Incarto n.
72.2006.141

Lugano,

5 gennaio 2007/ep

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 2

AS 3

AS 5

AS 6

AS 7

 

 

con la segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

 

 

Conviene oggi giovedì 4 gennaio 2006 nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

1.  AC 1

e domiciliato a

 

detenuto dal 17 maggio 2006;

 

2.  AC 2

e domiciliato a

 

       Alias: AC 2,

 

detenuto dal 19 maggio 2006;

3.  AC 3

e domiciliato a 

 

 

detenuto dal 19 maggio al 19 luglio 2006;

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

                                  A.   AC 1

 

                                         infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

                                         siccome riferita a quantitativi che sapeva, o doveva presumere,
essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         nel periodo compreso tra l’anno 2002 e metà maggio 2006,

                                         in diverse località, tra cui Melano, Maroggia, Bissone, Melide, Paradiso, Lugano e Montagnola,

                                         venduto, detenuto per la vendita, ceduto gratuitamente,

                                         un imprecisato quantitativo, ma almeno circa gr. 1500 di cocaina,

                                         ammessi ca. 700-770 gr., prevalentemente sottoforma di singoli sacchettini, da circa 0.6/0.8 gr. al prezzo di Fr. 120/150.-- cadauno, da circa 1 gr. al prezzo di Fr. 150/200.-- cadauno, da circa 5 gr. al prezzo di Fr. 750/1'000.-- cadauno, ad acquirenti solo in parte identificati,

 

                                         stupefacente perlopiù acquistato in Italia da fornitori non identificati ed in parte acquistato, a Melano, nella prima metà di maggio 2006, da AC 2 in misura di almeno 10 gr.;

 

                                         Acquirenti identificati:

                                         AC 3 750 gr.; ammessi: 400/450 gr.;

                                         __________ 300 gr.; ammessi: 180 gr;

                                         __________ 140-160 gr.; ammessi 15 gr.;

                                         __________ 50 gr.; ammessi: gr 30;

                                         __________ 30 gr.; ammessi: 15 gr;

                                         __________ 25 gr.; ammessi;

                                         __________ 14/20 gr.; ammessi: gr. 15;

                                         __________ 15 gr.; contestati;

                                         __________ 15 gr.; ammessi: gr 5;

                                         __________ 15 gr.; ammessi: 0,6 gr.;

                                         __________ 14/15 gr.; ammessi gr. 10;

                                         ____________________ 10 gr.; ammessi;

                                         __________ 10 gr.; contestati;

                                         __________ 9 gr.; ammessi;

                                         __________ 6-8 gr.; ammessi: gr. 5;

                                         __________ 5 – 6 gr.; ammessi: gr. 4;

                                         __________ 5-8 gr.; ammessi: gr. 5, inizialmente 7-8 gr.;

                                         __________ Karine 3 gr.; ammessi: 0,6 gr.;

                                         __________ gr. 1,5;

 

                                         il restante quantitativo essendo stato venduto a consumatori non identificati;

 

 

                                  B.   AC 2

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                       

                                         siccome riferita a quantitativi che sapeva, o doveva presumere,
essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio;

 

                                         nel periodo compreso tra l’anno 2000-2003, nonché da settembre 2005 a maggio 2006, nel luganese tra cui Melano, Maroggia ed altre località imprecisate venduto / ceduto un imprecisato quantitativo di cocaina pari ad almeno circa 700 gr., ammessi gr. 598, prevalentemente sottoforma di singoli sacchettini da circa 0.8 gr. al prezzo di Fr.130/150.-- cadauno, a diversi acquirenti, solo in pare identificati,

 

                                         stupefacente acquistato per almeno 200-250 gr. di cocaina, da __________, nel periodo aprile - maggio 2006, al prezzo di Fr. 80.- al grammo;

                                         il restante quantitativo essendo stato acquistato perlopiù in Italia ed in altre località del Cantone, al prezzo di Fr. 100.- al grammo;

 

                                         Acquirenti identificati:

                                         AC 3, 300 gr., ammessi;

                                         __________AC 1, almeno 10 gr., contestato;

 

                                         il restante quantitativo essendo stato venduto a consumatori non identificati;

 

 

                                   2.   riciclaggio di denaro

 

                                         per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che questi provenivano da un crimine e segnatamente dall’infrazione aggravata alla LStup come descritto al p.to B.1 del presente atto d’accusa e meglio,

 

                                         per avere, da località imprecisata del Cantone, nel corso del mese di maggio 2006, consegnato inviato a __________, in 3 occasioni, denaro, Fr 3'430.— (incluse le spese di invio) ed Euro 500, da inviare, tramite __________;

 

 

                                   3.   falsità in certificati

 

                                         per avere, da febbraio a maggio 2006, in varie località del Cantone, al fine di migliorare la propria situazione e meglio al fine di celare la propria identità in quanto oggetto di provvedimenti da parte delle autorità giudiziarie italiane, fatto uso, a scopo d’inganno, della carta d’identità italiana no. AM, della licenza di condurre italiana no., del documento di codice fiscale e del certificato dello stato di famiglia italiani contraffatti, tutti a nome di __________, documenti dichiarati acquistati da sconosciuti a Lugano febbraio-aprile 2006 al prezzo di  Fr. 1'800.-- .

