1 accanto a me al semaforo della cappella delle due mani più o meno un quarto d'ora dopo essere uscito di casa. Preciso che quella sera sono rimasto molto stupito nel vedere acanto alla mia la macchina del AC 1. Erro molto stupito perché io credevo che fosse in carcere. CosI ho guardato bene ed ho riconosciuto alla guida della vettura il AC 1. Non so se il AC 1 mi abbia visto. Ero talmente stupito che ho telefonato a mia madre per chiederle precisazioni. Mia madre mi ha risposto che non sapeva nulla così ho chiamato mia sorella. Non ho un orario preciso di inizio di lavoro la panetteria è mia e quindi inizio a dipendenza delle necessità Può capitare che inizi alle 23.00, alle 24.00 oppure all'1.00. Questo soprattutto all'epoca dei fatti perché ero all'inizio dell'attività. Avevo rilevato la panetteria all'inizio del mese di luglio e adesso i miei orari sono più regolari. Non ricordo esattamente cosa mi abbia risposto mia sorella. La Presidente mi ricorda che alla polizia avevo detto che mia sorella mi aveva risposto dicendomi di stare tranquillo (PS 17.9.2004) che aveva già chiamato la polizia. Adesso che mi viene ricordato, mi rammento bene che era così. Ricordo anche che mia sorella mi aveva detto di andare a lavorare tranquillo perché la polizia era già stata avvertita."

(verb. dib. p. 24; cfr. anche PS 17.9.2004)

 

                                         AC 1 ha negato di essersi recato presso il domicilio del PC 2 e del PC 4 quella sera.

                                         Interrogato dalla polizia alle ore 1.31 di quella notte, l’imputato ha dichiarato che:

 

"  ho trascorso tutta la sera al mio domicilio. Ero solo. Ho guardato la televisione ed ho visto due film, uno ero quello di una coppia di cui non ricordo il titolo e di seguito il film Porkis, entrambi su italia 1. Il secondo film è finito verso le 1.00/1.15." (PS 12.8.2004)

 

                                         Nel corso dell'inchiesta egli ha, poi, aggiunto quanto segue:

 

"  Ricordo che la sera in questione sono rimasto a casa dove ho guardato due film alla televisione. Se ricordo bene il primo parlava di una storia di una coppia dove lui aveva scritto un libro sulla loro storia. Nel film la compagna non era d'accordo che il libro venisse pubblicato. A domanda del mio difensore rispondo che, se non erro, l'attrice era la medesima di "Tutti pazzi per mary" ADR non ricordo il titolo del secondo film che ho visto. Non ricordo neppure la trama. Se non sbaglio era un film vecchio, mi sembra un film comico. Il primo film che ho guardato me lo ricordo abbastanza bene perché era una prima visione. A domanda del mio difensore rispondo che i film che ho guardato erano in visione o su Canale 5 o su Italia1. L'ispettore __________ mi fa prendere atto che durante il verbale d'interrogatorio del 12.8.2004 alle ore 1.31, ho dichiarato di aver visto il film Porky's. Da parte mia confermo che il secondo film che ho visto è stato Porky's in visione su Italia 1." (VI PP 9.12.2004 AI 158)

 

                                         Dal rapporto di complemento del 21.12.2004 (AI 162) emerge che, la sera dell’11 agosto 2004, su Italia 1 veniva trasmesso il film Maybe Baby con inizio alle ore 21.06 e termine alle 23.09.

La proiezione del film Porky's 2 è iniziata alle ore 23.16 ed è terminata all’ 1.09.

                                         La Corte ha acquisito le locandine di presentazione del film Maybe Baby. In esse si legge:

 

"  Sam e Lucy sono una coppia irresistibile che apparentemente possiede tutto: bellezza, successo nel lavoro, una eccezionale vita amorosa, l'unica cosa che gli manca è la sola che desiderino veramente: un figlio! I mille tentativi, le peripezie, le buffe manovre di una coppia che tenta tutti i sistemi per procreare".

 

"  Sam è editore televisivo per la rete televisiva BBC e per superare le frustrazioni dovute a queste difficoltà scrive una copione ispirato alla sua storia di coppia." (doc. dib. 10)

 

 

                                         Interrogato in aula in punto alle circostanze della sua convocazione in gendarmeria, AC 1 ha dichiarato

 

"  di essere stato chiamato dalla polizia la notte tra l'11 e il 12 agosto verso l'una e dieci. La chiamata è arrivata sul suo cellulare. Egli dichiara di non avere un telefono fisso. La chiamata lo ha raggiunto dopo che era a letto da circa 15/20 minuti. È partito da casa verso l'1.20. Ha raggiunto la polizia di Lugano seguendo il seguente tragitto:

-   __________ - __________;

-   ai semafori della cappella a due mani egli ha girato verso __________;

-   e poi ha fatto la discesa di __________;

-   è passato sotto il tunnel della ferrovia;

-   ha fatto la curva a ferro di cavallo davanti al garage Mercedes e ha proseguito la strada passando davanti al cinema Corso."

(verb. dib. p. 17)

 

                                         Ha poi dichiarato, sempre durante il dibattimento, di avere visto per intero il film Maybe Baby, di essersi addormentato sul divano durante la proiezione del secondo film, di essersi risvegliato a proiezione terminata, di essere andato a letto, di essersi riaddormentato e di essere poi stato risvegliato dalla telefonata della polizia.

                                          Davanti al GIAR aveva dichiarato che quella sera:

 

"  Ero a casa, a __________, a vedere la televisione. Ero solo. Alle ore 1.15 di notte sono stato chiamato dalla polizia e una ventina di minuti dopo mi sono presentato in centrale di polizia a Lugano." (GIAR 13.8.2004 AI 8)

 

                                  s)   scoperta del danneggiamento del tubo flessibile dell’impianto frenante della vettura di PC 2

                                         Nel tardo pomeriggio del 13 agosto 2004, PC 2 è tornato in polizia per denunciare AC 1 per titolo di danneggiamento all'impianto frenante anteriore sinistro della sua vettura:

 

"  (…) aggiungo che ieri pomeriggio mi sono accorto che ignoto/i mi aveva tagliato parzialmente il tubo flessibile del freno anteriore sinistro. Preciso che alle 1300 circa mi sono recato dal medico prendendo la mia autovettura __________ __________ che si trovava nel mio posteggio esterno l’abitazione, lato strada cantonale (via __________). Al momento di parcheggiare a __________ dal medico il pedale del freno è andato a fondo corsa e la macchina ha frenato poco o niente. Non ho urtato contro nessun altro veicolo data la bassa velocità. Sono rientrato al domicilio viaggiando lentamente e denotando sempre lo stesso problema ai freni. Dopo aver posteggiato al domicilio mi sono recato al lavoro con l’auto della mia convivente. Al rientro a casa alle ore 1800 circa ho controllato la mia autovettura in quanto come meccanico mi sembrava strano un guasto ai freni che avevo personalmente revisionato e controllato in giugno 2004. Già dopo pochi controlli ho trovato che il tubo flessibile in gomma del freno anteriore sinistro era stato tagliato con un incisione di un paio di cm. Data la mia esperienza di meccanico ritengo che questo non sia un guasto tecnico ma un danno intenzionale. Di solito quando scoppiano i tubi in gomma del freno il danno è orizzontale rispetto al tubo mentre ho costatato un taglio verticale come se si taglia una fetta di salame. Il taglio poi si presentava nitido e pulito e non come se fosse scoppiato qualcosa. Preciso che era incisa la gomma esterna ed anche la tela bianca interna al tubo e che il canale interno sembrava come avesse ceduto o fosse scoppiato. ADR: l’ultima volta che ho usato l’autovettura è stato quando sono venuto in Polizia per rendere la testimonianza per i fatti esposti nel verbale del 12.08.2004. I freni hanno funzionato regolarmente ma debbo dire ho viaggiato molto lentamente. Anche quando mi sono recato dal dottore ho viaggiato lentamente nel traffico. Posso affermare che secondo me il tubo è stato intagliato e ha ceduto al momento della frenata per arrestare la vettura nel parcheggio. ADR: che se avessi dovuto effettuare una frenata d’emergenza per evitare un ostacolo il freno avrebbe ceduto e non so se sarei riuscito a fermarmi. Ho il sospetto che l’autore di questo gesto sia il AC 1, che è stato il mio testimone di nozze e che nelle ultime tre settimane ha tenuto un comportamento poco corretto o meglio, da “fuori di testa”. Preciso che nelle ultime tre settimane sono stato parecchio tempo con il vicino di casa PC 4 e con la PC 1, anche lei mia testimone di nozze, visto quanto successo la fine del mese scorso (furti e minacce). E’ probabile che questo sia stato notato dal AC 1 ed abbia suscitato gelosia o altro. Ripeto che ho il sospetto che sia lui l’autore del danno alla mia autovettura."

(PS 13.8.2004).

 

                                         PC 2, in aula, ha confermato le sue dichiarazioni.

 

                                         Ancora in aula, come già in precedenza, l'imputato si è dichiarato estraneo al taglio dei freni.

Il AC 1 ha, avantutto, negato di sapere che il PC 2 abitasse nello stesso immobile del AC 1.

O meglio, l’ha negato come suo solito, dichiarando di avere visto il cognome “PC 2” sulla bucalettere ma di non avere avuto la certezza che quel PC 2 fosse il suo amico di un tempo:

 

"  Sinceramente non sapevo neanche che abitava li. Avevo visto il suo nome sulle bucalettere ma non avevo la certezza che si trattasse di lui" (PS 13.8.2004)

 

                                         In aula, il AC 1 ha cambiato versione dichiarando di aver guardato solo i campanelli (e non le bucalettere come aveva dichiarato in precedenza) e di avere pensato, dopo avere letto il nome PC 2, che poteva trattarsi del suo vecchio amico ma di non averne avuto la certezza (cfr verb dib pag. 31 e 33).

 

                                         Per verificare se effettivamente nell’entrata dell’immobile non vi fossero indicazioni che permettessero al AC 1 di identificare con sicurezza il PC 2, la Presidente ha chiesto alla polizia di fotografare i luoghi e, in particolare, i campanelli e le bucalettere dell’immobile.

Dalle fotografie fatte (doc. dib 17) si evince che i campanelli e le bucalettere dell’immobile sono vicinissimi fra loro.

Inoltre, si evince che sul campanello vi è effettivamente scritto soltanto il cognome "PC 2" ma che, invece, sulla bucalettere (che basta girarsi per vedere) vi è la scritta "PC 2 - PC 3 ".

 

                                         In queste condizioni, visto che, per sua stessa ammissione, il AC 1 era andato nell’atrio del palazzo per scoprire se lì abitasse qualcuno che lui conosceva, alla Corte è risultato difficile credere che, letto il cartellino accanto al campanello, il AC 1 non avesse sciolto i suoi dubbi – se dubbi effettivamente aveva – girando il tronco e leggendo il cartellino sulla bucalettere.

Va, peraltro, rilevato che, in inchiesta, il AC 1 aveva detto di avere letto i cartellini sulle bucalettere.

 

Pertanto, accertato che il AC 1 sapeva anche che PC 2 aveva una nuova compagna e che questa si chiamava PC 3 poiché l'aveva conosciuta un anno prima in occasione di due feste di compleanno (rispettivamente di __________ e __________ nel mese di luglio 2003 ed il 18 agosto 2003; cfr. PS 13.9.2004), la Corte non ha avuto dubbi nel ritenere accertato che il AC 1 sapeva con certezza che PC 2 abitava accanto al PC 4.

Il AC 1 ha, poi, anche negato di sapere quale autovettura avesse il PC 2 (PS 13.8.2004).

Anche su questo la Corte non gli ha creduto poiché risulta con chiarezza che egli era venuto a sapere, durante una di quelle feste di compleanno di cui s’è detto, che il PC 2 possedeva una Peugeot:

 

"  Ricordo bene che ad uno dei due compleanni, non ricordo quale, la PC 1 diceva che voleva cambiare l’auto, a quel punto anche AC 1 voleva cambiare auto, PC 2 diceva che invece la sua PEUGEOT aveva la marmitta elaborata e che andava così bene anche se era vecchia che non era intenzionato a cambiarla. Ricordo il discorso perché mi ha stupito il fatto che il AC 1 improvvisamente si è comportato in maniera gelosa, quasi capriccioso, nei confronti del fatto che PC 1 volesse cambiare l’auto e che allora anche lui doveva farlo." (PC 3, PS 13.9.2004)

 

                                         In aula, PC 2 ha dichiarato quanto segue:

 

 

"  La peugeot 405 che avevo l'anno scorso, l'avevo da due anni e mezzo. AC 1 non è mai salito sulla mia macchina. Non mi è mai capitato neppure di avere parlato con lui vicino alla mia macchina. Lui sapeva comunque che macchina avevo perché mi è capitato di parlargliene durante un compleanno al quale abbiamo partecipato assieme. Ricordo di avergli detto che era un macchina speciale perché faceva molto rumore. Non ricordo di avergli descritto altre caratteristiche speciali della macchina. Quella sera non gli ho nemmeno mostrato la mia macchina. Preciso però che la mia macchina, come tutte quelle che ho avuto, era un po’ particolare. In genere alle macchine io faccio sempre la mia firma, con i vetri scuri, con i cerchioni in lega. Preciso che a quella macchina avevo applicato i cerchioni della peugeot ma non quelli originali di quel modello. Concretamente, ricordo che la sera di quel compleanno avevo detto a AC 1 che non avevo i soldi per cambiare il tubo della marmitta e allora avevo fatto io il tubo diretto mettendo solo il pezzo finale della marmitta." (PC 2 al dibattimento, verb dib. 21/22)

 

I dettagli dati dal PC 2 sul contenuto della conversazione confermano – a mente della Corte – che, effettivamente, quella conversazione avvenne e coinvolse direttamente l’accusato.

 

E che, sulla base di tale conversazione il AC 1 sapesse che la Peugeot posteggiata di fronte all'immobile fosse quella del PC 2 è, poi, confermato dal fatto che tale autovettura è piuttosto rara in Ticino, così come dimostrato dalla ricerca fatta effettuare dal PP (doc. dib. 1).

 

                                         In aula, poi, il AC 1 ha ammesso di sapere che la relazione d’amicizia fra il PC 2 e PC 1 era continuata anche dopo che, invece, i suoi rapporti con il PC 2 si erano diradati:

 

"  sapeva che il PC 2 e PC 1 erano sempre rimasti legati da un rapporto di amicizia. In sostanza dichiara che il rapporto d'amicizia tra PC 1 e PC 2 è sempre rimasto quello che era ai tempi di Uitikon e ai tempi in cui ha funto da testimone al matrimonio. In sostanza, mentre lui e il PC 2 si erano persi di vista, la frequentazione amichevole tra PC 1 e il PC 2 era continuata." (verb. dib. p. 33)

 

                                         Non risulta, invece, che il AC 1 sapesse che era stato il PC 2 a far conoscere il PC 4 a PC 1. In particolare, PC 1 non ha detto al AC 1 che era stato lui a presentarli  (verb. dib. 13).

 

                                         PC 4 parcheggiava l'auto sempre nel garage (verb. dib. 14) mentre PC 2 l'ha sempre parcheggiata all'esterno, sulla via cantonale (verb. dib. 22).

 

                                   t)   risultanze peritali

Per verificare che cosa sia stato fatto all’impianto frenante dell’autovettura del PC 2, il PP ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura dell'ing. __________.

Questi è stato, in particolare, incaricato di esaminare il tubo flessibile che alimenta la pinza freno della ruota anteriore sinistra dell'autovettura.

                                         Nella perizia tecnica, versata agli atti in (AI 20) si legge quanto segue:

 

"  Il taglio presente sul tubo flessibile è stato analizzato tramite ingrandimento macroscopico presso il laboratorio della polizia scientifica. La struttura della condotta in esame è composta da un tubicino in gomma molto morbida (diametro interno circa 2.8 mm, esterno 4.5. mm) ricoperto da uno strato di fibra intrecciata. Lo strato esterno, costituito di gomma più rigida, ha uno spessore di 2 mm ed il suo diametro esterno è di poco superiore ai 10 mm. Le misure precise delle diverse parti sono difficili da rilevare a causa della deformazione ovalizzata del tubo, composto da materiale gommoso.

Guaina esterna. Il taglio non è uniforme: le due fotografie seguenti evidenziano che la lama ha intagliato la gomma con due differenti inclinazioni. Il taglio interessa circa la metà della guaina esterna del tubo flessibile: l'irregolarità dell'incisione non permette però di essere certi che all'interno vi sia la medesima estensione del taglio. Per poter appurare la tipologia dell'incisone operata sul flessibile, si è proceduto ad un ulteriore strappo della parte incisa allo scopo di evidenziare la differenza tra la parte tagliata e la parte strappata. Le caratteristiche della parte tagliata rispetto alla parte strappata in laboratorio sono sostanzialmente diverse: la prima ha un paio omogeneo e presenta una superficie seghettata (…), mentre la seconda non ha un preciso piano di separazione, ma si presenta con una superficie concava. Nella parte strappata in laboratorio non ci sono le tipiche seghettature constatate sulla parte tagliata. Rinforzo in fibra. Tra le due parti in gomma vi è uno strato di fibra intrecciata allo scopo di accrescere la resistenza del tubo alle alte pressioni che si generano all'interno. L'ingrandimento macroscopico ha permesso di evidenziare che alcuni strati di fibra sono stati recisi di netto mentre altri no. L'intreccio che caratterizza la struttura della fibra ha probabilmente garantito una certa resistenza alla pressione interna del liquido per alcune frenate prima di cedere completamente. Non è però possibile valutare l'effettiva tenuta della struttura in fibra dopo il taglio, anche perché lo stesso taglio non è uniforme: l'intreccio garantisce comunque una certa tenuta malgrado l'incisione. Condotto interno. Il condotto interno del tubo flessibile è la parte che, aiutata dagli strati esterni di rinforzo, deve garantire la tenuta stagna del circuito resistendo alle alte pressioni che si creano durante le frenate (oltre 100 bar!). L'analisi macroscopica del condotto interno ha permesso di appurare che lo stesso ha subito una parziale incisione eseguita verosimilmente con una lama: una parte della sua superficie si presenta infatti con la medesima seghettatura constatata sulla guaina esterna, mentre il resto presenta le stesse caratteristiche della parte di guaina strappata in laboratorio." (perizia pag. 14)

 

                                         In aula il perito è stato chiamato a precisare il risultato dell'analisi macroscopica del condotto interno,  in particolare ad indicare il significato della frase "lo stesso ha subito una parziale incisione eseguita verosimilmente con una lama". Egli ha dichiarato che:

 

"  la frase "eseguita verosimilmente con una lama" va intesa nel senso che i tagli constatati sul tubo flessibile sono stati certamente provocati da un oggetto tagliente. Potrebbe essersi trattato di un coltello o di qualsiasi altro oggetto tagliente.” (verb. dib. p. 32)

 

Proseguendo, al perito è stato chiesto se i tagli constatati nel tubo potessero essere attribuiti a cause diverse da una manomissione volontaria. Il perito ha escluso una tale ipotesi con certezza:

 

"  In particolare, il perito esclude con certezza che i due tagli siano stati provocati o da un animale o da un sasso schizzato dalla strada o da altro oggetto in modo accidentale, o durante una revisione abituale dell'impianto frenante o per usura." (verb. dib. p. 32)

 

La Corte ha, dunque, ritenuto accertato che il taglio del tubo procedeva da una manomissione volontaria.

