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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Silvia Jurissevich, lic. iur. |
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 sedicente e
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detenuto dal 5 dicembre 2006; |
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prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l'infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
nel periodo aprile 2005-dicembre 2006,
a __________, senza essere autorizzato,
- previo acquisto della sostanza da terzi sconosciuti al prezzo di fr. 700.- per confezione da gr. 10, venduto a consumatori diversi tra cui __________ e altri non identificati, un quantitativo complessivo di almeno gr. 240 di cocaina al prezzo di ca. fr. 125.- il grammo (fr. 100.- per dose di gr. 0,8), conseguendo un beneficio di fr. 11'900.-;
- effettuato preparativi in vista della vendita di cocaina e meglio per avere acquistato in vista della vendita e quindi detenuto nella propria giacca e nell'appartamento di via __________, in totale gr. 30,5 di cocaina in parte già confezionati in apposite bolas e infine;
- ceduto gratuitamente almeno gr. 35 di cocaina di cui gr. 30 a __________ e gr. 5 a __________;
2. infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere,
nel corso del 2006, a __________,
soggiornando senza permesso e senza documenti in questo paese, risieduto illegalmente in Svizzera;
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del 2006, a __________, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 19 n. 2 e 19a LFStup, 23 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 97/2007 del 14 agosto 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott. iur. DUF 1. § L'interprete IE 1.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
È pervenuto alla Corte:
- scritto 17.9.2007 dell’accusato al giudice Mauro Ermani, nel quale l’accusato chiede di non parlare del suo passato in __________ (doc. TPC 2).
Le parti danno atto che nella pena che verrà pronunciata oggi, dovranno essere compresi eventuali residui di pene già pronunciate rispettivamente di eventuali revoche di sospensione condizionale (art. 49 CP).
Il PP modifica il quantitativo indicato nell’atto d’accusa riducendolo da 240 a 216 grammi di cocaina.
Il PP precisa che in merito all’imputazione relativa ai 30,5 grammi di cocaina rinvenuti sull’imputato, si tratta di quella prevista all’art. 19 cifra 1 cpv. 5 LStup (“detiene”) e non di quella prevista al cpv. 6 della medesima norma (“fa preparativi”).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, ritenuta la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, che l’imputato è senza documenti, non ha prospettive future e non ha collaborato con gli inquirenti, conclude chiedendo che venga condannato ad una pena unica di 2 anni di detenzione da espiare e che siano sequestrati il denaro e gli oggetti indicati nell’atto d’accusa.
§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto il fatto che nel periodo tra il 24 aprile e il 16 luglio 2006 l’imputato fosse in carcere a __________, chiede una rettifica dell’atto di accusa.
Per quanto riguarda i fatti, sostiene che i quantitativi di cocaina ritenuti nell’atto d’accusa dal Procuratore pubblico, debbano essere sostanzialmente ridotti, come indicato nella tabella riassuntiva prodotta (doc. dib. 3), tanto più che le dichiarazioni degli acquirenti appaiono non attendibili con riferimenti al fatto che, in occasione dei confronti, hanno ridotto i quantitativi.
In diritto, contesta l’imputazione dell’aggravante asserendo che il quantitativo di cocaina in esame sarebbe al di sotto dei 18 grammi di cocaina fissati dalla giurisprudenza per ritenere l’aggravante e sottolineando che, in base alla ricostruzione dei fatti, l’imputato ha avuto 9 acquirenti, mentre, sempre secondo la giurisprudenza, per ritenere l’aggravante devono esserci almeno 20 acquirenti.
Non contesta il fatto che AC 1 abbia soggiornato illecitamente in Svizzera.
Conclude chiedendo una pena detentiva inferiore ad un anno. Per quel che concerne la contravvenzione, ritiene che un ammonimento sia sufficiente.
Chiede infine il dissequestro dei soldi sequestrati, in quanto non sarebbe comprovato che siano il provento di un reato contemplato nell’atto di accusa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1, sedicente
1.è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, senza essere autorizzato,
nel periodo tra aprile 2005 e dicembre 2006,
1.1.1. previo acquisto, venduto a consumatori diversi identificati e non, complessivamente almeno 216 grammi di cocaina al prezzo di ca. fr. 125.- il grammo, conseguendo un beneficio di fr. 11'900.-?
1.1.2. detenuto in vista della vendita nella propria giacca e nell’appartamento di via __________, in totale 30,5 grammi di cocaina?
1.1.3. ceduto a due consumatori complessivamente almeno 35 grammi di cocaina?
1.1.1.1. trattasi d’infrazione aggravata siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.1.1.2. trattasi di quantitativi inferiori?
1.2. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________, nel corso del 2006,
soggiornato illegalmente su territorio svizzero in quanto sprovvisto di regolare permesso e senza documenti?
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, nel corso del 2006, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2.Può beneficiare della sospensione condizionale e se sì, in che misura?
