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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliata a
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prevenuta colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere
a __________ e altre località,
nel corso del 2002 e fino al mese di luglio 2004,
senza essere autorizzata,
venduto e offerto a __________ ed altri acquirenti tossicodipendenti non meglio identificati, in buste dosi di 0,2/0,3 grammi l’una e al prezzo di fr. 50.-- la busta dose, complessivamente grammi 170/195 di eroina, nonché
sostanza precedentemente acquistata nelle seguenti circostanze:
- a __________, in “piazzetta”, nel corso del 2002 fino a dicembre 2003 da diversi spacciatori non meglio identificati, ca. grammi 400, in buste da al massimo grammi 1, al prezzo variabile di fr. 50.--/100.-- o 150.-- l’una,
- a __________, da __________, nei mesi di gennaio e febbraio 2004, ca. grammi 80/100, in buste da grammi 5 l’una, al prezzo di fr. 400.-- l’una,
- a __________, in “piazzetta”, nel periodo fra marzo e maggio 2004, da fornitori locali occasionali, ca. grammi 50/100, in buste da al massimo grammi 1, al prezzo variabile di fr. 50.--/100.-- o 150.-- l’una,
- a __________, dal maggio al luglio 2004, da __________, ca. grammi 160/240 in buste da grammi 5, al prezzo di fr. 280.-- l’una,
- nonché a __________, nel corso del mese di febbraio 2004, da __________, ricevuto a credito grammi 100;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, dal marzo 2002 e fino al luglio 2004, senza essere autorizzata, complessivamente consumato ca. grammi 620/745 di eroina, sostanza precedentemente e principalmente acquistata o ricevuta nelle circostanze descritte al p.to 1 del presente Atto di accusa, nonché fra l'ottobre 2004 e il dicembre 2006 consumato ulteriori 2 grammi di eroina offertale da non identificati amici;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2007 del 16 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea anzitutto come rilevante per l’infrazione alla LStup sia il periodo marzo 2002 - luglio 2004. Evidenzia da un lato l’intensità dell’attività delinquenziale dell’accusata e la gravità delle sue due precedenti condanne, dall’altro la sua scemata imputabilità. Da una parte pone in evidenza gli aspetti soggettivi, in particolare il fatto che la tossicodipendenza dell’accusata costituisce per lei la più grande punizione, dall’altra gli aspetti oggettivi, senz’altro gravi. Chiede quindi la condanna dell’accusata ad una pena detentiva di 18 mesi da espiare, sottolineando che un’eventuale sospensione condizionale sarebbe possibile solo se la Corte ritenesse efficace un trattamento terapeutico. Non chiede la revoca della sospensione condizionale della precedente pena di 12 mesi, sempre che la Corte non giunga al convincimento che vi sia il rischio di commissione di nuovi reati.
§ Il Difensore, il quale fa rilevare la parziale prescrizione del reato di contravvenzione alla LStup. Evidenzia che lo spaccio complessivo, ritenute le modalità con cui è avvenuto (gli acquirenti, meno di venti, erano tossici), non configura gli estremi del reato aggravato. In considerazione del tempo trascorso, chiede la sospensione della pena proposta dal Procuratore pubblico a favore di un trattamento terapeutico. Chiede inoltre che non sia revocata la sospensione condizionale della precedente pena di 12 mesi.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, dal marzo 2002 e fino al mese di luglio 2004, a __________ e altre località, venduto e offerto complessivamente 170/195 grammi di eroina;
1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2.contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________,
1.2.1. nel periodo marzo 2002 – luglio 2004, consumato complessivamente circa 620/745 grammi di eroina;
1.2.2. nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2006, consumato ulteriori 2 grammi di eroina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?
3. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di
12 mesi di detenzione di cui alla sentenza 26.2.2002 della Corte delle Assise correzionali di __________?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
5. Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
Considerando, in fatto ed in diritto
1. AC 1, quasi quarantacinquenne, fa uso di stupefacenti da diversi anni. Seconda di una fratria di tre (due fratelli), dopo le scuole dell'obbligo non ha conseguito alcun diploma professionale. Ha sempre svolto lavori di segretariato ed impiegatizi. In gioventù ha lavorato anche a __________. Rientrata in Ticino una ventina d'anni fa ha lavorato per la Prosegur ed in seguito, dal 1993, per la __________. Nel corso del 2003 ha lavorato sia per la __________ (50%) sia per l'ing. __________ (50%). In seguito non ha più avuto alcuna attività lavorativa. Esaurito il periodo quadro dell'assicurazione disoccupazione, dall'inizio del 2006 vive di assistenza. Non è sposata, non ha figli e vive sola.
Il suo primo approccio con gli stupefacenti risale già a quando era adolescente. Dal mese di novembre/dicembre 2005 è in cura psichiatrica dal dott. __________ il quale è subentrato al precedente terapeuta che agiva nell'ambito di un trattamento ambulatoriale coatto, ordinato dal Presidente delle Assise Correzionali il 26 febbraio 2002. Così si è espresso lo psichiatra circa l'evoluzione della terapia:
" Abbiamo quindi concordato la presa a carico, che è iniziata nel novembre-dicembre 2005. Ho evidenziato in questo periodo di trattamento, uno stato depressivo severo, in una struttura di personalità emotivamente instabile, con associato un disturbo da dipendenza maggiore. La persona esprime uno stato di sofferenza psichica caratterizzato da: tono dell'umore oscillante, instabile, con propensione alla tristezza, esprimendo a tratti sentimenti di impotenza, di rovina, di colpa, di impossibilità a farcela, con condotta di isolamento o di autodistruzione. La sofferenza, oltre che psichica, appare anche a livello relazionale, con povertà di contatti significativi e con sofferenza professionale e difficoltà di inserimento a livello lavorativo. Emerge quindi un quadro piuttosto difficile, instabile, precario. Da citare alcuni episodi traumatici negli ultimi mesi, con il suicidio di tre cugine. Per contrastare questo quadro psicopatologico severo ed affliggente, oltre al sostegno psicoterapico è stato necessario iniziare una terapia farmacologica antidepressiva, oltre che il trattamento sostitutivo con Metadone. La paziente, seppur con qualche alternanza, ha aderito alla psicoterapia, iniziando a coscientizzare alcune problematiche alla base del suo disagio e a riconoscere alcuni pensieri e comportamenti disfunzionali, che perpetuano il disagio. Si è instaurata una buona alleanza terapeutica e una discreta motivazione al lavoro su di se."(doc. TPC 2)
Da ottobre 2004 fino a maggio 2005 si è sottoposta a controlli regolari delle urine, presso il dott. __________, che hanno dato esito negativo relativamente al consumo di stupefacenti. Da maggio 2005 è, come visto, stata presa a carico dal dott. __________ che ha poi iniziato la terapia psicologica nel novembre dello stesso anno. Non si hanno certificati medici precisi relativi ad eventuali controlli della tossicomania successivi alla presa a carico da parte del dott. __________. L'accusata ha comunque riferito in aula che è per lei difficile rimanere lontana dagli stupefacenti e di essere saltuariamente ricaduta nell'uso di eroina, l'ultima volta circa dieci mesi fa. Da ottobre 2004 a dicembre 2006 ha detto di aver consumato ca. 2 gr. di eroina: essendo i controlli del 2005 risultati, come visto, negativi sembrerebbe più probabile che questo consumo sia stato fatto dal 2006 in avanti. Sia che sia, in applicazione del principio in dubio pro reo, la contravvenzione va considerata prescritta, non potendosi escludere che risalga al 2004.
Quanto alle ragioni del cambiamento di terapia ha spiegato che nel corso del trattamento ambulatoriale si è spesso trovata di fronte a operatori molto più giovani di lei che, a suo dire, non erano in grado di aiutarla. Da qui l'idea di andare dallo psichiatra.
