Incarto n.
72.2005.56

Lugano,

19 gennaio 2006/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Claudio Zali

 

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

 

 

 

detenuto dall'11 marzo 2004 al 29 aprile 2004;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   truffa, ripetuta, tentata e consumata

per avere

a Lugano e Vaduz nonché in altre località in Svizzera e all'estero,           

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

asseritamente con la complicità o correità di altre persone (__________e __________),

 

                               1.1.   nel periodo gennaio 2002 - marzo 2002,

tentato di ingannare con astuzia una persona, affermando cose false o dissimulando cose vere, in modo tale da indurla ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio, e meglio per avere

indicando contrariamente al vero che __________. era l'avente diritto economico della relazione n. __________ aperta presso il PC 2, segnatamente avvalendosi di false "declaration of trust" datate 30.01.2001, nonché sottacendo che si trattava invece di una sua relazione personale, tentato di indurre __________. a trasferire presso il PC 2 i propri averi depositati su un conto intestato alla PC 1 presso __________,

ritenuto che l'esecuzione della truffa non è stata portata a termine per evitare di implicare direttamente il proprio conto personale, scegliendo l'accusato di procedere nelle modalità di cui sub. 1.2;

 

                                1.2   nel periodo aprile 2002 - gennaio 2003,

ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio altrui, e meglio per avere

ingannato con astuzia funzionari del PC 2, in parte servendosi di organi e/o collaboratori della __________ a loro volta ingannati con astuzia, inducendo i citati funzionari di banca a pregiudicare il patrimonio della PC 1, di cui avente diritto economico era __________., e segnatamente a consegnargli la somma di GBP 8'756 rispettivamente a bonificare la somma complessiva di GBP 424'015 in parte a favore di una terza persona (GBP 25'010), in parte a favore di una propria relazione bancaria  presso il medesimo Istituto bancario (GBP 30'000) ed in parte a favore di due società (__________di Malta e __________ di Londra) a lui riconducibili o comunque collegate (GBP 369'005),

causando un danno complessivo effettivo alla PC 1 di GBP 432'771 (pari a CHF 937'832 circa),

configurandosi l'inganno astuto:

- nell'aver convinto __________ a trasferire presso il PC 2, previa apertura di una nuova relazione, i propri averi depositati su un conto intestato alla PC 1 presso __________ Zurigo, facendosi all'uopo rilasciare una procura datata 05.04.2002 per agire in nome di __________. nei confronti della __________, società fiduciaria che aveva costituto e gestiva la PC 1,

 

                                     -   nell'aver indotto la __________ ad inviargli a Malta i documenti bancari di apertura della nuova relazione presso il PC 2, apparentemente allo scopo di velocizzare l'apertura della nuova relazione ma in realtà allo scopo di (far) procedere alla loro falsificazione e/o alterazione,

 

                                     -   nell'aver portato presso il __________ i documenti di apertura previamente falsificati e/o alterati in modo tale da farlo apparire, contrariamente al vero, quale avente diritto di firma individuale sulla relazione intestata alla PC 1 e quale avente diritto economico dei fondi depositati su tale relazione,

 

                                     -   nell'aver fatto uso del diritto di firma indebitamente ottenuto per prelevare l'importo di GBP 8'756 in data 17.05.2002 rispettivamente per disporre tre bonifici di complessive GBP 80'020 il 21-23.05.2002,

 

                                     -   nell'aver allestito o fatto allestire, dopo che il suo diritto di firma era stato revocato dalla __________, due false istruzioni datate 05.07.2002 e 17.07.2002 a firma di __________ che, contrariamente al vero, lo autorizzavano a dare istruzioni alla __________ in merito al trasferimento di fondi, segnatamente per il preteso acquisto di una proprietà immobiliare a Malta,

 

                                     -   nell'aver chiesto alla __________ ed ottenuto da quest'ultima, in base alle due false istruzioni menzionate ed in vista del citato preteso acquisto, il rilascio di una procura a favore del notaio maltese __________, risultato ignaro di tale fatto, rispettivamente nell'aver inviato alla __________ un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare datato 27.07.2002,

 

                                     -   nell'aver successivamente dato istruzioni al PC 2, per il tramite della __________, per il trasferimento di fondi a favore delle ditte ____________________ di Malta e __________ di Londra, società a lui riconducibili o comunque collegate, ottenendo così, dal luglio 2002 al gennaio 2003, il bonifico di un importo complessivo di GBP 369'005 a favore di tali società, importo poi utilizzato a favore suo e asseritamente di altri,

ritenuto che nel frattempo l'accusato ha restituito l'importo di USD 27'021.24.

