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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Blenio |
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Presidente: |
giudice Claudio Zali |
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Segretaria: |
Sonja Federspiel, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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prevenuto colpevole di:
1. ripetuta truffa
per avere, a __________ e in altre località,
nel periodo ottobre/novembre 2003 e fine luglio/inizio agosto 2004,
al fine di procacciare per sè un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia PC 1 di __________ e la ditta “__________” di __________, approfittando subdolamente dell’errore in cui gli stessi si venivano a trovare, a seguito di sue affermazioni di cose false o per aver sottaciuto cose vere, così da indurli ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio,
e meglio per avere:
1.1 a __________, nel periodo ottobre/novembre 2003,
ingannato con astuzia PC 1, inducendolo così a consegnargli, a titolo di “prestito”, in due riprese (dapprima CHF 20'000.- e poi CHF 30'000.-), l’importo di complessivi CHF 50'000.-,
configurandosi l’inganno astuto:
§ nell’aver sfruttato una situazione di particolare vulnerabilità in cui versava la vittima PC 1, persona ricoverata, a più riprese, in cliniche psichiatriche e beneficiario di rendita AI per motivi psichici, vittima che l’accusato sapeva essere persona benestante;
§ nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia che si era venuto a creare con la vittima PC 1 che frequentava il __________ di __________ nel quale l’accusato lavorava come cameriere, rapporto di fiducia rafforzatosi dopo che l’accusato riusciva a farsi assumere alle dipendenze di “__________”, a partire dal 01.11.2003;
§ nell’aver prospettato alla vittima (suo datore di lavoro) - e formalizzato su contratto datato 13.11.2003 - che il primo importo di CHF 20'000.- richiesto in prestito, gli sarebbe servito per saldare delle fatture, sottacendo il fatto che in realtà tale denaro sarebbe poi stato utilizzato per altri scopi personali;
§ nell’aver prospettato alla vittima - e formalizzato su contratto datato 13.11.2003 - che avrebbe restituito il citato importo di CHF 20'000.- “entro il 10.01.2004”, data entro la quale avrebbe dovuto ricevere un indennizzo di pari importo dall’assicurazione RC auto a seguito di un incidente stradale occorso al proprio figlio, sottacendo il fatto che in realtà l’assicuratore gli aveva comunicato (ancora con scritto 17.10.2003) che, al massimo, avrebbe versato CHF 2'000.- (duemila) per tale indennizzo;
§ nell’aver prospettato alla vittima (suo datore di lavoro) - e formalizzato su successivo contratto datato 20.11.2003 - che il secondo importo di CHF 30'000.- chiesto come prestito, gli avrebbe permesso di “rimettere a posto la sua situazione finanziaria”, ciò che gli avrebbe permesso di essere più performante sul posto di lavoro, sottacendo il fatto che, in realtà, lo avrebbe abbandonato entro breve termine;
§ nell’aver prospettato alla vittima - e formalizzato su successivo contratto datato 20.11.2003 - di rinunciare al salario per i mesi di novembre/dicembre 2003 e di essere d’accordo con una trattenuta salariale di CHF 2'200.- mensili, al fine di restituire il secondo prestito, sottacendo il fatto che, in realtà, egli avrebbe poi abbandonato il posto di lavoro (e domicilio) di lì a poco, come in effetti avvenne;
§ nell’aver prospettato alla vittima - e formalizzato su successivo contratto datato 20.11.2003 - l’ulteriore falsa circostanza che sua moglie (__________) sarebbe stata “garante” per la restituzione del secondo prestito di CHF 30'000.-, in considerazione del fatto che era “beneficiaria” di sussidi statali e che quindi anche con la citata trattenuta di salario di CHF 2'200.- mensili la sua famiglia sarebbe riuscita a vivere;
§ nell’aver, in definitiva, sottaciuto alla vittima che egli non intendeva restituire i citati prestiti, circostanza peraltro comprovata, oltre che dall’ingiustificato e repentino abbandono del posto di lavoro (e domicilio), anche dalla successiva assoluta mancanza di denaro restituito;
inducendo così la vittima PC 1 a consegnargli i due citati importi di CHF 20'000.- e di CHF 30'000.- a contanti, nel corso del mese di novembre 2003, importi che l’accusato ha poi utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli prospettati e che - in tutti i casi - non ha mai restituito, ne è mai stato intenzionato a farlo;
1.2 a __________, nel periodo fine luglio/inizio agosto 2004,
ingannato con astuzia i responsabili della ditta “PC 3”, cagionando a tale ditta un danno al patrimonio e meglio:
