Incarto n.
72.2007.102 + 104

Lugano,

8 novembre 2007/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dai giudici:

Claudio Zali (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

AS 7

 

 

con la segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

 

 

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

1.   AC 1

e residente a

 

detenuto dal 24 ottobre 2006;

 

 

2.   AC 2

e domiciliato a 

 

detenuta dal 24 ottobre 2006 al 25 gennaio 2007;

 

3.   AC 3

e residente a

 

 

detenuto dal 4 novembre 2006;

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

                                 A)   AC 1 e AC 2, congiuntamente

 

                                 1.    infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                        siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di parecchie persone, nonché, avendo trafficato per mestiere, realizzato una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,

                                        in specie

                                        per avere

                                        nel corso del  2004 ed fino al 24 ottobre 2006,

                                        a __________ ed altre località imprecisate, senza essere autorizzati,

                                        agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in particolare con __________,

                                        venduto, offerto, trasportato, confezionato, detenuto e acquistato complessivi 3'481.5 grammi di cocaina con grado di purezza solo in parte conosciuto,

                                        e meglio

                                        conosciutisi nel corso del 2004, intrecciando dapprima un rapporto cliente/prostituta con vendita/acquisto di cocaina, intensificando poi la loro relazione,

                                        di seguito

                                        AC 2 introducendo AC 1 nell’ambiente da lei frequentato, presentandogli i suoi clienti, rispettivamente fungendo da intermediaria tra lui e loro per la vendita di cocaina,

                                        organizzandosi quindi AC 1 per l’acquisto di stupefacente, allacciando contatti sia a Cantù (Italia) con tali __________ che a __________ con AC 3 e non meglio identificato __________ nonché con non meglio identificati altri spacciatori,

                                        indi recandosi da suddetti fornitori con la vettura OPEL Tigra targata TI  messagli a disposizione da AC 2 la quale in talune occasioni lo ha anche accompagnato, financo nascondendo lo stupefacente, in almeno una circostanza, nelle sue parti intime,

                                        trasportando poi lo stupefacente, in parte a __________ e la rimanenza sino all’appartamento di AC 2, a Mendrisio, dove veniva depositato, in attesa di essere venduto, rispettivamente consegnato ai diversi consumatori e acquirenti,

                                        e in particolare

 

1.1   venduto a diversi acquirenti fra i quali __________ (1'000 grammi), __________ (650 grammi), a __________ (250 grammi), __________ (55 grammi), non meglio identificata amica di tale “__________” (40 grammi), __________ (25 grammi), __________ (20 grammi), __________ (13 grammi), non meglio identificata “__________” (13 grammi), __________ (11 grammi), __________ (10/12 grammi), __________ (10 grammi), __________ (10 grammi), __________ (10 grammi), __________ (20.12.1990) (10 grammi), non meglio identificata coppia di __________ (10 grammi), a non meglio identificato “__________” (9 grammi), a non meglio identificata “__________” di __________ (2/3 grammi), complessivi 2'148 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

realizzando in tal modo una cifra d’affari dichiarata di fr. 161'100.-, ed un guadagno massimo dichiarato di fr. 60'000.-,

 

1.2     offerto a diversi consumatori fra i quali __________ (15 grammi), __________ (10 grammi), __________ (9 grammi), __________ (7 grammi), __________ (5-10 grammi), __________ (5-10 grammi), __________ (5-6 grammi), non meglio identificata “__________” di __________ (5 grammi), __________ (5 grammi), __________ (3 grammi), __________ (20.12.1990) (2-4 grammi), __________ (2-3 grammi), non meglio identificata "__________" (2-3 grammi), complessivamente 60 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

 

sostanza previamente acquistata a __________ e altre località da sconosciuti spacciatori (ca. 600 grammi), a __________ da non meglio identificato “__________” (ca. 100 grammi) e da AC 3 (ca. 975 grammi), a Cantù (Italia) e altre località italiane da non meglio identificati “__________” e “__________” (ca. 500 grammi), da non meglio identificato “__________” (40 grammi), per complessivi 2215 grammi,

                                       

1.3     acquistato e trasportato a Zurigo e Bellinzona, agendo in correità fra loro e con __________ e in parte con __________, ca. 775 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), stupefacente preso in consegna, una volta in Ticino, da __________ per essere da lui venduto, sostanza acquistata a __________ da AC 3 (ca. 675 grammi) e da non meglio identificato “__________” (ca. 100 grammi),

 

1.4     confezionato e detenuto a __________, presso l’appartamento di AC 2, agendo in correità fra loro e con __________, 498.26 grammi netti di cocaina, con grado di purezza da 26.60% a 53.20%, sostanza stupefacente acquistata ed ottenuta tramite non meglio identificato "__________" e destinata alla vendita a non meglio identificato cittadino africano "__________";

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 19 cifra 1 e 2 LS

 

 

                                 B)   AC 1, singolarmente

 

                                 2.    infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

2.1     per avere

nel corso del mese di settembre 2006,

a __________, senza essere autorizzato,

agendo in correità con AC 3 e  __________, fatto atti preparatori per il trasporto, dal __________ alla Svizzera, e l’importazione in Svizzera di ca. 1'000 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere immessa nel mercato svizzero dello stupefacente,

              e meglio

anticipando la somma di fr. 2'500.-- e euro 1'500 a AC 3 per l’acquisto di cocaina in __________ e fornendogli il numero telefonico del corriere __________, preso concrete disposizioni tecniche e organizzative per il trasporto e l’importazione di suddetta sostanza stupefacente, operazione non concretizzatasi a causa della mancata consegna a __________ dello stupefacente al corriere nei tempi pattuiti e il conseguente rientro in Svizzera di quest’ultimo,

 

2.2   per avere,

nel corso del settembre-ottobre 2005,

a __________, senza essere autorizzato,

agendo in correità con AC 3, fatto atti preparatori per l’acquisto di 50 grammi di cocaina,

e meglio

concordato con AC 3 il prezzo di fr. 65.-- al grammo, negozio non concretizzatosi a causa dell’intercettazione da parte della polizia, all’aeroporto di __________, del corriere __________., con occultati in corpo grammi 1'008 (grado di purezza 80/82%), destinati a AC 3 e __________;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 19 cifra 1 e 2 LS

 

                                 3.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere

                                        a __________ e in altre imprecisate località,

                                        nel periodo estate 2004 sino al 24 ottobre 2006,

senza essere autorizzato, personalmente consumato ca. 15 grammi di cocaina;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 19a LS

 

                                 4.    lesioni semplici aggravate

                                        per avere

                                        in data 21 ottobre 2006,

                                        a __________,

                                        cagionato mediante un oggetto pericoloso un danno al corpo di PL 1,

                                        e meglio,

                                        sopraggiungendo nottetempo all’interno dell’appartamento di AC 2 (sua compagna) e qui sorprendendo PL 1 (persona a lui non gradita),

                                        nascendone fra i due una discussione poi sfociata in litigio,

                                        recuperando in cucina un coltello,

                                        ritornando quindi nella stanza da letto,

                                        colpito PL 1 alla coscia posteriore sinistra, provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico di data 24 ottobre 2006 dell’Ospedale __________;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 123 cifra 2 cpv. 1 CP

 

                                 5.    infrazione alla LF concernente alla dimora e il domicilio degli stranieri

                                         per essere

                                         nel periodo agosto 2006 sino al 21 ottobre 2006,

                                         ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera siccome privo di validi documenti di legittimazione (passaporto), nonché, sino al 24 ottobre 2006, sebbene in modo discontinuo, soggiornato illegalmente a __________, presso l’appartamento di AC 2;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 23 cpv. 1 LDDS

 

 

                                 C)   AC 2, singolarmente

 

                                 6.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere

                                        a __________ e in altre imprecisate località,

                                        nel periodo agosto 2004 sino al 22 giugno 2007 (tranne il periodo di carcerazione preventiva),

                                        senza essere autorizzata

                                        consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 500 grammi;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 19a LS

 

                                 7.    infrazione alle norme della circolazione

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________ sull’autostrada A  in direzione di __________,

alla guida del veicolo OPEL targata TI  infranto le norme della circolazione stradale e segnatamente omesso di rispettare il divieto di percorrere una superficie tratteggiata e bordata;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 90 cifra 1 LCStr

                                 8.    guida in stato di inattitudine

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________, sull’autostrada A  in direzione di __________,

condotto il veicolo OPEL targato TI  in stato di spossatezza;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art. 91 cpv. 2 LCStr (art. 90 cifra 2 vLCStr)

 

                                 9.    circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                         per avere ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare della richiesta licenza di condurre, in particolare:

 

·      in data 5.08.2006, sulla tratta __________ condotto il veicolo OPEL targato TI

 

·      in data 23.10.2006, su diverse tratte nel __________  condotto il veicolo SMART targato TI;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 95 cifra 1 LCStr

 

                                 10. circolazione alla guida di un veicolo difettoso

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________, sull’autostrada A  in direzione di __________,

condotto il veicolo OPEL targato TI 1 sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 93 cifra  2 LCStr

 

                                 11. esercizio illecito della prostituzione

                                         per avere

a __________ e altre imprecisate località,

da agosto 2004 al 24 ottobre 2006,

adescando previamente il cliente sulla pubblica via e in esercizi pubblici, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione;

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 199 CP

 

                                 12. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere

a __________,

nel periodo agosto 2004 – 24 ottobre 2006,

ospitando AC 1 presso il suo appartamento in via __________, pur sapendolo privo di validi documenti, favorito il di lui soggiorno illegale

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 23 cpv. 1 LDDS

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 100/2007 del 20 agosto 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Inoltre                             

                                         AC 3

 

è prevenuto colpevole di:

 

 

                                 1.    lesioni semplici aggravate

                                        siccome inferte utilizzando un oggetto pericoloso,

per avere

il 31 luglio 2006, verso le ore 02:00,

a __________, all’esterno della discoteca __________, nell’ambito di un’aggressione alla quale stava prendendo parte con __________, con un coltello ferito ad un ginocchio __________ procurandogli la lesione descritta nel certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ del 31.07.2006;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art. art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP

 

                                 2.    infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

a __________, senza essere autorizzato,

in parte in correità con terze persone,

importato, acquistato, detenuto, trasportato, confezionato e venduto,  complessivamente almeno grammi 2'821 di cocaina, con grado di purezza solo in parte conosciuto, nonché effettuato atti preparatori per l’importazione in Svizzera e in Italia di 3-4 kg di cocaina,

                                        e meglio:

 

2.1     in data 5/6 ottobre 2005, in __________, in correità con __________ (organizzatore in __________), __________ (corriere fra la __________ e la Svizzera) e __________ (referente per il corriere e  destinatario della sostanza), importato 1'008 grammi di cocaina con grado di purezza pari all’80/82%, sostanza destinata ad essere venduta nella misura di 50 grammi a AC 1 e il rimanente a tale non meglio identificato “__________”, negozio non concretizzatosi ritenuto l’arresto in data 6 ottobre 2005 del corriere all’aeroporto di __________,

 

2.2     fra marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a AC 1 e __________ 1'350 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sostanza da questi ultimi poi trasportata in Ticino e immessa nel mercato locale dello stupefacente,

 

2.3     nel corso dei mesi di agosto e settembre 2006, a __________, in 3 diverse circostanze, verosimilmente in un’occasione consegnandola a AC 2 e a __________, venduto a AC 1 300 grammi   di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sostanza poi immessa nel mercato locale dello stupefacente,

 

2.4     nel corso dell’agosto 2006, a __________, venduto a AC 2 45 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

 

2.5     in data 3 novembre 2006, a __________, venduto ad una donna italiana non meglio identificata 3 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

 

2.6     nel corso dei mesi settembre e ottobre 2006, a __________, venduto al minore __________ (21.12.1990) 65 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

2.7     nel corso dei mesi marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a diversi consumatori ca. 50 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

 

sostanza previamente acquistata a __________ da non meglio identificato "__________" e a __________ da non meglio identificato "__________";

 

2.8     fatto atti preparatori per importare, nel corso del mese di settembre 2006, dal __________, agendo in correità di __________ (corriere), con AC 1 (destinatario in Ticino della sostanza) e con non meglio identificato "__________" residente a __________ (organizzatore), 1 kg di cocaina in Svizzera/Ticino e 2-3 kg di cocaina in Italia,

        e meglio

anticipando la somma di 5'000 euro, denaro in parte ricevuto da AC 1,

contattando su indicazione di AC 1, il corriere __________,

prospettando a quest’ultimo una ricompensa di euro 12'000 per il trasporto,

presentandolo al correo __________ a __________ per il suo assenso,

prenotandogli e pagandogli il biglietto d’aereo,

fornendogli completo a giacca per il viaggio nonché euro 500 per le spese,

impartendogli le direttive e dandogli le informazioni sul viaggio e il trasporto,

pagandogli una stanza d’albergo a __________ la notte precedente la partenza,

accompagnandolo dall’albergo all’aeroporto di __________, facendosi consegnare il telefono cellulare sul quale farsi chiamare,

mantenendo i contatti con i fornitori venezuelani e con il corriere in __________,

inviando tramite __________, nel mese di novembre 2006 ulteriori 1'000 USD a saldo del prezzo della merce, malgrado il negozio non si fosse in precedenza concretizzato ritenuto il ritardo dei fornitori nel procedere alla consegna dello stupefacente e la decisione del corriere di rientrare senza droga,

                                                 preso le concrete e sufficienti disposizioni e misure

                                                 organizzative per importare in Italia 2-3 kg e in Svizzera 1 kg di cocaina;

                                          fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo

                                          reato previsto art. 19 cifra 1 e 2 LStup

 

                                 3.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006, senza essere autorizzato, a __________ e altre imprecisate località, giornalmente consumato della marijuana per un quantitativo imprecisato rispettivamente in poche occasioni, tramite fumata, un esiguo quantitativo di cocaina;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo

                                        reato previsto art. 19a LStup

 

                                 4.    riciclaggio di denaro

per avere

a __________,

il 6 marzo 2006,

compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che provenivano da un crimine,

e meglio

per avere, per il tramite dell’ufficio __________, presso la stazione FFS, inviato la somma di euro 1'000 (pari a fr. 1'628.58) a __________, suo correo nell’importazione in Svizzera di cocaina proveniente segnatamente dalla __________, sapendo che si trattava di provento della vendita di sostanza stupefacente;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art. 305bis CP

 

                                 5.    soggiorno illegale

per avere

dal 12 settembre 2005 fino al mese di agosto 2006,

a __________,

soggiornato illegalmente in Svizzera siccome privo del necessario permesso di dimora rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art. 23 cpv. 1 LDDS

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 102/2007 del 27 agosto 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. AC 2 assistita dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 2.

§ L'accusato AC 3 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. __________.

§ L'interprete IE 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   martedì       6 novembre 2007 dalle ore 9:35 alle ore 17:15
mercoledì   7 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 16:50
giovedì        8 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 18:20

 

 

Martedì 6 novembre 2007

D’accordo la difesa l’imputazione di cui al punto 5 AA AC 1/ AC 2 viene corretto nel senso che l’imputazione concerne il periodo agosto 2004, e non l’agosto 2006, sino al 21 ottobre 2006.

 

Mercoledì 7 novembre 2007

Il PP rettifica l’accusa di cui al punto 2.2 AA AC 3 in 1'250 grammi.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale inizia preannunciando le sue richieste di pena per gli accusati oggi a giudizio. Postula, confermati integralmente gli atti d’accusa in esame, la condanna ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per AC 3, di 6 anni per AC 1 e di 3 anni e 9 mesi per AC 2.

L’accusa ricorda come si è arrivati all’identificazione dei qui accusati e le circostanze che hanno poi portato al loro arresto. Sottolinea le importanti dimensioni del traffico gestito dagli imputati e mette in risalto le diramazioni internazionali dello stesso. Menziona l’intercettazione e l’arresto del corriere __________ proveniente dalla __________ con ben un chilo di cocaina pura all’80%. Arresto poi seguito da quello di un altro corriere in Italia.

Il PP inizia analizzando i due fatti di sangue imputati a AC 3 e AC 1, entrambi sostanzialmente ammessi dagli accusati, e ne sottolinea la gravità. A mente del procuratore essi non possono beneficare di alcuna attenuante; AC 3 era per sua stessa ammissione lucido mentre che non vi è prova dell’ebrietà di AC 1.

L’accusa ricostruisce l’imputazione di importazione di 1008 grammi di cocaina a carico del AC 3, anch’essa ammessa. Tratta quindi nel dettaglio le imputazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3 AA AC 3; l’accusa mette in dubbio la credibilità del AC 3 e spiega perché su questi punti ci si è attenuti alla versione fornita da AC 1; sottolinea poi l’atteggiamento processuale non collaborativo di AC 3 e la sua tendenza ad ammettere solo quanto contestatogli dagli inquirenti. Osserva come i punti 2.4, 2.5 e 2.6 AA AC 3 siano ammessi. Analizza nel dettaglio il punto 2.8 AA e spiega perché AC 3 debba essere considerato autore di atti preparatori per l’importazione di 3-4 chili di cocaina. In conclusione egli deve pertanto rispondere della vendite e dell’importazione di circa 2’721 grammi di cocaina oltre che dei precitati atti preparatori. A suo carico pure le altre imputazioni dell’atto d’accusa.

Il PP esamina le imputazioni di cui al punto 1 AA a carico de AC 1. Osserva come il quantitativo offerto sia leggermente superiore ai 60 grammi indicati al punto 1.2 AA AC 1/AC 2. In relazione al punto 1.4 rinvia alle dichiarazioni del De la Cruz il quale afferma che lo zainetto era portato dalla AC 2.

L’accusa analizza nel dettaglio la questione della correità tra AC 2 e AC 1. A suo dire i due hanno agito quali correi per tutto il periodo anche se AC 1 ha avuto un ruolo importante. Il PP elenca gli elementi a supporto della correità: i due erano una coppia, AC 2 sapeva che AC 1 vendeva cocaina, AC 1 viveva a casa di AC 2, come confermato da vari acquirenti l’appartamento di AC 2 fungeva da deposito per la cocaina (vedi anche dichiarazioni di __________), AC 2 invitava poi i suo amici a consumare a casa sua. Le trasferte a __________ sono state fatte con l’auto di AC 2 e pure lei ha partecipato a più trasferte. Molto clienti della coppia per la cocaina erano anche stati clienti della prostituzione della AC 2, come ad esempio il __________. Una parte dei clienti per la droga erano colleghe della AC 2, come ad esempio la __________. L’accusa pone poi l’accento sull’alto numero di contatti coi clienti della droga tramite l’utenza telefonica in uso alla AC 2. La droga era in possesso di entrambi ed entrambi attingevano alla scorta nell’interesse della coppia. A dire del procuratore i due condividevano lo stesso disegno criminoso, quantomeno nel suo complesso, dal che la correità.

Spiega perché oltre all’aggravante del quantitativo ritiene data per AC 2 e AC 1 anche l’aggravante del mestiere. Analizza poi le altre imputazioni a carico degli imputati.

Sottolinea la gravità dei reati commessi, anche se dà atto che si tratta in parte di reati d’ambiente. Tutti hanno agito per mero scopo di lucro e in modo reiterato. Riconosce però che essi hanno venduto ad un numero limitato di clienti.

Dal punto di vista soggettivo sottolinea a favore del AC 1 la collaborazione da lui fornita. A favore del AC 3 menziona la sua confessione, la sua incensuratezza e la sua minore età all’epoca dei primi fatti; malgrado sussistano dubbi sulla sua identità e sulla sua età, il PP ammette che non è stato possibile provare che egli fosse maggiorenne. Desolante invece a dire dell’accusa la situazione della AC 2 che ha già dei precedenti, uno dei quali specifico. Preoccupa poi l’alto rischio di recidiva accertato anche dal perito. Dà atto della scemata imputabilità attestata nella perizia, ciò che comporta una riduzione di 1/2 della pena base da infliggere alla AC 2, pena base che il PP stima in circa 5 anni ma che tenuto conto delle circostanze sfavorevoli andrebbe aggravata sino a 6 anni e 6 mesi. Ciò detto egli ritiene equa una pena di 3 anni e 9 mesi.

La prognosi per la AC 2 è negativa, ragion per cui si oppone alla concessione della sospensione condizionale. Ricorda inoltre come una sua carcerazione non impedirà la sua presa a carico da parte dei servizi preposti. Per i coimputati ribadisce le richieste di pena proposte in ingresso di rispettivamente 6 anni e 6 mesi per AC 3 e di 6 anni per AC 1; postula altresì la condanna ad una multa di fr. 200.- per AC 3 e AC 1 e di fr. 500.- per la AC 2.

Da ultimo conclude chiedendo la confisca di tutto quanto sequestrato ad eccezione di quanto indicato in giallo nell’elenco da lui prodotto (doc. dib. 4).

 

                                    §   L'avv. __________, difensore di AC 3, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Ricorda le ragioni del suo arrivo in Svizzera e nega che egli sia un personaggio pericoloso anzi, a suo dire, le circostanze dimostrano che è alle prime armi. Ricorda che egli è reo confesso ed incensurato.

Analizza il punto 1 AA e ne chiede la derubrica in lesioni colpose ex art. 125 CP, subordinatamente in tentate lesioni semplici aggravate.

Passa poi ai punti 2.1 e 2.8 AA; riconosce che il reato c’e stato, osserva però che lo stupefacente non è andato sul mercato. Ricorda che al momento del primo episodio AC 3 era minorenne; egli ha agito spinto da un terzo, non era lui il vero organizzatore. Relativizza il suo ruolo nei due episodi citati e sottolinea l’imperizia del suo assistito.

Il relazione al punto 2.3 AA ribadisce la tesi del suo cliente della vendita di 100 grammi oltre a 100 grammi di sostanza da taglio. Non vi sono motivi per cui AC 3 dovrebbe mentire.

Il difensore analizza la colpa del suo cliente che non reputa eccessivamente grave. Egli chiede che venga data un’altra chance al suo assistito. La sua giovane età gli permette di emendarsi. Alla luce di tutto quanto precede il difensore conclude chiedendo per il suo cliente una pena massima di 3 anni.

 

                                    §   L'avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale pone l’accento sul fatto che il suo assistito è sostanzialmente reo confesso ed ha collaborato in modo importante con gli inquirenti. Le correzioni effettuate dal suo cliente in aula non vanno lette come ritrattazioni o come un tentativo di sminuire le proprie colpe ma come imprecisioni dovute alla disorganizzazione del traffico messo in atto. In relazione al punto 2.1 AA nega la volontà del suo assistito di partecipare a questa importazione. AC 1 ha fornito unicamente dei soldi senza sapere nulla della provenienza della droga. Ricorda poi che AC 3, per sua stessa ammissione, non ha mai avuto l’intenzione di consegnare la sostanza al AC 1.

In relazione al reato di cui al punto 4 AA riconosce che lo stesso è ammesso; sottolinea però lo stato gravemente alterato del suo assistito in quel frangente, per cui chiede l’applicazione di una scemata imputabilità di grado medio – grave.

Il difensore contesta i reati di cui al punto 2.1 AA e 2.2 AA sia per il ruolo marginale del AC 1 sia per la sua inconsapevolezza di partecipare ad una operazione di tale entità. Nega poi vi fosse un progetto criminoso comune; lo stesso AC 3 ha ammesso di non aver informato AC 1 del piano.

Il difensore si china quindi sulla colpa, che ridimensiona, del suo assistito. Osserva che egli non è uno spacciatore da strada ed ha consegnato la droga ad un numero limitato di clienti, l’aggravante dell’agire per mestiere va pertanto debitamente relativizzata. Sottolinea la collaborazione fornita dal suo assistito e chiede quindi una riduzione da un 1/5 ad 1/3 della pena base. Ricorda poi la lunga carcerazione preventiva scontata.

Tutto questo considerato conclude chiedendo l’assoluzione dai punti 2.1 e 2.2 AA ed il riconoscimento di una scemata imputabilità in relazione al punto 4 AA. Il difensore postula una massiccia riduzione della pena proposta dall’accusa e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

 

                                    §   L'avv. DF 2, difensore di AC 2, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore disordinata della sua patrocinata. Menziona la perizia del perito PE 1 e pone l’accento sulla scemata imputabilità riconosciuta alla AC 2 nella stessa.

Entra nel merito dell’atto d’accusa e contesta la correità tra AC 1 e la sua cliente. AC 1 ha sempre negato questo fatto come pure la AC 2. La AC 2 non aveva le capacità intellettive per poter gestire un simile traffico e proprio per questa sua situazione non era difficile per il AC 1 tenerla all’oscuro dei suoi affari. Egli non l’ha informata anche perché sapeva che era inaffidabile. Non è stata la AC 2 ad acquistare la droga, a pagarla e ad organizzare il traffico. Le modeste vendite effettuate dalla stessa, 100 grammi al __________ e 50 grammi alla __________, comprovano il suo ruolo secondario così come pure la droga da lei offerta, stimata in circa 40 grammi.

Il difensore pone l’accento sulle lacune che hanno caratterizzato la misura terapeutiche ordinata nel 2000; queste inadempienze non possono essere fatte ora ricadere sull’accusata. Una misura meglio strutturata, come quella che potrebbe venir messa in atto oggi, permetterebbe invece, come attestato dal perito, di recuperare la AC 2 e di ridurre il rischio di recidiva.

Ribadisce inoltre che i soldi inviati all’estero sono frutto della sua attività di prostituta e non del traffico di droga.

Conclude pertanto chiedendo una sensibile riduzione della pena proposta, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Chiede pure che venga ordinata una misura ambulatoriale ex art. 63 CP. Nell’ipotesi della condanna ad una pena detentiva da espiare il difensore chiede che venga ordinata una misura terapeutica e che la pena venga contestualmente sospesa.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                    A.   AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

                                     

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24 ottobre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;

 

1.1.1   venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?

 

1.1.2   offerto 60 grammi di cocaina?

 

1.1.3   acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di cocaina?

 

1.1.4   detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da 26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?

 

1.1.5   fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina?

 

1.1.6  fatto atti preparatori per l’acquisto di 50 grammi di cocaina?

 

1.1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

1.1.1.2   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

 

1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre località imprecisate,

tra il 6 novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,

consumato circa 15 grammi di cocaina?

 

1.3    lesioni semplici

per avere,

a __________, il 21 ottobre 2006,

usando un coltello, ferito alla coscia PL 1?

 

1.3.1   trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un oggetto pericoloso?

 

1.3.2   ha agito in stato di scemata imputabilità?

 

 

 

1.4    infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere,

tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2?

 

E meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 

3.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 

 

                                  B.   AC 2

 

                                   1.   è autrice colpevole di:

 

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________, ed in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24 ottobre 2006, agendo in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;

 

1.1.1   venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?

 

1.1.2   offerto 60 grammi di cocaina?

 

1.1.3   acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di cocaina?

 

1.1.4   detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da 26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?

 

1.1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

 

1.1.1.2   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

 

1.1.1.3. trattasi invece di complicità?

 

1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________ ed in altre località imprecisate,

tra il 6 novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,

consumato almeno 500 grammi di cocaina?

 

1.3   infrazione alle norme sulla circolazione

per avere,

a __________, il 5 agosto 2006,

infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una superficie tratteggiata e bordata?

 

1.4   guida in stato di inattitudine

per avere,

a __________ il 5 agosto 2006,

condotto il veicolo OPEL TI  in stato di spossatezza?

 

1.5   circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere,

tra __________,

il 5 agosto ed il 23 ottobre 2006,

condotto le vetture Opel TI  e Smart TI  senza essere titolare della richiesta licenza di condurre?

 

1.6   circolazione alla guida di un veicolo difettoso

per avere,

a __________, il 5 agosto 2006,

condotto il veicolo Opel TI  sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato?

 

1.7   esercizio illecito della prostituzione

per avere,

a __________ e in altre imprecisate località,

da agosto 2004 al 24 ottobre 2006, esercitato la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale?

 

1.8   infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere,

a __________, tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

favorito il soggiorno illegale di AC 1?

 

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

 

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

 

3.   Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

 

4.  Deve essere sospesa la pena detentiva per consentire il trattamento ambulatoriale?

 

                                   5.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 

6.      Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 

 

                                  C.   AC 3

 

                                   1.   è autore colpevole di:

                                     

1.1   lesioni semplici

per avere,

a __________, il 31 luglio 2006,

con un coltello ferito ad un ginocchio __________?

 

1.1.1  trattasi di lesioni colpose?

 

1.1.2  trattasi di tentate lesioni?

 

1.1.3   trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un oggetto pericoloso?

 

 

                                1.2   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con terzi,

 

1.2.1   importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80% e 82%)?

 

1.2.2   venduto circa 1’713 grammi di cocaina?

 

1.2.3   fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in Italia dal __________ di ca. 3-4 chili di cocaina?

 

1.2.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

 

1.3   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e altre imprecisate località,

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina?

 

1.4   riciclaggio di denaro

 

per avere, a __________, il 6 marzo 2006, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 1000, somma che sapeva essere provento del traffico di stupefacenti?

 

1.5   soggiorno illegale

per avere,

a __________,

dal 12 settembre 2005 fino ad agosto 2006,

soggiornato illegalmente in Svizzera?

 

E meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

2.  Sussistono attenuanti specifiche?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 

4.Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   AC 1, cittadino domenicano, incensurato, è nato il 1 febbraio 1974 a __________, dove è cresciuto. Terminate le scuole dell’obbligo, ha frequentato la facoltà di giurisprudenza dell’università __________. Egli ha però abbandonato gli studi un anno prima di conseguire il diploma, a suo dire perché la famiglia non avrebbe avuto i mezzi per permettergli di portare a termine gli studi. Egli nel 2002 è perciò partito alla volta dell’Europa, intenzionato a racimolare i soldi necessari per concludere gli studi ed aprire poi uno studio legale in patria.

                                         L’accusato ha dichiaro di essersi stabilito a __________ con la moglie e la suocera. Il matrimonio non sarebbe però durato a lungo e i coniugi sarebbero ora separati. Per alcuni anni ha lavorato come saldatore per una ditta di __________, ma nel 2004 egli è stato licenziato e da allora ha svolto solo lavoretti saltuari. In quel periodo egli ha iniziato a frequentare assiduamente il Ticino, dove già risiedevano alcuni suoi parenti. Stando alle sue parole, egli si sarebbe innamorato della Svizzera ed in particolare dell’ambiente latino, che qui in Ticino sarebbe particolarmente vivace e festaiolo. Proprio in occasione di una festa, nell’agosto del 2004, egli ha conosciuto AC 2, della quale è dapprima stato cliente delle di lei prestazioni di prostituta, e con la quale ha quindi avviato una relazione sentimentale, sostenendo in aula di essersi “innamorato come un pazzo”. Proprio la frequentazione della AC 2 l’avrebbe portato a consumare occasionalmente cocaina.

                                         Della sua famiglia l’accusato non ha raccontato molto, essendosi egli limitato a raccontare che i genitori sono ancora in vita e che egli ha due fratelli ed una sorellastra.

 

                                   2.   AC 2, nata __________, è nata il 9 marzo 1961 a __________, dove è cresciuta. Chiamata ad esprimersi sulla sua vita anteriore, essa ha sostanzialmente confermato in aula quanto già raccontato al dott. PE 1 e da lui riferito nelle perizie 26 novembre 1999 (AI 93) e 18 maggio 2007 (AI 173). Riassuntivamente, può essere qui ritenuto che essa ha narrato di essere scappata di casa da giovane per aggiungersi ad un gruppo di ballerine da night. Prima, a suo dire, aveva frequentato la scuole fino alla prima o seconda liceo. In questo modo essa ha lavorato in svariati paesi, tra cui __________. Per qualche tempo sarebbe stata mantenuta a __________ da un ricco uomo curdo. E’ poi tornata a fare vita da night, ovvero a esibirsi e a fare la prostituta e in quel contesto, in __________, ha conosciuto tale __________, facoltoso siciliano che l’ha mantenuta per un certo tempo. Finita la storia con lui, ha ripreso la precedente attività. Nel 1985/1986, allorché lavorava in Svizzera, ha conosciuto alla __________, locale notturno di __________, __________, cittadino italiano e svizzero, che abitava a __________, di parecchi anni più vecchio di lei. All’epoca egli lavorava presso la __________ quale uomo di fatica, addetto al trasporto dei mobili. I due si sono sposati nel 1988, e con il matrimonio la AC 2, secondo il diritto previgente, ha immediatamente acquisito la cittadinanza svizzera. Nel 1990 è nata una bimba, Ileana, la quale ha sempre vissuto col padre, che l’ha cresciuta, almeno sino a quando la sua salute gliel’ha permesso. Nel 1992 la AC 2 si è legata a tale __________, di cui si è innamorata pazzamente, lasciando per lui il __________ e la bambina. Nel 1993 il marito ha avviato anche le pratiche per il divorzio, a cui ha però poi rinunciato per paura di perdere la bambina. L’accusata, infatti, lo avrebbe minacciato di ripartire per __________ con __________. In quel periodo, essa ha iniziato gli abusi di cocaina. Nel 1994 __________ è stato arrestato ed ha trascorso un paio d'anni in carcere, mentre che essa, legata ai di lui traffici, è stata condannata a tre mesi di detenzione sospesi per due anni. Secondo il suo racconto, l’accusata in occasione di una visita al carcere sarebbe rimasta incinta del suo amante. Nel 1996 è quindi nata __________, che comunque porta il cognome __________. __________ dopo la scarcerazione si è trasferito a __________ e non ha voluto proseguire nella relazione con l’accusata, che è perciò tornata con il marito assieme alla bambina.

                                         Nell’estate del 1998 l’accusata ha intrattenuto una relazione con un cittadino cileno, tale __________, che è diventato ben presto suo fornitore di cocaina e che l’ha poi introdotta nei suoi traffici di droga. Con lui la AC 2 ha ripreso a vendere stupefacenti, sino all’arresto del maggio 1999 nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”. Per questi fatti essa è stata condannata il 15 novembre 2000 dalle Assise criminali di Lugano a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre che a sottoporsi a trattamento medico ambulatoriale ex art. 43 vCP (cfr. AI 164). Liberata condizionalmente il 24 settembre 2001, l’accusata si è sottoposta per un certo periodo alle misure di controllo previste a suo carico, sottraendosi però alle stesse dopo poco tempo, senza in questo incontrare particolare resistenza, per il che ben si può dire che il previsto trattamento ambulatoriale è di fatto rimasto sulla carta, o poco più (cfr. AI 175, 178, 186).

                                         Stando al racconto dell’accusata, dopo il suo rilascio nel 2001, essa si sarebbe tenuta lontano dalla droga per alcuni anni, sino all’incontro con qui coimputato AC 1, detto “__________”, con cui ha poi avviato la predetta relazione sentimentale. Approfittando della di lui disponibilità di cocaina, essa avrebbe ripreso a consumare. Una volta ricominciato a “sniffare”, essa non sarebbe più stata in grado di controllarsi e sarebbe rapidamente ricaduta in un consumo pesante.

                                         Tolti brevissimi periodi lavorativi, essa anche dopo la liberazione avrebbe proseguito la propria attività di prostituta, e avrebbe inoltre profittato (almeno sino alla nomina di un curatore in favore del coniuge) delle prestazioni di invalidità spettanti al marito, nel frattempo colpito da due ictus, a seguito dei quali è tuttora ricoverato presso la Casa anziani __________.

                                         La figlia maggiore dell’accusata convive attualmente con il proprio compagno, mentre che la minore è collocata presso l’istituto __________. Ad entrambe è stato affiancato un curatore.

                                         L’accusata, grazie alla prostituzione e alle rendite del marito, non sembra avere avuto particolari problemi finanziari, almeno per quanto riguarda la soddisfazione dei propri desideri, risultando in particolare che essa ha potuto inviare in patria circa fr. 35'000.- nel periodo 2005-2006 (AI 49).

                                         Oltre ai due predetti precedenti penali, a carico dell’accusata risultano altre tre condanne minori, una risalente al 1993 a 30 giorni di detenzione (sospesi) ed una multa per violazioni della LCS, una del 1998 per contravvenzione alla LFStup un’altra le è stata inflitta nel 1999 per circolazione senza licenza di condurre (cfr. AI 4 e AI 164, pag. 44).

 

                                   3.   Come già detto, la AC 2, è stata sottoposta a due perizie psichiatriche (AI 93 e AI 173), che il dott. PE 1 ha confermato e spiegato in aula in occasione del dibattimento.

                                         Nell’opinione dell’esperto, l’accusata, già gravata di un lieve ritardo mentale, avrebbe riportato danni cerebrali irreversibili a seguito degli importanti abusi di cocaina, situazione in conseguenza di cui il perito ha ritenuto per lei una scemata imputabilità di grado medio.

                                         Egli ha inoltre pronosticato per lei un elevato rischio di recidiva ritenendola scarsamente educabile, rischio che potrebbe essere limitato sensibilmente, ma non eliminato, con un trattamento ambulatoriale particolarmente intenso, auspicando cioè che esso “venga continuato "sine die" e che consista in un controllo regolare, a frequenza elevata, della peritanda, che dovrebbe essere inserita in una rete di sostegno comprendente diverse figure (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere/a psichiatrico/a)” (AI 173, pag. 13).

 

                                   4.   AC 3, afferma di essere nato il 14 dicembre 1987 a __________ da madre di origine dominicana, divenuta cittadina francese per matrimonio, e da padre della __________. Egli sostiene di essere cittadino francese ed ha presentato un passaporto ed una carta di identità attestanti la sua nazionalità, documenti della cui autenticità vi è però motivo di dubitare, come meglio si dirà più avanti. L’accusato, che è incensurato, asserisce di avere vissuto sino all’età di 13/14 anni con la madre a __________, dove ha frequentato le scuole primarie. Si sarebbe poi trasferito con lei in __________, dove già abitava il padre. Egli avrebbe una sorella, che abita in __________, e due fratelli, uno residente a __________ e l’altro a __________. La sua famiglia non sarebbe benestante ma avrebbe di che vivere. La madre lavorerebbe tuttora mentre che del padre, con cui non intrattiene alcun rapporto, non ha saputo dire nulla.

                                         Poco si sa su come l’accusato abbia trascorso gli anni precedenti il suo arrivo in Svizzera. In aula ha raccontato di aver svolto per un certo periodo l’attività di meccanico. Nel giugno 2004 si sarebbe recato in __________ per rendere visita al fratello, che si trovava in prigione, mentre che all’inizio del 2005 egli sarebbe andato in __________, dove già si trovava un suo amico, tale __________, dedito -per ammissione dell’accusato- allo spaccio di cocaina al dettaglio. Sarebbe stato questo __________ ad iniziarlo a questa attività e ad insegnarli a tagliare la sostanza. Dopo 3 mesi AC 3 avrebbe però fatto ritorno in __________, abbandonando questa attività, ritenuta poco remunerativa.

                                         Nella seconda metà del 2005 un suo amico, tale “__________”, poi identificato in __________, gli avrebbe proposto di recarsi in __________ per ritirare circa Euro 18'000.- provento del traffico di droga, ciò che AC 3 ha accettato di fare. Arrivato a __________ e ritirato il denaro, non potendo -in ossequio alle istruzioni impartitegli da __________ - fare rientro in Patria prima di una settimana, egli ne ha approfittato per rendere visita ad un suo ex compagno di scuola __________, che risiede in Ticino. Giunto nel nostro cantone verso la fine di agosto del 2005, dove si è trattenuto solo alcune settimane, è subito entrato in contatto con persone dedite al traffico di cocaina, tra cui __________ (fermato in data 11 novembre 2005 in arrivo all’aeroporto di __________ con ca. 600 grammi di cocaina) e il qui coimputato AC 1.

                                         L’accusato si è poi trasferito a __________, dove ha conosciuto __________ con cui ha iniziato una relazione amorosa. Nell’agosto del 2006 egli, con la compagna, ha lasciato __________ per __________.

 

                                   5.   Gli accertamenti tecnici effettuati sui documenti francesi del AC 3 hanno fornito concreti indizi di contraffazione. Già ad un primo esame il passaporto francese Nr. del AC 3 è apparso danneggiato ed il foglio trasparente posto sulla fotografia sollevato, segno questo di una manomissione o quantomeno di un tentativo di manomissione. Altro elemento a sostegno della tesi della contraffazione è la durata di validità del documento. Il passaporto è stato emesso il 6 maggio 2004 e riporta quale data di scadenza quella del 5 maggio 2009, ciò che appare assai strano, visto che stando alle informazioni fornite dalle autorità francesi tutti i passaporti emessi dopo il 2000 hanno validità di 10 anni.

                                         Dubbia è anche l’autenticità della carta di identità. Il numero di identificazione del documento  contiene infatti una lettera, ciò che di primo acchito ha portato gli inquirenti francesi a dichiarare il documento come falso. In seguito essi hanno specificato che potrebbe trattarsi di una particolarità legata al rilascio del documento da parte di un dipartimento d’oltremare. Comunque sia, l’ortografia del nome di battesimo del prevenuto diverge nei due documenti (RPG pag. 48 e segg.).

                                         Tuttavia, a questi due documenti di dubbia autenticità si contrappone un atto di nascita, prodotto dalla difesa, ritenuto autentico dalle autorità preposte, dal quale risulta che AC 3 è nato a __________ il 14 dicembre 1987, con l’unica particolarità che questo atto è stato notificato il 3 febbraio 1992, quindi quasi 5 anni dopo la nascita dell’imputato.

                                         Agli inquirenti è poi parso ulteriormente sospetto il fatto che l’accusato fosse conosciuto dai suoi amici e nell’ambiente dominicano col nome di “__________”, ovvero proprio il nome con il quale, stando alle dichiarazioni del suo amico di infanzia __________, egli sarebbe stato iscritto a scuola __________, ossia __________ (verbale __________ 15 febbraio 2007, all. 23 RPG, pag. 1).

                                         E sempre col nome “__________” l’accusato è stato indicato, dalle altre persone presenti, come l’autore dell’aggressione avvenuta presso la discoteca __________ il 31 luglio 2006 (all. 2 RPG, vedi anche punto 1 AA AC 3).

                                         In corso di inchiesta sono sorti legittimi dubbi anche al riguardo della data di nascita dichiarata dal prevenuto.

                                         Gli inquirenti il 28 settembre 2005 avevano infatti intercettato una telefonata in cui la madre e la sorella, rivolgendosi a lui come “__________”, gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno, e la madre gli ha detto espressamente “stai diventando grande”. L’accusato, interrogato in proposito, ha preteso che la sua famiglia sarebbe devota a __________, santo festeggiato proprio il 29 settembre, ragione per cui i familiari sarebbero soliti fargli gli auguri in quanto __________ sarebbe il suo santo protettore. Dal che anche il suo soprannome di __________.

                                         In aggiunta a ciò, il 12 dicembre 2006 la compagna __________ si è presentata al penitenziario allo scopo di consegnare al AC 3 del cibo e due libretti concernenti i segni zodiacali dell’acquario (quello della __________) e della bilancia. L’accusato non ha saputo spiegare il motivo della scelta della fidanzata, visto come egli sostenga di essere del sagittario, essendo nato il 14 dicembre 1987.

                                         Significativo il fatto che anche la sorella del AC 3, __________, sentita a verbale abbia spontaneamente dichiarato che il fratello è del segno della bilancia, salvo poi correggersi in seguito ed accreditare la versione del fratello (all. 22 RPG, pag. 4).

                                         La discrepanza sulla data di nascita non è priva di conseguenze pratiche, potendo in specie l’accusato beneficiare dell’attenuante d’essere stato ancora minorenne all’epoca del primo grave episodio di traffico di droga imputatogli nell’atto d’accusa, avvenuto nell’ottobre del 2005 (vedi punto 2.1 AA AC 3).

                                         La Corte, pur mantenendo ampie riserve circa la reale identità dell’accusato, non ha ritenuto di potere prescindere dall’ammettere le risultanze di un atto di nascita apparentemente autentico, e si è pertanto attenuta al suo contenuto, ritenendo che il prevenuto fosse minorenne all’epoca dell’episodio dell’importazione in Svizzera di poco più di 1 kg di cocaina ad elevato grado di purezza.

 

                                   6.   Nel 2005 ha preso avvio l’inchiesta denominata “__________” concernente la vendita al dettaglio di cocaina sulla piazza di __________ ad opera di cittadini domenicani. L’inchiesta ha ben presto fornito indicazioni di un probabile coinvolgimento della AC 2 e del AC 1.

                                         Le indagini, assistite da controlli telefonici su di loro e su altri personaggi a loro collegati (tra questi __________, fratello della AC 2, condannato con la sorella a seguito dell’inchiesta “__________”, cfr. AI 164), hanno permesso di apprendere in tempo reale dell’arrivo in Ticino, il 12 settembre 2005, del AC 3. Questi è a sua volta stato immediatamente posto sotto sorveglianza telefonica, dopo che si era tosto munito di un telefono cellulare, ed è subito risultato chiaro come questi si sia subito attivato per far giungere nel nostro cantone dalla __________ un’importante partita di stupefacente. Grazie a questi controlli telefonici incrociati è stato possibile seguire, quasi in diretta, l’arrivo all’aeroporto di __________, via __________, del corriere __________, arrestato in possesso di 1008 grammi di cocaina pura all’80%, confezionati in ovuli da lui ingeriti. AC 3 e __________, che attendevano il corriere, hanno assistito al suo fermo e si sono perciò allontanati. Dalle telefonate intercorse dopo l’arresto è emerso che anche AC 2 e AC 1 si trovavano a __________ in quella circostanza.

                                         Dopo questo episodio il AC 3 si è sbarazzato del telefono cellulare e si è trasferito a __________.

                                         Da lì, nonostante il fallimento di questa prima operazione, l’accusato nei mesi successivi ha saputo comunque avviare un fiorente commercio di cocaina, rifornendo in particolare proprio il AC 1, recatosi più volte a __________, in compagnia della AC 2 e di terzi, per acquistare stupefacente da lui.

                                         Nell’agosto 2006, come detto, il AC 3 e la __________ si sono trasferiti a __________, ed anche in Ticino il prevenuto ha continuato a trafficare cocaina.

                                         Il suo arresto è avvenuto il 4 novembre 2006 in maniera quasi causale. Quella notte, infatti, __________ ha chiamato la polizia affermando di aver riconosciuto tra gli avventori della discoteca __________ la persona che lo aveva accoltellato il 31 luglio precedente all’esterno dalla discoteca __________. Gli agenti intervenuti hanno perciò proceduto al suo fermo, e il AC 3 è quindi rimasto in carcere preventivo sino al dibattimento.

 

                                   7.   Svolta l’istruzione predibattimentale, con atto d’accusa 27 agosto 2007 il procuratore pubblico ha imputato al AC 3 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per l’importazione di 1008 grammi di cocaina, per la vendita di compressivi circa 1800 grammi di cocaina e per atti preparatori finalizzati all’importazione di 3-4 chili di predetta sostanza. Egli è inoltre stato accusato di lesioni semplici (aggravate) per il predetto episodio in danno del __________, di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i suoi consumi di cocaina e marijuana, di riciclaggio di denaro per aver inviato in __________ Euro 1000.-, e di infrazione alla LDDS per aver soggiornato in Svizzera in urto ai disposti di detta legge.

                                         Posto che il AC 1 e la AC 2 sono a loro volta stati rinviati a giudizio avanti ad un’Assise criminale con atto d’accusa del 20 agosto 2007, e ritenuto che gli addebiti mossi ai prevenuti si riferiscono parzialmente agli stessi fatti, i due procedimenti sono stati congiunti in data 6 settembre 2007 (doc. TPC 7) ed i 3 accusati deferiti avanti ad una medesima Corte.

 

                                   8.   AC 3, sostanzialmente reo confesso (anche se non per questo particolarmente collaborante), ha accettato il giudizio di questa Corte, che gli ha inflitto una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi con computo del carcere preventivo sofferto, ragione per cui la sua posizione può essere qui di seguito sommariamente riassunta.

                                         Egli ha in primo luogo pacificamente ammesso di avere aggredito __________ per motivi di gelosia. Il __________ avrebbe infatti baciato sul collo la __________ in un altro locale pubblico che essi avevano visitato in precedenza quella sera. Appreso della circostanza, l’accusato ha rintracciato il rivale al __________, l’ha invitato ad uscire tramite una terza persona, e lo ha quindi affrontato, spalleggiato dall’amico __________.

                                         L’accusato ha ammesso di aver estratto un coltellino, a suo dire per spaventare il contendente.

                                         Ne è seguita una colluttazione ed in questo frangente il __________ è rimasto lievemente ferito ad un ginocchio. Tanto basta per ammettere l’imputazione di lesioni semplici aggravate di cui al punto 1 AA.

                                         Per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, è innanzitutto incontrovertibile, stanti le risultanze dei controlli telefonici, l’avvenuta importazione dei 1008 grammi di cocaina pura di cui al punto 2.1 dell’atto di accusa, ciò che l’imputato ha difatti ammesso senza grandi resistenze. Quo alle vendite di cocaina, quantificate dall’atto di accusa in complessivi 1813 grammi (punti 2.2-2.7 AA), la Corte le ha accertate in ragione di circa 1'700 grammi, e l’imputato ha altresì riconosciuto di avere compiuto (in correità con AC 1, __________ e tale non meglio identificato “__________”) atti preparatori volti all’importazione in Svizzera ed in Italia dal __________ di almeno 3 chili di cocaina.

                                         Il prevenuto ha pure ammesso gli addebiti minori a suo carico, dando perciò atto della contravvenzione alla LFStup per i suoi consumi di marijuana e cocaina, del riciclaggio di denaro per un invio di Euro 1'000.- provento del traffico di droga e della violazione della LDDS commessa con il proprio prolungato soggiorno in Svizzera.

                                         L’atto di accusa nei suoi confronti ha pertanto trovato sostanziale conferma.

 

                                   9.   Come per il AC 3, anche l’arresto della AC 2 e del AC 1 si è verificato a seguito degli sviluppi di un fatto di sangue.

                                         E’ infatti accaduto che il 21 ottobre 2006 il sedicente PL 1, poi identificato in PL 1, si è presentato di buon mattino all’ospedale __________ con una ferita da coltello, raccontando agli inquirenti di essere stato aggredito e derubato da 3 giovani nel sottopassaggio della stazione di __________. La sua versione non è però sembrata particolarmente convincente, e gli inquirenti hanno in particolare notato (esaminando i tabulati) come dal telefono della sua camera egli avesse parlato in quattro circostanze con il collegamento della AC 2, che nondimeno egli, unitamente al AC 1, negava di conoscere.

                                         Tanto è bastato per convincere gli inquirenti ad effettuare, il 24 ottobre 2006, una perquisizione presso l’appartamento della prevenuta. Giunti sul posto gli inquirenti hanno sorpreso sull’uscio di casa i prevenuti e il loro amico __________ in procinto di lasciare l’appartamento. Uno dei tre, nella confusione non è stato chiarito chi, recava con se uno zainetto per bambini, appartenente alla figlia della AC 2, raffigurante il personaggio “Pikachu” della serie “Pokemon”. All’interno vi erano 3 pacchetti contenenti complessivi 484 grammi lordi di cocaina e una bilancia digitale. Nell’appartamento sono invece stati trovati dei coltelli simili a quello rinvenuto sporco del sangue del PL 1 non lontano dall’abitazione dell’accusata.

                                         Il AC 1 è rimasto in detenzione preventiva sino al processo, la AC 2 è stata rilasciata dopo 3 mesi, il 25 gennaio 2007.

 

                                10.   La Corte, esaminando le risultanze dell’inchiesta, ha ritenuto di dovere segnalare delle palesi disfunzioni concernenti le condizioni di carcerazione preventiva presso il carcere giudiziario __________, essendo risultato come gli accusati, ed altri personaggi coinvolti nell’inchiesta, abbiano potuto ripetutamente ed indisturbatamente comunicare tra loro, alle volte al limite dell’irrisione, rendendo così assai più arduo (se non addirittura vanificandolo) il lavoro degli inquirenti.

 

                                         Di questa situazione avevano per primi fatto menzione gli stessi ispettori di polizia incaricati delle inchieste. A pagina 78 del rapporto di polizia giudiziaria 18 giugno 2007 concernente la AC 2 e il AC 1, sottoscritto da ben 5 ispettori di polizia giudiziaria, si legge che:

  Non si esclude che questi cambiamenti di versione possano essere stati originati da accordi, derivanti da scambi di informazioni, avuti tra i due rubricati durante il periodo di detenzione presso il carcere giudiziario “__________”, se si considera che anche __________, in occasione del verbale a confronto con AC 1 assecondava le intenzioni di quest’ultimo, ritrattando e diminuendo sia le quantità di stupefacente consegnate a lei per il tramite della sola AC 2, come anche i quantitativi complessi trasportati e forniti, sempre presso di lei a __________ e quindi a __________, da entrambi i rubricati ma principalmente a favore di __________.”