3.Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Dell'imputato nulla si sa di concreto, fatta salva la sua esistenza e gli illeciti da lui commessi e di cui si dirà in seguito. Racconta di essere del __________ senza essere in grado di sostanziare in alcun modo il suo assunto:
" Sono nato a __________. Non ho mai conosciuto i miei genitori. Sono cresciuto con dei missionari a __________. Ho frequentato le scuole elementari. Dopo la scuola elementare sono stato in una chiesa dove mi è stata insegnata la catechesi. Sono stato con questa congregazione fino all'età di 20 anni. Uno dei membri mi ha poi aiutato a raggiungere l'Europa. Non so dove sono atterrato in Europa. So solo che ad un certo punto mi sono trovato a __________ dove sono arrivato in treno. Non so dove ho preso questo treno. Mi trovo qui in Svizzera dal mese di febbraio 2004. La mia lingua madre è l'''___''. Dal mese di febbraio 2005 ho iniziato un lavoro in nero a __________. Si trattava di preparare autoveicoli usati destinati ad essere spediti in paesi __________. In particolare dovevamo smontare diverse componenti e imballarle in modo che non venissero rubate durante il tragitto. Guadagnavo in media circa fr. 1'000.00 mensili. Venivo pagato in contanti ed io non firmavo ricevute. Per quanto ne so io questa attività è ancora in corso. Durante questo periodo ho vissuto nel canton __________ in un centro per richiedenti l'asilo. Sono poi stato in prigione dal 24 aprile al 16 luglio 2006 a __________. Ho ancora lavorato durante i mesi di agosto e settembre 2006. In totale ho risparmiato Euro 2'225 e Fr. 9'000 dai quali bisogna dedurre qualcosa per mie spese. Devo dire che avevo già organizzato tutto per lasciare la Svizzera il 15 dicembre 2006. Questa è ancora la mia intenzione. Non appena uscirò di prigione lascerò questo paese." (MP 11.01.07).
Con missiva recapitata a questo tribunale il 17 settembre 2007 l'imputato ha chiesto di non discutere, in aula, del suo passato in ___ per non evocare fatti che gli provocano sofferenze (doc. TPC 2). In realtà, come vedremo, nemmeno è certa la sua origine.
2. L'11 febbraio 2004 il AC 1 (di nome, asseritamente) ha depositato domanda di asilo. L'UFR ha respinto la domanda con decisione 2 marzo 2004. Dai considerandi di detta decisione si legge che il richiedente, pur pretendendo di essere cittadino del __________, ha conoscenze assolutamente insufficienti di detto paese, di cui nulla o poco sa delle autorità, della geografia e delle abitudini alimentari, al punto che è sembrato molto poco probabile che egli siasi socializzato proprio in quel Paese. Sempre secondo l'autorità preposta alla decisione sulla domanda d'asilo l'imputato appare essere molto probabilmente cittadino di un altro paese. Ma tant'è. Fatto incontestabile è che "AC 1" nulla ha fatto per reperire i suoi documenti e si oppone con ogni mezzo al suo rimpatrio.
3. Una volta vistasi respinta la domanda d'asilo, l'imputato, invece di far rientro al suo paese, ha bighellonato per la Svizzera senza dimora fissa in particolare:
" - 15.04.2004 da una non meglio identificata ragazza di __________ e in giro per la Svizzera in vari luoghi.
- da aprile 2005 a __________ presso una non meglio identificata __________
- 22.07.2005 arrestato a __________ e trasferito a __________
- 05.08.2005 rilasciato da __________
- 23.01.2006 a __________ presso __________, in 5 o 6 occasioni fino a febbraio 2006
- 01.04.2006 a __________ presso __________ per circa 2 settimane.
- 23.04.2006 arrestato a __________ e trasferito a __________.
- 16.07.2006 rilasciato da __________
- 05.12.2006 arrestato a __________ in via __________ (lì da circa 3 settimane)." (PS 01.02.07).
Circa i suoi precedenti si dispone unicamente dell'estratto del casellario svizzero, ciò che appare ovvio visto che nemmeno si sa di che paese proviene. Non sorprende costatare come già il 6 settembre 2004 il Bezirkamt di __________ gli abbia inflitto una pena detentiva di quattordici giorni con la condizionale per abuso di documenti di legittimazione e per entrata illegale ed il 27 luglio 2005 il Giudice Istruttore di __________ lo abbia condannato ad una pena detentiva di tre mesi da espiare prolungando il periodo di prova della precedente condanna di un anno per soggiorno illegale e contravvenzione alla LStup. Tale pena è stata asseritamente espiata in toto, mentre per quel che è della precedente sospensione condizionale deve valere che la presente condanna comprende pure la citata sanzione, formando quindi una pena unica, giusta gli art. 46 e 49 CP.
4. Circa il suo futuro l'accusato ha riferito, al limite dell'arroganza, che:
" Se mi vengono restituiti i soldi è mia intenzione ritornare in __________. Se però non ho questo denaro non vedo cosa posso tornare a fare. Non ho con me documenti." (MP 24.04.07).
5. AC 1 è stato arrestato il 5 dicembre 2006 in via __________ a __________, presso l'appartamento, occupato pure da due cittadini __________ dediti al traffico di stupefacenti, messo loro a disposizione da tale __________ a quell'epoca in espiazione di pena presso il carcere dello __________. Dal rapporto di arresto 5.12.2006 agli atti si apprende:
" In data odierna e seguito di vari sviluppi dell'inchiesta __________ si procedeva ad interrogare __________.
Ciò avveniva poiché la scorsa settimana __________ interrogato aveva dichiarato di conoscere un certo __________ (identificato in __________) -indicandoci pure il luogo di residenza. Ad __________ era stato chiesto di spiegare i numerosi contatti con l'utenza numero _______ che aveva in rubrica quale __________ (questa utenza oggi è stata poi riconosciuta quale sua da __________).
Da un'analisi si poteva così appurare che l'appartamento citato da __________ era stato locato da __________.
__________ ammetteva non solo di aver acquistato cocaina sin dall'ottobre 2005 da __________ ma aggiungeva di pure aver, su sua richiesta, affittato un appartamento in via __________.