                                    Sulle conseguenze di tale manomissione, il perito, in aula, ha spiegato che, con i tagli, il tubo non è stato reciso di netto, ma ne è stata soltanto indebolita la struttura rendendola così incapace di sopportare durevolmente la pressione del liquido che in esso veniva pompato con l’azionamento del freno, pressione che avrebbe, così, ad un momento non definibile, causato il cedimento improvviso della parete con fuoriuscita immediata del liquido e contemporanea immediata messa fuori uso di metà del circuito frenante:

                                                                                                           

"  Nel caso di specie non vi è stata una graduale fuoriuscita del liquido, bensì un progressivo indebolimento della struttura esterna del condotto fino alla rottura. Dal momento in cui il condotto interno ha subito il cedimento completo - constatato al momento dell’ispezione del veicolo - il liquido è uscito in modo repentino con l'azionamento del pedale." (complemento di perizia, AI 102, p. 4 e p. 5)

 

Di questo cedimento, il conducente non poteva in alcun modo essere preavvertito poiché l’allungamento della corsa del pedale del freno si sarebbe prodotto soltanto al momento della fuoriuscita completa del liquido:

 

"  Un conducente può avvedersi dell'allungamento della corsa del pedale del freno solamente dal momento in cui l'azionamento dello stesso mette in movimento una quantità di liquidi notevolmente maggiore al necessario. In altre parole, un allungamento della corsa del pedale del freno non può prodursi fintanto che la perdita non si è concretamente manifestata” (AI102, complemento perizia pag. 5)

Del resto, anche le spie di avvertimento si sarebbero accese “soltanto dopo l’avvenuta perdita di liquido attraverso il taglio completamente aperto” (AI102, complemento perizia pag. 5), quindi soltanto dopo il cedimento completo del tubo.

 

Le valutazioni peritali riguardo il taglio soltanto parziale del tubo e il suo cedimento soltanto successivo, dopo un utilizzo la cui durata non poteva essere preventivata, sono, poi, concretamente confermate da quanto successo.

In particolare, il PC 2 ha utilizzato senza problema alcuno l’autovettura (cfr. consid. 8s), in ogni caso per andare in polizia la notte fra l’11 e il 12 agosto, tornare a casa e recarsi, poi, il pomeriggio successivo, dal medico alla clinica __________ per poi avvertire improvvisamente - e fortunatamente in un contesto senza pericoli – che il pedale andava a fondo corsa:

 

"  È ovvio che avessi preso la vettura e il pedale del freno andava immediatamente a fondo corsa l'avrei lasciata parcheggiata."

(VI PP 1.9.2004 AI58)

 

Proseguendo nella sua analisi, il perito ha aggiunto che:

 

"  La resistenza alla pressione del condotto interno è garantita dalla fibra intrecciata e dalla guaina interna. Ammettendo che il taglio non abbia completamente reciso il tubicino interno, è verosimile che la struttura esterna abbia permesso di operare ancora alcune frenate prima di cedere (rottura a fatica) e di far fuoriuscire il liquido dei frani mettendo così fuori uso il circuito frenante corrispondente."

 

                                         In aula il perito, chiamato a precisare il suo referto in punto al momento in cui il taglio possa essere stato eseguito, ha precisato che:

 

"  Visto il genere e la profondità del taglio nonché considerato il percorso con la macchina fatto dal PC 2 così come da egli dichiarato e riportato in perizia, il perito esclude che il taglio al tubo flessibile possa essere stato fatto molto tempo prima della sera precedente il suo cedimento. E meglio, il perito esclude che il tubo, nelle condizioni in cui si trovava prima del suo cedimento, abbia permesso al veicolo di circolare per più chilometri rispetto a quelli fatti dal PC 2 così come riportato in perizia. È invece del tutto ammissibile, visto che la guaina esterna, anche se tagliata, ha una certa struttura in grado di resistere alle sollecitazioni, che il taglio sia stato effettuato la sera tra l'11 e il 12 agosto." (verb. dib. p. 32)

 

                                         Interrogato in aula sulla difficoltà pratica di eseguire un tale intervento, il perito ha dichiarato che:

 

 

"  Effettuare il taglio del tubo era una operazione facilmente eseguibile a condizione di conoscerne l'ubicazione. Basta allungare la mano dietro la ruota. Questo gesto non richiede abilità particolari. Nella misura in cui le ruote della vettura fossero state sterzate, l'accessibilità al tubo era ancor più facilitata. Il gesto non richiede più di qualche secondo." (verb. dib. p. 32)

 

                                         A tal proposito la Corte ha accertato - sulla scorta delle dichiarazioni del PC 2 - che egli aveva l'abitudine di posteggiare la macchina con le ruote girate a causa della leggera pendenza del manto stradale.

 

"  Preciso che la mia macchina era posteggiata come di regola, per impedire in caso di cedimento del freno a mano o del cambio che essa finisca sulla strada, con le ruote rivolte a sinistra." (VI PP 1.9.2004 AI58)

 

Il perito è, poi, stato chiamato a completare la perizia descrivendo le conseguenze che un siffatto taglio avrebbero avuto sull'impianto frenante dell'autovettura in corsa.

La questione va intesa nel senso che al perito è stato chiesto di indicare le conseguenze sull'impianto frenante della messa fuori uso di metà di tale impianto, cioè dopo lo scoppio del tubo e la fuoriuscita di tutto il liquido.

                                          Nel complemento di perizia versato agli atti in AI 102, si legge:

 

"  Il Procuratore pubblico __________ chiede di indicare lo spazio di franta della Peugeot - incluso lo spazio di reazione - con differenti velocità iniziali, sia su strada asciutta che su strada bagnata, raffrontando l'impianto frenante prima e dopo il taglio del tubo. Chiede inoltre di indicare la velocità residua che il veicolo avrebbe ancora avuto dopo tale spazio, considerando una frenata alla medesima velocità dopo il taglio del tubo dei freni.

Per il calcolo relativo alla strada bagnata applico le medesime condizioni di aderenza constatate il giorno della mia prova su strada della vettura. Dopo l'azionamento del freno e prima di giungere al bloccaggio, le ruote sono già sottoposte ad una frenata di volvente, durante la quale la decelerazione del veicolo si porta dal valore minimo a quello massimo; è solo alla fine di questo tratto che i pneumatici lasciano al suole le tracce di frenata. Dato l'incremento della forza frenante il veicolo perde già in questa fase un po’ di velocità. Questo periodo è definito fase d'accrescimento della forza frenante e va anch'esso considerato nel calcolo dello spazio totale di arresto del veicolo. Con l'impianto dei freni non manomesso la decelerazione applicata per il fondo asciutto corrisponde a circa 7.5 m/s2 e a circa 7.0 m/s2 per il fondo umido, mentre dopo la manomissione si considera circa 3.5 m/s2 sull'asciutto e circa 3 m/s2 su strada umida. (…) Lo spazio totale di arresto è la somma della distanza percorsa durante la reazione psico-fisica del conducente, quella corrispondente all'accrescimento della forza franante e quella di frenata vera e propria. Il campo "velocità residua" indica la velocità che il veicolo avrebbe ancora dopo aver "esaurito" lo spazio ipoteticamente a disposizione che gli avrebbe permesso l'arresto completo grazie al funzionamento dei due circuiti. La prova del veicolo a basse velocità ha evidenziato una leggera tendenza dello stesso a ruotare verso destra. Va considerato che con l'aumento della velocità all'inizio della frenata, tale comportamento tende ad essere amplificato. Non risulta però possibile descrivere con precisione la deviazione di traiettoria del veicolo ad alta velocità, con un circuito fuori servizio, se non con una prova pratica, che potrebbe però rivelarsi pericolosa."

 

La tabella con i valori calcolati dall'ing. __________ nella sua perizia viene qui di seguito riprodotta:

 

 

Velocità

Iniziale

Km/h

Fondo stradale

Circuiti funzionanti

Spazio reazione

Spazio di accresci-mento

Spazio di frenata

Spazio totale di arresto

m

Velocità residua

Km/h

50

Asciutto

due

11.11

2.73

11.51

25.35

0.00

50

bagnato

due

11.11

2.73

12.42

26.26

0.00

50

Asciutto

uno

11.11

2.75

26.19

40.05

36.52 (dopo 23.35 m dalla reazione)

50

bagnato

uno

11.11

2.76

30.78

44.65

37.81 (dopo 26.26 m dalla reazione)

60

Asciutto

due

13.33

3.28

16.89

33.50

0.00

60

bagnato

due

13.33

3.29

18.21

34.83

0.00

60

Asciutto

uno

13.33

3.31

38.03

54.67

43.83 (dopo 33.50 m dalla reazione)

60

bagnato

uno

13.33

3.31

44.65

61.29

45.36 (dopo 34.83 m dalla reazione)

80

Asciutto

due

17.78

4.39

30.74

52.91

0.00

80

bagnato

due

17.78

4.40

33.09

55.27

0.00

80

Asciutto

uno

17.78

4.42

68.34

90.54

58.43 (dopo 52.91 m dalla reazione)

80

bagnato

uno

17.78

4.42

80.10

102.30

60.47 (dopo 55.27 m dalla reazione)

100

Asciutto

due

22.22

5.50

48.70

76.42

0.00

100

bagnato

due

22.22

5.51

52.37

80.10

0.00

100

Asciutto

uno

22.22

5.53

107.47

135.22

73.04 (dopo 76.42 m dalla reazione)

100

bagnato

uno

22.22

5.54

125.84

153.60

75.60 (dopo 80.10 m dalla reazione)

120

Asciutto

due

26.67

6.62

70.78

104.07

0.00

120

bagnato

due

26.67

6.62

76.07

109.36

0.00

120

Asciutto

uno

26.67

6.64

155.41

188.72

87.63 (dopo 104.07 m dalla reazione)

120

bagnato

uno

26.67

6.65

181.87

215.18

90.71 (dopo 109.36 m dalla reazione)

 

 

Va, qui, precisato – per rispondere ad una delle obiezioni della Difesa - che il perito ha stabilito che le condizioni della vettura del PC 2, in particolare il fatto che l’impianto fenante non era in perfetto stato, non influivano in modo significativo sul suo corretto funzionamento:

 

"  L’impianto frenante della vettura è da considerarsi in uno stato di manutenzione abbastanza precario per quanto attiene alle condizioni dei dischi dei freni. Lo spessore delle pastiglie è sufficiente, anche se le stesse non possono lavorare correttamente sui dischi a causa delle condizioni di questi ultimi. In condizioni normali di funzionamento, la vettura avrebbe comunque prestato una discreta efficacia frenante (sott. del red.).” (perizia pag. 22)

 

In aula, il perito ha ribadito che lo stato dei freni prima della manomissione – pur se non perfetto – consentiva un’efficacia frenante discreta.

 

                                  u)   conoscenze di meccanica del AC 1

                                         AC 1, in aula, interrogato sulle sue conoscenze della struttura e del funzionamento dell'impianto frenante, ha dichiarato di sapere cos'è un freno, di sapere come funziona l'impianto frenante, distinguendone due tipi - quello normale e quello idraulico - così come gli era stato spiegato dal fratello. Ha aggiunto, anche, di essere in grado di riparare un impianto frenante e di averlo già fatto con l'ausilio di terze persone.

                                    L’imputato ha, infine, precisato di essere a conoscenza dell'ubicazione del tubo flessibile.

                                         In inchiesta, più volte, AC 1 è stato chiamato a riferire delle sue conoscenze meccaniche:

 

"  che di formazione sono ausiliario di carrozzeria. Riparo le autovetture quando hanno un incidente: riparazioni di lamieristica. Ho ottenuto il diploma nel 1988. ADR che se ci sono dei problemi di meccanica delle auto da riparare intervengono gli specialisti meccanici; comunque anch'io ho delle conoscenze, acquisite con l'esperienza pratica, di meccanica delle auto. (…) ADR che vista la mia formazione ed esperienza pratica, so dove passa il tubo di freni di un'automobile." (GIAR 13.8.2004 AI 8)

 

"  e ho fatto regolari lavori di manutenzione al mio Nissan Terrano assieme a mio fratello nel garage di casa dove c'è anche una fossa per lavorare sotto il veicolo. Insieme abbiamo fatto lavori quali cambio d'olio, filtro dell'olio, filtro dell'aria, collettori di scarico, marmitta, pastiglie freni anteriori e ganasce freni a tamburo posteriori, candele, liquido freni. Mio fratello è meccanico di precisione ed ha sempre avuto l'hobby della meccanica d'auto con buoni risultati, molto di più, secondo me, di tanti professionisti più qualificati. (…). ADR che so più o meno come funziona un sistema idraulico dei freni. Nel senso che so che c'è una pompa e che vi sono dei tubi che vanno ai freni delle rispettive ruote ADR che dentro i tubi vi è un liquido che penso sia olio. ADR che non ho mai cambiato il liquido dei freni. Suppongo che mio fratello l'abbia fatto al mio veicolo poiché io non portavo il Nissan Terrano presso nessun garage. Anche attualmente i lavori di manutenzione alla mia vettura vengono effettuati da mio fratello, io aiuto se posso (lui fa il camionista e quindi ha disponibilità di tempo irregolare); lo aiuta anche __________, che conosco da solo un anno e di cui non so il cognome. Il Magistrato mi rammenta essere __________ cognome che non mi suona nuovo. ADR che penso che senza liquido l'impianto franate non funziona. Se il liquido è dentro ci deve essere un motivo. ADR che quando non c'è abbastanza liquido nell'impianto frenante i freni non funzionano. Mi è capitato recentemente, alcuni mesi fa, quando lavoravo per la __________, che la vettura a me in uso, Opel Astra Caravan automatica, aveva un tubo dell'impianto frenante crepato; quando frenavo, per rallentare, sembrava che al primo colpo frenasse regolarmente. Va detto che una vettura automatica ha una frenata lunga. Notavo comunque che la frenata era diversa rispetto al giorno precedente. Al secondo colpo il pedale non teneva più e cedeva andando fino a fondo corsa e ciò abbastanza lentamente. A domanda dell'avv. DUF 1 rispondo che la frenata si allungava di parecchio. Io però cercavo di non correre rischi vedendo che non frenava bene la macchina, viaggiavo più lentamente con marce basse. Ricordo che ero in Val Verzasca. Sono comunque andato fino a __________ dal meccanico che lavora con la ditta. ADR che non ho visto il tubo crepato dell'Opel Astra della ditta. Il Magistrato mi mostra ora la foto numero 13 della perizia dell'ing. __________ con raffigurato il tubo dei freni del veicolo PC 2 con un taglio grosso, di più della metà della sua sezione. Concordo con il magistrato che si vedono due tagli per circa ¾ di tutta la sezione del tubo" (VI PP 8.9.2004 AI71)

 

Delle conoscenze meccaniche del AC 1 ha parlato anche PC 2, sia in inchiesta che al dibattimento, confermando che l'imputato ha una buona conoscenza di meccanica.

 

I risultati peritali – in particolare, quelli sulle conseguenze del taglio del tubo flessibile - sono stati contestati a AC 1, il quale, in corso d'inchiesta, ha, in particolare, dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, con l'impianto frenante così manomesso, lo spazio di frenata aumenta. AC 1 ha dichiarato, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che l'automobile mantiene un'importante velocità residua. I calcoli effettuati dal perito sono stati ritenuti dal AC 1 attendibili.

 

"  Il magistrato mi contesta il risultato essenziale della perizia dell'ing. __________ secondo cui l'impianto frenante del veicolo Pegeout 405 in uso a PC 2 è al 50%. Ciò significa che lo spazio di frenata viene raddoppiato. Ad esempio , a 80 km/h lo spazio di frenata sarebbe di 35 metri, reazione esclusa, mentre con i freni manomessi tale spazio salirebbe a circa 70 metri. Rispetto all'esempio citato, è inoltre doveroso evidenziare che qualora fossero a disposizione unicamente 35 metri per la frenata, nel primo caso il veicolo potrebbe fermarsi mentre nel secondo caso andrebbe a collidere con una velocità residua di oltre 56 km/h. Capisco il discorso del perito, lo ritengo attendibile." (VI PP 8.9.2004 AI71)

 

"  Il Magistrato mi fa prendere atto che delle risultanze del complemento peritale dell'ingegner __________. Segnatamente per le velocità d'impatto contro possibili ostacoli non scansabili a seguito dello stato modificato dell'impianto frenante. Sono consapevole di questo fatto e non chiedo al Magistrato di elencarmi le singole velocità d'impatto a partire dalle varie velocità per le quali è stato richiesto il complemento sia sull'asciutto sia sul bagnato. Il Magistrato mi rende comunque edotto che la vettura gia a velocità ridotte ha tendenza a ruotare verso destra, deviando quindi di traiettoria. Il perito ha rinunciato a effettuare prove a velocità elevata vista la pericolosità di tale manovre. Non ho niente da aggiungere a tal proposito." (VI PP 13.10.2004 AI115)

 

                                  v)   furto ai danni della __________

Per quanto concerne l'accusa di furto ai danni della __________ (AA 3.1.), la Corte ha accertato che, il 2.11.2004, in occasione della perquisizione dell'appartamento e della cantina del AC 1, gli agenti hanno rinvenuto il seguente materiale:

 

"-     1 motore porta garage marca Normasthal  mod. Ultra, nuovo, scatola chiusa/sigillata, valore CHF 350.- (prezzo d’acquisto);

-         1 motore porta garage marca Normasthal mod. Ultra, scatola aperta, motore nuovo senza scheda, manca la scatola degli accessori, valore CHF 350.- (prezzo d’acquisto se completo);

-       1 motore porta garage marca Normasthal mod. Ultra, scatola aperta, manca qualche accessorio nella scatola degli accessori, motore nuovo, valore CHF 350.- (prezzo d’acquisto se completo);

-       1 motore porta garage marca Normasthal mod. Ultra, scatola aperta, mancano scheda e scatola accessori e coperchio del motore, motore nuovo, valore CHF 350.- (prezzo d’acquisto)

-       1 motore porta garage marca Normasthal mod. Ultra Excellent, scatola aperta, motore già usato e montato, completo di tutto, valore a nuovo CHF 581.-

-       27 tubetti di silicone, nuovi, marca Elastosil  modelli 400 e 440, valore CHF 5.- cadauno." (allegato 12 al rapporto di polizia)

 

                                         Interrogato dagli inquirenti sulla provenienza di questi oggetti, AC 1 ha reso le seguenti dichiarazioni:

 

"  Per quanto riguarda i motori elettrici devo dire che uno l’ho acquistato mentre gli altri tre o quattro sono di provenienza della __________ e li ho presi perché il responsabile sig. __________ mi aveva detto di gettarli. Al posto di gettarli li ho portati in cantina per ripararli. Le cartucce di silicone ammetto che vengono dalla __________, che sono nuove ma le ho chieste per scopo privato. Mi sono state date perché materiale di consumo che dovevo avere nell’auto della ditta. Ne ho prese due in più per me per fare diversi lavori a casa. L’interrogante mi fa prendere atto che ci sono una quindicina di cartucce di silicone. Rispondo che è vero, in un anno e mezzo ho preso qualche cartuccia, una oggi, una domani. ADR: che penso che costino CHF 5.- o 6.- cadauna. L’interrogante mi chiede se mi rendo conto d’aver commesso un furto. Dichiaro che per me non è un furto ma è un prestito, mi servivano per lavori privati e ho fatto quello che facevano anche i miei colleghi. L’interrogante mi chiede se ho preso in prestito altro materiale dalla __________ o dai datori di lavoro precedenti. Dichiaro che a volte ho preso del materiale dicendo che era per me, a volte ho preso materiale che ho ridato (un ponteggio) a volte ho preso del materiale per me e cioè, come detto, i motori elettrici che andavano buttati via e il silicone. Dichiaro che in __________ non ho mai avuto problemi per aver rubato o portato via qualcosa." (PS 29.9.2004)

"  Dichiaro che i motori erano da buttare e io li ho presi. Oppure quando si spaccava un ingranaggio del motore il __________ diceva di buttare via il motore e io invece lo portavo a casa perché ero riuscito a trovare una soluzione per riparare quest’ingranaggio. In pratica l’ingranaggio, che è quasi uguale al motorino elettrico dei tergicristalli delle auto, ha due sedi coniche che si rompono per consumo. Io ho trovato il sistema di ripararle rifacendo la sede conica ed aggiungendo un prodotto Loctite che blocca la sede conica e poi si inserisce un perno. Questo lavoro sono in grado di farlo nella mia cantina (…) Dichiaro che le scatole le ho riciclate quando montavo il motore nuovo. Dichiaro che quando __________ diceva di buttare via i motori nella benna, io, al posto di buttarli, li portavo a casa mia. Comunque sono disposto a restituire i motori delle porte garages alla __________, per me non c’è problema nel restituire i motori" (PS 13.10.2004)

 

"  Per quanto riguarda la merce rinvenuta presso la mia cantina ribadisco che la stessa non è stata da me rubata. Trattasi di motori di scarto, nonché di silicone da me richiesto per dei lavori che dovevo effettuare a casa. Dovevo effettuare un lavoro a delle piastrelle, cosa che poi ho fatto. Il magistrato mi fa notare che è incredibile che mi siano stati regalati tutti quei tubi di silicone. Ribadisco che mi sono stato messi a disposizione; non bisognava neppure chiedere. Il Magistrato mi fa prendere atto che né il direttore né il responsabile hanno dato il consenso a tali prelievi né a prendere motori tantomeno nuovi. I motori mi sono stati dati da __________ quando gli dicevo che erano rotti e lui mi diceva di buttarli via. Per quello che riguarda quello nuovo l'ho preso con il consenso del signor __________. Sono ancora in attesa della fattura. Il Magistrato mi fa prendere atto che __________ ha dichiarato il contrario e cioè che il motore nuovo non mi è stato né regalato né venduto. Se fosse stato venduto strenne stato immediatamente fatturato. Se non è stato fatturato non è colpa mia." (VI PP 13.10.2004 AI115)

 

"  Circa il materiale proveniente dalla __________, elencato in dettaglio alla presenza del mio difensore, ribadisco che esso è costituito da motori che dovevano essere buttati via, tranne uno che è nuovo e integro, di cui stavo aspettando la fattura. ADR che da atto al Magistrato che i motori privi di schede e altri pezzi potevano essere riutilizzati e ciò in quanto per la maggior parte nuovi. Ciò nonostante ribadisco che li buttavano via. Il Magistrato mi contesta che è altamente inverosimile che una ditta butti via dei pezzi nuovi. Prendo atto di tale contestazione ribadisco la mia versione." (VI PP 9.11.2004 AI145)

 

                                         Tutta la merce sequestrata è stata riconsegnata alla PL 1 il 30.11.2004 (AI 155).

