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Incarto n. |
Mendrisio, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Blenio |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dal 2 al 13 luglio 2006; |
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prevenuto colpevole di:
1. coazione sessuale
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
sulla strada che dal campo di calcio porta al nucleo del paese, costretto PC 1 a subire un atto sessuale,
segnatamente per avere,
afferrandola da tergo per il braccio sinistro, dopo averle palpato il seno tentato dapprima di baciarla mentre la vittima gli diceva di lasciarla stare indi proseguendo per alcuni metri afferrandola da tergo e trattenendola con il suo braccio sinistro sul petto, le infilava la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, le palpeggiava la vagina tentando di penetrarla all’interno per poi, a fronte della reazione della vittima che urlando e dimenandosi riusciva a liberarsi dalla presa, inseguendola la riprendeva sempre da tergo con la mano sinistra sul petto mentre infilava di nuovo la mano destra all’interno dei pantaloni sotto le mutande arrivando a toccarle la vagina e cercando ancora di penetrarla arrivando con la punta delle dita, all’entrata della vagina,
per poi a fronte della reazione di PC 1 che per sottrarsi all’atto si inginocchiava ed urlava, le tappava la bocca con la mano sinistra ricevendo un morso alla parte interna del dito medio della mano che lo costrinse a lasciare libera la vittima che corse via scappando mentre l’accusato cercava ancora di slacciarsi la cintura;
2. esibizionismo
per essersi appostato,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
in attesa dell’arrivo di qualche ragazza, in uno dei due box dei bagni pubblici delle donne al campo sportivo, all’interno del quale all’arrivo della vittima si abbassava i pantaloni e gli slip procurandosi un’erezione per cui sortendo poi dal box ed attirando con un fischio l’attenzione di PL 1 che dopo aver usufruito del bagno si stava lavando le mani e si voltava verso di lui,
mostrato alla stessa il pene in erezione mentre continuava a masturbarsi, provocando la fuga della vittima che usciva di corsa dal bagno;
3. coazione sessuale, tentata
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
sulla strada che dal campo sportivo porta al nucleo del paese, tentato di costringere PC 2 (1988) a subire un atto sessuale, in particolare avvicinandosi alla vittima dopo essersi abbassato parzialmente i pantaloni e gli slip ed essersi procurato un’erezione masturbandosi, raggiungendola da tergo, afferrato con forza PC 2 per un braccio avvicinandola a sé nell’intento di farsi toccare il pene in erezione, mentre la vittima riusciva, divincolandosi, a liberarsi ed ad avanzare,
per poi afferrarla nuovamente con maggiore forza avvicinandola a sé e verso il basso con l’intento di ottenere un rapporto orale, non riuscendo nell’intento essendo la vittima riuscita a scappare via;
4. contravvenzione alla LF sugli Stupefacenti
per avere,
nel periodo dal estate 2004 a luglio 2006,
a __________ ed altre imprecisate località,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, sostanza acquistata a __________ rispettivamente a __________ da spacciatori sconosciuti o cedutagli gratuitamente da amici;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 189 cpv. 1 CP, art. 194 cpv. 1 CP, art. 189 cpv. 1 CP richiamato l'art. 22 CP; art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2007 del 31 agosto 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'avv. DUF 1 difensore d'ufficio dell'accusato AC 1, assente.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:30.
Il Presidente, constatato che l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, respinge la domanda di rinvio e decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea l’ingiustificata assenza al processo dell’accusato e le fallaci informazioni fornite all’esercito. Ripercorre la cronologia dei fatti oggetto del procedimento penale, una delle cui vittime era all’epoca minorenne. Evidenzia come solo a fatica l’accusato abbia collaborato con gli inquirenti. Rileva come la versione delle vittime, resa immediatamente dopo i fatti, sia essenziale, disinteressata, lineare e sostenuta da riscontri oggettivi, tra cui il morso al dito. Sottolinea, nell’agire dell’accusato, un crescendo, all’unico scopo di dar sfogo alla sua libido, dimostrando così una totale mancanza di rispetto nei confronti delle vittime. Dà atto che l’accusato ha assunto bevande alcoliche, ma evidenzia come egli lo abbia fatto anche tra il secondo e il terzo episodio. Sottolinea che dal rapporto medico risulta che il paziente ricordava tutto l’accaduto, contrariamente a quanto da lui dichiarato in sede di verbale davanti alla Polizia e al PP. Rileva come il medico consigli una presa a carico psicologica per evitare il rischio di recidiva, trattamento peraltro posto quale condizione alla scarcerazione. Fa notare che l’accusato ammette il consumo di marijuana, così come la coazione sessuale, consumata e tentata, evidenziando che egli si è fermato solo grazie alla reazione delle vittime, che hanno così dimostrato l’assenza di consenso. Considera dati anche i presupposti del reato di esibizionismo. Evidenzia la gravità oggettiva dei fatti e della colpa, sottolineando come non si sia trattato di un impeto momentaneo, l’accusato avendo agito con una certa insistenza, per puro egoismo. Evoca il problema dell’actio libera in causa in relazione all’assunzione di bevande alcoliche tra il secondo e il terzo episodio. Ritenuta la grave colpa, la sottrazione alle cure consigliate dal medico e poste come condizione alla scarcerazione, la sofferenza provocata nelle vittime e l’assenza di lettere di scuse, l’assenza al dibattimento ottenuta mediante dichiarazioni menzognere all’esercito, l’assenza di presa di coscienza della gravità del reato e di pentimento, ritiene esclusa una prognosi positiva. A favore dell’accusato considera la sua incensuratezza e una lievissima scemata imputabilità del 20% per il consumo di alcool. Chiede la conferma dell’atto accusa e la condanna, ritenuta già la riduzione per scemata imputabilità, alla pena detentiva di 2 anni, da espiare.
