Incarto n.
72.2007.17

Lugano,

26 novembre 2008/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Marco Villa

 

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

 

 

 

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   Ripetuta ricettazione

per avere acquistato, ricevuto in dono o in pegno, occultato, rispettivamente aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente,

 

per avere,

a __________,

nel corso del periodo agosto 2000 - febbraio 2001,

preso in consegna,

in almeno due occasioni,

personalmente e per il tramite di suoi collaboratori,

da terze persone non identificate (tali sedicenti M P e V),

titoli obbligazionari di cassa emessi a nome di PC 1,

per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 mio. e € 450'000.-, e meglio i seguenti:

 

Certificati

4¾% PC 1 1998/2005, serie __________ x NLG 100'000.- = NLG 4'000'000.-

 

4¾% PC 1 1998/2003, serie __________ x € 50'000.- = € 200'000.-

 

4¾% PC 1 1998/2005, serie __________ x NLG 100'000.- = NLG 500'000.-

 

5¾% __________ 1996/2003, certificati __________ x NLG 100'000.- = NLG 1'400'000.-

 

5¾% PC 1 1996/2003, certificati __________ x NLG 100'000.- = NLG 3'000'000.-

 

4¾% PC 1 1998/2003, serie __________ x € 50'000.- = € 250'000.-

 

 

consegnatigli, a suo dire, quale pagamento per asserite forniture effettuate da società a lui facenti capo,

consegnando poi fisicamente tali cartevalori a PL 1,

affinché fossero accreditate nel portafoglio titoli del conto A n°, a lui intestato e di sua pertinenza economica, aperto a tal scopo presso detto istituto di credito,

sapendo, o dovendo comunque presumere dalle modalità della consegna rispettivamente dall'assenza di un'equivalente controprestazione realmente fornita, che si trattava di cartevalori ottenute mediante reati contro il patrimonio,

ritenuto che detti titoli erano stati oggetto di furto perpetrato ai danni di PC 1, nel periodo 1998 - giugno 2000,

titoli in seguito in gran parte monetizzati, con conseguente accredito del provento delle vendite (€ 4'116'216.50) sulla relazione A n° __________, oggetto di operazioni di addebito per complessivi € 1'339'628.36 e CHF 206'540.05;

 

 

                                   2.   Truffa

per avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia più persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandole subdolamente nell'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,

segnatamente,

 

per avere,

a __________,

nel periodo settembre 2000 - maggio 2001,

dopo avere immesso nel portafoglio titoli del suo conto personale A n° __________, da lui aperto PL 1, i titoli di cui al punto 1,

disposto l'apertura di una relazione, sempre presso PL 1, intestata a L, a lui riconducibile,

con sottoscrizione, da parte sua, di un atto di pegno generale della relazione A n° __________ a favore del conto di L__________,

disposto il rilascio, da parte di PL 1, di una fideiussione interbancaria a prima richiesta, ad opera di quest'ultimo istituto di credito, di nominali ITL 1 mia., a debito della relazione di L__________, a favore di __________ strumento volto a controgarantire l'erogazione, da parte di quest'ultimo istituto di credito, di un finanziamento a S__________., società a lui riconducibile,

confermando subdolamente PL 1, rispettivamente i suoi funzionari, nell'errore in cui era incorsa circa l'origine lecita e la bontà dei titoli di cui al punto 1 quale copertura, attraverso l'atto di pegno citato, per l'emissione della garanzia bancaria,

producendo a PL 1 un "contratto di finanziamento a titolo oneroso", datato 30.10.2000, concluso fra L__________ e S__________

sottacendo inoltre a PL 1 che tali titoli erano stati da lui ottenuti, e in seguito immessi nel portafoglio titoli del conto A n° __________, con le modalità di cui al punto 1,

ritenuto che, successivamente al rilascio della garanzia interbancaria, i titoli di cui al punto 1, di cui una parte era già stata monetizzata, sono stati riconosciuti quale provento di furto perpetrato ai danni di PC 1, nel periodo 1998 - giugno 2000,

considerato che la garanzia bancaria è stata inoltre poi escussa da M a seguito dell'inadempienza di S__________ producendo un'esposizione pari a CHF 888'510.-;

 

 

                                   3.   Ripetuta falsità in documenti

per avere, in svariate occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell'altrui firma autentica per formare un documento suppositizio, oppure attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo d'inganno, di tale documento,

segnatamente,

 

per avere,

a __________ e __________,

nel periodo settembre 2000 - gennaio 2004,

in più occasioni,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

fatto uso dei seguenti documenti falsi a scopo d'inganno,

producendo segnatamente:

 

                               3.1.   a __________,

nel periodo settembre - novembre 2000,

a PL 1,

al fine di giustificare la provenienza dei titoli PC 1, di cui al punto 1,

un falso contratto di know-how, datato 11.10.2000, asseritamente concluso fra la società S__________, da lui rappresentata, e la società E__________ (allegato all'AI 34);

 

                               3.2.   a __________,

nel corso del verbale di interrogatorio da lui reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 29.03.2001,

copia di due falsi contratti di know-how asseritamente conclusi fra la società S e la società E (allegati all'AI 10),

e meglio:

 

·    un contratto datato 01.09.2000 e

·    il contratto datato 11.10.2000, di cui al punto 3.1.,

 

al fine di attestare, in urto con la verità, la fornitura, da parte di S__________ in particolare di hardware, per un valore complessivo di NLG 8,9 mio. e € 450'000.-, e giustificare in tal modo il possesso, da parte sua, dei titoli PC 1 di cui al punto 1;

 

                               3.3.   a __________ e __________,

in data 21/22.05.2001,

copia di due false lettere di vettura internazionale (allegate all'AI 14):

 

·    una datata 10.10.2000 (n° 478) e

·    l’altra datata 14.11.2000 (n° 512),

 

entrambe attestanti, in urto con la verità, il trasporto e la successiva consegna, di 125 colli di componenti hardware assemblati e non assemblati, a favore di tale E__________, da parte della società L.P. __________;

 

                               3.4.   a __________,

nel corso del verbale di interrogatorio da lui reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 14.10.2003,

copia di un falso contratto di fornitura di hardware, datato 05.06.2000, asseritamente concluso fra la società Eu e la sedicente società U__________ (allegata all'AI 101),

al fine di attestare, in urto con la verità, l’asserita fornitura di materiale informatico da parte di una società lussemburghese asseritamente conglomerata di S__________ (E) alla sedicente U__________;

 

                               3.5.   a __________,

nel corso del verbale di interrogatorio da lui reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 21.01.2004,

una falsa lettera di vettura internazionale CMR datata 16.10.2002, attestante, in urto con la verità, l’asserita consegna di 125 "__________" alla società L__________ L__________, __________, in data 20.10.2000 (allegato all'AI 106);

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 160 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 17/2007 del 15.02.2007, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico .

§  L'avv. DF 1, difensore di fiducia dell'accusato AC 1, assente.

§  Gli avv. __________ e L__________ M__________ in rappresentanza della PC 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore 13.15.

 

Il presidente, constatato che l'accusato, regolarmente citato presso il proprio domicilio legale (c/o avv. DF 1, Lugano), non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, a' sensi degli art. 308 e segg. CPP.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato in fatto e in diritto l'atto di accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi. Chiede inoltre la confisca dei falsi documentali e degli averi in sequestro, sia quelli depositati sul conto B presso PL 1 sia quelli depositati sul conto A, che ricadono sotto il sequestro del conto __________.

 

                                    §   L'avv. L M, in rappresentanza della PC PC 1 il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e conclude chiedendo che questi sia condannato a risarcire per il danno derivante dal reato di ricettazione la somma di complessivi fr. 8'261'262.40 oltre a interessi al 5% dal 1. agosto 2000 sull'importo di fr. 8'213'679.-. A tal proposito chiede l'assegnazione previa confisca degli importi residuali ancora esistenti sul conto A presso PL 1 e sul conto B, pure compreso nel sequestro del primo.

 

                                    §   Il Difensore, il quale contesta i reati di ricettazione, truffa e falsità in documenti dai quali chiede il proscioglimento del suo assistito.

Nella denegata ipotesi in cui vi fosse conferma dell'atto di accusa, da considerarsi comunque parziale, chiede una massiccia riduzione della pena proposta dal PP, tenuto in particolare conto della violazione del principio di celerità.

Chiede infine il rinvio della PC al foro civile.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

 

quesiti:

 

                                          AC 1

 

                                   1.  E’ autore colpevole di:

                                     

                               1.1.   ripetuta ricettazione

                                         per avere,

                                         nel periodo agosto 2000/febbraio 2001, a __________, in due occasioni, preso in consegna 98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. __________ presso PL 1 di sua pertinenza;

 

                               1.2.   truffa

in relazione al rilascio di una fideiussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL 1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M__________, nel periodo settembre 2000-maggio 2001;

 

                               1.3.   ripetuta falsità in documenti

per avere fatto uso:

 

                            1.3.1.   nel periodo settembre/novembre 2000, a __________ ed il 29.03.2001 a __________, di copie di un contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S__________ __________ e E__________ __________;

 

                            1.3.2.   il 29.03.2001, a __________, di una copia di un contratto di know-how datato 01.09.2000 tra S__________ __________ e E __________;

 

                            1.3.3.   nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;

 

                            1.3.4.   nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

 

                            1.3.5.   il 14.10.2003, a __________, di una copia di un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu__________ __________ e Un, __________;

 

                            1.3.6.   il 21.01.2004, a __________, di una lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002;

 

            e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

 

 

                                   2.   Dev'essere riconosciuta la violazione del principio di celerità?

 

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 

 

                                   4.   Devono essere accolte le pretese di risarcimento della PC __________ e, se sì, in che misura?

 

 

                                   5.   Deve subire la confisca, con conseguente restituzione e/o assegnamento e/o devoluzione allo Stato del saldo attivo della relazione bancaria A no. __________ a lui intestata presso PL 1 e del saldo attivo della relazione n. __________ intestata alla B presso la De., __________?

 

 

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca di:

 

                               6.1.   1 copia del contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S., __________ e E., __________;

                               6.2.   1 copia del contratto datato 01.09.2000 tra S __________ e E __________;

                               6.3.   1 copia della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;

                               6.4.   1 copia della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

                               6.5.   1 copia di un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu__________.,__________ e Un, __________;

                               6.6.   1 lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002;

 


Considerato,                  in fatto e in diritto

 

                                   1.   AC 1, di seguito solo AC 1, cittadino italiano, separato, nato a __________ il ____________ ed ivi domiciliato, benché regolarmente citato al proprio domicilio legale presso lo studio del suo difensore (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 pag. 1) non si è presentato al pubblico dibattimento e non ha fatto pervenire alcuna valida giustificazione per la sua assenza. Il processo è quindi avvenuto nelle forme contumaciali ex art. 312 segg. CPPT.

Ciò premesso dagli atti all’incarto risulterebbe che l’accusato, autodefinitosi ingegnere informatico (AI 10 PP AC 1 29.03.2001) rispettivamente libero professionista (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 pag. 1) avrebbe avuto, al momento dei fatti, delle partecipazioni azionarie in alcune società attive nel campo dell’informatica ed in altri settori, domiciliate sia in __________ che in altri paesi europei, con un fatturato annuo, sempre a suo dire, "di circa lit. 180 Md" (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 1). Tra queste società figurerebbero o avrebbero figurato perlomeno la S, __________ (di seguito solo S__________, per il suo stato societario al 25.07.2001 AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3), la LP, __________ (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 pag. 3), la L__________ (di seguito solo L__________, AI 1 doc. 3, AI 23 doc. C nonché AI 34 doc. 4 e 5), la Eu__________ __________ (di seguito solo Eu__________, AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1) e la C., __________. Sempre dagli atti risulterebbe che l’accusato sia stato protestato in più occasioni perlomeno nel periodo 1999 / 2001 per "un totale di circa un miliardo di lire, quasi tutti assegni" (AI 34 doc. 10).

Quello che è certo è che AC 1 risulta incensurato sia in __________ (AI 44 e 162 nonché doc. TPC 2 e 12) che in __________ (AI 52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14) anche se é stato dichiarato fallito il 17.05.2001 (AI 52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14) con chiusura della procedura al 11.07.2008 (doc. TPC 14).

La sua ingiustificata non comparsa al pubblico dibattimento non ha permesso di ottenere ulteriori informazioni sia sul suo passato che, anche da un punto di vista economico, personale e professionale, sul suo presente rispettivamente sui suoi progetti futuri.