 

 

                                   4.   circolazione in stato di inattitudine ripetuta

 

                                         per avere circolato, nel corso della primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del Cantone, segnatamente nel Luganese, al volante della vettura marca Lancia Musa, targata TI, intestata a AC 3, sotto l’influsso della cocaina;

 

 

                                   5.   circolazione senza licenza di condurre ripetuta

 

                                         per avere circolato, nel corso della primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del Cantone, segnatamente nel Luganese, al volante della vettura marca Lancia Musa, targata TI, intestata a AC 3, sprovvisto di licenza di condurre valida;

 

 

                                   6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                     

                                         per avere, senza essere autorizzato, in varie località del Cantone, nel periodo settembre 2005 - maggio 2006, acquistato per il proprio consumo, e consumato, un imprecisato quantitativo di cocaina, dell’ordine di 1 ca. grammo alla settimana a partire da settembre 2005;

 

 

                                  C.   AC 3

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                     

                                         siccome riferita a quantitativi che sapeva, o doveva presumere, essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                                         per avere, nel periodo compreso tra novembre 2004 e metà maggio 2006, a Maroggia, Melano, Melide, Campione d’Italia, ed altre località imprecisate, spacciato un totale ammesso di almeno 860/865 gr. di cocaina, di cui almeno 800 gr. venduti o procurati e almeno 60/65 gr. ceduti gratuitamente, a diversi acquirenti, perlopiù identificati,

 

                                         stupefacente acquistato da:

                                     -   AC 1 per gr. 750 di cui gr. 80 ricevuti gratuitamente, tra fine anno 2004 e metà maggio 2006,

                                     -   AC 2 per 300 gr. di cocaina, tra settembre 2005 e metà febbraio 2006 e tra metà aprile 2006 e metà maggio 2006;

                                     -   __________ per 24 gr. di cocaina, tra novembre 2004 e dicembre 2004;

                                     -   __________ per 2 gr ed altri spacciatori occasionali non identificati per complessivi gr. 16, tra settembre 2004 e metà maggio 2006;

 

                                         stupefacente in parte destinato al consumo personale;

 

                                         Acquirenti identificati:

                                         __________, 160 gr.; ammessi;

                                         __________, 150 gr.; ammessi;

                                         __________, 100 gr.; ammessi;

                                         __________, 80 gr.; ammessi;

                                         __________, 70 gr.; ammessi;

                                         __________, 50 gr.; ammessi;

                                         __________, 50 gr.; ammessi;

                                         __________, 30 gr.; ammessi;

                                         __________, 25 gr.; ammessi;

                                         __________, 10 gr.; ammessi;

                                         __________, 10 gr.; ammessi;

                                         __________, 10 gr.; ammessi;

 

                                         il restante quantitativo essendo stato venduto a consumatori non identificati;

 

 

                                   2.   contravvenzione  alla LF sugli stupefacenti ripetuta

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra settembre/ottobre 2004 ed il maggio 2006, a Maroggia, Melano, Morcote, ed altre località imprecisate, ripetutamente consumato un totale di almeno 230 gr. di cocaina, nonché detenuto per il proprio consumo, al momento dell’arresto, un misto di cocaina/eroina; 

 

 

                                   3.   circolazione senza licenza di condurre

 

                                         per avere, nel corso della primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del Cantone, segnatamente nel Luganese, messo a disposizione la propria vettura marca Lancia Musa targata TI  al conducente AC 2, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta la dovuta attenzione imposta dalle circostanze, che questi non era titolare della licenza di condurre richiesta;

 

 

                                         fatti avvenuti  nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti  Art. 19 Cifra 2 LS, Art. 252 CP, Art. 305bis Cifra 1 CP, Art. 91 cpv. 2 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS, Art. 19a LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 135/2006 del 16 novembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio, avv. DUF 1.

§  L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 2.

§  L'accusato AC 3 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 3.

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   giovedì 4 gennaio 2006 dalle ore 09.30 alle ore 16.30;

                                     -   venerdì 5 gennaio 2006 dalle ore 09.30 alle ore 17.00.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le fasi dell’inchiesta __________, la quale ha interessato in particolare gli ambienti gravitanti attorno ai locali notturni del Sottoceneri; l’accusa ricorda inoltre come si è arrivati all’arresto dei qui imputati. A questo proposito ricorda il colloquio avuto da __________ col commissario __________, sottolinea il tenore di quell’incontro e rileva come l’accusato abbia già in quell’occasione cercato di ridimensionare le proprie responsabilità chiamando in causa dei terzi. Questo per dare una prima idea dell’atteggiamento poi mantenuto nel corso di tutta l’inchiesta di AC 1. Sottolinea il carattere poco collaborativo e omertoso di AC 1 ma pure di AC 2 che si sono sempre rifiutati di rivelare la vera fonte della cocaina da loro venduta; droga che verosimilmente proveniva dall’Italia. Evidenzia pure le contraddizioni emerse nei vari interrogatori.

                                         Dalle risultanze dell’inchiesta AC 1 deve essere ritenuto responsabile della vendita di circa 1500 grammi; l’accusato ne ha ammessi, con non poche difficoltà, solo ca. 1200 grammi. Sottolinea la non credibilità dell’imputato; egli non ha ammesso le proprie responsabilità. Ricostruisce le ammissioni dei vari acquirenti di AC 1 e rileva come per loro natura le dichiarazioni degli acquirenti siano tendenzialmente al ribasso; vi è ragione di credere che le vendite di AC 1 siano pertanto anche superiori.

                                         Analizza i traffici imputati a AC 2 e a AC 3. Riconosce inoltre l’esistenza di una parziale correità tra i due. In relazione a AC 3 ricorda l’atteggiamento collaborativo tenuto dallo stesso e come questi abbia confessato un quantitativo spacciato addirittura superiore a quello ammesso dai suoi acquirenti. Le ammissioni di AC 2 invece sono state ottenute in modo molto più difficoltoso. Vi è motivo di credere che il quantitativo realmente spacciato sia superiore.