 

 

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

per avere

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,

asseritamente con la complicità o correità di altre persone (__________e __________),

allo scopo di nuocere al patrimonio di una persona, rispettivamente di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, segnatamente allo scopo di mettere in atto e perfezionare l'inganno astuto di cui sub. 1,

allestito, rispettivamente fatto allestire, documenti falsi e/o alterato, rispettivamente fatto alterare, documenti veri, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti,  e meglio:

 

                                     -   la "declaration of trust", datata 30.01.2001, della __________, a firma falsa di __________,

 

                                     -   lo scritto "declaration of trust account", datato 30.01.2001, del PC 2, a firma falsa di __________ e __________,

 

                                     -   il cartoncino firme (Specimen signatures of the company) datato 22.04.2002 della relazione n. __________ intestata alla PC 1 nonché il formulario A datato 22.04.2002 concernente la medesima relazione aperta presso il PC 2,

 

                                     -   gli scritti denominati "Instruction", datati 05.07.2002 rispettivamente 17.07.2002, a firma falsa di __________.,

 

                                     -   il contratto preliminare di compravendita immobiliare datato 27.07.2002.

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: Art. 146 cpv. 1 CP e Art. 251 Cifra 1 CP; richiamato l'Art. 21 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 54/2005 del 28 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il PP 1.

§  DUF 1, difensore d'ufficio dell'accusato AC 1, assente.

§  RC 1, in rappresentanza della PC 1

§   IE 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.40.

Il Presidente, constatato che l'accusato AC 1, regolarmente citato, non é presente e non ha validamente giustificato l'assenza, decide di procedere nelle forme contumaciali ai sensi dell'art. 308 e segg. CPPT.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma integralmente l’atto d’accusa in esame ed in particolare la sussistenza del reato di truffa imputato a AC 1; lo stesso sottolinea come proprio grazie alla sua elevata formazione, alla sua scaltrezza, ai legami importanti ed alle sue doti oratorie l’accusato godesse di un gran credito presso le sue vittime e abbia approfittato di ciò per raggirarle in modo astuto. Osserva inoltre come AC 1 non abbia dimostrato grande collaborazione e neppure un vero pentimento per quanto commesso; in fase istruttoria è stato inoltre possibile accertare come siano pendenti, a Malta, altri procedimenti civili e penali aventi per oggetto contestazioni analoghe. Tenuto conto della sentenza e della relativa condanna emessa dalla corte criminale di Malta, il PP chiede che l’accusato sia condannato ad una pena aggiuntiva di 15 mesi da espiare e all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni; esso chiede pure l’attribuzione della cauzione allo Stato. Per quanto attiene la pena privativa della libertà postula, qualora questa corte non riconoscesse la sussistenza del reato di truffa per i fatti posteriori al maggio 2002, in via subordinata, una pena aggiuntiva di 7 mesi da espiare dedotto il carcere preventivo sofferto.

 

                                    §   RC 1, rappresentante PC 1 la quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene la colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo l’importo di GBP 432'771 a titolo di risarcimento e che la parte rimanente della cauzione, dedotte le spese processuali e di giustizia, sia devoluta alla parte civile.