§ Il Difensore, il quale tiene, a nome dell’accusato, a scusarsi nei confronti delle vittime. Fa valere che l’assenza al dibattimento è giustificata. Spiega con il fatto che il suo patrocinato ha cominciato il servizio militare subito dopo la scarcerazione il motivo per non essersi sottoposto al trattamento medico imposto dalla PP. Non contesta i reati di coazione sessuale, consumata e tentata, e di esibizionismo. Per la contravvenzione alla LStup, chiede che si tengano in considerazione unicamente i fatti degli ultimi tre anni. Rileva come occorra tener conto dell’enorme quantità di bevande alcoliche assunta prima dei fatti e del fatto che, a causa dei tardivi rilevamenti in merito, non è stato possibile accertare con precisione il tasso alcolico dell’accusato, sottolineando come si imponga quindi, in applicazione del principio in dubio pro reo, di credere alle sue dichiarazioni. Spiega pertanto il suo comportamento con l’intossicazione da bevande alcoliche, scintilla che ha fatto scattare la molla in un giovane non abituato a bere. Rileva che, a fronte di un’alcolemia sicuramente superiore al 2 per mille, occorre riconoscere l’attenuante della scemata imputabilità di grado medio. Considerate le circostanze, l’incensuratezza, la collaborazione fin dai primi verbali, la scemata imputabilità, la prognosi positiva (nel rapporto medico il pericolo di recidiva in stato di sobrietà è infatti considerato basso), la giovane età (da tener presente anche se non più considerata dal nuovo CP) e l’effetto che la pena avrà sull’accusato, avviato ad una carriera militare che verrà presumibilmente interrotta dall’odierna sentenza, ritiene che si debba evitare una pena troppo pesante e pregiudizievole. Ammette che l’accusato non ha dato seguito ai trattamenti medici, che non ha scritto le lettere di scuse, ma individua la spiegazione nella sua paura e nella sua disperazione, evidenziando come egli sia particolarmente colpito e pentito per quello che ha fatto. Chiede una massiccia riduzione, di oltre la metà, della pena proposta dalla PP. Si oppone all’espiazione di una pena che comprometterebbe in modo devastante la vita dell’accusato. Chiede infine il rinvio al foro civile delle pretese di parte civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. coazione sessuale
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
costretto PC 1 a subire un atto sessuale,
in particolare per avere, afferrando da tergo la ragazza:
1.1.1. palpatole il seno;
1.1.2. tentato di baciarla;
1.1.3. infilando la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, palpeggiato la vagina tentando di penetrarla;
1.1.4. infilando di nuovo la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, toccato la vagina tentando ancora di penetrarla, arrivando con la punta delle dita all’entrata della vagina;
1.1.5. tappatole la bocca con la mano sinistra ricevendo un morso che lo costrinse a lasciare libera la ragazza che scappò mentre egli cercava ancora di slacciarsi la cintura;
1.2. esibizionismo
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
dopo essersi procurato un’erezione e mentre continuava a masturbarsi, mostrato a PL 1 il pene in erezione;
1.3. coazione sessuale, tentata
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
tentato di costringere PC 2 (1988) a subire un atto sessuale, in particolare, raggiungendo da tergo la ragazza dopo essersi procurato un’erezione masturbandosi:
1.3.1. avvicinatola a sé nell’intento di farsi toccare il pene in erezione;
1.3.2. avvicinatola a sé e verso il basso con l’intento di ottenere un rapporto orale,
nelle due occasioni non riuscendo nel suo intento;
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo estate 2004 - luglio 2006,
a __________ ed altre imprecisate località,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
4. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili, e se sì, in quale misura?