Ciò avveniva alla fine di agosto 2006. Da quel momento e sino a fine ottobre nell'appartamento hanno vissuto principalmente __________ e __________.
__________ presenziava quasi giornalmente ma andava a dormire dall'anziana nonna.
I due erano dediti allo spaccio di cocaina che ricevevano in misura di almeno 20/30 grammi al giorno da __________.
__________ sino ad ora non ha ammesso di aver rifornito __________ e __________, ma asserisce che aveva solo tre clienti di cui due sarebbero partiti dalla Svizzera e uno non ricorda chi sia. Sta di fatto che però __________, in data odierna ha riconosciuto nell'__________ colui che riforniva di cocaina il duo __________ confermando così i numerosi tracciati telefonici intercorsi tra loro e già contestati a __________.
A tutto ciò va aggiunto che __________ ha preso in affitto l'appartamento a fine agosto inizi settembre 2006. Fattispecie pure confermata da __________.
A fine agosto inizi 2006 pure __________ ha iniziato ad acquistare cocaina da __________ che poi rivendeva ad altri cittadini di etnia __________.
Sempre a fine agosto inizi settembre 2006 pure __________ ammette di avere iniziato a portare la cocaina da __________ e questo sarebbe continuato sino al giorno del suo arresto avvenuto il 28.10.2006.
__________ aggiunge che in questi tre mesi ha ricevuto da __________ il denaro per pagare l'affitto per complessivi 6500.-, altri 8000.- / 10000.- da inviare all'estero, ulteriori 3000.-- frs. che ha avuto quale guadagno per i favori prestati (si occupava di andare a fare la spesa per gli occupanti dell'appartamento).
Alla fine di ottobre 2006 __________ è stato incarcerato per espiare una precedente pena. Pertanto non sa cosa sia avvenuto nell'appartamento a partire da quella data.
Per stesse ammissioni di __________, AC 1 è presente presso l'appartamento da almeno un mese. AC 1 dichiara da tre settimane. __________ afferma che quanto trovato in data odierna in merito alla droga appartiene a AC 1. AC 1 nega.
Agli inquirenti la figura di AC 1 sembra quella di aver rimpiazzato da una parte __________ (arrestato l'8.11.2006 con 186 grammi lordi di cocaina) nelle trasferte al di fuori dell'appartamento per approvvigionarsi di cocaina e dall'altra quella di __________ (in espiazione pena presso __________) nell'effettuare le consegne in strada a clienti a cui non volevano svelare il luogo del loro soggiorno.
Infine comunichiamo che a carico di __________ vi era già un ordine di arresto per spaccio di oltre grammi 130 di cocaina.
I tre rubricati sono stati sottoposti al prelievo urine. Hanno dichiarato di consumare unicamente marijuana.
I rubricati sono tutti __________."
Al momento dell'arresto sull'accusato, nella sua giacca, sono stati rinvenuti 30,5 gr. di cocaina il cui grado di purezza è risultato essere in gran parte superiore al 30% (all. 14 AI 1.6).
Nella valigetta nera in suo possesso sono inoltre state rinvenute diverse banconote in franchi ed in EURO per un totale di CHF 8'830 e € 2'305.
Detto denaro è stato sottoposto ad esame "Ionscan" da cui è emerso:
" Busta 4, AC 1
Tutte le banconote analizzate sono risultate positive alla cocaina. Dai valori riscontrati si può desumere che circa 80% delle banconote analizzate siano state contaminate direttamente dalla sostanza indicata e che il rimanente 20% sia stato in un ambiente contaminato dalla sostanza sopra indicata."
L'imputato ha spiegato che detto denaro sarebbe il frutto del suo lavoro in nero presso un non meglio identificato garage della Svizzera interna, mentre sulla cocaina, dopo aver negato che si trattasse di roba sua, ha per finire dichiarato di averla acquistata poiché voleva aiutare la sua amica __________ poiché, nei momenti di crisi, soltanto la somministrazione di cocaina riusciva a calmarla.
6. Se dell'imputato nemmeno è nota la vera identità, di certo si sa che è un bugiardo di prima categoria. Questo giudice, valutati tutti gli indizi nel loro insieme, è giunto al convincimento che l'accusato ha venduto almeno 200 grammi di cocaina nonché ceduto a terzi almeno 30,5 grammi della stessa sostanza nel periodo tra l'aprile 2005 ed il dicembre 2006, fatto salvo, evidentemente il periodo dall'aprile (24) al luglio (16) 2006 in cui è stato in prigione in espiazione della precedente condanna.
6.1. Innanzi tutto la versione dell'imputato non è mai parsa né costante né lineare.
In punto allo spaccio ed al possesso di cocaina ha dapprima dichiarato: "non ho mai trafficato cocaina in vita mia" (PS 05.12.06), circostanza ribadita al GIAR "io non ho mai trafficato cocaina".
In occasione del terzo interrogatorio, in polizia, ha riferito:
" L'interrogante mi informa che __________ ha dichiarato che la cocaina rinvenuta nell'appartamento di via _____ è di mia proprietà. Vengo invitato a prendere posizione in merito.
Mente, la cocaina non è mia. Non so di chi sia. Io ero ospite da queste persone da solo due settimane.
D. Visto che lei dichiara che la cocaina non è la sua, per lo meno doveva vedere cosa accadeva nell'appartamento, e non può non aver notato il traffico di cocaina che vi si svolgeva, cosa dice in merito?