 

                                   2.   Il procedimento in essere, noto alle parti in forza ai relativi depositi atti del 22.06.2006 (AI 150) e del 27.11.2006 a seguito di complemento d’inchiesta (AI 166), è stato aperto il 28.02.2001 per i presupposti reati di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP, ipotesi accusatoria poi lasciata cadere) a seguito di segnalazione ex art. 9 e 23 cpv. 4 LRD dell’Ufficio Federale di Polizia (AI 1) ritenuto come gli elementi contenuti in predetta segnalazione potevano far ritenere che i 98 titoli obbligazionari di cassa (di seguito solo titoli) emessi a nome di PC 1 (di seguito solo PC 1) per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni e € 450'000.- accreditati nel portafoglio titoli del conto A no. __________ (di seguito solo A) presso PL 1 (di seguito solo PL 1) - intestato all’accusato e di sua pertinenza economica (AI 1 doc. 1 nonché AI 34 doc. 1 e 2), relazione posta sotto sequestro il 01.03.2001 (AI 2) e il 06.06.2001 (AI 19) - potessero essere stati provento di un furto perpetrato ai danni della stessa PC 1 nel periodo 1998 / giugno 2000. In particolare, dal doc. 6 della menzionata segnalazione dell’Ufficio Federale di Polizia (scritto del 21.02.2001 della D__________ B____________________ quale corrispondente e depositaria dei titoli della PL 1 in __________), si evince quanto segue:

 

"  We refer to your letters dated 21 September 2000, 3 October 2000 and 12 October 2000 by means of which you have asked us to put into your account with us certain PC 1 certificates ("Certificate")…Total nominal value of the Certificates is: NLG 8'900.000.- and EUR 450,000.-. By letter of 16 February 2001 and in a subsequent telephone conversation we were informed by the Centrak Depository Negicef that the Certificates were reported stolen with the police in January and March 2000 and seized by the police on 8 February 2001"

(AI 1 doc. 6)

 

Sempre nel contesto di predetto procedimento il 03.07.2001 PL 1 ha denunciato AC 1 per l’ipotesi di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) per i motivi e fatti elencati nel punto 2 dell’ACC, che la stessa denunciante a pag. 6 del proprio esposto così giustifica:

 

"  AC 1, dando ingannevolmente enfasi all’importanza delle sue società (numero di operai, fatturato, giro di affari, ecc…) e nascondendo invece abilmente i suoi enormi problemi a livello economico, ha usato titoli (ndr.: quelli di cui al punto 1 dell’ACC) che egli sapeva provenire da reati commessi a danno dell’istituto che li aveva emessi alfine di ingannare PL 1 e di indurla conseguentemente a fornire una fideiussione bancaria (ndr.: no. __________ del 05.12.2000 per un miliardo di lire a favore di M, - di seguito solo M - a seguito di precedente richiesta del 28.11.2000 della L__________, il tutto garantito, tra l’altro, da un atto di pegno generale sul conto A e quindi dai, nel frattempo parzialmente monetizzati, titoli di cui al punto 1 dell’ACC, AI 16 doc. 1, 2 e 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 6, 7, 8 e 9) che avrebbe potuto garantire le inadempienze contrattuali di una società (ndr.: S__________, AI 34 doc. 7, 8 e 9) a lui riconducibile"

(AI 34, pag. 6)

 

ricordato altresì come la così concessa garanzia interbancaria a prima richiesta è stata poi effettivamente escussa da M il 18.05.2001 (AI 16 doc. 1, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 13) a seguito di inadempienza di S__________, con conseguente esborso della PL 1 per Fr. 888'510.-, importo poi rifuso nel gennaio 2006 alla banca denunciante con prelevamento dal conto A dopo suo parziale dissequestro (AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136).

Per i presupposti reati di cui agli art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP e 146 cpv. 1 CP l’accusa è stata promossa il 23.06.2004 (AI 114) mentre quella di cui al punto 3 dell’ACC per ripetuta falsità in documenti ex art. 251 cfr. 1 CP, al cui testo integralmente si rinvia, lo è stata il 23.03.2006 (AI 141). La stessa fa riferimento ad alcuni contratti di know-how e lettere di vettura internazionale presentate da AC 1 sia alla PL 1 (AI 34 doc. 3) che al MP con scritto del 21.05.2001 del suo legale (AI 14) ed in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1) e del 21.01.2004 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6).

Notasi altresì come prima del suo sequestro del 01.03.2001 (AI 2) 78 dei 98 titoli di cui al punto 1 dell’ACC erano già stati monetizzati ed accreditati sul conto A __________ con un importo pari a € 4'116’216,50 (AI 7 e 8). Al 01.03.2001 questa relazione presentava un patrimonio di € 3'656'356,38 (comprensivo dei 20 titoli nominali per NLG 2'000'000.- a quel momento non ancora venduti) con precedenti operazioni di addebito per € 1'339'628,36 e fr. 206'540,05 (AI 8). Al 04.11.2008 il conto A aveva un saldo attivo di € 1'333'894,03 (doc. TPC 15).

I titoli per NLG 2'000'000.- ancora invenduti nel marzo 2001, giunti nel frattempo a scadenza, sono stati incassati durante il mese di giugno del 2003 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107). Il relativo importo di € 1'347'727,24 trovasi attualmente depositato sul conto no. 06.00.15.32.07 intestato alla Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107, doc. TPC 6 nonché doc. dib. 1).

 

                                   3.   AC 1, rinviando espressamente alle sue dichiarazioni nei suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003) e del 21.01.2004 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004) secondo cui, in estrema sintesi, tutti i titoli depositati sul conto A altro non erano che il pagamento di due forniture di hardware e software effettuate dalla S__________ ad una società __________ (l’E__________ di seguito solo E__________, la stessa collegata alla società Un__________, di seguito solo Un__________), ha sempre respinto ogni addebito sostenendo la sua totale buona fede nell’acquisizione degli interessati titoli per i quali, in forza ai contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) nonché all’AI 101 (PP Pennacchini 14.10.2003 doc. 1), avrebbe, a suo dire, fornito valida controprestazione (AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 da doc. 2 a doc. 9) seppur precisando non di meno come:

 

"  IB__________ ha poi dato l’ordine affinché l’hardware fosse spedito dalla __________ al porto di __________ dove é stato preso in consegna e trasportato via terra in __________ presso la L__________ L__________ ….Presumo che l’hardware sia stato ritirato presso la L__________ L__________ dall’E__________. Preciso che detto hardware é scomparso, nel senso che non é mai confluito presso la Un__________ dove avrebbe avuto aver luogo l’assemblaggio; non sono mai stato contattato dall’Un__________ per mettere in opera l’applicazione del software…non ho sporto denuncia in __________ per la scomparsa della merce per motivi fiscali; aggiungo che la transazione non risulta nella contabilità di S__________, essendo stata fatta in nero…Aggiungo che nel marzo/aprile 2001 mi sono accorto che il contratto concernente la fornitura di software vale a dire quello tra Eu__________ e Un__________ (doc. 1 del verbale del 14.10.2003) era un falso…che ho interpellato uno studio legale di __________, il quale ha esperito delle ricerche, che hanno concluso, per la falsità"

(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3)

 

Per quel che concerne le modalità di consegna dei titoli di cui al punto 1 dell’ACC AC 1, nel suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 29.03.2001, ha sostenuto come:

 

"  I titoli in questione mi sono stati consegnati fisicamente a __________ presso l’Hotel __________ da parte di un corriere mandato dalla E__________. Mi ricordo di aver chiesto ed ottenuto copia del documento di legittimazione di tale persona…Ho firmato una ricevuta a comprova della consegna dei titoli che ho subito portato in banca. Il nome del corriere in questione é P …Circa una ventina di giorni dopo, quindi siamo verso fine settembre 2000, vista la bontà dei titoli, ho provveduto a sottoscrivere il secondo contratto di fornitura. Anche in questo caso il pagamento mediante la consegna dei titoli é avvenuto alle medesime modalità. Per essere preciso non ero presente alla consegna dei titoli ma ho mandato un collaboratore, il quale ha ricevuto fisicamente i titoli da tale signor V, cittadino __________. Anche in questo caso il mio collaboratore ha provveduto a chiedere una copia del documento di legittimazione (doc. 3) ed ha sottoscritto una ricevuta. Nuovamente I titoli sono stati consegnati alla __________ "

(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).