Considerato, in fatto ed in diritto
I. In ordine
AC 1, benchè regolarmente citato, non è comparso al dibattimento. Con scritto 17 gennaio 2008, ossia alla vigilia del processo, il difensore ha chiesto il rinvio a motivo che l'accusato sarebbe impegnato in servizio militare:
" come ho già anticipato telefonicamente alla sua cancelleria, nella giornata di ieri sono stato contattato dal signor __________, padre dell'accusato, il quale mi ha riferito che il figlio si trova da svariati mesi in servizio militare. Il signor __________ mi ha fatto pervenire tramite fax una dichiarazione del figlio dalla quale risulta che egli non potrà comparire al processo di domani in quanto trovandosi in servizio militare dovrà sostenere degli esami per i quali non è stato congedato.
Pur rendendomi conto della tardività della comunicazione che giunge alla vigilia del processo. ritengo certamente auspicabile il rinvio del dibattimento a nuova data per dare la possibilità all'accusato di presentarsi personalmente." (doc. TPC 4).
La domanda di rinvio è stata respinta sia perché tardiva sia perché ingiustificata.
Innanzi tutto la citazione è stata staccata, previo preavviso telefonico al difensore ed al PP da parte della cancelleria del TPC, in data 17 dicembre 2007, ossia oltre un mese prima della data prevista. Fino alla citata richiesta di rinvio, l'accusato non ha comunicato alcunchè a questo tribunale circa la sua pretesa impossibilità a comparire, di guisa che la domanda si appalesa del tutto tardiva.
Inoltre, così come formulata, la domanda appariva già sin dall'inizio sprovvista dei necessari supporti probatori, nella misura in cui non dimostrava che l'imputato era davvero nell'impossibilità di ottenere un congedo per comparire in aula. Egli infatti ha presentato una semplice fotocopia di un fax nel quale, su carta intestata dell'esercito, autocertificava che il giorno del processo avrebbe dovuto effettuare degli esami molto importanti, dichiarazione apparentemente controfirmata dal suo comandante. Nulla invece ha prodotto in punto ai motivi alla base della domanda di congedo come tale. In aula è poi emerso che in realtà AC 1 non ha chiesto il congedo dal servizio militare perché convocato da un giudice per rispondere di reati contro la sfera sessuale, bensì unicamente per potersi presentare ad un colloquio di lavoro. Infatti il Comandante __________, con fax del 17 gennaio 2008 al MP (doc. dib. 1), confermando che l'imputato sta assolvendo la scuola di sottoufficiale e che il 18 gennaio 2008 avrebbe dovuto sostenere degli esami di avanzamento, ha dichiarato che il sabato prima AC 1 gli aveva formulato una domanda di congedo a motivo di un colloquio di lavoro e non, come dice lo stesso comandante, per comparire in aula come teste. Sia che sia la domanda è stata rifiutata a motivo del fatto che tali esami si svolgono a __________ solo a quella data.
Ora, AC 1 ha mentito crassamente al suo comandante sui motivi della domanda di congedo. L'esercito è un'istituzione. Già solo per questo fatto vi è seriamente da chiedersi se l'imputato sarebbe stato ammesso non solo agli esami ma già alla scuola di sottoufficiali, qualora i suoi superiori fossero stati al corrente dei fatti oggetto di questo procedimento. La risposta è verosimilmente negativa, di guisa che una domanda di congedo, motivata esponendo la verità, avrebbe verosimilmente comportato il licenziamento del milite, con la conseguenza che non avrebbe avuto alcun impedimento a comparire in aula.
Inoltre l'imputato, mentendo sui motivi alla base del diniego del congedo da militare, ha cercato di ingannare questo giudice, cercando di fargli credere che la sua assenza sarebbe stata giustificata.
Aggiungasi infine che, con tale menzogna al suo comandante, AC 1 ha deliberatamente scelto di preferire non venire al dibattimento, sottacendo i motivi veri della domanda di congedo al suo comandante per il timore o di essere cacciato o che la domanda potesse essere accolta e, in ogni caso, non avere più scuse per non presentarsi. In siffatte evenienze la domanda di congedo presentata al suo comandante si appalesa del tutto strumentale, fatta unicamente per trovare una giustificazione apparentemente valida per non comparire. Del resto AC 1 sapeva di essere stato rinviato a giudizio sin dal 31 agosto 2007 e, pertanto, che sarebbe stato convocato ad un pubblico dibattimento, così come sapeva di essersi impegnato di fronte al PP a restare a immediata disposizione della magistratura anche solo a seguito di chiamata telefonica (AI 20), di guisa che avrebbe dovuto avvertire, sin dal momento in cui ha ricevuto l'atto di accusa, sia il Tribunale che era in servizio militare sia le autorità militari che era stato rinviato a giudizio e che, pertanto, avrebbe potuto essere citato già durante il servizio.
Ne discende che la domanda di rinvio, manifestamente infondata, va respinta e, nei confronti di AC 1, deve procedersi nelle forme contumaciali.
II. Nel merito
1. AC 1 è un romando, incensurato, che, all'epoca dei fatti, era studente. Il 2 luglio 2006 era in Ticino con la sua squadra di calcio che partecipava ad un torneo amichevole. Era alloggiato presso privati ad __________. Quella sera si tennero le feste campestri sull'area dove c'è il campo sportivo. Racconta che quella sera avrebbe bevuto molto. L'accertamento tecnico non ha potuto essere eseguito poiché il prelievo del sangue è stato effettuato troppo tardi. L'apparecchio alcolmeter ha rivelato, a circa tre ore dai fatti, un tasso di alcolemia indicativo dello 0,87 per mille. Pur riconoscendo i limiti scientifici di una tale misurazione, tenuto conto di un tasso di eliminazione oraria dello 0,15 per mille e considerando, a favore dell'imputato, che non ha più bevuto dopo l'ultima aggressione, si raggiungerebbe un tasso attorno all'1,3 per mille che ancora non crea una presunzione di scemata imputabilità che la giurisprudenza situa attorno al 2 per mille. Sia che sia a favore di AC 1 è comunque stata ritenuta una scemata imputabilità di grado lieve.
2. I fatti si sono svolti come indicato dalle parti lese ed esposto nell'atto di accusa. L'ordine cronologico degli eventi pone dapprima i fatti del punto N. 2, poi quelli del punto N. 3 ed infine quelli del punto N. 1. In buona sostanza AC 1 quella sera si è dapprima recato nelle toilette delle donne, ha atteso l'arrivo di una ragazza, una qualsiasi, si è nascosto, si è calato i pantaloni, si è toccato fino a raggiungere l'erezione e, mentre PL 1 stava lavandosi le mani, ha attirato la sua attenzione con un "pssst" e si è mostrato a lei con il pene in erezione facendo movimenti masturbatori. La donna è subito scappata fuori. AC 1 non ha eiaculato.
Non contento di questa sua prima, si fa per dire, "performance", l'accusato ha inseguito PC 2, una minorenne che dall'area della festa campestre stava tornano a casa a prendere un golfino da mettersi. Ella, prima di essere aggredita, ha avuto il sospetto di essere inseguita ed ha rallentato fingendo di essere al telefono, nell'intento di essere superata. Fatto sta che, dopo essersi calato i pantaloni ed essersi masturbato fino a raggiungere l'erezione, una volta raggiunta la ragazza, AC 1 l'ha aggredita sessualmente cercando dapprima di farsi toccare il pene in erezione ed in seguito cercando di avvicinare il volto della giovane donna al suo pene onde ottenere un rapporto orale. La ragazza è poi riuscita a scappare.
La furia di quella sera non si è placata nemmeno di fronte a questo secondo episodio. Dopo un po' AC 1 ha infatti rincorso un'altra giovane donna, PC 1, che aveva da poco lasciato il campo feste per tornare a casa. L'ha raggiunta da dietro, in modo improvviso, le ha infilato la mano sotto i pantaloni e le ha palpeggiato la vagina sulla pelle nuda cercando di penetrarla con un dito. A fronte della reazione della vittima, AC 1 non si è fermato, ma ha ripreso la donna, palpeggiandola sul petto e riuscendo a metterle di nuovo la mano sotto le mutande arrivando con le dita fino all'entrata della vagina. Per fare ciò l'accusato ha cercato di zittire la vittima mettendole una mano sulla bocca. Fortunatamente la giovane donna è riuscita a morderlo e, quindi, ad approfittare di un attimo in cui l'uomo aveva mollato la presa, per fuggire. Ha infatti, sconvolta, trovato rifugio, ironia della sorte, presso l'abitazione di PC 2, i cui famigliari già avevano iniziato le ricerche dell'aggressore.
Fatto sta che AC 1 è stato arrestato alle 05.40 di quella notte presso l'alloggio in cui risiedeva ad __________. I fatti hanno certamente scosso la piccola comunità di __________, data la presenza di diverse persone all'arrivo della polizia: infatti già si era sparsa la voce, meglio la preoccupazione, che in giro per il piccolo villaggio vi fosse un violentatore pronto ad aggredire ogni ragazza che si trovasse sola per strada!
3. AC 1 è sostanzialmente reo confesso. Pur con non poche reticenze ha, per finire, ammesso di essersi mostrato nudo, con il pene in erezione, alla prima ragazza e di aver poi aggredito le altre, tentando tuttavia di sminuire, qua e là, le sue responsabilità a motivo del suo stato alterato dall'alcol che gli impedirebbe di serbare ricordi precisi. Ha, per finire, tagliato corto ammettendo che i fatti possono essere accaduti così come riferiscono le vittime: "dichiaro di non escludere affatto che i fatti si siano verificati così come raccontato dalle tre vittime" (AI 20).
Dato per accertato che i fatti si sono svolti così come riportati nell'atto di accusa, la loro sussunzione in diritto non pone problemi: si tratta infatti di esibizionismo, di mancata (al limite del reato consumato) coazione sessuale e di coazione sessuale consumata.
Per quel che è del consumo di stupefacenti si tratta di una contravvenzione e, pertanto, l'accusato va prosciolto per il consumo precedente il gennaio 2005 per intervenuta prescrizione del reato.
4. La pena deve essere commisurata ai sensi dell'art. 47 CP. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/ Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Nella fattispecie ha da essere ritenuta una colpa assai grave. La coazione sessuale è, come lo stupro, un crimine per il quale la legge commina una pena detentiva fino a 10 anni. Si tratta di un reato ignobile poiché l'autore agisce nei confronti della vittima degradandola da persona a cosa oggetto delle proprie pulsioni. Ad aggravare la colpa di AC 1 vi è il fatto che quella sera ha agito in ben tre occasioni, nei confronti di tre vittime diverse, sconosciute, con il solo scopo di soddisfare i suoi impulsi. Due le ha aggredite mentre, di notte, se ne stavano tranquillamente tornando a casa. Al riguardo va sottolineato come l'accusato, quella sera, ha avuto un escalation di violenza davvero pericolosa: dapprima si è, si fa per dire, limitato ad esibire il proprio membro in erezione ed a farsi vedere mentre si masturbava nei bagni delle donne, poi ha aggredito la prima vittima non riuscendo tuttavia a toccarla sulle parti intime, grazie alla pronta reazione della donna, per infine aggredire una terza ragazza in modo ancora più violento al punto che, non fosse stato morso, avrebbe molto probabilmente raggiunto il suo scopo. E proprio quest'ultima aggressione è di una gravità inaudita, se solo si pon mente al fatto che l'accusato si è avventato contro la donna prendendola da dietro, in modo improvviso e vigliacco. Infine, ad ulteriore aggravante della colpa, va ritenuto il fatto che l'accusato se l'è presa con tre giovani donne che nemmeno conosceva: una valeva l'altra, bastava portare a termine il suo scopo che era quello di ottenere una prestazione sessuale da una donna.
In favore dell'imputato, oltre all'incensuratezza, è stata ritenuta una scemata responsabilità lieve dovuta al consumo di alcol, non però nelle esagerate quantità da lui pretese. Infatti AC 1 ha agito sia che sia in modo lucido, dimostrando di sapere quello che voleva e come fare per ottenerlo. Solo la pronta reazione delle vittime glielo ha per finire impedito. Non è, per contro, stata ritenuta a suo favore alcuna collaborazione, le ammissioni di AC 1 non essendo state né spontanee, né immediate, né complete, mentre la scelta di disertare l'aula penale non può certo valergli sconti di pena.
Tutto ciò considerato e ben ponderato si giustifica di infliggere all'imputato una pena detentiva di 15 mesi.
5. Per l'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.
Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per finire, una sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena, come pure la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza CCRP 3 agosto 2007 in re D.; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 9 ad. art. 42 CP).
Il dott. __________ che ha visitato AC 1 in detenzione preventiva il 10 luglio 2006 ha ritenuto che l'accusato presenta, in stato di sobrietà, un basso rischio di recidiva, "mentre è possibile che un reato del genere possa ripetersi se il paziente dovesse eccedere di nuovo nel bere", ritenendo pertanto "importante che il paziente, una volta tornato a domicilio, possa usufruire di una presa a carico psicologica, sia per elaborare quello che è successo, ma anche per evitare futuri stati di ebbrezza, l'unica condizione in cui credo possano ripetersi fatti simili dei quali il paziente è accusato" (AI 19).
AC 1 è stato scarcerato il 13 luglio 2006, dopo 11 giorni di carcere preventivo. Quel giorno ha riferito al PP, piangendo, di essere enormemente dispiaciuto per l'accaduto e di aver già parlato ai genitori presso i quali ancora vive impegnandosi, non appena scarcerato, a rivolgersi ad uno psicologo per curare il suo problema nonché a scrivere, per il tramite del MP, una lettera di scuse alle vittime:
" Voglio dire che io non ero me stesso. Sono cose che io non ho mai fatto nella mia vita. Se avessi la possibilità di guardare in uno specchio questi episodi, non mi riconoscerei. Questo comportamento non corrisponde al mio tipo di vita. Questo è dimostrato anche dal fatto che io ho una ragazza con la quale sono insieme da due anni ed alla quale sono sempre rimasto fedele. Non ho mai avuto problemi del genere.