R. Io dico solo quello che voglio dire, non posso raccontare cose di cui non sono a conoscenza." (PS 07.12.06).
Le menzogne sono proseguite pure durante il successivo interrogatorio di polizia avvenuto il 2 gennaio 2007:
" Nella tasca della giacca di colore beige "75", quella in cui sono state ritrovate le bolas di cocaina v'erano pure diverse schedine del lotto e dell'euromillions. Le chiediamo nuovamente se le bolas di cocaina sono sue ed inoltre di chi sono le schedine del lotto ed euromillions?
R: Le bolas non sono mie ma le schedine lotto ed euromillions le ho giocate io venerdì."
Nuovamente interrogato dagli agenti di polizia, compreso che i suoi acquirenti lo avevano indicato quale loro fornitore di cocaina, l'imputato si è rifiutato di rispondere, non volendo più parlare con gli inquirenti, voltando loro le spalle (PS 11.01.07).
Nella successiva audizione davanti al PP ha ribadito di non aver mai trafficato cocaina, ammettendo però che le bolas rinvenute nella sua giacca erano sue e che le avrebbe vendute per arrotondare la cifra già in suo possesso in quanto intenzionato a lasciare finalmente la Svizzera:
" Non ho mai trafficato cocaina. Con l'eccezione dell'acquisto di 30 grammi che ho fatto il 4 dicembre 2006. Questa cocaina era confezionata in due involucri da 10 grammi cadauno e in 28 altre bolas che complessivamente davano 10 -grammi. lo ho poi nascosto i due involucri da 10 grammi in una sedia in casa di AC 1 dove è poi stata trovata dalla polizia. Le 28 bolas si trovavano invece nella tasca di una mia giacca. La mia idea era di rivendere questa cocaina per guadagnare il denaro necessario, ossia Fr. 900/1'000 da aggiungere agli Euro 2'225 che mi sarebbero serviti per pagare il viaggio di ritorno in __________." (MP 11.01.07).
Ma il walzer delle versioni, meglio dire delle menzogne, non è finito qui. Posto a confronto con le dichiarazioni di alcuni acquirenti che lo hanno riconosciuto quale loro fornitore di cocaina, il sedicente "AC 1" ha negato ogni suo coinvolgimento, salvo ammettere, per finire, di aver dato della cocaina alla sua ex compagna __________, per farla star tranquilla:
" È vero che le ho dato cocaina, ma non 30 grammi. La cocaina che le davo io l'acquistavo e poi gliela davo per farla stare tranquilla, solo quando stava male. Io volevo aiutare questa ragazza, ho provato di farla smettere di consumare cocaina. Ho fatto del mio meglio per farla smettere, ma lei consumava da tanto tempo e quindi era difficile farla smettere.
D. Quanta cocaina ha procurato a __________?
R. Non so indicare, quando diventava troppo nervosa, andavo a comperarle una piccola "bolas" di cocaina. Ciò non avveniva sempre, ma magari una volta ogni settimana o ogni due settimane e dipendeva anche dai soldi che avevo a disposizione.
Non sono così in grado di indicare con esattezza quanta cocaina le ho procurato."(PS 08.03.07).
Nuovamente posto di fronte alle dichiarazioni degli acquirenti, fatta salva la __________, per la quale ha comunque tenuto a ribadire di aver agito in realtà da buon samaritano, ha negato ogni addebito accusando __________, ex amico di __________, di volerlo danneggiare per gelosia, così come ha detto di conoscere alcune persone (__________) senza aver loro mai venduto cocaina e ha contestato di conoscerne altre (__________).
Per finire ha poi ammesso, dinanzi al PP:
" Rispondo che il nome dei diversi acquirenti che sostengono di aver acquistato cocaina da me, mi è già stato prospettato dalla polizia. Io tuttavia contesto le loro dichiarazioni. Io ritengo di aver venduto complessivamente 30 grammi di cocaina e questo limitatamente al periodo novembre-dicembre 2006. Ho venduto questa cocaina a __________. Avevo acquistato la cocaina a fr. 700.00 per 10 grammi e la rivendevo a fr. 100.00 il grammo ritenuto che poi suddividevo il quantitativo in diverse bolas di peso inferiore. Più o meno vendevo dosi da 0.3 grammi al prezzo di circa fr. 30.00 l'unità. (…) è vero anche che nel corso del mese di ottobre 2006, in forse 5 occasioni, ho ceduto gratuitamente cocaina alla mia amica __________. Si trattava di dosi piccole da fr. 30.00 cadauna. Se lei sostiene che da me ha ricevuto complessivamente 30 grammi, questa sua affermazione non corrisponde alla verità. Contesto pure di aver ceduto gratuitamente grammi 5 di cocaina ad __________. Era una persona che conoscevo, ma che non posso chiamarlo mio amico." (MP 24.04.07).
6.2. Quanto alle chiamate di correo è emerso che, interrogati in polizia, diversi acquirenti hanno da subito individuato in "AC 1" il loro fornitore.
6.2.1. __________ ha quantificato in 38,8 gr la quantità di cocaina da lui acquistata (PS 03.01.07); __________ in 10/15 grammi (PS 03.01.07); __________ in 15 grammi (PS 11.01.07), versione confermata in occasione del verbale di confronto con "AC 1" (PS 03.04.07); __________ in 14,4 grammi; __________ in 4 grammi (PS 04.01.07); __________ in 1,6 grammi (PS 09.01.07); __________ in 1,6 grammi (PS 04.01.07) e __________ in 1 grammo (PS 05.01.07). Per contro __________, nata il 6 ottobre 1968, con la quale l'accusato avrebbe avuto una relazione sentimentale, ha dichiarato in polizia (PS 18.01.07) di aver acquistato da lui 2 grammi di cocaina e ne avrebbe ricevuto 30 in regalo, così come __________ ha detto di averne ricevuti 5 in cambio di ospitalità (PS 22.01.07).
6.2.2. In sede di verbale di confronto la __________ ha poi ridimensionato i quantitativi pretendendo quasi che l'uomo fosse costretto a procurarle la cocaina perché altrimenti "scleravo" (PS 19.06.07). Già da una prima spassionata lettura di detto verbale si comprende chiaramente come la donna abbia inteso ridimensionare le responsabilità dell'imputato, ritrattando ogni particolare delle sue precedenti affermazioni in polizia, addossandosi la responsabilità di dichiarazioni asseritamente inveritiere. Innanzi tutto l'inizio del verbale di confronto appare sospetto, anzi del tutto eloquente: l'uomo, una volta appreso che la donna avrebbe cessato di far uso di stupefacenti, ha affermato: "Sono contento di sapere che non lo fa più"
in una sorta di captatio benevolentiae che non merita ulteriori commenti. Lo stesso imputato ha poi affermato che "se potessi rimanere in Svizzera ci rimarrei con __________ " e la donna in coda al verbale ha ribadito: "se potessi e se "__________" lo vuole io vorrei continuare la mia relazione con lui".
A precisa contestazione sulle affermazioni fatte precedentemente in polizia sulla sua consapevolezza che il prevenuto era dedito allo spaccio di droga, __________ non ha saputo dire altro che:
" non è vero che lui mi ha raccontato che spacciava cocaina e che ciò accadeva nei pressi dell'Università. Non intendo rispondere alla domanda a sapere se è vero che lui mi ha detto che non spacciava cocaina di sera poiché era troppo pericoloso a quel momento.
(….) se in polizia ho dichiarato che da quando lo conosco non ha mai lavorato e la sua unica fonte di guadagno era la vendita di cocaina era perché ero confusa."
__________, in occasione del citato confronto, non ha saputo dire altro che in polizia era confusa, senza spiegare perché né sostanziare la sua nuova versione. Ha comunque spiegato, una volta sentito l'accusato dire della sua disponibilità a riprendere la relazione con lei, che le sue intenzioni sono quelle di rimettersi con lui. Ecco quindi spiegato il motivo per il quale la donna ha inteso ridimensionare, in modo goffo e non credibile, le responsabilità dell'imputato. Del resto nemmeno si spiegherebbe perché, in un primo tempo, pur consapevole di esporre sé stessa a conseguenze penali maggiori a seconda del quantitativo di droga consumato, avrebbe gonfiato detti quantitativi. Che lo avrebbe fatto per gelosia a seguito della rottura della relazione, del resto, nemmeno lei lo pretende. Ne discende che dette ritrattazioni non hanno da essere minimamente ritenute credibili.
6.2.3. Anche __________, dopo aver ridotto i quantitativi a 25 grammi (PS 03.04.07) in occasione del verbale di confronto del 19 giugno 2007 ha, davanti al PP, ridotto il quantitativo di cocaina acquistata dal "AC 1" da 38,8 a 20 grammi ca. Dal canto suo l'accusato, che in polizia aveva negato di avergli venduto cocaina (PS 21.03.07, p. 3), ha per finire ammesso di avergli venduto 16 palline del peso variante tra 0,3 e 0,6 grammi l'una.
Ribadita l'assoluta inattendibilità della versione dell'accusato come ricordato al considerando 6.1, anche in questo caso deve trattarsi, quella di __________, di una ritrattazione volta a ridimensionare, oltre a quelle di "AC 1", pure le sue responsabilità. Sono infatti stati accertati ben 160 contatti telefonici tra il __________ e l'utenza telefonica (076/4728162) in uso all'accusato. Interrogato al riguardo __________, prima della ritrattazione di cui sopra, ha fornito l'unica e logica spiegazione possibile:
" Gli agenti interroganti mi informano che i numeri di telefono che ho dichiarato aver usato per comperare cocaina sono stati in contatto all'incirca 160 volte con il numero di AC 1 (da me conosciuto come __________). Infatti dichiaro che, tenendo conto che dovevo fare alcune telefonate per finalizzare un acquisto, queste telefonate corrispondono con quanto ammesso fino ad ora."
(PS 03.01.07),
e meglio l'acquisto di 38,8 grammi di cocaina dall'accusato.
6.3. La Corte ha potuto accertare che il denaro rinvenuto presso l'accusato è in realtà provento della vendita di stupefacente.
6.3.1. Come visto le banconote in franchi svizzeri erano letteralmente imbevute di cocaina. Gli esperti hanno infatti potuto accertare, al di là di ogni dubbio, che non si trattava di soldi che possono essere stati contaminati dalla, per così dire, libera circolazione della moneta, ma direttamente, ossia perché entrati, ben l'80%, in contatto diretto con lo stupefacente.
6.3.2. L'accusato non ha un documento di identità, non ha alcun permesso di soggiorno e non ha dimora fissa. Egli ha raccontato, in merito al denaro sequestratogli quanto segue:
" D. Come si è procurato questo denaro?
R. Li ho guadagnati a __________ dove ho lavorato in nero a dapprima __________ e poi a __________ in un luogo dove preparano veicoli da inviare in __________. Il mio lavoro consisteva nello smontare dai veicoli le parti che si potevano rompere (fari, lampadine, ecc.) o essere rubate durante il viaggio.
Queste parti le mettevo in un sacco che poi veniva messo all'interno dell'auto.
Mi occupavo pure di mettere all'interno dei veicoli merce di diversa natura, quali copertoni, frigoriferi o altri elettrodomestici. A fare questo lavoro eravamo diversi __________.
I veicoli venivano poi caricati in containers e inviati in varie parti del mondo. La compagnia che si occupa di inviare auto e merce all'estero è gestita da albanesi, ma a pagare gli "operai" come me sono le persone che inviano la merce, e generalmente __________.
Ho lavorato in questa maniera a partire dal mese di febbraio 2005 sino al mese di aprile 2006 quando sono stato arrestato. Sono stato in prigione sino al mese di luglio 2006, dopo di che ho ripreso questa attività.
D. Quanto e come veniva pagato per questo genere di lavoro?
R. AI giorno, a dipendenza del lavoro che facevo, potevo guadagnare dai frs. 50.-- ai frs. 100.--.
D. In che valuta era pagato?
R. In franchi, che poi in parte cambiavo in euro. Se guardate sugli euro ho segnato le date in cui ho cambiato questi soldi.
D. Quando è stato arrestato in aprile 2006, le è stato sequestrato del denaro?
R. No, perché il denaro non lo custodivo io ma dei conoscenti a __________." (PS 02.01.07).
E' vero che, su questo punto, l'accusato ha sempre reso la medesima versione. Tale versione non può, di tutta evidenza, essere ritenuta. A prescindere dal fatto che appare molto poco probabile che un cittadino di colore senza né documenti né dimora fissa possa lavorare montando e smontando pezzi di autovetture, per diversi mesi, salvo un'assenza di un paio di mesi dove ha fatto "visita" alle patrie galere, senza che nessuno se ne accorga, il "AC 1" non ha innanzi tutto fornito, al di là di alcune generiche affermazioni sui luoghi (__________), alcuna informazione utile a risalire a questi fantomatici datori di lavoro. Non ha saputo dire chi sono, fornirne i connotati, indicare con precisione i recapiti, nemmeno quelli telefonici, ed i luoghi di lavoro. Anche in punto all'attività asseritamente svolta, è rimasto assai vago non indicando né la destinazione finale (__________?, via dove?) delle vetture o dei pezzi di vettura smontati. In siffatte evenienze appare di tutta evidenza che si tratta di una versione di comodo, senza il benchè minimo senso, fatta solo per tentare di sottrarsi alle sue responsabilità. Diversamente avrebbe fornito le informazioni utili per almeno risalire agli asseriti datori di lavoro.
6.3.3. L'accusato era ben inserito nel traffico di stupefacente e sapeva muoversi per strada, facendo capire di avere droga da vendere. Lo dicono gli acquirenti e meglio:
- __________:
"D. Lei ha mai visto AC 1 con importanti quantitativi di cocaina?
R. Sì, nel periodo in cui era a casa mia, per due sabati di fila, mi è capitato di vederlo con almeno 4 ovuli di cocaina da 10 grammi l'uno. Questa sostanza lui la trasportava nello stomaco e quando arrivava a casa mia andava al gabinetto a defecare.
Una volta recuperati gli ovuli si metteva a confezionare le "bolas" pronte per la vendita." (PS 22.01.07);
- __________ (prima delle non credibili ritrattazioni):
"A domanda dell'interrogante rispondo che so che dopo essere stato
in carcere a __________, "__________" era tornato in __________ e faceva la spola tra __________. In pratica quasi tutti i giorni alla sera, "__________" prendeva il treno per andare a __________ e la mattina faceva ritorno a __________ sempre con il treno.
Non conosco il motivo di questi viaggi fino a __________. Lui mi diceva che andava a __________ solo per dormire, e per questo motivo mi chiedeva se potevo ospitarlo. Da parte mia ho sempre rifiutato di ospitarlo in quanto vivo con i miei figli e non volevo avere problemi. (…) che "__________" spacciava cocaina generalmente durante il giorno, alla sera diceva che era troppo pericoloso." (PS 18.01.07);
- __________
"Conoscendolo sono venuta a conoscenza che "AC 1" vendeva
cocaina, e per questo motivo, di tanto in tanto, quando avevo abbastanza soldi ne acquistavo da lui." (PS 03.01.07);
- __________:
"Ho così iniziato ad acquistare cocaina da AC 1.
Anche con lui i contatti avvenivano prima per telefono e poi ci si incontrava. Gli incontri avvenivano o a __________ o nei pressi dell'Università di __________." (PS 11.01.07);
- __________:
"Non ho uno spacciatore particolare. Sono solito rifornirmi di cocaina
per strada nel senso che incontro lo spacciatore, acquisto da lui e poi qualche volta mi rimane il suo numero di telefono.
Sono solito andare in stazione a __________ e precisamente nel sottopasso. L'ultimo spacciatore dal quale mi rifornivo girava appunto in questo tunnel. Avevo il suo numero su di un biglietto a casa mia (….) Posso affermare di aver incontrato questo spacciatore africano una decina di volte." (PS 04.01.07).
Del resto l'imputato, falso asilante, senza alcuna possibilità di lavorare e di stabilirsi in Svizzera, non poteva di certo guadagnarsi onestamente cifre così importanti, senza contare il denaro che gli è senz'altro servito per sopravvivere, per spostarsi da un cantone all'altro e per pagare, anche se solo saltuariamente, l'alloggio presso amici o in albergo.
6.4. Né va sottovalutato il fatto che la droga, al momento dell'arresto, era suddivisa in 28 bolas, già confezionate, pronte per essere vendute, ciò che contrasta, ancora una volta, con la versione dell'imputato secondo il quale avrebbe venduto solo qualche grammo per racimolare i soldi necessari alla sua compagna per comprarsi il necessario per vivere. A ciò aggiungasi che nel suo zainetto è stato rinvenuto un rotolo di cellofan, materiale che, notoriamente, gli spacciatori di droga usano per confezionare lo stupefacente. Interrogato al riguardo, nel primo verbale di polizia ha detto di non saperne nulla, salvo poi affermare che si sarebbe trattato del materiale che gli serviva per imballare i pezzi di auto da mandare in __________. Ancora una volta deve essere costatato come la versione dell'accusato è apparsa contraddittoria, non lineare e non credibile, coerente solo e soltanto con il suo comportamento sfuggente alle proprie responsabilità.
6.5. Le dichiarazioni degli acquirenti acquistano rilevanza nella determinazione sia del fatto che l'accusato è uno spacciatore di droga poiché ha venduto loro cocaina nel periodo indicato nell'atto di accusa (salvo i due mesi in cui era in carcere) sia del fatto che quanto ha guadagnato, lo ha guadagnato grazie allo spaccio della cocaina. Non sono invece determinanti per il calcolo effettivo della cocaina venduta. In effetti l'accusato era conosciuto nell'ambiente, si muoveva con facilità, disponeva di droga in quantità importanti che poi espelleva dalle sue viscere come spiegato dall'__________, di guisa che quelli riferiti dai suoi clienti non possono che essere considerati dei quantitativi indicativi tanto più che "AC 1", ben inserito negli ambienti dei consumatori come riferito dalla __________ ("conoscendolo sono venuta a conoscenza che vendeva") aveva senz'altro altri acquirenti rimasti sconosciuti. In una valutazione assolutamente prudenziale, partendo dall'assunto che, come da lui stesso ammesso, la droga la pagava CHF 70.- il grammo e la rivendeva, come riferito da alcuni acquirenti, al prezzo a volte di 125.- CHF il grammo, si ha che, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, egli guadagnava fino a 55.- CHF il grammo (avesse guadagnato di meno, i quantitativi di stupefacente venduto sarebbero addirittura maggiori). Considerato che il denaro trovato in suo possesso, corrispondente a CHF 11'900.- non può che provenire, come accertato nei considerandi che precedono, dal traffico di droga, si ha che, prescindendo da ogni spesa per sostentamento, vitto, alloggio, viaggi ecc, questo importo corrisponde a 216,36 grammi di cocaina venduta (11'900 diviso 55), senza tener conto che, molto probabilmente, quella acquistata veniva ulteriormente tagliata visto il non trascurabile grado di purezza (oltre 1/3) di quella sequestrata su di lui. Sempre in una valutazione che vuole essere prudente e tenuto conto del fatto che, tutto sommato, se non per l'applicazione dell'aggravante, i quantitativi di droga venduti non sono, secondo giurisprudenza, il criterio determinante nella commisurazione della pena, questo giudice ha quindi accertato che l'accusato a venduto a terzi almeno 200 grammi di cocaina e ne ha offerti almeno 30,5, di cui 5 all'__________ in cambio di ospitalità e 25 alla sua ex compagna __________.
7. Per l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o con la multa (n. 1). Nei casi gravi la pena è però della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino un milione di franchi (n. 2).
Un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).
Nella fattispecie si ha che, pur applicando il criterio minimo che per prassi è fissato al 10%, al di sotto del quale l'effetto stupefacente è quasi trascurabile, si ha che l'accusato ha venduto almeno 20 grammi di cocaina pura e quindi ha superato la citata soglia giurisprudenziale. Quanto al pericolo per la salute di più persone va osservato che il "AC 1" non aveva solo pochi clienti e sempre quelli, ma operava per strada, con sconosciuti a cui dava il suo numero di telefono. Del resto le persone interrogate non sono di tutta evidenza le uniche ad aver acquistato cocaina da lui, stante che il quantitativo effettivamente venduto è ben superiore alla sommatoria dei quantitativi indicati dagli acquirenti in occasione delle loro prime audizioni di polizia (ca. 130 grammi pari a 13 grammi puri).
Ne discende che l'accusato, peraltro già consumatore di cocaina ed essere stato addirittura condannato per questo, era perfettamente conscio del fatto che vendeva droga, degli effetti nefasti che essa ha per la salute e, facendolo per strada ad un numero indeterminato di persone, ha consapevolmente e volontariamente messo in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone.
L'accusa va pertanto confermata, con la precisazione che la pena non sarebbe mutata nemmeno se non fosse stata ritenuta l'aggravante, la colpa dell'imputato rimanendo della medesima gravità.
8. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
Nel concreto caso la colpa dell'imputato non ha da essere considerata di lieve portata. Non tanto per i quantitativi di droga spacciati, che hanno assunto importanza solo per la determinazione (formale) dell'aggravante dell'art. 19 cifra 2 LStup, quanto per gli aspetti soggettivi. L'accusato nemmeno ha saputo dire chi è. Da che è in Svizzera ha in realtà dimostrato di non sapersi assolutamente integrare nel nostro tessuto sociale. Ha abusato dell'ospitalità che il nostro paese offre alle persone realmente perseguitate, per in realtà inserirsi nel traffico degli stupefacenti. Invitato a lasciare il Paese, non lo ha fatto e vi è rimasto spacciando droga, dimostrando di sapersi muovere bene sul mercato, allacciando importanti contatti con vari tossicodipendenti. Né va sottovalutata la durata del delinquere, a cavallo addirittura dell'espiazione di una pena detentiva. In fondo l'accusato ha dimostrato, in concreto, di non essere particolarmente sensibile alla pena se solo si consideri che, appena scarcerato, altro non ha fatto che riprendere a spacciare droga. Quella del "AC 1" è stata una scelta di clandestinità e, quindi, di illegalità.
L'accusato durante tutto il procedimento si è, di poi, dimostrato un bugiardo impenitente. Ora, lungi dalla Corte misconoscere che tacere e mentire sono un diritto il cui esercizio non deve essere considerato un'aggravante della colpa, la totale assenza di assunzione di responsabilità e l'assoluta mancanza di resipiscenza non giustificano attenuazioni di sorta.
Per finire è stato considerato, nella valutazione della colpa, che l'imputato ha agito per puro scopo di lucro, realizzando pure un guadagno considerevole, peraltro superiore al limite di CHF 10'000.- che fa da spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata della let. c dell'art. 19 n. 2 LFStup.
A favore dell'imputato non sono state trovate attenuanti se non la generica costatazione che pare provenire da un paese povero, dove è difficile già solo sopravvivere.
Tutto ciò considerato e ben ponderato si giustifica di condannare l'imputato alla pena detentiva di 21 mesi.
9. Per l'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevole.
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.
Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per finire, una sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena, come pure la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza CCRP citata; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op cit., n. 9 ad. art. 42 CP).
La prognosi appare nella fattispecie del tutto infausta già solo per il fatto che, a tutt'oggi, malgrado il processo, poco o nulla di affidabile dell'imputato si sa sulla sua identità. Si sa che parla inglese e che esiste e che è già stato condannato per soggiorno illegale (2 volte) e per uso di cocaina (una volta). Egli non si è attivato, presso le autorità consolari, per avere un documento e non ha nessuna intenzione di rientrare al suo paese, unico luogo in cui può avvenire la sua risocializzazione (non certo in Italia o in altri paesi dell'area di Schengen dove non ha alcuna possibilità di ottenere un valido permesso di residenza). Si tratta di un comportamento che denota un'ostinazione e una noncuranza di fondo che determinano la negatività della prognosi. Come già ha avuto modo dire il GIAR, confrontato ad una tanto infondata quanto inopportuna istanza di libertà provvisoria, il rischio di recidiva è concreto, non avendo l'imputato nessuna possibilità di ottenere un permesso di residenza in Svizzera (AI 4.10). Riavuta la libertà, senza mezzi, l'accusato, che non vuole rientrare al suo paese, senza la possibilità di lavorare, altro non farebbe che tornare nella clandestinità e, di conseguenza, già solo per campare, nel ricommettere i reati di cui oggi è giudicato.
10. L'art. 43 cpv. 1 CP consente al giudice di sospendere parzialmente una pena detentiva di uno a tre anni se necessario, per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La porzione da espiare non può essere inferiore ai sei mesi né superiore alla porzione condizionalmente sospesa. Il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa. Come stabilito ancora recentemente in CCRP 3 agosto 2007 in re D.:
" Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole.
L’art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare."
Come visto per "AC 1", già solo per la prognosi infausta non può essere pronunciata una pena sospesa, nemmeno in misura parziale. In effetti, fosse posto in libertà, l'accusato potrebbe verosimilmente ricadere in ogni momento negli stessi gravi reati a causa della sua manifesta incapacità di adeguarsi alle regole del vivere civile, che gli imporrebbero di reperire i documenti di legittimazione e far rientro al suo paese, unico luogo in cui potrebbe avvenire la sua risocializzazione. Ed è altresì inverosimile mettere in conto che l'imputato muti la sua attitudine, mirata ad ogni sua deresponsabilizzazione - basti al riguardo far riferimento alla sua attitudine processuale volta alla negazione delle sue gravi responsabilità così come nemmeno il carcere preventivo ha sortito effetti - una volta espiata la pena. Chi, nonostante lo stato di carcerazione, consapevole di non poter per nessuna ragione rimanere nel nostro Paese, si ostina a non attivarsi per ottenere i propri documenti, dimostra di non voler trarre alcun insegnamento dal carcere, che non pare quindi toccarlo più di quel tanto, ossia non pare costituire per lui un serio monito, per cui già dal profilo della prevenzione generale vengono meno le condizione per ordinare una pena anche solo parzialmente sospesa.
11. Quanto in sequestro deve essere confiscato in quanto corpus sceleris, tranne la bibbia che viene dissequestrata.
Le spese sono a carico dell'imputato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 71 CP;
19 cifra 1 cpv. 5, 19 cifra 2 let. a e 19a LStup;
23 LFDDS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1, sedicente
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
a __________, senza essere autorizzato,
nel periodo tra aprile 2005 e dicembre 2006,
1.1.1. previo acquisto, venduto a consumatori diversi identificati e non, complessivamente almeno 200 grammi di cocaina al prezzo di ca. fr. 125.- il grammo, conseguendo un beneficio di fr. 11'900.-;
1.1.2. detenuto nella propria giacca e nell’appartamento di via __________ in vista della vendita, in totale 30,5 grammi di cocaina;
1.1.3. ceduto a due consumatori almeno 10 grammi di cocaina;
1.2. infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________, nel corso del 2006,
soggiornato illegalmente su territorio svizzero in quanto sprovvisto di regolare permesso e senza documenti;
1.3 contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
a __________, nel corso del 2006, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, AC 1, sedicente, è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena unica in relazione pure alle condanne 6.04.2004 del Bezirtsamt __________ e del 27 luglio 2005 dell’Untersuchungsamt __________;
2.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, tranne la bibbia che viene dissequestrata.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 3'743.80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'093.80
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