                                         In aula __________, responsabile presso la PL 1 del settore porte garages e automatismi, recatosi di persona a controllare la merce rinvenuta nella cantina del AC 1 (era presente al sopralluogo anche l'avv. DUF 1), ha dichiarato che soltanto uno dei motori esaminati avrebbe potuto essere buttato in considerazione dello stato in cui lo aveva trovato. Per il resto, egli ha aggiunto quanto segue:

 

"  Gli altri invece erano tutti, in un modo o nell'altro utilizzabili. I motori che ci sono stati restituiti sono stati tutti riutilizzati. Escludo di avere mai potuto dire a AC 1, in relazione ai motori che ho trovato ed esaminato nello scantinato, che si trattava di motori che dovevano essere buttati. Questo ad eccezione del motore n. 4 di cui ho detto sopra. Infatti io facevo buttare solo i motori che erano praticamente ridotto all'osso nel senso che non avevano più nessun componente che avrebbe potuto essere riutilizzato per lavori di riparazione o altro. Preciso che dei motori di cui ai punti 4 e 5 sono stati utilizzati i pezzi come pezzi di ricambio. Preciso che il signor Acco1 non mi ha mai chiesto di poter acquistare un motore nuovo. Ribadisco inoltre che non ho mai autorizzato il signor AC 1 a portare a casa dei motori usati o a cui mancavano dei pezzi. La ragione per cui non abbiamo utilizzato il motore di cui al punto 5 è che noi abbiamo cambiato marca di motori. Il motore avrebbe potuto essere riutilizzato completamente." (verb. dib. 11)

 

                                         In aula, confrontato con la testimonianza del signor __________, AC 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, ammettendo però - per la prima volta - di avere rubato al proprio datore di lavoro i 27 tubetti di silicone.

 

                                         Va, qui, rilevato che __________, direttore della PL 1, chiamato a descrivere l'imputato in ambito lavorativo, aveva, tra l'altro, dichiarato che:

 

"  avevamo il sospetto che il AC 1 potesse sottrarre materiale alla ditta, cosa che non siamo mai riusciti ad accertare" (PS 1.10.2004)

 

                                 w)   appropriazione del passaporto scaduto

L'accusa di appropriazione semplice ai danni della signora PL 3 è ammessa dall'accusato, nella misura in cui egli riconosce di avere trovato - in occasione di un intervento quale dipendente della PL 1 per verificare un guasto alla porta elettrica del garage - il passaporto scaduto di PC 1 nata __________, nel locale garage - e non nella cassettiera della camera da letto dei signori __________ - e di essersene appropriato.

                                         Interrogato sul movente di una tale appropriazione AC 1 ha riproposta in aula quanto già dichiarato al PP in inchiesta e meglio:

 

"  L'ho preso perché mi interessava reperire l'indirizzo della signora __________ per poi eseguire in futuro dei lavori in proprio. lI Magistrato mi fa prendere atto che non è assolutamente necessario rubare un passaporto per risalire all'indirizzo, peraltro a me noto essendo sul posto. Del resto il passaporto non riporta l'indirizzo. ADR che non nutrivo alcun interesse per quella donna che comunque ritengo carina. Ho visto che aveva due figli e non volevo mettermi nei problemi. ADR che ho altri dati di clienti ai quali non ho rubato il passaporto. Quindi do atto al magistrato che non è necessario avere il passaporto per risalire all'indirizzo di potenziali clienti futuri." (VI PP 13.10.2004 AI115)

 

Ritenuta l’assurdità della spiegazione data da AC 1 a questo gesto, il movente di tale appropriazione è rimasto sconosciuto.

 

                                  x)   pornografia

Per quanto concerne l'accusa di pornografia (AA 11) il AC 1 ha ammesso di avere scaricato da Internet e di avere salvato 15 immagini di pornografia con animali (foto che sono allegate al rapporto di esecuzione del 15.10.2004, AI149), e meglio:

 

"  L’interrogante mi fa prendere atto che, da una prima parziale perquisizione informatica del PC risulta che, nella partizione 3, nella cartella ANIMALI, sono state trovate 15 immagini che ritraggono persone che compiono atti sessuali con animali, immagini salvate su hard disk dal 11.09.2002 al 23.02.2003. Prendo atto che verrò quindi denunciato per pornografia, art. 197 cpv. 3 CPS. Mi viene chiesto di prendere posizione. Dichiaro che non sapevo che questo fosse reato e punito dalla legge." (PS 13.10.2004)

 

"  Ho salvato queste immagini più per un obiettivo scherzoso, del resto mi sembravano dei fotomontaggi." (VI PP 13.10.2004 AI115)

 

In aula, l'imputato ha ribadito di avere salvato quelle immagini "tanto per divertirsi, per ridere un po'".

La Corte, viste le immagini in questione, non ha potuto non considerare perlomeno strano il senso dell'umorismo dell'imputato.

                                     

                                  y)   stupefacenti

Per quanto concerne, invece, l'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AA 12), Acco1 non è reo confesso.

 

                                         A titolo di premessa si osserva che gli inquirenti hanno sequestrato in due riprese dei quantitativi di marijuana presso il domicilio del AC 1. La prima volta, il 26.7.2004, è stato trovato un minigrip contenente 2,6 grammi lordi di marijuana ed una pipa chilum. La seconda volta, il 16.9.2004, è stato ritrovato un altro minigrip contenente della marijuana e un sacchettino di iuta contenente dei semi di marijuana.

 

                                         Il totale della sostanza stupefacente sequestrata è di 9.1 grammi.

 

                                         Va, altresì, osservato che le analisi tossicologiche alle quali è stato sottoposto il AC 1 in occasione del primo verbale di polizia hanno dato esito negativo (allegato 6.1. al rapporto di polizia).

 

                                         Chiamato a dare spiegazioni circa questi rinvenimenti, AC 1 in inchiesta ha reso le seguenti dichiarazioni:

 

"  Essendomi stata trovata una esigua quantità di canapa mi viene chiesto se ne faccio uso e rispondo di no, non sono io a farne uso." (PS 26.7.2004)

 

"  Prendo atto che durante la perquisizione effettuata al mio domicilio il 26.07.2004 (INC.MP2004.5918/MCA/js) sono stati rinvenuti un sacchetto minigrip contenente della marijuana per un peso lordo totale di grammi 2.6 ed una pipa chilum, che mi sono stati posti sotto sequestro il 26.07.2004. Dichiaro che la marijuana è molto vecchia e che non ne faccio uso da molto tempo. L’ho acquistata da uno sconosciuto a Lugano e ricordo che i canapai erano ancora aperti, ma non riesco a precisare una data esatta. Non ricordo quanto l’ho pagata e non mi ricordavo neanche d’averla a casa. La pipa chilum l’ho comperata in svizzera interna una decina di anni fa o anche più. A domanda dell’interrogante dichiaro che avrò fumato marijuana due o tre volte nel corso degli ultimi dieci anni." (PS 10.8.2004)

 

"  L’interrogante mi presenta in visione il materiale che è stato rinvenuto

nella perquisizione domiciliare avvenuta il 16.09.2004 a __________ in via __________, terzo piano a sx, appartamento dove vivo da due anni e mezzo circa. La perquisizione è stata estesa al solaio ed alla cantina, che, come ad ordine del PP 1, è stata posta sotto sigillo. (…) 3. minigrip contente canapa; 4. sacchettino di iuta contenente semi di marijuana (…) 3. era in casa mia ma risale all’anno scorso più o meno. Era del fratello di PC 1 e me l’ha portata a casa TE 2 Non l’ho mai fumata. 4. li ho presi per motivi estetici, nel senso che ho riempito i sacchettino di iuta di semi di canapa che ho raccolto presso l’olificio __________ a Manno quando si era rotto un sacco grande di semi di canapa. Ne ho raccolti un paio di manciate per riempire il sacchettino di iuta che ha il  simbolo della marijuana stampato in verde e l’ho messo vicino all’arghilé. Il sacchettino di iuta me lo ha dato il fratello di PC 1 ed era un vecchio sacchettino odoroso acquistato nei canapai. (…)  L’interrogante mi fa prendere atto e mi contesta che la canapa, al punto 3, non è stata ritrovata nella perquisizione del 27 luglio. Inoltre non è secca come quella appunto ritrovata nella perquisizione del 27 luglio ma sembra proprio di  acquisto recente. Mi viene chiesto di prendere posizione. - Dichiaro che la canapa era già presente durante la perquisizione del 27 luglio e non è stata da voi ritrovata. L’interrogante mi contesta il fatto che non sia stata ritrovata in quanto è stato ritrovato un minigrip contenente canapa molto più piccolo e la perquisizione è stata accurata. - Dichiaro che c’era già e che se mi fossi ricordato l’avrei gettata. Anche perché non ne faccio uso e non avrei motivo di tenerla. L’interrogante mi chiede perché ho tenuto della canapa per tutto questo tempo se non ne faccio uso e mi mostra nuovamente la canapa che non è vecchia e secca. Dichiaro che la canapa l’ho ricevuta ad inizio 2004 da PC 1. L’altra, precedentemente sequestrata, era molto più vecchia." (PS 29.9.2004)

 

                                         In aula, TE 2 ha negato di aver portato della marijuana al AC 1.

 

 

                                10.   in diritto

 

                                  a)   Ai sensi dell'art. 111 CP si rende colpevole di omicidio intenzionale ed è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, chiunque intenzionalmente uccide una persona, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli altri reati contro la vita. Se invece l'autore, secondo quanto previsto all'art. 22 cpv. 1 CP compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d’un crimine o di un delitto, egli può essere punito con pena attenuata (art. 65), con la conseguenza che se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncerà invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione.

 

                                         Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui (Corboz, Les infractions principales, I, ad 111 CP, n. 1). Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della morte della vittima. (Corboz, Les infractions principales, I, ad 111 CP, n. 12 e segg).

 

                                         Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del secondo (DTF 122 IV 23; 121 IV 212; 116 IV 310; 115 IV 102; 100 IV 283; 95 IV 142). Non è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata del risultato (DTF 116 IV 310¸115 IV 206; 100 IV 283; 95 IV 142), nè che ne sia la causa ultima o la più efficace.

                                    L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di fatto (DTF 127 IV 189; 122 IV 23; 121 IV 212; 117 IV 133; 115 IV 102, 234; 103 IV 291; 91 IV 119).

                                     Per imputare penalmente il risultato all’autore è, inoltre, necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 121 IV 212; 115 IV 102, 207, 243; 103 IV 291; 101 IV 70; 100 IV 283; 95 IV 143; 92 IV 87; 91 IV 119, 156, 187; 87 IV 159, 86 IV 155). Manca il rapporto di causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla realizzazione del risultato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 1221 IV 15, 213; 120 IV 312; 115 IV 102, 207, 244; 103 IV 291; 100 IV 214, 283; 98 IV 173; 92 IV 88; 91 IV 187).

                                    L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una questione di diritto (DTF 122 IV 23; 121 IV 213; 117 IV 134; 91 IV 119, 156).

 

                                         Giusta l’art. 18 cpv. 2 CP commette intenzionalmente un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

 

                                         Per quanto concerne l’elemento soggettivo, l’autore deve avere l’intenzione di causare, con il suo comportamento, la morte altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions principales, I, ad 111 CP, n. 17 e riferimenti), come, per esempio, nel caso in cui dei rapinatori in fuga sparano ai loro inseguitori (STF 9.9.1982, Pra 1982, 706, nr. 278) oppure quando dei ladri gettano di notte un uomo anziano nelle fredde acque del fiume Aare (DTF 103 IV 68) oppure quando l’autore spara in direzione della parte superiore del corpo di una persona a distanza ravvicinata con una pistola calibro 357 magnum (STF 12.1.2000, 6S 253/1999, E. 1). (Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II ad art. 111, n.7), oppure quando gli autori si affrontano in una gara automobilistica ad alta velocità in un centro abitato (DTF 130 IV 58).

                                         Il dolo eventuale è sufficiente anche per la realizzazione del reato sotto forma dei vari tipi di tentativo (Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II ad art. 111, n. 7 e seguenti riferimenti: DTF 103 IV 65; STF 23.3.2001; Maier/Schöning, ZStrR 2000, 280).

 

                                         Sussiste dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in questo caso, egli prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi e, pur non desiderandolo, lo accetta. Non è, infatti, necessario che l’agente desideri il realizzarsi dell’evento né che egli  sia soddisfatto di tale realizzazione (DTF 125 IV 251; 123 IV 156, 199, 210; 121 IV 253; 119 IV 3; 109 IV 151; 103 IV 67).

 

                                         Ai sensi dell’ art 129 CP, si rende colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui ed è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui.

                                         L'elemento oggettivo costitutivo del reato consiste nel mettere qualcuno in pericolo di morte imminente (DTF 106 IV 14). È, in definitiva, necessario che esista un pericolo concreto e serio (e non una remota possibilità) che una persona venga uccisa (e non solamente lesa nella sua integrità corporale o alla sua salute) e che questo rischio si trovi in uno stretto rapporto di connessione con il comportamento rimproverato all'autore (Corboz, les infractions principales ad. Art. 129 n°14; DTF 121 IV 70, 106 IV 14, 111 IV 55; DTF 101 IV 159).

 

                                         Soggettivamente l'autore deve agire intenzionalmente. Deve avere coscienza del pericolo di morte imminente e assumere volontariamente un comportamento che crei questo pericolo (DTF 121 IV 75). L'autore deve volere mettere un terzo in pericolo di morte imminente (DTF 114 IV 110). Per contro – ed è ciò che lo differenzia dall’autore di un omicidio mancato o tentato - l'autore non vuole, neanche a titolo eventuale, la realizzazione del pericolo (DTF 197 IV 165) La volontà di creare un pericolo di morte imminente si situa dunque tra il dolo eventuale dell'omicidio intenzionale e la semplice negligenza cosciente (Noll, BT, p. 55). L'omicidio intenzionale o il tentato omicidio intenzionale è dato se l'autore vuole la morte della vittima oppure se egli ne accetta l'eventualità; l'omicidio colposo è dato se l'autore adotta un comportamento pericoloso, che ne abbia o meno percepito il pericolo, ma conta, per leggerezza, che il pericolo non si realizzi; nel caso della messa in pericolo della vita altrui, l'autore, senza accettare l'eventualità del decesso, vuole creare un pericolo di morte. (Corboz, Les infractions principales ad art. 129 n°26). Secondo la vecchia disposizione, l'autore doveva aver agito scientemente e ciò per sottolineare che il dolo eventuale non era sufficiente e che era necessaria una coscienza certa del rischio di morte (DTF 106 IV 15). Questa precisazione è stata ritenuta superflua e quindi è stata soppressa nell'attuale disposizione legale. Ciò non toglie che è necessario che l'autore conosca il pericolo che provoca, ovvero le circostanze che rendono probabile la lesione. Ritenuto come l'autore non accetti l'eventualità che il pericolo si realizzi, non è sufficiente che egli abbia coscienza dell'eventualità di un pericolo, poiché si scivolerebbe verso la negligenza cosciente e l'intenzione non sarebbe più quella di creare un pericolo di morte imminente bensì su un pericolo di morte eventuale se non addirittura condizionato (FF II 1050; Corboz, Les infractions principales ad art. 129 n°27 e dottrina citata).

 

                                         L'autore deve, inoltre, creare il pericolo senza scrupoli. Un atto è commesso senza scrupoli ai sensi dell'art. 129 CP quando, tenuto conto dei mezzi utilizzati, del movente dell'autore e di altre circostanze, tra cui anche lo stato dell'autore, appare contrario ai principi generalmente ammessi dagli usi e costumi e dalla morale. E’ sufficiente che all'autore fossero conosciute le circostanze secondo cui il suo comportamento appare come sprovvisto di scrupoli. Il suo concetto personale di etica è ininfluente così come ininfluente è la sua incapacità di cogliere il carattere immorale del suo comportamento (DTF 114 IV 108). Altresì ininfluente è il fatto che la sua responsabilità fosse scemata oppure che l'autore abbia agito in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di medicamenti, di stress o d'altri fattori di perturbazione psichica (DTF 114 IV 108). L'assenza di scrupoli deve essere ammessa in tutti quei casi dove il reato è commesso per motivi futili oppure in presenza di un’evidente sproporzione che denota un profondo disprezzo per la vita altrui (DTF 114 IV 108).

