Incarto n.
72.2007.135

Lugano,

19 novembre 2007/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Silvia Jurissevich, lic. iur.

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

residente a

 

 

 

detenuta dall'8 agosto 2007;

 

 

 

prevenuta colpevole di:

 

                                   1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, l'8 settembre 2007, tra __________, senza essere autorizzata, preso in consegna da terzi non identificati, quindi importato in Svizzera e trasportato a destinazione del mercato ____ circa 40'000 pastiglie di ecstasy per un peso complessivo di kg 9,7, ritenuto che per questo servizio avrebbe percepito un compenso di € 5'000 e che € 1'400 li aveva ricevuti in parte a __________ ed in parte ad __________;

 

                                   2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, sub. 1,

senza essere autorizzata, trasportato e detenuto a scopo di consumo personale, gr. 10,04 di cocaina;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                          reati previsti art. 19 cifra 1 LS, art. 19a LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 131/2007 del 30 ottobre 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico.

§  L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia   avv. DF 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11.00 alle ore 11.55.

 

Con l’accordo delle parti si procede alla correzione dell’atto d’accusa nel senso che la data è l’8 agosto 2007 e non l’8 settembre 2007.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

il quale evidenzia che si è in presenza di un tipico caso di trasporto di ecstasy, droga che secondo il TF non è una sostanza da banalizzare pur non rientrando nel concetto di droga pesante. Si tratta infatti di una sostanza consumata normalmente da giovani che, usata insieme all’alcool, può rivelarsi molto pericolosa.

Osserva che l’imputata ha ammesso sostanzialmente i fatti.

Per quanto riguarda la colpa, sottolinea l’importanza del numero delle pastiglie trasportate (40'000!), che l'accusata è una mamma, che doveva essere al corrente di ciò che trasportava e dei suoi effetti nocivi per la salute dei giovani consumatori. Esprime delle perplessità riguardo al suo timore di rivelare il nome degli ____ che l’avrebbero contattata, come pure per il fatto che sia stata scelta senza fornire nessuna garanzia.

Dal profilo della collaborazione, osserva che non ha fornito uno sforzo particolarmente intenso. Ritenuto che è incensurata in Svizzera e che la condanna in ___ non pregiudica la prognosi, non si oppone al beneficio della condizionale.

Confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’imputata sia condannata a 15 mesi di detenzione e che siano confiscati gli oggetti sequestrati. Per quanto riguarda il Motorola si rimette al giudizio della Corte.

 

                                         § Il Difensore, il quale osserva che l’ecstasy è una sostanza che   non può mai configurare casi gravi.

Sostiene che l’accusata ha funto da semplice corriere e che vi è quasi la prova certa che ha commesso questo genere di reato per la prima volta. Pone in risalto la sua situazione personale e osserva che i tre mesi che ha trascorso in carcere sono sufficienti ad offrire garanzie per il suo futuro. In questo periodo lontano dal figlio, l’imputata ha infatti capito di aver sbagliato e vuole finalmente essere una buona madre.

Preso atto che il PP non si è opposto alla sospensione condizionale, per quanto riguarda la commisurazione della pena si rimette al giudizio della Corte.

                                    Chiede infine il dissequestro del cellulare Motorola.

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

1.è autrice colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, l'8 agosto 2007, tra __________, senza essere autorizzata, preso in consegna da terzi non identificati, quindi importato in Svizzera e trasportato a destinazione del mercato ____ circa 40'000 pastiglie di ecstasy per un peso complessivo di kg 9,7, ritenuto che per questo servizio avrebbe percepito un compenso di € 5'000 e che € 1'400 li aveva ricevuti in parte a __________ ed in parte ad __________?

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, sub. 1,

senza essere autorizzata, trasportato e detenuto a scopo di consumo personale, gr. 10,04 di cocaina?

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

 

2.Può beneficiare della sospensione condizionale e se sì, in che misura?

 

3.Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

 

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP,

le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                  affermativamente ai quesiti posti;

 

visti gli art.                      2, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 70, 71 CP;

                                         19 cifra 1,19a LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                         AC 1

 

                                   1.   è autrice colpevole di:

 

1.1.infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, l'8 agosto 2007, tra __________, senza essere autorizzata, preso in consegna da terzi non identificati, quindi importato in Svizzera e trasportato a destinazione del mercato italiano circa 40'000 pastiglie di ecstasy per un peso complessivo di kg 9,7, ritenuto che per questo servizio avrebbe percepito un compenso di € 5'000 e che € 1'400 li aveva ricevuti in parte a __________ ed in parte ad __________;

 

                               1.2.    contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                          per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, sub. 1,

senza essere autorizzata, trasportato e detenuto a scopo di consumo personale, gr. 10,04 di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

                                     

                                   2.   Di conseguenza,  AC 1 è condannata:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, tranne il cellulare Motorola che viene dissequestrato.


 

Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        4'772.35

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        5'022.35

                                                             ===========