La PP mi fa prendere atto e mi contesta che anche questa 3.a vittima (come del resto la seconda), ha dichiarato che l'aggressione da parte mia si è svolta in due fasi, interrotto da un tentativo di fuga.
A detta della 3.a vittima, io l'ho ripresa dopo che si era divincolata e l'ho palpeggiata nuovamente al seno e le ho infilato la mano nei pantaloni per toccarle la vagina. La stessa ha dichiarato: “Cercava di nuovo di penetrarmi arrivando con la punta delle dita all'inizio dell'entrata della vagina”.
Rispondo alla PP che ho i ricordi confusi. Confermo di averle infilato la mano nelle mutande e di averle toccato il pelo pubico ma non so dire se l'ho penetrata o meno con le dita. In merito al fatto che si tratta di due fasi distinte io posso solo dire che me ne ricordavo solo una. Ho l'impressione che il tutto si era svolto in un'unica circostanza dall'aggressione da tergo alla fuga della ragazza.
La PP mi fa prendere atto e mi contesta che la 3.a vittima ha dichiarato che io dopo essere stato morso sulla mano con la quale le tappavo la bocca, “cercava di slacciarsi la cintura” dei pantaloni.
Rispondo alla PP che in questo caso ho dei dubbi maggiori di quelli dove, a fronte della contestazione di quanto riferito dalla vittima, non ricordando l'episodio che mi veniva contestato, ho dichiarato di non poterlo escludere.
Visto che ero stato morso e che sanguinavo, se avessi cercato di slacciarmi la cintura dei pantaloni, mi sarei sporcato di sangue.
Capisco quanto mi contesta la PP e cioè che le vittime non hanno alcun motivo di raccontare fatti distorti o inventarsi addirittura episodi che non hanno subito o visto.
Ripeto alla PP che ad eccezione dell'episodio della cintura dove ho dei dubbi maggiori, per il resto non posso escludere che i fatti si siano verificati come da loro raccontati laddove ci sono delle divergenze di versioni, perché io non ho ricordi precisi. Dico solo, ed è la verità, che non ricordo alcuni particolari ma senza contestarli. Ripeto che avevo bevuto parecchio e che non ero in me.
Dichiaro pertanto alla PP di non escludere affatto che i fatti si siano verificati così, come raccontato dalle tre vittime.
Confermo che quel giorno, dall'arrivo in Ticino verso le ore 12.30 ho bevuto parecchi alcolici e nel corso delle serata svariati bicchieri di birra.
Riconfermo i quantitativi riportati a pag. 8/9 del verbale di polizia del 4 luglio 2006 ad eccezione della sangria che erano solo 2 tazzine.
Riassumendo confermo che dalle ore 12.30 alle ore 02.30 ho bevuto, in ordine cronologico:
2 o 3 bicchieri di vino bianco - 4/5 bicchieri di vino rosso durante il pranzo - 2 bicchierini di grappa - 3 o 4 birre -, 1 altra birra -, 2 tazzine di sangria -, 2 gin-tonic, 3 birre -, 3 o 4 bicchieri di vino con la raclette -, 2 o 3 birre -, 10 birre nei bicchieri di plastica e 2 cocktails.
Inoltre, dopo la seconda vittima, quando ero rientrato al campo sportivo, mi era stata offerta un'altra birra.
Confermo di non avere l'abitudine di bere alcolici. A bere come ho bevuto qua in Ticino, capita molto raramente. L'ultima volta che ho bevuto così tanto è stato 1 o 2 anni fa. Se la sera esco con gli amici non bevo più di 3 o 4 birre durante la serata e questo capita mediamente 1 volta al mese. Altre volte bevo solo una birra. Ogni tanto bevo un bicchiere di vino a pranzo con i miei genitori ma non è un'abitudine e capita magari una volta al mese, la domenica.
In merito al consumo di stupefacenti confermo di far uso di marijuana. Ne faccio uso nei fine settimana. Durante la settimana ho i corso e non posso. Non fumo però tutti i fine settimana. Solitamente quando mi capita mi fumo 1 o 2 joint di marijuana. Ho iniziato a consumare marijuana da circa 4/5 anni.
Non sono in grado di quantificare quanta marijuana ho consumato complessivamente negli ultimi 3 anni. Generalmente la fumo la sera quando esco a __________.
Generalmente sono gli amici che me la offrono. Quando l'acquisto io, la prendo a __________. In un paio di occasioni ho acquistato la marijuana a __________ da sconosciuti spacciatori.
ADR: dall'arrivo in Ticino a mezzogiorno il 2 luglio 2006 non ho fumato marijuana né altre sostanze stupefacenti di cui peraltro non ho mai fatto suo. Non ho neppure assunto medicamenti e preciso che non ne faccio uso nè per malattia nè per altri motivi medici.
Da piccolo, dai 13 ai 14 anni, su prescrizione medica, ho assunto il Ritalin per via dell'iperattività di cui soffrivo.
ADR: ho già avuto problemi con la Giustizia. All'età di 14 anni ho rubato delle bottiglie di bevande alcoliche da un capannone delle feste. Sempre in __________ sono stato multato per consumo e possesso di marijuana.
ADR: in precedenza non ho mai avuto dei comportamenti simili a quelli avuti sabato notte ad __________. Sono sempre stato un ragazzo tranquillo e non ho mai avuto degli atteggiamenti violenti e non ho mai neppure avuto l'idea di aggredire una donna per motivi sessuali.
ADR: ripeto che ho una relazione sentimentale fissa con una ragazza di __________ da quasi due anni.. Le sono sempre stato fedele, è un valore al quale io tengo molto. L'amo molto e non ho mai pensato di tradirla. Per tale motivo non riesco a spiegarmi quello che ho commesso sabato notte.
Con la mia ragazza che si chiama __________, ho rapporti sessuali regolari e completamente soddisfacenti. Non ho mai sentito il bisogno di cercare altre esperienze. Aggiungo che __________ è stata la prima donna che ho avuto a livello sessuale.
ADR: vivo in casa con i miei genitori. Ho due sorelle maggiori una delle quali è già sposata mentre l'altra abita da noi soltanto nei fine settimana.
Ho appena terminato la scuola di commercio a __________ e nel mese di agosto inizierò uno stage a __________ presso un'impresa di pittura e vetreria per ottenere la maturità commerciale.
AI momento quindi non ho alcun guadagno. AI mio sostentamento provvedono i miei genitori.
La PP mi chiede se ho qualcosa da aggiungere e io rispondo che sono enormemente dispiaciuto per quello che ho fatto e spero che un fatto del genere non mi capiti più. Sono dispiaciuto per le vittime ed anche per la mia famiglia e per la mia ragazza. Sono anche dispiaciuto per il panico che ho provocato ad __________ la sera dei fatti,
La PP mi fa prendere atto del rapporto allestito dal Dr. Med. M. __________ e dal Dr. Med. __________.
La PP mi fa prendere atto che il dr. __________ si è espresso nel senso di una mia presa ) a carico da parte di uno psicologo sia per l'elaborazione dell'accaduto che per evitare in futuro stati di ebbrezza condizione che a giudizio del medico può comportare la ripetizione di atti simili a quelli accaduti la sera.
ADR avv. DUF 1: voglio dire a questo proposito che ho già parlato con i .miei genitori del fatto che io voglio andare appena rientro a casa, da uno psicologo che mi aiuti ad elaborare quanto ho commesso e ad evitare in futuro comportamenti simili. Con i miei genitori e con la mia ragazza non avrò problemi a parlarne ma voglio chiedere se posso scrivere una lettera alle vittime per dire loro quanto sono addolorato di quanto ho commesso e per dire loro che avrei preferito incontrarle in un'altra maniera.
La PP rileva che l'accusato piange mentre dice queste cose ed è visibilmente provato da quanto successo." (AI 20).
Il Magistrato ha, quindi, ordinato la messa in libertà provvisoria di AC 1 alle seguenti condizioni:
" - obbligo di contattare uno psicologo - a mie spese - per una mia presa a carico per l'elaborazione dell'accaduto e per un trattamento terapeutico con invio di regolari rapporti alla scrivente;
(….)
- obbligo di restare a immediata disposizione dell'autorità inquirente (Magistratura e Polizia) anche solo a seguito di chiamata telefonica;
- divieto assoluto di prendere contatto sia direttamente che indirettamente ed in qualsiasi modo o maniera con qualsiasi persona interessata all'inchiesta. E' autorizzato a scrivere delle lettere di scuse che la PP provvederà a far pervenire alle vittime."
(verb. PP 13.07.2006, all. AI 22)
Più volte richiesto di presentare un rapporto dello psicologo AC 1 è rimasto silente. Nemmeno al dibattimento la difesa ha potuto provare alcunchè circa le cure che l'accusato si era impegnato a seguire. Ne discende che, in realtà, a tutt'oggi non si è rivolto a nessuno psicologo in dispregio della chiara norma di condotta impostagli dal PP al momento della scarcerazione. Nemmeno risulta che si sia scusato con le vittime. Per tacere del fatto che la sua assenza ingiustificata al dibattimento, peraltro in ulteriore dispregio di una delle norme condotta impostegli dal PP, è un'ulteriore dimostrazione della sua scarsa volontà di assumersi le responsabilità, tanto più che, proprio sulla sua mancata comparsa, ha addirittura cercato di truccare le carte dicendo che il suo superiore che non gli ha concesso il congedo, pur sapendo che i motivi addotti nella richiesta non erano veri.
In siffatte evenienze il mancato rispetto delle norme di condotta, in particolare l'impegno a curarsi, ma anche il sottrarsi al procedimento, fanno ritenere che l'imputato non è consapevole del suo problema e, di conseguenza, rappresenta un concreto rischio di recidiva. Con il che la pena deve essere espiata.
A ciò aggiungasi la scarsa prospettiva lavorativa per il futuro. Non è infatti anche lontanamente immaginabile che egli possa tenere all'oscuro di questi fatti i suoi superiori né che la PP non informi le competenti autorità, l'esercito essendo, come detto, un'istituzione che deve essere composta, soprattutto dopo la formazione di base e per quel che riguarda i professionisti in essa attivi, da persone dalla reputazione ineccepibile.
In definitiva la scarsa assunzione di responsabilità dell'accusato esclude una prognosi favorevole: non ha compiutamente ammesso i fatti, ha mentito al suo comandante al fine di ottenere una giustificazione per la sua mancata comparsa in aula, non ha seguito le cure che si era impegnato a seguire, rappresenta un concreto rischio di recidiva, ha scarse prospettive professionali e non è comparso in aula senza giustificazione. Si tratta di chiari indicatori di una prognosi negativa.
La prognosi negativa esclude la possibilità di una condizionale parziale ex art. 43 CP (CCRP 3 agosto 2007 in re D.).
6. Le pretese di diritto civile presuppongono, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di reati che ne hanno leso direttamente la salute fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).
Nei confronti di PC 2 l'accusato ha agito con violenza fino a toccarla nelle parti intime. La donna è apparsa, alla luce anche delle osservazioni delle persone che l'hanno vista dopo i fatti, particolarmente provata da questa orribile esperienza. Si pensi solo alla paura, al fatto di essere stata violata nella sua intimità senza aver affatto avuto comportamenti inadeguati o sconvenienti: stava semplicemente rientrando a casa e AC 1 l'ha aggredita in modo violento e vile. Ne discende che si giustifica di accordarle un'indennità per torto morale di CHF 1'000.-.
Per il resto le parti civili vanno rinviate al foro civile non essendovi agli atti documentazione sufficiente a provare le pretese avanzate.
Le spese processuali sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, in modo parzialmente affermativo al quesito 1.4 e 4 e negativamente al quesito 3;
visti gli art. 12, 19, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 189 e 194 CP;
19 lett. a LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. coazione sessuale
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
costretto PC 1 a subire un atto sessuale,
in particolare per avere, afferrando da tergo la ragazza:
1.1.1. palpatole il seno;
1.1.2. tentato di baciarla;
1.1.3. infilando la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, palpeggiato la vagina tentando di penetrarla;
1.1.4. infilando di nuovo la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, toccato la vagina tentando ancora di penetrarla, arrivando con la punta delle dita all’entrata della vagina;
1.1.5. tappatole la bocca con la mano sinistra ricevendo un morso che lo costrinse a lasciare libera la ragazza che scappò mentre egli cercava ancora di slacciarsi la cintura;
1.2. esibizionismo
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
dopo essersi procurato un’erezione e mentre continuava a masturbarsi, mostrato a PL 1 il pene in erezione;
1.3. coazione sessuale, tentata
per avere,
il 2 luglio 2006, ad __________, durante la notte,
tentato di costringere PC 2 (1988) a subire un atto sessuale, in particolare, raggiungendo da tergo la ragazza dopo essersi procurato un’erezione masturbandosi:
1.3.1. avvicinatola a sé nell’intento di farsi toccare il pene in erezione;
1.3.2. avvicinatola a sé e verso il basso con l’intento di ottenere un rapporto orale,
nelle due occasioni non riuscendo nel suo intento;
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo gennaio 2005 - luglio 2006,
a __________ ed altre imprecisate località,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per il periodo fino al gennaio 2005.
3. Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato in contumacia alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. AC 1 è inoltre condannato al pagamento di un’indennità di fr. 1'000.- alla parte civile PC 2 a titolo di risarcimento del torto morale subito.
Per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile.
5. La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PL 1 2. IE 1 3. PC 1 4. PC 2
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse (traduzione) fr. 193.75
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 743.75
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