                                         Chiede pertanto la conferma integrale dell’atto d’accusa, eccezion fatta per il punto 3AA di AC 3 e di quella 4 AA per AC 2 che vengono a cadere. L’imputazione 2 AA di AC 2 deve essere ridotta a ca. fr. 1000.- in considerazione della provenienza lecita accertata di parte dei soldi.

                                         Per AC 1, di cui sottolinea l’atteggiamento reticente, l’agire reiterato, l’intensità dello spaccio, l’età matura e il fine di lucro, chiede la condanna ad una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.

                                         Per AC 2, di cui sottolinea i vari precedenti, il fatto che sia recidivo specifico, l’età matura, l’agire reiterato ed intenso, il suo atteggiamento omertoso, chiede la condanna ad una pena da espiare di 2 anni e 9 mesi; Non è infatti possibile formulare una prognosi particolarmente favorevole ai sensi del nuovo art 42 cpv. 2 CP.

                                         Per AC 3 l’accusa sottolinea la collaborazione dello stesso ed il fatto che si sia apparentemente ravveduto e reintegrato, riconosce a suo favore il sincero pentimento; a suo carico pesa però il fatto che fosse un ex poliziotto. Quale attenuante generica riconosce il suo consumo di droga. Il PP chiede pertanto per lui la condanna ad una pena di 2 anni e 4 mesi, non si oppone ad una sospensione parziale della stessa; nel qual caso chiede un periodo di prova di 3 anni. 

 

 

                                    §   Il Difensore di AC 1 (avv. DUF 1, il quale sottolinea come il quantitativo imputato all’accusato diverga da quanto ammesso dallo stesso ieri in aula di solo 300 grammi. Questa differenza deve essere ricondotta ad un errata stima dei sacchettini venduti dallo stesso - sacchetti che nessuno ha mai pesato - oltre che ad una incomprensione quo alla fornitura fatta a __________: di 300 pezzi secondo il suo assistito e di 300 grammi secondo __________. La difesa contesta la credibilità del __________ di cui sottolinea le contraddizioni rilevabili nei verbali. Inveritiere a suo dire anche le versione fornita da __________ e da __________, personaggi su cui rimangono comunque varie ombre. Non vi sono elementi validi a sostegno della tesi che la droga provenisse dall’Italia. Le ipotesi formulate dall’accusa al riguardo sono prive di fondamento; come pure che la droga fosse di buona qualità. Dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 confutano infatti questa tesi.

                                         La difesa osserva come il suo patrocinato già nel verbale del 18 maggio 2006 abbia ammesso la vendita di circa 400 grammi di cocaina; nei mesi successivi egli ha proseguito nelle sue ammissioni per poi arrivare in aula ed ammettere la vendita di 1200 grammi. La collaborazione fornita da AC 1 non può essere considerata irrilevante. Anche l’incontro con il commissario __________ deve essere letto in questo contesto. Non va dimenticato che grazie a AC 1 è stato possibile arrestare gli altri due coimputati. Sottolinea inoltre la precaria situazione finanziaria in cui versava il AC 1 allorquando ha cominciato a delinquere. La difesa chiede si tenga conto della sostanziale incensuratezza del suo patrocinato. Essa conclude pertanto chiedendo una congrua riduzione della pena proposta dall’accusa, pena da porsi al beneficio di una sospensione parziale della stessa come permesso dal nuovo CP;

 

                                    §   Il Difensore di AC 3 (avv. DUF 3), il quale pone l’accento sulla grande collaborazione fornita dal suo assistito. Ricorda come il suo patrocinato sia entrato in contatto con questi ambienti e come abbia iniziato a delinquere per finanziare il proprio consumo. Egli non ha agito per puro lucro. Rileva inoltre l’incensuratezza di AC 3. Sottolinea come il suo assistito abbia capito la lezione e si sia ravveduto, ciò che egli ha dimostrato riprendendo subito a lavorare, oltretutto in un ambiente ben diverso da quello che lo aveva portato a delinquere. Egli ha inoltre smesso di consumare droga e può anche contare su una situazione affettiva stabile. La prognosi per AC 3 è sicuramente positiva, la pena deve pertanto essere posta al beneficio della condizionale. In relazione ad una eventuale sospensione parziale, come proposto dal procuratore pubblico, invoca la lex mitior.

                                         Tenuto conto della collaborazione fornita, la difesa chiede la riduzione di un terzo della pena, come previsto dalla giurisprudenza del TF.

                                         La difesa conclude pertanto chiedendo l’assoluzione dall’imputazione 3 AA e la condanna ad una pena di 18 mesi da porsi integralmente al benefico della sospensione condizionale.

                                         Chiede il dissequestro dell’orologio e dei telefonini cellulari Motorola Imei no. e Siemens.

 

                                    §   Il Difensore di AC 2 (avv. DUF 2), il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore difficile del suo patrocinato. Osserva come posto a confronto con contestazioni precise AC 2 ha ammesso le sue responsabilità. Questo atteggiamento non va letto come mancanza di collaborazione ma trova spiegazione nel carattere di persona precisa dell’suo assistito. Egli è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. Fin da subito AC 2 si è attenuto alle ammissioni dei così detti “regolari”, questo per non accusare ingiustamente delle persone con una vita “normale”. Egli ha ammesso la vendita di 598 grammi di cocaina, contro i 700 imputatigli nell’atto d’accusa. La difesa, associandosi a quando detto dal difensore di AC 1, mette per contro in dubbio l’attendibilità di alcuni acquirenti. Malgrado i precedenti del suo assistito egli non può essere considerato un mascalzone, egli ha un “suo senso della giustizia”. L’ultimo delitto commesso da AC 2 prima dei fatti qui in contestazione risale agli anni ‘90. Ricorda inoltre che il nuovo CP ha elimino la nozione di recidiva. L’accusato deve essere assolto dall’imputazione di cui al punto 4 AA, che viene a cadere, e chiede il ridimensionamento di quella del punto 2 AA.