dopo aver fatto credere ai citati collaboratori di “PC 3” – contrariamente alla verità – che era intenzionato a costituire la società “__________” con sede in __________, per la quale necessitava di materiale informatico e meglio di 2 personal computer (PC),
ordinato la fornitura di 2 PC “HP” modello nX9110 P4-2” del valore di complessivi CHF 4'049,65 .-, sottacendo il fatto che la nuova ditta “__________” non sarebbe in realtà mai stata attiva e che, in ogni caso, a fronte della sua precaria situazione finanziaria, egli non sarebbe stato in grado di personalmente pagare i 2 citati PC;
inducendo quindi in data 5 agosto 2004 la ditta “PC 3” a fornire i 2 citati PC all’accusato con contestuale fattura di CHF 4'049,65.- indirizzata alla “__________”, fattura mai pagata dall’accusato, né dalla fantomatica “__________”,
ritenuto che i 2 citati PC non vennero peraltro mai utilizzati né dalla citata ditta “__________”, né dall’accusato stesso, il quale invece li rivendeva a terzi per racimolare denaro destinato ad altri scopi (ad es. scommesse su cavalli);
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti Art. 146 cpv. 1 CP;
2. ripetuta appropriazione indebita
2.1. per avere, a __________,
nel corso del periodo gennaio/luglio 2004, impiegato a proprio profitto una cosa mobile altrui che gli era stata affidata e meglio,
per essersi appropriato e per aver utilizzato illecitamente la carta di credito “__________” no. intestata alla ditta “__________” che gli era stata affidata dal citato datore di lavoro per il rifornimento di benzina del furgone utilizzato nell’ambito dell’attività di distribuzione del pane e bibite,
ritenuto che mediante la citata carta di credito, l’accusato ha eseguito diversi rifornimenti di carburante presso vari distributori per la propria auto privata dopo aver abbandonato il posto di lavoro nel dicembre 2003 e meglio come al punto 3.,
2.2. per avere, a __________,
nel corso del periodo giugno/luglio 2004,
impiegato a proprio profitto una cosa mobile altrui che gli era stata affidata dalla ditta “__________” in __________, e meglio:
2.2.1. per essersi appropriato illecitamente, nell’ambito della sua attività di rappresentante per la citata ditta, di merce varia del valore complessivo di CHF 6’641.- che gli era stata affidata dal datore di lavoro, rivendendola poi prezzi “stracciati” (“alla marocchina”) a terze persone rimaste sconosciute e incassandone il relativo provento che ha poi utilizzato per scopi personali;
2.2.2. per essersi appropriato illecitamente di denaro contante per complessivi CHF 6’032,20.- costituito da acconti che sono stati versati all’accusato dai clienti __________ (versato CHF 600.- e poi CHF 3'600.-), __________ (versato CHF 1'572,60) e __________ (versato CHF 200.-), per acquisti di merce e che quindi erano stati affidati all’accusato, affinché li consegnasse al datore di lavoro;
ritenuto che l’accusato ha nel frattempo restituito alla ex datore di lavoro l’importo di CHF 1'700.-;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti Art. 138 cpv. 1 CP;
3. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
per avere, nel corso del periodo gennaio/luglio 2004
a __________, presso varie stazioni di servizio e distributori di benzina,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, servendosi della carta di credito “__________” no. intestata alla ditta “__________” che gli era stata affidata dal datore di lavoro, nelle modalità di cui al punto 2.1.,
illecitamente influito su un processo di elaborazione dei dati, nella fattispecie di un apparecchio per la distribuzione automatica di carburante, effettuando rifornimenti vari di benzina alla sua automobile privata per complessivi CHF 984, 75,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 147 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 30/2006 del 13 marzo 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § L'avv. RC 1 patrocinatore della PC PC 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggetto dell’atto d’accusa. Descrive la malattia dell’PC 1 ed il modo in cui l’accusato ne ha approfittato per portare a termine la sua truffa. AC 1 non poteva non essersi accorto della malattia del PC 1. Sottolinea gli elementi dell’inganno astuto, sicuramente dati in relazione al punto 1.1 AA. Il PP si rimette al prudente giudizio della Corte in relazione al punto 1.2 AA. Osserva come gli altri reati sono sostanzialmente ammessi. A favore dell’imputato riconosce unicamente la sua incensuratezza.
Il PP, confermato integralmente l’AA, chiede la condanna ad una pena detentiva di 6 mesi, senza opporsi alla sospensione condizionale della stessa. Chiede altresì l’accoglimento delle pretese di parte civili agli atti per quanto siano liquide e comprovate.
§ Il Rappresentante di PC (avv. RC 1), il quale descrive la malattia dell’PC 1 e ribadisce come la stessa fosse rilevabile anche per i terzi. Riprovevole che AC 1 abbia approfittato di questo stato. Conclude chiedendo l’accoglimento delle pretese di PC per fr 50'000.- oltre interessi, come da istanza.
§ Il Difensore, il quale contesta il reato di cui al punto 1.1 AA non essendo date le premesse dell’inganno astuto. AC 1 ignorava lo stato di PC 1 e la malattia si è manifesta dopo la concessione dei prestiti. Tra AC 1 e la vittima non esisteva un reale rapporto di fiducia o di amicizia; i due si conoscevano da poco ed anche il rapporto di lavoro è stato breve. L’aver prospettato la possibilità di ricevere un rimborso dalla __________ all’PC 1 non costituisce truffa; AC 1 era convinto in buona fede di riceverlo. La colpa di AC 1 è di aver chiesto un prestito che poi non ha restituito, questione di natura prettamente civile.
Il difensore contesta pure la truffa di cui al punto 1.2 AA. Dà atto dell’ammissione da parte del suo assistito dei fatti di cui ai punti 2 .1 e 2.2 AA, anche se contesta in parte gli importi addebitatigli.
A favore del suo assistito invoca la sua difficile situazione - finanziaria e personale - e la sua incensuratezza.
Il difensore conclude pertanto chiedendo, in via principale, l’assoluzione dal reato di ripetuta truffa e la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote da fr 15.- cadauna, sospese per 2 anni. In via subordinata, nella denegata ipotesi che venga riconosciuto il reato di truffa, chiede la condanna ad una pena di 150 aliquote da fr. 15.- l’una, anche in questo caso sospesa per 2 anni.
Il difensore riconosce le pretese della parte civile PC 1, dedotti i versamenti sin qui effettuati, mentre che chiede il rinvio delle altre PC al foro civile.
Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. ripetuta truffa
per avere, a __________ e in altre località, per procacciarsi un indebito profitto,
1.1.1 nel novembre 2003, in 2 occasioni, ingannato con astuzia PC 1, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.-?
1.1.2 tra fine luglio e inizio agosto 2004, ingannato con astuzia i collaboratori della ditta “PC 3” inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta ditta per complessivi fr. 4'049,65?
1.2 ripetuta appropriazione indebita
per essersi, a __________ e altre località, tra gennaio e luglio 2004, appropriato,
1.2.1 della carta di credito “__________” n. affidatagli dalla sua datrice di lavoro “__________”, e ad essa intestata?
1.2.2 di merce varia per fr. 6'641.- e dell’importo di fr. 6'032,20 di pertinenza della “PC 2” nell’ambito della sua attività di rappresentante?
1.3 abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
per avere, tra gennaio e luglio 2004, a __________, in più occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, servendosi della carta di credito “__________” n. illecitamente influito su un processo di elaborazione dati, nella fattispecie di un apparecchio per la distribuzione automatica di carburante, ottenendo l’erogazione di benzina a suo favore per fr. 984,75?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?
4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai no. 1.1.2,
visti gli art. 12, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 138, 146, 147 CP,
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di
1.1. ripetuta truffa
per avere, a __________ e altre località, per procacciarsi un indebito profitto, nel novembre 2003, in 2 occasioni, ingannato con astuzia PC 1, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.-;
1.2 ripetuta appropriazione indebita
per essersi, a __________ e altre località, tra gennaio e luglio 2004, appropriato,
1.2.1 della carta di credito “__________” n. affidatagli dalla sua datrice di lavoro “__________”, e ad essa intestata;
1.2.2 di merce varia per fr. 6'641.- e dell’importo di fr. 6'032,20 di pertinenza della “PC 2” nell’ambito della sua attività di rappresentante;
1.3 abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
per avere, tra gennaio e luglio 2004, a __________, in più occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, servendosi della carta di credito “__________” n. illecitamente influito su un processo di elaborazione dati, nella fattispecie di un apparecchio per la distribuzione automatica di carburante, ottenendo l’erogazione di benzina a suo favore per fr. 984,75;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. AC 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa (“PC 3”)
3. Di conseguenza AC 1 è condannato:
3.1 alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 15.- cadauna;
3.2 a pagare fr. 50'000.-, dedotti Euro 150.-, oltre interessi al 5% dal 30.11.2003 a PC 1, __________;
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr.200.- e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5. E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro menzionato nell’AA.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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