2. Dal profilo penale si registrano tre condanne, due delle quali molto importanti. Con sentenza 20 marzo 2001 delle Assise Correzionali di __________ l'imputata è stata condannata alla pena di 4 mesi di detenzione con la condizionale per tre anni per infrazione e contravvenzione alla LFStup commesse tra il 1997 ed il 2000. Tale giudizio non è motivato. Si evince tuttavia dallo stesso come la prognosi favorevole, che ha consentito la pronuncia di una pena privativa della libertà sospesa condizionalmente, sia stata ritenuta soprattutto in considerazione del fatto che la donna lavorava ed era in cura metadonica e nella speranza che il trattamento ambulatoriale, cui l'accusata veniva sottoposta, avrebbe rafforzato la prognosi stessa. Purtroppo questa esperienza giudiziaria non ha sortito effetti positivi. Con sentenza 26 febbraio 2002 la medesima Corte l'ha condannata alla pena di 12 mesi di detenzione per i medesimi reati commessi tra marzo e luglio 2001. Nemmeno questa sentenza è motivata. E' tuttavia possibile accertare che si è trattato in particolare della vendita e della cessione a terzi di oltre 100 g. complessivi di eroina. A AC 1 è stata, ancora una volta, concessa fiducia, anche tale pena essendo stata sospesa condizionalmente per cinque anni, l'imputata essendo nuovamente stata sottoposta a trattamento ambulatoriale. In applicazione del previgente diritto, è stata disposta la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna. L'espiazione è avvenuta nelle forme facilitate, al suo domicilio, dal 21 marzo al 7 giugno 2002, liberata, per il residuo, condizionalmente l'8 giugno 2002 con un periodo di prova di due anni.
Purtroppo nemmeno quest'ultima vicenda giudiziaria ha trattenuto l'imputata dal delinquere, i fatti di cui in rassegna risalendo al periodo marzo 2002 (ossia subito dopo il secondo processo nel quale le era stata rinnovata la fiducia) - luglio 2004.
3. Quanto ai fatti dell'atto di accusa l'imputata è sostanzialmente rea confessa. AC 1 non è stata arrestata e non ha subito carcere preventivo.
Il 13 ottobre 2004, in occasione del suo interrogatorio dinanzi al PP, alla presenza del difensore ha confermato, in un dettagliato verbale, le dichiarazioni rese in polizia, riducendo leggermente i quantitativi di eroina venduti:
" Ricapitolando, ho acquistato:
- nel periodo 2002 al 2003, fine anno, da spacciatori occasionali a __________, in "piazzetta", circa 500 grammi di eroina, di cui 400 grammi consumati personalmente, 70 grammi venduti e 30 grammi offerti;
- nel periodo gennaio/febbraio 2004, da __________, ho acquistato circa 80/100 grammi di eroina di cui 60 grammi consumati e 20/40 grammi venduti;
- sempre da __________ ho ricevuto 100 grammi di eroina a credito. Sostanza che ho consumato nella misura di 90 grammi e venduta nella misura dI 10 grammi;
- nel periodo marzo/maggio 2004, da fornitori occasionali, a __________, in "piazzetta" ho acquistato 50/100 grammi di eroina di cui 10 grammi venduti ed il resto consumato personalmente;
- nel periodo metà maggio/metà luglio 2004, da __________, ho acquistato circa 160/240 grammi di eroina, di cui 30/35 grammi venduti e circa 130/205 consumati personalmente.
Il totale dell'eroina a disposizione
nel periodo 2002/2004 c.a. 890/1040 grammi
Totale venduto c.a. 140/ 165 grammi
Totale offerti c.a. 30 grammi
Totale consumato c.a. 720/845 grammi
Per quel che concerne le vendite, preciso che:
- c.a. 10/15 grammi a __________ nel 2003/2004
- c.a. 10/15 grammi a __________, nel 2003/2004
- c.a. 60/70 grammi a __________ nel 2003/2004
- c.a. 20 grammi a __________ che lavora alla __________ ()
- il rimanente, c.a. 40/45 grammi ad acquirenti occasionali." (AI 10.2)
In polizia aveva invece indicato il quantitativo di eroina venduta in 190/220 grammi. L'atto di accusa si fonda sulle dichiarazioni rese da AC 1 davanti al PP il 13 ottobre 2004. Nuovamente interrogata dal Magistrato inquirente il 7 dicembre 2006 (AI 14) ha, invero in modo piuttosto goffo, tentato di sminuire le sue responsabilità quantificando in 70 grammi venduti e 30 grammi offerti a terzi l'eroina trafficata. Sottolineato che i quantitativi di eroina oggetto d'infrazione non sono il criterio determinante nella fissazione della pena, l'ultima versione fornita al PP appare come un tentativo di minimizzare le proprie responsabilità, tenuto conto che si tratta di affermazioni non precise che esprimono una stima del tutto priva di supporti fattuali certi : "dico che ritengo più verosimile indicare". Del resto, rispetto al suo precedente interrogatorio al MP, erano passati ulteriori due anni dai fatti e, pertanto, anche la memoria non era più così fresca come in precedenza. Aggiungasi che in occasione dell'interrogatorio del 13 ottobre 2004 l'imputata, oltre che riassumere i quantitativi di eroina trafficati, ha fornito una circostanziata spiegazione del suo agire, indicando i nomi di vari acquirenti e fornitori con l'indicazione di quanta droga ha loro venduto. Ne discende che, ai fini del giudizio, hanno da essere ritenuti i quantitativi indicati nell'atto d'accusa.