 

Al di là di queste particolari se non insolite modalità di consegna dei titoli, sempre nel contesto dell’asserita sua buona fede, l’accusato, nel suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 29.03.2001, ha voluto espressamente sottolineare come:

 

"  prima di accettare le modalità di pagamento con consegna dei titoli, ho provveduto a farmi dare una copia del titolo e dei numeri seriali dei titoli che mi sarebbero stati consegnati in pagamento. Ho portato la copia ed i numeri presso la PL 1 ed ho chiesto che venisse controllata la bontà dei titoli. Ciò é avvenuto verso la fine di agosto 2000, quindi prima della sottoscrizione dei contratti. La PL 1 ha fatto le verifiche del caso e mi ha comunicato che I titoli con i numeri seriali che avevo fornito non presentavano problemi. La banca si é comunque riservata di fare una verifica più approfondita sulla base del titolo originale una volta consegnato in banca. Ho quindi sottoscritto i contratti, non avendo motivo di dubitare della bontà dei titoli…Verso gli inizi di settembre 2000 ho consegnato personalmente alla PL 1 una prima parte dei titoli fisici, riservandomi di procedere nella fornitura del materiale una volta confermata da parte di PL 1 la bontà dei titoli…Assolutamente mai ho avuto dubbi in merito ad una eventuale illecita provenienza dei titoli i quali, come detto sono stati in più occasioni verificati dalla PL 1. Inoltre mal comprendo come possa la PC 1 acquistare in più riprese titoli che aveva denunciato rubati. Mi sono di conseguenza sentito legittimato a disporre parzialmente dei fondi depositati sul conto A "

(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).

 

                                   4.   La Corte, in forza alle risultanze delle tavole processuali agli atti, ha potuto accertare quanto segue:

 

-- che i titoli di cui al punto 1 dell’ACC sono oggettivamente parte e provento di un furto avvenuto nel periodo inizio 1998 / giugno 2000 di 2227 titoli di credito / carte valori del valore complessivo superiore a 400 milioni di fiorini, titoli sottratti da una camera del tesoro e da uno scomparto di una cassetta di sicurezza di una seconda camera del tesoro di una sede della PC 1, inchiesta a cui in __________ è stato dato il nome di "Pi" (AI 1 doc. 6 nonché AI 4, 13, 73, 77bis e 94);

 

-- che dal mese di marzo del 2000 alcuni dei sottratti titoli sono stati presentati per il pagamento presso varie banche sia in __________ che in altri paesi europei (AI 4);

 

-- che C__________ T__________, amministratore unico di S__________ nel periodo oggetto di inchiesta, nel proprio verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 16.10.2002 ha dichiarato di:

 

"  essere entrato nel CdA di S__________ verso la metà del 2000…(ndr.: in realtà il 21.09.2000 in forza all’AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3)…e di esservi uscito nel gennaio 2001…non mi ricordo di aver mai visto il contratto di Know-how concluso tra S__________ (a firma AC 1) e E in data 11 ottobre 2000…(ndr.: in merito ad una procura speciale, datata 9 ottobre 2000, con cui questo testimone avrebbe concesso a AC 1 il diritto di rappresentare la società in negozi giuridici)…osservo di nutrire forti dubbi quanto all’autenticità dell’asserita mia firma in calce alla procura in questione. Osservo altresì di essere per contro sicuro di non aver mai redatto il testo di tale procura…non ero a conoscenza del contratto di Know-how datato 11 ottobre 2000 e di non aver mai sentito parlare della società E__________ Il PP…mi chiede se io abbia già visto il contratto di Know-how tra S__________ e E datato 1. settembre 2000. A tal riguardo rispondo negativamente…(ndr.: in merito a V)…il PP mi chiede se io abbia mai visto prima la persona in questione. Rispondo negativamente, nel senso di non ricordarmi di aver mai visto tale persona…il nome V non mi dice nulla…non ho mai sentito parlare di tale P …la società L.P. __________, con sede ad __________, non mi dice nulla…non ho mai partecipato ad alcun incontro volto alla consegna di titoli, ed in particolare ad alcuno presso l’Hotel __________ "

(AI 74 PP C__________ T__________ 16.10.2002 pag. 2, 3 e 5);

 

-- che S__________, al 23/25.07.2001, non aveva più dipendenti, che alla sua sede legale di __________ risulta sconosciuta e che nei pregressi suoi uffici a __________, __________ e __________ "non figura più operare da diverso tempo" (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3);

 

-- che ad __________ né in __________ né in __________ non vi è mai stata una sede dell’E__________, società che non è neppure registrata nella locale Camera di commercio (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc 1 e 2 nonché AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2);

 

-- che vi è una ditta con ragione sociale E__________, ma con sede a __________, che non si occupa di informatica ma dell’importazione di penne ed articoli per scrivere (101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2) ed il cui amministratore, nel proprio verbale d’interrogatorio rogatoriale del 08.11.2005, ha dichiarato di non conoscere i nominativi di P__________ e di V precisando altresì come la società non ha mai avuto una sede ad e che i contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) non li ha mai visti né sottoscritti (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 137 e 138);

 

-- che l’asserito cittadino belga P non è registrato all’anagrafe di __________ né vi abita, che è sconosciuto ai servizi di Polizia del __________ dove non avrebbe alcuna residenza e che anche la prodotta fotocopia di cui all’AI 11 non sarebbe un passaporto __________ (AI 10 PP 29.03.2001 doc 1 nonché AI 11, 73, 77bis, 86, 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 112);

 

-- che il vero V, e non quello in fotografia di cui all’AI 10 doc. 3 (PP AC 1 29.03.2001), nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 09.10.2002 ha dichiarato di non conoscere né l’accusato né l’E e che il suo passaporto gli sarebbe stato rubato due anni prima (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 2 e 3 nonché AI 75 e 96bis);

 

-- che il trasportatore indicato nelle due lettere di vettura no. 512 del 14.11.2000 e no. 478 del 10.10.2000 (AI 14 nonché ACC punto 3.3) C T P (Provincia di __________), nella persona del suo legale rappresentante M__________ C__________, nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 04.03.2003, ha dichiarato che:

 

"  il timbro apposto sulle due lettere di vettura che mi mostrate non è il nostro per cui, per quanto ci riguarda, è da considerarsi falso a tutti gli effetti. Il nostro timbro, che è poi quello che viene apposto su tutti i documenti amministrativo-contabili, è omnicomprensivo di tutti i dati ovvero nominativo della ditta, sede, domicilio fiscale ed operativo, partita iva ecc...Escludo nella maniera più assoluta che la nostra ditta abbia effettuato detto trasporto, anche perché la nostra ditta non ha mai avuto l’autorizzazione per effettuare trasporti all’estero (TIR) e fra l’altro vedendo i numeri di targa apposti nella casella motrice-rimorchio, gli stessi non corrispondono certamente agli automezzi di nostra proprietà. Non ho mai avuto rapporti commerciali con la ditta O S, E e/o comunque quelle indicate nei due documenti che mi mostrate"

(AI 109);

 

-- che la terza lettera di vettura internazionale (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6 nonché ACC punto 3.5) non è stata riconosciuta come propria dalla L L, e questo sia con lettera del 04.02.2004 che in sede di verbale d’interrogatorio rogatoriale di una sua rappresentante del 16.01.2006 (AI 107 doc. 2 nonché AI 139 e 140);

 

-- che l’asserito contratto del 05.06.2006 tra Eu e Un (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1 nonché ACC punto 3.4) è risultato essere un falso sia perché così riconosciuto dallo stesso accusato (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3) e sia perché il presunto indicato funzionario firmatario di questa stipula per Un (certo E B) è risultato totalmente sconosciuto ne è mai stato dipendente della società che non ha mai sottoscritto alcun contratto con Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 1 nonché AI 137 e 138);

 

-- che G S, indicato come avente diritto economico al 49% del conto no. __________ intestato alla L presso PL 1 (AI 1 doc. 3, AI 23 doc. C nonché AI 34 doc. 4 e 5) nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 25.02.2003 ha precisato come:

 

"  Nego categoricamente di aver partecipazioni in società riconducibili al AC 1, non ho mai sentito la società L né ho mai acceso o tenuto conti bancari congiuntamente agli stessi…Conosco la S in quanto mi commissionò lo studio di un progetto informatico relativo alla realizzazione di una tessera sanitaria con microchip, progetto che venne abbandonato da detta s intorno alla metà dell’anno 2000…Ritengo possibile che il AC 1 abbia copia del mio documento di identità in quanto lo stesso me lo richiedeva ogni qualvolta doveva presentare una mia richiesta di finanziamento…da svariati mesi ho notizie di pendenze economiche-giudiziarie originate dal AC 1 che mi hanno danneggiato anche economicamente"

(AI 109)

 

                                   5.   Giusta l’art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP chi acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La ricettazione è un reato formale di messa in pericolo astratta (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, pag. 244) che presuppone a monte l’esistenza di un’infrazione contro il patrimonio in senso lato (DTF 112 IB 225) e che si realizza indipendentemente da considerazioni di tipo economico sia per l’autore ma anche per la vittima che, di fatto, subisce il danno patrimoniale a seguito del primo reato. Il danno causato dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il diritto di recuperare ciò che è stato tolto alla vittima in modo delittuoso (DTF 116 IV 193), in sostanza la privazione del suo possesso causata dal reato a monte che la ricettazione continua a perpetuare. L’art. 160 CP non richiede che la prima infrazione sia stata constatata giudiziariamente con sentenza definitiva o che l’autore di quel reato sia stato condannato. Dal profilo oggettivo la norma presuppone che l'autore compia uno degli atti di ricettazione previsti dalla legge su di una cosa proveniente direttamente da un'infrazione contro il patrimonio (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 160 no. 38 segg., TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, art. 160 no. 8 segg. e CORBOZ, Les infractions en droit suisse, art. 160 no. 22 segg.) senza pretendere che la persona accusata conosca l’esatta natura e le circostanze del primo reato (DTF 119 IV 242) e neppure che conosca e/o abbia avuto una relazione diretta con l’autore (DTF 112 IV 77). L’art. 160 CP postula unicamente che il reato a monte riunisca tutti gli elementi previsti da questa infrazione, non essendo per contro necessario che il primo autore sia responsabile dei suoi atti e che l'infrazione sia punibile in Svizzera (CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 10 e DTF 101 IV 402). Detto altrimenti, in consonanza con il principio di accessorietà limitata, l'azione principale deve denotare gli elementi oggettivi di una fattispecie repressa penalmente, che deve essere illecita mentre non necessariamente colpevole (WEISSENBERGER, op. cit., art. 160 no. 18 segg. e TRECHSEL, op. cit., art. 160 no. 4). In linea di principio la ricettazione è punibile se ha per oggetto una cosa risultante da un'infrazione e non sul prodotto o la vendita della stessa (TRECHSEL, op. cit., art. 160 no. 7). Dal profilo soggettivo l’autore deve agire con dolo diretto, ossia conoscendo la provenienza illecita della cosa, oppure con dolo eventuale, ossia deve aver riconosciuto la possibilità di una siffatta provenienza illecita accettandola (WEISSENBERGER, op. cit., art. 160 no. 67, CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 46 segg., DTF 101 IV 402 e 90 IV 14). Per poter procedere ad un giudizio di condanna occorre che l’autore abbia riconosciuto le circostanze dalle quali sorge il sospetto di una provenienza derivante da un reato patrimoniale (WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweiz. StGB, RPS 1946, pag. 275, CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 46 segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS I, art. 160 no. 1312 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, art. 144 vCP no. 1.7). Per procedere ad una condanna il giudice, analizzando le risultanze istruttorie, deve essere sicuro che l'autore abbia accettato l'origine delittuosa della merce, essendo sufficiente che i motivi di sospetto siano stati tanto pressanti che questa evenienza si sia imposta come accettazione nella sua mente (CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 46 segg., DTF 119 IV 242, 116 IV 193 e 101 IV 402). Colui il quale, sia pure per disattenzione dei suoi doveri di diligenza e quindi per negligenza, non riconosce i motivi di sospetto non può essere ritenuto in mala fede e va quindi protetto nella sua buona fede (TRECHSEL, op. cit., art. 160 no. 12 e DTF 105 IV 303). Il momento determinante è quello della commissione del reato: ciò significa che il dolus subsequens è privo di rilevanza mentre colui il quale vende l’oggetto dopo aver preso coscienza della sua possibile origine illecita, può commettere un atto di dissimulazione punibile ai sensi di legge (DTF 105 IV 303).