                                         Tutto questo considerato, la difesa conclude chiedendo una congrua riduzione della pena.

 

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

 

 

quesiti:                    A.   AC 1

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso, Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto gratuitamente, complessivi ca. 1500 grammi di cocaina?

 

                             1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

                                         E meglio come descritto nell’atto di accusa.

 

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 


                                  B.   AC 2

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, dal 2000 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC 3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 600 grammi di cocaina?

 

                             1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

 

                                1.2   riciclaggio di denaro

 

                                         per avere, nel corso del mese di maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3 occasioni, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 3'430.- ed euro 500.-?

 

 

                                1.3   falsità in certificati

 

                                         per avere, da febbraio a maggio 2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di migliorare la propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a scopo di inganno, della carta d’identità italiana, della licenza di condurre italiana nonché del documento di codice fiscale e del certificato dello stato di famiglia italiani, contraffatti, allestiti a nome di AC 2?

 

 

                                1.4   circolazione senza licenza di condurre ripetuta

 

                                         per avere, nel corso della primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato al volante della vettura Lancia Musa TI  senza essere in possesso della licenza di condurre?

 

 

                                1.5   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone, acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana?

 

                                         E meglio come descritto nell’atto di accusa.

 

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                     

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 

 

 

                                  C.   AC 3

 

                                   1.   E’ autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC 2,

 

                             1.1.1   venduto o procurato complessivi ca. 800 grammi di cocaina?

 

                             1.1.2   ceduto gratuitamente complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina?

 

                          1.1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano, Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di cocaina ed eroina?

 

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

 

                                   3.   Ha egli dimostrato sincero pentimento?

 

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                     

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 

 


Considerato                   in fatto ed in diritto:

 

 

                                   1.   AC 1, cittadino italiano, è nato a __________ il 5 febbraio 1949, dove è cresciuto con le due sorelle ed ha frequentato le scuole dell’obbligo, indi la scuola di geometra. Egli si è poi iscritto alla facoltà di architettura di Napoli senza terminare però il ciclo di studi. Il padre, laureato in legge, era un dirigente delle Ferrovie italiane e oltre ad essere il capostazione titolare di __________ si occupava anche di altre stazioni del nord Italia. Nel 1976 la famiglia AC 1 si è trasferita a Como dopo il pensionamento del padre, che in quel luogo aveva dei contatti e che sperava di poter dare ai propri figli maggiori opportunità lavorative. Qui l’accusato ha trovato impiego presso la ditta __________ come operaio, lavoro che ha svolto per 5-6 anni, sino al suo licenziamento conseguente ad una ristrutturazione dell’azienda. A causa di un incidente della circolazione egli avrebbe per un certo tempo sofferto di non meglio specificati problemi di salute, ora risolti. Per alcuni anni il AC 1 è rimasto disoccupato. In seguito con i soldi lasciatigli in eredità dal padre ha aperto con una socia un bar a __________, frazione di __________. L’attività è andata avanti per alcuni anni, ma il AC 1 ha dichiarato di essere poi stato “fregato” dalla sua socia, la quale avrebbe venduto il bar senza il suo consenso. Per vivere, l’accusato ha quindi iniziato a effettuare pulizie nottetempo in vari ristoranti, in nero, lavoro che egli avrebbe svolto sino al momento del suo arresto percependo circa 300 Euro al mese. Prima dell’arresto AC 1 viveva con l’anziana madre in un appartamento in affitto in una casa popolare, con una pigione di poco meno di euro 200 al mese. La madre percepisce una pensione ci circa Euro 700 al mese.

                                         L’accusato ha dichiarato di essersi sposato quando ancora abitava a __________, e di avere divorziato poco tempo dopo, senza avere avuto figli dal matrimonio. Egli è padre di un figlio, ora 13enne, frutto di una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino. Il ragazzo vive a __________ con la madre. L’accusato ha dichiarato di aver perso i contatti col figlio a causa di dissapori con la ex compagna, e di non poter provvedere al suo sostentamento non avendone i mezzi.

                                         AC 1 non ha precedenti penali in Svizzera, mentre che nel casellario italiano figura a suo carico una condanna risalente al 1971 ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto ed incendio colposo. A suo dire, nel 1998 egli sarebbe stato inchiestato per estorsione, risultando però estraneo ai fatti. Avrebbe avuto inoltre dei problemi anche in Svizzera, negli anni ’90, per una fattispecie di tentata truffa in danno di una compagnia d’assicurazione, senza però che si sia giunti a provvedimenti nei suoi confronti.

 

 