 

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato; sottolinea le difficoltà economiche in cui lo stesso è venuto a trovarsi negli ultimi anni e in questo senso invoca la grave angustia. Contesta poi la sussistenza del reato di truffa ed in particolare nega che vi sia stato inganno astuto, sia in relazione ai fatti posteriori al maggio 2002 che a quelli anteriori; rimprovera alle parti civili di non aver agito con la dovuta diligenza. Esso chiede pertanto l’assoluzione dai reati di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa mentre riconosce la sussistenza del reato di falsità in documenti. Postula pertanto la condanna ad una pena aggiuntiva non superiore ai 3 mesi di detenzione, equivalente ad una pena complessiva di al massimo 18 mesi di detenzione. Il reato di truffa non essendo adempiuto, la difesa postula che le richieste delle parti civili siano respinte integralmente, essa conferma nondimeno gli impegni di natura civile assunti dal suo assistito.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

 

quesiti:                           AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa, ripetuta, tentata e consumata,

 

                                         per avere a Lugano, a Vaduz ed in altre località in Svizzera e all’estero, in più occasioni,

                                         al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, asseritamente con la complicità o correità di terzi,

 

                            1.1.1.   nel periodo gennaio 2002 – marzo 2002

                                         tentato di ingannare, con astuzia, __________, in modo da indurla a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

 

                            1.1.2.   nel periodo aprile 2002 – gennaio 2003

                                         ingannato con astuzia funzionari del PC 2 e collaboratori della __________ di __________ inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1 __________, di cui avente diritto economico era __________, per complessivi GBP 432’771 (pari a circa CHF 937'832);

 

                               1.2.   falsità in documenti, ripetuta

 

                                         per avere a Lugano e Vaduz, non ché in altre località in Svizzera e all'estero, tra aprile e luglio 2002,

                                         allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, allestito o fatto allestire, 7 documenti falsi e/o alterato documenti veri, facendone uso a scopo di inganno,

 

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare di attenuanti specifiche ex art. 64 CP?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

 

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   d’espulsione?

 

                                   4.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

 

                                   5.   Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:

 

                               5.1.   PC 1?

                               5.2.   PC 2?

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto:

 

 

                                   1.   AC 1, nato nel __________ a __________, __________, a dispetto dei prestigiosi trascorsi professionali vantati (classificatore verbali, n. 4, pag. 2), confessava al PP che lo stava interrogando di essere stato condannato in patria nel gennaio 2003 per truffa, precisando tuttavia di avere impugnato la sentenza in appello (verbale citato, pag. 3). Nel frattempo quel giudizio è almeno in parte cresciuto in giudicato, essendo egli stato condannato in seconda istanza alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 4 anni per il reato di falsità in documenti, mentre che è stato scagionato dall’imputazione di truffa. Essendo il giudizio d’appello del 22 ottobre 2004 relativo a fatti del settembre 2002 (doc. TPC 7), si ha che con l’odierno giudizio sarà (nell’ipotesi di colpevolezza) pronunciata una pena aggiuntiva a quella della Corte d’Appello Criminale di __________, ai sensi dell’art. 68 cifra 2 CP.

 

                                   2.   AC 1 è stato arrestato a Lugano l’11 marzo 2004 (ovvero alla prima occasione utile dopo l’avvio del procedimento penale nei suoi confronti nel maggio 2003), allorché si è recato al PC 2 (in seguito: __________) per operare sul proprio conto. Trattenuto in carcere preventivo sino al 29 aprile 2004, è stato rinviato a giudizio il 28 aprile 2005 per i titoli di ripetuta truffa consumata e tentata, e ripetuta falsità in documenti. Regolarmente citato al dibattimento, egli non ha fatto atto di comparsa, ragione per cui si è proceduto nei suoi confronti nelle forme contumaciali.

 

                                   3.   Secondo quanto da lui raccontato, egli verso la fine del 2001 avrebbe incontrato la cittadina inglese __________, avvocato in pensione, alla quale egli era stato consigliato da una terza persona per una consulenza in tema fiscale.

La signora __________ non era comunque del tutto digiuna in materia, atteso che essa custodiva il proprio gruzzolo di circa £ 500'000 presso __________ a __________ non già a proprio nome, ma bensì a nome di una PC 1, fondazione di diritto del Liechtenstein, della cui gestione si occupava la società di servizi __________ di __________.

 

                                   4.   L’interessato scopo della consulenza prestata dallo AC 1 era quello di indurre la signora __________ a trasferire il denaro presso il PC 2, con il quale egli già intratteneva relazioni a titolo personale, adducendo che in tal modo egli meglio avrebbe potuto concretizzare i desideri della mandante.