                                         La distinzione tra l'esposizione a pericolo della vita altrui e la forma dell'omicidio mancato è, di per sé, sottile e chiama a dei criteri di distinzione ben precisi. Secondo la dottrina dominante, vi è esposizione a pericolo della vita altrui quando l'autore ha valutato che la realizzazione del pericolo creato non si produrrà grazie ad un suo comportamento adeguato, alla reazione della vittima oppure grazie all'intervento di una terza persona. Per contro, nei casi in cui la realizzazione del pericolo creato dall'autore sia lasciata al caso, allora egli si rende colpevole di omicidio intenzionale mancato. In questo caso l'autore ha preso in considerazione la realizzazione del pericolo nel caso in cui questo si produca (Stefan Disch, L'Homicide intentionnel, ed 1999, p. 239 e riferimenti; Peter Aebersold, Basler Kommentar, ad art. 129 StGB, n° 28)

 

                                         Per comprovare l'intento dell'imputato, in assenza di una sua confessione, il giudice, di regola, si può basare unicamente su indizi determinabili oggettivamente e su regole dettate dall'esperienza che gli permettano di trarre delle conclusioni - da fattori esterni - sulla mens rea dell'autore. Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell'autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell'evento (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti)

 

                                  b)   Ai sensi dell'art. 181 CP si rende colpevole di coazione ed è punito con la detenzione o con la multa, colui che, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

 

                                         Protetta dalla legge è la libertà d'azione della vittima. Non occorre che l'autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l'autore intendeva arrecarle. Determinante è - come detto - la limitazione della libertà della vittima (CCRP 19.10.1999 in Rep. 1999 p. 333 e riferimenti). Quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato ogni singola molestia diviene atta ad intralciare la libertà di agire di lei  (DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5).

                                    Non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in atto quanto ha minacciato di compiere: il reato di cui all’art 181 CP è, infatti, perfezionato al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l'agente voleva, o, in altre parole, nel momento in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua volontà in modo illecito (CCRP 19.10.1999 in Rep. 1999 p. 333 e riferimenti). Non occorre che l'agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno; basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV129). Se, malgrado la minaccia di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto dall'autore il reato è mancato (Corboz, les infractions principales, ad art. 181, n°41 CP; DTF 106 IV 129; 96 IV 63).

 

                                  c)   Per l'art. 179 septies chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

 

                                         La norma vuole proteggere il diritto personale della vittima a non essere importunata tramite gli impianti di telecomunicazioni (DTF 121 IV 137). Gli impianti di telecomunicazioni - che hanno assunto un'importanza considerevole nella vita moderna - permettono al chiamante - che può restare anonimo oppure dare un nome falso - di prendere contatto quando e tutte le volte che vuole con la vittima, per disturbarla, molestarla, farle paura o dire oscenità o scortesie. Il legislatore ha pensato soprattutto a  chiamate notturne e a proposte oscene (DTF 126 IV 218).

                                    Il telefono cellulare rientra nella nozione di impianto di telecomunicazione.

Affinché l'uso di un impianto di telecomunicazioni sia abusivo è necessario che l'autore voglia importunare o inquietare la persona chiamata e non semplicemente comunicarle un pensiero o un'informazione. La definizione del concetto di abuso è lasciato all'apprezzamento del giudice. (DTF 121 IV 137). Realizzano pacificamente un abuso ai sensi di questa disposizione le chiamate notturne (allo scopo di perturbare il sonno), le chiamate ripetute (moleste), le chiamate senza lasciare un messaggio (Stratenwerth BTI §12 n°70; Trechsel Kurzkomm. Art. 179septies n°1) o ancora i messaggi ripetitivi o smisurati che causano la paralisi dell'impianto (Corboz, les infractions principales p. 629 n°7).

Più delicata appare la situazione in cui la perversione non risiede nella possibilità di entrare in contatto con una persona, bensì nel contenuto del messaggio stesso. Sulla definizione di utilizzo abusivo in caso di semplice invio di informazioni errate la dottrina non è unanime (pro: Rehberg/Schmid; contra Corboz).

È, per contro, sufficiente per definire di abusivo l'utilizzo di un impianto di comunicazioni l'invio di messaggi osceni, di rumori molesti o l'insistenza nel chiamare malgrado il ricevente non risponda. È necessario che l'offesa alla libertà personale per mezzo di impianti di comunicazioni abbia una sostanziale intensità quantitativa e/o una sostanziale gravità qualitativa. Una sola telefonata abusiva può adempiere gli elementi costitutivi oggettivi dell'infrazione prevista all'art. 179septies CP se, in funzione delle circostanze concrete, quella telefonata appare tale da suscitare una grave inquietudine. Se la lesione della personalità è, invece, di poca o media gravità, le telefonate devono ripetersi con una certa frequenza (DTF 126 IV 218 consid. 2).

Soggettivamente, l'autore si rende colpevole del reato in esame se agisce intenzionalmente e se il suo scopo é quello di disturbare o di spaventare.

Sussiste malizia quando l'autore commette l'atto illecito perché il danno o le molestie ch'egli occasiona al terzo gli procurano piacere.

Agisce per celia colui che, allo scopo di soddisfare un capriccio momentaneo, compie una bravata o si comporta senza scrupoli.

La distinzione tra questi due concetti non è sempre semplice da operare. Per questo, la giurisprudenza non impone un’ interpretazione restrittiva dei due concetti (DTF 121 IV 137 consid. 5b).

Qualora l'impianto di telecomunicazioni venga utilizzato per trasmettere un messaggio costitutivo di per se stesso di un reato, solo questo reato va preso in considerazione. Pertanto estorsioni, minacce, ingiurie commesse a mezzo di impianto di telecomunicazione cadono sotto l'egida rispettivamente degli art. 156, 180 e 177 CP (DTF 121 IV 136 consid. 5a).

Logica vorrebbe che lo stesso discorso valesse anche per i messaggi osceni, con la sola applicazione dell'art. 198 al. 2 CP (di opinione divergente: Rehberg/Schmid, III, 425). Se, per contro, l'autore molesta la sua vittima con l'invio di diversi messaggi della stessa natura si può concludere che egli mette in atto un disturbo specifico a mezzo di impianto di telecomunicazioni e concludere, quindi, per un concorso di reati (perturbazione della sfera privata). La stessa soluzione vale per ingiurie o minacce ripetute. (Corboz, Les infractions principales p. 630 n°15).

 

                                  d)   Per l’art. 139 n. 1 CP è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui.

 

                                         Per l'art.172ter cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore, il colpevole è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

Circa i criteri di apprezzamento della nozione di cose di poco valore il Tribunale federale ha stabilito che ove si tratti di cose aventi un valore di mercato o un valore oggettivamente determinabile, va preso in considerazione solo tale valore. In mancanza di un siffatto valore, ci si deve fondare sul valore che la cosa ha per la vittima nel caso concreto. Può essere, altresì, considerato l'importo che l'autore sarebbe stato disposto a pagare alla vittima per acquistare la cosa (DTF 116 IV 192). Il Tribunale federale ha situato il limite dell' "elemento patrimoniale di poco valore" ai sensi dell'art. 172ter cpv. 1 CP a fr. 300.-- (DTF 121 IV 261). Tale limite è applicato anche per il danno di lieve entità (sentenza del tribunale federale del 20.6.1997 citata da Weissenberger in ZBJV 1997 501). La succitata norma esige, inoltre, che l'atto punibile e dunque, l'intenzione dell'autore, concernano fin dall'inizio esclusivamente un elemento patrimoniale di esiguo valore o un danno di lieve entità (FF 1991 II p. 883, n. 213.41). Determinante, anche a questo proposito, non è il risultato ottenuto, bensì l'intenzione dell'autore. Di conseguenza l'articolo 172ter è applicabile solo qualora l'autore mirava fin dall'inizio soltanto ad un valore patrimoniale di poco valore o ad un danno di lieve entità (DTF 122 IV 156) L'art. 172ter CP non si applica, per esempio, al delinquente il cui comportamento delittuoso lascia intendere come l'intenzione iniziale fosse quella di mirare a valori patrimoniali di considerevole importanza, anche se, per una ragione qualsiasi, l'effettiva minaccia é stata poi rivolta ad un elemento patrimoniale di poco valore (FF 1991 II

p. 883, n. 213.41). Sapere se l'intenzione si riferiva solo ad un bene di scarso valore è una questione che concerne le prove (DTF 123 IV 155). La giurisprudenza ha, in particolare, precisato che quando l’autore sfila il portamonete dalla tasca di una persona anziana, va ammessa in assenza di indizi contrari, il dolo eventuale di furto poiché in queste circostanze può entrare in considerazione un bottino superiore a fr. 300.-- (DTF 123 IV 197).

 

                                         Per l’art. 138 n. 1 CP è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata.

                                         La sottrazione di merce da parte di un lavoratore al proprio datore di lavoro configura il reato di furto e non di appropriazione indebita (Trechsel, Kurzkomm. Ad art. 138 StGB n°5; ad art. 139 n°9; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar ad 138 n° 76 e ad 139 n° 43-46).

 

                                  e)   Per l’art. 197 n. 3 CP commette il delitto di pornografia, ed è punito con la detenzione o con la multa, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti. Gli oggetti sono confiscati.

 

                                         Il reato è di esposizione a pericolo astratto (DTF 124 IV 111): non è dunque necessario che la persona abbia preso conoscenza della pornografia dura e ne sia stata scioccata o perturbata. Poco importa se l’autore agisce in un piccolo gruppo, senza prendere in considerazione una diffusione pubblica (FF 1985 II 983-4). L’autore - che compie uno degli atti previsti dalla legge – è punibile anche se agisce unicamente in vista del suo uso personale (DTF 124 IV 111).

 

I presupposti del reato di fabbricazione di pornografia dura sono adempiuti nel caso di chi per uso personale fotografa originali, già in suo possesso, d’immagini pornografiche con fanciulli, ne ingrandisce alcune e fa poi sviluppare i film in un laboratorio fotografico (DTF 128 IV 25).

                                         Per l’art. 197 n. 3bis CP, entrato in vigore il 1. aprile 2002, commette il delitto di pornografia ed è punibile con la detenzione sino a un anno o con la multa chiunque acquista, si procura per via elettronica, in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti. I comportamenti repressi sono l’acquisto, l’ottenimento (anche per via elettronica) e il possesso (anche se l’acquisto è stato fatto da un terzo) d’oggetti e di rappresentazioni pornografiche se hanno quale oggetto atti sessuali con fanciulli o animali o se comportano atti di violenza. Non sono contemplati per contro quelli con escrementi animali. L’acquisto può risultare da una compravendita, da una donazione, da uno scambio, da un prestito, da un affitto ma anche da una appropriazione illecita.

Per possesso si intende la possibilità e la volontà di esercitare il proprio potere sulla cosa. Tale possibilità esiste anche quando il possessore è momentaneamente impossibilitato a utilizzare la cosa. La semplice consumazione (farsi mostrare oggetti o rappresentazioni di pornografia dura) non è punibile. (FF 2000 2644-2651).

 

                                         Il Tribunale federale ha specificato che chi scarica deliberatamente da internet e poi registra su di un supporto informatico immagini pornografiche con fanciulli ed immagini pornografiche con animali, si rende colpevole di fabbricazione di pornografia dura (DTF 131 IV 16). Si procura per contro per via elettronica ai sensi dell'art. 197 n. 3 bis colui che accede in modo durevole e ininterrotto, tramite chiave d'accesso, ad un sito internet contenente pornografia dura ed ha libero accesso a questi dati oppure colui che su sua iniziativa riceve un e-mail contenente tale materiale pornografico e li tiene nella "Eingangsspeicher" (DTF 131 IV 16).

 

Soggettivamente l’infrazione è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions principales I art. 197 n. 64).

 

                                         In virtù dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento o prescindere dalla stessa. Affinché vi sia errore di diritto ai sensi della disposizione testé citata è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato fosse illecito o perseguibile (DTF 120 IV 208 consid. 5b; sentenza 6S.178/1998 del 19 maggio 1998 consid. 2b). I presupposti dell'errore di diritto sono adempiuti quando crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid 3; 118 IV 167 consid. 4), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 109 IV 65 consid. 3; 104 IV 217 consid. 2; 99 IV 185 consid. 3a). L'art. 20 CP non si applica quando l'agente è cosciente dell'illiceità del suo comportamento ma è convinto di sfuggire a una condanna (sentenza 6S.390/2000 del 5 maggio 2000 consid. 2) Credere o ignorare qualcosa è una questione che concerne i fatti (DTF 122 IV 156 consid. 2b; 121 IV 90 consid. 2b; 119 IV 1 consid. 5a; 242 consid. 2c 309 consid. 7b; 104 IV 211 consid. 4). Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve avere avuto anche delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (DTF 129 IV 228; DTF 129 IV 6;DTF 121 IV 109 consid 5b, 120 IV 208 consid. 5b; 116 IV 56 consid. II/3a). In altre parole,e gli non deve aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Determinante per fondare tale obbligo è il sentimento di contravvenire ai valori di una data società, poiché in tal caso una persona coscienziosa s'informerebbe prima di agire (DTF 128 IV 201; DTF 104 IV 217 consid. 3b; 99 IV 185; 98 IV 293 consid 4a). Pertanto non vi può essere errore quando l'agente ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento e ciò nonostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF 129 IV 6; DTF 121 IV 109 consid. 5b; 120 IV 208 consid. 5; 104 IV 217 consid. 3a).

 

                                         L'ammissione di un errore di diritto in ambito di pornografia soggiace a criteri molto severi. Gli atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o con atti di violenza  - che sono espressione di deviazione e sono contrari ai valori etici e morali socialmente riconosciuti -  sono in effetti sempre più spesso al centro di operazioni di repressione da parte delle autorità penali e sovente oggetto di denuncia e di biasimo da parte dei media. Non è possibile, quindi, all'autore del reato di pornografia dura avvalersi dell'errore di diritto quando non abbia previamente chiarito la situazione giuridica (DTF 121 IV 109; DTF 128 IV 201; DTF 129 IV 238;  DTF 131 IV 16).

                                         

                                   f)   Ai sensi dell'art. 97 LCS n. 1 ultima frase si rende colpevole di abuso della licenza e delle targhe ed è punito con la detenzione o con la multa, chiunque, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo di contrassegni per velocipedi allo scopo di usarli egli stesso, è punito con la detenzione o con la multa, non essendo per legge applicabili in questi casi le disposizioni speciali del Codice penale svizzero (art. 97 n. 2 LCS). Giusta l'art. 96 LCS n. 1 chiunque conduce un veicolo a motore senza le targhe di controllo richieste è punito con l’arresto o con la multa.

 

                                  g)   Ai sensi dell'art. 292 CP si rende colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità ed è punito con l'arresto o con la multa, chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Condizione essenziale è, dunque,  che il destinatario dell’ordine  venga espressamente avvertito della pena in cui può incorrere in caso di disobbedienza (Rep. 1997, 283; Corboz, les principales infractions, I, art. 292, n. 23).). Dal punto di vista soggettivo, la disobbedienza deve essere intenzionale anche se il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 240). L’autore deve quindi conoscere l’ordine, la sua validità e le conseguenze penali di un eventuale disobbedienza (DTF 119 IV 240). La disobbedienza adempie la fattispecie penale dell’art. 292 CP anche laddove il comportamento vietato sia già punibile come tale, per esempio quale offesa all’onore o concorrenza sleale; ciò a differenza del caso in cui la disobbedienza alla decisione come tale adempia la fattispecie legale di un’infrazione speciale punita dal diritto federale o cantonale (DTF 121 IV 29). La comminatoria pronunciata ai sensi dell’art. 292 CP può dar luogo ad una condanna per ogni singolo caso d’inottemperanza (DTF 104 IV 229). La condanna non libera l’autore dell’infrazione dal dovere di sottomettersi alla decisione dell’autorità. Se egli persiste nella sua azione o omissione colpevole, può incorrere in diverse condanne senza poter invocare la violazione del principio ne bis in idem a condizione che ogni condanna faccia riferimento ad un periodo diverso in cui l’autore abbia agito rispettivamente omesso di agire conformemente all’ordine ricevuto (Corboz, op. cit. art. 292, n. 32).

 

                                  h)   Ai sensi dell'art. 137 n. 1 si rende colpevole di appropriazione semplice ed è punito la detenzione o con la multa, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138–140. La cifra 2 dello stesso articolo prevede che se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.

 

                                    i)   Ai sensi dell'art. 19a n. 1 LStup si rende colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti ed è punito con l'arresto o con la multa, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo.

 

 

                                11.   accertamenti della Corte

 

                                         L’accertamento dei fatti indicati nell’atto di accusa è stato laborioso e delicato, soprattutto a causa dell’assenza totale di collaborazione dell’imputato che, in aula, non ha fatto altro che mentire, rivisitando la realtà così come essa emergeva dagli atti in modo da darle significati innocenti e rielaborando e modificando le sue precedenti dichiarazioni per evitare quel che, sul momento, poteva sembrargli un’ammissione di fatti che avrebbero potuto, in qualche modo, legarlo ai fatti dell’atto di accusa.

                                         In questo suo percorso – a volte revisionista a volte quasi delirante – l’imputato ha dapprima negato in modo pervicace e testardo il significato e il senso di quanto compiuto a S. Gallo (cfr. consid. 3.). Nel racconto da lui fatto in aula, la violenza e l’abuso sessuale perpetrato su una ragazza sconosciuta perdevano il loro significato per trasformarsi in gesti quasi innocenti. Lui voleva solo parlarle. La violenza, il coltello e la pistola appoggiata sul sedile sono diventati dettagli trascurabili, senza alcun reale significato. E’ stata la ragazza a non comprendere le sue intenzioni. I vestiti lui glieli ha tagliati soltanto perché era rimasta impigliata nella serratura e le ha toccato i genitali (inserendo le dita nella vagina) soltanto perché lei – credendo a torto che lui volesse abusare di lei – gli ha chiesto di farlo per mostrargli che lei non poteva avere un atto sessuale avendo in vagina un tampone. A nulla è valso il richiamo a quanto accertato in sentenza (peraltro basata sulle sue ammissioni). Il AC 1 è rimasto testardamente ancorato alla sua versione dei fatti, arrivando a dire che “in quel momento, io ero forse più spaventato di lei” . Unica ammissione non rielaborata è stata quella secondo cui lui si era deciso a buttare in macchina la ragazza perché “forse, era arrabbiato con PC 1 e voleva vendicarsi e la ragazza un po’ le somigliava”.

                                         Confermando la dinamica revisionista del suo approccio alle cose, il biglietto che lui, sedicenne, inviò ad una donna con l’esplicito invito ad un appuntamento erotico e il furto della sua biancheria intima e della suola interne delle sue scarpe sono diventati, in aula, dei semplici scherzi, fatti per dare un po’ di fastidio ad una vicina con cui aveva dei problemi (quali fossero questi problemi di vicinato non è stato possibile appurare).

                                         Va, a questo proposito, osservato come il AC 1 abbia sempre tentato di nascondere il significato di alcune sue abitudini. In particolare, di quelle legate ad una sua componente feticista (cfr. perizia). Per esempio, affermando in aula, in relazione alle migliaia di foto di piedi ritrovate in casa sua, che si trattava di un puro gusto estetico, una “specie di moda” peraltro “molto diffusa e quasi comune”.

                                         Sempre confermando l’attitudine alla rivisitazione dei fatti, l’imputato ha trasformato le minacce fatte ad una passante in un semplice equivoco: lui aveva un coltello in mano perché stava armeggiando sul suo motorino e non voleva spaventare nessuno.

 

                                         Per quanto riguarda le dichiarazioni modificate, basta ricordare i cambiamenti di versione del AC 1 riguardo i suoi sentimenti verso PC 1. Una volta l’ama ancora e la riaccoglierebbe in ogni momento a braccia aperte. La volta dopo non prova più nulla per lei. La volta ancora successiva, PC1 è una donna crudele. Poi, ancora, fra loro c’è un bel rapporto di amicizia basato sulla fiducia.

                                         Oppure basta ricordare il seguente esempio. Richiesto in aula di indicare quale percorso avesse fatto per raggiungere il posto di polizia la mattina del 12.8.2004, AC 1 ha indicato il tragitto riportato sul doc. dib 8b in cui si rileva che egli è passato, in particolare, dal semaforo vicino alla Cappella due mani.

