Incarto n.
72.2007.76

Lugano,

16 luglio 2007/ap

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

 

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

 

 

 

detenuto dal 23 aprile 2007;

 

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                          a __________ ed in altre imprecisate località,

 

                                1.1   nel periodo febbraio 2007 – 23 aprile 2007,

                                         venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________ ed altri non identificati, complessivamente almeno 220 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” da circa 0,8/1 grammo l’una, ai prezzi varianti da fr. 80.- a fr. 100.- l’una, sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da __________, da tale “__________” e da tale __________, al prezzo di fr. 60.- il grammo;

 

                                1.2   il 23 aprile 2007,

                                         a __________, nell’appartamento di __________,

                                         detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina confezionata in 6 “bolas”, occultati all’interno di una scarpa,

                                         sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 23 aprile 2007;

 

                                1.3   nel periodo 22 – 25 aprile 2007,

a __________, nei pressi dell’immobile di __________,

                                         detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) confezionata in 10 ovuli di circa 10 grammi l’uno, nascosti sottoterra vicino ad un’aiuola,

                                         sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 25 aprile 2007;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

 

                                   3.   violazione del bando

                                          per avere,

                                          nel periodo 10 novembre 200623 aprile 2007,

                                         contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

 

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19a LS e 291 CP;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 76/2007 del 4 luglio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP)

   dott. iur. DUF 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

 

 

Con l'accordo delle parti il capo di accusa numero 3 dell'atto di accusa ed in particolare il periodo della violazione del bando viene limitato al periodo 10 novembre 2006 - 31 dicembre 2006.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa, con la correzione apportata in aula, e la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.

 

 

                                    §   Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea la personalità e il trascorso del suo patrocinato. Evidenzia la qualità della collaborazione di AC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante della grave angustia ex art. 48 lett. a n.2 CP e il proscioglimento del reato di violazione del bando. Chiede inoltre che il suo patrocinato vada esente da pena per il consumo in applicazione dell'art 19a n. 2 LStup. Chiede, in conclusione, una riduzione della pena e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

 

 

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

                                     

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

 

                            1.1.1.   venduto almeno 220 grammi di cocaina;

 

                            1.1.2.   detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;

 

                            1.1.3.   detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

 

                            1.1.4.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

 

                               1.3.   violazione del bando

                                         per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31 dicembre 2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e parzialmente corretto in aula?

 

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale?

 

                                   3.   Può beneficiare dell'attenuante della grave angustia?

 

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di:

 

                               4.1.   13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

                               4.2.   99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);

                               4.3.   5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

                               4.4.   un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.5.   un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.6.   un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.7.   un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.8.   un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.9.   un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.10.   un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.11.   dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.12.   materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?

 

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai questiti no. 2 e 3;

 

visto gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 291 CP;

19 n. 1, n. 2 e 19 a n. 1 e n. 2 LS;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

 

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

                                     

                            1.1.1.   venduto almeno 220 grammi di cocaina;

 

                            1.1.2.   detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;

 

                            1.1.3.   detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

 

 

                               1.3.   violazione del bando

                                         per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31.12.2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e corretto in aula.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

 

                                2.1   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

 

                                2.2   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   E’ ordinata la confisca di:

 

                               3.1.   13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

                               3.2.   99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);

                               3.3.   5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

                               3.4.   un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.5.   un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.6.   un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.7.   un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.8.   un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.9.   un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.10.   un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.11.   dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.12.   materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona).

 

                                   4.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           499.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           749.20

                                                             ===========