La signora __________ nella primavera del 2002 ha consentito al trasferimento del denaro __________ di __________ al PC 2, su di un conto da aprire alla bisogna in nome di PC 1.

AC 1, all’asserito scopo di velocizzare il trasferimento dei fondi, si è messo a disposizione per aiutare nell’espletamento delle formalità del caso, ricevendo il corrispondente incarico.

 

                                   5.   Contrariamente al senso delle istruzioni ricevute, che era come detto quello di aprire un conto presso il PC 2 a nome di PC 1 del quale la fondazione medesima avrebbe dovuto essere l’avente diritto economico (in seguito: ADE) e per il quale avrebbero dovuto avere diritto di firma unicamente gli organi della stessa, ovvero dei collaboratori della fiduciaria __________, AC 1 ha dapprima tentato di interferire su questa procedura di trasferimento dei soldi, indi ha effettivamente interferito, al fine di trarre personale vantaggio, ottenendo indebitamente (e fraudolentemente) la possibilità di disporre dei denari.

 

                                   6.   In relazione a questo episodio il PP ha formulato a suo carico una prima imputazione di tentata truffa e falsità in documenti, avendo rinvenuto una falsa “Declaration of trust” a firma __________ e una falsa “Declaration of trust account” suppostamente del PC 2 (allegato 2 al verbale n. 7) finalizzate ad ottenere, truffaldinamente, il trasferimento del denaro della signora __________ sul proprio conto personale, facendo credere alla signora __________ che si sarebbe trattato di un conto controllato da una fiduciaria, di cui essa sarebbe stata l’ADE.

Secondo le sue ammissioni, lo AC 1 avrebbe però rinunciato a portare a termine questo disegno, ritenendo troppo rischiosa l’implicazione del suo conto personale (verbale n. 8, pag. 2).

 

                                   7.   AC 1 non ha però desistito dall’intento di mettere le mani sul denaro della signora __________ contestualmente al predetto cambio di istituto bancario.

Una seconda ipotesi di truffa a suo carico gli imputa infatti, a giusta ragione, di essersi indebitamente interposto nelle operazioni di apertura del conto intestato ad PC 1 presso il PC 2, falsificando i documenti di apertura nel senso di dichiararsi, contrariamente al vero, ADE di tale conto e attribuendosi (conseguentemente) il diritto di disporre del conto con la propria firma individuale (cfr. i doc. falsificati sub allegato 9 al verbale n. 6).

Profittando del diritto di firma così ottenuto, __________ nel corso del mese di maggio del 2002 in 4 occasioni ha disposto prelievi e bonifici a debito del conto della PC 1 per complessive £ 88'776.-.

 

                                   8.   Notizia di questi prelevamenti è giunta, sotto forma di avvisi di addebito ed estratti conto, anche ai fiduciari della signora __________ a __________, i quali devono pur avere notato che qualcosa non funzionava (ovvero che vi erano stati degli addebiti che in teoria non avrebbero dovuto esserci, non avendo operato alcuno dei supposti (unici) titolari del diritto di firma), ed anche che ciò era riconducibile alla persona dell’accusato, visto che con scritto 27 maggio 2002 PC 1 impartiva istruzione al PC 2 di “immediately refuse accepting the signature of Mr. __________. AC 1 as a signatory on the bank account of our company” (allegato 4 al verbale n. 1; esplicito comunque __________ in: verbale 1, pag. 4).

 

                                   9.   Un semplice ragionamento, sicuramente alla portata dei fiduciari della signora __________, avrebbe dovuto far concludere che, tolta l’ipotesi di un errore della banca, gli atti di disposizione sul conto di PC 1 potevano essere avvenuti solo a seguito dell’agire truffaldino dello AC 1, Invece di interrogarsi su questa fondamentale problematica, i fiduciari della signora __________ si sono limitati a chiedere spiegazioni allo AC 1 circa la causale degli addebiti, cosa che questi ha prontamente fatto, adducendo dapprima di avere agito in esecuzione di ordini verbali della signora __________ (verbale n. 1, allegato 6) , e facendo quindi pervenire loro una propria fattura per non precisati disborsi, di ammontare prossimo a quello dei prelevamenti (verbale 1, allegato 8), non senza avere nel frattempo ottenuto, a luglio 2002, una procura per gestire (senza disporne) gli averi in conto (verbale 1, allegato 7). Ad una successiva blanda richiesta di informazioni supplementari al riguardo di detta fattura e dei singoli prelevamenti (verbale 1, allegato 9), egli non risulta avere mai dato seguito.