                                         Poco dopo, il fratello di TE 2 ha testimoniato in aula di avere visto il AC 1, in un momento indeterminato dopo le 0.30 del 12 agosto, fermo con la sua autovettura proprio al semaforo della Cappella due mani.

                                         Confrontato, alla fine del dibattimento (dopo la produzione delle cartine, doc. dib 8a e 8b), con questa dichiarazione, il AC 1 ha recisamente negato di essersi mai fermato a quel semaforo, dimenticando - evidentemente nell’intento di confutare qualsiasi circostanza che potesse in qualche modo collegarlo a quel che è successo la notte tra l’11 e il 12 agosto – quanto egli stesso aveva dichiarato il giorno precedente. AC 1 ha continuato a dire che non era possibile che TE 2 l’avesse visto poiché quella notte lui non era uscito da casa. Quando la Presidente gli ha ricordato che lui era uscito almeno una volta per recarsi in polizia, l’imputato ha dichiarato di avere fatto una strada diversa da quella descritta con minuzia di particolari il lunedì (cfr. verb. dib. pag. 17). E’ quasi superfluo dire come un tale atteggiamento tolga qualsiasi credibilità alla persona che lo assume.

 

                                         Per il resto, AC 1 ha presentato alla Corte l’impressionante quadro di una persona con cui è praticamente impossibile interagire. Posto di fronte all’evidenza che dimostrava la falsità delle sue dichiarazioni, l’imputato è sempre rimasto impassibile e arroccato sulle sue posizioni.

                                         Per esempio, in relazione agli accertamenti relativi al furto di cui al punto 3.1. dell’AA. Secondo la sua versione dei fatti, lui non ha rubato i motori al datore di lavoro. Semplicemente gli aveva chiesto di comprarne uno che il suo capo aveva acconsentito a vendergli ma, stranamente, senza che lui potesse in qualche modo spiegarselo, non gli aveva mai inviato la fattura mentre gli altri quattro motori lui li aveva presi perché il capo gli aveva detto di buttarli nella spazzatura. Messo di fronte a quanto dichiarato in aula dal signor __________ – dichiarazioni chiare e del tutto prive di qualsiasi risentimento nei suoi confronti – il AC 1 è rimasto fermo sulle sue posizioni. Richiesto, poi, di spiegare il motivo per cui – lui, con difficoltà finanziarie – volesse acquistare il motore di una porta di garage, ha risposto sciorinando una storia relativa ad un lavoro che avrebbe dovuto fare per qualcuno di cui, però, nemmeno conosceva il nome ma cui, comunque, avrebbe potuto risalire tramite il fratello che forse lo conosceva. Un’evidente fandonia, inventata lì sul momento per giustificare un preteso acquisto del tutto privo di senso e, in realtà, evidentemente mai avvenuto.

                                         Insomma, nonostante fosse confrontato con un’evidenza contraria che avrebbe spinto ogni persona ragionevole ad ammettere di avere mentito, il AC 1 ha mantenuto la versione di cui era stata in modo inconfutabile appena dimostrata l’infondatezza.

                                         Sempre, secondo il AC 1, erano gli altri a mentire.

                                         Mentiva, in questo, il signor __________ (la cui sincerità ed assenza di rancore nei confronti dell’imputato è apparsa evidente a tutti).

                                         Oppure mentiva la madre dell’ex-amica quando ha testimoniato delle telefonate di insulti che il AC 1 le aveva fatto nell’autunno del 2003. E mentiva, nonostante egli ammettesse che la donna l’aveva sempre accolto in famiglia come un figlio e che con lui era sempre stata buona. E mentiva anche il fratello PC 1 quando riferiva del fatto che la madre gli aveva raccontato di queste telefonate in cui il AC 1 le diceva che PC1 era una “puttana” poiché si vestiva in modo troppo provocante e scollacciato.

                                         Va, a questo proposito, sottolineato come, proprio in relazione a queste telefonate, il AC 1 abbia sostenuto come lui non avesse alcun motivo di risentimento nei confronti di PC 1. A quel momento – egli ha detto in aula – la loro storia era finita e loro erano rimasti buoni amici, che si sostenevano l’un l’altra, uniti da un bel rapporto d’amicizia e di fiducia.

                                         Parole smentite in modo clamoroso, in particolare, dal messaggio che AC 1 inviò alla ex-convivente il 10.9.2003 (quindi, proprio nel periodo in cui, secondo la signora TE 2, il AC 1 avrebbe fatto quelle telefonate): “crepa stronza, quanto sei bastarda! Se qualche giorno qualche duno (ndr: scritto in questo modo nel testo originale) ti fa la festa ci godo l’hai cercata!”.

                                         Messaggio che non è certamente indiziante di un rapporto sereno e solidale di amicizia.

                                         In nessun momento del dibattimento, il AC 1 è stato in grado di convincere la Corte della sincerità di quel che andava dicendo.

                                         A questo proposito, non può essere nascosta la perplessità provata dalla Corte quando il AC 1 ha cercato di spiegare i motivi che l’avevano indotto ad inventare la fandonia del suo viaggio di lavoro in Iraq.

                                         In aula, AC 1 ha dichiarato di essersi inventato quel viaggio per scoprire cosa facesse PC 1 quando andava a casa sua mentre lui non c’era ed ha precisato – rispondendo ad una domanda della Presidente - che in quei giorni, quando PC 1 entrava in casa sua, lui si nascondeva dietro il divano per spiarla. Questi suoi appostamenti – di cui PC 1 non si sarebbe mai accorta – si sarebbero resi necessari (nella sua tesi) poiché lui era infastidito ed insospettito dal fatto che gli era sembrato che, in quel periodo, PC 1 mettesse un po’ troppo il becco nei suoi affari, in particolare cercando di scoprire chi fossero i mittenti delle lettere che lui riceveva, e dal fatto che alcuni suoi amici gli avevano detto di avere visto PC 1 uscire da casa sua quando lui non c’era.

                                         Non è necessario dilungarsi troppo per giustificare il senso di irrealtà provato dalla Corte nel sentire questa spiegazione. Soprattutto se si tien conto del fatto che lo stesso AC 1, in aula e durante l’inchiesta, aveva dichiarato d essere stato lui a chiedere alla donna di ritirargli la posta.

                                         Altro esempio della non credibilità del AC 1 è la spiegazione da lui data all’appropriazione del passaporto scaduto della signora PL 3. Non ha da essere dimostrato come un passaporto indicante il nome da ragazza di una donna non sia atto a dare indicazioni commercialmente utili sull’indirizzo attuale della persona in questione. Ma, soprattutto, non ha da essere dimostrato come il AC 1 – essendo stato a casa della donna – già avesse quelle indicazioni (nome del cliente e indirizzo) che lui ha detto di aversi voluto procurare con la sottrazione del documento.

 

                                         La certezza che AC 1 mentiva – in pratica, come respirava – la Corte l’ha avuta quando si è cercato di appurare se lui sapesse o meno che il PC 2 abitava nello stesso immobile del AC 1 e se sapesse quale fosse la sua autovettura.

                                         Il AC 1 ha sempre negato dicendo che, per quel che gli risultava, il PC 2 abitava a __________.

                                         Così la Presidente gli ha contestato una sua dichiarazione secondo cui lui, la sera del 23.7, era andato nell’atrio esterno dello stabile ed aveva letto i nomi accanto alle bucalettere e che, perciò, doveva avere letto su una di esse il nome PC 2.

                                         Il __________ ha risposto ammettendo, sì, di avere letto i nomi degli abitanti del palazzo, ma accanto ai campanelli e di avere letto il cognome PC 2 ma di non averlo collegato all’amico. Dopo molte domande, e con molta reticenza, si è deciso ad ammettere che forse quel collegamento l’aveva fatto e che forse si era chiesto se quel PC 2 fosse il suo vecchio amico ma di non avere saputo sciogliere il dubbio perché accanto al cognome non c’era il nome. Allora la Presidente gli ha chiesto per quale motivo, quella sera, fosse andato a leggere i nomi accanto ai campanelli. A questa domanda, AC 1 ha risposto – sempre, tuttavia, dopo diverse esitazioni – dicendo di averlo fatto perché voleva scoprire se in quella casa abitasse qualcuno di sua conoscenza. Allora, la Presidente gli ha fatto presente che, visto quel che voleva, sembrava inverosimile che lui non avesse verificato il nome di quel PC 2 leggendo i cartellini sulle bucalettere che si trovano proprio accanto ai campanelli. Ciò nonostante, nemmeno la contestazione - a mano delle foto del luogo scattate in modo sollecito la stessa mattina dalla polizia (doc. dib 7) – secondo cui sulla bucalettere figuravano a chiare lettere e per esteso nome e cognome del PC 2 e nome e cognome della convivente del PC 2 ha convinto il AC 1 ad ammettere che lui sapeva che PC 2, il suo vecchio amico, abitava lì.

                                         Tutto questo, nonostante ancora, in realtà, durante l’inchiesta il AC 1 aveva detto di avere letto il nome di PC 2 sulle bucalettere e, quindi, doveva necessariamente avere visto che il PC 2 che abitava lì era il PC 2 che lui conosceva.

 

 

                                         Parimenti, il AC 1 ha mentito in modo testardo continuando ad affermare di non sapere che macchina avesse il PC 2, nonostante quest’ultimo e PC 3 avessero più volte dichiarato che di tale autovettura – della marca e dei suoi particolari –  l’imputato aveva diffusamente parlato con il PC 2 ad una festa di compleanno tenutasi a casa di amici PC 2 un anno prima.

 

                                         In conclusione – ed in estrema sintesi – la Corte ha dovuto concludere che al dibattimento l’imputato non ha fatto altro che mentire.

                                         Degli atti che gli sono addebitati come costitutivi di coazione, AC 1 ha ammesso soltanto i pedinamenti ripetuti e due messaggi telefonici.

                                         Riguardo i pedinamenti, egli ha detto di averlo fatto poiché vedeva che PL 3 tornava a casa sempre verso le 06.00 del mattino e voleva scoprire cosa lei facesse nelle notti in cui non tornava a casa.

                                         A questo proposito, la Corte non ha potuto non rilevare che già lo scoprire che la propria ex – che abita, peraltro, in un altro comune - torna a casa soltanto a mattino inoltrato implica un’attività di sorveglianza piuttosto marcata. In ogni caso, implica un’attenzione agli spostamenti e alle faccende altrui certamente inadeguata e manifestamente sproporzionata visto che la relazione fra i due era conclusa da tempo.

                                         Un’attenzione, perciò, che, sempre secondo la Corte, è, già da sola, ulteriore indizio di come l’imputato abbia vissuto in modo abnorme e certamente patologico il rapporto con l’ex-convivente.

                                         Ciò detto, la Corte non ha potuto non rilevare che, anche parlando dello scopo per cui lui mise in atto quei pedinamenti, Acco1 ha mentito.

                                         Egli ha detto di avere pedinato PC 1 per scoprire cosa facesse in quelle notti, per scoprire che cosa motivasse il cambiamento di atteggiamento di PC 1.

                                         Dando questa spiegazione, il AC 1 ha dimenticato, però, che i pedinamenti sono continuati dopo il 17 luglio, cioè dopo il momento in cui, con certezza, lui sapeva già che PC 1 aveva un nuovo amico: non soltanto PC 1 (dopo la menzogna riguardo l’accudire un’anziana signora) si era decisa a dirgli che aveva una nuova relazione ma il AC 1 stesso aveva telefonato ad un amico chiedendogli se sapesse che “PC 1 va con un architetto” (cfr. dichiarazione di __________, PS 11.9.2004).

                                         In realtà, a AC 1 non bastava sapere che PC 1 aveva un nuovo amico. Lui voleva sapere chi fosse questo nuovo amico, cosa PC 1 facesse con lui e, soprattutto, voleva che PC 1 smettesse di fare quello che faceva con il nuovo amico.

                                         Solo così si spiegano i pedinamenti ripetuti dopo il 17 luglio e l’appostamento – l’unico ammesso (ma certamente non l’unico fatto visto il contenuto dei messaggi di cui diremo in seguito) – nel giardino del PC 4 la sera del 23 luglio.

                                         A quel momento, il AC 1 sapeva già che PC 1 aveva una relazione. Ma questo non gli bastava.

                                         Voleva sapere chi fosse questo architetto e cosa PC 1 ci facesse con questo architetto.

                                         Solo così si spiega l’appostamento nel giardino. Solo così si spiega il rimanere lì, a guardare i due all’interno dell’appartamento.

                                         E cosa avesse visto nell’appartamento quella sera, il AC 1 lo scrive a PC 1 nel messaggio – partito dall’utenza 079/2401545 a lui in uso alle 7.36 del giorno successivo quell’appostamento - in cui racconta  alla ex  dei “bei bacetti” che  “ti dava tenendoti i capelli” e del fatto che lei si faceva “mordere le labbra” per poi arrivare a chiederle se aveva “fame di sesso” e se “quando sei arrivata subito in bagno a lavarti era così bagnata”.

                                         E’, quello, un messaggio estremamente rivelatore di quel che, in quel periodo, tormentava l’imputato: la gelosia, l’incapacità di accettare che l’oggetto del suo desiderio potesse fare con altri quel che non faceva più con lui.

                                         Interrogato in relazione a questo messaggio – di cui non poteva negare la paternità essendo partito dall’utenza a lui in uso - AC 1 ha tentato più volte di dire di averlo mandato perché era seccato, arrabbiato per il fatto che PC 1 non voleva spiegargli perché fosse così cambiata, non voleva dirgli che cosa avesse causato quell’improvvisa – secondo l’imputato – freddezza nei suoi confronti.

                                         PC 1 – ha più volte detto AC 1 – era cambiata. Non era più come prima nonostante lui non avesse fatto nulla per provocare quel cambiamento. E lui doveva capire.

                                         Questo desiderio di comprendere – o, meglio, la reazione seccata alla frustrazione di questo desiderio –  sarebbe stato, secondo l’imputato, alla base del messaggio.

                                         Soltanto dopo essere stato confrontato sul reale significato di quanto egli aveva scritto e sulle motivazioni dell’autore che da questo messaggio emergono con evidenza e soltanto dopo essere stato richiamato al fatto che, a quel momento, lui sapeva già con esattezza i motivi del presunto cambiamento di PC 1 (cfr. consid. 8c), AC 1 si è deciso ad ammettere di averlo scritto perché era geloso e perché provava del rancore nei confronti di PC 1 siccome lei faceva sesso con un altro.

                                         Questa ammissione è stata, però, l’ammissione di un attimo e ad essa AC 1 ha fatto seguire tentativi di ritrattazione, tornando sulle sue precedenti motivazioni che, poi, ritrattava di nuovo.

 

                                         Sorpreso dal PC 4 nel giardino – si torna ora alla sera del 23 luglio – il AC 1 ha cercato di fuggire. E’ scappato via per poi rifugiarsi sotto una macchina parcheggiata davanti alla casa. Il PC 4 lo ha raggiunto. Lo ha costretto ad uscire dal suo nascondiglio ed ha cercato di parlargli, di farlo tornare a più miti consigli. Inutilmente.

                                         In aula, il AC 1 ha – come suo solito – cercato di minimizzare affermando, in pratica, che durante quel colloquio loro si sarebbero limitati alle rispettive presentazioni, senza che poi sia stato detto nulla di particolare. Sola ammissione: è vero che il AC 1 gli ha detto che lui avrebbe fatto di tutto per difendersi e che, se necessario, gli avrebbe anche sparato.

                                         A nulla è valso cercare di far comprendere (o ammettere) all’imputato che una simile minaccia non avrebbe avuto senso se il colloquio che l’ha preceduta fosse stato tranquillo così come da lui preteso.

                                         Perciò, nonostante la testardaggine dell’imputato, la Corte ha ritenuto che, in realtà – e il AC 1, ad un certo punto dell’inchiesta pre-dibattimentale, lo aveva in sostanza ammesso (cfr. PS 19.8.2004) – il colloquio si è svolto così come descritto dal PC 4 (cfr. in particolare, verb. 19.8.2004).

                                         In aula, il PC 4 ha sintetizzato quel che il AC 1 gli disse quella sera nel seguente modo:

 

"  in pratica, mi disse che PC 1 era una sua proprietà. Una proprietà di cui solo lui poteva disporre”. (verb. dib. p.14)

 

                                         La Corte ha creduto anche che, in quell’occasione, il AC 1 ha proferito minacce nei confronti del PC 4 e del figlio di lui (cfr. verbale citato) poiché altrimenti non si spiegherebbe come mai una persona equilibrata e tranquilla quale PC 4 – così egli è apparso alla Corte – concludesse il colloquio con la minaccia di cui s’è detto.

                                         Una simile minaccia espressa da una persona quale PC 4 presuppone in modo certo che il AC 1 abbia proferito, dal canto suo, minacce pesanti e gravi coinvolgenti non soltanto il AC 1 stesso ma – così come da quest’ultimo indicato - anche il figlio di lui.

                                         Ulteriore indizio che ha portato la Corte a credere che, quella sera, effettivamente il AC 1 minacciò sia il PC 4 che il figlio di lui è il fatto che egli proferì poi – come si vedrà in seguito - lo stesso tipo di minaccia via SMS.

 

                                         Dunque, la Corte ha accertato che, in quei giorni di luglio, il AC 1 era ossessionato da quella che lui viveva come la vera concretizzazione della fine della sua relazione con PC 1. Sino a quel momento, nonostante la loro relazione sentimentale fosse finita, i loro rapporti continuavano: PC 1 era, comunque - pur se in modo conflittuale e contraddittorio - una presenza costante.

                                         E su quella presenza, lui poteva equivocare.

                                         L’improvvisa assenza di PC 1 non gli permetteva più di continuare come prima.

                                         E a questo cambiamento lui non ha voluto o saputo far fronte.

                                         Così ha messo in atto una serie di comportamenti – di cui alcuni sono stati ripresi nell’AA – volti a far ritornare le cose come erano prima, o come lui pensava che fossero.

 

                                         Uno dei comportamenti finalizzati a far interrompere la relazione che stava nascendo fra PC 1 e il PC 4 è il furto perpetrato ai danni della donna fra il 22 e il 23 luglio.

                                         AC 1 ha negato di esserne l’autore.

                                         La Corte non gli ha creduto per i motivi seguenti.

                                         Che AC 1 sia l’autore del furto subito da PC 1 nel luglio 2004 è dimostrato, da un lato, dal genere di refurtiva.

                                         Quella sera, a casa di PC 1 sono stati rubati, non oggetti di valore, ma oggetti dall’alto contenuto simbolico per il AC 1 e soltanto per lui. Di alto contenuto simbolico per l’imputato – soprattutto se si tien conto della sua componente feticista attestata in modo chiaro dai suoi precedenti e confermata dalla perizia – è la biancheria intima.

                                         E, del resto, va osservato che sono state rubate tutte le mutandine che avevano un reggiseno abbinato, cioè quelle facenti parte di un completo di biancheria intima: un gesto evidentemente teso ad impedire che la donna si facesse bella per un appuntamento galante con un altro (si fosse trattato di un ladro che necessitava di biancheria intima – nella misura in cui un simile ladro possa esistere - avrebbe rubato tutta la biancheria, non soltanto quei capi).

                                         Ma soprattutto, un elemento della refurtiva lega in modo indissolubile l’imputato a quell’evento: il furto delle suolette interne degli stivali di PC 1. Le suole interne delle scarpe hanno un grande valore feticista per l’imputato (si pensi ai suoi precedenti da minorenne e all’enorme numero di foto di piedi ritrovati nel suo computer). Si tratta di un elemento talmente specifico dell’imputato da costituire un marchio di fabbrica: è altamente inverosimile, infatti, che il ladro sia una terza persona con le stesse tendenze feticiste dell’imputato.

                                         Inoltre, a questi elementi che legano in modo chiarissimo il furto del luglio 2004 all’imputato si aggiunge il simbolismo dell’unico gioiello lasciato alla derubata: la catenina con il simbolo dell’amore che AC 1 le aveva regalato e che il ladro ha lasciato in bella vista.

                                         E, infine, a legare in modo indissolubile l’imputato al furto è il ritrovamento di parte della refurtiva al domicilio e nella macchina del AC 1. I tanga e gli anelli non erano stati lasciati lì da PC 1 come l’imputato ha cercato di far credere perché, se così fosse stato, un tanga non sarebbe stato ritrovato nascosto in un calzino da uomo e gli anelli non sarebbero stati nascosti sotto la moquette dell’autovettura.

                                        

                                         Come detto, AC 1 ha ammesso unicamente (oltre ai pedinamenti e all’appostamento in giardino del 23 luglio) di avere scritto soltanto i due messaggi partiti (il primo il 20 e il secondo il 24 luglio) dall’utenza 079/2401545 a lui in uso.

                                         Non può essere taciuto, a questo proposito, che negare di essere l’autore di questi messaggi sarebbe riuscito particolarmente difficile anche ad uno come il AC 1, ritenuto – oltre che l’accertamento dell’utenza – il contenuto del primo messaggio, relativo ai fatti di S.Gallo (fatti di cui, in Ticino, apparentemente nessuno era a conoscenza).

                                         AC 1 ha negato, invece, la paternità di tutti gli altri gesti indicati nell’atto di accusa, in particolare di tutti gli altri messaggi e del furto ai danni di PC 4.

                                         La Corte non ha creduto alle sue negazioni.

                                         Risulta evidente dal suo contenuto che l’autore del messaggio partito all’1.02 del 25 luglio  - “le mutande anche se nuove e belle ma stanno al loro posto e niente toccatine alla figa” - è anche l’autore del furto ai danni di PC 1: soltanto il ladro, in effetti, poteva sapere che a PC 1 erano state rubate le mutande.

                                         Quindi, dall’accertamento che l’autore del furto ai danni di PC 1 è AC 1 (cfr. sopra) discende – quale corollario – che egli è anche l’autore di questo messaggio.

                                         Il fatto che tutti gli altri messaggi sono partiti dalla stessa utenza di questo – cioè dallo 079/5633650 – è un indizio forte che indica nel AC 1 l’autore di tutti i messaggi riportati nell’AA.

                                         Paternità, peraltro, indicata anche dal riferimento – nel messaggio spedito alle 8.47 del 25.7 – ai fazzolettini di carta che PC 1 era solita tenere sul comodino accanto al letto (“lato destro”): soltanto qualcuno che – come il AC 1 (e lui era l’unico uomo che aveva convissuto con PC 1) – abbia vissuto a lungo con la donna poteva essere a conoscenza di questo particolare.

                                         Altro elemento rivelatore dell’identità dell’autore dei messaggi è il contenuto del SMS inviato alle 9.39 della domenica 25 luglio.

                                         Poco prima, la stessa mattina, PC 1 aveva ricevuto una telefonata di minacce. Nonostante l’interlocutore parlasse con voce contraffatta, PC 1 aveva riconosciuto il AC 1 ed aveva appeso il ricevitore ridendo. Subito è arrivato il messaggio in cui si fa un riferimento minaccioso alla telefonata appena interrotta:

 

"  Io non rido peccato x il bimbo ne vale la pena! Non andare da lui."

 

                                         Altro indizio che lega il AC 1 a questi messaggi è l’utilizzo del termine “cortello” nel messaggio inviato la domenica mattina presto (alle 3.02): come visto sopra (cfr. consid. 3), si tratta di un termine improprio che l’imputato è solito utilizzare.

                                         La Corte ha, poi, considerato quali elementi indizianti della paternità dell’imputato in relazione a tutti i messaggi alcune sue prese di posizione (cfr. consid. 8i e 8m): in particolare, quella riferita al messaggio inviato alle 21.50 del 25 luglio (cfr. PS 18.8.2004) e quella riferita al messaggio dell’1.02 dello stesso giorno (PS 18.8.2004).

                                         Altro elemento che lega il AC 1 a questi SMS è il fatto che in essi si fa il nome di __________: il AC 1 – che, in un primo tempo, ha ammesso di sapere il nome del figlio del rivale (fatto confermato dalla PC 1) – lo ha, poi, negato al momento in cui gli è stato contestato il contenuto del messaggio inviato alle 22.08 del 25.7 (PS 18.8.2004). Questa bugia – evidentemente volta a scagionarsi - non può non essere ritenuta un indizio di colpevolezza.

 

                                         La conclusione della Corte è, poi, avvalorata dall’evidente obiettivo che l’autore perseguiva con quei messaggi, tutti tesi a spaventare sia PC 1 sia il suo nuovo amico per costringerli a cessare la loro relazione.

                                         Certamente, la vita sentimentale del AC 1 non interessava nessun gruppo terrorista irakeno (l’indicazione della provenienza di questi fantomatici terroristi è, peraltro, un ulteriore legame fra i messaggi e il AC 1 vista l’invenzione del suo viaggio primaverile in Iraq).

                                         Difficile è anche immaginare che altre persone fossero interessate alla vita sentimentale dell’imputato al punto da scrivere le nefandezze e le minacce contenute nei messaggi riportati nell’AA. 

                                         E non deve più essere dimostrato che, in quel momento, la vita sentimentale e sessuale di PC 1 e, di riflesso, la sua stessa vita sentimentale fossero per l’imputato una vera e propria ossessione.

 

                                         Pertanto, sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto certo che l’imputato fosse l’autore di tutti gli SMS il cui testo è riportato nell’AA. 

 

                                         Nello stesso solco e sulla base delle stesse considerazioni - in particolare, visto il contenuto sovrapponibile per natura ed obbiettivo ai messaggi di cui s’è detto sin qui - la Corte ha ritenuto il AC 1 pure l’autore dei messaggi lasciati con voce contraffatta la domenica 25 luglio sulla segreteria telefonica di PC 4.

 

                                         L’imputato ha, poi, negato anche di essere l’autore del furto ai danni di PC 4.

                                         La Corte ha ritenuto che egli ha mentito anche in questa occasione sulla scorta delle seguenti considerazioni.

                                         Nei messaggi inviati via SMS – che la Corte non ha avuto dubbi nell’attribuire all’imputato – vi sono numerosi riferimenti a tale furto.

                                         Il primo riferimento – estremamente minaccioso - è contenuto nel messaggio inviato alle 3.02 della domenica 25 luglio (quindi, poco dopo il momento in cui presumibilmente il furto è avvenuto):

 

"  povero lorenzo andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo cortello? Ne valeva la pena per te".

 

                                         Non occorre dimostrare che soltanto l’autore del furto – a quel momento, peraltro, il furto non era ancora stato scoperto - poteva sapere che a PC 4 era stato rubato un coltello.

                                         Ma i riferimenti a questo furto continuano: si ritrovano, in particolare, nel messaggio inviato un po’ più tardi, alle 8.47 della stessa mattina con il “e i pupazzi di andrea con la gola tagliata? “ e con il “e lui grande militarista con un colpo di canone a casa” . Va ricordato, qui, che il PC 4 in casa ha delle foto e dei ricordi che testimoniano del suo essere militare (cfr verb dib p.15). Di questo fatto l’autore del furto deve avere preso atto e, quindi, e’ ancora una volta evidente che chi ha scritto quei messaggi – cioè il AC 1 – è anche entrato in casa del PC 4, vi ha sottratto il coltello da caccia ed ha tagliato la gola dei pupazzi del piccolo __________.

                                         Altro elemento che lega il AC 1 a tale furto è il “BUM” scritto ripetutamente sulla carta igienica di una toilette di casa PC 4.

                                         Quella scritta – dal significato evidentemente sardonico e irriverente – non può non essere collegata al colloquio che il PC 4 e il AC 1 ebbero la sera del venerdì precedente e non può, quindi, non costituire un indizio che si aggiunge agli altri a carico del AC 1.

                                         A nessun ladro sarebbe venuto in mente di scrivere “BUM” sulla carta igienica. Quella scritta ha un solo significato. E’ il gesto con cui AC 1 ha firmato l’incursione in casa del rivale così come aveva firmato (in particolare, con la collanina messa in evidenza) il furto in casa di PC 1.

                                         E, nello stesso tempo, è il gesto con cui dice al suo rivale che la sua minaccia non l’ha tenuto e non lo terrà lontano.

                                         Del resto, ancora, a nessun ladro sarebbe mai venuto in mente di tagliare la gola dei pupazzi del piccolo __________: con tale gesto, evidentemente, il AC 1 ricordava al rivale la minaccia proferita nei confronti del bambino e ne sottolineava la serietà e la gravità.

                                         E, del resto ancora, nessun ladro si sarebbe limitato – dopo essere riuscito ad entrare in una casa vuota – a rubare un coltello, un mazzo di chiavi e una scatola di fazzoletti di carta. Un vero ladro avrebbe portato con sé ben altro. In ogni caso, avrebbe portato via quel che di valore in casa c’era: ad esempio, le armi o il denaro contante (cfr. verb. dib. p.14).

                                         Tutte queste ultime considerazioni indicano che, al di là delle sottrazioni perpetrate, la vera finalità dell’incursione in casa PC 4 non era il furto in quanto tale – reato, in sé, comunque, adempiuto e consumato nella forma del reato di poca entità in quanto, con evidenza, l’intenzione dell’autore portava su oggetti il cui valore non eccedeva i 300.-- fr. - ma, piuttosto, era la minaccia.

                                         Con l’incursione, il taglio della gola dei pupazzi, il furto del coltello e la scritta sulla carta igienica, il AC 1 voleva dimostrare ai due amanti che lui era lì, che riusciva a penetrare nelle loro vite, che poteva minacciare non soltanto loro ma anche i loro cari, in particolare quelli più indifesi e deboli.

                                         In parole povere, quel furto – più che un furto – era un avvertimento.

                                         Con quel furto – più che rubare – il ladro voleva far paura.

                                         E chi voleva far paura ai due amanti, altri non era che il AC 1.

                                         Pertanto, la Corte non ha avuto dubbi nell’individuare in AC 1 anche l’autore del furto ai danni di PC 4.

 

 

                                         La Corte ha, poi, accertato, sulla base del contenuto di alcuni messaggi SMS, che il AC 1 ha spiato le mosse di PC 1 in modo più esteso di quanto indicato nell’atto di accusa. In particolare, ha accertato che l’imputato l’ha seguita nella giornata di sabato (ne è prova il messaggio partito all’1.02 del 25.7) e nella giornata di domenica (ne sono prova i messaggi partiti alle 2,40, alle 19.30 e alle 21.37 del 25.7) e, ancora, nella giornata di lunedì (ne sono prova i messaggi partiti alle 12.17 e alle 14.20 di lunedì  26.7).

 

                                         Come visto, tutto quel che AC 1 ha fatto in quei giorni di luglio – i pedinamenti, i furti, i messaggi ripetuti, le minacce all’integrità di PC 1, a quella del compagno e del figlio del compagno - era finalizzato a far cessare la relazione che stava nascendo e a far sì che la sua ex-convivente tornasse da lui.

                                         Chiamati con un termine psichiatrico, quegli atti costituiscono uno stalking, cioè la messa in atto di una serie di gesti invasivi della sfera privata e intima di una persona, dei familiari e degli amici di questa persona allo scopo di imporle l’adozione dei comportamenti desiderati dallo stalker.

 

                                         In questo contesto deve essere inserito il taglio del tubo dei freni dell’autovettura di proprietà del PC 2 che la Corte ha ritenuto di dover attribuire all’imputato.

                                         Dapprima per il movente che lo ha determinato.

                                         Per la Corte, quel che ha spinto il AC 1 a tagliare il tubo del freno non era il desiderio di vendicarsi del PC 2.

                                         Non certo vendicarsi per la gelosia provata in passato poiché, al momento dei fatti, era evidente che il rivale più non era lui.

                                         Nemmeno per vendicarsi del fatto che PC 2 avesse funto da cupido per la nuova coppia poiché nulla prova che AC 1 fosse a conoscenza di questo particolare.

                                         In realtà, il taglio del freno era un ulteriore atto di stalking.

                                         Sappiamo – perché il perito l’ha accertato e perché lui l’ha dimostrato nei fatti di luglio 2004 – che AC 1 è uno stalker.

                                         Sappiamo, cioè, che lui, pur di piegare PC 1 al suo volere, non ha esitato a mettere in atto i tipici gesti da stalker: appostamenti, pedinamenti, messaggi ripetuti, furti, danneggiamenti, minacce dal contenuto via via più violento a lei e al suo entourage.

                                         A questo proposito, la Corte non ha potuto non sottolineare il progredire in gravità delle minacce fatte dal AC 1 con i diversi atti di cui s’è detto sopra.

                                         Dapprima, l’imputato ha creato incertezza e ansia nella sua vittima facendo in modo che lei prendesse vieppiù consapevolezza di essere oggetto di pedinamenti e controlli ripetuti.

                                         Non va, infatti, dimenticato – poiché si tratta di un dettaglio importante che caratterizza il suo agire in quanto stalker - che il AC 1 ha più volte tenuto a farsi scoprire dalla sua vittima: facendosi reperire nei pedinamenti, firmando con la catenina messa in bella mostra l’intrusione e il furto in casa di PC 1 e, infine, firmando l’intrusione e il furto in casa AC 1 con il BUM sulla carta igienica.

                                         Questo “marcar presenza” – pur se in modo infantilmente “criptato” - è importante e significativo: AC 1 voleva che la/le sua/e vittima/e sentissero la sua presenza. Voleva che loro sapessero che chi le seguiva, chi entrava nelle loro case, chi, in un modo o nell’altro, si intrometteva nelle loro vite era lui. E lo voleva perché questa era una forma di potere che lui dimostrava di poter esercitare.

                                         Poi AC 1 ha messo in atto la sua strategia di pressione con minacce vieppiù violente.

                                         Alcune - in particolare le prime - di natura generica: “siamo terroristi dell’irak  e difendiamo …omissis… noi sappiamo come essere molto convincenti”. Oppure: ”noi le consigliamo di lasciare lui e tornare dal signor PC 4, seno la sua vita sarà un inferno”, “bravi a giocare ma vali così tanto anche di morire’”.

                                         A proposito di questi ultimi messaggi, va detto che l’indicazione dei “terroristi irakeni” – inverosimile per ogni persona normoragionante - non deve trarre in inganno e far pensare che, per questo, la minaccia avrebbe potuto non venire presa sul serio. In realtà, la minaccia veniva presa sul serio nonostante questa indicazione puerile proprio perché il suo autore era per la destinataria chiaramente identificabile nel AC 1.

                                         A queste minacce generiche il AC 1 ne ha, poi, intercalato altre, più mirate ed inquietanti.

                                         Particolarmente inquietanti – perché la vittima era particolarmente indifesa - erano quelle indirizzate al figlio del AC 1: “io non rido peccato x il bimbo ne vale la pena. Non andare da lui , “rifletta non penso che il suo amico voglia questo x ciò lo lasci eviti questa tortura anche il bimbo…omissis… vuole vivere negli ospedali e vedere loro mal messi ci rifletta lo lasci e torni da AC 1. La sua vita sarà un inferno peggio di ora lo vuole”.

 

                                         Poi ci sono state minacce ancor più pesanti. Minacce che mostravano un’ escalation che faceva temere il peggio poiché non c’era più soltanto un dire ma c’era anche un fare, pur se ancora parziale.

                                         Rientra fra queste, dapprima, quella fatta dopo il furto del coltello in casa AC 1: “povero PC 4, andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo cortello”.

                                         Si trattava di una minaccia che non poteva non allarmare particolarmente chi la riceveva perché con essa il AC 1 non si limitava ad un’espressione verbale ma andava oltre e dimostrava alla sua preda che lui, del proposito esternato, aveva già attuato i preparativi necessari: si era, infatti, già procurato il coltello del PC 4 con cui uccidere la ragazza e fare in modo che la responsabilità ricadesse sul rivale.

                                         Per giungere, poi, all’apoteosi dei pupazzi con la gola tagliata: con quel gesto, il AC 1 aveva, non soltanto confermato metaforicamente le minacce proferite in precedenza per l’incolumità del figlio del PC 4, ma aveva dimostrato ai due che gli era possibile metterle in atto proprio perché aveva saputo penetrare, girare e agire indisturbato nella casa del PC 4 e nella camera del figlio.

                                         Minaccia e possibilità d’esecuzione che il AC 1 ha voluto sottolineare con due messaggi inviati la domenica sera: il primo, in cui ricordava il taglio della gola dei pupazzi e il secondo in cui si chiedeva retoricamente se "anche la madre di __________ è disposta a giocare con la vita del figlio? O forse non sa ancora nulla?"

 

                                         A mente della Corte, dunque, con il suo agire AC 1 ha messo in atto in quei giorni un’impressionante percorso di avvicinamento ad un passaggio all’atto.

                                         Dapprima, una sorveglianza sempre più molesta. Poi, visto l’esito negativo, le minacce generiche. Poi, sempre visto l’esito negativo, le minacce al piccolo __________. Poi, sempre visto l’esito ancora negativo, le minacce unite alla dimostrazione della sua capacità di metterle in atto.

 

                                         Nonostante questo crescendo, sin qui, il AC 1 aveva dovuto constatare l’inutilità dei suoi sforzi: i due amanti – lui li vedeva perché li sorvegliava (cfr., per esempio, i messaggi inviati alle 19.28 e alle 21.37 del 25 luglio) – continuavano a frequentarsi.

                                         Il AC 1 doveva, quindi, mettere in atto qualcosa di più forte.

                                         Così, coerente con il suo agire dei giorni precedenti, coerente e logicamente compatibile con l’agire tipico dello stalker quale egli è (cfr. perizia AI146 ), AC 1, visto che sin lì le sue minacce non avevano avuto l’esito sperato, ha messo in atto un gesto meno metaforico ma sovrapponibile per natura al taglio della gola dei pupazzi del figlio del rivale.

                                         Con il taglio del tubo dei freni, AC 1 ha voluto dimostrare alla sua vittima principale - cioè a PC 1 - che lui faceva sul serio, che le sue minacce non andavano sottovalutate poiché egli, non soltanto era in grado di metterle in pratica, ma le metteva effettivamente in pratica.

                                         Non va dimenticato, a questo proposito, che questa dinamica di comportamento – cioè il fare qualcosa per confermare la serietà di quanto fatto in precedenza – il AC 1 l’aveva messa in atto già da minorenne con il furto perpetrato ai danni della vicina di casa. In relazione a questo episodio, in aula, il Acco1 ha testualmente dichiarato di:

 

                                         "era uno scherzo per dare credito alla cosa"

 

                                         E, per questa dimostrazione, ha scelto – in modo coerente con l’agire tipico dello stalker – una persona che lui sapeva essere vicina a PC 1. Ha scelto quel PC 2 che, dopo l’amicizia con loro come coppia, aveva scelto e privilegiato quella con PC 1.

                                         Pur se le sue frequentazioni di PC 2 si erano diradate, l’imputato sapeva che, invece, i rapporti fra PC 2 e PC 1 avevano continuato ad essere regolari. Lui sapeva che i due si vedevano.

                                         Inoltre, il fatto che PC 2 abitasse proprio di fianco al rivale lo rendeva una preda ancor più appetibile.

                                         La Corte ha, d’altra parte, ritenuto verosimile che il AC 1 abbia visto il PC 2 e la convivente festeggiare, la sera dell’11 agosto, con la nuova coppia. Infatti, i festeggiamenti si sono svolti sul terrazzo e l’avvistamento dell’ombra è avvenuto poco dopo il rientro a casa dei PC 2.

                                         A AC 1, in realtà, non interessava uccidere PC 2 né altri.