 

                                         Alla pagina successiva gli inquirenti segnalavano inoltre che (pag. 79):

 

  Si fa anche presente che __________ ha inoltre spontaneamente ammesso di aver fatto da intermediario per uno scambio di informazioni tra altri detenuti, e segnatamente che, durante il periodo di incarcerazione presso “__________”, su richiesta di AC 3, e così come indicato da questi, di aver comunicato ad AC 2 che l’altro interessato avrebbe dichiarato, durante gli interrogatori d’inchiesta, di averle venduto unicamente 40 grammi di cocaina e che avrebbe invece sottaciuto di aver fornito a lei ed a AC 1, anche partite da 500 e da 1000 grammi di cocaina. Si precisa che __________ aveva fornito queste indicazioni prima ancora che AC 1 e AC 3 ammettessero di intrattenere tra di loro dei legami relativi a cocaina.”

 

                                         Ancora più esplicito il tenore del precedente rapporto di polizia giudiziaria 14 maggio 2007 relativo al AC 3, sottoscritto da due ispettori di polizia giudiziaria, e che a pagina 55 denuncia quanto segue:

 

  In questo capitolo ci permettiamo di riportare un fatto oggettivo.

Il nuovo carcere giudiziario “__________” ha mostrato, nel corso di questa inchiesta, i suoi limiti. I detenuti incarcerati in questa struttura sono riusciti, con una certa ed osiamo dire preoccupante facilità, a comunicare tra loro.

Attraverso le finestre, direttamente o per “passa-parola”, o scrivendosi dei messaggi sui muri dell’area di passeggio, si sono scambiati informazioni ed in alcuni casi si sono accordati sulle versioni da rendere a verbale di interrogatorio.

Totalmente vani sono stati i nostri sforzi di tenere i detenuti separati ed evitarne i contatti, tutto ciò è confermato dalle informazioni specifiche rese sui verbali di interrogatorio e le segnalazioni a suo tempo fatte al Ministero Pubblico.

Di quanto appena riferito ne abbiamo assoluta certezza.

Questo aspetto non ha per nulla facilitato il compito degli inquirenti.”

 

                                         Ed in effetti, l’esame degli atti ha confermato appieno il fondamento delle doglianze degli ispettori.

                                         Questa la per certi versi sconcertante deposizione del __________, da cui risulta come egli abbia potuto lungamente e dettagliatamente conversare con il AC 3 al riguardo del di lui connesso procedimento, connessione che era chiara ai due per la comune conoscenza del AC 1, o anche solo per il motivo che al __________ era stata mostrata la foto del AC 3 (RPG, classificatore 2, sezione 11, verbale 12 dicembre 2006, n. 11.05, pag. 7 e 8):

 

  Per dimostrare piena collaborazione, intendo precisare una situazione che è capitata in carcere qualche giorno il mio ultimo interrogatorio di polizia del 14 novembre 2006. Mi trovavo al passeggio per l’ora d’aria, e con me vi era anche il AC 3. Io lo conoscevo già di vista poiché l’avevo incontrato, mentre era in compagnia della sua ragazza, nella discoteca __________. Inoltre avevo avuto modo di vedere la sua fotografia proprio in occasione del mio ultimo interrogatorio di polizia. In sostanza discutevamo un po’ della nostra situazione. Lui mi raccontava che era stato arrestato per un accoltellamento avvenuto in una discoteca ma che poi doveva chiarire anche una situazione riguardante una persona che lui aveva fatto arrivare dall’estero con un chilo di cocaina. Mi aveva detto che questa persona era stata arrestata in un aeroporto, senza specificare il luogo, e che lui che ne attendeva l’arrivo era dovuto fuggire di corsa. Mi ha inoltre detto che il suo passaporto è falso e che la polizia ha capito qualche cosa, ma che non riesce a dimostrare che si tratti effettivamente di un falso. Nel discorso mi chiedeva se mi avevano domandato di lui, ed io gli rispondevo che mi era stata sottoposta la sua fotografia e che avevo semplicemente detto che l’avevo già visto in discoteca in Italia. Spiegavo che ero stato arrestato assieme a __________ e AC 2, cosa che comunque lui sapeva già. La mia impressione è che probabilmente AC 3 pensava che io fossi a conoscenza di ciò che lui faceva con __________ e AC 2 riferito a cocaina. Io di fatto non sapevo nulla.

AC 3 mi ha confidato che lui riforniva di cocaina __________ e AC 2 e che aveva cominciato a fare alcune ammissioni durante gli interrogatori. AC 3 mi diceva di aver ammesso sue vendite a favore di AC 2 e __________ nell’ordine di poche decine di grammi, e meglio quantitativi da circa 15-20 grammi per volta, in due diverse occasioni, e questo per far credere alla polizia che lui sta collaborando. In realtà lui mi ha detto di aver venduto, in diverse occasioni, quantitativi ben superiori a __________ e AC 2, ed anche nell’ordine di circa 500 grammi e di circa 1 kg per volta. Durante il discorso AC 3 mi ha detto che __________ e AC 2 non gli pagavano subito la cocaina, ma bensì, unicamente a loro vendite avvenute a favore di loro acquirenti. In pratica ricevevano la cocaina a credito, la vendevano, e man mano pagavano il dovuto a AC 3.

AC 3 mi ha raccontata questi particolari poiché gli avevo detto che, tramite le finestre del carcere, riuscivo a comunicare con AC 2. AC 3 mi ha chiesto di fare passare ad AC 2 il messaggio che se le chiedevano qualcosa di lui, doveva ammettere solo quantitativi di circa 20 grammi. Io, infatti, mi ero già messo d’accordo con la __________ al riguardo dei 2 grammi di cocaina trovati in mio possesso.

Ricordo che AC 3 mi ha anche detto che durante gli interrogatori gli avete contestato delle conversazioni telefoniche, dove lui discuteva sul prezzo della cocaina con il __________ e con un’altra persona. Durante il discorso ha menzionato il nome dell’altra persona, ma adesso non ricordo se era __________, non voglio aggiungere dettagli per non fare confusione.”

 

                                         L’episodio è stato quindi stato contestato al AC 3, che ha ammesso l’incontro, negando invece di avere voluto inquinare l’inchiesta (verbale 6 febbraio 2007 AC 3, all. 14 RPG, pag. 5):

 

  Gli interroganti mi chiedono se corrisponde al vero che io, dall’interno del carcere dove mi trovo in detenzione, ho cercato di mettermi in contatto con la mia acquirenteAC 2, tramite un altro detenuto, alfine di fornire un’identica versione con riferimento ai quantitativi di cocaina forniti che sarebbero invece, ed in realtà, nettamente superiori rispetto a quanto da me dichiarato. Mi si chiede di prendere posizione in merito.

 

R: Non è vero. Io non mi sono accordato con la AC 2 per fare in modo che lei dicesse le stesse cose dette da me. Io non ho mai fatto “passeggio” con persone (detenuti) rientranti nella mia inchiesta.

 

ADR che corrisponde al vero che io ho fatto il “passeggio” con un cittadino domenicano. Questo è successo in una sola occasione. Era un domenicano giovane, magro, con i capelli ricci, forse “rasta”. Con lui non ho però parlato della mia inchiesta o del motivo che mi vede in prigione. Abbiamo semplicemente fatto passeggio.

 

ADR che riconosco nella fotografia allegato Doc C al presente verbale il ragazzo con il quale ho fatto “passeggio”. Questo è successo diverso tempo fa, forse uno dei primi giorni che io ero in prigione. Non l’ho più visto. Non so se sia ancora in prigione o se sia già andato a casa.

 

Prendo atto che trattasi di __________ detto __________.”

 

                                         Il sospetto degli inquirenti di collusioni tra gli imputati era comunque preesistente alle predette rivelazioni del __________. Già il 23 novembre 2006 essi avevano formulato alla AC 2 la (data la situazione di detenzione preventiva) insolita domanda volta a sapere se (RPG, classificatore 2, sezione 3, verbale citato, n. 3.04, pag. 1):

 

  D: Durante la sua permanenza presso il carcere giudiziario “__________” ha avuto modo di vedersi o di parlare, indirettamente o direttamente, con altri detenuti? Ha ricevuto messaggi (verbali) per conto del __________ o di altre persone coinvolte in questa inchiesta?

 

R: Ho sentito qualcuno che era al penitenziario, nell’altro stabile. Questi mi ha domandato se io e __________ eravamo in prigione ed ho detto di sì. Mi ha poi domandato del __________, se era stato arrestato anche lui ed io ho detto di no. Mi ha chiesto se era stato preso in Italia ed io ho risposto che __________ era in __________ in vacanza. Ho poi parlato con altre signore in stato di arresto come me ma nulla di importante.”

 

                                         Sempre la AC 2, in una fase più avanzata dell’inchiesta, ha ammesso che (RPG, classificatore 2, sezione 3, verbale 29 maggio 2007, n. 3.14, pag. 14):

 

  E’ vero che quando eravamo in carcere __________ mi aveva chiesto quanta cocaina io avevo preso AC 3, ed io gli avevo risposto 40 grammi, che in pratica è la verità.”

 

                                         Anche in questo caso, pertanto, vi è l’ammissione di colloqui indebiti tra detenuti di un medesimo procedimento, mentre che si nega di avere concordato delle versioni di comodo.

 

                                         Anche il AC 1 ha fatto la sua parte, il che è ovvio dato il suo pesante coinvolgimento nei traffici di cocaina.

                                         Già il 5 dicembre 2006 egli ammetteva che (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale citato, n. 2.04, pag. 12):

 

  E’ vero che conosco il AC 3, l’ho visto a __________, in Ticino ma non ho assolutamente nulla a che vedere. So che abita a __________. Ricordo pure di averlo visto al carcere e lui mi ha fatto segno che non c’era niente fra noi. Non ho niente da dire su di lui.”

 

                                         Il 1° febbraio 2007 egli ha invece dichiarato che (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale citato, n. 2.07, pag. 1):

 

  Gli interroganti mi chiedono se intendo fornire delle dichiarazioni spontanee in merito alle situazioni che hanno portato al mio arresto.

R: Vorrei dire che in prigione ho visto altre persone, altri dominicani. Un giorno mentre andavo ad una visita medica ho incontrato nei corridoi __________ il quale mi ha detto che eravamo lì per colpa del __________. Voglio poi ancora dire che dalle finestre ho parlato con altre persone in carcere e coinvolte in questa storia”.

 

                                         L’impressione è quella di in un condominio, dove ci si incontra nei corridoi e ci si parla da finestra a finestra. L’accusato ha pure aggiunto (pag. 3):

 

  In precedenza ho dichiarato agli interroganti che, in carcere negli scorsi giorni, ho letto sulle pareti dell’area passaggio dei messaggi che ha scritto __________. Lui mi ha scritto che non ha niente contro di me, mente io gli ho scritto che non sono stato io a denunciarlo, ma __________. Devo dire che anche io, nelle scorse settimane, avevo scritto dei messaggi destinati ad AC 2, volevo semplicemente darle dei consigli su come comportarsi con sua figlia e la sua famiglia. Lei mi aveva scritto che mi ama ed io gli ho scritto, sempre sul muro del carcere, che è colpa sua se sono in prigione”

 

                                         Sembra perciò esserci anche una sorta di albo per le affissioni, dove i detenuti in regime di carcere preventivo possono impunemente lasciarsi messaggi scritti qualora non riescano a comunicare diversamente

 

                                         Ancora il AC 1, che chiede spudoratamente (o ingenuamente) agli interroganti riscontro dell’esito di un suo colloquio non autorizzato con la coimputata (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale 7 febbraio 2007, n. 2.11, pag. 4):

 

  Ho avuto la possibilità di pranzare.

Ho chiesto agli interroganti se hanno avuto notizie del mio nuovo avvocato, visto che quando AC 2 è stata scarcerata le ho chiesto di trovarmene un altro.

Quando è stata scarcerata ho potuto vederla dalla finestra della mia cella, e mentre lei si allontanava a piedi, uscendo dalle mura del carcere, le ho chiesto di trovarmi un avvocato. Mi viene detto che non appena vi saranno conferme scritte per il tramite del magistrato verrò informato.”

 

                                         Da ultimo -e con questo si è toccato il fondo- , ancora il AC 1, che giunge ad invocare il contenuto delle comunicazioni scritte sulle mura del carcere per sostanziare la credibilità delle sue tesi (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale 8 marzo 2007, n. 2.18, pag. 9 e 10):

 

  Riconfermo nuovamente che da AC 3 a __________, io e __________ abbiamo acquistato un totale di circa 1'250 grammi di cocaina ed ulteriormente ricevuto in regalo circa 100 grammi di “taglio”. __________ dice la verità ma esagera. Anche __________ parlando delle trasferte a __________ esagera e mi ha chiesto scusa, lasciandomi una scritta in carcere.”

 

                                         Se questo è lo stato delle cose alla __________, la Corte non può esimersi dal manifestare le proprie preoccupazioni e anzi rientra nei suoi compiti invitare le autorità preposte a prendere i dovuti provvedimenti.

                                         Una simile situazione è inaccettabile non solo perché rallenta, quando non la vanifica, l’attività degli inquirenti, ma anche perché pone alla Corte seri problemi nella valutazione dell’attendibilità delle versioni fornite dagli accusati, e quindi nella ricerca della verità.

 

                                11.   Con atto d’accusa del 27 agosto 2007 il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 e alla AC 2, in correità, infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita di almeno 2'148 grammi di cocaina, l’offerta di ulteriori 60 grammi, per l’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e la detenzione di 498,26 grammi.

                                         Il AC 1 è inoltre stato accusato di infrazione aggravata a predetta legge per avere commesso, in due distinti episodi, atti preparatori finalizzati all’acquisto di 1 chilo e di 50 grammi di cocaina, di lesioni semplici (aggravate) per avere accoltellato il PL 1, di infrazione alla LDDS e di contravvenzione alla LFStup.

                                         Alla sola AC 2 sono invece stati addebitati la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il consumo di almeno 500 grammi di cocaina, varie infrazioni alla LCS, l’esercizio illecito della prostituzione e l’infrazione alla LDDS per aver favorito il soggiorno illegale del compagno.

 

                                12.   Il AC 1, dopo essere stato reticente per molto verbali (facilitato in ciò dalle predette indebite comunicazioni con gli altri accusati), dopo circa 4 mesi di carcere preventivo ha alfine rilasciato consistenti ammissioni, tanto che per quel che lo concerne l’atto d’accusa è stato stilato sostanzialmente sulla base delle sue dichiarazioni.

                                         Anche la sua collaborazione con le forze dell’ordine, seppure migliori di quella offerta dagli altri imputati, è però stata solo parziale. In particolare, sia pure (si presume) per onorevoli motivi di cuore, egli ha mantenuto un atteggiamento di totale chiusura allorquando si è cercato di definire il ruolo e la partecipazione della AC 2 nei traffici. Inoltre, al dibattimento egli ha costantemente tentato di rinegoziare l’entità delle sue ammissioni, destando perfino l’impressione di volere ritrattare le precedenti ammissioni, ciò che il difensore ha però precisato non essere assolutamente il caso.

                                         La AC 2 ha per sua parte mantenuto durante tutta l’inchiesta un attitudine estremamente reticente, eccezion fatta per sporadiche ammissioni, poi puntualmente ritrattate. Nella sostanza, essa contesta di avere agito quale correa del compagno, per il che il processo nei suoi confronti ha carattere parzialmente indiziario.

                                         Qui di seguito gli accertamenti della Corte al riguardo delle accuse a carico di questi imputati

 

                                13.   Come già riferito in precedenza, il AC 1 e la AC 2 hanno fatto conoscenza verso la fine del 2004, presentati da tale __________, una zia acquisita di lui. I due avrebbero avuto all’inizio dei rapporti mercenari, ed avrebbero poi però iniziato una vera e propria relazione sentimentale. Il AC 1 ha così trasferito il centro dei propri interessi da __________ (dove abitava sino a quel momento) a __________, soggiornando spesso presso la AC 2, con cui faceva coppia fissa.

                                         Il AC 1, incensurato, e di cui si deve perciò presumere la pregressa condotta onesta, ha sostenuto al dibattimento di avere -in sostanza- perso la testa, e di essersi abbandonato ad un periodo di sbandamento, sia in conseguenza del proprio rapporto con la AC 2, ma anche perché inebriato dall’ambiente ludico trovato in seno alla comunità latina ticinese, a suo dire molto migliore di quello vissuto in precedenza a __________. Secondo le sue affermazioni, avrebbe perso il lavoro di saldatore nel 2004 ed avrebbe svolto in seguito solo lavori interinali. Data la sua assidua presenza in Svizzera, e stanti il suo impegno nelle questioni di droga (come si vedrà qui appresso) e la ricerca costante di divertimento, è evidente che nel periodo in esame non vi è stata molta possibilità di dedicarsi ad attività lecite, e il prevenuto riconosce del resto di avere tratto profitto dai suoi traffici di droga, guadagnando circa fr. 60'000.-, da lui spesi “in divertimenti, donne e vestiti” (verbale dibattimentale, pag. 8).

                                         La AC 2, che una volta di più si è legata all’uomo sbagliato, non avrebbe di certo di sua iniziativa commesso quanto accertato dalla Corte. Essa si è in sostanza lasciata coinvolgere nelle attività illecite del compagno, che le ha fornito la per lei irresistibile opportunità di importanti consumi di cocaina, ai quali essa si è abbandonata a corpo morto.

 

                                14.   Il AC 1 è in primo luogo accusato (in correità con la AC 2, il cui ruolo sarà esaminato più avanti) della vendita di complessivi 2148 grammi di cocaina a vari acquirenti nel periodo 2004 – 24 ottobre 2006 (punto 1.1 AA).

                                         Un aspetto particolare delle vendite ascritte all’imputato è quello per cui 3 soli clienti (__________) avrebbero, nell’ipotesi accusatoria, acquistato complessivi 1'900 grammi di quanto venduto dal prevenuto, ovvero circa il 90% del quantitativo complessivo, ciò che ha evidentemente facilitato le indagini, potendo le stesse essere concentrate su questi pochi acquirenti di riferimento.

                                         La Corte, esaminate le dichiarazioni del prevenuto e le chiamate in causa dei suoi clienti, ha accertato che egli ha venduto almeno 2 chilogrammi di cocaina.

 

                              14.1   __________ è stato sentito a più riprese dalla polizia, e quindi anche dal magistrato inquirente. Egli ha spontaneamente riconosciuto, senza mai cambiare versione, di essere caduto da qualche anno in una situazione di forti consumi di cocaina a seguito di problemi familiari, e di avere acquistato importanti quantitativi di cocaina dagli accusati, droga che gli veniva consegnata in prevalenza dalla AC 2.

                                         Sin dal primo verbale d’interrogatorio (RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 14 dicembre 2006, n. 12.01, pag. 3 e 4) egli ha dichiarato di avere acquistato cocaina da “__________” e AC 2 fin dal 2004, e questo nei di lei appartamenti di Mendrisio, per complessivi 900 grammi, di cui 700 consegnatigli dalla AC 2 e 200 dal AC 1.

                                         Siffatta indicazione è stata confermata nel verbale di polizia del giorno successivo (RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 15 dicembre 2006, n. 12.02, pag. 2) ed anche avanti al Procuratore Pubblico (n. 12.03, pag. 2 e 3). Confrontato in quello stesso verbale con la versione della AC 2 di vendite per soli 30 grammi, __________ ha affermato senza mezzi termini “che alla stessa deve esserglisi bruciato il cervello se riferisce dei quantitativi così ridicoli” (n. 12.03, pag. 4).

                                         Solo in un successivo verbale avanti al Procuratore Pubblico (verbale 11 aprile 2007, n. 12.06, pag. 1 e 2) egli ha marginalmente modificato il quantitativo, aderendo alla confessione del AC 1 che quantificava in 1000 grammi le vendite in suo favore. Ha però recisamente respinto l’affermazione dell’accusato secondo cui l’80% delle consegne sarebbe stato effettuato da lui, e solo il 20% dalla AC 2, mantenendo su questo punto la propria versione.

                                         Al dibattimento il AC 1, che ha come detto costantemente tentato di rinegoziare le precedenti ammissioni in nome di una più volte invocata “vera verdad” che egli avrebbe alfine deciso di raccontare, “dopo lunga riflessione” ha comunque riconosciuto che le forniture al __________ di cocaina di sua pertinenza -è pacifico che quanto fornito dalla AC 2 proveniva da lui- potevano essere stimate in 800/900 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6).

                                         La Corte, rilevata la concordanza con le affidabili e costanti dichiarazioni del __________, ha perciò quantificato in 900 grammi le vendite a questo cliente.

 

                              14.2   __________ gestiva all’epoca un piccolo bordello a __________. Dopo alcuni verbali contraddistinti da scarsa volontà di collaborazione, essa ha alfine ammesso di avere fatto consistenti acquisti di cocaina dai prevenuti a scadenze settimanali, nel periodo agosto/settembre 2004 – marzo 2006 assieme al compagno dell’epoca __________, e dall’aprile all’ottobre 2006 da sola, il tutto per complessivi 1200 grammi di cocaina (RPG, classificatore 3, sezione 13, n. 13.04).

                                         Stanti le dichiarazioni dell’accusato, l’ipotesi di reato è stata limitata alla fornitura di 900 grammi (650 alla coppia __________ e 250 alla sola __________), ciò che egli, pur con qualche recriminazione, ha alfine confermato anche in aula (verbale dibattimentale, pag. 5), per il che la Corte ha accertato la correttezza dell’imputazione per tale quantitativo.

 

                              14.3   Al dibattimento il Presidente ha brevemente passato in rassegna le vendite minori dell’accusato, che ha ammesso di avere venduto circa 55 grammi __________, 40 grammi a tale “amica di __________”, 25 grammi a __________, 1 o 2 grammi al __________, 13 grammi a tale “__________”, 11 grammi al __________, 10/12 grammi a __________, 10 grammi a __________, 3/4 grammi o forse più a __________, 10 grammi a __________, 10 grammi al minorenne __________ e 10 grammi a “__________” (cfr. verbale dibattimentale, pag. 6).

                                         Il tutto, facendo le dovute somme, per circa 200 grammi di cocaina

 

                                         E’ perciò così accertata la vendita di complessivi 2000 grammi di cocaina di pertinenza del AC 1, che, titolare economico della sostanza, è ovviamente da ritenere correo anche nei casi in cui le consegne sono state fatte dalla AC 2.

 

                                15.   Ai prevenuti sono imputate anche offerte di cocaina a clienti ed amici per complessivi 60 grammi (punto 1.2 AA). AC 1 ha ammesso in aula di averne effettuate per complessivi 32/34 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6: 10 a __________, 10 alla __________, 2 a __________, 5 alla __________, 3 a __________ e 2-4 al __________), confermando così sostanzialmente le dichiarazioni predibattimentali (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale 8 giugno 2007, n. 2.26, pag. 8-11).

                                         La AC 2, per sua parte, ha riconosciuto offerte per circa complessivi 40 grammi, come confermato dalla sua difesa in sede di arringa (verbale dibattimentale, pag. 13).

                                         Ne segue che l’imputazione, del tutto subordinata rispetto alle altre, di avere offerto complessivi 60 grammi di cocaina può essere senz’altro confermata.

 

                                16.   La successiva imputazione concerne l’acquisto a __________, e il trasporto da __________, in correità con terzi, di ulteriori complessivi 775 grammi di cocaina (punto 1.3 AA), quantitativo che la pubblica accusa ha ridotto a 725 grammi al dibattimento.

                                         Il AC 1, da che ha preso a collaborare (circa da febbraio 2007), ha costantemente raccontato di essersi approvvigionato di cocaina in prevalenza a __________, principalmente dal AC 3, a suo dire in 7 diverse occasioni , ma anche da tali “__________“, da una prostituta dominicana con la faccia butterata, come pure da tali “__________” e “__________”, che ha poi ammesso essere personaggi di fantasia, o da “__________”, che gli avrebbe però effettuato le consegne a __________ tramite certo “__________”, situazione perciò estranea all’imputazione in rassegna, oppure ancora certo “__________”, che gli avrebbe consegnato i circa 500 grammi di stupefacente rinvenuto al momento dell’arresto (cfr. in particolare sul tema degli acquisti i verbali 12 febbraio 2007, n. 2.12 e 15 febbraio 2007, n. 2.14).

                                         Il reato ascritto concerne in particolare la circostanza per cui il prevenuto, oltre che dalla AC 2, andava a __________ accompagnato da altri personaggi interessati ad acquistare stupefacente, principalmente l’amico __________, non sentito durante l’inchiesta perché latitante e solo di recente arrestato, ma anche __________. Secondo un copione ricorrente, la trasferta a __________ veniva effettuata con l’auto del marito della AC 2. Effettuato l’acquisto, la sostanza veniva trasportata a __________, a casa del 16enne __________, dove si procedeva alla divisione tra l’accusato e gli altri destinatari, in specie il “__________” (verbale 15 febbraio 2007, n. 2.14, pag. 2):

 

  Confermo di aver acquistato 1250 grammi di cocaina da AC 3. (...) Sulle modalità dell’acquisto, ribadisco che mi recavo a Zurigo accompagnato da __________ e questo sempre con la vettura di __________, ogni tanto c’era anche __________, altre volte la stessa già si trovava là. AC 3 mi consegnava la sostanza direttamente a casa sua a circa due chilometri di distanza dalla __________. La sostanza la portavamo al rientro a __________ a casa del __________, dove poi io e il __________ dividevamo la sostanza metà ciascuno. Non la tagliavamo. (...) ...__________ è venuto con me a __________ in quattro occasioni. __________ guidava, andava a trovare una sua amica. Lui sapeva che io andavo ad acquistare cocaina.”

 

                                         __________, dopo le iniziali reticenze, ha ammesso 5 trasferte di questo genere (RPG, classificatore 3, sezione 18, verbale 2 febbraio 2007, n. 18.04, pag. 2):

 

  Quando arrivavamo a __________, __________, AC 2 e __________ si allontanavano per andare ad acquistare la cocaina. (...) Il quantitativo che loro acquistavano io lo vedevo unicamente una volta che si arrivava a casa del __________. Posso dire (...) che in 3 occasioni __________, __________ e AC 2 avevano acquistato un quantitativo di quella dimensione che io stimo essere tra 200/250 grammi. Si trattava di cocaina in polvere. In 1 occasione, la prima volta che siamo andati a __________, avevano con loro un sacchetto da ca. 50 grammi di cocaina, sempre in polvere. ADR la cocaina non veniva nascosta in macchina ma so, benché non l’abbia visto, che __________  la nascondeva nelle sue parti intime.”

 

                                         Di analogo tenore le affermazioni di __________, che a confronto con la AC 2 ha dichiarato di avere partecipato a tre di queste trasferte, una delle quali con la AC 2 medesima (RPG, classificatore 2, sezione 3, n. 3.07, verbale 20 dicembre 2006 cfr. AC 2/__________, 3):

 

  ...AC 2 ci ha accompagnato in un’unica occasione. Riconfermo comunque che la stessa, in tale occasione, ha nascosto lo stupefacente acquistato da __________ nelle sue parti intime. Riconfermo anche che i quantitativi acquistati anche in tale occasione erano superiori ai 100 grammi. Preciso che le altre 2 volte in cui mi sono recato a __________ c’erano __________. Ribadisco che ci siamo sempre recati dallo stesso acquirente, ribadisco che i quantitativi si aggiravano sui 200/300 grammi.”

 

                                         Da ultimo, anche il giovane nel cui appartamento di __________ si procedeva alla spartizione della cocaina così acquistata ha confermato l’esistenza e l’entità di questi traffici (RPG, classificatore 3, sezione 17, n. 17.06, verbale 22 febbraio 2007 di __________, pag. 2 e 3):

 

  __________ erano sempre accompagnati da qualcun altro quando arrivavano a casa mia con la cocaina. AC 2 era sempre con loro. Spesso era presente con loro anche __________ ed in un paio di circostanze anche __________. Quando loro arrivavano a casa mia a __________, sapevo che erano stati a __________ ad acquistare la cocaina in quanto, prima di arrivare da me, __________ mi preavvisava telefonicamente. Mi diceva che stava per arrivare con __________. (...) Di regola arrivavano a casa mia all’incirca una volta al mese, ma nel corso di aprile 2006 erano arrivati a __________ in due diverse circostanze. E’ possibile che siano arrivati da me qualche volta in più, ma non ricordo bene, e quindi ritengo più corretto confermare un totale di 8-9 volte. Riconfermo anche il quantitativo da me dichiarato, e segnatamente che passando da casa mia hanno portato un quantitativo complessivo di oltre 1'500 grammi di cocaina.”

 

                                         A fronte di queste chiare risultanze, attestanti di viaggi ripetuti e di acquisti consistenti da dividere a metà a __________ tra il AC 1 e il __________, anche lo stesso imputato aveva riconosciuto i fatti, e nel verbale conclusivo avanti al Procuratore Pubblico aveva dato atto di avere acquistato con il __________ e trasportato per lui complessivi 775 grammi di cocaina a lui destinati (verbale 8 giugno 2007, n. 2.26, pag. 16):

 

  Secondo quanto sopra complessivamente i miei acquisti sono stati circa 2100 grammi per me e 775 grammi per __________. I quantitativi acquistati a __________ da __________ e da AC 3 sono stati suddivisi in parti uguali con __________.”

                                         Il Procuratore Pubblico ha poi ritenuto di ridurre l’imputazione a 725 grammi, ossia la metà dei 1500 grammi che il __________ dice di avere visto transitare da casa sua.

                                         Come che sia, in queste circostanze non appare credibile l’accusato laddove al dibattimento ha quantificato in soli 300 grammi lo stupefacente da lui acquistato e trasportato per conto terzi (verbale dibattimentale, pag. 6), trattandosi di quantitativo troppo esiguo a fronte del numero di viaggi effettuato e del conseguente volume degli acquisti.

                                         Vero è invece, secondo la Corte, che sulla base delle predette convergenti risultanze egli deve rispondere per i 725 grammi ascrittigli dalla pubblica accusa

 

                                17.   L’ultima delle imputazioni ascritte in correità ai prevenuti concerne la detenzione al domicilio della AC 2 al momento dell’arresto di complessivi 498.26 grammi di cocaina, di cui 471.37 grammi nello zainetto “Pikachu” e 26.89 grammi occultati in cantina.

                                         Il AC 1 ha pacificamente ammesso l’addebito (verbale 8 giugno 2007 citato, pag. 11 e verbale dibattimentale, pag. 6), mentre che la partecipazione della AC 2, che si professa innocente, sarà esaminata più avanti.

 

                                18.   Nel settembre del 2006 AC 3 ha coinvolto il AC 1 in un suo disegno criminoso, condiviso con tale “__________” di __________, tendente a fare giungere in Italia, e da lì eventualmente anche in Svizzera, vari chilogrammi di cocaina pura da acquistare in __________ e da fare trasportare in Europa da un corriere appositamente inviato in __________ (cfr. il punto 2.8 dell’AA AC 3, che ammette: verbale dibattimentale, pag. 5).

                                         AC 3 ha in specie prospettato al AC 1 la possibilità di acquistare in tal modo a buon prezzo un quantitativo di circa 1 chilo di cocaina, e gli ha chiesto di partecipare all’operazione finanziando l’acquisto dello stupefacente e reperendo un corriere disposto ad effettuare il pericoloso trasporto, ciò che l’imputato ha fatto.

                                         La vicenda è stata evocata nei dettagli dal AC 3 in occasione del confronto con il AC 1 (RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.21, verbale 14 marzo 2007, pag. 8):

 

  Nel periodo settembre/ottobre 2006 avevo detto a __________ che se voleva potevo fare arrivare in Ticino un chilo di cocaina. Gli avevo spiegato che mi necessitava anticipare l’intera somma di denaro, alfine di saldare chi forniva lo stupefacente e segnatamente una somma pari a U$ 6'000. __________ mi diceva che era interessato ad acquistare questo chilo di cocaina tramite me, ma che mi avrebbe richiamato entro un paio di giorni. Io gli avevo fatto presente che mi serviva comunque anche una persona disposta ad effettuare il viaggio, inteso un corriere. __________ mi diceva che sapeva già a chi rivolgersi, e meglio mi ha dato il recapito telefonico di Ismael, un portoghese che comunque già conoscevo e del quale avevo già il numero. (...) Trascorsa all’incirca una settimana, incontravo casualmente __________, che si trovava in compagnia di diverse persone tra cui forse AC 2, presso il bar di __________. In questa circostanza lui mi consegnava il denaro, e meglio U$ 2'500.- e Euro 1'500.-.”

 

                                         Il AC 3, d’accordo con tale “__________”, un sudamericano residente nella zona di periferia di __________ e con il quale si incontrava in un non precisato bar di __________, intendeva in realtà importare dal __________ un quantitativo ben superiore, che intendeva rivendere interamente in Italia, in dispregio dell’accordo preso con il correo, ciò che ha esplicitamente confermato al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 5). Il AC 1, ignaro dei reali intenti del AC 3, gli ha consegnato il denaro richiesto e gli ha pure presentato il __________ (cfr. sul dettaglio della presentazione il suo verbale 18 maggio 2007, RPG, classificatore 4, sezione 23, n. 23.03, pag. 2), noto tossicodipendente della piazza di __________ con precedenti per spaccio. AC 3 ha avuto buon gioco nel convincerlo ad effettuare il viaggio prospettandogli un compenso di Euro 12'000.-. Il corriere è quindi dapprima stato condotto in Italia dal “__________” per approvazione, dopo di che il AC 3 gli ha acquistato un abito elegante per il viaggio (dovendosi fingere un viaggio d’affari) e gli ha consegnato il denaro per il biglietto aereo. Il __________ è partito dalla __________ in data 16 settembre 2006. Giunto a __________, ha atteso invano per 12 giorni che gli venisse consegnato lo stupefacente, dopo di che è stato “autorizzato” a ripartire dalle persone che lo avevano accolto, e che cautelativamente gli avevano temporaneamente ritirato il passaporto.

                                         Dopo il rientro del corriere, AC 3 ha inviato in __________ ulteriori U$ 1'000.- per tentare di salvare l’operazione, ma il suo arresto, avvenuto il giorno successivo, ha vanificato (almeno per lui) ogni residua possibilità di buon esito.

                                         L’accusato ha così sintetizzato l’accaduto (verbale 2 febbraio 2007, n. 2.09, pag. 3):

 

  ...il AC 3 nel settembre 2006 mi aveva contattato per acquistare 1 kg di cocaina. Gli avevo già consegnato 5000 $ nonché presentato Ismael perché gli serviva qualcuno per il trasporto della cocaina. Purtroppo mi ha fregato e non ho visto né droga né soldi.”

 

                                         Al dibattimento egli ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ammettendo perciò, entro questi limiti, la sua partecipazione all’operazione.

                                         L’imputazione, che non concerne la AC 2, deve pertanto essere confermata.

 

                                19.   La Corte ha invece prosciolto il AC 1 dall’ulteriore imputazione di atti preparatori, tendenti all’acquisto di 50 grammi di cocaina dal AC 3 (punto 2.2 AA), ritenendo insufficienti gli elementi comprovanti la sussistenza dell’ascritto reato.

 

                                20.   Al AC 1 deve quindi essere addebitata la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato circa 15 grammi di cocaina, così come descritto al punto 3 AA (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7).

 

                                21.   Il AC 1 è altresì reo confesso dei fatti descritti al punto 4 AA, avendo ammesso, sia nei verbali predibattimentali che in aula, di aver avuto un alterco con PL 1 ed in quel frangente di averlo aggredito e ferito alla coscia della gamba sinistra con un coltello preso in cucina. La lite si è svolta al domicilio della AC 2, a __________. Il AC 1, che quella sera si trovava in Italia, avrebbe appreso nel corso di una telefonata della presenza in loco del PL 1, cosa che avrebbe provocato le sue ire, mentre che non è chiaro se questo per motivi di gelosia (concetto nondimeno da relativizzare alla luce della professione di prostituta dell’amica) o, piuttosto, per il timore (giustificato) che la presenza dell’ospite fosse motivo per un festino collettivo alimentato dalla sua cocaina. L’ira del AC 1 sarebbe stata rivolta anche nei confronti dell’amico __________, che pure si trovava nell’appartamento di __________ in quei giorni, il quale avrebbe mancato al compito ricevuto di fare, in sostanza, da cane da guardia in sua assenza, impedendo in specie che si facesse scempio della sua cocaina, al quale, invece, anche il __________ ha ampiamente partecipato e al cui scopo si era pure fabbricato una pipa artigianale per fumarsi lo stupefacente (cfr. il suo verbale 12 dicembre 2006, RPG, classificatore 2, sezione 11, n. 11.05, pag. 5, in cui riferisce di un consumo di 15/20 grammi in quell’occasione). Come che sia, il AC 1 sarebbe appositamente rientrato nottetempo (o piuttosto di primo mattino) a __________, e avrebbe quindi litigato con l’amica e i due uomini. Egli a suo dire sarebbe stato ubriaco (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7), ciò che la Corte ha creduto, trattandosi di dettaglio confermato dal __________ (verbale citato, pag. 5: “__________era visibilmente ubriaco”), ma ammette di avere colpito con una coltellata alla coscia il PL 1 mentre che questi giaceva su di un materasso posto sul pavimento (e difatti trovato sporco del suo sangue) di uno dei locali dell’appartamento.

                                         La Corte, così accertati i fatti, ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’ascritto reato, ma ha riconosciuto al prevenuto una situazione di scemata imputabilità per lo stato di ubriachezza, seppure solo in misura lieve. Infatti, in assenza di migliori riscontri sul grado di alcolemia, il solo fatto che l’accusato sia stato in grado di fare rientro a __________ proveniente dall’Italia (prima con il passaggio in auto avuto da un amico, poi con i mezzi pubblici) depone per una residua lucidità (specie quando in Svizzera rammenta di avere fatto il biglietto con la moneta spicciola presso il distributore automatico), senza contare il fatto che per il paio d’ore che può essere durato il viaggio egli non ha più ingerito alcolici, ed ne ha invece smaltito nella fisiologica ragione di 0.15 per mille all’ora. E’ quindi fuori questione un stato di assoluta irresponsabilità, da ammettere in presenza di alcolemie superiori a 3 per mille, mentre che, come detto, può essere riconosciuta per il predetto episodio di lesioni una situazione di lieve scemata imputabilità.

 

                                22.   In relazione all’imputazione di cui al punto 5 AA, in aula il AC 1 ha ammesso di non aver mai avuto permessi per la Svizzera, negando tuttavia di avere abitato dalla AC 2, ciò che la Corte non ha creduto, stante l’aperta contraddizione con le sue dichiarazioni iniziali, ben più logiche e compatibili con la relazione sentimentale esistente tra i due e la reiterata attività di spacciatore svolta sul nostro territorio.

                                         E in effetti, nel suo primo verbale d’interrogatorio l’accusato aveva dichiarato (RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.01, verbale 24 ottobre 2006, pag. 5):

 

  Io abito da diverso tempo con AC 2, magari un anno e mezzo. E’ vero che vado e vengo da casa sua. Mi è capitato di dormire molto spesso, anzi spessissimo a casa sua.”

 

                                         Questa logica tesi era stata confermata dalle speculari dichiarazioni rese dalla compagna il giorno medesimo dell’arresto (RPG, classificatore 2, sezione 3, n. 3.01, verbale 24 ottobre 2006, pag. 9):

 

 

  Non lo so chi ha messo la cocaina nello zaino di mia figlia __________. Dovete chiedere a __________ dato che lui vive praticamente a casa mia. (…) Viene sempre da me a trovarmi. Si ferma spesso da me a dormire.”

 

                                         Poste queste iniziali e concordanti ammissioni, fatte verosimilmente prima di potere imbastire delle versioni di comodo, per la Corte è chiaro che le successive ritrattazioni mirano a ridimensionare il ruolo di entrambi (ma soprattutto della AC 2) nei traffici di stupefacenti, quale logica conseguenza di una (pretesa) limitata presenza del AC 1 sul nostro territorio.

                                         Stante invece l’accertamento di una presenza di fatto ininterrotta sin dall’inizio della loro relazione, si ha che il AC 1 ha contravvenuto alla LDDS, sia per avere ecceduto il periodo in cui poteva soggiornare in Svizzera senza necessità di un permesso, sia per esservi entrato senza il passaporto, avendo egli spiegato in aula come egli (a furia di passare in continuazione) fosse oramai conosciuto ai valichi di frontiera, e venisse lasciato transitare senza formalità.

 

 

 

                                23.   Così accertate le responsabilità oggettive del AC 1, ciò che è in pratica avvenuto sulla sola scorta delle sue ammissioni, occorre determinare il ruolo avuto dalla AC 2 in quelle imputazioni formulate in correità a carico di entrambi.

                                         In questa operazione il prevenuto si è mostrato assai meno collaborante, avendo egli palesemente inteso proteggere la compagna addossandosene le colpe, o comunque non dichiarandone la partecipazione ai suoi traffici.

                                         Ancor meno collaborante è stata la AC 2, i cui verbali -letti nel complesso- sono costellati da dichiarazioni fortemente contraddittorie nel senso, ad esempio, che una medesima circostanza viene dapprima negata, poi ammessa, e quindi nuovamente negata (ciò di cui si fornirà esempio più avanti, al riguardo delle consegne di cocaina da lei effettuate). In questo valzer di versioni, essa indulge anche alla negazione di questioni non rilevanti, oppure desumibili chiaramente in base alla logica delle cose, facendosi in entrambi i casi smascherare come bugiarda. Inoltre, pur potendo contare sull’appoggio del compagno, essa è impietosamente sbugiardata dalle deposizioni di disinteressati terzi, siano essi acquirenti di cocaina o partecipanti a titolo accessorio o incidentale ai loro traffici. Il quadro complessivo che ne emerge è quello di una imputata del tutto priva di credibilità, che mente per mettere in pratica una primordiale forma di difesa, non disponendo verosimilmente delle risorse intellettive necessarie ad allestire una migliore difesa, o anche solo per farle comprendere che in queste circostanze raccontare la verità avrebbe condotto ad un risultato migliore rispetto a quello conseguibile mentendo ad oltranza senza potere sperare di essere creduta.

 

                                24.   La Corte, dovendo decidere della sua partecipazione all’infrazione aggravata alla LFStup di cui al punto 1 dell’atto di accusa, ha in primo luogo accertato che essa ben sapeva che il compagno era dedito al traffico di cocaina, non potendo essere altrimenti dal momento che essa vi ha collaborato effettuando una frazione significativa delle consegne.

                                         Posta questa consapevolezza, la Corte ha desunto elementi (punibili) di volontaria adesione e partecipazione all’attività del compagno già solo dall’avergli messo a disposizione i due appartamenti di Mendrisio in cui ha avuto domicilio nel periodo in questione, e questo al duplice scopo da un lato anche solo di fornire un alloggio al AC 1 finalizzato a facilitare i suoi traffici in Svizzera (potendo così egli evitare di dovere cercare alloggio altrove, o di rientrare continuamente in Italia, riducendo così in entrambi i casi il rischio di controlli a suo carico), e dall’altro di permettergli un sicuro deposito per lo stupefacente e di fornirgli un luogo discreto per l’effettuazione delle vendite.

                                         La AC 2, puerilmente, nega che la cocaina sia mai stata depositata a casa sua. Posto che la questione non ha di per sé valenza decisiva (l’unica imputazione di detenzione di stupefacente riguarda la cocaina rinvenuta al momento dell’arresto, di cui si dirà in un considerando seguente), la tesi contraria risulta già dalla logica delle cose, oltre che (comunque) dalle dichiarazioni concordi di varie persone che, anche se con riferimento a periodi diversi (il che dimostra che la situazione era ricorrente), sostengono di avere visto significativi quantità di cocaina a casa sua (cfr. il verbale 14 dicembre 2006 di __________, all. 12.01 RPG, pag. 8, riferito a più circostanze; verbale 22 febbraio 2007 di __________ all. 17.06 RPG, pag. 5; verbale 15 febbraio 2007 di __________, all. 19.01 RPG, pag. 3 e 4; verbale 5 maggio 2006 di __________, all. 14.02 RPG, pag. 2).

                                         Ulteriore collaborazione al AC 1 è stata fornita dalla AC 2 con la ricorrente messa a disposizione della vettura intestata al marito affinché egli vi effettuasse spostamenti finalizzati all’acquisto o alla vendita di cocaina, in specie per i viaggi sino a __________.

                                         Evidentemente, la AC 2 ha prestato man forte al compagno anche accompagnandolo in questi viaggi, ben consapevole che gli stessi erano finalizzati all’acquisto di cocaina. Questo risulta con chiarezza dalle dichiarazioni degli occasionali compagni di viaggio __________ e __________, come pure da quelle di __________, che li attendeva a __________ al ritorno, dichiarazioni già evocate al considerando n. 16, al quale si rinvia, e da cui risulta anche come la AC 2 abbia all’occorrenza assunto un ruolo attivo, celando su di sé lo stupefacente acquistato.

 

                                25.   Significativo, poi, il contributo direttamente fornito dalla AC 2 nelle vendite di cocaina.

                                         __________, come si è visto, afferma che la AC 2 fin dal 2004 gli avrebbe consegnato ben 700 dei 900 grammi da lui acquistati (cfr. il consid. 14.1), e la AC 2, sia pure per un solo istante, durante l’inchiesta ha ammesso l’addebito (verbale 20 dicembre 2006 avanti al Procuratore Pubblico, RPG, classificatore 2, all. 3.08, pag. 2: “__________era un cliente abituale ...Motivo per cui i 700 grammi da lui dichiarati glieli posso aver consegnati io ma erano del __________”), salvo poi ritrattare e fornire altre due versioni differenti due pagine più avanti (pag. 4: “Dichiaro che ho venduto a lui unicamente qualche grammo e sempre dello stupefacente del __________ (...) Sentite queste contestazioni posso dichiarare che io al massimo gli avrò venduto complessivi 200 grammi, era comunque sempre cocaina del __________”). Inutile dire che la AC 2, in simili circostanze, è del tutto priva di credibilità laddove ritratta senza ragione l’ammissione di un fatto risultante da una limpida chiamata in causa. In aula, se non altro, ha mantenuto la tesi, comunque menzognera, dei 200 grammi (verbale dibattimentale, pag. 8).

                                         L’accusata ha inoltre fornito una discreta parte della cocaina venduta al duo __________. Di 900 grammi complessivi a loro forniti, essa ha per un istante riconosciuto di averne consegnati 200 alla __________ (cfr. il predetto verbale 20 dicembre 2006 della AC 2, all. 3.08 RPG, pag. 4: “La __________ era cliente di __________ però gliela portavo io la cocaina. Ultimamente gli ho consegnato quantitativi da 10 grammi di volta in volta. In tutto gli avrò consegnato 200 grammi, era sempre cocaina del __________”), ciò che corrisponde grosso modo alle dichiarazioni della cliente, che stimava di avere ricevuto dalla AC 2 250 grammi di cocaina (verbale 24 aprile 2007, all. 13.04 RPG, pag. 2). Le successive ritrattazioni di questa ammissione, da ultimo al dibattimento, dove ha preteso di avere consegnato unicamente 50 grammi alla __________ (verbale dibattimentale, pag. 8), confermano solo la totale mancanza di credibilità dell’accusata.

                                         Così dimostrate consegne per 900 grammi, la Corte non ha ritenuto necessario di doversi cimentare nella ricostruzione di ogni singolo grammetto venduto agli altri clienti del compagno, contentandosi delle di lei sporadiche ammissioni: 20 grammi venduti a __________ (verbale dibattimentale, pag. 8), 10 al __________ (verbale dibattimentale, pag. 9), 1 grammo a __________ (verbale dibattimentale, pag. 9) e inoltre, con riferimento al verbale 20 dicembre 2006 in polizia (all. 3.09 RPG), 9 grammi a tale “__________” (pag. 2), 5 grammi (non pagati) al __________ (pag. 3) e 3 grammi a “__________” (pag. 3).

                                         Il tutto non tanto per aumentare il totale delle consegne della AC 2 da 900 a 948 grammi, ma per segnalare come essa fosse regolarmente attiva per e/o con il compagno, in favore di parecchie persone del suo non grandissimo giro di clienti.

                                         Il quantitativo, nel complesso, equivale a quasi la metà delle vendite complessive, determinate dalla Corte in 2000 grammi.

 

                                26.   Le offerte di cocaina la AC 2 le ha ammesse per circa 40 grammi, il che è attendibile (viste anche le ammissioni del sodale), ed è più sufficiente a confortare la tesi di accusatoria di offerte in correità per complessivi 60 grammi (punto 1.2 AA)

                                         Della partecipazione della AC 2 alle trasferte a __________ finalizzate agli acquisti per il AC 1, ma anche per terzi, come indicato al punto 1.3 AA, già si è detto (cfr. i consid. 24 e 16), e si ripete qui nuovamente che essa non può seriamente sostenere di essere stata ignara della finalità di quei viaggi (in senso contrario cfr. il suo predetto verbale 20 dicembre 2006, all. 3.09 RPG, pag. 4: “Non so dire quante volte __________ e gli altri si siano recati ad acquistare cocaina a __________ dal __________. Quello che so è che il __________ acquistava la sua cocaina dal __________ e dal __________, persona che noi conosciamo anche con il nome di __________”), o pretendere di discolparsi affermando (falsamente) di avere partecipato a una sola di queste trasferte.

                                         Quanto all’accusa di avere detenuto quasi mezzo chilo di stupefacente al momento dell’arresto, la AC 2 al dibattimento ha strenuamente negato la propria consapevolezza della presenza del medesimo nell’appartamento, ciò che non può certo essere creduto, stanti manifeste risultanze di segno contrario, tra cui la sua pregressa ammissione della circostanza.

                                         L’accusata, sempre il 20 dicembre 2006 (l’unico suo giorno di parziale sincerità in tutta l’inchiesta), aveva in effetti confessato al Procuratore Pubblico che (all. 3.08 RPG, pag. 2 e 3):

 

  L’unica volta che è stato in possesso di un grosso quantitativo di cocaina è stato quando è stato arrestato. Io l’avevo avvertito di non portare tanta cocaina a casa.(...) La droga sequestrata era già da almeno 3 settimane nel nostro appartamento. Io un grosso quantitativo a casa non lo volevo, gli continuavo a dire di portarla via e lui mi diceva che era responsabile della cocaina.”

 

                                         La AC 2 ritratta ma evita (ovviamente) di confrontarsi con le proprie precedenti e chiare ammissioni. Se ciò non bastasse ancora, l’argomento può essere chiuso evocando il racconto fatto dal __________ degli attimi precedenti l’arresto (all. 11.05 RPG, pag. 3 e 4):

 

  ...__________ e AC 2 stavano parlando in merito a qualcosa che dovevano nascondere. Da parte mia immaginavo che si riferissero alla cocaina che avevo visto in cucina il giorno prima. Di seguito, tra le ore 1200 e le ore 1300, io avevo poi accompagnato AC 2 in cantina. Lei aveva con sé due diversi sacchettini. Uno mi sembrava simile a quello che aveva già il giorno prima quando eravamo andati dalla sua amica brasiliana, per intenderci a me sembra contenere circa 30 grammi di cocaina, sottoforma di polvere, mentre il secondo conteneva qualcosa in più e forse circa 50 grammi di cocaina, sottoforma di sasso. (...) Di seguito AC 2 si era recata nella sua cantina dove aveva nascosto i due sacchettini contenenti la polvere ed il sasso di cocaina. (...) Dopo essere stati in cantina si tornava nell’appartamento e __________ si arrabbiava con AC 2 per il fatto che aveva dimenticato di portare via anche l’altra parte di cocaina. Sentendoli parlare intuivo che probabilmente l’avevano nascosta nello zainetto Pikachu. (...) Ricordo che ad un certo punto, mentre __________ si stava ancora vestendo in camera, AC 2 mi chiedeva se potevo accompagnarla in cantina in quanto doveva portare lo zainetto Pikachu. Era lei che teneva in mano lo zainetto. Da parte mia aprivo la porta dell’appartamento e premevo il pulsante per chiamare l’ascensore. Di seguito decidevo di rientrare nell’appartamento in quanto avevo intuito che nell’ascensore vi era qualcuno ed io non volevo fare vedere che abitavo lì. Non facevo in tempo a fare nulla, in quanto le porte dell’ascensore si aprivano ed in pratica venivamo subito tutti immobilizzati dagli agenti di polizia.”

 

                                         E’ pertanto accertato che la AC 2 ben sapeva dello stupefacente e che essa ha consentito a che lo stesso fosse depositato nel suo appartamento.

 

                                27.   A fronte di questi comportamenti ascrivibili alla AC 2, la loro valutazione dal profilo giuridico non può che condurre ad ammettere che essa ha agito in correità con il AC 1 nell’insieme delle singole infrazioni a loro contestate nell’atto di accusa.

                                         Rammentato che in tema di stupefacenti la giurisprudenza è assai più severa nell’ammettere la correità per rapporto alla complicità, che costituisce situazione quasi eccezionale, da ammettere in presenza di contributi veramente marginali al disegno dell’autore principale, appare qui chiaro che i due imputati, oltre che il legame amoroso, abbiano condiviso, sia pure con ruoli diversi e grado di partecipazione differenziato, anche gli affari di cocaina.

                                         E’ infatti senz’altro correo, e non complice, chi, come la AC 2, fornisce alloggio al compagno e alla cocaina, condivide molti dei suoi spostamenti, compresi quelli (anche se non necessariamente tutti) finalizzati all’acquisto di cocaina, gli presenta potenziali clienti dal suo giro di conoscenze, partecipa alle sue vendite ed effettua così quasi la metà delle consegne complessive, e profitta poi del risultato economico dei traffici, vuoi perché il compagno l’avrà pur fatta partecipare, in qualche misura, alla “festa” che egli afferma di avere fatto (per circa 2 anni) con i fr. 60'000.- così guadagnati (e un sicuro indizio in tal senso sono i fr. 35'000.- che essa ha spedito a S. Domingo a partire dal gennaio 2005, segno evidente che quel denaro, a suo dire, proveniente dalla rendita AI del marito, non le occorreva per vivere), vuoi invece perché -lui più o meno consapevole- si è prelevata in merce una parte cospicua dei 500 grammi che afferma di avere consumato in quel periodo (cfr. verbale dibattimentale, pag. 9).

                                         Stabilito il principio della correità, è chiaro alla Corte che non tutti i correi devono necessariamente avere il medesimo ruolo, lo stesso grado di partecipazione o uguale responsabilità, ed è in tal senso pacifico che la AC 2, limitata intellettualmente com’è, non ha certo assunto funzione trainante all’interno del sodalizio, non ha impartito direttive al AC 1 e non ha partecipato alle di lui decisioni relative agli acquisti di stupefacente. Nondimeno, il di lei grado di partecipazione è comunque di intensità tale da costituire correità a pieno titolo, per il che essa si deve fare imputare l’insieme delle attività dei due, e perciò anche quelle (come ad esempio l’uno o l’altro degli acquisti e trasporti per conto terzi, o le vendite fatte dal compagno) a cui non ha partecipato direttamente.

                                         Pertanto, anche la AC 2, siccome correa del AC 1, è autrice colpevole di quanto descritto all’intero punto 1 dell’atto di accusa (punti 1.1-1.4), nella misura in cui è stato riconosciuto colpevole il compagno.

Per entrambi l'infrazione alla LFStup è aggravata dal quantitativo trafficato. Non occorre pertanto esaminare se lo sia anche per avere fatto mestiere dello spaccio, ciò che vale a prima vista per il AC 1, e non invece per la AC 2, che non ha personalmente conseguito il notevole profitto configurante l'aggravante.

 

                                28.   Anche alla AC 2, come al coimputato, sono ascritte ipotesi di reato commesse singolarmente

Quattro di queste, in tema di LCS, sono relative ad un unico episodio risalente al 5 agosto 2006 (punti 7-10 AA).

In quell’occasione un cittadino ha segnalato alla polizia che la conducente della Opel Tigra targata TI  guidava detto veicolo lungo l’autostrada A14, in territorio del cantone di __________ e diretta a __________, in maniera visibilmente incerta, cambiando di frequente corsia senza motivo, e rallentando a volte sino a soli 50 km/h per poi accelerare nuovamente sino a circa 160 km/h.

Secondo le risultanze del rapporto di polizia (cubo 1, classificatore 4, sezione inc. 10364/2006, AI 1), la conducente, poi identificata nella prevenuta, avrebbe nell’occasione condotto il veicolo su di una zona del campo stradale demarcata dalla segnaletica orizzontale con bordature (e quindi da non percorrere), tentando oltretutto con questa manovra di sottrarsi al controllo. Agli agenti intervenuti, che sono alfine riusciti a bloccarla poco prima della fine dell’autostrada a __________, essa è parsa subito spossata (AI 1, pag. 5: “völlig übermüdet”), ciò che spiegava la guida incerta, e come tale non in grado di condurre. Agli agenti ha dichiarato di essere intenzionata a recarsi a __________ dalla sorella assieme alla figlia, di essere stata in giro la sera precedente sino alle 3 del mattino (a quel momento erano circa le 12.30) e di sentirsi stanca. Nel rapporto, gli agenti hanno rilevato come essa durante l’interrogatorio si sia quasi addormentata sul tavolo, e come essa non sia riuscita a concentrarsi sulle domande a lei poste, fornendo risposte incongruenti (AI 1, pag. 5). Il veicolo, inoltre, sarebbe stato difettoso, essendo in specie il parabrezza incrinato in più punti (AI 1, pag. 5).

Al dibattimento la AC 2 ha ammesso gli addebiti (verbale dibattimentale, pag. 9), e per l’unica volta nel contesto dell’intero processo è sembrata anche consapevole dell’errore commesso, almeno quando il Presidente, rammentata l’incoscienza di un simile comportamento, le ha fatto notare che essa aveva così messo seriamente in pericolo in primo luogo la vita della figlia, oltre che la sua e quella degli altri utenti della strada.

Essa è pertanto autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca (pacificamente commessa anche il 23 ottobre 2006 nel luganese e nel mendrisiotto con un veicolo Smart a noleggio) e circolazione alla guida di un veicolo difettoso.

 

                                29.   La AC 2 riconosce poi di essersi prostituita in Ticino, tra l’agosto 2004 e l’ottobre 2006, in violazione delle norme cantonali (verbale dibattimentale, pag. 9), in specie omettendo di essere annunciata all’autorità di polizia ed iscritta nell’apposito registro, ciò che configura il reato di cui all’art. 199 CP.

Essa, poi, ammette di non essersi nemmeno posta la questione della situazione amministrativa del compagno, da lei abitualmente alloggiato, ai sensi della LDDS (verbale dibattimentale, pag. 9). Ciò nondimeno, è incontrovertibile che essa ha così favorito il di lui soggiorno illegale, violando perciò essa stessa l’art. 23 LDDS, per il che l’imputazione di cui al punto 12 AA appare corretta.

Infine, per i suoi smodati consumi di cocaina, pari ad almeno 500 grammi nel periodo in questione, risulta realizzata l’imputazione di contravvenzione alla LFStup di cui al punto 6 AA, priva di portata pratica ai fini della commisurazione della pena ma invece sintomatica nella valutazione che ha portato a riconoscerle, per tutti i reati a lei ascritti, una scemata imputabilità di grado medio.

 

                                30.   Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

 

                                31.   AC 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup per la vendita di 2 chili di cocaina, atti preparatori per l’acquisto di un altro chilo, la detenzione di circa 500 grammi destinati alla vendita, l’acquisto e il trasporto per conto terzi di ulteriori 725 grammi, oltre che per modiche offerte di stupefacente a terzi. Deve inoltre rispondere di un brutto episodio di lesioni volontarie commesse con un coltello, oltre che di infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LFStup, che in queste circostanze non incidono sulla pena.

L’accenno alla gravità oggettiva di questi fatti può sembrare un luogo comune, in quanto rilievo ricorrente in questo genere di sentenze, nondimeno esso è doveroso. Il AC 1 è, in questi termini, un pericoloso spacciatore di droga, che ha delinquito con insistenza per più di due anni, cominciando non appena è iniziata la sua parassitaria presenza in Svizzera, ovvero contestualmente all’inizio della relazione con la AC 2. Anche il rilievo delle finalità di lucro del prevenuto costituisce un’ovvietà in tema di stupefacenti, ma va sottolineato come da un lato egli abbia cessato il lavoro onesto per diventare uno spacciatore per mestiere, ovvero come lo spaccio in questi due anni sia stata l’unica attività del prevenuto di cui vi è prova certa, e d’altro lato la futilità del suo movente economico, avendo egli spacciato per procurarsi la ragguardevole somma di fr. 60'000.- necessaria per vivere ininterrottamente una festa fatta di locali, vestiti, donne facili, nel contesto del (ai suoi occhi) rutilante “ambiente latino” ticinese. Di scrupoli, ripensamenti o momenti di autocritica non vi è nemmeno l’ombra nel comportamento dell’accusato. Egli è infatti stato fermato solo dall’intervento della polizia, e va semmai sottolineato come l’accusato stesse a quel momento compiendo un salto di qualità nei suoi traffici. Infatti, il quantitativo di 500 grammi trovato in suo possesso al momento dell’arresto costituisce la partita singola di cocaina più importante transitata in una sola volta nelle sue mani (almeno stando alle risultanze del processo), e va anche rilevato come in quelle settimane egli stesse trattando, con il AC 3, l’acquisto di un ulteriore chilogrammo in una sola volta, oltretutto di presumibile elevato grado di purezza. Chiara, pertanto, la tendenza all’escalation dell’intensità dei suoi traffici negli ultimi tempi, ciò che è sicuramente reprensibile. L’assenza di scrupoli del AC 1 è poi chiaramente visibile anche laddove risulta avere coinvolto nei suoi traffici anche la compagna, persona visibilmente debole e vulnerabile alla cocaina, oppure dove non ha esitato ad utilizzare come appoggio logistico (e perciò a coinvolgerlo nei suoi traffici) un ragazzo di nemmeno 16 anni, al quale ha oltretutto venduto e offerto cocaina. Il prevenuto non è un consumatore abituale di cocaina, e aveva inoltre già 30 anni al momento dell’inizio dei suoi traffici, per il che non può accampare giustificazioni attinenti all’età o ad una sua inesistente situazione di dipendenza.

Anche l’accoltellamento del PL 1 è un brutto episodio, e seppure commesso in stato di lieve scemata imputabilità concorre per vari mesi nel computo della pena complessiva.

Essa, sulla scorta di queste indicazioni, potrebbe così attestarsi attorno ai 6 anni, senza con ciò volere essere l’espressione di particolare severità.

A favore dell’accusato la Corte ha ritenuto l’incensuratezza, il carcere preventivo sofferto di circa un anno e la collaborazione prestata agli inquirenti. Essa non è comunque stata immediata e nemmeno incondizionata, e non va pertanto sopravvalutata in favore dell’accusato. Egli, infatti, pur confesso delle proprie colpe, ha apertamente mentito per tutelare la compagna, il che è comprensibile, ma anche i propri fornitori. A tratti, infatti, ha esplicitamente ammesso di avere indicato nomi di fantasia, mentre che in altri casi non l’ha fatto ma la Corte lo ritiene comunque, non potendo ad esempio essere creduto che i 500 grammi in suo possesso al momento del fermo provenissero da tale “________” o che fossero destinati all’africano “_______”, oltretutto alla luce del fatto che l’accusato aveva  rammentato in un precedente verbale come i dominicani non facciano affari con gli africani, e viceversa. La collaborazione dell’accusato, pur se in ogni caso apprezzabile, non va pertanto enfatizzata oltre misura. A parte ciò, la Corte ha tenuto conto in favore dell’accusato anche del fatto che il suo giro di clienti non era troppo esteso (ciò che va però relativizzato alla luce del fatto che gli era chiaro che _____________ e _______________ cedevano a terzi almeno parte di ciò che comperavano da lui), e che inoltre questo giro si localizza in un ambiente di prostitute e loro clienti, nel quale l’accusato difficilmente può avere svolto funzione di corruttore, quanto semmai quella di fornitore di un apprezzato servizio.

Tutto ciò considerato, e avuto anche riguardo all’intento risocializzatore, al quale osterebbe una pena eccessivamente severa, la Corte ha considerato come adeguata alla pesante colpa del prevenuto una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

 

 

                                32.   AC 2 è correa del compagno nell’infrazione aggravata alla LFStup, reiterata per più di due anni,  risultante dalla vendita di 2 chili di cocaina, dalla detenzione di ulteriori circa 500 grammi destinati alla vendita, dall’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e dalle offerte per complessivi 60 grammi di cocaina. I reati riconosciuti a suo solo carico poco o nulla aggiungono al quadro oggettivo delle sue responsabilità che, sebbene minori di quelle dell’amico, sono anche in questo caso pesanti, valendo in proposito quanto ritenuto al considerando precedente. La Corte non ha trascurato di considerare il ruolo subordinato della AC 2 nel contesto dato di correità. Essa ha perciò ritenuto come l’accusata non sia stata l’artefice dell’iniziativa criminale, ma vi abbia solo aderito sull’onda del rapporto sentimentale con il compagno e perché vulnerabile allorché vi è in gioco la cocaina. Non ha neppure disatteso che essa non pare avere avuto particolare potere decisionale, e che il suo ruolo è nel complesso stato secondario rispetto a quello del AC 1, così come di secondo piano è stato il beneficio che essa ne ha tratto per rapporto all’amico.

Vista nella sua giusta luce la situazione di correità, è risultata chiara alla Corte la minore responsabilità della AC 2 per rapporto al correo.

Tuttavia, dal profilo soggettivo la Corte ha valutato in modo estremamente negativo la ricaduta dell’accusata nel medesimo reato per il quale era già stata condannata da una Corte delle Assise criminali meno di 4 anni prima della ripresa dei traffici, ed era stata condizionalmente liberata, dopo espiazione della pena, da solo poco più di 3 anni. Infatti, pur con tutta la comprensione per le ridotte capacità intellettive, la debolezza di carattere e per la dignità patologica attribuita dal perito ai suoi consumi di cocaina, La Corte ritiene che il chiaro messaggio costituito da una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione da parte di un’Assise Criminale, e la conseguente espiazione della sanzione, avrebbero dovuto essere circostanze tali da incidersi indelebilmente anche nella memoria di un soggetto limitato come la AC 2, o comunque tali da esplicare effetto preventivo molto più a lungo di quanto non sia avvenuto. Pertanto, a mente della Corte la subitanea ricaduta della AC 2 è solo parzialmente scusabile con i suoi deficit e con la debolezza di carattere, ma è invece anche da intendere come espressione di egoismo, disprezzo per le norme, incapacità di rispettare le leggi, ossia irriducibilità, ciò che meglio si espliciterà discorrendo della prognosi per il futuro. La dipendenza dalla cocaina, inoltre, va ulteriormente relativizzata nella sua valenza di motivo a delinquere, essendo data la situazione in cui la AC 2 non aveva particolari problemi economici, potendo contare sulle entrate date dalla pensione del marito e dai proventi (vantati in aula come lauti) della prostituzione, praticata in Ticino e a Zurigo. Pertanto, se la AC 2 ha potuto spedire fr. 35'000.- a S. Domingo alla famiglia nel 2005 e nel 2006, significa che essa avrebbe potuto disporre anche del denaro necessario a pagare i 500 grammi di cocaina che ha consumato, senza necessità di partecipare ai traffici del compagno (al quale avrebbe semmai potuto rubare la cocaina per il proprio consumo).

E sempre in tema dei motivi a delinquere della AC 2, la Corte ha altresì ritenuto di dovere rifiutare recisamente il teorema difensivo in virtù del quale essa sarebbe ricaduta nella delinquenza per il motivo della latitanza dello Stato nell’esecuzione della misura ambulatoriale ordinata con la sentenza del 2000. Che siffatta misura sia stata eseguita poco e male, e non per colpa di chi doveva sottostarvi, è un dato di fatto (cfr. plico AI 178, 186, oltre che la perizia del dott. Calanchini, AI 173, pag. 10), è però anche vero che siffatta misura era destinata a durare solamente periodo di prova, e che durante periodo di prova la AC 2 non ha comunque delinquito.

Vero appare semmai, dovendo essere individuata una causa scatenante, come la AC 2 una volta di più abbia voluto legarsi all'uomo sbagliato, cosa che non può però essere addebitata ad altri che non a sè stessa.

 

Tolta la scemata imputabilità di grado medio, che comporta il dimezzamento della pena di base, la AC 2 non può vantare altre circostanze attenuati. Essa non ha fornito alcuna collaborazione agli inquirenti e non è nemmeno confessa. Non ha subito un carcere preventivo particolarmente lungo, ed in aula ha tenuto un atteggiamento tra il reticente e lo strafottente che non le è valso di certo le simpatie della Corte.

Nel complesso, pur riducendo anche sensibilmente la pena di base rispetto agli oltre 6 anni comminati al correo (responsabile peraltro anche di reati commessi singolarmente più pesanti di quelli della AC 2), ma dovendo poi questa pena essere aumentata per effetto di circostanze soggettive pesantemente negative, ben peggiori di quelle del correo (incensurato e collaborante), la pena base per lei va ad attestarsi sui 5 anni, dal che, tenuto debito conto della scemata imputabilità, una pena detentiva a suo carico di 2 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

 

 

                                33.   Una pena di questa entità può essere posta al beneficio della sospensione condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 CP), ciò che impone alla Corte di determinarsi in proposito, formulando in particolare una prognosi al riguardo della futura condotta dell’accusata.

Il primo rilievo della Corte è quello del fatto che la AC 2, in conseguenza del suo predetto grave precedente penale, deve soggiacere ad una valutazione della prognosi più rigorosa, valendo per lei l’art. 42 cpv. 2 CP, in forza del quale l’autore che negli ultimi 5 anni prima del reato è già stato condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi, sospesa o meno, può beneficiare della sospensione condizionale soltanto “in presenza di circostanze particolarmente favorevoli”. Si tratta, a non averne dubbi, di un miglioramento rispetto al diritto previgente, sotto la cui egida una sospensione condizionale non sarebbe per lei nemmeno entrata in linea di conto, sia per la mancanza dei presupposti oggettivi, oltre che naturalmente per la durata eccessiva della pena da sospendere.

In ogni caso, la Corte non ha avuto dubbi nel ritenere che per la AC 2 siffatte circostanze particolarmente favorevoli non sussistono in alcun modo.

La di lei debolezza di carattere (oppure la sua irriducibilità, in un’accezione meno favorevole) è infatti tangibile, e l’elevato rischio di ricadute in nuovi episodi di criminalità legati alla cocaina è attestato dallo stesso perito giudiziario (cubo 1, classificatore atti istruttori 3, AI 173), che in proposito ha testualmente dichiarato che (pag. 12):

 

  La probabilità di commettere nuovi reati, del tipo di quelli già commessi, è da considerare elevata. La peritanda, infatti, a causa delle descritte compromissioni del suo comportamento mentale, è scarsamente educabile e presenta ridotte capacità di imparare dall’esperienza e di sviluppare un adeguato autocontrollo. In assenza di un efficace sostegno psico-sociale, che comporti una sorveglianza regolare e un sostegno psicologico, il rischio di recidiva, a medio termine, appare alto.”

 

Il perito ha altresì indicato quali dovrebbero essere i termini di una presa a carico ambulatoriale della AC 2 atta a “limitare sensibilmente, ma mai eliminare” (AI 173, pag. 13), il rischio di recidiva (AI 173, pag. 13):

 

  A parer mio, la situazione attuale della peritanda non impone un trattamento stazionario (art. 59 o 60 CPS) e un trattamento ambulatoriale potrebbe essere altrettanto efficace, a condizione che venga effettuato “sine die” e che consista in un controllo regolare, a frequenza elevata, della peritanda, che dovrebbe essere inserita in una rete di sostegno comprendente diverse figure (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere/a psichiatrico/a). Un simile intervento può essere effettuato dal Servizio Psico-sociale o eventualmente (ma questa possibilità andrebbe accuratamente discussa con i responsabili) con un ospedale di giorno della zona di residenza della peritanda).”

 

A questi elementi di valutazione va soggiunto come la AC 2 sia priva di particolari competenze professionali, non avendo appreso altro lavoro che quello di ballerina, e pertanto, anche alla luce dell’età e delle limitate risorse intellettive, abbia poche possibilità di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Non è pertanto azzardato ipotizzare per lei la continuazione dell’attività di prostituta (fino a che essa, tuttavia, sarà praticabile in ragione della sua età, che è oggi di quasi 47 anni), ed in alternativa una futura presa a carico da parte dell’assistenza sociale.

Il contesto sociale in cui era sinora inserita l’accusata -prostitute e loro clienti, nonché la frequentazione di un fatuo “ambiente latino”, ludico, se non apertamente criminogeno- non sembra propizio ai fini di una risocializzazione. Non risulta però che essa conosca altri ambienti, o che abbia gli interessi e le risorse socioculturali per inserirsi in un contesto differente, sfavorita anche da una evidente (a dispetto del passaporto) solo parziale integrazione nel tessuto sociale, del quale ha in effetti sinora vissuto ai margini.

Essa è oggi aiutata dal fratello, presso il quale alloggia, ma non è ragionevole pensare, svolgendo il discorso sulla prognosi, di potere basare il proprio futuro sul sostegno del fratello, che ha una propria famiglia. Sarebbe in primo luogo il marito a dovere rappresentare un punto fermo nel futuro della AC 2, ma la sua età avanzata e soprattutto le sue difficili condizione di salute permettono di escludere ragionevolmente che essa potrà trovare sostegno nel marito. Quanto alle figlie, nate nel 1990 e 1996, sarebbe concettualmente errato attendersi che siano loro a sostenere la madre, dovendo piuttosto valere il contrario, ciò che però sino ad oggi è avvenuto solo parzialmente.

 

                                34.   In queste circostanze, la Corte ritiene che non sussistano in alcun caso per la AC 2 le condizioni particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42 cpv. 2 CP, e che a ben vedere nemmeno si possa parlare per lei semplicemente di una prognosi positiva, e questo anche tenuto conto delle indicazioni del perito relative ad un particolare trattamento ambulatoriale.

Quello poc’anzi descritto, infatti, neppure è a ben vedere un semplice trattamento ambulatoriale mirato alla cura della tossicodipendenza, ma una vera e propria presa a carico sociale a 360°, in cui -se la Corte ha correttamente recepito lo spirito dell’indicazione- la AC 2 verrebbe teoricamente assistita a tempo indefinito in ogni aspetto della sua esistenza, dalla cura della dipendenza, all’organizzazione della sua vita pratica, magari anche con la consegna a lei del denaro occorrente per il soddisfacimento dei propri bisogni.

Ora, siffatta presa a carico multidisciplinare ed illimitata, espressione di una società ideale e utopica, è in astratto manifestamente atta a trattenere chiunque dal delinquere. Allo stesso modo, potrebbe essere così sostenuta una prognosi favorevole per ogni recidivo, anche non tossicodipendente, laddove gli venisse attribuita, a tempo indefinito, una scorta di polizia chiamata a sorvegliarlo 24 ore al giorno.

Questa teorica possibilità di assicurare l’astensione di ognuno, nulla ha però a che vedere con il tema della prognosi, che va determinata sulla scorta delle risorse e della situazione dell’accusato, senza computo di una situazione ideale creata da un massiccio intervento esterno, che comunque, per volontà del legislatore, non può protrarsi a tempo indeterminato (art. 63 cpv. 4 CP).

La AC 2 non è più un giovane virgulto che in tal modo potrebbe essere indirizzato ed aiutato in una propria duratura maturazione, ma è invece persona che da tempo ha fatto le proprie insindacabili scelte di vita, per cui il discorso sulla prognosi deve anche in questi termini condurre al risultato che non sussistono per lei le condizioni particolarmente favorevoli di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, ragione per cui la pena emessa a suo carico non può essere condizionalmente sospesa.

 

                                35.   Stabilito che l’esecuzione della pena detentiva della AC 2 non può essere sospesa in virtù dei combinati art. 42 e 43 CP, nemmeno sulla scorta dei benefici per la prognosi derivanti da un ipotetico trattamento ambulatoriale, la Corte si è quindi chiesta se vi fosse motivo per ordinare un simile trattamento e se l’esecuzione della pena non sospesa inflitta alla AC 2 non debba essere sospesa ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 CP per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento.

Le due questioni sono connesse in maniera inscindibile, perché dal punto di vista della AC 2 ciò che conta è, nell’esito, di non dovere in questo modo espiare la pena, e non tanto di potere o meno ricevere un trattamento ambulatoriale.

La Corte ha espresso la chiara volontà di non sospendere la pena per fare eseguire un trattamento ambulatoriale, ritenendo che la AC 2 per la sua grave colpa abbia ampiamente meritato di scontare la pena detentiva inflittale, e che nelle circostanze date una sospensione della pena in favore di un trattamento ambulatoriale costituirebbe un ingiustificato privilegio concesso ad una recidiva specifica, lesivo della parità di trattamento nei confronti di tutti i consumatori di stupefacenti che in condizioni analoghe, o anche più favorevoli, hanno regolarmente scontato la loro pena.

Pertanto, laddove l’art. 63 cpv. 1 e 2 CP sembra lasciare al giudice facoltà di apprezzamento e non invece imporgli un obbligo, stabilendo che egli “può” ordinare il trattamento e sospendere l’esecuzione della pena detentiva, la Corte ha inteso determinarsi a sfavore dell’imputata avuto riguardo alla gravità della sua colpa, e ritenendo che la soluzione contraria costituirebbe per lei un immeritato vantaggio, ovvero, da un certo punto di vista, una scappatoia che le eviterebbe il carcere. Detto in termini giuridici, si è ritenuto lesivo del principio della proporzionalità sospendere una pena detentiva di lunga durata in favore di un provvedimento ambulatoriale assai poco incisivo dal profilo della privazione della libertà, e quindi nell’ottica sanzionatoria. Che detto principio debba valere in quest’ambito appare indiscusso, atteso che esso è solitamente invocato, in segno opposto, allorché un trattamento stazionario grava sul condannato per il motivo che esso risulta più lungo della pena detentiva non sospesa inflitta a suo carico.

Ciò posto, la Corte ha comunque rilevato anche i limiti del provvedimento auspicato dal profilo della riduzione del rischio di recidiva. L’esperto ha infatti chiaramente indicato che lo stesso è elevato nel caso della AC 2, e che vi si può porre validamente un limite solo con una presa a carico a tempo indeterminato (AI 173, pag. 13: “sine die”), ciò che però non è auspicabile e nemmeno possibile in caso di trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, avendo lo stesso per legge una durata massima non prorogabile di 5 anni (art. 63 cpv. 4 e art. 63a cpv. 2 lett. c CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, ed. 2006, §10, n. 32, pag. 324). In definitiva, si avrebbe perciò che nel caso dell’accusata il trattamento ambulatoriale potrebbe a ben vedere solo differire, per la durata della sua esecuzione, ma non eliminare o ridurre il rischio di recidiva, ciò che rende discutibile l’opportunità stessa della sua pronuncia.

 

                                36.   Stabilita la volontà della Corte di non privilegiare la AC 2 con una sospensione della pena detentiva in favore dell’esecuzione di misure ambulatoriali, essa nemmeno ha pronunciato siffatto trattamento, ciò che comunque avviene senza pregiudizio per l’imputata.

Pur tralasciando di considerare come essa in passato bene si sia adeguata alle carenze del trattamento pronunciato in suo favore, non rivendicandone (come avrebbe potuto) la corretta esecuzione, la Corte rileva che essa avrà in ogni caso la possibilità di chiedere siffatto trattamento durante l’espiazione della pena, così come potrà in seguito instare per essere messa al beneficio della rete di assistenza sociale di cui sembra necessitare, anche senza necessità che il principio del suo bisogno d’assistenza sociale sia contemplato dal dispositivo di questo giudizio.

 

                                37.   La Corte ha quindi disposto la confisca de la distruzione dello stupefacente sequestrato, oltre che la confisca degli altri strumenti di reato, indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrando gli altri oggetti sequestrati in favore degli aventi diritto.

Sull’importo di Euro 3'500.- sequestrato alla AC 2 (che a ben vedere doveva essere confiscato, in quanto con ogni probabilità provento della vendita di un Rolex appartenuto a __________ e da questi ceduto in pegno alla AC 2 per il pagamento di una partita di stupefacente: cfr. i verbali 7 marzo 2007 __________, all. 13.03 RPG, pag. 1 e 2, 29 maggio 2007 della AC 2, all. 3.14 RPG, pag. 18, in cui nega di conoscere il __________ e 14 giugno 2007 della AC 2, all. 3.15 RPG, pag. 3 in cui essa ammette che il denaro proviene dalla vendita di un Rolex, il cui possesso da parte sua non è altrimenti spiegato o spiegabile) è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle tasse e spese di giustizia.

 

                                38.   AC 3 è condannato al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese relative al suo incarto.

La AC 2 e AC 1 sono condannati in solido al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese relative al loro incarto, ritenuto che le spese della perizia giudiziaria sono a carico della sola AC 2.

 

 

 


Rispondendo           A.   per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.6, 2 mentre che in modo parzialmente affermativo al n. 1.1.1,

 

                                  B.   per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1.2, 1.1.1.3, 3, 4, 5 mentre che in modo parzialmente affermativo al n. 1.1.1,

 

                                  C.   per AC 3 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1, 1.1.2, 2, 3 mentre che in modo parzialmente affermativo ai n. 1.2.2, 1.2.3,

 

 

visti gli art.                      12, 19, 22, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 56, 63, 69, 70, 123 cifra 2 cpv. 1, 125, 199, 305bis cifra 1 CP;

19 cifra 1 e 2, 19a LFStup;

23 cpv. 1 LDDS;

90 cifra 1, 91 cpv. 2, 95 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                        

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone, e siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre località imprecisate, dal 2004 al 24 ottobre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con terzi,

 

1.1.1   venduto circa 2 chili di cocaina;

 

1.1.2   offerto 60 grammi di cocaina;

 

1.1.3   acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di cocaina;

 

1.1.4   detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da 26.60% a 53.2 %) destinati alla vendita;

1.1.5   fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina;

 

1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre località imprecisate,

tra il 6 novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,

consumato circa 15 grammi di cocaina;

 

1.3    lesioni semplici aggravate

siccome commesse usando un oggetto pericoloso,

per avere, a __________, il 21 ottobre 2006,

usando un coltello, ferito alla coscia PL 1;

 

1.4    infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere,

tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   AC 2 è autrice colpevole di:

                                     

                                2.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, in correità con terzi, senza essere autorizzata,

a __________, ed in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24 ottobre 2006,

 

2.1.1   venduto circa 2 chili di cocaina;

 

2.1.2   offerto 60 grammi di cocaina;

 

2.1.3   acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di cocaina;

 

2.1.4   detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da 26.60% a 53.20%) destinati alla vendita;

 

 

2.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

a __________ ed in altre località imprecisate,

tra il 6 novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,

consumato almeno 500 grammi di cocaina;

 

2.3   infrazione alle norme sulla circolazione

per avere,

a __________, il 5 agosto 2006,

infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una superficie tratteggiata e bordata;

 

2.4   guida in stato di inattitudine

per avere, a __________ il 5 agosto 2006,

condotto il veicolo OPEL TI  in stato di spossatezza;

 

2.5   circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere,

tra __________ nonché nel __________,

il 5 agosto ed il 23 ottobre 2006,

condotto le vetture Opel TI  e Smart TI

senza essere titolare della richiesta licenza di condurre;

 

2.6   circolazione alla guida di un veicolo difettoso

per avere, a __________, il 5 agosto 2006,

condotto il veicolo Opel TI  sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato;

 

2.7   esercizio illecito della prostituzione

per avere,

a __________ e in altre imprecisate località,

da agosto 2004 al 24 ottobre 2006,

esercitato la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;

 

2.8   infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere,

a __________, tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

favorito il soggiorno illegale di AC 1;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

 

 

 

                                   3.   AC 3 è autore colpevole di:

 

3.1   lesioni semplici aggravate

siccome commesse usando un oggetto pericoloso,

per avere, a __________, il 31 luglio 2006,

con un coltello ferito ad un ginocchio __________;

 

                                3.2   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a __________,

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con terzi,

 

3.2.1   importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80% e 82%);

 

3.2.2   venduto circa 1’700 grammi di cocaina;

 

3.2.3   fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in Italia dal Venezuela di almeno 3 chili di cocaina;

 

3.3   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e altre imprecisate località,

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina;

 

3.4   riciclaggio di denaro

per avere, a __________, il 6 marzo 2006,

compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 1000, somma che sapeva essere provento del traffico di stupefacenti;

 

3.5   soggiorno illegale

per avere, a __________,

dal 12 settembre 2005 fino ad agosto 2006,

soggiornato illegalmente in Svizzera;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   4.   Di conseguenza,

 

4.1    AC 1, avendo agito in parte in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

 

            alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

4.2    AC 2, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è condannata:

 

alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

4.3    AC 3, avendo agito in parte da minorenne, è condannato:

 

            alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

5.      È ordinata la confisca e la distruzione di un involucro con grammi 26.89 di cocaina e di 4 involucri con grammi 471,37 di cocaina, nonché la confisca di 1 pesola elettronica, di 1 coltello da cucina marca Kaiserbach e di 3 coltelli prelevati per comparazione di 1 sacco di immondizia in plastica nera rotto, 1 rotolo di scotch marrone, di 1 rotolo di sacchi per l’immondizia di colore nero, di1 sacco per l’immondizia di colore grigio, di 1 confezione/tubetto Supradyn avvolto con scotch marrone, di 1 telefono cellulare Motorola con scheda Orange, di 1 telefono cellulare Siemens senza tessera, di 1 telefono cellulare Motorola Razr senza tessera, di 1 telefono cellulare Motorola grigio senza tessera e batteria, di 1 telefono cellulare Sharp GX30 senza tessera, di 1 telefono cellulare Nokia N90 senza tessera ma con batteria e custodia, di documentazione cartacea varia con annotazioni diverse, di biglietti da visita/tessere, agenda telefonica 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, di un’agenda telefonica rossa con biglietti da visita e materiale cartaceo, di un agenda telefonica/quadernetto blu, di un’agenda telefonica Pierrot, di un’agenda a nome __________, di un’agenda telefonica System nera/marrone, di una carta Smart Cart colore bianco senza indicazioni, di una carta EthniCity (E-card) Western Union, di una custodia per bilancino digitale, di uno zainetto Pikachu, di una cannuccia usata per il consumo di cocaina, di una pipa ad acqua, di un cucchiaio con residui di stupefacenti, di 1 telefono cellulare Motorola con scheda Orange, di 1 telefono cellulare Samsung con scheda Vodafone e di materiale cartaceo, (menzionati negli atti d’accusa AC 1/AC 2 e AC 3), mentre che gli altri oggetti sono dissequestrati in favore degli aventi diritto.

 

 

6.   E’ mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Euro 3500 sequestrato ad AC 2 a garanzia del pagamento delle tasse e spese di giustizia.

 

 

7.  La tassa di giustizia e le spese processuali sono messe a carico dei condannati nel seguente modo: a carico di AC 3 fr. 1000.- e le spese per il suo incarto; a carico di AC 1 e di AC 2, in solido, fr. 2000.- oltre le spese del loro incarto. I costi della perizia psichiatrica sono posti a carico della sola AC 2.

 

 

8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 


Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        3'000.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.      11'652.50

                                         Perizia                                                     fr.        5'341.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           100.--

                                                                 fr.      20'093.50

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC 3

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                             fr.        4'000.-

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              33.30

                                                                 fr.        5'033.30

                                                                 ============

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 1

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                             fr.        3'826.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              33.35

                                                                 fr.        4'859.60

                                                                 ============

 

 

 

Distinta spese a carico di AC 2

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                             fr.        3'826.25

                                         Perizia                                                     fr.        5'341.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              33.35

                                                                 fr.      10'200.60

                                                                 ============

 

 

 

 

 

 


 

Intimazione a:

 

   

 

 

 

 

terzi implicati

1. PL 1

2. AS 1

3. AS 2

4. AS 3

5. AS 4

6. AS 5

7. AS 6

8. AS 7

9. GI 1

10. GI 2

11. IE 1

12. PE 1

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            La segretaria