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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore generale, rinunciato,
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per giudicare |
1. AC 1 e domiciliato a
2. AC 2 e domiciliato a
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detenuti dal 14 ottobre al 4 novembre 2005; |
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prevenuti colpevoli di:
AC 1 e AC 2 in correità fra di loro
1. ripetuto furto
per avere,
nel __________,
fra il 10 agosto 2005 e il 09 ottobre 2005,
in almeno 8 occasioni,
alfine di procacciare a sé stessi un indebito profitto,
nell’ambito della loro professione di agenti di polizia,
simulando falsi controlli di cittadini stranieri richiedenti l’asilo,
nel contesto delle relative perquisizioni,
sottratto, con lo scopo di appropriarsene, denaro altrui, per un importo complessivo di almeno fr. 520.--,
e meglio,
1.1. il 10 agosto 2005,
verso le ore 22.00,
a __________,
AC 2 eseguito la perquisizione sulla persona del fermato, __________, richiedente l’asilo,
accertando il possesso da parte di questo di denaro contante pari a fr. 80.--, poi sottratto dal correo AC 1;
1.2. il 13 settembre 2005,
di pomeriggio,
a __________,
eseguendo AC 1 la perquisizione sulla persona del fermato,
un cittadino non meglio identificato,
presumibilmente richiedente l’asilo,
consentito così a AC 2 di sottrarre dal portamonete dello stesso denaro contante pari a fr. 50.--;
1.3. il 14 settembre 2005,
verso le ore 07.00,
a __________,
eseguendo uno dei due la perquisizione sulla persona del fermato PC 3, richiedente l’asilo,
consentito così all’altro di sottrarre dalla custodia di un abbonamento di trasporto pubblico dello stesso __________ denaro contante pari a fr. 70.-- (una banconota da fr. 50.- e una da fr. 20.-);
1.4. il 9 ottobre 2005,
verso le ore 22.30,
a __________,
eseguendo uno dei due la perquisizione sulla persona del fermato, un cittadino di colore non meglio identificato, presumibilmente richiedente l’asilo,
consentito così all’altro di sottrarre allo stesso denaro contante pari a fr. 70.--;
1.5. il 9 ottobre 2005,
verso le ore 23.00,
a __________,
eseguendo AC 1 la perquisizione sulla persona del fermato PL 1, richiedente l’asilo,
consentito così a AC 2 di sottrarre dalla custodia di un abbonamento di trasporto pubblico dello stesso PL 1,
denaro contante pari a fr. 60.--;
1.6. il 9 ottobre 2005,
verso le ore 23.15,
a __________,
eseguendo AC 2 la perquisizione sulla persona del fermato PC 2, richiedente l’asilo,
consentito così a AC 1 di sottrarre dal portamonete dello stesso PC 2 denaro contante pari a fr. 80.-- (una banconota da fr. 50.-, una da fr. 20.- e una da fr. 10.-);
1.7. il 9 ottobre 2005,
fra le ore 22.00 e le 02.00 del giorno successivo,
a __________,
eseguendo AC 2 la perquisizione personale sulla persona del fermato, un cittadino di colore non meglio identificato, presumibilmente richiedente l’asilo,
consentito così a AC 1 di sottrarre allo stesso denaro contante pari a fr. 10.--;
1.8. il 9 ottobre 2005,
tra le ore 24.00 e le 02.00 del giorno successivo,
a __________,
eseguendo AC 2 la perquisizione sulle persone dei fermati,
3 cittadini di colore non meglio identificati,
presumibilmente richiedenti l’asilo,
consentito così a AC 1 di sottrarre loro denaro contante pari a fr. 100.--;
2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1.,
nell’ambito della loro funzione di agenti di polizia cantonale,
rapito una persona con inganno,
e meglio,
a __________,
fingendo un regolare fermo per controllo di polizia,
caricato sulla vettura di servizio PC 1 conducendolo in luogo più appartato, per intimidirlo e derubarlo,
privato lo stesso indebitamente della sua libertà di movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari,
3. ripetuto abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, rispettivamente in quelle di cui al punto 2,
nella loro veste di agenti di polizia cantonale,
abusato dei poteri della loro carica alfine di procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad altri,
e meglio,
3.1. nel __________,
fra il 10 agosto 2005 e il 09 ottobre 2005,
in almeno 8 occasioni,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
finto dei regolari fermi e controlli di richiedenti l’asilo, per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle generalità tramite la centrale operativa, rispettivamente non veniva iscritto il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto, allo scopo di procurarsi un indebito profitto, nello specifico quantificato complessivamente in un importo di fr. 520.--;
3.2. a __________,
il 10 agosto 2005, verso le ore 22.00,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
privato senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1, inducendolo a salire sull’auto di servizio per condurlo in luogo più appartato, alfine di commettere nei suoi confronti azioni di violenza,
AC 1 singolarmente
4. ripetute vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1.,
e in particolare dopo avere fermato PC 1,
e averlo condotto con l’auto, unitamente al collega AC 2,
in un luogo più appartato,
commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo prima con una sberla al volto, e in seguito con almeno tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla testa e un paio di calci sul sedere,
come in parte figura dal certificato medico 12.08.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
5. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1.,
nella sua veste di agente di polizia ______,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con una sberla al volto,
tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla testa e un paio di calci sul sedere;
AC 2 singolarmente
6. vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1.,
e in particolare dopo avere fermato PC 1, e averlo condotto con l’auto, unitamente al collega AC 1, in un luogo più appartato, commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo con almeno un calcio, come in parte risulta dal certificato medico 12.08.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
7. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1.,
nella sua veste di agente di polizia ______,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con almeno un calcio;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti artt.i 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 183 cifra 1 e 312 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2006 del 2 agosto 2006, emanato dal Procuratore generale.