                                         Quel che gli premeva era dimostrare a PC 1 che lui era in grado di costituire una reale e seria minaccia per le persone che, come il PC 2, le erano vicine.

                                         Sorretta, principalmente, dal suo logico inserimento nel disegno e nelle pulsioni che erano all’origine dell’agire del AC 1 (il cui stato d’animo, non va dimenticato, era caratterizzato da una profonda inquietudine che si manifestava, tra l’altro, con inappetenza e crisi di vomito), l’attribuzione all’imputato del taglio del tubo è, poi, confermata in modo saldo da una serie di indizi univoci e convergenti.

 

                                         A questo proposito, va innanzitutto rilevato che, sulla base delle dichiarazioni del perito, la Corte ha ritenuto che il taglio del tubo è avvenuto la sera tra l’11 e il 12 agosto.

                                         E, sulla base del riconoscimento fatto dal PC 2, la Corte ha considerato – quale importante elemento indiziante – che il AC 1 era lì nel momento in cui il taglio è stato effettuato.

                                         Il difensore del AC 1 ha contestato l’attendibilità del riconoscimento fatto da PC 2.

                                         A torto.

                                         Dopo avere sentito in aula PC 2 e dopo avere attentamente analizzato le condizioni in cui l’avvistamento è stato fatto, la Corte si è convinta della bontà di tale riconoscimento.

                                         Da un lato, per la sicurezza mostrata da PC 2. Senza mostrare né rancore né animosità, in una deposizione equilibrata e tranquilla, il PC 2 ha precisato di essere sicuro al 100% del suo riconoscimento, fondando questa sicurezza sulla lunga frequentazione con il AC 1 e sulle particolarità fisiche di quest’ultimo (corporatura larga senza differenziazione fra le diverse parti del corpo e “una specie di caschetto” in testa) che lo rendono identificabile in modo sicuro. Ed effettivamente la Corte ha potuto constatare che la testa del AC 1 ha una forma particolare (“una testa quadrata”) con un taglio di capelli che ne accentua la particolarità così che, realmente, può, nella sagoma, ricordare un casco o caschetto e che il suo corpo, effettivamente, sembra non avere forma.

                                         In forza di queste particolarità e del fatto che il PC 2 ha potuto, nei diversi anni di frequentazione, ben interiorizzare questi elementi associandoli in modo chiaro al AC 1, la Corte ha ritenuto (al di là dei cambiamenti di peso dell’imputato – testimoniati da TE 7 in aula, verb dib pag. 29 - che non possono modificare queste particolarità) del tutto degno di fede il riconoscimento ed ha, quindi, ritenuto accertato che il AC 1 era sul luogo al momento in cui il tubo dell’impianto frenante è stato tagliato.

Inoltre, la Corte ha considerato che il riconoscimento fatto dal PC 2 è, anche, supportato dalle dichiarazioni di PC 3 che ha dato della sagoma vista in giardino una descrizione che si attaglia benissimo alle particolarità fisiche dell’imputato.

                                     

Ulteriore indizio ritenuto dalla Corte è il fatto che – lo ha ancora dimostrato in aula - il AC 1 ha le conoscenze tecniche per effettuare l’operazione in pochi secondi ritenuto, poi, come l’esecuzione del taglio fosse resa ancor più facile dalla posizione della ruota (cfr verb PC 2 VI PP1.9.2004 AI58).

 

                                         La Corte ha, poi, individuato un ulteriore elemento indiziante nel fatto che – come praticamente su tutto – il AC 1 ha evidentemente mentito sul suo impiego del tempo la sera del fatto.

                                         Al PP aveva detto di avere visto, quella sera, per intero due film, poi di essere andato a letto, di essersi addormentato e di essere stato svegliato dalla polizia.

                                         In aula, ha detto di avere visto per intero il primo film (di cui ha raccontato la trama), di essersi addormentato sul divano durante la proiezione del secondo (di cui non ha detto nulla), di essersi svegliato dopo la fine di questo secondo film, di essere andato a letto, di essersi riaddormentato e di essere stato svegliato dalla polizia.

                                         Ora, anche volendo fare astrazione dal cambiamento di versione, non può non essere rilevato che i tempi non quadrano.

                                         Infatti, se si considera che la proiezione del secondo film terminava alle 1.09 (cfr AI162), il AC 1 non può essersi svegliato sul divano dopo tale ora, essersi recato a letto, essersi riaddormentato, essere di nuovo svegliato dal telefono, essersi rivestito, essere uscito di casa, avere preso la macchina ed essere arrivato in polizia pronto per iniziare l’interrogatorio all’1.31 (cfr verbale d’interrogatorio).

 

                                         Altro importante elemento indiziante a carico del AC 1 è, poi, stato rinvenuto nelle menzogne da lui dette per far credere che lui nemmeno sapeva dove il PC 2 abitasse e, poi, per far credere che egli non sapeva che la Peugeot parcheggiata davanti l’immobile fosse quella del PC 2. Per quale motivo – se non per cercare di sottrarsi alle sue responsabilità – egli doveva mentire su questi particolari?

                                         Stesso discorso e stesse riflessioni la Corte le ha fatte riguardo i suoi cambiamenti di versione riguardo il tragitto seguito per recarsi in polizia. Cambiamenti fatti, evidentemente, per cercare di nascondere di avere mentito sul suo trovarsi al semaforo della Cappella due mani quando – di fronte alla deposizione del fratello PC 1 – egli pensava soltanto a negare di essere stato visto fuori casa perché questo, nella sua mente, lo collegava al taglio dei freni.

 

                                         La conclusione secondo cui egli è l’autore del taglio del tubo è, poi, confortata dal profilo di personalità del AC 1.

                                         Il perito – ricordando, in particolare, il suo vissuto in relazione all’incidente stradale in cui un motociclista ha perso la vita (incidente rievocato in aula con un’impressionante freddezza) -  lo ha definito una persona incapace di provare empatia. 

                                         Proprio quest’incapacità rende il AC 1 anche caratterialmente capace di un gesto che mette a repentaglio la vita di tante persone: l’imputato, quindi, non soltanto aveva il movente, le conoscenze tecniche e la possibilità pratica (trovandosi sul luogo al momento dei fatti) di tagliare quel tubo, ma aveva anche il profilo caratteriale necessario ad un gesto del genere.

 

                                         L’attribuzione al AC 1 del taglio del tubo è, poi, ancora confortata dal fatto che dopo il suo arresto non è più successo nulla che potesse in qualche modo inquietare i protagonisti di questa vicenda.

                                         E, infine, è confortata, da un lato, dal fatto che – pur se, già durante l’inchiesta pre-dibattimentale, sono state esperite indagini in questo senso (in particolare, indagando i rapporti del PC2 con l’ex-moglie e l’ex-convivente e il suo comportamento sul posto di lavoro) – non è stato possibile nemmeno ipotizzare che altre persone potessero avere motivi di rancore nei confronti del PC 2 da spingerli ad azioni di questo genere. Non può, a questo proposito, non essere sottolineato che nemmeno le audizioni chieste dalla Difesa al dibattimento proprio per indagare tale aspetto hanno portato ad alcun risultato: non è stato nemmeno possibile, in sintesi, anche soltanto ipotizzare che PC 2 potesse avere dei nemici.

 

                                         D’altro canto, l’attribuzione del taglio al AC 1 è ancora confortata dal fatto che una manomissione quale quella compiuta sull’apparato frenante non può - per le sue caratteristiche - essere attribuita ad un gesto vandalico casuale.

 

                                         Sulla base di questi elementi, dunque, la Corte è giunta al convincimento secondo cui è stato AC 1 a tagliare il tubo dei freni.

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, la Corte ha confermato l’ipotesi accusatoria di mancato omicidio.

 

                                         In assenza di dichiarazioni dell'imputato, infatti, la Corte è stata costretta ad individuare l’aspetto soggettivo del suo agire dalla lettura di quanto egli ha concretamente messo in atto.

                                         Quella sera AC 1 non ha reciso di netto il tubo.

                                         Si è limitato ad inciderne, con due tagli, la parte esterna.

                                         La Corte si è lungamente soffermata su questa circostanza per cercare di definire se il AC 1 abbia volontariamente reciso solo in parte il tubo o se quanto concretamente fatto sia il risultato di un errore.

                                         Tuttavia, la Corte non ha trovato elementi che le permettessero di concludere che la volontà dell’accusato fosse diversa, cioè di concludere che egli volesse, in realtà, fare qualcosa di diverso. In particolare, non ha trovato elementi che le permettessero di ritenere che, in realtà, il AC 1 voleva tagliare completamente il tubo (fatto che sarebbe stato scoperto immediatamente dal PC 2, ancor prima di immettere l’autovettura nel traffico).

                                         Se il AC 1 avesse voluto tagliare completamente il tubo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà nel mettere in atto il suo proposito.

                                         Da un lato, perché l’operazione – già di per sé facile – era resa ancor più facile dalla posizione della ruota.

                                         D’altro lato, perché, se tale fosse stata la sua intenzione, lui avrebbe potuto con facilità verificare se essa era giunta a buon esito sia perché l’avrebbe percepito senza difficoltà sia perché avrebbe potuto verificare di avere fatto quanto egli voleva fare altrettanto facilmente.

                                         Infatti, dopo un taglio completo la lama non trova più resistenza e questa improvvisa assenza di resistenza è un segno tangibile  e ben percepibile da parte di colui che sta tagliando della riuscita dell’operazione (sia che si tagli con un coltello sia che si tagli con un tronchesino).

                                         Parimenti, la fuoriuscita dell’olio (che, secondo quanto detto dal perito, defluisce immediatamente per semplice legge di gravità) sarebbe stato un altro segno ben verificabile ed immediatamente percepibile.

                                         L’immediatezza della percezione del taglio completo e la facilità di verifica provano – secondo la Corte - che la volontà del AC 1 era quella di fare quel che ha fatto. Non altro. Poiché se avesse voluto fare di più – cioè tagliare interamente il tubo – non avrebbe avuto difficoltà a mettere in pratica tale sua volontà.

                                         Perciò, in assenza di elementi che possano in qualche modo indicare che la sua volontà fosse diversa, la Corte ha dovuto ritenere che egli ha voluto, scientemente, soltanto incidere la parte esterna del tubo, cioè soltanto indebolirne la struttura.

 

                                         Ritenute le sue buone conoscenze di meccanica, AC 1 sapeva che, a seguito di tale danneggiamento, il tubo avrebbe, prima o poi, ceduto alla pressione del liquido che in esso sarebbe stato pompato con l’utilizzo dei freni.

                                         AC 1 era, peraltro, perfettamente cosciente che il cedimento del tubo avrebbe comportato l’improvvisa fuoriuscita completa del liquido e l’immediata ed improvvisa messa fuori funzione di metà dell’impianto frenante.

                                         Sapendo di non potere prevedere il momento in cui tale cedimento si sarebbe verificato, il AC 1 non poteva non prendere in considerazione l’eventualità che esso si verificasse in un momento di pericolo per la circolazione: per esempio, mentre l’autovettura circolava ad alta velocità ed era costretta a fermarsi di fronte ad un ostacolo improvviso o mentre un pedone o un ciclista sbucavano improvvisamente davanti all’autovettura o ancora mentre l'autovettura transitava su una strada di montagna.

                                         Ritenuto che il danno non avrebbe che potuto manifestarsi all’improvviso, senza che il guidatore potesse venire in qualche modo posto sull’avviso (cfr valutazioni peritali) e, perciò, senza che potesse in qualche modo – a dipendenza delle sue conoscenze tecniche e della sua capacità di guidatore – adattare la propria guida a tale malfunzionamento dell’impianto frenante,  il AC 1 non ha potuto non prendere in considerazione che la vettura non avrebbe potuto fermarsi per tempo. Perciò, il AC 1 non ha potuto non mettere in conto la possibilità di un esito letale per gli occupanti della vettura stessa o per altri utenti della strada.

                                         Procedendo, nonostante questa consapevolezza, al taglio parziale del tubo, il AC 1 ha accettato l’eventualità che tale esito letale si realizzasse, pur non volendolo: tagliando i freni nonostante la coscienza che tale gesto avrebbe avuto le conseguenze sopradescritte, il AC 1, pur non avendo un dolo diretto in relazione all’omicidio, ne ha accettato la realizzazione e si è reso autore colpevole di mancato omicidio per dolo eventuale poiché non aveva alcun elemento che non fosse la mera casualità che gli permettesse di contare sulla non realizzazione del rischio.

 

Con i comportamenti indicati al punto 2 dell’AA – cui è stato integrato il taglio del tubo dei freni – il AC 1 si è reso autore colpevole di coazione (art 181 CP, DTF 129 IV 262).

Va precisato che si tratta di reato consumato. Il Acco1, con i gesti di cui s’è detto, ha, in sostanza, raggiunto lo scopo che si prefiggeva: come da egli testimoniato in aula (verb dib. pag. 14/15), infatti, il PC 4, resosi conto che la sua relazione con PC 1 costituiva un pericolo per il figlio, ha deciso di non più proseguire nella relazione. Pur non avendo subito interrotto i contatti con la donna – gli sembrava poco corretto in quel momento particolare – ha fatto in modo di non più coinvolgersi affettivamente nel rapporto con lei così che, poco dopo, la relazione è terminata.

La Corte ha, pure, ritenuto il AC 1 autore colpevole di furto in relazione al furto subito da PC 1 nel mese di luglio 2004 e da PC 4. Per quest’ultimo, si è trattato, come visto sopra, di furto di poca entità.

Pacifiche – e conseguenti alle condanne di cui sopra – sono le condanne per ripetuta violazione di domicilio, danneggiamento ripetuto ed abuso ripetuto di impianti di telecomunicazioni.

La Corte ha, invece, ritenuto di non avere sufficienti elementi per attribuire al AC 1 il furto di biancheria subito da PC 1 nella primavera 2004.

L'ipotesi accusatoria si basa sulle dichiarazioni della parte civile (PS 17.9.2004; verb. dib. p. 13)

L'accusato ha negato di essere l’autore dei furti subiti da PC 1 in primavera (PS 29.9.2004).

                                         In assenza di maggiori indizi, la Corte non può ragionevolmente escludere che il perizoma azzurro ritrovato a casa del AC 1 sia quello che PC 1 dichiara esserle stato rubato il 23.7.2004 e quindi - in applicazione del principio in dubio pro reo - ha prosciolto AC 1 dal capo di accusa AA 3.2.

                                         È apparso, infatti, poco verosimile che il AC 1 abbia eseguito l'operazione di apertura della lavatrice, estrazione del sacchettino per il lavaggio della biancheria, e scelta di uno dei capi lavati, chiusura del sacchettino e sistemazione dello stesso nella lavatrice, in un luogo di facile accesso ai condomini. Più probabile - poiché anche operazione più veloce - sarebbe stato un furto di un capo di biancheria steso sui fili appositi.

 

                                         Infine, la Corte, sulla scorta delle chiara e credibile testimonianza di __________ (cfr verb dib p. 11), ha ritenuto che AC 1 ha sottratto – senza autorizzazione – al proprio datore di lavoro i 27 tubetti di silicone e 4 motori per porte di garage.

                                         Del furto di uno di essi – quello (il no 4.) che avrebbe potuto anche essere inservibile  - AC 1 è stato assolto in base al principio in dubio pro reo.

 

La Corte ha, inoltre, dichiarato l’imputato autore colpevole del reato di pornografia ai sensi dell’art 197 n. 3 CP.

AC 1 ha, in sostanza, fatto valere a questo proposito un errore di diritto. La Corte non ha seguito la sua tesi poiché, in estrema sintesi, secondo la giurisprudenza del TF, può essere ammesso l’errore di diritto soltanto se l'autore ha seri motivi per ritenere lecita quel genere di pornografia e, in concreto, la ripugnanza degli atti sessuali riprodotti bastava da sola ad escludere, per chiunque, anche soltanto il semplice dubbio sulla liceità di tali riproduzioni.

                                         Pacifiche, poiché adempiute ed ammesse, le accuse di abuso della licenza o targhe ripetuto, veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto ed appropriazione semplice.

 

Pacifiche, pure, sono risultate essere le condanne per i due episodi di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

 

                                         Inoltre, visti i riscontri oggettivi, la Corte ha ritenuto di dover considerare che il AC 1 ha effettivamente detenuto della canapa stupefacente destinata – nella versione a lui più favorevole - al consumo personale.

 

 

                                12.   scemata responsabilità

 

In esito alle sue valutazioni esposte al consid 5., rispondendo ai quesiti peritali, il dr. PE 1 concluso quanto segue:

 

                                          "Ad1.    Lo stato di salute mentale del periziato oggi presenta un disturbo di personalità o del carattere conformatosi nella prima età adulta e accompagnato da sintomatologia delirante che assume il valore di malattia di valore forense. Questo disturbo è stato presente e attivo al momento dei fatti.

 

                                          Ad2.     Dall'esame delle modalità di comportamento del periziato, si può affermare che egli non era in grado di controllare correttamente i propri impulsi, sebbene l'esame della realtà non sia compromesso.

 

                                          Ad3.     La dinamica che ha portato il periziato a commettere i reati imputati fa parte del delirio passionale, mosso da un motore a "carburante incerto" - odio o amore - oppure entrambi, sviluppatosi nella sua particolare architettura caratteriale. Il suo comportamento è dettato da spinte inconsce, difficilmente controllabili.

 

                                          Ad4.     I reati commessi sono in relazione con il disturbo dello stato di salute psichico.

 

                                          Ad4.1. Il periziato conserva la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.

 

                                          Ad4.2. La capacità di agire risulta invece disturbata nonostante una valutazione corretta

 

                                          Ad4.4. Il periziato ha agito in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) a causa della struttura delirante descritta. Tuttavia, il tenore della sua illusione delirante, la convinzione che PC 1 è sua e non può appartenere a nessuno, non compromette tutte le funzioni mentali, bensì soltanto quelle decisionali ed esecutive, lasciando intatte quelle cognitive, revisionali e organizzative. La sua capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni è fluttuante e dipende dal tipo di stimolo e delle condizioni psicosociali. Per questi motivi - essendo intaccate due funzioni dell'Io su cinque - si potrebbe indicativamente quantificare la scemata responsabilità in ragione del 40%.

 

                                          Ad4.5. Il periziato non era in stato di irresponsabilità totale"

(art. 10 CPS).

 

 

                                13.   commisurazione della pena

 

Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

A tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale, ecc..

La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando, cioè, quel che egli ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

 

Il Tribunale federale ha più volte ricordato i criteri che vanno considerati nella commisurazione della pena.

In particolare, in DTF 127 IV 101 e ss (in cui era questione di reati contro la vita e l'integrità delle persone in concorso tra loro, commessi in stato di medio-grave scemata responsabilità e in presenza (parziale) d'attenuanti specifiche), l'alta Corte federale ha avuto modo di ribadire, richiamandosi a precedenti decisioni, che – essendo la gravità della colpa il criterio essenziale per la quantificazione della pena - il giudice deve prendere in considerazione – oltre agli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita e sui modi di esecuzione  -  l'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere ed ha ricordato che l'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore poiché  più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e, quindi, più grave è la sua colpa(DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate)

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a).

Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).

 

Quando ammette una scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CP, il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad operare una riduzione lineare.

Circa l’influenza della scemata responsabilità sulla commisurazione della pena, nella prassi si è sviluppata la tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggirantesi attorno al 25% in caso di responsabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di responsabilità mediamente scemata e attorno al 75% in caso di scemata responsabilità molto grave (CCRP 17.12.98 in re C; DTF 118 IV 4). Il TF non impone di operare una riduzione lineare (DTF 127 IV 103), ma ha sinora riconosciuto corrette o non arbitrarie analoghe riduzioni in casi di scemata responsabilità (DTF 123 IV 151).

 

Quando il risultato del reato non si è prodotto, la pena va attenuata, ritenuto che il TF ha precisato che, tranne in caso di pentimento attivo, la distinzione tra reato tentato e reato mancato non ha alcuna rilevanza pratica (in particolare, non ne ha dal profilo della pena) al punto che non ha riconosciuto interesse a ricorrere ad un autore condannato per reato mancato, benché si trattasse, in realtà, di un reato tentato (DTF 127 IV 97 ).

In questi casi, l'entità della riduzione dipende, fra l'altro, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato commesso.

 

Questo tipo di attenuazioni, così come quelle derivanti dall'art 64 CP, possono tuttavia essere compensate da un aumento della pena nei casi in cui esistono delle circostanze aggravanti, quest'ultime essendo atte a neutralizzare gli effetti di circostanze attenuanti.

Va in identico modo in caso di concorso di reati per cui l’art 68 cifra 1 cpv. 1 CP dispone che il giudice condanna il reo alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Un delinquente può, perciò, a dipendenza delle circostanze, essere condannato alla pena più grave prevista per la o le infrazioni commesse anche in caso di circostanze attenuanti o di scemata responsabilità (DTF 116 IV 300 consid 2 pag. 302ss).

 

Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP, possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti; lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP). Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp. per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in presenza di circostanze attenuanti.

Per ottemperare alla regola fissata dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti e un'eventuale scemata responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi relative.

 

In concreto, per quanto riguarda la valutazione della colpa, la Corte ha, dapprima, considerato che, al di là della valenza giuridica dei singoli atti che il condannato ha compiuto, con essi, quel che lui voleva era manipolare una persona, limitandone la libertà e coartandone la volontà così da renderla docile al suo volere.

Per raggiungere questo scopo, egli non ha esitato di fronte a nulla, in un crescendo di aggressività e violenza: non ha avuto scrupoli nel penetrare in casa d’altri, non ne ha avuti nel violarne l’intimità, non ne ha avuti nemmeno nel colpire negli affetti più cari e profondi persone che non gli avevano fatto nulla, ma soprattutto non ha avuto alcuno scrupolo nell’affidare al caso la vita di diverse persone. In questo egli ha mostrato una totale indifferenza per la vita altrui. Quel che importava al condannato era soltanto il raggiungimento del suo scopo. Cosa questo comportasse per la vita altrui e, persino, quante persone dovessero pagare con la vita per permettergli di riottenere la donna che lui voleva, all’imputato non importava assolutamente nulla.

In questo senso, avuto riguardo alla sua reale dimensione, in particolare il taglio del tubo dell’impianto frenante rivela una colpa estremamente grave. Grave per il movente e grave per l’assoluta mancanza di scrupoli dimostrata. AC 1 aveva deciso, senza patemi né ripensamenti, che riavere la sua donna – o quella che lui credeva essere la sua donna – valeva la vita di una o più persone. Ed ha agito senza pensieri per queste persone. Senza alcun pensiero per i loro familiari. Senza nulla.

Non è necessario spendere molte parole per dimostrare la sproporzione totale e assoluta fra obiettivo ricercato e bene sacrificabile.

A questa totale freddezza, a questa totale indifferenza si aggiunge – ad ulteriore aggravamento della colpa del condannato – la completa assenza di presa di coscienza del male fatto.

Inutilmente, la Corte ha cercato nelle parole e nel comportamento del AC 1 anche soltanto l’embrione di un dubbio sulla legittimità del suo agire. Nulla. Il AC 1 ha continuato a mantenersi impermeabile a tutto. E significativa è, a questo proposito, la rielaborazione di quanto già commesso in passato.

Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto di una totale assenza di pentimento che non può che pesare – a sfavore del condannato - sulla commisurazione della sua colpa e, quindi, della pena.

A ciò si aggiunge un comportamento processuale estremamente negativo, caratterizzato da menzogne ripetute oltre il limite della decenza.

A questi elementi – che già da soli dipingono il quadro estremamente preoccupante di una persona che non si ferma di fronte a nulla pur di raggiungere i propri scopi, senza riguardo per nulla e per nessuno, completamente indifferente e resistente al richiamo dei valori fondamentali che permeano il nostro vivere sociale – vanno aggiunti i precedenti del condannato.

Osservato come egli abbia potuto fare quel che ha fatto – gesti le cui motivazioni ricalcano in modo preoccupante quelle che lo condussero a scrivere il messaggio alla vicina, a rubarle la biancheria, a minacciare una donna ma, soprattutto, a caricare in macchina una ragazza e ad abusare di lei -  dopo la pena avuta a S. Gallo e dopo la lunga terapia, la Corte non ha potuto non avvertire un senso di inquietudine ma, soprattutto, non ha potuto non considerare questo recidivare (inteso, non in senso tecnico) in gesti che, sostanzialmente, sono la continuazione dei primi in un’ascesa di gravità come una circostanza aggravante  della colpa del condannato.

Per contro, quale attenuazione della colpa del AC 1 (limitatamente al taglio del tubo dei freni)  la Corte ha considerato - in applicazione del principio ricordato dalla CCRP nella sentenza 6.5.2003 in re A-M R e W B – che egli ha agito per dolo eventuale e non per dolo diretto.

Tutto ben considerato e ponderato, la Corte ha ritenuto che, in queste stesse circostanze, se l’omicidio fosse stato consumato e se l’autore fosse stato pienamente responsabile, gli avrebbe inflitto una pena non inferiore ai 6 anni (se il dolo fosse stato diretto, la pena sarebbe stata di molto superiore). Questa pena è stata ridotta a 5 anni e 3 mesi ritenuto che il reato non è stato consumato (una riduzione maggiore non si giustifica ritenuto che l’esito è stato lasciato al caso) e, poi, a 2 anni e 6 mesi in considerazione della pesante scemata responsabilità attestata dal perito.

La pena inflitta al condannato è, poi, stata aumentata a 3 anni e 3 mesi per tener conto della coazione – particolarmente grave viste le modalità poste in essere, la crudeltà dimostrata e la perversione evidenziata dal movente e dalle finalità perseguite – del furto ai danni del datore di lavoro, del reato di pornografia e degli altri reati per cui il AC 1 è stato condannato.

Il concorso di reati avrebbe portato ad una pena ben superiore – in particolare tenuto conto della coazione – se non si fosse, ancora una volta, considerata la scemata responsabilità del condannato e se non si fosse tenuto conto, a favore del condannato, che per alcuni reati si è trattato di concorso ideale.

Nulla ha, invece, contato, nella commisurazione della pena, la contravvenzione alla LStup che ha perso la poco rilevanza che essa di per sé già ha – si tratta di una contravvenzione che, per le caratteristiche concrete (consumo del tutto occasionale), a sé stante avrebbe comportato tutt’al più una multa – vista la gravità degli altri reati per cui il AC 1 è stato condannato.

 

 

                                14.   rischio di recidiva

 

Il perito ha, poi, considerato alto il rischio di recidiva:

 

"  Ad6. Il rischio di recidiva è alto.

Trattasi di un soggetto a rischio che può serbare rancore per un lungo periodo e tornare a truffare, rubare, molestare, minacciare e aggredire anche senza segni premonitori, molto capace a criptare le proprie intenzioni e danneggiare seriamente il prossimo, soprattutto il più debole. Una preoccupazione supplementare è rappresentata dai segni indicanti la deviazione sessuale; di conseguenza sono anche delitti a sfondo sessuale."

 

                                15.   misura

 

Il perito ha indicato come assolutamente necessaria l’adozione di misure ai sensi dell’art 43 CP:

 

"  L'adozione di misure secondo l'art. 43 CPS (terapia) è assolutamente indicata. Il trattamento è di lunga durata e deve essere messo in atto nell'ambito di una presa a carico multidisciplinare, indipendentemente dalla struttura in cui si troverà il periziato. Lo stesso risulta infatti carcerabile. È d'obbligo rilevare l'evoluzione favorevole al AEA Uitikon (vedi Verfügung vom 28.Juli.1999). Una struttura simile, nonostante i suoi 34 anni, sarebbe ipoteticamente proponibile ancora oggi come prima scelta. Questo compito, ovverosia la presa a carico multidisciplinare associata ad un'attività lavorativa in ambiente protetto, potrebbe essere affidato al Servizio psicosociale. “ 

(perizia pag. 15)

 

La Corte ha fatto propria l’opinione del perito ed ha proceduto nel senso da questi indicato.

 

 

                                16.   pretese di parte civile

 

Le richieste di PC sono state accolte nella misura in cui esse erano comprovate.

A  PC 1 è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr 2000.-

Non è stata assegnata un’indennità a tale titolo né a PC 3 né a PC 2 in assenza del presupposto fondamentale per tale assegnazione: non è stata, infatti, comprovata una profonda e particolare sofferenza causata ai due dai reati commessi dal AC 1.

 

 

                                17.   confische

 

La Corte ha confiscato tutti gli oggetti e la sostanza stupefacente in sequestro, ad eccezione di quanto non attinente ai reati per i quali AC 1 è stato condannato ovvero, 3 vibratori, 3 palline erotiche; 7 paia di calze da donna; vari arnesi e stracci; 20 CD contenenti materiale pornografico, 1 personal computer con 6 floppy disc (previa distruzione del materiale pornografico illegale), 10 tessere telefoniche, 1 apparecchio radio CB, 1 apparecchio fotografico digitale, 2 scatole telefoni cellulari, 1 cassetta VHS "Herr AC 1 ", con conseguente restituzione.

 

La Corte ha altresì restituito a PC 1 quegli oggetti facenti parte della refurtiva da lei denunciata ovvero 2 anelli, 2 certificati veterinari per gatti, 2 perizomi e 1 catenina a ciondolo unitamente al natel di sua proprietà.


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1., 1.1.2., 1.2.9.,

                                         parzialmente al no. 1.3.1., 1.3.2, 1.3.2.1., 1.8., 1.11.1, 3., 6.1., 6.4, 6.6, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20., 6.21., 6.22., 6.23., 6.24., 7.1, 7.2, 7.3;

 

visti gli art.                       11, 18, 22, 36, 41, 42, 43, 58, 63, 66, 68, 69, 111, 122, 129, 137 n. 1, 139 n. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 179septies, 181, 186, 197 n. 3 e 3bis, 292 CP;

                              96 e 97 LCS;

                              19a LS;

                              9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   mancato omicidio intenzionale plurimo

                                         per avere tagliato il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2, mettendo in conto che tale azione avrebbe potuto provocare la morte degli occupanti della vettura, PC 2 e/o della sua convivente PC 3 e/o di altre persone;

 

                               1.2.   coazione (stalking)

                                         per avere usato minaccia di grave danno contro PC 1 e PC 4, minacciandoli di morte e di grave pregiudizio all'integrità fisica ed inoltre controllandoli, pedinandoli, derubandoli, violando il loro domicilio, intralciando in questo modo la libertà di agire delle due vittime, nei confronti dell'ex fidanzata per costringerla a riallacciare la loro relazione e nei confronti di PC 4 per costringerlo ad interrompere la relazione con PC 1, e meglio per avere:

 

                            1.2.1.   inviato messaggi a PC 1 dall'utenza __________ il 20.7.2004 e il 24.7.2004;

 

                            1.2.2.   inviato messaggi a PC 1 dall'utenza __________ dal 24.7.2004 al 26.7.2004;

 

                            1.2.3.   lasciato messaggi sulla segreteria telefonica di PC 4, con voce alterata, il 24 ed il 25.7.2004;

 

                            1.2.4.   derubato PC 1 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.3.3.;

 

                            1.2.5.   spiato PC 1 e PC 4 il 23.7.2004 nelle circostanze di luogo di cui al punto 1.5.2., preannunciando a PC 4 che avrebbe fatto di tutto per impedire la relazione minacciando di prendersela anche con suo figlio;

 

                            1.2.6.   derubato PC 4 e danneggiato la sua proprietà nelle circostanze di cui al punto 1.3.4., usando un coltello od oggetto simile non rinvenuto, tagliando la gola a due peluches appartenenti al figlio di 4 anni e scrivendo sul rotolo della carta igienica la parola BUM, sottraendo una scatola di fazzoletti di carta marca Kleenex in uso a PC 1;

 

                            1.2.7.   pedinato PC 1 per lo meno tra il 10 ed il 21.7.2004 sia in moto, nelle circostanze di cui al punto 1.8., sia in auto;

 

                            1.2.8.   tagliato il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2;

 

                               1.3.   ripetuto furto

                                         per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui e meglio:

 

                            1.3.1.   ai danni della PL 1, sottratto, tra il 7.1.2003 ed il 31.7.2004, 4 motori di porte garages nonché 27 tubetti di silicone per un valore denunciato di fr. 2'115.-;

 

                            1.3.2.   ai danni di PC 1, sottratto, tra il 22 ed il 23.7.2004, la biancheria intima, costumi da bagno, magliette, scarpe, alcuni gioielli, della bigiotteria, un classificatore con la contabilità 2004, 1 agenda, 2 vibratori, le solette delle scarpe invernali per un valore denunciato di fr. 8'305.--, in parte recuperata nella vettura dell'accusato (2 anelli e 2 certificati veterinari dei gatti) ed in parte presso la sua abitazione (1 perizoma nero);

 

                               1.4.   furto di poca entità

                                         per avere sottratto,ai danni di PC 4, tra il 24 ed il 25.7.2004; 1 coltello da caccia marca Buck Knives con lama a scomparsa, 1 asciugamano, 1 scatola di kleenex per un valore denunciato di fr. 245.-- e delle chiavi di proprietà di PC 2 e PC 3;

 

                               1.5.   danneggiamento ripetuto

                                         per avere, ripetutamente intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altri e meglio:

 

                            1.5.1.   nelle circostanze di cui al punto 3.3. dell'atto di accusa, danneggiato la porta principale dell'appartamento ed altro oggetti per complessivi fr. 2'744,60, di cui fr. 1'203,75 a carico diretto della parte civile;

 

                            1.5.2.   nelle circostanze di cui al punto 3.4.dell'atto di accusa, danneggiato il serramento della portafinestra e tagliato 2 peluches;

 

                            1.5.3.   nelle circostanze di cui al punto 1. dell'atto di accusa, deteriorato l'impianto frenante della vettura di PC 2, causando un danno di fr. 200.--;

 

                               1.6.   violazione di domicilio

                                         per essersi ripetutamente indebitamente introdotto, contro la volontà dei rispettivi aventi diritto, in case, abitazioni e giardini cintati ed attigui a case e meglio:

 

                            1.6.1.   nelle circostanze di cui ai punti 3.3. e 3.4. dell'atto di accusa;

 

                            1.6.2.   il 23 luglio 2004 ai danni di PC 4;

 

                            1.6.3.   il 12 agosto ai danni di PC 2, PC 3 e di PC 4;

 

                               1.7.   abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto

                                         per avere, dal 20 al 26.7.2004, utilizzato abusivamente, per malizia, l'impianto telefonico tramite le utenze __________ e __________, al fine di importunare, inquietare e minacciare l'ex fidanzata PC 1 sulla sua utenza __________ nonché il suo compagno PC 4 sull'utenza telefonica __________;

 

                               1.8.   abuso della licenza o targhe ripetuto

                                         per essersi appropriato, tra il 10 ed il 16.7.2004, della targa di controllo TI __________, ai danni della PL 2, allo scopo di farne uso fra il 16 ed il 21.7.2004, applicandola sulla sua moto Suzuki Gsx-R 750, e restituendo la targa il 21.7.2004;

 

                               1.9.   veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto

                                         per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.8 dell'atto di accusa, circolato con il motoveicolo marca Suzuki Gsx-R 750 privo della necessaria licenza di circolazione e della prescritta assicurazione di responsabilità civile;

 

                              1.10   disobbedienza a decisioni dell'autorità ripetuta

                                         per avere, il 26.7.2004 e tra l'11 ed il 12.8.2004 a Savosa, omesso di rispettare la decisione del procuratore pubblico che gli vietava di avvicinarsi a PC 1 ed a PC 4, alle loro abitazioni, ai loro parenti stretti e di telefonare loro, come da verbale di interrogatorio del 26.7.2004 sottoscritto dall'accusato;

 

                             1.11.   appropriazione semplice

                                         per avere sottratto a PL 3, presso la sua abitazione il suo passaporto CH nr. 8760524, annullato;

 

                             1.12.   pornografia

                                         per avere fabbricato, salvandole sul suo computer dopo averle scaricate da internet 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali;

 

                             1.13.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, detenuto in due occasioni, per il proprio consumo, 9,1 grammi di canapa,

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di furto ai danni di PC 1 nella primavera del 2004 e di furto, limitatamente ad uno dei cinque motori di porte-garages marca __________ , ai danni della PL 1, e, per il resto, da ogni altra accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

 

                               3.1.   alla pena di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 6'000.--  e delle spese processuali.

 

 

                                   4.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 5 giorni di detenzione inflitta l'8.7.2002 dal Ministero pubblico.

 

 

                                   5.   Il condannato è sottoposto ad trattamento ambulatoriale con presa a carico multidisciplinare da parte del Servizio psico sociale ex art. 43 CP senza contestuale sospensione dell’esecuzione della pena.

 

 

                                   6.   E’ ordinata la confisca di:

 

                               6.1.   1 passaporto svizzero di __________;

                               6.2.   1 timbro della sezione della circolazione;

                               6.3.   1 microcassetta per segreteria telefonica;

                               6.4.   2,6 grammi lordi di canapa;

                               6.5.   6,5 grammi lordi di canapa;

                               6.6.   150 grammi di semi di canapa;

                                6.7.   1 pipa ciloom;

                                6.8.   1 scatola di kleenex.

 

 

                                   7.   È ordinata la restituzione a AC 1 di:

 

                                7.1.   3 vibratori;

                                7.2.   3 palline erotiche;

                                7.3.   7 paia di calze da donna;

                                7.4.   vari arnesi e stracci;

                                7.5.   20 CD contenenti materiale pornografico;

                                7.6.   1 personal computer con 6 floppy disc (previa distruzione del

                                          materiale pornografico illegale);

                                7.7.   10 tessere telefoniche;

                                7.8.   1 apparecchio radio CB;

                                7.9.   1 apparecchio fotografico digitale;

                              7.10.   2 scatole telefoni cellulari;

                              7.11.   1 cassetta VHS "Herr AC 1 ".

 

 

                                   8.   È ordinata la restituzione a PC 1 di:

 

                               8.1.   2 anelli;

                               8.2.   1 telefono cellulare;

                               8.3.   2 certificati veterinari per gatti;

                                8.4.   2 perizomi;

                                8.5.   1 catenina a ciondolo;

                                   9.   AC 1 è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

 

                               9.1.   fr. 2'000.-- di torto morale e fr. 12'000.-- per le spese legali alla PC PC 1;

 

                               9.2.   fr. 440.--, per il danno materiale e fr. 10'419.-- per le spese legali alla PC 2 ed alla PC 3.

 

 

                                10.   Per ogni altra pretesa le PC 1, PC 2 e PC 3 sono rinviate al foro civile.

 

 

                                11.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

4. PC 4

5. PL 1

6. PL 2

7. PL 3

8. AS 1

9. AS 2

10. AS 3

11. AS 4

12. GI 1

13. GI 2

14. PE 1

15. TE 1

16. TE 2

17. TE 3

18. TE 4

19. TE 5

20. TE 6

21. TE 7

22. TE 8

23. TE 9

24. PE 2

25. AS 5

26. AS 6

27. AS 7

 

Per la Corte delle assise criminali

La presidente                                                         La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.        6'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'900.--

Spese diverse                                   fr.           365.85

Testi                                                    fr.           520.40

Perizie                                                fr.      15'090.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

                                                             fr.      24'976.85

                                                             ============