4. In diritto va detto che l'infrazione è senz'altro aggravata, la quantità di eroina spacciata superando il limite di 12 g di sostanza pura (in assenza di un accertamento tecnico poiché la droga è stata nel frattempo consumata, è stato ritenuto un tasso di purezza del 10%) posto dalla giurisprudenza quale spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata.
L'accusata va per contro prosciolta dall'accusa di contravvenzione alla LStup per intervenuta prescrizione del reato.
5. Sulle circostanze che hanno nuovamente condotto la donna dinanzi alla giustizia, AC 1 ha spiegato che in quel periodo (marzo 2002) lavorava a __________ presso l'ing. __________ (del resto per tale motivo le venne concesso di espiare la pena con il regime facilitato); per recarsi al lavoro passava dalle parti del "parchetto" (nota scena aperta della droga a __________); è, quindi, bastato rivedere quell'ambiente e le persone che già conosceva, per ricascarci. Fatto sta che il consumo è da subito tornato ad essere importante, fino a due grammi al giorno. Lo stipendio non bastava ovviamente a finanziare il consumo e, quindi, ha ripreso pure a vendere eroina. Così al PP:
" Dopo l'ultima inchiesta a mio carico nell'estate del 2001, ho fatto un lungo periodo, senza più consumare eroina. A quel tempo avevo anche trovato un lavoro a __________, quale impiegata. Vi ho lavorato fino a marzo 2003 per circa un anno e mezzo.
E' stato proprio frequentando __________, passeggiando in zona "parchetto" che ho cominciato di nuovo a comperare buste dosi di eroina. All'inizio acquistavo solo buste dosi da fr. 50.-- e fr. 100.--. A lungo andare la necessità di eroina aumentava e di conseguenza non riuscivo più ad auto-finanziarmi, dovendo ricorrere per forza a vedere qualche busta dose di eroina.
Il mio consumo personale era di 2 grammi al giorno. Per finanziare il mio consumo vendevo qualche busta dose a due, tre amici. Facendo un calcolo, penso di aver comperato nel periodo 2002/2003, un totale di circa 500 grammi di eroina, quasi esclusivamente sotto forma di buste a 1 grammo. Di questi 500 grammi penso di aver consumato circa 400 grammi ed il resto vale a dire 100 grammi li ho venduti o offerti a qualche conoscente. Stimo di averne venduto circa 70 grammi e di averne offerti circa 30 grammi.
La busta dose venduta per fr. 50.-- era da 0,2/0,3 grammi di eroina. Tra i miei acquirenti del 2003 segnalo:
- __________ al quale ho venduto 30/40 buste dosi al prezzo di fr. 50.--
- __________ al quale ho venduto 70/80 buste dosi da fr. 50.--. __________ a volte mi pagava e a volte mi aggiustava la macchina in cambio di buste dosi di eroina
- una ragazza di nome __________ che lavora alla __________ alla quale ho venduto 30/40 buste dosi da fr. 50.—
- __________ che è la ragazza di __________ alla quale ho pure venduto 30/40 buste dosi da fr. 50.--.
Vi sono poi altri acquirenti ai quali ho venduto qualche busta, ma che non so identificare. Riguardo ai miei traffici del 2003, dichiaro che a fine anno facevo veramente fatica ad avere il denaro necessario per finanziare il mio consumo motivo per cui, essendo anche in disoccupazione, mi necessitava comperare qualche grammo in più.
E' stato infatti verso inizio 2004 che ho conosciuto un tale che si fa chiamare __________. E' stato un mio caro amico di cui non voglio fare il nome al quale avevo chiesto dove potevo comprare buste da 5 grammi di eroina, che mi aveva messo in contatto con questo __________. Il primo appuntamento con __________ è avvenuto a __________, presso un distributore di benzina.
Ricordo che __________ è arrivato con una vettura caravan di colore grigio argento. All'interno della macchina vi era un cane lupo. Lui abita a __________. Vive assieme ad una ragazza che ha un salone di parrucchiera. Ho indicato alla Polizia la descrizione di __________ che qui riconfermo. A questo primo appuntamento, __________ mi ha portato un sacchetto da 5 grammi di eroina al prezzo di fr. 400.--. A causa del prezzo che era caro, da __________ non ho mai comprato più di un sacchetto per volta. In questa occasione __________ mi ha dato il suo numero di natel () e quando avevo bisogno di eroina lo chiamavo e fissavamo l'appuntamento.
Di solito ci si incontrava in zona __________, al bar __________. Una sola volta mi sono recata direttamente a __________, vicino a casa sua. Ho acquistato eroina da __________ nel periodo gennaio 2004 e fino a febbraio 2004 quando lui è partito in vacanza per un mese, a __________. Mediamente compravo da lui 2/3 buste da 5 grammi a settimana. Il prezzo era sempre di fr. 400.-- la busta da 5 grammi. Il mio consumo era sempre di 2 grammi al giorno. Considerato che acquistavo circa 15 grammi a settimana, 10 grammi li consumavo e 5 grammi li vendevo. In questi 2 mesi vale a dire a gennaio e febbraio 2004 è ragionevole affermare che ho comprato da __________ almeno 80/100 grammi di eroina.
Preciso che visto il costo e visto che ero sempre in cura di metadone, a volte ho rinunciato all'eroina, prendendo le Ketalgine.
Di questi 80/100 grammi di eroina, circa 60 grammi li ho consumati ed il resto e cioè 20/40 grammi li ho venduti ai miei conoscenti.
Prima che __________ partisse per le vacanze, mi ha lasciato 100 grammi di eroina, dicendomi di venderli. Lui voleva che al suo ritorno io gli consegnassi fr. 8'000.--. Da parte mia avendo a disposizione un simile quantitativo, ho iniziato a consumarne molto di più. In sostanza quasi tutto il quantitativo di 100 grammi di eroina l'ho consumato personalmente. Solo in minima parte che quantifico in 10 grammi, l'ho venduto. AI rientro dalle vacanze, __________ è venuto a cercarmi per incassare i suoi soldi ma io non ero in grado di dargli la somma stabilita. E' stato così che gli ho proposto che gli avrei dato, non appena potevo, fr. 3'200.-- che era la somma che era costata a lui l'eroina. __________ all'inizio era d'accordo, poi visto che i soldi non arrivavano, pretendeva che gli dessi tutti i fr. 8'000.--.
A causa di questo debito ho perso i contatti con __________.
Ho riconosciuto nella foto che mi è stata mostrata in Polizia, __________, identificato in __________ come a verbale di polizia del 24.08.2004 che mi viene sottoposto. Riguardo a __________ preciso che ad un certo punto, parlandogli del mio passato, gli avevo detto che prima di comprare eroina in Ticino, ero io che andavo a __________ a rifornirmi di eroina ma che successivamente per paura di essere scoperta e per non avere problemi, avevo deciso di comprarla in Ticino anche se costava qualcosa in più. Avevo anche detto a __________ che comunque avevo ancora dei contatti a __________ con persone che ogni tanto mi chiamavano. __________ si è mostrato interessato e mi ha chiesto di metterlo in contatto con queste persone siccome aveva ottime disponibilità finanziarie. Sta di fatto che durante il mese di febbraio 2004, con __________, con una vettura che lui ha noleggiato, sono andata a __________ e l'ho presento a queste persone, spacciatori, che conoscevo. Lui si è accordato per l'acquisto di eroina lo stesso giorno. Non so con quanta sostanza siamo poi rientrati in Ticino.
Sta di fatto che arrivati in Ticino, __________ mi ha regalato una busta da 5 grammi. Il quantitativo di 100 grammi che mi ha lasciato quando è andato in vacanza, è sicuramente parte dell'eroina acquistata a __________. I miei contatti a __________ sono con cittadini albanesi, a volte con persone che non conosco nel senso che a volte albanesi che avevano il mio natel, lo passavano a loro connazionali che a loro volta mi contattavano sul natel. L'ultima volta che sono andata a __________ per acquistare eroina, a parte la trasferta con __________, risale al 2001. Non so se __________ ha mantenuto i contatti con gli albanesi dopo l'acquisto che effettuò quando era con me. Penso di no perché __________ aveva paura che fossero controllati dalla Polizia. Preciso che verso marzo/aprile 2004 gli albanesi mi hanno contattata telefonicamente per chiedermi se il mio amico andava di nuovo da loro a comperare. Visto quello che era successo con 100 grammi, non ho più parlato con __________ di questo. __________ l'ho visto l'ultima volta verso Ia fine del mese di marzo 2004. Lui era rientrato dalle vacanze 1'8 marzo 2004 ed io ho preso delle scuse per non vederlo per circa 2 settimane. Alla fine ha insistito perché ci vedessimo e quindi ha saputo della fine dei suoi 100 grammi che mi aveva lasciato . Dopo aver troncato con __________, siccome avevo ancora bisogno di eroina, ho continuato a comprare qualche busta dose al "parchetto" di __________. Siccome avevo sempre il metadone, quando non trovavo l'eroina, prendevo le ketalgine. I miei acquisti di eroina tra marzo e maggio 2004 li quantifico in 50/100 grammi acquistati presso venditori occasionali, sempre in buste da fr. 50.--/100.-- o qualche grammo a fr. 150.--.
Di questo quantitativo di 100 grammi solo una minima parte, che stimo in 10 grammi, l'ho venduta mentre la maggior parte circa 90 grammi, l'ho destinata al mio consumo personale.
Dopo la metà di maggio 2004 un mio amico di __________, mi ha dato il numero di un albanese che avrei potuto chiamare per i miei acquisti di eroina. Il mio amico mi ha detto che questo spacciatore si trovava a __________.
Ho consegnato alla polizia il n. di natel (076 512 80 78) registrato nel mio telefonino come "__________". Infatti questo albanese cambiava spesso n. di natel e se l'ho registrato come "__________" vuoi dire che ha cambiato il numero perlomeno 7 volte durante il periodo in cui mi sono rifornita da lui.
La prima volta che l'ho chiamato, l'appuntamento era a __________, vicino ad una chiesa, nel nucleo vecchio. A __________ l'ho incontrato 3 o 4 volte e sempre nello stesso posto, dopodiché "__________" si è trasferito a __________.
Preciso che in qualche occasione lui era accompagnato da un altro ragazzo. __________ me lo ha presentato e mi ha detto che in sua assenza sarebbe arrivato lui. Se ben ricordo, in un'occasione mi aveva detto che era suo fratello.
Preciso che le consegne di eroina me le ha sempre fatte "__________". Non ricordo se al telefono rispondeva sempre "__________" oppure anche l'altro ragazzo perché non sapevo distinguere la voce.
Il mio rapporto con queste persone, in particolare con __________, è durato quindi da metà maggio circa e fino all'inizio di luglio 2004, quando ho perso ogni contatto.
Da loro acquistavo solo buste da 5 grammi di eroina al prezzo di fr. 280.--. Posso quantificare i miei acquisti in una media di 2 sacchetti 2/3 volte a settimana 20/30 grammi di eroina a settimana. Quindi nel periodo di circa 8 settimane, ho comperato almeno 160/240 grammi di eroina, di cui gran parte l'ho consumata e nella misura di circa 30/35 grammi l'ho venduta a miei conoscenti.
Per gli acquisti di eroina, incontravo __________ a __________ davanti ad una stazione di benzina sul fiume __________, 2/3 volte a __________ dove loro abitavano, una volta al __________.
Preciso che __________ era accompagnato da quello che mi ha indicato come suo fratello, perlomeno in 4/5 occasioni. Ho riconosciuto nelle foto che mi sono state mostrate in Polizia (all. A e B) rispettivamente __________ e quello che __________ mi aveva detto essere suo fratello. Ho preso atto che si tratta di __________ (__________) e di __________.
Da quando non sono più riuscita a trovare __________ vale a dire da circa metà luglio 2004, ho acquistato eroina al "parchetto" di __________ e mi sono pure arrangiata con le ketalgine. L'ultimo acquisto a __________ è avvenuto il 3 agosto 2004 quando ho comprato una busta da fr. 100.- che ho consumato in parte quella stessa sera ed in parte ho consegnato agli agenti interroganti il 4 agosto 2004 in occasione della perquisizione presso la mia abitazione." (AI 6)
6. Quanto ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
7. E' certo che per AC 1 ha da essere considerata una colpa grave. Grave per i quantitativi della sostanza stupefacente trafficata, grave per la consapevolezza, per averli provati su di lei, degli effetti nefasti della sostanza sulla salute delle persone, grave per la debolezza di spirito dimostrata nel ricadere, per il solo fatto di passarci accanto, nel mondo della droga e grave, per finire, per l'età non più giovanissima dell'imputata e per i precedenti.
A suo favore è stata ritenuta innanzi tutto una scemata imputabilità almeno di grado lieve per il fatto che è tossicodipendente e che sostanzialmente ha agito non per fini di mero lucro, il suo guadagno dai traffici essendo prevalentemente stato destinato a finanziare i suoi consumi. Sempre a diminuzione della colpa vi è da considerare la piena collaborazione offerta agli inquirenti.
Tutto ciò ben ponderato si giustificherebbe, già solo per i fatti di cui in rassegna, una pena detentiva attorno ai 15 mesi (con la precedente condanna gliene furono inflitti 12, con la condizionale per cinque anni, per lo spaccio di, si fa per dire, soli 106 gr. di eroina, condanna che non è servita ad alcunché).
8. Non vi è dubbio che AC 1 ha delinquito nel periodo di prova della precedente condanna. Per l'art. 46 CP se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.
La dottrina ammette che, per pronunciare una pena unica non è necessario che si modifichi il tipo di pena. Nella fattispecie, considerato pure che, come vedremo, la prognosi è negativa, si giustifica di pronunciare una pena unica che viene, tenuto conto delle condizioni personali dell'imputata, stabilita in 18 mesi comprensivi pure del residuo relativo all'espiazione della precedente condanna (art. 89 CP). In buona sostanza, beneficiando della novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio 2007 che non prevede più l'obbligo, de lege, di ripristinare la pena precedentemente sospesa rispettivamente quella a seguito di una liberazione condizionale, AC 1 si vede inflitta una pena di oltre 9 mesi inferiore rispetto al risultato che si sarebbe ottenuto applicando il vecchio diritto, peraltro ancora in vigore al momento dei fatti.
9. Resta il problema della sospensione condizionale. Analogamente alla previgente normativa, anche con il nuovo diritto (art. 42 cpv. 1 CP) il criterio determinante per la sospensione condizionale della pena è costituito dalla prognosi (sentenza del Tribunale federale 6S.492/2006 del 20 marzo 2007, consid. 4.4). Tuttavia, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva
(Tag/ Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39).
La prognosi di AC 1 è del tutto infausta.
Attualmente la donna non lavora e vive di assistenza. Non ha saputo, nei fatti, rompere definitivamente con il mondo degli stupefacenti. AC 1 stessa ha ribadito in aula che per lei "è difficile" star lontana da quel mondo. Ha ammesso che, anche se saltuariamente, ha nuovamente fatto uso di eroina. Del resto le sue conoscenze, le sue amicizie fanno tutte parte di quell'ambiente, per cui risulta problematico, in certe situazioni di stress, non ricadere nel consumo. Anche i suoi precedenti fallimenti dimostrano come la prognosi è del tutto negativa. E' già stata in passato in comunità ed ha fallito, è già stata sottoposta a trattamento ambulatoriale coatto ad opera del Servizio psicosociale, in due occasioni, dal Presidente delle Assise Correzionali che le ha concesso fiducia pronunciando pene sospese ed ha fallito, è stata ripristinata la pena relativa alla prima condanna ma, nonostante l'espiazione, AC 1 ha continuato a drogarsi e, per finanziare il suo fabbisogno di eroina, a venderla. Nemmeno le cure psichiatriche del dott. __________, nei fatti, l'hanno distolta dal consumare, almeno saltuariamente, eroina.
Orbene, senza un lavoro che le garantisca un reddito disponibile, a carico dell'assistenza, AC 1, che non ha saputo completamente tagliare i ponti con la droga, rappresenta un concreto rischio che, a fronte del suo bisogno di eroina e non avendone i mezzi per procurarsela, ricada nello spaccio proprio per garantire il suo fabbisogno. Purtroppo l'accusata, ormai quarantaquattrenne e, quindi, non più giovanissima, ha bruciato tutte le occasioni che le sono state offerte. Ha tradito la fiducia delle Corti che l'hanno precedentemente giudicata e lo ha fatto in modo grave se solo si pon mente al fatto che il commercio di cui in rassegna è iniziato già pochi giorni dopo essere comparsa in aula la volta precedente e si estese pure sul periodo in cui godeva del regime agevolato di espiazione.
Che, poi, la carcerazione comporti dei disagi è fuori dubbio, così come è indubitabile che il suo medico curante o il suo psichiatra evidenzino che, dal loro punto di vista, una pena detentiva da espiare sarebbe sconsigliabile. Nella valutazione della pena, peraltro già mite nel risultato per le considerazioni esposte al N. 8, sono stati attentamente valutati gli effetti sull'imputata dovuti al fatto di dover espiare la pena. In altri termini si è tenuto ampio conto della cosiddetta sensibilità alla pena, in particolare della sofferenza personale dell'imputata al cospetto della detenzione effettiva. Tuttavia il TF ha già stabilito che determinante restano, sia che sia, la gravità della colpa e la prognosi, precisando che difficoltà insite nell'espiazione non bastano per ottenere riduzioni di pena, in caso contrario sarebbe impossibile pronunciare una pena da espiare nei confronti di un reo che, al momento della pronuncia della condanna, esercita ad esempio un'attività lucrativa oppure è in cura presso uno specialista (DTF 25.08.05 in re A.). Sarà semmai compito delle autorità di esecuzione affrontare le modalità di espiazione che consentano la continuazione della cura presso lo psichiatra, che peraltro, finora, non ha impedito all'accusata di ricadere nel consumo di droga (A. Bächtold, Strafvollzug, p. 31-36).
10. Per quel che è del trattamento ambulatoriale forza è constatare come, nei fatti, questo trattamento, quantunque perduri sin dalla condanna del 20 marzo 2001, non ha consentito all'imputata di smettere di drogarsi. Ad intervalli alterni ella è, di fatto, ricaduta nel consumo e, come per i fatti di questo procedimento, nello spaccio di eroina. Ne discende che oggi come oggi imporre un tale trattamento si rivela del tutto inutile. Qualora l'imputata vorrà continuare la psicoterapia presso il dott. __________ (o altri specialisti) lo potrà senz'altro fare autonomamente, assumendo finalmente quelle responsabilità personali che, a tutt'oggi, non ha dimostrato di sapersi assumere.
11. Infine i costi processuali sono posti a carico della condannata (art. 9 CPP)
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.2, 1.2.1., 1.2.2., 3, 4 e 5,
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 63 e 109 CP;
19 cifra 1 e 2 e 19 lett. a LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, dal marzo 2002 e fino al mese di luglio 2004, a __________ e altre località, venduto e offerto complessivamente 170/195 grammi di eroina (offerto 30 grammi);
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
1.2. AC 1 è prosciolta dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.
2. Di conseguenza, AC 1, richiamata la sentenza 26.2.2002 della Corte delle Assise correzionali di __________, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e le spese processuali sono poste a carico della condannata.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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