Inoltre
AC 1
è prevenuto colpevole di:
discriminazione razziale
per avere,
il 9 ottobre 2005 a __________,
pubblicamente, in modo lesivo della dignità umana,
discreditato e discriminato tramite fatti e parole il signor PC 2, cittadino della __________, per la sua etnia, insultandolo di “negro di merda” ed incitandolo a tornare nel suo paese, ed in qualità di agente pubblico negandogli per gli stessi motivi i servizi della propria funzione,
reato previsto dall’art. 261bis cpv. 4 e 5 CP;
e meglio come descritto nel decreto non motivato emanato il
19 settembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali.
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Presenti |
§ Il procuratore generale. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2. AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'avv. RC 2 e l'avv. RC 1 in rappresentanza delle PC PC 1, PC 2 e PC 3.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:30.
Sentiti § Il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale afferma che ciò che sconcerta nel caso in esame è il ruolo assunto dagli accusati, che hanno agito in veste di agenti di polizia, e, con l'arroganza del potere, hanno indossato il ruolo di giustiziere e hanno rinunciato alla legge, tradendo lo Stato, e tutti coloro che hanno dato loro fiducia, per soddisfare i propri capricci e le proprie frustrazioni, mettendo poi a confronto il loro agire con le mansioni di un poliziotto. Procede poi all'esame puntuale dei capi d'imputazione di cui all'atto di accusa e al decreto non motivato emanato dalla CRP, evidenziando tra l'altro che gli accusati hanno assunto un comportamento molto grave, avendo abusato malamente della forza della legge a scapito di persone deboli, più povere e che hanno vissuti più sofferti. Circa la commisurazione della pena non ritiene ammissibile il minimo paragone fra questo tipo di reato e l'abuso di autorità con eccesso nell'uso di autorità a scopo lecito, considerati la violenza di questo agire, l'offesa arrecata anche allo Stato e la paura delle vittime. Afferma altresì che la differenza tra i due accusati è minima, sottolineando la maggiore arroganza da parte di AC 1, la maggiore collaborazione (intesa in senso relativo) di AC 2 e la maggiore consapevolezza personale da parte di quest'ultimo nel fatto di voler fare ordine in se stesso. Il procuratore generale, confermato integralmente l'atto d'accusa e il decreto non motivato della CRP, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente e che AC 2 venga condannato alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente. Per quanto concerne le pretese delle parti civili lascia la parola ai loro rappresentanti.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle Parti civili, la quale sottolinea una certa soddisfazione da parte loro, essendo importante che questi fatti arrivino in aula.
Illustra poi la vita anteriore dei suoi assistiti e come hanno vissuto l'intera vicenda. Afferma che i fatti accaduti sono gravi, richiamando la giurisprudenza del TF (DTF 128 IV 173 e decisione TF 6S.334/2003 consid. 2.2) per quanto concerne il reato di sequestro di persona, evidenziando l'omertà e il malsano spirito di corpo che hanno mostrato gli accusati. Rileva poi che la polizia è un istituto fondamentale per uno Stato di diritto, dando lettura dell'art. 1 LPol, adducendo che gli accusati mediante il loro agire inaccettabile hanno snaturato la funzione di essere al servizio dei cittadini e che le autorità devono vigilare su coloro che non hanno recepito il loro ruolo.
§ L'avv. RC 2, pure rappresentante delle PC, il quale ritiene che nel caso in esame il movente è il razzismo e che gli accusati non sono stati credibili nella loro idea che fosse stata la frustrazione che li ha spinti a fare questi atti. Evidenzia poi una grave mancanza di presa di conoscenza della gravità dei fatti, avendo agito con un preciso modo di pensare di stampo razzista e xenofobo e ciò è grave per la società, la pace e la sicurezza. Questi fatti non hanno solo arrecato danno alle vittime, ma creano diffidenza e minano la sicurezza della legge e del nostro paese. Le vittime sono giovani in fuga per necessità giunti in Svizzera per trovare un briciolo di serenità. Per quanto concerne l'atto di accusa privato richiama la giurisprudenza del TF (DTF 130 IV 111), ritenendo adempiuto il reato di discriminazione razziale. Conclude citando una dichiarazione di PC 2 (suo verbale d'interrogatorio PS 11.10.2005, p. 5, risposta 9), si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità degli imputati e postula il risarcimento delle spese legali come da istanza prodotta in sede di pubblico dibattimento.