 

                                   6.   Per la Corte non vi è dubbio alcuno che i 98 titoli di cui al punto 1 dell’ACC siano oggettivamente provento del furto perpetrato a danno dell’PC 1 nel periodo 1998 - giugno 2000 e questo in forza alle vincolanti e più sufficienti prove di cui all’AI 1 doc. 6 nonché AI 4, 13, 73, 77bis e 94. Tale conclusione non trovasi assolutamente inficiata, così come invece sostenuto dalla difesa, dalla mancata audizione di "un alto funzionario della sede centrale" di PC 1 (AI 152 ed AI 160 sentenza del GIAR 13.10.2006) e questo proprio a ragione delle chiare risultanze degli atti sopra citati. E per negare il reato a monte non è di certo di nessuna utilità la dubitativa e non felice affermazione di un funzionario della Polizia olandese nell’AI 77bis ("Come sembra adesso, la banca non subisce nessun danno fino ad oggi") e questo già solo per i motivi indicati nella già citata sentenza del GIAR del 13.10.2006 (AI 160 pag. 7).

Ma anche nell’ottica soggettiva del prospettato reato la Corte è giunta al sicuro convincimento che AC 1 abbia acquistato e ricevuto questi titoli illecitamente, ben sapendo o dovendo perlomeno presumere come gli stessi provenissero da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo.

In primo luogo ed a comprova di quanto sopra si richiama la sua presentazione, onde giustificare la propria buona fede e la veridicità della prestazione asserita per fornita da S, di due contratti (AI 1 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) raffazzonati, non in originale, con errori di battitura, senza precisa indicazione del diritto applicabile ("le vigenti normative del codice civile" - ma di quale stato - "in materia di contratti Know-how"), dal contenuto perlomeno minimalista, sicuramente lacunoso (da nessuna parte, ad esempio, viene indicato il valore - di borsa, nominale o altro - conferito a questi titoli) ed addirittura coperto in alcuni punti essenziali (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 all’art. 5b), con una controparte inesistente (AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 137 e 138), con false generalità per gli asseriti due rappresentati della E (per P: AI 11, 73, 77bis, 86 e 112, per V: AI 75 e 96bis), non firmati per S dall’allora suo amministratore unico ma dallo stesso accusato in base ad un procura di dubbia validità (AI 74 PP C T 16.10.2002) senza poi dimenticare l’uso di una lingua, quella __________ e non perlomeno l’__________, che mal s’addice ad un presunto partner commerciale __________.

Ma come se ciò non bastasse che dire poi dell’inusuale modalità di consegna dei titoli (in un albergo di __________ e nel secondo caso alla presenza di un esecutore di cui AC 1 non si è neppure degnato di dire il nome, AI 10 PP AC 1 29.03.2001), il tutto in chiaro ed inaccettabile urto alle più elementari regole commerciali e di sicurezza nonché a dispregio di una forma di pagamento più convenzionale e garantista come anche solo un pagamento in contanti, con bonifico bancario o con trasferimento dei titoli da banca a banca così come del resto gli aveva espressamente consigliato il suo funzionario di riferimento presso la PL 1:

 

"  Preciso tuttavia che all’inizio io ho insistito finché vi fosse un trasferimento scritturale da banca a banca dei titoli, inteso come cambiamento di titolare a livello di depositario centrale dei titoli"

(AI 159 PP G R 15.09.2006).

 

Ora da chi era, come asseritamene dichiarato dall’accusato, titolare di un gruppo che fatturava annualmente circa 180 miliardi di vecchie lire (AI 10 PP AC 1 29.03.2001) e che voleva concludere una compravendita di hardware e software per un valore più che ragguardevole (otto miliardi di vecchie lire, AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1) ci si doveva aspettare tutt’altro agire se, come sostenuto, si è in buona fede e non si sa dell’origine illecita dei ricevuti titoli. Quindi nessuna forma sorprendente di pagamento, nessuna consegna di titoli brevi manu, la verifica concreta e puntuale con chi si sta trattando ed il ricorso, anche solo come consulenti, a legali di propria fiducia per l’allestimento di contratti di know-how con tutti i crismi del caso.

Se così non è, e come in specie, si è confrontati con chi dichiara di aver ricevuto un così importante valore economico nelle modalità e termini descritti e poi presenta a fondamento del suo possesso - e non comunque della S come avrebbe dovuto essere il caso - tutta una serie di contratti e giustificativi commerciali poi scioltisi come neve al sole (vedasi il considerando 4), non può poi assolutamente pretendere, così come invece fatto da AC 1 nei suoi tre verbali di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente (AI 10 PP AC 1 29.03.2001, AI 101 PP AC 1 14.10.2003 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004), di non aver saputo o perlomeno aver dovuto presumere anche solo come più che naturale e comprensibile sospetto di come questi certificati non fossero di origine lecita.

A salvaguardia dell’asserita sua buona fede non gli è del resto di alcun vantaggio il fatto di averli fatti preventivamente verificare dalla PL 1 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 e AI 159 PP R G 15.09.2006) e questo già solo tenuto conto delle modalità e termini in cui ne è venuto in possesso che dovevano essere sicuramente forieri di più di un fondato dubbio (AI 31 sentenza GIAR 28.06.2001 pag. 7, AI 55 sentenza CRP 12.10.2001 pag. 7 e la sentenza citata). Anzi, visto i fatti così come svoltisi, vi è da ritenere come questo suo procedere altro non sia stato che una voluta sua forma di ricercato alibi rispettivamente di "sondaggio" come indicato dal legale di PC 1 durante il pubblico dibattimento proprio nel caso di successiva scoperta della sua ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP).

Ma anche se così non fosse stato un qualsivoglia riconoscimento dell’asserita sua buona fede presuppone la concreta verifica di una reale sua controprestazione che però, nei fatti, non è mai avvenuta richiamando in tal senso, oltre che il riconosciuto falso contratto tra Eu e Un (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3 e doc. 1 nonché AI 137 e 138), la documentata falsità delle presentate tre lettere di vettura internazionale (per l’AI 14: AI 109, per l’AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6: AI 107 doc. 2 nonché AI 139 e 140).

A mente della Corte l’accusato, in chiare difficoltà finanziarie del resto comprovate dal successivo suo fallimento (AI 52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14), nella necessità di ottenere una garanzia interbancaria di un miliardo di vecchie lire da PL 1 effettivamente concessa il 05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) per così ricevere e parzialmente garantire i successivi prestiti del 13.12.2000 e del 19.02.2001 (AI 27, 50 e 53) di M a S per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire (AI 27, 50 e 53), una volta entrato in possesso nel settembre del 2000 dei titoli di cui al punto 1 dell’ACC e sapendone perfettamente la loro origine illecita, ha cercato di monetizzarli, riuscendovi parzialmente nel periodo 03.10/15.11.2000 (AI 8), confidando sia nella sua buona sorte, che in un insufficiente controllo da parte dei responsabili di D B, __________, così come poi concretamente avvenuto:

 

"  I titoli non sono stati controllati sulla base della lista della Polizia Criminale perché provenivano da una banca e l’impiegato in questione della nostra sezione Valori evidentemente ha pensato che così fosse in ordine. Lavoriamo inoltre ancora poco con titoli fisici, di modo che in questo campo non c’è tanta esperienza"

(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale del 23.03.2001 di D W, direttore della D B)

 

rispettivamente sull’impossibilità di qualsivoglia verifica da parte di PC 1 in caso di successiva loro vendita:

 

"  se titoli sono versati per mezzo di bancogiro postale, non sono provvisti di numeri, per conseguenza l’PC 1 non ha potuto sapere quali tutoli furono offerti"

(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale del 23.03.2001 di D W, direttore della D B,)

 

od altrimenti detto dal legale __________ della parte civile nell’AI 94:

 

"  In caso di vendita delle obbligazioni, le stesse non vengono trasferite fisicamente. Invece viene effettuato un accredito sul giro-deposito tramite  B "" del venditore ed un addebitamento sul giro-deposito tramite B"" dell’acquirente per il numero d’obbligazioni vendute senza specificazione dei numeri dei titoli. Tenendo conto di questi fatti, nel momento del ritrasferimento dei titoli mancanti a la PC 1 Banca tramite addebitamento sul giro-deposito conto tramite B "", PC 1 Banca non aveva nessuna possibilità di identificare che la transazione fu effettuata della D B all’incarico della PL 1 e che la PL 1 abbia depositato presso la D B "saving bonds" della identica serie come le obbligazioni vendute alla PC 1 le quali erano state rubate in passato".

 

E’ chiaro che se fossero sorte delle complicazioni, così come è stato il caso nel corso del mese di febbraio del 2001 (AI 1 doc. 6), AC 1 ha dovuto darsi da fare per giustificare in qualche modo il suo possesso di questi titoli che sapeva o doveva presumere essere di origine illecita, ciò che ha fatto allestendo l’inconcludente documentazione contrattualistica (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP Pennacchini 14.10.2003 doc. 1) e relativi annessi (vedasi le lettere di vettura internazionale di cui agli AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6), a suo modo di vedere credibili e convincenti ma che però, oggettivamente, mai lo sono stati né potevano esserlo e questo per le risultanze esposte al considerando 4 e nelle argomentazioni di cui sopra.

 

                                   7.   Ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.

Il reato di truffa presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF non pubblicate 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,, art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, § 5 no. 16 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 16 segg., DTF non pubblicate 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, 6S.168/2006 del 6 novembre 2006, 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Ciò sarà ad esempio il caso nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto (CORBOZ, op.cit., art. 146 no, 1 segg. e no. 16 segg.) il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146 no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT, op. cit., art. 146 no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg.) un danno patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146 no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 27 e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38) nonché l’arricchimento dell’autore. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 29 e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 39 segg.).

 

                                   8.   Quo all’inganno astuto il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) trova la propria premessa e presupposto di partenza nella sopra riconosciuta realizzazione del reato di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP). Sapendo o dovendo presumere di avere nel portafoglio del conto dei titoli di origine illecita AC 1 ne ha atteso la loro monetizzazione (avvenuta nel periodo 03.10/15.11.2000, AI 8) per poi chiedere tramite L (il 28.11.200, AI 23 doc. E nonché AI 34 doc. 7) ed ottenere grazie all’atto di pegno generale sul menzionato conto (che data 03.11.2000, AI 16 doc. 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 6) l’erogazione da parte di PL 1, avvenuta il 05.12.2000, di una garanzia interbancaria a prima richiesta in favore di M per l’importo di un miliardo di vecchie lire (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), poiché solo così si sarebbero concretizzati i due successivi prestiti, che datano 13.12.2000 e 19.02.2001 (AI 27, 50 e 53), per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire (900 milioni di vecchie lire il primo e 1500 milioni di vecchie lire il secondo, AI 27, 50 e 53) da parte di questo istituto italiano in favore di S. Ma non solo. Facendo parimenti forza sulla sua falsa immagine di uomo d’affari alla testa di un importante gruppo, immagine così sapientemente creata agli occhi dei relativi funzionari della PL 1 per il fatto di esser stato presentato da un legale locale e per questa sua asserita importante liquidità sul conto A - prova ne sia d’altronde come la stessa banca nell’AI 1 affermi espressamente che il "cliente infatti è persona conosciuta e rispettata le cui attività sono state controllate in loco in da un notissimo e serissimo avvocato di. Le imprese del cliente hanno una buona capitalizzazione e lavorano con clientela anche istituzionale e sta preparando la quotazione alla Borsa Valori di " - AC 1 ha volutamente rinforzato l’errore della PL 1 presentando, in quanto condizione sine qua non per l’erogazione della garanzia interbancaria a prima richiesta in favore di M (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), un contratto di finanziamento a titolo oneroso datato 30.10.2000 tra L e S (AI 34 doc. 8), nel suo contenuto comunque menzognero laddove nell’indicato termine del 10.11.2000 ("pena la decadenza del presente accordo", AI 34 doc. 8) il residuo importo di 350 milioni di vecchie lire non è mai stato bonificato.

Parallelamente, in merito a questi fatti, non é possibile ascrivere qualsivoglia mancata diligenza alla PL 1 laddove la concessa garanzia interbancaria, che data 05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), è ben anteriore alla segnalazione della D B che è avvenuta solo il 21.02.2001 (AI 1 doc. 6). In altre parole al momento della sua concessione (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) PL 1 poteva credere, in assoluta e giustificata buona fede, di essere validamente coperta.

Da ciò il dover constatare, sia oggettivamente che soggettivamente, la realizzazione del reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP essendone adempiute i presupposti dell’inganno astuto così come sopra evidenziato, dell’errore da parte del truffato, di una disposizione patrimoniale conseguente a questo errore, di un danno patrimoniale (fr. 888'510.-, AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136), di un nesso causale tra la disposizione patrimoniale ed il danno nonché di un arricchimento da parte di AC 1.

 

                                   9.   In applicazione dell’art. 251 cfr. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.

Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 no. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (TRECHSEL, op. cit, art. 251 no. 3 segg.; CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale Federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(TRECHSEL, op.cit., art. 251 no. 8, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, no. 12 § 35, DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Trattasi di un reato intenzionale, il dolo eventuale è comunque sufficiente (BOOG, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 251 no. 86, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 12 e CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 171 segg.). La nozione di indebito profitto é da interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di altro genere, segnatamente processuale (BOOG, op. cit., art. 251 no. 95, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).

 

                                10.   Ricordate le risultanze fattuali di cui al considerando 4 nonché la sentenza in DTF 100 IV 176 appare sicuramente dato il reato di falsità in documenti (art. 251 cfr. 1 CP) perlomeno per le tre lettere di vettura internazionale di cui ai punti 3.3 e 3.5 dell’ACC. (AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6).

Inversamente la Corte in forza alla restrittiva giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di contratti (DTF 123 IV 61, 120 IV 25 e 117 IV 35) non ha riconosciuto questa imputazione per i punti 31, 3.2 e 3.4 dell’ACC (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2, AI 34 doc. 3 nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1).

 

                                11.   Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva. (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

 

                                12.   Nella propria arringa il difensore ha postulato il riconoscimento della violazione del principio della celerità, principio sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II (RS 0.103.2), che impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Si tratta di un'esigenza che va distinta dalla circostanza attenuante del tempo trascorso di cui all'art. 48 lett. e) CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 64 vCP no 31 e DTF 130 IV 54). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo fermo restando che, affinché sussista una violazione di questo principio, non è di per sé sufficiente che un atto processuale avesse potuto essere compiuto anticipatamente. In concreto sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa ed un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006; 124 I 139 e 119 IV 107). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e) CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).

 

                                13.   Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.

 

                                14.   E’ innegabile come la colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e questo non solo tenuto conto del valore economico dei titoli ricettati e della successiva truffa alla PL 1, ma anche e soprattutto a fronte della sistematica strategia da lui a tal fine messa in atto per raggiungere i suoi scopi (vedasi la fine del considerando 6 rispettivamente 8), senza altresì dimenticare l’ulteriore suo comportamento dinanzi all’autorità inquirente, sempre caratterizzato da ripetute produzioni di falsi documentali (in quest’ottica si ricordano i tre contratti di cui all’AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1 rispettivamente le tre lettere di vettura internazionale di cui all’AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Inoltre è solo grazie alla tempestiva segnalazione del 28.02.2001 dell’Ufficio Federale di Polizia (A1) ed ai successivi ordinati sequestri del 01.03.2001 (AI 2) e del 06.06.2001 (AI 19) che il danno patito da PC 1 ha potuto essere, in qualche modo, limitato.

La Corte, nella commisurazione della pena e quale fattore di riduzione della stessa, non ha tenuto altresì conto della postulata violazione del principio della celerità così come richiesto dalla difesa non essendone realizzati i presupposti così come sopra ricordati al considerando 12. Del resto e previo richiamo degli esempi giurisprudenziali indicati in predetto considerando, un sereno apprezzamento, nella sua globalità, dei tempi dati dall’autorità inquirente a questa inchiesta non permette di giungere al riconoscimento di questo fattore di riduzione della pena e questo anche solo tenuto conto del numero di rogatorie, con i loro naturali tempi di evasione, trasmesse in __________, __________ ed __________ (AI 61, 62, 64 e 115).

Ciò non di meno resta comunque pacifico come i fatti in essere siano relativamente datati e che l’odierno giudizio giunga a più di otto anni dal loro insorgere. Di ciò la Corte ne ha tenuto ampiamente conto così come anche dell’incesuratezza di __________ sia in __________ che in __________ (AI 44, 52, 162 e 165 nonché doc. TPC 2, 3, 12 e 14), da cui la conseguente mancanza di una sua prognosi sfavorevole.

Ragion per cui e tutto ben ponderato si giustifica e legittima una sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni, condizionalmente sospesa per 3 anni, periodo leggermente superiore al minimo di legge previsto dall’art 44 CP proprio per rimarcare la gravità della sua colpa.

 

                                15.   Le pretese di risarcimento ex art. 83 cpv. 2 CPP dalla parte civile PC 1 (doc. dib 1) sono accolte parzialmente. Dalla riconosciuta colpevolezza di AC 1 per il reato di ricettazione dei 98 titoli (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) non può che scaturirne il diritto della parte civile di vedersi assegnare ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 lett. b CP, deduzion fatta delle tasse e spese giudiziarie, sia il saldo attivo del conto A che, in relazione ai 20 titoli successivamente venduti, la pretesa in € con interessi maturati sull’attuale saldo della relazione no. __________ intestata alla Eu presso la De __________. di. Limitatamente all’importo di fr. 8'213'679.- (pari a fr. 6’2356'485 + fr. 1'978'194.-) gli interessi al 5% decorrono solo dal 01.09.2000 e non dal 01.08.2000 visto e considerato come predetti titoli sarebbero stati consegnati all’accusato rispettivamente ad un suo esecutore solo dopo la sottoscrizione del primo contratto (AI 10 PP AC 1 doc. 1 rispettivamente pag. 2). Inoltre la richiesta di rimborso delle spese legali (fr. 47'583,40) è stata ricondotta ad un importo omnicomprensivo di fr. 32'583,40 con il rinvio al foro civile per la differenza di fr. 15'000.-.

 

                                16.   I tre contratti (ACC punti 3.1, 3.2 e 3.4) così come le tre lettere di vettura internazionale (ACC 3.3 e 3.5) in quanto falsi vengono confiscati ai sensi dell’art. 69 CP.

 

                                17.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti n.       1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 e 2,

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 73, 110 cfr. 4, 146 cpv. 1, 160 n. 1 e 251 n. 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia in contumacia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta ricettazione

                                         per avere,

                                         nel periodo 1.9.2000/febbraio 2001, a __________, in due occasioni, preso in consegna 98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. __________ presso PL 1 di sua pertinenza;

 

                               1.2.   truffa

in relazione al rilascio di una fideiussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL 1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M, commessa a __________, nel periodo settembre 2000-maggio 2001;

 

 

                               1.3.   ripetuta falsità in documenti

per avere fatto uso:

 

                            1.3.1.   nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;

 

                            1.3.2.   nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

 

                            1.3.3.   il 21.01.2004, a __________, di una lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza __________ è condannato in contumacia:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni;

 

                               3.2.   a versare alla PC PC 1. l’importo di fr. 8'246'262.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.2000 sull'importo di fr. 8'213'679.-. Per il resto la PC è rinviata al foro civile;

 

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese processuali.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

 

                                   5.   E’ ordinata la confisca di:

 

                               5.1.   saldo attivo della relazione bancaria A no. intestata a AC 1 presso PL 1 e saldo attivo della relazione n. __________ intestata alla Eu presso la De, con contestuale assegnazione alla parte civile PC 1 (a parziale copertura del credito come sopra riconosciuto), previa deduzione di tassa e spese giudiziarie;

 

                               5.2.   1 copia del contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S__________ e E;

 

                               5.3.   1 copia del contratto di know-how datato 01.09.2000 tra S e E;

 

                               5.4.   1 copia della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;

 

                               5.5.   1 copia della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

 

                               5.6.   1 copia di un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu e Un;

                               5.7.   1 lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002.

 

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Interpreti                                              fr.        3'594.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        4'844.--

                                                             ===========