|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
|
||
|
La presidente della Corte delle assise correzionali |
|||||
|
di Mendrisio |
|||||
|
|
|||||
|
Presidente: |
giudice Giovanna Roggero-Will |
|
Segretaria: |
Valentina Tuoni, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
|
per giudicare |
AC 1 e residente a
|
|
prevenuto colpevole di:
appropriazione indebita
per essersi appropriato,
a __________, nel periodo dal 16.07.2002 al 20.05.2003,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
di ca. 8'179,86 grammi di oro, per un valore di frs. 125'969,85, affidati alla citata società e di proprietà della PC 1,
e meglio
per aver ripetutamente attinto, nel citato periodo, dal deposito di oro presso la __________ di proprietà della PC 1,
dando ordine alla società __________, di vendere 3'260,26 grammi di oro depositato presso quest'ultima e di pertinenza della PC 1 e di compensare con il ricavato della vendita, almeno parzialmente, le pretese della __________ nei confronti della __________,
rispettivamente utilizzando parte dell'oro di pertinenza della PC 1 per la produzione di lavorati commissionati da altri clienti della __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 138 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2007 del 3 maggio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
|
Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'avv. RC 1 e lic. Iur. __________ in rappresentanza della PC PC 1.
|
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:20.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna di AC 1 alla pena pecuniaria di 300 aliquote di fr. 30.-- ciascuna, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di due anni.
§ L'avv. RC 1, in rappresentanza della PC PC 1, il quale, si associa alla richiesta di conferma dell'atto di accusa formulata dalla PP e chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr. 125'969,85 oltre a interessi annui pari al 5% a partire dal 12.3.2003.
§ Il Difensore, per l'arringa, il quale contesta la realizzazione del reato di appropriazione indebita. AC 1 era, infatti, in possesso dell'oro in virtù di un prestito, peraltro non finalizzato ad un uso specifico, concessogli dalla PC 1. Chiede quindi l'assoluzione dal reato di appropriazione indebita. Contesta, inoltre, la legittimazione attiva della PC 1 in virtù della cessione del credito a favore della PL 1, desumibile dagli atti.
§ L'avv. RC 1 precisa che la cessione del credito, alla PL 1 si è limitata solo ai USD 200'000.-- e non all'oro che è stato oggetto di una retrocessione del credito.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 appropriazione indebita
per essersi appropriato di ca. 8'179,86 grammi di oro,
per un valore di frs. 125'969,85 di proprietà della PC 1;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
3. deve un risarcimento alla PC PC 1 e se sì in che misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti tranne che al quesito no. 3;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 50 e 138 n. 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
appropriazione indebita
per essersi appropriato di ca. 8'179,86 grammi di oro,
per un valore di frs. 125'969,85 di proprietà della PC 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. La pretesa della PC PC 1 è rinviata al foro civile.
|
Intimazione a: |
|
|
|
|
|
terzi implicati |
1. PC 1 2. PL 1
|
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========