 

                                10.   Scampato il pericolo, AC 1 ha proseguito nella sua opera volta alla spoliazione totale del conto.

Convinti i fiduciari di __________ dell’intento (inesistente) della signora __________ di acquistare un immobile a __________, egli sulla scorta di false istruzioni della signora __________ recanti la di lei falsa firma, e valendosi di un altrettanto falso contratto preliminare di vendita immobiliare, ha indotto i titolari del diritto di firma sul conto presso il PC 2 ad effettuare consistenti pagamenti, con attitudine invero singolare per una persona che aveva sempre mantenuto una politica conservativa nei propri investimenti (cfr. in proposito la predetta procura all. 7 al verbale n. 1, conferita il 26 luglio allo AC 1: “The portfolio has to be managed in a very conservative manner”).

Esauriti i fondi, lo AC 1 si è reso irreperibile, e alla fine del 2002/inizio del 2003 la signora __________, mai informata di nulla dai fiduciari di __________, ancora si chiedeva se il suo conto a Lugano fosse o meno già stato aperto, mentre che a quel momento, oltre che aperto, era già stato anche svuotato.

Quando alfine vi è stato un contatto con i signori di __________ è emerso che anche i prelievi dell’estate erano truffaldini, non avendo lei mai inteso acquistare immobili a __________.

 

                                11.   Anche per questo episodio vengono imputati all’accusato i reati di truffa e di falso in documenti.

A mente della Corte il falso documentale è del tutto pacifico, non così invece la truffa.

Vero è infatti che i fiduciari della __________, il cui agire essa si deve lasciare imputare, hanno disatteso le più elementari regole di prudenza, ergo sono stati crassamente negligenti, avendo omesso qualsivoglia verifica con la loro mandante quando già a maggio 2002 avevano avuto l’oggettiva certezza di una situazione spiegabile solo con un reato commesso dallo ACCO1, il quale si era attribuito ed aveva esercitato un diritto di firma sul conto che non aveva motivo di essere (oltre ad essersi attribuito addirittura la titolarità del conto).

Sconsolante è in proposito l’ammissione di dabbenaggine collettiva del dipendente di __________ (verbale n. 6, pag. 5):

 

"  Non so spiegarmi perché malgrado queste constatazioni, ovvero che AC 1 disponeva di un diritto di firma individuale e che le firme di __________ e __________ erano state falsificate, abbiamo continuato il rapporto con AC 1. Forse ciò è dipeso dal fatto che all’epoca ci siamo purtroppo concentrati più sugli aspetti formalistici della vicenda nel senso che abbiamo preteso da AC 1 l’invio della documentazione a supporto degli addebiti sul conto della __________, dimenticando l’aspetto delle firme.”

 

Diviene a questo punto quasi superfluo rilevare che con qualche semplice verifica, e soprattutto dando prova di un minimo di ragionamento critico, AC 1 sarebbe stato denunciato già dopo maggio, per il che l'episodio successivo non avrebbe avuto possibilità di verificarsi. Inoltre, a fronte della successiva stravagante richiesta di investire tutto l’avere residuo in immobili maltesi, guarda caso il paese dello AC 1, essi avrebbero dovuto verificare con la cliente se questa era davvero la sua volontà. Bastava, in altre parole, una semplice telefonata per rendersi conto dell’inganno.

Essendo stata disattesa la più elementare diligenza, mentre che invece sarebbe stata esigibile quella (elevata) che si può pretendere da fiduciari qualificati, agenti a titolo professionale ed oneroso, non può essere data la protezione di cui all’art. 146 CP (DTF 119 IV 28 e segg.; analoga fattispecie di errata reazione in presenza dell’evidenza di un reato, ed analoga soluzione nella sentenza 17 marzo 2005 della Corte delle Assise Criminali in re __________ e __________).

AC 1 va pertanto prosciolto dall’addebito di truffa per il periodo successivo a maggio 2002 e per il consistente importo di più di £ 369'000.-.

 

                                12.   Venendo alla commisurazione della pena, si ha che la pena estera ammonta a 15 mesi di detenzione per un solo falso documentale. Aggiungendo a ciò gli ulteriori 7 falsi documentali e la truffa perpetrata per £ 88'000.-, pregiudizio oltretutto in parte rimborsato con gli U$ 27'000.- e rotti che vi erano sul conto personale presso il__________ al momento dell’arresto, la Corte ritiene ancora possibile, nelle circostanze date, comprimere la pena complessiva a carico di AC 1 entro i 18 mesi detenzione per i quali può essere pronunciata la sospensione condizionale.

L’odierna pena è pertanto di 3 mesi di detenzione, sospesi per 4 anni (per uniformarsi alla sentenza di __________), pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione sospesi di cui alla citata sentenza estera.

 

                                13.   AC 1 è inoltre espulso dalla Svizzera per 7 anni, pena questa non sospesa condizionalmente.

 

                                14.   I documenti falsificati in atti sono strumento di reato e vanno confiscati.

 

                                15.   AC 1 è condannato a risarcire ad __________ il maltolto di £ 88'776.- meno gli U$ 27'021.24 che ha già rimborsato, mentre che per la rimanenza essa è rinviata al foro civile.

La parte civilePC 2 è a sua volta rinviata al foro civile per il simbolico risarcimento di fr. 1.- da lei richiesto.

 

                                16.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese del procedimento sono a carico dell’accusato per ¾ e dello Stato per ¼.

 

 


 

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 3.2, parzialmente 1.1.2;

 

 

visti gli art.                       18, 21, 36, 41, 48, 50, 55, 58, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

 

 

dichiara e pronuncia in contumacia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

 

                               1.1.   truffa, ripetuta, tentata e consumata,

 

                                         per avere a Lugano, a Vaduz ed in altre località in Svizzera e all’estero,

                                         al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, asseritamente con la complicità o correità di terzi,

 

                            1.1.1.   nel periodo gennaio – marzo 2002

                                         tentato di ingannare, con astuzia, __________, in modo da indurla a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

 

 

                            1.1.2.   nel periodo aprile – 27 maggio 2002

                                         ingannato con astuzia funzionari del PC 2 e collaboratori della __________ di __________ inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1, __________ __________ di cui avente diritto economico era __________ __________, per complessivi GBP 88'776--;

 

 

                               1.2.   falsità in documenti, ripetuta

                                         a Lugano e Vaduz, nonché in altre località in Svizzera e all'estero, tra aprile e luglio 2002,

                                         allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, allestito o fatto allestire, 7 documenti falsi e/o alterato documenti veri,

 

                                         e meglio come descritto nell’atto d'accusa.

 

 

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato, in contumacia:

 

                               2.1.   alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 15 mesi di cui alla sentenza 22 ottobre 2004 della Corte d'appello Criminale di __________;

 

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

 

                               2.3.   al pagamento di ¾ della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali, che per ¼ rimangono a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente  sospesa con un periodo di prova di 4 anni.

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca dei documenti falsificati.

 

 

                                   5.   AC 1 è inoltre condannato a pagare alle parti civili le seguenti indennità:

 

                               5.1.   GBP 88'776.-- a PC 1, __________, dedotti gli US 27'021,24 già rimborsati.

 

 

                                   6.   La PC 2 é rinviata al foro civile.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 


Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Interpreti                                              fr.        6'193.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        7'093.75

                                                             ===========

 

 

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia                              fr.           375.--

Inchiesta preliminare                         fr.           150.--

Pubbl. FU                                           fr.           112.50

Interpreti                                              fr.        4'645.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              37.50

                                                             fr.        5'320.30

                                                             ===========

 

 

Il rimanente a carico dello Stato

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2

3. IE 1

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria