Incarto n.
72.2007.25

Lugano,

29 febbraio 2008/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del sostituto procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________,

nel periodo febbraio 2005 sino al 30 settembre 2006,

ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 160.--/170.-- al grammo, stupefacente da lui previamente acquistato da __________, da un cittadino africano denominato __________, da non meglio identificati cittadini di colore, da __________ e infine da __________,

 

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto art. 19 cifra 1 LStup;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 25/2007 del 13 marzo 2007, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il Sostituto procuratore pubblico.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

 

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.25.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti siano ammessi. Pone in evidenza la natura dell’attività delinquenziale dell’accusato (puro spaccio) e il mero scopo di lucro perseguito. Ritenuti da un lato la non totale collaborazione e i precedenti penali dell’accusato, dall’altro il suo pentimento, chiede la condanna ad una pena pecuniaria di 360 aliquote di circa fr. 70 l’una, sospesa per 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 3'000.-.

 

                                    §   Il Difensore, il quale sottolinea come l’accusato sia entrato nel mondo della cocaina per caso, spinto dall’insoddisfazione per la sua vita personale e professionale. Lo definisce un grande lavoratore che si sa assumere le proprie responsabilità. Osserva che per quanto concerne il consumo di stupefacenti è stato emesso un decreto di non luogo a procedere e che, ad ogni modo, l’accusato si sta sottoponendo a regolari controlli. Rileva che lo stesso ha capito che la legalità è l’unica strada percorribile. Conclude chiedendo la condanna ad una pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 10.- l’una.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza da vari spacciatori della zona,

 

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

 

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

Rispondendo                  affermativamente a tutti i quesiti,

 

visti gli art.                      12, 34, 35, 36, 42, 43, 44 e 47 CP;

                                         19 cifra 1 LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza da vari spacciatori della zona,

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-, corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna;

 

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 3'000.-.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

 

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.        3'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.        3'550.--

                                                             ===========