§ Il Difensore di AC 2, il quale dichiara che il suo assistito è sinceramente pentito ed è profondamente dispiaciuto per ciò che è successo. Sottolinea la sua piena collaborazione a partire dal secondo interrogatorio, avendo confessato i fatti e segnalato altri episodi. Per quanto concerne i capi d'imputazione, quo all'episodio accaduto il 10.8.2005, contesta l'adempimento del reato di sequestro di persona e rapimento e chiede di derubricare il reato di furto in ricettazione. Circa l'episodio del 14.8.2005 si rimette al prudente giudizio del presidente. Chiede l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento, di tenere conto della collaborazione e dell'incensuratezza del suo assistito. Conclude chiedendo, per l'episodio del 10.8.2005, l'assoluzione dal reato di sequestro di persona e rapimento, la derubricazione del reato di furto in ricettazione e che il suo assistito venga condannato ad una pena pecuniaria non superiore a 90 aliquote giornaliere da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova minimo. Postula infine il rinvio delle pretese delle parti civili al foro civile, in quanto contestate, necessitando di approfondimenti.
§ Il Difensore di AC 1, il quale cerca di far comprendere in quale contesto si sono mossi gli accusati, affermando che per il suo assistito è stata un'esperienza devastante, così come del resto per le parti civili. Lamenta il fatto che la stampa abbia reso noto i nomi degli accusati. Evidenzia poi che i fatti sono ammessi così come risultano dai verbali agli atti e ritiene che non sia giusto che si faccia in questa sede un processo delle emozioni. Non crede inoltre che il suo assistito sia il trascinatore, in quanto gli errori sono stati commessi da entrambi. Circa i capi d'imputazione contesta il reato di discriminazione razziale, richiamando la giurisprudenza del TF e una sentenza della CRP (inc. 60.2005.136), non essendo a suo giudizio adempiuto l'aspetto pubblico. Per quanto concerne il reato di sequestro di persona e rapimento sostiene che non ci è stata alcuna intenzione di privare PC 1 della sua libertà. Per quanto attiene al reato di abuso di potere ammette che vi è stata violenza gratuita, ma solo nel caso di PC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento, di tenere conto della collaborazione del suo assistito e del fatto che è stato risarcito il danno alle vittime. Conclude chiedendo una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo prova minimo, postulando inoltre che le pretese delle parti civili, in quanto contestate, siano rinviate al foro civile, ritenendo del resto eccessiva la presenza di due patrocinatori.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto
commesso in almeno 8 occasioni, nel __________,
nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005,
agendo in correità con AC 2,
per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;
1.2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in correità con AC 2,
nell’ambito della loro funzione di agenti di polizia cantonale,
a __________ sulla via __________,
fingendo un regolare fermo per controllo di polizia,
caricato sulla vettura di servizio PC 1 conducendolo in luogo più appartato, per intimidirlo e derubarlo,
privato lo stesso indebitamente della sua libertà di movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;
1.3. ripetuto abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,
agendo in correità con AC 2,
nella loro veste di agenti di polizia ____,
abusato dei poteri della loro carica alfine di procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad altri, segnatamente:
1.3.1. nel __________, nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005, in almeno 8 occasioni,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
finto dei regolari fermi e controlli di richiedenti l’asilo,
per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle generalità tramite la centrale operativa,
rispettivamente non veniva iscritto il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto,
quantificato complessivamente in un importo di CHF 520.--;
1.3.2. a __________, il 10.8.2005, verso le ore 22.00, nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
privato senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1,
inducendolo a salire sull’auto di servizio per condurlo in luogo
più appartato,
alfine di commettere nei suoi confronti azioni di violenza;
1.4. ripetute vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in particolare dopo avere fermato PC 1,
e averlo condotto con l’auto, unitamente a AC 2,
in un luogo più appartato, commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo prima con una sberla al volto, e in seguito con almeno tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla testa e un paio di calci sul sedere, come in parte figura dal certificato medico 12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________
e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
1.5. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
nella sua veste di agente di polizia _______,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con una sberla al volto, tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla testa e un paio di calci sul sedere,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.6. discriminazione razziale
1.6.1. per avere,
il 9.10.2005, a __________, pubblicamente,
in modo lesivo della dignità umana,
discreditato e discriminato tramite fatti e parole PC 2,
per la sua etnia, insultandolo di “negro di merda” ed incitandolo
a tornare nel suo paese,
e meglio come descritto nel decreto non motivato emanato il
19 settembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali?
2. Ha dimostrato sincero pentimento?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
4. Deve un risarcimento alle parti civili, e se sì, in quale misura?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto
commesso in almeno 8 occasioni, nel __________, nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005,
agendo in correità con AC 1,
per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;
1.1.1. oppure in un numero inferiore d'occasioni?
1.1.2. trattasi in un'occasione di ricettazione?
1.2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in correità con AC 1,
nell’ambito della loro funzione di agenti di polizia ______,
a __________,
fingendo un regolare fermo per controllo di polizia,
caricato sulla vettura di servizio PC 1
conducendolo in luogo più appartato, per intimidirlo e derubarlo, privato lo stesso indebitamente della sua libertà di movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;
1.3. ripetuto abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,
agendo in correità con AC 1,
nella loro veste di agenti di polizia cantonale,
abusato dei poteri della loro carica alfine di procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad altri, segnatamente:
1.3.1. nel __________,
nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005,
in almeno 8 occasioni,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
finto dei regolari fermi e controlli di richiedenti l’asilo,
per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle generalità tramite la centrale operativa,
rispettivamente non veniva iscritto il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto, quantificato complessivamente in un importo di CHF 520.--;
1.3.2. a __________,
il 10.8.2005, verso le ore 22.00,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
privato senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1,
inducendolo a salire sull’auto di servizio
per condurlo in luogo più appartato,
alfine di commettere nei suoi confronti azioni di violenza;
1.4. vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in particolare dopo avere fermato PC 1,
e averlo condotto con l’auto,
unitamente a AC 1,
in un luogo più appartato, commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo con almeno un calcio, come in parte risulta dal certificato medico 12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
1.5. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
nella sua veste di agente di polizia cantonale,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con almeno un calcio,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ha dimostrato sincero pentimento?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
4. Deve un risarcimento, e se sì in quale misura, alle parti civili?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. I curriculum vitae degli accusati sono riassunti nei loro verbali d'interrogatorio del 14.10.2005 (AC 2) e del 20.10.2005 (AC 1) cui si rinvia.
Basta al riguardo rilevare che AC 2, di professione selvicoltore, ha frequentato la scuola di polizia nel 2001 ed è stato gendarme dal gennaio 2002, dal luglio 2005 assegnato reparto mobile del Sottoceneri. AC 1 dal canto suo è falegname di formazione. Trascorso un periodo di oltre un anno quale musicista negli USA, è entrato in polizia nel 2003, dopo aver svolto la scuola nel 2002.
Entrambi, sospesi dalle loro funzioni fin dal loro arresto, hanno dimissionato dal corpo di polizia a far data dal marzo 2006. E' stato loro versato lo stipendio pieno maturato fino alle dimissioni, in un primo tempo dimezzato per motivi disciplinari a far tempo dall'arresto.
2. AC 2 è incensurato.
A carico di AC 1 si registrano per contro due condanne risalenti al periodo precedente lo svolgimento della scuola di polizia. L'8 novembre 2001 è stato condannato dal Verhöramt di __________ a 14 giorni di detenzione con la condizionale per grave infrazione alla LCStr mentre con decisione 18 dicembre 2001 della Commissione federale delle case da gioco gli è stata inflitta una multa di CHF 1'000.- per violazione alla LF sulle case da gioco.
3. Dal profilo disciplinare si segnala che AC 2 è stato oggetto di un richiamo scritto per irregolarità nella registrazione di un rapporto a seguito di un incidente stradale e di un'inchiesta sfociata con un decreto di NLP a seguito di una denuncia di tale __________ che lamentava di essere stato picchiato a due riprese. In quelle circostanze AC 2 era di pattuglia con i colleghi __________ e __________. Il PGA non ha ritenuto provati i fatti dichiarati da __________, anche perché egli non è stato in grado di fornire una versione convincente.
Maggiore amarezza ha per contro espresso lo stesso PGA nel decretare, il 13 ottobre 2004, un nuovo decreto di NLP nei confronti, questa volta, del AC 1, in quella circostanza di pattuglia con il citato __________, a seguito di una denuncia di tale __________ che li accusava di essere stato costretto a denudarsi davanti a loro e di averlo picchiato sul petto, sull'addome e sulla schiena, in questo supportato da un certificato medico. Nel motivare il suo decreto il PGA non ha nascosto il suo disappunto nel costatare una certa omertà da parte del corpo di polizia:
" L'inchiesta, come è ormai constatata consuetudine in procedimenti che vedono inquisiti degli agenti di Polizia, a fronte delle - totalmente o parzialmente - differenti versioni dei tre protagonisti, non ha permesso di stabilire che cosa sia realmente avvenuto" (doc. TPC 13).
AC 1 è stato inoltre oggetto di un ulteriore decreto di NLP, a seguito di una denuncia di tale __________, sempre per asserite percosse, risultato maggiormente convincente in punto alla reale innocenza dell'imputato, nonostante le confuse spiegazione fornite dal collega __________.
A carico di AC 1 si registra infine un biasimo datato 26 novembre 2002 da parte dell'allora vice-comandante, che fa stato di un agente assai arrogante e presuntuoso:
" Ho preso atto del fatto che lei abbia parcheggiato sull'area riservata ai bus.
È segno evidente di poco rispetto alle norme che regolano la circolazione stradale.
Ben altre due volte lei si è permesso di posteggiare la sua auto nei dintorni del centro di formazione anche se sapesse che ciò è riservato ad altri utenti.
Prima di far rispettare un ordine bisogna saperlo rispettare!
L'agente di polizia prima d'intervenire deve essere coerente e d'esempio.
Diversamente tenderà ad imporsi con arroganza: ciò è un malvezzo che detesto.
La biasimo per il suo comportamento." (doc. TPC 16).
4. Entrambi sono stati arrestati il 14 ottobre 2005 ed associati alle carceri pretoriali di Lugano e di Bellinzona. Sono poi stati scarcerati e posti in libertà provvisoria il 4 novembre successivo. Quanto alle accuse mosse sono quelle indicate nell'atto di accusa e nel decreto non motivato della CRP, con la precisazione che, in punto al reato di discriminazione razziale, non si tratta dell'ipotesi di aver negato i propri servizi, ma di aver discriminato la vittima con parole razziste. Così il comandante a tutto il corpo di polizia a seguito del fermo dei due imputati:
" A seguito di indicazioni ricevute dalla direzione dei centri di raccolta per asilanti gestiti dalla _______, e di alcune testimonianze reputate degne di fede, il comando ha provveduto ieri, 13 ottobre, a segnalare al Ministero Pubblico due giovani gendarmi sui quali gravano sospetti di abuso di potere a danno di alcune persone, fra cui anche occupanti dei centri di raccolta per asilanti. Contemporaneamente il Ministero pubblico aveva ricevuto alcune denuncie convergenti con le informazioni raccolte dal comando.
Gli agenti interessati sono i gend AC 1 e AC 2.
Purtroppo, al momento, gli indizi pregiudicano la posizione di questi due agenti ai quali viene rimproverato di avere in più occasioni quantomeno sottratto degli importi di denaro simulando dei controlli di polizia.
D'ufficio il Ministero ha aperto un'inchiesta a loro carico ed entrambi sono attualmente in stato di arresto per essere deferiti al GIAR per i reati di ripetuto abuso di autorità, ripetuto furto e discriminazione razziale. La richiesta di conferma dell'arresto si giustifica per pericolo di collusione e necessità d'inchiesta.
Malgrado che si tratti di casi isolati, non é comunque, per il momento, escluso che vi siano altri episodi simili.
È ferma volontà del Comando fare al più presto la massima chiarezza in merito a questi incresciosi fatti che purtroppo gettano ingiustamente discredito su tutti i membri del corpo di polizia cantonale.
Chi dovesse essere a conoscenza di informazioni utili è esortato a
mettersi in contatto con i rispettivi ufficiali, oppure direttamente con il
comandante.
È importante capire che in questi casi la collegialità non deve essere confusa con l'omertà e che chiunque abbia a cuore la nostra organizzazione e la stima e la fiducia che il cittadino nutre in essa deve adoperarsi affinché simili eventi vengano segnalati e non abbiano a ripetersi.
Lo dobbiamo alla nostra uniforme a soprattutto agli agenti che
onestamente e correttamente la vestono quotidianamente sulle nostre strade.
Vorrei comunque sottolineare, per sgomberare il campo da ogni
equivoco, che questo brutto trauma non ha minimamente intaccato la fiducia che il Comandante e tutto il Comando nutrono nei vostri confronti.
Contiamo su di voi per cancellare questa vergogna nei più brevi tempi possibili grazie ai vostri sforzi che, siamo certi, saranno decuplicati.
Grazie a tutti voi siamo convinti che la popolazione saprà fare le giuste distinzioni e rimarginare questa ferita al più presto.
Il Comandante".
5. Circa i fatti oggetto di questo procedimento non occorre disquisire granché: sono quelli indicati nell'atto di accusa cui si rinvia.
In estrema sintesi gli accusati, saltuariamente di pattuglia assieme, hanno maturato il convincimento che i rifugiati sono una sorta di parassiti della nostra società, che spacciano droga e vivono alle spalle dei nostri contribuenti. Con il che è loro parso giusto farsi una sorta di autogiustizia, privandoli dei pochi soldi che avevano in tasca, pur non avendo, loro due, nessun bisogno economico, salvo poi, in un caso, AC 2, vantarsi con il collega di aver usato il maltolto per comprarsi un paio di scarpe da calcio, costate però CHF 10.- in più rispetto alla refurtiva racimolata, da qui la necessità di "recuperarli".
6. Nemmeno la sussunzione in diritto desta problemi. In effetti le difese, dopo aver contestato la qualifica giuridica del reato di rapimento e di sequestro di persona nei confronti della vittima PC 1, nella misura in cui hanno rinunciato alle motivazioni della sentenza, hanno per atti concludenti accettato la condanna. Rinuncia cui non hanno aderito il PG e, perlomeno tacitamente, i rappresentanti delle PC, da qui la redazione delle presenti motivazioni.
Anche il reato di discriminazione razziale è, per finire, stato accettato, il concetto di luogo pubblico essendo dato dal fatto che le esternazioni "negro di merda tornatene al tuo paese" sono state proferite non in un ambito strettamente privato.
7. Resta la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP. Il criterio determinante è la colpa dei rei.
a) Preliminarmente va osservato che ognuno risponde delle proprie responsabilità. Questo, per tranquillizzare i difensori, non è stato il processo a due "mele marce" date in pasto alla gogna mediatica, per affermare la bontà della nostra polizia. AC 2 e AC 1 vanno condannati esclusivamente per le loro colpe, per la gravità dei fatti da loro compiuti.
b) Per ognuno degli imputati deve valere che la loro colpa è estremamente grave. Grave per le divise che portavano.
Grave per aver agito sin dall'inizio per scopi illeciti: un conto è sconfinare, come a volte capita, nell'abuso di autorità nell'espletamento di funzioni in sé lecite come eccedere nell'uso della violenza fisica in occasione di un fermo, un altro è, come nella fattispecie, agire con finalità sin dall'inizio illecite come quelle di punire un asilante qualsiasi per il solo fatto di essere un asilante, rubandogli i pochi soldi che ha in tasca, per la sola ragione secondo cui, dando retta ad un disdicevole luogo comune, egli sarebbe, come tutti i rifugiati, uno spacciatore di droga.
Grave per la qualità delle vittime con cui se la sono presa ossia i più deboli, nella convinzione che nessuno avrebbe loro creduto. In questo confortati dalle amare conclusioni del PGA Villa nel citato decreto di NLP 13 ottobre 2004: AC 1, posto di fronte alle esternazioni del AC 2 che, ad un certo punto, gli aveva espresso le sue preoccupazioni circa l'eventualità che il loro agire venisse scoperto, ha rassicurato il collega nel senso che nessuno avrebbe mai creduto a degli asilanti di fronte alla versione di due agenti di polizia.
Grave per le modalità sin dall'inizio illecite del loro agire. Nemmeno si sono preoccupati di accertare l'esatta identità delle persone controllate, incuranti del fatto che potessero essere dei criminali: per loro essenziale era unicamente punirli per il loro statuto di persone deboli ed indifese. In un caso si sono addirittura spinti fino a trasportare la vittima, convinta di essere accompagnata al centro ___, in un luogo appartato per darle "una legnata".
Grave perché si sono fermati solo grazie all'intervento della polizia. Al riguardo significativo è l'sms del AC 2 al AC 1 subito dopo l'ultima sera in cui hanno sottratto complessivi 320.- CHF a ben 7 asilanti, suddividendosi il maltolto nella misura del 50% ciascuno: "ho appena comperato le scarpe…170 franchi…. devo recuperarne 10". Segno evidente che, senza l'intervento delle forze dell'ordine, sarebbero andati avanti.
Grave per aver leso gravemente i doveri di servizio. La polizia è il primo garante dell'ordine pubblico. Basti al riguardo la constatazione che il cittadino, confrontato con problemi di sicurezza di qualsiasi entità, compone il n. 117. Pensare che due agenti di polizia possano ledere così gravemente i loro doveri, dal profilo della prevenzione generale, è assai preoccupante perché mina le fondamenta del nostro patto sociale, basato sulla convivenza pacifica e configura un primo passo verso l'anarchia.
Grave per aver agito colpendo nel mucchio. Non una delle vittime aveva loro fatto qualcosa di male. La loro colpa stava solo nel loro statuto o, peggio, nelle loro origini e in un caso per AC 1, nel colore della sua pelle.
Grave per il movente che ha spinto gli imputati ad agire. Più che il senso di frustrazione perché magari in certe inchieste non sono riusciti a raccogliere prove sufficienti a permettere un giudizio di condanna cosicchè il loro lavoro sarebbe per finire stato vanificato, è il senso di onnipotenza, è l'arroganza del potere conferito loro dalla divisa, è il gusto dell'esercizio della prevaricazione sui più deboli che li ha spinti ad agire. Lo dimostrano per AC 2 le sue ammissioni; per AC 1 la sua arroganza trova perfino conforto in fatti concreti come quelli riportati nel biasimo inflittogli dall'allora vice comandante.
Grave per aver assunto, nelle loro funzioni, comportamenti punitivi intollerabili, di una violenza inaccettabile.
Grave per non avere agito in un attimo di impeto, ma secondo una certa organizzazione che prevedeva un controllo fittizio, il fermo dell'asilante ed il sottrargli il denaro senza che questi, girato proprio su loro invito, potesse a volte vedere quello che facevano. Significativo è al riguardo il caso dell'asilante che ha espresso tutta la sua sorpresa, una volta riavuto il portafoglio, nel constatare che mancavano i soldi. Così come non era casuale fingere di essere chiamati dalla centrale, non appena si erano impossessati del denaro.
Grave, per finire, per il profondo disprezzo che hanno avuto nei con fronti delle vittime, trattate se non proprio come oggetto, quantomeno come persone di rango inferiore.
c) Nella graduatoria delle responsabilità AC 1 giunge senz'altro in prima posizione. E' infatti lui ad essere il motore principale dell'agire illecito. Non che AC 2 vada considerato, ben inteso, a rimorchio del AC 1, ma è comunque quest'ultimo a rassicurarlo allorquando AC 2 si è spaventato alla prospettiva di un'inchiesta, è comunque AC 1 che ha deciso ed ha dettato i tempi del rapimento di PC 1 ed è, per finire AC 1 che ha tentato di coinvolgere pure il collega __________ nelle sue malsane iniziative, sondando il terreno circa la disponibilità di quest'ultimo, vantandosi di aver già picchiato in modo gratuito e immotivato una persona di colore (verbale MP 17.10.05). Occorre pure considerare i precedenti ed il fatto che già ha goduto in passato di un'opportunità supplementare e meglio di essere assunto in polizia nonostante i suoi precedenti. A ciò aggiungasi che AC 1 deve rispondere pure di discriminazione razziale. Il concorso in questo caso non ha da essere banalizzato poiché tale reato, pur essendo un delitto e non un crimine, è comunque rivelatore di una persona che disprezza il diverso, che si atteggia a rango superiore, con l'aggravante, in casu, ancora una volta che l'imputato ha delinquito in servizio.
d) A favore degli imputati è stata riconosciuta una certa collaborazione. AC 2, pur essendo stato il secondo a parlare, è apparso più lineare. AC 1 è stato più reticente, cercando tutto sommato di sempre minimizzare le sue responsabilità. Certo, da agenti della polizia che per professione devono stare dalla parte della legge, fa specie che non si assumano immediatamente la responsabilità delle loro azioni e che, anzi, per finire si avvalgano in alcuni frangenti pure della facoltà di non rispondere. Ma il diritto di tacere e di mentire è garantito dalla costituzione e l'esercizio di tale diritto non può essere utilizzato per aggravare la colpa degli imputati, nemmeno quando si tratta di tutori della legge. Per tale ragione la loro collaborazione va giudicata discreta, a prescindere dalla funzione che rivestivano al momento del loro arresto e durante le fasi istruttorie.
e) A favore di AC 2 è stata considerata pure la sua incensuratezza ed una carriera in polizia priva di provate violazioni dei suoi doveri.
Egli, riavuta la libertà, si è pure sottoposto ad un trattamento psicologico presso uno psichiatra, con lo scopo di meglio elaborare l'accaduto e di capirne le ragioni interiori. Tale fatto ha senz'altro inciso favorevolmente nella commisurazione della pena poiché, più di ogni parola, è la prova concreta della presa a carico delle proprie responsabilità.
Ulteriore circostanza favorevole è stato considerato che ambedue, fatta eccezione per le spese legali, hanno risarcito il danno alle parti civili.
Per entrambi vi è, di poi, da considerare che la risocializzazione è già intervenuta. Al di là delle scuse formali espresse da entrambi al termine del dibattimento sia nei confronti delle parti lese sia nei confronti del corpo di polizia e degli inquirenti, deve valere che AC 2 si è rimesso immediatamente al lavoro nel ristorante gestito dai genitori mentre AC 1 svolge l'attività di rappresentante di una ditta che vende software per la progettazione di cucine.
Aggiungasi infine che i due imputati hanno già subito una certa condanna sociale per la mediatizzazione dell'evento così come, in concreto AC 2, ha ricevuto subito dopo il suo arresto, un SMS di profonda delusione da parte di un conoscente che lo riteneva un esempio e che, per i fatti che ha saputo, ha perso la voglia di postulare per entrare in polizia.
f) Non è stata invece considerata una scusante il fatto che i due, giovani, con scarsa esperienza, siano stati messi spesso in pattuglia assieme. E' ben vero, come peraltro riconosciuto dal magistrato di accusa nella sua pacata ed equilibrata requisitoria, che sarebbe auspicabile che le pattuglie fossero sempre composte da almeno un agente con provata esperienza. Tuttavia le contingenze legate alla carenza di personale fanno sì che le pattuglie siano anche composte da soli giovani gendarmi, ma ciò non può di tutta evidenza costituire una circostanza che limita la colpa di chi delinque come hanno delinquito gli accusati. Il rispetto delle persone prima ancora di quello delle istituzioni prescinde sia dall'età sia dall'esperienza. Certo, ci limitassimo a dire che giustizia è fatta, pensando di aver punito due "mele marce", senza fermarci a riflettere anche sulle modalità di assunzione degli agenti e sulle verifiche, già al momento dell'entrata in funzione, non solo delle loro attitudini tecniche ma anche e soprattutto di quelle morali, non renderemmo un grande servizio alle istituzioni. In questo senso va pure un invito agli inquirenti a mai - e non solo in questi casi - confondere, per usare i termini del Comandante della polizia cantonale nella citata circolare, collegialità - che significa semplicemente correttezza, nel bene ma anche nel male, nei confronti dei colleghi - con omertà. Questo significa anche non più dover leggere decisioni di NLP come quella del PGA Villa del 13 ottobre 2004, che non solo non convincono nemmeno chi le deve emanare e suscitano amarezza, ma che finiscono poi per dar forza a chi crede che la divisa è simbolo di impunità e quindi indebolire la posizione di chi, ingiustamente accusato, viene scagionato, mettendo sullo stesso piano l'innocente puro e la persona nei confronti della quale, nonostante gravi indizi, non è stato possibile provare la colpevolezza.
g) Tutto ciò considerato e ben ponderato si giustifica di condannare AC 1 ad una pena detentiva di venti mesi e AC 2 ad una pena detentiva di quindici mesi. Per entrambi, stante la prognosi non sfavorevole, le pene sono interamente sospese con un periodo di prova di quattro anni per AC 1 e di tre anni per AC 2.