                                   2.   AC 2, cittadino italiano, è nato a __________, una cittadina vicino a __________, il 19 settembre 1952. La famiglia era di umili origini: il padre era contadino e lavorava alle dipendenze di un agricoltore locale, mentre la madre si occupava della casa. L’accusato ha due fratelli, uno è deceduto, mentre l’altro vive a __________ e insegna lettere alle scuole superiori. AC 2 ha frequentato le scuole elementari ma non ha concluso le medie. Solo in seguito, mentre espiava una delle tante pene inflittegli, egli ha terminato le scuole dell’obbligo e ha inoltre conseguito il diploma di geometra. Nel 1967 egli si è trasferito da solo a Milano per lavorare in un negozio di frutta e verdura gestito da suoi compaesani. AC 2 ha ricordato quelli anni come un periodo molto duro, durante il quale ha lavorato letteralmente come un mulo ed è stato sfruttato senza mai vedere il frutto del proprio lavoro, dato che i suoi guadagni venivano inviati direttamente ai suoi genitori. Egli avrebbe quindi cercato un altro lavoro, ma di fatto la situazione non sarebbe cambiata di molto, avendo egli continuato a lavorare molto duramente, senza mai svagarsi (avrebbe infatti vissuto presso i datori di lavoro) come invece facevano i suoi coetanei. Sarebbe così nata in lui una sorta di sentimento di ribellione, che l’avrebbe indotto a cambiare le sue abitudini e ad uscire a divertirsi, sino a frequentare un giro poco raccomandabile di giovani delinquenti squattrinati. Egli avrebbe lasciato il lavoro, iniziando a commettere furti nelle autovetture con queste persone. Ancora minorenne l’accusato avrebbe subito una prima condanna a 6 mesi di prigione da scontare presso il carcere __________. Espiata questa pena, uno dei suoi fratelli sarebbe andato a cercarlo con l’intento di farlo rientrare in famiglia, ma l’accusato ha dichiaro di aver provato vergogna all’idea, essendo lui l’unico tra parenti ed amici ad essere stato arrestato. Egli ha pertanto preferito restare a __________. Negli anni successivi egli ha continuato a delinquere ed è stato ripetutamente arrestato e condannato. Nel 1976 AC 2 è stato arrestato per una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria, terminata tragicamente con la morte di un correo. Per questi fatti l’accusato è stato condannato a 14 anni di reclusione, avendo dovuto lasciarsi imputare anche il tentato omicidio del gioielliere. Egli è stato scarcerato nel 1985, avendo beneficiato di 3 anni di condono e di un anno di liberazione anticipata per buona condotta. In seguito per un breve periodo egli ha convissuto con una donna risiedente a __________ ed ha lavorato, in nero, come installatore di condizionatori d’aria. Nel 1987 egli è però stato nuovamente arrestato e condannato per trasporto di 4 etti di cocaina; egli rimasto in carcere sino al 1990. L’anno successivo AC 2 ha subito una nuova condanna d un anno per estorsione. Nel 1992 è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e condannato a 9 anni di reclusione, a suo dire per soli 100 grammi di droga. Nel 1994 egli ha subito un’ulteriore condanna per traffico di cocaina, per fatti antecedenti la condanna del 1992, ricevendo 10 anni di carcere.

                                         L’imputato è stato scarcerato nel 2001, ma con ancora in sospeso l’espiazione dell’ultima condanna a 10 anni. Nel 2003 è stato nuovamente fermato e portato nel carcere di __________ per l’espiazione, ma grazie all’interessamento di un nuovo avvocato è riuscito ad ottenere che tutte le condanne inflittegli dopo il 1989 venissero considerate quali pene aggiuntive, e ricommisurate in un'unica pena. Ciò è avvenuto con il provvedimento di cumulo delle pene del 15 novembre 2004, che ha fissato la pena complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione. Ne è seguita la sua scarcerazione, avendo egli nel frattempo già espiato circa 15 anni.

                                         L’accusato ha descritto gli anni di libertà tra il 2001 ed il 2003 come un periodo positivo. Egli è rientrato per un certo periodo al suo paese natio, e ha ripreso una vita tutto sommato regolare. Nel febbraio/ marzo 2005 egli è tornato a __________ ed ha cominciato a lavorare presso __________, titolari di una ditta di autotrasporti di __________. Nel contempo egli, per conto di suoi conoscenti, faceva da tramite per operazioni di cambio valuta, ottenendo una piccola commissione. Grazie a queste attività riusciva a conseguire un reddito mensile di circa 2000/2200 Euro. In quel periodo egli ha iniziato a venire in Svizzera per frequentare locali con prostitute, come il __________. In seguito, per evitare di incontrare persone conosciute, stante il provvedimento di collocamento in casa di lavoro che ancora pendeva su di lui a __________, si è spostato a nord, sino al __________. Per il medesimo motivo della pendenza del provvedimento restrittivo, egli nell’estate del 2005 avrebbe anche lasciato il lavoro a __________, iniziando a soggiornare quasi ininterrottamente in Svizzera, da ultimo presso il cennato __________.

 

 

                                   3.   AC 3, cittadino italiano, incensurato, è nato a __________ il 22 giugno 1971. Ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e nel 1984 si è trasferito con i genitori e le due sorelle a __________. Ha quindi frequentato la scuola professionale elettronica a __________ ottenendo il relativo diploma. Nel 1989 ha iniziato a lavorare come magazziniere tessitore a __________, dove è rimasto un paio d’anni. In seguito è stato assunto presso la __________ in qualità di esattore tasse. Nel corso del 1991 egli ha nuovamente (e completamente) cambiato settore d’attività, entrando a far parte della polizia di Stato italiana. Dopo la formazione interna di sei mesi ha raggiunto la Squadra volante del Commissariato di __________ con funzione di agente scelto di polizia giudiziaria. L’accusato è rimasto nelle forze di polizia italiane sino al 1998, quando a seguito di un trasferimento alla Dogana di __________ ha deciso di dare le dimissioni. Nel 1999 ha iniziato a lavorare presso la società __________, attiva nel campo delle automazioni per cancelli, ed è poi passato poco tempo dopo alle dipendenze di una società immobiliare di __________.

                                         Nel 2000 i genitori del AC 3 hanno lasciato il nord Italia e si sono trasferiti a Roma, mentre che il prevenuto ha trasferito il domicilio a __________. Ha quindi iniziato a lavorare presso il bar __________ in veste di barista, oltre che di socio del gerente. Dal marzo del 2002 egli ha svolto la funzione di autista del bus navetta che accompagnava i giocatori al Casino di __________, ma è poi stato licenziato a causa della soppressione di questo servizio. La notte l’accusato ha inoltre lavorato saltuariamente come barista alla __________, attività che ha svolto sino al momento dell’arresto.

                                         Dopo il suo rilascio AC 3 ha trasferito il domicilio da __________ a __________ e ha subito ripreso a lavorare come cameriere, tenendosi però ben lontano, come ha tenuto a precisare al dibattimento, dall’ambiente dei locali notturni. Attualmente egli è impiegato presso la __________.

                                         L’accusato si è sposato nel 2000 ma già l’anno successivo si è separato dalla moglie. Dalla relazione non sono nati figli.

 

 

                                   4.   Nell’ambito di una vasta e ramificata inchiesta sul traffico di cocaina (in particolare i tronconi “__________” e “__________”) vari elementi hanno condotto gli inquirenti sulle tracce dei qui accusati.

                                         Il cittadino guineano __________, arrestato all’inizio di febbraio del 2006, aveva confessato le proprie consistenti vendite di cocaina, fornendo inoltre agli inquirenti una valida collaborazione sulle circostanze dei propri traffici, il che aveva consentito di giungere alle altre persone coinvolte.

                                         Una di queste era __________, domiciliato a __________, forte consumatore di cocaina ed in parte anche venditore, a sua volta tratto in arresto nel febbraio del 2006, che aveva indicato tale “__________” (inteso con ciò AC 1) come colui che gli aveva fornito 300 grammi di stupefacente.

                                         AC 1, avuto notizia di questa chiamata in causa dallo stesso __________ in occasione di un incontro avvenuto dopo la di lui scarcerazione , con il verosimile intento di sondare l’ambiente e/o di allontanare da sé i sospetti, ha chiesto ed ottenuto un incontro informale con il comm. __________, nel quale gli ha riferito informazioni concernenti presunte attività illegali di tale “AC 2” (alias AC 2), ospite del Motel __________.

                                         Agli inquirenti erano inoltre note le dichiarazioni di __________, consumatrice e spacciatrice di cocaina assieme all’amico __________, che affermava di avere consegnato a più riprese circa 200 grammi di cocaina proprio nel predetto motel ad un uomo di nome “__________”, presente alle volte anche “__________”, che in un’occasione si era messo a preparare delle buste dosi con lo stupefacente appena consegnato.

                                         In base a questi elementi il Procuratore Pubblico ha ordinato l’arresto dei tre personaggi coinvolti, provvedimento eseguito il 17 maggio 2006 per AC 1, e il 19 maggio 2006 per AC 2 e AC 3.

                                         AC 1 e AC 2 sono rimasti in carcere preventivo sino al processo, mentre che AC 3 è stato liberato il 19 luglio 2006.

 

 

                                   5.   Con atto di accusa del 16 novembre 2006 il Procuratore Pubblico ha imputato a tutti gli accusati l’infrazione aggravata alla LFStup. AC 1 avrebbe trafficato almeno 1500 grammi di cocaina, AC 2 almeno 700 grammi e AC 3 non meno di 860/865 grammi.

                                         Al AC 2 è inoltre stato imputato il riciclaggio di denaro, per avere inviato in 3 occasioni denaro provento del proprio spaccio di cocaina ad una cittadina romena (punto B 2 AA), la falsità in certificati per avere fatto uso di documenti italiani falsificati (punto B 3 AA), la circolazione in stato d’inattitudine (punto B 4 AA) e senza licenza di condurre (punto 5 AA), per avere condotto la vettura del AC 3 in due occasioni senza avere la richiesta licenza e sotto l’influsso di cocaina, e la contravvenzione alla LFStup per il consumo settimanale di un grammo di cocaina tra il settembre 2005 e il maggio 2006 (punto B 6 AA).

                                         Al AC 3, oltre all’infrazione aggravata alla LFStup, sono state addebitate la contravvenzione alla LFStup per un più consistente consumo di complessivi 230 grammi di cocaina tra il settembre 2004 e il maggio 2006 (punto C 2 AA) e la circolazione senza licenza di condurre, per avere prestato la propria vettura al AC 2 sapendo o dovendo sapere che questi non possedeva la licenza di condurre (punto C 3 AA).

 

 

                                   6.   Al dibattimento AC 3, come già aveva fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri reati di droga, ammettendo la vendita e/o l’offerta di complessivi 860/865 grammi di cocaina a margine della propria attività di cameriere presso il locale notturno __________, e confermando nel contempo la chiamata in correità nei confronti del AC 1, dal quale egli ha affermato di avere acquistato 750 grammi di cocaina (mentre che il AC 1 ammetteva la vendita al AC 3 di soli 400/450 grammi). L’imputato ha giustificato il proprio agire in parte con l’esigenza di far fronte all’onere causatogli dai suoi consumi di cocaina, e dall’altro con le pressioni causategli da un ambiente di lavoro negativo, in cui veniva con frequenza sollecitato dagli avventori del locale notturno affinché procurasse loro lo stupefacente, per il che egli non avrebbe saputo dire di no anche nell’ottica di favorire il buon andamento del locale. Non avrebbe comunque tratto alcun profitto dalle vendite di cocaina, potendo con ciò unicamente garantire, e nemmeno totalmente, il proprio personale consumo.

                                         Nonostante la notevole gravità oggettiva dei reati, la favorevole situazione del prevenuto dal profilo soggettivo (incensurato, reo confesso, collaborante sino ai limiti del sincero pentimento, consumatore al punto da dovere essere ritenuto in stato di almeno lieve scemata imputabilità) ha consentito di ricondurre la sanzione entro i limiti dei due anni di pena detentiva, con computo del carcere preventivo sofferto. Stante una prognosi tendenzialmente favorevole, in specie per essersi l’imputato immediatamente reinserito nel mondo del lavoro abbandonando l’ambiente dei locali notturni e per avere cessato ogni consumo di stupefacenti, la Corte, seppure fissando un periodo di prova di 3 anni, ha potuto sospendere condizionalmente la sanzione.

 

 

                                   7.   AC 2 si è presentato al dibattimento dopo avere ammesso in corso d’inchiesta la vendita di 598 grammi di cocaina, mentre che egli ha mantenuto le precedenti contestazioni relative ad una vendita di 100 grammi nel periodo 2000-2003 addebitatagli da __________.

                                         Così delimitata la contestazione del prevenuto, la Corte ha preliminarmente rilevato che la collocazione temporale del reato contestato avrebbe imposto -in caso di condanna- di pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva al provvedimento italiano che il 15 novembre 2004 aveva cumulato le pene inflittegli con 5 separate sentenze, pronunciate tra il 1989 e il 1999, determinando la pena complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione (cl. AI AC 3/AC 2, AI 24). Ciò posto, la Corte ha considerato che l’eventuale pena aggiuntiva a detto provvedimento pena per la vendita di 100 soli grammi di cocaina sarebbe stata verosimilmente pari o prossima a zero, dal che, per economia di processo, l’assenso della pubblica accusa alla rinuncia a procedere oltre in relazione all’episodio contestato, per il quale il AC 2 va in ogni caso presunto innocente.

                                         Così delimitato l’atto di accusa, anche il AC 2, come il AC 3, è in definitiva reo confesso al riguardo dell’imputazione principale di infrazione aggravata alla LFStup. Egli ha narrato alla Corte di avere cercato riparo in Svizzera da un provvedimento di collocamento in una casa di lavoro che ancora gravava su di lui in Italia, dopo 15 anni trascorsi in carcere. Privo di mezzi, avrebbe provveduto al proprio sostentamento con le vendite di cocaina, effettuate nel medesimo contesto di locali notturni in cui agiva il AC 3, con il quale avrebbe allacciato un rapporto d’amicizia, tanto che i due nella fase finale della loro attività avrebbero agito in società (ossia in correità dal profilo penale), dividendosi gli utili delle vendite di cocaina effettuate in comune.

                                         Il AC 2, a giusta ragione, ha parzialmente contestato l’imputazione di riciclaggio di denaro, avendo egli dimostrato che buona parte del denaro da lui inviato a tale __________ per consentirle il reinserimento in __________ e con ciò la rinuncia all’attività di prostituta in __________ a margine dei locali notturni in questione, proveniva da un prestito che egli si era fatto fare dal datore di lavoro, e non dall’attività di spaccio di cocaina. Per circa fr. 1'000.- egli ha invece ammesso di avere in tal modo commesso atto di riciclaggio del provento del proprio reato.

                                         Egli ha pure ammesso il fondamento delle imputazioni di falsità in certificati, per avere in due occasioni esibito una falsa carta d’identità, di ripetuta circolazione senza licenza di condurre e di contravvenzione alla LFStup in relazione ai suoi regolari ma ancora contenuti consumi di cocaina.

                                         Ha invece contestato, senza che potesse essere dimostrato il contrario, di avere condotto la vettura del AC 3 dopo avere assunto cocaina, e quindi sotto l’effetto di tale sostanza.

                                         Dal profilo oggettivo egli è mano compromesso del AC 3, stante una vendita di cocaina di minore entità e commessa sul più breve arco di tempo di alcuni mesi. Appare invece manifesto come egli sia invece sfavorito, nel raffronto con il coimputato, dal proprio aspetto soggettivo.

                                         La Corte, nondimeno, non si è fatta condizionare dagli invero impressionanti precedenti del AC 2, e ha rifiutato di trarne la conclusione per cui egli sarebbe un criminale incallito. Sentita in aula la storia della sua vita, è emersa piuttosto l’immagine di un uomo che ha commesso molti errori, ciò che egli ha ammesso, ma che non è comunque privo di un proprio codice di comportamento, e che sarebbe perciò sbagliato definire sprezzante o del tutto privo di scrupoli.

                                         Egli, stando al suo racconto, è oltretutto probabilmente stato punito in passato in misura superiore ai propri demeriti, sino ad accettare di entrare in una logica per la quale egli è non è una persona per bene, che nella vita è perciò destinata a trovarsi in perenne contrapposizione con quelle che egli definisce le “persone regolari”, rispetto alle quali è percettibile la sua situazione di inadeguatezza.

                                         Sintomatica della sua accettazione dei contrapposti ruoli sociali, la frase resa in istruttoria, secondo cui egli rinunciava a contestare le chiamate in causa fatte nei suoi confronti appunto dalle “persone regolari”, ovvero quelle che hanno un lavoro e una vita normale, rimettendosi alle loro dichiarazioni. Comprensibile, in siffatto contesto, anche l’affermazione del AC 2 della difficoltà per lui di trovare un posto di lavoro, ed apprezzabile è pure che egli, nella difficile situazione, abbia ancora la capacità di dare prova di umanità, allorché invia del denaro in __________ per levare dalla prostituzione una giovane donna.

                                         Così parzialmente stemperata la figura soggettivamente negativa del AC 2, la Corte ha ritenuto di applicare la medesima pena detentiva di due anni pronunciata nei confronti del AC 3, senza però la possibilità di sospenderla condizionalmente.

 

 

                                   8.   AC 1 è l’imputato principale di questo procedimento. L’atto di accusa gli imputa l’infrazione aggravata alla LFStup per la vendita di almeno 1500 grammi di cocaina nel periodo 2002 – maggio 2006, reato in prevalenza commesso nel sottobosco di locali notturni in cui è praticata la prostituzione, tra cui in particolare il bar __________, definito dall’accusato il proprio “ufficio”, e la __________, come pure in altri esercizi pubblici come ad esempio il __________. Durante l’inchiesta egli ha ammesso la vendita di 700-770 grammi di stupefacente, motivo per cui il procedimento aveva nei suoi confronti natura parzialmente indiziaria, fondato sulle chiamate in causa degli acquirenti identificati.

                                         Al dibattimento l’accusato ha solo parzialmente modificato la precedente attitudine reticente, ammettendo di avere fornito al AC 3 i 750 grammi di cocaina che questi dichiarava (invece dei 400/450 grammi giurati e spergiurati in precedenza), e confermando inoltre le chiamate in causa di vari acquirenti minori, in precedenza in parte o del tutto contestate.

                                         Le ammissioni del prevenuto sono perciò così salite a circa 1200 grammi. La Corte, tuttavia, ha ritenuto l’imputato persona non credibile, siccome dedita al sistematico ridimensionamento delle proprie responsabilità, anche quando confrontata con chiamate in causa oggettivamente non controvertibili. Dopo esame di ogni singola chiamata in causa, la Corte ha perciò determinato in complessivi 1380 grammi di cocaina il quantitativo da lui venduto.

                                         Nel determinare la sanzione a suo carico, la Corte ha ritenuto la notevole gravità oggettiva del reato commesso, avendo il AC 1 venduto un importante quantitativo di stupefacente per effetto di un’attività delinquenziale al dettaglio intensa e reiterata nel tempo, circa 3 anni, alla quale ha messo fine solo l’inchiesta in rassegna, senza che vi sia mai stato ravvedimento da parte dell’accusato. Egli non è consumatore di stupefacenti, ma ha agito allo scopo di assicurare il proprio mantenimento con l’attività di spaccio, stante la manifesta insufficienza delle entrate lecite da lui dichiarate. Dal profilo soggettivo non risultano particolari circostanze attenuanti, se non la sostanziale incensuratezza -l’unico precedente, seppure non trascurabile, risale a più di 30 anni fa- e la parziale confessione, che non va confusa con una collaborazione, qui inesistente.

                                         Tutto considerato, la Corte ha ritenuto che la sua pesante colpa debba essere sanzionata con una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   9.   La Corte ha altresì disposto la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali ha mantenuto il sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, e di taluni oggetti personali (orologio, cellulari, abiti), indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrati in favore dei condannati.

 

 

                                10.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico del AC 1 per ½, del AC 3 per ¼ e del AC 2 per ¼.

 


Rispondendo           A.   per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.1 la risposta è parzialmente affermativa;

 

                                  B.   per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.2 la risposta è parzialmente affermativa;

 

                                  C.   per AC 3 affermativamente ai quesiti posti, meno che per i n. 2 e 3;

 

 

visti gli art.                       10, 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 252, 305bis cifra 1 CP;

                                         19 a e 19 cifra 2 LFstup

                                         art. 91 cpv. 2, 95 cifra 1 LCS

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso, Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto gratuitamente, complessivi almeno 1’380 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                    2.   AC 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, da settembre 2005 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC 3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 598 grammi di cocaina;

 

 

                                 2.2   riciclaggio di denaro

 

per avere, nel corso del mese di maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3 occasioni, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 1000.-;

 

 

2.3   falsità in certificati

 

per avere, da febbraio a maggio 2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di migliorare la propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a scopo di inganno, della carta d’identità italiana, contraffatta, allestita a nome di AC 2;

 

 

2.4   circolazione senza licenza di condurre ripetuta

 

per avere, nel corso della primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato al volante della vettura Lancia Musa TI  senza essere in possesso della licenza di condurre;

 

 

2.5   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

per avere, senza essere autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone, acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

 

3.  AC 3 è autore colpevole di:

 

 

                               3.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC 2,

 

3.1.1   venduto o procurato complessivi ca. 800 grammi di cocaina;

 

3.1.2   ceduto gratuitamente complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina;

 

 

3.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

 

per avere, senza essere autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano, Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di cocaina ed eroina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   4.   Di conseguenza:

 

4.1    AC 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

4.2    AC 2 è condannato:

 

alla pena detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

 

 

4.3    AC 3 è condannato:

 

4.3.1   alla pena detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

4.3.2   l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 anni

 

 

5.  È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, menzionati nell’AA, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, dei cellulari Motorola (Imei finale) e Siemens e dell’orologio imitazione Rolex, dissequestrati a favore del AC 3, e di 1 completo e 3 vestiti marca Canali (menzionati nei verbali di sequestro 20.5.2006), dissequestrati a favore di AC 2.

 

 

                                    6.   La tassa di giustizia di fr. 2000.- e le spese sono messe a carico dei condannati in ragione di ½ a AC 1, ¼ a AC 3 e ¼ a AC 2.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


 

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.         2000.--

Inchiesta preliminare                         fr.      10'701.45

Spese diverse                                   fr.           231.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

                                                             fr.      13'033.15

                                                             ===========

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 1:                          

Tassa di giustizia                              fr.         1000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        5'350.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        6'400.75

                                                             ===========

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 2:                          

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'675.35

Spese diverse                                   fr.           231.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.--

                                                             fr.        3'432.05

                                                             ===========

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 3:                          

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'675.35

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.--

                                                             fr.        3'200.35

                                                             ===========

 

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. AS 1

2. AS 2

3. AS 3

4. AS 4

5. AS 5

6. AS 6

7. AS 7

8. GI 1

9. GI 2

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            La segretaria