8. Per quanto concerne le pretese di parte civile, questo Presidente ha condiviso l'obiezione dei difensori nel senso che la fattispecie non era di una complessità tale da giustificare un collegio di patrocinatori che, quantunque nel caso specifico non si sia in presenza di una doppia fatturazione, comporta sia che sia sempre un maggiore dispendio di tempo, di guisa che ha disposto la condanna dei prevenuti al pagamento di CHF 5'000.-, rinviando per il resto le parti civili al competente foro civile.
Le spese sono poste a carico degli accusati in solido (art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti A. 2.,
B. 1.1.1., B. 1.1.2. e B. 2,
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lit. d, 49, 51, 126, 139, 183 e
261bis CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto
commesso in almeno 8 occasioni, nel __________,
nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005,
agendo in correità con AC 2,
per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;
1.2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in correità con AC 2,
nell’ambito della loro funzione di agenti di polizia cantonale,
a __________,
fingendo un regolare fermo per controllo di polizia,
caricato sulla vettura di servizio PC 1
conducendolo in luogo più appartato, per intimidirlo e derubarlo, privato lo stesso indebitamente della sua libertà di movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;
1.3. ripetuto abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,
agendo in correità con AC 2,
nella loro veste di agenti di polizia ______,
abusato dei poteri della loro carica alfine di procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad altri, segnatamente:
1.3.1. nel __________, nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005, in almeno 8 occasioni,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
finto dei regolari fermi e controlli di richiedenti l’asilo,
per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle generalità tramite la centrale operativa,
rispettivamente non veniva iscritto il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto,
quantificato complessivamente in un importo di CHF 520.--;
1.3.2. a __________,
il 10.8.2005, verso le ore 22.00,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
privato senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1,
inducendolo a salire sull’auto di servizio
per condurlo in luogo più appartato,
alfine di commettere nei suoi confronti azioni di violenza;
1.4. ripetute vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in particolare dopo avere fermato PC 1,
e averlo condotto con l’auto, unitamente a AC 2,
in un luogo più appartato, commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo prima con una sberla al volto,
e in seguito con almeno tre spintoni sul petto,
una sberla dietro alla testa e un paio di calci sul sedere,
come in parte figura dal certificato medico 12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
1.5. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
nella sua veste di agente di polizia ______,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con una sberla al volto,
tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla testa e un paio
di calci sul sedere,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
1.6. discriminazione razziale
per avere, il 9.10.2005, a __________,
pubblicamente, in modo lesivo della dignità umana,
discreditato e discriminato tramite fatti e parole PC 2,
per la sua etnia, insultandolo di “negro di merda” ed incitandolo a tornare nel suo paese,
e meglio come descritto nel decreto non motivato emanato il 19 settembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali.
2. AC 2 è autore colpevole di:
2.1. ripetuto furto
commesso in almeno 8 occasioni, nel __________,
nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005,
agendo in correità con AC 1,
per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;
2.2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in correità con AC 1,
nell’ambito della loro funzione di agenti di polizia ______,
a __________,
fingendo un regolare fermo per controllo di polizia,
caricato sulla vettura di servizio PC 1
conducendolo in luogo più appartato, per intimidirlo e derubarlo, privato lo stesso indebitamente della sua libertà di movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;
2.3. ripetuto abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,
agendo in correità con AC 1,
nella loro veste di agenti di polizia cantonale,
abusato dei poteri della loro carica
alfine di procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad altri,
segnatamente:
2.3.1. nel __________, nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005, in almeno 8 occasioni,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
finto dei regolari fermi e controlli di richiedenti l’asilo, per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle generalità tramite la centrale operativa, rispettivamente non veniva iscritto il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto, allo scopo di procurarsi un indebito profitto, quantificato complessivamente in un importo di CHF 520.--;
2.3.2. a __________,
il 10.8.2005, verso le ore 22.00,
nell’espletamento dei loro normali compiti di servizio,
privato senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1, inducendolo a salire sull’auto di servizio per condurlo in luogo più appartato,
alfine di commettere nei suoi confronti azioni di violenza;
2.4. vie di fatto
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
in particolare dopo avere fermato PC 1,
e averlo condotto con l’auto, unitamente a AC 1,
in un luogo più appartato, commesso vie di fatto contro di lui, colpendolo con almeno un calcio, come in parte risulta dal certificato medico 12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione coscia bilaterale e temporale sinistro”;
2.5. abuso di autorità
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa,
nella sua veste di agente di polizia cantonale,
abusato della propria carica a scopo di recar danno ad altri,
in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio, colpito PC 1 con almeno un calcio,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3. Di conseguenza,
3.1. AC 1 è condannato:
3.1.1. alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. AC 2 è condannato:
3.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a:
4.1. AC 1 è interamente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro);
4.2. AC 2 è interamente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
5. AC 1 e AC 2 sono condannati, in solido a versare alle parti civili l'importo di CHF 5'000.-- (cinquemila).
Per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile.
6. La tassa di giustizia di CHF 600.-- (seicento) e le spese processuali sono poste, in solido, a carico dei condannati in ragione di metà ciascuno.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 1'400.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'050.--
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Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 700.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 1'025.--
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Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 700.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 1'025.--
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PL 1
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria